Agevolazioni per la formazione e l’arrotondamento della piccola proprietà contadina

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L’Amministrazione finanziaria, ha chiarito che le agevolazioni per la formazione e l’arrotondamento della piccola proprietà contadina, come disciplinate dall’art. 1 della legge 6.8.1954, n. 604, trovano applicazione anche agli atti dell’Autorità giudiziaria che accertino l’avvenuto acquisto per usucapione ordinaria di un terreno agricolo, in quanto l’elencazione fornita dal Legislatore nell’art. 1 della norma in questione non deve essere ritenuta come un elenco tassativo degli atti cui risulta applicabile tale agevolazione ( che consente, l’applicazione dell’imposta di registro ed ipotecaria fisse).

L’agevolazione per la piccola proprietà contadina, come disciplinata dalla L. n. 604/1954, è applicabile agli atti posti in essere fino al 31.12.2009, mentre, per gli atti dal 28.02.2010, trova applicazione la nuova agevolazione, come disciplinata dall’art. 2, comma 4-bis del D.L. n. 194/2009.

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.77/E dell’8.11.2013

Dal ” il fisco”n. 43/2013

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