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APPELLO RESTITUZIONE IRPEG ED ILOR IN PRESENZA DI ESENZIONE TERRITORIALE

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ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI                       BARI.

APPELLO

( Con richiesta di trattazione della causa in pubblica udienza )

Per:

la società  Absol  S.r.l. , con sede amministrativa e domicilio fiscale  in via xxxxx Putignano (Ba), C.F. 03241310725;

nel giudizio

contro: Agenzia delle Entrate Ufficio di Gioia del Colle.

La società Absol S.r.l. nella persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, amministratore unico, Sig. xxxxxxxxx, nato a Putignano (Ba) il 1xxx1 ed ivi residente alla via xxxxxb, codice fiscale Lxxxxx6N, difesa e rappresentata dal rag. Tonio Detomaso, C.F. DTMTNO47P04H096B, per delega in calce al ricorso cumulativo  introduttivo alla Commissione Tributaria Provinciale ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Putignano, CAP 70017, via G. Pascoli n. 27/A, propone

Appello

Avverso la Sentenza n. xxx0/06 pronunciata il xxxxxx, depositata il xxxxxxxxx6.10xxx, della Commissione Tributaria Provinciale di Bari, sez. n. 20, R.G. n. xxxx1,  avente ad oggetto il silenzio rifiuto in relazione all’istanza di restituzione imposte IRPEG ed ILOR del 22.12xxx9, pagate per gli anni 1984/0x990, in presenza di esenzione territoriale, art. 26, D.P.R. 29.9.1973, n.601, artt. 101-105 D.P.R. 6.3.1978, n. 218, art. 14 L. 1.3.1986, n.64,  non notificata, per i seguenti motivi, e ne chiede la riforma.

IN FATTO

 

  • In data  1xxxx, in Putignano, con atto del Notaio Dxxxxxxxxxxxxxxxx, si costituiva la S.r.l. Absol, con oggetto sociale, a dimensione artigianale, la produzione di articoli xxxxx, la lavorazione  e la trasformazione dei profilati in ferro grezzo nelle sue varie forme e semilavorati preverniciati, di profilati di lamiere, avvalendosi dei prodotti finiti complementari , nell’intento di soddisfare la completezza dell’opera manifatturiera e produttiva richiesta dalla clientela.

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RIMBORSO IRPEG – ILOR AGEVOLAZIONI TERRITORIALI D.P.R. 218/78 – LEGGE 64/86

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ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI                       BARI.

APPELLO

( Con richiesta di trattazione della causa in pubblica udienza )

Per:

la società  Sxxxr S.r.l. , con sede amministrativa e domicilio fiscale  in via Mai dxxoro, n.c. Zona Industriale, gnano (Ba), C.F. x0xx0725;

nel giudizio

contro: Agenzia delle Entrate Ufficio di Gioia del Colle.

La società xxxxar S.r.l. nella persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, amministratore unico, Sig. xxxxZO, nato a Putignano (Ba) il 1xxxxx61 ed ivi residente alla via xi 2xxxb, codice fiscale xxxxxx, difesa e rappresentata dal rag. Tonio Detomaso, C.F. DTMTNO47P04H096B, per delega in calce al ricorso cumulativo  introduttivo alla Commissione Tributaria Provinciale ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Putignano, CAP 70017, via G. Pascoli n. 27/A, propone

Appello

Avverso la Sentenza n. 19xx/2/04 pronunciata il 6.10.04, depositata il 6.10.04, della Commissione Tributaria Provinciale di Bari, sez. n. 20, R.G. n. 53xx/01,  avente ad oggetto il silenzio rifiuto in relazione all’istanza di restituzione imposte IRPEG ed ILOR del 22.12.1999, pagate per gli anni 19×5/19×1, in presenza di esenzione territoriale, art. 26, D.P.R. 29.9.1973, n.601, artt. 101-105 D.P.R. 6.3.1978, n. 218, art. 14 L. 1.3.1986, n.64,  non notificata, per i seguenti motivi, e ne chiede la riforma.

IN FATTO

 

  • In data  13.xx984, in Putignano, con atto del Notaio Di Marcantonio Paolo, si costituiva la S.r.l. SxxxR, con oggetto sociale, a dimensione artigianale, la progettazione e l’allestimento di xxxxxxxxxxxxxxxe, la lavorazione  e la trasformazione dei profilati in ferro grezzo nelle sue varie forme e semilavorati preverniciati, di profilati di lamiere, avvalendosi dei prodotti finiti complementari xxxxxxa), nell’intento di soddisfare la completezza dell’opera manifatturiera e produttiva richiesta dalla clientela.

Iniziava l’attività il 1xxxxx5, dandone formale comunicazione alla C.C.I.A.A. di Bari.

Il giorno 2xxxxo 19xxxx chiedeva al competente Ufficio Imposte Dirette la concessione dell’esenzione decennale dall’Ilor  e la riduzione alla metà dell’Irpeg.

L’Ufficio fiscale adito recepiva l’istanza ed in data xxxx9.19xx ( dopo circa otto anni) emetteva il provvedimento n. xx d’ordine dell’anno 1xx9, concessivo delle chieste agevolazioni fiscali territoriali, atto che, a cura del Comune di Putignano, il giorno 14xxx9 giungeva all’interessata xxxxxMETS.r.l..

Per l’Ilor il beneficio dell’esenzione veniva concesso dall’anno 19xx ( primo esercizio di produzione del reddito) all’anno 19xx; dal 19xx all’anno 19xx per il primo ampliamento dell’opificio; dal 19xx al 20xx per il secondo ampliamento. Per l’Irpeg il beneficio veniva concesso dal 13xx.19×4 ( data di costituzione) al 1x12xx4.

Pertanto, il periodo agevolato, riconosciuto dall’Ufficio Imposte Dirette, è  1985 – 1994. Il contribuente, tuttavia, ed in via cautelativa, versava le imposte per il periodo 1985- 1991.  Sull’inizio decorrenza dell’esenzione c’è sostanzialmente concordanza con l’Ufficio, mentre si dibatte sulla pseudo-condizione prescrittiva o decadenziale che l’Ufficio maldestramente riporta nel provvedimento più volte richiamato, per il cui punto, di fondamentale importanza, la CTP non ha fornito la chiave di lettura.

L’Ufficio II.DD di Gioia del Colle, ora Agenzia delle Entrate, nella parte conclusiva del suo provvedimento, rompendo ogni ritualità così com’è canonizzata e normata per il settore delle imposte, introduceva nel suo provvedimento n. xx d’ordine il suo punto di vista circa l’esistenza della prescrizione, per tardività della domanda, ai fini di eventuali rimborsi, per le somme versate per autotassazione, cioè della somma di £. xxxxxx.500 che con tal sistema riscossorio la Sxxx S.r.l. ha versato all’Erario ma che non avrebbe dovuto corrispondere.

