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Agevolazioni fiscali accorpamento piccola proprietà contadina

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ALLA  COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TARANTO

Oggetto: Anno 1995 – IMPOSTA DI REGISTRO ed IMPOSTA CATASTALE.

Agevolazioni fiscali sugli atti  pubblici inerenti alla formazione, all’arrotondamento o all’accorpamento della piccola proprietà contadina,
chieste con atto pubblico di compravendita, a rogito del notaio xxxxxxxxxx, da Palagiano (TA), datato 3xx1.1995 ( Rep. N.2×4 – Raccolta n. 22×9 ), registrato al n. 1×10, in data 1xx.1995 a cura dell’Ufficio del Registro di Taranto.

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Ricorso: Avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta – irrogazione delle sanzioni, mod. 16 Mecc (Tasse), n. 951Vzzz410/002/R, datato 5 settembre 2000, notificato a mezzo dei servizi postali il 9zzzx2000, emesso dall’Ufficio del Registro di Taranto.

Ricorrente: MxxxxxRO CxxxxELA MxxA, (Acquirente), nata a xxxssafra (Ta) il 3xxx6 ed ivi residente, Via Bxxxxi n.xx/A coltivatrice agricola, coniugata: C.F. xxxxxxxx

e per suo nome e conto, il difensore  tecnico abilitato

Rag. TONIO  DETOMASO, nato a  Putignano (Ba) il 4.9.1947 con studio Commerciale alla via G. Pascoli, n.27/A, 70017  Putignano (Ba). Codice Fiscale DTM TNO 47P04 HO96B, incaricato, come da procura alle liti, rilasciata a margine di questo atto a cura della ricorrente suddetta Mxxxr Caxxxx Maria, già testè compiutamente generalizzata.

  1. CON RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELL’ATTO IMPUGNATO, AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D. LGS. 31.12.1992, N.546 E S.M.;
  2. CON RICHIESTA DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA IN PUBBLICA UDIENZA, AI SENSI DELL’ART. 33, 1° COMMA DEL D. LGS. N. 546/92 ( SENTENZA N. 526 DEL 23.6.1997, DEPOSITATA IL 23.12.1997, DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SALERNO;
  3. CON RICHIESTA ALL’UFFICIO DELLA P.A.F. AVVISANTE DI ANNULLAMENTO DELL’OPPOSTO AVVISO, MEDIANTE L’APPLICAZIONE DELL’ISTITUTO DELL’AUTOTUTELA, AI SENSI DELL’ART. 68 DEL D.P.R. 287/92 E DELL’ART. 2 QUATER DEL D.L. 30.09.1994, IN LEGGE 30.11.1994, N.656.

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Il sottoscritto difensore rag. Tonio Detomaso, libero professionista in Putignano (Ba), ha ricevuto mandato difensivo dalla Signora MxxxxxxO Cxxxxa Maria, essendo a Lei giunto a notifica postale, il 9xxx 2000, l’avviso di liquidazione dell’imposta – irrogazione delle sanzioni, mod. 16 Mecc (Tasse), n. 9xxxxx/002/R, datato 5xxxxxe 2000, corredato dal prospetto di liquidazione della maggiore imposta, emessi dall’Ufficio del Registro di Taranto, Piazzale Dante Bestat, n. 26.

Egli in esecuzione del mandato difensivo ricevuto, ha riscontrato la totale infondatezza ed illegittimità dei qui appena specificati atti di imposizione fiscale, pertanto, ai sensi  dell’art. 18 e seguenti del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546 e s.m.

                                                                                     R I C O R R E

A Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale, quale precostituito Giudice naturale, affinché eserciti la relativa cognizione e decida la controversia ai sensi dell’art. 36 dello stesso D. Lgs. n. 546/1992.

PREMESSA  AI  M O T I V I  DI  RICORSO

La controversia si origina dal fatto che la signora Maxxxxxo Cxxxxla Maria, da Massafra (Ta), dando esecuzione alla sua inclinazione di matrice intro-familiare, al suo progetto di vita, alla sua vocazione ed al suo requisito di studio di Perito Agrario ( conseguito a tempo debito presso l’Istituto Tecnico Agrario Statale di Massafra), in data 3xxxxx, su prestito di suo padre, acquistava dalla concittadina Pxxxxxnga xxxxxarietta, classe 1xxxx un appezzamento di terreno coltivabile a seminativo, esteso ettari 1 e centiare sessanta, ubicato alla contrada “ Fxxxli” del detto Comune Ionico ( foglio xx, particella 1xx del N.C.T.).

