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RIMBORSO IRPEG – ILOR AGEVOLAZIONI TERRITORIALI D.P.R. 218/78 – LEGGE 64/86

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ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI                       BARI.

APPELLO

( Con richiesta di trattazione della causa in pubblica udienza )

Per:

la società  Sxxxr S.r.l. , con sede amministrativa e domicilio fiscale  in via Mai dxxoro, n.c. Zona Industriale, gnano (Ba), C.F. x0xx0725;

nel giudizio

contro: Agenzia delle Entrate Ufficio di Gioia del Colle.

La società xxxxar S.r.l. nella persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, amministratore unico, Sig. xxxxZO, nato a Putignano (Ba) il 1xxxxx61 ed ivi residente alla via xi 2xxxb, codice fiscale xxxxxx, difesa e rappresentata dal rag. Tonio Detomaso, C.F. DTMTNO47P04H096B, per delega in calce al ricorso cumulativo  introduttivo alla Commissione Tributaria Provinciale ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Putignano, CAP 70017, via G. Pascoli n. 27/A, propone

Appello

Avverso la Sentenza n. 19xx/2/04 pronunciata il 6.10.04, depositata il 6.10.04, della Commissione Tributaria Provinciale di Bari, sez. n. 20, R.G. n. 53xx/01,  avente ad oggetto il silenzio rifiuto in relazione all’istanza di restituzione imposte IRPEG ed ILOR del 22.12.1999, pagate per gli anni 19×5/19×1, in presenza di esenzione territoriale, art. 26, D.P.R. 29.9.1973, n.601, artt. 101-105 D.P.R. 6.3.1978, n. 218, art. 14 L. 1.3.1986, n.64,  non notificata, per i seguenti motivi, e ne chiede la riforma.

IN FATTO

 

  • In data  13.xx984, in Putignano, con atto del Notaio Di Marcantonio Paolo, si costituiva la S.r.l. SxxxR, con oggetto sociale, a dimensione artigianale, la progettazione e l’allestimento di xxxxxxxxxxxxxxxe, la lavorazione  e la trasformazione dei profilati in ferro grezzo nelle sue varie forme e semilavorati preverniciati, di profilati di lamiere, avvalendosi dei prodotti finiti complementari xxxxxxa), nell’intento di soddisfare la completezza dell’opera manifatturiera e produttiva richiesta dalla clientela.

Iniziava l’attività il 1xxxxx5, dandone formale comunicazione alla C.C.I.A.A. di Bari.

Il giorno 2xxxxo 19xxxx chiedeva al competente Ufficio Imposte Dirette la concessione dell’esenzione decennale dall’Ilor  e la riduzione alla metà dell’Irpeg.

L’Ufficio fiscale adito recepiva l’istanza ed in data xxxx9.19xx ( dopo circa otto anni) emetteva il provvedimento n. xx d’ordine dell’anno 1xx9, concessivo delle chieste agevolazioni fiscali territoriali, atto che, a cura del Comune di Putignano, il giorno 14xxx9 giungeva all’interessata xxxxxMETS.r.l..

Per l’Ilor il beneficio dell’esenzione veniva concesso dall’anno 19xx ( primo esercizio di produzione del reddito) all’anno 19xx; dal 19xx all’anno 19xx per il primo ampliamento dell’opificio; dal 19xx al 20xx per il secondo ampliamento. Per l’Irpeg il beneficio veniva concesso dal 13xx.19×4 ( data di costituzione) al 1x12xx4.

Pertanto, il periodo agevolato, riconosciuto dall’Ufficio Imposte Dirette, è  1985 – 1994. Il contribuente, tuttavia, ed in via cautelativa, versava le imposte per il periodo 1985- 1991.  Sull’inizio decorrenza dell’esenzione c’è sostanzialmente concordanza con l’Ufficio, mentre si dibatte sulla pseudo-condizione prescrittiva o decadenziale che l’Ufficio maldestramente riporta nel provvedimento più volte richiamato, per il cui punto, di fondamentale importanza, la CTP non ha fornito la chiave di lettura.

L’Ufficio II.DD di Gioia del Colle, ora Agenzia delle Entrate, nella parte conclusiva del suo provvedimento, rompendo ogni ritualità così com’è canonizzata e normata per il settore delle imposte, introduceva nel suo provvedimento n. xx d’ordine il suo punto di vista circa l’esistenza della prescrizione, per tardività della domanda, ai fini di eventuali rimborsi, per le somme versate per autotassazione, cioè della somma di £. xxxxxx.500 che con tal sistema riscossorio la Sxxx S.r.l. ha versato all’Erario ma che non avrebbe dovuto corrispondere.

