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APPELLO RESTITUZIONE IRPEG ED ILOR IN PRESENZA DI ESENZIONE TERRITORIALE

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ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI                       BARI.

APPELLO

( Con richiesta di trattazione della causa in pubblica udienza )

Per:

la società  Absol  S.r.l. , con sede amministrativa e domicilio fiscale  in via xxxxx Putignano (Ba), C.F. 03241310725;

nel giudizio

contro: Agenzia delle Entrate Ufficio di Gioia del Colle.

La società Absol S.r.l. nella persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, amministratore unico, Sig. xxxxxxxxx, nato a Putignano (Ba) il 1xxx1 ed ivi residente alla via xxxxxb, codice fiscale Lxxxxx6N, difesa e rappresentata dal rag. Tonio Detomaso, C.F. DTMTNO47P04H096B, per delega in calce al ricorso cumulativo  introduttivo alla Commissione Tributaria Provinciale ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Putignano, CAP 70017, via G. Pascoli n. 27/A, propone

Appello

Avverso la Sentenza n. xxx0/06 pronunciata il xxxxxx, depositata il xxxxxxxxx6.10xxx, della Commissione Tributaria Provinciale di Bari, sez. n. 20, R.G. n. xxxx1,  avente ad oggetto il silenzio rifiuto in relazione all’istanza di restituzione imposte IRPEG ed ILOR del 22.12xxx9, pagate per gli anni 1984/0x990, in presenza di esenzione territoriale, art. 26, D.P.R. 29.9.1973, n.601, artt. 101-105 D.P.R. 6.3.1978, n. 218, art. 14 L. 1.3.1986, n.64,  non notificata, per i seguenti motivi, e ne chiede la riforma.

IN FATTO

 

  • In data  1xxxx, in Putignano, con atto del Notaio Dxxxxxxxxxxxxxxxx, si costituiva la S.r.l. Absol, con oggetto sociale, a dimensione artigianale, la produzione di articoli xxxxx, la lavorazione  e la trasformazione dei profilati in ferro grezzo nelle sue varie forme e semilavorati preverniciati, di profilati di lamiere, avvalendosi dei prodotti finiti complementari , nell’intento di soddisfare la completezza dell’opera manifatturiera e produttiva richiesta dalla clientela.

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RICORSO AVVERSO PROVVEDIMENTO NEGATIVO ESENZIONE TERRITORIALE IRPEG – ILOR

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ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BARI.

Oggetto: ANNI 1985-1994-ESENZIONI TERRITORIALI IMPOSTE ILOR-        IRPEG, chieste con istanza infradecennale del XXXXX2 e depositata nell’Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Gioia del Colle (Ba) il 3.xxx1992 ( mod. 8, n.5 d’ordine rilasciato, per ricevuta, dal citato Ufficio fiscale).

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Ricorso: Avverso il provvedimento n. XX d’ordine, dell’anno XX9, emesso dall’Ufficio II.DD. di Gioia del Colle (Ba) in data X0 XXXXXre 1998, notificato in data 1XXe 1999, tramite il messo notificatore del Comune di Putignano (Bari).

RICORRENTE

società  S.r.l. ( contribuente di fatto e di diritto), con sede amministrativa e con domicilio fiscale in Putignano (Bari), via xxxxxxo, n.20. ( C.F. 03xxxxx0725) e, per essa:

l’Amministratore Unico e legale rappresentante

SOLVENTE ANGELO , nato a PXXXXXXXXXXX (Ba) il 1XXXXX1, ivi residente Via SECCI XX/b, codice fiscale XXXXXXXXN,

e, per nome e conto di entrambi i soggetti giuridici d’imposta, il difensore tecnico abilitato:

Rag. Tonio Detomaso, nato a Putignano (Ba) il 4.9.1947, con studioprofessionale alla via G. Pascoli n. 27/A, CAP 70017, Putignano (Ba), codice fiscale  DTMTNO47P04H096B; giusta procura alle liti, rilasciata in calce al presente atto di ricorso, a cura del predetto amministratore unico della S.r.l. SOCIETA’  XXXXXXXXX, già testè compiutamente generalizzato.

1) CON RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELL’ATTO IMPUGNATO, AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.LGS. 31.12.1992, N. 546 E S.M.;

2) CON RICHIESTA ALL’UFFICIO DELLA P.A.F. TITOLARE DELLA PARTITA FISCALE DELL’ANNULLAMENTO DEL SEGUENTE PERIODO DEL SUO PROVVEDIMENTO GIUNTO A NOTIFICA:

“” E’ fatto salvo il periodo prescritto per tardività della domanda ai fini di eventuali rimborsi per iscrizione a ruolo, non contestata e di somme versate per autotassazione””

perché infondato in fatto ed in diritto, impiegando gli ordinari poteri e facoltà propri della funzione amministrativa o mediante l’applicazione  (quanto mai equa ed opportuna) dell’istituto dell’autotutela, ai sensi dell’art. 68 del D.P.R. n. 287/92 e dell’art. 2 quater del D.L. 30.9.1994, n. 564, in Legge 30.11.1994, n. 656;   

3) CON RICHIESTA DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA IN PUBBLICA UDIENZA, AI SENSI DELL’ART.33 1° COMMA DEL D. LGS. n. 546/92 ( sentenza n. 526 del 23.6.1997, DEPOSITATA IL 23.12.1997 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SALERNO);

4) CON RICHIESTA DI ESERCIZIO DI OGNI POTERE ISTRUTTORIO, OVE OCCORRESSE, ESSENDO LA CONTROVERSIA FORIERA DI ASPETTI COGNITIVI DI PARTICOLARE COMPLESSITA’, NELLA PROSPETTAZIONE DELLA RATIO DI BISOGNO E DI  ASSENTIMENTO CONTENUTA NELL’ART.7 DEL D.LGS. N. 546/1992.

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