Il Fondo Patrimoniale

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FONDO PATRIMONIALE  E BISOGNI DELLA FAMIGLIA (art.167 C.C.)

Il continuo cambiamento delle regole di mercato suggerisce di valutare più attentamente alcune norme che il Legislatore, da tempo, ha predisposto a tutela della famiglia, con particolare riferimento al coniuge che con modalità e forme diverse gestisce un’impresa.  E’ fisiologico che durante la vita dell’azienda, più o meno lunga, si presenti un momento economico negativo che mette a dura prova le capacità imprenditoriali.

Il fondo patrimoniale consiste nella costituzione, per atto pubblico (notaio), di un vincolo per effetto del quale determinati beni sono destinati a soddisfare bisogni della famiglia ( diritti di mantenimento, assistenza e contribuzione), meritevoli di protezione a certe condizioni; il fondo rappresenta una parte separata del patrimonio dei coniugi. La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di costituzione (art. 168), ovvero che i costituenti si riservino totalmente o parzialmente la proprietà dei beni conferiti.

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Ricorso avverso accertamento ICI

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ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI                       BARI.

Oggetto:  Anni 2005- 2006- 2007 – ACCERTAMENTI   I.C.I.  – SANZIONI – INTERESSI.

A carico di xxxxx – nato a xx il 0xx/1960 e residente in xxxxxo alla via xxxxxo, località xxxxxxxxxxxxx., C.F. xxxxxL109I.

Contro:  COMUNE DI XXXXXXXX– Ufficio Tributi.

Inoltrata in data 2XXXX01X: Domanda di accertamento con adesione ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. N. 218 del 1997.

RICORSO

INTRODUTTIVO CUMULATIVO

Avverso tre avvisi di accertamento ICI – aree fabbricabili – emessi dal COMUNE DI XXXXXXI, distintamente specificati:

1)      Prot. N. 3X3 del 1XXX.2010 – cod. contribuente XXX01 – Cronologico n. 18XX/20X/I – Accertamento n. 4XXXX39 del 07XXX2010 per l’anno 2005;

2)      Prot. N. 3Xdel 17.1XXXX10 – cod. contribuente XXXX1 – Cronologico n. 18XXXX10/I – Accertamento n. 3XXXX5 del 07XXX0 per l’anno 2006;

3)      Prot. N. XXXel XXX2.2010 – cod. contribuenteX2XX– Cronologico n. 18XXX0/I – Accertamento n. 3XXXXl 07XXX0 per l’anno 2007;

ED IN NOME E PER  CONTO DEL SOPRA SPECIFICATO SOGGETTO D’IMPOSTA, IL DIFENSORE  TECNICO ABILITATO

Rag. TONIO  DETOMASO, nato a Putignano (Ba) il 4.9.1947, con studio alla via G. Pascoli, n.27/A, 70017 Putignano (Ba); Codice Fiscale  DTM TNO 47P04 HO96B, giusta procura alle liti rilasciata in calce a questo atto di ricorso;

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APPELLO RESTITUZIONE IRPEG ED ILOR IN PRESENZA DI ESENZIONE TERRITORIALE

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ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI                       BARI.

APPELLO

( Con richiesta di trattazione della causa in pubblica udienza )

Per:

la società  Absol  S.r.l. , con sede amministrativa e domicilio fiscale  in via xxxxx Putignano (Ba), C.F. 03241310725;

nel giudizio

contro: Agenzia delle Entrate Ufficio di Gioia del Colle.

La società Absol S.r.l. nella persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, amministratore unico, Sig. xxxxxxxxx, nato a Putignano (Ba) il 1xxx1 ed ivi residente alla via xxxxxb, codice fiscale Lxxxxx6N, difesa e rappresentata dal rag. Tonio Detomaso, C.F. DTMTNO47P04H096B, per delega in calce al ricorso cumulativo  introduttivo alla Commissione Tributaria Provinciale ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Putignano, CAP 70017, via G. Pascoli n. 27/A, propone

Appello

Avverso la Sentenza n. xxx0/06 pronunciata il xxxxxx, depositata il xxxxxxxxx6.10xxx, della Commissione Tributaria Provinciale di Bari, sez. n. 20, R.G. n. xxxx1,  avente ad oggetto il silenzio rifiuto in relazione all’istanza di restituzione imposte IRPEG ed ILOR del 22.12xxx9, pagate per gli anni 1984/0x990, in presenza di esenzione territoriale, art. 26, D.P.R. 29.9.1973, n.601, artt. 101-105 D.P.R. 6.3.1978, n. 218, art. 14 L. 1.3.1986, n.64,  non notificata, per i seguenti motivi, e ne chiede la riforma.

IN FATTO

 

  • In data  1xxxx, in Putignano, con atto del Notaio Dxxxxxxxxxxxxxxxx, si costituiva la S.r.l. Absol, con oggetto sociale, a dimensione artigianale, la produzione di articoli xxxxx, la lavorazione  e la trasformazione dei profilati in ferro grezzo nelle sue varie forme e semilavorati preverniciati, di profilati di lamiere, avvalendosi dei prodotti finiti complementari , nell’intento di soddisfare la completezza dell’opera manifatturiera e produttiva richiesta dalla clientela.

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RICORSO AVVERSO PROVVEDIMENTO NEGATIVO ESENZIONE TERRITORIALE IRPEG – ILOR

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ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BARI.

Oggetto: ANNI 1985-1994-ESENZIONI TERRITORIALI IMPOSTE ILOR-        IRPEG, chieste con istanza infradecennale del XXXXX2 e depositata nell’Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Gioia del Colle (Ba) il 3.xxx1992 ( mod. 8, n.5 d’ordine rilasciato, per ricevuta, dal citato Ufficio fiscale).

—————–OOO—————

Ricorso: Avverso il provvedimento n. XX d’ordine, dell’anno XX9, emesso dall’Ufficio II.DD. di Gioia del Colle (Ba) in data X0 XXXXXre 1998, notificato in data 1XXe 1999, tramite il messo notificatore del Comune di Putignano (Bari).

RICORRENTE

società  S.r.l. ( contribuente di fatto e di diritto), con sede amministrativa e con domicilio fiscale in Putignano (Bari), via xxxxxxo, n.20. ( C.F. 03xxxxx0725) e, per essa:

l’Amministratore Unico e legale rappresentante

SOLVENTE ANGELO , nato a PXXXXXXXXXXX (Ba) il 1XXXXX1, ivi residente Via SECCI XX/b, codice fiscale XXXXXXXXN,

e, per nome e conto di entrambi i soggetti giuridici d’imposta, il difensore tecnico abilitato:

Rag. Tonio Detomaso, nato a Putignano (Ba) il 4.9.1947, con studioprofessionale alla via G. Pascoli n. 27/A, CAP 70017, Putignano (Ba), codice fiscale  DTMTNO47P04H096B; giusta procura alle liti, rilasciata in calce al presente atto di ricorso, a cura del predetto amministratore unico della S.r.l. SOCIETA’  XXXXXXXXX, già testè compiutamente generalizzato.

1) CON RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELL’ATTO IMPUGNATO, AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.LGS. 31.12.1992, N. 546 E S.M.;

2) CON RICHIESTA ALL’UFFICIO DELLA P.A.F. TITOLARE DELLA PARTITA FISCALE DELL’ANNULLAMENTO DEL SEGUENTE PERIODO DEL SUO PROVVEDIMENTO GIUNTO A NOTIFICA:

“” E’ fatto salvo il periodo prescritto per tardività della domanda ai fini di eventuali rimborsi per iscrizione a ruolo, non contestata e di somme versate per autotassazione””

perché infondato in fatto ed in diritto, impiegando gli ordinari poteri e facoltà propri della funzione amministrativa o mediante l’applicazione  (quanto mai equa ed opportuna) dell’istituto dell’autotutela, ai sensi dell’art. 68 del D.P.R. n. 287/92 e dell’art. 2 quater del D.L. 30.9.1994, n. 564, in Legge 30.11.1994, n. 656;   

3) CON RICHIESTA DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA IN PUBBLICA UDIENZA, AI SENSI DELL’ART.33 1° COMMA DEL D. LGS. n. 546/92 ( sentenza n. 526 del 23.6.1997, DEPOSITATA IL 23.12.1997 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SALERNO);

4) CON RICHIESTA DI ESERCIZIO DI OGNI POTERE ISTRUTTORIO, OVE OCCORRESSE, ESSENDO LA CONTROVERSIA FORIERA DI ASPETTI COGNITIVI DI PARTICOLARE COMPLESSITA’, NELLA PROSPETTAZIONE DELLA RATIO DI BISOGNO E DI  ASSENTIMENTO CONTENUTA NELL’ART.7 DEL D.LGS. N. 546/1992.

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Istanza di accertamento con adesione, art. 6, comma 1, D. Lgs. 19.06.1997, n. 218

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ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI GIOIA DEL COLLE.

Istanza di accertamento con adesione, art.  6, comma 1, D. Lgs. 19.6.1997, n. 218.

Per:

La Società Cofin S.r.l. con sede legale in Putignano alla Via Roma , Codice fiscale e partita IVA 0000xxx25, in persona dell’Amministratore unico, legale rappresentante CARRERA GIUSEPPE, nato a Putignano (Ba) il XXXXXX, ivi residente Via XXXXXXX, codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXX,

e, per nome e conto di entrambi i soggetti giuridici d’imposta, il procuratore:

Rag. Tonio Detomaso, nato a Putignano (Ba) il 4.9.1947, con studioprofessionale alla via G. Pascoli n. 27/A, CAP 70017, Putignano (Ba), codice fiscale  DTMTNO47P04H096B; giusta procura, rilasciata in calce al presente atto di ricorso, a cura del predetto amministratore unico della COFIN S.r.l. , già testè compiutamente generalizzato,

Premesso che

–         in data 21 aXXile 2000 i Signori Funzionari Tributari Dr. XXXHIA XXdo ed il Dr. XXLDI XXXXXlo di Codesta AGENZIA DELLE ENTRATE di Gioia del Colle,  iniziavano la verifica generale II.DD. – IRAP – I.V.A. a carico della società COFINS s.r.l., ultimata il xxxxxxxxx, per l’esercizio 2010;

–         a conclusione della verifica veniva redatto il processo verbale di constatazione;

–         per il rilievo n.12 a pag. 20 del PVC al momento della chiusura del verbale non era stato possibile fornire la prova a discarico della proposta ripresa fiscale della sopravvenienza passiva di € xxxx000,00, fatta dai verbalizzanti, mentre ora è in possesso della relativa documentazione;

espone

  • il fornitore XXXX con lettera del 3.XXXXX006 comunicava alla COFIN il premio sul fatturato spettante nella misura di € XXXXXX0,00;
  • L’Ufficio amministrativo della società contabilizzava nei ricavi , in attesa della nota credito, l’importo di competenza nel bilancio 2008 per l’importo di € XXXX00,00 (all.1);
  • Tuttavia, l’erogazione di detto premio non è mai avvenuta perché subentrarono agli originari accordi commerciali nuove valutazioni di strategia di mercato per gli anni successivi. Si consideri che la XXXXXX è il fornitore principale della COFIN  con il quale da decenni si intrattengono rapporti d’affari (ordini) del valore di centinaia di migliaia di euro fatti telefonicamente; cioè a dire su base fiduciaria, di stima e collaborazione. Non c’è da stupirsi se al momento della verifica la documentazione inerente la questione di cui trattasi non fosse completa o più esattamente non lo fosse per gli effetti formalistici fiscali.
  • Ora, con riferimento al X° comma del rilievo 2, pag. 20 del PVC, la parte, ribadendo la verità dei fatti, si è dotata della dichiarazione del FORNITORE (all.2) con cui si dichiara che il citato premio non è mai stato erogato, come di fatto è avvenuto;
  • L’ufficio amministrativo della società procedeva correttamente, sia sotto il profilo ragionieristico che fiscale, nel bilancio2008 a rilevare la sopravvenienza passiva.

