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PATENT BOX

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DIZIONARIO  PATENT  BOX – TASSAZIONE AGEVOLATA

( il presente lavoro è soggetto ad aggiornamenti)

D.L. 30.09.2003, n.269, art. 8, comma 5, convertito con la legge 24 novembre 2003 n. 326 Ruling internazionale
Art. 1 , commi da 37 a 45 della legge 23.12.2014 n. 190  Istituzione dell’agevolazione
D.L. 24.01.2015, n. 3 in legge 24.03.2015, n. 33   Art. 4 Definizione di piccole e medie imprese innovative. Art. 5 Modifiche
Decreto  Patent Box 30.07.2015 –attuazione  legge 190, art. 1, commi 37-45  Attuazione art. 1, commi 37 > 45 legge 23.12.2014, n. 190. Norma fondamentale.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10.11.2015, prot. N. 144042. Modello comunicazione da trasmette all’Agenzia delle Entrate.
Circolare n. 36/E dell’01.12.2015  Chiarimenti in tema di Patent Box. Modalità esercizio opzione. Perdite Patent Box. Operazioni straordinarie. Procedura di ruling. 
Prot.n.2015/154278 direttore AE del 1° dicembre  Disposizioni per l’accesso alla procedura di accordo preventivo.
Legge 28.12.2015 Modifiche 
Circolare n.11/E del 7.4.2016 Chiarimenti in tema di Patent Box.
Comunicato stampa del 06.05.2016 n. 94/E  Competenza per l’accordo preventivo demandato alla Direzione Regionale.
BEPS, Action 5 Countering harmfild tax praticties more effectively, taking into account transparency and substance action 5 – 2015 final report. Ovvero di seguito “ linee guida OCSE o Action Plan n. 5, recepisce e rielabora nell’attuale contesto giuridico-economico sovranazionale i principi in origine ideati nel documento OCSE pubblicato nel 1998 Harmfild tax competition an emerging global issue (di seguito “Report”), diretto al contrasto dei fenomeni di tax planning aggressivo mediante l’impiego di intangible.

 

 

analisi

Accordo preventivo  Fino a 300 milioni di euro di ricavi le istanze vanno inviate alla Direzione Regionale e alle Direzioni Provinciali di Trento e Bolzano.  Oltre 300 milioni di ricavi  le istanze vanno inviate  alla Direzione Centrale Accertamento, settore internazionale, Uffici Accordi preventivi e controversie internazionali  dc.acc.accordi@agenziaentrate.it ( istanza in carta libera all’Ufficio a mezzo raccomandata con AR o consegnata direttamente all’ufficio che rilascia attestazione di avvenuta ricezione).L’istanza riporta:vedi prot.2015/154278 del 1.12.2015  Nel caso di utilizzo diretto il contribuente deve concludere con l’Ufficio un accordo di ruling.L’utilizzo diretto del bene immateriale si ha in presenza di diritti sui beni immateriali riservati al titolare del diritto stesso.Il soggetto quindi ha diritto allo sfruttamento economico del bene immateriale e si trova a beneficiare di un reddito figurativo, incorporato nel reddito complessivo derivante dall’attività svolta.L’accordo preventivo ha pertanto ad oggetto:

  • La preventiva definizione dei metodi e dei criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito d’impresa o della perdita in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali agevolabili di cui all’art. 6 del decreto Patent box.
  • La preventiva definizione dei metodi e dei criteri di calcolo dei redditi derivanti dall’utilizzo dei beni di cui all’art. 6 del Patent Box , in ipotesi diverse da quelle di cui al precedente punto, realizzati nell’ambito di operazioni con società che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa.
  • La preventiva definizione dei metodi e dei criteri di calcolo delle plusvalenze di cui all’art. 10 del decreto Patent Box, realizzate nell’ambito di operazioni con società che direttamente o indirettamente…

 

Se non si raggiunge l’accordo entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stata presentata la richiesta di ammissione, i soggetti beneficiari determinano il reddito d’impresa secondo le regole ordinarie.

Tuttavia, per consentire l’accesso al beneficio fin dal periodo d’imposta in cui viene presentata la richiesta di ruling, l’eccedenza d’imposta o la maggiore perdita relativa ai periodi d’imposta compresi tra la data di presentazione della medesima istanza e la data di sottoscrizione dell’accordo, possono essere indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sottoscrizione del ruling.

Resta ferma la possibilità di presentare istanza di rimborso o presentare dichiarazione integrativa, se ricorono i presupposti.     

Es: se l’opzione è fatta nel 2015 e l’accordo si conclude nel gennaio 2017, la deduzione da patent box si effettuerà in Unico 2018 in relazione agli anni 2015-2016-2017.

 
Agevolazione Per fruire dell’agevolazione occorre che colui che esercita l’opzione abbia diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali e svolga attività di ricerca e sviluppo. Ciò consente di collegare il godimento dell’agevolazione all’effettivo svolgimento di un’attività economica che si sostanzia nello sviluppo, manutenzione ed accrescimento del bene stesso Art.7 decreto Patent BoxL’agevolazioneSpettase l’opzione che produce reddito ( è costituito dai canoni derivanti dalla concessione in  uso dei beni immateriali, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti a essi connessi) e (le somme dei risarcimenti e come restituzione dell’utile a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale per inadempimento a contratti aventi ad oggetto i beni immateriali e per violazione dei diritti sugli stessi beni.     deriva dall’utilizzo dei seguenti beni agevolabili:Software protetto da copyright; (dichiarazione sostitutiva)Brevetti industriali, inclusi quelli per invenzione, invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello d’utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;Marchi d’impresa, ivi inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione;

Disegni e modelli, giuridicamente tutelabili;

Informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche progettabili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili.  

con la formula

della Concessione in uso del diritto all’utilizzo dei beni immateriali di cui innanzi

o

attraverso l’uso diretto dei suddetti beni,

(individuati per ciascun bene immateriale oggetto dell’opzione il contributo economico da esso derivante che ha concorso algebricamente a formare il reddito d’impresa o la perdita)

per tale intendendosi l’utilizzo nell’ambito di qualsiasi attività che i diritti sui beni immateriali riservano al titolare del diritto stesso.

   

 

 
Attività materiale e rilevante da parte del contribuente Questo requisito è definito : SUBSTANTIAL ACTIVITYed ha come scopo quello di garantire che il soggetto che beneficiadel Patent box stia svolgendo un’attività materiale e rilevante.  
 Attivita’ che beneficiano del regime agevolato:             Attività di ricerca e sviluppoArt. 8 decreto Patent Box L’attività di ricerca e sviluppo è finalizzata allo sviluppo, mantenimento e accrescimento del valore dei beni immateriali e ne individua le attività.

RICERCA FONDAMENTALE, RICERCA APPLICATA, SVILUPPO SPERIMENTALE E COMPETITIVO, DESIGN, IDEAZIONE E  REALIZZAZIONE DEL SOFTWARE PROTETTO DA COPYRIGHT, RICERCHE PREVENTIVE, SISTEMI ANTICONTRAFFAZIONE, TEST E RICERCHE DI MERCATO. ATTIVITA’ DI PRESENTAZIONE, COMUNICAZIONE E PROMOZIONE.   

 

Vedi art. 8 decreto patent box e pagg. 36-37 circ. 11/e del 7.4.16:

Rientrano nelle attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, al mantenimento, nonché all’accrescimento del valore dei beni di cui all’art. 6, le seguenti attività:

(i) la ricerca fondamentale, con ciò dovendosi intendere i lavori sperimentali o teorici svolti per acquisire nuove conoscenze, ove successivamente utilizzate, volte, alla creazione di piani, progetti e disegni per nuovi prodotti, servizi o processi, che solitamente in seguito a questo vengono modificati o  migliorati.

(ii) la ricerca applicata, con ciò dovendosi intendere la ricerca pianificata per acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare miglioramenti a prodotti, processi o servizi esistenti, in qualsiasi

settore della scienza e della tecnica; lo sviluppo sperimentale e competitivo, con ciò dovendosi intendere l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche le altre attività destinate alla definizione concettuale, concernente nuovi prodotti, processi o servizi, e i test, le prove e le sperimentazioni

necessari ad ottenere le autorizzazioni per la immissione in commercio dei prodotti o l’utilizzo di processi e servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi e campioni, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, i test e la

convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, e la realizzazione degli impianti e delle attrezzature a tal fine necessari. Tutto ciò anche se non sono poi seguite da applicazioni pratiche;

(iii) il design, con ciò intendendosi le attività di ideazione e progettazione di prodotti, processi e servizi, ivi incluso l’aspetto esteriore di essi e di ciascuna loro parte, e le attività di sviluppo dei marchi;

(iv) l’ideazione e la realizzazione del software protetto da copyright;

la Circolare chiarisce che trattasi di programmi per elaborare in qualunque forma espressi purchè originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Idee e principi alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle interfacce.

(v) la ricerca pianificata necessaria per la ricerca industriale, finalizzata alla realizzazione di nuovi prodotti, processi, servizi, componenti di sistemi complessi;

(vi) le ricerche preventive, i test e le ricerche di mercato e gli altri studi e interventi anche finalizzati all’adozione di sistemi anticontraffazione, il deposito, l’ottenimento e il mantenimento dei relativi diritti, il rinnovo degli stessi a scadenza, la protezione di essi, anche in forma associata e in relazione alle attività di prevenzione della contraffazione e la gestione dei contenziosi e contratti relativi. Sono comprese nell’agevolazione le consulenze utili alla brevettazione, agli studi di fattibilità, le due diligence, studi e interventi che consentano la distinzione tra un prodotto autentico e uno contraffatto.

(vii) LE ATTIVITÀ DI PRESENTAZIONE, COMUNICAZIONE E PROMOZIONE che accrescano il carattere distintivo e/o la rinomanza dei marchi, e contribuiscano alla conoscenza, all’affermazione commerciale, all’immagine dei prodotti o dei servizi, del design, o degli altri materiali proteggibili. Possono ritenersi agevolate le attività pubblicitarie e fieristiche.

 

Non vengono, invece, considerate attività di ricerca e sviluppo tutte le modifiche apportate alle linee di produzione, ai processi di fabbricazione, ai servizi già esistenti e a tutte le operazioni già in corso. Questo anche nel caso in cui tali modifiche abbiano comportato dei miglioramenti in tali entità. 

 

 

 
     
Attività di tracciatura e memorizzazione delle spese e dei redditi CONTABILITA INDUSTRIALESi rende necessario impostare un sistema di contabilità industriale.  
   Bene immateriale Art.6 del decreto Patent Box30.07.2015 DEFINIZIONE (L’OPZIONE ha ad oggetto i redditi derivanti dall’utilizzo di:Software protetto da copyright;Brevetti industriali, inclusi quelli per invenzione, invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello d’utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;Marchi d’impresa, ivi inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione;Disegni e modelli, giuridicamente tutelabili;Informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche progettabili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili.    L’opzione può essere esercita anche per singolo bene immateriale.Successivamente alle opzioni già fatte, l’impresa può agevolare un nuovo bene immateriale tra quelli individuati dall’art. 6 del decreto Patent Box, esercitando una nuova opzione che durerà per cinque periodi d’imposta. Ogni volta si porrà in essere ex novo tutti gli adempimenti del caso, a partire di una nuova istanza di ruling. Tuttavia laddove il nuovo bene immateriale presenti vincoli di complementarietà con un bene immateriale già agevolato con la precedente opzione e il contribuente intenda considerare detti beni un solo bene immaterialeai fini dell’opzione, tale nuova opzione avrà durata coincidente con la durata residua della precedente e in tal caso, si dovrà inoltrare, come da Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1.12.2015, n. 154278,  paragrafo 11.2,  un’istanza motivata per richiedere la modificazione dell’accordo o se non c’è alcun accordo e non sia obbligatorio attivare la procedura di ruling di seguito illustrata, conservare apposita documentazione che consenta di distinguere tutti gli elementi rilevanti riguardanti i beni immateriali “agevolati” con la precedente opzione dagli elementi rilevanti riguardanti i beni immateriali   “agevolati” con la nuova opzione.Il legislatore ha chiarito che più beni immateriali collegati da un vincolo di complementarietà possono costituire un solo bene immateriale ai fini dell’agevolazione in argomento. In sostanza, il vincolo di complementarietà non è più riservato a beni della stessa tipologia e può riguardare anche beni di tipologia diversa utilizzati congiuntamenteper la realizzazione di un prodotto o processo.DEFINIZIONE DI BENE IMMATERIALE 

Il diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali indicati nel citato art. 6 è condizione necessaria ma non sufficiente per la fruizione dell’agevolazione, in quanto occorrerà sempre verificare se agli stessi si può attribuire un valore dal quale derivano componenti positivi di reddito che concorrono alla formazione del reddito di impresa.

La identificazione di tal valore va effettuata con le tecniche di seguito illustrate e può anche prescindere dalle modalità di rappresentazione in bilancio dei medesimi beni.

 

 

 
Beneficiari  Non può accedere chi determina il reddito d’impresa con metodologie del tipo “forfettario, tonnage tax, soc. agricole, etc. Soggetti titolari di reddito d’impresa, sia in forma individuale (art.55, TUIR) ( art.5, commi 1 e 3 TUIR) che in forma societaria, residenti nel territorio dello Stato e i soggetti di cui all’art.73, comma 1, lett. a) e b) del T.U  dpr 22.12.1986, n. 917.Poiché il regime opzionale del Patent box risulta fruibile solo dai soggetti che svolgono un’effettiva attività d’impresa, si rileva che in relazione ai soggetti residenti la puntuale analisi sulla natura commerciale o meno della relativa attività svolta deve essere effettuata esclusivamente con riferimento agli imprenditori persone fisiche e agli enti non commerciali che intendono esercitare l’opzione. Infatti le società di capitali residenti, gli enti commerciali, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice e le altre società di persone a queste ultime equiparate, infatti, godono come noto di una “presunzione assoluta di commercialità così come previsto espressamente dall’art. 81, comma 1, TUIR e dall’art. 6, comma 3, TUIR, di talchè nessun ulteriore approfondimento deve essere condotto da tali soggetti in merito a siffatto profilo.

I soggetti che richiedono l’agevolazione devono svolgere attività di ricerca e sviluppo volta allo sviluppo, alla crescita, al mantenimento e accrescimento di valore degli stessi beni immateriali, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società esterne (purchè non dello stesso gruppo) o con Università o enti di ricerca e organismi equiparati – finalizzati alla produzione dei beni immateriali sopra indicati.    

L’opzione può essere esercita da chi ha diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali indicati all’art. 6.

 

Non è necessario, per attivare il regime, che i beni immateriali siano stati originariamente sviluppati dal contribuente, essendo il beneficio esteso anche ai beni immateriali acquistati da terzi .

Tuttavia, in quest’ultimo caso, è necessario, che il contribuente, direttamente o attraverso i suddetti contratti di appalto, abbia ulteriormente sviluppato detti beni, ovvero abbia svolto attività di ricerca e sviluppo utilizzando gli stessi.

In merito, il decreto attuativo, all’art. 2, comma 2, risolve un dubbio ermeneutico sorto con riferimento al testo legislativo, chiarendo che possono accedere al regime IP box tutti i soggetti aventi “ diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali” indipendentemente dal titolo giuridico con il quale tale diritto sia stato acquisito, ivi inclusi cioè anche i licenziatari di beni immateriali che svolgono attività di mantenimento, accrescimento e sviluppo degli stessi.   

 

 

 

 
Bonus fiscale Requisito fondamentale per accedere al bonus fiscale è lo svolgimento di un’attività di ricerca e sviluppo che produca o implementi questi beni immateriali sia in modo diretto, sia tramite dei contratti di ricerca stipulati con : altre società, università, enti di ricerca, altri organismi equiparati.  
Brevetti industriali Vedi 4.1.2. circ.11/e del 7.4.16  

Calcolo dell’agevola-zione

e

 

conseguente

Applicazione nella determinazione del reddito agevolabile

 

Pag. 39 della circ. 11/E del 7.4.16, punto 5. IL CALCOLO dell’agevolazione consiste in una variazione in diminuzione                       – da operare ai fini IRPEF o IRES, nonché ai fini IRAP –                            Seguendo le fasi:                                                 

 

  1. 1.      Fase: INDIVIDUARE, innanzitutto, il REDDITO AGEVOLABILE, derivante dall’utilizzo DIRETTO  O INDIRETTO del bene immateriale, ai sensi dell’art. 7 del decreto Patent Box

((((((((( (L’art. 7 del decreto Patent box dettaglia le modalità di determinazione del reddito agevolabile ascrivibile all’utilizzo dei beni immateriali oggetto di incentivazione, distinguendo l’utilizzo diretto dalla concessione in uso))))).

DETERMINAZIONE REDDITO CON UTILIZZO DIRETTO :  a)

Per ciascun bene immateriale oggetto dell’opzione deve essere individuato il reddito agevolabile ( definito, dalla norma primaria e dal decreto attuativo, anche come contributo economico o, dalla relazione illustrativa al decreto attuativo, come reddito figurativo) che ha concorso algebricamente a formare il reddito d’impresa o la perdita. Tale previsione dà contenuto al principio recato dall’art. 1, comma 39, terzo periodo, della legge di stabilità 2015 ai sensi del quale “ la procedura di ruling ha ad oggetto la determinazione, in via preventiva e in contraddittorio con l’Agenzia delle entrate, dell’ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l’individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi”. Le modalità di determinazione del reddito agevolabile in caso di utilizzo diretto sono illustrate nel paragrafo 6.1.

Il contributo economico consiste nella quota di reddito ( o perdita) di impresa ascrivibile al bene o ai beni immateriali, incorporata nel reddito complessivo ( o nella perdita complessiva) derivante dall’attività d’impresa, che il soggetto beneficiario non avrebbe realizzato in assenza del bene immateriale stesso.

