Ricorso avverso l’avviso di rettifica e liquidazione avviamento

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ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BARI

RICORSO CON ISTANZA DI RECLAMO/MEDIAZIONE E PUBBLICA UDIENZA

ai sensi dell’art. 17-bis D. Lgs. 546/92

CONTRIBUENTE: Vnn S.r.l. Unipersonale con sede in Putignano alla via zzzz.I., 70017 – PUTIGNANO (BARI), codice fiscale 60725, esercente l’attività di confezione in serie di abbigliamento esterno, rappresentata dall’amministratore unico, Signora vvvvvv, nata a cccc e residente in Putignano alla via fiscale zzzzz, quale acquirente del ramo d’azienda;

CONTROPARTE:   Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bari, Ufficio Territoriale di Gioia del Colle.

Notifica a: Direzione Provinciale di Bari – Via Amendola 164/A – 70126 BARI.  

DIFENSORE: rappresentato e difeso dal rag. Tonio Detomaso nato a Putignano il 04 settembre 1947, c.f. DTM TNO 47P04 H096B, fax 080/4913207, PEC: toniodetomaso@pec.it, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari al n. 137, sez. A, giusta procura rilasciata in calce al presente atto, con studio in Putignano, Via Giovanni Pascoli n.27/a, presso il quale la ricorrente è elettivamente domiciliata ai fini del giudizio;

RECLAMO

Avverso l’avviso di rettifica e liquidazione n. 0161T00796000, prot. 128/2000 per l’anno 2016, notificato in data 02. , racc. n. 76747314-7, emesso dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bari, Ufficio Territoriale di Gioia del Colle.

Con il suddetto atto l’Ufficio avvisa di aver rettificato, ai sensi degli artt. 51 e 52 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131,  i valori dichiarati nell’atto di acquisto del ramo d’azienda, stipulato il 29.07.2 a cura del notaio , registrato l’0 , serie 1T, al n. 0071,. Il valore dichiarato di € .000,00 è elevato dall’Ufficio ad €. 3,00, con imposta di registro ed interessi da pagare pari ad €. ,45 e sanzione per €. 40,45, per la complessiva somma di €. ,45.

Il ricorrente riscontra l’infondatezza della pretesa erariale e la violazione degli artt. 51 e 52 del  citato D.P.R. 26.04.1986, n. 131, dell’art. 53 della Costituzione, in quanto il maggior valore attribuito all’avviamento, quale risultato di procedura errata, ha reso invalida la  motivazione dell’atto di rettifica, la quale resta priva del presupposto di fatto e della ragione giuridica; infatti il valore accertato non trova alcun riscontro con il valore venale in comune commercio, per i motivi che saranno descritti qui di seguito.        

CON RICHIESTA

  1. DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA IN PUBBLICA UDIENZA, AI SENSI DELL’ART. 33, 1° COMMA DEL D. LGS. N. 546/92;
  2. DI SOSPENSIONE anche provvisoria ex art. 47, D. Lgs. 546/92.

———-O———-

Il sottoscritto difensore rag. Tonio Detomaso, libero professionista in Putignano (Ba), ha ricevuto mandato difensivo dalla Signora , amministratore unico e legale rappresentante della società bbbb S.r.l. Unipersonale, con sede legale in Putignano, con riferimento all’atto di rettifica valori emesso dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio territoriale di Gioia del Colle, ed in esecuzione del detto ricevuto mandato difensivo, ha riscontrato la infondatezza ed illegittimità dell’avviso di rettifica e liquidazione innanzi specificato, pertanto, ai sensi dell’art.18 e seguenti del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546 e s.m.

R I C O R R E

a Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale, quale Giudice a Quo, affinché eserciti la relativa cognizione e decida la controversia ai sensi dell’art. 36 dello stesso D. Lgs. n. 546/1992, e s.m..

MOTIVI DEL RICORSO/RECLAMO

IN FATTO

  1. L’Ufficio scrive a pag. 3 dell’atto di rettifica che oggetto della cessione è il ramo d’azienda individuato con il marchio “bbbbb baby”. In effetti l’atto notarile di cessione riguarda la cessione del ramo d’azienda, per il prezzo di €. .000,00, così suddiviso:
  2. Euro 1.,00   per macchinari;
  3. Euro 0,00 per capi finiti e materie prime;
  4. Euro 59,00 per la modellistica; 
  5. Euro 0,00 per il pacchetto clienti;
  6. Euro 00,00  per l’avviamento
  7. L’ufficio afferma di aver inviato alla parte cedente, ovvero alla società , fallita (all.22), il questionario n. /17, tuttavia dalle notizie assunte, né il cedente né il cessionario riferiscono di aver  ricevuto il predetto documento, pertanto è necessario che l’Ufficio notificante dia delucidazioni in merito all’avvenuta consegna al destinatario del questionario, anche se la questione è trascurabile dal momento che viene fornita illustrazione nel presente ricorso.
  8. L’ufficio riferisce di aver valutato i seguenti elementi:
  9. Le dichiarazioni fiscali e gli studi di settore del cedente degli anni 2013-2015;
  10. La tipologia e la pluriennale presenza sul mercato dell’attività ceduta nonché la cessione del pacchetto clienti e del contratto di sfruttamento del marchio “ ” circostanze che costituiscono sicura garanzia di continuità;
  11. I risultati economici ed in particolare i ricavi e i redditi dichiarati dalla ditta cedente nei tre periodi di imposta antecedenti la cessione:

2015 ricavi €. 00 e reddito (fiscale) di impresa €. ,00;

2014 ricavi €. 0 e reddito ( fiscale) di impresa €. 4,00;

2013 ricavi €. reddito di impresa €. 8,00;

da cui derivano un ricavo medio di €. 00 e un reddito medio di € ed un indice di redditività pari al 2,31%.

I ricavi di cui sopra corrispondono a quelli della società cedente, ma sono riferiti a tutte le vendite e non solamente alla linea “ ”, anzi le vendite vv per l’anno 2013, rispetto alla totalità delle vendite, rappresentano il 7,9% ( ), per l’anno 2014 lo 0,9% () e per il 2015 lo 0,005%. ().

Si ritiene superfluo qualsiasi commento !.

L’evidente errore che ha commesso l’Ufficio, ai fini della rettifica della componente “VALORE DI AVVIAMENTO”, è quello di aver considerato i ricavi di tutti i prodotti venduti ed il reddito fiscale complessivi dell’intero anno riferito alla società cedente, in luogo dei dati sezionali riferiti solamente al ramo d’azienda ceduto che, come poc’anzi illustrato, è ben poca cosa. I ricavi del ramo ceduto rappresentano una piccolissima parte del fatturato, ovvero dei ricavi della società, in quanto il marchio “” già dal 2014 veniva dismesso dalla produzione. Risulta così palese l’infondatezza della rettifica, avendo l’Ufficio proceduto alla determinazione del valore di avviamento, unica voce rettificata, sulla base di dati sbagliati, che non resta l’unica e reale indicazione  verso la nullità dell’atto rettificativo;

  • L’ufficio prosegue, pag.3/13, “ Pertanto, effettuata l’analisi dei dati presenti nel Sistema Informativo dell’Anagrafe Tributaria riguardante la situazione fiscale e reddituale complessiva delle parti contraenti, e valutato che non ha fondamento economico la cessione di un’attività per un importo inferiore a quanto la stessa, in termini reddituali, ha assicurato nel triennio antecedente la cessione, l’Ufficio ha ritenuto corretto e attendibile determinare il valore dell’avviamento del ramo d’azienda ceduto mediante il metodo di capitalizzazione del reddito, cd sistema reddituale”. L’affermazione dell’Ufficio si evidenzia generica, inesatta ed inattendibile, non avendo a disposizione i dati sezionali dei contraenti, i quali producono e commercializzano diverse linee di prodotti.     

Per la ragione indicata nei precedenti punti  la presunzione semplice dell’Ufficio, si appalesa infondata perché priva della gravità, della precisione e della concordanza, essendo stata costruita – erroneamente- sul totale dei ricavi della società cedente e non sui ricavi riferiti al ramo d’azienda. Al contrario il ricorrente dichiara che il prezzo di cessione si è rivelato un buon affare per il cedente, anche se, purtroppo, dopo qualche mese dalla cessione la società cedente sarebbe fallita.     

  • L’Ufficio, pag.3/13, operando sempre sul valore di avviamento, inizia il procedimento di capitalizzazione dei redditi che consiste nel calcolare il valore attuale, per n annualità del reddito prospettico ( reddito futuro atteso) in base alla seguente formula… omissis… nella quale compare un tasso moltiplicatore 4,8037,  la cui formazione necessità di spiegazioni. Oltretutto, il tasso arrotondato, pari a 5, è stato moltiplicato per il reddito medio  di euro 0,00 (reddito complessivo della cedente registrato per tutte le attività esercitate), quando secondo il calcolo, recepito dalla stessa Agenzia delle Entrate, il reddito sarebbe stato moltiplicato per 3 !.    

Si ribadisce che il coefficiente 4,8037 è stato moltiplicato per il reddito medio di €. ,00, ottenuto dalla media dei redditi fiscali degli anni 2015, 2014, 2013, riferiti all’intero volume d’affari annuo (ricavi) della società cedente, cioè comprensivo dei ricavi di altri prodotti che nulla hanno a che fare con il ramo aziendale ceduto.

In assenza del presupposto di fatto e per le ragioni innanzi esposte l’atto di rettifica è nullo, art. 52, c.2 bis, del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.  

  • Quadro sinottico dei dati della società cedente S.r.l.:
Esercizio Fatture emesse prese a campione n. fattura Importo fattura Fattura non inerente il ramo ceduto Allegato n. Note
2013         Report All. n.1
  oro snc 11/2013   1.574,21 Non inerente All.2
  ucco 69/2013   27,62 Non inerente All.3
  o SA.r.l. 71/2013   917,79 Non inerente All.4
  ia 62 S.r.l. 125/2013   67,77 Non inerente All.5
  .r.l. 2/2013 579,18 Non inerente All.6 Lavorazione c
2014         All.7
  stria62 S.r.l. 51/2014 1.822,68 Non inerente All.8
  n. 6/2014 .940,20 Non inerente All.9
  e S.a.s. n. 133/2014 ,28 n inerente All.10
  9/2014 25,74 Non inerente All.11
2015         All.12
  o di A.M. 2/2015 9,12 Non inerente All.13
  ope S.r.l. 9/2015 57,90 Non inerente All.14
  al S.r.l.s 92/2015 05,32 Non inerente All.15

Fatturato “ ” della cedente società   S.r.l.

Esercizio Fatturato Allegati
2013 ,98 All. n. 16
2014 46 All. n. 17
2015 5 All. n. 18

Fatturato linea del cessionario “ .r.l.” (€,80)

Esercizio Fatture emesse prese a campione n. fattura Importo fattura Fattura inerente il ramo ceduto
2017       all. 19
  nd Ltd 117/2017 ,00 by
  or S.r.l. 111/2017 5,04 l. 21 c.s.
  • Le succitate tabelle dimostrano inequivocabilmente che il marchio ceduto al momento della cessione non era attivo e che sarebbe stato necessario per l’acquirente che lo rivitalizzasse investendo capitali freschi e rinnovando la linea. Ma di certo è escluso che si possa affermare l’esistenza – automatica – delle condizioni favorevoli per la continuità produttiva e commerciale dell’acquirente. Per il vero se introducessimo la logica dell’Ufficio ( la sicura continuità) si potrebbe affermare che il cessionario del ramo d’azienda, tenuto conto del fallimento della cedente,  va incontro a sua volta al default aziendale.      
  • Il fatturato dell’anno 2017 della società S.r.l. cessionaria è stato di appena €. (€.80). Meno della metà del prezzo pagato per l’acquisizione del ramo d’azienda; se poi, come si dovrebbe, rapportiamo l’utile che si consegue dal fatturato 24 investimento rientrerebbe non prima di 20 anni; ciò significa che il cessionario nel frattempo è fallito!. 
  • La rettifica si conclude, pag. 4/13, confermando gli altri valori della cessione dichiarati tranne, appunto, il valore dell’avviamento.  

DIRITTO

  1. VIOLAZIONE DELL’ART. 51, commi 2 e 4, DEL D.P.R. 26.04.1986, n. 131. L’art. 51, secondo comma, spiega che per valore del ramo d’azienda si intende il valore venale in comune commercio, vale a dire, afferma la Cassazione, Sent. N. 27507 del 30.12.2014, quello che il venditore ha la maggiore probabilità di realizzare, e l’acquirente di pagare.  Il prezzo di cessione del ramo d’azienda pari ad €. 00,00, è senza dubbio maggiore del valore in comune commercio ed è inferiore a quello erroneamente determinato dall’Ufficio. La tassazione avviene sul valore in comune commercio, nessun’altra modalità, può trovare ingresso nel sistema tributario. L’Ufficio conferma il valore dei beni ceduti, quali i macchinari, capi finiti, modellistica etc, e modifica solamente quello dell’avviamento, elevandolo da €. 20. ad €. 3,00. Dovendo includere nel valore complessivo del ramo, comma 4, il valore rettificato dell’avviamento ed essendo questo valore viziato dalla procedura di esecuzione, il valore complessivo del ramo d’azienda indicato dall’Ufficio è inefficace ai fini della determinazione del valore fatta dallo stesso ufficio. Infatti, l’Ufficio per determinare il valore di avviamento ha considerato nel calcolo i ricavi annui della società cedente relativi a tutti i beni prodotti e commercializzati, nel triennio precedente, ovvero linea ccc, camicie, anziché assumere i dati relativi alla linea del marchio “” oggetto della cessione del ramo d’azienda. I dati aziendali da assumere, invece, sono quelli esposti nelle tabelle di cui sopra. Insomma, gli elementi indicati dagli artt. 51 e 52  da assumere nella determinazione dei valori e della rettifica non sono quelli indicati nell’atto impugnato dall’Ufficio; da qui la totale infondatezza ed illegittimità della rettifica.   
  2. VIOLAZIONE DELL’ART. 52 DEL D.P.R. 26.04.1986, N. 131.         

COMMA 2 bis-La motivazione dell’atto che deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche, alla luce dei fatti esposti e la non corretta determinazione del maggiore valore dell’avviamento, risulta viziata ed inesistente, rendendo nullo l’atto di rettifica impugnato. Tra l’altro all’aspetto giuridico si aggiunge la mancata considerazione che il settore dell’abbigliamento per bambini è ormai in profonda crisi, pertanto la presunzione che l’ufficio impiega nel tentativo di determinare nuovi imponibili deve, a modesto parere, dello scrivente, essere connotata sulla base di dati precisi, concordanti ed obiettivamente riscontrabili; in assenza di questi non sono ammessi altri metodi. Ma aspetti fiscali a parte, la ricorrente dichiara che il prezzo corrisposto è effettivamente di € 00 e che il valore venale in comune commercio è di gran lunga inferiore. La cessionaria ha comprato il ramo d’azienda certamente non  per i macchinari ( €.1.0) che non valgono nulla, né per i capi finiti in giacenza ( €70), ma per la modellistica ed il pacchetto clienti, in toto 000,00. L’avviamento, in questo caso rappresenta un’invenzione, ma concretamente, come già ampiamente dimostrato, è inesistente per mancanza dei presupposti:

  • Abbandono della produzione del marchio “ ” nell’anno 2015 ed infatti il fatturato fu solo di €.0,25, in quanto la linea andava ristrutturata ed il costo del capo ridotto, cosa impossibile per l’azienda cedente tenuto conto dei costi aziendali che aumentavano vertiginosamente. E’ noto che produrre l’abbigliamento, escluso il capo di alta moda, in Italia oggi è veramente impresa diabolica o impossibile data la concorrenza di altri Paesi la cui economia dai bassi livelli di partenza alcuni anni fa, sta ora evolvendosi a livello europeo, ma nel frattempo i prezzi dei capi immessi nel nostro mercato, sono decisamente al di sotto dei nostri di oltre il 50% ;
  • Netta discontinuità di presenza sul mercato;
  • Beni prodotti con bassissimo valore aggiunto e non brevettabili;
  • Beni di largo consumo comuni e aggiornabili ogni tre, quattro mesi;
  • Capacità da parte del cessionario di produrre, innovare, vendere, investire per il lancio;
  • Capacità finanziaria da parte del concessionario di finanziare l’intero processo fino alla riscossione dei crediti verso i clienti che dura ben oltre nove mesi.     

C – VIOLAZIONE DELLA CAPACITA’ CONTRIBUTIVA- ART.53 DELLA COSTITUZIONE.

La violazione della capacità contributiva si manifesta ogni volta che la potestà impositiva incide impropriamente sul patrimonio del soggetto o perché presunta, o non dovuta a causa di errori.

Per capacità contributiva, infatti, deve intendersi la idoneità del soggetto dell’obbligazione d’imposta, desumibile dal presupposto economico al quale la prestazione risulta collegata; e tale presupposto consiste in qualsiasi indice rivelatore di ricchezza secondo valutazioni riservate al legislatore ordinario, salvo il controllo, sotto il profilo dell’arbitrarietà o irrazionalità, da parte del Giudice delle leggi.

Il ricorrente, di certo, ha dichiarato esattamente quanto corrisposto con bonifico bancario alla parte cedente, art. 51, 1° comma del D.P.R. 26.04.1986 n. 131, confermando che il prezzo pagato è un valore persino maggiore del valore venale in comune commercio, 2° comma del citato art. 51.

       Il principio della capacità contributiva di cui all’art. 53, sul piano garantistico costituzionale, deve essere inteso come espressione dell’esigenza che ogni prelievo tributario abbia causa giustificatrice in indici concretamente rivelatori di capacità contributiva. Nella fattispecie è assente l’attitudine del bene (avviamento) a produrre un reddito economico dilatato, poiché l’obbligo di contribuire deriva da fatto oggettivo non già a stati soggettivi del contribuente; per di più frutto di un errato calcolo. 

D)   VALORE DI AVVIAMENTO DEL RAMO D’AZIENDA

     Il ramo d’azienda  è ogni entità economica organizzata in maniera stabile che, in occasione del trasferimento, conservi la propria identità; il che presuppone una preesistente realtà produttiva funzionalmente autonoma e non anche una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferimento ( Corte di Cassazione, Sent. N. 8756/2014). Dall’esame dei beni trasferiti è possibile notare che gli elementi non sono perfettamente funzionalmente connessi dotati di autonomia organizzativa, pertanto il valore dell’avviamento, sempre che sia correttamente determinato, ne risente notevolmente. Nel caso in esame tra l’altro la procedura adottata dall’Ufficio è errata per le seguenti ragioni:

  • i dati presi a base per il calcolo del valore di avviamento, ovvero i ricavi e gli utili fiscali  sono quelli complessivi annui del cedente, come se fosse stata ceduta l’intera azienda e non il ramo;      
  • l’Ufficio non ha considerato il valore complessivo dei pochi beni che compongono il ramo d’azienda, art. 51, comma 4,  perché se lo avesse fatto, obiettivamente ed in coscienza, non avrebbe proceduto alla rettifica dell’atto di cessione. E’ la Corte Suprema ad affermare che l’ufficio avrebbe dovuto prima valutare l’esistenza delle condizioni per l’accertamento induttivo e, quindi, rettificare il reddito sul presupposto di uno scostamento riscontrato in base a elementi presuntivi.
  • l’Ufficio non ha tenuto conto che nel caso in esame non ricorrevano né i presupposti di fatto né le ragioni giuridiche per l’emanazione dell’ atto rettificativo.

P. Q. M.

Viene a finale considerazione che l’avviso di rettifica è estraneo al nostro Stato di Diritto ed al suo Ordinamento Tributario, per violazione di norme Costituzionali, illegittimità, arbitrarietà, e quindi da ritenersi nullo o soggetto a censura di annullamento.

Il sottoscritto, richiamando ciascun punto del ricorso,

CHIEDE

Che Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale di Bari, in accoglimento del presente ricorso, dichiari nullo l’atto di rettifica e liquidazione per quanto esposto in diritto;

Con ripetizione delle somme che fossero comunque e coattivamente riscosse in pendenza del giudizio.

Con vittoria delle spese ed onorari di giudizio.

Salvis iuribus, con espressa riserva di memorie, produzioni istanze e allegazioni.

ISTANZA DI SOSPENSIONE ex art. 47, D. Lgs. 546/92 – nel caso qui in giudizio sussistono i presupposti per la sospensione degli effetti dell’atto impugnato, ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. 31.12.1992, n.546 e s.m..

*
  • fumus boni iuris ( esistenza dei fondati motivi) si confida emerga con sufficiente chiarezza dalla lettura del ricorso stesso.
*
  • Periculum  in mora ( danno grave ed irreparabile per il contribuente ) deriva dal fatto che tutte le risorse finanziarie iniziali del ricorrente sono state impiegate per l’avvio dell’attività che è particolare dovendo anticipare l’acquisto dei tessuti, finanziare la produzione, effettuare le vendite, attendere la riscossione a 60/90/120 giorni dalla consegna della merce. Se tutto va bene, sono necessari almeno 8/9 mesi dalla presentazione del campionario ai clienti per rientrare del capitale impiegato. Non è in grado di corrispondere le imposte, gli interessi e le sanzioni richieste, neppure provvisoriamente, per mancanza di mezzi finanziari.   

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore del presente giudizio è pari ad €. 5_ed il contributo unificato è pari ad €. 0,00.

Allegati:

  • Copia ricorso notificato all’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bari;   
  • fotocopia della ricevuta di deposito;
  • copia dell’avviso di rettifica e Liquidazione impugnato;
  • Report fatturato anno 2013 della S.r.l.  – all.n.1;
  • Fatture a campione della all.2-6;
  • Report S.r.l. fatturato anno 2014 all.n.7;
  • Fatture a campione della S.r.l. all. 8-11;
  • Report S.r.l. fatturato 2015, all.12;
  • Fatture a campione della S.r.l all. 13-15;
  • Report fatturato S.r.l. anno 2013 linea “”, all.16;
  • Report fatturato S.r.l. anno 2014 linea “”, all.17;
  • Report fatturato S.r.l. anno 2015 linea “”, all.18;
  • Fatturato S.r.l. anno 2017 linea “”, all. 19;
  • Fattura a campione S.r.l. anno 2017, linea , all.20;
  • Fattura a campione S.r.l. anno 2017, linea , all.21;
  • Copia decreto fallimento soc. cedente, all. 22.

Putignano, 14.03.2018

                                                                                          Con Ossequio

                                                                                           Il difensore abilitato

                                                                                   _____________________  

                                                                                         Rag. Tonio Detomaso

RECLAMO- MEDIAZIONE

Ai sensi dell’art. 17 bis D. Lgs. 546/92

CONTRIBUENTE: A S.r.l. Unipersonale con sede in Putignano alla via .I., 70017 – PUTIGNANO (BARI), codice fiscale 260725, esercente l’attività di confezione in serie di abbigliamento esterno, rappresentata dall’amministratore unico, Signora NA, nata a te in Putignano alla vbia

DIFENSORE: rappresentatoedifeso dal rag. Tonio Detomaso nato a Putignano il 04 settembre 1947, c.f. DTM TNO 47P04 H096B, PEC: toniodetomaso@pec.it, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari al n. 137, sez. A, giusta procura rilasciata in calce al presente atto, con studio in Putignano, Via Giovanni Pascoli n.27/a, presso il quale la ricorrente è elettivamente domiciliata ai fini del giudizio;

Chiede

All’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari in via preventiva ed alternativa al deposito del ricorso che precede presso la Commissione Tributaria Provinciale di Bari di accogliere in via amministrativa quanto dedotto e richiesto nel ricorso e che qui si intendono integralmente trascritte e di annullare con provvedimento l’atto di rettifica e liquidazione n. 207961000, notificato in data 018 ed emesso dall’Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Gioia del Colle, non ricorrendo i presupposti giuridici.

Non è esclusa la proposta dell’Ufficio, ai sensi dell’art. 17 bis, comma 5, D. Lgs. 31.12.1992, n. 546.

Ai fini della presente procedura di reclamo si precisa che il valore della controversia calcolato ai sensi dell’art. 17-bis D. Lgs. 546/92 è di €._45 ed il contributo di €.0,00.

Putignano, lì 14.03.2018

                                                                                  _____________________

                                                                                              Firma 

Procura speciale

La sottoscritta lina, in questo atto prima compiutamente generalizzata, per suo personale nome e conto e per la Società S.r.l. da lei rappresentata;

DELEGA

Il difensore Rag. Tonio Detomaso, a sottoscrivere il presente atto ed eventuali motivi aggiunti, nonché a  rappresentarla e difenderla in tutte le sue fasi di ogni stato e grado del presente giudizio fiscale, conferendogli ogni e più ampia facoltà di legge, ivi compreso quelle di proporre istanza di reclamo e mediazione nonché di mediare ai sensi dell’art. 17 bis D. Lgs. 546/92, trattare, comporre, rinunciare agli atti e accettare rinunzie, conciliare, transigere, di farsi sostituire in udienza o altrove, di nominare coadiutori e assistenti in giudizio, ratificandone sin d’ora l’operato. Elegge domicilio per tutto il giudizio e per tutto il procedimento di reclamo e mediazione ai sensi del’art. 17-bis D. Lgs. 546/92, presso lo studio sito in Putignano alla via G. Pascoli n. 27/A, CAP 70017.  

Putignano, li 14.03.2018

Firma del committente e delegante 

 ______________________________                             

                 E’ autentica

               firma del difensore

____________________________

             Rag. Tonio Detomaso

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

DELLA COPIA DEL RICORSO ALL’ORIGINALE.

Il sottoscritto rag. Tonio Detomaso, in qualità di difensore abilitato della  Signora come sopra costituitasi nella presente controversia, attesta, ai sensi dell’art.22, comma 3, del D. Lgs. 546/1992 e s.m., che questo ricorso/reclamo è conforme all’originale proposto all’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari in data   ____________                                                              Firma del difensore

                                                                                 ______________________

             (rag. Tonio Detomaso)

DINIEGO RIMBORSO IMU

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ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TARANTO
RICORSO CON ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE E DI PUBBLICA UDIENZA ai sensi degli artt. 17-bis e 33, 1°comma, del D. Lgs. 546/92.
Oggetto: Ricorso avverso il diniego del rimborso IMU per gli anni 2012- 2013-2014-2015-, prot. 11605 del 28.02.2017, del Comune di Martina Franca.
CONTRIBUENTE: SaXX XXla, nata in Alberobello il XXXX ed ivi residente alla via XXXXXXXX, codice fiscale XXXXX, casalinga.
CONTROPARTE: COMUNE DI MARTINA FRANCA – SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA GESTIONI TRIBUTARIE.
DIFENSORE: rappresentata e difesa dal rag. Tonio Detomaso nato a Putignano il 04 settembre 1947, c.f. DTM TNO 47P04 H096B, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari al n. 137, sez. A, PEC: toniodetomaso@pec.it, fax 080/4913207, giusta procura rilasciata in calce al presente atto, con studio in Putignano, Via Giovanni Pascoli n.27/a, presso il quale la ricorrente è elettivamente domiciliato ai fini del giudizio;
CON LA RICHIESTA DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA IN PUBBLICA UDIENZA, AI SENSI DELL’ART. 33, 1° COMMA DEL D.LGS. n.546/92.
Il sottoscritto difensore rag. Tonio Detomaso, libero professionista in Putignano (Ba), ha ricevuto mandato difensivo dalla Signora XXXXXXXXXX con riferimento al diniego del rimborso IMU, pertanto, ai sensi degli artt. 17-bis, 18 e seguenti del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546 e s.m.
RICORRE
A Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale, quale Giudice a Quo, affinchè eserciti la relativa cognizione e decida la controversia ai sensi dell’art. 36 dello stesso D. Lgs. n. 546/1992, e s.m..
premesso che
1) la ricorrente il 16.XX.20XX presentava al Comune di Martina Franca la dichiarazione di variazione IMU per inagibilità – inabitabilità dei locali (all.1), per l’anno 20XX, relativamente ai seguenti immobili:
N. Foglio Categoria Valore Note
OMISSIS…

