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RICORSO AVVERSO STUDI DI SETTORE REDDITO DI PARTECIPAZIONE LAVORO AUTONOMO

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ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI B A R I

Oggetto: ANNI 2002 e 2003 – IMPOSTE  IRPEF –– ADDIZIONALE REGIONALE – STUDI DI SETTORE – REDDITO DI PARTECIPAZIONE.

RICORSO avverso gli Avvisi di Accertamento emessi dall’AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI BARI 1:

  • N. XX2008 per l’anno 2002, prot. n. 0xxx807 delxxxx.12.2008, atto notificato in Bari il 1xxx.2008;
  • N. 8840xxxxx1856/2008 per l’anno 2003, prot. N. 0xxxx6806 del 12.1xxxxx2008, notificato in Bari il 16xxxx08.

I due  Avvisi di Accertamento, nel loro costrutto formale, sostanziale, logico e giuro-impositivo, in abbinata constatata ricorrenza della connessione per natura tra gli stessi sul piano dei motivi, dei fatti, dei criteri di discrimine dei presupposti, dei tributi, dell’oggetto e di ogni altro elemento giuridicamente considerabile, nella ratio dell’art.29 del D.Lgs. n.546/1992 e s.m. e delle norme del C.P.C., configurano la Condicio Iurisdi proponibilità “cumulativa”  del presente ricorso. Trattasi cioè di unico fatto economico generatosi nello Studio Odontoiatrico Associato Dr. xxoro, Dr. Nxxxxxxdi Putignano.

Contro: AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI BARI 1.

ricorrente:  SxxxxxxxxxCO, nato a  Bari il 1xx952 e domiciliato in Bari in Via xxxxxxxxxxxari, n.xxxx, C.F. SNTFxxxxxxxx52D15A662Y, medico;

e per suo nome e conto, il difensore tecnico abilitato:

Rag. Tonio Detomaso, nato a Putignano (Ba) il 4.9.1947, con studio alla Via

G. Pascoli, n.27/a, 70017 Putignano (Ba), Cod. Fisc.

DTM TNO 47P04 H096B, giusta procura alle liti,

rilasciata a margine del presente atto di ricorso, a cura

dello stesso ricorrente Santoro Francesco.

1)      CON RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELL’ATTO IMPUGNATO, AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.LGS. 31.12.1992, N.546 e s.m.;

2)      CON LA RICHIESTA DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA IN PUBBLICA UDIENZA, AI SENSI DELL’ART. 33, 1° COMMA DEL D.LGS. n.546/92. 

Il sottoscritto difensore rag. Tonio Detomaso, libero professionista in Putignano (Ba), ha ricevuto mandato difensivo dal Dr. xxxxtoro xxxxxsco, essendogli giunti a notifica il 1xxxx08 i due avvisi d’accertamento n. 8xxxxxxxxxx2008 (Prot. n. 0xxxxxxxxxx07 del 12.xxxx008), e xxxxxxxxxxxxxx8 (prot. n. 0xxx6806 del 12.xxx.2008) emessi dall’AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI BARI 1.

Egli in esecuzione del mandato difensivo ricevuto, ha riscontrato la totale infondatezza ed illegittimità dei citati avvisi d’accertamento, pertanto, ai sensi dell’art. 18 e seguenti del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546 e s.m.,

RICORRE

A Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale, quale Giudice a quo, affinchè eserciti la relativa cognizione e decida la controversia ai sensi dell’art. 36 dello stesso D. Lgs. N. 546/1992.

