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IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE

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IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE. Una nuova procedura tutta da chiarire.

Con l’ art.39, c.9, d.l. 98/11 in L. 111/2011 è stato introdotto nel processo tributario, D. Lgs. 31.12.1992, n.546, il nuovo art. 17 bis.

Il comma 5 dice che il reclamo va presentato alla Direzione Provinciale o alla Direzione Regionale che ha emanato l’atto, le quali provvedono attraverso “apposite strutture diverse ed autonome “ da quelle che curano l’istruttoria degli atti reclamabili.

Cerchiamo di chiarire la portata dei nuovi termini impiegati  quali “ apposita struttura “ e “ Organo destinatario”, per comprendere perché mai la struttura diversa ed autonoma debba e possa agire, modificando, annullando in toto o parzialmente o mediare sul contenuto dell’accertamento emanato  dal soggetto che ha curato l’istruttoria dello stesso atto, se entrambi appartengono alla stessa Direzione Provinciale o Regionale. Nella penna del legislatore sono rimaste molte cose. Quali sono i poteri affidati alla struttura in questione e dove è collocata nella gerarchia delle Entrate?. Faccio fatica a percepire e collocare la nuova norma nel punto esatto del sistema procedimento tributario. Difficoltà che aumenta ove si consideri, e non è aspetto trascurabile, che decorsi  90 giorni dalla presentazione della domanda, senza che sia stato notificato l’accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso ( semplicemente si trasforma, cioè tutto quello che si è detto, fatto, scritto e prodotto in via amministrativa, diventa oggetto di procedura tributaria).  In sostanza gli argomenti indicati nel reclamo saranno gli stessi che formeranno la linea difensiva nel giudizio e non sarà possibile integrare i motivi in questa sede. Quanto detto e documentato all’Ufficio sarà oggetto di doglianze in giudizio. E’ evidente che, quanto meno, questo nuovo modo di interfacciarsi con l’Ufficio,  richiederà maggiore impegno professionale e tempo, soprattutto, nella fase istruttoria e di reclamo. La strategia difensiva muterà completamente e, volendo azzardare una previsione, si può affermare che l’apposita struttura dovrà effettivamente operare autonomamente in quanto le sue  funzioni, assimilabili a quelle tipiche della giurisdizione tributaria,  non saranno sindacate, dovendo escludere compiti di riesame di quanto fatto dall’istruttore, in quanto vige il principio di legalità fin dall’avvio della fase istruttoria ed anche per evitare duplicazioni, né post decisioni da parte di coloro che saranno gerarchicamente collocati superiormente. Il passaggio dell’istruttoria diventa, quindi, a mio parere, difensivamente, più importante del reclamo, della mediazione e del ricorso in giudizio.

Per quanto sopra detto, l’art. 32 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600, va riletto alla luce della nuova norma, ma è evidente che il termine di 15 giorni di cui al comma 2, concessi al contribuente per produrre memorie, documenti contabili, vada modificato in almeno 30 giorni. Le ragioni risiedono nelle seguenti considerazioni operative:

  • Tipo di accertamento: Presuntivo (in particolare da studi di settore frequentissimi);  induttivo;  analitico, etc..
  • La quantità di tempo necessaria per raccogliere la documentazione contabile e preparare la memoria di risposta;
  • Il grado di difficoltà nella ricerca della giurisprudenza;
  • Un contraddittorio completo, veritiero e corrispondente ai fatti avvenuti;
  • La completezza del verbale di constatazione;

Il punto di criticità è individuato negli artt. 32 d.p.r. 600/73 e 51 d.p.r. n. 633/72 che prevedono l’invito a comparire, l’invio di questionari con restituzione, invito ad esibire atti e documenti.  A volte la predisposizione degli atti richiede qualche ora, ma molto spesso occorrono giorni di lavoro che lo studio professionale dovrà dedicare, tenendo presente che sulla documentazione prodotta e sulle risposte fornite, l’Ufficio istruttore, fonderà l’avviso di accertamento che, a sua volta, ricorrendone i presupposti, potrà divenire oggetto di esame a cura dell’apposita struttura su reclamo obbligatorio reso dal contribuente, ricordando, infine, che l’ art. 32, comma 4, già prevede  che le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa; ovviamente quelli richiesti dall’Ufficio.