2) il 16.12.201X ed il 27.12.201X presentava le variazioni per gli anni 2014-2013-2012 (all.2);
3) il 29.04.201X, in quanto portatrice di interesse legittimo, presentava l’istanza di rimborso IMU con allegati i relativi versamenti per gli anni e gli immobili innanzi citati, nella misura del 50% del versato, ovvero per la somma di €. 2xxx5,00, per imposta non dovuta in quanto i suddetti immobili sono inabitabili prima ancora del 2012 (all.3);
4) il 16.02.201X depositava in Comune istanza in autotutela per l’accoglimento della domanda di rimborso, unitamente alla Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (all.5);
RILEVATO CHE
 gli immobili di cui sopra, trovandosi, da svariati anni, nello stato di inabitabilità ed inagibilità, godono della base imponibile ridotta al 50% in forza dell’art. 6, comma 6, lettera b) del Regolamento Comunale IMU, e che per l’effetto è stata presentata dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
 l’art. 16 (Rimborsi) di cui al Regolamento prevede al primo comma che “il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione”;
 l’istanza di rimborso, datata 29.04.2016, riguarda il periodo 2012-2015 che ricade nel quinquennio della decadenza, conformemente a quanto disposto dall’art. 1, co. 164 della legge n. 296/2006;
 l’ing. Francesco Colucci, libero professionista in Martina Franca, con perizia asseverata datata 06.03.201X, rappresentava al Comune di Martina Franca i motivi dell’inagibilità ed inabitabilità degli immobili in questione (all.7);
 il Comune di Martina Franca, settore IV, Pianificazione Territoriale ed Edilizia, con provvedimento del 13.04.201X notificava alla ricorrente il diniego al riconoscimento dello stato di inabitabilità (all. n. 6);
 il termine decadenziale quinquennale non è comprimibile per nessuna ragione.
MOTIVI DEL RICORSO
FATTO
Il Comune di Martina Franca, Gestioni tributarie, notificava il 07.03.201X alla ricorrente il provvedimento di diniego datato 27.02.201X, prot. N. XXXX del 28.02.201X, a mezzo raccomandata n. 201700014603 (all.4);
• la ricorrente pe gli anni dal 2012 al 2015 ha corrisposto l’IMU per intero sui fabbricati per i quali, invece, avrebbe dovuto pagare l’imposta in misura ridotta (50%) in quanto inagibili e inabitabili;
• l’ing. Francesco Colucci, a seguito di minuziose rilevazioni tutte notificate al Comune a mezzo della perizia, accerta ed assevera che:
o gli immobili sono in stato di effettivo non utilizzo in quanto sprovvisti di acqua potabile ed impianto fognario a norma, nè è possibile allacciarsi alla rete cittadina in quanto zona non servita;
o ricorrono fenomeni di umidità per infiltrazioni provenienti dalle pareti e dai tetti e di risalita capillare proveniente dal sottosuolo;
o non vi è collegamento alla rete cittadina dell’acquedotto per le ragioni innanzi dette;
o non vi è collegamento all’impianto fognario cittadino né tanto meno impianto di smaltimento acque reflue conforme al Regolamento Regione Puglia, per le ragioni innanzi dette;
o l’impianto elettrico non è conforme al D.M. 37/08 ( rappresenta quindi fonte di pericolo concreto per chiunque intenda utilizzare l’immobile);
o non vi è impianto di riscaldamento;
o non vi è impianto gas; né con adduzione da serbatoi né da collegamento a rete cittadina;
o gli immobili sono sottostanti ad antenne ripetitori telefonici e TV da oltre 10 anni che ne impediscono di fatto, fino alla idoneità oggettiva, l’utilizzo in serenità e sicurezza;
o non sussistono le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico.
Tutti gli elementi negativi appena elencati, tra cui quelli di competenza AUSL accertati, sono sufficienti per invocare la riduzione al 50% della base imponibile IMU che, in verità, sussistono prima ancora degli anni 2012-13-14-15, pertanto soggettivamente ed oggettivamente il diritto al pagamento ridotto nella misura del 50% maturava già prima degli anni citati.
DIRITTO
RIMBORSO IMU ED ONERE DELLA PROVA.
L’art. 9 del D. Lgs. 14.03.2011, n. 23, prevede, al comma 7, che in materia di rimborso si applica l’art.1 legge 27.12.2006 n. 296 – comma 164, il quale recita:
“ Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui e’ stato accertato il diritto alla restituzione. L’ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza”.
La circolare n. 3/DF datata 18.05.2012, emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, al punto 14, pag. 61, non riporta alcun commento limitandosi a trascrivere pedissequamente il testo della norma, assumendo quindi che la norma non abbisogna di chiarimenti.
Esaminando la norma e l’art. 16 del Regolamento Comunale, si comprende che il termine decadenziale di cinque anni è previsto sia per il rimborso delle somme versate e non dovute sia nei casi in cui sia intervenuto l’accertamento del diritto alla restituzione. Il materiale rimborso avviene, invece, nei successivi centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
Il termine decandenziale è di 5 anni e decorre dal versamento, e vale come norma generale, applicabile in tutti i casi.
Il contribuente, identificandosi nelle previsioni normative d.l. 6.12.2011 n. 201,art.13, comma 3, lett. b), propone istanza di rimborso, allegando la documentazione che prova il possesso del diritto al pagamento dell’imposta ridotta del 50%, ai sensi dell’art. 13, D.l. 6.12.2011, n. 201, comma 3, lett. b) che, nei casi di fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, prevede:
 L’accertamento a cura dell’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario
e in alternativa
 è data facoltà al contribuente di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, (procedura qui adottata).
In questo caso il periodo della decadenza quinquennale va dal giorno in cui è stato effettuato il versamento.
In sintesi il contribuente, in tutti i casi, dal momento del pagamento non dovuto ha cinque anni per esercitare il diritto di rimborso totale o parziale di quanto versato perché dovuto solamente nella misura del 50%.
Nella seconda parte del comma 164, fermo restando il termine decadenziale di 5 anni, la congiunzione “ovvero” ha carattere disgiuntivo ed introduce una casistica diversa dalla prima.
Qui infatti l’inizio del termine ha luogo dal giorno in cui l’ufficio ha accertato il diritto alla restituzione; il contribuente resta estraneo al rapporto accertativo.
Il termine della decadenza per la restituzione di somme non dovute, a seguito di accertamento dell’Ufficio, quindi, è autonomo rispetto al primo e non lo esclude; ne consegue che i due termini della decadenza possono anche sovrapporsi e senza che uno escluda l’altro.
A ben vedere, la norma disciplina l’attività del contribuente e quella dell’ente impositore parallelamente. Ed ancora, al distinguo di cui innanzi va ricordato che ai sensi dell’art. 2967 C.C., una volta impedita la decadenza, il diritto rimane soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione.
VIOLAZIONE DELL’ART. 6 DEL REGOLAMENTO COMUNALE E DELL’ART. 13, COMMA 3, LETT. B), d.l. 6.12.2011 N. 201 PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE NEL MERITO ED IN DIRITTO DEL DINIEGO .
Il provvedimento di diniego, secondo periodo, qui impugnato, riporta che ai sensi del comma 3, dell’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011 “l’inagibilità dell’immobile va comunicata presentando apposita dichiarazione IMU unita-mente alla perizia redatta da tecnico abilitato ed accertata dall’ufficio tecnico. Lo stesso regolamento del Comune, art. 6, detta, invece, una procedura diversa cioè …l’inagibilità o inabitabilità può essere accertata anche mediante perizia tecnica dei competenti uffici comunali, con spese a carico del contribuente op-pure mediante dichiarazione sostitutiva di quest’ultimo.
In alternativa alla suddetta perizia tecnica da parte del competente ufficio, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445. (procedura segui-ta dalla ricorrente)
La lett. b), comma 3, art. 13 del dl 6.12.2011 n. 201, prevede che l’accertamento dell’inagibilità o dell’ inabitabilità avvenga a cura dell’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario ed in alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del T.U. di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Pertanto, in ossequio ai principi del buon andamento della PA, di cui all’art. 97 della Costituzione, all’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, nonché della collaborazione e della buona fede prescritti dallo Statu-to dei diritti del Contribuente, l’Ufficio è tenuto, in sede di rigetto dell’istanza di riduzione, a motivare adeguatamente e correttamente il provvedimento emesso.
VIOLAZIONE DELL’ART. 23 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE IN RIFERIMENTO ALLA MOTIVAZIONE INDICATA NELL’ULTIMO COMMA DEL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DEL 13.04.2017.
Il secondo comma dell’art. 23 del Regolamento edilizio Comunale (all.8), prevede che l’autorità competente possa dichiarare inabitabile ed inagibile le unità abitative che non soddisfano i requisiti minimi igienico-sanitari, ovvero mancanza di servizi igienici e la mancanza di acqua potabile. Nel caso in esame il servizio AUSL TA, U.O. Igiene degli ambienti di vita e medicina di comunità, ha accertato che gli ambienti “ sono antigienici fino a bonifica e alla preventiva eliminazione delle cause di antigienicità”. Gli effetti di tale accertamento sono reperibili:
nell’art. 36, primo comma, del Regolamento comunale di Igiene e Sanità Pubblica che recita “L’alloggio è da ritenersi antigienico quando si presenta privo di servizi igienici propri incorporati nell’alloggio stesso, quando presenta tracce di umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabili con normali interventi di manutenzione; quando presenta requisiti di aeroilluminazione naturale gravemente insufficienti. Quindi la rimozione della causa di antigienicità non avviene con un semplice intervento di manutenzione.
Nel comma 3 dell’art. 36 che recita “. Un alloggio dichiarato antigienico non può essere rioccupato se non dopo che il competente Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell’azienda USL, abbia accertato l’avvenuto risanamento igienico e la rimozione delle cause di antigienicità”. Condizione per la rioccupazione.
Ed infine nel comma 6 dell’art. 36 che prevede“ Un alloggio dichiarato inabitabile deve essere sgomberato con ordinanza del Sindaco e non potrà essere rioccupato se non dopo ristrutturazione e rilascio di nuova licenza d’uso, nel rispetto delle procedure amministrative previste dal presente regolamento” .
Questa semplice constatazione normativa, a parere dello scrivente, è sufficiente affinchè il Comune di Martina Franca possa emettere il provvedimento di inabitabilità dell’immobile.
Il penultimo periodo del provvedimento di diniego del 13.04.2017 riporta che “ i predetti immobili non possono essere rioccupati se non dopo che il competente Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di prevenzione dell’ASL abbia accertato l’avvenuto risanamento igienico e la rimozione delle cause di antigienicità”. Bene, è solo a questo punto che il Comune, constatata l’inabitabilità dell’immobile, in presenza della norma D.L. 6.12.2011, n. 201, art. 13, comma 3, lettera b) e del Regolamnento Comunale IMU, che prevedono la riduzione al 50% della base imponbile dei fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, ha l’obbligo e non più la facoltà di decidere ai fini dell’imposta IMU, attenendosi esclusivamente ai fatti, alle norme, ai documenti, agli accertamenti eseguiti. L’affermazione fornita con l’ultimo periodo del diniego più volte citato “ infine, considerato che dalla documentazione presentata si evince che le caratteristiche di fatiscenza sopravvenute dei fabbricati sono superabili con interventi di manutenzione, la condizione di immobile antigienico non è valida ai fini dell’applicazione della riduzione alla metà del-la base imponibile ex art. 13, comma 3 del D.L. 6.12.2001(?), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22.12.2011 n.214”, è ininfluente perché priva di fondamento giuridico e quindi radicalmente con-testata. Inoltre, L’IMMOBILE IN QUESTIONE E’ DI FATTO NON UTILIZZATO DA DECENNI. D’altronde, il ragionamento dell’Ente imposi-tore enuncia che “ non esistono immobili inabitabili” perché quelli esistenti vanno ripristinati !; se così fosse il Comune dovrebbe indicare come si rimuo-vono, senza sostenere oneri, i fattori negativi dell’immobile e soprattutto, qualora non ci fossero rimedi – come certamente non ci sono -, indicare le norme che obbligano il cittadino a sostenere costi e risorse finanziarie per risanare un immobile che, data la particolare ubicazione, in zona non urbanizzata, non rag-giunta da servizi di primaria necessità e sotto le antenne ripetitori, rimarrebbe non utilizzato né per uso proprio né per locazione a terzi. Per farla breve l’immobile, purtroppo, sebbene abbia un valore nominale, sotto l’aspetto dell’utilizzo e della redditività è assolutamente negativo.
VIOLAZIONE DELL’ART. 35 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE E SANITA’ PUBBLICA.
In linea di principio per l’abitabilità ed agibilità degli immobili, il Sindaco e il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del dipartimento di prevenzione dell’Azienda U.S.L., non possono rilasciare autorizzazioni qualora risulti che :
 i muri siano stati convenientemente prosciugati e non sussistano altre cause di insalubrità;
 siano rispettate tutte le eventuali prescrizioni e condizioni di carattere igienico-sanitario.
Il secondo comma dell’art. 35 (all. 9) dice che in sede di rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità deve essere verificata la rispondenza delle opere di smaltimento delle acque reflue, realizzate in base alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione allo scarico e nella concessione edilizia.
Insomma, l’abitazione per essere abitabile deve possedere i requisiti della salubrità ed igienicità. Gli enti locali esercitano sul territorio l’attività di controllo, verifica e rilascio delle autorizzazioni, ma non hanno il potere di imporre al cittadino “di fare” qualcosa per la cui attività è richiesta la decisione unilaterale del soggetto interessato. Il Comune non può negare il riconoscimento di una disposizione normativa che investe il soggetto, imponendo allo stesso “ di fare “ (intervento di manutenzione) al fine di non riconoscere lo stato di inabitabilità dell’immobile. Infatti, una volta che il soggetto rimuove lo stato di insalubrità ed igienico sanitario, ammesso che voglia e si trovi nelle condizioni economiche di poterlo fare, l’immobile è risanato e non gode più della riduzione. Nei suddetti termini la disposizione normativa riguardante la riduzione della base imponibile “ è come non scritta dal legislatore “, è norma invisibile, essendo il Comune dell’avviso che il contribuente ha l’obbligo di risanare l’immobile e se non ottempera poco importa per il Comune, il quale pregiudizialmente non concede alcuna riduzione di imponile in quanto l’immobile è risanabile!. il contribuente in sostanza è costretto a sostenere solo oneri tributari ( 100% imponibile) senza poter trarre dall’immobile alcun effettivo ed ampio godimento, diretto o indiretto, attraverso per esempio, la cessione in locazione del bene, E’ senz’altro una visione giuridica distorta che non trova condivisione da parte della ricorrente, né, d’altronde, il Comune potrà avanzare valide ragioni in diritto.
Il Comune sostiene, infatti, che il diniego al riconoscimento dell’inabitabilità dell’immobile in questione è sempre legittimo, anche quando materialmente non può avvenire l’allacciamento alla rete idrica e fognaria cittadina per mancanza, in zona, della stessa rete.
VIOLAZIONE DELL’ART.10 DELLA LEGGE 27,07.2000 N.212-
Il Comune di Martina Franca non ha fatto nulla per evitare che si violasse un principio di valore morale ed economico come recita L’Art. 10. (Tutela dell’affidamento e della buona fede. Errori del contribuente) che al primo comma “ I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede”.
VIOLAZIONE DELLA CAPACITA’ CONTRIBUTIVA RIFERITA ALLA QUOTA DI IMPONIBILE NON TASSABILE.
L’imposta non è applicabile se non in presenza di una situazione economica o reddituale. Nel caso di immobili inagibili o inabitabili, che non danno alcun flusso reddituale, in linea generale e per principio Costituzionale, non devono essere soggetti ad alcuna tassazione, tuttavia ai fini dell’IMU la norma prevede la tassazione su base imponibile ridotta al 50%. Il legislatore riconosce che l’immobile inagibile o inabitabile ha un’attitudine alla contribuzione ridotta al 50%. E’ legittimo che l’ente impositore richieda la prova dell’inagibilità, tuttavia il bene contribuisce al 50% già dal momento che lo stesso immobile è inagibile e di fatto inutilizzabile.
La capacità contributiva deve corrispondere a criteri di effettività nel senso che la tassazione deve cadere su ricchezze effettive e non fittizie. Non si capisce, quindi, per quale ragionevole ragione non si debba restituire al cittadino una somma corrisposta ma non dovuta, una volta che al lecito esercizio del diritto non corrisponde il dovere “ comunque di pagare se …”.
Ed inoltre la mancata flessibilità operativa e collaborazione mostrata dall’Ufficio, comporta per il cittadino un “ enorme sforzo in termini economici e morali, sicuramente eccessivo rispetto al valore del rimborso spettante, per giungere a sentenza ripristinatrice del diritto.
La violazione della capacità contributiva non consente al contribuente di adempiere l’obbligazione tributaria in misura ridotta in presenza di eventi limitativi del diritto di godere della res.

P.Q.M.
Il sottoscritto, richiamando ciascun punto del ricorso,

CHIEDE
Che Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale, in accoglimento del presente ricorso, dichiari:
• il diritto al rimborso dell’IMU per la somma di € 2.xxxxx,00, oltre interessi come per legge e vittoria delle spese in giudizio;
• il diritto al pagamento ridotto al 50% dell’IMU in conseguenza dell’inabitabilità dell’immobile.
• La condanna dell’ufficio al rimborso del tributo, con gli accessori.
Si chiede, infine, che la presente controversia venga discussa in pubblica udienza.

SI DEPOSITA
1. Copia dichiarazione IMU del 16.11.201X ( all.1);
2. Copia dichiarazione IMU del 16.11.201XX (all.2);
3. Copia istanza rimborso IMU del 29.04.201X con relativi versamenti f24 (all.3);
4. Copia diniego del Comune del 28.02.201X (all.4);
5. Copia istanza in autotutela del 16.02.201X con Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (all.5);
6. Copia provvedimento diniego del Comune del 13.04.201X, (all. 6);
7. Copia della Perizia asseverata;
8. Copia art. 23 del regolamento edilizio comunale;
9. Copia art. 35 del regolamento comunale di Igiene e Sanità Pubblica.
Putignano, 24.04.2017
Il difensore
_________________________
Rag. Tonio Detomaso

ISTANZA DI RECLAMO/MEDIAZIONE
Ai sensi dell’art. 17 bis D. Lgs. 546/92.
CONTRIBUENTE: Signora SXXXXXXXXX, nata in Alberobello (BA) il 2XXXXX0 ed ivi residente alla via XXXXXXXXX, codice fiscale XXXXXXX, casalinga.
DIFENSORE: rappresentato e difeso dal rag. Tonio Detomaso nato a Putignano il 04 settembre 1947, c.f. DTM TNO 47P04 H096B, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari al n. 137, sez. A, PEC: toniodetomaso@pec.it, giusta procura rilasciata in calce al presente at-to, con studio in Putignano, Via Giovanni Pascoli n.27/a, presso il quale la ricorrente è elettivamente domiciliato ai fini del giudizio;
Chiede
Al Comune di Martina Franca in via preventiva ed alternativa al deposito del ricorso che precede presso la Commissione Tributaria Provinciale di Taranto di accogliere in via amministrativa le richieste indicate nel ricorso e che qui si intendono integralmente trascritte, unitamente alle motivazioni, e di riconoscere il rimborso dell’IMU corrisposta ma dovuta solo nella misura del 50%.
Ai fini della presente procedura di reclamo/mediazione si precisa che il valore della controversia calcolato ai sensi dell’art. 17-bis D.Lgs. 546/92 è di 2.xxxxxxx35,00 ed il contributo unificato è pari ad €.60,00 .

Il difensore
_____________________
Rag. Tonio Detomaso
Procura speciale
La sottoscritta Signora ZZZZZZZZZa, in questo atto prima compiutamente generalizzata,
DELEGA
Il difensore Rag. Tonio Detomaso, a sottoscrivere il presente atto ed eventuali motivi aggiunti, nonché a rappresentarla e difenderla in tutte le sue fasi di ogni stato e grado del presente giudizio fiscale, conferendogli ogni e più ampia facoltà di legge, trattare, comporre, rinunciare agli atti e accettare rinunzie, conciliare, transigere, di farsi sostituire in udienza o altrove, di nominare coadiutori e assistenti in giudizio, ratificandone sin d’ora l’operato. Elegge domicilio per tutto il giudizio e per tutto il procedimento di reclamo e mediazione ai sensi dell’art. 17-bis D.Lgs. 546/92, presso lo studio sito in Putignano alla via G. Pascoli n. 27/A, CAP 70017.
Putignano, li 24.04.2017
Firma della committente e delegante

______________________________

E’ autentica
firma del difensore
____________________________
Rag. Tonio Detomaso

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
Il sottoscritto rag. Tonio Detomaso in qualità di difensore abilitato della signora Sxxxxxxxxx nella presente controversia, attesta, ai sensi dell’art. 22, co. 3, del D.Lgs 546/1992, che la presente copia del ricorso/reclamo è conforme all’originale consegnato al Comune di Martina Franca.
__________________________
Rag. Tonio Detomaso

ROTTAMAZIONE BIS

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ROTTAMAZIONE BIS
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO
D.L. N. 148/2017 convertito dalla legge n. 172/2017 per il periodo dall’1.1.2000 al 30.09.2017 ( carichi affidati all’Agente della riscossione).
Con questa disposizione è data la possibilità a chi ha debiti per imposte i cui carichi sono stati affidati nel periodo dal 2000 al 30.09.2017, di chiedere la definizione agevolata, beneficiando dell’azzeramento:
• Delle sanzioni e degli interessi di mora e di dilazione;
• Delle somme aggiuntive, cioè accessori dovuti sui ritardi od omessi pagamenti dei contributi previdenziali;
• Delle sanzioni e somme aggiuntive degli Enti Previdenziali;
• Del blocco delle procedure esecutive in corso.
Il risparmio sul debito aggiornato, a volte, è considerevole e tanto basta per decidere per l’adesione, tuttavia , fermo restando l’esame del tipo di debitoria, dei mezzi finanziari a disposizione o reperibili presso Istituti bancari, o altre fonti, e delle situazioni soggettive, va ricordato che l’imprenditore, oggi, per innumerevoli ragioni, se vuole muoversi nel mercato liberamente e velocemente non deve risultare debitore verso l’Erario.
Si espone qui di seguito un riassunto della relativa normativa:
NUOVE ADESIONI:
Fanno parte di questo gruppo i contribuenti che non hanno mai aderito alla vecchia rottamazione che decidono di rottamare i carichi affidati alla riscossione nel periodo dal 2000 al 2016 e dall’1.1.2017 al 30.09.2017, oppure nel periodo 1.1.17 – 30.09.17.
I RIPESCATI
Coloro che non sono stati ammessi alla rottamazione 2000-2016 non avendo pagato le rate al 31.12.2016 ( piani di dilazione in corso).
I due gruppi hanno in comune scadenze ed adempimenti che sono:
15.05.2018 termine entro il quale occorre presentare le domande di rottamazione.
30.06.2018 l’Agenzia delle Entrate Riscossione comunica le somme da pagare.
31.07.2018 pagamento prima o unica rata
Pagamento delle rate scadute al 31.12.2016 in un’unica soluzione per i ripescati.
01.10.2018 pagamento rata
31.10.2018 pagamento rata
30.11.2018 pagamento rata
28.02.2019 pagamento rata.

CONTRODEDUZIONI ALLA REGIONALE NE BIS IN IDEM

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ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI TARANTO.
Costituzione in giudizio e controdeduzioni cumulative
Per gli appellati:
XXXXXXXXXXXXX

Nel giudizio
Contro: l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Taranto – Appellante.
Oggetto: Controdeduzioni all’appello principale proposto dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Taranto, con il quale chiede la riforma della Sentenza n. 00000, pronunciata l’08.10.2013 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, Sezione n. 0, depositata il 23.06.0000.
_____________OOOOO____________
Gli eredi yyyyy, rappresentati e difesi dal rag. Tonio Detomaso, nato a Putignano il 04 settembre 1947, c.f. DTM TNO 47P04 H096B, fax 080/4913207, PEC: toniodetomaso@pec.it, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari al n. 137, sez. A, giusta procura rilasciata in calce al presente atto, con studio in Putignano, Via Giovanni Pascoli n.27/a, presso il quale i ricorrenti sono elettivamente domiciliati ai fini del giudizio, si costituiscono depositando le presenti controdeduzioni, in relazione all’appello principale dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Taranto, da questi proposto avverso la Sentenza n. 0000000 pronunciata l’08.10.2013 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, Sez. 0, depositata il 23.06.2016.
Premesso
 Che l’appello dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Taranto, prot. N.000000 è stato notificato alle parti a mezzo raccomandate AR n.14251291069-4, n. 14251291067-1, n. 14251291068-2, n. 14251291070-6, pervenute nei giorni XXX luglio 2017, (all.2);
 Che i Signori yyyyy sono designati nell’appello quali eredi della defunta CCCCCCCC;
si costituiscono
nel giudizio d’appello e con riferimento all’atto, con riserva del merito,
eccepiscono
FATTO
1) CRONOLOGIA DEGLI ACCADIMENTI:
data Descrizione dell’attività Note
15.06.2006 Il Comune di San Marzano effettua la ritenuta del 20%, pari ad €. XXX, sulla indennità risarcitoria corrisposta. esproprio di terreno agricolo 1975.
28.12.2006 La contribuente CCCCC inoltra all’Agenzia delle Entrate di Taranto, istanza di rimborso della ritenuta. Per mancanza del presupposto impositivo.
01.03.2007 CCCCCCCCCCCCCC si trasferisce e risiede in Francavilla Fontana (BR)
10.07.2007 Avverso il silenzio rifiuto propone ricorso alla Commissione Tributaria di Taranto
09.11.2007 L’Agenzia delle Entrate Uff. Taranto 1 si costituisce in giudizio
19.02.2008

L’Agenzia delle Entrate di Taranto trasferisce il fascicolo per competenza all’Agenzia delle Entrate di Brindisi
28.02.2008

L’Agenzia delle Entrate di Taranto deposita erroneamente le memorie illustrative presso la CTP di Taranto, anziché chiedere la cessazione della materia del contendere.
SE IL 19.02.08 TRASFERISCE TUTTO SU BRINDISI PERCHE’ DEPOSITA PRESSO LA CTP DI TARANTO LE MEMORIE ILLUSTRATIVE ???
12.06.2008 CCCCCCC propone ricorso alla Commissione Tributaria di Brindisi per competenza territoriale disposta dalla stessa Agenzia delle Entrate di Taranto.
26.09.2008 L’Agenzia delle Entrate di Brindisi si costituisce
20.08.2009 Avviene il deposito della Sentenza di accoglimento del ricorso a cura della Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi
La Sentenza passa in giudicato IL PROCESSO TRIBUTARIO SI E’ CONCLUSO.
Invece a distanza di anni accade che :
07.06.2013 CCCCCCCCCC riceve dalla CTP di Taranto l’avviso di trattazione udienza dell’08.10.2013. Per la materia già definita in Brindisi. !
Al difensore rag. Detomaso non viene notificato alcun atto.
21.06.2013 Deposito presso al CTP di Taranto dei documenti CTP di Brindisi per competenza territoriale !!! Chi li deposita e perché sapendo che la Sentenza di Brindisi si è resa defintiva!.
Compito che sarebbe spettato, semmai, al difensore rag. Detomaso.
08.10.2013 La CTP di Taranto accoglie il ricorso di CCCCC.
All’udienza non era presente nessuno. Trattasi di duplicazione di sentenza che, tuttavia, conferma le ragioni in diritto della ricorrente.
23.06.2016 Deposito della Sentenza Dopo 3 anni !.
24.07.2017 L’Agenzia delle Entrate di Taranto propone appello alla Regionale di Taranto
26.07.2017 Nota di precisazione a cura del rag. Tonio Detomaso alla Regionale di Taranto.
10.10.2017 I ricorrenti redigono le presenti controdeduzioni.
DIRITTO
A. RAGIONI PER L’IMPROPONIBILITA’ DELL’APPELLO
i. Con l’appello principale l’Agenzia delle Entrate di Taranto chiede a Codesta On.le Commissione Regionale la riforma della Sentenza n. 0000, pronunciata l’08.10.2013 dalla Provinciale di Taranto, depositata il 23.06.2016 (RGR n. 0000), con la quale detta Commissione Provinciale ha disposto l’accoglimento del ricorso della contribuente CCCCC e la conferma del diritto al rimborso della ritenuta fiscale. Il petitum e le parti ( Agenzia delle Entrate e CCCCC – ora gli eredi ) sono gli stessi del processo tributario che, diversi anni prima, si è regolarmente tenuto e definito presso la Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi con la Sentenza di accoglimento depositata il 20.08.00 (all.1).
ii. Competenza territoriale: la competenza territoriale fu disposta dalla stessa Agenzia delle Entrate di Taranto, nella considerazione – si suppone – che la ricorrente CCCC risiedesse in Francavilla Fontana (BR) e che in materia di rimborso di imposte dirette fosse – a ragion veduta – competente Brindisi.
iii. La Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi, d’altronde, non ha mai rilevato l’incompetenza territoriale. L’art. 5 del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546, nel disporre che la competenza delle Commissioni Tributarie è inderogabile, stabilisce, altresì, che l’incompetenza territoriale, della Commissione Tributaria adita è rilevabile, anche d’ufficio, soltanto nel grado al quale il vizio si riferisce. L’incompetenza, se non rilevata innanzi alla Commissione Tributaria ritenuta incompetente, non è più rilevabile nei successivi gradi del giudizio, fermo restando che la riassunzione deve essere presentata nel termine fissato nella Sentenza, o in mancanza, nel termine di sei mesi dalla comunicazione a cura della segreteria della sentenza stessa, pena l’estinzione del processo.
iv. La Sentenza di Brindisi ( dep. 20.08.000 ) è divenuta irrevocabile – passata in giudicato – e la questione oggetto della lite non può più essere messa in discussione, non essendo stata impugnata entro i termini stabiliti dal legislatore. Il giudicato è coessenziale alla funzione primaria del processo, che è quella di stabilire la regola del caso concreto eliminando l’incertezza riguardo all’applicazione di una norma di diritto ad una specifica fattispecie ( Cass. SS.UU. 16.06.2006, n. 13916) e nel rispetto del principio “ né bis in idem “, rafforzato dal fatto che le due giurisdizioni si sono espresse in favore della ricorrente, da qui l’applicazione dell’art. 2909 c.c., secondo il quale l’accertamento contenuto nella Sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
B) INESISTENZA DEL DEBITO ERARIALE ALL’APERTURA DELLA SUCCESSIONE. QUALIFICAZIONE DEL SUCCESSORE.
i. La legittimazione del successore nel processo trova fondamento per il fatto che gli effetti della pronuncia del Giudice sono destinati ad incidere sul patrimonio del successore stesso. E’ bene chiarire da subito che i ricorrenti all’apertura della successione non conoscevano alcun debito erariale e, alla luce dei fatti, avanzano decisa opposizione per la consistenza, certezza ed esigibilità in favore dell’Erario. Ciò nonostante, in via cautelativa, i citati comparenti hanno rinunciato puramente e semplicemente all’eredità della defunta CCCCCC, con atto del Dr. XXXXX, notaio in Taranto (all.3).
C) VIOLAZIONE DELL’ART. 12 DEL D. LGS. 31.12.1992, N. 546- NEL PROCESSO DI PRIMO GRADO DI TARANTO.
Per l’udienza dell’08.10.2013, la Commissione Tributaria Provinciale di Taranto non notificò l’avviso di trattazione al difensore rag. Detomaso, pertanto il processo si celebrò senza che fossero presenti nè la parte ricorrente, né il difensore; l’esito comunque, anche per questo secondo procedimento, fu favorevole alla ricorrente che si vide riconoscere il pieno diritto al rimborso della ritenuta fiscale.
D) INESISTENZA SOSTANZIALE DELLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA E PASSIVA.
In conseguenza dei fatti fin qui esposti, i ricorrenti si riportano agli atti tributari della Commissione tributaria di Brindisi ed al diritto applicabile. Il processo tributario di Brindisi, l’unico valido, si è reso definitivo ad ogni effetto di legge.
CHIEDONO
che Codesta Ecc.ma Commissione Tributaria Regionale di Taranto, Voglia :
• Dichiarare l’improponibilità dell’appello;
• In subordine, a seconda, dichiarare nullo l’appello, confermare i giudicati, rigettare l’appello.
Con vittoria delle spese del presente giudizio.
Si deposita:
1) Originale e copia delle controdeduzioni per l’Ufficio;
2) copia Sentenza CTP di Brindisi n. 000, depositata il 20.08.2009 (all.1);
3) Copie dell’atto di appello dell’Ufficio (all.2) ;
4) Copia rinuncia all’eredità (all.3).
Putignano, 19.10.0000 Firma del difensore

__________________________
Rag. Tonio Detomaso

Procura speciale
I sottoscritti yyyyyyyyy
DELEGANO
Il difensore Rag. Tonio Detomaso, a sottoscrivere il presente atto ed eventuali motivi aggiunti, nonché a rappresentarli e difenderli in tutte le sue fasi di ogni stato e grado del presente giudizio fiscale, conferendogli ogni e più ampia facoltà di legge, trattare, comporre, rinunciare agli atti e accettare rinunzie, conciliare, transigere, di farsi sostituire in udienza o altrove, di nominare coadiutori e assistenti in giudizio, ratificandone sin d’ora l’operato. Eleggono domicilio presso lo studio sito in Putignano alla via G. Pascoli n. 27/A, CAP 70017.
Firma dei committenti e deleganti

______________________________

Sono autentiche
firma del difensore
____________________________
Rag. Tonio Detomaso
Putignano, 19.10.00000

ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

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ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

(D.L. 193/2016 in legge 225/2016)

Consiste nel saldare i debiti iscritti a ruolo al 31.12.2016 e regolarmente notificati dal concessionario “ Equitalia S.p.A.”, usufruendo, a volte, di significativi risparmi.

Ecco una breve sintesi di ciò che si deve sapere per decidere se aderire o meno alla rottamazione.

Cosa si può rottamare:

  • ·        le entrate tributarie, compresa l’IVA, contributi assistenziali e previdenziali, per gli anni dal 2000 al 2016;
  • ·        debito chiesto con un avviso di accertamento esecutivo dell’Agenzia delle Entrate, affidato all’agente della riscossione entro il 31.12.2016;
  • ·        ruoli affidati nel 2016;
  • ·        Carichi affidati agli agenti della riscossione nell’ambito dei procedimenti della crisi da sovraindebitamento;
  • ·        Si può scegliere cosa rottamare non solo nell’ambito di cartelle diverse ma anche all’interno della stessa cartella;
  • ·        Le entrate, anche tributarie, delle Regioni, delle Province, città metropolitane e dei Comuni per i tributi locali affidate per la riscossione all’Equitalia; 
  • ·        Le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada (interessi).

Benefici: 

  • ·         Cancellazione delle sanzioni e degli interessi di mora e di dilazione;
  • ·         Cancellazione delle somme aggiuntive, cioè accessori dovuti sui ritardi od omessi pagamenti dei contributi previdenziali,
  • ·         Cancellazione delle sanzioni e delle somme aggiuntive degli enti previdenziali;
  • ·         il blocco delle procedure esecutive in corso;
  • ·         la presentazione della dichiarazione sospende i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi, con la conseguenza che l’agente Equitalia non potrà:

o   Notificare atti di pignoramento presso terzi;

o   Riavviare nuove azioni esecutive;

o   Procedere all’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche legali;

o   Proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate.

  • ·         Se con i pagamenti già fatti il debitore ha saldato il conto della rottamazione, per avvalersi della definizione e quindi per stralciare le eventuali somme residue è sufficiente presentare la domanda.

Beneficiari:

  • ·         Soggetti che avevano dilazioni scadute (pendenti);
  • ·         Soggetti in contenzioso tributario per accertamenti esecutivi, o cartelle di pagamento, purchè rinunci agli atti del giudizio;
  • ·         Coloro che hanno già pagato parzialmente;
  • ·         Coloro che sono decaduti per non aver pagato almeno 5 rate anche non consecutive.
  • ·         Soggetti che hanno presentato istanza di riammissione in termini, ex art. 13 bis Dl 113/2016, entro il 20.10.16, purchè siano state pagate le rate in scadenza da ottobre a dicembre 2016.  

