RICORSO AVVERSO PROVVEDIMENTO NEGATIVO ESENZIONE TERRITORIALE IRPEG – ILOR

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ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BARI.

Oggetto: ANNI 1985-1994-ESENZIONI TERRITORIALI IMPOSTE ILOR-        IRPEG, chieste con istanza infradecennale del XXXXX2 e depositata nell’Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Gioia del Colle (Ba) il 3.xxx1992 ( mod. 8, n.5 d’ordine rilasciato, per ricevuta, dal citato Ufficio fiscale).

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Ricorso: Avverso il provvedimento n. XX d’ordine, dell’anno XX9, emesso dall’Ufficio II.DD. di Gioia del Colle (Ba) in data X0 XXXXXre 1998, notificato in data 1XXe 1999, tramite il messo notificatore del Comune di Putignano (Bari).

RICORRENTE

società  S.r.l. ( contribuente di fatto e di diritto), con sede amministrativa e con domicilio fiscale in Putignano (Bari), via xxxxxxo, n.20. ( C.F. 03xxxxx0725) e, per essa:

l’Amministratore Unico e legale rappresentante

SOLVENTE ANGELO , nato a PXXXXXXXXXXX (Ba) il 1XXXXX1, ivi residente Via SECCI XX/b, codice fiscale XXXXXXXXN,

e, per nome e conto di entrambi i soggetti giuridici d’imposta, il difensore tecnico abilitato:

Rag. Tonio Detomaso, nato a Putignano (Ba) il 4.9.1947, con studioprofessionale alla via G. Pascoli n. 27/A, CAP 70017, Putignano (Ba), codice fiscale  DTMTNO47P04H096B; giusta procura alle liti, rilasciata in calce al presente atto di ricorso, a cura del predetto amministratore unico della S.r.l. SOCIETA’  XXXXXXXXX, già testè compiutamente generalizzato.

1) CON RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELL’ATTO IMPUGNATO, AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.LGS. 31.12.1992, N. 546 E S.M.;

2) CON RICHIESTA ALL’UFFICIO DELLA P.A.F. TITOLARE DELLA PARTITA FISCALE DELL’ANNULLAMENTO DEL SEGUENTE PERIODO DEL SUO PROVVEDIMENTO GIUNTO A NOTIFICA:

“” E’ fatto salvo il periodo prescritto per tardività della domanda ai fini di eventuali rimborsi per iscrizione a ruolo, non contestata e di somme versate per autotassazione””

perché infondato in fatto ed in diritto, impiegando gli ordinari poteri e facoltà propri della funzione amministrativa o mediante l’applicazione  (quanto mai equa ed opportuna) dell’istituto dell’autotutela, ai sensi dell’art. 68 del D.P.R. n. 287/92 e dell’art. 2 quater del D.L. 30.9.1994, n. 564, in Legge 30.11.1994, n. 656;   

3) CON RICHIESTA DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA IN PUBBLICA UDIENZA, AI SENSI DELL’ART.33 1° COMMA DEL D. LGS. n. 546/92 ( sentenza n. 526 del 23.6.1997, DEPOSITATA IL 23.12.1997 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SALERNO);

4) CON RICHIESTA DI ESERCIZIO DI OGNI POTERE ISTRUTTORIO, OVE OCCORRESSE, ESSENDO LA CONTROVERSIA FORIERA DI ASPETTI COGNITIVI DI PARTICOLARE COMPLESSITA’, NELLA PROSPETTAZIONE DELLA RATIO DI BISOGNO E DI  ASSENTIMENTO CONTENUTA NELL’ART.7 DEL D.LGS. N. 546/1992.

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Il sottoscritto difensore rag. Tonio Detomaso, ha ricevuto mandato difensivo dal Sig. XXXXXXXXXXXXXXXXVincenzo, quale amministratore unico pro-tempore della S.r.l. società manifatturiera del comprensorio industriale del territorio comunale di Putignano (Ba), essendo alla società giunto a notifica, il 1xxxxxxx99, ( a cura del Comune di Putignano), il provvedimento n. xx d’ordine, dell’anno 1xxx9, emesso il xxxxxx9 dall’Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Gioia del Colle (Ba), atto amministrativo avente per oggetto: “ Esenzioni Territoriali Imposte ILOR – IRPEG “, il cui “ finale contenuto “ è  infondato in fatto ed in diritto e svela più vizi, il cui contenuto di gravità e di forte danno patrimoniale innescano l’indispensabilità della cognizione giurisdizionale di Codesta On.le Commissione.

Egli, pertanto, in adempimento del mandato difensivo ricevuto, ravvisa il bisogno di ripristino della lesa legalità e dei legittimi diritti della S.r.l. società , si costituisce dinanzi a Codesta Commissione e, ai sensi dell’art. 18 e seguenti del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546 e s.m.,

Ricorre

A Codesto stesso Giudice tributario, quale Istituzione Pubblica a quo, affinchè abbia ad esercitare la relativa cognizione e decida la controversia ai sensi dell’art. 36 del medesimo D. Lgs. n. 546/1992.

PREMESSA  AI  MOTIVI  DI  RICORSO

A)- Fonti normative

  • Artt. 3-53-97-42-47- Costituzione Repubblica Italiana;
  • Artt 26 D.P.R. 29.9.1973, n. 601;
  • Artt. 1-101 e 105 del D.P.R. 6.3.1978, n.218;
  • Art 14 della Legge 1.3.1986, n.64;
  • D.M. 14.12.1965, art. 19;
  • Art. 21 u.c. del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546 e s.m.;
  • Risoluzione Ministero Finanze 27.10.1983, n. 11/308;
  • Suprema Corte di Cassazione 16.6.1981, n. 5506;
  • Circolare Ministeriale (Finanze) 20.3.1973, n. 390208;
  • Suprema Corte di Cassazione 6.10.1995, n. 2444;
  • Art. 38 del D.P.R. 29.9.1973, n. 602 e s.m.;
  • Artt.2033-2041-2042-2934-2935-2943-2944-2946-2962-2964-2966-2967-2968 del C.C.;
  • Risoluzione Ministero Finanze n. 11/333 del 3.6.1976;

B) Attinenza oppugnatoria del ricorso all’ultimo periodo del provvedimento n. xxxx d’ordine dell’anno 1xxxx dell’Ufficio distrettuale delle II.DD. di Gioia del Colle( competente per territorio di Putignano).

In questo punto si evidenzia alla Commissione Tributaria Provinciale che si adisce, che il ricorso concerne, attiene, si riferisce, riguarda l’ultimo periodo del provvedimento fiscale n. xxx  ordine dell’anno 19xxxgiunto a notifica e precisamente alla frase:

“” E’ fatto salvo il periodo prescritto per tardività della domanda ai fini di eventuali rimborsi, per iscrizione a ruolo, non contestata e di somme versate per autotassazione.””

La parzialità dell’impugnazione consegue al seguente ordine di motivi:

  • È legittima, la si condivide e la si accetta la restante parte anteriore e superiore del provvedimento così com’è cartolarmente e documentalmente concettualizzato e formato, accettazione che esclude, si ripete esclude, sotto ogni aspetto e ogni e qualsiasi genere e misura di acquiescenza alla tardività con la quale il provvedimento concessivo delle chieste agevolazioni fiscali territoriali sono state accordate. Si significa con ciò, ancor più, che la fatta accettazione del contenuto giuro-dispostivo contenuto nel provvedimento, è connotata, è portatrice, forma una eccezione relativa alla parte data dall’appena trascritto estraneo ultimo e finale periodo.L’eccezione nasce dal fatto che:
  • Non vi è stato, né vi è tuttora alcun periodo prescritto;
  • Non vi è stata tardività della domanda ai fini di eventuali rimborsi;
  • Non vi è stata nessuna iscrizione a ruolo e quindi non vi è stato il bisogno di alcuna contestazione;
  • Le somme versate per autotassazione sono da ripetere alla luce delle vigenti norme.
  • Il provvedimento in tale sua parte reca un ermetismo concettuale “ ambiguo “; non è corroborato dalla specificazione delle norme che sottendono e sostengono in legittimità l’assunto dispositivo; è espressione di un’anticipazione di azione amministrativa non chiesta con l’istanza di parte di rito del 2.1.1992, né con altra istanza di nessun genere, né informalmente. Come tale è irrituale ed estraneo.
  • Lo stesso provvedimento nella sua forzata anticipità, con la sua irritualità, inopportunità ed illegittimità ( parziale si ripete ancora nella sua parte finale), mira a scoraggiare, disincentivare, condizionare la parte, in ogni sua iniziativa ed azione di richiesta di rimborso, di quanto ha pagato, a titolo di Ilor ed Irpeg, ma che non avrebbe dovuto pagare se la P.A.F. avesse chiarito prima la meccanica applicativa delle agevolazioni fiscali territoriali, dell’inizio della decorrenza di esse e quanto e come era legittimamente concedibile a titolo di esenzione e riduzione fiscale. Non si omette di significare che, invece, alla luce del concerto normativo in vigore, il rimborso, ( come si dirà di seguito ) spetta e che l’uscita finale dell’Ufficio è indubitabilmente estemporanea, fuori luogo ed illegittima, anche perché tal genere di condotta determina un aggravio del procedimento tassativamente vietato dalla legge ed un tentativo di precostituzione di una remora ostativa, di un ingannevole pregiudizio ( se non oppugnato) nel relativo e distinto procedimento di rimborso. Il presente atto di ricorso mira, ma non solo, a neutralizzare tal genere di ” “artificiosa condotta “,“il cui fine non lo si capisce se altrimenti non ne viene spiegato e chiarito il suo bisogno, in presenza di nessuna corrispondente azione d’innesco. Viene, perciò, proprio spontaneo chiedersi: a chi tale frase, tale parte del provvedimento può giovare ?. La risposta, a tenore del senso negativo e preclusorio della frase, è chiaramente ovvia: non al contribuente ma al fisco!!. Il senso dei due punti di premessa e la cautela che si va praticando, in termini di difesa,   si comprenderà dalla stesura dei motivi di ricorso che si passa subito ad eseguire.

