ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BARI
RICORSO CON ISTANZA DI RECLAMO/MEDIAZIONE E PUBBLICA UDIENZA
ai sensi dell’art. 17-bis D. Lgs. 546/92
CONTRIBUENTE: Vnn S.r.l. Unipersonale con sede in Putignano alla via zzzz.I., 70017 – PUTIGNANO (BARI), codice fiscale 60725, esercente l’attività di confezione in serie di abbigliamento esterno, rappresentata dall’amministratore unico, Signora vvvvvv, nata a cccc e residente in Putignano alla via fiscale zzzzz, quale acquirente del ramo d’azienda;
CONTROPARTE: Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bari, Ufficio Territoriale di Gioia del Colle.
Notifica a: Direzione Provinciale di Bari – Via Amendola 164/A – 70126 BARI.
DIFENSORE: rappresentato e difeso dal rag. Tonio Detomaso nato a Putignano il 04 settembre 1947, c.f. DTM TNO 47P04 H096B, fax 080/4913207, PEC: toniodetomaso@pec.it, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari al n. 137, sez. A, giusta procura rilasciata in calce al presente atto, con studio in Putignano, Via Giovanni Pascoli n.27/a, presso il quale la ricorrente è elettivamente domiciliata ai fini del giudizio;
RECLAMO
Avverso l’avviso di rettifica e liquidazione n. 0161T00796000, prot. 128/2000 per l’anno 2016, notificato in data 02. , racc. n. 76747314-7, emesso dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bari, Ufficio Territoriale di Gioia del Colle.
Con il suddetto atto l’Ufficio avvisa di aver rettificato, ai sensi degli artt. 51 e 52 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131, i valori dichiarati nell’atto di acquisto del ramo d’azienda, stipulato il 29.07.2 a cura del notaio , registrato l’0 , serie 1T, al n. 0071,. Il valore dichiarato di € .000,00 è elevato dall’Ufficio ad €. 3,00, con imposta di registro ed interessi da pagare pari ad €. ,45 e sanzione per €. 40,45, per la complessiva somma di €. ,45.
Il ricorrente riscontra l’infondatezza della pretesa erariale e la violazione degli artt. 51 e 52 del citato D.P.R. 26.04.1986, n. 131, dell’art. 53 della Costituzione, in quanto il maggior valore attribuito all’avviamento, quale risultato di procedura errata, ha reso invalida la motivazione dell’atto di rettifica, la quale resta priva del presupposto di fatto e della ragione giuridica; infatti il valore accertato non trova alcun riscontro con il valore venale in comune commercio, per i motivi che saranno descritti qui di seguito.
CON RICHIESTA
- DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA IN PUBBLICA UDIENZA, AI SENSI DELL’ART. 33, 1° COMMA DEL D. LGS. N. 546/92;
- DI SOSPENSIONE anche provvisoria ex art. 47, D. Lgs. 546/92.
———-O———-
Il sottoscritto difensore rag. Tonio Detomaso, libero professionista in Putignano (Ba), ha ricevuto mandato difensivo dalla Signora , amministratore unico e legale rappresentante della società bbbb S.r.l. Unipersonale, con sede legale in Putignano, con riferimento all’atto di rettifica valori emesso dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio territoriale di Gioia del Colle, ed in esecuzione del detto ricevuto mandato difensivo, ha riscontrato la infondatezza ed illegittimità dell’avviso di rettifica e liquidazione innanzi specificato, pertanto, ai sensi dell’art.18 e seguenti del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546 e s.m.
R I C O R R E
a Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale, quale Giudice a Quo, affinché eserciti la relativa cognizione e decida la controversia ai sensi dell’art. 36 dello stesso D. Lgs. n. 546/1992, e s.m..
MOTIVI DEL RICORSO/RECLAMO
IN FATTO
- L’Ufficio scrive a pag. 3 dell’atto di rettifica che oggetto della cessione è il ramo d’azienda individuato con il marchio “bbbbb baby”. In effetti l’atto notarile di cessione riguarda la cessione del ramo d’azienda, per il prezzo di €. .000,00, così suddiviso:
- Euro 1.,00 per macchinari;
- Euro 0,00 per capi finiti e materie prime;
- Euro 59,00 per la modellistica;
- Euro 0,00 per il pacchetto clienti;
- Euro 00,00 per l’avviamento
- L’ufficio afferma di aver inviato alla parte cedente, ovvero alla società , fallita (all.22), il questionario n. /17, tuttavia dalle notizie assunte, né il cedente né il cessionario riferiscono di aver ricevuto il predetto documento, pertanto è necessario che l’Ufficio notificante dia delucidazioni in merito all’avvenuta consegna al destinatario del questionario, anche se la questione è trascurabile dal momento che viene fornita illustrazione nel presente ricorso.
- L’ufficio riferisce di aver valutato i seguenti elementi:
- Le dichiarazioni fiscali e gli studi di settore del cedente degli anni 2013-2015;
- La tipologia e la pluriennale presenza sul mercato dell’attività ceduta nonché la cessione del pacchetto clienti e del contratto di sfruttamento del marchio “ ” circostanze che costituiscono sicura garanzia di continuità;
- I risultati economici ed in particolare i ricavi e i redditi dichiarati dalla ditta cedente nei tre periodi di imposta antecedenti la cessione:
2015 ricavi €. 00 e reddito (fiscale) di impresa €. ,00;
2014 ricavi €. 0 e reddito ( fiscale) di impresa €. 4,00;
2013 ricavi €. reddito di impresa €. 8,00;
da cui derivano un ricavo medio di €. 00 e un reddito medio di € ed un indice di redditività pari al 2,31%.
I ricavi di cui sopra corrispondono a quelli della società cedente, ma sono riferiti a tutte le vendite e non solamente alla linea “ ”, anzi le vendite vv per l’anno 2013, rispetto alla totalità delle vendite, rappresentano il 7,9% ( ), per l’anno 2014 lo 0,9% () e per il 2015 lo 0,005%. ().
Si ritiene superfluo qualsiasi commento !.
L’evidente errore che ha commesso l’Ufficio, ai fini della rettifica della componente “VALORE DI AVVIAMENTO”, è quello di aver considerato i ricavi di tutti i prodotti venduti ed il reddito fiscale complessivi dell’intero anno riferito alla società cedente, in luogo dei dati sezionali riferiti solamente al ramo d’azienda ceduto che, come poc’anzi illustrato, è ben poca cosa. I ricavi del ramo ceduto rappresentano una piccolissima parte del fatturato, ovvero dei ricavi della società, in quanto il marchio “” già dal 2014 veniva dismesso dalla produzione. Risulta così palese l’infondatezza della rettifica, avendo l’Ufficio proceduto alla determinazione del valore di avviamento, unica voce rettificata, sulla base di dati sbagliati, che non resta l’unica e reale indicazione verso la nullità dell’atto rettificativo;
- L’ufficio prosegue, pag.3/13, “ Pertanto, effettuata l’analisi dei dati presenti nel Sistema Informativo dell’Anagrafe Tributaria riguardante la situazione fiscale e reddituale complessiva delle parti contraenti, e valutato che non ha fondamento economico la cessione di un’attività per un importo inferiore a quanto la stessa, in termini reddituali, ha assicurato nel triennio antecedente la cessione, l’Ufficio ha ritenuto corretto e attendibile determinare il valore dell’avviamento del ramo d’azienda ceduto mediante il metodo di capitalizzazione del reddito, cd sistema reddituale”. L’affermazione dell’Ufficio si evidenzia generica, inesatta ed inattendibile, non avendo a disposizione i dati sezionali dei contraenti, i quali producono e commercializzano diverse linee di prodotti.
Per la ragione indicata nei precedenti punti la presunzione semplice dell’Ufficio, si appalesa infondata perché priva della gravità, della precisione e della concordanza, essendo stata costruita – erroneamente- sul totale dei ricavi della società cedente e non sui ricavi riferiti al ramo d’azienda. Al contrario il ricorrente dichiara che il prezzo di cessione si è rivelato un buon affare per il cedente, anche se, purtroppo, dopo qualche mese dalla cessione la società cedente sarebbe fallita.
- L’Ufficio, pag.3/13, operando sempre sul valore di avviamento, inizia il procedimento di capitalizzazione dei redditi che consiste nel calcolare il valore attuale, per n annualità del reddito prospettico ( reddito futuro atteso) in base alla seguente formula… omissis… nella quale compare un tasso moltiplicatore 4,8037, la cui formazione necessità di spiegazioni. Oltretutto, il tasso arrotondato, pari a 5, è stato moltiplicato per il reddito medio di euro 0,00 (reddito complessivo della cedente registrato per tutte le attività esercitate), quando secondo il calcolo, recepito dalla stessa Agenzia delle Entrate, il reddito sarebbe stato moltiplicato per 3 !.
Si ribadisce che il coefficiente 4,8037 è stato moltiplicato per il reddito medio di €. ,00, ottenuto dalla media dei redditi fiscali degli anni 2015, 2014, 2013, riferiti all’intero volume d’affari annuo (ricavi) della società cedente, cioè comprensivo dei ricavi di altri prodotti che nulla hanno a che fare con il ramo aziendale ceduto.
In assenza del presupposto di fatto e per le ragioni innanzi esposte l’atto di rettifica è nullo, art. 52, c.2 bis, del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.
- Quadro sinottico dei dati della società cedente S.r.l.:
Esercizio | Fatture emesse prese a campione | n. fattura | Importo fattura | Fattura non inerente il ramo ceduto | Allegato n. Note |
2013 | Report All. n.1 | ||||
oro snc | 11/2013 | 1.574,21 | Non inerente | All.2 | |
ucco | 69/2013 | 27,62 | Non inerente | All.3 | |
o SA.r.l. | 71/2013 | 917,79 | Non inerente | All.4 | |
ia 62 S.r.l. | 125/2013 | 67,77 | Non inerente | All.5 | |
.r.l. | 2/2013 | 579,18 | Non inerente | All.6 Lavorazione c | |
2014 | All.7 | ||||
stria62 S.r.l. | 51/2014 | 1.822,68 | Non inerente | All.8 | |
n. 6/2014 | .940,20 | Non inerente | All.9 | ||
e S.a.s. | n. 133/2014 | ,28 | n inerente | All.10 | |
9/2014 | 25,74 | Non inerente | All.11 | ||
2015 | All.12 | ||||
o di A.M. | 2/2015 | 9,12 | Non inerente | All.13 | |
ope S.r.l. | 9/2015 | 57,90 | Non inerente | All.14 | |
al S.r.l.s | 92/2015 | 05,32 | Non inerente | All.15 |
Fatturato “ ” della cedente società S.r.l.
Esercizio | Fatturato | Allegati |
2013 | ,98 | All. n. 16 |
2014 | 46 | All. n. 17 |
2015 | 5 | All. n. 18 |
Fatturato linea del cessionario “ .r.l.” (€,80)
Esercizio | Fatture emesse prese a campione | n. fattura | Importo fattura | Fattura inerente il ramo ceduto |
2017 | all. 19 | |||
nd Ltd | 117/2017 | ,00 | by | |
or S.r.l. | 111/2017 | 5,04 | l. 21 c.s. |
- Le succitate tabelle dimostrano inequivocabilmente che il marchio ceduto al momento della cessione non era attivo e che sarebbe stato necessario per l’acquirente che lo rivitalizzasse investendo capitali freschi e rinnovando la linea. Ma di certo è escluso che si possa affermare l’esistenza – automatica – delle condizioni favorevoli per la continuità produttiva e commerciale dell’acquirente. Per il vero se introducessimo la logica dell’Ufficio ( la sicura continuità) si potrebbe affermare che il cessionario del ramo d’azienda, tenuto conto del fallimento della cedente, va incontro a sua volta al default aziendale.
- Il fatturato dell’anno 2017 della società S.r.l. cessionaria è stato di appena €. (€.80). Meno della metà del prezzo pagato per l’acquisizione del ramo d’azienda; se poi, come si dovrebbe, rapportiamo l’utile che si consegue dal fatturato 24 investimento rientrerebbe non prima di 20 anni; ciò significa che il cessionario nel frattempo è fallito!.
- La rettifica si conclude, pag. 4/13, confermando gli altri valori della cessione dichiarati tranne, appunto, il valore dell’avviamento.
DIRITTO
- VIOLAZIONE DELL’ART. 51, commi 2 e 4, DEL D.P.R. 26.04.1986, n. 131. L’art. 51, secondo comma, spiega che per valore del ramo d’azienda si intende il valore venale in comune commercio, vale a dire, afferma la Cassazione, Sent. N. 27507 del 30.12.2014, quello che il venditore ha la maggiore probabilità di realizzare, e l’acquirente di pagare. Il prezzo di cessione del ramo d’azienda pari ad €. 00,00, è senza dubbio maggiore del valore in comune commercio ed è inferiore a quello erroneamente determinato dall’Ufficio. La tassazione avviene sul valore in comune commercio, nessun’altra modalità, può trovare ingresso nel sistema tributario. L’Ufficio conferma il valore dei beni ceduti, quali i macchinari, capi finiti, modellistica etc, e modifica solamente quello dell’avviamento, elevandolo da €. 20. ad €. 3,00. Dovendo includere nel valore complessivo del ramo, comma 4, il valore rettificato dell’avviamento ed essendo questo valore viziato dalla procedura di esecuzione, il valore complessivo del ramo d’azienda indicato dall’Ufficio è inefficace ai fini della determinazione del valore fatta dallo stesso ufficio. Infatti, l’Ufficio per determinare il valore di avviamento ha considerato nel calcolo i ricavi annui della società cedente relativi a tutti i beni prodotti e commercializzati, nel triennio precedente, ovvero linea ccc, camicie, anziché assumere i dati relativi alla linea del marchio “” oggetto della cessione del ramo d’azienda. I dati aziendali da assumere, invece, sono quelli esposti nelle tabelle di cui sopra. Insomma, gli elementi indicati dagli artt. 51 e 52 da assumere nella determinazione dei valori e della rettifica non sono quelli indicati nell’atto impugnato dall’Ufficio; da qui la totale infondatezza ed illegittimità della rettifica.
- VIOLAZIONE DELL’ART. 52 DEL D.P.R. 26.04.1986, N. 131.
COMMA 2 bis-La motivazione dell’atto che deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche, alla luce dei fatti esposti e la non corretta determinazione del maggiore valore dell’avviamento, risulta viziata ed inesistente, rendendo nullo l’atto di rettifica impugnato. Tra l’altro all’aspetto giuridico si aggiunge la mancata considerazione che il settore dell’abbigliamento per bambini è ormai in profonda crisi, pertanto la presunzione che l’ufficio impiega nel tentativo di determinare nuovi imponibili deve, a modesto parere, dello scrivente, essere connotata sulla base di dati precisi, concordanti ed obiettivamente riscontrabili; in assenza di questi non sono ammessi altri metodi. Ma aspetti fiscali a parte, la ricorrente dichiara che il prezzo corrisposto è effettivamente di € 00 e che il valore venale in comune commercio è di gran lunga inferiore. La cessionaria ha comprato il ramo d’azienda certamente non per i macchinari ( €.1.0) che non valgono nulla, né per i capi finiti in giacenza ( €70), ma per la modellistica ed il pacchetto clienti, in toto 000,00. L’avviamento, in questo caso rappresenta un’invenzione, ma concretamente, come già ampiamente dimostrato, è inesistente per mancanza dei presupposti:
- Abbandono della produzione del marchio “ ” nell’anno 2015 ed infatti il fatturato fu solo di €.0,25, in quanto la linea andava ristrutturata ed il costo del capo ridotto, cosa impossibile per l’azienda cedente tenuto conto dei costi aziendali che aumentavano vertiginosamente. E’ noto che produrre l’abbigliamento, escluso il capo di alta moda, in Italia oggi è veramente impresa diabolica o impossibile data la concorrenza di altri Paesi la cui economia dai bassi livelli di partenza alcuni anni fa, sta ora evolvendosi a livello europeo, ma nel frattempo i prezzi dei capi immessi nel nostro mercato, sono decisamente al di sotto dei nostri di oltre il 50% ;
- Netta discontinuità di presenza sul mercato;
- Beni prodotti con bassissimo valore aggiunto e non brevettabili;
- Beni di largo consumo comuni e aggiornabili ogni tre, quattro mesi;
- Capacità da parte del cessionario di produrre, innovare, vendere, investire per il lancio;
- Capacità finanziaria da parte del concessionario di finanziare l’intero processo fino alla riscossione dei crediti verso i clienti che dura ben oltre nove mesi.
C – VIOLAZIONE DELLA CAPACITA’ CONTRIBUTIVA- ART.53 DELLA COSTITUZIONE.
La violazione della capacità contributiva si manifesta ogni volta che la potestà impositiva incide impropriamente sul patrimonio del soggetto o perché presunta, o non dovuta a causa di errori.
Per capacità contributiva, infatti, deve intendersi la idoneità del soggetto dell’obbligazione d’imposta, desumibile dal presupposto economico al quale la prestazione risulta collegata; e tale presupposto consiste in qualsiasi indice rivelatore di ricchezza secondo valutazioni riservate al legislatore ordinario, salvo il controllo, sotto il profilo dell’arbitrarietà o irrazionalità, da parte del Giudice delle leggi.
Il ricorrente, di certo, ha dichiarato esattamente quanto corrisposto con bonifico bancario alla parte cedente, art. 51, 1° comma del D.P.R. 26.04.1986 n. 131, confermando che il prezzo pagato è un valore persino maggiore del valore venale in comune commercio, 2° comma del citato art. 51.
Il principio della capacità contributiva di cui all’art. 53, sul piano garantistico costituzionale, deve essere inteso come espressione dell’esigenza che ogni prelievo tributario abbia causa giustificatrice in indici concretamente rivelatori di capacità contributiva. Nella fattispecie è assente l’attitudine del bene (avviamento) a produrre un reddito economico dilatato, poiché l’obbligo di contribuire deriva da fatto oggettivo non già a stati soggettivi del contribuente; per di più frutto di un errato calcolo.
D) VALORE DI AVVIAMENTO DEL RAMO D’AZIENDA
Il ramo d’azienda è ogni entità economica organizzata in maniera stabile che, in occasione del trasferimento, conservi la propria identità; il che presuppone una preesistente realtà produttiva funzionalmente autonoma e non anche una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferimento ( Corte di Cassazione, Sent. N. 8756/2014). Dall’esame dei beni trasferiti è possibile notare che gli elementi non sono perfettamente funzionalmente connessi dotati di autonomia organizzativa, pertanto il valore dell’avviamento, sempre che sia correttamente determinato, ne risente notevolmente. Nel caso in esame tra l’altro la procedura adottata dall’Ufficio è errata per le seguenti ragioni:
- i dati presi a base per il calcolo del valore di avviamento, ovvero i ricavi e gli utili fiscali sono quelli complessivi annui del cedente, come se fosse stata ceduta l’intera azienda e non il ramo;
- l’Ufficio non ha considerato il valore complessivo dei pochi beni che compongono il ramo d’azienda, art. 51, comma 4, perché se lo avesse fatto, obiettivamente ed in coscienza, non avrebbe proceduto alla rettifica dell’atto di cessione. E’ la Corte Suprema ad affermare che l’ufficio avrebbe dovuto prima valutare l’esistenza delle condizioni per l’accertamento induttivo e, quindi, rettificare il reddito sul presupposto di uno scostamento riscontrato in base a elementi presuntivi.
- l’Ufficio non ha tenuto conto che nel caso in esame non ricorrevano né i presupposti di fatto né le ragioni giuridiche per l’emanazione dell’ atto rettificativo.
P. Q. M.
Viene a finale considerazione che l’avviso di rettifica è estraneo al nostro Stato di Diritto ed al suo Ordinamento Tributario, per violazione di norme Costituzionali, illegittimità, arbitrarietà, e quindi da ritenersi nullo o soggetto a censura di annullamento.
Il sottoscritto, richiamando ciascun punto del ricorso,
CHIEDE
Che Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale di Bari, in accoglimento del presente ricorso, dichiari nullo l’atto di rettifica e liquidazione per quanto esposto in diritto;
Con ripetizione delle somme che fossero comunque e coattivamente riscosse in pendenza del giudizio.
Con vittoria delle spese ed onorari di giudizio.
Salvis iuribus, con espressa riserva di memorie, produzioni istanze e allegazioni.
ISTANZA DI SOSPENSIONE ex art. 47, D. Lgs. 546/92 – nel caso qui in giudizio sussistono i presupposti per la sospensione degli effetti dell’atto impugnato, ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. 31.12.1992, n.546 e s.m..
- fumus boni iuris ( esistenza dei fondati motivi) si confida emerga con sufficiente chiarezza dalla lettura del ricorso stesso.
- Periculum in mora ( danno grave ed irreparabile per il contribuente ) deriva dal fatto che tutte le risorse finanziarie iniziali del ricorrente sono state impiegate per l’avvio dell’attività che è particolare dovendo anticipare l’acquisto dei tessuti, finanziare la produzione, effettuare le vendite, attendere la riscossione a 60/90/120 giorni dalla consegna della merce. Se tutto va bene, sono necessari almeno 8/9 mesi dalla presentazione del campionario ai clienti per rientrare del capitale impiegato. Non è in grado di corrispondere le imposte, gli interessi e le sanzioni richieste, neppure provvisoriamente, per mancanza di mezzi finanziari.
Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore del presente giudizio è pari ad €. 5_ed il contributo unificato è pari ad €. 0,00.
Allegati:
- Copia ricorso notificato all’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bari;
- fotocopia della ricevuta di deposito;
- copia dell’avviso di rettifica e Liquidazione impugnato;
- Report fatturato anno 2013 della S.r.l. – all.n.1;
- Fatture a campione della all.2-6;
- Report S.r.l. fatturato anno 2014 all.n.7;
- Fatture a campione della S.r.l. all. 8-11;
- Report S.r.l. fatturato 2015, all.12;
- Fatture a campione della S.r.l all. 13-15;
- Report fatturato S.r.l. anno 2013 linea “”, all.16;
- Report fatturato S.r.l. anno 2014 linea “”, all.17;
- Report fatturato S.r.l. anno 2015 linea “”, all.18;
- Fatturato S.r.l. anno 2017 linea “”, all. 19;
- Fattura a campione S.r.l. anno 2017, linea , all.20;
- Fattura a campione S.r.l. anno 2017, linea , all.21;
- Copia decreto fallimento soc. cedente, all. 22.
Putignano, 14.03.2018
Con Ossequio
Il difensore abilitato
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Rag. Tonio Detomaso
RECLAMO- MEDIAZIONE
Ai sensi dell’art. 17 bis D. Lgs. 546/92
CONTRIBUENTE: A S.r.l. Unipersonale con sede in Putignano alla via .I., 70017 – PUTIGNANO (BARI), codice fiscale 260725, esercente l’attività di confezione in serie di abbigliamento esterno, rappresentata dall’amministratore unico, Signora NA, nata a te in Putignano alla vbia
DIFENSORE: rappresentatoedifeso dal rag. Tonio Detomaso nato a Putignano il 04 settembre 1947, c.f. DTM TNO 47P04 H096B, PEC: toniodetomaso@pec.it, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari al n. 137, sez. A, giusta procura rilasciata in calce al presente atto, con studio in Putignano, Via Giovanni Pascoli n.27/a, presso il quale la ricorrente è elettivamente domiciliata ai fini del giudizio;
Chiede
All’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari in via preventiva ed alternativa al deposito del ricorso che precede presso la Commissione Tributaria Provinciale di Bari di accogliere in via amministrativa quanto dedotto e richiesto nel ricorso e che qui si intendono integralmente trascritte e di annullare con provvedimento l’atto di rettifica e liquidazione n. 207961000, notificato in data 018 ed emesso dall’Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Gioia del Colle, non ricorrendo i presupposti giuridici.
Non è esclusa la proposta dell’Ufficio, ai sensi dell’art. 17 bis, comma 5, D. Lgs. 31.12.1992, n. 546.
Ai fini della presente procedura di reclamo si precisa che il valore della controversia calcolato ai sensi dell’art. 17-bis D. Lgs. 546/92 è di €._45 ed il contributo di €.0,00.
Putignano, lì 14.03.2018
_____________________
Firma
Procura speciale
La sottoscritta lina, in questo atto prima compiutamente generalizzata, per suo personale nome e conto e per la Società S.r.l. da lei rappresentata;
DELEGA
Il difensore Rag. Tonio Detomaso, a sottoscrivere il presente atto ed eventuali motivi aggiunti, nonché a rappresentarla e difenderla in tutte le sue fasi di ogni stato e grado del presente giudizio fiscale, conferendogli ogni e più ampia facoltà di legge, ivi compreso quelle di proporre istanza di reclamo e mediazione nonché di mediare ai sensi dell’art. 17 bis D. Lgs. 546/92, trattare, comporre, rinunciare agli atti e accettare rinunzie, conciliare, transigere, di farsi sostituire in udienza o altrove, di nominare coadiutori e assistenti in giudizio, ratificandone sin d’ora l’operato. Elegge domicilio per tutto il giudizio e per tutto il procedimento di reclamo e mediazione ai sensi del’art. 17-bis D. Lgs. 546/92, presso lo studio sito in Putignano alla via G. Pascoli n. 27/A, CAP 70017.
Putignano, li 14.03.2018
Firma del committente e delegante
______________________________
E’ autentica
firma del difensore
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Rag. Tonio Detomaso
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
DELLA COPIA DEL RICORSO ALL’ORIGINALE.
Il sottoscritto rag. Tonio Detomaso, in qualità di difensore abilitato della Signora come sopra costituitasi nella presente controversia, attesta, ai sensi dell’art.22, comma 3, del D. Lgs. 546/1992 e s.m., che questo ricorso/reclamo è conforme all’originale proposto all’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari in data ____________ Firma del difensore
______________________
(rag. Tonio Detomaso)