  • In data 22.xxx9, la società inoltrava alla Direzione Regionale delle Entrate per la Puglia, alla DRE Sezione Staccata, al Centro di Servizio ed all’Ufficio Imposte Dirette di Gioia del Colle, istanza di restituzione delle imposte IRPEG ed ILOR pagate, ammontante a £. xxxxx4.500.=, per gli anni 1985/91 ma non dovute per effetto dell’agevolazione esentativa di cui al provvedimento n. 2xx d’ordine dell’anno 1999, emesso dall’Ufficio Imposte Dirette di Gioia del colle, datato 30.99.

La Direzione Regionale delle Entrate per la Puglia, con missiva prot. n. 9xxxx954 del 30.12.1999, trasmetteva al Centro di Servizio delle II.DD. e II.II. di Bari ed all’Ufficio II.DD. di Gioia del Colle, per gli adempimenti di competenza, l’istanza di rimborso IRPEG/ILOR per gli anni dal 1985 al 1991 a seguito del riconoscimento delle agevolazioni territoriali ai sensi del D.PR. 218/78 e della Legge n. 64/86.

La Direzione Regionale delle Entrate per la Puglia, Sezione Staccata di Bari, con missiva prot. n. 6/2xxx/99 del 19.01xx000, trasmetteva al Centro di Servizio delle II.DD. ed II.II. di Bari l’istanza di rimborso IRPEG ed ILOR per gli anni dal 1985 al 1991.

Né il Centro di Servizio di Bari, né l’Agenzia delle Entrate di Gioia del Colle si sono espressi in merito all’istanza di rimborso delle imposte, formandosi pertanto il silenzio rifiuto.

  • Avverso il silenzio la società Sxxxar S.r.l. proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari con deposito del 5001, eccependo:

La non definitività del rapporto tributario ( cioè rapporto tributario non esaurito e pendente) per effetto:

–         dell’istanza di richiesta dell’esenzione decennale dall’Ilor e di riduzione dell’Irpeg, avanzata all’Ufficio delle II.DD. di Gioia del Colle, datata 2.1.1992 e depositata in tale ufficio il 3.1.1992;

–         dell’attività istruttoria in corso a cura della P.A.F. conseguente all’istanza suddetta datata 2.1.1992, depositata nell’Ufficio II.DD. di Gioia del Colle il 3.1.1992;

–         della pendenza della relativa decisione, a tutto il 30.9.1999 ( notificata il 14.10.1999), data del provvedimento concessivo finale delle chieste agevolazioni fiscali, emesso dall’Ufficio II.DD. di Gioia del Colle.

Sopravvenuto diritto alla restituzione dell’Ilor e dell’Irpeg, confutando la decadenza e la prescrizione avanzata erroneamente dall’Ufficio.

Decorrenza dell’istanza di rimborso – inapplicabilità dell’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973.

Con richiesta all’On.le Commissione Tributaria Provinciale di Bari di accoglimento del ricorso, diritto al rimborso della somma di £. xx84.500.=, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi come per legge e vittoria delle spese di giudizio. Le buone e giuste ragioni del contribuente nel conseguire le imposte già pagate cautelativamente, sono state illustrate in dettaglio e con rigorosa perizia nel procedimento di cui innanzi.

  • Il 6.10.2004 la causa veniva a trattazione presso la sez. 20 dellla CTP.
  • L’Ufficio non si costituiva in giudizio.
  • In pari data la sentenza n. 1xx/20/04 veniva depositata in segreteria.
  • L’apparente motivazione in sentenza non esaurisce affatto la domanda del ricorrente e non è condivisibile nella parte in cui si disallinea dalla copiosa giurisprudenza favorevole al beneficiario delle agevolazioni; infatti al terz’ultimo capoverso della motivazione si legge “ Del resto, anche in base alla norma vigente pur considerando l’orientamento della Cass. secondo cui la domanda di esenzione vale come richiesta di rimborso delle somme già versate, alla data del 3.1.1992 erano già scaduti i termini per chiedere il rimborso delle somme versate prima del 3.7.1990.

Per conseguenza il ricorrente ha diritto al rimborso delle somme versate per irpeg a partire dal 3.7.1990 oltre gli interessi”.

  • La decisione dell’Organo giudicante si appalesa notevolmente lesiva degli interessi dell’appellante.

IN DIRITTO

Non è condivisibile e si impugna integralmente la Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari, poiché il Collegio ha inteso definire solo l’aspetto inizio decorrenza dell’agevolazione,  tralasciando di chiarire, consolidare e sancire il termine di decorrenza con la pseudo-tardività della domanda per fatti di prescrizione cui fa cenno l’Ufficio nel provvedimento del 30.9.1999. Il Giudice di primo grado, in sostanza, ha omesso di decidere sull’intera questione posta al suo vaglio, ovvero sull’aspetto principale della materia, quella della prescrizione e della durata dell’agevolazione che, ricorrendone i giusti presupposti – come nel caso in esame -, non può essere inferiore al decennio.  

L’appellante, chiamato quindi a fornire i motivi di ragione del diritto alla restituzione delle somme pagate, in verità facile compito, procede nell’affastellare i principi che la Cassazione, in date diverse, ha statuito nella specifica materia.

Cassazione, sez. Trib., Sent. 24.1.2001, n. 1004 : “ Il contribuente il quale abbia presentato rituale e tempestiva domanda di esenzione dall’Ilor e dall’Irpeg ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 del D.P.R. 29.9.1973, n. 601 ( disciplina delle agevolazioni tributarie), 101 e 105 del D.P.R. 6.3.1978, n. 218 ( T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno), e 14, comma 5, della legge 1.3.1986, n. 64 ( Disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno), e, tuttavia, abbia cautelativamente versato i tributi oggetto della domanda di esenzione – non è soggetto all’onere di formulare distinta istanza di rimborso dei tributi medesimi nel termine di cui all’art. 38, primo comma, del D.P.R. 29.9.1973, n. 602 ( disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), in quanto la domanda di esenzione vale anche come istanza di rimborso”.

La domanda di esenzione, che vale anche quale domanda di rimborso, reca la data 2.1.1992, quindi prodotta entro l’arco temporale di piena efficacia che va dal  1985 al  1995, oltre inizia il periodo di prescrizione.

