Ricorso avverso diniego definizione carichi ruolo

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ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI B A R I

Oggetto: ANNO 1996 – CONDONO CARICHI  ISCRITTI A RUOLO EX ART. 12 DELLA LEGGE 27-12-2002, N. 289 ( ROTTAMAZIONE DEI RUOLI).

RICORSO avverso IL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DELLA DEFINIZIONE DEI CARICHI DI RUOLO POST RIFORMA, emesso dall’AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI BARI 2, prot. n. 15xx49 del 02.xx2.2009, atto notificato  a mezzo posta raccomandata n. 7639xxx8-5 il 16.12x.2×009, afferente:

ANNO  RUOLO: 2000  NUMERO RUOLO: 000xxx

DATA CONSEGNA RUOLO: 25xx000

UFFICIO RUOLO: 8x – BARI 2

MODELLO: RUOLI  LIQUIDAZIONE I.V.A.

ID. PARTITA 00003xxx    ID CARTELLA 0142xxxx1101369

ANNO D’IMPOSTA: 1996

AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO CHE HA EMESSO LA REGOLAZIONE CONTABILE: BARI 2

PROT. REGOLAZIONE CONTABILE: 2007S10xx27 DATA REGOLAZIONE CONTABILE: 2xxxx007.

Contro: AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI BARI 2.

ricorrente: Società SExx S.r.l. SOC. ExIANTISTICA     ExxxUTENZIONI con sede in xxxxxxxxxxiale della Rxxica n. xx, codice fiscale  0xxx20 e, per essa:

l’Amministratore Unico e legale rappresentante Signor Pelxxino Axxxelo, nato a Vxxxsa (PZ) il 1xxxx946, con domicilio fiscale in Via Coxxxxe di Ruxxxa n.xxx3/C, xxxxNO (BA), xxxx18L738M;

e per suo nome e conto, il difensore tecnico abilitato:

Rag. Tonio Detomaso, nato a Putignano (Ba) il 4.9.1947, con studio alla Via

G. Pascoli, n.27/a, 70017 Putignano (Ba), Cod. Fisc.

DTM TNO 47P04 H096B, giusta procura alle liti,

rilasciata a margine del presente atto di ricorso, a cura

dello stesso ricorrente Pellegrino Angelo.

CON LA RICHIESTA DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA IN PUBBLICA UDIENZA, AI SENSI DELL’ART. 33, 1° COMMA DEL D.LGS. n.546/92. 

Il sottoscritto difensore rag.Tonio Detomaso, libero professionista in Putignano (Ba), ha ricevuto mandato difensivo dal Sig. Pxxxgrino xxxlo, essendogli giunto a notifica il 1xxx6.12.9 il Provvedimento di diniego della definizione dei carichi di ruolo post riforma prot. n. 15xxxx xxxx09 emesso dall’AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI BARI 2.

Egli in esecuzione del mandato difensivo ricevuto, ha riscontrato l’infondatezza e l’illegittimità del provvedimento, pertanto, ai sensi dell’art. 18 e seguenti del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546 e s.m.,

RICORRE

A Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale, quale Giudice a quo, affinchè eserciti la relativa cognizione e decida la controversia ai sensi dell’art. 36 dello stesso D. Lgs. N. 546/1992.

MOTIVI DEL RICORSO

IN FATTO

1)          L’Agenzia delle Entrate Ufficio di Bari 2 notificava alla SxxM S.r.l. il provvedimento di diniego della definizione dei carichi iscritti a ruolo post riforma, prot. 1xxx49 del 2.xxx009, per l’assenza di uno dei requisiti previsti dalla disposizione agevolativa “ condono dei carichi iscritti a ruolo previsto dall’art. 12 della legge 27/12/2002 n. 289 “(c.d. condono per la rottamazione dei ruoli);

2)          La società per gli effetti dell’art. 12 della legge 27/12/2002 n. 289, presentava la seguente situazione:

