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Ricorso avverso l’avviso di rettifica e liquidazione avviamento

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ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BARI

RICORSO CON ISTANZA DI RECLAMO/MEDIAZIONE E PUBBLICA UDIENZA

ai sensi dell’art. 17-bis D. Lgs. 546/92

CONTRIBUENTE: Vnn S.r.l. Unipersonale con sede in Putignano alla via zzzz.I., 70017 – PUTIGNANO (BARI), codice fiscale 60725, esercente l’attività di confezione in serie di abbigliamento esterno, rappresentata dall’amministratore unico, Signora vvvvvv, nata a cccc e residente in Putignano alla via fiscale zzzzz, quale acquirente del ramo d’azienda;

CONTROPARTE:   Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bari, Ufficio Territoriale di Gioia del Colle.

Notifica a: Direzione Provinciale di Bari – Via Amendola 164/A – 70126 BARI.  

DIFENSORE: rappresentato e difeso dal rag. Tonio Detomaso nato a Putignano il 04 settembre 1947, c.f. DTM TNO 47P04 H096B, fax 080/4913207, PEC: toniodetomaso@pec.it, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari al n. 137, sez. A, giusta procura rilasciata in calce al presente atto, con studio in Putignano, Via Giovanni Pascoli n.27/a, presso il quale la ricorrente è elettivamente domiciliata ai fini del giudizio;

RECLAMO

Avverso l’avviso di rettifica e liquidazione n. 0161T00796000, prot. 128/2000 per l’anno 2016, notificato in data 02. , racc. n. 76747314-7, emesso dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bari, Ufficio Territoriale di Gioia del Colle.

Con il suddetto atto l’Ufficio avvisa di aver rettificato, ai sensi degli artt. 51 e 52 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131,  i valori dichiarati nell’atto di acquisto del ramo d’azienda, stipulato il 29.07.2 a cura del notaio , registrato l’0 , serie 1T, al n. 0071,. Il valore dichiarato di € .000,00 è elevato dall’Ufficio ad €. 3,00, con imposta di registro ed interessi da pagare pari ad €. ,45 e sanzione per €. 40,45, per la complessiva somma di €. ,45.

Il ricorrente riscontra l’infondatezza della pretesa erariale e la violazione degli artt. 51 e 52 del  citato D.P.R. 26.04.1986, n. 131, dell’art. 53 della Costituzione, in quanto il maggior valore attribuito all’avviamento, quale risultato di procedura errata, ha reso invalida la  motivazione dell’atto di rettifica, la quale resta priva del presupposto di fatto e della ragione giuridica; infatti il valore accertato non trova alcun riscontro con il valore venale in comune commercio, per i motivi che saranno descritti qui di seguito.        

CON RICHIESTA

  1. DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA IN PUBBLICA UDIENZA, AI SENSI DELL’ART. 33, 1° COMMA DEL D. LGS. N. 546/92;
  2. DI SOSPENSIONE anche provvisoria ex art. 47, D. Lgs. 546/92.

———-O———-

Il sottoscritto difensore rag. Tonio Detomaso, libero professionista in Putignano (Ba), ha ricevuto mandato difensivo dalla Signora , amministratore unico e legale rappresentante della società bbbb S.r.l. Unipersonale, con sede legale in Putignano, con riferimento all’atto di rettifica valori emesso dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio territoriale di Gioia del Colle, ed in esecuzione del detto ricevuto mandato difensivo, ha riscontrato la infondatezza ed illegittimità dell’avviso di rettifica e liquidazione innanzi specificato, pertanto, ai sensi dell’art.18 e seguenti del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546 e s.m.

R I C O R R E

a Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale, quale Giudice a Quo, affinché eserciti la relativa cognizione e decida la controversia ai sensi dell’art. 36 dello stesso D. Lgs. n. 546/1992, e s.m..

MOTIVI DEL RICORSO/RECLAMO

IN FATTO

  1. L’Ufficio scrive a pag. 3 dell’atto di rettifica che oggetto della cessione è il ramo d’azienda individuato con il marchio “bbbbb baby”. In effetti l’atto notarile di cessione riguarda la cessione del ramo d’azienda, per il prezzo di €. .000,00, così suddiviso:
  2. Euro 1.,00   per macchinari;
  3. Euro 0,00 per capi finiti e materie prime;
  4. Euro 59,00 per la modellistica; 
  5. Euro 0,00 per il pacchetto clienti;
  6. Euro 00,00  per l’avviamento
  7. L’ufficio afferma di aver inviato alla parte cedente, ovvero alla società , fallita (all.22), il questionario n. /17, tuttavia dalle notizie assunte, né il cedente né il cessionario riferiscono di aver  ricevuto il predetto documento, pertanto è necessario che l’Ufficio notificante dia delucidazioni in merito all’avvenuta consegna al destinatario del questionario, anche se la questione è trascurabile dal momento che viene fornita illustrazione nel presente ricorso.
  8. L’ufficio riferisce di aver valutato i seguenti elementi:
  9. Le dichiarazioni fiscali e gli studi di settore del cedente degli anni 2013-2015;
  10. La tipologia e la pluriennale presenza sul mercato dell’attività ceduta nonché la cessione del pacchetto clienti e del contratto di sfruttamento del marchio “ ” circostanze che costituiscono sicura garanzia di continuità;
  11. I risultati economici ed in particolare i ricavi e i redditi dichiarati dalla ditta cedente nei tre periodi di imposta antecedenti la cessione:

2015 ricavi €. 00 e reddito (fiscale) di impresa €. ,00;

2014 ricavi €. 0 e reddito ( fiscale) di impresa €. 4,00;

2013 ricavi €. reddito di impresa €. 8,00;

da cui derivano un ricavo medio di €. 00 e un reddito medio di € ed un indice di redditività pari al 2,31%.

I ricavi di cui sopra corrispondono a quelli della società cedente, ma sono riferiti a tutte le vendite e non solamente alla linea “ ”, anzi le vendite vv per l’anno 2013, rispetto alla totalità delle vendite, rappresentano il 7,9% ( ), per l’anno 2014 lo 0,9% () e per il 2015 lo 0,005%. ().

Si ritiene superfluo qualsiasi commento !.

L’evidente errore che ha commesso l’Ufficio, ai fini della rettifica della componente “VALORE DI AVVIAMENTO”, è quello di aver considerato i ricavi di tutti i prodotti venduti ed il reddito fiscale complessivi dell’intero anno riferito alla società cedente, in luogo dei dati sezionali riferiti solamente al ramo d’azienda ceduto che, come poc’anzi illustrato, è ben poca cosa. I ricavi del ramo ceduto rappresentano una piccolissima parte del fatturato, ovvero dei ricavi della società, in quanto il marchio “” già dal 2014 veniva dismesso dalla produzione. Risulta così palese l’infondatezza della rettifica, avendo l’Ufficio proceduto alla determinazione del valore di avviamento, unica voce rettificata, sulla base di dati sbagliati, che non resta l’unica e reale indicazione  verso la nullità dell’atto rettificativo;

  • L’ufficio prosegue, pag.3/13, “ Pertanto, effettuata l’analisi dei dati presenti nel Sistema Informativo dell’Anagrafe Tributaria riguardante la situazione fiscale e reddituale complessiva delle parti contraenti, e valutato che non ha fondamento economico la cessione di un’attività per un importo inferiore a quanto la stessa, in termini reddituali, ha assicurato nel triennio antecedente la cessione, l’Ufficio ha ritenuto corretto e attendibile determinare il valore dell’avviamento del ramo d’azienda ceduto mediante il metodo di capitalizzazione del reddito, cd sistema reddituale”. L’affermazione dell’Ufficio si evidenzia generica, inesatta ed inattendibile, non avendo a disposizione i dati sezionali dei contraenti, i quali producono e commercializzano diverse linee di prodotti.     

Per la ragione indicata nei precedenti punti  la presunzione semplice dell’Ufficio, si appalesa infondata perché priva della gravità, della precisione e della concordanza, essendo stata costruita – erroneamente- sul totale dei ricavi della società cedente e non sui ricavi riferiti al ramo d’azienda. Al contrario il ricorrente dichiara che il prezzo di cessione si è rivelato un buon affare per il cedente, anche se, purtroppo, dopo qualche mese dalla cessione la società cedente sarebbe fallita.     

  • L’Ufficio, pag.3/13, operando sempre sul valore di avviamento, inizia il procedimento di capitalizzazione dei redditi che consiste nel calcolare il valore attuale, per n annualità del reddito prospettico ( reddito futuro atteso) in base alla seguente formula… omissis… nella quale compare un tasso moltiplicatore 4,8037,  la cui formazione necessità di spiegazioni. Oltretutto, il tasso arrotondato, pari a 5, è stato moltiplicato per il reddito medio  di euro 0,00 (reddito complessivo della cedente registrato per tutte le attività esercitate), quando secondo il calcolo, recepito dalla stessa Agenzia delle Entrate, il reddito sarebbe stato moltiplicato per 3 !.    

Si ribadisce che il coefficiente 4,8037 è stato moltiplicato per il reddito medio di €. ,00, ottenuto dalla media dei redditi fiscali degli anni 2015, 2014, 2013, riferiti all’intero volume d’affari annuo (ricavi) della società cedente, cioè comprensivo dei ricavi di altri prodotti che nulla hanno a che fare con il ramo aziendale ceduto.

In assenza del presupposto di fatto e per le ragioni innanzi esposte l’atto di rettifica è nullo, art. 52, c.2 bis, del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.  

  • Quadro sinottico dei dati della società cedente S.r.l.:
Esercizio Fatture emesse prese a campione n. fattura Importo fattura Fattura non inerente il ramo ceduto Allegato n. Note
2013         Report All. n.1
  oro snc 11/2013   1.574,21 Non inerente All.2
  ucco 69/2013   27,62 Non inerente All.3
  o SA.r.l. 71/2013   917,79 Non inerente All.4
  ia 62 S.r.l. 125/2013   67,77 Non inerente All.5
  .r.l. 2/2013 579,18 Non inerente All.6 Lavorazione c
2014         All.7
  stria62 S.r.l. 51/2014 1.822,68 Non inerente All.8
  n. 6/2014 .940,20 Non inerente All.9
  e S.a.s. n. 133/2014 ,28 n inerente All.10
  9/2014 25,74 Non inerente All.11
2015         All.12
  o di A.M. 2/2015 9,12 Non inerente All.13
  ope S.r.l. 9/2015 57,90 Non inerente All.14
  al S.r.l.s 92/2015 05,32 Non inerente All.15

Fatturato “ ” della cedente società   S.r.l.

Esercizio Fatturato Allegati
2013 ,98 All. n. 16
2014 46 All. n. 17
2015 5 All. n. 18

Fatturato linea del cessionario “ .r.l.” (€,80)

Esercizio Fatture emesse prese a campione n. fattura Importo fattura Fattura inerente il ramo ceduto
2017       all. 19
  nd Ltd 117/2017 ,00 by
  or S.r.l. 111/2017 5,04 l. 21 c.s.
  • Le succitate tabelle dimostrano inequivocabilmente che il marchio ceduto al momento della cessione non era attivo e che sarebbe stato necessario per l’acquirente che lo rivitalizzasse investendo capitali freschi e rinnovando la linea. Ma di certo è escluso che si possa affermare l’esistenza – automatica – delle condizioni favorevoli per la continuità produttiva e commerciale dell’acquirente. Per il vero se introducessimo la logica dell’Ufficio ( la sicura continuità) si potrebbe affermare che il cessionario del ramo d’azienda, tenuto conto del fallimento della cedente,  va incontro a sua volta al default aziendale.      
  • Il fatturato dell’anno 2017 della società S.r.l. cessionaria è stato di appena €. (€.80). Meno della metà del prezzo pagato per l’acquisizione del ramo d’azienda; se poi, come si dovrebbe, rapportiamo l’utile che si consegue dal fatturato 24 investimento rientrerebbe non prima di 20 anni; ciò significa che il cessionario nel frattempo è fallito!. 
  • La rettifica si conclude, pag. 4/13, confermando gli altri valori della cessione dichiarati tranne, appunto, il valore dell’avviamento.  