Tale reddito (o perdita) figurativo è il risultato del “ conto economico virtuale” riferibile al bene immateriale, che tiene conto, per la parte delle componenti positive, della “ royalty implicita” sul bene intangibile incorporata nel prezzo di vendita del bene materiale ceduto o del servizio prestato e, per la parte delle componenti negative, della sommatoria di tutti i costi, diretti e indiretti, relativi alle attività connesse alla creazione, allo sviluppo, al mantenimento e/o al miglioramento del bene immateriale medesimo. In relazione alle modalità di individuazione dei costi diretti ed indiretti, si veda il successivo paragrafo 6.4.

Il valore della royalty è implicito e come tale va estrapolato dal prezzo di vendita del bene o del servizio ceduto a terzi.

Il contributo economico deve essere determinato assumendo l’esistenza di un ramo d’azienda autonomo deputato alla concessione in uso dei beni immateriali allo stesso contribuente, isolando, le componenti positive (implicite) e negative di reddito ascrivibili allo sfruttamento del bene intangibile.    

Per  la determinazione delle componenti positive occorre far riferimento ai ricavi che sarebbero potenzialmente realizzabili qualora gli intangibili fossero utilizzati sul mercato, alle medesime condizioni d’impiego, da soggetti terzi indipendenti.

Rientrano tra le componenti positive di reddito anche le somme ottenute come risarcimento a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, per inadempimento a contratti aventi ad oggetto i beni immateriali per i quali si esercita l’opzione e per violazione dei diritti sugli stessi.

Nella determinazione del contributo economico si fa riferimento ai dati contabili, così come rilevati nei conti economici predisposti ai fini del bilancio di esercizio, tenendo presente le eventuali successive variazioni, in aumento o in diminuzione, ai fini fiscali, in particolare ai fini IRES.

Nei casi in cui dovesse risultare più appropriato, è possibile fare riferimento, nella determinazione del contributo economico, ai dati così come rilevati nella contabilità analitica industriale, purchè il contribuente sia in grado di riconciliare i dati complessivamente riscontrabili in tale contabilità con i dati complessivamente indicati ai fini civilistici, e di fornire anche una riconciliazione con eventuali successive variazioni, in aumento o in diminuzione, effettuate ai fini IRES.

SI EVIDENZIA CHE IN CASO DI UTILIZZO DIRETTO DEI BENI IMMATERIALI OGGETTO DI AGEVOLAZIONE , I CRITERI E METODI DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO AL REDDITO D’IMPRESA SONO STABILITI MEDIANTE L’ACCORDO PREVENTIVO CON L’AGENZIA DELLE ENTRATE, DI CUI AL SUCCESSIVO PARAGRAFO 8.

 

CONCESSIONE IN USO (UTILIZZO INDIRETTO) b):

il comma 2 dell’art.7 del decreto Patent Box, dispone che il reddito agevolabile è costituito dai canoni ( o royalties) derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti ( spese per la tutela, lo sviluppo e la promozione del bene, ecc.) a essi connessi, di competenza del periodo d’imposta. Le modalità di determinazione del reddito agevolabile in caso di utilizzo indiretto sono rese nel paragrafo 6.2., circ. 11/E

 

 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGEVOLABILE IN CASO DI UTILIZZO INDIRETTO:

 

Il reddito agevolabile derivante dalla concessione in uso del bene immateriale è determinato dai relativi canoni diminuito dei costi, diretti ed indiretti, fiscalmente riconosciuti ad essi connessi di competenza del periodo d’imposta (art. 7, comma 2, del decreto Patent Box).

Il risarcimento è considerato componente positivo.

Nella tipologia di utilizzo  indiretto di beni immateriali rientrano sia la concessione del diritto all’utilizzo di tali beni a parti correlate (nazionali e estere) che la concessione in uso a terze parti indipendenti (nazionali e estere).

 

Nell’indiretto la determinazione del reddito agevolabile per la concessione a parti correlate, può avvenire mediante l’accordo preventivo con l’Agenzia delle Entrate, mentre nel caso di parti indipendenti non sarà possibile attivare l’accordo preventivo.

 

2) Fase: CALCOLARE, poi, il c.d. nuxus ratio, che è dato dal rapporto tra I COSTI QUALIFICATI

                      I COSTI COMPLESSIVI    

            Ai sensi dell’art. 9, commi da 2 a 5 del Patent Box.

Art. 9

Determinazione della quota di reddito agevolabile

1. La quota di reddito agevolabile è determinata, per ciascun bene immateriale di cui all’articolo 6, tenuto conto anche di quanto indicato al comma 3 dello stesso articolo, sulla base del rapporto tra i costi indicati ai commi da 2 a 5.

2. I costi da indicare al numeratore del rapporto di cui al comma 1 sono afferenti alle attività indicate all’articolo 8 svolte (i)  direttamente dai soggetti beneficiari; (ii) da università o enti di

ricerca e organismi equiparati; (iii) da società, anche start up innovative, diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla

stessa società che controlla l’impresa. Al numeratore concorrono anche gli oneri sostenuti per l’acquisizione del bene immateriale.

3. L’importo di cui al comma 2 è incrementato: (i) dei costi afferenti le attività indicate all’articolo 8 derivanti da operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente  controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa per la  quota costituita dal riaddebito di costi sostenuti da queste ultime nei confronti di soggetti terzi e (ii) dei costi afferenti alle attività indicate all’articolo 8 sostenuti dal soggetto beneficiario nell’ambito

di un accordo per la ripartizione dei costi, come definito dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 settembre 2010 prot. n. 2010/137654, almeno fino a concorrenza

dei proventi costituiti dal riaddebito dei costi di cui al comma 2 precedente ai soggetti partecipanti all’accordo per la ripartizione dei costi.

4. I costi da indicare al denominatore del rapporto di cui al comma 1 sono i costi di cui ai commi 2 e 3, aumentati (i) dei costi derivanti da operazioni intercorse con società che direttamente o

indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sostenuti per lo sviluppo, mantenimento e accrescimento del bene afferente alle attività indicate all’articolo 8 e (ii) del costo di acquisizione, anche mediante licenza di concessione in uso, del bene immateriale sostenuto nel periodo di imposta.

5. L’importo dei costi di cui ai commi 2 e 3 è aumentato di un importo corrispondente alla differenza tra (i) l’importo dei costi di cui al comma 4 e (ii) l’importo dei costi di cui ai commi 2 e

3. Tale importo rileva fino a concorrenza del 30 per cento dell’importo dei costi di cui ai commi 2 e 3.

Al numeratore, inoltre, va sommato il valore derivante dall’up-lift, ovvero un importo corrispondente alla differenza tra il valore complessivo del denominatore ( i costi complessivi pertanto) e il valore del numeratore ( costi qualificati) nei limiti del 30% dei costi qualificati.   

L’up lift pertanto è pari al minore tra il 30% dei costi qualificati e la differenza tra costi complessivi e costi qualificati.

 

3) Fase: EFFETTUARE il prodotto tra il reddito agevolabile ed il nexus ratio per ottenere la quota di reddito agevolabile, prevista dall’art. 9, comma 7 del decreto-

Comma 7, art. 9, decreto Patent Box

 

7. La quota di reddito agevolabile risulta dal prodotto fra il reddito di cui all’articolo 7, commi 2 e 3, e il rapporto di cui ai commi precedenti.

(((Art. 7 commi 2 e 3: Tipologie di utilizzo agevolabili 1. Rientrano nell’ambito applicativo dell’opzione:

(i) la concessione in uso del diritto all’utilizzo dei beni immateriali di cui all’articolo 6;

(ii) l’uso diretto dei beni immateriali di cui all’art. 6, per tale intendendosi l’utilizzo nell’ambito di qualsiasi attività che i diritti sui beni immateriali riservano al titolare del diritto stesso.

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera (i) il reddito agevolabile è costituito dai canoni derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti a essi connessi.

3. Nel caso di cui al comma 1, lettera (ii), è necessario individuare per ciascun bene immateriale oggetto dell’opzione il contributo economico da esso derivante che ha concorso algebricamente a

formare il reddito d’impresa o la perdita., e il rapporto di cui ai commi precedenti))).

 

LA QUOTA DI REDDITO AGEVOLABILE NON CONCORRE A FORMARE IL REDDITO D’IMPRESA PER IL 50% DEL RELATIVO AMMONTARE.

 Nuxus ratio =

 Rapporto tra 

 

R.a=  ( canoni-costi) x (costi specifici/COSTI COMPLESSIVI)  x 50%

 

Costi specifici=costi qualificati=costi di ricerca e sviluppo sostenuti

per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale

                                               E

costi complessivi sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo

sviluppo del bene immateriale

 

Il punto 6 dell’art. 9 Patent box, prevede:

a)     per il primo periodo d’imposta di efficacia delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 37 e seguenti, della legge di stabilità n. 190 del 23.12.2014, e per i due successivi, ( cioè 2015-2016-2017)  i costi di cui al comma 1, ai fini del nexus ratio, sono quelli sostenuti nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione dei redditi e nei tre periodi d’imposta precedenti e sono assunti complessivamente ( per il 2015,2016,2017 il coefficiente si calcola computando tutti i costi qualificati e complessivi sostenuti nell’esercizio e nei 3 precedenti senza distinzione per singolo bene. Pertanto per il 2016 si devono considerare i costi qualificati e complessivi di competenza degli anni 2013-2014-2015 e 2016).

b)    Dal 2018 il coefficiente sarà calcolato per singolo bene avendo riguardo ai relativi costi qualificati e complessivi sostenuti negli anni 2015,2016,2017 e 2018. Ciò in quanto, nel frattempo, l’impresa avrà implementato sistemi di rilevazione adeguati.    

( norma:  a partire dal terzo periodo di imposta successivo a quello di efficacia delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 37 e seguenti, della legge di stabilità, ( anno 2018) i costi di cui al comma 1 sono quelli sostenuti nei periodi di imposta in cui le presenti disposizioni trovano applicazione e sono assunti distintamente per ciascun  bene immateriale).   

 

Il rapporto nexus consente di monitorare le spese di ricerca e sviluppo sostenute sui singoli IP

 

LADDOVE L’AZIENDA SIA IN GRADO DI DETERMINARE IL NEXUS RATIO ANALITICO RELATIVO AI BENI AGEVOLABILI GIA’ ENTRO LA CHIUSURA DEL PRIMO ESERCIZIO DI DECORRENZA DELL’OPZIONE (ESERCIZIO 2015) , trattandosi di un dato di maggiore dettaglio rispetto a quello “minimo” previsto dalla normativa di riferimento, l’Amministrazione Finanziaria ha consentito l’utilizzo di tale dato ai fini del calcolo dell’agevolazione fruibile anche, per gli esercizi 2015,2016e 2017. In siffatti casi, il contribuente potrà mantenere nel calcolo del nexus ratio analitico calcolato, come detto, a partire dal 2018 anche i dati analitici relativi al triennio 2012-2014.

 

 

Tracciatura costi e perdite

La tracciatura dei  costi, secondo l’Amministrazione Finanziaria, per le imprese che vogliano godere dell’agevolazione deve, ad ogni modo, essere effettuata dal 2015.

In questo modo, il contribuente potrà memorizzare, per singolo IP, le perdite da esso prodotte, anche in assenza  di opzione per il regime agevolato.

L’esercizio dell’opzione, infatti, prima di produrre una variazione in diminuzione ai fini IIDD e IRAP, comporterà preliminarmente una compensazione tra redditi dell’IP prodotte in vigenza dell’opzione e le perdite formatisi nei periodi antecedenti alla stessa. Nel caso in cui nel periodo “ante opzione” siano presenti soltanto perdite fiscali, queste ultime dovranno essere abbattute dal reddito prodotto dallo stesso bene immateriale fino ad esaurimento delle stesse e senza limitazioni di natura temporale.

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commi 42 e 42 bis, art. 5 del D.L. 3/2015

  Contributo economico Il contributo economico consiste nella quota di reddito ( o perdita) di impresa ascrivibile al bene o ai beni immateriali, incorporata nel reddito complessivo ( o nella perdita complessiva) derivante dall’attività d’impresa, che il soggetto beneficiario non avrebbe realizzato in assenza del bene immateriale stesso.Tale reddito (o perdita) figurativo è il risultato del “ conto economico virtuale” riferibile al bene immateriale, che tiene conto, per la parte delle componenti positive, della “ royalty implicita” sul bene intangibile incorporata nel prezzo di vendita del bene materiale ceduto o del servizio prestato e, per la parte delle componenti negative, della sommatoria di tutti i costi, diretti e indiretti, relativi alle attività connesse alla creazione, allo sviluppo, al mantenimento e/o al miglioramento del bene immateriale medesimo. In relazione alle modalità di individuazione dei costi diretti ed indiretti, si veda il successivo paragrafo 6.4.Il valore della royalty è implicito e come tale va estrapolato dal prezzo di vendita del bene o del servizio ceduto a terzi.Il contributo economico deve essere determinato assumendo l’esistenza di un ramo d’azienda autonomo deputato alla concessione in uso dei beni immateriali allo stesso contribuente, isolando, le componenti positive (implicite) e negative di reddito ascrivibili allo sfruttamento del bene intangibile.    Per  la determinazione delle componenti positive occorre far riferimento ai ricavi che sarebbero potenzialmente realizzabili qualora gli intangibili fossero utilizzati sul mercato, alle medesime condizioni d’impiego, da soggetti terzi indipendenti.Rientrano tra le componenti positive di reddito anche le somme ottenute come risarcimento a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, per inadempimento a contratti aventi ad oggetto i beni immateriali per i quali si esercita l’opzione e per violazione dei diritti sugli stessi.Nella determinazione del contributo economico si fa riferimento ai dati contabili, così come rilevati nei conti economici predisposti ai fini del bilancio di esercizio, tenendo presente le eventuali successive variazioni, in aumento o in diminuzione, ai fini fiscali, in particolare ai fini IRES.Nei casi in cui dovesse risultare più appropriato, è possibile fare riferimento, nella determinazione del contributo economico, ai dati così come rilevati nella contabilità analitica industriale, purchè il contribuente sia in grado di riconciliare i dati complessivamente riscontrabili in tale contabilità con i dati complessivamente indicati ai fini civilistici, e di fornire anche una riconciliazione con eventuali successive variazioni, in aumento o in diminuzione, effettuate ai fini IRES.SI EVIDENZIA CHE IN CASO DI UTILIZZO DIRETTO DEI BENI IMMATERIALI OGGETTO DI AGEVOLAZIONE , I CRITERI E METODI DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO AL REDDITO D’IMPRESA SONO STABILITI MEDIANTE L’ACCORDO PREVENTIVO CON L’AGENZIA DELLE ENTRATE, DI CUI AL SUCCESSIVO PARAGRAFO 8. METODOLOGIE:

il punto 3 dell’art. 12 del decreto Patent Box stabilisce che si debba fare riferimento agli standard internazionali rilevanti elaborati dall’OCSE con particolare riferimento alle linee guida in materia di prezzi di trasferimento.

 

I medesimi standard internazionali sono utilizzati per determinare i metodi e i criteri di calcolo del reddito derivante dall’utilizzo indiretto dei beni agevolabili, nonché delle plusvalenze, realizzate nell’ambito di operazioni con società che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa.

 

I metodi da preferire sono il metodo del prezzo (CUP) e il metodo della ripartizione dei profitti (Profit Split Methods).

 

In caso di utilizzo indiretto del bene immateriale, il reddito agevolabile è determinato come grandezza reddituale fiscale ( e non già come grandezza contabile), con la conseguenza che assumono rilievo i costi fiscalmente riconosciuti determinati in base  alle disposizioni del TUIR.

 

 

 

 
Controllo di gestione  L’impresa deve costruire un sistema di controllo di gestione che permetta di individuare il diretto collegamento fra i costi di ricerca e sviluppo, i beni immateriali realizzati e utilizzati e il relativo reddito prodotto, per ciascun bene ( tracking and tracing).La norma sul Patent Box permette pertanto di riflettere sulla possibilità di riorganizzare la propria azienda, pianificando operazioni di spin off degli asset al fine di evitare l’obbligo di concordare con il fisco il contributo economico dei beni.Sarebbe quindi necessario predisporre un adeguato sistema di rilevazione  o extracontabile dei costi di ricerca e sviluppo relativi a ciascun bene immateriale e dei redditi ritraibili dal medesimo.Al riguardo la legge non pone particolari vincoli in ordine alle caratteristiche del sistema di tracciabilità da adottare; ciò che rileva è unicamente la sua idoneità a dimostrare quel legame fra costi, bene immateriale e redditi da esso ritraibili e, quindi, fra attività esercitata e reddito agevolato, volto ad assicurare che la concessione dell’agevolazione sia collegata all’effettivo espletamento di un’attività economica.  
Costi diretti   Si intendono tutti i costi imputabili in maniera certa ed univoca al “ costo di produzione” del singolo IP. Ci si riferisce a beni o risorse di produzione direttamente attribuibili al processo di ricerca e sviluppo. Si tratta di costi che hanno una relazione specifica con l’IP considerato (naturalmente correlabili).  
Costi indiretti Sono quei costi imputabili  all’IP secondo criteri di comunanza ovvero indirettamente mediante un processo di ripartizione. Risultano comuni a più beni immateriali quali i costi di tipo amministrativo, utilizzo di attrezzature o macchinari condiviso da altre commesse, le spese relative agli immobili, ecc.     
Costi sostenuti I costi da inserire al numeratore e denominatore del rapporto sono quelli “sostenuti”, secondo i principi OCSE.La circ. 11/E del 2016 chiarisce che i costi di ricerca e sviluppo vanno rilevati nel momento in cui si considerano sostenuti secondo le regole generali di competenza fiscale di cui all’art. 109 del Tuir, anche per i soggetti IAS adopter. Art.9,comma 6, Decreto Patent
Cup METODO del confronto del prezzo, da preferirsi nella determinazione del contributo economico, che si sviluppa attraverso:

  • l’identificazione del tasso di royalty di mercato, mediante l’applicazione del CUP interno o, in sua assenza, mediante l’applicazione del CUP esterno, ricorrendo all’uso di banche dati, purchè vengano garantiti gli standard di comparabilità previsti dalle Linee Guida OCSE;
  • l’individuazione dei ricavi relativi alle linee di business  (processo, prodotto o famiglie di prodotto) sui quali applicare il tasso di royalty risultante dall’analisi CUP svolta.

infine, il reddito agevolabile risulterà dalla differenza tra la royalty implicita appena identificata ed i costi diretti fiscalmente rilevanti, sostenuti per lo sviluppo, il mantenimento e l’accrescimento dell’intangible, nonché la quota parte dei costi indiretti collegati al bene immateriale, su cui si dirà appresso, anche in questo caso intesi nella loro “ dimensione fiscalmente rilevante.

