RICORSO AVVERSO REVOCA AGEVOLAZIONI FISCALI TRASFERIMENTO IMMOBILI

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ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI B A R I

Oggetto: ANNO 2008 ‑ IMPOSTA REGISTRO – SANZIONI ED INTERESSI – REVOCA AGEVOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, C. 25, DELLA LEGGE N. 244 DEL 24.12.2007,  TRASFUSA A REGIME NELL’ART. 1, PARTE PRIMA DELLA TARIFFA ALLEGATA AL D.P.R. 26.04.1986 N. 131.

Contro: AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI XXX – UFFICIO TERRITORIALE DI XXXX.

RICORSO avverso l’Avviso di liquidazione dell’imposta, del 25.10.2XX1, emesso dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di XXX,, Ufficio Territoriale di XXX, atto notificato in XXXXXX a mezzo dei servizi postali, in data 08.XX1.2011, raccomandata n. 76XX80830-1, numero di riferimento XXXE20116XXX01566X0, numero dell’atto 200XXXXXXX746000 ;

RICORRENTE

IMMOBILIARE XXXX  Società a r.l. con sede legale in Putignano (Ba) alla via Nxxxxxxxxxte n. xxx, codice fiscale 0xxxx0721, PEC immobiliare e@pec.it, rappresentata dall’amministratore unico e legale rappresentante Mantovani xxxINA, nata a Pxxxxno l’xxx ed ivi residente alla via xxxxxx. 2, codice  fiscale xxxxxxxxxxxxxxxxx  e, per suo nome e conto, il difensore tecnico abilitato: Rag. Tonio Detomaso, nato a Putignano (Ba) il 4.9.1947, Cod. Fisc. DTM TNO 47P04 H096B, fax 080/4913207, PEC: toniodetomaso@pec.it , iscritto all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bari al n. 137, sez. A, giusta  procura  alle  liti rilasciata in calce al presente atto, con studio in Putignano, Via G. Pascoli n. 27/A, presso il quale la ricorrente è

elettivamente domiciliata ai fini del giudizio;

1)      CON RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELL’ATTO IMPUGNATO, AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.LGS. 31.12.1992, N.546 e s.m.;

2)      CON LA RICHIESTA DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA IN PUBBLICA UDIENZA, AI SENSI DELL’ART. 33, 1° COMMA DEL D.LGS. n.546/92.  

Il sottoscritto difensore rag. Tonio Detomaso, libero professionista in Putignano (Ba), ha ricevuto mandato difensivo dalla società Immobiliare S.r.l. , a cura del rappresentante legale pro tempore di essa, xxxxxxx, essendo a giunto a notifica l’08xxxxxx011 l’avviso di liquidazione della maggiore imposta di registro datato 2xxxxx11, emesso dalla Direzione Provinciale di xxxxx – Ufficio Territoriale di xxxxxi, via xxxxa, n. xxxxxi.

Egli in esecuzione del mandato difensivo ricevuto, ha riscontrato l’ infondatezza ed illegittimità dell’avviso erariale e, pertanto, ai sensi dell’art. 18 e seguenti del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546 e s.m.,

RICORRE

A Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale, quale Giudice a quo, affinchè eserciti la relativa cognizione e decida la controversia ai sensi dell’art. 36 dello stesso D. Lgs. N. 546/1992.