DIRITTO

  1. VIOLAZIONE DELL’ART. 51, commi 2 e 4, DEL D.P.R. 26.04.1986, n. 131. L’art. 51, secondo comma, spiega che per valore del ramo d’azienda si intende il valore venale in comune commercio, vale a dire, afferma la Cassazione, Sent. N. 27507 del 30.12.2014, quello che il venditore ha la maggiore probabilità di realizzare, e l’acquirente di pagare.  Il prezzo di cessione del ramo d’azienda pari ad €. 00,00, è senza dubbio maggiore del valore in comune commercio ed è inferiore a quello erroneamente determinato dall’Ufficio. La tassazione avviene sul valore in comune commercio, nessun’altra modalità, può trovare ingresso nel sistema tributario. L’Ufficio conferma il valore dei beni ceduti, quali i macchinari, capi finiti, modellistica etc, e modifica solamente quello dell’avviamento, elevandolo da €. 20. ad €. 3,00. Dovendo includere nel valore complessivo del ramo, comma 4, il valore rettificato dell’avviamento ed essendo questo valore viziato dalla procedura di esecuzione, il valore complessivo del ramo d’azienda indicato dall’Ufficio è inefficace ai fini della determinazione del valore fatta dallo stesso ufficio. Infatti, l’Ufficio per determinare il valore di avviamento ha considerato nel calcolo i ricavi annui della società cedente relativi a tutti i beni prodotti e commercializzati, nel triennio precedente, ovvero linea ccc, camicie, anziché assumere i dati relativi alla linea del marchio “” oggetto della cessione del ramo d’azienda. I dati aziendali da assumere, invece, sono quelli esposti nelle tabelle di cui sopra. Insomma, gli elementi indicati dagli artt. 51 e 52  da assumere nella determinazione dei valori e della rettifica non sono quelli indicati nell’atto impugnato dall’Ufficio; da qui la totale infondatezza ed illegittimità della rettifica.   
  2. VIOLAZIONE DELL’ART. 52 DEL D.P.R. 26.04.1986, N. 131.         

COMMA 2 bis-La motivazione dell’atto che deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche, alla luce dei fatti esposti e la non corretta determinazione del maggiore valore dell’avviamento, risulta viziata ed inesistente, rendendo nullo l’atto di rettifica impugnato. Tra l’altro all’aspetto giuridico si aggiunge la mancata considerazione che il settore dell’abbigliamento per bambini è ormai in profonda crisi, pertanto la presunzione che l’ufficio impiega nel tentativo di determinare nuovi imponibili deve, a modesto parere, dello scrivente, essere connotata sulla base di dati precisi, concordanti ed obiettivamente riscontrabili; in assenza di questi non sono ammessi altri metodi. Ma aspetti fiscali a parte, la ricorrente dichiara che il prezzo corrisposto è effettivamente di € 00 e che il valore venale in comune commercio è di gran lunga inferiore. La cessionaria ha comprato il ramo d’azienda certamente non  per i macchinari ( €.1.0) che non valgono nulla, né per i capi finiti in giacenza ( €70), ma per la modellistica ed il pacchetto clienti, in toto 000,00. L’avviamento, in questo caso rappresenta un’invenzione, ma concretamente, come già ampiamente dimostrato, è inesistente per mancanza dei presupposti:

  • Abbandono della produzione del marchio “ ” nell’anno 2015 ed infatti il fatturato fu solo di €.0,25, in quanto la linea andava ristrutturata ed il costo del capo ridotto, cosa impossibile per l’azienda cedente tenuto conto dei costi aziendali che aumentavano vertiginosamente. E’ noto che produrre l’abbigliamento, escluso il capo di alta moda, in Italia oggi è veramente impresa diabolica o impossibile data la concorrenza di altri Paesi la cui economia dai bassi livelli di partenza alcuni anni fa, sta ora evolvendosi a livello europeo, ma nel frattempo i prezzi dei capi immessi nel nostro mercato, sono decisamente al di sotto dei nostri di oltre il 50% ;
  • Netta discontinuità di presenza sul mercato;
  • Beni prodotti con bassissimo valore aggiunto e non brevettabili;
  • Beni di largo consumo comuni e aggiornabili ogni tre, quattro mesi;
  • Capacità da parte del cessionario di produrre, innovare, vendere, investire per il lancio;
  • Capacità finanziaria da parte del concessionario di finanziare l’intero processo fino alla riscossione dei crediti verso i clienti che dura ben oltre nove mesi.     

C – VIOLAZIONE DELLA CAPACITA’ CONTRIBUTIVA- ART.53 DELLA COSTITUZIONE.

La violazione della capacità contributiva si manifesta ogni volta che la potestà impositiva incide impropriamente sul patrimonio del soggetto o perché presunta, o non dovuta a causa di errori.

Per capacità contributiva, infatti, deve intendersi la idoneità del soggetto dell’obbligazione d’imposta, desumibile dal presupposto economico al quale la prestazione risulta collegata; e tale presupposto consiste in qualsiasi indice rivelatore di ricchezza secondo valutazioni riservate al legislatore ordinario, salvo il controllo, sotto il profilo dell’arbitrarietà o irrazionalità, da parte del Giudice delle leggi.

Il ricorrente, di certo, ha dichiarato esattamente quanto corrisposto con bonifico bancario alla parte cedente, art. 51, 1° comma del D.P.R. 26.04.1986 n. 131, confermando che il prezzo pagato è un valore persino maggiore del valore venale in comune commercio, 2° comma del citato art. 51.

       Il principio della capacità contributiva di cui all’art. 53, sul piano garantistico costituzionale, deve essere inteso come espressione dell’esigenza che ogni prelievo tributario abbia causa giustificatrice in indici concretamente rivelatori di capacità contributiva. Nella fattispecie è assente l’attitudine del bene (avviamento) a produrre un reddito economico dilatato, poiché l’obbligo di contribuire deriva da fatto oggettivo non già a stati soggettivi del contribuente; per di più frutto di un errato calcolo. 

D)   VALORE DI AVVIAMENTO DEL RAMO D’AZIENDA

     Il ramo d’azienda  è ogni entità economica organizzata in maniera stabile che, in occasione del trasferimento, conservi la propria identità; il che presuppone una preesistente realtà produttiva funzionalmente autonoma e non anche una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferimento ( Corte di Cassazione, Sent. N. 8756/2014). Dall’esame dei beni trasferiti è possibile notare che gli elementi non sono perfettamente funzionalmente connessi dotati di autonomia organizzativa, pertanto il valore dell’avviamento, sempre che sia correttamente determinato, ne risente notevolmente. Nel caso in esame tra l’altro la procedura adottata dall’Ufficio è errata per le seguenti ragioni:

  • i dati presi a base per il calcolo del valore di avviamento, ovvero i ricavi e gli utili fiscali  sono quelli complessivi annui del cedente, come se fosse stata ceduta l’intera azienda e non il ramo;      
  • l’Ufficio non ha considerato il valore complessivo dei pochi beni che compongono il ramo d’azienda, art. 51, comma 4,  perché se lo avesse fatto, obiettivamente ed in coscienza, non avrebbe proceduto alla rettifica dell’atto di cessione. E’ la Corte Suprema ad affermare che l’ufficio avrebbe dovuto prima valutare l’esistenza delle condizioni per l’accertamento induttivo e, quindi, rettificare il reddito sul presupposto di uno scostamento riscontrato in base a elementi presuntivi.
  • l’Ufficio non ha tenuto conto che nel caso in esame non ricorrevano né i presupposti di fatto né le ragioni giuridiche per l’emanazione dell’ atto rettificativo.

P. Q. M.

Viene a finale considerazione che l’avviso di rettifica è estraneo al nostro Stato di Diritto ed al suo Ordinamento Tributario, per violazione di norme Costituzionali, illegittimità, arbitrarietà, e quindi da ritenersi nullo o soggetto a censura di annullamento.

Il sottoscritto, richiamando ciascun punto del ricorso,

CHIEDE

Che Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale di Bari, in accoglimento del presente ricorso, dichiari nullo l’atto di rettifica e liquidazione per quanto esposto in diritto;

Con ripetizione delle somme che fossero comunque e coattivamente riscosse in pendenza del giudizio.

Con vittoria delle spese ed onorari di giudizio.

Salvis iuribus, con espressa riserva di memorie, produzioni istanze e allegazioni.

ISTANZA DI SOSPENSIONE ex art. 47, D. Lgs. 546/92 – nel caso qui in giudizio sussistono i presupposti per la sospensione degli effetti dell’atto impugnato, ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. 31.12.1992, n.546 e s.m..

*
  • fumus boni iuris ( esistenza dei fondati motivi) si confida emerga con sufficiente chiarezza dalla lettura del ricorso stesso.
*
  • Periculum  in mora ( danno grave ed irreparabile per il contribuente ) deriva dal fatto che tutte le risorse finanziarie iniziali del ricorrente sono state impiegate per l’avvio dell’attività che è particolare dovendo anticipare l’acquisto dei tessuti, finanziare la produzione, effettuare le vendite, attendere la riscossione a 60/90/120 giorni dalla consegna della merce. Se tutto va bene, sono necessari almeno 8/9 mesi dalla presentazione del campionario ai clienti per rientrare del capitale impiegato. Non è in grado di corrispondere le imposte, gli interessi e le sanzioni richieste, neppure provvisoriamente, per mancanza di mezzi finanziari.   

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore del presente giudizio è pari ad €. 5_ed il contributo unificato è pari ad €. 0,00.

Allegati:

  • Copia ricorso notificato all’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bari;   
  • fotocopia della ricevuta di deposito;
  • copia dell’avviso di rettifica e Liquidazione impugnato;
  • Report fatturato anno 2013 della S.r.l.  – all.n.1;
  • Fatture a campione della all.2-6;
  • Report S.r.l. fatturato anno 2014 all.n.7;
  • Fatture a campione della S.r.l. all. 8-11;
  • Report S.r.l. fatturato 2015, all.12;
  • Fatture a campione della S.r.l all. 13-15;
  • Report fatturato S.r.l. anno 2013 linea “”, all.16;
  • Report fatturato S.r.l. anno 2014 linea “”, all.17;
  • Report fatturato S.r.l. anno 2015 linea “”, all.18;
  • Fatturato S.r.l. anno 2017 linea “”, all. 19;
  • Fattura a campione S.r.l. anno 2017, linea , all.20;
  • Fattura a campione S.r.l. anno 2017, linea , all.21;
  • Copia decreto fallimento soc. cedente, all. 22.

Putignano, 14.03.2018

                                                                                          Con Ossequio

                                                                                           Il difensore abilitato

                                                                                   _____________________  

                                                                                         Rag. Tonio Detomaso

RECLAMO- MEDIAZIONE

Ai sensi dell’art. 17 bis D. Lgs. 546/92

CONTRIBUENTE: A S.r.l. Unipersonale con sede in Putignano alla via .I., 70017 – PUTIGNANO (BARI), codice fiscale 260725, esercente l’attività di confezione in serie di abbigliamento esterno, rappresentata dall’amministratore unico, Signora NA, nata a te in Putignano alla vbia

DIFENSORE: rappresentatoedifeso dal rag. Tonio Detomaso nato a Putignano il 04 settembre 1947, c.f. DTM TNO 47P04 H096B, PEC: toniodetomaso@pec.it, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari al n. 137, sez. A, giusta procura rilasciata in calce al presente atto, con studio in Putignano, Via Giovanni Pascoli n.27/a, presso il quale la ricorrente è elettivamente domiciliata ai fini del giudizio;

Chiede

All’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari in via preventiva ed alternativa al deposito del ricorso che precede presso la Commissione Tributaria Provinciale di Bari di accogliere in via amministrativa quanto dedotto e richiesto nel ricorso e che qui si intendono integralmente trascritte e di annullare con provvedimento l’atto di rettifica e liquidazione n. 207961000, notificato in data 018 ed emesso dall’Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Gioia del Colle, non ricorrendo i presupposti giuridici.

Non è esclusa la proposta dell’Ufficio, ai sensi dell’art. 17 bis, comma 5, D. Lgs. 31.12.1992, n. 546.