Il giudice di Primo grado <<pur considerando l’orientamento della Cass. ritiene  che alla data del 3.1.1992 fossero scaduti i termini per richiedere il rimborso delle somme versate prima del 3.7.1990>>,  non tenendo affatto conto del principio della Cass. che stabilisce la non applicazione del termine di cui all’art. 38, primo comma, del D.P.R. 29.9.73, n. 602.

Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza 25.1.2002, n.904.

Punto 2.3. Il ricorso merita accoglimento.

Omissis

Di più: la previsione contenuta nell’art. 19 comma 3 secondo periodo, dianzi richiamato, (D.M.14.12.1965) conferma che la domanda di esenzione non deve essere fatta, necessariamente a pena di decadenza, nel corso del primo periodo d’imposta interessato all’agevolazione: infatti – se, come visto, la domanda di agevolazione può essere fatta anche in sede di impugnazione dell’avviso di accertamento o del ruolo; tenuto conto che un provvedimento impositivo siffatto viene, normalmente, adottato a distanza di tempo dal periodo d’imposta cui si riferisce; e che la disposizione regolamentare prevede, in tal caso, che “ non viene meno il diritto all’esenzione, se riconosciuta, per l’intero decennio” – appare chiarissimo che, al di là della ipotesi di decadenza prima individuata, non esiste alcun’altra norma che imponga la formulazione della richiesta di esenzione entro un determinato termine, stabilito a pena di decadenza dal relativo diritto.

Omissis

Le considerazioni che precedono consentono di formulare le seguenti conclusioni: A) Le esenzioni in questione richiedono necessariamente la domanda del contribuente, proposta in una delle tre forme previste dalla disciplina dianzi analizzata. B) Siffatta disciplina non prevede, né espressamente, né implicitamente, alcun termine, a pena di decadenza dai relativi diritti, per il loro esercizio. E’ ovvio, però, che – trattandosi di veri e propri diritti previsti dalla legge – per essi opera, sia pure come ipotesi limite ed in difetto di diversa espressa previsione, l’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c.. Ne consegue, in linea generale, che, entro tale limite, il contribuente, il quale abbia proposto la relativa domanda, ha diritto a fruire dell’esenzione per l’intero decennio  previsto dalla legge. C) Nel caso in cui non sia stata proposta domanda di esenzione né con istanza ad hoc né nel contesto della dichiarazione dei redditi, e, relativamente ad uno o più periodi d’imposta compresi nel decennio (potenzialmente) esente, sia stato notificato al contribuente il relativo avviso di accertamento od un ruolo, il contribuente medesimo è assoggettato al normale onere di esercitare tempestivamente il diritto alla tutela giurisdizionale avverso tali provvedimenti impositivi.

Corte di Cassazione Sezione Tributaria civile, Sentenza 17.12.2003, n. 19372.

La Sentenza richiamando le precedenti nn. 1004 del 24.1.2001 e 904 del 25.1.2002, consolida detti principi sentenziando definitivamente, inappellabilmente e con vivacissima chiarezza  che:

–         la domanda per il conseguimento dell’esenzione vale anche quale domanda di rimborso delle imposte cautelativamente versate;

–         non  è soggetto il contribuente all’onere di formulare distinta istanza di rimborso dei tributi nel termine di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 602/73;

–         la domanda non è soggetta, né espressamente né implicitamente ad alcun termine decadenziale, essendo le esenzioni diritti soggettivi previsti ex lege, sottoposte all’ordinario termine di prescrizione decennale ex art. 2946 C.C.;

–         l’esenzione compete per l’intero decennio;

–         il contribuente è sempre legittimato ad impugnare l’accertamento che fosse notificato  nel decennio esentato.

Cassazione Civile Sentenza n. 2598 dell’11.2.2004.

Per una questione perfettamente identica alla presente la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’istanza restitutoria della contribuente.

Stupisce che il Giudice di primo grado non abbia colto la purezza dell’ormai consolidato principio di Cassazione, sposando invece l’assai discutibile modo di agire dell’Ufficio che si manifesta nell’odioso diniego di ogni cosa, di inventarsi punti discrezionali che la Legge non fornisce, di assumere posizioni cavillose e pretestuose pur di non assolvere al proprio e corretto compito istituzionale, quantunque la Nazione abbia un gran bisogno di unità, di collaborazione in tutti i settori.

Vero è che la linea di tendenza espressa anche dalle pronunce emesse dalla Corte di Cassazione seguono l’evoluzione della concezione del rapporto tra Fisco e contribuente, che non tollera formalismi capaci di generare soltanto contenzioso, con le conseguenze più volte evidenziate.

Soprattutto non si intuisce che l’esenzione da imposte è un provvedimento straordinario dello Stato con il quale intende contribuire, incentivare le imprese che effettuano piani di sviluppo industriale, che investono miliardi in beni strumentali per ampliare l’attività produttiva e si impegnano ad incrementare l’occupazione; ciò che puntualmente si è verificato nell’azienda Smetar S.r.l., oggi leader del mercato dell’Italia meridionale, che conta mediamente 60 dipendenti tra diretti ed indiretti. Nel corso del corrente  esercizio è stato avviato l’ ennesimo programma di investimenti, anche in immobilizzazioni, il cui impegno finanziario è di due milioni di euro. E’ auspicabile che non si palesino rimorsi e dubbi per l’ennesimo impiego di risorse umane e finanziarie.

Per i suesposti motivi, blindati dalle Sentenze citate,

CHIEDE

A)    che Codesta Ecc.ma Commissione Tributaria Regionale di Bari, in accoglimento del proposto appello ed in riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari, così impugnata, Voglia dichiarare legittimo e fondato il diritto al rimborso delle imposte Irpeg ed Ilor versate nel periodo 1985- 1991 per complessive £. 262.xxx500.= , pari ad euro 1xxx5,35, oltre la rivalutazione monetaria ed interessi,  e la condanna dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Gioia del Colle al pagamento delle spese di giudizio.

B)     Di voler ammettere la trattazione, in ogni suo svolgimento discussivo, in pubblica udienza.

Si deposita:

  • copia dell’atto di appello;
  • ricevuta di deposito dell’Appello;
  • copia della sentenza n. 1xxxx/04;
  • n. 4  sentenze di Cassazione.

Putignano, li  15.12.2004

Con ossequio

_________________________

(Il difensore abilitato, Rag. Tonio Detomaso)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELLA COPIA DEL RICORSO ALL’ORIGINALE.