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Art.32- Poteri degli uffici.
1. Per l’adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono:
1) procedere all’esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche a norma del successivo art. 33;
2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7), ovvero rilevati a norma dell’art. 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell’articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell’art. 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell’articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e semprechè non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito dei predetti rapporti od operazioni. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia del verbale;
3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti, compresi i documenti di cui al successivo 34. Ai soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili secondo le disposizioni del titolo III può essere richiesta anche l’esibizione dei bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle disposizioni tributarie. L’ufficio può estrarne copia ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo non superiore a sessanta giorni dalla ricezione. Non possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso;
4) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti nonché nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati;
5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie. Alle società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all’ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all’Istituto centrale di statistica, agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del numero 7) , alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie ;
6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali. Le copie e gli estratti, con l’attestazione di conformità all’originale, devono essere rilasciate gratuitamente;
6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l’indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio e le società fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti ;
7) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi. Alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell’albo di cui all’articolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, può essere richiesto, tra l’altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della struttura accentrata, ovvero al responsabile della sede o dell’ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell’ufficio procedente ;
7-bis) richiedere, con modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare d’intesa con l’Autorità di vigilanza in coerenza con le regole europee e internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ad autorità ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi alle attività di controllo e di vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge ;
8) richiedere ai soggetti indicati nell’art. 13 dati, notizie e documenti relativi ad attività svolte in un determinato periodo d’imposta , rilevanti ai fini dell’accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo ;
8-bis) invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi (10).
8-ter) richiedere agli amministratori di condominio negli edifici dati, notizie e documenti relativi alla gestione condominiale (11)(12).
2. Gli inviti e le richieste di cui al presente articolo devono essere notificati ai sensi dell’art. 60. Dalla data di notifica decorre il termine fissato dall’ufficio per l’adempimento, che non può essere inferiore a quindici giorni, ovvero per il caso di cui al n. 7) a trenta giorni. Il termine può essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza dell’operatore finanziario, per giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale per l’Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante regionale (13).
3. Le richieste di cui al primo comma, numero 7), nonché le relative risposte, anche se negative, devono essere effettuate esclusivamente in via telematica. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni attuative e le modalità di trasmissione delle richieste, delle risposte, nonché dei dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni indicati nel citato numero 7) (14).
4. Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l’ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta (15).
5. Le cause di inutilizzabilità previste dal terzo comma non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile.

IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE. Una nuova procedura tutta da chiarire.

Con l’ art.39, c.9, d.l. 98/11 in L. 111/2011 è stato introdotto nel processo tributario, D. Lgs. 31.12.1992, n.546, il nuovo art. 17 bis.

Il comma 5 dice che il reclamo va presentato alla Direzione Provinciale o alla Direzione Regionale che ha emanato l’atto, le quali provvedono attraverso “apposite strutture diverse ed autonome “ da quelle che curano l’istruttoria degli atti reclamabili.

Cerchiamo di chiarire la portata dei nuovi termini impiegati  quali “ apposita struttura “ e “ Organo destinatario”, per comprendere perché mai la struttura diversa ed autonoma debba e possa agire, modificando, annullando in toto o parzialmente o mediare sul contenuto dell’accertamento emanato  dal soggetto che ha curato l’istruttoria dello stesso atto, se entrambi appartengono alla stessa Direzione Provinciale o Regionale. Nella penna del legislatore sono rimaste molte cose. Quali sono i poteri affidati alla struttura in questione e dove è collocata nella gerarchia delle Entrate?. Faccio fatica a percepire e collocare la nuova norma nel punto esatto del sistema procedimento tributario. Difficoltà che aumenta ove si consideri, e non è aspetto trascurabile, che decorsi  90 giorni dalla presentazione della domanda, senza che sia stato notificato l’accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso ( semplicemente si trasforma, cioè tutto quello che si è detto, fatto, scritto e prodotto in via amministrativa, diventa oggetto di procedura tributaria).  In sostanza gli argomenti indicati nel reclamo saranno gli stessi che formeranno la linea difensiva nel giudizio e non sarà possibile integrare i motivi in questa sede. Quanto detto e documentato all’Ufficio sarà oggetto di doglianze in giudizio. E’ evidente che, quanto meno, questo nuovo modo di interfacciarsi con l’Ufficio,  richiederà maggiore impegno professionale e tempo, soprattutto, nella fase istruttoria e di reclamo. La strategia difensiva muterà completamente e, volendo azzardare una previsione, si può affermare che l’apposita struttura dovrà effettivamente operare autonomamente in quanto le sue  funzioni, assimilabili a quelle tipiche della giurisdizione tributaria,  non saranno sindacate, dovendo escludere compiti di riesame di quanto fatto dall’istruttore, in quanto vige il principio di legalità fin dall’avvio della fase istruttoria ed anche per evitare duplicazioni, né post decisioni da parte di coloro che saranno gerarchicamente collocati superiormente. Il passaggio dell’istruttoria diventa, quindi, a mio parere, difensivamente, più importante del reclamo, della mediazione e del ricorso in giudizio.