Ai fini della presente procedura di reclamo si precisa che il valore della controversia calcolato ai sensi dell’art. 17-bis D. Lgs. 546/92 è di €._45 ed il contributo di €.0,00.

Putignano, lì 14.03.2018

                                                                                  _____________________

                                                                                              Firma 

Procura speciale

La sottoscritta lina, in questo atto prima compiutamente generalizzata, per suo personale nome e conto e per la Società S.r.l. da lei rappresentata;

DELEGA

Il difensore Rag. Tonio Detomaso, a sottoscrivere il presente atto ed eventuali motivi aggiunti, nonché a  rappresentarla e difenderla in tutte le sue fasi di ogni stato e grado del presente giudizio fiscale, conferendogli ogni e più ampia facoltà di legge, ivi compreso quelle di proporre istanza di reclamo e mediazione nonché di mediare ai sensi dell’art. 17 bis D. Lgs. 546/92, trattare, comporre, rinunciare agli atti e accettare rinunzie, conciliare, transigere, di farsi sostituire in udienza o altrove, di nominare coadiutori e assistenti in giudizio, ratificandone sin d’ora l’operato. Elegge domicilio per tutto il giudizio e per tutto il procedimento di reclamo e mediazione ai sensi del’art. 17-bis D. Lgs. 546/92, presso lo studio sito in Putignano alla via G. Pascoli n. 27/A, CAP 70017.  

Putignano, li 14.03.2018

Firma del committente e delegante 

 ______________________________                             

                 E’ autentica

               firma del difensore

____________________________

             Rag. Tonio Detomaso

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

DELLA COPIA DEL RICORSO ALL’ORIGINALE.

Il sottoscritto rag. Tonio Detomaso, in qualità di difensore abilitato della  Signora come sopra costituitasi nella presente controversia, attesta, ai sensi dell’art.22, comma 3, del D. Lgs. 546/1992 e s.m., che questo ricorso/reclamo è conforme all’originale proposto all’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari in data   ____________                                                              Firma del difensore

                                                                                 ______________________

             (rag. Tonio Detomaso)

PATENT BOX

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DIZIONARIO  PATENT  BOX – TASSAZIONE AGEVOLATA

( il presente lavoro è soggetto ad aggiornamenti)

D.L. 30.09.2003, n.269, art. 8, comma 5, convertito con la legge 24 novembre 2003 n. 326 Ruling internazionale
Art. 1 , commi da 37 a 45 della legge 23.12.2014 n. 190  Istituzione dell’agevolazione
D.L. 24.01.2015, n. 3 in legge 24.03.2015, n. 33   Art. 4 Definizione di piccole e medie imprese innovative. Art. 5 Modifiche
Decreto  Patent Box 30.07.2015 –attuazione  legge 190, art. 1, commi 37-45  Attuazione art. 1, commi 37 > 45 legge 23.12.2014, n. 190. Norma fondamentale.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10.11.2015, prot. N. 144042. Modello comunicazione da trasmette all’Agenzia delle Entrate.
Circolare n. 36/E dell’01.12.2015  Chiarimenti in tema di Patent Box. Modalità esercizio opzione. Perdite Patent Box. Operazioni straordinarie. Procedura di ruling. 
Prot.n.2015/154278 direttore AE del 1° dicembre  Disposizioni per l’accesso alla procedura di accordo preventivo.
Legge 28.12.2015 Modifiche 
Circolare n.11/E del 7.4.2016 Chiarimenti in tema di Patent Box.
Comunicato stampa del 06.05.2016 n. 94/E  Competenza per l’accordo preventivo demandato alla Direzione Regionale.
BEPS, Action 5 Countering harmfild tax praticties more effectively, taking into account transparency and substance action 5 – 2015 final report. Ovvero di seguito “ linee guida OCSE o Action Plan n. 5, recepisce e rielabora nell’attuale contesto giuridico-economico sovranazionale i principi in origine ideati nel documento OCSE pubblicato nel 1998 Harmfild tax competition an emerging global issue (di seguito “Report”), diretto al contrasto dei fenomeni di tax planning aggressivo mediante l’impiego di intangible.

 

 

analisi

Accordo preventivo  Fino a 300 milioni di euro di ricavi le istanze vanno inviate alla Direzione Regionale e alle Direzioni Provinciali di Trento e Bolzano.  Oltre 300 milioni di ricavi  le istanze vanno inviate  alla Direzione Centrale Accertamento, settore internazionale, Uffici Accordi preventivi e controversie internazionali  dc.acc.accordi@agenziaentrate.it ( istanza in carta libera all’Ufficio a mezzo raccomandata con AR o consegnata direttamente all’ufficio che rilascia attestazione di avvenuta ricezione).L’istanza riporta:vedi prot.2015/154278 del 1.12.2015  Nel caso di utilizzo diretto il contribuente deve concludere con l’Ufficio un accordo di ruling.L’utilizzo diretto del bene immateriale si ha in presenza di diritti sui beni immateriali riservati al titolare del diritto stesso.Il soggetto quindi ha diritto allo sfruttamento economico del bene immateriale e si trova a beneficiare di un reddito figurativo, incorporato nel reddito complessivo derivante dall’attività svolta.L’accordo preventivo ha pertanto ad oggetto:

  • La preventiva definizione dei metodi e dei criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito d’impresa o della perdita in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali agevolabili di cui all’art. 6 del decreto Patent box.
  • La preventiva definizione dei metodi e dei criteri di calcolo dei redditi derivanti dall’utilizzo dei beni di cui all’art. 6 del Patent Box , in ipotesi diverse da quelle di cui al precedente punto, realizzati nell’ambito di operazioni con società che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa.
  • La preventiva definizione dei metodi e dei criteri di calcolo delle plusvalenze di cui all’art. 10 del decreto Patent Box, realizzate nell’ambito di operazioni con società che direttamente o indirettamente…

 

Se non si raggiunge l’accordo entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stata presentata la richiesta di ammissione, i soggetti beneficiari determinano il reddito d’impresa secondo le regole ordinarie.

Tuttavia, per consentire l’accesso al beneficio fin dal periodo d’imposta in cui viene presentata la richiesta di ruling, l’eccedenza d’imposta o la maggiore perdita relativa ai periodi d’imposta compresi tra la data di presentazione della medesima istanza e la data di sottoscrizione dell’accordo, possono essere indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sottoscrizione del ruling.

Resta ferma la possibilità di presentare istanza di rimborso o presentare dichiarazione integrativa, se ricorono i presupposti.     

Es: se l’opzione è fatta nel 2015 e l’accordo si conclude nel gennaio 2017, la deduzione da patent box si effettuerà in Unico 2018 in relazione agli anni 2015-2016-2017.

 
Agevolazione Per fruire dell’agevolazione occorre che colui che esercita l’opzione abbia diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali e svolga attività di ricerca e sviluppo. Ciò consente di collegare il godimento dell’agevolazione all’effettivo svolgimento di un’attività economica che si sostanzia nello sviluppo, manutenzione ed accrescimento del bene stesso Art.7 decreto Patent BoxL’agevolazioneSpettase l’opzione che produce reddito ( è costituito dai canoni derivanti dalla concessione in  uso dei beni immateriali, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti a essi connessi) e (le somme dei risarcimenti e come restituzione dell’utile a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale per inadempimento a contratti aventi ad oggetto i beni immateriali e per violazione dei diritti sugli stessi beni.     deriva dall’utilizzo dei seguenti beni agevolabili:Software protetto da copyright; (dichiarazione sostitutiva)Brevetti industriali, inclusi quelli per invenzione, invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello d’utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;Marchi d’impresa, ivi inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione;

Disegni e modelli, giuridicamente tutelabili;

Informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche progettabili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili.  

con la formula

della Concessione in uso del diritto all’utilizzo dei beni immateriali di cui innanzi

o

attraverso l’uso diretto dei suddetti beni,

(individuati per ciascun bene immateriale oggetto dell’opzione il contributo economico da esso derivante che ha concorso algebricamente a formare il reddito d’impresa o la perdita)

per tale intendendosi l’utilizzo nell’ambito di qualsiasi attività che i diritti sui beni immateriali riservano al titolare del diritto stesso.

   

 

 
Attività materiale e rilevante da parte del contribuente Questo requisito è definito : SUBSTANTIAL ACTIVITYed ha come scopo quello di garantire che il soggetto che beneficiadel Patent box stia svolgendo un’attività materiale e rilevante.  
 Attivita’ che beneficiano del regime agevolato:             Attività di ricerca e sviluppoArt. 8 decreto Patent Box L’attività di ricerca e sviluppo è finalizzata allo sviluppo, mantenimento e accrescimento del valore dei beni immateriali e ne individua le attività.

RICERCA FONDAMENTALE, RICERCA APPLICATA, SVILUPPO SPERIMENTALE E COMPETITIVO, DESIGN, IDEAZIONE E  REALIZZAZIONE DEL SOFTWARE PROTETTO DA COPYRIGHT, RICERCHE PREVENTIVE, SISTEMI ANTICONTRAFFAZIONE, TEST E RICERCHE DI MERCATO. ATTIVITA’ DI PRESENTAZIONE, COMUNICAZIONE E PROMOZIONE.   

 

Vedi art. 8 decreto patent box e pagg. 36-37 circ. 11/e del 7.4.16:

Rientrano nelle attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, al mantenimento, nonché all’accrescimento del valore dei beni di cui all’art. 6, le seguenti attività:

(i) la ricerca fondamentale, con ciò dovendosi intendere i lavori sperimentali o teorici svolti per acquisire nuove conoscenze, ove successivamente utilizzate, volte, alla creazione di piani, progetti e disegni per nuovi prodotti, servizi o processi, che solitamente in seguito a questo vengono modificati o  migliorati.

(ii) la ricerca applicata, con ciò dovendosi intendere la ricerca pianificata per acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare miglioramenti a prodotti, processi o servizi esistenti, in qualsiasi

settore della scienza e della tecnica; lo sviluppo sperimentale e competitivo, con ciò dovendosi intendere l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche le altre attività destinate alla definizione concettuale, concernente nuovi prodotti, processi o servizi, e i test, le prove e le sperimentazioni

necessari ad ottenere le autorizzazioni per la immissione in commercio dei prodotti o l’utilizzo di processi e servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi e campioni, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, i test e la

convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, e la realizzazione degli impianti e delle attrezzature a tal fine necessari. Tutto ciò anche se non sono poi seguite da applicazioni pratiche;

(iii) il design, con ciò intendendosi le attività di ideazione e progettazione di prodotti, processi e servizi, ivi incluso l’aspetto esteriore di essi e di ciascuna loro parte, e le attività di sviluppo dei marchi;

(iv) l’ideazione e la realizzazione del software protetto da copyright;

la Circolare chiarisce che trattasi di programmi per elaborare in qualunque forma espressi purchè originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Idee e principi alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle interfacce.

(v) la ricerca pianificata necessaria per la ricerca industriale, finalizzata alla realizzazione di nuovi prodotti, processi, servizi, componenti di sistemi complessi;

(vi) le ricerche preventive, i test e le ricerche di mercato e gli altri studi e interventi anche finalizzati all’adozione di sistemi anticontraffazione, il deposito, l’ottenimento e il mantenimento dei relativi diritti, il rinnovo degli stessi a scadenza, la protezione di essi, anche in forma associata e in relazione alle attività di prevenzione della contraffazione e la gestione dei contenziosi e contratti relativi. Sono comprese nell’agevolazione le consulenze utili alla brevettazione, agli studi di fattibilità, le due diligence, studi e interventi che consentano la distinzione tra un prodotto autentico e uno contraffatto.

(vii) LE ATTIVITÀ DI PRESENTAZIONE, COMUNICAZIONE E PROMOZIONE che accrescano il carattere distintivo e/o la rinomanza dei marchi, e contribuiscano alla conoscenza, all’affermazione commerciale, all’immagine dei prodotti o dei servizi, del design, o degli altri materiali proteggibili. Possono ritenersi agevolate le attività pubblicitarie e fieristiche.

 

Non vengono, invece, considerate attività di ricerca e sviluppo tutte le modifiche apportate alle linee di produzione, ai processi di fabbricazione, ai servizi già esistenti e a tutte le operazioni già in corso. Questo anche nel caso in cui tali modifiche abbiano comportato dei miglioramenti in tali entità. 