Il sottoscritto rag. Tonio Detomaso, in qualità di difensore abilitato della società Smxxxxr S.r.l., attesta, ai sensi dell’art.22, comma 3, del D.Lgs. 546/1992 e s.m., che questo appello è conforme all’originale consegnato all’Agenzia delle Entrate Ufficio di Gioia del Colle in data __________.

Firma del difensore

______________________

(rag. Tonio Detomaso)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimborso Irap silenzio rifiuto

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ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BARI

Ricorso avverso il silenzio rifiuto istanza di rimborso IRAP per gli anni 2005 – 2006 – 2007 – 2008.

CONTROPARTE:   AGENZIA DELLE ENTRATE

DIREZIONE PROVINCIALE di BARI.

La sig.ra zzzzzzzzzzzzzzz nata a xxxxxxxx) il xxxxxxxxxxxxxxxxxxx e  residente in Putignano alla Via xxxxxxx, c.f. xxxxxxxxxxxxxxx esercente la professione di ingegnere , difesa dal rag. Tonio Detomaso nato a Putignano il 04 settembre 1947, c.f. DTM TNO 47P04 H096B, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari al n. 137, sez. A, giusta procura rilasciata a margine del presente atto, con studio in Putignano, Via Giovanni Pascoli n.27/a, presso il quale la ricorrente è elettivamente domiciliato ai fini del giudizio;

CON LA RICHIESTA

DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA IN PUBBLICA UDIENZA, AI SENSI DELL’ART. 33, 1° COMMA DEL D.LGS. n.546/92. 

PREMESSO CHE

1.1  A seguito dell’istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al d.lgs. 446/97, sono state versate, a mezzo F/24 (all.4), le seguenti somme a titolo IRAP:

Esercizio Codice Tipologia Importo Rate Data versamento
2006 20.06.2006
2006 3813 2^ rata acc.to 29.11.2006
2006 3800 Saldo 26.06.2007
24.07.2007
24.08.2007
2007 3812 1^rata 26.06.2007
24.07.2007
24.08.2007
2007 3813 2^ rata 12.12.2007
2008 3812 1^ rata 17.07.2008
2008 3813 2^ rata 02.12.2008
Totale

 

 

1.2  Con l’istanza del 25/05/2010 (all. 1) la  ricorrente ha chiesto il rimborso di quanto versato oltre agli interessi di legge all’Agenzia delleEntrate Ufficio di Gioia del Colle ( racc.ta n.xxxxxx del 26/0x/2010), eccependo l’illegittimità del prelievo Irap per violazione dei principi sostenuti dalla Corte Costituzionale conla Sentenza n. 156 del 2001;

RILEVATO CHE

– Con la legge 662/96 (commi 143 e 144 dell’art. 3) di accompagnamento  alla Finanziaria 1997 è stata istituita l’Irap (imposta regionale sulle attività produttive),  la cui disciplina è stata poi statuita dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

– L’Irap non colpisce né il reddito, né il consumo, né il patrimonio, bensì colpisce un indice di capacità contributiva che viene individuato “nell’esercizio di una attività organizzata per la produzione di beni e servizi” ;

RICORRE

Avverso il silenzio rifiuto dell’Agenzia delleEntrate Ufficiodi Gioia del Colle in relazione all’ istanza di rimborso dell’Irap per gli anni dal 2005 al 2008, per i motivi che seguono, salvo altri ai sensi dell’art. 24, comma II, del decreto legislativo n. 546/92:

DIRITTO

  • La Corte Costituzionale, con Sentenza n. 156 del 10/05/2001, partendo dal presupposto che l’Irap è un’imposta che si applica sul “valore aggiunto” prodotto dalle attività autonomamente organizzate così come previsto dall’art. 2 del d.lgs 446/97 si è espressa nei seguenti termini:”….E’ evidente che nel caso di un’attività professionale che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione, il cui accertamento, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto, risulterà mancante il presupposto stesso dell’imposta sulle attività produttive, per l’appunto rappresentato, secondo l’art. 2, dall’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, con conseguente inapplicabilità dell’imposta stessa”.

In conseguenza della citata Sentenza, numerose sono state le pronunce giurisprudenziali di merito, fra cui si cita quella della Comm. Trib. Prov. di Bari, Sez. 12, del 28.03.2010, n. 43/12/10 (all.2), depositata il 09.04.2010, riguardante xxxxxxa per gli anni di imposta 2000-2003. Il Collegio, nell’accogliere il ricorso, osserva che l’art. 2 del D. Lgs. 446/97 individua il “ presupposto dell’imposta nell’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”. Richiama la definizione dell’attività autonomamente organizzata ai fini della tassazione IRAP fornita dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 156/2001 ed enuncia che “ … non può essere assoggettato all’IRAP il lavoratore autonomo o il libero professionista la cui prestazione personale è condizione indispensabile per lo svolgimento dell’attività che può espletare personalmente, in via diretta ed esclusiva in quanto indispensabile l’intuitus personae”. In definitiva non può esserci “ una autonoma organizzazione quando l’attività è strettamente connessa e vincolata alla figura del professionista, non surrogabile da qualsivoglia organizzazione, quando cioè, la struttura di supporto all’attività non è in grado di poter produrre reddito in assenza del titolare”.

Sancisce che non è sufficiente la “ esistenza” di una organizzazione, così come viene intesa dall’Agenzia delle Entrate, che, se pur minima, rappresenta una connotazione tipica del lavoro autonomo, ma è indispensabile perché possa soddisfarsi il presupposto impositivo dell’imposta che la organizzazione, oltre che autonoma, sia produttiva di ricchezza o di valore aggiunto.

La ricorrente xxxxxxx, per gli anni oggetto di rimborso ha mantenuto la stessa configurazione di libero professionista di sempre, cioè opera personalmente, senza dipendenti e senza l’ausilio di altri collaboratori, impiegando modesti beni strumentali.

La sorte ha voluto che proprio Lei fosse chiamata a dimostrare gli effetti e le conseguenze subite dal lavoratore autonomo che non abbia una autonoma organizzazione, ai fini dell’attrazione a tassazione dell’ IRAP del reddito prodotto.

La ricorrente in data 1x.1xx.20x è stata sottopposta ad intervento chirurgico per un carcinoma mammario (all. 3). L’intero anno xxx, salvo qualche sporadica puntatina allo studio fatta più per distrarsi che per altro, si è aggrappata alla vita non mollando mai  e non ha potuto espletare alcuna attività professionale né personalmente, né con l’ausilio di altri soggetti, teoricamente configurabili quale autonoma organizzazione; il reddito prodotto ( per compensi riscossi nel 20xxx ma per prestazioni professionale ante 20xx)  è stato di € 2.838,00 !. L’evento ed i fatti consequenziali esprimono in pratica il Principio emanato dalla Suprema Corte e non abbisognano di alcun commento.        