MOTIVI DEL RICORSO

IN FATTO

  1. La società Immobiliare xxxx S.r.l., il 2xxxx008, acquistava in Putignano un suolo edificatorio della superficie catastale di mq. xxxxxx113, censito in catasto terreni al foglio xxx, particelle xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a rogito Notaio Dott.ssa Concetta Adriana Della Ratta di Bari, registrato all’Ufficio delle Entrate di xxxx in data 2xxxx008 al n. xxx, serie 1T (all.1). L’acquirente chiedeva l’applicazione delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 1, commi 25, 26, 27 e 28 della Legge n. 244 del 24.12.2007, trattandosi di trasferimento di proprietà di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, pertanto il corrispettivo pagato scontava la tassazione dell’1% per l’imposta di registro, del 3 % per l’ipotecaria e dell’1% per la catastale. All’atto notarile veniva allegato lo stralcio del Piano Regolatore Generale del Comune di Putignano, contenente la descrizione delle zone “C”,  “C2”, e “C2a”, a conferma che il suolo di cui trattasi rientrava nel piano urbanistico particolareggiato.
  2. La ricorrente società con rogito del Notaio Dott.ssa Concetta Adriana Della Ratta di Bari, in data 10.xxxx, registrato al n. xxxxx/1T (all.2), cedeva gratuitamente al Comune di Putignano parte del citato suolo, cioè le particelle xxxxxxxxxxxxx039  per complessivi mq. xxxxxx, area destinata alle urbanizzazioni primarie e secondarie relative al comparto PL/C in zona omogenea C2 del Piano Regolatore Generale del Comune di Putignano, in rispetto degli impegni assunti sottoscrivendo la convenzione con il Comune di Putignano il 28xxxxxx9.
  3. Con l’avviso di liquidazione sono richieste le somme: € xx88,59 a titolo di imposta di registro ed interessi, € xxx6 diritti, € 2xxxxx,00 quale sanzione pecuniaria;
  4. La Direzione Provinciale di xxxi, Ufficio Territoriale, con l’avviso di liquidazione che si impugna revoca l’agevolazione fiscale prevista dall’art. 1 della Tariffa parte I del D.P.R. 26.04.1986, n. 131, divenuta norma a regime, aggiunta dall’art. 1, c. 25 della L. 244 del 24.12.2007, relativamente all’area ceduta al Comune, così motivando:
    1. L’agevolazione è revocata, pag. 2/7 dell’avviso, non essendosi verificata la condizione del completamento dell’intervento cui è finalizzato il trasferimento, entro cinque anni dal trasferimento (2008-2013 !);
    2. Con atto a rogito notar…, pag. 2/7 dell’avviso, la società iMMOBILIARE   xxx S.r.l. rivendeva al Comune di Putignano, parte del succitato suolo che, a seguito della convenzione del piano di lottizzazione del comparto, stipulata con il Comune il 28.xxxx09, risultò destinato in parte a viabilità e parte a standards di pertinenza dei lotti a realizzarsi;
    3. Pag.3/7 dell’avviso- L’Ufficio riporta le condizioni necessarie, anche se in parte superate, per usufruire dell’agevolazione fiscale di cui all’art. 1, commi dal 25 al 28, della Legge 244 del 24.12.2007, indicandole in a) la presenza di un piano urbanistico particolareggiato vigente, regolarmente approvato, b) l’intervento edilizio deve essere “ completato” entro cinque anni dal trasferimento;
    4. Si incorre, altresì, nella decadenza dal beneficio in caso di rivendita (!) del suolo edificabile, acquistato con le agevolazioni, in assenza di utilizzazione edificatoria, anche se l’alienazione avviene entro cinque anni dall’acquisto;
    5. Tanto premesso, alla soc. Immobiliare xxx S.r.l. vengono revocate le agevolazioni previste … per aver venduto, parte del terreno edificabile sopra descritto, prima dello scadere del quinquennio, prima della prevista realizzazione edificatoria e comunque prima di aver completato l’intervento edilizio previsto.                   

IN  DIRITTO

1°)- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1, PARTE PRIMA DELLA TARIFFA, D.P.R. 26.04.1986, N. 131, INTRODOTTA COME NORMA A REGIME DALLA LEGGE 244 DEL 24.12.2007, ART. 1, COMMA 25 – PER QUANTO CONCERNE FORMA ED EFFICACIA DELLA MOTIVAZIONE.

La suddetta norma recita “ Se il trasferimento ha per oggetto immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, a condizione che l’intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro cinque anni dalla stipula dell’atto.