 
Credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo. E’ CUMULABILE con il patent box. Decreto 27.5.2015 Ministero Sviluppo Economi-co.Circ. 5/E del 16.3.2016.
Deduzione 30% nel 201540% nel 201650% nel 2017   
Determinazione del reddito agevolabile in caso di utilizzo indiretto   Si verifica quando il bene immateriale viene concesso a terzi in licenza d’uso in cambio di un canone (royalties). IL REDDITO AGEVOLABILE derivante dalla concessione in uso del bene immateriale è determinato dai relativi canoni diminuito dei costi, diretti ed indiretti, fiscalmente riconosciuti ad essi connessi di competenza del periodo d’imposta.Tra i componenti positivi di reddito da considerare nel computo, oltre ai canoni derivanti dalla concessione in uso del bene, rientrano anche le somme ottenute come risarcimento e come restituzione dell’utile a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, per inadempimento a contratti aventi ad oggetto i beni immateriali per i quali si esercita l’opzione e per violazione dei diritti sugli stessi.Nella tipologia di utilizzo indiretto di beni immateriali rientrano sia la concessione del diritto all’utilizzo di tali beni a parti correlate (nazionali e estere) che la concessione in uso  a terze parti indipendenti (nazionali e estere).In caso di utilizzo indiretto dei beni immateriali oggetto di agevolazione, i criteri e metodi di determinazione del reddito agevolabile, derivante dalla concessione del diritto all’utilizzo di tali beni a parti correlate (nazionali ed estere), possono essere stabiliti mediante l’accordo preventivo con l’Agenzia delle entrate, di cui al successivo paragrafo 8.Se, invece, il reddito agevolabile derivi dalla concessione in uso dei beni immateriali a terze parti indipendenti, non è possibile attivare la procedura di accordo preventivo con l’Agenzia delle Entrate di cui al successivo paragrafo 8.  
Determinazione del reddito non tassato La procedura si divide in tre fasi:1)      Individuazione del reddito derivante dal bene immateriale;2)      Quantificazione della quota agevolabile in base alle spese di ricerca e sviluppo sostenute3)      Determinazione dell’importo non tassato (da inserire nel modello unico)  
Diritto allo sfruttamento dei beni immateriali La circ. 11/E sottolinea che il diritto allo sfruttamento economico di tali beni è condizione necessaria ma non sufficiente per la fruizione dell’agevolazione, in quanto occorrerà sempre verificare che agli stessi possa attribuirsi un valore dal quale derivano componenti positivi di reddito che concorrono alla formazione del reddito d’impresa. L’identificazione di tale valore avverrà con tecniche che potranno prescindere dalla rappresentazione in bilancio.  
Disegni e modelli giuridicamente tutelabili  Vedi 4.1.4. circ.11/e del 7.4.16  
Durata dell’agevolazio-ne 5 ANNI. Quello nel quale è comunicata l’opzione e i successivi 4.Può essere rinnovata per un periodo di pari durata ed è irrevocabile.  
   Gruppi di imprese Il regime del Patent box può interessare società che sono parte di gruppi nazionali e internazionali. Se una società del gruppo beneficia dell’agevolazione, il regime agevolativo dovrà seguire alcune modalità collegate alle operazioni infragruppo riguardanti lo sviluppo e la promozione dei beni immateriali oggetto dell’agevolazione.   
Informazioni aziendali, esperienze tecnico-industriali, commerciali o scientifiche Vedi 4.1.5. circ.11/e del 7.4.16  
Investment compact Il DL 3/2015 costituisce un pacchetto di misure entrato in vigore dal 21.1.2015, contenenti una serie di norme riguardanti il credito, gli investimenti, i conti correnti e la riforma delle Banche Popolari.Un riferimento al Patent box ha stabilito che le spese di ricerca e sviluppo, intendendo come tali quelle interne, quelle assegnate in outsourcing a terzi e quelle sostenute per l’acquisto da terze parti dei beni immateriali, vengono considerate in modo integrale nel calcolo del rapporto tra i costi di ricerca e sviluppo e i costi complessivi precedentemente descritti.Per quello che riguarda i costi di outsourcing che derivano, invece, dal rapporto con i soggetti che appartengono allo stesso gruppo, vengono considerati per un massimo del 30% dei costi considerati integralmente, precedentemente descritti.  
Ip Intellectual Property ( bene immateriale)  
Marchi di impresa Vedi 4.1.3. circ. 11/e del 7.4.16  
Nexus approach Si intende “nesso” tra le attività di ricerca e sviluppo, i beni immateriali ed il reddito agevolabile ad essi riferibile.Action 5 on modified nexus approach for IP regimes.Il nexus approach descrive le condizioni alle quali gli Stati devono attenersi, nell’ottica di valorizzare il più possibile il collegamento tra gli investimenti fatti nella ricerca e nello sviluppo e la detrazione fiscale.  
Nexus ratio Il Rapportotra i costi indicati ai commi da 2 a 5 dell’art. 9 del decreto patent Box e comma 4, ossia:spese  qualificate ( costi si attività di ricerca e sviluppo rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale)     ______________________________spese totali (costi complessivi) rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per produrre tale bene.Att: nel caso in cui non siano presenti spese nell’ambito della ricerca e dello sviluppo, incentrate sul bene immateriale, non si può beneficiare in alcun modo del Patent Box per quel che riguarda la minore imposizione sul reddito dell’intangibile. Esiste invece comunque l’obbligo di rispetto del periodo di permanenza del regime, ossia 5 anni. CRITERIO DI COMPETENZA

L’action 5 del progetto BEPS ( action plan on base erosion and profit shifting) richiede che per ogni regime preferenziale esista un’attività economica sostanziale.

Il nexus ratio consente di imputare il beneficio in commento al soggetto che sostiene i costi per l’attività di ricerca e sviluppo  relativa ai beni immateriali da cui origina agevolabile. Tali spese rappresentano un indicatore  di attività economica sostanziale ai fini dell’agevolazione Patent Box.

Deve comunque sussistere un collegamento diretto tra i costi  per attività di ricerca e sviluppo relativi al bene immateriale ed il reddito agevolabile ritraibile dall’utilizzo dello stesso.

Il rispetto di tali condizioni è garantito dall’art. 1, comma 41, della legge di stabilità 2015:” le disposizioni dei commi da 37 a 40 si applicano a condizione che i soggetti che esercitano l’opzione di cui al comma 37 svolgono le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei beni di cui al comma 39”.

 

Il punto 6 dell’art. 9 Patent box, prevede:

c)     per il primo periodo d’imposta di efficacia delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 37 e seguenti, della legge di stabilità n. 190 del 23.12.2014, e per i due successivi, ( cioè 2015-2016-2017)  i costi di cui al comma 1, ai fini del nexus ratio, sono quelli sostenuti nel periodo d’imposta cui si r riferisce la dichiarazione dei redditi e nei tre periodi d’imposta precedenti e sono assunti complessivamente ( per il 2015,2016,2017 il coefficiente si calcola computando tutti i costi qualificati e complessivi sostenuti nell’esercizio e nei 3 precedenti senza distinzione per singolo bene. Pertanto per il 2016 si devono considerare i costi qualificati e complessivi di competenza degli anni 2013-2014-2015 e 2016).

d)    Dal 2018 il coefficiente sarà calcolato per singolo bene avendo riguardo ai relativi costi qualificati e complessivi sostenuti negli anni 2015,2016,2017 e 2018. Ciò in quanto, nel frattempo, l’impresa avrà implementato sistemi di rilevazione adeguati.    

( norma:  a partire dal terzo periodo di imposta successivo a quello di efficacia delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 37 e seguenti, della legge di stabilità, ( anno 2018) i costi di cui al comma 1 sono quelli sostenuti nei periodi di imposta in cui le presenti disposizioni trovano applicazione e sono assunti distintamente per ciascun  bene immateriale).   

 

 

 
Nuovi beni immateriali Se si intende agevolare nuovi beni immateriali in anni successivi è necessario esercitare una nuova opzione che avrà durata pari a 5 periodi d’imposta a decorrere dal suo esercizio e richiederà tutti gli adempimenti del caso quali ad esempio l’inoltro di una nuova istanza di ruling. Se invece il nuovo IP sia complementare la nuova opzione avrà durata coincidente con l’IP già agevolato.  
OCSE indicazioni e Action Plan n. 5 In particolare la raccomandazione n.15 del report invita gli Stati membri ad aderire alle “linee guida” fornite dal rapporto stesso strutturate in sei azioni. Di particolare interesse sono le indicazioni contenute nella linea guida n.1, che invita gli Stati membri a modificare, abrogare e a non introdurre in futuro nuovi regimi fiscali qualificati come “dannosi” secondo i criteri fissati dal medesimo Report.  
Operazioni straordinarie Nelle fusioni, scissioni e conferimenti d’azienda, le agevolazioni si trasferiscono in capo all’avente causa che subentra nell’esercizio dell’opzione fatta dal dante causa, anche in relazione al sostenimento dei costi di cui all’art.9. Art.5 Decreto Ministe-riale
  Opzione  Dura 5 periodi di imposta è irrevocabile ed è rinnovabile. L’opzione consente di escludere dall’Irpef, Ires, Irap una quota di reddito derivante dall’utilizzo diretto o indiretto dei beni immateriali.Per il 2015 e 2016 l’opzione va trasmessa entro la fine del periodo d’imposta in cui ha inizio il regime di tassazione.    Per accedere al regime di tassazione agevolata, i soggetti interessati devono esercitare un’opzione da comunicarsi all’agenzia delle entrate con modalità telematiche.Il modello è scaricabile sulsito dell’Agenzia delle Entratesoftware è denominato PATENT BOX e l’attivazione della procedura di ruling che è obbligatoria nel caso di utilizzo diretto dei beni immateriali è facoltativa nel caso di utilizzo indiretto, con effetto dall’esercizio di presentazione dell’istanza. 

L’art. 4, c.2, decreto patent box, 30.07.2015, prevede che dal terzo periodo successivo a quello in corso al 31.12.2014 (ovvero dal 2017), l’opzione sarà comunicata direttamente nella dichiarazione dei redditi e decorre dal periodo d’imposta al quale la medesima si riferisce.  

 

SE il contribuente, una volta effettuata l’opzione, valuta successivamente non conveniente l’agevolazione ( o non possibile), egli non avrà conseguenze ( circ. AE 1° dicembre 2015 n. 36/E). in pratica è come se non l’avesse effettuata.   

Modalità:

 

per gli anni  2015 e 2016 mediante comunicazione telematica all’AE, utilizzando il software Patent box;

per i periodi d’imposta successivi , la comunicazione va fatta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo a decorrere dal quale di fruisce dell’agevolazione.

 

 

Art.7 decreto Patent Box

L’agevolazione

Spetta

se l’opzione che produce reddito

( è costituito dai canoni derivanti dalla concessione in  uso dei beni immateriali, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti a essi connessi) e (le somme dei risarcimenti e come restituzione dell’utile a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale per inadempimento a contratti aventi ad oggetto i beni immateriali e per violazione dei diritti sugli stessi beni.    

deriva dall’utilizzo dei seguenti beni agevolabili:

Software protetto da copyright;

Brevetti industriali, inclusi quelli per invenzione, invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello d’utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;

Marchi d’impresa, ivi inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione;

Disegni e modelli, giuridicamente tutelabili;

Informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche progettabili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili.  

con la formula

della Concessione in uso del diritto all’utilizzo dei beni immateriali di cui innanzi

o

attraverso l’uso diretto dei suddetti beni,

(individuati per ciascun bene immateriale oggetto dell’opzione il contributo economico da esso derivante che ha concorso algebricamente a formare il reddito d’impresa o la perdita)

per tale intendendosi l’utilizzo nell’ambito di qualsiasi attività che i diritti sui beni immateriali riservano al titolare del diritto stesso.

   

 

 

 

 
Perdite da Patent Box Già con la circolare n. 36/E/2015 è stato chiarito che in tale ipotesi è consentito il rinvio degli effetti positivi dell’opzione per il patent box ai futuri esercizi in presenza di una base imponibile positiva.La perdita  fiscale può verificarsi sia nel caso in cui il bene immateriale venga concesso in uso sia nel caso in cui lo stesso venga utilizzato direttamente. In entrambi i casi può verificarsi un’eccedenza fisiologica di costi fiscalmente rilevanti rispetto ai ricavi generati dallo sfruttamento diretto o indiretto del bene.La circolare specifica in particolare che le perdite fiscali, che sono causate da un determinato bene immateriale, devono rimanere solamente all’interno del regime del bene che le ha generate, senza avere alcun impatto sui redditi avuti da altri assets su cui sia stata esercitata l’opzione.         Circ. 11/E
  Plusvalenza È AGEVOLABILE ANCHE LA PULSVALENZA DA CESSIONE DEL BENE IMMATERIALE.La plusvalenza non concorre alla formazione del reddito complessivo se almeno il 90%sia reinvestito in attività di ricerca e sviluppo, finalizzate allo sviluppo, mantenimento e accrescimento di altri beni immateriali indicati nel medesimo articolo 6.Diversamente concorre normalmente alla determinazione del reddito agevolabile secondo quanto detto innanzi.  
Profit split Methods Metodo della ripartizione dei profitti da preferirsi nella determinazione del contributo economico.  
    Reddito Art.7 decreto Patent BoxL’agevolazioneSpettase l’opzione che produce reddito ( è costituito dai canoni derivanti dalla concessione in  uso dei beni immateriali, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti a essi connessi) e (le somme dei risarcimenti e come restituzione dell’utile a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale per inadempimento a contratti aventi ad oggetto i beni immateriali e per violazione dei diritti sugli stessi beni.     deriva dall’utilizzo dei seguenti beni agevolabili:Software protetto da copyright;Brevetti industriali, inclusi quelli per invenzione, invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello d’utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;Marchi d’impresa, ivi inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione;Disegni e modelli, giuridicamente tutelabili;Informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche progettabili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili.  

con la formula

della Concessione in uso del diritto all’utilizzo dei beni immateriali di cui innanzi

o

attraverso l’uso diretto dei suddetti beni,

(individuati per ciascun bene immateriale oggetto dell’opzione il contributo economico da esso derivante che ha concorso algebricamente a formare il reddito d’impresa o la perdita)

per tale intendendosi l’utilizzo nell’ambito di qualsiasi attività che i diritti sui beni immateriali riservano al titolare del diritto stesso.

   

 

 
 

Reddito agevolabile

 

 

Determinazione

 

 

 

 

Es diretto 1:

per chi utilizza internamente i beni immateriali, invece, il reddito detassato è equivalente al reddito ottenibile qualora detti beni siano dati in uso ad altre imprese.

Occorre individuare per ciascun bene oggetto dell’opzione, il contributo economico che ha fornito lo stesso bene alla formazione del reddito o della perdita aziendale, alla stregua di un ramo d’azienda autonomo. La quota di reddito agevolabile è poi determinata sulla base del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, accrescimento e sviluppo del bene immateriale e i costi complessivi aziendali. L’azienda determina preventivamente la quota di reddito agevolabile in contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate tramite la  procedura di ruling. Detta procedura consente di evitare di determinare discrezionalmen-te il reddito detassato e il rischio di subire rettifiche in una fase successiva.     

 

 

 

Es. indiretto 2:

l’azienda concede in uso il proprio brevetto a terzi ottenendo una royalty del 10% sul fatturato e la società che utilizza il brevetto realizza vendite per 1 milione. I ricavi dell’azienda proprietaria del brevetto ammontano ad €. 100.000,00. Supponendo che i costi fiscalmente rilevanti riconducibili al brevetto siano pari a 10.000,00, il reddito derivante dal bene immateriale sarà di 90.000,00, da tassare solo, a regime per 45.000,00 (nexus 1).

L’azienda proprietaria del brevetto conseguirà il beneficio senza limiti di tempo, fino a quando svolgerà attività di ricerca sull’intangibile.