IN  FATTO

In data  13xxxxxx4, in Putignano, con atto del Notaio xxxxxxxxolo, si costituiva la S.r.l. società, con oggetto sociale, a dimensione artigianale, la xxxxxxxxxxxxxxxxxx, la lavorazione  e la trasformazione delle materie prime , di acciaio,  avvalendosi dei prodotti finiti complementari  nell’intento di soddisfare la completezza dell’opera manifatturiera e produttiva richiesta dalla clientela.

Iniziava l’attività il 1xxxxxxxxxx, dandone formale comunicazione alla C.C.I.A.A. di Bari.

Il giorno xxxxxxxx2, con l’apposita istanza che si allega in fotocopia ,  (depositata nell’Ufficio II.DD. di Gioia del Colle, competente per territorio il giorno successivo), chiedeva la concessione, a decorrere dal 1° gennaio 1992, dell’esenzione decennale dall’Ilor  e la riduzione alla metà dell’Irpeg.

Avanzata l’istanza ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 29.9.1973, n. 601, poi rinverdito, recepito confermato e trasfuso:

–         negli artt. 1, 101 e 105 del D.P.R. 6.3.1978, n. 218 ( T.U. delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno, in G.U. n. 146 del 29.5.1978, supplemento ordinario);

–         nell’art. 14, V comma della legge 1.3.1986, n. 64 ( disciplina organica dell’intervento straordinario nel mezzogiorno).

Nella prodotta istanza si indicava la decorrenza dal 1.1.1992, in quanto all’epoca la conoscenza e la interpretazione dell’operatività delle norme non era ancora chiara e sufficiente, tant’è che si è reso necessario nel tempo l’apporto Ministeriale, della giurisprudenza di merito e di legittimità e della dottrina di settore. ( Comm. Trib. Centrale n. 8892 del 19.11.1986, S.C.C. n. 2444 del 6.10.1995).

L’Ufficio fiscale adito, recepiva l’istanza, ne curava l’iter istruttorio pure con apposito mod. 55 ( qui accluso in fotocopia ), incaricava l’UTE di Bari, per la parte tecnica di sua competenza, a ragione delle verifiche tecniche da compiere in azienda, ed in data 3xx.1999 ( dopo circa otto anni) emetteva il provvedimento n. xx d’ordine dell’anno 1xx9, concessivo delle chieste agevolazioni fiscali territoriali, atto che, a cura del Comune di Putignano, il giorno 14xx999 giungeva all’interessata società S.r.l..

Intanto, la stessa società S.r.l., a ragione della prodotta istanza e della indeterminatezza della normativa, con effetto dall’esercizio 1992 ed a tutto il 1994, pur assolvendo a tutti gli oneri tributari propri delle persone giuridiche a contabilità ordinaria, in sede di dichiarazioni fiscali, di autotassazione e di versamento, sapendosi altresì nella giuridica condizione di poter beneficiare delle chieste agevolazioni, autosospendeva il pagamento dell’ILOR e autoriduceva al 50% il pagamento dell’Irpeg pur versando complessivamente per i tre detti anni £. xxxxxxx.000.=

Per gli anni 1985-1986-1987-1988-1989-1990 e 1991 che sono stati rappresi a posteriori nel provvedimento concessivo delle agevolazioni territoriali, come da accluso prospetto riepilogativo SMETAR S.r.l., era già stata versata la complessiva somma di £. 2xxxxxxxx.500 (Ilor 1xx.000 ed Irpeg 1xxxxxxx.500), che qui rispettivamente si specifica e si distingue per ciascun anno d’imposta:

IMPOSTE PAGATE MA NON DOVUTE

1985        IRPEG      xxxx00                          ILOR     xx00

1986             “           xx.000                             “         xxx000

1987             “         xxx0                            “        xxxx.000

1988             “        xxxxxxxxx0                            “       xxxx0

1989      IRPEG    xxxxx.500                     ILOR       xx98.000

1990          “           2xx.xx000                        “            3xxxxxxx.000

1991          “           xxxxxxxx00                        “            xxxxx2.000

Totale  IRPEG £.1xxxxxxx.500                     ILOR  £. 1xxxx.000

Né l’Ufficio II.DD. di Gioia del Colle, né il Centro di Servizio delle II.DD. di Bari, evidentemente già consci del buon diritto della S.r.l. società a conseguire le chieste agevolazioni, eccepivano alcunchè all’operato autosospensivo ed autoriduttivo delle imposte 1992-1994 praticato dalla società dichiarante. Per cui, per i fini in controversia, non è ininfluente l’acquiescenza e la permessività della P.A.F., che così già implica un riconoscimento della restituzione delle imposte corrisposte per gli anni 1985/1991.

L’Ufficio II.DD di Gioia del Colle nella parte conclusiva del suo provvedimento, rompendo ogni ritualità così com’è canonizzata e normata per il settore delle imposte, introduceva nel suo provvedimento n. 2xx d’ordine il suo punto di vista circa l’esistenza della prescrizione, per tardività della domanda , ai fini di eventuali rimborsi, per le somme versate per autotassazione , cioè della somma di £. 2xxxxxxx.500 che con tal sistema riscossorio la società  S.r.l. ha versato all’Erario ma che non avrebbe dovuto corrispondere.

L’assunto difensivo del sottoscritto è in senso opposto a quello anticipatorio ed infondato dell’Ufficio, come da norme allora e tuttora vigenti, per cui, la cautelare azione confutatoria  e di rivendica su tal precipuo punto del provvedimento di cui si discute, è conseguenziale ed indispensabile, che si va quindi si seguito a porre espositivamente in essere, anche per la parte più incisiva attinente al diritto che la sostanzia ( diritto inteso in tutti i sensi ).

IN  DIRITTO

1°)- NON DEFINITIVITA’ DEL RAPPORTO TRIBUTARIO ( CIOE’ RAPPORTO TRIBUTARIO NON ESAURITO E PENDENTE) PER EFFETTO:

–         DELL’ISTANZA DI RICHIESTA DELL’ESENZIONE DECENNALE DALL’ILOR E DI RIDUZIONE DELL’IRPEG, AVANZATA ALL’UFFICIO DELLE II.DD. DI GIOIA DEL COLLE, DATATA 2.1.1992 E DEPOSITATA IN TALE UFFICIO IL 3.1.1992;

–         DELL’ATTIVITA’ ISTRUTTORIA IN CORSO A CURA DELLA P.A.F. CONSEGUENTE ALL’ISTANZA SUDDETTA DATATA 2.1.1992, DEPOSITATA NELL’UFFICIO II.DD. DI GIOIA DEL COLLE IL 3.1.1992,

–         DELLA PENDENZA DELLA RELATIVA DECISIONE, A TUTTO IL 30xx99 ( NOTIFICATA IL 1xxxxx99), DATA DEL PROVVEDIMENTO CONCESSIVO FINALE DELLE CHIESTE AGEVOLAZIONI FISCALI, EMESSO DALL’UFFICIO II.DD. DI GIOIA DEL COLLE.