I Verbalizzanti hanno potuto constatare verifica durante la sostanziale correttezza amministrativa della società, pertanto

Chiede

che, con riferimento al predetto PVC, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 218/1997 Codesto Ufficio voglia invitare lo scrivente per definire il verbale, stralciando il rilievo 2,  avendo prodotto la prova della certezza, inerenza e competenza della sopravvenienza passiva.

Si allega:

  • Fotocopia lettera  del fornitore del xx0xxx3. con prospetto statistiche vendite (all.1);
  • Fotocopia  lettera fornitore del 1xxxxxx ( all.2).

Putignano, lì 20.07.2009                                             Con Osservanza

________________

Rag.Tonio Detomaso

PROCURA  SPECIALE

Con  il presente atto il Sig.  Carrera Giuseppe, nato a Putignano (Ba) il xxxx, ivi residente Via xxxxxxx, codice fiscale xxxxxxxx, ai sensi dell’art. 63 del D.P.R. 29.9.1973, n.600, nomina suo procuratore il rag.Tonio Detomaso, nato a Putignano (Ba) il 4.9.1947, con studio professionale alla via G.Pascoli, 27/A, codice fiscale DTMTNO47P04HO96B, dandogli facoltà di rappresentarlo dinanzi l’Agenzia delle Entrate di Gioia del Colle nel procedimento relativo all’accertamento con adesione di cui sopra, richiesto dalla parte a fronte del PVC del 2xxxxx9, per l’anno d’imposta 200x, con ogni più ampia facoltà e mandato di definire i valori imponibili accertati, compreso quella di rinunciare,  di compiere tutti gli atti che si renderanno opportuni.

Putignano, 2xxxxxxxxx                                                              Firma

_____________________

Carrera  Giuseppe

Per autentica:

Firma del professionista:

_______________________

Rag.Tonio Detomaso

 

 

 

 

 

 

RIMBORSO IRPEG – ILOR AGEVOLAZIONI TERRITORIALI D.P.R. 218/78 – LEGGE 64/86

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ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI                       BARI.

APPELLO

( Con richiesta di trattazione della causa in pubblica udienza )

Per:

la società  Sxxxr S.r.l. , con sede amministrativa e domicilio fiscale  in via Mai dxxoro, n.c. Zona Industriale, gnano (Ba), C.F. x0xx0725;

nel giudizio

contro: Agenzia delle Entrate Ufficio di Gioia del Colle.

La società xxxxar S.r.l. nella persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, amministratore unico, Sig. xxxxZO, nato a Putignano (Ba) il 1xxxxx61 ed ivi residente alla via xi 2xxxb, codice fiscale xxxxxx, difesa e rappresentata dal rag. Tonio Detomaso, C.F. DTMTNO47P04H096B, per delega in calce al ricorso cumulativo  introduttivo alla Commissione Tributaria Provinciale ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Putignano, CAP 70017, via G. Pascoli n. 27/A, propone

Appello

Avverso la Sentenza n. 19xx/2/04 pronunciata il 6.10.04, depositata il 6.10.04, della Commissione Tributaria Provinciale di Bari, sez. n. 20, R.G. n. 53xx/01,  avente ad oggetto il silenzio rifiuto in relazione all’istanza di restituzione imposte IRPEG ed ILOR del 22.12.1999, pagate per gli anni 19×5/19×1, in presenza di esenzione territoriale, art. 26, D.P.R. 29.9.1973, n.601, artt. 101-105 D.P.R. 6.3.1978, n. 218, art. 14 L. 1.3.1986, n.64,  non notificata, per i seguenti motivi, e ne chiede la riforma.

IN FATTO

 

  • In data  13.xx984, in Putignano, con atto del Notaio Di Marcantonio Paolo, si costituiva la S.r.l. SxxxR, con oggetto sociale, a dimensione artigianale, la progettazione e l’allestimento di xxxxxxxxxxxxxxxe, la lavorazione  e la trasformazione dei profilati in ferro grezzo nelle sue varie forme e semilavorati preverniciati, di profilati di lamiere, avvalendosi dei prodotti finiti complementari xxxxxxa), nell’intento di soddisfare la completezza dell’opera manifatturiera e produttiva richiesta dalla clientela.

Iniziava l’attività il 1xxxxx5, dandone formale comunicazione alla C.C.I.A.A. di Bari.

Il giorno 2xxxxo 19xxxx chiedeva al competente Ufficio Imposte Dirette la concessione dell’esenzione decennale dall’Ilor  e la riduzione alla metà dell’Irpeg.

L’Ufficio fiscale adito recepiva l’istanza ed in data xxxx9.19xx ( dopo circa otto anni) emetteva il provvedimento n. xx d’ordine dell’anno 1xx9, concessivo delle chieste agevolazioni fiscali territoriali, atto che, a cura del Comune di Putignano, il giorno 14xxx9 giungeva all’interessata xxxxxMETS.r.l..

Per l’Ilor il beneficio dell’esenzione veniva concesso dall’anno 19xx ( primo esercizio di produzione del reddito) all’anno 19xx; dal 19xx all’anno 19xx per il primo ampliamento dell’opificio; dal 19xx al 20xx per il secondo ampliamento. Per l’Irpeg il beneficio veniva concesso dal 13xx.19×4 ( data di costituzione) al 1x12xx4.

Pertanto, il periodo agevolato, riconosciuto dall’Ufficio Imposte Dirette, è  1985 – 1994. Il contribuente, tuttavia, ed in via cautelativa, versava le imposte per il periodo 1985- 1991.  Sull’inizio decorrenza dell’esenzione c’è sostanzialmente concordanza con l’Ufficio, mentre si dibatte sulla pseudo-condizione prescrittiva o decadenziale che l’Ufficio maldestramente riporta nel provvedimento più volte richiamato, per il cui punto, di fondamentale importanza, la CTP non ha fornito la chiave di lettura.

L’Ufficio II.DD di Gioia del Colle, ora Agenzia delle Entrate, nella parte conclusiva del suo provvedimento, rompendo ogni ritualità così com’è canonizzata e normata per il settore delle imposte, introduceva nel suo provvedimento n. xx d’ordine il suo punto di vista circa l’esistenza della prescrizione, per tardività della domanda, ai fini di eventuali rimborsi, per le somme versate per autotassazione, cioè della somma di £. xxxxxx.500 che con tal sistema riscossorio la Sxxx S.r.l. ha versato all’Erario ma che non avrebbe dovuto corrispondere.

  • In data 22.xxx9, la società inoltrava alla Direzione Regionale delle Entrate per la Puglia, alla DRE Sezione Staccata, al Centro di Servizio ed all’Ufficio Imposte Dirette di Gioia del Colle, istanza di restituzione delle imposte IRPEG ed ILOR pagate, ammontante a £. xxxxx4.500.=, per gli anni 1985/91 ma non dovute per effetto dell’agevolazione esentativa di cui al provvedimento n. 2xx d’ordine dell’anno 1999, emesso dall’Ufficio Imposte Dirette di Gioia del colle, datato 30.99.

La Direzione Regionale delle Entrate per la Puglia, con missiva prot. n. 9xxxx954 del 30.12.1999, trasmetteva al Centro di Servizio delle II.DD. e II.II. di Bari ed all’Ufficio II.DD. di Gioia del Colle, per gli adempimenti di competenza, l’istanza di rimborso IRPEG/ILOR per gli anni dal 1985 al 1991 a seguito del riconoscimento delle agevolazioni territoriali ai sensi del D.PR. 218/78 e della Legge n. 64/86.

La Direzione Regionale delle Entrate per la Puglia, Sezione Staccata di Bari, con missiva prot. n. 6/2xxx/99 del 19.01xx000, trasmetteva al Centro di Servizio delle II.DD. ed II.II. di Bari l’istanza di rimborso IRPEG ed ILOR per gli anni dal 1985 al 1991.

Né il Centro di Servizio di Bari, né l’Agenzia delle Entrate di Gioia del Colle si sono espressi in merito all’istanza di rimborso delle imposte, formandosi pertanto il silenzio rifiuto.

  • Avverso il silenzio la società Sxxxar S.r.l. proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari con deposito del 5001, eccependo:

La non definitività del rapporto tributario ( cioè rapporto tributario non esaurito e pendente) per effetto:

–         dell’istanza di richiesta dell’esenzione decennale dall’Ilor e di riduzione dell’Irpeg, avanzata all’Ufficio delle II.DD. di Gioia del Colle, datata 2.1.1992 e depositata in tale ufficio il 3.1.1992;

–         dell’attività istruttoria in corso a cura della P.A.F. conseguente all’istanza suddetta datata 2.1.1992, depositata nell’Ufficio II.DD. di Gioia del Colle il 3.1.1992;

–         della pendenza della relativa decisione, a tutto il 30.9.1999 ( notificata il 14.10.1999), data del provvedimento concessivo finale delle chieste agevolazioni fiscali, emesso dall’Ufficio II.DD. di Gioia del Colle.

Sopravvenuto diritto alla restituzione dell’Ilor e dell’Irpeg, confutando la decadenza e la prescrizione avanzata erroneamente dall’Ufficio.

Decorrenza dell’istanza di rimborso – inapplicabilità dell’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973.

Con richiesta all’On.le Commissione Tributaria Provinciale di Bari di accoglimento del ricorso, diritto al rimborso della somma di £. xx84.500.=, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi come per legge e vittoria delle spese di giudizio. Le buone e giuste ragioni del contribuente nel conseguire le imposte già pagate cautelativamente, sono state illustrate in dettaglio e con rigorosa perizia nel procedimento di cui innanzi.

  • Il 6.10.2004 la causa veniva a trattazione presso la sez. 20 dellla CTP.
  • L’Ufficio non si costituiva in giudizio.
  • In pari data la sentenza n. 1xx/20/04 veniva depositata in segreteria.
  • L’apparente motivazione in sentenza non esaurisce affatto la domanda del ricorrente e non è condivisibile nella parte in cui si disallinea dalla copiosa giurisprudenza favorevole al beneficiario delle agevolazioni; infatti al terz’ultimo capoverso della motivazione si legge “ Del resto, anche in base alla norma vigente pur considerando l’orientamento della Cass. secondo cui la domanda di esenzione vale come richiesta di rimborso delle somme già versate, alla data del 3.1.1992 erano già scaduti i termini per chiedere il rimborso delle somme versate prima del 3.7.1990.

Per conseguenza il ricorrente ha diritto al rimborso delle somme versate per irpeg a partire dal 3.7.1990 oltre gli interessi”.

  • La decisione dell’Organo giudicante si appalesa notevolmente lesiva degli interessi dell’appellante.

IN DIRITTO

Non è condivisibile e si impugna integralmente la Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari, poiché il Collegio ha inteso definire solo l’aspetto inizio decorrenza dell’agevolazione,  tralasciando di chiarire, consolidare e sancire il termine di decorrenza con la pseudo-tardività della domanda per fatti di prescrizione cui fa cenno l’Ufficio nel provvedimento del 30.9.1999. Il Giudice di primo grado, in sostanza, ha omesso di decidere sull’intera questione posta al suo vaglio, ovvero sull’aspetto principale della materia, quella della prescrizione e della durata dell’agevolazione che, ricorrendone i giusti presupposti – come nel caso in esame -, non può essere inferiore al decennio.  