Dei relativi adempimenti di trasferimento della titolarità del cespite si incaricava il notaio xxtonio xxxxxxza, notaio in Palagiano (Ta), che, in data 3xxx, redigeva l’apposito atto di compravendita (repertorio n. xx4, raccolta n. xxx), atto che, a sua cura, in data 1xxxx95, al n. 1xxx, veniva registrato presso l’Ufficio del Registro di Taranto.

Sussistevano tutte le condizioni soggettive ed oggettive stabilite e volute dalle leggi, affinché la registrazione dell’atto notarile avvenisse, com’è avvenuto, a tasse fisse e non proporzionali, trattandosi di un trasferimento fondiario fiscalmente agevolato, per essere finalizzato alla formazione o per l’arrotondamento della cosiddetta “ Piccola proprietà contadina” ( art.1 legge 6.8.1954, n.604 e norme precedenti e successive a stesse finalità).

Il notaio rogante nell’art. 9 del suo atto pubblico evidenziava la circostanza che l’acquisto veniva effettuato “ ai fini dell’accorpamento e arrotondamento della piccola proprietà contadina “, così come dichiarato dalla parte acquirente Masxxxxxxro xxla Maria, che chiedeva, per trovarsi nelle condizioni di legge, di beneficiare delle agevolazioni fiscali in sede di registrazione fiscale della scrittura.

In conformità alla richiesta di parte, l’Ufficio tra le norme indicate dal notaio V. xxxxa, decideva di applicare l’appena specificata Legge 6.8.1954 , n. 604 e s.m. e proroghe ed assoggettava l’atto a registrazione a quote fisse, sia per l’imposta di Registro che Imposta ipotecaria, in rispettiva misura di £.150.000.=

La stessa parte acquirente, consapevole dell’onere legale di dover completare l’aspetto e la parte documentale del suo stato di persona dedita al lavoro dei campi e dare contezza della idoneità del fondo acquistato, alla formazione o all’arrotondamento della piccola proprietà contadina, in data 1xxxxx ( cioè in tutta sollecitudine e tempestività), avanzava la relativa istanza all’Ispettorato Provinciale all’agricoltura di Taranto, dagli artt. 3,4 e 5 della stessa legge n. 604, deputato agli accertamenti ed alla certificazione
dell’esistenza delle condizioni di legge.

La richiesta, sebbene nel tempo sollecitata e caldeggiata più volte, veniva evasa dall’adito Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Taranto in data 15 giugno 1998, cioè oltre il termine triennale ( un tempo annuale e biennale ), stabilito dall’art. 4, II comma della stessa legge n. 604, per la produzione dell’atto certificativo all’Ufficio del Registro.

Il certificato, rilasciato in unico esemplare originale, in data 19.6.1998 veniva consegnato a mano all’Ufficio del Registro di Taranto, che così lo datava col suo datario ufficiale e lo assumeva al protocollo n. 8xxx7. L’atto veniva acquisito dall’Ufficio avvisante e custodito nei suoi atti, custodia costante e tuttora mantenuta.

Il ritardo del rilascio del certificato è stato dovuto al fatto che l’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura è oberato di lavoro e con  insufficiente personale di cui dispone non è sempre in grado di assolvere al suo compito entro termini più ragionevoli e congrui.

L’Ufficio del Registro di Taranto, quantunque in possesso dell’atto certificativo di supporto:

a)     Comprovante il buon diritto della Maxxro Cxxxxla Maria alla spettanza delle invocate agevolazioni fiscali, già concesse in sede di registrazione dell’atto notarile del 31.1.1995;

b)     Comprovante l’incolpevolezza piena nel ritardo di esibizione fatta dalla medesima coltivatrice agricola acquirente, decideva
di revocare le agevolazioni di cui trattasi, con la seguente unica ultrasintetica motivazione:

per aver prodotto certificazione IPA oltre i termini di Legge”. Redigeva i relativi atti impositivi di revoca, assunti in forma di avviso mod. 16, con i quali chiedeva alla contribuente la corresponsione all’Erario della complessiva somma di £. 2x.xxxx0.000.=, importo che si assume da essa non dovuto, per i motivi che qui di seguito si esplicitano, in termini di impugnazione e contestazione della richiesta e degli atti che la portano.

MOTIVI  DEL RICORSO IN  FATTO PER FALSA O ERRONEA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 6.8.1954, N. 604 E S.M. MODIFICHE E PROROGHE E DELLE ALTRE NORME DI SETTORE, AVENDO LA PARTE ASSOLTO CORRETTAMENTE A TUTTI GLI ONERI DI SUA COMPETENZA.