 

L’art. 7 del decreto Patent box dettaglia le modalità di determinazione del reddito agevolabile ascrivibile all’utilizzo dei beni immateriali oggetto di incentivazione, distinguendo l’utilizzo diretto dalla concessione in uso.DETERMINAZIONE REDDITO CON UTILIZZO DIRETTO :   –  1  –PER ciascun bene immateriale oggetto dell’opzione deve essere individuato il reddito agevolabile ( definito, dalla norma primaria e dal decreto attuativo, anche come contributo economico o, dalla relazione illustrativa al decreto attuativo, come reddito figurativo) che ha concorso algebricamente a formare il reddito d’impresa o la perdita. Tale previsione dà contenuto al principio recato dall’art. 1, comma 39, terzo periodo, della legge di stabilità 2015 ai sensi del quale “ la procedura di ruling ha ad oggetto la determinazione, in via preventiva e in contraddittorio con l’Agenzia delle entrate, dell’ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l’individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi”. Le modalità di determinazione del reddito agevolabile in caso di utilizzo diretto sono illustrate nel paragrafo 6.1.Il contributo economico consiste nella quota di reddito ( o perdita) di impresa ascrivibile al bene o ai beni immateriali, incorporata nel reddito complessivo ( o nella perdita complessiva) derivante dall’attività d’impresa, che il soggetto beneficiario non avrebbe realizzato in assenza del bene immateriale stesso.Tale reddito (o perdita) figurativo è il risultato del “ conto economico virtuale” riferibile al bene immateriale, che tiene conto, per la parte delle componenti positive, della “ royalty implicita” sul bene intangibile incorporata nel prezzo di vendita del bene materiale ceduto o del servizio prestato e, per la parte delle componenti negative, della sommatoria di tutti i costi, diretti e indiretti, relativi alle attività connesse alla creazione, allo sviluppo, al mantenimento e/o al miglioramento del bene immateriale medesimo. In relazione alle modalità di individuazione dei costi diretti ed indiretti, si veda il successivo paragrafo 6.4.Il valore della royalty è implicito e come tale va estrapolato dal prezzo di vendita del bene o del servizio ceduto a terzi.Il contributo economico deve essere determinato assumendo l’esistenza di un ramo d’azienda autonomo deputato alla concessione in uso dei beni immateriali allo stesso contribuente, isolando, le componenti positive (implicite) e negative di reddito ascrivibili allo sfruttamento del bene intangibile.    Per  la determinazione delle componenti positive occorre far riferimento ai ricavi che sarebbero potenzialmente realizzabili qualora gli intangibili fossero utilizzati sul mercato, alle medesime condizioni d’impiego, da soggetti terzi indipendenti.Rientrano tra le componenti positive di reddito anche le somme ottenute come risarcimento a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, per inadempimento a contratti aventi ad oggetto i beni immateriali per i quali si esercita l’opzione e per violazione dei diritti sugli stessi.Nella determinazione del contributo economico si fa riferimento ai dati contabili, così come rilevati nei conti economici predisposti ai fini del bilancio di esercizio, tenendo presente le eventuali successive variazioni, in aumento o in diminuzione, ai fini fiscali, in particolare ai fini IRES.Nei casi in cui dovesse risultare più appropriato, è possibile fare riferimento, nella determinazione del contributo economico, ai dati così come rilevati nella contabilità analitica industriale, purchè il contribuente sia in grado di riconciliare i dati complessivamente riscontrabili in tale contabilità con i dati complessivamente indicati ai fini civilistici, e di fornire anche una riconciliazione con eventuali successive variazioni, in aumento o in diminuzione, effettuate ai fini IRES.

SI EVIDENZIA CHE IN CASO DI UTILIZZO DIRETTO DEI BENI IMMATERIALI OGGETTO DI AGEVOLAZIONE , I CRITERI E METODI DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO AL REDDITO D’IMPRESA SONO STABILITI MEDIANTE L’ACCORDO PREVENTIVO CON L’AGENZIA DELLE ENTRATE, DI CUI AL SUCCESSIVO PARAGRAFO 8.

 

CONCESSIONE IN USO (UTILIZZO INDIRETTO) 2-:

il comma 2 dell’art.7 del decreto Patent Box, dispone che il reddito agevolabile è costituito dai canoni ( o royalties) derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti ( spese per la tutela, lo sviluppo e la promozione del bene, ecc.) a essi connessi, di competenza del periodo d’imposta. Le modalità di determinazione del reddito agevolabile in caso di utilizzo indiretto sono rese nel paragrafo 6.2.

 

 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGEVOLABILE IN CASO DI UTILIZZO INDIRETTO:

 

Il reddito agevolabile derivante dalla concessione in uso del bene immateriale è determinato dai relativi canoni diminuito dei costi, diretti ed indiretti, fiscalmente riconosciuti ad essi connessi di competenza del periodo d’imposta (art. 7, comma 2, del decreto Patent Box).

Il risarcimento è considerato componente positivo.

Nella tipologia di utilizzo  indiretto di beni immateriali rientrano sia la concessione del diritto all’utilizzo di tali beni a parti correlate (nazionali e estere) che la concessione in uso a terze parti indipendenti (nazionali e estere).

 

Nell’indiretto la determinazione del reddito agevolabile per la concessione a parti correlate, può avvenire mediante l’accordo preventivo con l’Agenzia delle Entrate, pertanto nel caso di parti indipendenti non sarà possibile.

 Nuxus ratio =

 Rapporto tra

 R.a=  ( canoni-costi) x (costi specifici/costi complessivi) x 50%

 

 

Costi specifici=costi qualificati=costi di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale

                                               E

costi complessivi sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale

 

 

Il punto 6 dell’art. 9 Patent box, prevede:

e)     per il primo periodo d’imposta di efficacia delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 37 e seguenti, della legge di stabilità n. 190 del 23.12.2014, e per i due successivi, i costi di cui al comma 1 sono quelli sostenuti nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione dei redditi e nei tre periodi d’imposta precedenti e sono assunti complessivamente ( per il 2015,2016,2017 il coefficiente si calcola computando tutti i costi qualificati e complessivi sostenuti nell’esercizio e nei 3 precedenti senza distinzione per singolo bene. Pertanto per il 2016 si devono considerare i costi qualificati e complessivi di competenza degli anni 2013-2014-2015 e 2016).

f)      Dal 2018 il coefficiente sarà calcolato per singolo bene avendo riguardo ai relativi costi qualificati e complessivi degli anni 2015,2016,2017 e 2018. Ciò in quanto, nel frattempo, l’impresa avrà implementato sistemi di rilevazione adeguati.    

( norma:  a partire dal terzo periodo di imposta successivo a quello di efficacia delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 37 e seguenti, della legge di stabilità, ( anno 2018) i costi di cui al comma 1 sono quelli sostenuti nei periodi di imposta in cui le presenti disposizioni trovano applicazione e sono assunti distintamente per ciascun  bene immateriale).   

 

 

 

Metodo del confronto del prezzo (CUP) indicato dalla linee Guida OCSE.

E’ utilizzato nel transfer pricing.

 

Metodo del profit split

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I costi diretti si intendo-no tutti i costi imputabi-li in maniera certa ed univoca al “costo di produzione del singolo IP”

 

 

 

 

 

 

 

Ruling – diretto  obbligatorio (Istanza)Ovvero Accordo preventivo ai sensi dell’art.8 del D.L. n. 269/2003 L’opzione produce efficacia per il computo del quinquennio a partire dall’anno di presentazione dell’istanza di ruling.Se l’opzione è datata 2015 e l’istanza di ruling 2016, l’opzione decorre dal 2016.

 

Il titolare del reddito d’impresa che utilizza direttamente il bene immateriale obbligatoriamente, o in caso di utilizzo indiretto con società facenti parte del medesimo gruppo, o in caso di cessione del bene agevolabile a società del gruppo, facoltativamentenel secondo e terzo caso, deve attivare la procedura di accordo con l’Amministrazione finanziaria (ruling) al fine di definire in contraddittorio i metodi ed i criteri di determinazione del reddito agevolabile ( ipotesi di “ruling obbligatorio), mediante invio all’Ufficio ( Ufficio accordi preventivi e controversie internazionali dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Accertamento, settore internazionale – ROMA , via Cristoforo Colombo 426, c/d e Milano Via Manin 25), di istanza in carta libera da inoltrare a mezzo raccomandata con AR ovvero da consegnare direttamente all’Ufficio, che rilascia attestazione di avvenuta ricezione.(vedasi modalità di compilazione  di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1.12.2015 n. 154278)    Documenti richiesti per l’istanza di ruling:

  • Dati anagrafici, partita IVA, codice fiscale e l’indicazione per inviare le comunicazioni;
  • L’oggetto dell’accordo ( ad esempio, contributo economico  nel diretto, plusvalenza, operazioni infragruppo);
  • Tipologia dei beni immateriali interessati;
  • Indicazione sul vincolo di complementarietà di tali beni, se presente;
  • Descrizione su quale o quali attività di ricerca e sviluppo sono state svolte e del loro collegamento diretto con i beni immateriali;    
  • Firma del legale rappresentante

Documenti richiesti per le informazioni integrative:

 

  • Documentazione atta a individuare in modo analitico i beni intangibili;
  • Indicazione dettagliata sul vincolo di complementarietà dei beni immateriali utilizzati in modo congiunto;
  • Descrizione chiara sull’attività di ricerca e sviluppo che è stata svolta e il suo collegamento diretto con i beni immateriali;
  • Indicazione dettagliata dei metodi e dei criteri di calcolo per il contributo economico portato dai beni immateriali e i motivi per cui sono stati scelti;
  • Indicazione sulle società del gruppo con cui sono svolte le operazioni;
  • Indicazione analitica sui canoni  che sono derivati dalla concessione e dei costi fiscalmente rilevanti;
  • Indicazione analitica sui metodi e sui criteri di calcolo adottati per quantificare la plusvalenza.

Documenti richiesti per l’istanza di ruling alle piccole e medie imprese:

  • Individuazione analitica dei beni intangibili che hanno prodotto la quota di reddito agevolabile dal Patent Box tramite il loro uso diretto;
  • Indicazione dettagliata del vincolo di complementarietà, se presente,  dei beni immateriali utilizzati in modo congiunto come se fossero un unico bene, nell’ambito della creazione di un prodotto o di un processo. Dopo la legge di stabilità del 2016 il vincolo di complementarietà può riguardare anche beni di tipo diverso, se utilizzati in modo congiunto e questo vale retroattivamente anche per l’anno 2015 )(vedere circolare 11/2016);
  • La descrizione delle attività di ricerca e sviluppo direttamente collegate allo sviluppo, al mantenimento e all’accrescimento di valore dei beni immateriali oggetto dell’agevolazione.

Si evince che a differenza delle grandi imprese le PMI non devono illustrare quali metodi e criteri di calcolo hanno utilizzato, e perché, per quantificare il contributo economico portato dai beni agevolati.

Nel caso in cui vengano presentati, tali metodi potranno essere stabiliti in contraddittorio con l’ufficio durante la procedura di accordo preventivo successiva.

Ruling –indiretto-  facoltativo Dal 2017 l’opzione deve essere comunicata nella dichiarazione dei redditi.      In caso di utilizzo indiretto del bene immateriale, il soggetto che intende beneficiare dell’agevolazione ha la facoltàdi attivare la suddetta procedura di ruling ( quella di utilizzo diretto) qualora   tale utilizzo venga realizzato nell’ambito di operazioni con società che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa (ipotesi di “ruling facoltativo”).L’istanza, indirizzata all’Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali dell’Agenzia delle Entrate, è trasmessa in carta libera a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero da consegnare direttamente al citato Ufficio che rilascia attestazione di avvenuta ricezione.La norma sopra richiamata prevede, quindi, che quando il reddito agevolabile è determinato sulla base di un accordo con l’Agenzia delle Entrate, l’opzione diviene efficace dall’anno di presentazione dell’istanza di ruling.La decorrenza, tuttavia, dipende dal tipo di opzione, se obbligatoria o facoltativa. L’opzio-ne è efficace ma il contri-buente non può determi-nare autono-mamente il reddito e deve attendere la conclusione dell’accordo con l’Agenzia  
Ruling(effetti) Art. 4, comma 4, PATENT BOXIl periodo agevolabile che va dall’invio dell’istanza alla data  di sottoscrizione dell’accordo, può essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sottoscrizione del ruling.La relazione illustrativa chiarisce che resta ferma la possibilità di presentare istanza di rimborso o dichiarazione integrativa “a favore” di cui all’art. 2, comma 8-bis, del dpr 22.07.1998, n.322 se ne ricorrono i termini di legge. Vedi casistica alle pagg. 21-22-23 della circ. 11/E del 7.4.2016    
Software protetto da copy right Si intendono i programmi per elaborare in qualunque forma espressi purchè originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore.Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.Il presupposto della tutela del software coperto da copyright non è costituto da alcuna forma di registrazione o brevettazione, ma dall’espressione dell’opera protetta, consistente nel linguaggio informatico dotato di caratteristiche di novità e creatività. La prova deve risultare da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, da trasmettere all’Agenzia delle Entrate, che, nella consapevolezza delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, attesti la titolarità dei diritti esclusivi su di esso in capo al richiedente, a titolo originario o derivativo, e la sussistenza dei requisiti di tutela sopra individuati di originalità e creatività tali da poter essere identificati come opere dell’ingegno.  
Soggetti non residenti Il regime agevolativo è applicabile anche ai soggetti non residenti solo se tali soggetti hanno una stabile organizzazione nel territorio dello Stato e limitatamente ai beni immateriali che siano “attribuibili” a detta stabile organizzazione.  
Spese di ricerca e sviluppo E’ il requisito fondamentale per poter accedere a questo bonus fiscale che, tra l’altro, è cumulabile con il credito di imposta ricerca e sviluppo.  
Tardiva opzione L’opzione per il regime in commento può essere esercitata anche tardivamente qualora il contribuente rispetti le condizioni previste dall’art. 2, comma 1,del decreto legge 2.3.2012 n. 16.(Art. 2 Comunicazioni e adempimenti formali1. La fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non e’ preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita’ amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;b) effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;c) versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalita’ stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista).Es: soggetto che per l’anno 2015 non abbia esercitato l’opzione ma  abbia presentato istanza di ruling entro la fine del medesimo anno; il contribuente potrà fruire dell’agevolazione in esame a condizione che:

  • Abbia i requisiti
  • Effettui la comunicazione telematica dell’esercizio dell’opzione utilizzando il modello sopra  citato entro il 30.09.2016:
  • Versi contestualmente l’importo della sanzione ridotta ai sensi della lettera c) dell’art. 2, comma 1, d.l. n. 16/2012.

 

 
Tipologia di utilizzo agevolabili Decreto Patent box (art.7).Rientrano nell’ambito applicativo dell’opzione:

  • La concessione in uso a terzi del diritto all’utilizzo dei beni immateriali di cui all’art. 6 patent box.
  • L’uso diretto di beni immateriali di cui all’art. 6, per tale intendendosi l’utilizzo nell’ambito di qualsiasi attività che i diriti sui beni immateriali riservano al titolare del diritto stesso.

 

 
Up lift L’up lift è pari al minore tra il 30% dei costi qualificati e la differenza tra costi complessivi e costi qualificati.    
Utilizzo diretto del bene immateriale UTILIZZO DIRETTO : si ha quando l’impresa produce o mette in commercio o beni e i servizi creati con uno specifico marchio, brevetto, know how, ecc. il reddito del bene immateriale equivale al contributo economico che apporta alla produzione del risultato complessivo dell’impresa. Va determinato un conto economico virtuale riferito  al bene intangibile che deve indicare:

  • I proventi ossia le royalties implicite incorporate all’interno del prezzo del bene;
  • I costi diretti ed indiretti, ossia tutte le attività connesse alla creazione, allo sviluppo e al mantenimento del bene.

Data la presenza di elementi di discrezionalità. Occorre istituire con l’Agenzia delle Entrate una procedura definita di ruling internazionale (vedi art. 110 TUIR, L..326/2003, Provvedimento Direttore A.d.E. 23.07.2014), con lo scopo di individuare l’ effettivo apporto del bene immateriale ai ricavi che sono stati realizzati.

Nella circolare 11/E/2016 sono annoverati come metodi preferenziali il “ CUP” e il Residual Profit Split”.

 

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Per ciascun bene immateriale oggetto dell’opzione deve essere individuato il reddito agevolabile ( definito, dalla norma primaria e dal decreto attuativo, anche come contributo economico o, dalla relazione illustrativa al decreto attuativo, come reddito figurativo) che ha concorso algebricamente a formare il reddito d’impresa o la perdita. Tale previsione dà contenuto al principio recato dall’art. 1, comma 39, terzo periodo, della legge di stabilità 2015 ai sensi del quale “ la procedura di ruling ha ad oggetto la determinazione, in via preventiva e in contraddittorio con l’Agenzia delle entrate, dell’ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l’individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi”. Le modalità di determinazione del reddito agevolabile in caso di utilizzo diretto sono illustrate nel paragrafo 6.1.

 

 
Utilizzo indiretto del bene immateriale OVVERO CONCESSIONE IN USO.CONCESSIONE IN USO (UTILIZZO INDIRETTO):il comma 2 dell’art.7 del decreto Patent Box, dispone che il reddito agevolabile è costituito dai canoni derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti a essi connessi. Le modalità di determinazione del reddito agevolabile in caso di utilizzo indiretto sono rese nel paragrafo 6.2.   
Variazione in diminuzione Occorre effettuare una variazione in diminuzione in sede di determinazione del reddito d’impresa.Per esigenze di semplificazione si ritiene che la variazione in diminuzione da operare ai fini IRPER/IRES sia da operare anche ai fini IRAP, senza tener conto della diversa modalità di calcolo del tributo regionale, conformemente alle previsioni di cui all’art. 1, comma 43 della legge di stabilità 2015.  
     


Ricorso avverso accertamento vecchio redditometro

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ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI B A R I

Oggetto: ANNI 2003 e 2004 – IMPOSTE  IRPEF –– ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE – SANZIONI.  

RICORSO avverso gli Avvisi di Accertamento emessi dall’ AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI GIOIA DEL COLLE:

  • N. RF3xx01475/2008 per l’anno 2003, prot. n. 70xx del 9.xxx2008, atto notificato in Putignano a mezzo raccomandata r.r. n. 7626xxx068-5 del x.12.2008;
  • N. RF301xxxx76/2008 per l’anno 2004, prot. xxx8 del xxx2.2008, notificato a mezzo raccomandata r.r. n. 7xxx52069-7 del 12.12.xx08.

Contro: AGENZIA DELLE ENTRATE  DI GIOIA DEL COLLE.

ricorrente:  SxxxxxxE, nato a Putignano (Ba) il xx1968 e residente in Putignano alla Via xxxxxxxxxxxxxxxx, C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxx85N, collaboratore dell’impresa familiare artigiana;

e per suo nome e conto, il difensore tecnico abilitato:

Rag. Tonio Detomaso, nato a Putignano (Ba) il 4.9.1947, con studio alla Via

G. Pascoli, n.27/a, 70017 Putignano (Ba), Cod. Fisc.

DTM TNO 47P04 H096B, giusta procura alle liti,

rilasciata a margine del presente atto di ricorso, a cura

dello stesso ricorrente xxSaxxxxxxe.