L’appellante, chiamato quindi a fornire i motivi di ragione del diritto alla restituzione delle somme pagate, in verità facile compito, procede nell’affastellare i principi che la Cassazione, in date diverse, ha statuito nella specifica materia.

Cassazione, sez. Trib., Sent. 24.1.2001, n. 1004 : “ Il contribuente il quale abbia presentato rituale e tempestiva domanda di esenzione dall’Ilor e dall’Irpeg ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 del D.P.R. 29.9.1973, n. 601 ( disciplina delle agevolazioni tributarie), 101 e 105 del D.P.R. 6.3.1978, n. 218 ( T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno), e 14, comma 5, della legge 1.3.1986, n. 64 ( Disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno), e, tuttavia, abbia cautelativamente versato i tributi oggetto della domanda di esenzione – non è soggetto all’onere di formulare distinta istanza di rimborso dei tributi medesimi nel termine di cui all’art. 38, primo comma, del D.P.R. 29.9.1973, n. 602 ( disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), in quanto la domanda di esenzione vale anche come istanza di rimborso”.

La domanda di esenzione, che vale anche quale domanda di rimborso, reca la data 2.1.1992, quindi prodotta entro l’arco temporale di piena efficacia che va dal  1985 al  1995, oltre inizia il periodo di prescrizione.

Il giudice di Primo grado <<pur considerando l’orientamento della Cass. ritiene  che alla data del 3.1.1992 fossero scaduti i termini per richiedere il rimborso delle somme versate prima del 3.7.1990>>,  non tenendo affatto conto del principio della Cass. che stabilisce la non applicazione del termine di cui all’art. 38, primo comma, del D.P.R. 29.9.73, n. 602.

Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza 25.1.2002, n.904.

Punto 2.3. Il ricorso merita accoglimento.

Omissis

Di più: la previsione contenuta nell’art. 19 comma 3 secondo periodo, dianzi richiamato, (D.M.14.12.1965) conferma che la domanda di esenzione non deve essere fatta, necessariamente a pena di decadenza, nel corso del primo periodo d’imposta interessato all’agevolazione: infatti – se, come visto, la domanda di agevolazione può essere fatta anche in sede di impugnazione dell’avviso di accertamento o del ruolo; tenuto conto che un provvedimento impositivo siffatto viene, normalmente, adottato a distanza di tempo dal periodo d’imposta cui si riferisce; e che la disposizione regolamentare prevede, in tal caso, che “ non viene meno il diritto all’esenzione, se riconosciuta, per l’intero decennio” – appare chiarissimo che, al di là della ipotesi di decadenza prima individuata, non esiste alcun’altra norma che imponga la formulazione della richiesta di esenzione entro un determinato termine, stabilito a pena di decadenza dal relativo diritto.

Omissis

Le considerazioni che precedono consentono di formulare le seguenti conclusioni: A) Le esenzioni in questione richiedono necessariamente la domanda del contribuente, proposta in una delle tre forme previste dalla disciplina dianzi analizzata. B) Siffatta disciplina non prevede, né espressamente, né implicitamente, alcun termine, a pena di decadenza dai relativi diritti, per il loro esercizio. E’ ovvio, però, che – trattandosi di veri e propri diritti previsti dalla legge – per essi opera, sia pure come ipotesi limite ed in difetto di diversa espressa previsione, l’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c.. Ne consegue, in linea generale, che, entro tale limite, il contribuente, il quale abbia proposto la relativa domanda, ha diritto a fruire dell’esenzione per l’intero decennio  previsto dalla legge. C) Nel caso in cui non sia stata proposta domanda di esenzione né con istanza ad hoc né nel contesto della dichiarazione dei redditi, e, relativamente ad uno o più periodi d’imposta compresi nel decennio (potenzialmente) esente, sia stato notificato al contribuente il relativo avviso di accertamento od un ruolo, il contribuente medesimo è assoggettato al normale onere di esercitare tempestivamente il diritto alla tutela giurisdizionale avverso tali provvedimenti impositivi.

Corte di Cassazione Sezione Tributaria civile, Sentenza 17.12.2003, n. 19372.

La Sentenza richiamando le precedenti nn. 1004 del 24.1.2001 e 904 del 25.1.2002, consolida detti principi sentenziando definitivamente, inappellabilmente e con vivacissima chiarezza  che:

–         la domanda per il conseguimento dell’esenzione vale anche quale domanda di rimborso delle imposte cautelativamente versate;

–         non  è soggetto il contribuente all’onere di formulare distinta istanza di rimborso dei tributi nel termine di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 602/73;

–         la domanda non è soggetta, né espressamente né implicitamente ad alcun termine decadenziale, essendo le esenzioni diritti soggettivi previsti ex lege, sottoposte all’ordinario termine di prescrizione decennale ex art. 2946 C.C.;

–         l’esenzione compete per l’intero decennio;

–         il contribuente è sempre legittimato ad impugnare l’accertamento che fosse notificato  nel decennio esentato.

Cassazione Civile Sentenza n. 2598 dell’11.2.2004.

Per una questione perfettamente identica alla presente la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’istanza restitutoria della contribuente.

Stupisce che il Giudice di primo grado non abbia colto la purezza dell’ormai consolidato principio di Cassazione, sposando invece l’assai discutibile modo di agire dell’Ufficio che si manifesta nell’odioso diniego di ogni cosa, di inventarsi punti discrezionali che la Legge non fornisce, di assumere posizioni cavillose e pretestuose pur di non assolvere al proprio e corretto compito istituzionale, quantunque la Nazione abbia un gran bisogno di unità, di collaborazione in tutti i settori.

Vero è che la linea di tendenza espressa anche dalle pronunce emesse dalla Corte di Cassazione seguono l’evoluzione della concezione del rapporto tra Fisco e contribuente, che non tollera formalismi capaci di generare soltanto contenzioso, con le conseguenze più volte evidenziate.

Soprattutto non si intuisce che l’esenzione da imposte è un provvedimento straordinario dello Stato con il quale intende contribuire, incentivare le imprese che effettuano piani di sviluppo industriale, che investono miliardi in beni strumentali per ampliare l’attività produttiva e si impegnano ad incrementare l’occupazione; ciò che puntualmente si è verificato nell’azienda Smetar S.r.l., oggi leader del mercato dell’Italia meridionale, che conta mediamente 60 dipendenti tra diretti ed indiretti. Nel corso del corrente  esercizio è stato avviato l’ ennesimo programma di investimenti, anche in immobilizzazioni, il cui impegno finanziario è di due milioni di euro. E’ auspicabile che non si palesino rimorsi e dubbi per l’ennesimo impiego di risorse umane e finanziarie.

Per i suesposti motivi, blindati dalle Sentenze citate,

CHIEDE

A)    che Codesta Ecc.ma Commissione Tributaria Regionale di Bari, in accoglimento del proposto appello ed in riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari, così impugnata, Voglia dichiarare legittimo e fondato il diritto al rimborso delle imposte Irpeg ed Ilor versate nel periodo 1985- 1991 per complessive £. 262.xxx500.= , pari ad euro 1xxx5,35, oltre la rivalutazione monetaria ed interessi,  e la condanna dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Gioia del Colle al pagamento delle spese di giudizio.

B)     Di voler ammettere la trattazione, in ogni suo svolgimento discussivo, in pubblica udienza.

Si deposita:

  • copia dell’atto di appello;
  • ricevuta di deposito dell’Appello;
  • copia della sentenza n. 1xxxx/04;
  • n. 4  sentenze di Cassazione.

Putignano, li  15.12.2004

Con ossequio

_________________________

(Il difensore abilitato, Rag. Tonio Detomaso)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELLA COPIA DEL RICORSO ALL’ORIGINALE.

Il sottoscritto rag. Tonio Detomaso, in qualità di difensore abilitato della società Smxxxxr S.r.l., attesta, ai sensi dell’art.22, comma 3, del D.Lgs. 546/1992 e s.m., che questo appello è conforme all’originale consegnato all’Agenzia delle Entrate Ufficio di Gioia del Colle in data __________.

Firma del difensore

______________________

(rag. Tonio Detomaso)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricorso avverso accertamento vecchio redditometro

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ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI B A R I

Oggetto: ANNI 2003 e 2004 – IMPOSTE  IRPEF –– ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE – SANZIONI.  

RICORSO avverso gli Avvisi di Accertamento emessi dall’ AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI GIOIA DEL COLLE:

  • N. RF3xx01475/2008 per l’anno 2003, prot. n. 70xx del 9.xxx2008, atto notificato in Putignano a mezzo raccomandata r.r. n. 7626xxx068-5 del x.12.2008;
  • N. RF301xxxx76/2008 per l’anno 2004, prot. xxx8 del xxx2.2008, notificato a mezzo raccomandata r.r. n. 7xxx52069-7 del 12.12.xx08.

Contro: AGENZIA DELLE ENTRATE  DI GIOIA DEL COLLE.

ricorrente:  SxxxxxxE, nato a Putignano (Ba) il xx1968 e residente in Putignano alla Via xxxxxxxxxxxxxxxx, C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxx85N, collaboratore dell’impresa familiare artigiana;

e per suo nome e conto, il difensore tecnico abilitato:

Rag. Tonio Detomaso, nato a Putignano (Ba) il 4.9.1947, con studio alla Via

G. Pascoli, n.27/a, 70017 Putignano (Ba), Cod. Fisc.

DTM TNO 47P04 H096B, giusta procura alle liti,

rilasciata a margine del presente atto di ricorso, a cura

dello stesso ricorrente xxSaxxxxxxe.

1)      CON RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELL’ATTO IMPUGNATO, AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.LGS. 31.12.1992, N.546 e s.m.;

2)      CON LA RICHIESTA DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA IN PUBBLICA UDIENZA, AI SENSI DELL’ART. 33, 1° COMMA DEL D.LGS. n.546/92. 

Il sottoscritto difensore rag.Tonio Detomaso, libero professionista in Putignano (Ba), ha ricevuto mandato difensivo dal Signor xxxxx xxxxxxxxxe, essendogli giunti a notifica il 1xxx.2008 gli avvisi di accertamento innanzi  citati, emessi dall’AGENZIA DELLE ENTRATE  DI GIOIA DEL COLLE.

Egli in esecuzione del mandato difensivo ricevuto, ha riscontrato la totale infondatezza ed illegittimità dei citati avvisi d’accertamento, pertanto, ai sensi dell’art. 18 e seguenti del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546 e s.m.,

RICORRE

A Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale, quale Giudice a quo, affinchè eserciti la relativa cognizione e decida la controversia ai sensi dell’art. 36 dello stesso D. Lgs. N. 546/1992.

MOTIVI DEL RICORSO

IN FATTO

1)          L’Agenzia delle Entrate Ufficio di Gioia del Colle notificava a mezzo raccomandata r.r. n. 1xxxx-5 del 2xxxx007, prot. N. 6143xxxdel 26xxxx07, (allegato n. 1), il questionario invitando il contribuente a restituirlo, debitamente compilato e firmato, unitamente ai documenti, nel termine di 15 giorni dalla notifica.   

2)          In data 10.xxx007, nei termini, con ricevuta n. 20070xxxx87, il contribuente depositava la risposta (all. 41 ).

3)          Il responsabile del procedimento riferiva che il contribuente sarebbe stato chiamato nei mesi successivi dopo l’esame dell’Ufficio.

4)          Non c’è mai stato un’altro incontro.