  • Importo I.V.A. 1996 a debito   € 48.8xx,23 di cui alla cartella di pagamento n. 0142xxxx1101369 oggetto di definizione (all.1);  
  • Importo dovuto per adesione condono € 12xxxx34 ( 4xxxx1,23 x 25%), da versarsi:
    • 1^ rata  € 9.7xxx3   entro il 16.05.2003;
    • 2^ rata  € 2.xxxx,36   entro il 16.04.2004;

3)          I versamenti sono stati eseguiti:

  •  1^ rata  € 9.xxx53  il 16.05.2003 (all.2):
  •  2^ rata  € 2.xxxx,36  il 19.04.2004 (all.3) (il 16 era venerdì);

4)          L’Ufficio riferisce, ed in effetti si prende atto,  che la motivazione del diniego sta nel prospetto contabile che fa parte del provvedimento di diniego. Tuttavia il citato prospetto contabile, pag. 6, si conclude senza alcuna spiegazione, senza totali, ma sopratutto non indica il perchè non riporta l’incasso della seconda rata pari ad € 2.441,36, eseguito in data 19.04.2004 anzichè il 16.4.2004 (all.3), a saldo del dovuto. E’ certo che l’Agente della Riscossione ha incamerato detta somma ma non l’ha accreditata al versante solo perchè il versamento non fu eseguito con bollettino prestampato, ma con bollettino compilato a mano dal debitore.     

5)          La parte inoltrava all’Ufficio richiesta di annullamento di atto illegittimo ai sensi dell’art. 68 del D.P.R. n. 287/82, dell’art. 2 quater del D.L. n. 564/94 e del D.M. n. 37/97, in data 07.0xxx2010, n. Progressivo 201xxx0460, prot. xxxx01859 (all.4);

IN DIRITTO

L’Obbligazione pecuniaria è stata interamente assolta con i due versamenti di € 9.xx76 del 16.xxx003 e di € 2.xxx36 del 19.04.2004 e quindi per complessivi € 12xxx,89. Va solo rilevato che la seconda rata scadeva il venerdi 16.04.2009, mentre il versamento avveniva il 19.04.2004. Provato che la seconda rata è stata regolarmente versata, non resta che considerare possibile causa del diniego della definizione agevolativa di cui alla legge 27.12.2002, n. 289 l’avvenuto versamento con un giorno di ritardo.

Il pagamento (del 25%) doveva essere effettuato per un importo almeno pari all’80% entro il 16 aprile 2003 e, per il residuo, entro il 16.4.2004.

Con il D.L. 24.06.2003, n. 143, convertito dalla legge 01.08.2003, n. 212, è stato fissato al 16 aprile 2004 il termine per il primo versamento a beneficio dei soggetti che, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto ( 25.6.2003), ancora non avessero effettuato versamenti utili ai fini della definizione in esame.

Il D.M. 08.04.2004, relativamente ai soggetti che alla data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 143 del 2003 ( 25 giugno 2003) ancora non avevano effettuato versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui al medesimo art. 12, è stato fissato al 18.04.2005 il termine utile per il versamento a saldo.

In sintesi, i soggetti che avevano aderito alla definizione dopo il 25 giugno 2003 erano tenuti ad effettuare il primo versamento entro il 16 aprile 2004 ed il versamento del residuo entro il 18 aprile 2005.

I contribuenti, invece, che avevano aderito alla definizione prima della suddetta data, dovevano effettuare il primo versamento entro il 16 aprile 2003 ed il versamento del residuo entro il 16.4.2004, con conseguente decadenza dai benefici in caso di ritardato od omesso versamento alla suddetta scadenza; almeno questa è l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, contenuta nella Risoluzione 125/E del 12.08.2005. E’ tuttavia evidente la disparità di trattamento che punisce stranamente i contribuenti che hanno pagato prima.

E’ certamente una situazione strana, ma non tanto, ove si consideri che i termini della definizione hanno subito ben cinque proroghe per un totale di tredici mesi.