  • La Corte di Cassazione, con Sentenza del 5.11.2004, n. 21203, ha confermato l’orientamento dei Giudici delle Commissioni Provinciali e Regionali, secondo cui l’Irap non è dovuta in caso di inesistenza di struttura stabile, confermando con la Sent. 1414 del 23.1.2008 che “ non sono assoggettati all’IRAP i professionisti e i lavoratori autonomi che non si avvalgono del lavoro altrui e che posseggono beni strumentali ridotti”.

Quindi, il presupposto dell’Irap viene meno quando mancano gli elementi costitutivi dell’organizzazione (Corte Costituzionale, Sentenza n. 156 del 2001), senza i quali l’organizzazione o struttura non può raggiungere il fine della funzionalità ed economicità dell’attività.

MERITO

La ricorrente per gli anni 2005 – 2006 – 2007 – 2008 ha esercitato l’attività professionale di ingegnere  personalmente, senza dipendenti, né collaboratori utilizzando nello svolgimento del lavoro quotidiano i comuni mezzi necessari quali il computer, il fax, la fotocopiatrice, un scrivania, un tavolo da disegno, una libreria, le sedie; beni registrati sui registri dei beni ammortizzabili (n. 4, uno per ciascun anno)  che si allegano in fotocopia.(All. 7).

L’assenza degli elementi quali l’irrilevante strumentazione utilizzata per l’esercizio professionale e lo svolgimento dell’attività senza collaboratori e/o dipendenti sono rilevabili e riscontrabili dalla documentazione allegata, dai dati in possesso dell’Amministrazione tributaria, attraverso l’anagrafe tributaria, (art. 6 della Legge 212 del 27.07.2000).

Inoltre si precisa che:

A) non avendo dipendenti non ha istituito alcun libro matricola e paghe, né ha prodotto il modello 770 quale sostituto d’imposta, né è soggetto a contribuzione INAIL, di conseguenza è possibile riscontare l’inesistenza del costo del personale da:

Anno Modello Quadro Rigo Allegato n.
2005 Unico RE   10 6
2006 Unico RE   11 6
2007 Unico RE  11 6
2008 Unico RE  11 6

B) Circa i quadri IQ, per la determinazione dell’Irap, si osserva che il 1° comma dell’art. 11, D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, ancorché modificato negli anni, ha sempre recitato “ Nella determinazione della base imponibile:

a) sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le spese relative agli apprendisti, ai disabili e, nei limiti del 70 per cento, le spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro”. Detta regola è poi stata riportata nelle istruzioni per la compilazione del modello IQ.

Nella sottostante tabella si riportano le indicazioni dell’assenza del costo e dei contributi per i dipendenti; il che significa che la ricorrente lavoratrice autonoma non aveva dipendenti:

Anno Modello Quadro Rigo Allegato n.
2005 Unico IQ 29-IQ 44 5
2006 Unico IQ 29-IQ 44 5
2007 Unico IQ 34 5
2008 Unico IQ 63 5

 

E’ evidente che l’attività della ricorrente è priva di organizzazione e non utilizza, per l’espletamento dell’attività, impianti complessi il cui funzionamento, diversamente, avrebbe richiesto l’intervento di collaboratori.

La Corte di Cassazione ha, inoltre, riconosciuto ( Sent. N. 367/2007) che “ l’IRAP colpisce una capacità produttiva impersonale ed aggiuntiva rispetto a quella propria del professionista perché, se è innegabile che l’esercente una professione intellettuale concepisce il proprio lavoro con il contributo determinante della propria cultura e preparazione professionale, producendo in tal modo la maggior parte del reddito di lavoro autonomo, è altresì vero che quel reddito complessivo spesso scaturisce anche dalla parte aggiuntiva di profitto che deriva dal lavoro dei collaboratori e dipendenti, dal numero e grado di sofisticazione dei supporti tecnici e logistici, dalle prestazioni di terzi …”.

A parere dei giudici della Suprema Corte, è la presenza di questo “ differenziale” di arricchimento prodotto dalla struttura organizzativa a determinare l’assoggettabilità all’Irap.

Soltanto al verificarsi dell’esistenza di questa peculiare forza e capacità, il fattore organizzazione si qualifica di quella “autonomia” che sancisce la capacità di integrare il presupposto del tributo.

Si allegano gli unici 2005-08 per una valutazione complessiva.

La ricorrente rappresenta il Principio enunciato dalla Suprema Corte.

Dal suo caso di malattia, emblematico per certi versi, si apprendono effetti e sfaccettature che investono il lavoratore autonomo che non ha una autonoma organizzazione, ai fini dell’attrazione a tassazione dell’ IRAP del reddito prodotto.

La ricorrente in data 1xxxxxxxx è stata sottopposta ad intervento chirurgico per un carcinoma mammario (all. 3). Tutto l’anno 20xx si è dedicata a salvarsi e non ha potuto espletare  alcuna attività professionale né personalmente, né con l’ausilio di altri soggetti, teoricamente configurabili quale autonoma organizzazione; il reddito prodotto ( per compensi riscossi nel 20xx ma per prestazioni professionale 20xx)  è stato di € 2.838,00 !. Si ritiene superfluo aggiungere qualsiasi altro commento, basti immaginare quali siano gli effetti negativi sia sotto il profilo economico che morale del predestinato.

CHIEDE

  • Che Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale, in accoglimento del presente ricorso, dichiari l’illegittimità, l’infondatezza e la nullità del silensio rifiuto nonchè il diritto al rimborso della somma di €  xxxxxx  con gli interessi come per legge e vittoria delle spese in giudizio.
  • Condanni l’ufficio  al rimborso del tributo, con gli accessori.

SI DEPOSITA

  1. Copia dell’istanza di rimborso indirizzata all’Agenzia delleEntrate Ufficiodi Gioia del Colle e relativa ricevuta di presentazione  raccomandata;
  2. Fotocopia sentenza CTP di Bari n.
  3. Fotocopia cartella clinica e documenti correlati;
  4. Fotocopia di n. 8 versamenti F/24 Irap per gli anni 2005 – 2006 – 2007 – 2008  (acconti e saldo)
  5. Fotocopie del modello Irap IQ anni 2005 – 2006 – 2007 – 2008;
  6. Fotocopie dei quadri RE anni 2005-6-7-8-;
  7. N. 4 Fotocopie Registro dei Beni ammortizzabili;
  8. Fotocopia unico 2005;
  9. Fotocopia unico 2006;
  10. Fotocopia unico 2007;
  11. Fotocopia unico 2008.