MOTIVI DEL RICORSO

IN FATTO

1)          L’Agenzia delle Entrate Ufficio di Gioia del Colle notificava al Dr. Santoro a mezzo raccomandate r.r. 7xxx649394-9 e 761926xxxx-7 l’invito n. RF3Ixxxx007, prot. 6xxx1 del 20xxxx077, per l’anno 2002 (all.1), e raccomandate nn. 7xxxx9391-5 – 761xxxx9390-4,  l’invito n. RF3Ixxxxx0253/2007, (allegato n.2) per l’anno 2003, ad esibire documentazione contabile e a presentarsi il giorno 1xxxx2007 in Ufficio ai fini dell’instaurazione del contraddittorio e dell’eventuale definizione dell’accertamento con adesione, ai sensi del Decreto Legislativo 18.6.1997, n.218, relativamente allo STUDIO ODONTOIATRICO ASSOCIATO Dr.xxxxxx con sede in Putignano alla via Wxxxxxxxer n. 3, citando calcoli da studi di settore, i quali –tuttavia- NON RISULTAVANO ALLEGATI ALL’INVITO;    

2)          Per l’incontro avvenuto il 16xxxxx007 furono redatti due verbali di contraddittorio prot. n. 6xxxx del 16xxxx007 (all.3) e prot. n. xx877 del 1xx2007 (all. 4), dai quali si evince che il Dr. xxxxncesco, nella qualità di amministratore legale rappresentante dello studio associato “ ODONTOIATRICO Dr. xxxxxxito, con procura conferita al rag. Tonio Detomaso, esibiva i documenti fiscali richiesti, tra cui la memoria difensiva esplicativa con relativi allegati e chiedeva l’archiviazione della pratica avendo fornito ampie prove a sostegno della tesi che nel suo caso gli studi di settore non erano applicabili.

In entrambi i verbali, da una parte il verbalizzante Sig. Masxxxxx    per l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Gioia del Colle e dall’altra lo Studio associato odontoiatrico, rappresentato dal difensore rag., T. Detomaso, alla pag. 2, si legge:  “ si ritiene di considerare le suddette giustificazioni in parte persuasive in quanto le circostanze evidenziate comportano effettivamente una riduzione dei compensi determinati in base agli studi di settore applicabili. Pertanto, l’Ufficio, dopo aver attentamente vagliato le suddette giustificazioni, propone la rideterminazione dei maggiori compensi calcolati in base all’applicazione dello studio di settore in € 36.xxxx00 per l’anno 2002 ed in  € 34.xxx0 per l’anno 2003 (all. 3 e 4).

La parte aderiva alla definizione per lo studio associato per due ragioni:

  1. convenienza economica a chiudere subito l’incomprensione sorta tra il fisco e l’associazione professoniale, dato il sostenibile gravame ( contributo ) dovuto, rispetto all’eventuale  percorso del contenzioso;
  2. la conservazione dell’autonomia negoziale degli atti, consapevole del rinvio a nuova e successiva data per l’esame della posizione dei due associati appartenenti a distretti diversi da quello di Gioia del Colle, ed essendo tra loro posizioni giuridiche distinte.

3)          La parte effettuava nei 20 giorni successivi al 1xxx07 i versamenti perfezionando così la definizione per gli anni 2002 e 2003 (all. 5 e   6) solo per l’Associazione professionale “ Studio associato Dr. xxxxxxxxxxxxxto.  

4)          Il 16 dicembre 2008 venivano notificati i due accertamenti impugnati, non preceduti dal contraddittorio, con i quali l’Agenzia di Bari:

Per l’anno 2002  chiede il pagamento delle seguenti  somme:

IRPEF                                                                            € 2xxxx1,00

ADDIZIONALE REGIONALE                                    €    10xx2,00

ADDIZIONALE COMUNALE                                    €      37xx,00

SANZIONE AMMINISTRATIVA                              € 2.4xx70,00

Avendo elevato il reddito complessivo da € 19.xxxx6,00 (all.17) ad € 26xxxx1,00.

Per l’anno 2003:

IRPEF                                                                          €  3.3xx,00

ADDIZIONALE REGIONALE                                    €     10xxx,00

ADDIZIONALE COMUNALE                                    €       4x,00

SANZIONE AMMINISTRATIVA                              €  3.xxxx,00

Avendo elevato il reddito complessivo da € 3xxxxx00 (all. 18) ad €  40xxxx2,00.