In sintesi e per assurdo accade che colui che ha pagato prima dell’ultima data valida per aderire alla definizione, cioè il 18.4.2005, ma con un giorno di ritardo, 19.04.2004 in luogo del 16.04.2004,  ma pur sempre entro il termine ultimo, 18.04.2005, si vede notificare il provvedimento di diniego della stessa definizione.

Una volta focalizzato che il giorno di ritardo ricade comunque nel periodo di validità del condono ( fino al 18.04.2005), la tesi dell’Agenzia delle Entrate secondo cui il contribuente decade dal beneficio della definizione se alle scadenze di legge versa in parte gli importi dovuti, si indebolisce poichè, diversamente dalle altre ipotesi definitorie di cui alla legge n. 289/2002, infatti, manca nell’art. 12 la disposizione che, a fronte del mancato pagamento nei termini indicati, si verifica l’invalidità della definizione.

Tuttavia, soltanto gli artt. 7, 8, 9, 15 e 16 prevedono che gli omessi versamenti delle eccedenze dilazionate entro le date stabilite non determinano l’inefficacia della definizione, mentre l’art. 9-bis, come l’art. 12, nulla dice al riguardo, mentre l’art. 11 espressamente avverte che, in caso di mancato pagamento dell’importo  nel termine indicato, la domanda di definizione è priva di effetti.

Quindi, la norma prevede l’inefficacia della definizione solamente nei casi riconducibili all’art. 11 (definizione in materia di imposte di registro, ipotecaria, catastale, successioni e donazioni, Invim). Così non è per gli artt. 9-bis e 12 per i quali, secondo la ricorrente, tenuto conto che il pagamento della seconda rata è comunque avvenuto nel periodo di vigenza del condono, sia applicabile la disposizione più favorevole al contribuente contenuta nella legge 289/2002, ovvero con riferimento agli artt. 7, 8, 9, 15 e 16 che vede salvo gli effetti del condono, anche se le eccedenze siano state versate in ritardo e salvo l’iscrizione a ruolo delle somme dovute gravate da interessi e sanzioni.

La Commissione TributariaProvincialedi L’Aquila, sez I, con Sentenza n. 614 del 4.12.2007, dep. il 31.12.2007 (all.5), trattando un caso identico a quello in trattazione, ovvero in tema di mancato perfezionamento della procedura di definizione agevolata dei carichi pendenti ex art. 12 della L. 289/2002, ha accolto il ricorso del contribuente motivandolo  per l’inesistenza di una “  decadenza espressa “ nell’art. 12, conseguente al mancato pagamento della seconda rata, pari al 20% di quanto dovuto in via agevolata. Del resto dice la Sentenza, la legge 289/02, per quanto concerne le altre forme di sanatoria diverse da quella ex art. 12, ha ritenuto perfezionabile il condono col versamento anche di un solo anticipo del dovuto. Alla luce della ratio ispriratrice della norma richiamata, detta possibilità va ravvisata anche nel caso dell’art. 12, anche in considerazione del fatto che la prima rata, pari all’80%, davvero molto più cospicua che non nelle altre forme di definizione. Non va dimenticato che il citato art. 12 ha avuto ben 5 differenti versioni ed è stato oggetto di 18 tra circolari e risoluzioni Ministeriali.

Si ravvisa, pertanto, nel caso” l’errore scusabile” per il quale è prevista la possibilità di regolarizzare il pagamento entro 30 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione dell’Ufficio, cosa che è avvenuta avendo il marito della ricorrente provveduto in data 3.05.2007 al pagamento di quest’ultima rata nonchè delle sanzioni e degli interessi per un totale di…Il proposto ricorso va, dunque, accolto in virtù delle argomentazioni sopra riportate.

