ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO
(D.L. 193/2016 in legge 225/2016)
Consiste nel saldare i debiti iscritti a ruolo al 31.12.2016 e regolarmente notificati dal concessionario “ Equitalia S.p.A.”, usufruendo, a volte, di significativi risparmi.
Ecco una breve sintesi di ciò che si deve sapere per decidere se aderire o meno alla rottamazione.
Cosa si può rottamare:
- · le entrate tributarie, compresa l’IVA, contributi assistenziali e previdenziali, per gli anni dal 2000 al 2016;
- · debito chiesto con un avviso di accertamento esecutivo dell’Agenzia delle Entrate, affidato all’agente della riscossione entro il 31.12.2016;
- · ruoli affidati nel 2016;
- · Carichi affidati agli agenti della riscossione nell’ambito dei procedimenti della crisi da sovraindebitamento;
- · Si può scegliere cosa rottamare non solo nell’ambito di cartelle diverse ma anche all’interno della stessa cartella;
- · Le entrate, anche tributarie, delle Regioni, delle Province, città metropolitane e dei Comuni per i tributi locali affidate per la riscossione all’Equitalia;
- · Le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada (interessi).
Benefici:
- · Cancellazione delle sanzioni e degli interessi di mora e di dilazione;
- · Cancellazione delle somme aggiuntive, cioè accessori dovuti sui ritardi od omessi pagamenti dei contributi previdenziali,
- · Cancellazione delle sanzioni e delle somme aggiuntive degli enti previdenziali;
- · il blocco delle procedure esecutive in corso;
- · la presentazione della dichiarazione sospende i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi, con la conseguenza che l’agente Equitalia non potrà:
o Notificare atti di pignoramento presso terzi;
o Riavviare nuove azioni esecutive;
o Procedere all’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche legali;
o Proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate.
- · Se con i pagamenti già fatti il debitore ha saldato il conto della rottamazione, per avvalersi della definizione e quindi per stralciare le eventuali somme residue è sufficiente presentare la domanda.
Beneficiari:
- · Soggetti che avevano dilazioni scadute (pendenti);
- · Soggetti in contenzioso tributario per accertamenti esecutivi, o cartelle di pagamento, purchè rinunci agli atti del giudizio;
- · Coloro che hanno già pagato parzialmente;
- · Coloro che sono decaduti per non aver pagato almeno 5 rate anche non consecutive.
- · Soggetti che hanno presentato istanza di riammissione in termini, ex art. 13 bis Dl 113/2016, entro il 20.10.16, purchè siano state pagate le rate in scadenza da ottobre a dicembre 2016.
Decadenza:
Si decade dal beneficio per il mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una qualsiasi delle rate ed il residuo non può essere più rateizzato; conseguentemente l’agente della riscossione potrà proseguire l’ordinaria attività di recupero.
Istanza:
Ø Redatta su modulo messo a disposizione da Equitalia, va presentata entro il 31.03.2017 agli sportelli di Equitalia oppure inviata per mail agli indirizzi di posta elettronica.
Ø Entro lo stesso termine il debitore può integrare la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
Termini:
- · Entro il 31.03.2017 presentare domanda ad Equitalia;
- · Entro il 31.05.2017 l’Equitalia comunica a coloro che hanno prodotto la dichiarazione di rottamazione, l’ammontare delle somme dovute, nonchè l’importo delle singole rate, il giorno ed il mese di scadenza di ciascuna di esse tenendo conto che:
o Per l’anno 2017 la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre per il 70% del debito;
o Per l’anno 2018 nei mesi di aprile e settembre per il residuo 30%;
- · Entro il 28.02.2017 l’Equitalia, con posta ordinaria, avvisa il debitore dei carichi affidati nell’anno 2016 per i quali, al 31.12.2016, gli risulta non ancora notificata la cartella di pagamento.
Versamenti:
- · Unica soluzione;
- · Dilazione da 2 a 5 rate;
- · 70% nel 2017 (tre rate) ed il 30% nel 2018 (due rate);
- · Interessi del 4,5% dall’01.08.2017.
Modalità:
- · Il pagamento si effettua mediante domiciliazione sul conto corrente, bollettini precompilati o presso le casse di Equitalia. Non è ammessa la compensazione dei crediti vantati per appalti e forniture alla Pubblica Amministrazione.
- · Non è possibile utilizzare il mod. F24 per il pagamento, quindi è esclusa ogni tipo di compensazione.
- · Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell’eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall’Equitalia.
Suggerimento:
VISTO L’EFFETTO SGRADEVOLE DELLA DECADENZA ( VEDI SOPRA), SI CONSIGLIA, PER CHI È TITOLARE DI C/C BANCARIO, DI OPTARE PER LA “ DOMICILIAZIONE BANCARIA”.