  • In data 22.xxx9, la società inoltrava alla Direzione Regionale delle Entrate per la Puglia, alla DRE Sezione Staccata, al Centro di Servizio ed all’Ufficio Imposte Dirette di Gioia del Colle, istanza di restituzione delle imposte IRPEG ed ILOR pagate, ammontante a £. xxxxx4.500.=, per gli anni 1985/91 ma non dovute per effetto dell’agevolazione esentativa di cui al provvedimento n. 2xx d’ordine dell’anno 1999, emesso dall’Ufficio Imposte Dirette di Gioia del colle, datato 30.99.

La Direzione Regionale delle Entrate per la Puglia, con missiva prot. n. 9xxxx954 del 30.12.1999, trasmetteva al Centro di Servizio delle II.DD. e II.II. di Bari ed all’Ufficio II.DD. di Gioia del Colle, per gli adempimenti di competenza, l’istanza di rimborso IRPEG/ILOR per gli anni dal 1985 al 1991 a seguito del riconoscimento delle agevolazioni territoriali ai sensi del D.PR. 218/78 e della Legge n. 64/86.

La Direzione Regionale delle Entrate per la Puglia, Sezione Staccata di Bari, con missiva prot. n. 6/2xxx/99 del 19.01xx000, trasmetteva al Centro di Servizio delle II.DD. ed II.II. di Bari l’istanza di rimborso IRPEG ed ILOR per gli anni dal 1985 al 1991.

Né il Centro di Servizio di Bari, né l’Agenzia delle Entrate di Gioia del Colle si sono espressi in merito all’istanza di rimborso delle imposte, formandosi pertanto il silenzio rifiuto.

  • Avverso il silenzio la società Sxxxar S.r.l. proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari con deposito del 5001, eccependo:

La non definitività del rapporto tributario ( cioè rapporto tributario non esaurito e pendente) per effetto:

–         dell’istanza di richiesta dell’esenzione decennale dall’Ilor e di riduzione dell’Irpeg, avanzata all’Ufficio delle II.DD. di Gioia del Colle, datata 2.1.1992 e depositata in tale ufficio il 3.1.1992;

–         dell’attività istruttoria in corso a cura della P.A.F. conseguente all’istanza suddetta datata 2.1.1992, depositata nell’Ufficio II.DD. di Gioia del Colle il 3.1.1992;

–         della pendenza della relativa decisione, a tutto il 30.9.1999 ( notificata il 14.10.1999), data del provvedimento concessivo finale delle chieste agevolazioni fiscali, emesso dall’Ufficio II.DD. di Gioia del Colle.

Sopravvenuto diritto alla restituzione dell’Ilor e dell’Irpeg, confutando la decadenza e la prescrizione avanzata erroneamente dall’Ufficio.

Decorrenza dell’istanza di rimborso – inapplicabilità dell’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973.

Con richiesta all’On.le Commissione Tributaria Provinciale di Bari di accoglimento del ricorso, diritto al rimborso della somma di £. xx84.500.=, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi come per legge e vittoria delle spese di giudizio. Le buone e giuste ragioni del contribuente nel conseguire le imposte già pagate cautelativamente, sono state illustrate in dettaglio e con rigorosa perizia nel procedimento di cui innanzi.

  • Il 6.10.2004 la causa veniva a trattazione presso la sez. 20 dellla CTP.
  • L’Ufficio non si costituiva in giudizio.
  • In pari data la sentenza n. 1xx/20/04 veniva depositata in segreteria.
  • L’apparente motivazione in sentenza non esaurisce affatto la domanda del ricorrente e non è condivisibile nella parte in cui si disallinea dalla copiosa giurisprudenza favorevole al beneficiario delle agevolazioni; infatti al terz’ultimo capoverso della motivazione si legge “ Del resto, anche in base alla norma vigente pur considerando l’orientamento della Cass. secondo cui la domanda di esenzione vale come richiesta di rimborso delle somme già versate, alla data del 3.1.1992 erano già scaduti i termini per chiedere il rimborso delle somme versate prima del 3.7.1990.

Per conseguenza il ricorrente ha diritto al rimborso delle somme versate per irpeg a partire dal 3.7.1990 oltre gli interessi”.

  • La decisione dell’Organo giudicante si appalesa notevolmente lesiva degli interessi dell’appellante.