Putignano 04.xx.2011

Il difensore

 

_________________________

Rag. Tonio Detomaso

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

Il sottoscritto rag. Tonio Detomaso in qualità di difensore abilitato della  sig.ra xxxxxxx nella presente controversia, attesta, ai sensi dell’art. 22, co. 3, del D.Lgs 546/1992, che la presente copia del ricorso è conforme all’originale spedito alle controparti.                                                           

 

                                                                     __________________________

                                                                                  Rag. Tonio Detomaso

 

Ricorso avverso il provvedimento diniego rimborso IVA

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ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BARI.

Oggetto: PROVVEDIMENTO DI DINIEGO PARZIALE RIMBORSO I.V.A. ANNO 2004 – Illegittimità del Provvedimento – annullamento.

Ricorso: Avverso il Provvedimento di diniego, prot. N. 2xx8 del 1xxx6, anno d’imposta 2004, emesso dall’Agenzia delle Entrate Ufficio di Gioia del Colle (Ba) in data xxxxxxxxx, notificato in data 1xx.2xx6, tramite servizio postale raccomandata 760xxxx86163-3.

Contro: Agenzia delle Entrate Ufficio di Gioia del Colle.

RICORRENTE

CASEIFICIO    xxxxxxx  S.R.L.(contribuente di fatto e di diritto), con sede amministrativa e con domicilio fiscale in Putignano (Bari), xxxx37 ( tratto Putignano-Noci ) n.xx C.F. xxxxxxxxe, per essa:

l’Amministratore Unico e legale rappresentante

xxxxxxxxx,  nato a Putignano (Ba) il xxxxxxx, ivi residente Vxxxxx, codice fiscale xxxxxxxxxxxxxxxxx, e, per nome e conto di entrambi i soggetti giuridici d’imposta, il difensore tecnico abilitato:

Rag. Tonio Detomaso,  Con studio professionale alla via G. Pascoli n. 27/A, CAP 70017, Putignano (Ba), codice fiscale  DTMTNO47P04H096B; giusta procura alle liti, rilasciata a margine del presente atto di ricorso, a cura del predetto amministratore unico della S.r.l. CASEIFICIO xxxx, ,  già testè compiutamente generalizzato.

1) CON RICHIESTA DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA IN PUBBLICA UDIENZA, AI SENSI DELL’ART.33 1° COMMA DEL D. LGS. n. 546/92.

Il sottoscritto difensore rag. Tonio Detomaso, ha ricevuto mandato difensivo dal Sig. xxxxxxo, quale amministratore unico pro-tempore della S.r.l. CASEIFICIO xxxxxxx, essendo alla società giunto a notifica, il 1xxxxx006, ( a cura delle Poste Italiane ), il Provvedimento di diniego parziale del rimborso I.V.A. prot. N. xxxxx per l’anno 2004, emesso il 1xxxxx6 dall’Agenzia delle Entrate Ufficio di Gioia del Colle (Ba).

Ricorre

A Codesto stesso Giudice tributario affinchè abbia ad esercitare la relativa cognizione e decida la controversia ai sensi dell’art. 36 del medesimo D. Lgs. n. 546/1992.

 MOTIVI  DI  RICORSO

IN  FATTO

  • La S.r.l. Caseificio xxxxxxe, esercente l’attività lattiero casearia, per il periodo d’imposta 2004 presentava al Servizio Riscossione Tributi Concessione di Bari, in data 1xxxxx2005, prot. 5xx , mod. VR/2005, richiesta di rimborso del credito IVA relativo all’anno 2004, per l’ammontare di euro 6xxxx,00. Apponeva la crocetta, nel rigo VR5, nella casellina indicante la lett. a) aliquota media riferita all’art. 30, c.3, del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e nella casellina della lett. c) del medesimo articolo.   L’Ufficio in data 1xxxxx05, prot. 2xxxx, chiedeva alcuni documenti per il completamento istruttorio e la parte li produceva in data 27xxxx5, prot. 20xxxx026926;
  • Con provvedimento notificato il 18.1.2006, l’Agenzia delle Entrate comunica il diniego parziale del rimborso IVA, cioè per euro 1xxx,00, perché ritiene che i lavori di ristrutturazione, di cui alle fatt. n. xx del 6xxx della Ditta xxxxxine F. e n. xxxx/2004 del 1xxxx.2004 della ditta xxxxxla B., non rientrino nel concetto di bene ammortizzabile.
  • Riconosce la differenza da rimborsare pari ad euro 5xxxx,00.

IN  DIRITTO

INESISTENZA INEFICCACIA ED INVALIDITA’ DELLA MOTIVAZIONE–   L’Ufficio scrive nel suo provvedimento che il diniego parziale del rimborso IVA è dovuto al fatto che l’IVA afferente i lavori di ristrutturazione dell’immobile, per effetto del combinato disposto degli artt.
102, 2° c. del TUIR e dell’art. 19bis2, comma 1, n.5 del D.P.R. 633/72, in quanto cespiti non ammortizzabili, non è rimborsabile.

La suddetta citazione va disattesa perché imprecisa e deviante. La lettura delle due norme appena richiamate, nega all’Ufficio il
piacere di essere assunta quale motivazione del denegato rimborso parziale, visto che le norme appena citate definiscono il concetto di cespite
ammortizzabile legato all’individuazione del coefficiente di ammortamento. Non aggiunge altro e nessun altro contributo utile a chiarire la motivazione del diniego viene offerto al contribuente, pertanto, l’atto così carente è privo di qualsiasi effetto produttivo.

L’IVA in eccedenza, ovvero quella che il soggetto passivo d’imposta ha sostenuto oltre quella dovuta sulle operazioni attive, infatti, ai sensi dell’ art. 30 del D.P.R. 633/72, è sempre rimborsabile, purchè si siano verificati i presupposti e la legittimità di cui alla norma; ciò significa che, nel caso in esame, se l’IVA non è rimborsabile ai sensi della lettera  c) dell’art. 30 perché si ritiene il cespite non  ammortizzabile, la stessa imposta deve essere rimborsata ai sensi del 2° comma, oppure della lett. a), oppure dei restanti comma, ma non si perde il diritto alla restituzione dell’IVA a credito.

A governare, invece, il rimborso dell’IVA eccedente è l’art. 30 del D.P.R. 633/72, ma l’Ufficio non ne fa alcun cenno. L’Ufficio avrebbe dovuto spendere maggiori informazioni e soprattutto chiarire esattamente i motivi del diniego. E’ prassi negativa e comportamento infondato
negare il diritto di credito di euro xxx00,00, richiamando un combinato disposto, la cui lettura ed interpretazione non fornisce al creditore la
certezza del suo mancato diritto.