E’ subito evidente che la motivazione dell’Ufficio non è correlata con la norma, né prova che l’assunto si sia verificato nel caso in esame.

Il testo normativo non è variato rispetto a quello introdotto con l’art. 1, comma 25 della L. 244 del 24.12.2007; solo il termine  è stato prorogato di tre anni con l’art. 2, co. 23, D.L. 29.12.2010, n. 225, convertito con modificazioni con L. 26.02.2011, n. 10.

La revoca, quale unica manifestazione dell’azione dell’Ufficio di cui alla lettera e) dei motivi in fatto, indicati alla precedente pagina del presente ricorso, è disposta dall’Ufficio in conseguenza di :

  •  “ vendita”  e “ rivendita” al Comune prima dello scadere del quinquennio ( anno di acquisto 2008, anno di cessione al Comune 2009);
  • Prima della prevista realizzazione edificatoria;
  • Prima  di aver completato l’intervento edilizio previsto.

Dall’interpretazione che l’Ufficio dà dell’art. 1 della tariffa, deriva la presunzione generica secondo la quale lo stesso Ufficio ritiene che avendo la ricorrente ceduto al Comune (gratuitamente) parte del suolo prima del quinquennio, sarà impossibilitata a raggiungere l’obiettivo edificatorio allo scadere del quinquennio!. Detta motivazione invalida l’avviso perché non è inerente con il caso che ci occupa per le seguenti ragioni:

  1. La ricorrente non ha venduto, né tanto meno ha rivenduto, ma ha ceduto a titolo gratuito al Comune una parte del suolo che, per convenzione, è destinato all’urbanizzazione primaria e secondaria relativa al comparto PL/C in zona Omogenea C2 del PRG del Comune di Putignano. Non vi è  stato lo scambio di un bene contro denaro o altro bene ma semplicemente il rilascio di parte del suolo affinchè si realizzino le opere necessarie  per rendere utilizzabile l’intero comparto. Vero è che nell’atto compaiono tutti i proprietari dei suoli che devono cedere parte di essi al Comune. L’azione è nello stesso tempo propedeutica e complementare per il conseguimento dell’obiettivo edificatorio. Il costo di acquisizione del suolo edificabile sostenuto dalla società ricorrente non diminuisce a seguito della cessione al Comune ma resta invariato. Né muta la finalità per la quale, anche la porzione di suolo ceduta, venne acquistata.   

Il piano regolatore particolareggiato è disciplinato dagli artt. 13, 14, 15, 16, 17 della L.U. come mezzo tipico e ordinario di attuazione del piano regolatore generale ( art. 13, comma 1 L.U.); lo stesso art. 13 contiene l’elencazione che può dare una idea di quello che deve essere il carattere del piano particolareggiato, il quale deve contenere tra l’altro:

v  L’indicazione completa della rete stradale, urbana ed extraurbana, completando quella già stabilita nel piano generale, in modo da dare una sistemazione completa delle zone comprese nel P.R.G.;

v  Gli spazi riservati ad opere od impianti di interesse pubblico;    

Altre.

Il Comune deve acquisire le aree a titolo gratuito da tutti i proprietari di suoli che, nel vigente PRG, ricadono in zona residenziale di espansione C2 – PL/C, così come previsto nell’atto di cessione gratuita (all.2), pag. 3, in premessa:

che l’utilizzazione a scopo edilizio di tali suoli unitamente ad altri di proprietà delle costituite Parti e di terzi è stata oggetto della Convenzione del Piano di lottizzazione in zona di espansione “C” del comparto “PL/C” del PRG del Comune di Putignano a mio ministero di data 2xx.2009, registrato a Bari il giorno 1xxxxo 2009 al numero 271x/1T e trascritto presso l’Agenzia del Territorio dei servizi di Pubblicità Immobiliare di Bari il 1xxx09 ai numeri 5xxxxxx/4093”;

che i suoli oggetto del presente atto sono destinati e vincolati parte a viabilità pubblica da realizzarsi da parte dei lottizzanti in virtù del Piano di Lottizzazione in Zona di espansione “C2”, comparto “PL/C”, del PRG di cui alla Convenzione innanzi citata e parte a standards di pertinenza dei lotti a realizzarsi”.    