 

 

 
     
Attività di tracciatura e memorizzazione delle spese e dei redditi CONTABILITA INDUSTRIALESi rende necessario impostare un sistema di contabilità industriale.  
   Bene immateriale Art.6 del decreto Patent Box30.07.2015 DEFINIZIONE (L’OPZIONE ha ad oggetto i redditi derivanti dall’utilizzo di:Software protetto da copyright;Brevetti industriali, inclusi quelli per invenzione, invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello d’utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;Marchi d’impresa, ivi inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione;Disegni e modelli, giuridicamente tutelabili;Informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche progettabili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili.    L’opzione può essere esercita anche per singolo bene immateriale.Successivamente alle opzioni già fatte, l’impresa può agevolare un nuovo bene immateriale tra quelli individuati dall’art. 6 del decreto Patent Box, esercitando una nuova opzione che durerà per cinque periodi d’imposta. Ogni volta si porrà in essere ex novo tutti gli adempimenti del caso, a partire di una nuova istanza di ruling. Tuttavia laddove il nuovo bene immateriale presenti vincoli di complementarietà con un bene immateriale già agevolato con la precedente opzione e il contribuente intenda considerare detti beni un solo bene immaterialeai fini dell’opzione, tale nuova opzione avrà durata coincidente con la durata residua della precedente e in tal caso, si dovrà inoltrare, come da Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1.12.2015, n. 154278,  paragrafo 11.2,  un’istanza motivata per richiedere la modificazione dell’accordo o se non c’è alcun accordo e non sia obbligatorio attivare la procedura di ruling di seguito illustrata, conservare apposita documentazione che consenta di distinguere tutti gli elementi rilevanti riguardanti i beni immateriali “agevolati” con la precedente opzione dagli elementi rilevanti riguardanti i beni immateriali   “agevolati” con la nuova opzione.Il legislatore ha chiarito che più beni immateriali collegati da un vincolo di complementarietà possono costituire un solo bene immateriale ai fini dell’agevolazione in argomento. In sostanza, il vincolo di complementarietà non è più riservato a beni della stessa tipologia e può riguardare anche beni di tipologia diversa utilizzati congiuntamenteper la realizzazione di un prodotto o processo.DEFINIZIONE DI BENE IMMATERIALE 

Il diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali indicati nel citato art. 6 è condizione necessaria ma non sufficiente per la fruizione dell’agevolazione, in quanto occorrerà sempre verificare se agli stessi si può attribuire un valore dal quale derivano componenti positivi di reddito che concorrono alla formazione del reddito di impresa.

La identificazione di tal valore va effettuata con le tecniche di seguito illustrate e può anche prescindere dalle modalità di rappresentazione in bilancio dei medesimi beni.

 

 

 
Beneficiari  Non può accedere chi determina il reddito d’impresa con metodologie del tipo “forfettario, tonnage tax, soc. agricole, etc. Soggetti titolari di reddito d’impresa, sia in forma individuale (art.55, TUIR) ( art.5, commi 1 e 3 TUIR) che in forma societaria, residenti nel territorio dello Stato e i soggetti di cui all’art.73, comma 1, lett. a) e b) del T.U  dpr 22.12.1986, n. 917.Poiché il regime opzionale del Patent box risulta fruibile solo dai soggetti che svolgono un’effettiva attività d’impresa, si rileva che in relazione ai soggetti residenti la puntuale analisi sulla natura commerciale o meno della relativa attività svolta deve essere effettuata esclusivamente con riferimento agli imprenditori persone fisiche e agli enti non commerciali che intendono esercitare l’opzione. Infatti le società di capitali residenti, gli enti commerciali, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice e le altre società di persone a queste ultime equiparate, infatti, godono come noto di una “presunzione assoluta di commercialità così come previsto espressamente dall’art. 81, comma 1, TUIR e dall’art. 6, comma 3, TUIR, di talchè nessun ulteriore approfondimento deve essere condotto da tali soggetti in merito a siffatto profilo.

I soggetti che richiedono l’agevolazione devono svolgere attività di ricerca e sviluppo volta allo sviluppo, alla crescita, al mantenimento e accrescimento di valore degli stessi beni immateriali, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società esterne (purchè non dello stesso gruppo) o con Università o enti di ricerca e organismi equiparati – finalizzati alla produzione dei beni immateriali sopra indicati.    

L’opzione può essere esercita da chi ha diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali indicati all’art. 6.

 

Non è necessario, per attivare il regime, che i beni immateriali siano stati originariamente sviluppati dal contribuente, essendo il beneficio esteso anche ai beni immateriali acquistati da terzi .

Tuttavia, in quest’ultimo caso, è necessario, che il contribuente, direttamente o attraverso i suddetti contratti di appalto, abbia ulteriormente sviluppato detti beni, ovvero abbia svolto attività di ricerca e sviluppo utilizzando gli stessi.

In merito, il decreto attuativo, all’art. 2, comma 2, risolve un dubbio ermeneutico sorto con riferimento al testo legislativo, chiarendo che possono accedere al regime IP box tutti i soggetti aventi “ diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali” indipendentemente dal titolo giuridico con il quale tale diritto sia stato acquisito, ivi inclusi cioè anche i licenziatari di beni immateriali che svolgono attività di mantenimento, accrescimento e sviluppo degli stessi.   

 

 

 

 
Bonus fiscale Requisito fondamentale per accedere al bonus fiscale è lo svolgimento di un’attività di ricerca e sviluppo che produca o implementi questi beni immateriali sia in modo diretto, sia tramite dei contratti di ricerca stipulati con : altre società, università, enti di ricerca, altri organismi equiparati.  
Brevetti industriali Vedi 4.1.2. circ.11/e del 7.4.16  

Calcolo dell’agevola-zione

e

 

conseguente

Applicazione nella determinazione del reddito agevolabile

 

Pag. 39 della circ. 11/E del 7.4.16, punto 5. IL CALCOLO dell’agevolazione consiste in una variazione in diminuzione                       – da operare ai fini IRPEF o IRES, nonché ai fini IRAP –                            Seguendo le fasi:                                                 

 

  1. 1.      Fase: INDIVIDUARE, innanzitutto, il REDDITO AGEVOLABILE, derivante dall’utilizzo DIRETTO  O INDIRETTO del bene immateriale, ai sensi dell’art. 7 del decreto Patent Box

((((((((( (L’art. 7 del decreto Patent box dettaglia le modalità di determinazione del reddito agevolabile ascrivibile all’utilizzo dei beni immateriali oggetto di incentivazione, distinguendo l’utilizzo diretto dalla concessione in uso))))).

DETERMINAZIONE REDDITO CON UTILIZZO DIRETTO :  a)

Per ciascun bene immateriale oggetto dell’opzione deve essere individuato il reddito agevolabile ( definito, dalla norma primaria e dal decreto attuativo, anche come contributo economico o, dalla relazione illustrativa al decreto attuativo, come reddito figurativo) che ha concorso algebricamente a formare il reddito d’impresa o la perdita. Tale previsione dà contenuto al principio recato dall’art. 1, comma 39, terzo periodo, della legge di stabilità 2015 ai sensi del quale “ la procedura di ruling ha ad oggetto la determinazione, in via preventiva e in contraddittorio con l’Agenzia delle entrate, dell’ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l’individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi”. Le modalità di determinazione del reddito agevolabile in caso di utilizzo diretto sono illustrate nel paragrafo 6.1.

Il contributo economico consiste nella quota di reddito ( o perdita) di impresa ascrivibile al bene o ai beni immateriali, incorporata nel reddito complessivo ( o nella perdita complessiva) derivante dall’attività d’impresa, che il soggetto beneficiario non avrebbe realizzato in assenza del bene immateriale stesso.

Tale reddito (o perdita) figurativo è il risultato del “ conto economico virtuale” riferibile al bene immateriale, che tiene conto, per la parte delle componenti positive, della “ royalty implicita” sul bene intangibile incorporata nel prezzo di vendita del bene materiale ceduto o del servizio prestato e, per la parte delle componenti negative, della sommatoria di tutti i costi, diretti e indiretti, relativi alle attività connesse alla creazione, allo sviluppo, al mantenimento e/o al miglioramento del bene immateriale medesimo. In relazione alle modalità di individuazione dei costi diretti ed indiretti, si veda il successivo paragrafo 6.4.

Il valore della royalty è implicito e come tale va estrapolato dal prezzo di vendita del bene o del servizio ceduto a terzi.

Il contributo economico deve essere determinato assumendo l’esistenza di un ramo d’azienda autonomo deputato alla concessione in uso dei beni immateriali allo stesso contribuente, isolando, le componenti positive (implicite) e negative di reddito ascrivibili allo sfruttamento del bene intangibile.    

Per  la determinazione delle componenti positive occorre far riferimento ai ricavi che sarebbero potenzialmente realizzabili qualora gli intangibili fossero utilizzati sul mercato, alle medesime condizioni d’impiego, da soggetti terzi indipendenti.

Rientrano tra le componenti positive di reddito anche le somme ottenute come risarcimento a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, per inadempimento a contratti aventi ad oggetto i beni immateriali per i quali si esercita l’opzione e per violazione dei diritti sugli stessi.

Nella determinazione del contributo economico si fa riferimento ai dati contabili, così come rilevati nei conti economici predisposti ai fini del bilancio di esercizio, tenendo presente le eventuali successive variazioni, in aumento o in diminuzione, ai fini fiscali, in particolare ai fini IRES.

Nei casi in cui dovesse risultare più appropriato, è possibile fare riferimento, nella determinazione del contributo economico, ai dati così come rilevati nella contabilità analitica industriale, purchè il contribuente sia in grado di riconciliare i dati complessivamente riscontrabili in tale contabilità con i dati complessivamente indicati ai fini civilistici, e di fornire anche una riconciliazione con eventuali successive variazioni, in aumento o in diminuzione, effettuate ai fini IRES.

SI EVIDENZIA CHE IN CASO DI UTILIZZO DIRETTO DEI BENI IMMATERIALI OGGETTO DI AGEVOLAZIONE , I CRITERI E METODI DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO AL REDDITO D’IMPRESA SONO STABILITI MEDIANTE L’ACCORDO PREVENTIVO CON L’AGENZIA DELLE ENTRATE, DI CUI AL SUCCESSIVO PARAGRAFO 8.

 

CONCESSIONE IN USO (UTILIZZO INDIRETTO) b):

il comma 2 dell’art.7 del decreto Patent Box, dispone che il reddito agevolabile è costituito dai canoni ( o royalties) derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti ( spese per la tutela, lo sviluppo e la promozione del bene, ecc.) a essi connessi, di competenza del periodo d’imposta. Le modalità di determinazione del reddito agevolabile in caso di utilizzo indiretto sono rese nel paragrafo 6.2., circ. 11/E

 

 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGEVOLABILE IN CASO DI UTILIZZO INDIRETTO:

 

Il reddito agevolabile derivante dalla concessione in uso del bene immateriale è determinato dai relativi canoni diminuito dei costi, diretti ed indiretti, fiscalmente riconosciuti ad essi connessi di competenza del periodo d’imposta (art. 7, comma 2, del decreto Patent Box).

Il risarcimento è considerato componente positivo.

Nella tipologia di utilizzo  indiretto di beni immateriali rientrano sia la concessione del diritto all’utilizzo di tali beni a parti correlate (nazionali e estere) che la concessione in uso a terze parti indipendenti (nazionali e estere).

 

Nell’indiretto la determinazione del reddito agevolabile per la concessione a parti correlate, può avvenire mediante l’accordo preventivo con l’Agenzia delle Entrate, mentre nel caso di parti indipendenti non sarà possibile attivare l’accordo preventivo.

 

2) Fase: CALCOLARE, poi, il c.d. nuxus ratio, che è dato dal rapporto tra I COSTI QUALIFICATI

                      I COSTI COMPLESSIVI    

            Ai sensi dell’art. 9, commi da 2 a 5 del Patent Box.