Per quanto sopra detto, l’art. 32 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600, va riletto alla luce della nuova norma, ma è evidente che il termine di 15 giorni di cui al comma 2, concessi al contribuente per produrre memorie, documenti contabili, vada modificato in almeno 30 giorni. Le ragioni risiedono nelle seguenti considerazioni operative:

  • Tipo di accertamento: Presuntivo (in particolare da studi di settore frequentissimi);  induttivo;  analitico, etc..
  • La quantità di tempo necessaria per raccogliere la documentazione contabile e preparare la memoria di risposta;
  • Il grado di difficoltà nella ricerca della giurisprudenza;
  • Un contraddittorio completo, veritiero e corrispondente ai fatti avvenuti;
  • La completezza del verbale di constatazione;

Il punto di criticità è individuato negli artt. 32 d.p.r. 600/73 e 51 d.p.r. n. 633/72 che prevedono l’invito a comparire, l’invio di questionari con restituzione, invito ad esibire atti e documenti.  A volte la predisposizione degli atti richiede qualche ora, ma molto spesso occorrono giorni di lavoro che lo studio professionale dovrà dedicare, tenendo presente che sulla documentazione prodotta e sulle risposte fornite, l’Ufficio istruttore, fonderà l’avviso di accertamento che, a sua volta, ricorrendone i presupposti, potrà divenire oggetto di esame a cura dell’apposita struttura su reclamo obbligatorio reso dal contribuente, ricordando, infine, che l’ art. 32, comma 4, già prevede  che le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa; ovviamente quelli richiesti dall’Ufficio.

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Art.32- Poteri degli uffici.
1. Per l’adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono:
1) procedere all’esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche a norma del successivo art. 33;
2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7), ovvero rilevati a norma dell’art. 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell’articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell’art. 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell’articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e semprechè non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito dei predetti rapporti od operazioni. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia del verbale;
3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti, compresi i documenti di cui al successivo 34. Ai soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili secondo le disposizioni del titolo III può essere richiesta anche l’esibizione dei bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle disposizioni tributarie. L’ufficio può estrarne copia ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo non superiore a sessanta giorni dalla ricezione. Non possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso;
4) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti nonché nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati;
5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie. Alle società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all’ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all’Istituto centrale di statistica, agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del numero 7) , alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie ;
6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali. Le copie e gli estratti, con l’attestazione di conformità all’originale, devono essere rilasciate gratuitamente;
6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l’indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio e le società fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti ;
7) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi. Alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell’albo di cui all’articolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, può essere richiesto, tra l’altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della struttura accentrata, ovvero al responsabile della sede o dell’ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell’ufficio procedente ;
7-bis) richiedere, con modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare d’intesa con l’Autorità di vigilanza in coerenza con le regole europee e internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ad autorità ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi alle attività di controllo e di vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge ;
8) richiedere ai soggetti indicati nell’art. 13 dati, notizie e documenti relativi ad attività svolte in un determinato periodo d’imposta , rilevanti ai fini dell’accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo ;
8-bis) invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi (10).
8-ter) richiedere agli amministratori di condominio negli edifici dati, notizie e documenti relativi alla gestione condominiale (11)(12).
2. Gli inviti e le richieste di cui al presente articolo devono essere notificati ai sensi dell’art. 60. Dalla data di notifica decorre il termine fissato dall’ufficio per l’adempimento, che non può essere inferiore a quindici giorni, ovvero per il caso di cui al n. 7) a trenta giorni. Il termine può essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza dell’operatore finanziario, per giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale per l’Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante regionale (13).
3. Le richieste di cui al primo comma, numero 7), nonché le relative risposte, anche se negative, devono essere effettuate esclusivamente in via telematica. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni attuative e le modalità di trasmissione delle richieste, delle risposte, nonché dei dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni indicati nel citato numero 7) (14).
4. Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l’ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta (15).
5. Le cause di inutilizzabilità previste dal terzo comma non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile.