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ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

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ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

(D.L. 193/2016 in legge 225/2016)

Consiste nel saldare i debiti iscritti a ruolo al 31.12.2016 e regolarmente notificati dal concessionario “ Equitalia S.p.A.”, usufruendo, a volte, di significativi risparmi.

Ecco una breve sintesi di ciò che si deve sapere per decidere se aderire o meno alla rottamazione.

Cosa si può rottamare:

  • ·        le entrate tributarie, compresa l’IVA, contributi assistenziali e previdenziali, per gli anni dal 2000 al 2016;
  • ·        debito chiesto con un avviso di accertamento esecutivo dell’Agenzia delle Entrate, affidato all’agente della riscossione entro il 31.12.2016;
  • ·        ruoli affidati nel 2016;
  • ·        Carichi affidati agli agenti della riscossione nell’ambito dei procedimenti della crisi da sovraindebitamento;
  • ·        Si può scegliere cosa rottamare non solo nell’ambito di cartelle diverse ma anche all’interno della stessa cartella;
  • ·        Le entrate, anche tributarie, delle Regioni, delle Province, città metropolitane e dei Comuni per i tributi locali affidate per la riscossione all’Equitalia; 
  • ·        Le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada (interessi).

Benefici: 

  • ·         Cancellazione delle sanzioni e degli interessi di mora e di dilazione;
  • ·         Cancellazione delle somme aggiuntive, cioè accessori dovuti sui ritardi od omessi pagamenti dei contributi previdenziali,
  • ·         Cancellazione delle sanzioni e delle somme aggiuntive degli enti previdenziali;
  • ·         il blocco delle procedure esecutive in corso;
  • ·         la presentazione della dichiarazione sospende i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi, con la conseguenza che l’agente Equitalia non potrà:

o   Notificare atti di pignoramento presso terzi;

o   Riavviare nuove azioni esecutive;

o   Procedere all’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche legali;

o   Proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate.

  • ·         Se con i pagamenti già fatti il debitore ha saldato il conto della rottamazione, per avvalersi della definizione e quindi per stralciare le eventuali somme residue è sufficiente presentare la domanda.

Beneficiari:

  • ·         Soggetti che avevano dilazioni scadute (pendenti);
  • ·         Soggetti in contenzioso tributario per accertamenti esecutivi, o cartelle di pagamento, purchè rinunci agli atti del giudizio;
  • ·         Coloro che hanno già pagato parzialmente;
  • ·         Coloro che sono decaduti per non aver pagato almeno 5 rate anche non consecutive.
  • ·         Soggetti che hanno presentato istanza di riammissione in termini, ex art. 13 bis Dl 113/2016, entro il 20.10.16, purchè siano state pagate le rate in scadenza da ottobre a dicembre 2016.  

Decadenza:

Si decade dal beneficio per il mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una qualsiasi delle rate ed il residuo non può essere più rateizzato; conseguentemente l’agente della riscossione potrà proseguire l’ordinaria attività di recupero.

Istanza:

Ø  Redatta su modulo messo a disposizione da Equitalia, va presentata entro il 31.03.2017 agli sportelli di Equitalia oppure inviata per mail agli indirizzi di posta elettronica.

Ø  Entro lo stesso termine il debitore può integrare la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

Termini:

  • ·         Entro il 31.03.2017 presentare domanda ad Equitalia;
  • ·         Entro il 31.05.2017 l’Equitalia comunica a coloro che hanno prodotto la dichiarazione di rottamazione, l’ammontare delle somme dovute, nonchè l’importo delle singole rate, il giorno ed il mese di scadenza di ciascuna di esse tenendo conto che:

o   Per l’anno 2017 la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre per il 70% del debito;

o   Per l’anno 2018 nei mesi di aprile e settembre per il residuo 30%;

  • ·         Entro il 28.02.2017 l’Equitalia, con posta ordinaria, avvisa il debitore dei carichi affidati nell’anno 2016 per i quali, al 31.12.2016, gli risulta non ancora notificata la cartella di pagamento.

Versamenti:

  • ·         Unica soluzione;
  • ·         Dilazione da 2 a 5 rate;
  • ·         70% nel 2017 (tre rate) ed il 30% nel 2018 (due rate);
  • ·         Interessi del 4,5% dall’01.08.2017.

Modalità:

  • ·         Il pagamento si effettua mediante domiciliazione sul conto corrente, bollettini precompilati o presso le casse di Equitalia. Non è ammessa la compensazione dei crediti vantati per appalti e forniture alla Pubblica Amministrazione.
  • ·         Non è possibile utilizzare il mod. F24 per il pagamento, quindi è esclusa ogni tipo di compensazione.
  • ·         Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell’eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall’Equitalia.