Il primo degli elementi essenziali cui occorre riferirsi per accedere “ a misura “ alla cognizione dei diversi e complessi termini della particolarissima e peculiarissima controversia, è stabilire se allE datE del 30.xx9/1xxxx.1999 il rapporto tributario (d’imposta) può legittimamente essere considerato e ritenuto “ definitivo”, “ esaurito” o ” pendente”.

L’ordinamento già contemplava da tempo un onere di risposta a tal genere di istanza e di richiesta ( per esempio l’art. 97 della nostra Carta Costituzionale, l’art. 19, lett.g) del D.Lgs. 31-12-1992, n.546, ecc.), ma in tempi più recenti è intervenuta ad integrare il quadro normativo la Legge 7.8.1990, n.241, il cui capo I è d’uopo qui trascrivere, in quanto trattasi di norma prescrittiva di una “ doverosità vincolata e vincolante”, con riguardo alla quale si constata esistere:

–         l’onere-obbligo di un adempimento istituzionale da parte dell’Ufficio II.DD. di Gioia del Colle di concludere il procedimento “mediante l’adozione di un provvedimento espresso” ( art.2, primo comma), in esito all’obbligatoria istanza del contribuente ( art. 19 del D.M. 14.12.1965);

–         fino a quando il procedimento non si è concluso come anzidetto, sussistevano tutte le condizioni sospensive, interruttive e di non decadenza previste dalle vigenti leggi ( nessuna esclusa), trattandosi di un rapporto d’imposta pendente e non esaurito. Trattasi del classico caso in cui la legge determina:

–         l’inesistenza della certezza del rapporto giuridico d’imposta;

–         il diritto non può essere fatto valere, perché ancora sub iudice, cioè permane in una condizione di indeterminatezza;

–         manca la possibilità legale ( e non quella di fatto), non vi è legittimazione  di esercire il diritto di richiesta del rimborso;

–         la condizione sospensiva del diritto a richiedere la ripetizione è voluta e causata dalla legge:

L.7 AGOSTO 1990, N. 241.

Capo I – Principi

1)      1. L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti.

2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria. 

2)      1.Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall’inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procediemnto è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

3)  1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.   

2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l’atto cui essa si richiama.

4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere””.

Il senso giuridico di quanto qui appena detto lo si può condensare nell’assioma: non si può chiedere legittimamente la restituzione di ciò che, per essere possibile e lecita la restituzione, occorre un canonico apposito provvedimento di riconoscimento dell’esistenza del diritto a chiedere la restituzione.

L’Ordinamento ben esprime questo principio, anzi lo esalta nei rapporti patrimoniali con lo Stato ed il Pubblico Erario, il quale ha procedimentalizzato, formalizzato ed asseverato ( è chiaro che lo ha dovuto fare) i rapporti di tale natura.

Né può essere concepibile ed ammissibile che le leggi di settore che lo Stato si è dato ed ha dato agli amministrati, per regolamentare i procedimenti ed i rapporti di siffatto carattere concessivo, le abbia volute svincolare dagli istituti generali e fondamentali dell’ordinamento giuridico del nostro Stato di Diritto.

Si è già prima anticipato qualche, anzi alcuni motivi che in verità significano un concerto dispositivo positivo e non negativo, nel senso che non vi è una volontà, una possibilità legale di poter togliere con la sinistra quanto si è dato con la destra.

All’Ufficio II.DD. è del tutto sfuggito tale concerto normativo ed è adesso sfuggito a tal punto che nel suo provvedimento ha omesso di specificare secondo quali norme si è determinata la impossibilità di ripetizione di quanto corrisposto in più rispetto al dovuto dalla S.r.l. società.

L’omissione della specificazione della norma, che ad avviso dell’Ufficio sostiene il suo assunto prescrizionale, determina una pregiudizievole possibilità del compito e della funzione difensiva del sottoscritto che qui la esplica fortunosamente e  nei limiti che il provvedimento non lecitamente impone, non senza però opporre tutte le debite confutazioni che la limitatezza e la violazione del diritto di difesa implica.

Pure per tale genere di omissione nasce l’ampiezza del presente atto difensivo.

Per lo stesso motivo omissivo si ha che il provvedimento, nella parte che si impugna, non reca i più importanti dati idonei a costituire l’elemento “MOTIVAZIONE” così come l’ordinamento giuro-amministrativo lo connota e qualifica. Oppugnatoriamente lo si significa come e tra i motivi di annullamento del periodo negatorio del quale si è fatta espressa prima trascrizione.

Nella consapevolezza che il particolarissimo caso in disamina e la materia che lo rapprende reca aspetti di osticità ed inusualità cognitiva, il sottoscritto considera utile conferire in essa alcuni contributi di scienza giuridica, che della stessa ne sono la matrice e l’essenza, fiducioso di compiere opera utile ed opportuna ai fini della dirimenza della controversia.

L’aspetto se trattasi di rapporto giuridico d’imposta concluso o no, la sua unicità ed unitarietà ( un solo unicum ), la sua non definitività, il suo non esaurimento, il suo stato di pendenza introprocedimentale, è quanto rileva circa gli istituti della prescrizione e della decadenza e in esse e con essi la sussistenza del buon diritto della S.r.l. di conseguire la restituzione delle imposte versate ed ora in istato di indebito oggettivo tributario.

L’aspetto dinamico, di scorrimento, di durata della istruttoria e di pendenza della pratica agevolativa, avviata il 2.1.1992, è espresso e dimostrato dallo stesso provvedimento fiscale e finale concessivo delle agevolazioni territoriali, emesso dall’Ufficio II.DD. di Gioia del Colle.

La S.r.l. società  ha vissuto la vicenda all’insegna dell’attività dell’Ufficio, al quale si è raccordato in tutta disponibilità e collaborazione, evadendo le richieste di atti e documenti dallo stesso ricevute, manifestandosi come e dove le è stato possibile manifestarsi ( in tutta coerenza ed adeguatezza all’avanzata istanza), pur di vedersi riconosciuti i suoi legittimi diritti di agevolazione e di restituzione delle imposte già annualmente corrisposte ( 1985/1991).

La società non si è sentita, né è mai stata o si è posta in istato di inerzia e ben si comprende che se pur lo avesse voluto, il suo amministratore non poteva farlo, pena la violazione di suoi precisi compiti e doveri, nonché di norme di tutela dell’aspetto patrimoniale della S.r.l., regolarmente dotata di collegio sindacale di controllo.

Ciò detto, nell’ottica di formare in tal modo un quadro il più completo possibile, affermato così che alla S.r.l. non è ascrivibile nessuna condizione di inerzia operativa e psicologica, si significano i seguenti concetti e principi di diritto di estrazione normativa, dottrinaria e giurisdizionale, che più strettamente all’inerzia ed alla prescrizione pertengono.

Cosa deve interndersi per inerzia. Da quando inizia a decorrere il tempo per la prescrizione;

Quanto all’inerzia, essa, sostanzialmente, può definirsi un comportamento omissivo che acquista rilevanza giuridica allorchè assume il carattere della concludenza, valutata non in ragione della corrispondenza del comportamento medesimo con l’interno volere del soggetto, ma in termini di obiettiva idoneità del comportamento stesso a creare, nei terzi, un ragionevole affidamento.

Non è mancato chi ha parlato dell’inerzia come di una vera e propria manifestazione di volontà a contenuto negativo; in effetti però, è stato osservato, la prescrizione non può essere concepita come un fatto “soggettivamente” qualificato e la constatazione che sono stati previsti espressamente dei casi di sospensione (artt. 2941-2942 del codice civile) dimostra proprio che soltanto eccezionalmente vengono in rilievo considerazioni soggettive.

In ordine al secondo punto, si ritiene unanimente che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto, pur essendo perfetto e potendo quindi essere esercitato, non è, di fatto, esercitato dal suo titolare e che, nel campo dei diritti di credito, tale termine iniziale coincide col momento in cui la prestazione dovuta è esigibile dal creditore.

Dispone, infatti, l’art. 2935 del C.C. che “ la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.

Di conseguenza, in ordine al problema di cui si discorre, dovrà ricercarsi il momento del sorgere di questa facultas exigendi, cioè della facoltà, riconosciuta nelle forme giuridiche ed attribuita al soggetto singolo, di pretendere il riconoscimento (giuridico) della propria azione: diritto soggettivo ( la “ classica” facultas agendi) definito come “ diritto al diritto”, secondo la dottrina che vuole il rapporto di diritto soggettivo come rapporto non già fra il soggetto ed i terzi, ma come il rapporto tra il soggetto e l’ordinamento giuridico, che è il solo che possa garantire ( giuridicamente) la pretesa del soggetto nei confronti dei terzi.