Decadenza:

Si decade dal beneficio per il mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una qualsiasi delle rate ed il residuo non può essere più rateizzato; conseguentemente l’agente della riscossione potrà proseguire l’ordinaria attività di recupero.

Istanza:

Ø  Redatta su modulo messo a disposizione da Equitalia, va presentata entro il 31.03.2017 agli sportelli di Equitalia oppure inviata per mail agli indirizzi di posta elettronica.

Ø  Entro lo stesso termine il debitore può integrare la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

Termini:

  • ·         Entro il 31.03.2017 presentare domanda ad Equitalia;
  • ·         Entro il 31.05.2017 l’Equitalia comunica a coloro che hanno prodotto la dichiarazione di rottamazione, l’ammontare delle somme dovute, nonchè l’importo delle singole rate, il giorno ed il mese di scadenza di ciascuna di esse tenendo conto che:

o   Per l’anno 2017 la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre per il 70% del debito;

o   Per l’anno 2018 nei mesi di aprile e settembre per il residuo 30%;

  • ·         Entro il 28.02.2017 l’Equitalia, con posta ordinaria, avvisa il debitore dei carichi affidati nell’anno 2016 per i quali, al 31.12.2016, gli risulta non ancora notificata la cartella di pagamento.

Versamenti:

  • ·         Unica soluzione;
  • ·         Dilazione da 2 a 5 rate;
  • ·         70% nel 2017 (tre rate) ed il 30% nel 2018 (due rate);
  • ·         Interessi del 4,5% dall’01.08.2017.

Modalità:

  • ·         Il pagamento si effettua mediante domiciliazione sul conto corrente, bollettini precompilati o presso le casse di Equitalia. Non è ammessa la compensazione dei crediti vantati per appalti e forniture alla Pubblica Amministrazione.
  • ·         Non è possibile utilizzare il mod. F24 per il pagamento, quindi è esclusa ogni tipo di compensazione.
  • ·         Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell’eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall’Equitalia.

Suggerimento:

VISTO L’EFFETTO SGRADEVOLE DELLA DECADENZA ( VEDI SOPRA), SI CONSIGLIA, PER CHI È TITOLARE DI C/C BANCARIO, DI OPTARE PER LA “ DOMICILIAZIONE BANCARIA”. 

PATENT BOX

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DIZIONARIO  PATENT  BOX – TASSAZIONE AGEVOLATA

( il presente lavoro è soggetto ad aggiornamenti)

D.L. 30.09.2003, n.269, art. 8, comma 5, convertito con la legge 24 novembre 2003 n. 326 Ruling internazionale
Art. 1 , commi da 37 a 45 della legge 23.12.2014 n. 190  Istituzione dell’agevolazione
D.L. 24.01.2015, n. 3 in legge 24.03.2015, n. 33   Art. 4 Definizione di piccole e medie imprese innovative. Art. 5 Modifiche
Decreto  Patent Box 30.07.2015 –attuazione  legge 190, art. 1, commi 37-45  Attuazione art. 1, commi 37 > 45 legge 23.12.2014, n. 190. Norma fondamentale.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10.11.2015, prot. N. 144042. Modello comunicazione da trasmette all’Agenzia delle Entrate.
Circolare n. 36/E dell’01.12.2015  Chiarimenti in tema di Patent Box. Modalità esercizio opzione. Perdite Patent Box. Operazioni straordinarie. Procedura di ruling. 
Prot.n.2015/154278 direttore AE del 1° dicembre  Disposizioni per l’accesso alla procedura di accordo preventivo.
Legge 28.12.2015 Modifiche 
Circolare n.11/E del 7.4.2016 Chiarimenti in tema di Patent Box.
Comunicato stampa del 06.05.2016 n. 94/E  Competenza per l’accordo preventivo demandato alla Direzione Regionale.
BEPS, Action 5 Countering harmfild tax praticties more effectively, taking into account transparency and substance action 5 – 2015 final report. Ovvero di seguito “ linee guida OCSE o Action Plan n. 5, recepisce e rielabora nell’attuale contesto giuridico-economico sovranazionale i principi in origine ideati nel documento OCSE pubblicato nel 1998 Harmfild tax competition an emerging global issue (di seguito “Report”), diretto al contrasto dei fenomeni di tax planning aggressivo mediante l’impiego di intangible.

 

 

analisi

Accordo preventivo  Fino a 300 milioni di euro di ricavi le istanze vanno inviate alla Direzione Regionale e alle Direzioni Provinciali di Trento e Bolzano.  Oltre 300 milioni di ricavi  le istanze vanno inviate  alla Direzione Centrale Accertamento, settore internazionale, Uffici Accordi preventivi e controversie internazionali  dc.acc.accordi@agenziaentrate.it ( istanza in carta libera all’Ufficio a mezzo raccomandata con AR o consegnata direttamente all’ufficio che rilascia attestazione di avvenuta ricezione).L’istanza riporta:vedi prot.2015/154278 del 1.12.2015  Nel caso di utilizzo diretto il contribuente deve concludere con l’Ufficio un accordo di ruling.L’utilizzo diretto del bene immateriale si ha in presenza di diritti sui beni immateriali riservati al titolare del diritto stesso.Il soggetto quindi ha diritto allo sfruttamento economico del bene immateriale e si trova a beneficiare di un reddito figurativo, incorporato nel reddito complessivo derivante dall’attività svolta.L’accordo preventivo ha pertanto ad oggetto:

  • La preventiva definizione dei metodi e dei criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito d’impresa o della perdita in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali agevolabili di cui all’art. 6 del decreto Patent box.
  • La preventiva definizione dei metodi e dei criteri di calcolo dei redditi derivanti dall’utilizzo dei beni di cui all’art. 6 del Patent Box , in ipotesi diverse da quelle di cui al precedente punto, realizzati nell’ambito di operazioni con società che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa.
  • La preventiva definizione dei metodi e dei criteri di calcolo delle plusvalenze di cui all’art. 10 del decreto Patent Box, realizzate nell’ambito di operazioni con società che direttamente o indirettamente…

 

Se non si raggiunge l’accordo entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stata presentata la richiesta di ammissione, i soggetti beneficiari determinano il reddito d’impresa secondo le regole ordinarie.

Tuttavia, per consentire l’accesso al beneficio fin dal periodo d’imposta in cui viene presentata la richiesta di ruling, l’eccedenza d’imposta o la maggiore perdita relativa ai periodi d’imposta compresi tra la data di presentazione della medesima istanza e la data di sottoscrizione dell’accordo, possono essere indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sottoscrizione del ruling.

Resta ferma la possibilità di presentare istanza di rimborso o presentare dichiarazione integrativa, se ricorono i presupposti.     

Es: se l’opzione è fatta nel 2015 e l’accordo si conclude nel gennaio 2017, la deduzione da patent box si effettuerà in Unico 2018 in relazione agli anni 2015-2016-2017.

 
Agevolazione Per fruire dell’agevolazione occorre che colui che esercita l’opzione abbia diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali e svolga attività di ricerca e sviluppo. Ciò consente di collegare il godimento dell’agevolazione all’effettivo svolgimento di un’attività economica che si sostanzia nello sviluppo, manutenzione ed accrescimento del bene stesso Art.7 decreto Patent BoxL’agevolazioneSpettase l’opzione che produce reddito ( è costituito dai canoni derivanti dalla concessione in  uso dei beni immateriali, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti a essi connessi) e (le somme dei risarcimenti e come restituzione dell’utile a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale per inadempimento a contratti aventi ad oggetto i beni immateriali e per violazione dei diritti sugli stessi beni.     deriva dall’utilizzo dei seguenti beni agevolabili:Software protetto da copyright; (dichiarazione sostitutiva)Brevetti industriali, inclusi quelli per invenzione, invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello d’utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;Marchi d’impresa, ivi inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione;

Disegni e modelli, giuridicamente tutelabili;

Informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche progettabili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili.  

con la formula

della Concessione in uso del diritto all’utilizzo dei beni immateriali di cui innanzi

o

attraverso l’uso diretto dei suddetti beni,

(individuati per ciascun bene immateriale oggetto dell’opzione il contributo economico da esso derivante che ha concorso algebricamente a formare il reddito d’impresa o la perdita)

per tale intendendosi l’utilizzo nell’ambito di qualsiasi attività che i diritti sui beni immateriali riservano al titolare del diritto stesso.

   

 

 
Attività materiale e rilevante da parte del contribuente Questo requisito è definito : SUBSTANTIAL ACTIVITYed ha come scopo quello di garantire che il soggetto che beneficiadel Patent box stia svolgendo un’attività materiale e rilevante.  
 Attivita’ che beneficiano del regime agevolato:             Attività di ricerca e sviluppoArt. 8 decreto Patent Box L’attività di ricerca e sviluppo è finalizzata allo sviluppo, mantenimento e accrescimento del valore dei beni immateriali e ne individua le attività.

RICERCA FONDAMENTALE, RICERCA APPLICATA, SVILUPPO SPERIMENTALE E COMPETITIVO, DESIGN, IDEAZIONE E  REALIZZAZIONE DEL SOFTWARE PROTETTO DA COPYRIGHT, RICERCHE PREVENTIVE, SISTEMI ANTICONTRAFFAZIONE, TEST E RICERCHE DI MERCATO. ATTIVITA’ DI PRESENTAZIONE, COMUNICAZIONE E PROMOZIONE.   

 

Vedi art. 8 decreto patent box e pagg. 36-37 circ. 11/e del 7.4.16:

Rientrano nelle attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, al mantenimento, nonché all’accrescimento del valore dei beni di cui all’art. 6, le seguenti attività:

(i) la ricerca fondamentale, con ciò dovendosi intendere i lavori sperimentali o teorici svolti per acquisire nuove conoscenze, ove successivamente utilizzate, volte, alla creazione di piani, progetti e disegni per nuovi prodotti, servizi o processi, che solitamente in seguito a questo vengono modificati o  migliorati.

(ii) la ricerca applicata, con ciò dovendosi intendere la ricerca pianificata per acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare miglioramenti a prodotti, processi o servizi esistenti, in qualsiasi

settore della scienza e della tecnica; lo sviluppo sperimentale e competitivo, con ciò dovendosi intendere l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche le altre attività destinate alla definizione concettuale, concernente nuovi prodotti, processi o servizi, e i test, le prove e le sperimentazioni

necessari ad ottenere le autorizzazioni per la immissione in commercio dei prodotti o l’utilizzo di processi e servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi e campioni, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, i test e la

convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, e la realizzazione degli impianti e delle attrezzature a tal fine necessari. Tutto ciò anche se non sono poi seguite da applicazioni pratiche;

(iii) il design, con ciò intendendosi le attività di ideazione e progettazione di prodotti, processi e servizi, ivi incluso l’aspetto esteriore di essi e di ciascuna loro parte, e le attività di sviluppo dei marchi;

(iv) l’ideazione e la realizzazione del software protetto da copyright;

la Circolare chiarisce che trattasi di programmi per elaborare in qualunque forma espressi purchè originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Idee e principi alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle interfacce.

(v) la ricerca pianificata necessaria per la ricerca industriale, finalizzata alla realizzazione di nuovi prodotti, processi, servizi, componenti di sistemi complessi;

(vi) le ricerche preventive, i test e le ricerche di mercato e gli altri studi e interventi anche finalizzati all’adozione di sistemi anticontraffazione, il deposito, l’ottenimento e il mantenimento dei relativi diritti, il rinnovo degli stessi a scadenza, la protezione di essi, anche in forma associata e in relazione alle attività di prevenzione della contraffazione e la gestione dei contenziosi e contratti relativi. Sono comprese nell’agevolazione le consulenze utili alla brevettazione, agli studi di fattibilità, le due diligence, studi e interventi che consentano la distinzione tra un prodotto autentico e uno contraffatto.

(vii) LE ATTIVITÀ DI PRESENTAZIONE, COMUNICAZIONE E PROMOZIONE che accrescano il carattere distintivo e/o la rinomanza dei marchi, e contribuiscano alla conoscenza, all’affermazione commerciale, all’immagine dei prodotti o dei servizi, del design, o degli altri materiali proteggibili. Possono ritenersi agevolate le attività pubblicitarie e fieristiche.

 

Non vengono, invece, considerate attività di ricerca e sviluppo tutte le modifiche apportate alle linee di produzione, ai processi di fabbricazione, ai servizi già esistenti e a tutte le operazioni già in corso. Questo anche nel caso in cui tali modifiche abbiano comportato dei miglioramenti in tali entità. 

 

 

 
     
Attività di tracciatura e memorizzazione delle spese e dei redditi CONTABILITA INDUSTRIALESi rende necessario impostare un sistema di contabilità industriale.  
   Bene immateriale Art.6 del decreto Patent Box30.07.2015 DEFINIZIONE (L’OPZIONE ha ad oggetto i redditi derivanti dall’utilizzo di:Software protetto da copyright;Brevetti industriali, inclusi quelli per invenzione, invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello d’utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;Marchi d’impresa, ivi inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione;Disegni e modelli, giuridicamente tutelabili;Informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche progettabili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili.    L’opzione può essere esercita anche per singolo bene immateriale.Successivamente alle opzioni già fatte, l’impresa può agevolare un nuovo bene immateriale tra quelli individuati dall’art. 6 del decreto Patent Box, esercitando una nuova opzione che durerà per cinque periodi d’imposta. Ogni volta si porrà in essere ex novo tutti gli adempimenti del caso, a partire di una nuova istanza di ruling. Tuttavia laddove il nuovo bene immateriale presenti vincoli di complementarietà con un bene immateriale già agevolato con la precedente opzione e il contribuente intenda considerare detti beni un solo bene immaterialeai fini dell’opzione, tale nuova opzione avrà durata coincidente con la durata residua della precedente e in tal caso, si dovrà inoltrare, come da Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1.12.2015, n. 154278,  paragrafo 11.2,  un’istanza motivata per richiedere la modificazione dell’accordo o se non c’è alcun accordo e non sia obbligatorio attivare la procedura di ruling di seguito illustrata, conservare apposita documentazione che consenta di distinguere tutti gli elementi rilevanti riguardanti i beni immateriali “agevolati” con la precedente opzione dagli elementi rilevanti riguardanti i beni immateriali   “agevolati” con la nuova opzione.Il legislatore ha chiarito che più beni immateriali collegati da un vincolo di complementarietà possono costituire un solo bene immateriale ai fini dell’agevolazione in argomento. In sostanza, il vincolo di complementarietà non è più riservato a beni della stessa tipologia e può riguardare anche beni di tipologia diversa utilizzati congiuntamenteper la realizzazione di un prodotto o processo.DEFINIZIONE DI BENE IMMATERIALE 

Il diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali indicati nel citato art. 6 è condizione necessaria ma non sufficiente per la fruizione dell’agevolazione, in quanto occorrerà sempre verificare se agli stessi si può attribuire un valore dal quale derivano componenti positivi di reddito che concorrono alla formazione del reddito di impresa.

La identificazione di tal valore va effettuata con le tecniche di seguito illustrate e può anche prescindere dalle modalità di rappresentazione in bilancio dei medesimi beni.

 

 

 
Beneficiari  Non può accedere chi determina il reddito d’impresa con metodologie del tipo “forfettario, tonnage tax, soc. agricole, etc. Soggetti titolari di reddito d’impresa, sia in forma individuale (art.55, TUIR) ( art.5, commi 1 e 3 TUIR) che in forma societaria, residenti nel territorio dello Stato e i soggetti di cui all’art.73, comma 1, lett. a) e b) del T.U  dpr 22.12.1986, n. 917.Poiché il regime opzionale del Patent box risulta fruibile solo dai soggetti che svolgono un’effettiva attività d’impresa, si rileva che in relazione ai soggetti residenti la puntuale analisi sulla natura commerciale o meno della relativa attività svolta deve essere effettuata esclusivamente con riferimento agli imprenditori persone fisiche e agli enti non commerciali che intendono esercitare l’opzione. Infatti le società di capitali residenti, gli enti commerciali, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice e le altre società di persone a queste ultime equiparate, infatti, godono come noto di una “presunzione assoluta di commercialità così come previsto espressamente dall’art. 81, comma 1, TUIR e dall’art. 6, comma 3, TUIR, di talchè nessun ulteriore approfondimento deve essere condotto da tali soggetti in merito a siffatto profilo.

I soggetti che richiedono l’agevolazione devono svolgere attività di ricerca e sviluppo volta allo sviluppo, alla crescita, al mantenimento e accrescimento di valore degli stessi beni immateriali, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società esterne (purchè non dello stesso gruppo) o con Università o enti di ricerca e organismi equiparati – finalizzati alla produzione dei beni immateriali sopra indicati.    

L’opzione può essere esercita da chi ha diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali indicati all’art. 6.

 

Non è necessario, per attivare il regime, che i beni immateriali siano stati originariamente sviluppati dal contribuente, essendo il beneficio esteso anche ai beni immateriali acquistati da terzi .

Tuttavia, in quest’ultimo caso, è necessario, che il contribuente, direttamente o attraverso i suddetti contratti di appalto, abbia ulteriormente sviluppato detti beni, ovvero abbia svolto attività di ricerca e sviluppo utilizzando gli stessi.

In merito, il decreto attuativo, all’art. 2, comma 2, risolve un dubbio ermeneutico sorto con riferimento al testo legislativo, chiarendo che possono accedere al regime IP box tutti i soggetti aventi “ diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali” indipendentemente dal titolo giuridico con il quale tale diritto sia stato acquisito, ivi inclusi cioè anche i licenziatari di beni immateriali che svolgono attività di mantenimento, accrescimento e sviluppo degli stessi.   

 

 

 

 
Bonus fiscale Requisito fondamentale per accedere al bonus fiscale è lo svolgimento di un’attività di ricerca e sviluppo che produca o implementi questi beni immateriali sia in modo diretto, sia tramite dei contratti di ricerca stipulati con : altre società, università, enti di ricerca, altri organismi equiparati.  
Brevetti industriali Vedi 4.1.2. circ.11/e del 7.4.16  

Calcolo dell’agevola-zione

e

 

conseguente

Applicazione nella determinazione del reddito agevolabile

 

Pag. 39 della circ. 11/E del 7.4.16, punto 5. IL CALCOLO dell’agevolazione consiste in una variazione in diminuzione                       – da operare ai fini IRPEF o IRES, nonché ai fini IRAP –                            Seguendo le fasi:                                                 

 

  1. 1.      Fase: INDIVIDUARE, innanzitutto, il REDDITO AGEVOLABILE, derivante dall’utilizzo DIRETTO  O INDIRETTO del bene immateriale, ai sensi dell’art. 7 del decreto Patent Box

((((((((( (L’art. 7 del decreto Patent box dettaglia le modalità di determinazione del reddito agevolabile ascrivibile all’utilizzo dei beni immateriali oggetto di incentivazione, distinguendo l’utilizzo diretto dalla concessione in uso))))).

DETERMINAZIONE REDDITO CON UTILIZZO DIRETTO :  a)

Per ciascun bene immateriale oggetto dell’opzione deve essere individuato il reddito agevolabile ( definito, dalla norma primaria e dal decreto attuativo, anche come contributo economico o, dalla relazione illustrativa al decreto attuativo, come reddito figurativo) che ha concorso algebricamente a formare il reddito d’impresa o la perdita. Tale previsione dà contenuto al principio recato dall’art. 1, comma 39, terzo periodo, della legge di stabilità 2015 ai sensi del quale “ la procedura di ruling ha ad oggetto la determinazione, in via preventiva e in contraddittorio con l’Agenzia delle entrate, dell’ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l’individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi”. Le modalità di determinazione del reddito agevolabile in caso di utilizzo diretto sono illustrate nel paragrafo 6.1.

Il contributo economico consiste nella quota di reddito ( o perdita) di impresa ascrivibile al bene o ai beni immateriali, incorporata nel reddito complessivo ( o nella perdita complessiva) derivante dall’attività d’impresa, che il soggetto beneficiario non avrebbe realizzato in assenza del bene immateriale stesso.

Tale reddito (o perdita) figurativo è il risultato del “ conto economico virtuale” riferibile al bene immateriale, che tiene conto, per la parte delle componenti positive, della “ royalty implicita” sul bene intangibile incorporata nel prezzo di vendita del bene materiale ceduto o del servizio prestato e, per la parte delle componenti negative, della sommatoria di tutti i costi, diretti e indiretti, relativi alle attività connesse alla creazione, allo sviluppo, al mantenimento e/o al miglioramento del bene immateriale medesimo. In relazione alle modalità di individuazione dei costi diretti ed indiretti, si veda il successivo paragrafo 6.4.

Il valore della royalty è implicito e come tale va estrapolato dal prezzo di vendita del bene o del servizio ceduto a terzi.

Il contributo economico deve essere determinato assumendo l’esistenza di un ramo d’azienda autonomo deputato alla concessione in uso dei beni immateriali allo stesso contribuente, isolando, le componenti positive (implicite) e negative di reddito ascrivibili allo sfruttamento del bene intangibile.    

Per  la determinazione delle componenti positive occorre far riferimento ai ricavi che sarebbero potenzialmente realizzabili qualora gli intangibili fossero utilizzati sul mercato, alle medesime condizioni d’impiego, da soggetti terzi indipendenti.

Rientrano tra le componenti positive di reddito anche le somme ottenute come risarcimento a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, per inadempimento a contratti aventi ad oggetto i beni immateriali per i quali si esercita l’opzione e per violazione dei diritti sugli stessi.

Nella determinazione del contributo economico si fa riferimento ai dati contabili, così come rilevati nei conti economici predisposti ai fini del bilancio di esercizio, tenendo presente le eventuali successive variazioni, in aumento o in diminuzione, ai fini fiscali, in particolare ai fini IRES.

Nei casi in cui dovesse risultare più appropriato, è possibile fare riferimento, nella determinazione del contributo economico, ai dati così come rilevati nella contabilità analitica industriale, purchè il contribuente sia in grado di riconciliare i dati complessivamente riscontrabili in tale contabilità con i dati complessivamente indicati ai fini civilistici, e di fornire anche una riconciliazione con eventuali successive variazioni, in aumento o in diminuzione, effettuate ai fini IRES.

SI EVIDENZIA CHE IN CASO DI UTILIZZO DIRETTO DEI BENI IMMATERIALI OGGETTO DI AGEVOLAZIONE , I CRITERI E METODI DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO AL REDDITO D’IMPRESA SONO STABILITI MEDIANTE L’ACCORDO PREVENTIVO CON L’AGENZIA DELLE ENTRATE, DI CUI AL SUCCESSIVO PARAGRAFO 8.

 

CONCESSIONE IN USO (UTILIZZO INDIRETTO) b):

il comma 2 dell’art.7 del decreto Patent Box, dispone che il reddito agevolabile è costituito dai canoni ( o royalties) derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti ( spese per la tutela, lo sviluppo e la promozione del bene, ecc.) a essi connessi, di competenza del periodo d’imposta. Le modalità di determinazione del reddito agevolabile in caso di utilizzo indiretto sono rese nel paragrafo 6.2., circ. 11/E

 

 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGEVOLABILE IN CASO DI UTILIZZO INDIRETTO:

 

Il reddito agevolabile derivante dalla concessione in uso del bene immateriale è determinato dai relativi canoni diminuito dei costi, diretti ed indiretti, fiscalmente riconosciuti ad essi connessi di competenza del periodo d’imposta (art. 7, comma 2, del decreto Patent Box).

Il risarcimento è considerato componente positivo.

Nella tipologia di utilizzo  indiretto di beni immateriali rientrano sia la concessione del diritto all’utilizzo di tali beni a parti correlate (nazionali e estere) che la concessione in uso a terze parti indipendenti (nazionali e estere).

 

Nell’indiretto la determinazione del reddito agevolabile per la concessione a parti correlate, può avvenire mediante l’accordo preventivo con l’Agenzia delle Entrate, mentre nel caso di parti indipendenti non sarà possibile attivare l’accordo preventivo.

 

2) Fase: CALCOLARE, poi, il c.d. nuxus ratio, che è dato dal rapporto tra I COSTI QUALIFICATI

                      I COSTI COMPLESSIVI    

            Ai sensi dell’art. 9, commi da 2 a 5 del Patent Box.

Art. 9

Determinazione della quota di reddito agevolabile

1. La quota di reddito agevolabile è determinata, per ciascun bene immateriale di cui all’articolo 6, tenuto conto anche di quanto indicato al comma 3 dello stesso articolo, sulla base del rapporto tra i costi indicati ai commi da 2 a 5.

2. I costi da indicare al numeratore del rapporto di cui al comma 1 sono afferenti alle attività indicate all’articolo 8 svolte (i)  direttamente dai soggetti beneficiari; (ii) da università o enti di

ricerca e organismi equiparati; (iii) da società, anche start up innovative, diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla

stessa società che controlla l’impresa. Al numeratore concorrono anche gli oneri sostenuti per l’acquisizione del bene immateriale.

3. L’importo di cui al comma 2 è incrementato: (i) dei costi afferenti le attività indicate all’articolo 8 derivanti da operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente  controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa per la  quota costituita dal riaddebito di costi sostenuti da queste ultime nei confronti di soggetti terzi e (ii) dei costi afferenti alle attività indicate all’articolo 8 sostenuti dal soggetto beneficiario nell’ambito

di un accordo per la ripartizione dei costi, come definito dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 settembre 2010 prot. n. 2010/137654, almeno fino a concorrenza

dei proventi costituiti dal riaddebito dei costi di cui al comma 2 precedente ai soggetti partecipanti all’accordo per la ripartizione dei costi.

4. I costi da indicare al denominatore del rapporto di cui al comma 1 sono i costi di cui ai commi 2 e 3, aumentati (i) dei costi derivanti da operazioni intercorse con società che direttamente o

indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sostenuti per lo sviluppo, mantenimento e accrescimento del bene afferente alle attività indicate all’articolo 8 e (ii) del costo di acquisizione, anche mediante licenza di concessione in uso, del bene immateriale sostenuto nel periodo di imposta.

5. L’importo dei costi di cui ai commi 2 e 3 è aumentato di un importo corrispondente alla differenza tra (i) l’importo dei costi di cui al comma 4 e (ii) l’importo dei costi di cui ai commi 2 e

3. Tale importo rileva fino a concorrenza del 30 per cento dell’importo dei costi di cui ai commi 2 e 3.

Al numeratore, inoltre, va sommato il valore derivante dall’up-lift, ovvero un importo corrispondente alla differenza tra il valore complessivo del denominatore ( i costi complessivi pertanto) e il valore del numeratore ( costi qualificati) nei limiti del 30% dei costi qualificati.   

L’up lift pertanto è pari al minore tra il 30% dei costi qualificati e la differenza tra costi complessivi e costi qualificati.

 

3) Fase: EFFETTUARE il prodotto tra il reddito agevolabile ed il nexus ratio per ottenere la quota di reddito agevolabile, prevista dall’art. 9, comma 7 del decreto-

Comma 7, art. 9, decreto Patent Box

 

7. La quota di reddito agevolabile risulta dal prodotto fra il reddito di cui all’articolo 7, commi 2 e 3, e il rapporto di cui ai commi precedenti.

(((Art. 7 commi 2 e 3: Tipologie di utilizzo agevolabili 1. Rientrano nell’ambito applicativo dell’opzione:

(i) la concessione in uso del diritto all’utilizzo dei beni immateriali di cui all’articolo 6;

(ii) l’uso diretto dei beni immateriali di cui all’art. 6, per tale intendendosi l’utilizzo nell’ambito di qualsiasi attività che i diritti sui beni immateriali riservano al titolare del diritto stesso.

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera (i) il reddito agevolabile è costituito dai canoni derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti a essi connessi.

3. Nel caso di cui al comma 1, lettera (ii), è necessario individuare per ciascun bene immateriale oggetto dell’opzione il contributo economico da esso derivante che ha concorso algebricamente a

formare il reddito d’impresa o la perdita., e il rapporto di cui ai commi precedenti))).

 

LA QUOTA DI REDDITO AGEVOLABILE NON CONCORRE A FORMARE IL REDDITO D’IMPRESA PER IL 50% DEL RELATIVO AMMONTARE.

 Nuxus ratio =

 Rapporto tra 

 

R.a=  ( canoni-costi) x (costi specifici/COSTI COMPLESSIVI)  x 50%

 

Costi specifici=costi qualificati=costi di ricerca e sviluppo sostenuti

per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale

                                               E

costi complessivi sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo

sviluppo del bene immateriale

 

Il punto 6 dell’art. 9 Patent box, prevede:

a)     per il primo periodo d’imposta di efficacia delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 37 e seguenti, della legge di stabilità n. 190 del 23.12.2014, e per i due successivi, ( cioè 2015-2016-2017)  i costi di cui al comma 1, ai fini del nexus ratio, sono quelli sostenuti nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione dei redditi e nei tre periodi d’imposta precedenti e sono assunti complessivamente ( per il 2015,2016,2017 il coefficiente si calcola computando tutti i costi qualificati e complessivi sostenuti nell’esercizio e nei 3 precedenti senza distinzione per singolo bene. Pertanto per il 2016 si devono considerare i costi qualificati e complessivi di competenza degli anni 2013-2014-2015 e 2016).

b)    Dal 2018 il coefficiente sarà calcolato per singolo bene avendo riguardo ai relativi costi qualificati e complessivi sostenuti negli anni 2015,2016,2017 e 2018. Ciò in quanto, nel frattempo, l’impresa avrà implementato sistemi di rilevazione adeguati.    

( norma:  a partire dal terzo periodo di imposta successivo a quello di efficacia delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 37 e seguenti, della legge di stabilità, ( anno 2018) i costi di cui al comma 1 sono quelli sostenuti nei periodi di imposta in cui le presenti disposizioni trovano applicazione e sono assunti distintamente per ciascun  bene immateriale).   

 

Il rapporto nexus consente di monitorare le spese di ricerca e sviluppo sostenute sui singoli IP

 

LADDOVE L’AZIENDA SIA IN GRADO DI DETERMINARE IL NEXUS RATIO ANALITICO RELATIVO AI BENI AGEVOLABILI GIA’ ENTRO LA CHIUSURA DEL PRIMO ESERCIZIO DI DECORRENZA DELL’OPZIONE (ESERCIZIO 2015) , trattandosi di un dato di maggiore dettaglio rispetto a quello “minimo” previsto dalla normativa di riferimento, l’Amministrazione Finanziaria ha consentito l’utilizzo di tale dato ai fini del calcolo dell’agevolazione fruibile anche, per gli esercizi 2015,2016e 2017. In siffatti casi, il contribuente potrà mantenere nel calcolo del nexus ratio analitico calcolato, come detto, a partire dal 2018 anche i dati analitici relativi al triennio 2012-2014.

 

 

Tracciatura costi e perdite

La tracciatura dei  costi, secondo l’Amministrazione Finanziaria, per le imprese che vogliano godere dell’agevolazione deve, ad ogni modo, essere effettuata dal 2015.

In questo modo, il contribuente potrà memorizzare, per singolo IP, le perdite da esso prodotte, anche in assenza  di opzione per il regime agevolato.

L’esercizio dell’opzione, infatti, prima di produrre una variazione in diminuzione ai fini IIDD e IRAP, comporterà preliminarmente una compensazione tra redditi dell’IP prodotte in vigenza dell’opzione e le perdite formatisi nei periodi antecedenti alla stessa. Nel caso in cui nel periodo “ante opzione” siano presenti soltanto perdite fiscali, queste ultime dovranno essere abbattute dal reddito prodotto dallo stesso bene immateriale fino ad esaurimento delle stesse e senza limitazioni di natura temporale.