STRUMENTALITA’ DEI BENI OTTENUTI A SEGUITO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO INDUSTRIALE ESEGUITI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA.  

La Commissione Tributaria Regionaledella Puglia in tema di lavori di ristrutturazione ha recentemente statuito, in presenza di spese non classificate incrementative ma veri e propri beni strumentali, che per stabilire  se un bene possa considerarsi “ strumentale”
all’esercizio dell’attività d’impresa oppure debba considerarsi una “ miglioria” dei beni presi in locazione dalla stessa, è necessario tenere conto
della funzione che quei beni assumono nell’organizzazione aziendale, nonché del loro legame funzionale con gli altri beni facenti parte del complesso aziendale preordinato all’esercizio dell’attività d’impresa e della loro attitudine alla produzione del reddito.

Conclude la Sentenza affermando che quando le opere sono funzionalmente legate fra loro e funzionalmente legati ad altri beni aziendali,
concorrendo a formare un complesso aziendale, devono intendersi strumentali all’esercizio dell’attività di impresa.

Ora, le norme in materia di igiene e sicurezza per l’attività di caseificio, sono molto severe; non si può fare a meno di osservare che il pavimento deve essere ricoperto con piastrelle particolari, che i muri devono essere piastrellati, che l’impianto idrico deve avere particolari accorgimenti, che le celle frigorifere devono essere accolte in appositi box in muratura, che il sistema di aerazione deve essere perfetto e così tante altre cose. Appare evidente che le dette opere sono puramente funzionali all’attività produttiva, senza le quali non è possibile svolgere alcuna attività casearia, così come è corretto e prudente fiscalmente che l’ammortamento del costo non può che avvenire spalmandolo su almeno 6 anni,

cioè per la durata minima della locazione.
L’esame del contratto di locazione, mette in evidenza la durata della locazione, la sua rinnovabilità e, fatto sostanziale, agli artt. 7 e 12 sono indicati i lavori da eseguirsi al fabbricato al fine di adeguarlo alle ineludibili esigenze connesse all’attività casearia da svolgersi.

DIRITTO AL RIMBORSO ART. 30 DEL D.P.R. 26.10.1972 N. 633-

La ricorrente ha richiesto il rimborso dell’Iva perché effettua esclusivamente attività che comportano l’effettuazione di operazioni
soggette ad imposta con aliquote inferiori ( 4%) a quelle dell’imposta relativa agli acquisti ( 10% e 20% ), rappresentando nella dichiarazione annuale e nel modello VR detti elementi. E’ sfuggito all’Ufficio che il rimborso del credito IVA compete alla ricorrente, indipendentemente dalla qualificazione che ha voluto fare in tema di cespiti ammortizzabili.

MANTENIMENTO DEL DIRITTO ALLA DETRAZIOINE DELL’IMPOSTA ASSOLTA SUI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE. 

L’attività dell’Ufficio appare cavillosa e pretestuosa, e certamente inopportuna, non avendo alcun fondamento giuridico. Infatti, ammesso
che la Giurisprudenza,  sul principio che “ i lavori di ristrutturazione in genere” e quindi da vedersi nel caso specifico, fosse orientata nel senso che detti lavori non rientrino nella definizione di bene ammortizzabile e di conseguenza non ammissibili alla richiesta del rimborso dell’imposta assolta, indirizzo, tra l’altro, valido solo per i casi previsti dall’art. 30, lettera c) del D.P.R. 633/72 ( cespiti ammortizzabili), non vi è dubbio che la stessa imposta assolta dal contribuente diverrebbe esigibile per gli effetti di cui alla lettera a) dello stesso articolo, ovvero quale diritto al rimborso della maggiore imposta pagata sugli acquisti rispetto all’aliquota media delle operazioni attive, decisamente più bassa nel settore caseario.

Infatti, l’IVA afferente tali beni in quanto ritenuti non ammortizzabili, non rientrando quindi nella previsione normativa di cui alla lettera c), comma 3, del citato art. 30, manterrebbe,  senza dubbio alcuno, la natura di detrazione.

In merito alla detrazione dell’IVA assolta e afferente la fattispecie in esame, si osserva che gli art. 19 e seguenti del D.P.R. 633/1972, ammettono in detrazione l’imposta assolta o dovuta dal contribuente o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni e servizi importati o acquistati nell’esercizio di impresa. Si ritiene, pertanto, che nei casi in esame sia detraibile l’IVA assolta in relazione alle spese di trasformazione, miglioramento, ampliamento e ristrutturazione di beni di terzi, concessi in uso o comodato, in quanto l’imposta è afferente a beni destinati a essere utilizzati per operazioni, rientranti nell’oggetto dell’attività propria dell’impresa, che conferiscono il diritto alla detrazione.

Per i suesposti motivi

CHIEDE

A)     Che Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale di Bari, in accoglimento del presente ricorso, dichiari la nullità per l’illegittimità e l’infondatezza del provvedimento impugnato;

B)    Che sia riconosciuto il diritto al rimborso nei modi e termini richiesti;

C)    Che in subordine sia dichiarato il diritto alla detrazione;

D)    Condannare l’Amministrazione Finanziaria, in caso di soccombenza, alla rifusione  delle spese del giudizio;

E) Ai sensi dell’art. 33, 1° c. del D. Lgs. 546/92 di voler trattare la causa   in pubblica udienza;

Con vittoria delle spese di giudizio.

Si deposita:

  • copia del ricorso consegnato all’Agenzia delle Entrate di Gioia del Colle;
  • copia della ricevuta di deposito;
  • Fotocopia del provvedimento impugnato;
  • Fotocopia mod. VR 2005;
  • Fotocopia della dichiarazione IVA 2005;
  • N. 2 fotocopie fatture di spesa;
  • N. 1 copia del contratto di locazione.

Putignano, xxx.2006
Con Ossequio
Il difensore abilitato, rag. Tonio Detomaso
____________________________

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA

RICORSO RIMBORSO RITENUTA PLUSVALENZA

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ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BRINDISI.

RICORSO INTRODUTTIVO

SIGNORA xxxxx di Fragagnano (TA), parte ricorrente;

  • Nei confronti: dell’Agenzia delle Entrate Ufficio di Brindisi, parte resistente;
  • avverso: Il silenzio rifiuto
    DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI BRINDISI, in merito all’istanza di rimborso della ritenuta a titolo d’imposta ex art.11, comma 7, della Legge 30.12.1991, n. 413, trasmessa con raccomandata a.r. del 3.1.2007 all’Agenzia delle Entrate di Taranto e da questi rimessa all’Agenzia delle Entrate di Brindisi per competenza territoriale con nota prot. N. 2744/2008 del 19.2.2008.

