RICORSO RIMBORSO RITENUTA PLUSVALENZA

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ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BRINDISI.

RICORSO INTRODUTTIVO

SIGNORA xxxxx di Fragagnano (TA), parte ricorrente;

  • Nei confronti: dell’Agenzia delle Entrate Ufficio di Brindisi, parte resistente;
  • avverso: Il silenzio rifiuto
    DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI BRINDISI, in merito all’istanza di rimborso della ritenuta a titolo d’imposta ex art.11, comma 7, della Legge 30.12.1991, n. 413, trasmessa con raccomandata a.r. del 3.1.2007 all’Agenzia delle Entrate di Taranto e da questi rimessa all’Agenzia delle Entrate di Brindisi per competenza territoriale con nota prot. N. 2744/2008 del 19.2.2008.

RICORRENTE

Signora xxxxxxx,  nata a Fragagnano (TA) il xxxxxxx   e residente in Francavilla Fontana, Via Oria n.39, CAP 72021;  

e, per suo nome e conto, il difensore tecnico abilitato:

Rag. Tonio Detomaso, nato a
Putignano (Ba) il 4.9.1947, con studio alla Via G. Pascoli, n.27/a, 70017
Putignano (Ba), Cod. Fisc.  DTM TNO47P04 H096B, giusta  procura  alle liti,
rilasciata a margine del presente atto di ricorso, a cura  della stessa ricorrente Signora xxxxxxx, già testé compiutamente generalizzata.

CON LA RICHIESTA DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA IN PUBBLICA UDIENZA, AI SENSI DELL’ART. 33, 1° COMMA DEL D.LGS. n.546/92.

Il sottoscritto difensore rag. Tonio Detomaso, libero professionista in Putignano (Ba), ha ricevuto mandato difensivo con riferimento
all’istanza di restituzione delle imposte pagate e non dovute ed in esecuzione del mandato ricevuto, ha riscontrato l’ infondatezza e l’ illegittimità della pretesa erariale, pertanto, ai sensi dell’art. 18 e seguenti del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546 e s.m.,

RICORRE

A Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale, quale Giudice a quo, affinché eserciti la relativa cognizione e decida la
controversia ai sensi dell’art. 36 dello stesso D. Lgs. N. 546/1992.

MOTIVI DEL RICORSO

FATTO

q  Il Comune di San Marzano di S. Giuseppe in data xxxxxx (all.1) attestava di aver corrisposto nell’anno 200x alla Signora xxxxx l’indennità
di esproprio di cui alla Sentenza n. xxxxxx004 della Corte di Appello di Lecce, come segue:

  • Liquidazione indennità lorda                                  euro   84.848,85
  • Ritenuta Irpef  20%                                                “     16.969,77
  • Somma pagata                                                           “    67.879,08;

q  La Sentenza (all.2) si occupa del risarcimento spettante alla ricorrente dopo che il 7 ottobre 1975, l’I.A.C.P., aveva occupato d’urgenza, per la
durata di cinque anni, per conto del Comune di San Marzano di San Giuseppe, un suolo esteso 4752 metri quadrati, in vista di futura spropriazione, poiché il suolo era stato irreversibilmente trasformato senza che fosse tempestivamente intervenuto il decreto ablatorio. Gli eredi convennero davanti al Tribunale di Taranto l’Istituto e l’Ente territoriale per ottenere la condanna, in solido, al risarcimento del danno per la subita “accessione invertita”. L’adito Tribunale affermò che l’illecita appropriazione si era verificata nel mese di maggio 1979 ( in uno col termine dei lavori di costruzione degli alloggi). Il Comune chiedeva che in caso fosse stata riconosciuta la sua corresponsabilità per la quantificazione del danno dovuto per la perdita della proprietà a seguito dell’occupazione appropriativa, si facesse applicazione dello ius superveniens. La Corte di Appello era chiamata ad individuare il quantum da attribuire ai riassumenti per la illecita ablazione del terreno. La Corte di Appello in sede di rinvio disposto dalla Suprema Corte, ed in riforma della Sentenza impugnata, così dispose:

  • Accoglie l’appello incidentale e condanna il Comune di San Marzano di San Giuseppe al pagamento della somma di euro 43.929,62, da rivalutare con effetto dal maggio 1979 alla data della decisione, oltre interessi legali, ed alla ulteriore somma di euro 14.553,76;

q   A mezzo raccomandata A.R. del 9.6.06 (all.3) la ricorrente chiedeva al Comune di San Marzano di San Giuseppe, l’accredito dell’intera somma pari ad euro 84.848,85;

q  Il Comune erroneamente liquidava l’indennità al netto della ritenuta d’imposta del 20% e quindi la somma di euro 67.879,08;

q  A mezzo raccomandata a.r. del 3.1.2007 (all.4) la ricorrente chiedeva all’Agenzia delle Entrate Ufficio di Taranto 1, che fosse disposto il rimborso delle imposte corrisposte mediante ritenuta d’imposta non essendo l’ indennità percepita soggetta ad alcuna tassazione;

q  Con nota racc. prot. N. 2744/2008 del 19.2.2008 l’Agenzia delle Entrate di Taranto 1, comunica alla ricorrente di aver trasmesso per competenza territoriale all’Agenzia delle Entrate di Brindisi l’istanza di  rimborso innanzi descritta (all. 7).