Art. 9

Determinazione della quota di reddito agevolabile

1. La quota di reddito agevolabile è determinata, per ciascun bene immateriale di cui all’articolo 6, tenuto conto anche di quanto indicato al comma 3 dello stesso articolo, sulla base del rapporto tra i costi indicati ai commi da 2 a 5.

2. I costi da indicare al numeratore del rapporto di cui al comma 1 sono afferenti alle attività indicate all’articolo 8 svolte (i)  direttamente dai soggetti beneficiari; (ii) da università o enti di

ricerca e organismi equiparati; (iii) da società, anche start up innovative, diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla

stessa società che controlla l’impresa. Al numeratore concorrono anche gli oneri sostenuti per l’acquisizione del bene immateriale.

3. L’importo di cui al comma 2 è incrementato: (i) dei costi afferenti le attività indicate all’articolo 8 derivanti da operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente  controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa per la  quota costituita dal riaddebito di costi sostenuti da queste ultime nei confronti di soggetti terzi e (ii) dei costi afferenti alle attività indicate all’articolo 8 sostenuti dal soggetto beneficiario nell’ambito

di un accordo per la ripartizione dei costi, come definito dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 settembre 2010 prot. n. 2010/137654, almeno fino a concorrenza

dei proventi costituiti dal riaddebito dei costi di cui al comma 2 precedente ai soggetti partecipanti all’accordo per la ripartizione dei costi.

4. I costi da indicare al denominatore del rapporto di cui al comma 1 sono i costi di cui ai commi 2 e 3, aumentati (i) dei costi derivanti da operazioni intercorse con società che direttamente o

indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sostenuti per lo sviluppo, mantenimento e accrescimento del bene afferente alle attività indicate all’articolo 8 e (ii) del costo di acquisizione, anche mediante licenza di concessione in uso, del bene immateriale sostenuto nel periodo di imposta.

5. L’importo dei costi di cui ai commi 2 e 3 è aumentato di un importo corrispondente alla differenza tra (i) l’importo dei costi di cui al comma 4 e (ii) l’importo dei costi di cui ai commi 2 e

3. Tale importo rileva fino a concorrenza del 30 per cento dell’importo dei costi di cui ai commi 2 e 3.

Al numeratore, inoltre, va sommato il valore derivante dall’up-lift, ovvero un importo corrispondente alla differenza tra il valore complessivo del denominatore ( i costi complessivi pertanto) e il valore del numeratore ( costi qualificati) nei limiti del 30% dei costi qualificati.   

L’up lift pertanto è pari al minore tra il 30% dei costi qualificati e la differenza tra costi complessivi e costi qualificati.

 

3) Fase: EFFETTUARE il prodotto tra il reddito agevolabile ed il nexus ratio per ottenere la quota di reddito agevolabile, prevista dall’art. 9, comma 7 del decreto-

Comma 7, art. 9, decreto Patent Box

 

7. La quota di reddito agevolabile risulta dal prodotto fra il reddito di cui all’articolo 7, commi 2 e 3, e il rapporto di cui ai commi precedenti.

(((Art. 7 commi 2 e 3: Tipologie di utilizzo agevolabili 1. Rientrano nell’ambito applicativo dell’opzione:

(i) la concessione in uso del diritto all’utilizzo dei beni immateriali di cui all’articolo 6;

(ii) l’uso diretto dei beni immateriali di cui all’art. 6, per tale intendendosi l’utilizzo nell’ambito di qualsiasi attività che i diritti sui beni immateriali riservano al titolare del diritto stesso.

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera (i) il reddito agevolabile è costituito dai canoni derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti a essi connessi.

3. Nel caso di cui al comma 1, lettera (ii), è necessario individuare per ciascun bene immateriale oggetto dell’opzione il contributo economico da esso derivante che ha concorso algebricamente a

formare il reddito d’impresa o la perdita., e il rapporto di cui ai commi precedenti))).

 

LA QUOTA DI REDDITO AGEVOLABILE NON CONCORRE A FORMARE IL REDDITO D’IMPRESA PER IL 50% DEL RELATIVO AMMONTARE.

 Nuxus ratio =

 Rapporto tra 

 

R.a=  ( canoni-costi) x (costi specifici/COSTI COMPLESSIVI)  x 50%

 

Costi specifici=costi qualificati=costi di ricerca e sviluppo sostenuti

per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale

                                               E

costi complessivi sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo

sviluppo del bene immateriale

 

Il punto 6 dell’art. 9 Patent box, prevede:

a)     per il primo periodo d’imposta di efficacia delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 37 e seguenti, della legge di stabilità n. 190 del 23.12.2014, e per i due successivi, ( cioè 2015-2016-2017)  i costi di cui al comma 1, ai fini del nexus ratio, sono quelli sostenuti nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione dei redditi e nei tre periodi d’imposta precedenti e sono assunti complessivamente ( per il 2015,2016,2017 il coefficiente si calcola computando tutti i costi qualificati e complessivi sostenuti nell’esercizio e nei 3 precedenti senza distinzione per singolo bene. Pertanto per il 2016 si devono considerare i costi qualificati e complessivi di competenza degli anni 2013-2014-2015 e 2016).

b)    Dal 2018 il coefficiente sarà calcolato per singolo bene avendo riguardo ai relativi costi qualificati e complessivi sostenuti negli anni 2015,2016,2017 e 2018. Ciò in quanto, nel frattempo, l’impresa avrà implementato sistemi di rilevazione adeguati.    

( norma:  a partire dal terzo periodo di imposta successivo a quello di efficacia delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 37 e seguenti, della legge di stabilità, ( anno 2018) i costi di cui al comma 1 sono quelli sostenuti nei periodi di imposta in cui le presenti disposizioni trovano applicazione e sono assunti distintamente per ciascun  bene immateriale).   

 

Il rapporto nexus consente di monitorare le spese di ricerca e sviluppo sostenute sui singoli IP

 

LADDOVE L’AZIENDA SIA IN GRADO DI DETERMINARE IL NEXUS RATIO ANALITICO RELATIVO AI BENI AGEVOLABILI GIA’ ENTRO LA CHIUSURA DEL PRIMO ESERCIZIO DI DECORRENZA DELL’OPZIONE (ESERCIZIO 2015) , trattandosi di un dato di maggiore dettaglio rispetto a quello “minimo” previsto dalla normativa di riferimento, l’Amministrazione Finanziaria ha consentito l’utilizzo di tale dato ai fini del calcolo dell’agevolazione fruibile anche, per gli esercizi 2015,2016e 2017. In siffatti casi, il contribuente potrà mantenere nel calcolo del nexus ratio analitico calcolato, come detto, a partire dal 2018 anche i dati analitici relativi al triennio 2012-2014.

 

 

Tracciatura costi e perdite

La tracciatura dei  costi, secondo l’Amministrazione Finanziaria, per le imprese che vogliano godere dell’agevolazione deve, ad ogni modo, essere effettuata dal 2015.

In questo modo, il contribuente potrà memorizzare, per singolo IP, le perdite da esso prodotte, anche in assenza  di opzione per il regime agevolato.

L’esercizio dell’opzione, infatti, prima di produrre una variazione in diminuzione ai fini IIDD e IRAP, comporterà preliminarmente una compensazione tra redditi dell’IP prodotte in vigenza dell’opzione e le perdite formatisi nei periodi antecedenti alla stessa. Nel caso in cui nel periodo “ante opzione” siano presenti soltanto perdite fiscali, queste ultime dovranno essere abbattute dal reddito prodotto dallo stesso bene immateriale fino ad esaurimento delle stesse e senza limitazioni di natura temporale.

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commi 42 e 42 bis, art. 5 del D.L. 3/2015

  Contributo economico Il contributo economico consiste nella quota di reddito ( o perdita) di impresa ascrivibile al bene o ai beni immateriali, incorporata nel reddito complessivo ( o nella perdita complessiva) derivante dall’attività d’impresa, che il soggetto beneficiario non avrebbe realizzato in assenza del bene immateriale stesso.Tale reddito (o perdita) figurativo è il risultato del “ conto economico virtuale” riferibile al bene immateriale, che tiene conto, per la parte delle componenti positive, della “ royalty implicita” sul bene intangibile incorporata nel prezzo di vendita del bene materiale ceduto o del servizio prestato e, per la parte delle componenti negative, della sommatoria di tutti i costi, diretti e indiretti, relativi alle attività connesse alla creazione, allo sviluppo, al mantenimento e/o al miglioramento del bene immateriale medesimo. In relazione alle modalità di individuazione dei costi diretti ed indiretti, si veda il successivo paragrafo 6.4.Il valore della royalty è implicito e come tale va estrapolato dal prezzo di vendita del bene o del servizio ceduto a terzi.Il contributo economico deve essere determinato assumendo l’esistenza di un ramo d’azienda autonomo deputato alla concessione in uso dei beni immateriali allo stesso contribuente, isolando, le componenti positive (implicite) e negative di reddito ascrivibili allo sfruttamento del bene intangibile.    Per  la determinazione delle componenti positive occorre far riferimento ai ricavi che sarebbero potenzialmente realizzabili qualora gli intangibili fossero utilizzati sul mercato, alle medesime condizioni d’impiego, da soggetti terzi indipendenti.Rientrano tra le componenti positive di reddito anche le somme ottenute come risarcimento a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, per inadempimento a contratti aventi ad oggetto i beni immateriali per i quali si esercita l’opzione e per violazione dei diritti sugli stessi.Nella determinazione del contributo economico si fa riferimento ai dati contabili, così come rilevati nei conti economici predisposti ai fini del bilancio di esercizio, tenendo presente le eventuali successive variazioni, in aumento o in diminuzione, ai fini fiscali, in particolare ai fini IRES.Nei casi in cui dovesse risultare più appropriato, è possibile fare riferimento, nella determinazione del contributo economico, ai dati così come rilevati nella contabilità analitica industriale, purchè il contribuente sia in grado di riconciliare i dati complessivamente riscontrabili in tale contabilità con i dati complessivamente indicati ai fini civilistici, e di fornire anche una riconciliazione con eventuali successive variazioni, in aumento o in diminuzione, effettuate ai fini IRES.SI EVIDENZIA CHE IN CASO DI UTILIZZO DIRETTO DEI BENI IMMATERIALI OGGETTO DI AGEVOLAZIONE , I CRITERI E METODI DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO AL REDDITO D’IMPRESA SONO STABILITI MEDIANTE L’ACCORDO PREVENTIVO CON L’AGENZIA DELLE ENTRATE, DI CUI AL SUCCESSIVO PARAGRAFO 8. METODOLOGIE:

il punto 3 dell’art. 12 del decreto Patent Box stabilisce che si debba fare riferimento agli standard internazionali rilevanti elaborati dall’OCSE con particolare riferimento alle linee guida in materia di prezzi di trasferimento.

 

I medesimi standard internazionali sono utilizzati per determinare i metodi e i criteri di calcolo del reddito derivante dall’utilizzo indiretto dei beni agevolabili, nonché delle plusvalenze, realizzate nell’ambito di operazioni con società che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa.

 

I metodi da preferire sono il metodo del prezzo (CUP) e il metodo della ripartizione dei profitti (Profit Split Methods).

 

In caso di utilizzo indiretto del bene immateriale, il reddito agevolabile è determinato come grandezza reddituale fiscale ( e non già come grandezza contabile), con la conseguenza che assumono rilievo i costi fiscalmente riconosciuti determinati in base  alle disposizioni del TUIR.