5)          Il 1xxx2.2008, invece, venivano notificati i due avvisi di accertamento

6)          Il giorno 31xxxx.2008 il contribuente si presentava in Ufficio per sostenere che gli accertamenti erano infondati ed illegittimi e depositava memoria difensiva ed ampia documentazione comprovante la provenienza dai genitori delle somme occorse per l’acquisto dell’autovettura e per le spese di esercizio. Manifestava al funzionario il dissenso per non essere stato interpellato per il contraddittorio

7)          Il funzionario responsabile redigeva il verbale di contraddittorio, prot. N. 7xxxx4 del 31.xxxx08, (all. 2), riconoscendo attendibili e valide le motivazioni ed i documenti depositati; tuttavia si riservava la valutazione e rinviava a nuova data, verso metà gennaio 09, per l’ulteriore incontro.

8)          In data 19.1.2009 il difensore si recava presso l’Ufficio ma il funzionario non aveva ancora esaminato la pratica.  

9)          Il Giorno 22 gennaio 2009, il difensore raggiungeva telefonicamente il funzionario preposto il quale gli comunicava che l’Ufficio non riteneva sufficienti la documentazione e le ragioni addotte con memoria del 31xxx.2008 ( all. 3).    

10)      Nella memoria del 31.12.20x (all. 3 ) il ricorrente metteva in evidenza all’Ufficio, ed ora al vaglio di Codesta On.le Commissione che:

  • Il reddito complessivo del nucleo familiare per gli anni 2003 e 2004, ma anche per gli anni precedenti e successivi al detto periodo era di molto superiore al parametro-spesa riferito al figlio XXXba, come da prospetto che segue:

                                    REDDITI DEL NUCLEO FAMILIARE

ANNO SPOR XXXLA XXXXXXPPE TOTALE
2001   8.XX,18 1XX3,94  XXX00,  2XXXXX,12
2002 1XXX00 17.XXXX0  5.9XXXX,00  33.9XXX,00
2003 14.86XXX,00 22XXXX,00  6.12XXXXXXXXXXX00  43XXXX4,00
2004 XXX998,00 1XXXX,00 10.538XXXXX  42XXXX,00
TOTALE 4XXXX8,18 70.4XXXX94 27.XXXXXX,00 1XXXX8,12
  • Il figlio NICOLA  è sempre stato collaboratore dell’Impresa familiare della mamma Signora PxxxA, titolare di azienda artigiana con attività di lavorazione e vendita di abbigliamento;
  • I due componenti dell’impresa familiare, ovvero Pxxxxxni e Gxxxa, avevano prodotto fino al 2002 condono ai sensi degli artt. 8, 9, 9bis e 14 della Legge 27.12.2002, n.289 (all. 11-12-13-14);
  • In data 9.1xxxxcon mod. AA9/3 (all.4) la titolare dell’impresa familiare comunicava all’Ufficio IVA il conferimento di procura speciale in favore del figlio stxxxxxe, per il compimento di qualsiasi attività aziendale, compreso ogni operazione bancaria aziendale e familiare.
  • Con atto di donazione del xxxxx.200x, a rogito notaio Dr. Nicola Macchia, (all.5) i genitori Sxxxxxxxxxxxxxxxxxx donavano all’unico figlio  xxxxx l’azienda artigiana di famiglia, compreso alcuni immobili.   
  • Tutti i canoni da locazione ed altri proventi dei genitori sono sempre confluiti nella disponibilità del figlio xxxxxnni tant’è che dal prospetto riepilogativo delle ricevute relative ai contratti di locazione, si evince che solo dagli affitti nel triennio 2002-04 sono stati incassati € 4xxxx37,62 (all.6); IMPORTI  REGOLARMENTE DICHIARATI E SOTTOPOSTI A TASSAZIONE DAI CONIUGI SxxA – xxxNI.
  • L’elenco delle utenze energetiche dimostra che le bollette erano e sono addebitate sul c/c del figlio xxxppe che è lo stesso conto in essere fin dalla sua accensione, ovvero fin dal  19xx (all.7);
  • In data 25.xxx2003 dal c/c n. xxx, presso la Bxxxx di Putignano, veniva staccato l’assegno n. 2xx per l’importo di € 9.xxx0,00 dato in pagamento alla venditrice dell’auto EUROCAR – FxxxUP S.r.l. di Bologna. In data 2xxx.2003 si prelevava dallo stesso conto con assegni circolari l’importo di € 2xxx00,00  che si trasferivano in pagamento a saldo della fattura n.xxx del 26xxxx.2003 al beneficiario xxxroup S.r.l.. Quindi in totale € 31.xxxx,00 ossia pari al costo dell’autovettura (all.8).
  • L’autovettura e l’azienda familiare rappresentarono la donazione che i GENITORI, vollero fare all’UNICO FIGLIO, dopo tanti anni di lavoro quale collaboratore nell’azienda di famiglia.

NON VI E’ ALCUN DUBBIO CHE LA SOMMA OCCORSA PER IL                                  PAGAMENTO DELL’AUTOVETTURA HA CHIARE ED INEQUIVOCABILI ORIGINI DAI REDDITI DEI GENITORI I QUALI HANNO DICHIARATO TUTTI I REDDITI CONSEGUITI.  

11) Per l’anno 20xx l’Ufficio chiede il pagamento delle seguenti  somme:

IRPEF                                                                       € 4xxx,00

ADDIZIONALE REGIONALE                                € 10xxx,00

ADDIZIONALE COMUNALE                                €   1xx,00

SANZIONE AMMINISTRATIVA                           € 5xxxx0,00

Per l’anno 2004😡

IRPEF                                                                                  €  x31,00

ADDIZIONALE REGIONALE                                €     36xx,00

ADDIZIONALE COMUNALE                                €      6xxx,00

SANZIONE AMMINISTRATIVA                           €  8xxxx5,00

Oltre gli interessi

DIRITTO

VIOLAZIONE DEL DIRITTO AL PREVENTIVO CONTRADDITTORIO CON IL CONTRIBUENTE NELL’ACCERTAMENTO SINTETICO.

Art. 38 del D.P.R. 29.9.1973 n. 600 e succesive modificazionin ed integrazioni  “ Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell’accertamento che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. L’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione”.

Art.1 D. Lgs. 19.6.1997, n.218– “L’accertamento delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto può essere definito con adesione del contribuente, secondo le disposizioni seguenti”.

Art. 2- Può essere oggetto di definizione anche la determinazione sintetica del reddito complessivo netto.

Art. 12, L. 27.7.2000, n.212– “ Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non può esere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza”. 

La prassi amministrativaPer quanto attiene agli aspetti procedurali, si segnala in primo luogo la necessità di permettere al contribuente di provare preventivamente che nel reddito determinabile sinteticamente trova giustificazione…”.

“Tale  prova potrà essere richiesta in fase istruttoria (questionario, verbale di colloquio) ovvero con l’invito di comparizione previsto, ai fini dell’accertamento con adesione, dall’art. 5, comma 1”, del D. Lgs. N. 218/1997 (circolare 30 aprile 1999, n. 101/E).

 “ Per ciascun contribuente selezionato e inserito nel piano dei controlli sostanziali, al fine di valutare la complessiva posizione fiscale, è necessario preliminarmente notificare una comunicazione informativa circa gli elementi di capacità contributiva disponibili per i periodi di imposta oggetto di controllo e del relativo reddito complessivo netto accertabile determinato sinteticamente, con invito ad avvalersi della facoltà prevista dall’art. 38, comma 6…”

Se ritenuto opportuno, sarà prevista la convocazione del contribuente in ufficio; in tal caso gli esiti del colloquio saranno raccolti in un verbale nel quale sarà dato atto della documentazione prodotta, delle argomentazioni e degli elementi forniti. Tale verbale costituisce documento formale nell’ambito del procedimento di accertamento. Si ricorda che la determinazione sintetica del reddito… rientra nell’ambito applicativo dell’accertamento con adesione ( cfr. D. Lgs. N. 218 del 1997)” (Circolare 9 agosto 2007, n. 49/E).  

Non vi è dubbio che il metodo sintetico per accertare il reddito complessivo rappresentato, rispetto all’analitico, da criteri presuntivi, non può fornire un quadro seriamente attendibile, da qui la necessità (obbligo) di instaurare con il contribuente “ un buon contraddittorio”  al fine di accertare fatti e capacità contributiva.

Ora, nella parte espostiva iniziale del ricorso il ricorrente ha descritto puntualmente come si sono svolti i fatti e, pare che, alla luce delle citate normative, della Giurisprudenza e prassi amministrativa, non vi siano dubbi che l’Ufficio abbia violato detti principi.

VIOLAZIONE DELL’ART. 38 DEL D.P.R. 29.9.1973 N. 600 E SUCCESSIVE MODICAZIONI ED INTEGRAZIONI E DELL’ART. 4, C.1, DEL D.M. 10 SETTEMBRE 1992.  

L’ordinamento si è evoluto quando, con la L. 31.12.1991 n. 413, è stato affermato, da un lato, che gli uffici finanziari avevano la possibilità di dare corso all’accertamento sintetico indipendentemente da un previo accertamento in via “analitica”; dall’altro, che l’adozione di questa metodologia non era più obbligatoria, ma solo facoltativa, tant’è che la formula legislativa veniva modificata da “ l’ufficio determina sinteticamente il reddito complessivo netto…”  “ l’Ufficio può determinare sinteticamente il reddito o il maggior reddito…”.

Anche il metodo sintetico, però – come tutti gli accertamenti presuntivi – va adottato con prudenza, senza irragionevoli automatismi; per cui, se è vero che, nel tempo, l’istituto si è modificato – anche dal punto di vista legislativo – non per questo è stata del tutto perduta quella che era la sua “ originaria funzione”: sopperire alle carenze dell’accertamento analitico.

La Corte di Cassazione 15.12.2003, n. 19163, ha ammonito, infatti, che “ La flessibilità degli strumenti presuntivi trova origine e fondamento… nell’art. 53 della Costituzione, non potendosi ammettere che il reddito venga determinato in maniera automatica, a prescindere da quella che è la capacità contributiva del soggetto sottoposto a verifica. Ogni sforzo, quindi, va compiuto per individuare la reale capacità contributiva del soggetto, pur tenendo presente l’importantissimo aiusilio che può derivare dagli strumenti presuntivi; che non possono, però, avere effetti automatici, che sarebbero contrastanti con il dettato Costituzionale, ma che richiedono un confronto con la situazione concreta”.      

L’art. 4, comma 1, del D.M. 10.9.1992, recita “…l’Ufficio può non procedere all’accertamento qualora tale reddito sia stato determinato sulla base di uno soltanto degli indicatori considerati dal presente decreto e risulti palesemente incongruente per eccesso con quello determinabile sulla base di altri elementi in suo possesso o successivamente acquisiti”.

Si è del parere che l’accertamento sintetico o più correttamente la determinazione del reddito complessivo netto delle persone fisiche di cui al comma 4 dell’art. 38 del D.P.R. 600/1973, non debba essere considerato una forma sanzionatoria di verifica della capacità contributiva, ma uno strumento rivelatore della setssa e, sotto questo profilo, costituisce un supporto integrativo del metodo di controllo analitico.

Manca la possibilità di una verifica del loro grado di attendibilità, quantomeno per l’assenza di adeguate rilevazioni a campione che darebbero alle predette stime un  qualche supporto scientifico.

Va inoltre evidenziato che il momento conclusivo della particolare metodologia di calcolo, applicata per quantificare il reddito complessivo presunto, si concretizza nella somma di una serie di redditi stimati, non  nella media degli stessi e ciò- inevitabilmente- può comportare incongruenze e distorsioni anche di non poco conto. Infatti, se lo scopo del meccanismo è quello di valorizzare, per ogni indicatore di capacità contributiva, specifiche propensioni al consumo al fine di pervenire alla stima del reddito correlato, ciascuno dei singoli importi ottenuti rappresenta un’approssimazione e, pertanto, l’incidenza di eventuali errori di sovrastima si ripercuote sulla determinazione del reddito complessivo “teorico”, non potendo essere mitigata dal correttivo di una media.