IN DIRITTO

A)    VIOLAZIONE DELL’ART.67, D.P.R. 22.12.1986, N. 917, COMMA 1, LETT. B)-

Si ritiene che l’applicazione di questa norma debba attuarsi in presenza di plusvalenza, la cui definizione, secondo la ricorrente, è la risultante
di una duplice componente: una di ordine reale, collegata con particolari momenti di mercato, ed una di ordine monetario, connessa con
il potere d’acquisto della moneta. L’imposizione dovrebbe incidere solamente su quella parte di plusvalenza che ha carattere reale e non anche su quella di carattere monetario.

L’indennità percepita dalla ricorrente non rappresenta affatto né “reddito”, né tanto meno “plusvalenza”, bensì risarcimento del danno subito a seguito di acquisizione illecita dell’Amministrazione per cui il bene-terreno viene sostituito senza alcuna plusvalenza ( anzi con notevole perdita economica) dalla valutazione in denaro effettuata in base a legge particolarmente punitiva. In linea di principio, trattasi di mera reintegrazione patrimoniale, eppertanto la stessa non rientra nelle previsioni della citata lettera b) del menzionato art. 67, con conseguente non ssoggettabilità a tassazione.

B)-VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.11, L. 30.12.1991, N. 413, COMMI 5 e 6.

Testo della norma:

5. Per le plusvalenze conseguenti alla percezione, da parte di soggetti che non esercitano imprese commerciali, di indennità di esproprio o
di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi nonché di somme comunque dovute per effetto di
acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime relativamente a terreni destinati ad opere pubbliche o ad
infrastrutture urbane all’interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, D di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167 , e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all’art. 81, comma 1, lettera b), ultima parte, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, introdotta dal comma 1, lettera f), del presente articolo (49) (50).

6. Le indennità di occupazione e gli interessi comunque dovuti sulle somme di cui al comma 5 costituiscono reddito imponibile e concorrono alla formazione dei redditi diversi di cui all’articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, come modificato dal comma 1 del presente articolo (51) (52).

7. Gli enti eroganti, all’atto della corresponsione delle somme di cui ai commi 5 e 6, comprese le somme per occupazione temporanea, risarcimento danni da occupazione acquisitiva, rivalutazione ed interessi, devono operare una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20 per cento. È facoltà del contribuente optare, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, per la tassazione ordinaria, nel qual caso la ritenuta si considera effettuata a titolo di acconto (53) (54).

8. Per il versamento della ritenuta, per gli obblighi di dichiarazione e comunicazione e per l’eventuale sanzione si applicano le disposizioni previste per le ritenute di cui al secondo comma dell’art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (55).

9. [Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 si applicano anche alle somme percepite in conseguenza di atti anche volontari o provvedimenti emessi successivamente al 31 dicembre 1988 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge se l’incremento di valore non è stato assoggettato all’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili. In tali casi le somme percepite devono essere indicate nella dichiarazione annuale
dei redditi da presentarsi per l’anno 1991 e l’imposta deve essere corrisposta mediante versamento diretto nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi in due rate uguali, con scadenza, la prima, entro il termine di presentazione della predetta dichiarazione e, la seconda, entro il quinto mese successivo. Nei confronti degli eredi del soggetto espropriato le suddette disposizioni si applicano limitatamente alle somme percepite dopo l’apertura della successione (56) (57) (58)] (59). (
comma abrogato dall’art. 58 del D.P.R. 8.6.2001, n. 327, con decorrenza dal 1.1.2002).

10. Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, saranno stabilite le modalità per gli adempimenti degli obblighi previsti dai commi da 5 a 9.

Non sono, quindi, assoggettate a tassazione le indennità percepite per espropriazioni o occupazioni di fabbricati e relative pertinenze. Non sono, altresì, assoggettabili le indennità di servitù (neanche tramite ritenuta).Tale precisazione è confermata nella nota n. 865 del 14.12.1994, della Direzione Centrale Affari Giuridici e Contenzioso tributario e, poi, ribadito in altre risoluzioni della stessa Direzione Centrale, tra cui la n. 111/E dell’11.7.1996 e la n.30/E del 18.2.1997, nonché nella circolare n. 194 del 24.7.1998.