 

 

 

 
Controllo di gestione  L’impresa deve costruire un sistema di controllo di gestione che permetta di individuare il diretto collegamento fra i costi di ricerca e sviluppo, i beni immateriali realizzati e utilizzati e il relativo reddito prodotto, per ciascun bene ( tracking and tracing).La norma sul Patent Box permette pertanto di riflettere sulla possibilità di riorganizzare la propria azienda, pianificando operazioni di spin off degli asset al fine di evitare l’obbligo di concordare con il fisco il contributo economico dei beni.Sarebbe quindi necessario predisporre un adeguato sistema di rilevazione  o extracontabile dei costi di ricerca e sviluppo relativi a ciascun bene immateriale e dei redditi ritraibili dal medesimo.Al riguardo la legge non pone particolari vincoli in ordine alle caratteristiche del sistema di tracciabilità da adottare; ciò che rileva è unicamente la sua idoneità a dimostrare quel legame fra costi, bene immateriale e redditi da esso ritraibili e, quindi, fra attività esercitata e reddito agevolato, volto ad assicurare che la concessione dell’agevolazione sia collegata all’effettivo espletamento di un’attività economica.  
Costi diretti   Si intendono tutti i costi imputabili in maniera certa ed univoca al “ costo di produzione” del singolo IP. Ci si riferisce a beni o risorse di produzione direttamente attribuibili al processo di ricerca e sviluppo. Si tratta di costi che hanno una relazione specifica con l’IP considerato (naturalmente correlabili).  
Costi indiretti Sono quei costi imputabili  all’IP secondo criteri di comunanza ovvero indirettamente mediante un processo di ripartizione. Risultano comuni a più beni immateriali quali i costi di tipo amministrativo, utilizzo di attrezzature o macchinari condiviso da altre commesse, le spese relative agli immobili, ecc.     
Costi sostenuti I costi da inserire al numeratore e denominatore del rapporto sono quelli “sostenuti”, secondo i principi OCSE.La circ. 11/E del 2016 chiarisce che i costi di ricerca e sviluppo vanno rilevati nel momento in cui si considerano sostenuti secondo le regole generali di competenza fiscale di cui all’art. 109 del Tuir, anche per i soggetti IAS adopter. Art.9,comma 6, Decreto Patent
Cup METODO del confronto del prezzo, da preferirsi nella determinazione del contributo economico, che si sviluppa attraverso:

  • l’identificazione del tasso di royalty di mercato, mediante l’applicazione del CUP interno o, in sua assenza, mediante l’applicazione del CUP esterno, ricorrendo all’uso di banche dati, purchè vengano garantiti gli standard di comparabilità previsti dalle Linee Guida OCSE;
  • l’individuazione dei ricavi relativi alle linee di business  (processo, prodotto o famiglie di prodotto) sui quali applicare il tasso di royalty risultante dall’analisi CUP svolta.

infine, il reddito agevolabile risulterà dalla differenza tra la royalty implicita appena identificata ed i costi diretti fiscalmente rilevanti, sostenuti per lo sviluppo, il mantenimento e l’accrescimento dell’intangible, nonché la quota parte dei costi indiretti collegati al bene immateriale, su cui si dirà appresso, anche in questo caso intesi nella loro “ dimensione fiscalmente rilevante.

 
Credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo. E’ CUMULABILE con il patent box. Decreto 27.5.2015 Ministero Sviluppo Economi-co.Circ. 5/E del 16.3.2016.
Deduzione 30% nel 201540% nel 201650% nel 2017   
Determinazione del reddito agevolabile in caso di utilizzo indiretto   Si verifica quando il bene immateriale viene concesso a terzi in licenza d’uso in cambio di un canone (royalties). IL REDDITO AGEVOLABILE derivante dalla concessione in uso del bene immateriale è determinato dai relativi canoni diminuito dei costi, diretti ed indiretti, fiscalmente riconosciuti ad essi connessi di competenza del periodo d’imposta.Tra i componenti positivi di reddito da considerare nel computo, oltre ai canoni derivanti dalla concessione in uso del bene, rientrano anche le somme ottenute come risarcimento e come restituzione dell’utile a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, per inadempimento a contratti aventi ad oggetto i beni immateriali per i quali si esercita l’opzione e per violazione dei diritti sugli stessi.Nella tipologia di utilizzo indiretto di beni immateriali rientrano sia la concessione del diritto all’utilizzo di tali beni a parti correlate (nazionali e estere) che la concessione in uso  a terze parti indipendenti (nazionali e estere).In caso di utilizzo indiretto dei beni immateriali oggetto di agevolazione, i criteri e metodi di determinazione del reddito agevolabile, derivante dalla concessione del diritto all’utilizzo di tali beni a parti correlate (nazionali ed estere), possono essere stabiliti mediante l’accordo preventivo con l’Agenzia delle entrate, di cui al successivo paragrafo 8.Se, invece, il reddito agevolabile derivi dalla concessione in uso dei beni immateriali a terze parti indipendenti, non è possibile attivare la procedura di accordo preventivo con l’Agenzia delle Entrate di cui al successivo paragrafo 8.  
Determinazione del reddito non tassato La procedura si divide in tre fasi:1)      Individuazione del reddito derivante dal bene immateriale;2)      Quantificazione della quota agevolabile in base alle spese di ricerca e sviluppo sostenute3)      Determinazione dell’importo non tassato (da inserire nel modello unico)  
Diritto allo sfruttamento dei beni immateriali La circ. 11/E sottolinea che il diritto allo sfruttamento economico di tali beni è condizione necessaria ma non sufficiente per la fruizione dell’agevolazione, in quanto occorrerà sempre verificare che agli stessi possa attribuirsi un valore dal quale derivano componenti positivi di reddito che concorrono alla formazione del reddito d’impresa. L’identificazione di tale valore avverrà con tecniche che potranno prescindere dalla rappresentazione in bilancio.  
Disegni e modelli giuridicamente tutelabili  Vedi 4.1.4. circ.11/e del 7.4.16  
Durata dell’agevolazio-ne 5 ANNI. Quello nel quale è comunicata l’opzione e i successivi 4.Può essere rinnovata per un periodo di pari durata ed è irrevocabile.  
   Gruppi di imprese Il regime del Patent box può interessare società che sono parte di gruppi nazionali e internazionali. Se una società del gruppo beneficia dell’agevolazione, il regime agevolativo dovrà seguire alcune modalità collegate alle operazioni infragruppo riguardanti lo sviluppo e la promozione dei beni immateriali oggetto dell’agevolazione.   
Informazioni aziendali, esperienze tecnico-industriali, commerciali o scientifiche Vedi 4.1.5. circ.11/e del 7.4.16  
Investment compact Il DL 3/2015 costituisce un pacchetto di misure entrato in vigore dal 21.1.2015, contenenti una serie di norme riguardanti il credito, gli investimenti, i conti correnti e la riforma delle Banche Popolari.Un riferimento al Patent box ha stabilito che le spese di ricerca e sviluppo, intendendo come tali quelle interne, quelle assegnate in outsourcing a terzi e quelle sostenute per l’acquisto da terze parti dei beni immateriali, vengono considerate in modo integrale nel calcolo del rapporto tra i costi di ricerca e sviluppo e i costi complessivi precedentemente descritti.Per quello che riguarda i costi di outsourcing che derivano, invece, dal rapporto con i soggetti che appartengono allo stesso gruppo, vengono considerati per un massimo del 30% dei costi considerati integralmente, precedentemente descritti.  
Ip Intellectual Property ( bene immateriale)  
Marchi di impresa Vedi 4.1.3. circ. 11/e del 7.4.16  
Nexus approach Si intende “nesso” tra le attività di ricerca e sviluppo, i beni immateriali ed il reddito agevolabile ad essi riferibile.Action 5 on modified nexus approach for IP regimes.Il nexus approach descrive le condizioni alle quali gli Stati devono attenersi, nell’ottica di valorizzare il più possibile il collegamento tra gli investimenti fatti nella ricerca e nello sviluppo e la detrazione fiscale.  
Nexus ratio Il Rapportotra i costi indicati ai commi da 2 a 5 dell’art. 9 del decreto patent Box e comma 4, ossia:spese  qualificate ( costi si attività di ricerca e sviluppo rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale)     ______________________________spese totali (costi complessivi) rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per produrre tale bene.Att: nel caso in cui non siano presenti spese nell’ambito della ricerca e dello sviluppo, incentrate sul bene immateriale, non si può beneficiare in alcun modo del Patent Box per quel che riguarda la minore imposizione sul reddito dell’intangibile. Esiste invece comunque l’obbligo di rispetto del periodo di permanenza del regime, ossia 5 anni. CRITERIO DI COMPETENZA

L’action 5 del progetto BEPS ( action plan on base erosion and profit shifting) richiede che per ogni regime preferenziale esista un’attività economica sostanziale.

Il nexus ratio consente di imputare il beneficio in commento al soggetto che sostiene i costi per l’attività di ricerca e sviluppo  relativa ai beni immateriali da cui origina agevolabile. Tali spese rappresentano un indicatore  di attività economica sostanziale ai fini dell’agevolazione Patent Box.

Deve comunque sussistere un collegamento diretto tra i costi  per attività di ricerca e sviluppo relativi al bene immateriale ed il reddito agevolabile ritraibile dall’utilizzo dello stesso.

Il rispetto di tali condizioni è garantito dall’art. 1, comma 41, della legge di stabilità 2015:” le disposizioni dei commi da 37 a 40 si applicano a condizione che i soggetti che esercitano l’opzione di cui al comma 37 svolgono le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei beni di cui al comma 39”.

 

Il punto 6 dell’art. 9 Patent box, prevede:

c)     per il primo periodo d’imposta di efficacia delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 37 e seguenti, della legge di stabilità n. 190 del 23.12.2014, e per i due successivi, ( cioè 2015-2016-2017)  i costi di cui al comma 1, ai fini del nexus ratio, sono quelli sostenuti nel periodo d’imposta cui si r riferisce la dichiarazione dei redditi e nei tre periodi d’imposta precedenti e sono assunti complessivamente ( per il 2015,2016,2017 il coefficiente si calcola computando tutti i costi qualificati e complessivi sostenuti nell’esercizio e nei 3 precedenti senza distinzione per singolo bene. Pertanto per il 2016 si devono considerare i costi qualificati e complessivi di competenza degli anni 2013-2014-2015 e 2016).

d)    Dal 2018 il coefficiente sarà calcolato per singolo bene avendo riguardo ai relativi costi qualificati e complessivi sostenuti negli anni 2015,2016,2017 e 2018. Ciò in quanto, nel frattempo, l’impresa avrà implementato sistemi di rilevazione adeguati.    

( norma:  a partire dal terzo periodo di imposta successivo a quello di efficacia delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 37 e seguenti, della legge di stabilità, ( anno 2018) i costi di cui al comma 1 sono quelli sostenuti nei periodi di imposta in cui le presenti disposizioni trovano applicazione e sono assunti distintamente per ciascun  bene immateriale).   

 

 

 
Nuovi beni immateriali Se si intende agevolare nuovi beni immateriali in anni successivi è necessario esercitare una nuova opzione che avrà durata pari a 5 periodi d’imposta a decorrere dal suo esercizio e richiederà tutti gli adempimenti del caso quali ad esempio l’inoltro di una nuova istanza di ruling. Se invece il nuovo IP sia complementare la nuova opzione avrà durata coincidente con l’IP già agevolato.  
OCSE indicazioni e Action Plan n. 5 In particolare la raccomandazione n.15 del report invita gli Stati membri ad aderire alle “linee guida” fornite dal rapporto stesso strutturate in sei azioni. Di particolare interesse sono le indicazioni contenute nella linea guida n.1, che invita gli Stati membri a modificare, abrogare e a non introdurre in futuro nuovi regimi fiscali qualificati come “dannosi” secondo i criteri fissati dal medesimo Report.  
Operazioni straordinarie Nelle fusioni, scissioni e conferimenti d’azienda, le agevolazioni si trasferiscono in capo all’avente causa che subentra nell’esercizio dell’opzione fatta dal dante causa, anche in relazione al sostenimento dei costi di cui all’art.9. Art.5 Decreto Ministe-riale
  Opzione  Dura 5 periodi di imposta è irrevocabile ed è rinnovabile. L’opzione consente di escludere dall’Irpef, Ires, Irap una quota di reddito derivante dall’utilizzo diretto o indiretto dei beni immateriali.Per il 2015 e 2016 l’opzione va trasmessa entro la fine del periodo d’imposta in cui ha inizio il regime di tassazione.    Per accedere al regime di tassazione agevolata, i soggetti interessati devono esercitare un’opzione da comunicarsi all’agenzia delle entrate con modalità telematiche.Il modello è scaricabile sulsito dell’Agenzia delle Entratesoftware è denominato PATENT BOX e l’attivazione della procedura di ruling che è obbligatoria nel caso di utilizzo diretto dei beni immateriali è facoltativa nel caso di utilizzo indiretto, con effetto dall’esercizio di presentazione dell’istanza. 