Innanzitutto  in questa parte del ricorso si recepisce la parte crono-storica della vicenda già sopra esposta nella “ Premessa ai motivi di ricorso “ e ciò si pratica per linearità concettuale, continuità logica, economica, espositiva e completezza difensiva. Per la parte della cognitio che può interessare Codesta On.le Commissione, tale così recepita parte preliminare, è porzione integrante,basilare, essenziale e cumulata (accorpata) del novero degli argomenti difensivi riferibili alla fattispecie. Pertanto si fa viva preghiera a Codesta On.le ommissione, affinché consideri e ritenga essa del tutto alla stregua e facente parte dei motivi di ricorso, sia per questa sezione attinente
al fatto e per la successiva, concernente il segmento dei motivi di diritto della presente impugnativa.

Dopo aver così collegato e composto nella sua inscindibile unitarietà le diverse sezioni del ricorso, in questo punto di esso, per esigenza di chiarezza, di completezza argomentativa e di dimostrazione, che, a quanto stabilito dalla Legge, per ministero del notaio XXrza o per personale impegno della parte MXXXXXaro M. CXXela, è stato dato esecuzione, in sostanziale regolarità, (questa non infrangibile dal ritardo con cui è stato rilasciato dall’I.P.A. il certificato definitivo e consegnato all’Ufficio del Registro), si specifica ulteriormente e meglio quanto segue:

–  Nell’atto notarile del 31.1.1995 sono state ritualmente richieste le agevolazioni fiscali normativamente previste per gli acquisti di terreni agricoli effettuati ai fini della formazione, dell’accorpamento e arrotondamento della piccola proprietà contadina;

–  L’atto veniva rogato lo stesso giorno 31.1.1995 in cui l’Ispettorato Prov.le dell’Agricoltura di Taranto rilasciava “l’ATTESTAZIONE
PROVVISORIA”
e previo ritiro della stessa, a cura della parte interessata, e consegna della medesima attestazione al notaio Laterza, che redigeva la scrittura di compravendita nel suo studio nelle ore serali, cioè dopo aver acquisito nelle ore antimeridiane l’attestazione in
parola;

–  Rileva e significa particolarmente in proposito la circostanza precipua che l’istanza di richiesta all’IPA dell’attestazione provvisoria e del certificato definitivo veniva prodotto in data 19.1.1995, cioè 12 giorni prima della stipula dell’atto fatta il  31.1.1995, ( art. 34 della Legge
26.5.1965, n. 590; artt. 3-4 e 5 Legge 6.8.1954, n. 604 e s.m. e proroghe).
L’attività premonitoria della MaXXro CXXXXa si significa nel senso che avveniva, aveva luogo, ancor prima, nella condizione di poter così
dimostrare il suo buon diritto al beneficio delle agevolazioni fiscali
, condizioni, queste riconosciute dallo stesso Ufficio del Registro, che, con l’atto da registrare, acquisiva l’Attestazione Provvisoria depositata dal notaio Laterza e concedeva le agevolazioni erariali chieste nell’atto;

–   All’IPA era possibile rilasciare il certificato definitivo di sua competenza ad esso richiesto ( si è già detto il 19.1.1995) in data 15.6.1998;

–  La parte presentava il testè detto originale certificato I.P.A. all’Ufficio del Registro il 19.6.1998, che lo acquisiva ai suoi atti e ne anteneva il possesso, con carattere di definitività e d’imperio acquisitorio, tuttora in atto,  pur essendo ben evidenziato , a stampa, nel corpo del documento, il “non rilascio di duplicati”.   

La cronologia dei fatti qui appena esplicitati, tutti documentalmente autodimostrati con gli atti che si allegano al presente ricorso,  provano che alla MaXXXXro XXXla Maa non è possibile ragionevolmente e sensatamente muovere alcun addebito, avendo essa diligentemente ottemperato a tutto quanto la norma ad essa richiedevano. Né il ritardo nel rilascio del certificato dell’I.P.A. può essere ad essa ascritto.

Né il caso che alla stessa concerne, così come si configura nei suoi reali termini fattuali e giuridici, integra le condizioni dalla legge previste, perché si possa procedere in un’azione di revoca dei benefici fiscali a suo tempo concessi, direzione in cui l’Ufficio mostra di voler operare.

L’avviata revocatoria, infatti, la si vuole incentrare unicamente su “un ritardo”   ( si è già detto dovuto unicamente all’attività dell’IPA di Taranto) e non su un fatto “omissivo” o di “imperfezione” del procedimento, che è stato dalla parte gestito e concluso del tutto, così
come prefigurato dalle norme di settore.