Appare chiaro che la cessione dell’area fatta al Comune non vada     intesa quale nuova ed autonoma operazione commerciale rispetto all’acquisto, bensì quale attività necessaria ed obbligatoria per il raggiungimento dell’obiettivo edificatorio prefisso nel piano particolareggiato.  La cessione gratuita al Comune, ovvero il trasferimento di proprietà, è atto dovuto in quanto, dopo la realizzazione delle opere programmate, la   manutenzione e gli interventi straordinari sulle strade e sugli spazi pubblici competerà per legge al Comune che agirà, avendone titolo e competenza, come fa per tutti i beni Comunali.  Quanto fin qui affermato trova puntuale e preciso riscontro con le previsioni stabilite nella convenzione del 28.01.2009, riguardante il Piano di lottizzazione del comparto PL/C in zona omogenea C2 del Piano Regolatore Generale del Comune di Putignano, il cui rogito del notaio Dott. Concetta Adriana della Ratta, repertorio 7xx6, raccolta n. 9xxx, che si deposita in fotocopia come allegato n. 3, e nel quale, in particolare, si evidenzia che:

  • Compaiono i proprietari di suoli ricadenti in zona di espansione C2 del Piano Regolatore Generale ( comparto PL/C) del Comune di Putignano e lottizzanti delle stesse aree, pag. 6;
  • L’art. 3, pag.11, prevede che le ditte lottizzanti, in relazione al disposto del IV comma dell’art. n.28 della Legge 17.08.1942, n. 1150 e dell’art. 28 della L.R. 31.05.1980, n. 67 con successivo atto di trasferimento cedano gratuitamente al Comune di Putignano le aree necessarie per le urbanizzazioni per una superficie totale di mq. xxx39, di cui mq. xxxx79 destinati a standards di pertinenza e mq. 1xxxx destinati a nuova viabilità e ampliamento delle strade esistenti…;
  • L’art. 4, pag.13, prevede che i lottizzanti, ai sensi dell’art. 28 della Legge Regionale 31.05.1980, n. 56 nonché ai sensi degli articoli 121 e 122 del D. Lgs. 163/2006 , come modificato dal D. Lgs. 113/2007 …, si obbligano a realizzare a propria cura e spese le seguenti opere di urbanizzazione primaria:
  1. Nuove strade di Piano;
  2. Ampliamento delle strade esistenti;
  3. Rete idrica, fognante, gas, telefonica, elettrica, di illuminazione pubblica, rete ed impianti di smaltimento delle acque meteoriche rivenienti dalla viabilità del P.L.;
  4. Parcheggi pubblici.
  • L’art. 5, pag.13, I lottizzanti si impegnano a realizzare, a scomputo totale o parziale dei relativi oneri dovuti per il rilascio dei permessi di costruire previsti dall’art. 16 D.P.R. n. 380/2001 e D. Lgs. N 301/2002, nonché ai sensi degli artt. 121 e 122 del D. Lgs. 163/2006, come modificato dal D. Lgs. 113/2007 e successive modifiche ed integrazioni, le seguenti opere di urbanizzazione secondaria:

–         Verde pubblico di quartiere e relativi arredi urbani.