L’art. 4, c.2, decreto patent box, 30.07.2015, prevede che dal terzo periodo successivo a quello in corso al 31.12.2014 (ovvero dal 2017), l’opzione sarà comunicata direttamente nella dichiarazione dei redditi e decorre dal periodo d’imposta al quale la medesima si riferisce.  

 

SE il contribuente, una volta effettuata l’opzione, valuta successivamente non conveniente l’agevolazione ( o non possibile), egli non avrà conseguenze ( circ. AE 1° dicembre 2015 n. 36/E). in pratica è come se non l’avesse effettuata.   

Modalità:

 

per gli anni  2015 e 2016 mediante comunicazione telematica all’AE, utilizzando il software Patent box;

per i periodi d’imposta successivi , la comunicazione va fatta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo a decorrere dal quale di fruisce dell’agevolazione.

 

 

Art.7 decreto Patent Box

L’agevolazione

Spetta

se l’opzione che produce reddito

( è costituito dai canoni derivanti dalla concessione in  uso dei beni immateriali, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti a essi connessi) e (le somme dei risarcimenti e come restituzione dell’utile a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale per inadempimento a contratti aventi ad oggetto i beni immateriali e per violazione dei diritti sugli stessi beni.    

deriva dall’utilizzo dei seguenti beni agevolabili:

Software protetto da copyright;

Brevetti industriali, inclusi quelli per invenzione, invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello d’utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;

Marchi d’impresa, ivi inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione;

Disegni e modelli, giuridicamente tutelabili;

Informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche progettabili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili.  

con la formula

della Concessione in uso del diritto all’utilizzo dei beni immateriali di cui innanzi

o

attraverso l’uso diretto dei suddetti beni,

(individuati per ciascun bene immateriale oggetto dell’opzione il contributo economico da esso derivante che ha concorso algebricamente a formare il reddito d’impresa o la perdita)

per tale intendendosi l’utilizzo nell’ambito di qualsiasi attività che i diritti sui beni immateriali riservano al titolare del diritto stesso.

   

 

 

 

 
Perdite da Patent Box Già con la circolare n. 36/E/2015 è stato chiarito che in tale ipotesi è consentito il rinvio degli effetti positivi dell’opzione per il patent box ai futuri esercizi in presenza di una base imponibile positiva.La perdita  fiscale può verificarsi sia nel caso in cui il bene immateriale venga concesso in uso sia nel caso in cui lo stesso venga utilizzato direttamente. In entrambi i casi può verificarsi un’eccedenza fisiologica di costi fiscalmente rilevanti rispetto ai ricavi generati dallo sfruttamento diretto o indiretto del bene.La circolare specifica in particolare che le perdite fiscali, che sono causate da un determinato bene immateriale, devono rimanere solamente all’interno del regime del bene che le ha generate, senza avere alcun impatto sui redditi avuti da altri assets su cui sia stata esercitata l’opzione.         Circ. 11/E
  Plusvalenza È AGEVOLABILE ANCHE LA PULSVALENZA DA CESSIONE DEL BENE IMMATERIALE.La plusvalenza non concorre alla formazione del reddito complessivo se almeno il 90%sia reinvestito in attività di ricerca e sviluppo, finalizzate allo sviluppo, mantenimento e accrescimento di altri beni immateriali indicati nel medesimo articolo 6.Diversamente concorre normalmente alla determinazione del reddito agevolabile secondo quanto detto innanzi.  
Profit split Methods Metodo della ripartizione dei profitti da preferirsi nella determinazione del contributo economico.  
    Reddito Art.7 decreto Patent BoxL’agevolazioneSpettase l’opzione che produce reddito ( è costituito dai canoni derivanti dalla concessione in  uso dei beni immateriali, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti a essi connessi) e (le somme dei risarcimenti e come restituzione dell’utile a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale per inadempimento a contratti aventi ad oggetto i beni immateriali e per violazione dei diritti sugli stessi beni.     deriva dall’utilizzo dei seguenti beni agevolabili:Software protetto da copyright;Brevetti industriali, inclusi quelli per invenzione, invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello d’utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;Marchi d’impresa, ivi inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione;Disegni e modelli, giuridicamente tutelabili;Informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche progettabili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili.  

con la formula

della Concessione in uso del diritto all’utilizzo dei beni immateriali di cui innanzi

o

attraverso l’uso diretto dei suddetti beni,

(individuati per ciascun bene immateriale oggetto dell’opzione il contributo economico da esso derivante che ha concorso algebricamente a formare il reddito d’impresa o la perdita)

per tale intendendosi l’utilizzo nell’ambito di qualsiasi attività che i diritti sui beni immateriali riservano al titolare del diritto stesso.

   

 

 
 

Reddito agevolabile

 

 

Determinazione

 

 

 

 

Es diretto 1:

per chi utilizza internamente i beni immateriali, invece, il reddito detassato è equivalente al reddito ottenibile qualora detti beni siano dati in uso ad altre imprese.

Occorre individuare per ciascun bene oggetto dell’opzione, il contributo economico che ha fornito lo stesso bene alla formazione del reddito o della perdita aziendale, alla stregua di un ramo d’azienda autonomo. La quota di reddito agevolabile è poi determinata sulla base del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, accrescimento e sviluppo del bene immateriale e i costi complessivi aziendali. L’azienda determina preventivamente la quota di reddito agevolabile in contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate tramite la  procedura di ruling. Detta procedura consente di evitare di determinare discrezionalmen-te il reddito detassato e il rischio di subire rettifiche in una fase successiva.     

 

 

 

Es. indiretto 2:

l’azienda concede in uso il proprio brevetto a terzi ottenendo una royalty del 10% sul fatturato e la società che utilizza il brevetto realizza vendite per 1 milione. I ricavi dell’azienda proprietaria del brevetto ammontano ad €. 100.000,00. Supponendo che i costi fiscalmente rilevanti riconducibili al brevetto siano pari a 10.000,00, il reddito derivante dal bene immateriale sarà di 90.000,00, da tassare solo, a regime per 45.000,00 (nexus 1).

L’azienda proprietaria del brevetto conseguirà il beneficio senza limiti di tempo, fino a quando svolgerà attività di ricerca sull’intangibile.

 

L’art. 7 del decreto Patent box dettaglia le modalità di determinazione del reddito agevolabile ascrivibile all’utilizzo dei beni immateriali oggetto di incentivazione, distinguendo l’utilizzo diretto dalla concessione in uso.DETERMINAZIONE REDDITO CON UTILIZZO DIRETTO :   –  1  –PER ciascun bene immateriale oggetto dell’opzione deve essere individuato il reddito agevolabile ( definito, dalla norma primaria e dal decreto attuativo, anche come contributo economico o, dalla relazione illustrativa al decreto attuativo, come reddito figurativo) che ha concorso algebricamente a formare il reddito d’impresa o la perdita. Tale previsione dà contenuto al principio recato dall’art. 1, comma 39, terzo periodo, della legge di stabilità 2015 ai sensi del quale “ la procedura di ruling ha ad oggetto la determinazione, in via preventiva e in contraddittorio con l’Agenzia delle entrate, dell’ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l’individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi”. Le modalità di determinazione del reddito agevolabile in caso di utilizzo diretto sono illustrate nel paragrafo 6.1.Il contributo economico consiste nella quota di reddito ( o perdita) di impresa ascrivibile al bene o ai beni immateriali, incorporata nel reddito complessivo ( o nella perdita complessiva) derivante dall’attività d’impresa, che il soggetto beneficiario non avrebbe realizzato in assenza del bene immateriale stesso.Tale reddito (o perdita) figurativo è il risultato del “ conto economico virtuale” riferibile al bene immateriale, che tiene conto, per la parte delle componenti positive, della “ royalty implicita” sul bene intangibile incorporata nel prezzo di vendita del bene materiale ceduto o del servizio prestato e, per la parte delle componenti negative, della sommatoria di tutti i costi, diretti e indiretti, relativi alle attività connesse alla creazione, allo sviluppo, al mantenimento e/o al miglioramento del bene immateriale medesimo. In relazione alle modalità di individuazione dei costi diretti ed indiretti, si veda il successivo paragrafo 6.4.Il valore della royalty è implicito e come tale va estrapolato dal prezzo di vendita del bene o del servizio ceduto a terzi.Il contributo economico deve essere determinato assumendo l’esistenza di un ramo d’azienda autonomo deputato alla concessione in uso dei beni immateriali allo stesso contribuente, isolando, le componenti positive (implicite) e negative di reddito ascrivibili allo sfruttamento del bene intangibile.    Per  la determinazione delle componenti positive occorre far riferimento ai ricavi che sarebbero potenzialmente realizzabili qualora gli intangibili fossero utilizzati sul mercato, alle medesime condizioni d’impiego, da soggetti terzi indipendenti.Rientrano tra le componenti positive di reddito anche le somme ottenute come risarcimento a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, per inadempimento a contratti aventi ad oggetto i beni immateriali per i quali si esercita l’opzione e per violazione dei diritti sugli stessi.Nella determinazione del contributo economico si fa riferimento ai dati contabili, così come rilevati nei conti economici predisposti ai fini del bilancio di esercizio, tenendo presente le eventuali successive variazioni, in aumento o in diminuzione, ai fini fiscali, in particolare ai fini IRES.Nei casi in cui dovesse risultare più appropriato, è possibile fare riferimento, nella determinazione del contributo economico, ai dati così come rilevati nella contabilità analitica industriale, purchè il contribuente sia in grado di riconciliare i dati complessivamente riscontrabili in tale contabilità con i dati complessivamente indicati ai fini civilistici, e di fornire anche una riconciliazione con eventuali successive variazioni, in aumento o in diminuzione, effettuate ai fini IRES.

SI EVIDENZIA CHE IN CASO DI UTILIZZO DIRETTO DEI BENI IMMATERIALI OGGETTO DI AGEVOLAZIONE , I CRITERI E METODI DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO AL REDDITO D’IMPRESA SONO STABILITI MEDIANTE L’ACCORDO PREVENTIVO CON L’AGENZIA DELLE ENTRATE, DI CUI AL SUCCESSIVO PARAGRAFO 8.

 

CONCESSIONE IN USO (UTILIZZO INDIRETTO) 2-:

il comma 2 dell’art.7 del decreto Patent Box, dispone che il reddito agevolabile è costituito dai canoni ( o royalties) derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti ( spese per la tutela, lo sviluppo e la promozione del bene, ecc.) a essi connessi, di competenza del periodo d’imposta. Le modalità di determinazione del reddito agevolabile in caso di utilizzo indiretto sono rese nel paragrafo 6.2.

 

 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGEVOLABILE IN CASO DI UTILIZZO INDIRETTO:

 

Il reddito agevolabile derivante dalla concessione in uso del bene immateriale è determinato dai relativi canoni diminuito dei costi, diretti ed indiretti, fiscalmente riconosciuti ad essi connessi di competenza del periodo d’imposta (art. 7, comma 2, del decreto Patent Box).

Il risarcimento è considerato componente positivo.

Nella tipologia di utilizzo  indiretto di beni immateriali rientrano sia la concessione del diritto all’utilizzo di tali beni a parti correlate (nazionali e estere) che la concessione in uso a terze parti indipendenti (nazionali e estere).

 

Nell’indiretto la determinazione del reddito agevolabile per la concessione a parti correlate, può avvenire mediante l’accordo preventivo con l’Agenzia delle Entrate, pertanto nel caso di parti indipendenti non sarà possibile.