In via generale, deve condividersi l’opinione, espressa dalla dottrina dominante, secondo cui il decorso della prescrizione del credito esigibile ad un dato termine dalla richiesta, inizia dal momento nel quale il credito medesimo sorge”

Ove altresì trattasi di fattispecie complessa ( come nel caso societàS.r.l.), di “ Diritto” subordinato ad un procedimento di cognitio-merito “ non ancora verificato, riconsciuto ed attrribuito “ ( cioè non si è in presenza di una situazione giuridica che già si può legittimamente e lecitamente far valere), per cui non vi è legitimatio ad causam e vi sono ulteriori fattori implicativi, ostativi, affinchè  si abbia la prescrizione ( o il pur minimo decorso di essa) e la sua stessa ragion d’essere.    

Per ora si chiude questo primo punto di ricorso osservando aggiuntivamente che non può negarsi il diritto al rimborso ( fatto peraltro in termini così oscuri, inespressivi) del tributo correttamente versato, quando si adduca che questo non sia dovuto per effetto di un provvedimento contemporaneamente riconoscitivo del diritto alle agevolazioni territoriali, tenuta presente la portata riconoscitiva e retroattiva alle agevolazioni esonerative dell’atto medesimo.

2°) SOPRAVVENUTO DIRITTO ALLA RESTITUZIONE DELL’ILOR E DELL’IRPEG, IN ASSENZA DI IMPOSIZIONE PREVENTIVA. PRESUPPOSTO PER LA RESTITUZIONE ( Art. 16, III comma del D.P.R. 26.10.1972, n.636; art. 16, VI e VII comma, come sostituito, con effetto dall’1.1.1982, dall’art. 7 del D.P.R., n. 739. Art. 21 comma II ultimo capoverso del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546; art. 2033 del C.C.).

Non avendo la S.r.l. Società avanzato nessuna istanza di rimborso delle maggiori imposte volontariamente ed autonomamente corrisposte per gli anni 1985/1991, complessivamente per £. 1xxxxxxxx29.000.= a titolo di Ilor e per £. 126xxxxxxx00.= a titolo di Irpeg, per un totale di imposte non dovute di £. 26xxxx.500.= l’Ufficio ha posto in essere un artificio di per sé bastante a delegittimare ed annullare il ripetuto periodo negatorio della non ancora chiesta restituzione.

Ma si stima che l’anticipata negazione non è casuale, in quanto è chiaro dove vuole andare “ a parare ” l’Ufficio “ giocando” d’anticipo, ben sapendo che il contribuente amministratore unico non può, né deve, a molteplici ragioni, non ultima la sua doverosità, correttezza e responsabilità amministrativa e personale nei confronti della società di capitale a sua gestione, sottrarsi all’onere di chiedere all’ erario la restituzione di imposte ad esso non dovute e riconosciute per tali dal medesimo, in misura così considerevole.

L’estemporaneità ex professa, l’iniziativa rifiutatoria, anticipatoria dell’Ufficio è perciò destituita da ogni fondamento, primo tra tutti l’inesistenza dell’istanza di restituzione, presupposto base che come da tutte le norme vigenti ( ora come all’ora: 1985/1994 e 1985/1999), in presenza ed esistenza del quale l’Ufficio era facoltizzato e legittimato ad esprimersi sulla esistenza del diritto alla restituzione di quanto versato e non dovuto.

L’atteggiamento ex abrupto a tal proposito dell’Ufficio è, per certi aspetti, assai strano e misterioso, specie se si considerano le assai note e praticatissime decadenze giuridiche, di molta antica data, del settore dei rimborsi d’imposta, le quali rimarcano, come in pochi casi e circostanze, il principio che il discorso dei rimborsi è un discorso “ a parte “, che va fatto a suo tempo ed a suo luogo ed attraverso canoni tutti suoi, dettati da un ampissimo concerto normativo che vede presenti l’intero ordinamento giuridico Pubblico e privato del nostro Stato di Diritto e l’Ordinamento Tributario, fino alla sua componente giurisdizionale ( art. 21, II comma del D.Lgs. n. 546/1992).

Si tralascia a questo punto l’analisi eziologica dell’iniziativa dell’Ufficio II.DD. ed in ordine al merito negatorio della stessa, certamente non legittimo, non condivisibile ( e come tale meritevole della più piena reiezione) e si passa ad osservare quanto appresso, per affermare l’esistenza tuttora del legittimo diritto alla restituzione delle specificate imposte e con esso il diritto di avanzare la relativa istanza, che, certamente e tempestivamente, si andrà ad avanzare al competente Ufficio della P.A.F..

Il progresso civile, l’evoluzione del diritto, inteso in questo punto di discorso come scienza, l’avvento della Costituzione della Repubblica Italiana, l’affermarsi e l’avanzata dello Stato di diritto, hanno trainato il diritto tributario su strade maestre, come il codice civile, ricche di principi e di istituti di diritto, atti a segnare il nostro stato e grado di civiltà giuridica  e di maturità umana e democratica. Cioè la nuova era fissa e qualifica nel mondo e nel domestico la nostra identità e qualità di popolo, Stato e Nazione e degli Ordinamenti di diritto che gli stessi regolano e governano.

L’evoluzione del diritto tributario, per la parte relativa alle obbligazioni patrimoniali e d’imposta ( debito e credito d’imposta), ha pure, attraverso la normativa sopra specificata, ha fatto si che esso si informasse ed accostasse agli istituti di diritto, nessuno escluso, previsti dagli artt. 2033-2934-2969 del Codice Civile, alla stregua dei quali si vuole che colui che ha eseguito un pagamento non dovuto, ha il diritto di ripetere ciò che ha pagato e l’azione ha per oggetto non soltanto la somma pagata ma anche i frutti e gli interessi decorrenti dal giorno del pagamento, con la discrimine della mala e della buona fede in chi lo ha ricevuto, per la decorrenza degli stessi.

L’Ufficio, di motu proprio, ha tenuto presente il diritto alla restituzione della S.r.l. Società, ma ha individuato (senza però spiegarlo meglio e con norme alla mano) un effetto di “ prescrizione” per un periodo non sostenuto da tempestiva domanda, a motivo della tardività  della stessa; evidentemente se presentata o non ancora presentata, com’è il caso della stessa Ssocietà  S.r.l., per l’Ufficio non ha nessuna rilevanza.

L’assunto è infondato ed erroneo, in quanto non tiene conto:

–         delle dianzi citate norme ed istituti del Codice Civile;

–         del sopravvenuto diritto alla restituzione , costituito e dato proprio dal suo provvedimento n. 2xx  ordine del 30.9.1999, che fa verificare e determina la condizione di diritto ed “ il presupposto” temporale recato dall’ultimo capoverso dell’art. 21, II comma, del D.Lgs. 546/1992, che così recita:

Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all’art.19, comma 1, lettera g), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d’imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto. La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione”.

La norma, certamente di natura residuale, appena trascritta, contempla alcune condizioni che nella fattispecie ricorrono tutte e che qui si spiegano e si evidenziano, affinchè vengano in considerazione e recepiti, ai fini cui il gravame è finalizzato, sia dianzi a Codesta On.le Commissione e sia in seno all’Ufficio II.DD. di Gioia del Colle.

a)- presupposto per la restituzione delle imposte versate e non dovute ex tunc, a ragione del retroattivo provvedimento concessivo delle chieste agevolazioni fiscali rispetto alle date di effettuazione dei versamenti ( non ininfluenza della tardività dello stesso provvedimento concessivo).

E’ bene ripetere, anche per esigenze di chiarezza, che “l’inesistenza della causa debendi “ si è unicamente manifestata al soggetto di imposta S.r.l. società il giorno della notifica Comunale, cioè il 14xxxx99.

Non si conoscono le ragioni effettive della tardività del provvedimento concessivo, rispetto alla data dell’istanza correlativa del 2.1.1992.

Quindi il provvedimento concessivo delle agevolazioni fiscali territoriali è stato perfezionato dal fisco dopo circa 7 anni, mesi 9 e giorni 12, cioè dopo quasi otto anni. ( Si può così comprendere quanta leonina pazienza, sopportazione e spirito di rassegnazione occorre col nostro patrio fisco, pronto poi a ricambiare il tutto, con un bel rifiuto a tutto tondo e tentando di scaricare sul contribuente le sue inadeguatezze operative). Chi lo sa quale Santo ha fatto il miracolo per cui l’impresa non è fallita!! visti i suoi modestissimi mezzi finanziari di partenza ( ma tanta buona volontà, capacità di lavoro e di fare molto e bene, voglia di voler crescere ed affermarsi, ma ahimè, pochi, pochissimi soldi). Si sa, è il dato critico e connotativo di partenza di chi ed in chi si avventura in attività di imprese manifatturiere o di altro genere produttivo, specie nel nostro sventurato Sud.