Suggerimento:

VISTO L’EFFETTO SGRADEVOLE DELLA DECADENZA ( VEDI SOPRA), SI CONSIGLIA, PER CHI È TITOLARE DI C/C BANCARIO, DI OPTARE PER LA “ DOMICILIAZIONE BANCARIA”. 

RICORSO RIMBORSO RITENUTA PLUSVALENZA

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ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BRINDISI.

RICORSO INTRODUTTIVO

SIGNORA xxxxx di Fragagnano (TA), parte ricorrente;

  • Nei confronti: dell’Agenzia delle Entrate Ufficio di Brindisi, parte resistente;
  • avverso: Il silenzio rifiuto
    DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI BRINDISI, in merito all’istanza di rimborso della ritenuta a titolo d’imposta ex art.11, comma 7, della Legge 30.12.1991, n. 413, trasmessa con raccomandata a.r. del 3.1.2007 all’Agenzia delle Entrate di Taranto e da questi rimessa all’Agenzia delle Entrate di Brindisi per competenza territoriale con nota prot. N. 2744/2008 del 19.2.2008.

RICORRENTE

Signora xxxxxxx,  nata a Fragagnano (TA) il xxxxxxx   e residente in Francavilla Fontana, Via Oria n.39, CAP 72021;  

e, per suo nome e conto, il difensore tecnico abilitato:

Rag. Tonio Detomaso, nato a
Putignano (Ba) il 4.9.1947, con studio alla Via G. Pascoli, n.27/a, 70017
Putignano (Ba), Cod. Fisc.  DTM TNO47P04 H096B, giusta  procura  alle liti,
rilasciata a margine del presente atto di ricorso, a cura  della stessa ricorrente Signora xxxxxxx, già testé compiutamente generalizzata.

CON LA RICHIESTA DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA IN PUBBLICA UDIENZA, AI SENSI DELL’ART. 33, 1° COMMA DEL D.LGS. n.546/92.

Il sottoscritto difensore rag. Tonio Detomaso, libero professionista in Putignano (Ba), ha ricevuto mandato difensivo con riferimento
all’istanza di restituzione delle imposte pagate e non dovute ed in esecuzione del mandato ricevuto, ha riscontrato l’ infondatezza e l’ illegittimità della pretesa erariale, pertanto, ai sensi dell’art. 18 e seguenti del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546 e s.m.,

RICORRE

A Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale, quale Giudice a quo, affinché eserciti la relativa cognizione e decida la
controversia ai sensi dell’art. 36 dello stesso D. Lgs. N. 546/1992.

MOTIVI DEL RICORSO

FATTO

q  Il Comune di San Marzano di S. Giuseppe in data xxxxxx (all.1) attestava di aver corrisposto nell’anno 200x alla Signora xxxxx l’indennità
di esproprio di cui alla Sentenza n. xxxxxx004 della Corte di Appello di Lecce, come segue:

  • Liquidazione indennità lorda                                  euro   84.848,85
  • Ritenuta Irpef  20%                                                “     16.969,77
  • Somma pagata                                                           “    67.879,08;

q  La Sentenza (all.2) si occupa del risarcimento spettante alla ricorrente dopo che il 7 ottobre 1975, l’I.A.C.P., aveva occupato d’urgenza, per la
durata di cinque anni, per conto del Comune di San Marzano di San Giuseppe, un suolo esteso 4752 metri quadrati, in vista di futura spropriazione, poiché il suolo era stato irreversibilmente trasformato senza che fosse tempestivamente intervenuto il decreto ablatorio. Gli eredi convennero davanti al Tribunale di Taranto l’Istituto e l’Ente territoriale per ottenere la condanna, in solido, al risarcimento del danno per la subita “accessione invertita”. L’adito Tribunale affermò che l’illecita appropriazione si era verificata nel mese di maggio 1979 ( in uno col termine dei lavori di costruzione degli alloggi). Il Comune chiedeva che in caso fosse stata riconosciuta la sua corresponsabilità per la quantificazione del danno dovuto per la perdita della proprietà a seguito dell’occupazione appropriativa, si facesse applicazione dello ius superveniens. La Corte di Appello era chiamata ad individuare il quantum da attribuire ai riassumenti per la illecita ablazione del terreno. La Corte di Appello in sede di rinvio disposto dalla Suprema Corte, ed in riforma della Sentenza impugnata, così dispose:

  • Accoglie l’appello incidentale e condanna il Comune di San Marzano di San Giuseppe al pagamento della somma di euro 43.929,62, da rivalutare con effetto dal maggio 1979 alla data della decisione, oltre interessi legali, ed alla ulteriore somma di euro 14.553,76;

q   A mezzo raccomandata A.R. del 9.6.06 (all.3) la ricorrente chiedeva al Comune di San Marzano di San Giuseppe, l’accredito dell’intera somma pari ad euro 84.848,85;

q  Il Comune erroneamente liquidava l’indennità al netto della ritenuta d’imposta del 20% e quindi la somma di euro 67.879,08;

q  A mezzo raccomandata a.r. del 3.1.2007 (all.4) la ricorrente chiedeva all’Agenzia delle Entrate Ufficio di Taranto 1, che fosse disposto il rimborso delle imposte corrisposte mediante ritenuta d’imposta non essendo l’ indennità percepita soggetta ad alcuna tassazione;

q  Con nota racc. prot. N. 2744/2008 del 19.2.2008 l’Agenzia delle Entrate di Taranto 1, comunica alla ricorrente di aver trasmesso per competenza territoriale all’Agenzia delle Entrate di Brindisi l’istanza di  rimborso innanzi descritta (all. 7).

IN DIRITTO

A)    VIOLAZIONE DELL’ART.67, D.P.R. 22.12.1986, N. 917, COMMA 1, LETT. B)-

Si ritiene che l’applicazione di questa norma debba attuarsi in presenza di plusvalenza, la cui definizione, secondo la ricorrente, è la risultante
di una duplice componente: una di ordine reale, collegata con particolari momenti di mercato, ed una di ordine monetario, connessa con
il potere d’acquisto della moneta. L’imposizione dovrebbe incidere solamente su quella parte di plusvalenza che ha carattere reale e non anche su quella di carattere monetario.

L’indennità percepita dalla ricorrente non rappresenta affatto né “reddito”, né tanto meno “plusvalenza”, bensì risarcimento del danno subito a seguito di acquisizione illecita dell’Amministrazione per cui il bene-terreno viene sostituito senza alcuna plusvalenza ( anzi con notevole perdita economica) dalla valutazione in denaro effettuata in base a legge particolarmente punitiva. In linea di principio, trattasi di mera reintegrazione patrimoniale, eppertanto la stessa non rientra nelle previsioni della citata lettera b) del menzionato art. 67, con conseguente non ssoggettabilità a tassazione.

B)-VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.11, L. 30.12.1991, N. 413, COMMI 5 e 6.

Testo della norma:

5. Per le plusvalenze conseguenti alla percezione, da parte di soggetti che non esercitano imprese commerciali, di indennità di esproprio o
di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi nonché di somme comunque dovute per effetto di
acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime relativamente a terreni destinati ad opere pubbliche o ad
infrastrutture urbane all’interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, D di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167 , e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all’art. 81, comma 1, lettera b), ultima parte, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, introdotta dal comma 1, lettera f), del presente articolo (49) (50).

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Ricorso studi di settore

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ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI  BARI

Oggetto:  Anno 2003 – IRAP – IVA – SANZIONI – INTERESSI per la società in accomandita    semplice.

IRPEF – ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE – CONTRIBUTI INPS – SANZIONI ED INTERESSI per i tre soci:   1 socio accomandante – 2 soci accomandatari

STUDI DI SETTORE.

Contro: AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI                                                            RICORSO

INTRODUTTIVO

CUMULATIVO

Avverso sette avvisi di accertamento emessi dall’ Agenzia delle Entrate Ufficio di xxxxxxxxxxxxxxxx, distintamente specificati, per soggetto d’imposta e tipo di imposta, nelle legende che seguono:

  1. LEGENDA DEI MODELLI CHE SI IMPUGNANO:

B. LEGENDA DEI RICORRENTI, PER TUTTI GLI AVVISI DI RISPETTIVA PERTINENZA E COMPETENZA:

ED IN NOME E PER

CONTO DI TUTTI I

SOPRA SPECIFICATI

SOGGETTI D’IMPOSTA,

IL DIFENSORE  TECNICO

ABILITATO

Rag. TONIO  DETOMASO, nato a Putignano (Ba) xxxxxxxx, con studio alla via G. Pascoli, n.27/A, 70017 Putignano (Ba); Codice Fiscale  xxxxxxxxxxxxxxx, giusta procura alle liti rilasciata, secondo i rispettivi atti e titoli rappresentativi e personali, di diritto, degli stessi ricorrenti, come sopra identificati, procura in calce a questo atto di ricorso;