 Nuxus ratio =

 Rapporto tra

 R.a=  ( canoni-costi) x (costi specifici/costi complessivi) x 50%

 

 

Costi specifici=costi qualificati=costi di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale

                                               E

costi complessivi sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale

 

 

Il punto 6 dell’art. 9 Patent box, prevede:

e)     per il primo periodo d’imposta di efficacia delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 37 e seguenti, della legge di stabilità n. 190 del 23.12.2014, e per i due successivi, i costi di cui al comma 1 sono quelli sostenuti nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione dei redditi e nei tre periodi d’imposta precedenti e sono assunti complessivamente ( per il 2015,2016,2017 il coefficiente si calcola computando tutti i costi qualificati e complessivi sostenuti nell’esercizio e nei 3 precedenti senza distinzione per singolo bene. Pertanto per il 2016 si devono considerare i costi qualificati e complessivi di competenza degli anni 2013-2014-2015 e 2016).

f)      Dal 2018 il coefficiente sarà calcolato per singolo bene avendo riguardo ai relativi costi qualificati e complessivi degli anni 2015,2016,2017 e 2018. Ciò in quanto, nel frattempo, l’impresa avrà implementato sistemi di rilevazione adeguati.    

( norma:  a partire dal terzo periodo di imposta successivo a quello di efficacia delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 37 e seguenti, della legge di stabilità, ( anno 2018) i costi di cui al comma 1 sono quelli sostenuti nei periodi di imposta in cui le presenti disposizioni trovano applicazione e sono assunti distintamente per ciascun  bene immateriale).   

 

 

 

Metodo del confronto del prezzo (CUP) indicato dalla linee Guida OCSE.

E’ utilizzato nel transfer pricing.

 

Metodo del profit split

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I costi diretti si intendo-no tutti i costi imputabi-li in maniera certa ed univoca al “costo di produzione del singolo IP”

 

 

 

 

 

 

 

Ruling – diretto  obbligatorio (Istanza)Ovvero Accordo preventivo ai sensi dell’art.8 del D.L. n. 269/2003 L’opzione produce efficacia per il computo del quinquennio a partire dall’anno di presentazione dell’istanza di ruling.Se l’opzione è datata 2015 e l’istanza di ruling 2016, l’opzione decorre dal 2016.

 

Il titolare del reddito d’impresa che utilizza direttamente il bene immateriale obbligatoriamente, o in caso di utilizzo indiretto con società facenti parte del medesimo gruppo, o in caso di cessione del bene agevolabile a società del gruppo, facoltativamentenel secondo e terzo caso, deve attivare la procedura di accordo con l’Amministrazione finanziaria (ruling) al fine di definire in contraddittorio i metodi ed i criteri di determinazione del reddito agevolabile ( ipotesi di “ruling obbligatorio), mediante invio all’Ufficio ( Ufficio accordi preventivi e controversie internazionali dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Accertamento, settore internazionale – ROMA , via Cristoforo Colombo 426, c/d e Milano Via Manin 25), di istanza in carta libera da inoltrare a mezzo raccomandata con AR ovvero da consegnare direttamente all’Ufficio, che rilascia attestazione di avvenuta ricezione.(vedasi modalità di compilazione  di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1.12.2015 n. 154278)    Documenti richiesti per l’istanza di ruling:

  • Dati anagrafici, partita IVA, codice fiscale e l’indicazione per inviare le comunicazioni;
  • L’oggetto dell’accordo ( ad esempio, contributo economico  nel diretto, plusvalenza, operazioni infragruppo);
  • Tipologia dei beni immateriali interessati;
  • Indicazione sul vincolo di complementarietà di tali beni, se presente;
  • Descrizione su quale o quali attività di ricerca e sviluppo sono state svolte e del loro collegamento diretto con i beni immateriali;    
  • Firma del legale rappresentante

Documenti richiesti per le informazioni integrative:

 

  • Documentazione atta a individuare in modo analitico i beni intangibili;
  • Indicazione dettagliata sul vincolo di complementarietà dei beni immateriali utilizzati in modo congiunto;
  • Descrizione chiara sull’attività di ricerca e sviluppo che è stata svolta e il suo collegamento diretto con i beni immateriali;
  • Indicazione dettagliata dei metodi e dei criteri di calcolo per il contributo economico portato dai beni immateriali e i motivi per cui sono stati scelti;
  • Indicazione sulle società del gruppo con cui sono svolte le operazioni;
  • Indicazione analitica sui canoni  che sono derivati dalla concessione e dei costi fiscalmente rilevanti;
  • Indicazione analitica sui metodi e sui criteri di calcolo adottati per quantificare la plusvalenza.

Documenti richiesti per l’istanza di ruling alle piccole e medie imprese:

  • Individuazione analitica dei beni intangibili che hanno prodotto la quota di reddito agevolabile dal Patent Box tramite il loro uso diretto;
  • Indicazione dettagliata del vincolo di complementarietà, se presente,  dei beni immateriali utilizzati in modo congiunto come se fossero un unico bene, nell’ambito della creazione di un prodotto o di un processo. Dopo la legge di stabilità del 2016 il vincolo di complementarietà può riguardare anche beni di tipo diverso, se utilizzati in modo congiunto e questo vale retroattivamente anche per l’anno 2015 )(vedere circolare 11/2016);
  • La descrizione delle attività di ricerca e sviluppo direttamente collegate allo sviluppo, al mantenimento e all’accrescimento di valore dei beni immateriali oggetto dell’agevolazione.

Si evince che a differenza delle grandi imprese le PMI non devono illustrare quali metodi e criteri di calcolo hanno utilizzato, e perché, per quantificare il contributo economico portato dai beni agevolati.

Nel caso in cui vengano presentati, tali metodi potranno essere stabiliti in contraddittorio con l’ufficio durante la procedura di accordo preventivo successiva.

Ruling –indiretto-  facoltativo Dal 2017 l’opzione deve essere comunicata nella dichiarazione dei redditi.      In caso di utilizzo indiretto del bene immateriale, il soggetto che intende beneficiare dell’agevolazione ha la facoltàdi attivare la suddetta procedura di ruling ( quella di utilizzo diretto) qualora   tale utilizzo venga realizzato nell’ambito di operazioni con società che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa (ipotesi di “ruling facoltativo”).L’istanza, indirizzata all’Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali dell’Agenzia delle Entrate, è trasmessa in carta libera a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero da consegnare direttamente al citato Ufficio che rilascia attestazione di avvenuta ricezione.La norma sopra richiamata prevede, quindi, che quando il reddito agevolabile è determinato sulla base di un accordo con l’Agenzia delle Entrate, l’opzione diviene efficace dall’anno di presentazione dell’istanza di ruling.La decorrenza, tuttavia, dipende dal tipo di opzione, se obbligatoria o facoltativa. L’opzio-ne è efficace ma il contri-buente non può determi-nare autono-mamente il reddito e deve attendere la conclusione dell’accordo con l’Agenzia  
Ruling(effetti) Art. 4, comma 4, PATENT BOXIl periodo agevolabile che va dall’invio dell’istanza alla data  di sottoscrizione dell’accordo, può essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sottoscrizione del ruling.La relazione illustrativa chiarisce che resta ferma la possibilità di presentare istanza di rimborso o dichiarazione integrativa “a favore” di cui all’art. 2, comma 8-bis, del dpr 22.07.1998, n.322 se ne ricorrono i termini di legge. Vedi casistica alle pagg. 21-22-23 della circ. 11/E del 7.4.2016    
Software protetto da copy right Si intendono i programmi per elaborare in qualunque forma espressi purchè originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore.Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.Il presupposto della tutela del software coperto da copyright non è costituto da alcuna forma di registrazione o brevettazione, ma dall’espressione dell’opera protetta, consistente nel linguaggio informatico dotato di caratteristiche di novità e creatività. La prova deve risultare da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, da trasmettere all’Agenzia delle Entrate, che, nella consapevolezza delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, attesti la titolarità dei diritti esclusivi su di esso in capo al richiedente, a titolo originario o derivativo, e la sussistenza dei requisiti di tutela sopra individuati di originalità e creatività tali da poter essere identificati come opere dell’ingegno.  
Soggetti non residenti Il regime agevolativo è applicabile anche ai soggetti non residenti solo se tali soggetti hanno una stabile organizzazione nel territorio dello Stato e limitatamente ai beni immateriali che siano “attribuibili” a detta stabile organizzazione.  
Spese di ricerca e sviluppo E’ il requisito fondamentale per poter accedere a questo bonus fiscale che, tra l’altro, è cumulabile con il credito di imposta ricerca e sviluppo.  
Tardiva opzione L’opzione per il regime in commento può essere esercitata anche tardivamente qualora il contribuente rispetti le condizioni previste dall’art. 2, comma 1,del decreto legge 2.3.2012 n. 16.(Art. 2 Comunicazioni e adempimenti formali1. La fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non e’ preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita’ amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;b) effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;c) versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalita’ stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista).Es: soggetto che per l’anno 2015 non abbia esercitato l’opzione ma  abbia presentato istanza di ruling entro la fine del medesimo anno; il contribuente potrà fruire dell’agevolazione in esame a condizione che:

  • Abbia i requisiti
  • Effettui la comunicazione telematica dell’esercizio dell’opzione utilizzando il modello sopra  citato entro il 30.09.2016:
  • Versi contestualmente l’importo della sanzione ridotta ai sensi della lettera c) dell’art. 2, comma 1, d.l. n. 16/2012.

 

 
Tipologia di utilizzo agevolabili Decreto Patent box (art.7).Rientrano nell’ambito applicativo dell’opzione:

  • La concessione in uso a terzi del diritto all’utilizzo dei beni immateriali di cui all’art. 6 patent box.
  • L’uso diretto di beni immateriali di cui all’art. 6, per tale intendendosi l’utilizzo nell’ambito di qualsiasi attività che i diriti sui beni immateriali riservano al titolare del diritto stesso.

 

 
Up lift L’up lift è pari al minore tra il 30% dei costi qualificati e la differenza tra costi complessivi e costi qualificati.    
Utilizzo diretto del bene immateriale UTILIZZO DIRETTO : si ha quando l’impresa produce o mette in commercio o beni e i servizi creati con uno specifico marchio, brevetto, know how, ecc. il reddito del bene immateriale equivale al contributo economico che apporta alla produzione del risultato complessivo dell’impresa. Va determinato un conto economico virtuale riferito  al bene intangibile che deve indicare:

  • I proventi ossia le royalties implicite incorporate all’interno del prezzo del bene;
  • I costi diretti ed indiretti, ossia tutte le attività connesse alla creazione, allo sviluppo e al mantenimento del bene.

Data la presenza di elementi di discrezionalità. Occorre istituire con l’Agenzia delle Entrate una procedura definita di ruling internazionale (vedi art. 110 TUIR, L..326/2003, Provvedimento Direttore A.d.E. 23.07.2014), con lo scopo di individuare l’ effettivo apporto del bene immateriale ai ricavi che sono stati realizzati.

Nella circolare 11/E/2016 sono annoverati come metodi preferenziali il “ CUP” e il Residual Profit Split”.

 

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Per ciascun bene immateriale oggetto dell’opzione deve essere individuato il reddito agevolabile ( definito, dalla norma primaria e dal decreto attuativo, anche come contributo economico o, dalla relazione illustrativa al decreto attuativo, come reddito figurativo) che ha concorso algebricamente a formare il reddito d’impresa o la perdita. Tale previsione dà contenuto al principio recato dall’art. 1, comma 39, terzo periodo, della legge di stabilità 2015 ai sensi del quale “ la procedura di ruling ha ad oggetto la determinazione, in via preventiva e in contraddittorio con l’Agenzia delle entrate, dell’ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l’individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi”. Le modalità di determinazione del reddito agevolabile in caso di utilizzo diretto sono illustrate nel paragrafo 6.1.

 

 
Utilizzo indiretto del bene immateriale OVVERO CONCESSIONE IN USO.CONCESSIONE IN USO (UTILIZZO INDIRETTO):il comma 2 dell’art.7 del decreto Patent Box, dispone che il reddito agevolabile è costituito dai canoni derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti a essi connessi. Le modalità di determinazione del reddito agevolabile in caso di utilizzo indiretto sono rese nel paragrafo 6.2.   
Variazione in diminuzione Occorre effettuare una variazione in diminuzione in sede di determinazione del reddito d’impresa.Per esigenze di semplificazione si ritiene che la variazione in diminuzione da operare ai fini IRPER/IRES sia da operare anche ai fini IRAP, senza tener conto della diversa modalità di calcolo del tributo regionale, conformemente alle previsioni di cui all’art. 1, comma 43 della legge di stabilità 2015.