Si comprende che da tale quadro umano e sociale doveva e deve nascere in seno alla P.A.F. una eccezionale sensibilità ed una doverosità, direi di piena scrupolosità e di tutta cautela, allorchè si approccia alla gestione, al governo, di pratiche di tal natura, lasciandosi volentieri ispirare dalla ratio delle norme di incoraggiamento premiali e di ausilio, emanate, per l’abbisogna dal legislatore e dalla necessità estrema che il sud d’Italia  ha di creare imprese, possibilità di lavoro, reddito e quindi pure entrate tributarie e contributive. In una sola frase: Quando trattasi di migliorare e far progredire l’Italia e con essa gli Italiani. ( vista l’aria che tira in quest’epoca post bellica a tutta impronta privatistica).

Ma veniamo, torniamo all’elemento “ presupposto per la restituzione” previsto dall’art. 21 qui trascritto e di esso presupposto se ne dà la definizione ed il senso giuridico, come elaborato nel nostro ordinamento:

“”viene configurato come tale quel requisito che deve esistere prima della proposizione della domanda, cioè prima che si avvii l’attività amministrativa ( o giurisdizionale) ed in assenza di esso (presupposto) il titolare della cognizione e della decisione amministrativa ( o giudiziaria) non può decidere sulla domanda ( sul merito della causa ) e deve limitarsi a dichiarare la mancanza di un presupposto amministrativo (o processuale) e quindi la sua impossibilità a giudicare ( e decidere).

Il presupposto è quindi requisito indispensabile, intrinseco alla domanda, è la condizione dell’azione e la sua assenza è ragione giuridica di “ difetto del presupposto “”.

Trattasi di quanto il versante più propriamente del diritto amministrativo situa tra e come le cosiddette condiciones juris, la condicio iuris e la condicio sine qua non e si abbia e vi sia perciò la cessazione dell’effetto della condizione sospensiva, per venuta condizione risolutiva, affinchè l’evento futuro ed incerto oppure ad efficacia retroattiva ( è il caso società ) si compia.

Pertanto, non si residua nessun ragionevole dubbio che il provvedimento concessivo dell’Ufficio ( n. 2xx0 d’ordine dell’anno 1999) integra la condizione giuridica di “ presupposto per la restituzione contemplata da ripetuto art. 21, cioè fissa il diritto ( dei termini si dirà subito di seguito) della S.r.l. Società alla ripetizione delle somme indebitamente versate.

b)- Termine a quo ( ovvero il giorno) in cui si è verificato il “presupposto” per la restituzione ed a quem, in cui il diritto cesserebbe ( per decadenza, ma non di prescrizione) in assenza dell’esercizio della rivendica restitutoria della S.r.l. Societàr, diritto che si avanza in questo atto di ricorso.

Non vi sono, ne si hanno ragioni per tacere circa la complessità e la spinosità della materia giuridica, a motivo della stessa indeterminatezza di scienza e di indirizzo della stessa P.A. e della sporadicità del verificarsi di simili fattispecie.

Trattasi di concertare le norme sulle agevolazioni fiscali territoriali, il diritto amministrativo, la normativa fiscale, il codice civile, le norme di rango Costituzionale e, tutt’insieme esse, con il buon senso e la ragionevolezza   (insegna la Corte Costituzionale, la dottrina, la S.C. di Cassazione ed il Consiglio di Stato).

Diritto alla restituzione sì, diritto alla restituzione no; prescrizione sì o prescrizione no; decadenza sì o decadenza no; qual è il dies a quo e qual è il dies a quem da tenere presenti nella vicenda in presenza di una pluralità di fonti di diritto e si scopre, studio durante, che persino in un atto normativo nato per ben diversi fini ( D. Lgs. n. 546/1992) si parla di rimborso, presupposto, e termine biennale di presentazione della domanda di restituzione post presupposto.

Insomma certamente non è uno scherzo sciogliere la matassa e venirne a capo.

Il sottoscritto si è cimentato, in termine di studio, in conformità ed a misura, giungendo al seguente convincimento:

  • il diritto amministrativo, affratellato com’è col diritto pubblico e privato, specie per quanto concerne la disciplina dei presupposti, dei termini, della prescrizione e della decadenza, rimanda e si interconnette con gli istituti di ordine generale del vigente codice civile ( R.D. 16.3.1942, n. 262);
  • non diversamente ( se pur in minor misura) si atteggia in tali circostanze il diritto tributario, non esclusa la branca delle riscossioni e dei rimborsi;
  • la prevalente parte dei materiali giuridici necessari alla dirimenza della vicenda esistono, vanno individuati nel Codice Civile, una volta acquisito il ragionevole convincimento che la S.r.l. società ha il buon sacrosanto diritto di conseguire la restituzione e vi sono i presupposti di retroattività, di temporalità, di strumentalità, di equità e di oggettività ad agire, perché la restituzione abbia luogo.

Di modo che egli individua l’inesistenza dell’assunta ed annunciata , anzi preannunciata, prescrizione del diritto al rimborso con riferimento alle seguenti norme, principi ed istituti di diritto:

  • Il sesto comma dell’art. 16 del D.P.R. n. 636/1972 ed il secondo comma del’art. 21 del D. Lgs. n. 546/1992 e s. m., nella parte che qui interessa così concludono:

–         art. 16 IV c. “”… entro due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui sia sorto il diritto alla restituzione”;

–         art. 21 II c. “” La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento, ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

E’ così pacifico che il perfezionamento legislativo della norma, fatto evolutivamente con l’art. 21, è stato fatto perché se ne è avvertito il bisogno, in quanto, benchè i due istituti convergano nella ratio, la lettera dell’art. 16 si prestava a perplessità interpretativa, quantunque il diritto alla restituzione non poteva che sorgere, nei casi di specie, al verificarsi del presupposto per la restituzione stessa, cioè al momento del riconoscimento e della concessione formale delle agevolazioni fiscali territoriali( veggasi relativa relazione Parlamentare accompagnatoria).

  • Il legislatore della riforma del processo tributario ( D. Lgs. n.546/1992) ha avvertito il bisogno di dare chiaro e pieno ingresso nell’ordinamento tributario ( che in verità non lo conosceva ma lo praticava con forte travaglio) all’art. 2033 del C.C. il quale prevede che colui che ha eseguito un pagamento non dovuto ha il diritto di ripetere ciò che ha pagato. Lo stesso alto dirigente del settore della P.A.F. Carlo Thomas nel suo testo edito dalla Buffetti, III edizione, pag. 315, così conclude il suo commento interpretativo ( si sa assunto direttamente in prima persona in sede Ministeriale):

Il comma 2 stabilisce i termini per la proposizione del ricorso contro il rifiuto tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie, interessi ed altri accessori ritenuti non dovuti. Quanto alla decorrenza del termine a quo, la disposizione in esame prevede che il ricorso non possa essere proposto prima di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di restituzione ( a sua volta proposta nei termini stabiliti da ciascuna legge d’imposta, ovvero – in mancanza – entro due anni dal pagamento, ovvero dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione, se posteriore). Quanto al termine ad quem il ricorso in argomento può essere proposto entro i termini di prescrizione ordinaria decennale” .

Evidenziato che gli artt. 2041 e 2042 del codice civile fanno da corollario all’art. 2033 dello stesso codice, in termini di possibilità di azioni di reintegro, a questo punto si potrebbe concludere il discorso del termine a quo di decorrenza del diritto a chiedere la restituzione dell’indebito e del termine a quem dello stesso diritto.

Ma si comprende, data la complessità della materia, che vi è un bisogno di una più ampia ed approfondita acquisizione degli elementi che riescono a lumeggiarla, onde poterla acquisire a dovere e dominarla, soprattutto da parte di chi della chiarezza acquisitiva deve fare strumento di congruente azione amministrativa, emettere atti a significanza e rilevanza fiscale non mortificanti ed in linea con l’intero Ordinamento giuridico ed adoperarsi nel dare a “ Cesare quello che di Cesare è “,  onde evitare l’insorgere di questioni contenziose di carattere fiscale o civile; come può aversi ( anzi certamente si avrà) se l’Ufficio si attesterà nel rifiuto della restituzione delle imposte dalla S.r.l. SMETAR corrisposte ma non dovute.

