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RICORSO AVVERSO REVOCA AGEVOLAZIONI FISCALI TRASFERIMENTO IMMOBILI

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ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI B A R I

Oggetto: ANNO 2008 ‑ IMPOSTA REGISTRO – SANZIONI ED INTERESSI – REVOCA AGEVOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, C. 25, DELLA LEGGE N. 244 DEL 24.12.2007,  TRASFUSA A REGIME NELL’ART. 1, PARTE PRIMA DELLA TARIFFA ALLEGATA AL D.P.R. 26.04.1986 N. 131.

Contro: AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI XXX – UFFICIO TERRITORIALE DI XXXX.

RICORSO avverso l’Avviso di liquidazione dell’imposta, del 25.10.2XX1, emesso dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di XXX,, Ufficio Territoriale di XXX, atto notificato in XXXXXX a mezzo dei servizi postali, in data 08.XX1.2011, raccomandata n. 76XX80830-1, numero di riferimento XXXE20116XXX01566X0, numero dell’atto 200XXXXXXX746000 ;

RICORRENTE

IMMOBILIARE XXXX  Società a r.l. con sede legale in Putignano (Ba) alla via Nxxxxxxxxxte n. xxx, codice fiscale 0xxxx0721, PEC immobiliare e@pec.it, rappresentata dall’amministratore unico e legale rappresentante Mantovani xxxINA, nata a Pxxxxno l’xxx ed ivi residente alla via xxxxxx. 2, codice  fiscale xxxxxxxxxxxxxxxxx  e, per suo nome e conto, il difensore tecnico abilitato: Rag. Tonio Detomaso, nato a Putignano (Ba) il 4.9.1947, Cod. Fisc. DTM TNO 47P04 H096B, fax 080/4913207, PEC: toniodetomaso@pec.it , iscritto all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bari al n. 137, sez. A, giusta  procura  alle  liti rilasciata in calce al presente atto, con studio in Putignano, Via G. Pascoli n. 27/A, presso il quale la ricorrente è

elettivamente domiciliata ai fini del giudizio;

1)      CON RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELL’ATTO IMPUGNATO, AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.LGS. 31.12.1992, N.546 e s.m.;

2)      CON LA RICHIESTA DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA IN PUBBLICA UDIENZA, AI SENSI DELL’ART. 33, 1° COMMA DEL D.LGS. n.546/92.  

Il sottoscritto difensore rag. Tonio Detomaso, libero professionista in Putignano (Ba), ha ricevuto mandato difensivo dalla società Immobiliare S.r.l. , a cura del rappresentante legale pro tempore di essa, xxxxxxx, essendo a giunto a notifica l’08xxxxxx011 l’avviso di liquidazione della maggiore imposta di registro datato 2xxxxx11, emesso dalla Direzione Provinciale di xxxxx – Ufficio Territoriale di xxxxxi, via xxxxa, n. xxxxxi.

Egli in esecuzione del mandato difensivo ricevuto, ha riscontrato l’ infondatezza ed illegittimità dell’avviso erariale e, pertanto, ai sensi dell’art. 18 e seguenti del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546 e s.m.,

RICORRE

A Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale, quale Giudice a quo, affinchè eserciti la relativa cognizione e decida la controversia ai sensi dell’art. 36 dello stesso D. Lgs. N. 546/1992.

MOTIVI DEL RICORSO

IN FATTO

  1. La società Immobiliare xxxx S.r.l., il 2xxxx008, acquistava in Putignano un suolo edificatorio della superficie catastale di mq. xxxxxx113, censito in catasto terreni al foglio xxx, particelle xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a rogito Notaio Dott.ssa Concetta Adriana Della Ratta di Bari, registrato all’Ufficio delle Entrate di xxxx in data 2xxxx008 al n. xxx, serie 1T (all.1). L’acquirente chiedeva l’applicazione delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 1, commi 25, 26, 27 e 28 della Legge n. 244 del 24.12.2007, trattandosi di trasferimento di proprietà di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, pertanto il corrispettivo pagato scontava la tassazione dell’1% per l’imposta di registro, del 3 % per l’ipotecaria e dell’1% per la catastale. All’atto notarile veniva allegato lo stralcio del Piano Regolatore Generale del Comune di Putignano, contenente la descrizione delle zone “C”,  “C2”, e “C2a”, a conferma che il suolo di cui trattasi rientrava nel piano urbanistico particolareggiato.
  2. La ricorrente società con rogito del Notaio Dott.ssa Concetta Adriana Della Ratta di Bari, in data 10.xxxx, registrato al n. xxxxx/1T (all.2), cedeva gratuitamente al Comune di Putignano parte del citato suolo, cioè le particelle xxxxxxxxxxxxx039  per complessivi mq. xxxxxx, area destinata alle urbanizzazioni primarie e secondarie relative al comparto PL/C in zona omogenea C2 del Piano Regolatore Generale del Comune di Putignano, in rispetto degli impegni assunti sottoscrivendo la convenzione con il Comune di Putignano il 28xxxxxx9.
  3. Con l’avviso di liquidazione sono richieste le somme: € xx88,59 a titolo di imposta di registro ed interessi, € xxx6 diritti, € 2xxxxx,00 quale sanzione pecuniaria;
  4. La Direzione Provinciale di xxxi, Ufficio Territoriale, con l’avviso di liquidazione che si impugna revoca l’agevolazione fiscale prevista dall’art. 1 della Tariffa parte I del D.P.R. 26.04.1986, n. 131, divenuta norma a regime, aggiunta dall’art. 1, c. 25 della L. 244 del 24.12.2007, relativamente all’area ceduta al Comune, così motivando:
    1. L’agevolazione è revocata, pag. 2/7 dell’avviso, non essendosi verificata la condizione del completamento dell’intervento cui è finalizzato il trasferimento, entro cinque anni dal trasferimento (2008-2013 !);
    2. Con atto a rogito notar…, pag. 2/7 dell’avviso, la società iMMOBILIARE   xxx S.r.l. rivendeva al Comune di Putignano, parte del succitato suolo che, a seguito della convenzione del piano di lottizzazione del comparto, stipulata con il Comune il 28.xxxx09, risultò destinato in parte a viabilità e parte a standards di pertinenza dei lotti a realizzarsi;
    3. Pag.3/7 dell’avviso- L’Ufficio riporta le condizioni necessarie, anche se in parte superate, per usufruire dell’agevolazione fiscale di cui all’art. 1, commi dal 25 al 28, della Legge 244 del 24.12.2007, indicandole in a) la presenza di un piano urbanistico particolareggiato vigente, regolarmente approvato, b) l’intervento edilizio deve essere “ completato” entro cinque anni dal trasferimento;
    4. Si incorre, altresì, nella decadenza dal beneficio in caso di rivendita (!) del suolo edificabile, acquistato con le agevolazioni, in assenza di utilizzazione edificatoria, anche se l’alienazione avviene entro cinque anni dall’acquisto;
    5. Tanto premesso, alla soc. Immobiliare xxx S.r.l. vengono revocate le agevolazioni previste … per aver venduto, parte del terreno edificabile sopra descritto, prima dello scadere del quinquennio, prima della prevista realizzazione edificatoria e comunque prima di aver completato l’intervento edilizio previsto.                   

IN  DIRITTO

1°)- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1, PARTE PRIMA DELLA TARIFFA, D.P.R. 26.04.1986, N. 131, INTRODOTTA COME NORMA A REGIME DALLA LEGGE 244 DEL 24.12.2007, ART. 1, COMMA 25 – PER QUANTO CONCERNE FORMA ED EFFICACIA DELLA MOTIVAZIONE. Continue reading