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commi 42 e 42 bis, art. 5 del D.L. 3/2015

  Contributo economico Il contributo economico consiste nella quota di reddito ( o perdita) di impresa ascrivibile al bene o ai beni immateriali, incorporata nel reddito complessivo ( o nella perdita complessiva) derivante dall’attività d’impresa, che il soggetto beneficiario non avrebbe realizzato in assenza del bene immateriale stesso.Tale reddito (o perdita) figurativo è il risultato del “ conto economico virtuale” riferibile al bene immateriale, che tiene conto, per la parte delle componenti positive, della “ royalty implicita” sul bene intangibile incorporata nel prezzo di vendita del bene materiale ceduto o del servizio prestato e, per la parte delle componenti negative, della sommatoria di tutti i costi, diretti e indiretti, relativi alle attività connesse alla creazione, allo sviluppo, al mantenimento e/o al miglioramento del bene immateriale medesimo. In relazione alle modalità di individuazione dei costi diretti ed indiretti, si veda il successivo paragrafo 6.4.Il valore della royalty è implicito e come tale va estrapolato dal prezzo di vendita del bene o del servizio ceduto a terzi.Il contributo economico deve essere determinato assumendo l’esistenza di un ramo d’azienda autonomo deputato alla concessione in uso dei beni immateriali allo stesso contribuente, isolando, le componenti positive (implicite) e negative di reddito ascrivibili allo sfruttamento del bene intangibile.    Per  la determinazione delle componenti positive occorre far riferimento ai ricavi che sarebbero potenzialmente realizzabili qualora gli intangibili fossero utilizzati sul mercato, alle medesime condizioni d’impiego, da soggetti terzi indipendenti.Rientrano tra le componenti positive di reddito anche le somme ottenute come risarcimento a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, per inadempimento a contratti aventi ad oggetto i beni immateriali per i quali si esercita l’opzione e per violazione dei diritti sugli stessi.Nella determinazione del contributo economico si fa riferimento ai dati contabili, così come rilevati nei conti economici predisposti ai fini del bilancio di esercizio, tenendo presente le eventuali successive variazioni, in aumento o in diminuzione, ai fini fiscali, in particolare ai fini IRES.Nei casi in cui dovesse risultare più appropriato, è possibile fare riferimento, nella determinazione del contributo economico, ai dati così come rilevati nella contabilità analitica industriale, purchè il contribuente sia in grado di riconciliare i dati complessivamente riscontrabili in tale contabilità con i dati complessivamente indicati ai fini civilistici, e di fornire anche una riconciliazione con eventuali successive variazioni, in aumento o in diminuzione, effettuate ai fini IRES.SI EVIDENZIA CHE IN CASO DI UTILIZZO DIRETTO DEI BENI IMMATERIALI OGGETTO DI AGEVOLAZIONE , I CRITERI E METODI DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO AL REDDITO D’IMPRESA SONO STABILITI MEDIANTE L’ACCORDO PREVENTIVO CON L’AGENZIA DELLE ENTRATE, DI CUI AL SUCCESSIVO PARAGRAFO 8. METODOLOGIE:

il punto 3 dell’art. 12 del decreto Patent Box stabilisce che si debba fare riferimento agli standard internazionali rilevanti elaborati dall’OCSE con particolare riferimento alle linee guida in materia di prezzi di trasferimento.

 

I medesimi standard internazionali sono utilizzati per determinare i metodi e i criteri di calcolo del reddito derivante dall’utilizzo indiretto dei beni agevolabili, nonché delle plusvalenze, realizzate nell’ambito di operazioni con società che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa.

 

I metodi da preferire sono il metodo del prezzo (CUP) e il metodo della ripartizione dei profitti (Profit Split Methods).

 

In caso di utilizzo indiretto del bene immateriale, il reddito agevolabile è determinato come grandezza reddituale fiscale ( e non già come grandezza contabile), con la conseguenza che assumono rilievo i costi fiscalmente riconosciuti determinati in base  alle disposizioni del TUIR.

 

 

 

 
Controllo di gestione  L’impresa deve costruire un sistema di controllo di gestione che permetta di individuare il diretto collegamento fra i costi di ricerca e sviluppo, i beni immateriali realizzati e utilizzati e il relativo reddito prodotto, per ciascun bene ( tracking and tracing).La norma sul Patent Box permette pertanto di riflettere sulla possibilità di riorganizzare la propria azienda, pianificando operazioni di spin off degli asset al fine di evitare l’obbligo di concordare con il fisco il contributo economico dei beni.Sarebbe quindi necessario predisporre un adeguato sistema di rilevazione  o extracontabile dei costi di ricerca e sviluppo relativi a ciascun bene immateriale e dei redditi ritraibili dal medesimo.Al riguardo la legge non pone particolari vincoli in ordine alle caratteristiche del sistema di tracciabilità da adottare; ciò che rileva è unicamente la sua idoneità a dimostrare quel legame fra costi, bene immateriale e redditi da esso ritraibili e, quindi, fra attività esercitata e reddito agevolato, volto ad assicurare che la concessione dell’agevolazione sia collegata all’effettivo espletamento di un’attività economica.  
Costi diretti   Si intendono tutti i costi imputabili in maniera certa ed univoca al “ costo di produzione” del singolo IP. Ci si riferisce a beni o risorse di produzione direttamente attribuibili al processo di ricerca e sviluppo. Si tratta di costi che hanno una relazione specifica con l’IP considerato (naturalmente correlabili).  
Costi indiretti Sono quei costi imputabili  all’IP secondo criteri di comunanza ovvero indirettamente mediante un processo di ripartizione. Risultano comuni a più beni immateriali quali i costi di tipo amministrativo, utilizzo di attrezzature o macchinari condiviso da altre commesse, le spese relative agli immobili, ecc.     
Costi sostenuti I costi da inserire al numeratore e denominatore del rapporto sono quelli “sostenuti”, secondo i principi OCSE.La circ. 11/E del 2016 chiarisce che i costi di ricerca e sviluppo vanno rilevati nel momento in cui si considerano sostenuti secondo le regole generali di competenza fiscale di cui all’art. 109 del Tuir, anche per i soggetti IAS adopter. Art.9,comma 6, Decreto Patent
Cup METODO del confronto del prezzo, da preferirsi nella determinazione del contributo economico, che si sviluppa attraverso:

  • l’identificazione del tasso di royalty di mercato, mediante l’applicazione del CUP interno o, in sua assenza, mediante l’applicazione del CUP esterno, ricorrendo all’uso di banche dati, purchè vengano garantiti gli standard di comparabilità previsti dalle Linee Guida OCSE;
  • l’individuazione dei ricavi relativi alle linee di business  (processo, prodotto o famiglie di prodotto) sui quali applicare il tasso di royalty risultante dall’analisi CUP svolta.

infine, il reddito agevolabile risulterà dalla differenza tra la royalty implicita appena identificata ed i costi diretti fiscalmente rilevanti, sostenuti per lo sviluppo, il mantenimento e l’accrescimento dell’intangible, nonché la quota parte dei costi indiretti collegati al bene immateriale, su cui si dirà appresso, anche in questo caso intesi nella loro “ dimensione fiscalmente rilevante.

 
Credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo. E’ CUMULABILE con il patent box. Decreto 27.5.2015 Ministero Sviluppo Economi-co.Circ. 5/E del 16.3.2016.
Deduzione 30% nel 201540% nel 201650% nel 2017   
Determinazione del reddito agevolabile in caso di utilizzo indiretto   Si verifica quando il bene immateriale viene concesso a terzi in licenza d’uso in cambio di un canone (royalties). IL REDDITO AGEVOLABILE derivante dalla concessione in uso del bene immateriale è determinato dai relativi canoni diminuito dei costi, diretti ed indiretti, fiscalmente riconosciuti ad essi connessi di competenza del periodo d’imposta.Tra i componenti positivi di reddito da considerare nel computo, oltre ai canoni derivanti dalla concessione in uso del bene, rientrano anche le somme ottenute come risarcimento e come restituzione dell’utile a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, per inadempimento a contratti aventi ad oggetto i beni immateriali per i quali si esercita l’opzione e per violazione dei diritti sugli stessi.Nella tipologia di utilizzo indiretto di beni immateriali rientrano sia la concessione del diritto all’utilizzo di tali beni a parti correlate (nazionali e estere) che la concessione in uso  a terze parti indipendenti (nazionali e estere).In caso di utilizzo indiretto dei beni immateriali oggetto di agevolazione, i criteri e metodi di determinazione del reddito agevolabile, derivante dalla concessione del diritto all’utilizzo di tali beni a parti correlate (nazionali ed estere), possono essere stabiliti mediante l’accordo preventivo con l’Agenzia delle entrate, di cui al successivo paragrafo 8.Se, invece, il reddito agevolabile derivi dalla concessione in uso dei beni immateriali a terze parti indipendenti, non è possibile attivare la procedura di accordo preventivo con l’Agenzia delle Entrate di cui al successivo paragrafo 8.  
Determinazione del reddito non tassato La procedura si divide in tre fasi:1)      Individuazione del reddito derivante dal bene immateriale;2)      Quantificazione della quota agevolabile in base alle spese di ricerca e sviluppo sostenute3)      Determinazione dell’importo non tassato (da inserire nel modello unico)  
Diritto allo sfruttamento dei beni immateriali La circ. 11/E sottolinea che il diritto allo sfruttamento economico di tali beni è condizione necessaria ma non sufficiente per la fruizione dell’agevolazione, in quanto occorrerà sempre verificare che agli stessi possa attribuirsi un valore dal quale derivano componenti positivi di reddito che concorrono alla formazione del reddito d’impresa. L’identificazione di tale valore avverrà con tecniche che potranno prescindere dalla rappresentazione in bilancio.  
Disegni e modelli giuridicamente tutelabili  Vedi 4.1.4. circ.11/e del 7.4.16  
Durata dell’agevolazio-ne 5 ANNI. Quello nel quale è comunicata l’opzione e i successivi 4.Può essere rinnovata per un periodo di pari durata ed è irrevocabile.  
   Gruppi di imprese Il regime del Patent box può interessare società che sono parte di gruppi nazionali e internazionali. Se una società del gruppo beneficia dell’agevolazione, il regime agevolativo dovrà seguire alcune modalità collegate alle operazioni infragruppo riguardanti lo sviluppo e la promozione dei beni immateriali oggetto dell’agevolazione.   
Informazioni aziendali, esperienze tecnico-industriali, commerciali o scientifiche Vedi 4.1.5. circ.11/e del 7.4.16  
Investment compact Il DL 3/2015 costituisce un pacchetto di misure entrato in vigore dal 21.1.2015, contenenti una serie di norme riguardanti il credito, gli investimenti, i conti correnti e la riforma delle Banche Popolari.Un riferimento al Patent box ha stabilito che le spese di ricerca e sviluppo, intendendo come tali quelle interne, quelle assegnate in outsourcing a terzi e quelle sostenute per l’acquisto da terze parti dei beni immateriali, vengono considerate in modo integrale nel calcolo del rapporto tra i costi di ricerca e sviluppo e i costi complessivi precedentemente descritti.Per quello che riguarda i costi di outsourcing che derivano, invece, dal rapporto con i soggetti che appartengono allo stesso gruppo, vengono considerati per un massimo del 30% dei costi considerati integralmente, precedentemente descritti.  
Ip Intellectual Property ( bene immateriale)  
Marchi di impresa Vedi 4.1.3. circ. 11/e del 7.4.16  
Nexus approach Si intende “nesso” tra le attività di ricerca e sviluppo, i beni immateriali ed il reddito agevolabile ad essi riferibile.Action 5 on modified nexus approach for IP regimes.Il nexus approach descrive le condizioni alle quali gli Stati devono attenersi, nell’ottica di valorizzare il più possibile il collegamento tra gli investimenti fatti nella ricerca e nello sviluppo e la detrazione fiscale.  
Nexus ratio Il Rapportotra i costi indicati ai commi da 2 a 5 dell’art. 9 del decreto patent Box e comma 4, ossia:spese  qualificate ( costi si attività di ricerca e sviluppo rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale)     ______________________________spese totali (costi complessivi) rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per produrre tale bene.Att: nel caso in cui non siano presenti spese nell’ambito della ricerca e dello sviluppo, incentrate sul bene immateriale, non si può beneficiare in alcun modo del Patent Box per quel che riguarda la minore imposizione sul reddito dell’intangibile. Esiste invece comunque l’obbligo di rispetto del periodo di permanenza del regime, ossia 5 anni. CRITERIO DI COMPETENZA

L’action 5 del progetto BEPS ( action plan on base erosion and profit shifting) richiede che per ogni regime preferenziale esista un’attività economica sostanziale.

Il nexus ratio consente di imputare il beneficio in commento al soggetto che sostiene i costi per l’attività di ricerca e sviluppo  relativa ai beni immateriali da cui origina agevolabile. Tali spese rappresentano un indicatore  di attività economica sostanziale ai fini dell’agevolazione Patent Box.

Deve comunque sussistere un collegamento diretto tra i costi  per attività di ricerca e sviluppo relativi al bene immateriale ed il reddito agevolabile ritraibile dall’utilizzo dello stesso.

Il rispetto di tali condizioni è garantito dall’art. 1, comma 41, della legge di stabilità 2015:” le disposizioni dei commi da 37 a 40 si applicano a condizione che i soggetti che esercitano l’opzione di cui al comma 37 svolgono le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei beni di cui al comma 39”.

 

Il punto 6 dell’art. 9 Patent box, prevede:

c)     per il primo periodo d’imposta di efficacia delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 37 e seguenti, della legge di stabilità n. 190 del 23.12.2014, e per i due successivi, ( cioè 2015-2016-2017)  i costi di cui al comma 1, ai fini del nexus ratio, sono quelli sostenuti nel periodo d’imposta cui si r riferisce la dichiarazione dei redditi e nei tre periodi d’imposta precedenti e sono assunti complessivamente ( per il 2015,2016,2017 il coefficiente si calcola computando tutti i costi qualificati e complessivi sostenuti nell’esercizio e nei 3 precedenti senza distinzione per singolo bene. Pertanto per il 2016 si devono considerare i costi qualificati e complessivi di competenza degli anni 2013-2014-2015 e 2016).

d)    Dal 2018 il coefficiente sarà calcolato per singolo bene avendo riguardo ai relativi costi qualificati e complessivi sostenuti negli anni 2015,2016,2017 e 2018. Ciò in quanto, nel frattempo, l’impresa avrà implementato sistemi di rilevazione adeguati.    

( norma:  a partire dal terzo periodo di imposta successivo a quello di efficacia delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 37 e seguenti, della legge di stabilità, ( anno 2018) i costi di cui al comma 1 sono quelli sostenuti nei periodi di imposta in cui le presenti disposizioni trovano applicazione e sono assunti distintamente per ciascun  bene immateriale).   

 

 

 
Nuovi beni immateriali Se si intende agevolare nuovi beni immateriali in anni successivi è necessario esercitare una nuova opzione che avrà durata pari a 5 periodi d’imposta a decorrere dal suo esercizio e richiederà tutti gli adempimenti del caso quali ad esempio l’inoltro di una nuova istanza di ruling. Se invece il nuovo IP sia complementare la nuova opzione avrà durata coincidente con l’IP già agevolato.  
OCSE indicazioni e Action Plan n. 5 In particolare la raccomandazione n.15 del report invita gli Stati membri ad aderire alle “linee guida” fornite dal rapporto stesso strutturate in sei azioni. Di particolare interesse sono le indicazioni contenute nella linea guida n.1, che invita gli Stati membri a modificare, abrogare e a non introdurre in futuro nuovi regimi fiscali qualificati come “dannosi” secondo i criteri fissati dal medesimo Report.  
Operazioni straordinarie Nelle fusioni, scissioni e conferimenti d’azienda, le agevolazioni si trasferiscono in capo all’avente causa che subentra nell’esercizio dell’opzione fatta dal dante causa, anche in relazione al sostenimento dei costi di cui all’art.9. Art.5 Decreto Ministe-riale
  Opzione  Dura 5 periodi di imposta è irrevocabile ed è rinnovabile. L’opzione consente di escludere dall’Irpef, Ires, Irap una quota di reddito derivante dall’utilizzo diretto o indiretto dei beni immateriali.Per il 2015 e 2016 l’opzione va trasmessa entro la fine del periodo d’imposta in cui ha inizio il regime di tassazione.    Per accedere al regime di tassazione agevolata, i soggetti interessati devono esercitare un’opzione da comunicarsi all’agenzia delle entrate con modalità telematiche.Il modello è scaricabile sulsito dell’Agenzia delle Entratesoftware è denominato PATENT BOX e l’attivazione della procedura di ruling che è obbligatoria nel caso di utilizzo diretto dei beni immateriali è facoltativa nel caso di utilizzo indiretto, con effetto dall’esercizio di presentazione dell’istanza. 

L’art. 4, c.2, decreto patent box, 30.07.2015, prevede che dal terzo periodo successivo a quello in corso al 31.12.2014 (ovvero dal 2017), l’opzione sarà comunicata direttamente nella dichiarazione dei redditi e decorre dal periodo d’imposta al quale la medesima si riferisce.  

 

SE il contribuente, una volta effettuata l’opzione, valuta successivamente non conveniente l’agevolazione ( o non possibile), egli non avrà conseguenze ( circ. AE 1° dicembre 2015 n. 36/E). in pratica è come se non l’avesse effettuata.   

Modalità:

 

per gli anni  2015 e 2016 mediante comunicazione telematica all’AE, utilizzando il software Patent box;

per i periodi d’imposta successivi , la comunicazione va fatta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo a decorrere dal quale di fruisce dell’agevolazione.

 

 

Art.7 decreto Patent Box

L’agevolazione

Spetta

se l’opzione che produce reddito

( è costituito dai canoni derivanti dalla concessione in  uso dei beni immateriali, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti a essi connessi) e (le somme dei risarcimenti e come restituzione dell’utile a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale per inadempimento a contratti aventi ad oggetto i beni immateriali e per violazione dei diritti sugli stessi beni.    

deriva dall’utilizzo dei seguenti beni agevolabili:

Software protetto da copyright;

Brevetti industriali, inclusi quelli per invenzione, invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello d’utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;

Marchi d’impresa, ivi inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione;

Disegni e modelli, giuridicamente tutelabili;

Informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche progettabili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili.  

con la formula

della Concessione in uso del diritto all’utilizzo dei beni immateriali di cui innanzi

o

attraverso l’uso diretto dei suddetti beni,

(individuati per ciascun bene immateriale oggetto dell’opzione il contributo economico da esso derivante che ha concorso algebricamente a formare il reddito d’impresa o la perdita)

per tale intendendosi l’utilizzo nell’ambito di qualsiasi attività che i diritti sui beni immateriali riservano al titolare del diritto stesso.

   

 

 

 

 
Perdite da Patent Box Già con la circolare n. 36/E/2015 è stato chiarito che in tale ipotesi è consentito il rinvio degli effetti positivi dell’opzione per il patent box ai futuri esercizi in presenza di una base imponibile positiva.La perdita  fiscale può verificarsi sia nel caso in cui il bene immateriale venga concesso in uso sia nel caso in cui lo stesso venga utilizzato direttamente. In entrambi i casi può verificarsi un’eccedenza fisiologica di costi fiscalmente rilevanti rispetto ai ricavi generati dallo sfruttamento diretto o indiretto del bene.La circolare specifica in particolare che le perdite fiscali, che sono causate da un determinato bene immateriale, devono rimanere solamente all’interno del regime del bene che le ha generate, senza avere alcun impatto sui redditi avuti da altri assets su cui sia stata esercitata l’opzione.         Circ. 11/E
  Plusvalenza È AGEVOLABILE ANCHE LA PULSVALENZA DA CESSIONE DEL BENE IMMATERIALE.La plusvalenza non concorre alla formazione del reddito complessivo se almeno il 90%sia reinvestito in attività di ricerca e sviluppo, finalizzate allo sviluppo, mantenimento e accrescimento di altri beni immateriali indicati nel medesimo articolo 6.Diversamente concorre normalmente alla determinazione del reddito agevolabile secondo quanto detto innanzi.  
Profit split Methods Metodo della ripartizione dei profitti da preferirsi nella determinazione del contributo economico.  
    Reddito Art.7 decreto Patent BoxL’agevolazioneSpettase l’opzione che produce reddito ( è costituito dai canoni derivanti dalla concessione in  uso dei beni immateriali, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti a essi connessi) e (le somme dei risarcimenti e come restituzione dell’utile a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale per inadempimento a contratti aventi ad oggetto i beni immateriali e per violazione dei diritti sugli stessi beni.     deriva dall’utilizzo dei seguenti beni agevolabili:Software protetto da copyright;Brevetti industriali, inclusi quelli per invenzione, invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello d’utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;Marchi d’impresa, ivi inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione;Disegni e modelli, giuridicamente tutelabili;Informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche progettabili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili.  

con la formula

della Concessione in uso del diritto all’utilizzo dei beni immateriali di cui innanzi

o

attraverso l’uso diretto dei suddetti beni,

(individuati per ciascun bene immateriale oggetto dell’opzione il contributo economico da esso derivante che ha concorso algebricamente a formare il reddito d’impresa o la perdita)

per tale intendendosi l’utilizzo nell’ambito di qualsiasi attività che i diritti sui beni immateriali riservano al titolare del diritto stesso.

   

 

 
 

Reddito agevolabile

 

 

Determinazione

 

 

 

 

Es diretto 1:

per chi utilizza internamente i beni immateriali, invece, il reddito detassato è equivalente al reddito ottenibile qualora detti beni siano dati in uso ad altre imprese.

Occorre individuare per ciascun bene oggetto dell’opzione, il contributo economico che ha fornito lo stesso bene alla formazione del reddito o della perdita aziendale, alla stregua di un ramo d’azienda autonomo. La quota di reddito agevolabile è poi determinata sulla base del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, accrescimento e sviluppo del bene immateriale e i costi complessivi aziendali. L’azienda determina preventivamente la quota di reddito agevolabile in contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate tramite la  procedura di ruling. Detta procedura consente di evitare di determinare discrezionalmen-te il reddito detassato e il rischio di subire rettifiche in una fase successiva.     

 

 

 

Es. indiretto 2:

l’azienda concede in uso il proprio brevetto a terzi ottenendo una royalty del 10% sul fatturato e la società che utilizza il brevetto realizza vendite per 1 milione. I ricavi dell’azienda proprietaria del brevetto ammontano ad €. 100.000,00. Supponendo che i costi fiscalmente rilevanti riconducibili al brevetto siano pari a 10.000,00, il reddito derivante dal bene immateriale sarà di 90.000,00, da tassare solo, a regime per 45.000,00 (nexus 1).

L’azienda proprietaria del brevetto conseguirà il beneficio senza limiti di tempo, fino a quando svolgerà attività di ricerca sull’intangibile.

 

L’art. 7 del decreto Patent box dettaglia le modalità di determinazione del reddito agevolabile ascrivibile all’utilizzo dei beni immateriali oggetto di incentivazione, distinguendo l’utilizzo diretto dalla concessione in uso.DETERMINAZIONE REDDITO CON UTILIZZO DIRETTO :   –  1  –PER ciascun bene immateriale oggetto dell’opzione deve essere individuato il reddito agevolabile ( definito, dalla norma primaria e dal decreto attuativo, anche come contributo economico o, dalla relazione illustrativa al decreto attuativo, come reddito figurativo) che ha concorso algebricamente a formare il reddito d’impresa o la perdita. Tale previsione dà contenuto al principio recato dall’art. 1, comma 39, terzo periodo, della legge di stabilità 2015 ai sensi del quale “ la procedura di ruling ha ad oggetto la determinazione, in via preventiva e in contraddittorio con l’Agenzia delle entrate, dell’ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l’individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi”. Le modalità di determinazione del reddito agevolabile in caso di utilizzo diretto sono illustrate nel paragrafo 6.1.Il contributo economico consiste nella quota di reddito ( o perdita) di impresa ascrivibile al bene o ai beni immateriali, incorporata nel reddito complessivo ( o nella perdita complessiva) derivante dall’attività d’impresa, che il soggetto beneficiario non avrebbe realizzato in assenza del bene immateriale stesso.Tale reddito (o perdita) figurativo è il risultato del “ conto economico virtuale” riferibile al bene immateriale, che tiene conto, per la parte delle componenti positive, della “ royalty implicita” sul bene intangibile incorporata nel prezzo di vendita del bene materiale ceduto o del servizio prestato e, per la parte delle componenti negative, della sommatoria di tutti i costi, diretti e indiretti, relativi alle attività connesse alla creazione, allo sviluppo, al mantenimento e/o al miglioramento del bene immateriale medesimo. In relazione alle modalità di individuazione dei costi diretti ed indiretti, si veda il successivo paragrafo 6.4.Il valore della royalty è implicito e come tale va estrapolato dal prezzo di vendita del bene o del servizio ceduto a terzi.Il contributo economico deve essere determinato assumendo l’esistenza di un ramo d’azienda autonomo deputato alla concessione in uso dei beni immateriali allo stesso contribuente, isolando, le componenti positive (implicite) e negative di reddito ascrivibili allo sfruttamento del bene intangibile.    Per  la determinazione delle componenti positive occorre far riferimento ai ricavi che sarebbero potenzialmente realizzabili qualora gli intangibili fossero utilizzati sul mercato, alle medesime condizioni d’impiego, da soggetti terzi indipendenti.Rientrano tra le componenti positive di reddito anche le somme ottenute come risarcimento a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, per inadempimento a contratti aventi ad oggetto i beni immateriali per i quali si esercita l’opzione e per violazione dei diritti sugli stessi.Nella determinazione del contributo economico si fa riferimento ai dati contabili, così come rilevati nei conti economici predisposti ai fini del bilancio di esercizio, tenendo presente le eventuali successive variazioni, in aumento o in diminuzione, ai fini fiscali, in particolare ai fini IRES.Nei casi in cui dovesse risultare più appropriato, è possibile fare riferimento, nella determinazione del contributo economico, ai dati così come rilevati nella contabilità analitica industriale, purchè il contribuente sia in grado di riconciliare i dati complessivamente riscontrabili in tale contabilità con i dati complessivamente indicati ai fini civilistici, e di fornire anche una riconciliazione con eventuali successive variazioni, in aumento o in diminuzione, effettuate ai fini IRES.

SI EVIDENZIA CHE IN CASO DI UTILIZZO DIRETTO DEI BENI IMMATERIALI OGGETTO DI AGEVOLAZIONE , I CRITERI E METODI DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO AL REDDITO D’IMPRESA SONO STABILITI MEDIANTE L’ACCORDO PREVENTIVO CON L’AGENZIA DELLE ENTRATE, DI CUI AL SUCCESSIVO PARAGRAFO 8.

 

CONCESSIONE IN USO (UTILIZZO INDIRETTO) 2-:

il comma 2 dell’art.7 del decreto Patent Box, dispone che il reddito agevolabile è costituito dai canoni ( o royalties) derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti ( spese per la tutela, lo sviluppo e la promozione del bene, ecc.) a essi connessi, di competenza del periodo d’imposta. Le modalità di determinazione del reddito agevolabile in caso di utilizzo indiretto sono rese nel paragrafo 6.2.

 

 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGEVOLABILE IN CASO DI UTILIZZO INDIRETTO:

 

Il reddito agevolabile derivante dalla concessione in uso del bene immateriale è determinato dai relativi canoni diminuito dei costi, diretti ed indiretti, fiscalmente riconosciuti ad essi connessi di competenza del periodo d’imposta (art. 7, comma 2, del decreto Patent Box).

Il risarcimento è considerato componente positivo.

Nella tipologia di utilizzo  indiretto di beni immateriali rientrano sia la concessione del diritto all’utilizzo di tali beni a parti correlate (nazionali e estere) che la concessione in uso a terze parti indipendenti (nazionali e estere).

 

Nell’indiretto la determinazione del reddito agevolabile per la concessione a parti correlate, può avvenire mediante l’accordo preventivo con l’Agenzia delle Entrate, pertanto nel caso di parti indipendenti non sarà possibile.

 Nuxus ratio =

 Rapporto tra

 R.a=  ( canoni-costi) x (costi specifici/costi complessivi) x 50%

 

 

Costi specifici=costi qualificati=costi di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale

                                               E

costi complessivi sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale

 

 

Il punto 6 dell’art. 9 Patent box, prevede:

e)     per il primo periodo d’imposta di efficacia delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 37 e seguenti, della legge di stabilità n. 190 del 23.12.2014, e per i due successivi, i costi di cui al comma 1 sono quelli sostenuti nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione dei redditi e nei tre periodi d’imposta precedenti e sono assunti complessivamente ( per il 2015,2016,2017 il coefficiente si calcola computando tutti i costi qualificati e complessivi sostenuti nell’esercizio e nei 3 precedenti senza distinzione per singolo bene. Pertanto per il 2016 si devono considerare i costi qualificati e complessivi di competenza degli anni 2013-2014-2015 e 2016).

f)      Dal 2018 il coefficiente sarà calcolato per singolo bene avendo riguardo ai relativi costi qualificati e complessivi degli anni 2015,2016,2017 e 2018. Ciò in quanto, nel frattempo, l’impresa avrà implementato sistemi di rilevazione adeguati.    

( norma:  a partire dal terzo periodo di imposta successivo a quello di efficacia delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 37 e seguenti, della legge di stabilità, ( anno 2018) i costi di cui al comma 1 sono quelli sostenuti nei periodi di imposta in cui le presenti disposizioni trovano applicazione e sono assunti distintamente per ciascun  bene immateriale).   

 

 

 

Metodo del confronto del prezzo (CUP) indicato dalla linee Guida OCSE.

E’ utilizzato nel transfer pricing.

 

Metodo del profit split

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I costi diretti si intendo-no tutti i costi imputabi-li in maniera certa ed univoca al “costo di produzione del singolo IP”

 

 

 

 

 

 

 

Ruling – diretto  obbligatorio (Istanza)Ovvero Accordo preventivo ai sensi dell’art.8 del D.L. n. 269/2003 L’opzione produce efficacia per il computo del quinquennio a partire dall’anno di presentazione dell’istanza di ruling.Se l’opzione è datata 2015 e l’istanza di ruling 2016, l’opzione decorre dal 2016.

 

Il titolare del reddito d’impresa che utilizza direttamente il bene immateriale obbligatoriamente, o in caso di utilizzo indiretto con società facenti parte del medesimo gruppo, o in caso di cessione del bene agevolabile a società del gruppo, facoltativamentenel secondo e terzo caso, deve attivare la procedura di accordo con l’Amministrazione finanziaria (ruling) al fine di definire in contraddittorio i metodi ed i criteri di determinazione del reddito agevolabile ( ipotesi di “ruling obbligatorio), mediante invio all’Ufficio ( Ufficio accordi preventivi e controversie internazionali dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Accertamento, settore internazionale – ROMA , via Cristoforo Colombo 426, c/d e Milano Via Manin 25), di istanza in carta libera da inoltrare a mezzo raccomandata con AR ovvero da consegnare direttamente all’Ufficio, che rilascia attestazione di avvenuta ricezione.(vedasi modalità di compilazione  di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1.12.2015 n. 154278)    Documenti richiesti per l’istanza di ruling:

  • Dati anagrafici, partita IVA, codice fiscale e l’indicazione per inviare le comunicazioni;
  • L’oggetto dell’accordo ( ad esempio, contributo economico  nel diretto, plusvalenza, operazioni infragruppo);
  • Tipologia dei beni immateriali interessati;
  • Indicazione sul vincolo di complementarietà di tali beni, se presente;
  • Descrizione su quale o quali attività di ricerca e sviluppo sono state svolte e del loro collegamento diretto con i beni immateriali;    
  • Firma del legale rappresentante

Documenti richiesti per le informazioni integrative:

 

  • Documentazione atta a individuare in modo analitico i beni intangibili;
  • Indicazione dettagliata sul vincolo di complementarietà dei beni immateriali utilizzati in modo congiunto;
  • Descrizione chiara sull’attività di ricerca e sviluppo che è stata svolta e il suo collegamento diretto con i beni immateriali;
  • Indicazione dettagliata dei metodi e dei criteri di calcolo per il contributo economico portato dai beni immateriali e i motivi per cui sono stati scelti;
  • Indicazione sulle società del gruppo con cui sono svolte le operazioni;
  • Indicazione analitica sui canoni  che sono derivati dalla concessione e dei costi fiscalmente rilevanti;
  • Indicazione analitica sui metodi e sui criteri di calcolo adottati per quantificare la plusvalenza.