Per questo, ancor più e meglio si chiarisce come segue:

  • Dal manuale di diritto amministrativo della Giuffrè Editore, di Guido Landi e Giuseppe Potenza ( IX edizione pag. 199) si apprende che:

“” tutti i termini fissati da leggi tributarie debbono considerarsi “ di decadenza” quando non risulti espressamente che sono di prescrizione”

  • Nelle norme che disciplinano la concessione delle agevolazioni tributarie territoriali ( D.P.R. 29.9.1973, n. 601; D.P.R. 6.3.1978, n. 218; L. 1.3.1986, n.64 ed altro) non è contemplato nessun termine di prescrizione o di decadenza, né per quanto concerne la richiesta in senso stretto delle agevolazioni, né per quanto concerne la restituzione di imposte corrisposte quantunque non dovute, perché appunto rapprese normativamente nella esenzione o nella riduzione di ordine territoriale;
  • L’esplorazione del coacervo normativo porta all’art. 38 del D.P.R. sulla riscossione delle imposte 29.9.1973, n. 602 e s.m. e come novellato con il D. Lgs. 26.2.1999, n. 46, norma che :
    • Fissa il termine di 48 mesi dalla data del versamento, un tempo 18 mesi, prima della modifica apportata, con effetto dal 18.5.1999, dall’art. 1, comma 5 della Legge 13.5.1999, n. 133;
    • Stabilisce trattasi di termine di “decadenza”.

(L’Ufficio, senza spiegarlo, prospetta nel suo provvedimento concessivo trattarsi di “prescrizione”. Al suo costituirsi in giudizio si spera poter conoscere la fonte ed il quadro concettuale ed a termine di quali norme tal quadro è venuto in essere, in assenza completa di tali elementi sin da ora in questa sede il sottoscritto invita l’Ufficio a spiegarsi formalmente compiutamente e subito, nella convinzione di aderire alla doverosità di trasparenza, imparzialità e correttezza che l’ordinamento impone alla pubblica amministrazione e sempre che non consideri di rivedere il suo provvedimento in senso concessorio della restituzione ora aprioristicamente denegato.

Intanto, in una linea di ricerca della massima sicurezza difensiva possibile e per tuziorismo giuridico, il sottoscritto non può che aderire concettualmente, ma solo concettualmente, cioè senza nessuna acquiescenza di merito e di legittimità, alla frase che si confuta ed al suo senso letterale, per come appare possibile interpretarla. Essa dice trattarsi di “prescrizione”, per tardività della domanda, ai fini di eventuali rimborsi e di ciò, si ripete e si rimarca ancora, per ora e solo per ora, il sottoscritto è costretto a tener conto.( Non senza pure ripetere che non vi è nessuna prescrizione, né decadenza che si voglia).

  • Anzi, a ben vedersi il sottoscritto assume il principio che ricorrono tutte le condizioni di fatto e di diritto perché l’Ufficio doverosamente proceda “ alla restituzione d’Ufficio”, in quanto:

–         l’obbligazione d’imposta è nulla per inesistenza della causa debendi fin dall’origine;

–         il provvedimento concessivo delle agevolazioni dispiega i suoi effetti EX TUNC e non a caso l’inadempimento pagatorio delle imposte non può essere contestato a chi lo abbia omesso;

–         la retroattività  del provvedimento fa si che il versamento delle imposte non fosse dovuto EX TUNC .

Per cui, con strettissimo riguardo al caso di specie, l’istanza non ( proposta o proponenda) non soggiace alla scadenza del termine previsto per i versamenti diretti, né è possibile privilegiare gli aspetti procedurali, squisitamente formali, della presentazione della domanda di restituzione , disconoscendo, a priori o a posteriori, l’aspetto sostanziale dell’indebita imposta percepita;

  • comunque ed a tal proposito, con riserva di ulteriore apporto confuto-delucidativo, si osserva conclusivamente che:
    • ove trattasi di prescrizione essa è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere ( art. 2944 C.C.): leggasi Ufficio II.DD. di Gioia del Colle che ha operato il riconoscimento del diritto alle agevolazioni territoriali;
    • ove trattasi di “ decadenza”, essa è impedita dal riconoscimento del diritto proveniente dalla persona contro la quale si deve far valere il diritto soggetto a decadenza ( art. 2966 C.C.). ( Il diritto patrimoniale è diritto disponibile);
    • la fattispecie era gravata dalla “condizione legale” ( o condicio juris) del riconoscimento ( posteriormente avvenuto), che non costituisce una clausola accessoria del negozio d’imposta bensì è prevista dal legislatore ( D.M. 14.12.1965, art. 19; L. 241/1990, ecc), per cui costituisce requisito necessario di efficacia del negozio giuridico ( d’imposta ) e per il suo affrancamento dalla condizione di “ pendenza “.

Per tutte la qui acclusa Risoluzione del Dipartimento delle Entrate Direzione Centrale della Riscossione n. II/3/2311/94, del 18.4.1994, ( in Il Fisco n. 46/1994, pag. 11012, n.d.r.).

La illuminata ed illuminante Risoluzione afferma i fattori di ragione, di sensatezza e di diritto che il diritto soggettivo ( inteso in senso proprio) di poter agire per il soddisfacimento del proprio interesse, protetto dall’Ordinamento giuridico, se trattasi di diritto condizionato, in sospensione ed in attesa di espansione, in quanto il destinatario è titolare di una situazione giuridica che non si può far valere e perciò non si può prescrivere. Il riconoscimento una volta fatto, costituisce diritto del contribuente all’interruzione, eventualmente in atto, della prescrizione, che, peraltro, nel caso della S.r.l. società , non è mai iniziata a decorrere, non sussistendo e non essendosi ancora costituita la debenza restitutoria, l’onere di richiesta della restituzione.

Si è già detto che è il riconoscimento dell’Ufficio del 30.9.1999 che costituisce il presupposto voluto dal II comma dell’art. 21 del D. Lgs. n. 546/92, per la restituzione delle imposte pagate ma non dovute per gli anni 1985/1991 e fissa il termine dei due anni per la presentazione della relativa domanda, termine oltre il quale si ha la decadenza del diritto a produrla. A tal proposito si considera anche sussistere il più favorevole termine dei quarantotto mesi sopraggiunto nel settore con l’art. 1, comma 5 della Legge 13.5.1999, n.133. Ma avuto però riguardo pure al fatto che l’art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973 è norma speciale dell’ordinamento tributario più favorevole al contribuente ma è sovrastata dall’art. 21 del D.Lgs. n. 546/92, norma specialissima, di “ chiusura, chiaramente residuale” ( dice la relazione Parlamentare/Ministeriale allo schema del D.P.R. 739/1981, antesignana dell’art. 21 qui riferito, per cui il termine dell’art. 38 specificato non può trovare applicazione. Ma questo è un altro discorso a dipanarsi più a misura se ed ove se ne avvertirà la necessità e se l’Ufficio avrà la bontà di spiegarsi.

Per ora il sottoscritto sostiene che il dies a quo della decorrenza biennale della decadenza per il diritto alla proposizione dell’istanza di restituzione è il 15.10.1999 ( data successiva a quella della notifica del provvedimento concessivo delle agevolazioni fiscali territoriali richiesti con l’istanza del 2.1.1992 ( depositata il 3.1.1992) ed in tal senso e fine va a formulare la richiesta conclusiva di annullamento dell’opposto assunto formulato ( irritualmente ) dall’Ufficio II.DD. di Gioia del Colle, in calce al suo provvedimento n. 20 d’ordine dell’anno 1999.

Secondo un principio di fondo e dominante della gestione della potestas, a ragione del dominio della norma imperativa, i diritti oggettivi e soggettivi stabiliti ed assegnati dalla legge non possono, non devono essere conculcati, disattesi e negati da nessuno, nemmeno dalla pubblica amministrazione ed  ove accada si sconfina nell’illecito o nell’indebito, che assurge a causa delle azioni di tutela e di rivendica, che, negli aspetti penalistici, si classificano e si qualificano come “ delitti contro il patrimonio “ ( capo 1°-2° e 3° del titolo XIII  del Codice Penale) e negli aspetti civilistici come “ pagamento dell’indebito “, “ arricchimento senza causa “ e dei “ fatti illeciti” ( di danno o di altro ( titoli VII-VIII e IX del codice civile, libro IV delle obbligazioni).