L’avvocato tributarista Giuseppe Marino, nella rivista Fiscalitax (all.4), nel  commentare la Sentenza, rileva innanzitutto l’efficacia della sanatoria a seguito di somme non versate successivamente al versamento della prima rata con riferimento all’art. 7, comma 5, della legge citata, per la definizione automatica del reddito d’impresa e di lavoro autonomo; l’art. 8, comma 3, per la dichiarazione integrativa; l’art. 9, comma 12, per il condono tombale; l’art. 15, comma 5, per la definizione degli accertamenti; l’art. 16, comma 2, per la chiusura delle liti pendenti., ritenendo che il fatto che un simile principio generale non sia stato previsto espressamente anche per la cosiddetta “rottamazione dei ruoli” di cui al citato art. 12 della L. N. 289/2002 – probabilmente per dimenticanza o imprecisione del legislatore – non può peraltro escludere che la medesimna ratio che ne è alla base possa estendersi in via analogica anche a tale ultima forma di definizione agevolata. In sostanza condivide l’inquadramento come “errore scusabile” in considerazione dei numerosi rinvii e chiarimenti emanati in merito alla sanatoria. Conclude  dicendo che a suo parere la soluzione giuridica offerta dalla Commissione Tributaria Provinciale di l’Aquila appare decisamente corretta ed in linea con altre prununce di merito, sul punto ( vedasi di recente Commisss. Trib. Prov. Di Salerno, Sez. X VIII, sent. N. 36 del 26.1.2007, dep. il 26.2.2007.

Infine, nel caso in esame, il diniego appare assai punitivo per disparità di trattamento, poichè non si è trattato neppure di omesso versamento di rata successiva al 1° versamento, ma semplicemente di tardivo versamento di 1 giorno!. Versamento, comunque, che è stato eseguito il 19.04.2004, ovvero in un periodo attivo – valido per usufruire ancora della sanatoria, avendo il Legislatore prorogato al 18.04.2005 il termine ultimo per i versamenti dovuti dai soggetti in ritardo con l’adesione.

Si è del modesto avviso che la norma agevolativa, proprio per le numerose proroghe subite con i conseguenti termini di versamento, necessita di garantire  il diritto di parità di trattamento tra i contribuenti ed in tal caso, cioè se è vero, non può verificarsi alcuna decadenza dal beneficio.                     

P. Q. M.

Viene a finale considerazione che il provvedimento di diniego è estraneo al nostro Stato di Diritto ed al suo Ordinamento Tributario, per infondatezza, illiceità, abuso, arbitrarietà, e quindi da ritenersi nullo o soggetto a censura di annullamento.

Il sottoscritto, richiamando ciascun punto del ricorso,

CHIEDE

Che Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale di Bari, in accoglimento del presente ricorso, dichiari l’annullamento del provvedimento di diniego della definizione dei carichi di ruolo post riforma per quanto esposto in diritto ed in subordine l’annullamento del provvedimento siccome  incostitutivo, radicalmente viziato ed illegittimo per violazione di legge, eccesso di potere, carente o inesistente motivazione, nonché infondato in fatto e diritto.

Con vittoria delle spese di giudizio.

Si deposita:

  • copia del ricorso consegnato all’Agenzia delle Entrate;
  • fotocopia della ricevuta di deposito;
  • fotocopia dell’atto di diniego della definizione;
  • Fotocopia della cartella di pagamento- all.1;
  • Fotocopia versamento del 16.05.2003- all. 2;
  • Fotocopia versamento del 19.04.2004-all.3;
  • Fotocopia richiesta annullamento ai sensi dell’art.68 D.P.R. 287/82 – all.4;
  • fotocopia  Sentenza CTP di L’Aquila – all.5;

Putignano, 04.02.2010                                                             Con Ossequio

Il difensore abilitato                                                                                 _____________________

Rag. Tonio Detomaso

ATTESTAZIONE DI CONFORMITADELLA COPIA DEL RICORSO ALL’ORIGINALE.

Il sottoscritto rag.Tonio Detomaso, in qualità di difensore abilitato dal Sig. Pxxxxxxxo, legale rappresentantedella SxxxEMS.r.l., nella presente controversia attesta, ai sensi dell’art.22, comma 3, del D. Lgs. 546/1992, che questo ricorso è conforme all’originale consegnato all’ Agenzia delle Entrate Ufficio di Bari2 indata _________.

Firma del difensore

_____________________

Rag.Tonio Detomaso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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