Documenti richiesti per l’istanza di ruling alle piccole e medie imprese:

  • Individuazione analitica dei beni intangibili che hanno prodotto la quota di reddito agevolabile dal Patent Box tramite il loro uso diretto;
  • Indicazione dettagliata del vincolo di complementarietà, se presente,  dei beni immateriali utilizzati in modo congiunto come se fossero un unico bene, nell’ambito della creazione di un prodotto o di un processo. Dopo la legge di stabilità del 2016 il vincolo di complementarietà può riguardare anche beni di tipo diverso, se utilizzati in modo congiunto e questo vale retroattivamente anche per l’anno 2015 )(vedere circolare 11/2016);
  • La descrizione delle attività di ricerca e sviluppo direttamente collegate allo sviluppo, al mantenimento e all’accrescimento di valore dei beni immateriali oggetto dell’agevolazione.

Si evince che a differenza delle grandi imprese le PMI non devono illustrare quali metodi e criteri di calcolo hanno utilizzato, e perché, per quantificare il contributo economico portato dai beni agevolati.

Nel caso in cui vengano presentati, tali metodi potranno essere stabiliti in contraddittorio con l’ufficio durante la procedura di accordo preventivo successiva.

Ruling –indiretto-  facoltativo Dal 2017 l’opzione deve essere comunicata nella dichiarazione dei redditi.      In caso di utilizzo indiretto del bene immateriale, il soggetto che intende beneficiare dell’agevolazione ha la facoltàdi attivare la suddetta procedura di ruling ( quella di utilizzo diretto) qualora   tale utilizzo venga realizzato nell’ambito di operazioni con società che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa (ipotesi di “ruling facoltativo”).L’istanza, indirizzata all’Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali dell’Agenzia delle Entrate, è trasmessa in carta libera a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero da consegnare direttamente al citato Ufficio che rilascia attestazione di avvenuta ricezione.La norma sopra richiamata prevede, quindi, che quando il reddito agevolabile è determinato sulla base di un accordo con l’Agenzia delle Entrate, l’opzione diviene efficace dall’anno di presentazione dell’istanza di ruling.La decorrenza, tuttavia, dipende dal tipo di opzione, se obbligatoria o facoltativa. L’opzio-ne è efficace ma il contri-buente non può determi-nare autono-mamente il reddito e deve attendere la conclusione dell’accordo con l’Agenzia  
Ruling(effetti) Art. 4, comma 4, PATENT BOXIl periodo agevolabile che va dall’invio dell’istanza alla data  di sottoscrizione dell’accordo, può essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sottoscrizione del ruling.La relazione illustrativa chiarisce che resta ferma la possibilità di presentare istanza di rimborso o dichiarazione integrativa “a favore” di cui all’art. 2, comma 8-bis, del dpr 22.07.1998, n.322 se ne ricorrono i termini di legge. Vedi casistica alle pagg. 21-22-23 della circ. 11/E del 7.4.2016    
Software protetto da copy right Si intendono i programmi per elaborare in qualunque forma espressi purchè originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore.Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.Il presupposto della tutela del software coperto da copyright non è costituto da alcuna forma di registrazione o brevettazione, ma dall’espressione dell’opera protetta, consistente nel linguaggio informatico dotato di caratteristiche di novità e creatività. La prova deve risultare da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, da trasmettere all’Agenzia delle Entrate, che, nella consapevolezza delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, attesti la titolarità dei diritti esclusivi su di esso in capo al richiedente, a titolo originario o derivativo, e la sussistenza dei requisiti di tutela sopra individuati di originalità e creatività tali da poter essere identificati come opere dell’ingegno.  
Soggetti non residenti Il regime agevolativo è applicabile anche ai soggetti non residenti solo se tali soggetti hanno una stabile organizzazione nel territorio dello Stato e limitatamente ai beni immateriali che siano “attribuibili” a detta stabile organizzazione.  
Spese di ricerca e sviluppo E’ il requisito fondamentale per poter accedere a questo bonus fiscale che, tra l’altro, è cumulabile con il credito di imposta ricerca e sviluppo.  
Tardiva opzione L’opzione per il regime in commento può essere esercitata anche tardivamente qualora il contribuente rispetti le condizioni previste dall’art. 2, comma 1,del decreto legge 2.3.2012 n. 16.(Art. 2 Comunicazioni e adempimenti formali1. La fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non e’ preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita’ amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;b) effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;c) versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalita’ stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista).Es: soggetto che per l’anno 2015 non abbia esercitato l’opzione ma  abbia presentato istanza di ruling entro la fine del medesimo anno; il contribuente potrà fruire dell’agevolazione in esame a condizione che:

  • Abbia i requisiti
  • Effettui la comunicazione telematica dell’esercizio dell’opzione utilizzando il modello sopra  citato entro il 30.09.2016:
  • Versi contestualmente l’importo della sanzione ridotta ai sensi della lettera c) dell’art. 2, comma 1, d.l. n. 16/2012.

 

 
Tipologia di utilizzo agevolabili Decreto Patent box (art.7).Rientrano nell’ambito applicativo dell’opzione:

  • La concessione in uso a terzi del diritto all’utilizzo dei beni immateriali di cui all’art. 6 patent box.
  • L’uso diretto di beni immateriali di cui all’art. 6, per tale intendendosi l’utilizzo nell’ambito di qualsiasi attività che i diriti sui beni immateriali riservano al titolare del diritto stesso.

 

 
Up lift L’up lift è pari al minore tra il 30% dei costi qualificati e la differenza tra costi complessivi e costi qualificati.    
Utilizzo diretto del bene immateriale UTILIZZO DIRETTO : si ha quando l’impresa produce o mette in commercio o beni e i servizi creati con uno specifico marchio, brevetto, know how, ecc. il reddito del bene immateriale equivale al contributo economico che apporta alla produzione del risultato complessivo dell’impresa. Va determinato un conto economico virtuale riferito  al bene intangibile che deve indicare:

  • I proventi ossia le royalties implicite incorporate all’interno del prezzo del bene;
  • I costi diretti ed indiretti, ossia tutte le attività connesse alla creazione, allo sviluppo e al mantenimento del bene.

Data la presenza di elementi di discrezionalità. Occorre istituire con l’Agenzia delle Entrate una procedura definita di ruling internazionale (vedi art. 110 TUIR, L..326/2003, Provvedimento Direttore A.d.E. 23.07.2014), con lo scopo di individuare l’ effettivo apporto del bene immateriale ai ricavi che sono stati realizzati.

Nella circolare 11/E/2016 sono annoverati come metodi preferenziali il “ CUP” e il Residual Profit Split”.

 

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Per ciascun bene immateriale oggetto dell’opzione deve essere individuato il reddito agevolabile ( definito, dalla norma primaria e dal decreto attuativo, anche come contributo economico o, dalla relazione illustrativa al decreto attuativo, come reddito figurativo) che ha concorso algebricamente a formare il reddito d’impresa o la perdita. Tale previsione dà contenuto al principio recato dall’art. 1, comma 39, terzo periodo, della legge di stabilità 2015 ai sensi del quale “ la procedura di ruling ha ad oggetto la determinazione, in via preventiva e in contraddittorio con l’Agenzia delle entrate, dell’ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l’individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi”. Le modalità di determinazione del reddito agevolabile in caso di utilizzo diretto sono illustrate nel paragrafo 6.1.

 

 
Utilizzo indiretto del bene immateriale OVVERO CONCESSIONE IN USO.CONCESSIONE IN USO (UTILIZZO INDIRETTO):il comma 2 dell’art.7 del decreto Patent Box, dispone che il reddito agevolabile è costituito dai canoni derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti a essi connessi. Le modalità di determinazione del reddito agevolabile in caso di utilizzo indiretto sono rese nel paragrafo 6.2.   
Variazione in diminuzione Occorre effettuare una variazione in diminuzione in sede di determinazione del reddito d’impresa.Per esigenze di semplificazione si ritiene che la variazione in diminuzione da operare ai fini IRPER/IRES sia da operare anche ai fini IRAP, senza tener conto della diversa modalità di calcolo del tributo regionale, conformemente alle previsioni di cui all’art. 1, comma 43 della legge di stabilità 2015.  
     


RICORSO AVVERSO AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE

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ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI                       BARI.

Controparte:    AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI – UFFICIO TERRITORIALE DI BARI.

Oggetto: Anno 2012 – IMPOSTE COMPLEMENTARI IPOTECARIA E CATASTALE, INTERESSI, SANZIONI ED ACCESSORI.

Valore della controversia €. XXXXX.

                                                    RICORSO

                                                 INTRODUTTIVO

                                                    CUMULATIVO

Avverso gli avvisi di Rettifica e Liquidazione, emessi dall’ Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bari, Ufficio Territoriale di Bari, distintamente specificati, per soggetto d’imposta e tipo di imposta, nelle leggende che seguono:

  1. LEGGENDA DEGLI AVVISI CHE SI IMPUGNANO:1) atto numero 20XXX3000), relativo al Sig. XXXXXX, ricorrente sostanziale,nato a Putignano (Ba) il 08.05.1939 ed ivi residente alla Via S. XXXXXXX, Codice fiscale XXXXXXXXXXXXX,- Atto notificato il 02.1XXXX014, racc. n. 7XXXX525-4;
  •    Tributi accertati: IPOTECARIA E CATASTALE;2) medesimo atto numero 201XXXXXXXXXX3000, relativo al liquidatore della società XXXXX S.r.l. di BARI i, cancellata dal Registro delle Imprese di Bari in data 02.1xx13 per ultimazione della liquidazione e cessata all’Agenzia delle Entrate l’0xxxx013, rag. Tonio Detomaso, nato a Putignano (Bari) il 04.09.1947 ed ivi residente alla via F.S. Tateo n. 18, codice fiscale DTMTNO47P04H096B,-      Atto notificato il 02.xxx014, raccomanda-ta n. 766xxxx0199-0- Tributi accertati: IPOTECARIA E  CATA-

    STALE;

    3) medesimo atto n. 20131xxxxx000, relativo alla società xxxxx S.r.l., cancellata dal Registro delle Imprese di Bari in data 0xxx13 per ultimazione della liquidazione e cessata all’Agenzia delle Entrate l’08xxxx013 (all. n. 4,5,6), codice fiscale 0xxxxx,

  • Atto notificato il 03.1xx014, raccomandata n. 7xxxxx0200-1;Tributi accertati: IPOTECARIA E  CATASTALE.B. LEGGENDA DEI RICORRENTI, PER TUTTI GLI AVVISI DI RISPETTIVA PERTINENZA E COMPETENZA:1) Vxxxxxxxxx, acquirente, unico soggetto sostanziale destinatario degli effetti impositivi dell’avviso di rettifica e liquidazione;

    2) rag. Detomaso Tonio, nato a Putignano (Bari) il 04.09.1947 ed ivi residente alla via F.S. Tateo n. 18, già liquidatore della società venditrice “ xxxxxxxxx S.r.l., cancellata dal Registro delle Imprese di Bari in data 02xxxx2013 per ultimazione della liquidazione e cessata all’Agenzia delle Entrate l’08.xxx13, il quale agisce incidentalmente per sé e la società nel presente procedimento e cautelativamente, ma senza legittimazione processuale, per la presunta responsabilità in solido ipotizzata dall’Ufficio;

    3)   Soc. xxxxxxxxxr.l., cancellata dal Registro delle Imprese di Bari in data 0xxx3 per ultimazione della liquidazione e cessata all’Agenzia delle Entrate l’0xxxxx013, quindi società non più esistente. Soggetto estinto (all.4,5,6).

    ED IN NOME E PER

    CONTO DI TUTTI I

    SOPRA SPECIFICATI

    SOGGETTI D’IMPOSTA,

    IL DIFENSORE  TECNICO

    ABILITATO

DIFENSORE: rag. Tonio Detomaso nato a Putignano il 04 settembre 1947, c.f. DTM TNO 47P04 H096B, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari al n. 137, sez. A, PEC: toniodetomaso@pec.it, fax 080/4913207, giusta procura rilasciata in calce del presente atto, con studio in Putignano, Via Giovanni Pascoli n.27/a, presso il quale il ricorrente xxxxxxxx è elettivamente domiciliato ai fini del giudizio;

CON RICHIESTA

  1. DI SOSPENSIONE DEGLI ATTI IMPUGNATI, AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D. LGS. 31.12.1992, N.546 E S.M.;
  2. DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA IN PUBBLICA UDIENZA, AI SENSI DELL’ART. 33, 1° COMMA DEL D. LGS. N. 546/92. ALL’UFFICIO DELLA P.A.F. AVVISANTE, DI ANNULLAMENTO DEGLI OPPOSTI AVVISI, MEDIANTE L’APPLICAZIONE DELL’ISTITUTO DELL’AUTOTUTELA, AI SENSI DELL’ART. 68 DEL D.P.R.  287/92 E DELL’ART. 2 QUATER DEL D.L. 30.09.1994, IN LEGGE 30.11.1994, N.656 E DELLE DIRETTIVE APPLICATIVE E  REGOLAMENTARI DETTATE DALLE ISTITUZIONI GERARCHICHE SOVRAORDINATE.
  3. CON RICHIESTA ISTRUTTORIE (art.7, D. Lgs.546)
  1. Se la Commissione lo reputi necessario acquisire ogni elemento conoscitivo aggiuntivo degli immobili del xxxxxxx, delle sue complessive condizioni e di agibilità;
  2. Ordinare all’Ufficio il deposito di tutti i documenti pseudo probatori indicati in motivazione dell’avviso, copia dell’atto pubblico rogato dal notaio Cxxi il 03.08.11, repertorio 54xxx/17924, registrato a Bari il 042011 al n. 25xxx2, considerato dall’Ufficio quale parametro di riferimento;

    ———-O———-

    Il sottoscritto difensore rag. Tonio Detomaso, libero professionista in Putignano (Ba), in conseguenza del mandato difensivo ricevuto dal Sig. xxxxxxxxxo, ha riscontrato la totale infondatezza ed illegittimità dell’anzispecificato Avviso Erariale, pertanto, ai sensi dell’art.18 e seguenti del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546 e s.m.

    R I C O R R E

    a Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale, quale Giudice a Quo, affinché eserciti la relativa cognizione e decida la controversia ai sensi dell’art. 36 dello stesso D. Lgs. n. 546/1992, e s.m..

    PREMESSA  AI  M O T I V I  DEL  RICORSO

  1. I tre Avvisi di rettifica e liquidazione, nel loro costrutto formale, sostanziale, logico e giuro-impositivo, in abbinata constatata ricorrenza della connessione per natura tra gli stessi sul piano dei motivi, dei fatti, dei criteri di discrimine dei presupposti, dei tributi, dell’oggetto e di ogni altro elemento giuridicamente considerabile, nella ratio dell’art.29 del D.Lgs. n.546/1992 e s.m. e delle norme del C.P.C., configurano la Condicio Iuris di proponibilità “cumulativa”  del presente ricorso. Trattasi cioè dell’unico fatto economico posto in essere dalla cessata società “ xxxxxxxx.r.l.”, assunto dall’Ufficio come ipotesi di aggiuntiva obbligazione d’imposta, anche se il liquidatore rag. Detomaso Tonio e la società sono stati destinatari di notifica di atti nulli ed entrambi non sono più soggetti di diritto e sono privi di legittimazione sostanziale e processuale, Corte di Cassazione, sezioni unite, sent. N. 4062 del 22.02.2010.
  2. L’assenza dagli atti di controversia, per la mancata allegazione all’avviso fiscale in disamina, degli atti istruttori posti in essere dall’Ufficio o assunti “ per relationem” determina la condizione di incostitutività della pretesa tributaria e di “ ingiusto ed irregolare procedimento” e l’impossibilità dell’adeguato esercizio del diritto di difesa. Con la Sentenza n. 3262 dell’11.02.2013, la Cassazioneha stabilito che quando l’ufficio procede alla rettifica del valore di un immobile ai fini dell’imposta di registro ( per rinvio anche all’ipotecaria e catastale, D. Lgs. 31.10.1990, n. 347, art. 13), comparando tale valore al prezzo di trasferimento di altro immobile di analoghe caratteristiche, deve allegare all’avviso di rettifica il contratto di trasferimento posto a base della comparazione.Quindi, una volta che i fatti costitutivi sui quali si fonda la domanda erariale, si perfezionano con l’allegazione delle prove, il convenuto contribuente deve provare i fatti impeditivi, modificatvi o estintivi, inibendo così ai fatti costitutivi di produrre il loro naturale effetto giuridico.

MOTIVI DEL RICORSO

IN FATTO

FALSA ED ERRONEA CONSIDERAZIONE DELL’ATTO ECONOMICO DI COMPRAVENDITA, AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE DEGLI IMMOBILI. CONSEGUENTE ARBITRARIETA’ ED ILLEGITTIMITA’ DELL’ASSUNTO RETTIFICATIVO, DELLA METODOLOGIA APPREZZATIVA APPLICATA E DEI RELATIVI ATTI ISTRUTTORI E FINALI DEL PROCEDIMENTO DI RETTIFICA. REIEZIONE DELL’INTENTO IMPOSITIVO PER INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DELLE RAGIONI GIURIDICHE.

Il ricorrente xxxxxxxxx, con atto pubblico rogato dal Notaio Avv. Axxxxasi del 28.12.2012, registrato a Bari il 07xxx2013, al n. 48xx1T, ha acquistato dalla società xxxxxx.( all. n.1):

  1. Locale a piano interrato, palazzina “E” con accesso dalla rampa al civico 9xx/A di via Sanxxxxxxx in xxxxxxoli, partita n. 1xxxxx1, foglio 18, particella 4xx sub 42, interno 1, scala E1, lotto E, p. 1 int, cat. C/2, cl. 4 (deposito)  di mq. 4xxx al prezzo di €. 65.000,00;
  2. Locale di via xxxxxarco n. xxx, al piano terra della palazzina F, partita cat. 12xxx, foglio 1xx particella 16/2, cat. c/1 ( ufficio), classe 3, di mq. 101;
  3. Locale al piano interrato con accesso dalla rampa carrabile ultima porta a destra, partita cat. 1xxxx, foglio 1xx, particella 16/2, scala F di mq. 190 ( si segnala l’errore di accatastamento).Il valore venale dichiarato per i beni di cui ai punti 2 e 3 è di €. 1xxxxxx,00.Complessivamente il valore venale dei suddetti beni in atto è di €. 23xxx500,00. L’Ufficio accerta il valore normale di €. 8xxx45,00,  e chiede il pagamento di €. 1xxx2,52 a titolo di imposta ipotecaria ed interessi, €. xxxx0,84 per imposta catastale ed interessi, €. 2xxxx,00 per sanzione pecuniaria ipotecaria e catastale, per un totale di €. 4xxxxx,36. Ai fini del corretto inquadramento del caso, va detto che il notaio rogante, erroneamente, ha indicato per le unità di cui ai punti 2 e 3 un’unica superficie complessiva di mq. 1xxx, mentre in realtà le unità sono due distinte che misurano la superficie di mq. 101 per il locale al piano terra (punto 2), C/1 classe 3 e di mq. 1×0 per l’interrato deposito di cui al punto 3, senza attribuzione di categoria propria, come è indicato nella piantina planimetrica allegata all’atto notarile, pertanto il valore venale dei due beni non può essere unico per tutta la superficie di mq. 16x, ma occorre procedere alla determinazione di due valori, tra l’altro molto diversi l’uno dall’altro, quello relativo al locale al piano terra di mq. 1xx e quello relativo all’interrato di mq. 1×0. Né il notaio, né l’ufficio si sono resi conto, consultando le piantine planimetriche allegate all’atto, che il piano interrato è accatastato quale deposito e che non poteva mai essere un C/1 !!.E’ appena il caso di segnalare che i predetti immobili sono ubicati nell’estrema periferia di Bxxxxxli ( foto n. 26 e 27 all.2).

    Lo stato di conservazione degli immobili, tranne per il locale negozio a piano terra di mq. 1x, le cui condizioni sono discrete, è pessimo. 

    Ma veniamo alla discrimina dei fatti di nostro ed attuale interesse:

  • Costitutivi dell’atto economico di compravendita in argomento;
  • Identificativi, apprezzativi, valutativi, procedimentali e comparativi che l’Ufficio ha applicato al medesimo caso.Già la perizia giurata, allegato n.3, descrive esaurientemente i beni, ma qui si vogliono fornire ulteriori dati:Unità immobiliare di cui al precedente punto 1)-  Locale deposito a piano interrato, palazzina “E” con accesso dalla rampa al civico x8/A di via Saxxxxxxxi, cat. C/2, cl. 4, di mq. 4xxx, rappresentato dalle foto contraddistinte dal n. 1 al n. 15. L’ubicazione è periferica, a ridosso della campagna, e si accede dalla rampa carrabile (foto 1,2,3,4). Per la descrizione del locale si richiamano le foto dalla n. 5 alla n. 15, dalle quali emerge che trattasi di locale di servizio il cui utilizzo è limitato al deposito di beni leggeri, essendo vuoto sotto la pavimentazione, mentre si evidenzia che lo stesso è privo di impianto idrico e fognante e quindi di servizi igienici di alcun genere.   Unità immobiliare di cui al precedente punto 2)- Locale di via Sxxxxxxo n. 8x, in xxxonxxxxxli, al piano terra della palazzina F, cat. C/1 (negozi, botteghe), classe 3, di mq. 101 (foto 16,17,18, 19). E’ l’unico dei tre locali, a piano terra, ubicato poco distante dal precedente e quindi in posizione periferica a ridosso della campagna, in discrete condizioni ma avente un bagnetto di appena 4,5 mq. dotato di solo due pezzi igienici, rifiniture economiche popolari e non sono state fatte opere di miglioramento (foto 17 e 18).Unità immobiliare di cui al precedente punto 3)-Locale deposito sottostante, alla via Sxxxx, in xxxxxxi, con accesso dalla rampa carrabile ultima porta a destra, scala F di mq. 1xxxx, erroneamente accorpato con il precedente immobile sotto la stessa partita catastale 12673, foglio 18,  particella 16, sub.2, categoria (C/1), classe 3, mq. xxx. Trattasi in realtà di locale deposito C/2 in pessime condizioni, umido, è in condizioni igieniche poco idonee dal momento che risulta interessato da consistenti fenomeni di infiltrazione di acqua a causa della posizione soggetta ad intrusione di acqua piovana proveniente dalle strade pubbliche poste a monte, privo di impianto fognario, dotato solamente di impianto elettrico di illuminazione interna; il tutto osservabile nelle foto dalla n. 19 alla 25.

Una volta fornita la fedele rappresentazione dei beni immobili oggetto del trasferimento, necessita esaminare l’atto di rettifica e liquidazione  emesso dall’Ufficio alla luce delle citate notizie e prove e della normativa di riferimento, al fine di affermare che i valori accertati dall’ufficio impositore sono infondati, inesistenti.

Alla pagina 3 dell’atto, motivazione, secondo capoverso l’ufficio ripete un errore già commesso dal notaio in fase di stipula, ovvero dice che il Signor xxxxxxxxxxx ha acquistato dalla società xxxxxxxxxS.r.l. in liquidazione “ un locale ad uso commerciale ed un locale ad uso deposito siti nel Comune di xxxxxxxxi, via Sxxxxxrco n. xx e n. xxx8/A, rispettivamente della estensione catastale di mq. 1×3 e mq. 4×5, riportati in catasto…”, erettifica i valori dichiarati, ultimo capoverso della pag. 3, per la superficie catastale di mq. 163 del locale commerciale il valore unitario come sopra determinato in €. 2.200,00 per metro quadrato e applicando alla superficie catastale di mq. 445 del locale deposito il valore unitario di €. 1.041,00 per metro quadrato”.  I super valori praticati dall’Ufficio non sono certamente applicabili al caso di specie, ma essi sono inesatti anche perché utilizzati per superficie metrica sbagliata, I locali, come innanzi riportato,  sono tre e non due, aventi caratteristiche e valori diversi da quelli assunti dall’Ufficio, aventi i seguenti valori dichiarati:

  1. Locale a piano interrato, palazzina “E” con accesso dalla rampa al civico 9/A di via Sxxxxan Marco in Mxxxxonopoli, partita n. 1xx71, foglio x1, particella 486 sub 4x, interno 1, scala E1, lotto E, p. 1 int, cat. C/2, cl. 4 (deposito)  di mq. 445, acquistato il 19.12.2002 per €. 63.835,00;
  2. Locale di via Sxxxxxxx, al piano terra della palazzina F, partita cat. 12xx3, foglio 18, particella 16/2, cat. c/1 ( ufficio), classe 3, di mq. 101;
  3. Locale al piano interrato con accesso dalla rampa carrabile ultima porta a destra, partita cat. 12673, foglio 18, particella 16/2, scala F di mq. 190. I locali di cui ai punti 2 e 3 furono acquistati il 30.12.1994 per il prezzo complessivo di €. 136.861,08.Il valore dichiarato per il bene di cui al punto 1) è di 6xxx000,00, mentre per i beni di cui ai punti 2 e 3 è di €. 17xxx0,00, per complessivi €. 2xxxxx0,00.= Rispetto al prezzo di acquisto si osserva, comunque, l’incremento di valore, certamente modesto per l’immobile di 445 mq., più rilevante per i due immobili di via Saxxxrco 88; mq. 101 più mq. 190. Gran parte dell’incremento di valore, dall’acquisto ad oggi, è stato corroso dal pessimo stato conservativo degli immobili, dalla carente tecnica costruttiva e dalla negativa congiuntura economica del nostro Paese che, tra i molteplici effetti, quello del crollo del mercato immobiliare è tra i più evidenti.         

Al terzo comma della pag. 3 l’Ufficio scrive che ai sensi dell’art. 51, terzo comma, del D.P.R. 26.04.1986, n. 131 è stato effettuato il controllo del valore dichiarato, a seguito del quale è stato rilevato un significativo scostamento rispetto al valore normale determinato sulla base dei criteri stabiliti dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27.07.2007.

Nella determinazione dei valori accertati, pag. 3, l’Ufficio dice che:

  • ha tenuto conto delle quotazioni immobiliari (OMI) … relative a fabbricati con analoghe caratteristiche, siti nella zona in cui sono ubicati i fabbricati trasferiti.  Alla motivazione, tuttavia, non allega alcun documento, violando così il dettato di cui all’art. 52, comma 2 bis, del D.P.R.26.4.86, n. 131;
  • ha tenuto conto in particolare di un locale sito in xxxx, via Nxxxinese, n. 31/A , della estensione catastale di mq. 52, riportato in catasto fabbricati del Comune di xxxoli al foglio 11, particella 3xxx4 sub. 4, trasferito con atto rogato dal notaio Cesare Cerasi il 3.8.2011, repertorio 54342/17924, registrato a Bari il 4.8.2011 al n. 25782 ma non indica la categoria, per il quale è stato dichiarato tra le parti un prezzo di vendita pari ad euro 2.xxxx,00 circa al metro quadrato.Ancora una volta l’Ufficio ha violato l’art. 52 per non aver fornito al contribuente alcun documento probante ed illustrativo; in pratica il ricorrente non è messo nelle condizioni di esercitare una valida difesa non disponendo del contenuto della  motivazione. E per l’esattezza la zona indicata dall’Ufficio ( Via Lagxxxxxese), pur essendo anch’essa periferica e distante dai locali in questione almeno due chilometri, è una contrada sorta a partire dagli anni 70 ed ha visto un discreto sviluppo urbanistico ( foto n. 28 inizio contrada), mentre la zona a noi interessata, avviata all’urbanizzazione solo dal 1990, si proietta più a sud di xxxpoli, verso l’entroterra, verso la campagna tra Monopoli e Castellana Grotte; trattasi di due zone urbanistiche con valori commerciali diversissimi.Ma poi i 52 mq. di via xxese sono stati paragonati con i 163 metri quadrati  e con quale criterio ha potuto procedere l’ufficio se i due locali hanno superfici diverse, destinazioni diverse, classamento diversi, utilizzazione diversa, stati conservativi diversi, insomma è irriverente voler affermare che il paragone è legittimo tanto da dare legittimazione alla “motivazione”.   Pertanto, riferisce l’Ufficio sulla scorta di quanto innanzi “ si accerta il valore dei locali oggetto del trasferimento in euro 8xxxxx45,00 contro il dichiarato di €. 2xxxxx500,00, determinato applicando:
  • alla superficie catastale di mq. 1xx del locale commerciale il valore unitario come sopra determinato in euro 2.200,00 per metro quadrato e
  • alla superficie catastale di mq. 44x del locale deposito il valore unitario di euro 1.041,00 per metro quadrato. La determinazione è, come detto innanzi, sbagliata ed irreale perché il locale commerciale è di 101 mq., l’altro locale è interrato e misura mq. 190. In sintesi oggetto della compravendita sono:
  • un locale a piano terra di mq. 101;
  • due interrati uno di mq. 190 e l’altro di 445; entrambi sprovvisti di servizi igienici, fogna ed acqua, umidi perché soggetti a soventi infiltrazioni di acqua piovana, il cui valore venale è molto basso, come fedelmente rappresentato dalla perizia estimativa allegata al presente ricorso.  E’ di tutta evidenza che il valore accertato è errato per quantità, qualità e valori delle superfici tassabili.

Il grave errore di veduta ed apprezzamento degli immobili è stato causato da un grave e del tutto formale e superficiale procedura di cognizione dell’oggetto dell’atto economico, sostanziatasi in un procedimento astratto, a ritualità meccanicistica, senza veri ed adeguati contenuti di conoscenza dei tre immobili e senza elementi concreti, eppure l’Ufficio avrebbe potuto verificare, ad esempio, l’esistenza di eventuali contratti di locazione da cui cogliere la redditività per determinare valori venali attendibili, capitalizzando il canone, come in effetti succede per il locale interrato di 445 metri quadrati. In epoca antecedente alla rettifica, il xxxxxdopo ben 6 anni di sfitto, locava alla ditta Euxxxxxxno S.r.l. per uso deposito (all. n.7) al canone mensile di 450,00. L’equivalente impiego finanziario, al tasso del 5%, ammonta a poco più di 100.000,00 euro (centomila/00) ( (450,00*12*100)/5). Il canone da “solo” esprime la capacità di reddito ritraibile.        

Aspetti negativi dell’operato dell’Ufficio:

  1. Base imponibile accertata- è stata configurata una base impositiva irreale, errata,  dovuto a:
  • ai metri quadrati sbagliati;
  • all’errato inquadramento dei beni nella categoria e classe catastale;
  • all’attribuzione di valori che nella realtà quotidiana non trovano alcun riscontro, tenuto conto del pessimo stato in cui si trovano e non per incuria del proprietario ma per ragioni ascrivibili esclusivamente alla pessima qualità tecnica costruttiva ed al materiale appena economico impiegato,configurando la grave violazione dell’art. 43 lett. a) del D.P.R. 26.04.1986, n. 131 per effetto del quale la tassazione deve essere certa e riferita al bene singolarmente individuato e non approssimativa purchè sia a vantaggio dell’Erario.  Forse un breve contraddittorio, da tenersi non a ridosso della prescrizione per la rettifica, andava previsto allo scopo di acquisire le notizie utili necessari a confermare il reale valore venale dei beni trasferiti dichiarato.b) Ricerca del valore dei beni– recita il comma 2 dell’art. 51 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131, che “ si intende per valore il valore venale in comune commercio”. A ben vedere è tassativo e chiarissimo. La tassazione, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, deve avvenire in base al valore venale in comune commercio; non sono ammessi altri metodi o scorciatoie che delegittimano il rapporto tributario tra Fisco e contribuente, poiché il VALORE VENALE- ( art. 51, comma 2) è costituito  dal valore oggettivo del bene determinato dalle leggi di mercato sulla base delle qualitàdell’immobile, così che, certo, maggiore è la rappresentatività, in quella direzione, delle quotazioni OMI, fermo restando il fatto che, comunque, l’utilizzo dello strumento a fini accertativi sconta pur sempre la natura di parametro di rilevazione statistica riferito ad un intervallo da valori ed espressione di situazioni ordinarie, dunque da utilizzarsi- conformemente alle precisazioni di fonte ministeriale- non in sostituzione della stima ma solo con finalità  ausiliarie e con effetto di “indicazioni di larga massima”, ad un livello probatorio inferiore a quello della “stima effettuata da un tecnico professionista” che, come sopra sottolineato “”rappresenta l’unico elaborato in grado di rappresentare e descrivere in maniera esaustiva e con piena efficacia l’immobile di motivare il valore da attribuire al bene medesimo”.