E’ perciò chiaro che la stessa disciplina della prescrizione o della decadenza si deve calare in tale contesto giuridico, ad esso si deve conformare ed armonizzare e da esso nasce pure l’istituto dell’autotutela fiscale ( ma ancor prima amministrativa e di diritto pubblico), il quale pone la P.A. Finanziaria in istato di non impedimento di rimborsare comunque la somma ove la ritenga oggettivamente non dovuta ( dal Prof. Raffaello Lupi, pag. 562 del testo “ Manuale professionale di diritto tributario “ Ipsoa Editore. E’ lo stesso molto ascoltato Professore che fa parte del nucleo dei super tecnici consulenti – collaboratori ministeriali del Prof. Visco, nostro attuale Ministro delle Finanze). Nelle sue precedenti pagg. 560 e 561 dello stesso testo, spiega che “ aver ricevuto un indebito pagamento non è per, per il fisco, una buona ragione per poterlo trattenere; la necessità che le somme indebitamente pagate siano restituite al solvens è conforme a un più generale principio di diritto comune, espresso negli artt. 2033 e seguenti del Codice Civile”. Tale norma sancisce la possibilità e le modalità di richiedere la restituzione di somme indebitamente pagate” ( trattasi di imposte riscosse contra ius).

E non vi sono dubbi che il laico diritto si è conformato al Divin Comandamento che dice di “ non rubare “ ( nessuno deve rubare ) e chi lo fa commette peccato, del qual un giorno bisogna dar conto a Dio.

Il sopravvenuto diritto al rimborso dell’Ilor e dell’Irpeg corrisposte ed il presupposto per la restituzione si è perfezionato, in termini di fatto e di diritto, con l’emanazione del provvedimento concessivo delle chieste agevolazioni e la norma, a natura di supplenza,  contenuta nel II comma dell’art. 21 ( in combinato disposto con il precedente art. 19) del D.Lgs. n. 546/1992 ne costituisce la certa, legittima e presidiata certezza.

Non si trascura di eccepire ed osservare, in termini di oppugnazione e di ulteriore richiesta di declaratoria di annullamento, che:

–         l’ufficio nel suo finale periodo del provvedimento non ha specificato quale sia il “ periodo prescritto “ e non più utile ai fini del rimborso;

–         non spiega, non dà conto, del criterio giuridico temporale con cui ha applicato la prescrizione per determinare il periodo raggiunto dalla prescrizione.

Fattori questi pure costitutivi della “ giusta motivazione del provvedimento”, (ma inesistenti).

Non vi è alcun motivo di dubbio che la vicenda si determina e si situa nella fattispecie “ dell’indebito oggettivo e soggettivo d’imposta”  e come tale attraibile nella previsione normativa data dall’art. 2033 del C.C..

L’Ufficio II.DD. si mostra prevenuto e restìo a gestirlo in termini ed a misura di rimedio amministrativo, ma è in errore in quanto non individua gli istituti di diritto che tal genere di rimedio legittimamente consentono.

Nella complessa operazione di interpretazione e applicazione delle norme, uno dei principi fondamentali che deve guidare l’interprete è quello relativo alla necessaria armonizzazione tra le diverse disposizioni legislative esistenti nei vari rami dell’ordinamento.

La dottrina è ormai concorde nel ritenere che la necessità di un tale coordinamento comporta che vengano assunti gli istituti o i concetti tipici di altri rami del diritto della stessa accezione del ramo di provenienza, con la conseguenza che, laddove non vi siano deroghe espresse alla disciplina prevista in un altro settore dell’ordinamento, questa debba intendersi recepita integralmente ( cosiddetta tesi dell’unità dell’ordinamento).

Il richiamo all’unità dell’ordinamento è quindi un aspetto di fondamentale rilievo nell’attività interpretativa e non sembra essere stato osservato dall’Ufficio nel caso della S.r.l. società, che nell’applicazione della norma confonde i diversi aspetti della produzione del fatto e della decorrenza dei suoi effetti, per non aver individuato nella disciplina codicistica gli istituti della retroattività degli effetti di ripetizione dell’indebito tributario nascenti dal suo stesso provvedimento concessivo delle agevolazioni tributarie ( e non solo da quello ad onor del vero data la presenza nel contesto di altri fattori di non decadenza, di non prescrizione o di interruzione di quest’ultima).

Alla stregua della disciplina codicistica, infatti, se si ammette che la condizione si sia di fatto avverata, cioè come nella fattispecie SMETAR, il fatto dedotto in condizione effettivamente si è avverato, realizzando la volontà della legge, non può non riconoscersi che tale avveramento comporta la retroattività degli effetti della concessione al momento di inizio, di partenza della decorrenza legale delle agevolazioni e di conseguenza l’esistenza del diritto alla ripetizione delle imposte pagate ma non dovute.

In tal modo si ha la identificazione del momento agevolativo iniziale di ciò che la legge concede, a tutti gli effetti e quindi anche ripetitori.

Inoltre solo una tale interpretazione può ritenersi confacente rispetto ai concetti di presupposto delineati dal legislatore tributario che non consentono il alcun modo la predisposizione di steccati tra il fatto economico e l’atto dal quale esso consegue.

E’ ben noto che se il fatto non viene ricondotto all’effetto perde ogni e qualsiasi connotazione giuridica e allo stato di mero vantaggio economico resta entità indistinta, incapace di dar conto dell’essenza del fenomeno evidenziatosi e rilevante in diritto.

Non è così possibile scindere l’atto dal suo effetto, ne è possibile operare la discrimine tra effetti economici dell’atto ed effetti giuridici dello stesso, poiché la disciplina positiva necessariamente deve avere riguardo alla potenzialità degli effetti giuridici, cui ogni atto è ex se predisposto. ( concetto della proiezione effettuale dell’atto).

Una tale prospettiva è quindi conforme al principio di “ capacità contributiva”,  che, come è noto, deve essere caratterizzato pure dal requisito della effettività e non può essere lesa. E’ a tal proposito chiaro che è solo al momento della produzione degli effetti che occorre avere riguardo ad essa e nel 1985/1991 la capacità contributiva della Società S.r.l. era davvero infima.

Questo momento, per le ipotesi di diritti sottoposti a condizione sospensiva e per i quali si è poi avverata la condizione nel momento dell’emanazione del provvedimento fiscale, è il momento che gli effetti dello stesso decorrono retroattivamente, a seguito, si è detto dell’avverarsi dell’evento condizionante.

Da quanto appena esposto è evidente che l’Ufficio non ha tenuto conto del necessario raccordo tra le disposizioni civilistiche e quelle dettate dal legislatore tributario, né dell’esatto significato dei principi in materia di presupposto e di capacità contributiva.

Nel caso in esame, la condizione della prescrizione non può ritenersi verificata e quindi la produzione dell’effetto va collegata esclusivamente alla nuova manifestazione di volontà operata dall’Ufficio, che ha inteso riconoscere efficacia ex tunc alla prodotta istanza e solo con riferimento a tale momento ( 30.9/14.10.1999), in cui si sono prodotti gli effetti, è possibile riferire la determinazione di ogni genere di termine.

In tal senso non occorre ipotizzare una deroga della norma civilistica ad opera del legislatore tributario, poiché in realtà si è in presenza di un nuovo negozio giuridico cui necessariamente ricollegare gli effetti ex novo prodottisi e ai quali soltanto è riferito il fenomeno impositivo.

Riconosciuti infatti la realizzazione del fatto dedotto in condizione, la retroattività degli effetti di esso, collegati dalla volontà della parte concedente (il fisco), essa acquista valenza a tutti gli effetti tributari.

Sia in termini di esistenza del presupposto all’azione di restituzione e sia all’inizio, decorso e scadenza della stessa ( nascita, vita e morte del diritto alla restituzione dell’indebito oggettivo tributario).

Dipanare tal genere di vicende comporta l’impegno tutto intero del cosiddetto “metodo giuridico”, il quale spiega e lascia intendere che argomentare giuridicamente vuol dire pensare secondo concetti. E pensare secondo concetti vuol dire ricercare nelle norme le idee ispiratrici, i criteri razionali, i principi informatori, i concetti di fondo, che indicano l’effettiva portata, l’esatta direzione delle norme, qualunque ne sia la formulazione; vuol dire ancora che vi si richiamano, in maniera che queste non risultino isolate l’una dall’altra, ma riunite in gruppi; vuol dire  infine comporre i distinti gruppi di norme man mano ottenuti in un insieme sistematicamente ordinato, la cui disposizione interna è determinata dai rapporti colleganti i gruppi stessi, che possono essere ì più svariati, quali ad esempio i rapporti di similarità, di complementarietà, di implicazione, di contingenza, di accessorietà., di grado di consecuzione, ecc.