IN DIRITTO

Non è condivisibile e si impugna integralmente la Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari, poiché il Collegio ha inteso definire solo l’aspetto inizio decorrenza dell’agevolazione,  tralasciando di chiarire, consolidare e sancire il termine di decorrenza con la pseudo-tardività della domanda per fatti di prescrizione cui fa cenno l’Ufficio nel provvedimento del 30.9.1999. Il Giudice di primo grado, in sostanza, ha omesso di decidere sull’intera questione posta al suo vaglio, ovvero sull’aspetto principale della materia, quella della prescrizione e della durata dell’agevolazione che, ricorrendone i giusti presupposti – come nel caso in esame -, non può essere inferiore al decennio.  

L’appellante, chiamato quindi a fornire i motivi di ragione del diritto alla restituzione delle somme pagate, in verità facile compito, procede nell’affastellare i principi che la Cassazione, in date diverse, ha statuito nella specifica materia.

Cassazione, sez. Trib., Sent. 24.1.2001, n. 1004 : “ Il contribuente il quale abbia presentato rituale e tempestiva domanda di esenzione dall’Ilor e dall’Irpeg ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 del D.P.R. 29.9.1973, n. 601 ( disciplina delle agevolazioni tributarie), 101 e 105 del D.P.R. 6.3.1978, n. 218 ( T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno), e 14, comma 5, della legge 1.3.1986, n. 64 ( Disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno), e, tuttavia, abbia cautelativamente versato i tributi oggetto della domanda di esenzione – non è soggetto all’onere di formulare distinta istanza di rimborso dei tributi medesimi nel termine di cui all’art. 38, primo comma, del D.P.R. 29.9.1973, n. 602 ( disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), in quanto la domanda di esenzione vale anche come istanza di rimborso”.

La domanda di esenzione, che vale anche quale domanda di rimborso, reca la data 2.1.1992, quindi prodotta entro l’arco temporale di piena efficacia che va dal  1985 al  1995, oltre inizia il periodo di prescrizione.

Il giudice di Primo grado <<pur considerando l’orientamento della Cass. ritiene  che alla data del 3.1.1992 fossero scaduti i termini per richiedere il rimborso delle somme versate prima del 3.7.1990>>,  non tenendo affatto conto del principio della Cass. che stabilisce la non applicazione del termine di cui all’art. 38, primo comma, del D.P.R. 29.9.73, n. 602.

Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza 25.1.2002, n.904.

Punto 2.3. Il ricorso merita accoglimento.

Omissis

Di più: la previsione contenuta nell’art. 19 comma 3 secondo periodo, dianzi richiamato, (D.M.14.12.1965) conferma che la domanda di esenzione non deve essere fatta, necessariamente a pena di decadenza, nel corso del primo periodo d’imposta interessato all’agevolazione: infatti – se, come visto, la domanda di agevolazione può essere fatta anche in sede di impugnazione dell’avviso di accertamento o del ruolo; tenuto conto che un provvedimento impositivo siffatto viene, normalmente, adottato a distanza di tempo dal periodo d’imposta cui si riferisce; e che la disposizione regolamentare prevede, in tal caso, che “ non viene meno il diritto all’esenzione, se riconosciuta, per l’intero decennio” – appare chiarissimo che, al di là della ipotesi di decadenza prima individuata, non esiste alcun’altra norma che imponga la formulazione della richiesta di esenzione entro un determinato termine, stabilito a pena di decadenza dal relativo diritto.

Omissis

Le considerazioni che precedono consentono di formulare le seguenti conclusioni: A) Le esenzioni in questione richiedono necessariamente la domanda del contribuente, proposta in una delle tre forme previste dalla disciplina dianzi analizzata. B) Siffatta disciplina non prevede, né espressamente, né implicitamente, alcun termine, a pena di decadenza dai relativi diritti, per il loro esercizio. E’ ovvio, però, che – trattandosi di veri e propri diritti previsti dalla legge – per essi opera, sia pure come ipotesi limite ed in difetto di diversa espressa previsione, l’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c.. Ne consegue, in linea generale, che, entro tale limite, il contribuente, il quale abbia proposto la relativa domanda, ha diritto a fruire dell’esenzione per l’intero decennio  previsto dalla legge. C) Nel caso in cui non sia stata proposta domanda di esenzione né con istanza ad hoc né nel contesto della dichiarazione dei redditi, e, relativamente ad uno o più periodi d’imposta compresi nel decennio (potenzialmente) esente, sia stato notificato al contribuente il relativo avviso di accertamento od un ruolo, il contribuente medesimo è assoggettato al normale onere di esercitare tempestivamente il diritto alla tutela giurisdizionale avverso tali provvedimenti impositivi.