  • L’art. 10, pag. 16, prevede che le opere di cui all’art. 4 saranno realizzate gradualmente in rapporto di funzionalità e contemporaneamente alla realizzazione dei volumi edificabili, in modo da assicurare i servizi ai fabbricati costruiti.
  • L’art. 11, pag. 17, prevede che gli impianti  e tutti i servizi di cui agli articoli 4 e 5 della convenzione, vengono acquisiti gratuitamente alla proprietà del Comune di Putignano, contestualmente alla loro esecuzione e verranno definitivamente accettati con il collaudo favorevole. Dalla data del collaudo è trasferito a carico del Comune l’onere di manutenzione ordinaria e straordinaria. Sino a tale data, sarà obbligo dei lottizzanti curare tale manutenzione ordinaria e straordinaria.
  1. Non rileva, pertanto, il fatto che la cessione sia avvenuta prima del quinquennio, anche perché è condicio sine qua non perché sia attuato il programma costruttivo.
  2. La cessione al Comune deve avvenire prima della realizzazione edificatoria.
  3. La cessione al Comune deve avvenire prima che sia completato l’intervento edilizio previsto.

E’ il Comune che indica all’interessato, in fase di convenzione, quali particelle di suolo acquisire per soddisfare e rispettare il programmato PRG.

P. Q. M.

Viene a finale considerazione che l’avviso di liquidazione è infondato,  arbitrario ed illegittimo.

CHIEDE

A)-  Ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 31.12.1992, n.546 e s.m. a Codesta On.le Commissione la sospensione dell’atto impugnato, non essendo la società in grado di corrispondere le imposte, gli interessi e le sanzioni richieste.

B)- di accogliere totalmente il presente ricorso e per l’effetto, con riferimento alle previsioni di legge, dichiarare nullo o annullare l’impugnato avviso di liquidazione, siccome incostitutivo, radicalmente viziato ed illegittimo per violazione di legge, carente di motivazione e del tutto infondato in fatto e diritto.

Il valore della controversia ai fini del contributo unificato, è pari ad € xxxxxx.59.

Con vittoria delle spese di giudizio.

deposita:

  • Copia del ricorso consegnato all’Agenzia delle Entrate, Dir. Prov.le di xxxxx, area legale;
  • Fotocopia della ricevuta di deposito;
  • fotocopia dell’avviso di liquidazione  impugnato con questo ricorso;
  • fotocopia dell’atto di compravendita del 2xxx008 ( all.1);
  • fotocopia dell’atto di cessione gratuita al Comune del 26.xxxxx09 ( allegato n. 2);
  • fotocopia convenzione del 28.01.2009 del Piano di lottizzazione con il Comune di Putignano (all.3).

Putignano, 30.11.2011                                                                  Con Ossequio

Il difensore abilitato, rag. Tonio  Detomaso                                                                        _________________________

 

Procura speciale

Il sottoscritto Mantovani xxxx, in questo atto prima compiutamente generalizzato, per suo personale nome e conto e per conto della società Immobiliare xxxxl. rappresentata;

DELEGA

a rappresentarla ed a rappresentare la Immobiliare xxxr.l., già corrente in Putignano (Ba), a difenderli in tutte le sue fasi di ogni stato e grado del presente giudizio fiscale, il Rag.Tonio Detomaso, conferendogli ogni e più ampio potere, ivi compreso quello di conciliare, di farsi sostituire in udienza o altrove, di nominare coadiutori e assistenti in giudizio, di rinunziare al ricorso e agli atti, ratificandone sin d’ora l’operato.

Elegge, altresì, domicilio, anche perla indicata S.r.l. ricorrente, presso lo studio del difensore, sito in Putignano (Ba), Via G. Pascoli, n.27/A.

Putignano, li 30.11.2011

Firma della committente e delegante 

 

______________________________                              Mxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

E’ autentica

firma del difensore

____________________________

Rag.Tonio Detomaso

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

DELLA COPIA DEL RICORSO ALL’ORIGINALE.

Il sottoscritto rag.Tonio Detomaso, in qualità di difensore abilitato della società Immobiliare xxx S.r.l. e del legale rappresentante Signora Mantxxxa, come sopra costituitisi nella presente controversia, attesta, ai sensi dell’art.22, comma 3, del D.Lgs. 546/1992 e s.m., che questo ricorso è conforme all’originale consegnato all’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale, Ufficio Territoriale di xxxx in data __________.

Firma del difensore

______________________

(rag.Tonio Detomaso)

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