VIOLAZIONE DELL’ ONERE DELLA PROVA ART. 38, D.P.R. 29.9.1973, n.600 e s.m. ed integrazioni.

E’ pacifico che l’Amministrazioine Finanziaria sia tenuta a motivare e provare la propria maggior pretesa nei confronti del contribuente; tali oneri, tra loro ben distinti, soddisfano due esigenze fondamentali nel rapporto dialettico che si instaura tra le parti nel procedimento tributario: LA MOTIVAZIONE attiene alla conoscenza o conoscibilità della pretesa vantata dall’Amministrazione ( e tutela il diritto di difesa), nel mentre la PROVA attiene alla fondatezza della pretesa e riguarda il merito della stessa.

Gli avvisi di accertamento impugnati non soddisfano l’aspetto probatorio in quanto formalmente motivati legittimamente.

Cioè, l’Ufficio è stato informato esaurientemente e documentalmente della provenienza delle somme destinate all’acquisto dell’autovettura ed al suo mantenimento; motivo per cui gli era preclusa la determinazione sintetica del reddito, mancandone i presupposti e le condizioni di partenza, cioè di procedibilità. Il ricorrente raggiunto dagli accertamenti è conferitario di procura speciale potendo gestire e disporre incondizionatamente di somme depositate sul conto corrente n. 6xx presso la Bxxx ma riconducibili a redditi, regolarmente sottoposti a tassazione, dei genitori ( all.6, 10, 15,16,17,18,19,20,21,22)  xxxxrini e xxxxx.

Dall’allegato estratto conto n. 8 si evince che nelle date 25 e 26 novembre 200x sono state prelevate dalla banca rispetivamente 9xxx00,00€ e22xxxxx00,00 destinate al pagamento dell’auto del costo di € 3xxx000,00, come da fattura n.xxx del 2xxxx003, emessa da  xxxice Grup S.r.l. (all.9).

E’LA PROVA DEL CORRETTO COMPORTAMENTO FISCALE DEL SOGGETTO DESTINATARIO DEGLI ILLEGITTIMI ED INIQUI  PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI,  che non ha, invece, trovato nell’Ufficio evidentemente disponibilità, discernimento, capacità e ragionevolezza.

Quanto alle spese di esercizio dell’auto riferito all’anno 200x, determinate dall’Ufficio in  € 3xxx8,40 per effetto dei parametri da sintetico, va precisato che detto importo si consolida solo in presenza di legittimazione alla determinazione sintetica, poichè diversamente l’Ufficio nel procedere con altri metodi accertativi deve assumere il costo effettivo per l’esercizio dell’auto il quale è realmente e normalmente di gran lunga inferiore al teorico sintetico; NON OCCORRONO AFFATTO 3xxx,40 euro per mantenere un’auto, ancorchè HP 21, ma molto meno. Dai 12 allegati estratti  conti trimestrali della banca BNL c/cxxxxx7 dal 2002 al 2004 (n. 28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39), si osservano tutti i movimenti bancari. Per una più agevole lettura degli estratti il ricorrente si è concesso di riepilogare (all. 24) per categoria i movimenti avvenuti dal 2002 al 2004 e laddove il Giudice volesse chiarimenti analitici dei singoli movimenti per categoria si produco gli allegati n. 25 per l’anno 2004, n. 26 per l’anno 2003 e n. 27 per l’anno 2002, dai quali si analizzano la tipologia del movimento, tra cui ad esempio negli anni 2002-03-04 versamenti di dividendi con ritenuta alla fonte o cedole esenti del padre Spoxxxxxmo ( il quale ha il conto titoli xxxxx6 presso la xxxxall. 40) , l’addebito di utenze dei beni immobili locati,  versamenti e prelevamenti, etc.

Proprio alla prassi amministrativa si deve l’elaborazuoione di un elenco delle situazioni di fatto idonee a contrastare il metodo sintetico, che è andato nel tempo arricchendosi con l’individuazione di nuove fattispecie come gli atti di liberalità e contributi degli ascendenti o i redditi imponibili dichiarti dallo stesso contribuente accertato per gli anni precedenti i periodi di imposta presi in considerazione dagli uffici.

La facoltà di gestrire e disporre delle somme in conto corrente come evidenziato e documentato dall’allegata PROCURA, costituisce, a sommesso parere della parte, prova certa, inoppugnabile  e sicuramente di rango superiore rispetto alla prova contraria ad una presunzione legale relativa che la giurisprudenza è propensa a ritenere valida; prova contraria che può estrinsecarsi anche con presunzioni semplici e persino con una sola presunzione, purchè grave e precisa, dato che “la legge non pone alcun divieto all’ammissione della prova per presunzioni al fine di contrastare una presunzione legale, valevole sino a prova contraria.

MA D’ALTRO CANTO ED IN SOSTANZA E’LA PURA VERITA’ POICHE’ TUTTO IL RESTO E’ FRUTTO DI PRESUNZIONE STRUMENTALIZZATA ED  INFONDATA perchè finalizzata solo a FARE CASSA.

L’applicazione del sintetico nel caso in questione non trova alcuna seria giustificazione, in quanto il reddito di partecipazione del figlio xxxxxe è un reddito “derivato” ed esprime per l’anno 2004 il valore dell’apporto lavorativo del collaboratore nell’ambito dell’impresa familiare, il cui titolare resta l’unico soggetto responsabile delle sorti aziendali. E’ ammissibile che il genitore titolare possa aver da sempre integrato le riserve del figlio ma con denaro tassato. Classico contesto familiare in cui il figlio (unico) lavora nell’impresa del genitore ed intanto si prepara ad ereditare l’azienda e con essa altri beni immobili e mobili. L’accesso e la gestione incondizionata del c/c di famiglia non costituisce mai  evasione anche quando si prelevano somme per il fabbisogno personale.

Nel caso in esame l’inoppugnabile prova che i denari corrisposti alla parte venditrice provengono dalla disponibilità finanziaria in conto corrente è data dal prelievo del 2xxx2003 di € 9xxxx0,00 e del 26xxxx2003 di € 2xxx0,00 (all.8) somme che corrispondono alle previsioni del contratto di vendita del 20xxx03, nel quale si legge che l’acquirente si obbliga a corrispondcere l’acconto di € 9.00xxxx00 ed il saldo di € 22xxxx0,00 a mezzo assegno circolare, come in effetti la parte venditrice dichiatra di ricevere in  data xx.2003 (all. 23).

Insomma, la famiglia composta da tre persone che lavora duramente da oltre 50 anni (tranne il figlio evidentemente) avrà avuto pure il diritto e la fortuna di accantonare risparmi e quindi spendere una parte nel 2003,  2004, 2005 etc.?.

VIOLAZIONE DELLA MOTIVAZIONE-

Quando l’Ufficio procede all’accertamento con il metodo sintetico, è da ritenere che, proprio per la discrezionalità di cui dispone ha l’obbligo di esplicitare, nella motivazione dell’avviso di accertamento:

  • Le “ragioni” per cui, al di là della mera elencazione dei beni indice nella disponibilità del conttribuente e dei computi che derivano dall’applicazione dei “parametri” di cui al redditometro, ritengono che lo strumento usato sia, anche in ragione dell’attività istruttoria esperita ( degli elementi indiziari acquisiti, anche con eventuali indagini finanziarie), mezzo idoneo, nel caso concreto, a supportare l’accertamento e a dare attuazione (non già a disattendere) il precetto di cui all’art. 53, comma 1, della Costituzione (principio della capacità contributiva);
  • Il metodo ed i criteri nell’indirizzare la propria indagine ed il proprio accertamento verso alcuni soggetti piuttosto che verso altri.

Ovvero, per il caso in esame ed in considerazione degli elementi in possesso dell’Ufficio, la motivazione dovrà essere estesa ed articolata e non potrà limitarsi, come avviene, nell’ esporre un mero prospetto di calcolo connesso ad un elenco di beni e servizi “indice” ma evidenzi il percorso seguito nell’individuare proprio quel soggetto, come meritevole di essere accertato e indichi l’insieme dei dati soggettivi ed oggettivi, documentali e/o indiziari che consentono di corroborare quanto desumibile dai parametri, indici, coefficienti e quozienti di cui al metodo sintetico e di ritenere dunque attendibile non per mera via matematica ed automatica, ma in via di “ragionevolezza”, in rapporto alla concreta condizione dello specifico contribuente considerato, il reddito che viene ad essergli attribuito. L’Ufficio non ha seguito detto percorso sapendo che si sarebbe trovato dinanzi alla realtà, cioè “il dover constatare che il figlio ha utilizzato denari dei gentiri”.

L’obbligo di una adeguata motivazione degli atti amministratrivi che incidono su situazioni giuridiche soggettive ( qualificabili vuoi come diritti soggettivi vuoi come interessi legittimi) del contribuente, costituisce un principio generale del nostro Ordinamento Giuridico, come tale applicabile anche nel sistema normativo tributario, nonchè un principio di civiltà giuridica tendente a salvaguardare la fondamentale ed insopprimibile esigenza di circondare la sfera patrimoniale del contribuente di un adeguato strumento di garanzia, consentendo il controllo giurisdizionale dei limiti legali del potere di imposizione ( così Cass.  10.1.1973, n.24, Corte Cost. 8.2.1966, n.7 e Cons. di Stato 30.4.1966) ed assicurare, quindi in ogni caso al contribuente, di fronte alla pretesa tributaria una difesa adeguata delle proprie ragioni ( Cass. 26.10.1988, n. 5783; 13.7.1989, n.3285; 20.11.1989, n. 4966).

Un sensibile rafforzamento della tutela della posizione del contribuente discende dalla previsione dell’art.3 della Legge n. 241 del 1990 che ha generalizzato l’obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti amministrativi. Il comma 3 del citato art. 3 precisa che la stessa motivazione deve estendersi ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria, norma ripresa integralmente nell’art. 7 della Legge 27.7.2000,n. 212 ( Lo Statuto del contribuente).

P. Q. M.

Viene a finale considerazione che gli avvisi di accertamento sono completamente estranei al nostro Stato di Diritto ed al suo Ordinamento Tributario, per violazione di norme Costituzionali, illegittimità, infondatezza, illiceità, abuso, arbitrarietà, e quindi da ritenersi nullo o soggetto a censura di annullamento.

Il sottoscritto, richiamando ciascun punto del ricorso,

CHIEDE

A) – Ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 31.12.1992, n.546 e s.m. a Codesta On.le Commissione la sospensione dell’atto impugnato, non essendo il ricorrente Sxxxxx, in questo periodo di economia stagna interessato da scarsa liquidità in circolazione, in grado di corrispondere le imposte e le sanzioni richiestegli.

La sua impossibilità a solvere in conformità alle conseguenze impositive ed esattive, si ancora e si raccorda al seguente ordine di motivi:

  • l’Ufficio, non avendo saputo valutare la capacità economico-contributiva dello stesso contribuente, l’ha posto nelle prevedibili condizioni di danno di cui sopra;
  • Il contribuente non ha violato alcuna norma e le somme occorse per il pagamento dell’autovettura, tassate, provengono da fonti certissime e documentate (genitori – conto corrente- assegni circolari) e quindi mancano i presupposti di fatto e giuridici e le condizioni affinché l’Ufficio potesse determinare il reddito sinteticamente ed emettere gli accertamenti.