Al momento dell’occupazione ( 1975) il terreno era agricolo.  L’art. 11 della Legge 413 del 1991, nei commi da 5 a 11, dispone la tassazione delle indennità di esproprio, delle cessioni volontarie nell’ambito del procedimento espropriativo , delle indennità di occupazione, delle somme
per risarcimento danni da occupazione acquisitiva relative a terreni destinati ad opere pubbliche o ad infrastrutture urbane all’interno di zone omogenee di tipo A,B,C,D di cui al D.M. 2.4.1968 definite dagli strumenti urbanistici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla legge 18.4.1962, n. 167 e s.m.. Con particolare riferimento al comma 5, si riporta l’autorevole commento in materia di Maurizio Leo, in “LE IMPOSTE SUI REDDITI NEL TESTO UNICO”, A. Giuffrè Editore – 2007, dalla pag. 1158 alla pag. 1166:

“ il comma 5 dell’art. 11 qualifica come plusvalenze le somme percepite da soggetti che non esercitano imprese commerciali per indennità di
esproprio o cessioni volontarie nell’ambito del procedimento espropriativo, acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute
illegittime relativamente a terreni destinati ad opere pubbliche o infrastrutture urbane all’interno delle zone omogenee di tipo A,B,C,D di cui al D.M. 2.4.1968, pubblicato nella G.U. n. 97 del 16.4.1968, definite dagli strumenti urbanistici, ovvero …”
Lo stesso comma prevede che a tali plusvalenze si applichino le disposizioni di cui all’art. 67 (ex art.81), comma 1, lett. b), ultima parte, del T.U.I.R., introdotta dal comma  1, lett.f) dello stesso art. 11 e, quindi, le disposizioni relative alle plusvalenze scaturenti da cessioni di aree edificabili, anch’esse istituite, come già detto, dalla legge n. 413 del 1991.

C) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.11, L. 30.12.1991, N. 413, COMMA 7-

Il Comune di San Marzano di S. Giuseppe  ha applicato la ritenuta del 20%, pari ad euro 16.969,77, sulla somma di euro 84.848,85 stabilita in sentenza, operando ai sensi dell’art. 11, comma 7, della L. 30.12.1991, n.413, come si evince dall’allegata certificazione (all.1).

Per gli effetti del succitato
comma 5, la ritenuta non andava applicata, mancandone i presupposti.  Ma quand’anche la fattispecie all’esame, erroneamente fosse qualificata e fatta rientrare nelle previsioni dei comma 5 e 6 dell’art. 11, L. 413/91, l’applicazione della ritenuta è altresì illegittima perché l’occupazione d’urgenza risale al 7.10.1975 e l’illecita appropriazione al mese di maggio 1979, mentre l’indennità è stata corrisposta dal Comune di San
Marzano solamente nell’anno 2006. La C.T.Regionale di Bari, Sent. 28.2.2005, n.18 e n. 3 del 31.3.2006, sez. IX, hanno sancito l’illegittimità della
ritenuta in caso di provvedimenti antecedenti al 31.12.1988, indipendentemente dalla data di percezione delle somme, unendosi alla copiosa giurisprudenza di Cassazione.
CHIEDE

che Codesta On.le Commissione, in accoglimento del presente ricorso, condanni l’Ufficio al rimborso della somma di euro 16.969,77.= oltre gli interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria delle spese di giudizio.

Quanto sopra affermato e richiesto in relazione al rifiuto del rimborso dell’Agenzia delle Entrate di Brindisi, la sottoscritta indica sin d’ora l’elenco degli atti e dei documenti in fotocopia che saranno depositati nel fascicolo di parte in sede di costituzione in giudizio del ricorrente ( art. 22, D. Lgs. 546/1992):

1) Copia ricorso consegnato all’Agenzia delle Entrate di Brindisi;

2) fotocopia ricevuta di deposito;

3) fotocopia attestazione rilasciata dal
Comune di San Marzano, per l’eseguito versamento della ritenuta d’imposta
(all1);

4) fotocopia della sentenza n. 643/04 Corte Appello Lecce (all. 2);

5)fotocopia lettera raccomandata indirizzata al Comune di San Marano (all3):

6)fotocopia istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate di Taranto 1 (all.4);

7)lettera trasmissione istanza all’Agenzia di Brindisi a cura dell’Agenzia di Taranto per incompetenza territoriale.

Con ossequio
firma del difensore

Putignano, 06.06.2008
___________________
Rag. Tonio Detomaso

 

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’

 

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