La Cassazione ha avuto modo di sottolineare che in materia di imposta di registro si ha riguardo al valore di mercato del bene.    

La Suprema Corte ha detto, inoltre, che il valore venale in comune commercio è null’altro che quanto si può ricavare dalla vendita di un determinato bene.

Ed ancora si intende il valore di scambio di un bene derivante dall’interazione della domanda e dell’offerta in una libera contrattazione di mercato. Esso è un parametro di valutazione di un bene tendenzialmente oggettivo dipendente solo da qualità intrinseche del bene stesso; il prezzo, invece, benchè naturalmente influenzato dal valore oggettivo del bene, è un parametro per sua natura soggettivo legato alla volontà, alle esigenze e a circostanze individuali proprie delle parti contraenti.

E passando al 3° comma dell’art. 51 del D.P.R.131/86, leggiamo “ Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari l’ufficio del registro, ai fini dell’eventuale rettifica, controlla il valore di cui al comma 1 avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell’atto o a quella in cui se ne produce l’effetto traslativo o costitutivo, cheabbianoavuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni, ovvero alreddito nettodi cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tassomediamente applicatoalla detta data e nella stessa località per gli investimenti immobiliari, nonché ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni.   

L’attenta lettura ci porta a soffermarci sul periodo:

  • …”stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni”. Nel caso che ci riguarda non siamo in grado di affermare se ricorrono o meno le analoghe caratteristiche e condizioni perché non disponiamo dell’elemento comparativo, mentre sappiamo solamente che il locale assunto come riferimento comparativo dall’ufficio misura 52 metri quadrati e solo per questa ragione non è affatto comparabile agli immobili oggetto della rettifica; ovviamente non sappiamo poi se detto locale si trova a piano terra, né lo stato conservativo, né le ragioni della compravendita, e così via dicendo. Si avanzano forti perplessità !.   
  • “reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato”. Con riferimento al locale deposito di 445 metri quadrati, il ricorrente si è sostituito all’ente impositore e, come indicato in precedenza, la capitalizzazione del reddito netto ritraibile ( al netto delle spese) fornisce un valore venale di poco più di 100.000,00 euro; valore distantissimo da quello ipotizzato dall’ufficio, ovvero €. 445.445,00.   Anche per questa via, purtroppo, dobbiamo rilevare la violazione dell’art. 51 del D.P.R. 131/1986.

c) E’ chiaro, poi, che lo scostamento tra dichiarato ed accertato, da solo, non può mai definirsi “ Motivazione”, non avendo l’ufficio, nel caso di specie, né allegato l’atto di comparazione, né ha offerto altri elementi a sostegno della pretesa tributaria, anzi ha dimostrato di non conoscere affatto il vero contenuto della transazione, né di volerlo conoscere attraverso una informativa o contraddittorio con il contribuente, qualificandoinidoneo l’atto a dar conto dei presupposti di fatto e diritto posti a suo fondamento… gravando il contribuente che, onde evitare che l’atto divenga definitivo, si trova costretto a ricorrere in ogni caso in giudizio, prima ancora di avere la possibilità di conoscere gli elementi necessari per valutare la fondatezza e la legittimità della pretesa impositiva avanzata nei suoi confronti. La chiamata in causa dell’ex liquidatore, che alla data della notifica non ha alcuna legittimazione processuale, né la società già cancella dal Registro delle Imprese e dall’Agenzia delle Entrate, procura l’ingiusto onere di assumere comunque la difesa anche se solo al fine di conseguire la declaratoria di nullità degli atti loro notificati perché privi di legittimazione sostanziale e processuale.     

Tra l’altro si osserva che non è sufficiente che il documento richiamato sia semplicemente conoscibile dal contribuente, a meno che esso non riguardi un atto compiuto alla sua presenza (ad esempio PVC) o che sia stato a lui comunicato nei modi di legge, così che “il riferimento ad un atto non conosciuto dal contribuente, ma del quale egli possa procurarsi la conoscenza, comporterebbe una più o meno accentuata ( e del tutto ingiustificata) riduzione del lasso di tempo a lui concesso per valutare  la fondatezza dell’atto impositivo e si risolverebbe in un’indebita menomazione del suo diritto di difesa, che l’art. 24 Cost. annovera tra i principi fondamentali dell’ordinamento ed esige che sia garantito come “inviolabile” in ogni stato e grado del procedimento”.

Pertanto, “il ricorso a elementi offerti da altri documenti, non conosciuti dal contribuente né a lui comunicati, è legittimo solo se tali documenti sono allegati all’atto che li richiama o in esso riprodotti”.

d) Quanto all’obbligo di allegazione, in genere, ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato e deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.

Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l’atto cui essa si richiama (art. 3, c3, Legge n. 241//1990).

L’OBBLIGO di allegazione degli atti richiamati nell’atto impositivo è ineludibile e non surrogabile dalla conoscibilità in astratto, in considerazione dell’esigenza di tutelare l’effettività del diritto alla difesa (Cass. Civ. 16.10.2012, n. 17755)

La menzione del criterio astratto su cui si fonda la rettifica e la specificazione degli estremi dell’atto assunto quale termine di comparazione, soddisfano l’onere di motivare l’avviso di rettifica, ossia di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del medesimo, ma non sollevano l’ufficio dal diverso ed ulteriore onere di allegare, ove la motivazione abbia un contenuto comparativo, l’atto assunto quale termine  di comparazione.

Con la sentenza n. 3262 dell’11.02.2013, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che quando l’ufficio procede alla rettifica del valore di un immobile ai fini dell’imposta di registro, comparando tale valore al prezzo di trasferimento di altro immobile di analoghe caratteristiche, deve allegare all’avviso di rettifica il contratto di trasferimento posto a base della comparazione.   (art. 52, comma 2 bis, dpr 131/1986).

Trattasi di principio cardine dell’ordinamento giuridico tanto nel diritto amministrativo quanto in quello tributario. Soventemente e per intuibili ragioni l’ufficio tributario si sottrae dall’osservare l’obbligo di allegazione.

Quindi anche per questa via l’atto di rettifica è nullo, comma 2-bis dell’art. 52 del DPR 131/1986.  

IN  DIRITTO

1°)- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, COMMI 1° e  3°, DELLA LEGGE 7.8.1990, N.241;  ART. 52, COMMI 2° e 2 bis DEL T.U. 26.4.1986, N.131, PER FALSA, GENERICA, APPARENTE, STEREOTIPATA, INSUFFICIENTE E SOSTANZIALMENTE MANCANTE “MOTIVAZIONE”, DEGLI OPPUGNATI AVVISI   DI RETTIFICA DEL VALORE VENALE E LIQUIDAZIONE MAGGIORE IMPOSTA.

Dalle norme appena richiamate è prescritto, ora per la generalità degli atti amministrativi, ora più specificatamente per gli avvisi di accertamento o di rettifica, che devono essere “motivati”, costituendo così la motivazione il requisito giuridico base dei provvedimenti amministrativi, omesso il quale le norme stesse ne sanciscono la “nullità”. Lo Stesso concerto normativo specifica che la motivazione deve indicare i  presupposti di fatto “ e le “ragioni giuridiche” che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria (testuale dall’art.3 della Legge n. 241/1990 e s.m.). Certamente l’intero ordinamento giuridico Costituzionale dello Stato, le stesse poco prima menzionate leggi e più precisamente quelle concernenti il procedimento amministrativo, contengono un onere, un vincolo non solo ontologico-professionale, alla stregua del quale la “ motivazione “ deve essere innanzitutto veridica, genuina ed adeguata, indubitabilmente in relazione alla natura ed il genere dell’atto che la porta ed alle risultanze dell’istruttoria che ha preceduto la sua stesura. Trattasi dei requisiti atti a qualificare giuridicamente tale l’elemento, che la norma, da secoli e secoli, denomina  motivazione”. La Suprema Corte di Cassazione, intervenuta a tal proposito nel lontano anno 1987, con la Sua Sentenza n. 2999, del 27.3.1987 ( seguita da numerosissime altre di pari tenore), nel ritenere nullo un avviso di accertamento fiscale ( con riferimento agli artt. 48 e 49 del D.P.R. sull’imposta di registro n. 634/1972), aveva equiparato a “mancanza di motivazione” i casi in cui la motivazione è soltanto apparente, stereotipata, contenente frasi di mero stile che, per la loro genericità, sono applicabili ad una serie indeterminata di casi, a qualsiasi accertamento. Trattasi del coronamento di un periodo d’impegno dottrinario e giurisprudenziale di settore, durante il quale si erano distinte alcune sezioni della commissione Tributaria, che nelle loro decisioni avevano accolto la esatta concezione giuridica dell’obbligo di motivazione (22.5.1978, n. 1585) e la sezione XIII  (sua decisione del 20.9.1978, n.2335), secondo la quale l’accertamento di valore, ai fini dell’imposta di registro, “ deve essere motivato, a pena di nullità, in guisa da esternare non solo gli elementi di stima, ma anche i fatti posti in concreto a fondamento della stima”.

Si è detto  che l’Ufficio avvisante ha esternato poco e nulla e quel poco che ha esternato e completamente falso. E che di falsità trattasi lo si evince bene dal circolo vizioso generato dall’Ufficio, composto dalle circostanze:

  • Che non si è dato conto e ragione di nulla;
  • Ha proceduto “ de relato “ e per paradigma, individuando un parametro del quale non ha reso i termini;
  • Ha trascurato di vedere e capire se i tre cespiti coinvolti nella valutazione erano comparabilie rispondenti in termini di analogiche caratteristiche e condizioni.In giurisprudenza  ed in dottrina si vuole che la motivazione sia l’esternazione dei motivi di opportunità, di convenienza amministrativa, ecc. che stanno a fondamento dell’atto. A parte le prescrizioni che si leggono nelle singole leggi d’imposta, vale anche per gli avvisi di accertamento, rettifica, ecc., la regola generale del diritto amministrativo, già indicata, secondo cui la motivazione deve essere portatrice, in veridicità,  almeno dei seguenti tre elementi:
  • Indicazioni dei presupposti di fatto;
  • Indicazioni delle ragioni di diritto;
  • Indicazione delle risultanze istruttorie (probatorie).

    In punta  di  discorso, si controverte sul contenuto dell’elemento “motivazione”, in termini quantitativi, qualitativi e qualificativi, così come segue:

  • Ha proceduto “ a tavolino “ e trascurato di attenersi al criterio e metodo di valutazione stabilito dal T.U. n. 131/1986 ( art.51, III comma), violando così le regole giuridico-procedimentali cui era tenuto ad osservare. La legge non consente di spacciare per procedimento accertativo tributario ciò che è unicamente una superficialissima, distratta, ed incompleta visura “ a tavolino “ di qualche atto, peraltro tra loro in completa soggettiva dissimilitudine. Accertare, dice il vocabolario della lingua italiana ed il glossario dei termini giuridici, significa: darsi conto, capire, verificare, controllare, stabilire la verità, rendere certa constatare ictu oculi, dimostrare, ecc.. In conclusione significa proprio tutto quello che l’Ufficio ha omesso di fare per veramente qualificare giuridicamente il suo operato ed il suo atto di avviso e liquidazione E l’atto di che trattasi è del tutto viziato ed irrilevante proprio perché il procedimento tributario di accertamento è viziato in radice nella stessa concezione aleatoria e molto riduttiva che l’Ufficio dimostra di avere dell’accertamento fiscale.  Orbene per l’Ufficio opposto è bastante fare praticamente niente e quel poco che ha fatto è sbagliato ed infondato; scrivere quattro parole intrise di indebite apoditticità per richiedere a persone la somma di €. 23xxxxxx.00, oltre a sanzioni ed interessi, per un totale di €. 48xxx,36.Di conseguenza l’avviso è considerabile del tutto mancante di motivazione ( che appare ma non è) e come tale lo si indica alla censura di nullità di Codesta On.le Commissione. Dallo stesso ordine di fatti, che  si combinano nella multivalenza, nelle molteplici ragioni di diritto, scaturiscono le seguenti ed ulteriori eccezioni le quali destrutturano, in diritto, come in fatto, gli oppugnati avvisi di rettifica e liquidazione. 2- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 51, commi 2 e 3, e DELL’ART. 52, commi 2 e 2 bis, DEL T.U. 26.4.1986, N. 131 E S.M..Dal combinato disposto delle due norme sopra richiamate si esige che la determinazione del “ valore venale “ dei beni immobili, ove l’Ufficio voglia disattendere il valore dichiarato dalle parti, nel relativo avviso notificato alle parti deve essere specificato, fra l’altro “ il criterio seguito per la determinazione di ciascun valore “. La natura dell’avviso, la sua struttura, le finalità cui è funzionalmente diretto, concorrono a stabilire la necessità di un preciso e concreto riferimento, sia per quanto riguarda il bene oggetto di valutazione, sia per quanto attiene i valori concorrenti cui eventualmente si faccia riferimento. Non può, pertanto, ritenersi legittimo l’uso di forme stereotipe, approssimate o simulate, atte a giustificare qualunque rettifica. Se la stima è effettuata con riguardo ad altri trasferimenti, si devono indicare gli elementi tenuti presenti per la equiparabilità dell’immobile ad altri e precisamente le concrete loro caretteristiche e condizioni che costituiscono il presupposto per la riferibilità dei valori ricorrenti; devono, in ogni caso, indicarsi gli elementi di consistenza e di valore unitario attribuiti, nonché le fonti da cui vengano desunti i valori correnti. Le direttive ministeriali, la dottrina e la giurisprudenza di ogni rango sono intervenute innumerevoli volte in materia di valutazioni relative ai tributi liquidati dall’Ufficio, individuando una categoria di casi in cui le valutazioni fiscali restano vincolate da fattori dalle quali non si può prescindere e da certe realtà giuridiche ed economiche, atte a condizionare le determinazioni del valore.Il caso che ci riguarda si inquadra nell’ambito di una particolare configurazione, essendo esso atipico e si connota per i suoi molteplici aspetti di specificità, come si è già dettagliato in questo atto difensivo. L’art. 51, III comma, del T.U. Imposta di Registro nel consentire la cossidetta valutazione “ per comparazione”, così ha formulato la specifica e vincolativa locuzione:

    “ Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili…, che abbiano avuto per oggetto stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni”, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa località per gli investimenti immobiliari, nonché…

    Il vincolo giuridico che la norma pone è chiaro e tassativo. I suoi contenuti di tecnica accertativa si traducono e si sostanziano nel fatto che la constatazione della esistenza delle analoghe caratteristiche e condizioni non è criterio che possa essere convenientemente dedotto unicamente sulla base degli elementi e dei documenti esistenti ed acquisiti, per così dire, a tavolino, ma presuppone più fondatamente un’acquisizione di dati derivanti da opportuni e finalizzati sopralluoghi compiuti dagli organi, anche tecnici a ciò abilitati. Operazioni queste che sappiamo non sempre possono essere adempiute. I dati di fatto ed i molti elementi materiali differenzianti totalmente i tre cespiti più uno posti a confronto, così come ha pensato di fare l’ufficio,  non determinano affatto la condizione del giusto procedimento e del valore venale dei beni compravenduti al punto da affermare che l’ intervento accertativo è stato inopportuno.

    L’Ufficio non ha ( lo dice il suo avviso, o meglio lo si evince dal suo avviso) ha agito all’incontrario di come voleva e vuole ancora la norma, nel senso che non si è dato conto di nulla, per cui non ha o potuto cogliere la completa dissimilitudine tra i tre immobili valutati ed il paradigma immobile di via Lagravinese. Essi non sono in nulla, proprio in nulla, in istato di caratteristiche e condizione analoghe, come ha documentato il ricorrente attraverso la perizia e le foto dei luoghi allegati al ricorso.

    Basti considerare che il locale interrato (C/2) della superficie di 190 metri quadri di via Sxxquello interrato al n. civico 98/A (C2), della superficie di mq. 445, per complessivi 635 mq., rappresentano l’86,28% della superficie tassabile accertata, entrambi non sono dotati di servizi igienici, acqua e fogna e sono umidi in quanto sono sottoposti al livello stradale, in discesa, frequentemente si allagano a causa di infiltrazioni d’acqua piovana, privi di qualsiasi rifinitura, costituiscono veri e propri fattori di disturbo, condizionamento d’uso e come tali capaci di incidere notevolmente sul valore venale.

    Dalla descrizione fatta in questo ricorso degli immobili acquistati dal xxxxx è riscontrabile che gli immobili non hanno assolutamente nulla in comune con quello indicato dall’ufficio, neppure la località. I  beni sono agli antipodi ed in tutta, proprio in tutta discordanza di condizioni e di valore. Eppure l’Ufficio non ha tenuto nessun conto di tutto ciò e vuol far passare i quattro beni come in istato di analoghe caratteristiche e condizioni, i quali se realmente e seriamente parametrati, risultano del tutto antitetici. Esso ha così all’ingrosso agito e proceduto, bruciando ogni seria e discernente intenzione ed azione di verifica, di confronto e di aderenza parametrica e paradigmatica. Esso stesso ha disatteso la regola normativa e la sostanza del procedimento; ha mortificato in radice la metodologia critico logico sistematica di settore. Ha praticato cioè un criterio metodologico del tutto astratto, formale ed inconferente; ha tirato ad indovinare, con la speranza di cogliere. Da tanto avventurismo e da tanta sconsideratezza, scriteriato, infondato ed illegittimo agire non poteva che sortire un risultato campato in aria, pretestuoso, insussistente ed ingiusto, per divenire costrittiva ma certa materia di contrasto giurisdizionale, da dirimere mercè l’opera di giustizia di Codesta On.le Commissione. Tutto questo oltre a rendere impraticabile un’estimazione economico-comparativa, del tipo inopinatamente praticato dall’Ufficio fiscale avvisante, significa e giustifica la diversità del valore economico sortito nelle due compravendite, astrattamente dal ripetuto Ufficio comparate.

    Così chiarita la reale situazione dei fatti, si tratta ora di valutare con più cura se l’organo accertatore era facoltizzato ad emettere un avviso di rettifica di chiara (se pur non dichiarata) natura induttiva. Al riguardo si deve considerare il fatto che il Legislatore, attraverso la formulazione adottata, ha inteso regolare in modo puntuale i casi in cui su può addivenire alla rettifica deduttiva comparativa. Da ciò si deve logicamente dedurre l’inesistenza di un potere discrezionale dell’Amministrazione Finanziaria in ordine alla scelta di quale metodo adottare, non essendo quindi facoltà degli uffici tributari determinare in modo soggettivo la convenienza dell’applicazione di un procedimento comparativo in termini di interesse ed utilità, ma soltanto di operare sulla base di un giudizio su dati tecnici oggettivi. E ciò per il fatto che la scelta deve essere informata soltanto alla ricorrenza dei casi espressamente indicati dalla legge (art.51, III c. T.U. 131/86). L’Ufficio avvisante non era, quindi, libero di scegliere il metodo da seguire per l’accertamento, ma obbligato ad adottare quello del quale ricorrevano le specifiche condizioni, appunto deduttivo-comparativo, calibrato ed applicato a immobili dello stesso tipo, agli stessi immobili già valutati in sedi ed occasioni attendibili o ad altri di analoghe caratteristiche e condizioni. Evidentemente analogia congruente e non inventata.

    Non è però proprio possibile trarre dalla sedicente motivazione dell’avviso le sue più evidenti infondatezze ed assurdità, di criterio, di travisamento e di pretesa, tra le quali si segnala la frase (pag.3):

    “ Nella determinazione del valore normale, in seguito indicato come “valore accertato” si è tenuto conto:

  • Delle quotazioni immobiliari, estratte dalla apposita pubblicazione dell’Agenzia del Territorio-OMI, consultabile nel sito web … a cui si rimanda per eventuali approfondimenti circa la metodologia e i processi alla base…. Si evidenzia una certa difficoltà di adattare il significato delle quotazioni OMI – che per loro natura non hanno parametri correttivi di adattamento al caso specifico- ai concetti di valore normale, con conseguente indebolimento logico di procedimenti di accertamento svolti unicamente in questa direzione.Le quotazioni OMI assumono la connotazione giuridica di presunzioni semplici, da inserire in un più ampio contesto di accertamento, in un’evoluzione di analisi che giurisprudenza e dottrina vanno ormai consolidando.I valori OMI non possono intendersi sostitutivi della “stima”, ma soltanto di ausilio alla stessa. Inoltre, sono riferiti all’ordinarietà degli immobili ed, in particolare, allo stato conservativo prevalente nella zona omogenea.

      Inoltrele quotazioni OMInell’ambito del processo estimale non può che    condurre ad indicazioni di valori di larga massima. Pertanto la stima effettuata da un tecnico professionista rappresenta l’unico elaborato in grado di rappresentare e descrivere in maniera esaustiva e con piena efficacia l’immobile e di motivare il valore da attribuire al bene medesimo.

       Inoltre, i valori OMI, a metro quadro, che sono indicativi, sono stati moltiplicati per due superfici: una commerciale di mq. 163 ( 163x2xx,00= 358.xx00,00) e l’altra superficie per uso deposito mq. 445 (445×1.0xx00= 463.24xx00) e quindi per un totale di €. 82xxx,00; cioè l’Ufficio ha semplificato facendo di tutta l’erba un fascio unificando le superfici. Si rammenta che le superfici sono tre delle quali solo una è al pianto terra (101 mq.) tutto il resto e scantinato in pessimo stato conservativo e, oggi, in deflazione e con i problemi dell’Italia, detti immobili sono destinati alla progressiva perdita di valore, fino ad assumere la configurazione di locali pertinenziali al servizio del fabbricato uso abitazioni sovrastante, avendo perso anche la funzione di “depositi – interrati”.            

  • Del prezzo di vendita definito per locali ad uso commerciale compravenduti nel triennio antecedente aventi analoghe caratteristiche, siti nella zona in cui è ubicato il fabbricato trasferito, tra i quali si segnalano: locale commerciale sito in Nicola Lagravinese n. 31/A, della estensione catastale di mq. 52, …. Intanto, la segnalazione è unica e si contesta all’Ufficio la generica affermazione, rimanendo nella totale reticenza, omettendo il pur minimo elemento indicativo e delucidativo, specificativo:
  • La categoria di appartenenza, e non è un dato secondario, anzi tutt’altro;
  • del criterio ( ponderato o semplice ) essendo la “media aritmetica tra il minimo ed il massimo” indefinita;
  • degli atti che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altre di analoghe caratteristiche e condizioni ( art. 51, 3° comma);
  • se la procedura impiegata è, come la norma richiede, quella di cui all’ art. 51, comma 3, e art. 52, comma 1, del D.P.R. 131/86, ovvero consiste in:
  • prima fase (art. 51, comma 3): … l’ufficio del registro, ai fini dell’eventuale rettifica, controlla il valore di cui al comma 1 avendo …
  • seconda fase (art. 52, comma 1°): l’ufficio, se ritiene ( dopo aver effettuato il controllo) che i beni  o i diritti di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 51 hanno un valore venale superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi e le sanzioni.

Si apprezza facilmente che la norma, chiaramente scritta, vuol dire che l’ufficio prima effettua il controllo e poi se ritiene rettifica, ma occorre fare attenzione che il verbo controllare non significa confrontare due unità, il dichiarato ed il presunto, ma accertare che nella sua accezione significa “ accertarev.tr.”

  • 1. controllare, verificare, indagare, investigare, rilevare, provare, appurare, assodare, riscontrare
  • 2. garantire, attestare, constatare, certificare, assicurare.

Ma di questa attività non c’è traccia nell’atto di rettifica e liquidazione notificato in primis al ricorrente Campanella Antonio;

  • L’Ufficio va procedendo “a carte coperte” ma in sede processuale, vigendo il principio e l’onere a suo carico della prova della pretesa impositiva, si chiede che cessi tale suo stato reticente ed omissivo, si sveli adeguatamente e produca in sede di sua prima costituzione in causa:
  • In primo luogo copia autentica dell’atto pubblico elevato a “ parametroed a “ paradigma “ registrato il 04.08.2011 al n. 25782, relativo all’immobile di via Lagravinese. La presenza nel procedimento di cognizione giurisdizionale è indispensabile, costituendo esso la prova( l’unica ma inidonea a parere del sottoscritto) di cui l’Ufficio disponga. L’assenza o l’inidoneità di essa è fondamentale ai fini della decisione giuridica nella causa della controversia;Ogni impulso non può che essere susseguente alla rivisitazione provvedimentale che il sottoscritto, da subito, chiede all’Ufficio, che si spera non voglia esasperare ed incrementare ancor più la lite. A misura della avventatezza in cui l’Ufficio è incappato, l’ordinamento consente il rimedio, doveroso, normativamente, amministrativamente positivamente giust’apposto, pure incitato e confortato dalle Superiori Gerarchie, che si sostanzia nell’istituto dell’autotutela. Il caso in discorso si connota del tutto per essere attratto a fatto meritevole del detto istituto. Ove occorra esso potrà essere documentalmente corroborato e integrato, su impulso dell’Ufficio. Intanto, a conclusione del presente punto di oppugnazione, si denunzia a Codesta On.le Commissione la violazione e la falsa applicazione degli artt. 51 e dell’art. 52,  del T.U. sull’imposta di Registro e delle altre norme che con esso si interconnettono per l’accertamento e l’esazione riflessa delle imposte ipotecarie e catastali.3°)-ACCERTAMENTO INDUTTIVO. ONERE DELLA PROVA DIMOSTRATIVA DEI FATTI E DELLA PRETESA – art. 2697 c.c.. OMESSA ALLEGAZIONE IN ASSOLUTO. L’incombenza dell’onere della prova si pone, prima ancora che alle commissioni tributarie, alla stessa pubblica amministrazione che esercita la pretesa erariale per il principio generale secondo il quale la stessa non può emanare alcun atto senza essersi prima procurata la prova dei fatti costitutivi di quell’atto ( V.E. ALLORIO, sulla riforma del procedimento di imposizione, A.D. GIANNINI, G.A. MICHELI, F.TESAURO, manuale, cit. ) .A carico del Cxxxxxxxxxxsi registra la seguente e del tutto antigiuridica situazione:
  • Il fatto non esiste nei termini dell’avviso di rettifica e non è assumibile come presupposto e rapporto d’imposta;
  • Il procedimento di controllo, verifica e di accertamento è stato sostanzialmente omesso;
  • La “motivazione” dell’avviso è falsa;
  • Il criterio paradigmatico adottato non è legittimo, né lecito;
  • Il parametro prescelto dall’Ufficio non è né calzante, né plausibile;
  • I tre locali sono talmente atipici, per ubicazione, condizionamenti, limitatezza d’impiego e povertà di infrastrutture e servizi civili, da perdere in gran parte le sue potenzialità di commercializzazione e di giusto valore venale;
  • L’obbligazione d’imposta è stata inventata, perché estranea ad ogni ordinaria condizione di legittimità, per l’assenza del nesso pertinenziale tra gli elementi della valutazione;
  • È stata violata e surclassata la capacità contributiva del nio;
  • La parvenza di probatorietà degli atti impugnati e di disponibilità dei relativi elementi di prova fondanti la legittimità della presuntività e dell’induttività è solo artificiosità, mistificazione, travisamento della realtà, persino degli stessi concetti e principi giuridici di presunzione e di accertamento sintetico-induttivo;
  • La fondatezza nel merito, come in diritto, della pretesa tributaria, è inesistente.L’Ufficio ha eluso tutto quello che in fatto ed in diritto era tenuto ad osservare, a partire dal prima citato comando giuridico della legge, di ogni rango ed importanza. Nella fattispecie rettificativa ed avvisativo- sanzionatoria, nonché liquidativa, tutto converge in un giudizio ed assunto difensivo radicale di nullità e di annullabilità, quale inesorabile destino dei tre atti oppugnati. In tale condizione la razionalità e la doverosità istituzionale dovrebbe determinare l’Ufficio a provvedere in proprio (autotutela) e sgravare Codesta On.le Commissione dal lavoro necessario per giungere a sentenza. Si resta in attesa di prendere atto se l’Ufficio possiede o no, se pur a posteriori, di tal genere di sensibilità e correttezza. La sommazione di tutte le illegittimità ed infondatezze elencate, peraltro incomplete, si integra con la fondata previsione che l’Ufficio non dispone degli elementi di prova di cui ha affacciato il fumus. Si chiede, pertanto, che alle affermazioni, alle parole, faccia seguire i fatti, cioè che esso fin dalla sua costituzione in giudizio ( se costituirsi lo stimerà proprio opportuno) nel suo fascicolo depositi tutti gli elementi di prova di cui ha affermato essersi avvalso nell’esercizio dell’operata valutazione economica degli immobili.  Elementi documentali di cui si è già fatta elencazione specifica nei precedenti punti del presente atto di ricorso, occorrenti al sottoscritto per verificare la linea, l’appropriatezza e la completezza del compito difensivo assunto ed a Codesta On.le Commissione, di esperire il proprio compito istruttorio, di cognizione e giudizio. In difetto, fin da ora le relative richieste di nullità e di annullabilità sono proposte a Codesto consesso di giustizia. L’Ufficio aggiuntivamente, pur di dare i numeri che ha dato, ha trascurato anche di tenere conto che il T.U. n. 131/1986, il  D. Lgs. 31.10.1990, n. 347 ( Imposta ipotecaria e catastale ) non prevedono essi la possibilità di dar luogo ad accertamenti presuntivi o induttivi, come si ha nei settori delle imposte sugli scambi e sui redditi. La Giurisprudenza di Cassazione, pur con qualche oscillazione, è perlopiù, coerentemente orientata nella medesima prospettiva interpretativa delle dirette, sottolineando la necessità, comunque, ai fini della rettifica, di un sistema organico di elementi presuntivi e non già della mera circostanza dello scostamento fra corrispettivo dichiarato e valore normale determinato da rilevazioni di carattere statistico.La stessa natura dell’imposta di registro e delle altre imposte con essa infamiliarizzate, quali imposte essenzialmente d’atti ( un tempo tassa d’atti) sembra escludere criteri accertativi induttivi.La ratio degli artt. 51 e 52 del T.U. 131 consente all’Ufficio di prescindere dal valore dichiarato dalle parti, omologandosi con gli altri accertamenti compiuti ai fini delle altre imposte o agire del tutto autonomamente per gli atti che hanno per oggetto beni immobili, diritti reali, aziende. In tali casi però le norme consentono un accertamento per “comparazione”, di natura deduttivo e non presuntivo induttivo. La differenza è enorme, perché una cosa è dedurre, comparare, sulla base di fatti certi, precisi e concordanti, costituiti come elementi noti ( già ben noti) e come parametro di stima, un’altra è presumere (tirare ad indovinare) senza riferimenti di partenza, sperando di riuscire a convincere il giudice che trattasi di presunzioni semplici, cioè gravi, precise e concordanti.La Cassazione ha stabilito che l’obbligo di allegazione degli atti richiamati nell’atto impositivo è ineludibile e non surrogabile dalla conoscibilità in astratto, in considerazione dell’esigenza di tutelare l’effettività del diritto alla difesa Cass. Civ. 16.10.2012, n. 17755, Cass. Sentenza n. 3262 dell’11.02.2013). 

    Questo discorso si conclude nella constatazione per i settori impositivi della famiglia delle imposte d’atti (registro, ecc.) gli elementi di valutazione assumibili nei procedimenti di accertamento si legano, si debbono legare a fatti, elementi e circostanze di sicura esistenza che abbiano una comunanza di condizioni e caratteristiche. Perciò vincolatività legale e non libertà illimitata di procedere induttivamente e presuntivamente.

    La valutazione degli immobili del xxxx, invece, si qualifica di fatto, per essere pure del tutto induttiva e presuntiva, quindi si colloca in una condizione di illegittimità anche su questo versante e per quest’ultimo aspetto. La si assume a motivo e ragione di ulteriore confutazione ai fini della declaratoria di nullità o di annullabilità dei tre atti.

    P. Q. M.

    Viene a finale considerazione che gli avvisi di Rettifica e Liquidazione risultano completamente estranei al nostro Stato di diritto e dal suo Ordinamento Tributario, per infondatezza, illiceità, abuso, arbitrarietà falsità ed illegittimità, per cui sono da estromettere, in uno, col procedimento accertativo che l’Ufficio ha ritenuto di aver svolto, giudicandoli nulli o dichiarandoli annullati.