Il ravvisato ritardo l’ufficio lo ha probabilmente individuato con riferimento al termine triennale  di legge, entro il quale il certificato
definitivo I.P.A. andava prodotto all’ufficio stesso.

Ma la ravvisione dell’Ufficio, nella fattispecie non sussiste, in linea di verofatto, come non lo è in linea di diritto, in quanto essa nasce da un distorto apprezzamento dell’operato della MXXXXro CXXXXa Maria e da una falsa o erronea interpretazione delle norme delle quali si assume voler fare applicazione.

Invero dalla stringatezza e caducità della motivazione non si capisce bene ai sensi di quale precipua norma l’ufficio va procedendo ,
essendo la legge n. 604/1954 riccamente articolata e costituita da n. 9 articoli, ma, dovendo assolvere comunque al compito difensivo, si confuta la “apparente” tesi a carico dell’ufficio, in quanto esso in motivazione asserisce trattarsi di certificazione I.P.A. prodotta oltre i termini di legge.

Il sottoscritto, spera fortunosamente , si pone difensivamente in tale linea (non senza muovere le relative censure per la insufficiente motivazione), rimarca all’attenzione di codesta On.le Commissione che, alla signora XXaro XXX Maria, non è attribuibile, per sua propria e diretta colpa, nessuna inadempienza, ritardo e responsabilità, ostando pure il disposto contenuto nell’art.5 del D.Lgs. 18.12.1997, n.472 (colpevolezza) e nel paragrafo 5 della relativa circolare applicativa, provvedimenti dai quali discendono i seguenti
principi e statuizioni:

  • Ciascuno risponde della “propria” azione ed omissione , cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa;
  • … ne deriva che, per potersi avere responsabilità, è necessario che la violazione sia stata commessa quanto meno
    con colpa;
  • per esserci “colpa fiscale” debbono ricorrere i fattori personali di negligenza, imprudenza ed imperizia. Evenienze
    queste tutte assenti nel comportamento della signora MaXXXo CXXXXXa Maria, assolutamente tempestivo , accorto ed indefettibile, circostanziatamente dimostrate dagli atti di controversia.

L’infondatezza della pretesa erariale dell’ufficio è data, nella fattispecie, dal pessimo governo che esso ha fatto della stessa legge n.604/1954, con riguardo ai fatti a sua cura, perché, come si evincerà e si comprenderà di più e meglio della successiva sequela dei motivi di diritto di questo ricorso, i fatti stessi risultano essere in tutta armonia e non in difformità con le previsioni della legge n.604/1954, di modo che volerne fare applicazione, così come vuole fare l’Ufficio, è cosa arbitraria, abusiva ed illegittima.

Con riferimento ai fatti, si antepone che la norma esige un’eccezionale ed accuratissimo lavoro interpretativo, per ricavarne tutta la sua ratio, che è quella di consentire il recupero dell’imposta ordinaria nel caso in cui “non sia stato prodotto né il certificato definitivo, né l’attestazione provvisoria”(Artt.5 e 4, 1° comma, lett. B), cioè nel caso in cui non vi è nessuna prova certificativa dell’esistenza oggettiva e soggettiva al diritto alle agevolazioni. Ma giacchè la legge, in combinato disposto tra gli Art.4 e 5, non prevede l’ipotesi della tardività  della produzione del certificato IPA (poiché prevede solo la omessa produzione dello stesso), “MEDIO TEMPORE”, fino alla sua presentazione , se l’ufficio non ha già provveduto al recupero dei tributi, una volta comprovata l’esistenza del diritto alle agevolazioni (se pur tardivamente) non può procedere al recupero delle imposte ordinarie, essendo così sopraggiunta la causa giuridicamente impeditiva e ragionevolmente inutile ed inopportuna all’azione a ripresa erariale.

Trattasi delle cosiddette “Sanatorie dirette a regolarizzare ex post  situazioni ancora pendenti”, a volere risolutivo espresso della nostra Corte Costituzionale.

La disciplina sostanziale della norma è quindi ben diversa da quella che l’Ufficio “a massa” coltiva da decenni, non discriminando da caso a caso, (come invece dovrebbe, ha suggerito in proposito l’Avvocatura Generale dello Stato, Ministerialmente interpellata) ed accomunando e confondendo chi ha provveduto a tutti gli adempimenti di legge (se pur con qualche incolpevole ritardo), con
chi tali adempimenti ha omesso.

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