1)      CON RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELL’ATTO IMPUGNATO, AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.LGS. 31.12.1992, N.546 e s.m.;

2)      CON LA RICHIESTA DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA IN PUBBLICA UDIENZA, AI SENSI DELL’ART. 33, 1° COMMA DEL D.LGS. n.546/92. 

Il sottoscritto difensore rag.Tonio Detomaso, libero professionista in Putignano (Ba), ha ricevuto mandato difensivo dal Signor xxxxx xxxxxxxxxe, essendogli giunti a notifica il 1xxx.2008 gli avvisi di accertamento innanzi  citati, emessi dall’AGENZIA DELLE ENTRATE  DI GIOIA DEL COLLE.

Egli in esecuzione del mandato difensivo ricevuto, ha riscontrato la totale infondatezza ed illegittimità dei citati avvisi d’accertamento, pertanto, ai sensi dell’art. 18 e seguenti del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546 e s.m.,

RICORRE

A Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale, quale Giudice a quo, affinchè eserciti la relativa cognizione e decida la controversia ai sensi dell’art. 36 dello stesso D. Lgs. N. 546/1992.

MOTIVI DEL RICORSO

IN FATTO

1)          L’Agenzia delle Entrate Ufficio di Gioia del Colle notificava a mezzo raccomandata r.r. n. 1xxxx-5 del 2xxxx007, prot. N. 6143xxxdel 26xxxx07, (allegato n. 1), il questionario invitando il contribuente a restituirlo, debitamente compilato e firmato, unitamente ai documenti, nel termine di 15 giorni dalla notifica.   

2)          In data 10.xxx007, nei termini, con ricevuta n. 20070xxxx87, il contribuente depositava la risposta (all. 41 ).

3)          Il responsabile del procedimento riferiva che il contribuente sarebbe stato chiamato nei mesi successivi dopo l’esame dell’Ufficio.

4)          Non c’è mai stato un’altro incontro.

5)          Il 1xxx2.2008, invece, venivano notificati i due avvisi di accertamento

6)          Il giorno 31xxxx.2008 il contribuente si presentava in Ufficio per sostenere che gli accertamenti erano infondati ed illegittimi e depositava memoria difensiva ed ampia documentazione comprovante la provenienza dai genitori delle somme occorse per l’acquisto dell’autovettura e per le spese di esercizio. Manifestava al funzionario il dissenso per non essere stato interpellato per il contraddittorio

7)          Il funzionario responsabile redigeva il verbale di contraddittorio, prot. N. 7xxxx4 del 31.xxxx08, (all. 2), riconoscendo attendibili e valide le motivazioni ed i documenti depositati; tuttavia si riservava la valutazione e rinviava a nuova data, verso metà gennaio 09, per l’ulteriore incontro.

8)          In data 19.1.2009 il difensore si recava presso l’Ufficio ma il funzionario non aveva ancora esaminato la pratica.  

9)          Il Giorno 22 gennaio 2009, il difensore raggiungeva telefonicamente il funzionario preposto il quale gli comunicava che l’Ufficio non riteneva sufficienti la documentazione e le ragioni addotte con memoria del 31xxx.2008 ( all. 3).    

10)      Nella memoria del 31.12.20x (all. 3 ) il ricorrente metteva in evidenza all’Ufficio, ed ora al vaglio di Codesta On.le Commissione che:

  • Il reddito complessivo del nucleo familiare per gli anni 2003 e 2004, ma anche per gli anni precedenti e successivi al detto periodo era di molto superiore al parametro-spesa riferito al figlio XXXba, come da prospetto che segue:

                                    REDDITI DEL NUCLEO FAMILIARE

ANNO SPOR XXXLA XXXXXXPPE TOTALE
2001   8.XX,18 1XX3,94  XXX00,  2XXXXX,12
2002 1XXX00 17.XXXX0  5.9XXXX,00  33.9XXX,00
2003 14.86XXX,00 22XXXX,00  6.12XXXXXXXXXXX00  43XXXX4,00
2004 XXX998,00 1XXXX,00 10.538XXXXX  42XXXX,00
TOTALE 4XXXX8,18 70.4XXXX94 27.XXXXXX,00 1XXXX8,12
  • Il figlio NICOLA  è sempre stato collaboratore dell’Impresa familiare della mamma Signora PxxxA, titolare di azienda artigiana con attività di lavorazione e vendita di abbigliamento;
  • I due componenti dell’impresa familiare, ovvero Pxxxxxni e Gxxxa, avevano prodotto fino al 2002 condono ai sensi degli artt. 8, 9, 9bis e 14 della Legge 27.12.2002, n.289 (all. 11-12-13-14);
  • In data 9.1xxxxcon mod. AA9/3 (all.4) la titolare dell’impresa familiare comunicava all’Ufficio IVA il conferimento di procura speciale in favore del figlio stxxxxxe, per il compimento di qualsiasi attività aziendale, compreso ogni operazione bancaria aziendale e familiare.
  • Con atto di donazione del xxxxx.200x, a rogito notaio Dr. Nicola Macchia, (all.5) i genitori Sxxxxxxxxxxxxxxxxxx donavano all’unico figlio  xxxxx l’azienda artigiana di famiglia, compreso alcuni immobili.   
  • Tutti i canoni da locazione ed altri proventi dei genitori sono sempre confluiti nella disponibilità del figlio xxxxxnni tant’è che dal prospetto riepilogativo delle ricevute relative ai contratti di locazione, si evince che solo dagli affitti nel triennio 2002-04 sono stati incassati € 4xxxx37,62 (all.6); IMPORTI  REGOLARMENTE DICHIARATI E SOTTOPOSTI A TASSAZIONE DAI CONIUGI SxxA – xxxNI.
  • L’elenco delle utenze energetiche dimostra che le bollette erano e sono addebitate sul c/c del figlio xxxppe che è lo stesso conto in essere fin dalla sua accensione, ovvero fin dal  19xx (all.7);
  • In data 25.xxx2003 dal c/c n. xxx, presso la Bxxxx di Putignano, veniva staccato l’assegno n. 2xx per l’importo di € 9.xxx0,00 dato in pagamento alla venditrice dell’auto EUROCAR – FxxxUP S.r.l. di Bologna. In data 2xxx.2003 si prelevava dallo stesso conto con assegni circolari l’importo di € 2xxx00,00  che si trasferivano in pagamento a saldo della fattura n.xxx del 26xxxx.2003 al beneficiario xxxroup S.r.l.. Quindi in totale € 31.xxxx,00 ossia pari al costo dell’autovettura (all.8).
  • L’autovettura e l’azienda familiare rappresentarono la donazione che i GENITORI, vollero fare all’UNICO FIGLIO, dopo tanti anni di lavoro quale collaboratore nell’azienda di famiglia.

NON VI E’ ALCUN DUBBIO CHE LA SOMMA OCCORSA PER IL                                  PAGAMENTO DELL’AUTOVETTURA HA CHIARE ED INEQUIVOCABILI ORIGINI DAI REDDITI DEI GENITORI I QUALI HANNO DICHIARATO TUTTI I REDDITI CONSEGUITI.  

11) Per l’anno 20xx l’Ufficio chiede il pagamento delle seguenti  somme:

IRPEF                                                                       € 4xxx,00

ADDIZIONALE REGIONALE                                € 10xxx,00

ADDIZIONALE COMUNALE                                €   1xx,00

SANZIONE AMMINISTRATIVA                           € 5xxxx0,00

Per l’anno 2004😡

IRPEF                                                                                  €  x31,00

ADDIZIONALE REGIONALE                                €     36xx,00

ADDIZIONALE COMUNALE                                €      6xxx,00

SANZIONE AMMINISTRATIVA                           €  8xxxx5,00

Oltre gli interessi

DIRITTO

VIOLAZIONE DEL DIRITTO AL PREVENTIVO CONTRADDITTORIO CON IL CONTRIBUENTE NELL’ACCERTAMENTO SINTETICO.

Art. 38 del D.P.R. 29.9.1973 n. 600 e succesive modificazionin ed integrazioni  “ Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell’accertamento che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. L’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione”.

Art.1 D. Lgs. 19.6.1997, n.218– “L’accertamento delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto può essere definito con adesione del contribuente, secondo le disposizioni seguenti”.

Art. 2- Può essere oggetto di definizione anche la determinazione sintetica del reddito complessivo netto.

Art. 12, L. 27.7.2000, n.212– “ Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non può esere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza”. 

La prassi amministrativaPer quanto attiene agli aspetti procedurali, si segnala in primo luogo la necessità di permettere al contribuente di provare preventivamente che nel reddito determinabile sinteticamente trova giustificazione…”.

“Tale  prova potrà essere richiesta in fase istruttoria (questionario, verbale di colloquio) ovvero con l’invito di comparizione previsto, ai fini dell’accertamento con adesione, dall’art. 5, comma 1”, del D. Lgs. N. 218/1997 (circolare 30 aprile 1999, n. 101/E).

 “ Per ciascun contribuente selezionato e inserito nel piano dei controlli sostanziali, al fine di valutare la complessiva posizione fiscale, è necessario preliminarmente notificare una comunicazione informativa circa gli elementi di capacità contributiva disponibili per i periodi di imposta oggetto di controllo e del relativo reddito complessivo netto accertabile determinato sinteticamente, con invito ad avvalersi della facoltà prevista dall’art. 38, comma 6…”

Se ritenuto opportuno, sarà prevista la convocazione del contribuente in ufficio; in tal caso gli esiti del colloquio saranno raccolti in un verbale nel quale sarà dato atto della documentazione prodotta, delle argomentazioni e degli elementi forniti. Tale verbale costituisce documento formale nell’ambito del procedimento di accertamento. Si ricorda che la determinazione sintetica del reddito… rientra nell’ambito applicativo dell’accertamento con adesione ( cfr. D. Lgs. N. 218 del 1997)” (Circolare 9 agosto 2007, n. 49/E).  

Non vi è dubbio che il metodo sintetico per accertare il reddito complessivo rappresentato, rispetto all’analitico, da criteri presuntivi, non può fornire un quadro seriamente attendibile, da qui la necessità (obbligo) di instaurare con il contribuente “ un buon contraddittorio”  al fine di accertare fatti e capacità contributiva.

Ora, nella parte espostiva iniziale del ricorso il ricorrente ha descritto puntualmente come si sono svolti i fatti e, pare che, alla luce delle citate normative, della Giurisprudenza e prassi amministrativa, non vi siano dubbi che l’Ufficio abbia violato detti principi.

VIOLAZIONE DELL’ART. 38 DEL D.P.R. 29.9.1973 N. 600 E SUCCESSIVE MODICAZIONI ED INTEGRAZIONI E DELL’ART. 4, C.1, DEL D.M. 10 SETTEMBRE 1992.  

L’ordinamento si è evoluto quando, con la L. 31.12.1991 n. 413, è stato affermato, da un lato, che gli uffici finanziari avevano la possibilità di dare corso all’accertamento sintetico indipendentemente da un previo accertamento in via “analitica”; dall’altro, che l’adozione di questa metodologia non era più obbligatoria, ma solo facoltativa, tant’è che la formula legislativa veniva modificata da “ l’ufficio determina sinteticamente il reddito complessivo netto…”  “ l’Ufficio può determinare sinteticamente il reddito o il maggior reddito…”.

Anche il metodo sintetico, però – come tutti gli accertamenti presuntivi – va adottato con prudenza, senza irragionevoli automatismi; per cui, se è vero che, nel tempo, l’istituto si è modificato – anche dal punto di vista legislativo – non per questo è stata del tutto perduta quella che era la sua “ originaria funzione”: sopperire alle carenze dell’accertamento analitico.

La Corte di Cassazione 15.12.2003, n. 19163, ha ammonito, infatti, che “ La flessibilità degli strumenti presuntivi trova origine e fondamento… nell’art. 53 della Costituzione, non potendosi ammettere che il reddito venga determinato in maniera automatica, a prescindere da quella che è la capacità contributiva del soggetto sottoposto a verifica. Ogni sforzo, quindi, va compiuto per individuare la reale capacità contributiva del soggetto, pur tenendo presente l’importantissimo aiusilio che può derivare dagli strumenti presuntivi; che non possono, però, avere effetti automatici, che sarebbero contrastanti con il dettato Costituzionale, ma che richiedono un confronto con la situazione concreta”.      

L’art. 4, comma 1, del D.M. 10.9.1992, recita “…l’Ufficio può non procedere all’accertamento qualora tale reddito sia stato determinato sulla base di uno soltanto degli indicatori considerati dal presente decreto e risulti palesemente incongruente per eccesso con quello determinabile sulla base di altri elementi in suo possesso o successivamente acquisiti”.

Si è del parere che l’accertamento sintetico o più correttamente la determinazione del reddito complessivo netto delle persone fisiche di cui al comma 4 dell’art. 38 del D.P.R. 600/1973, non debba essere considerato una forma sanzionatoria di verifica della capacità contributiva, ma uno strumento rivelatore della setssa e, sotto questo profilo, costituisce un supporto integrativo del metodo di controllo analitico.

Manca la possibilità di una verifica del loro grado di attendibilità, quantomeno per l’assenza di adeguate rilevazioni a campione che darebbero alle predette stime un  qualche supporto scientifico.

Va inoltre evidenziato che il momento conclusivo della particolare metodologia di calcolo, applicata per quantificare il reddito complessivo presunto, si concretizza nella somma di una serie di redditi stimati, non  nella media degli stessi e ciò- inevitabilmente- può comportare incongruenze e distorsioni anche di non poco conto. Infatti, se lo scopo del meccanismo è quello di valorizzare, per ogni indicatore di capacità contributiva, specifiche propensioni al consumo al fine di pervenire alla stima del reddito correlato, ciascuno dei singoli importi ottenuti rappresenta un’approssimazione e, pertanto, l’incidenza di eventuali errori di sovrastima si ripercuote sulla determinazione del reddito complessivo “teorico”, non potendo essere mitigata dal correttivo di una media.

VIOLAZIONE DELL’ ONERE DELLA PROVA ART. 38, D.P.R. 29.9.1973, n.600 e s.m. ed integrazioni.

E’ pacifico che l’Amministrazioine Finanziaria sia tenuta a motivare e provare la propria maggior pretesa nei confronti del contribuente; tali oneri, tra loro ben distinti, soddisfano due esigenze fondamentali nel rapporto dialettico che si instaura tra le parti nel procedimento tributario: LA MOTIVAZIONE attiene alla conoscenza o conoscibilità della pretesa vantata dall’Amministrazione ( e tutela il diritto di difesa), nel mentre la PROVA attiene alla fondatezza della pretesa e riguarda il merito della stessa.

Gli avvisi di accertamento impugnati non soddisfano l’aspetto probatorio in quanto formalmente motivati legittimamente.

Cioè, l’Ufficio è stato informato esaurientemente e documentalmente della provenienza delle somme destinate all’acquisto dell’autovettura ed al suo mantenimento; motivo per cui gli era preclusa la determinazione sintetica del reddito, mancandone i presupposti e le condizioni di partenza, cioè di procedibilità. Il ricorrente raggiunto dagli accertamenti è conferitario di procura speciale potendo gestire e disporre incondizionatamente di somme depositate sul conto corrente n. 6xx presso la Bxxx ma riconducibili a redditi, regolarmente sottoposti a tassazione, dei genitori ( all.6, 10, 15,16,17,18,19,20,21,22)  xxxxrini e xxxxx.

Dall’allegato estratto conto n. 8 si evince che nelle date 25 e 26 novembre 200x sono state prelevate dalla banca rispetivamente 9xxx00,00€ e22xxxxx00,00 destinate al pagamento dell’auto del costo di € 3xxx000,00, come da fattura n.xxx del 2xxxx003, emessa da  xxxice Grup S.r.l. (all.9).

E’LA PROVA DEL CORRETTO COMPORTAMENTO FISCALE DEL SOGGETTO DESTINATARIO DEGLI ILLEGITTIMI ED INIQUI  PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI,  che non ha, invece, trovato nell’Ufficio evidentemente disponibilità, discernimento, capacità e ragionevolezza.

Quanto alle spese di esercizio dell’auto riferito all’anno 200x, determinate dall’Ufficio in  € 3xxx8,40 per effetto dei parametri da sintetico, va precisato che detto importo si consolida solo in presenza di legittimazione alla determinazione sintetica, poichè diversamente l’Ufficio nel procedere con altri metodi accertativi deve assumere il costo effettivo per l’esercizio dell’auto il quale è realmente e normalmente di gran lunga inferiore al teorico sintetico; NON OCCORRONO AFFATTO 3xxx,40 euro per mantenere un’auto, ancorchè HP 21, ma molto meno. Dai 12 allegati estratti  conti trimestrali della banca BNL c/cxxxxx7 dal 2002 al 2004 (n. 28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39), si osservano tutti i movimenti bancari. Per una più agevole lettura degli estratti il ricorrente si è concesso di riepilogare (all. 24) per categoria i movimenti avvenuti dal 2002 al 2004 e laddove il Giudice volesse chiarimenti analitici dei singoli movimenti per categoria si produco gli allegati n. 25 per l’anno 2004, n. 26 per l’anno 2003 e n. 27 per l’anno 2002, dai quali si analizzano la tipologia del movimento, tra cui ad esempio negli anni 2002-03-04 versamenti di dividendi con ritenuta alla fonte o cedole esenti del padre Spoxxxxxmo ( il quale ha il conto titoli xxxxx6 presso la xxxxall. 40) , l’addebito di utenze dei beni immobili locati,  versamenti e prelevamenti, etc.