Da tutto ciò nasce la tecnica interpretativa che porta all’argomentazione giuridica. Il diritto è sicuramente una scienza e come tale va trattata. Ma è altrettanto sicuro che non è una scienza esatta.

Nell’evenienza di cui si discute è chiaro che l’Ufficio si è molto limitato nell’attuazione del detto metodo giuridico, altrimenti avrebbe espunto dall’ordinamento i materiali giuridici ( che esso pure dispone ) preclusivi all’inclusione nel suo provvedimento concessivo e riconoscitivo della frase finale della quale si chiede l’annullamento.

Quali essi aggiuntivamente siano e perché si attagliano alla dirimenda ( ma dirimibile) vicenda ripetitoria della S.r.l. Smetar, così si schematizzano, con riserva di ulteriore impulso, se ne sarà avvertito il bisogno e l’utilità.

IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI TERRITORIALI E SUOI EFFETTI GIURIDICI.

  1. Il riconoscimento “ evita “ “ la decadenza “ ( art. 2966 C.C.) del diritto alla restituzione dell’indebito, ma innesca il processo di “ prescrizione” ( art. 2967 C.C.);
  2. Il riconoscimento del diritto “ interrompe” pure la “ prescrizione” ( art. 2944 C.C.) iniziata a decorrere, ma a seguito  dell’interruzione, il periodo prescrizionale precedentemente trascorso “ perde qualsiasi efficacia “ e comincia a decorrere un nuovo periodo di durata stabilita dalla legge ( 10 anni) ( artt. 2945 e 2946 C.C.). Se l’interruzione è avvenuta con “ il riconoscimento “ ( è il caso della S.r.l. Società  ), il “ nuovo termine “ di prescrizione comincia a decorrere immediatamente ( nel caso di specie dal 14.10.1999 ( art. 2945 cccC.C.).

La univocità è data e consolidata dalla dottrina civilistica e tributaria, dalla giurisprudenza anche di rango Costituzionale e dalle direttive della stessa amministrazione finanziaria, che si è avvalsa del conforto del Consiglio di Stato. Perciò come si vede materia intricata e di difficile praticabilità, ma non indirimibile.

  1. P. Q.  M.

Viene alla finale considerazione che il prevenuto, negatorio e per certi aspetti premonitorio periodo finale del provvedimento n. 2xxx d’ordine dell’anno 19xxxx dell’Ufficio II.DD. di Gioia del Colle, non ha ragion d’essere, perché irrituale e perché infondato in fatto ed in diritto, fino a configurarsi del tutto illegittimo pertanto il sottoscritto chiede a Codesta On.le Commissione, richiamando ciascun punto di ricorso:

1)      L’ANNULLAMENTO DI TALE PERIODO CHE E’ COSI’ FORMULATO:

“” E’ fatto salvo il periodo prescritto per tardività della domanda ai fini di eventuali rimborsi per iscrizione a ruolo, non contestata, e di somme versate per autotassazione””;

2)      AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.LGS. 31.12.1992, n. 546 e s.m., la sospensione degli effetti della soprariportata frase, in quanto la grande tardività decisoria dell’Ufficio ha già arrecato gravissimi ed irreparabili danni alla S.r.l. Societàr, né è lecito perpetuare la durata, che determinerebbe un indebito nell’indebito, aggravando la violazione dell’istituto del “ Neminem ledere”;

3)      AI SENSI DELL’ART.33, 1° c. DEL  D. Lgs. 546/92 E SENTENZA n. 526 del 23.6.1997, depositata il 23.12.1997, della C.T. Provinciale di Salerno, di voler trattare la causa in pubblica udienza;

4)      AI SENSI DELL’ART.7 DEL  D. LGS. n. 546/92 che si applichino tutte le attività istruttorie per il più tempestivo e congruente esercizio dell’attività cognitiva.

Con vittoria delle spese di giudizio.

Allega:

  • Fotocopia del provvedimento n. 2xxxxd’ordine dell’anno 1999 dell’Ufficio II.DD. di Gioia del Colle;
  • Fotocopia dell’istanza avanzata all’Ufficio il 2.1.1992 e depositata il 3.1.1992;
  • Fotocopia del mod. 55 del 1xxxxx992 dello stesso Ufficio;
  • Fotocopia dell’istanza di proroga ( concessa) del 30xxxx92;
  • Fotocopia della risposta al mod. 55, datata 15xxxx.4.192;
  • Fotocopia della relazione storico-tecnica e della relativa nota di invio all’UTE di Bari, rispettivamente del 12 e 15 dicembre 1997, come da richiesta fatta in sede di sopralluogo in azienda dal geometra UTE sig. Ricci;
  • Fotocopia del prospetto illustrativo e riassuntivo dal 1985 al 1998 della situazione reddituale e fiscale di dare/avere della S.r.l. società;
  • N. 20 fotocopie di deleghe bancarie comprovanti il pagamento delle imposte Irpeg ed Ilor per gli anni 1985/1991, per complessive £. 262.0xxxxxxx0.=,( xxxx5.500 di Irpeg e £. xxxxxxx29.000 di Ilor);
  • Fotocopia delle pagine da 1597 a 1614 del C. Civile spiegato articolo per articolo  ( edizioni Simone –1996), attinenti agli artt. 2934/2964 del titolo V della prescrizione e della decadenza;
  • Fotocopia della Risoluzione Dipartimento delle Entrate, Direzione Centrale della riscossione, n. II/3/4167, dell’11.7.1995, tratta dalle pagg. 502 e 503 del Fisco n. 2 dell’anno 1996;
  • Fotocopia dell’elaborato stampa del Sole 24 ORE n. 247 del 13.9.1995, concernente l’argomento: “ il Secit agli Uffici : va evitato il contenzioso inutile sui rimborsi”;
  • Fotocopia dell’elaborato stampa della pubblicazione periodica di settore “ Economia e Tributi “, n. 29 del 4.8.1987, concernenti l’argomento: “ verso il ripristino della legalità Costituzionale “ a commento della decisione, a Sezione Unite, della Commissione Tributaria Centrale del 12.6.1987, il cui costrutto logico, di diritto tributario e codicistico è del tutto compatibile e di totale similitudine con la fattispecie SMETAR S.r.l., pur nella diversità della fonte che origina i presupposti per la restituzione dell’indebito oggettivo e soggettivo;
  • Fotocopia della pagina n. 941 del n. 42 del 1996 dell’esperto risponde ( Sole 24 Ore), che reca al n. 2691 la risposta al quesito del signor Antonio Rocca- Modena, risposta dalla quale si evince che nel caso delle eccedenze di imposte versate ( parziale similitudine del caso società per l’aspetto dell’eccedentarietà dei versamenti d’imposta) nell’ambito dei territori delle D. Regionali delle Entrate della Lombardia e del Veneto ( nota del 28.4.1995 ), pur in presenza di istanze presentate oltre i termini dell‘art. 38 del D.P.R. n,. 602/73, si ha riguardo all’unico limite della prescrizione ordinaria ex art. 2946 del Codice Civile. ( fatto salvo l’assunto difensivo conclusivo, attinente alla Sxxxxx circa la non decadenza e la non prescrizione per riconoscimento dell’indebito, di un certo interesse è la conferente notizia stampa che due importanti D.R.E. del Nord Italia, consapevole il Ministero delle Finanze, osserva per le restituzioni d’imposta l’art. 2946 C.C. e non l’art. 18 del D.P.R. n. 602. Trattasi, quindi, di criterio illuminante, la cui essenza informativa gioverebbe per la soluzione, in modo positivo, del caso Società S.r.l.-

Putignano,xxxxxx

Con Ossequio

Il difensore abilitato, rag. Tonio Detomaso

 

Procura speciale

Il sottoscritto xxxxxxxxxxxx, nato a xxxxxxxxBa) il xxxxxxxxxx ed ivi  residente alla via xxxxxxx, nella sua qualità di legale rappresentante della Società  S.r.l., delega il rag. Tonio Detomaso,  codice fiscale DTMTNO47P04H096B, con domicilio eletto presso il suo studio in Putignano (Ba), via G. Pascoli, 27/A –CAP 70017- a  rappresentarlo e difenderlo nel presente giudizio, in ogni suo stato e grado, conferendogli ogni più ampio potere previsto dalla legge, ivi compresa la facoltà di conciliare e farsi sostituire.

Putignano, xxxxx9                                                         firma della delegante

_________________________

( xxxxxxxxxxxxxxx  )

è autentica: rag. Tonio Detomaso

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ATTESTAZIONE DI CONFORMITA

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