CON RICHIESTA

  1. DI SOSPENSIONE DEGLI ATTI IMPUGNATI, AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D. LGS. 31.12.1992, N.546 E S.M.;
  2. DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA IN PUBBLICA UDIENZA, AI SENSI DELL’ART. 33, 1° COMMA DEL D. LGS. N. 546/92;
  3. DI ESERCIZIO DI OGNI POTERE ISTRUTTORIO, OVE OCCORRA, ESSENDO LA CONTROVERSIA FORIERA DI ASPETTI COGNITIVI DEL TUTTO PARTICOLARI, NELLA PROSPETTAZIONE DELLA RATIO DI BISOGNO E DI ASSENTIMENTO DELL’ART.7 DEL D.LGS. N.546/1992;
  4. ALL’UFFICIO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE AVVISANTE, DI ANNULLAMENTO DEGLI OPPOSTI AVVISI, MEDIANTE L’APPLICAZIONE DELL’ISTITUTO DELL’AUTOTUTELA, AI SENSI DELL’ART. 68 DEL D.P.R.  287/92 E DELL’ART.2 QUATER DEL D.L. 30.09.1994, IN LEGGE 30.11.1994, N.656 E DELLE DIRETTIVE APPLICATIVE E  REGOLAMENTARI DETTATE DALLE ISTITUZIONI GERARCHICHE SOVRAORDINATE.

———-O———-

Il sottoscritto difensore rag. Tonio Detomaso, libero professionista in Putignano (Ba), ha ricevuto mandato difensivo dalla xxxxxxxsecondo i rispettivi titoli di diritto e di tutela (e come da rispettiva imputazione dei n. 7 avvisi emessi dall’Agenzia delle Entrate di xxxxx), essendo alla menzionata Società S.a.s. ed alle loro persone, giunti a notifica, come già evidenziati in legenda A), n.7  modelli titolati Avvisi di Accertamento.

Egli, in esecuzione del detto ricevuto mandato difensivo, ha riscontrato la totale infondatezza ed illegittimità degli anzispecificati Avvisi Erariali, pertanto, ai sensi dell’art.18 e seguenti del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546 e s.m.

R I C O R R E

a Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale, quale Giudice a Quo, affinché eserciti la relativa cognizione e decida la controversia ai sensi dell’art. 36 dello stesso D. Lgs. n. 546/1992, e s.m..

PREMESSA  AI  M O T I V I  DEL  RICORSO

I sette Avvisi di Accertamento, nel loro costrutto formale, sostanziale, logico e giuro-impositivo, in abbinata constatata ricorrenza della connessione per natura tra gli stessi sul piano dei motivi, dei fatti, dei criteri di discrimine dei presupposti, dei tributi, dell’oggetto e di ogni altro elemento giuridicamente considerabile, nella ratio dell’art. 29 del D.Lgs. n.546/1992 e s.m. e delle norme del C.P.C., configurano la Condicio Iurisdi proponibilità “cumulativa”  del presente ricorso. Trattasi cioè di unico fatto economico generatosi nella xxxxxxxxxxxx S.a.S. assunto dall’Ufficio come ipotesi di aggiuntiva obbligazione d’imposta, a carico dei detti soggetti, legati, in termini di cointeressenza, alla medesima S.a.s. e come tali attratti nella stessa congettura impositiva.

Da tanto si ha che i sette Avvisi Fiscali si pongono in lineare connessione soggettiva ed oggettiva; che l’economia delle funzioni di Giustizia (e non solo di essa) attrae nella possibilità di riunione (volontaria) dei ricorsi (S.C. Cassazione a Sezioni Unite 19.01.1970, n.105, in Imp. Dir. Erar., 1970, 815 e molte altre, in consonanza e conformità con la letteratura ela Giurisprudenza Amministrativa).

A ragione di tanta oggettività e soggettività, peraltro tutta propria delle Società a struttura personale (cioè non capitaria) com’è la S.a.s. in parola, il presente ricorso introduttivo della controversia è attinente ed è proposto per la S.a.s., il  rappresentate di essa, lo stesso signor xxxxxxxx , per tutti i quali il sottoscritto, negli stessi termini di connessione ed unitarietà, difensivamente si costituisce dinanzi a Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale.

MOTIVI DEL RICORSO

IN FATTO

1)          L’Agenzia delle Entrate Ufficio di xxxxxxx Colle notificava a mezzo raccomandate gli inviti a comparire nn. RFx e ad esibire documentazione contabile per il giorno xxxxx in Ufficio ai fini dell’instaurazione del contraddittorio e dell’eventuale definizione dell’accertamento con adesione, ai sensi del Decreto Legislativo 18.6.1997, n.218 ;  Continue reading