L’indole giuridica della chiamata esattoriale, ingenerata dagli atti fiscali da accertamenti o rettifiche, è data da norma, dottrina antipositivista, ispirata da un genere di norma di difficile qualificazione, ma che sicuramente ha tanto contribuito a gettare ombre sulla riforma del contenzioso tributario (Andrea Colli Vignarelli, ricercatore nell’Università di Messina: in Rassegna tributaria n. 23 Maggio-giugno 1996).

La natura giuridica dell’intervento esattivo, come riflesso dell’efficacia esattoriale degli avvisi ed annessi, sia esso a titolo di “ deposito fruttifero” o di vero anticipato pagamento (se pur parziale), una volta individuata e stimata l’incostitutività dell’atto e l’inesistenza degli essenziali parametri di misurazione dell’effettiva capacità contributiva del contribuente, è vista e sentita tuttora, come irragionevole ed anticostituzionale, anche per gli aspetti ed i caratteri di disuguaglianza dell’istituto riscossivo anticipato, quando la fattispecie è ancora sub iudice.

Venuta alla ragione ed alla constatazione il dato di fatto che la capacità contributiva è inesistente, intesa, se pur largamente, non solo come capacità economica, ma come capacità suscettibile di fornire al soggetto gravato della prestazione impositiva i mezzi finanziari occorrenti per l’assolvimento della stessa, nell’umana ragione non vi è possibilità di acquisire la circostanza che essa incapacità di poter disporre, la si tramuti in capacità solutoria (per giunta in crescendo); nell’attesa che il o i procedimenti giurisdizionali si svolgano e si concludano. Non s’ignorano, già si conoscono le peripezie, il travaglio della Corte Costituzionale e delle battaglie da essa combattute, per giungere ad affermare che:

a)      – per quanto attiene gli aspetti procedimentali, la garanzia dell’osservanza della capacità contributiva, si manifesta solo in via mediata ed indiretta, per questo in caso di violazione si determina contemporaneamente, se non esclusivamente, contrasto con l’art. 24 della Costituzione;

b)      –In ordine all’atto di accertamento allorchè si presenti privo di ragionevolezza (o addirittura irrazionale: è il nostro caso) contrasta sia con il principio di capacità contributiva che con quello di difesa.

L’art. 53 della Costituzione è norma di reciprocità di rispetto. Che altro senso avrebbe altrimenti l’espressione: “ in ragione della loro capacità contributiva”, se non quella di comando giuridico, dato prima al legislatore e poi a chi attua i procedimenti di accertamento tributario, sulla base delle leggi d’imposta, di verificare, misurare, rispettare e stabilire la capacità contributiva di ciascun amministrato contribuente, in “ragione” (e con ragione) della sua valenza economica, espressa in ciascun singolo tributo. Se tutto ciò è e deve essere, si comprende bene, che così come psicologicamente ed intellettivamente costruito, costituito e strutturato l’uomo (sia esso contribuente o meno) non gli è proprio possibile assumere e giustificare un ufficio pubblico, cioè lo Stato, che s’inventa del tutto un’inesistente capacità contributiva e che a ragione di ciò e di tanto, essere pure in grado di agire, (senza interposizioni giurisdizionali), di proseguire e comprimere il cittadino.

Or dunque, si sostiene che una capacità contributiva inventata di sana pianta è già di per sé bastante a configurare motivo e prova per la concessione della chiesta sospensione dell’avviso e che qui si reitera.

B) che Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale di Bari, in accoglimento del presente ricorso, dichiari l’annullamento dei due atti per quanto esposto in diritto ed in subordine l’annullamento degli atti di accertamento, siccome  incostitutivi, radicalmente viziati ed illegittimi per violazione di legge, eccesso di potere e carenza di motivazione, nonché infondato in fatto e diritto;

C) – l’annullamento delle sanzioni pecuniarie.

Con vittoria delle spese di giudizio.

Si deposita:

  • copia del ricorso consegnato all’Agenzia delle Entrate;
  • fotocopia della ricevuta di deposito;
  • fotocopia dei due atti di accertamento impugnati;
  • fotocopia dell’invito n. Qxxxx2/2007- all.n.1-;
  • fotocopia verbale di contraddittorio del 31.12.08-all.2;
  • fotocopia memoria del 27.12.2008-all.n.3-;
  • fotocopia comunicazione AA9/3 – all. 4;
  • fotocopia atto di donazione azienda – all.n.5;
  • fotocopia prospetto canoni attivi – all. 6;
  • fotocopia prospetto utenze Enel-Italcogim-telecom -all.n.7-;
  • fotocopia estratto conto xxxx anno 2003;
  • fotocopia fattura xxxxxxxxxxroup S.r.l. – all. 9;
  • fotocopia procura speciale – all. 10;
  • fotocopia condono anno 2002 Sgxxxxxxe – all. 11;
  • fotocopia condono anni 1997- 2001- Sxxxxxxxe – all. 12;
  • fotocopia condono anni 1997- 2001- Pxxxxxxla – all. 13;
  • fotocopia condono anno 2002 – Pexxxxxla – all. 14;
  • n. 8 fotocopie mod. Unici alxxni – Spoa anni 2001-2004 all- 15-16-17-18-19-20-21-22;
  • fotocopia contratto acquisto autovettura – all. 23;
  • fotocopia prospetto movimenti bancari – all. 24;
  • fotocopia prospetto movimenti bancari anno 2004 – all. 25;
  • fotocopia prospetto movimenti bancari anno 2003 – a.ll. 26;
  • fotocopia prospetto movimenti bancari anno 2002 – all. 27 ;
  • fotocopia estratto conto di banca I trim 2002 – all. 28;
  • fotocopia estratto conto di banca  II trim 2002 – all. 29;
  • fotocopia estratto conto di banca III trim 2002 – all. 30;
  • fotocopia estratto conto di banca IV trim 2002 – all. 31;
  • fotocopia estratto conto di banca I trim 2003 – all. 32;
  • fotocopia estratto conto di banca  II trim 2003 – all. 33;
  • fotocopia  estratto conto di banca III trim 2003 – all. 34;
  • fotocopia estratto conto di banca IV trim 2003 – all. 35;
  • fotocopia estratto conto di banca I trim 2004 – all. 36;
  • fotocopia estratto conto di banca  II trim 2004 – all. 37;
  • fotocopia estratto conto di banca III trim 2004 – all. 38;
  • fotocopia estratto conto di banca IV trim 2004 – all. 39;
  • fotocopia estratto conto banca al 31.12.2004 del conto titoli del Sig. Sxxxxxo all.40;
  • fotocopia ricevutaAgenzia Entratedel 10.10.2007 all.41;
  • n.3 fotocopie D.U. Sxxxxxxxxxppe all.42-43-44.

Putignano, 24.01.2009                                                             Con Ossequio

Il difensore abilitato                                                                                    _____________________

Rag. Tonio Detomaso

ATTESTAZIONE DI CONFORMITADELLA COPIA DEL RICORSO ALL’ORIGINALE.

Il sottoscritto rag.Tonio Detomaso, in qualità di difensore abilitato dal Sig. Borxxxxxpe nella presente controversia attesta, ai sensi dell’art.22, comma 3, del D. Lgs. 546/1992, che questo ricorso è conforme all’originale consegnato all’ Agenzia delle Entrate Ufficio di Gioia del Colle in data _________.

Firma del difensore

_____________________

Rag.Tonio Detomaso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricorso avverso diniego definizione carichi ruolo

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ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI B A R I

Oggetto: ANNO 1996 – CONDONO CARICHI  ISCRITTI A RUOLO EX ART. 12 DELLA LEGGE 27-12-2002, N. 289 ( ROTTAMAZIONE DEI RUOLI).

RICORSO avverso IL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DELLA DEFINIZIONE DEI CARICHI DI RUOLO POST RIFORMA, emesso dall’AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI BARI 2, prot. n. 15xx49 del 02.xx2.2009, atto notificato  a mezzo posta raccomandata n. 7639xxx8-5 il 16.12x.2×009, afferente:

ANNO  RUOLO: 2000  NUMERO RUOLO: 000xxx

DATA CONSEGNA RUOLO: 25xx000

UFFICIO RUOLO: 8x – BARI 2

MODELLO: RUOLI  LIQUIDAZIONE I.V.A.

ID. PARTITA 00003xxx    ID CARTELLA 0142xxxx1101369

ANNO D’IMPOSTA: 1996

AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO CHE HA EMESSO LA REGOLAZIONE CONTABILE: BARI 2

PROT. REGOLAZIONE CONTABILE: 2007S10xx27 DATA REGOLAZIONE CONTABILE: 2xxxx007.

Contro: AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI BARI 2.

ricorrente: Società SExx S.r.l. SOC. ExIANTISTICA     ExxxUTENZIONI con sede in xxxxxxxxxxiale della Rxxica n. xx, codice fiscale  0xxx20 e, per essa:

l’Amministratore Unico e legale rappresentante Signor Pelxxino Axxxelo, nato a Vxxxsa (PZ) il 1xxxx946, con domicilio fiscale in Via Coxxxxe di Ruxxxa n.xxx3/C, xxxxNO (BA), xxxx18L738M;

e per suo nome e conto, il difensore tecnico abilitato:

Rag. Tonio Detomaso, nato a Putignano (Ba) il 4.9.1947, con studio alla Via

G. Pascoli, n.27/a, 70017 Putignano (Ba), Cod. Fisc.

DTM TNO 47P04 H096B, giusta procura alle liti,

rilasciata a margine del presente atto di ricorso, a cura

dello stesso ricorrente Pellegrino Angelo.

CON LA RICHIESTA DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA IN PUBBLICA UDIENZA, AI SENSI DELL’ART. 33, 1° COMMA DEL D.LGS. n.546/92. 

Il sottoscritto difensore rag.Tonio Detomaso, libero professionista in Putignano (Ba), ha ricevuto mandato difensivo dal Sig. Pxxxgrino xxxlo, essendogli giunto a notifica il 1xxx6.12.9 il Provvedimento di diniego della definizione dei carichi di ruolo post riforma prot. n. 15xxxx xxxx09 emesso dall’AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI BARI 2.

Egli in esecuzione del mandato difensivo ricevuto, ha riscontrato l’infondatezza e l’illegittimità del provvedimento, pertanto, ai sensi dell’art. 18 e seguenti del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546 e s.m.,

RICORRE

A Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale, quale Giudice a quo, affinchè eserciti la relativa cognizione e decida la controversia ai sensi dell’art. 36 dello stesso D. Lgs. N. 546/1992.

MOTIVI DEL RICORSO

IN FATTO

1)          L’Agenzia delle Entrate Ufficio di Bari 2 notificava alla SxxM S.r.l. il provvedimento di diniego della definizione dei carichi iscritti a ruolo post riforma, prot. 1xxx49 del 2.xxx009, per l’assenza di uno dei requisiti previsti dalla disposizione agevolativa “ condono dei carichi iscritti a ruolo previsto dall’art. 12 della legge 27/12/2002 n. 289 “(c.d. condono per la rottamazione dei ruoli);

2)          La società per gli effetti dell’art. 12 della legge 27/12/2002 n. 289, presentava la seguente situazione:

  • Importo I.V.A. 1996 a debito   € 48.8xx,23 di cui alla cartella di pagamento n. 0142xxxx1101369 oggetto di definizione (all.1);  
  • Importo dovuto per adesione condono € 12xxxx34 ( 4xxxx1,23 x 25%), da versarsi:
    • 1^ rata  € 9.7xxx3   entro il 16.05.2003;
    • 2^ rata  € 2.xxxx,36   entro il 16.04.2004;

3)          I versamenti sono stati eseguiti:

  •  1^ rata  € 9.xxx53  il 16.05.2003 (all.2):
  •  2^ rata  € 2.xxxx,36  il 19.04.2004 (all.3) (il 16 era venerdì);

4)          L’Ufficio riferisce, ed in effetti si prende atto,  che la motivazione del diniego sta nel prospetto contabile che fa parte del provvedimento di diniego. Tuttavia il citato prospetto contabile, pag. 6, si conclude senza alcuna spiegazione, senza totali, ma sopratutto non indica il perchè non riporta l’incasso della seconda rata pari ad € 2.441,36, eseguito in data 19.04.2004 anzichè il 16.4.2004 (all.3), a saldo del dovuto. E’ certo che l’Agente della Riscossione ha incamerato detta somma ma non l’ha accreditata al versante solo perchè il versamento non fu eseguito con bollettino prestampato, ma con bollettino compilato a mano dal debitore.     