Proprio alla prassi amministrativa si deve l’elaborazuoione di un elenco delle situazioni di fatto idonee a contrastare il metodo sintetico, che è andato nel tempo arricchendosi con l’individuazione di nuove fattispecie come gli atti di liberalità e contributi degli ascendenti o i redditi imponibili dichiarti dallo stesso contribuente accertato per gli anni precedenti i periodi di imposta presi in considerazione dagli uffici.

La facoltà di gestrire e disporre delle somme in conto corrente come evidenziato e documentato dall’allegata PROCURA, costituisce, a sommesso parere della parte, prova certa, inoppugnabile  e sicuramente di rango superiore rispetto alla prova contraria ad una presunzione legale relativa che la giurisprudenza è propensa a ritenere valida; prova contraria che può estrinsecarsi anche con presunzioni semplici e persino con una sola presunzione, purchè grave e precisa, dato che “la legge non pone alcun divieto all’ammissione della prova per presunzioni al fine di contrastare una presunzione legale, valevole sino a prova contraria.

MA D’ALTRO CANTO ED IN SOSTANZA E’LA PURA VERITA’ POICHE’ TUTTO IL RESTO E’ FRUTTO DI PRESUNZIONE STRUMENTALIZZATA ED  INFONDATA perchè finalizzata solo a FARE CASSA.

L’applicazione del sintetico nel caso in questione non trova alcuna seria giustificazione, in quanto il reddito di partecipazione del figlio xxxxxe è un reddito “derivato” ed esprime per l’anno 2004 il valore dell’apporto lavorativo del collaboratore nell’ambito dell’impresa familiare, il cui titolare resta l’unico soggetto responsabile delle sorti aziendali. E’ ammissibile che il genitore titolare possa aver da sempre integrato le riserve del figlio ma con denaro tassato. Classico contesto familiare in cui il figlio (unico) lavora nell’impresa del genitore ed intanto si prepara ad ereditare l’azienda e con essa altri beni immobili e mobili. L’accesso e la gestione incondizionata del c/c di famiglia non costituisce mai  evasione anche quando si prelevano somme per il fabbisogno personale.

Nel caso in esame l’inoppugnabile prova che i denari corrisposti alla parte venditrice provengono dalla disponibilità finanziaria in conto corrente è data dal prelievo del 2xxx2003 di € 9xxxx0,00 e del 26xxxx2003 di € 2xxx0,00 (all.8) somme che corrispondono alle previsioni del contratto di vendita del 20xxx03, nel quale si legge che l’acquirente si obbliga a corrispondcere l’acconto di € 9.00xxxx00 ed il saldo di € 22xxxx0,00 a mezzo assegno circolare, come in effetti la parte venditrice dichiatra di ricevere in  data xx.2003 (all. 23).

Insomma, la famiglia composta da tre persone che lavora duramente da oltre 50 anni (tranne il figlio evidentemente) avrà avuto pure il diritto e la fortuna di accantonare risparmi e quindi spendere una parte nel 2003,  2004, 2005 etc.?.

VIOLAZIONE DELLA MOTIVAZIONE-

Quando l’Ufficio procede all’accertamento con il metodo sintetico, è da ritenere che, proprio per la discrezionalità di cui dispone ha l’obbligo di esplicitare, nella motivazione dell’avviso di accertamento:

  • Le “ragioni” per cui, al di là della mera elencazione dei beni indice nella disponibilità del conttribuente e dei computi che derivano dall’applicazione dei “parametri” di cui al redditometro, ritengono che lo strumento usato sia, anche in ragione dell’attività istruttoria esperita ( degli elementi indiziari acquisiti, anche con eventuali indagini finanziarie), mezzo idoneo, nel caso concreto, a supportare l’accertamento e a dare attuazione (non già a disattendere) il precetto di cui all’art. 53, comma 1, della Costituzione (principio della capacità contributiva);
  • Il metodo ed i criteri nell’indirizzare la propria indagine ed il proprio accertamento verso alcuni soggetti piuttosto che verso altri.

Ovvero, per il caso in esame ed in considerazione degli elementi in possesso dell’Ufficio, la motivazione dovrà essere estesa ed articolata e non potrà limitarsi, come avviene, nell’ esporre un mero prospetto di calcolo connesso ad un elenco di beni e servizi “indice” ma evidenzi il percorso seguito nell’individuare proprio quel soggetto, come meritevole di essere accertato e indichi l’insieme dei dati soggettivi ed oggettivi, documentali e/o indiziari che consentono di corroborare quanto desumibile dai parametri, indici, coefficienti e quozienti di cui al metodo sintetico e di ritenere dunque attendibile non per mera via matematica ed automatica, ma in via di “ragionevolezza”, in rapporto alla concreta condizione dello specifico contribuente considerato, il reddito che viene ad essergli attribuito. L’Ufficio non ha seguito detto percorso sapendo che si sarebbe trovato dinanzi alla realtà, cioè “il dover constatare che il figlio ha utilizzato denari dei gentiri”.

L’obbligo di una adeguata motivazione degli atti amministratrivi che incidono su situazioni giuridiche soggettive ( qualificabili vuoi come diritti soggettivi vuoi come interessi legittimi) del contribuente, costituisce un principio generale del nostro Ordinamento Giuridico, come tale applicabile anche nel sistema normativo tributario, nonchè un principio di civiltà giuridica tendente a salvaguardare la fondamentale ed insopprimibile esigenza di circondare la sfera patrimoniale del contribuente di un adeguato strumento di garanzia, consentendo il controllo giurisdizionale dei limiti legali del potere di imposizione ( così Cass.  10.1.1973, n.24, Corte Cost. 8.2.1966, n.7 e Cons. di Stato 30.4.1966) ed assicurare, quindi in ogni caso al contribuente, di fronte alla pretesa tributaria una difesa adeguata delle proprie ragioni ( Cass. 26.10.1988, n. 5783; 13.7.1989, n.3285; 20.11.1989, n. 4966).

Un sensibile rafforzamento della tutela della posizione del contribuente discende dalla previsione dell’art.3 della Legge n. 241 del 1990 che ha generalizzato l’obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti amministrativi. Il comma 3 del citato art. 3 precisa che la stessa motivazione deve estendersi ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria, norma ripresa integralmente nell’art. 7 della Legge 27.7.2000,n. 212 ( Lo Statuto del contribuente).

P. Q. M.

Viene a finale considerazione che gli avvisi di accertamento sono completamente estranei al nostro Stato di Diritto ed al suo Ordinamento Tributario, per violazione di norme Costituzionali, illegittimità, infondatezza, illiceità, abuso, arbitrarietà, e quindi da ritenersi nullo o soggetto a censura di annullamento.

Il sottoscritto, richiamando ciascun punto del ricorso,

CHIEDE

A) – Ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 31.12.1992, n.546 e s.m. a Codesta On.le Commissione la sospensione dell’atto impugnato, non essendo il ricorrente Sxxxxx, in questo periodo di economia stagna interessato da scarsa liquidità in circolazione, in grado di corrispondere le imposte e le sanzioni richiestegli.

La sua impossibilità a solvere in conformità alle conseguenze impositive ed esattive, si ancora e si raccorda al seguente ordine di motivi:

  • l’Ufficio, non avendo saputo valutare la capacità economico-contributiva dello stesso contribuente, l’ha posto nelle prevedibili condizioni di danno di cui sopra;
  • Il contribuente non ha violato alcuna norma e le somme occorse per il pagamento dell’autovettura, tassate, provengono da fonti certissime e documentate (genitori – conto corrente- assegni circolari) e quindi mancano i presupposti di fatto e giuridici e le condizioni affinché l’Ufficio potesse determinare il reddito sinteticamente ed emettere gli accertamenti.

L’indole giuridica della chiamata esattoriale, ingenerata dagli atti fiscali da accertamenti o rettifiche, è data da norma, dottrina antipositivista, ispirata da un genere di norma di difficile qualificazione, ma che sicuramente ha tanto contribuito a gettare ombre sulla riforma del contenzioso tributario (Andrea Colli Vignarelli, ricercatore nell’Università di Messina: in Rassegna tributaria n. 23 Maggio-giugno 1996).

La natura giuridica dell’intervento esattivo, come riflesso dell’efficacia esattoriale degli avvisi ed annessi, sia esso a titolo di “ deposito fruttifero” o di vero anticipato pagamento (se pur parziale), una volta individuata e stimata l’incostitutività dell’atto e l’inesistenza degli essenziali parametri di misurazione dell’effettiva capacità contributiva del contribuente, è vista e sentita tuttora, come irragionevole ed anticostituzionale, anche per gli aspetti ed i caratteri di disuguaglianza dell’istituto riscossivo anticipato, quando la fattispecie è ancora sub iudice.

Venuta alla ragione ed alla constatazione il dato di fatto che la capacità contributiva è inesistente, intesa, se pur largamente, non solo come capacità economica, ma come capacità suscettibile di fornire al soggetto gravato della prestazione impositiva i mezzi finanziari occorrenti per l’assolvimento della stessa, nell’umana ragione non vi è possibilità di acquisire la circostanza che essa incapacità di poter disporre, la si tramuti in capacità solutoria (per giunta in crescendo); nell’attesa che il o i procedimenti giurisdizionali si svolgano e si concludano. Non s’ignorano, già si conoscono le peripezie, il travaglio della Corte Costituzionale e delle battaglie da essa combattute, per giungere ad affermare che:

a)      – per quanto attiene gli aspetti procedimentali, la garanzia dell’osservanza della capacità contributiva, si manifesta solo in via mediata ed indiretta, per questo in caso di violazione si determina contemporaneamente, se non esclusivamente, contrasto con l’art. 24 della Costituzione;

b)      –In ordine all’atto di accertamento allorchè si presenti privo di ragionevolezza (o addirittura irrazionale: è il nostro caso) contrasta sia con il principio di capacità contributiva che con quello di difesa.

L’art. 53 della Costituzione è norma di reciprocità di rispetto. Che altro senso avrebbe altrimenti l’espressione: “ in ragione della loro capacità contributiva”, se non quella di comando giuridico, dato prima al legislatore e poi a chi attua i procedimenti di accertamento tributario, sulla base delle leggi d’imposta, di verificare, misurare, rispettare e stabilire la capacità contributiva di ciascun amministrato contribuente, in “ragione” (e con ragione) della sua valenza economica, espressa in ciascun singolo tributo. Se tutto ciò è e deve essere, si comprende bene, che così come psicologicamente ed intellettivamente costruito, costituito e strutturato l’uomo (sia esso contribuente o meno) non gli è proprio possibile assumere e giustificare un ufficio pubblico, cioè lo Stato, che s’inventa del tutto un’inesistente capacità contributiva e che a ragione di ciò e di tanto, essere pure in grado di agire, (senza interposizioni giurisdizionali), di proseguire e comprimere il cittadino.

Or dunque, si sostiene che una capacità contributiva inventata di sana pianta è già di per sé bastante a configurare motivo e prova per la concessione della chiesta sospensione dell’avviso e che qui si reitera.

B) che Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale di Bari, in accoglimento del presente ricorso, dichiari l’annullamento dei due atti per quanto esposto in diritto ed in subordine l’annullamento degli atti di accertamento, siccome  incostitutivi, radicalmente viziati ed illegittimi per violazione di legge, eccesso di potere e carenza di motivazione, nonché infondato in fatto e diritto;

C) – l’annullamento delle sanzioni pecuniarie.

Con vittoria delle spese di giudizio.

Si deposita:

  • copia del ricorso consegnato all’Agenzia delle Entrate;
  • fotocopia della ricevuta di deposito;
  • fotocopia dei due atti di accertamento impugnati;
  • fotocopia dell’invito n. Qxxxx2/2007- all.n.1-;
  • fotocopia verbale di contraddittorio del 31.12.08-all.2;
  • fotocopia memoria del 27.12.2008-all.n.3-;
  • fotocopia comunicazione AA9/3 – all. 4;
  • fotocopia atto di donazione azienda – all.n.5;
  • fotocopia prospetto canoni attivi – all. 6;
  • fotocopia prospetto utenze Enel-Italcogim-telecom -all.n.7-;
  • fotocopia estratto conto xxxx anno 2003;
  • fotocopia fattura xxxxxxxxxxroup S.r.l. – all. 9;
  • fotocopia procura speciale – all. 10;
  • fotocopia condono anno 2002 Sgxxxxxxe – all. 11;
  • fotocopia condono anni 1997- 2001- Sxxxxxxxe – all. 12;
  • fotocopia condono anni 1997- 2001- Pxxxxxxla – all. 13;
  • fotocopia condono anno 2002 – Pexxxxxla – all. 14;
  • n. 8 fotocopie mod. Unici alxxni – Spoa anni 2001-2004 all- 15-16-17-18-19-20-21-22;
  • fotocopia contratto acquisto autovettura – all. 23;
  • fotocopia prospetto movimenti bancari – all. 24;
  • fotocopia prospetto movimenti bancari anno 2004 – all. 25;
  • fotocopia prospetto movimenti bancari anno 2003 – a.ll. 26;
  • fotocopia prospetto movimenti bancari anno 2002 – all. 27 ;
  • fotocopia estratto conto di banca I trim 2002 – all. 28;
  • fotocopia estratto conto di banca  II trim 2002 – all. 29;
  • fotocopia estratto conto di banca III trim 2002 – all. 30;
  • fotocopia estratto conto di banca IV trim 2002 – all. 31;
  • fotocopia estratto conto di banca I trim 2003 – all. 32;
  • fotocopia estratto conto di banca  II trim 2003 – all. 33;
  • fotocopia  estratto conto di banca III trim 2003 – all. 34;
  • fotocopia estratto conto di banca IV trim 2003 – all. 35;
  • fotocopia estratto conto di banca I trim 2004 – all. 36;
  • fotocopia estratto conto di banca  II trim 2004 – all. 37;
  • fotocopia estratto conto di banca III trim 2004 – all. 38;
  • fotocopia estratto conto di banca IV trim 2004 – all. 39;
  • fotocopia estratto conto banca al 31.12.2004 del conto titoli del Sig. Sxxxxxo all.40;
  • fotocopia ricevutaAgenzia Entratedel 10.10.2007 all.41;
  • n.3 fotocopie D.U. Sxxxxxxxxxppe all.42-43-44.

Putignano, 24.01.2009                                                             Con Ossequio

Il difensore abilitato                                                                                    _____________________

Rag. Tonio Detomaso

ATTESTAZIONE DI CONFORMITADELLA COPIA DEL RICORSO ALL’ORIGINALE.

Il sottoscritto rag.Tonio Detomaso, in qualità di difensore abilitato dal Sig. Borxxxxxpe nella presente controversia attesta, ai sensi dell’art.22, comma 3, del D. Lgs. 546/1992, che questo ricorso è conforme all’originale consegnato all’ Agenzia delle Entrate Ufficio di Gioia del Colle in data _________.

Firma del difensore

_____________________

Rag.Tonio Detomaso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICORSO AVVERSO STUDI DI SETTORE REDDITO DI PARTECIPAZIONE LAVORO AUTONOMO

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ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI B A R I

Oggetto: ANNI 2002 e 2003 – IMPOSTE  IRPEF –– ADDIZIONALE REGIONALE – STUDI DI SETTORE – REDDITO DI PARTECIPAZIONE.

RICORSO avverso gli Avvisi di Accertamento emessi dall’AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI BARI 1:

  • N. XX2008 per l’anno 2002, prot. n. 0xxx807 delxxxx.12.2008, atto notificato in Bari il 1xxx.2008;
  • N. 8840xxxxx1856/2008 per l’anno 2003, prot. N. 0xxxx6806 del 12.1xxxxx2008, notificato in Bari il 16xxxx08.

I due  Avvisi di Accertamento, nel loro costrutto formale, sostanziale, logico e giuro-impositivo, in abbinata constatata ricorrenza della connessione per natura tra gli stessi sul piano dei motivi, dei fatti, dei criteri di discrimine dei presupposti, dei tributi, dell’oggetto e di ogni altro elemento giuridicamente considerabile, nella ratio dell’art.29 del D.Lgs. n.546/1992 e s.m. e delle norme del C.P.C., configurano la Condicio Iurisdi proponibilità “cumulativa”  del presente ricorso. Trattasi cioè di unico fatto economico generatosi nello Studio Odontoiatrico Associato Dr. xxoro, Dr. Nxxxxxxdi Putignano.

Contro: AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI BARI 1.

ricorrente:  SxxxxxxxxxCO, nato a  Bari il 1xx952 e domiciliato in Bari in Via xxxxxxxxxxxari, n.xxxx, C.F. SNTFxxxxxxxx52D15A662Y, medico;

e per suo nome e conto, il difensore tecnico abilitato:

Rag. Tonio Detomaso, nato a Putignano (Ba) il 4.9.1947, con studio alla Via

G. Pascoli, n.27/a, 70017 Putignano (Ba), Cod. Fisc.

DTM TNO 47P04 H096B, giusta procura alle liti,

rilasciata a margine del presente atto di ricorso, a cura

dello stesso ricorrente Santoro Francesco.

1)      CON RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELL’ATTO IMPUGNATO, AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.LGS. 31.12.1992, N.546 e s.m.;

2)      CON LA RICHIESTA DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA IN PUBBLICA UDIENZA, AI SENSI DELL’ART. 33, 1° COMMA DEL D.LGS. n.546/92. 

Il sottoscritto difensore rag. Tonio Detomaso, libero professionista in Putignano (Ba), ha ricevuto mandato difensivo dal Dr. xxxxtoro xxxxxsco, essendogli giunti a notifica il 1xxxx08 i due avvisi d’accertamento n. 8xxxxxxxxxx2008 (Prot. n. 0xxxxxxxxxx07 del 12.xxxx008), e xxxxxxxxxxxxxx8 (prot. n. 0xxx6806 del 12.xxx.2008) emessi dall’AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI BARI 1.