    Il sottoscritto, richiamando ciascun punto del ricorso,

    CHIEDE

    A CODESTA ON.LE COMMISSIONE

    A) –  Ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 31.12.1992, n.546 e s.m. la sospensione degli atti impugnati, non essendo il xxxxxxxxx inj  grado di corrispondere le imposte, le pene e gli interessi per l’assoluta mancanza di liquidità e di accessibilità ad ulteriore fido bancario, già insufficiente per il pagamento mensile degli stipendi dei suoi dipendenti. Dall’atto impugnato può al contribuente scaturire un danno grave e irreparabile.

    La sua impossibilità a solvere in conformità alle conseguenze impositive ed esattive, si ancora e si raccorda alla circostanza che l’Ufficio, non avendo saputo valutare la capacità economico-contributiva dello stesso contribuente, così portandola fuori misura e fuori portata, l’ha posto nelle prevedibili condizioni di danno di cui si è sopradetto.

    L’istituto cautelare della sospensione di cui al richiamato art. 47 pone ulteriori, onerosissimi e difficili oneri motivali e probatori a questo difensore. Ma quando si sbaglia così pesantemente un accertamento fiscale e si tracima così enormemente la capacità contributiva di una persona, i motivi e le prove dello sconfinamento in una inesistente realtà economica del soggetto sono già in massima parte nei motivi di ricorso.

    Venuta  alla ragione ed alla constatazione il dato di fatto che la capacità contributiva è inventata, inesistente, intesa, se pur largamente, non solo come capacità economica, ma come capacità suscettibile di fornire al soggetto gravato della prestazione impositiva i mezzi finanziari occorrenti per l’assolvimento della stessa, nella umana ragione non vi è possibilità di acquisire la circostanza che essa incapacità di poter disporre, la si tramuti in capacità solutoria ( per giunta in crescendo); in attesa che il o i procedimenti giurisdizionali si svolgano e si concludano. Non si ignorano, già si conoscono le peripezie, il travaglio della Corte Costituzionale e delle battaglie da essa combattute, per giungere ad affermare che:

  1. per quanto attiene gli aspetti procedimentali, la garanzia dell’osservanza della capacità contributiva, si manifesta solo in via mediata ed indiretta, per cui in caso di violazione si determina contemporaneamente, se non esclusivamente, contrasto con l’art. 24 della Costituzione;
  2. In ordine all’atto di accertamento allorchè si presenti privo di ragionevolezza ( o addirittura irrazionale : è il nostro caso) contrasta sia con il principio di capacità contributiva che con quello di difesa.Non vi è nessun dubbio che tutto ciò è la risultante di millenni e millenni dell’umana applicazione, tra le cui magne regole di condotta giuridica, l’umanità non deviata, ha imparato a seguire la buona educazione, adattando il principio del “ neminem laedere” e che il rispetto è quasi sempre il corrispettivo del rispetto dato. A ben vedere e sceverare persino lo stesso articolo 53 della Costituzione è norma di reciprocità di rispetto. Che altro senso avrebbe altrimenti l’espressione: “ in ragione della loro capacità contributiva”, se non quella di comando giuridico, dato prima al legislatore e poi a chi attua i procedimenti di accertamento tributario, sulla base delle leggi d’imposta, di verificare, misurare, rispettare e stabilire la capacità contributiva di ciascun amministrato contribuente, in “ragione” ( e con ragione) della sua valenza economica, espressa in ciascun singolo tributo.B)- di accogliere totalmente il presente ricorsoe per l’effetto, con riferimento alle previsioni di legge, dichiarare nulli o annullare gli impugnati avvisi di rettifica, siccome incostitutivi, radicalmente viziati ed illegittimi,  del tutto infondati in fatto e diritto e Voglia di conseguenza confermare il valore degli immobili, come indicato nell’atto di trasferimento, ovvero €. 23500,00, e pertanto non dovuta la somma di €. 24xx,00.=, stabilita a titolo di Imposta ipotecaria  e catastale oltre sanzioni ed interessi.C) In via subordinata e del tutto residuale Voglia determinare per gli immobili  un valore venale massimo tra il dichiarato €. 2xx.500,00 e quello di cui alla perizia indicato in  €. 276.500,00, così costituito: mq. 445 x €. 200= €. 89.000,= arrotondabile a €. 90.000,00 per il locale interrato alla via Sxxxrco n. 98/A, mq. 101 x €. 1.000,00 = €. 101.000,00 per il locale a piano terra di via Sxxarco n. 88 e mq. 190 x €. 450,00 = 85.500,00 per il locale interrato di via Sxxxarco n. 88, e quindi per un totale complessivo di €. 276.500,00. Gli immobili hanno, oggi, caratteristiche costruttive ampiamente superate dalle nuove tecnologie;D) per quanto attiene la società xxxxla S.r.l., dichiari la nullità per le ragioni addotte nel ricorso e per nullità insita nell’atto, l’inefficacia della notifica, tra l’altro eseguita nelle mani di persona estranea alla società, e l’inammissibilità al contenzioso perché la società è stata  cancellata dal Registro delle Ditte di Bari in data 30xxx.2013;

    E) per quanto attiene il liquidatore dichiari la nullità per la ragioni di diritto addotta nel ricorso e per nullità dell’atto, l’inammissibilità del presente ricorso per mancanza della qualità soggettiva di diritto e privo di legittimazione sostanziale e processuale a ricorrere dal momento che la società è estinta il 30.10.2014.

    Valore della controversia €. 2xx453,00.

    Con vittoria delle spese di giudizio, comprensive di quelle sostenute dai ricorrenti Detomaso e soc. xxxxxxxxla S.r.l…

    Allega:

  • fotocopia dei tre avvisi di rettifica e liquidazione impugnati;
  • fotocopia ricevuta di deposito all’Agenzia delle Entrate;
  • fotocopia dell’atto di compravendita di parte (rep. N. 35 raccolta n. 26), rogato in Rutigliano, in data 28.112 dal notaio Dr. Annali xxxx e registrato a Bari il 0xxxxxxxx013 al n. 43/1T,  (all. n. 1 );
  • busta plastificata contenente n. 28 fotografie degli elementi di interesse nel giudizio introdotto (all. n.2);
  • Perizia giurata a firma dell’Ing.xxxastiano xxxxto (axxxxx. n. 3 );
  • Fotocopia comunicazione unica per cancellazione società al R.I. ed Agenzia delle Entrate (all. n. 4);
  • Fotocopia informazione anagrafica di cessazione per cancellazione società dell’08.1013 e mod. AA7/10 (all. n.5 );
  • Fotocopia visura camerale del 18.12.14 (all. n. 6 );
  • Fotocopia del contratto di locazione (all. n,7 );Putignano, 07.01.20xx                                                                  Con OssequioIl difensore abilitato e ricorrenterag. Tonio  Detomaso_________________________

Procura speciale

Il sottoscritto xxxxxonio, nato a Putignano  il 0x05.13 xd ivi residente alla Via S. a da  n.3, delega il rag. Tonio Detomaso,  codice fiscale DTMTNO47P04H096B, con domicilio eletto presso il suo studio in Putignano (Ba), via G. Pascoli, 27/A –CAP 70017 a  rappresentarlo e difenderlo nel presente giudizio, in ogni suo stato e grado, conferendogli ogni più ampio potere previsto dalla legge, ivi compresa la facoltà di conciliare e farsi sostituire.

Putignano, 07.01.201                                                firma del delegante

                                                                           _________________________

                                                                                 ( xxxxxxx )

                                                                  è autentica: rag. Tonio Detomaso 

 

                                                                  _____________________________

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA

 

 

Ricorso avverso il silenzio rifiuto rimborso IRAP

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ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BARI

RICORSO

CON ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE E DI PUBBLICA UDIENZA ai sensi dell’art. 17-bis D. Lgs. 546/92.

Oggetto: Ricorso avverso il silenzio rifiuto istanza di rimborso IRAP per gli anni 2011e 2012.

CONTRIBUENTE: Sxxxno xxxxxi nato a  xxxxxx il xxxxxxxxxxxxxxx ed ivi  residente in viaxxxxx, codice fiscale xxxxxxxxxxxxxx, agente di commercio, iscritto al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio di xx n. xxx del xxxxxx, forma “UNICO”,  partita IVA  xxxxxxxx,    

CONTROPARTE:     AGENZIA DELLE ENTRATE

                                    DIREZIONE PROVINCIALE di BARI.

DIFENSORE: rappresentato e difeso dal rag. Tonio Detomaso nato a Putignano il 04 settembre 1947, c.f. DTM TNO 47P04 H096B, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari al n. 137, sez. A, PEC:    toniodetomaso@pec.it, fax 080/4913207, giusta procura rilasciata in calce al presente atto, con studio in Putignano, Via Giovanni Pascoli n.27/a, presso il quale il ricorrente è elettivamente domiciliato ai fini del giudizio;

CON LA RICHIESTA

DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA IN PUBBLICA UDIENZA, AI SENSI DELL’ART. 33, 1° COMMA DEL D.LGS. n.546/92.

Il sottoscritto difensore rag. Tonio Detomaso, libero professionista in Putignano (Ba), ha ricevuto mandato difensivo dal Signor xxxxxli xxxno con riferimento all’istanza di rimborso IRAP, pertanto, ai sensi degli artt. 17-bis, 18 e seguenti del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546 e s.m.

RICORRE

A Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale, quale Giudice a Quo, affinchè eserciti la relativa cognizione e decida la controversia ai sensi dell’art. 36 dello stesso D. Lgs. n. 546/1992, e s.m..

PREMESSO CHE

1)   a titolo di acconto e saldo dell’IRAP per i periodi in oggetto l’istante ha provveduto a versare l’importo complessivo di  € xxx5,63 (all. 1) come di seguito determinato :

Periodo di riferimento Codice Tipologia Importo Data versamento
2011 3800 Saldo xx76 06.08.2012
2012 3812 1^rata acc.to xxx,92 06.08.2012
2012 3813 2^ rata acc.to xxxxx95 30.11.2012
Totalexx xxx3

2)   con l’istanza del 27.02.2014 (all. 7 ) il  ricorrente ha chiesto il rimborso di quanto versato con gli interessi di legge all’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari ( racc.ta n.xx48-5 del xxxxx.2014 ), eccependo l’illegittimità del prelievo Irap per violazione dei principi sostenuti dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 156 del 2001;

RILEVATO CHE

– Con la legge 662/96 (commi 143 e 144 dell’art. 3) di accompagnamento  alla Finanziaria 1997 è stata istituita l’Irap (imposta regionale sulle attività produttive),  la cui disciplina è stata poi statuita dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

– l’art.2, stabilisce quale presupposto impositivo dell’IRAP l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi;

– L’Irap non colpisce né il reddito, né il consumo, né il patrimonio, bensì colpisce un indice di capacità contributiva che viene individuato “nell’esercizio di una attività organizzata per la produzione di beni e servizi” ;

MOTIVI DEL RICORSO

FATTO

      Il ricorrente ha iniziato l’attività di agente di commercio di prodotti alimentari l’0xxxx in forma di ditta individuale ( all. 3 certificato visura camerale), costituendosi con il coniuge in impresa familiare il xxxxxxx (all.4  fotocopia dell’atto dichiarativo di impresa familiare) ed ha sempre volto l’attività personalmente, senza dipendenti, né collaboratori utilizzando nello svolgimento del lavoro quotidiano i minimi comuni mezzi necessari, quali il telefonino, fax, scrivania, e n. 1 automezzo, come si evince dal registro dei beni ammortizzabili che si allega in fotocopia.(All. 5).

Solamente il titolare dell’impresa possiede i requisiti, le conoscenze tecniche e specifiche necessarie per l’espletamento dell’attività di agente di commercio, avendo conseguito l’iscrizione al ruolo degli agenti di commercio a seguito di mandato dell’impresa rappresentata; egli è quindi il fulcro attorno al quale si svolge l’attività ed in assenza del quale l’impresa non avrebbe ragione di esistere.

L’assenza degli elementi quali l’irrilevante strumentazione utilizzata per l’esercizio professionale e lo svolgimento dell’attività senza collaboratori e/o dipendenti sono rilevabili e riscontrabili dalla documentazione allegata, dai dati in possesso dell’Amministrazione tributaria, attraverso l’anagrafe tributaria, (art. 6 della Legge 212 del 27.07.2000).

   L’impresa familiare – art. 230-bis c.c. – in esame è composta da due soggetti: il titolare il quale è regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese ed il coniuge che riveste la posizione tipica del collaboratore dell’impresa familiare, prescindendo dal ruolo operativo svolto nell’ambito della famiglia e dell’impresa. Tuttavia, come si evince dalla dichiarazione sostitutiva qui allegata (all.8), il coniuge dell’impresa familiare Signora xxxxxxxxxx, non ha mai esercitato l’attività di agente non possedendo i requisiti professionali, né le capacità tecniche, né alcun mandato; l’unico a svolgerla è il marito xxxxxxi.  Non vi è dubbio che nella fattispecie e rispetto alla figura del titolare agente di commercio – per modalità operative -, l’operato del coniuge non contribuisce affatto a configurare le caratteristiche necessarie per definire la presenza  dell’esercizio abituale dell’attività autonomamente organizzata”, nè di tipo quantitativo né qualitativo; vero è, invece, che non solo il quid pluris è un elemento assente, ma addirittura l’inattività, per qualsivoglia ragione, del titolare agente comporterebbe, obtorto collo, la cessazione dell’attività e la chiusura dell’azienda.       

  Non avendo dipendenti non ha istituito alcun libro matricola e paghe, né ha prodotto il modello 770 quale sostituto d’imposta, né è soggetto a contribuzione INAIL, di conseguenza è possibile riscontare l’inesistenza del costo e degli oneri accessori del personale dalla lettura del rigo RG14 del Quadro RG, periodo d’imposta 2011, in cui appaiono €. xxxsostenuti per spese di lavoro autonomo (consulenza fiscale) (all. 6).

  Dal quadro IQ, per la determinazione dell’Irap, è agevole osservare che non  sono stati dedotti oneri per rapporto di lavoro dipendente (all.2).

E’ evidente che l’attività della ricorrente è priva di organizzazione e non utilizza, per l’espletamento dell’attività, impianti complessi il cui funzionamento, diversamente, avrebbe richiesto l’intervento di collaboratori.

Già dalle poche e modeste voci di spesa indicate nel  quadro RG 2011 (all.6) è possibile formarsi il convincimento che non c’è alcuna autonoma organizzazione.

DIRITTO

   La Corte Costituzionale, con Sentenza n. 156 del 10/05/2001, partendo dal presupposto che l’Irap è un’imposta che si applica sul “valore aggiunto” prodotto dalle attività autonomamente organizzate così come previsto dall’art. 2 del d.lgs 446/97 si è espressa nei seguenti termini:”….E’ evidente che nel caso di un’attività professionale che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione, il cui accertamento, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto, risulterà mancante il presupposto stesso dell’imposta sulle attività produttive, per l’appunto rappresentato, secondo l’art. 2, dall’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, con conseguente inapplicabilità dell’imposta stessa”.

Di fatto, la necessità di individuare, caso per caso, la presenza o meno di un’autonoma organizzazione ai fini di determinare l’assoggettamento ad IRAP è stata, dapprima, limitata ai lavoratori autonomi, mentre per gli esercenti un’attività d’impresa, come evidenziato nella citata Sentenza, l’elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa. Ora, con le Sentenze del 26.05.2009, nn. 12108, 12109, 12110, e 12111, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione risolvono la questione nei termini che si vedrà di seguito.

Va preliminarmente ricordato che circa l’assoggettamento ad IRAP dei lavoratori autonomi e all’individuazione del requisito dell’autonoma organizzazione, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.06.2008, n. 45/E, tenendo conto delle pronunce giurisprudenziali, ha affermato che l’autonoma organizzazione sussiste quando ricorre almeno uno dei seguenti elementi:

         Impiego in modo non occasionale di lavoro altrui;

         Utilizzo di beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, le necessità minime per l’esercizio dell’attività. 

Secondo la Corte di Cassazione non è utilizzabile né la distinzione civilistica della nozione di imprenditore e lavoratore autonomo, né quella prevista ai fini delle imposte dirette. Infatti, la distinzione tra attività d’impresa e di lavoro autonomo si basa solo su elementi qualitativi, trascurando l’aspetto quantitativo, ovvero la dimensione organizzativa dell’attività e il peso del lavoro personale rispetto all’impiego di mezzi e di lavoro altrui; l’art. 55 del TUIR, considera, infatti, produttive di reddito d’impresa le attività ausiliarie di cui all’art. 2195 c.c., anche se non organizzate in forma d’impresa e la Corte precisa che quanto stabilito per le imposte sul reddito non spiega efficacia ai fini dell’IRAP, la quale risponde a criteri impositivi diversi.

Pertanto, pur ribadendo che ai fini IIDD l’attività esercitata dall’agente di commercio è produttiva di reddito d’impresa, la Corte di Cassazione ritiene che tale qualificazione non sia necessariamente trasferibile in ambito IRAP. Anzi, ribadisce che il principio della soggezione ad IRAP dell’attività di agente è possibile solo nell’ipotesi nelle quali sussista il requisito dell’autonoma organizzazione il quale si ha quando il soggetto contribuente:

         Sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili  ad altrui responsabilità ed interesse;

         Impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

    Per l’agente di commercio è ribadito il principio secondo cui l’assoggettamento ad Irap dell’attività è possibile solo nelle ipotesi in cui sussista il requisito dell’autonoma organizzazione che costituisce accertamento di fatto spettante al Giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato; in tal caso il principio Costituzionale della capacità contributiva, stabilito all’art. 53 Cost., non osta a qualsiasi forma di prelievo che non abbia ad incidere su un flusso di ricchezza reale ed effettivo, non potendo ammettersi la tassazione di basi imponibili fittizie. Alla luce del richiamato principio e della natura “ reale “ dell’imposta regionale sulle attività produttive, l’esercizio di attività ausiliarie di cui all’art. 2195 c.c., fra le quali deve contemplarsi l’attività di agente di commercio, non può essere sic et simpliciter inquadrato nell’ambito della produzione di reddito d’impresa in quanto deve essere comunque verificato il fondamentale requisito della “ autonoma organizzazione “, qualificata come insieme di risorse, mezzi, capitali e lavoro altrui, di carattere abituale, organizzati dal soggetto passivo con modalità suscettibili di conferire il quid pluris di capacità contributiva oggetto dell’Irap (Cass. N. 5067/2014).

   Il D. Lgs. n. 446 del 1997, delineato in  due macro principi impositivi,  prevede che l’imposta, a carattere reale, abbia come presupposto, laddove non si tratti di attività esercitata dalle società e dagli Enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato ( ipotesi in cui l’imposta si applica in ogni caso), “ l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, art. 2.   

Alla luce di quanto esposto, appare del tutto corretto affermare che l’assoggettabilità a IRAP non può essere dichiarata sulla base dell’iscrizione ad albi professionali o camerali, né rilevano l’effettuazione di spese o il possesso di beni strumentali: è invece necessaria la verifica della sussistenza di una “struttura operativa autonomamente organizzata” secondo le caratteristiche connotate dalla giurisprudenza di legittimità. Così la Cassazione nella sentenza n.5067/2014.

P.Q.M.

Il Sottoscritto, richiamando ciascun punto del ricorso,

CHIEDE

  • ·      Che Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale, in accoglimento del presente ricorso, dichiari il diritto al rimborso IRAP per la somma di €  xxxxx5,63, oltre interessi come per legge e vittoria delle spese in giudizio.
  • ·      Condanni l’ufficio  al rimborso del tributo, con gli accessori.

Si chiede, infine, che la presente controversia venga discussa in pubblica udienza. 

SI DEPOSITA

  1. 1.    Copia dell’istanza di rimborso indirizzata all’Agenzia delle Entrate Ufficio di Bari 1 e relativa ricevuta  raccomandata (all.7);
  2. 2.    Fotocopia atto impresa familiare (all. 4);
  3. 3.    Fotocopia visura camerale ( all.3);
  4. 4.    Fotocopia di n. 02 versamenti Irap F/24 per gli anni del xxx06. e 3xxxxxx12  (acconto e saldo) all.1;
  5. 5.    N.5 Fotocopie Registro dei Beni ammortizzabili (all.5);
  6. 6.    Fotocopia RG UNICO 2011 con ricevuta presentazione (all.6) ;
  7. 7.    Fotocopia Mod. Irap 2012 (all.2 );
  8. 8.    Fotocopia dichiarazione sostitutiva.

Putignano 17.06.2014

              Il difensore

 

_________________________

                                                            Rag. Tonio Detomaso

ISTANZA DI RECLAMO/MEDIAZIONE

Ai sensi dell’art. 17 bis D. Lgs. 546/92.

CONTRIBUENTE:Il Signor xxxxi nato a  xxxxxxxxxxxxxxxil xxxx ed ivi  residente in via xxxxxx n. xxx, codice fiscale xxxxxxxx, agente di commercio, iscritto al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio di Bari al n.xxxx del xxxxx, forma “UNICO”,  partita IVA  xxxxxxxxxxx;

DIFENSORE: rappresentato e difeso dal rag. Tonio Detomaso nato a Putignano il 04 settembre 1947, c.f. DTM TNO 47P04 H096B, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari al n. 137, sez. A, PEC:    toniodetomaso@pec.it, fax 080/4913207, giusta procura rilasciata in calce al presente atto, con studio in Putignano, Via Giovanni Pascoli n.27/a, presso il quale il ricorrente è elettivamente domiciliato ai fini del giudizio;

Chiede

All’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari in via preventiva ed alternativa al deposito del ricorso che precede presso la Commissione Tributaria Provinciale di Bari di accogliere in via amministrativa le richieste indicate nel ricorso e che qui si intendono integralmente trascritte, unitamente alle motivazioni, e di riconoscere il rimborso dell’Irap corrisposta ma non dovuta come innanzi evidenziato e secondo le previsioni della Circolare n. 34/E del 06.08.2012 dell’Agenzia delle Entrate.

Ai fini della presente procedura di reclamo/mediazione si precisa che il valore della controversia calcolato ai sensi dell’art. 17-bis D.Lgs. 546/92 è di   xxxxxx3   ed il contributo unificato è pari ad €. xx,00.

Procura speciale

Il sottoscritto Sig. xxxxxxxx n questo atto prima compiutamente generalizzato, 

DELEGA

Il difensore Rag. Tonio Detomaso, a sottoscrivere il presente atto ed eventuali motivi aggiunti, nonché a  rappresentarlo e difenderlo in tutte le sue fasi di ogni stato e grado del presente giudizio fiscale, conferendogli ogni e più ampia facoltà di legge, ivi compreso quelle di proporre istanza di reclamo e mediazione nonché di mediare ai sensi dell’art. 17 bis D. Lgs. 546/92, trattare, comporre, rinunciare agli atti e accettare rinunzie, conciliare, transigere, di farsi sostituire in udienza o altrove, di nominare coadiutori e assistenti in giudizio, ratificandone sin d’ora l’operato. Elegge domicilio per tutto il giudizio e per tutto il procedimento di reclamo e mediazione ai sensi del’art. 17-bis D.Lgs. 546/92, presso lo studio sito in Putignano alla via G. Pascoli n. 27/A, CAP 70017.  

Putignano, li 17.06.2014

Firma del committente e delegante 

 

 ______________________________                             

 

                 E’ autentica

               firma del difensore

____________________________

             Rag. Tonio Detomaso

 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

Il sottoscritto rag. Tonio Detomaso in qualità di difensore abilitato del signor xxxxxxxxxxxxxx nella presente controversia, attesta, ai sensi dell’art. 22, co. 3, del D.Lgs 546/1992, che la presente copia del ricorso/reclamo è conforme all’originale consegnato all’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari.                                                                   

                                                                     __________________________

                                                                                  Rag. Tonio Detomaso

 

RICORSO AVVERSO ACCERTAMENTO ICI

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ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI                       BARI.

Oggetto: Anno 2008 – ACCERTAMENTO I.C.I.  – SANZIONI – INTERESSI.

                A carico di TAXXXXXXE – nato a TOXXx il 05/10/19xx e residente in xxxxxxxxo alla via Cxxxxxo, località xxxxxxxxxxxc., C.F. xxxxxxxxxxxxxxx.

Contro:  COMUNE DI XXXXXX – Ufficio Tributi.  

                                                    RICORSO INTRODUTTIVO

Avverso l’avviso di accertamento ICI – aree fabbricabili – emesso dal COMUNE DI XXXXXX,  prot. xx41 del 1xxx2.2013, n. atto xxx3, anno 2008, notificato l’08.01.2014.  

                                               ED IN NOME E PER CONTO DEL SOPRA SPECIFICATO SOGGETTO D’IMPOSTA,

IL DIFENSORE  TECNICO ABILITATO

rag. Tonio Detomaso nato a Putignano il 04 settembre 1947, c.f. DTM TNO 47P04 H096B, fax 080/4913207, PEC: toniodetomaso@pec.it, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari al n. 137, sez. A, giusta procura rilasciata in calce al presente atto, con studio in Putignano, Via Giovanni Pascoli n.27/a, presso il quale il ricorrente è elettivamente domiciliato ai fini del giudizio;

CON RICHIESTA

  1. A.     DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA IN PUBBLICA UDIENZA, AI SENSI DELL’ART. 33, 1° COMMA DEL D. LGS. N. 546/92;
  2. B.     DI ESERCIZIO DI OGNI POTERE ISTRUTTORIO, OVE OCCORRA, ESSENDO LA CONTROVERSIA FORIERA DI ASPETTI COGNITIVI DEL TUTTO PARTICOLARI, NELLA PROSPETTAZIONE DELLA RATIO DI BISOGNO E DI ASSENTIMENTO DELL’ART.7 DEL D.LGS. N.546/1992;
  3. C.     AL COMUNE DI TERLIZZI – UFFICIO TRIBUTI-  AVVISANTE, DI ANNULLAMENTO DELL’ OPPOSTO AVVISO, MEDIANTE L’APPLICAZIONE DELL’ISTITUTO DELL’AUTOTUTELA, AI SENSI DELL’ART. 68 DEL D.P.R.  287/92 E DELL’ART.2 QUATER DEL D.L. 30.09.1994, IN LEGGE 30.11.1994, N.656 E DELLE DIRETTIVE APPLICATIVE E  REGOLAMENTARI DETTATE DALLE ISTITUZIONI GERARCHICHE SOVRAORDINATE.

———-O———-

Il sottoscritto difensore rag. Tonio Detomaso, libero professionista in Putignano (Ba), ha ricevuto mandato difensivo dal Sig. xxxxxxxe con riferimento all’avviso  di accertamento I.C.I., anno 2008, emesso dal Comune di xxxxxxi. Egli, in esecuzione del detto ricevuto mandato difensivo, ha riscontrato la infondatezza ed illegittimità dell’anzispecificato Avviso di accertamento, pertanto, ai sensi dell’art.18 e seguenti del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546 e s.m.

R I C O R R E

a Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale, quale Giudice a Quo, affinché eserciti la relativa cognizione e decida la controversia ai sensi dell’art. 36 dello stesso D. Lgs. n. 546/1992, e s.m..

RILEVATO  CHE

v  E’ utile mettere da subito in rilievo che tra i sistemi di determinazione della base imponibile dei cespiti soggetti all’I.C.I., le aree fabbricabili sono gli unici immobili il cui valore imponibile è da stabilire mediante il criterio del valore venale in comune commercio al 1° gennaio di ciascun anno di imposizione. Per gli altri cespiti la base imponibile si deve rilevare, dice la norma, col criterio delle rendite catastali rivalutate, dominicali rivalutate e dei costi di acquisizione e incrementativi contabilizzati, aggiornati annualmente con Decreto Ministeriale.

Perciò, ove trattasi di aree edificabili per pervenire al valore in comune commercio, la norma vuole:

        Che “ in concreto” si accerti e si verifichi la possibilità di edificabilità e che per tale impiego nulla osti ( inesistenza di vincoli di destinazione di diverso genere o limitazioni d’uso per l’esistenza delle cosiddette aree di rispetto: cimiteriali, ferroviarie, sportive, militari, ecc, ecc). Il ricorrente possiede una porzione di terreno di mq. xx9 nella zona “F”, destinata in prevalenza ad uso pubblico: aree per attrezzature pubbliche, di interesse generale.  

        Che “ in concreto” si accerti che il cespite edificabile da apprezzare sia commerciabile ad iniziare dal concreto e reale fatto che per esso vi sia vera attività commerciale, altrimenti se incommerciabile per l’inesistenza di ogni genere di attività commerciale, come si registra da decenni per l’area del ricorrente xxpe, non vi è, viene meno, il criterio di legge dal quale ricavare il parametro di stima e di valore.

In sintesi: niente commercio, nessuna attività mercantile, nessuna possibilità di evincere il valore commerciale dell’area edificabile. Caso raro ed eccezionale, ma reale ed esistente. E per meglio penetrare il caso qui in trattazione, è bene tenere in conto che nella zona xxxxxxxmq. (zona destinata alla residenza non sono state presentate istanze per l’approvazione di piani di lottizzazione, né sono stati rilasciati permessi di costruire, come risulta dall’allegato n. 1 certificato comunale) e nella zona F4 di mq. xxx ( zona per attrezzature pubbliche di interesse generale) da oltre 30 anni non ci sono state costruzioni e che parte dell’area del xxxxi, per essere ubicata nei pressi di pubbliche strutture,  viene utilizzata ad uso di parcheggio occasionale. Ma l’intera area di proprietà del xxxxx non da alcun reddito perché incolta, e solo in astratto inserita nel PRG.

Situazione questa sicuramente nota agli organi tecnici ed erariali del Comune di xxxx e non si riesce a comprendere come sia stato possibile attrarre all’imposizione I.C.I. il cespite astrattamente edificabile del xxxx e per di più con inesistente criterio di stima commerciale di un pur esso inesistente commercio. Motivi ben concreti tutti questi  (e non solo) che fondatamente e giustificatamente richiedono l’intervento in autotutela del Comune per l’annullamento dell’avviso.

v  L’ICI, per come è stata applicata nel caso in esame, appare un’imposta espropriativa, confiscatoria, capace di assorbire totalmente il “patrimonio” se applicata per decenni su aree ( C3c e F4) e che, inserite nel PRG fin dal 1994, a  tutt’oggi, sono rimaste inedificate per mancanza di strumenti attuativi e reale domanda. In una situazione di inedificabilità assoluta a distanza di tanti anni l’imposta ICI è irragionevole ed iniqua. La sua determinazione è basata esclusivamente su postulati e fattori discendenti da attività amministrativa locale che non ha trovato riscontro nel mercato, nelle effettive esigenze di sviluppo economico del Comune dixxxxxxi, ovvero la regia amministrativa doveva indirizzare diversamente l’attività urbanistica. Questa è la situazione che investe la questione erariale del Comune ed il Sig. xxxxxxxx, come si evince dallo stesso avviso fiscale comunale, il quale evidenzia:

a)      Che il Comune ha avvertito e registrato il bisogno di “sbloccare” la situazione di inattività edilizia nelle aree edificabili del comprensorio Comunale;

b)      Che per realizzare il risultato di cui alla precedente lettera a) l’Amministrazione Comunale ha dovuto far rivedere, riclassificare le aree edificabili e rettificare l’apprezzamento per mq., fino a sovvertire il tutto e per l’anno 2008, per le zone xxxx4, ha abbassato il prezzo ad euro 59,00 e 52,00, a fronte del maggior valore di euro 71,44 e 73,09 per l’anno 2005 ad euro 73,01 e 74,70 per l’anno 2006 e ad euro 32,00 e  35,00 per l’anno 2007;

c)      Risale a qualche giorno fa l’intervista rilasciata dal Sindaco del Comune di xxxxx, apparsa nella Gazzetta del Mezzogiorno (all. 5), durante la quale afferma che è necessario redigere un nuovo PRG in quanto l’attuale è ormai vecchio, non più attuale e non rispondente alle esigenze della Comunità.                 

Tal genere di sostanzialissima manovra sui prezzi, improntata alla logica, criterio della “ regressione” di valore al mq. dell’area del Signor xxxe, ben si significa e svela l’inattendibilità del metodo criterio di stima ed apprezzamento praticato negli anni, di evidente esosità, a cagione dell’eccessivamente sommario criterio di classamento e di estimazione praticato da chi per i detti anni ebbe ad occuparsi.