RICORRENTE

Signora xxxxxxx,  nata a Fragagnano (TA) il xxxxxxx   e residente in Francavilla Fontana, Via Oria n.39, CAP 72021;  

e, per suo nome e conto, il difensore tecnico abilitato:

Rag. Tonio Detomaso, nato a
Putignano (Ba) il 4.9.1947, con studio alla Via G. Pascoli, n.27/a, 70017
Putignano (Ba), Cod. Fisc.  DTM TNO47P04 H096B, giusta  procura  alle liti,
rilasciata a margine del presente atto di ricorso, a cura  della stessa ricorrente Signora xxxxxxx, già testé compiutamente generalizzata.

CON LA RICHIESTA DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA IN PUBBLICA UDIENZA, AI SENSI DELL’ART. 33, 1° COMMA DEL D.LGS. n.546/92.

Il sottoscritto difensore rag. Tonio Detomaso, libero professionista in Putignano (Ba), ha ricevuto mandato difensivo con riferimento
all’istanza di restituzione delle imposte pagate e non dovute ed in esecuzione del mandato ricevuto, ha riscontrato l’ infondatezza e l’ illegittimità della pretesa erariale, pertanto, ai sensi dell’art. 18 e seguenti del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546 e s.m.,

RICORRE

A Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale, quale Giudice a quo, affinché eserciti la relativa cognizione e decida la
controversia ai sensi dell’art. 36 dello stesso D. Lgs. N. 546/1992.

MOTIVI DEL RICORSO

FATTO

q  Il Comune di San Marzano di S. Giuseppe in data xxxxxx (all.1) attestava di aver corrisposto nell’anno 200x alla Signora xxxxx l’indennità
di esproprio di cui alla Sentenza n. xxxxxx004 della Corte di Appello di Lecce, come segue:

  • Liquidazione indennità lorda                                  euro   84.848,85
  • Ritenuta Irpef  20%                                                “     16.969,77
  • Somma pagata                                                           “    67.879,08;

q  La Sentenza (all.2) si occupa del risarcimento spettante alla ricorrente dopo che il 7 ottobre 1975, l’I.A.C.P., aveva occupato d’urgenza, per la
durata di cinque anni, per conto del Comune di San Marzano di San Giuseppe, un suolo esteso 4752 metri quadrati, in vista di futura spropriazione, poiché il suolo era stato irreversibilmente trasformato senza che fosse tempestivamente intervenuto il decreto ablatorio. Gli eredi convennero davanti al Tribunale di Taranto l’Istituto e l’Ente territoriale per ottenere la condanna, in solido, al risarcimento del danno per la subita “accessione invertita”. L’adito Tribunale affermò che l’illecita appropriazione si era verificata nel mese di maggio 1979 ( in uno col termine dei lavori di costruzione degli alloggi). Il Comune chiedeva che in caso fosse stata riconosciuta la sua corresponsabilità per la quantificazione del danno dovuto per la perdita della proprietà a seguito dell’occupazione appropriativa, si facesse applicazione dello ius superveniens. La Corte di Appello era chiamata ad individuare il quantum da attribuire ai riassumenti per la illecita ablazione del terreno. La Corte di Appello in sede di rinvio disposto dalla Suprema Corte, ed in riforma della Sentenza impugnata, così dispose:

  • Accoglie l’appello incidentale e condanna il Comune di San Marzano di San Giuseppe al pagamento della somma di euro 43.929,62, da rivalutare con effetto dal maggio 1979 alla data della decisione, oltre interessi legali, ed alla ulteriore somma di euro 14.553,76;

q   A mezzo raccomandata A.R. del 9.6.06 (all.3) la ricorrente chiedeva al Comune di San Marzano di San Giuseppe, l’accredito dell’intera somma pari ad euro 84.848,85;

q  Il Comune erroneamente liquidava l’indennità al netto della ritenuta d’imposta del 20% e quindi la somma di euro 67.879,08;

q  A mezzo raccomandata a.r. del 3.1.2007 (all.4) la ricorrente chiedeva all’Agenzia delle Entrate Ufficio di Taranto 1, che fosse disposto il rimborso delle imposte corrisposte mediante ritenuta d’imposta non essendo l’ indennità percepita soggetta ad alcuna tassazione;

q  Con nota racc. prot. N. 2744/2008 del 19.2.2008 l’Agenzia delle Entrate di Taranto 1, comunica alla ricorrente di aver trasmesso per competenza territoriale all’Agenzia delle Entrate di Brindisi l’istanza di  rimborso innanzi descritta (all. 7).

IN DIRITTO

A)    VIOLAZIONE DELL’ART.67, D.P.R. 22.12.1986, N. 917, COMMA 1, LETT. B)-

Si ritiene che l’applicazione di questa norma debba attuarsi in presenza di plusvalenza, la cui definizione, secondo la ricorrente, è la risultante
di una duplice componente: una di ordine reale, collegata con particolari momenti di mercato, ed una di ordine monetario, connessa con
il potere d’acquisto della moneta. L’imposizione dovrebbe incidere solamente su quella parte di plusvalenza che ha carattere reale e non anche su quella di carattere monetario.

L’indennità percepita dalla ricorrente non rappresenta affatto né “reddito”, né tanto meno “plusvalenza”, bensì risarcimento del danno subito a seguito di acquisizione illecita dell’Amministrazione per cui il bene-terreno viene sostituito senza alcuna plusvalenza ( anzi con notevole perdita economica) dalla valutazione in denaro effettuata in base a legge particolarmente punitiva. In linea di principio, trattasi di mera reintegrazione patrimoniale, eppertanto la stessa non rientra nelle previsioni della citata lettera b) del menzionato art. 67, con conseguente non ssoggettabilità a tassazione.

B)-VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.11, L. 30.12.1991, N. 413, COMMI 5 e 6.

Testo della norma:

5. Per le plusvalenze conseguenti alla percezione, da parte di soggetti che non esercitano imprese commerciali, di indennità di esproprio o
di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi nonché di somme comunque dovute per effetto di
acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime relativamente a terreni destinati ad opere pubbliche o ad
infrastrutture urbane all’interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, D di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167 , e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all’art. 81, comma 1, lettera b), ultima parte, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, introdotta dal comma 1, lettera f), del presente articolo (49) (50).

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