Egli in esecuzione del mandato difensivo ricevuto, ha riscontrato la totale infondatezza ed illegittimità dei citati avvisi d’accertamento, pertanto, ai sensi dell’art. 18 e seguenti del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546 e s.m.,

RICORRE

A Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale, quale Giudice a quo, affinchè eserciti la relativa cognizione e decida la controversia ai sensi dell’art. 36 dello stesso D. Lgs. N. 546/1992.

MOTIVI DEL RICORSO

IN FATTO

1)          L’Agenzia delle Entrate Ufficio di Gioia del Colle notificava al Dr. Santoro a mezzo raccomandate r.r. 7xxx649394-9 e 761926xxxx-7 l’invito n. RF3Ixxxx007, prot. 6xxx1 del 20xxxx077, per l’anno 2002 (all.1), e raccomandate nn. 7xxxx9391-5 – 761xxxx9390-4,  l’invito n. RF3Ixxxxx0253/2007, (allegato n.2) per l’anno 2003, ad esibire documentazione contabile e a presentarsi il giorno 1xxxx2007 in Ufficio ai fini dell’instaurazione del contraddittorio e dell’eventuale definizione dell’accertamento con adesione, ai sensi del Decreto Legislativo 18.6.1997, n.218, relativamente allo STUDIO ODONTOIATRICO ASSOCIATO Dr.xxxxxx con sede in Putignano alla via Wxxxxxxxer n. 3, citando calcoli da studi di settore, i quali –tuttavia- NON RISULTAVANO ALLEGATI ALL’INVITO;    

2)          Per l’incontro avvenuto il 16xxxxx007 furono redatti due verbali di contraddittorio prot. n. 6xxxx del 16xxxx007 (all.3) e prot. n. xx877 del 1xx2007 (all. 4), dai quali si evince che il Dr. xxxxncesco, nella qualità di amministratore legale rappresentante dello studio associato “ ODONTOIATRICO Dr. xxxxxxito, con procura conferita al rag. Tonio Detomaso, esibiva i documenti fiscali richiesti, tra cui la memoria difensiva esplicativa con relativi allegati e chiedeva l’archiviazione della pratica avendo fornito ampie prove a sostegno della tesi che nel suo caso gli studi di settore non erano applicabili.

In entrambi i verbali, da una parte il verbalizzante Sig. Masxxxxx    per l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Gioia del Colle e dall’altra lo Studio associato odontoiatrico, rappresentato dal difensore rag., T. Detomaso, alla pag. 2, si legge:  “ si ritiene di considerare le suddette giustificazioni in parte persuasive in quanto le circostanze evidenziate comportano effettivamente una riduzione dei compensi determinati in base agli studi di settore applicabili. Pertanto, l’Ufficio, dopo aver attentamente vagliato le suddette giustificazioni, propone la rideterminazione dei maggiori compensi calcolati in base all’applicazione dello studio di settore in € 36.xxxx00 per l’anno 2002 ed in  € 34.xxx0 per l’anno 2003 (all. 3 e 4).

La parte aderiva alla definizione per lo studio associato per due ragioni:

  1. convenienza economica a chiudere subito l’incomprensione sorta tra il fisco e l’associazione professoniale, dato il sostenibile gravame ( contributo ) dovuto, rispetto all’eventuale  percorso del contenzioso;
  2. la conservazione dell’autonomia negoziale degli atti, consapevole del rinvio a nuova e successiva data per l’esame della posizione dei due associati appartenenti a distretti diversi da quello di Gioia del Colle, ed essendo tra loro posizioni giuridiche distinte.

3)          La parte effettuava nei 20 giorni successivi al 1xxx07 i versamenti perfezionando così la definizione per gli anni 2002 e 2003 (all. 5 e   6) solo per l’Associazione professionale “ Studio associato Dr. xxxxxxxxxxxxxto.  

4)          Il 16 dicembre 2008 venivano notificati i due accertamenti impugnati, non preceduti dal contraddittorio, con i quali l’Agenzia di Bari:

Per l’anno 2002  chiede il pagamento delle seguenti  somme:

IRPEF                                                                            € 2xxxx1,00

ADDIZIONALE REGIONALE                                    €    10xx2,00

ADDIZIONALE COMUNALE                                    €      37xx,00

SANZIONE AMMINISTRATIVA                              € 2.4xx70,00

Avendo elevato il reddito complessivo da € 19.xxxx6,00 (all.17) ad € 26xxxx1,00.

Per l’anno 2003:

IRPEF                                                                          €  3.3xx,00

ADDIZIONALE REGIONALE                                    €     10xxx,00

ADDIZIONALE COMUNALE                                    €       4x,00

SANZIONE AMMINISTRATIVA                              €  3.xxxx,00

Avendo elevato il reddito complessivo da € 3xxxxx00 (all. 18) ad €  40xxxx2,00.

Oltre gli interessi

5)          Nella memoria del 15.10.2007 (all. 7) il ricorrente evidenziava all’Ufficio ed ora al vaglio di Codesta On.le Commissione che:

  • Lo studio associato è stato costituito il 26.xxx.2001 con lo scopo di esercitare in forma associata la professione di odontoiatra e odontostomatologia in Putignano e con la previsione, all’art. 4, che il contratto associativo sarebbe venuto a scadere il 31.12.2005 (allegato).
  • Lo studio associato ha operato senza dipendenti ed i due medici si alternavano per due mezze giornate la settimana .    
  • Lo studio era ubicato in via xxx, zona molto al di fuori del centro urbano e principalmente inaccessibile a chi non possiede un automezzo, come si evidenzia dalla piantina allegata.

L’ubicazione di un nuovo studio, specie se trattasi di odontoiatra, assume grande rilevanza per l’acquisizione della clientela. E’ noto, altresi’, il divieto di attuare qualsiasi tipo di pubblicità e l’unico modo per acquisire notorietà e lavoro sono il tradizionale “passa parola” ed il tempo, ma è evidente che data la collocazione fuori Paese dello studio ciò non è stato possibile o lo è stato in misura assai ridotta.   

      La scelta dello studio, fatta evidentemente imponderatamente,  E’ STATA CAUSA DELL’INSUCCESSO DELL’ INIZIATIVA (fallimento dell’iniziativa), tant’è che allo scadere del termine previsto ( 31.12.2005) i due associati hanno preferito, senza alcun ripensamento, CESSARE L’ATTIVITA’ (allegato), anche per non rimetterci ulteriori denari rispetto a quelli già investiti e risultati in parte infruttiferi ed in parte persi definitivamente. 

  • L’attività professionale è stata avviata mediante accensione di mutuo per euro 4xxx0,00 presso la Banca Intesa   Bci, fotocopie allegate comprensive del piano di ammortamento, utilizzato per l’acquisto del macchinario ed attrezzature tecniche di studio e stipulando un contratto di leasing (allegato) per l’acquisto del riunito. Per l’esercizio 2002, è stato inevitabile che gli interessi passivi, i canoni leasing, gli ammortamenti, le spese pluriennali, le locazioni, l’IVA indetraibile da pro-rata, per complessivi euro 25.xxxx2,52, hanno rappresentato costi insopprimibili ovvero necessari per l’esercizio professionale, ma che hanno finito per incidere negativamente sul conto economico (allegato). Ciò non deve meravigliare essendo pacifico che nell’avviare l’attività, per i primi anni, i costi non sono proporzionati ai ricavi e ciò vale anche per l’esercizio 2003.   
  • E’ altrettanto inconfutabile che, in considerazione della corposa concorrenza, oggi per avviare un qualsiasi studio professionale occorrono non meno di cinque anni ed i ricavi risultano necessariamente bassi e contratti.
  • Il risultato delle scelte operate si compendia nel risultato negativo per i primi due anni, diventando positivo per gli anni 2004 e 2005, anche se di modesta entità. Perdite e redditi dichiarati derivanti dall’attività lavorativa corrispondono alla reale situazione economico-fiscale, nel rispetto della normativa tributaria.

Gli associati responsabilmente e coerentemente, già a metà anno 2005, constatati i deludenti ed antieconomici risultati conseguiti, decisero di cessare l’attività oltre che per le suesposte ragioni anche per il fatto che preferirono impegnarsi maggiormente a favore dei rispettivi studi di Bari.

La rappresentazione puntuale e veritiera dei fatti soggettivamente ed oggettivamente, unitamente agli allegati documenti, costituiscono dimostrazione e prova che gli studi di settore, nel caso di specie, non sono applicabili sia perchè modificano immotivatamente e non vera il risultato di gestione, sia perchè essi non sono accompagnati da alcuna dimostrazione e prova a carico e cura dell’Ufficio; ne consegue l’annullamento dei due avvisi di accertamento.

Premessa

Si intende con il presente ricorso trattare preliminarmente le due distinte fasi che devono contraddistinguere l’attività dell’Ufficio tributario, ovvero quella dell’accertamento e quella della determinazione dei ricavi.

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Ricorso avverso accertamento Irpef – Iva – (da indagine della G. d. F.)

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ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI                       BARI

Oggetto: Accertamento Anni 2001-2002-2003- IVA – IRPEF – ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF- IRAP – SANZIONI ED ACCESSORI.

RICORSO INTRODUTTIVO CUMULATIVO

Avverso gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate di Gioia del Colle, distintamente specificati, per ciascun anno d’imposta e tipo di imposta:

1) Numero RF xxxx0300271 (Prot.7xx23 del .10.2005), per l’anno 2001  Atto notificato il 07.11.2005;

–         Tributi accertati: IVA ;     Imposta accertata euro  3.8xxx2,81

2) Numero RF 301xxxxx272 (Prot.74xxx7, del 2.2005),  per l’anno 2002 Atto notificato il 07.11.2005;
– Tributi accertati: IVA ;          Imposta accertata euro  1xxx60,00
3) Numero RF 3xxxxx676 (Prot.xxx8 del 0.2005), per l’anno 2003

Atto notificato il 07.xx.2005;
Tributi accertati: IVA – IRPEF-ADD.LE IRPEF-IRAP-ADD.LE COMUNALE;

Imposte accertate Irpef euro 6xxx2,00, Add.le Regionale euro 2xx,00, Add.le Comunale euro xx6,00, Irap euro xxx4,00, I.V.A.  euro xxxxx9,00;

RICORRENTE: xxxxxxxTA  Rosaria: nata a xxxxxx) 2xx.xx4, domiciliata in Via xxxxxxx 70017 – PUTIGNANO (BA), CODICE FISCALE  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CONTRO: AGENZIA DELLE ENTRATE DI GIOIA DEL COLLE.

IL DIFENSORE  TECNICO ABILITATO

Rag. TONIO  DETOMASO, nato a Putignano (Ba) il 4.9.1947, con studio alla via G. Pascoli, n.27/A, 70017 Putignano (Ba); Codice Fiscale  DTM TNO
47P04 HO96B, giusta procura alle liti rilasciata a margine di questo atto di ricorso;

CON RICHIESTA

  1. DI SOSPENSIONE DEGLI ATTI IMPUGNATI, AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D. LGS. 31.12.1992, N.546 E S.M.;
  2. DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA IN PUBBLICA UDIENZA, AI SENSI DELL’ART. 33, 1° COMMA DEL D. LGS. N. 546/92 ( SENTENZA N. 526 DEL
    23.6.1997, DEPOSITATA IL 23.12.1997, DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SALERNO);
  3. DI ESERCIZIO DI OGNI POTERE ISTRUTTORIO, OVE OCCORRA, ESSENDO LA CONTROVERSIA FORIERA DI ASPETTI COGNITIVI DEL TUTTO PARTICOLARI, NELLA PROSPETTAZIONE DELLA RATIO DI BISOGNO E DI ASSENTIMENTO DELL’ART.7 DEL D.LGS. N.546/1992;
  4. ALL’UFFICIO DELLA P.A.F. AVVISANTE, DI ANNULLAMENTO DEGLI OPPOSTI AVVISI, MEDIANTE L’APPLICAZIONE DELL’ISTITUTO DELL’AUTOTUTELA, AI SENSI DELL’ART. 68 DEL D.P.R.  287/92 E DELL’ART.2 QUATER DEL D.L. 30.09.1994, IN LEGGE 30.11.1994, N.656 E DELLE DIRETTIVE APPLICATIVE E  REGOLAMENTARI DETTATE DALLE ISTITUZIONI GERARCHICHE SOVRAORDINATE.

———-O———-

Il sottoscritto difensore rag. Tonio Detomaso, libero professionista in Putignano (Ba), ha ricevuto mandato difensivo dalla Signora
xxxxxxxtta per l’impugnazione dei tre atti di accertamento giunti a notifica il xxxxxx05, riguardanti gli anni d’imposta 2001-2002-2003.

Egli, in esecuzione del detto ricevuto mandato difensivo, ha riscontrato la totale infondatezza ed illegittimità degli anzispecificati Avvisi Erariali, pertanto, ai sensi dell’art.18 e seguenti del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546 e s.m.

R I C O R R E

a Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale, quale Giudice a Quo, affinché eserciti la relativa cognizione e decida la controversia ai sensi dell’art. 36 dello stesso D. Lgs. n. 546/1992, e s.m..

PREMESSA  AI  M O T I V I  DEL  RICORSO

v  I tre Avvisi di Accertamento, nel loro costrutto formale, sostanziale, logico e giuro-impositivo, in abbinata constatata ricorrenza della
connessione per natura tra gli stessi sul piano dei motivi, dei fatti, dei criteri di discrimine dei presupposti, dei tributi, dell’oggetto e di ogni
altro elemento giuridicamente considerabile, nella ratio dell’art.29 del D.Lgs. n.546/1992 e s.m. e delle norme del C.P.C., configurano la Condicio Iuris di proponibilità “cumulativa”  del presente ricorso.

Da tanto si ha: che i tre Avvisi Fiscali si pongono in lineare connessione soggettiva ed oggettiva; che l’economia delle funzioni di Giustizia (e non solo di essa) attrae nella possibilità di riunione (volontaria) dei ricorsi (S.C. Cassazione a Sezioni Unite 19.01.1970, n.105, in Imp. Dir. Erar., 1970, 815 e molte altre, in consonanza e conformità con la letteratura e la Giurisprudenza Amministrativa).

v  L’indagine della G.d.F. è iniziata il 5xxx03 e si è conclusa il 7.xxxx200x, mettendo in evidenza la modestia del risultato erariale, stimato insignificante ove si consideri la smisurata importanza attribuita dalla G.d.F. al caso. L’esito, ancorché viziato, non riflette la REALTA’ E VERITA’ DEI FATTI. Eppure si rappresentava già all’avvio dell’indagine che la ricorrente, per il fisco, era poco più del “nulla”. Inoltre e principalmente l’attività di verifica, accertamento ed indagine non ha fornito, né poteva essere diversamente, alcun dato certo, serio e di verità, riferiti alla reale situazione della contribuente la cui vera configurazione personale nell’ambito sociale ed economico è di piccolissimo soggetto che ha iniziato a collaborare con alcuni operatori esteri del settore abbigliamento.
La lettura e l’esame del P.V.C. confermano l’irrilevanza, sotto il profilo della consistenza patrimoniale riferita agli affari che la riguardono
seriamente, del soggetto verificato.

L’attività di verifica si è svolta senza il preventivo inquadramento storico del soggetto e ne è conseguita un’attività della G.d.F. del tutto fuorviante, aggressiva, spropositata, immeritata, non osservante delle norme tributarie e procedurali, quindi infondata ed illegittima.

La G.d.F. ha scelto di accreditare fonti esterne.

MOTIVI DEL RICORSO

IN FATTO
La Guardia di Finanza inizia il .xxx5.200x la verifica fiscale nei confronti della ricorrente ma commette da subito un grave errore, cioè qualifica la signora xxxxxxxta quale “ intermediario del commercio di abbigliamento e commercio di abbigliamento”. La ricorrente fa notare che Lei non ha mai commercializzato, né ha intermediato nel senso giuridico del termine. A fine indagine, infatti, non è risultato nè una fattura di acquisto merce né una sola fattura emessa a clienti. Le dichiarazioni unanimemente rese da soggetti economici interpellati dalla G.d.F. sono del seguente tenore:

… conosco la signora Loliva che accompagna gli operatori stranieri,

… funge da interprete,

… non ho mai corrisposto alla stessa alcuna provvigione o emolumento. Tuttavia la verifica incardinata su input falsi continua a svolgersi nella convinzione di aver scovato un’importante evasore, di dimensioni ragguardevoli, ma così non è. I verificatori nel tentativo di fare emergere, a tutti i costi,  “l’impresa” che non esiste, finiscono con il violare l’art. 4 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 per falsa applicazione.

La poca ed irrilevante documentazione in copia rinvenuta ( pag. 4 del P.V.C.) all’atto dell’accesso doveva servire, cioè bastare, a valutare saggiamente il caso ai fini dell’indagine e, qualora la G.d.F. avesse deciso di continuare, misurare lo sforzo indagativo, fino ad adottare la più ponderata decisione di definire in via breve la questione. La contribuente non aveva documenti contabili, registri e quant’altro perché non ne aveva bisogno, né ricorrevano i presupposti di legge. Il corpo ispettivo ha rinvenuto una agenda, qualche copia di fattura al cliente estero, qualche copia commissione, insomma  il minimo di carte necessario per seguire, con un minimo di cognizione e dovere, l’andamento degli affari e spedizioni affinché il contratto commerciale tra l’operatore italiano, produttore, ed il cliente straniero avvenisse nel migliore dei modi.