5)          La parte inoltrava all’Ufficio richiesta di annullamento di atto illegittimo ai sensi dell’art. 68 del D.P.R. n. 287/82, dell’art. 2 quater del D.L. n. 564/94 e del D.M. n. 37/97, in data 07.0xxx2010, n. Progressivo 201xxx0460, prot. xxxx01859 (all.4);

IN DIRITTO

L’Obbligazione pecuniaria è stata interamente assolta con i due versamenti di € 9.xx76 del 16.xxx003 e di € 2.xxx36 del 19.04.2004 e quindi per complessivi € 12xxx,89. Va solo rilevato che la seconda rata scadeva il venerdi 16.04.2009, mentre il versamento avveniva il 19.04.2004. Provato che la seconda rata è stata regolarmente versata, non resta che considerare possibile causa del diniego della definizione agevolativa di cui alla legge 27.12.2002, n. 289 l’avvenuto versamento con un giorno di ritardo.

Il pagamento (del 25%) doveva essere effettuato per un importo almeno pari all’80% entro il 16 aprile 2003 e, per il residuo, entro il 16.4.2004.

Con il D.L. 24.06.2003, n. 143, convertito dalla legge 01.08.2003, n. 212, è stato fissato al 16 aprile 2004 il termine per il primo versamento a beneficio dei soggetti che, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto ( 25.6.2003), ancora non avessero effettuato versamenti utili ai fini della definizione in esame.

Il D.M. 08.04.2004, relativamente ai soggetti che alla data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 143 del 2003 ( 25 giugno 2003) ancora non avevano effettuato versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui al medesimo art. 12, è stato fissato al 18.04.2005 il termine utile per il versamento a saldo.

In sintesi, i soggetti che avevano aderito alla definizione dopo il 25 giugno 2003 erano tenuti ad effettuare il primo versamento entro il 16 aprile 2004 ed il versamento del residuo entro il 18 aprile 2005.

I contribuenti, invece, che avevano aderito alla definizione prima della suddetta data, dovevano effettuare il primo versamento entro il 16 aprile 2003 ed il versamento del residuo entro il 16.4.2004, con conseguente decadenza dai benefici in caso di ritardato od omesso versamento alla suddetta scadenza; almeno questa è l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, contenuta nella Risoluzione 125/E del 12.08.2005. E’ tuttavia evidente la disparità di trattamento che punisce stranamente i contribuenti che hanno pagato prima.

E’ certamente una situazione strana, ma non tanto, ove si consideri che i termini della definizione hanno subito ben cinque proroghe per un totale di tredici mesi.

In sintesi e per assurdo accade che colui che ha pagato prima dell’ultima data valida per aderire alla definizione, cioè il 18.4.2005, ma con un giorno di ritardo, 19.04.2004 in luogo del 16.04.2004,  ma pur sempre entro il termine ultimo, 18.04.2005, si vede notificare il provvedimento di diniego della stessa definizione.

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RICORSO AVVERSO STUDI DI SETTORE REDDITO DI PARTECIPAZIONE LAVORO AUTONOMO

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ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI B A R I

Oggetto: ANNI 2002 e 2003 – IMPOSTE  IRPEF –– ADDIZIONALE REGIONALE – STUDI DI SETTORE – REDDITO DI PARTECIPAZIONE.

RICORSO avverso gli Avvisi di Accertamento emessi dall’AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI BARI 1:

  • N. XX2008 per l’anno 2002, prot. n. 0xxx807 delxxxx.12.2008, atto notificato in Bari il 1xxx.2008;
  • N. 8840xxxxx1856/2008 per l’anno 2003, prot. N. 0xxxx6806 del 12.1xxxxx2008, notificato in Bari il 16xxxx08.

I due  Avvisi di Accertamento, nel loro costrutto formale, sostanziale, logico e giuro-impositivo, in abbinata constatata ricorrenza della connessione per natura tra gli stessi sul piano dei motivi, dei fatti, dei criteri di discrimine dei presupposti, dei tributi, dell’oggetto e di ogni altro elemento giuridicamente considerabile, nella ratio dell’art.29 del D.Lgs. n.546/1992 e s.m. e delle norme del C.P.C., configurano la Condicio Iurisdi proponibilità “cumulativa”  del presente ricorso. Trattasi cioè di unico fatto economico generatosi nello Studio Odontoiatrico Associato Dr. xxoro, Dr. Nxxxxxxdi Putignano.

Contro: AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI BARI 1.

ricorrente:  SxxxxxxxxxCO, nato a  Bari il 1xx952 e domiciliato in Bari in Via xxxxxxxxxxxari, n.xxxx, C.F. SNTFxxxxxxxx52D15A662Y, medico;

e per suo nome e conto, il difensore tecnico abilitato:

Rag. Tonio Detomaso, nato a Putignano (Ba) il 4.9.1947, con studio alla Via

G. Pascoli, n.27/a, 70017 Putignano (Ba), Cod. Fisc.

DTM TNO 47P04 H096B, giusta procura alle liti,

rilasciata a margine del presente atto di ricorso, a cura

dello stesso ricorrente Santoro Francesco.

1)      CON RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELL’ATTO IMPUGNATO, AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.LGS. 31.12.1992, N.546 e s.m.;

2)      CON LA RICHIESTA DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA IN PUBBLICA UDIENZA, AI SENSI DELL’ART. 33, 1° COMMA DEL D.LGS. n.546/92. 

Il sottoscritto difensore rag. Tonio Detomaso, libero professionista in Putignano (Ba), ha ricevuto mandato difensivo dal Dr. xxxxtoro xxxxxsco, essendogli giunti a notifica il 1xxxx08 i due avvisi d’accertamento n. 8xxxxxxxxxx2008 (Prot. n. 0xxxxxxxxxx07 del 12.xxxx008), e xxxxxxxxxxxxxx8 (prot. n. 0xxx6806 del 12.xxx.2008) emessi dall’AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI BARI 1.

Egli in esecuzione del mandato difensivo ricevuto, ha riscontrato la totale infondatezza ed illegittimità dei citati avvisi d’accertamento, pertanto, ai sensi dell’art. 18 e seguenti del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546 e s.m.,

RICORRE

A Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale, quale Giudice a quo, affinchè eserciti la relativa cognizione e decida la controversia ai sensi dell’art. 36 dello stesso D. Lgs. N. 546/1992.

MOTIVI DEL RICORSO

IN FATTO

1)          L’Agenzia delle Entrate Ufficio di Gioia del Colle notificava al Dr. Santoro a mezzo raccomandate r.r. 7xxx649394-9 e 761926xxxx-7 l’invito n. RF3Ixxxx007, prot. 6xxx1 del 20xxxx077, per l’anno 2002 (all.1), e raccomandate nn. 7xxxx9391-5 – 761xxxx9390-4,  l’invito n. RF3Ixxxxx0253/2007, (allegato n.2) per l’anno 2003, ad esibire documentazione contabile e a presentarsi il giorno 1xxxx2007 in Ufficio ai fini dell’instaurazione del contraddittorio e dell’eventuale definizione dell’accertamento con adesione, ai sensi del Decreto Legislativo 18.6.1997, n.218, relativamente allo STUDIO ODONTOIATRICO ASSOCIATO Dr.xxxxxx con sede in Putignano alla via Wxxxxxxxer n. 3, citando calcoli da studi di settore, i quali –tuttavia- NON RISULTAVANO ALLEGATI ALL’INVITO;    

2)          Per l’incontro avvenuto il 16xxxxx007 furono redatti due verbali di contraddittorio prot. n. 6xxxx del 16xxxx007 (all.3) e prot. n. xx877 del 1xx2007 (all. 4), dai quali si evince che il Dr. xxxxncesco, nella qualità di amministratore legale rappresentante dello studio associato “ ODONTOIATRICO Dr. xxxxxxito, con procura conferita al rag. Tonio Detomaso, esibiva i documenti fiscali richiesti, tra cui la memoria difensiva esplicativa con relativi allegati e chiedeva l’archiviazione della pratica avendo fornito ampie prove a sostegno della tesi che nel suo caso gli studi di settore non erano applicabili.

In entrambi i verbali, da una parte il verbalizzante Sig. Masxxxxx    per l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Gioia del Colle e dall’altra lo Studio associato odontoiatrico, rappresentato dal difensore rag., T. Detomaso, alla pag. 2, si legge:  “ si ritiene di considerare le suddette giustificazioni in parte persuasive in quanto le circostanze evidenziate comportano effettivamente una riduzione dei compensi determinati in base agli studi di settore applicabili. Pertanto, l’Ufficio, dopo aver attentamente vagliato le suddette giustificazioni, propone la rideterminazione dei maggiori compensi calcolati in base all’applicazione dello studio di settore in € 36.xxxx00 per l’anno 2002 ed in  € 34.xxx0 per l’anno 2003 (all. 3 e 4).

La parte aderiva alla definizione per lo studio associato per due ragioni:

  1. convenienza economica a chiudere subito l’incomprensione sorta tra il fisco e l’associazione professoniale, dato il sostenibile gravame ( contributo ) dovuto, rispetto all’eventuale  percorso del contenzioso;
  2. la conservazione dell’autonomia negoziale degli atti, consapevole del rinvio a nuova e successiva data per l’esame della posizione dei due associati appartenenti a distretti diversi da quello di Gioia del Colle, ed essendo tra loro posizioni giuridiche distinte.

3)          La parte effettuava nei 20 giorni successivi al 1xxx07 i versamenti perfezionando così la definizione per gli anni 2002 e 2003 (all. 5 e   6) solo per l’Associazione professionale “ Studio associato Dr. xxxxxxxxxxxxxto.  

4)          Il 16 dicembre 2008 venivano notificati i due accertamenti impugnati, non preceduti dal contraddittorio, con i quali l’Agenzia di Bari:

Per l’anno 2002  chiede il pagamento delle seguenti  somme:

IRPEF                                                                            € 2xxxx1,00

ADDIZIONALE REGIONALE                                    €    10xx2,00

ADDIZIONALE COMUNALE                                    €      37xx,00

SANZIONE AMMINISTRATIVA                              € 2.4xx70,00

Avendo elevato il reddito complessivo da € 19.xxxx6,00 (all.17) ad € 26xxxx1,00.

Per l’anno 2003:

IRPEF                                                                          €  3.3xx,00

ADDIZIONALE REGIONALE                                    €     10xxx,00

ADDIZIONALE COMUNALE                                    €       4x,00

SANZIONE AMMINISTRATIVA                              €  3.xxxx,00

Avendo elevato il reddito complessivo da € 3xxxxx00 (all. 18) ad €  40xxxx2,00.