Oltre gli interessi

5)          Nella memoria del 15.10.2007 (all. 7) il ricorrente evidenziava all’Ufficio ed ora al vaglio di Codesta On.le Commissione che:

  • Lo studio associato è stato costituito il 26.xxx.2001 con lo scopo di esercitare in forma associata la professione di odontoiatra e odontostomatologia in Putignano e con la previsione, all’art. 4, che il contratto associativo sarebbe venuto a scadere il 31.12.2005 (allegato).
  • Lo studio associato ha operato senza dipendenti ed i due medici si alternavano per due mezze giornate la settimana .    
  • Lo studio era ubicato in via xxx, zona molto al di fuori del centro urbano e principalmente inaccessibile a chi non possiede un automezzo, come si evidenzia dalla piantina allegata.

L’ubicazione di un nuovo studio, specie se trattasi di odontoiatra, assume grande rilevanza per l’acquisizione della clientela. E’ noto, altresi’, il divieto di attuare qualsiasi tipo di pubblicità e l’unico modo per acquisire notorietà e lavoro sono il tradizionale “passa parola” ed il tempo, ma è evidente che data la collocazione fuori Paese dello studio ciò non è stato possibile o lo è stato in misura assai ridotta.   

      La scelta dello studio, fatta evidentemente imponderatamente,  E’ STATA CAUSA DELL’INSUCCESSO DELL’ INIZIATIVA (fallimento dell’iniziativa), tant’è che allo scadere del termine previsto ( 31.12.2005) i due associati hanno preferito, senza alcun ripensamento, CESSARE L’ATTIVITA’ (allegato), anche per non rimetterci ulteriori denari rispetto a quelli già investiti e risultati in parte infruttiferi ed in parte persi definitivamente. 

  • L’attività professionale è stata avviata mediante accensione di mutuo per euro 4xxx0,00 presso la Banca Intesa   Bci, fotocopie allegate comprensive del piano di ammortamento, utilizzato per l’acquisto del macchinario ed attrezzature tecniche di studio e stipulando un contratto di leasing (allegato) per l’acquisto del riunito. Per l’esercizio 2002, è stato inevitabile che gli interessi passivi, i canoni leasing, gli ammortamenti, le spese pluriennali, le locazioni, l’IVA indetraibile da pro-rata, per complessivi euro 25.xxxx2,52, hanno rappresentato costi insopprimibili ovvero necessari per l’esercizio professionale, ma che hanno finito per incidere negativamente sul conto economico (allegato). Ciò non deve meravigliare essendo pacifico che nell’avviare l’attività, per i primi anni, i costi non sono proporzionati ai ricavi e ciò vale anche per l’esercizio 2003.   
  • E’ altrettanto inconfutabile che, in considerazione della corposa concorrenza, oggi per avviare un qualsiasi studio professionale occorrono non meno di cinque anni ed i ricavi risultano necessariamente bassi e contratti.
  • Il risultato delle scelte operate si compendia nel risultato negativo per i primi due anni, diventando positivo per gli anni 2004 e 2005, anche se di modesta entità. Perdite e redditi dichiarati derivanti dall’attività lavorativa corrispondono alla reale situazione economico-fiscale, nel rispetto della normativa tributaria.

Gli associati responsabilmente e coerentemente, già a metà anno 2005, constatati i deludenti ed antieconomici risultati conseguiti, decisero di cessare l’attività oltre che per le suesposte ragioni anche per il fatto che preferirono impegnarsi maggiormente a favore dei rispettivi studi di Bari.

La rappresentazione puntuale e veritiera dei fatti soggettivamente ed oggettivamente, unitamente agli allegati documenti, costituiscono dimostrazione e prova che gli studi di settore, nel caso di specie, non sono applicabili sia perchè modificano immotivatamente e non vera il risultato di gestione, sia perchè essi non sono accompagnati da alcuna dimostrazione e prova a carico e cura dell’Ufficio; ne consegue l’annullamento dei due avvisi di accertamento.

Premessa

Si intende con il presente ricorso trattare preliminarmente le due distinte fasi che devono contraddistinguere l’attività dell’Ufficio tributario, ovvero quella dell’accertamento e quella della determinazione dei ricavi.

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