Corte di Cassazione Sezione Tributaria civile, Sentenza 17.12.2003, n. 19372.

La Sentenza richiamando le precedenti nn. 1004 del 24.1.2001 e 904 del 25.1.2002, consolida detti principi sentenziando definitivamente, inappellabilmente e con vivacissima chiarezza  che:

–         la domanda per il conseguimento dell’esenzione vale anche quale domanda di rimborso delle imposte cautelativamente versate;

–         non  è soggetto il contribuente all’onere di formulare distinta istanza di rimborso dei tributi nel termine di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 602/73;

–         la domanda non è soggetta, né espressamente né implicitamente ad alcun termine decadenziale, essendo le esenzioni diritti soggettivi previsti ex lege, sottoposte all’ordinario termine di prescrizione decennale ex art. 2946 C.C.;

–         l’esenzione compete per l’intero decennio;

–         il contribuente è sempre legittimato ad impugnare l’accertamento che fosse notificato  nel decennio esentato.

Cassazione Civile Sentenza n. 2598 dell’11.2.2004.

Per una questione perfettamente identica alla presente la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’istanza restitutoria della contribuente.

Stupisce che il Giudice di primo grado non abbia colto la purezza dell’ormai consolidato principio di Cassazione, sposando invece l’assai discutibile modo di agire dell’Ufficio che si manifesta nell’odioso diniego di ogni cosa, di inventarsi punti discrezionali che la Legge non fornisce, di assumere posizioni cavillose e pretestuose pur di non assolvere al proprio e corretto compito istituzionale, quantunque la Nazione abbia un gran bisogno di unità, di collaborazione in tutti i settori.

Vero è che la linea di tendenza espressa anche dalle pronunce emesse dalla Corte di Cassazione seguono l’evoluzione della concezione del rapporto tra Fisco e contribuente, che non tollera formalismi capaci di generare soltanto contenzioso, con le conseguenze più volte evidenziate.

Soprattutto non si intuisce che l’esenzione da imposte è un provvedimento straordinario dello Stato con il quale intende contribuire, incentivare le imprese che effettuano piani di sviluppo industriale, che investono miliardi in beni strumentali per ampliare l’attività produttiva e si impegnano ad incrementare l’occupazione; ciò che puntualmente si è verificato nell’azienda Smetar S.r.l., oggi leader del mercato dell’Italia meridionale, che conta mediamente 60 dipendenti tra diretti ed indiretti. Nel corso del corrente  esercizio è stato avviato l’ ennesimo programma di investimenti, anche in immobilizzazioni, il cui impegno finanziario è di due milioni di euro. E’ auspicabile che non si palesino rimorsi e dubbi per l’ennesimo impiego di risorse umane e finanziarie.

Per i suesposti motivi, blindati dalle Sentenze citate,

CHIEDE

A)    che Codesta Ecc.ma Commissione Tributaria Regionale di Bari, in accoglimento del proposto appello ed in riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari, così impugnata, Voglia dichiarare legittimo e fondato il diritto al rimborso delle imposte Irpeg ed Ilor versate nel periodo 1985- 1991 per complessive £. 262.xxx500.= , pari ad euro 1xxx5,35, oltre la rivalutazione monetaria ed interessi,  e la condanna dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Gioia del Colle al pagamento delle spese di giudizio.

B)     Di voler ammettere la trattazione, in ogni suo svolgimento discussivo, in pubblica udienza.

Si deposita:

  • copia dell’atto di appello;
  • ricevuta di deposito dell’Appello;
  • copia della sentenza n. 1xxxx/04;
  • n. 4  sentenze di Cassazione.

Putignano, li  15.12.2004

Con ossequio

_________________________

(Il difensore abilitato, Rag. Tonio Detomaso)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELLA COPIA DEL RICORSO ALL’ORIGINALE.

Il sottoscritto rag. Tonio Detomaso, in qualità di difensore abilitato della società Smxxxxr S.r.l., attesta, ai sensi dell’art.22, comma 3, del D.Lgs. 546/1992 e s.m., che questo appello è conforme all’originale consegnato all’Agenzia delle Entrate Ufficio di Gioia del Colle in data __________.

Firma del difensore

______________________

(rag. Tonio Detomaso)