Sul fondamentale punto l’assenza degli atti tecnici mancanti in allegazione all’ avviso di accertamento, pregiudicano ed impediscono, dapprima e molto, le possibilità del contraddittorio difensivo di questo ricorrente e del contenzioso dopo.

L’intera vicenda non può che essere conosciuta se non attraverso la disponibilità dell’intero carteggio ed atti sui quali essa si articola e si fonda. A tal proposito si prega Codesta On.le Commissione voler di ciò tenere debito conto.

v  E’ certamente iniquo, infondato ed irragionevole tassare un’area che non sia agricola, che è incolta ed incapace di dare un reddito e che non è mai stata edificabile.

v  PIANO REGOLATORE GENERALE-

Il Comune di xxxxxxha adottato il Piano Regolatore Generale con delibera della Commissione Straordinaria n. 44 del 14.07.1994 (all. n.2).

Alla data odierna, a distanza di 20 anni, nell’area interessata non vi è stato alcun insediamento; non risultano rilasciati  permessi di costruire, né sono state sottoscritte lottizzazioni. Nessun strumento urbanistico, né piani attuativi atti ad incentivare l’attività edilizia è stato promosso. Azioni che se promossi dal Comune avrebbero consentito di dare legittimazione alla tassazione I.C.I., art. 53 della Costituzione.

 E’ mancata la lottizzazione che avrebbe rappresentato un’alternativa al piano regolatore particolareggiato, in quanto:

        Piano urbanistico di attuazione, cioè di pianificazione di dettaglio;

        Piano esecutivo di urbanizzazione;

        Titolo edilizio preventivo.

v  IRRAGIONEVOLEZZA DELLA NORMA  di APPREZZAMENTO DELLE AREE EDIFICABILI.

L’irragionevolezza nasce  evidentemente dalla non conoscenza delle reali esigenze territoriali, dalla scarsa conoscenza del tessuto economico e produttivo del paese, dall’autonoma possibilità di commisurare le aliquote dell’ICI a valori determinabili senza contraddittorio, cioè unilateralmente e, soprattutto da uno strumento, quale il PRG, pensato qualche ventennio fa quando era legittimo prefigurare la crescita in tutto. E’ innegabile che i bisogni locali risentono dell’andamento economico e politico dell’intera Nazione. 

MOTIVI DEL RICORSO

IN FATTO

Il Comune di xxxxxxxxxxxxxxx notificava a mezzo raccomandata n. xxxxxx l’avviso di accertamento I.C.I. per l’anno 2008, spedita il 2xxxxxx013,  consegnata l’08.0xx014, con cui chiede il pagamento di €. xxxxxx00 a titolo di imposta I.C.I., €. 2xx per sanzioni, €. 8,75 per spese di notifica, in totale €.xxx00.      

DIRITTO

A)    VIOLAZIONE DELL’ART. 5 DEL D.LGS n. 504/1992L’art. 5 detta le regole per determinare la base imponibile degli immobili su cui applicare le aliquote di imposta deliberate dal Comune e quantificare l’importo ICI da versare. I commi 5 e 6 si occupano della base imponibile delle aree fabbricabili.  

L’art. 2, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 504 del 1992 recita “ Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati …omissis all’allevamento di animali. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un’area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera”.

Tre sono i parametri costitutivi perché l’area possa definirsi utilizzabile a scopo edificatorio:

  • Ø  Gli strumenti urbanistici generali;
  • Ø  Gli strumenti urbanistici attuativi;
  • Ø  Le possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità.

In materia di aree suscettibili di utilizzazione edificatoria, l’art. 5, comma 5, del D. Lgs. N. 504 del 1992, dispone che la base imponibile ICI è data dal valore venale in comune commercio avendo riguardo:

  • Alla zona territoriale di ubicazione;
  • All’indice di edificabilità;
  • Alla destinazione d’uso consentita;
  • Agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
  • Ai prezzi medi sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

L’art. 5, comma 5, del D. Lgs. 504/92, fotografa un valore venale che è dato dall’incontro tra la domanda e l’offerta, formatesi dalle esigenze territoriali.

Nella determinazione del valore venale in comune commercio dell’area non è possibile prescindere però da una “ gradualità” nella quantificazione del suddetto valore, nel senso che maggiore è la possibilità che un’area di li a poco venga destinata ad utilizzo edificatorio, grazie alla presenza di piani attuativi e particolareggiati, maggiore sarà il valore venale di riferimento in comune commercio e maggiore sarà l’ICI che graverà sul contribuente. E’ evidente che la quantificazione dell’imponibilità ICI è strettamente subordinata all’effettiva potenzialità edificatoria dell’area posseduta.  

Ma qual è l’effettivo valore venale se il “ commercio” non c’è ?. L’intera zona C3c è costituita da mq. xx650 ed è tutt’oggi inedificata; non un solo mq. è stato edificato eppure sono trascorsi ben 20 anni dall’adozione del PRG. Lo stesso discorso vale per la zona F4, costituita da mq. xxx164, in cui da sempre ci sono solamente gli edifici “ mattatoio-macello”. Per le suddette aree non sono stati rilasciati permessi di costruire, come si evince dalla planimetria  e certificato n. 4xxx2 a firma dell’Arch. Francesco Gianferrini, Dirigente del settore Servizi Tecnici del Comune di Terlizzi ( all.1 ), dal quale si traggono le informazioni:

      cenni urbanistici ( F4: aree per attrezzature Pubbliche di interesse generale – istruzione obbligo, parcheggi, parchi, gioco, sport, attrezzature Sanitarie ed ospedaliere, zona cimiteriale, attrezzature tecnologiche, commerciali ed annonarie, infrastrutture stradale e ferroviaria );

      caratteristiche delle maglie ( F4/1 maglia mattatoio, F4/2 mercato ortofrutticolo, F4/3 mercato dei fiori,);

      norme tecniche attuative;

      elenco elaborati.

E’ intuibile che in ragione della destinazione urbanistica a servizi pubblici e degli standard da cedere al Comune, il valore delle aree nella zona F4 è più bassa rispetto alle altre, tanto da ingenerare nel ricorrente l’auspicio dell’esproprio al valore indicato dallo stesso Comune.

Ora, partendo dal fatto che l’ICI è un’imposta con periodicità annuale, il cui valore è determinato dal 1° giorno del periodo d’imposta, come è possibile che tra il 2006 ed il 2008, il Comune di xxxxxx abbia attribuito ai terreni valori così disomogenei:

Cat. Catast. Base impon.ICI al mq. al 31.12. 2006 Base impon. ICI al mq.  per l’anno 2007 Base Impon. ICI al mq. per l’anno 2008
C3c € 73,01 € 32,00 €. 59,00
F4 € 74,70 € 35,00 €. 52,00

se in Italia già galoppava l’inflazione ?. Anche gli immobili, nel 2008, progressivamente aumentavano sotto la spinta inflazionistica. D’altronde non è dato sapere il criterio di determinazione dei valori riferiti alle aree potenzialmente edificabili, mentre è facile profetizzare che sia stata utilizzata la tecnica estimativa a tavolino;  tuttavia il Comune non fornisce spiegazioni nei suoi atti di accertamento, né allega ad essi alcun documento dal quale il contribuente possa trarre queste notizie che costituiscono il presupposto della tassazione.  L’allegazione, infatti, consente al contribuente di poter rendersi conto dei fatti e decidere l’azione più completa da scegliere ovvero contestarne le ragioni,  intraprendendo la via contenziosa.           

La motivazione dell’accertamento, oltre a contenere gli elementi oggettivi e soggettivi che hanno dato luogo all’atto stesso, deve anche indicare i fatti giustificativi  di essa, in modo da comprendere le basi su cui si fonda la richiesta dell’Ente, così da consentire al contribuente di poterla contrastare, non dimenticando che la determinazione del  valore venale dell’area fabbricabile deve avvenire solo ed esclusivamente secondo quanto dettato al comma 5 dell’art. 5.,del D. Lgs. N. 504/92, cioè tenendo conto della zona territoriale di ubicazione, dell’indice di edificabilità, della destinazione d’uso consentita, degli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, dei prezzi medi sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Allora, come può il Comune aver agito secondo norma se nell’intera zona, dall’adozione del PRG, non vi è stato alcun insediamento produttivo, né iniziativa di lottizzazione, né e mai stato rilasciato alcun permesso di costruire ?.

I criteri di determinazione del valore delle aree fabbricabili, specie se differiscono del 100%  da un anno all’altro, devono essere, infatti, portati a conoscenza del contribuente. La Suprema Corte nella Sentenza n. 6201 del 22.03.2005 ha affermato che, a garanzia del diritto di difesa,  il contribuente deve essere messo in grado di avere perfetta cognizione dei fatti che lo riguardono e, quindi, anche dei presupposti fondanti la pretesa impositiva da parte del Comune. Se nella motivazione dell’avviso di accertamento viene effettuato un riferimento ad altro atto questo, successivamente all’entrata in vigore dello Statuto del Contribuente, deve essere allegato all’avviso di accertamento, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale (Cass. 15234/01). Quest’ultima parte, ex comma 2 bis dell’art.11 del 504/92,  abrogata dall’art. 1, comma 173, lett. D), della Legge n. 296 del 2006, è stata riprodotta nel comma 162 della stessa legge, che racchiude un principio applicabile a tutti i tributi locali.      

Per le suesposte ragioni la riduzione dei valori da € 73,01 del 2006 ad € 32,00 per l’anno 2007 ed il successivo aumento per l’anno 2008 da €. 32,00 ad €. 59,00, deve essere spiegato al contribuente, altrimenti si ha la mancanza o carente motivazione che, ai fini del procedimento fiscale, crea una situazione di invalidità ed illegittimità degli atti emanati e quelli da emanare e la “sensazione” che le determinazioni siano casuali.    

La conferma del pasticcio dei valori riferiti al periodo 2005-2008 è evidente con l’esame della deliberazione della Giunta Comunale del 10 aprile 2010, prot. N. 10238 del 14.04.2010, n.67 Registro deliberazioni, data 10.04.2010, alla quale è allegata copia della “ Determinazione valore venale delle aree edificabili ai fini I.C.I. anno 2010” a cura del Settore Servizi Tecnici datata 10.04.2010, al cui 2° capoverso si legge “ ritenuto non opportuno incrementare tali valori, al fine di sbloccare la situazione di inattività edilizia nelle aree edificabili previste nel Piano Regolatore Generale e non ancora oggetto di piani attuativi, si propone di confermare i valori già approvati con la Deliberazione di G. C. n. 62/2009” (all. ). La suddetta <<valutazione>>, contenuta in metà pagina, altro non è che la conferma dei valori approvati con Deliberazione della G.C. n. 62/2009; è superfluo qualsiasi commento !. 

Intanto, e nel frattempo, per il 2008 i valori delle aree sono nuovamente cambiati ed infatti per la zona C3 passano ad € 59,00 e per la zona F4 ad € 52,00; valori che sebbene aumentati rispetto al 2007, restano tuttavia abbondantemente inferiori a quelli determinati per gli anni 2005 e 2006.

Cio’ fa ritenere che i valori accertati già dal 2005 sono sovrastimati, determinati senza criterio alcuno, senza alcun sostegno tecnico ed indirizzo conforme alle norme, specie con riferimento all’art. 5, comma 5, del d.lgs. 504/92, ma sono stati adottati esclusivamente per fare cassa.  In sostanza non è mai stata illustrata in dettaglio la procedura utilizzata per la fissazione del valore dell’area fabbricabile, in modo che il contribuente potesse conoscere i presupposti giuridici e materiali della pretesa tributaria. 

Per la legge urbanistica le aree destinate a verde pubblico, ad attrezzature scolastiche o a servizi, le aree sottoposte a vincoli cimiteriali, etc, identificabili con la zona F del Comune di Terlizzi, in cui il ricorrente possiede una porzione di suolo, sono considerate non fabbricabili.    

B)    ECCEZIONE DI INCOSTITUZIONALITA’ PER IL COMBINATO DISPOSTO:

  • ·        DELL’ART. 2, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 30.12.1992, n. 504, così come interpretata DALL’ART. 11- QUATERDECIES, comma 16, del D.L. 30.09.2005, N. 203, convertito con L. 02.12.2005, N. 248;
  • ·        E DELL’ART. 5, COMMA 5, DEL D. LGS. 30.12.1993, N.504.

Il comma 16 dell’ art. 11-quaterdecies della L. 02.12.2005, che recita “ Ai fini dell’applicazione del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, la disposizione prevista dall’art.2, comma 1, lettera b) dello stesso decreto si interpreta nel senso che un’area è da considerare comunque fabbricabile se è  utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall’adozione di strumenti   attuativi del medesimo”, fornisce  l’interpretazione giuridica dell’art. 2, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504.

L’illegittimità risiede nella parte in cui la norma non prevede un termine entro il quale la concreta (effettiva) utilizzabilità a scopo edificatorio debba verificarsi, dal momento che, per esigenze urbanistiche, è il Comune, in piena autonomia, a mutare la destinazione d’uso del terreno ed il Legislatore Nazionale a dettare le regole per la determinazione della base imponibile da sottoporre a tassazione ICI; il proprietario del terreno, soggetto passivo subisce, non interviene, né può farlo. Il non avveramento delle condizioni di edificabilità  o il possibile avveramento anche dopo 15-20 anni dall’adozione del PRG del Comune, intanto, determina l’affievolimento del diritto di proprietà, l’impoverimento del patrimonio del soggetto in conseguenza del pagamento delle imposte ICI, viola la capacità contributiva del soggetto, art. 53 della Costituzione, e rende inapplicabile il comma 5, dell’art.5 (base imponibile) del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, che prevede “ Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”, qualora nelle aree in questione non siano intervenute compravendite e non siano stati rilasciati permessi di costruire (all. 1) nonostante siano trascorsi 20 anni dall’adozione del PRG. 

Inoltre, sempre con riferimento all’art. 2, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 504/1992, l’illegittimità Costituzionale risiede nella parte in cui irragionevolmente non prevede e stabilisce che debba trattarsi di strumento urbanistico “ aggiornato”, in linea e sincrono al dato economico ed al “ momento impositivo” in cui la base imponibile dell’area edificatoria viene estimata, apprezzata ed assunta all’imposizione erariale Comunale.

       Se di base imponibile deve trattarsi, deve essere reale, attuale e non presunta, presumibile o virtuale. Il combinato disposto del 1° comma dell’art. 5, relativo alla base imponibile ed il II c. dell’art. 1 del D. Lgs. 504/92, prevede che debba trattarsi del “ valore” degli immobili posseduti dal contribuente. Il successivo V comma del detto art. 5 prescrive che per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° dell’anno di imposizione. Come è possibile procedere alla determinazione di un valore medio ponderato sulla base di più compravendite se non esistono le vendite ?.

In difetto di strumenti urbanistici, di inesistente attività edilizia, il discorso di apprezzamento è difficile, incerto, ma soprattutto è viziato per eccessiva teoria, astrattezza ed irrealtà. L’apprezzamento è fatto esclusivamente in funzione della tassazione. L’applicazione delle norme ritenute illegittime è imperfetta e, senza la previsione di almeno un termine correttivo “ tempo – periodo decadenza”, lede profondamente la capacità contributiva. 

CAPACITA’ CONTRIBUTIVA- ART.53 DELLA COSTITUZIONE.

Per capacità contributiva, infatti, deve intendersi la idoneità del soggetto dell’obbligazione d’imposta, desumibile dal presupposto economico al quale la prestazione risulta collegata; e tale presupposto consiste in qualsiasi indice rivelatore di ricchezza secondo valutazioni riservate al legislatore ordinario, salvo il controllo, sotto il profilo dell’arbitrarietà o irrazionalità, da parte del Giudice delle leggi.

Il principio della capacità contributiva di cui all’art. 53, sul piano garantistico Costituzionale, deve essere inteso come espressione dell’esigenza che ogni prelievo tributario abbia causa giustificatrice in indici concretamente rivelatori di capacità contributiva.Nella fattispecie è assente l’attitudine del bene (area probabilmente edificabile) a produrre un reddito economico, poiché l’obbligo di contribuire deriva da fatto oggettivo non già a stati soggettivi del contribuente.

Se il bene terreno ( suolo) da tassare, da oltre venti anni, non è idoneo ad esprimere valore economico edilizio e, ciò nonostante, il Comune esige le imposte su un valore astratto, teorico, certamente maggiore dell’effettivo, che lo stesso Comune stabilisce, invece che sulla base di contrattazioni commerciali avvenute nella zona ( recita il comma 5 dell’art. 5 del D. Lgs. 30.12.1992, n.504 “ Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali   lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”), può dirsi che è violata la capacità contributiva del cittadino contribuente?. Certamente è violata ed in primis per mancata previsione della decadenza, così come per mancanza del presupposto impositivo, per illegittima  determinazione dei valori sui quali applicare l’imposta, per l’irragionevole pagamento di una imposta corrisposta su un valore “NON CERTO”, non misurabile oggettivamente dal soggetto beneficiario ( Comune).     

Per l’art. 5, comma 5 del predetto D. Lgs., nella parte in cui non stabilisce che:

  • §  non si può effettuare nessun apprezzamento del valore delle aree fabbricabili se il Comune non dispone di strumenti urbanistici realistici, aggiornati in tempo reale e sincronici con la situazione economica in atto;
  • §  il valore venale, se pur tratto con metodologia parametrica di tipo analogica, non deve essere ipotetico, virtuale ed irreale nella sua significanza economica di realizzo, cioè non deve essere puramente aleatorio ed astratto, ovvero abbia riscontro nella realtà mercantile del luogo in cui il suolo è ubicato. Non può determinarsi alcun valore venale se non sussistono i termini di paragone, cioè i valori delle compravendite avvenute, oggetto di media ponderata all’ 01.01 dell’anno di imposizione e con riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche ( 5° comma, art. 5 D. Lgs. 504/92).

Nel caso di specie la tassazione per presunzione relativa è illegittima, basti considerare che nel momento in cui il PRG, che non ha mai trovato attuazione, sia dichiarato vecchio e da sostituirsi con un nuovo piano urbanistico generale o varia radicalmente, cessa o è modificata sostanzialmente la imposizione.       

E’ il Sindaco di Terlizzi, per primo, a dichiarare nella recente intervista pubblicata in La Gazzetta del Mezzogiorno del 03.02.14 (all. 5) che il Piano Regolatore di Terlizzi “ non sempre o non può esprimere più le esigenze della Comunità”…è necessario un nuovo piano urbanistico generale La tassazione di un bene potenzialmente qualificato edificatorio, ma che in effetti non lo è stato per oltre 20 anni, è illegittima per violazione dei principi prima espressi, ovvero dell’art. 2, comma 1, lett. b) del d.lgs. 30.12.1992, n. 504, così come interpretata dall’art. 11- quaterdecies, comma 16, del d.l. 30.09.2005, n. 203, convertito con l. 02.12.2005, n. 248 e dell’art. 5, comma 5, del d. lgs. 30.12.1993, n.504.

C)    VIOLAZIONE PER OMESSA MOTIVAZIONE  

L’accertamento impugnato è assolutamente privo di motivazione.   

La motivazione ha lo scopo essenziale di assicurare ai contribuenti la necessaria chiarezza e trasparenza in ordine all’iter logico seguito dall’amministrazione nella predisposizione dell’accertamento.

Essa consente, quindi, di evidenziare eventuali punti di debolezza nel procedimento seguito dal Comune e di offrireal contribuente gli strumenti di carattere descrittivo ed  informativo per approntare un’adeguata difesa.

La carenza di motivazione, come ampiamente dimostrato nella fattispecie, è causa di annullamento dell’accertamento.

D)    VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA

Il ricorrente non può esercitare a pieno il diritto di difesa non avendo gli allegati da cui apprendere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste  a fondamento della tassazione ICI ai fini del controllo delle modalità tecniche di valutazione delle aree. Conoscere le relazioni tecniche che rechino l’evidenziazione dei valori dei terreni e gli elementi presi a base per la valutazione, quali ad esempio gli anni precedenti trascorsi, i correttivi da applicare, lo stato di salute dell’economia locale, etc, era ed è tuttora necessario, oltre che obbligatorio ( Sentenza della Corte di Cassazione n. 15234/01 ed art. 7 della legge 212 del 27.07.2000).         

E)                MANCATA ALLEGAZIONE AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO  DELLA RELAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEI VALORI DEI SUOLI –

L’art. 15 del Regolamento Comunale dice che è nullo qualsiasi atto di accertamento qualora (lett.c) la motivazione non reca, in allegato, la documentazione richiamata, se questa non è conosciuta né ricevuta dal contribuente e sempreché l’atto principale non ne riproduca il contenuto essenziale.

F)                 VIOLAZIONE DELL’ART. 14, COMMI 1, 2 E 4 DEL REGOLAMENTO COMUNALE I.C.I. “ ATTIVITA’ DI LIQUIDAZIONE E/O ACCERTAMENTO DELL’IMPOSTA” E DELL’ART. 31, COMMA 20, DELLA LEGGE 27.12.2002, N. 289. NULLITA’ DELL’ATTO.

Il primo comma dell’art. 14 recita che alla liquidazione e all’accertamento dell’imposta si procede  ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 504/92 e s.m., il quale, al 3° comma, prevede  che “ ai fini dell’esercizio dell’attività di liquidazione ed accertamento  i Comuni possonoinvitarei contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari…” Nel caso che ci impegna il Comune non ha avviato alcun contraddittorio, né ha richiesto documenti e/o notizie, in abbinata omessa comunicazione, obbligatoria, che il suolo fosse divenuto edificabile, ai sensi dell’art. 31, comma 20, della Legge Finanziaria 27.12.2002, n. 289, il quale così recita: “ I Comuni, quando attribuiscono ad un terreno la natura di area fabbricabile, ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantire l’effettiva conoscenza da parte del contribuente”.         

G)               VIOLAZIONE DELL’ART.15 DEL REGOLAMENTO I.C.I.- CHIAREZZA E MOTIVAZIONE DEGLI ATTI – NULLITA’ DELL’ATTO.

Il  1° comma recita “ Ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dei diritti del Contribuente che ribadisce il principio della chiarezza e motivazione degli atti della Pubblica Amministrazione, secondo quanto disposto dall’art. 3 della Legge 241/90 è nullo qualsiasi atto di liquidazione, accertamento e/o rettifica quando:

a)      È emesso  privo di motivazione;

b)      Nella motivazione non sono indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l’emissione dell’avviso;

c)      La motivazione non reca, in allegato, la documentazione richiamata, se questa non è conosciuta né ricevuta dal contribuente e sempreché l’atto principale non ne riproduca il contenuto essenziale;

d)      –e)-  f) omissis.

Lo stesso regolamento comunale prevede la nullità dell’accertamento al ricorrere di alcune fattispecie ed il caso in esame ricade proprio nella fattispecie di cui alle lettere a), b) e c).

H)    –VIOLAZIONE STATUTO DEL CONTRIBUENTE L. 27/07/2000, N. 212 IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 3, 23, 53 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

Durante il ricorso si è posto in evidenza che l’I.C.I richiesta dal Comune si giustifica solo con l’esigenza di FARE CASSA, risultando palese che nel caso in esame mancano i presupposti di fatto e giuridici, nonché gli strumenti urbanistici, idonei per l’avvio di iniziative economiche imprenditoriali nel settore dell’edilizia.     

L’art. 7 dello Statuto richiede “ Chiarezza e motivazione degli atti “ secondo quanto prescritto dall’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, che deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l’Ufficio ad adottare un determinato atto. L’obbligo di palesare le ragioni sottostanti all’atto emanato dall’Amministrazione, si fa più avvertito nei casi nei quali ad essere interessati è, ad esempio, la capacità contributiva del soggetto passivo ovvero la misura di essa e la conseguente applicazione di un provvedimento impositivo  da parte dell’amministrazione.

      D’altronde  è lo stesso regolamento comunale, art. 15, a prevedere la nullità dell’accertamento qualora si ricada nella violazione dell’art. 7 dello Statuto dei diritti del Contribuente.

H – VIOLAZIONE DELLA CAPACITA’ CONTRIBUTIVA- ART.53 DELLA COSTITUZIONE.

Stando al contenuto della “Determinazione valore venale delle aree edificabili ai fini I.C.I.  per l’anno 2010” (all. n.4 ), emanata dal Settore Servizi Tecnici il 10.04.2010, che al secondo capoverso così si esprime “ Ritenuto non opportuno incrementare tali valori , al fine di sbloccare la situazione di inattività edilizia nelle aree edificabili previste nel piano Regolatore ( del 1994) e non ancora oggetto di piani attuativi, si propone di confermare i valori già approvati con la Deliberazione di G.C. n. 62/2009”, la capacità contributiva non è più intesa quale idoneità soggettiva all’obbligazione d’imposta. Per capacità contributiva, infatti, deve intendersi la idoneità del soggetto dell’obbligazione d’imposta, desumibile dal presupposto economico al quale la prestazione risulta collegata; e tale presupposto consiste in qualsiasi indice rivelatore di ricchezza secondo valutazioni riservate al legislatore ordinario, salvo il controllo, sotto il profilo dell’arbitrarietà o irrazionalità, da parte del Giudice delle leggi.

Il principio della capacità contributiva di cui all’art. 53, sul piano garantistico costituzionale, deve essere inteso come espressione dell’esigenza che ogni prelievo tributario abbia causa giustificatrice in indici concretamente rivelatori di capacità contributiva.Nella fattispecie è assente l’attitudine del bene (area probabilmente edificabile) a produrre un reddito economico, anche nel medio e lungo termine, poiché l’obbligo di contribuire deriva da fatto oggettivo non già a stati soggettivi del contribuente. Prova ne sia che la determinazione del valore venale delle aree fabbricabili, anno 2010, n. 67 del Registro deliberazioni, del 14.10.2010, afferma che “ Ritenuto non opportuno incrementare tali valori, al fine di sbloccare la situazione di inattività edilizia nelle aree edificabili previste nel PRG e non ancora oggetto di piani attuativi, si propone di confermare i valori già approvati col la Deliberazione di G.C. n. 62/2009.”  

Pertanto se il PRG non è completo di norme di attuazione, che costituiscono espressione principale del piano,cioè della normativa specifica ( destinazione d’uso, indici edilizi, opere di urbanizzazione necessarie, modalità di attuazione degli interventi e simili) delle zone previamente identificate nelle planimetrie, che dettano in pratica la normativa di zona, l’area non è idonea a ricevere il valore “ certo” di mercato, pertanto manifesta una capacità contributiva che non è quella reale. Per questa via si profilano aspetti di legittimità Costituzionale degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, già sollevati al punto B) del presente ricorso.

La base imponibile delle aree edificabili, infatti, non è desunta da un dato catastale ma, al contrario, è costituita dal valore venale del bene; al riguardo è evidente che minore è la potenzialità edificatoria e più remoto nel tempo è il diritto a costruire, minore sarà la base imponibile e, quindi, l’imposta dovuta con riferimento a tale immobile.

La vera questione si sposta dalla natura che deve essere riconosciuta al terreno alla valorizzazione che a esso viene attribuita. L’inattività edilizia, riconosciuta con la “Determinazione valore venale delle aree edificabili ai fini I.C.I.  per l’anno 2010” del Settore Servizi Tecnici, riferita al PRG del 1994, e, recentemente, dal Sindaco del Comune, non è aspetto irrilevante, anzi conferma la debolezza del Piano Regolatore, l’assenza di domanda, l’incidenza del tributo assolutamente disorganico e ripetitivo per decenni, rispetto al reale valore venale delle aree potenzialmente fabbricabili. L’area rimane edificabile ma il valore risulterà necessariamente ridotto.  

Proprio questa graduazione del quantum garantisce, secondo la Corte di Cassazione nell’ordinanza 41/08, il principio di capacità contributiva e, quindi, la costituzionalità dell’impianto normativo che regola la fattispecie di area edificabile ai fini ICI. 

P. Q. M.

Viene a finale considerazione che l’avviso d’accertamento, è estraneo al nostro Stato di Diritto ed al suo Ordinamento Tributario, per le numerose  violazioni di norme, del Regolamento Comunale, e di norme Costituzionali, illegittimità, arbitrarietà, e quindi da ritenersi nullo o soggetto a censura di annullamento.

Il sottoscritto, richiamando ciascun punto del ricorso,

CHIEDE

        che Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale di Bari, in accoglimento del presente ricorso, dichiari l’annullamento dell’atto per quanto esposto in diritto;

        che sollevi la questione di illegittimità Costituzionale, come rappresentata al punto B) del presente ricorso;

Con vittoria delle spese di giudizio.

Il valore della controversia ai fini del contributo unificato ammonta ad €. xxxx,00.

Si deposita:

  • §  copia del ricorso consegnato al Comune di xxxx;  
  • §  fotocopia della ricevuta di deposito;
  • §  fotocopia dell’atto di accertamento impugnato e relativa busta;
  • §  fotocopia certificazione del Dirigente settore servizi tecnici, completa di relazione e norme tecniche attuative per la zona F4 del PRG (all. 1);
  • §  n. 1 fotocopia della deliberazione della Giunta Regionale del 12.01.99 che approva il PRG di xxxxxxx redatto il 14.07.1994 (all. 2);
  • §  fotocopia del Regolamento ICI del Comune di xxxxxxxxall.3);
  • §  fotocopia della deliberazione di Giunta comunale del 10.04.2010, con allegata copia della determinazione del Settore Servizi Tecnici datata 10.04.2010; all.n.4;
  • §  fotocopia intervista Sindaco dixxxxxx La Gazzetta del Mezzogiorno del 3.2.14 (all.5).

Putignano, 17.02.2014

                                                                                          Con Ossequio

                                                                                           Il difensore abilitato

 

                                                                                   _____________________  

                                                                                         Rag. Tonio Detomaso

Procura speciale

Il sottoscritto xxxx, in questo atto prima compiutamente generalizzato, per suo personale nome e conto;

DELEGA

a rappresentarlo, a difenderlo in tutte le sue fasi di ogni stato e grado del presente giudizio fiscale, il Rag. Tonio Detomaso, conferendogli ogni e più ampio potere, ivi compreso quello di conciliare, di farsi sostituire in udienza o altrove, di nominare coadiutori e assistenti in giudizio, di rinunziare al ricorso e agli atti, ratificandone sin d’ora l’operato.

Putignano, li 17/02/2014

Firma del committente e delegante 

 

 ______________________________                              

 

                 E’ autentica

               firma del difensore

____________________________

             Rag. Tonio Detomaso

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

DELLA COPIA DEL RICORSO ALL’ORIGINALE.

Il sottoscritto rag. Tonio Detomaso, in qualità di difensore abilitato del Signor xxxxxxxx, come sopra costituitosi nella presente controversia, attesta, ai sensi dell’art.22, comma 3, del D.Lgs. 546/1992 e s.m., che questo ricorso è conforme all’originale consegnato al Comune di xxxxxxx- Ufficio Tributi in data    /02/2014                                                              Firma del difensore

                                                                                 ______________________

             (rag. Tonio Detomaso)

Agevolazioni per la formazione e l’arrotondamento della piccola proprietà contadina

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L’Amministrazione finanziaria, ha chiarito che le agevolazioni per la formazione e l’arrotondamento della piccola proprietà contadina, come disciplinate dall’art. 1 della legge 6.8.1954, n. 604, trovano applicazione anche agli atti dell’Autorità giudiziaria che accertino l’avvenuto acquisto per usucapione ordinaria di un terreno agricolo, in quanto l’elencazione fornita dal Legislatore nell’art. 1 della norma in questione non deve essere ritenuta come un elenco tassativo degli atti cui risulta applicabile tale agevolazione ( che consente, l’applicazione dell’imposta di registro ed ipotecaria fisse).

L’agevolazione per la piccola proprietà contadina, come disciplinata dalla L. n. 604/1954, è applicabile agli atti posti in essere fino al 31.12.2009, mentre, per gli atti dal 28.02.2010, trova applicazione la nuova agevolazione, come disciplinata dall’art. 2, comma 4-bis del D.L. n. 194/2009.

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.77/E dell’8.11.2013

Dal ” il fisco”n. 43/2013