Oltre gli interessi

5)          Nella memoria del 15.10.2007 (all. 7) il ricorrente evidenziava all’Ufficio ed ora al vaglio di Codesta On.le Commissione che:

  • Lo studio associato è stato costituito il 26.xxx.2001 con lo scopo di esercitare in forma associata la professione di odontoiatra e odontostomatologia in Putignano e con la previsione, all’art. 4, che il contratto associativo sarebbe venuto a scadere il 31.12.2005 (allegato).
  • Lo studio associato ha operato senza dipendenti ed i due medici si alternavano per due mezze giornate la settimana .    
  • Lo studio era ubicato in via xxx, zona molto al di fuori del centro urbano e principalmente inaccessibile a chi non possiede un automezzo, come si evidenzia dalla piantina allegata.

L’ubicazione di un nuovo studio, specie se trattasi di odontoiatra, assume grande rilevanza per l’acquisizione della clientela. E’ noto, altresi’, il divieto di attuare qualsiasi tipo di pubblicità e l’unico modo per acquisire notorietà e lavoro sono il tradizionale “passa parola” ed il tempo, ma è evidente che data la collocazione fuori Paese dello studio ciò non è stato possibile o lo è stato in misura assai ridotta.   

      La scelta dello studio, fatta evidentemente imponderatamente,  E’ STATA CAUSA DELL’INSUCCESSO DELL’ INIZIATIVA (fallimento dell’iniziativa), tant’è che allo scadere del termine previsto ( 31.12.2005) i due associati hanno preferito, senza alcun ripensamento, CESSARE L’ATTIVITA’ (allegato), anche per non rimetterci ulteriori denari rispetto a quelli già investiti e risultati in parte infruttiferi ed in parte persi definitivamente. 

  • L’attività professionale è stata avviata mediante accensione di mutuo per euro 4xxx0,00 presso la Banca Intesa   Bci, fotocopie allegate comprensive del piano di ammortamento, utilizzato per l’acquisto del macchinario ed attrezzature tecniche di studio e stipulando un contratto di leasing (allegato) per l’acquisto del riunito. Per l’esercizio 2002, è stato inevitabile che gli interessi passivi, i canoni leasing, gli ammortamenti, le spese pluriennali, le locazioni, l’IVA indetraibile da pro-rata, per complessivi euro 25.xxxx2,52, hanno rappresentato costi insopprimibili ovvero necessari per l’esercizio professionale, ma che hanno finito per incidere negativamente sul conto economico (allegato). Ciò non deve meravigliare essendo pacifico che nell’avviare l’attività, per i primi anni, i costi non sono proporzionati ai ricavi e ciò vale anche per l’esercizio 2003.   
  • E’ altrettanto inconfutabile che, in considerazione della corposa concorrenza, oggi per avviare un qualsiasi studio professionale occorrono non meno di cinque anni ed i ricavi risultano necessariamente bassi e contratti.
  • Il risultato delle scelte operate si compendia nel risultato negativo per i primi due anni, diventando positivo per gli anni 2004 e 2005, anche se di modesta entità. Perdite e redditi dichiarati derivanti dall’attività lavorativa corrispondono alla reale situazione economico-fiscale, nel rispetto della normativa tributaria.

Gli associati responsabilmente e coerentemente, già a metà anno 2005, constatati i deludenti ed antieconomici risultati conseguiti, decisero di cessare l’attività oltre che per le suesposte ragioni anche per il fatto che preferirono impegnarsi maggiormente a favore dei rispettivi studi di Bari.

La rappresentazione puntuale e veritiera dei fatti soggettivamente ed oggettivamente, unitamente agli allegati documenti, costituiscono dimostrazione e prova che gli studi di settore, nel caso di specie, non sono applicabili sia perchè modificano immotivatamente e non vera il risultato di gestione, sia perchè essi non sono accompagnati da alcuna dimostrazione e prova a carico e cura dell’Ufficio; ne consegue l’annullamento dei due avvisi di accertamento.

Premessa

Si intende con il presente ricorso trattare preliminarmente le due distinte fasi che devono contraddistinguere l’attività dell’Ufficio tributario, ovvero quella dell’accertamento e quella della determinazione dei ricavi.

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RICORSO AVVERSO REVOCA AGEVOLAZIONI FISCALI TRASFERIMENTO IMMOBILI

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ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI B A R I

Oggetto: ANNO 2008 ‑ IMPOSTA REGISTRO – SANZIONI ED INTERESSI – REVOCA AGEVOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, C. 25, DELLA LEGGE N. 244 DEL 24.12.2007,  TRASFUSA A REGIME NELL’ART. 1, PARTE PRIMA DELLA TARIFFA ALLEGATA AL D.P.R. 26.04.1986 N. 131.

Contro: AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI XXX – UFFICIO TERRITORIALE DI XXXX.

RICORSO avverso l’Avviso di liquidazione dell’imposta, del 25.10.2XX1, emesso dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di XXX,, Ufficio Territoriale di XXX, atto notificato in XXXXXX a mezzo dei servizi postali, in data 08.XX1.2011, raccomandata n. 76XX80830-1, numero di riferimento XXXE20116XXX01566X0, numero dell’atto 200XXXXXXX746000 ;

RICORRENTE

IMMOBILIARE XXXX  Società a r.l. con sede legale in Putignano (Ba) alla via Nxxxxxxxxxte n. xxx, codice fiscale 0xxxx0721, PEC immobiliare e@pec.it, rappresentata dall’amministratore unico e legale rappresentante Mantovani xxxINA, nata a Pxxxxno l’xxx ed ivi residente alla via xxxxxx. 2, codice  fiscale xxxxxxxxxxxxxxxxx  e, per suo nome e conto, il difensore tecnico abilitato: Rag. Tonio Detomaso, nato a Putignano (Ba) il 4.9.1947, Cod. Fisc. DTM TNO 47P04 H096B, fax 080/4913207, PEC: toniodetomaso@pec.it , iscritto all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bari al n. 137, sez. A, giusta  procura  alle  liti rilasciata in calce al presente atto, con studio in Putignano, Via G. Pascoli n. 27/A, presso il quale la ricorrente è

elettivamente domiciliata ai fini del giudizio;

1)      CON RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELL’ATTO IMPUGNATO, AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.LGS. 31.12.1992, N.546 e s.m.;

2)      CON LA RICHIESTA DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA IN PUBBLICA UDIENZA, AI SENSI DELL’ART. 33, 1° COMMA DEL D.LGS. n.546/92.  

Il sottoscritto difensore rag. Tonio Detomaso, libero professionista in Putignano (Ba), ha ricevuto mandato difensivo dalla società Immobiliare S.r.l. , a cura del rappresentante legale pro tempore di essa, xxxxxxx, essendo a giunto a notifica l’08xxxxxx011 l’avviso di liquidazione della maggiore imposta di registro datato 2xxxxx11, emesso dalla Direzione Provinciale di xxxxx – Ufficio Territoriale di xxxxxi, via xxxxa, n. xxxxxi.

Egli in esecuzione del mandato difensivo ricevuto, ha riscontrato l’ infondatezza ed illegittimità dell’avviso erariale e, pertanto, ai sensi dell’art. 18 e seguenti del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546 e s.m.,

RICORRE

A Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale, quale Giudice a quo, affinchè eserciti la relativa cognizione e decida la controversia ai sensi dell’art. 36 dello stesso D. Lgs. N. 546/1992.

MOTIVI DEL RICORSO

IN FATTO

  1. La società Immobiliare xxxx S.r.l., il 2xxxx008, acquistava in Putignano un suolo edificatorio della superficie catastale di mq. xxxxxx113, censito in catasto terreni al foglio xxx, particelle xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a rogito Notaio Dott.ssa Concetta Adriana Della Ratta di Bari, registrato all’Ufficio delle Entrate di xxxx in data 2xxxx008 al n. xxx, serie 1T (all.1). L’acquirente chiedeva l’applicazione delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 1, commi 25, 26, 27 e 28 della Legge n. 244 del 24.12.2007, trattandosi di trasferimento di proprietà di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, pertanto il corrispettivo pagato scontava la tassazione dell’1% per l’imposta di registro, del 3 % per l’ipotecaria e dell’1% per la catastale. All’atto notarile veniva allegato lo stralcio del Piano Regolatore Generale del Comune di Putignano, contenente la descrizione delle zone “C”,  “C2”, e “C2a”, a conferma che il suolo di cui trattasi rientrava nel piano urbanistico particolareggiato.
  2. La ricorrente società con rogito del Notaio Dott.ssa Concetta Adriana Della Ratta di Bari, in data 10.xxxx, registrato al n. xxxxx/1T (all.2), cedeva gratuitamente al Comune di Putignano parte del citato suolo, cioè le particelle xxxxxxxxxxxxx039  per complessivi mq. xxxxxx, area destinata alle urbanizzazioni primarie e secondarie relative al comparto PL/C in zona omogenea C2 del Piano Regolatore Generale del Comune di Putignano, in rispetto degli impegni assunti sottoscrivendo la convenzione con il Comune di Putignano il 28xxxxxx9.
  3. Con l’avviso di liquidazione sono richieste le somme: € xx88,59 a titolo di imposta di registro ed interessi, € xxx6 diritti, € 2xxxxx,00 quale sanzione pecuniaria;
  4. La Direzione Provinciale di xxxi, Ufficio Territoriale, con l’avviso di liquidazione che si impugna revoca l’agevolazione fiscale prevista dall’art. 1 della Tariffa parte I del D.P.R. 26.04.1986, n. 131, divenuta norma a regime, aggiunta dall’art. 1, c. 25 della L. 244 del 24.12.2007, relativamente all’area ceduta al Comune, così motivando:
    1. L’agevolazione è revocata, pag. 2/7 dell’avviso, non essendosi verificata la condizione del completamento dell’intervento cui è finalizzato il trasferimento, entro cinque anni dal trasferimento (2008-2013 !);
    2. Con atto a rogito notar…, pag. 2/7 dell’avviso, la società iMMOBILIARE   xxx S.r.l. rivendeva al Comune di Putignano, parte del succitato suolo che, a seguito della convenzione del piano di lottizzazione del comparto, stipulata con il Comune il 28.xxxx09, risultò destinato in parte a viabilità e parte a standards di pertinenza dei lotti a realizzarsi;
    3. Pag.3/7 dell’avviso- L’Ufficio riporta le condizioni necessarie, anche se in parte superate, per usufruire dell’agevolazione fiscale di cui all’art. 1, commi dal 25 al 28, della Legge 244 del 24.12.2007, indicandole in a) la presenza di un piano urbanistico particolareggiato vigente, regolarmente approvato, b) l’intervento edilizio deve essere “ completato” entro cinque anni dal trasferimento;
    4. Si incorre, altresì, nella decadenza dal beneficio in caso di rivendita (!) del suolo edificabile, acquistato con le agevolazioni, in assenza di utilizzazione edificatoria, anche se l’alienazione avviene entro cinque anni dall’acquisto;
    5. Tanto premesso, alla soc. Immobiliare xxx S.r.l. vengono revocate le agevolazioni previste … per aver venduto, parte del terreno edificabile sopra descritto, prima dello scadere del quinquennio, prima della prevista realizzazione edificatoria e comunque prima di aver completato l’intervento edilizio previsto.                   

IN  DIRITTO

1°)- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1, PARTE PRIMA DELLA TARIFFA, D.P.R. 26.04.1986, N. 131, INTRODOTTA COME NORMA A REGIME DALLA LEGGE 244 DEL 24.12.2007, ART. 1, COMMA 25 – PER QUANTO CONCERNE FORMA ED EFFICACIA DELLA MOTIVAZIONE. Continue reading