QUESTO E’ QUANTO SVOLTO DALLA RICORRENTE DEDICANDO UNA MANCIATA DI MINUTI AL GIORNO PER POCHI GIORNI DELL’ANNO, NE’ PIU’ NE’ MENO.
L’irrituale quantità di energia destinata all’attività d’ indagine si manifesta nella definizione che la G. d. F. fa dell’attività svolta dalla contribuente: “  pag. 7 del P.V.C.- L’attività della Signora xxxxtta pertanto, consisteva nello svolgere la funzione di longa manus   in Italia, del cliente straniero…” Ma allora longa manus o impresa ?. E’ necessario che i verificatori e l’Agenzia delle Entrate di Gioia del Colle, inquadrino correttamente la natura e gli effetti giuridici di questa insinuazione.
Si legge a pag. 11 del P.V.C. la sostanziale contraddizione con tutto l’assetto verificatorio ed accertativo così presentati dalla G.d.F e l’agenzia delle entrate,  “ pertanto, questo Comando ha richiesto al Comando Compagnia di San Giuseppe Vesuviano (NA), di effettuare un controllo incrociato nei confronti dei soggetti beneficiari dei suddetti assegni. Dal controllo effettuato è emerso che non esiste nessun rapporto commerciale tra i soggetti di nazionalità cinese e le aziende estere, clienti della ditta verificata, né tantomeno con la stessa xxxxxxxxxxxxxa” . L’allegato 16 che riguarda un assegno di lire 9.886.000, emesso in pagamento a fornitori della zona è stato incassato a Napoli da Cinesi!, i quali interpellati dalla G.d.F. del posto hanno dichiarato di non conoscere la signora xxxxxxxta.      

Danno atto i verificatori, pag. 12 del P.V.C., che” in sede di accesso i militari operanti non hanno rinvenuto giacenze di magazzino”. Si rammenta
che l’accesso è avvenuto nei locali dell’agenzia di assicurazione xxxxx, condotta dal coniuge xxxxxxxed altri, dove pensavano di rinvenire un magazzino con capi di abbigliamento ed una copiosa documentazione contabile per gli affari intrattenuti. Nulla di tutto questo perché laxxxxxiva, all’epoca dei fatti é una dipendente dell’Azienda xxx e solo part time, visto che conosce l’inglese, ama vestire gli abiti di collaboratrice occasionale per alcuni operatori stranieri; si dedica saltuariamente conoscendo la lingua e gli usi dell’area araba ed assiste due operatori stranieri per il disbrigo di pratiche commerciali. Intanto,  si rende utile nel circuito delle imprese locali, all’interno delle quali raramente c’è personale capace di parlare l’inglese.
Riceve in compenso un emolumento forfetario, quale rimborso spese, del quale da prova alla G.d.F. ma che, tuttavia, non è assunta agli atti.
E’ fatto certo e dichiarato dagli operatori commerciali italiani di non aver mai corrisposto alla signora xxxxxa né compensi provvigionali, né emolumenti diversi , né somme in pagamento per altri titoli.
Nel P.V.C. frequentemente si legge “in mancanza di elementi certi…” L’attività della G.d.F. è rivolta  alla ricerca della verità dei fatti, degli
elementi, delle prove e circostanze da segnalare agli Uffici preposti spontaneamente all’attività di accertamento; l’attività condotta dalla Finanza
con metodologia presuntiva è illegittima, essa va respinta e non ammissibile nel procedimento amministrativo in cui l’attore deve essere
soggetto qualificato e la materia del contendere deve essere certa. Infondata evidenziazione della capacità contributiva del contribuente e quindi violazione dell’art. 53 della Costituzione.
Le evidenziazioni  che precedono vogliono mettere in evidenza la non conformità dell’azione verificatrice rispetto alle regole che il COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ha emanato con la Circolare n. 1/1998 del 20 ottobre, di cui si ritiene dover riportare alcuni passaggi fondamentali ed inderogabili:

  • La verifica è una indagine di polizia amministrativa finalizzata a:

-prevenire, ricercare e reprimere le violazioni alle norme tributarie e finanziarie;

qualificare e quantificare la capacità contributiva del soggetto che ad essa viene sottoposto;

-L’attività di verifica, come è noto, non è fine a se stessa: essa, infatti, è destinata a produrre esiti che intanto assumono valore in quanto sono destinati ad essere recepiti a fondamento dell’ulteriore attività di accertamento demandata agli Uffici finanziari che ne cristallizzeranno definitivamente le risultanze in un atto a rilevanza esterna, deputato a produrre effetti giuridici nella sfera di colui che ne è per legge il destinatario. 2.2  PROGRAMMAZIONE- Il principale strumento di questa conoscenza è costituito dall’attività di polizia tributaria investigativa,
atteggiamento operativo che distingue l’azione della Guardia di Finanza rispetto alle procedure degli altri organismi deputati alla tutela degli interessi erariali.

4.3 I TEMPI DI DURATA DELLA VERIFICA- Il Fattore tempo costituisce elemento rilevante nell’esecuzione della verifica e,  più in generale, nella realizzazione della programmazione annuale Il direttore della verifica ed il capo pattuglia, nella scelta degli strumenti investigativi, devono quindi considerare attentamente anche tale elemento sia per le evidenti incidenze sulla operatività del Reparto e la puntuale attuazione del principio dell’economicità dell’azione amministrativa in base al rapporto costi-benefici dell’attività ispettiva, sia per gli effetti che determina sull’attività economica del contribuente controllato.

OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEGLI ATTI ISPETTIVI-

…nella fase istruttoria vengono esperite le indagini del caso per ricercare e verificare i fatti fiscalmente rilevanti ed al termine delle stesse, nell’ambito della fase conclusiva, si perviene, di regola, all’emanazione del provvedimento impositivo, salvo che non ne ricorrano i presupposti. In tale contesto si colloca l’azione della Guardia di Fiananza quale organo ausiliare dell’attività di accertamento, attraverso l’esecuzione di una serie di atti endoprocedimentoali aventi parimenti natura amministrativa.
La verifica attuata nei confronti della ricorrente, quanto a tempi, modi, tempi, metodologie impiegate e  risultati, non si giustifica e soprattutto non trova fondamento alcuno nella realtà del soggetto verificato, poiché, come già riferito, la signora xxxxxxx non ha mai posto in essere attività di intermediazione e/o vendita di capi di abbigliamento; ha solo assistito due operatori esteri.

CON RIFERIMENTO AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO 
ANNO D’IMPOSTA 2001- imposta IVA-

  • L’Ufficio dice che il contribuente ha omesso di fatturare operazioni attive per euro 39xxx0,00. E’ assolutamente scorretto perché l’importo di cui innanzi, tratto dal P.V.C. pag.17, è la sommatoria di tre elementi eterogenei:

-ricavi per provvigione ( 2xxx,00, colonna C, calcolati sui bonifici esteri disposti per il pagamento ai fornitori delle merci );

-altri versamenti non giustificati (1xxxxx,00, colonna D);

– vendite senza fattura con ricarico del 10% (24xx,00, colonna F).

Per l’Ufficio le tre voci rappresentano operazioni attive!. E’ totalmente inesatto, falso ed arbitrario.

Nell’intero P.V.C. non è mai stata indicata la circostanza e/o meglio la prova che la ricorrente abbia mai acquistato merce per la
successiva rivendita. L’Ufficio, allora, non può sottrarsi dall’indicare quale disposizione normativa consente di dedurre le citate operazioni attive. Bene, se detta procedura non è collocata nell’ordinamento tributario, e per la verità neppure in altri ordinamenti, deve l’Ufficio con assoluta precisione e seriamente  motivare quali sono i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche su cui fonda le presunzioni degli accertamenti. Di fatto, si continuerà a dimostrare che la procedura è affetta da  totale illegittimità per aver costruito materia imponibile su elementi non veri, errati ed inesistenti. E’ quanto meno singolare l’affermazione dell’Ufficio che si contesta e confuta in toto per infondatezza ed erroneità.

La duplice presunzione fatta dall’ Ufficio non è precisa, né grave, né concordante; essa è improponibile. Al contrario la parte dimostra e prova che i versamenti che secondo l’Ufficio non sono giustificati ( xxx12,00) , lo sono invece ed infatti 12xxx2,00 è la somma dei versamenti eseguiti presso
l’Unicredit Banca, come da estratto conto qui allegato:

valuta vers.to                  importo in lire                             importo in euro

24.8.2001                   2.xxx.000                               1.0xxx92

29.8.2001                   3xxxxx0.000                               1.xxxx60

09.10.2001                 5.2xxx500                               2xxxxx,11

25.10.2001                 1.xxxx000                                 8xxx,28

15.11.2001                 ————
già in nuova valuta 1.xxx8,74

09.11.2001                 ————-   “
“                3.xxx4

21.11.2001                 ————-    “
“                  8xxx,98

07.12.2001                 ————-   “
“           1.xxxxx,50

euro    12xxxxx,87

pari all’importo della colonna D, pag. 17 del P.V.C., indicato come altri versamenti non giustificati, mentre sono inconfutabilmente documentati, trattandosi di somme personali detenute a diverso titolo, la cui disamina mette in luce che, ad esempio, il versamento di euro 1.0xxxxx91, in
prospetto pvc allegato n. 2, risultante non giustificato, è invece giustificato perché si riferisce al versamento fatto il 24.8.2001, come da estratto conto dell’unicredit banca £.2.xxx.00=euro 1.0xxxx91, da cui si evince il versamento rappresentanti le due mensilità di affitto di luglio ed agosto  riscosse, come da n. 2 fotocopie fitto di ricevute allegate (all.3). Ove necessario la ricorrente è pronta a produrre ulteriore documentazione.
ANNO D’IMPOSTA 2002-imposta IVA-xxxnche per quest’anno valgono le stesse annotazioni, considerazioni e contestazioni fatte per l’anno 2001, pertanto si passa a dimostrare che:

  • Pag. 17 del PVC, anno 2002, colonna D, euro xxx7,37 quali versamenti non giustificati, si dimostra che euro 4.3xxxx0 e euro 4.xxx,84 prelevati dal conto xxx, rispettivamente il 20 ed il 24 dicembre 2002, costituiscono versamenti sul conto n. xxxx versati rispettivamente il 20 ed 24 dicembre 2002 e quindi trattasi di giroconto. Con ciò si prova che non trattasi di versamento non dimostrato, come  erroneamente indicato sia dall’Agenzia delle entrate che dalla Guardia di Finanza.
  • Colonne E euro xxxxx95,00 e F euro xxxxx4,00, del citato prospetto, non sono vendite senza fattura come sostiene la G.d.F., ma pagamenti ai fornitori. Si noti che l’assegno di euro xx2,00, progressivo 3 del prospetto riportato a pag.11 del PVC, è stato dato in pagamento della fattura n.574 della TRICONF S.r.l. il cui importo è appunto 7.xxxxxx00 (all. n.5).

Le fatture delle ditte Vxxxle ed Fxxxz , allegate, dimostrano che gli assegni corrisposti sono a fronte di fatture emesse.

Del residuo importo di euro 37.xxxxxxx,00 si allegano le copie delle fatture di acquisto (all.6). Ove necessario la parte è pronta a produrre
ulteriore documentazione.
ANNO D’IMPOSTA 2003-imposta
IVA-Imposte dirette-
         Anche per quest’anno valgono gli stessi rilievi, annotazioni e motivi rappresentati per gli anni precedenti.
L’accertamento per l’anno 2003 è, come per gli anni 2001 e 2002, è
infondato ed illegittimo sia ai fini I.V.A. che ai fini delle Imposte dirette.

Infatti, nella colonna E del prospetto riportato alla pag. 17 del P.V.C., ripreso integralmente dall’ Agenzia delle Entrate nel suo accertamento, è detto che sono stati riscontrati “ euro 6xxxx,00 per altre uscite per acquisti senza fattura”. La ricorrente a confutazione dell’assunto dai verificatori, allega copia dell’assegno tratto sul Crxxxxto Ixxxxiano di euro 6xxxxx0,40 intestato alla ditta xxxx S.r.l. che fu dato in pagamento di diverse fatture, vedasi fotocopia dell’estratto e fotocopia delle fatture.
Queste prove offerte al vaglio di Codesta Commissione, confermano quanta approssimazione ed imprecisione (incertezza), quasi colposa-dolosa, è presente nell’attività investigativa della Guardia di Finanza e nell’accertamento dell’Agenzia delle Entrate, e quanta  verità, invece, è portatrice la ricorrente che, si ribadisce, si è trovata accerchiata da inverosimili situazioni e fatti inesistenti.

Inoltre, per l’esercizio 2003, anno di inizio dell’attività in modo professionale (all.12), la scrivente ha posto in essere le scritture contabili le quali
racchiudono con assoluta precisione i movimenti degli acquisti e delle fatture emesse, dati poi trasfusi nella dichiarazione dei redditi, quadro RG, qui in fotocopia (all. 8), i cui dati sono in sintesi:

Ricavi dell’attività                                                        euro  14xxx00

Componenti negativi                                                       “      xxxx38,00

xx
Reddito d’impresa    “       10xxxxx777,00

Ove necessario la parte è pronta a produrre ulteriore documentazione. P.V.C. ed Accertamenti vanno disattesi in toto.

IN DIRITTO

1- INABILITA’ ED IMPRODUTTIVITA’ DI EFFETTI GIURIDICI DEI TRE AVVISI DI ACCERTAMENTO-

L’imposta sul valore aggiunto agisce sui consumi, attraverso la tassazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o di arti o professioni. La Guardia di Finanza nelle sue indagini non riferisce di aver rinvenuto acquisti di beni destinati alla successiva rivendita.
L’occasionale azione attivata dalla ricorrente, non può identificarsi con le prestazioni di servizi così come definite dal D.P.R. 633/72, né in concreto lo è, dal momento che l’esatta configurazione è aver prestato collaborazione a soggetto estero, consistente nella generica assistenza, compreso pagamenti ai fornitori ed interpretariato per pochi giorni dell’anno. Per detta collaborazione è stato pattuito un compenso forfetario di euro 3xxxx00, per un soggetto e di euro 1.xxxxx,00 per l’altro, vedasi conferimento incarico delle parti sottoscritto dalle parti in epoca anteriore alla verifica della Guardia di Finanza, quindi in tempi non sospetti (all. 9 e 10). Si ritiene utile chiarire che le operazioni commerciali con l’estero, ed in particolare con il medio oriente, sono regolate mediante pagamenti con lettera di credito irrevocabile oppure, come nel caso in esame, in divisa italiana a ricevimento del bonifico dall’estero.

Perché si abbia un’operazione rilevante ai fini IVA, deve in primo luogo realizzarsi una cessione di beni o una prestazione di servizi, ovvero un acquisto intracomunitario  o un’importazione e l’operazione deve  inquadrarsi nell’esercizio di imprese o di arti o professioni.

Il soggetto ricorrente era impiegata e non poteva assumere nessuno dei ruoli specificati. L’operazione va considerata fuori campo o esclusa dall’IVA. L’art. 4 della VI direttiva comunitaria definisce soggetto passivo d’imposta chiunque esercita in modo indipendente un’attività economica per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità.         La prestazione è privatistica e di natura occasionale, cioè al di fuori di un’attività economica. Tutto è confermato dalla circostanza che i verbalizzanti all’accesso non hanno rinvenuto né merci, né libri contabili, né fatture, né appunti di vendite, né altre diavolerie quindi mancano gli strumenti di base per l’espletamento di qualsiasi attività, anche minima.

L’agenzia delle Entrate non ha effettuato alcun accertamento presso la ricorrente, ma ha emesso i tre accertamenti sulla base del P.V.C. della Guardia di Finanza. La G.d.F. ha posto in essere solo  presunzioni, da ciò la conseguenza che gli accertamenti dell’Ufficio, basati esclusivamente sul P.V.C.,  sono accertamenti presuntivi e non accertamenti.      

L’Agenzia delle Entrate non ha posto in essere alcuna attività di accertamento, ma si è limitata a far proprio le rilevazioni della G.d.F.

 2 – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 53 DELLA COSTITUZIONE-

L’indagine della G.d.F. non ha fornito agli Uffici competenti dati e prove della sottrazione di materia imponibile, ma solo presunzioni; ne deriva che i tre atti di  accertamento emanati dall’Agenzia delle Entrate non hanno svolto alcuna funzione accertatrice, cioè non hanno fornito l’elemento principe dell’accertamento cioè la certezza delle rilevazioni. L’infondato impianto degli imponibili da luogo alla richiesta, altrettanto infondata, di somme, tra imponibile, sanzioni ed interessi, che opprimono di gran lunga la reale capacità contributiva del contribuente, violando quindi il dettato dell’art. 53 della Costituzione. Il reddito effettivo della ricorrente, ai fini delle imposte dirette,  è stato correttamente appresentato nelle dichiarazioni dei redditi degli anni 2001-2-3 e tra l’altro producendo condono ai sensi della L. 289/2002. L’aspetto delle imposte dirette, nella fattispecie, non si pone affatto,  semmai l’unico aspetto che la Finanza avrebbe dovuto definire è se le somme percepite da Baby’s xxxxce e Axxxxxira, pari ad euro 4xxxx00 ( vedasi allegati n.9 e 10 ) fossero da assoggettare ad IVA oppure no. Ma la parte era  già pervenuta alla conclusione che la somma non era soggetta ad I.V.A. per due ragioni:

  • Per un aspetto, l’attività svolta non abitualmente, ma molto occasionalmente e solo per pochi giorni l’anno, in presenza di rapporto di lavoro dipenendete, non faceva nascere alcun obbligo di natura contabile trattandosi di prestazione fuori dal campo I.V.A..
  • Per altro aspetto, volendo considerare applicabile la discpiplina IVA, avrebbe dovuto optare o per l’art. 7, 4C lett. d) D.P.R. 633/72, per cui l’attività di consulenza ed assistenza tecnica sono fuori dal campo IVA, oppure per l’art. 9, p.7, e l’attività di intermediazione è non imponibile: Per entrambi le soluzioni non avrebbe dovuto corrispondere alcuna IVA.   In sintesi, l’Iva era non dovuta e le imposte Irpef sono state assolte, di conseguenza la ricorrente non deve nulla all’Erario. Si è testè scritto che l’interesse fiscale non può essere la comodità del fisco, né l’arbitrio, né la irragionevolezza. Ogni azione sull’applicazione delle imposte, sul modo dell’imposizione, non può alterare il quantum dell’imposta, che deve essere necessariamente collegata alla sua base economica. La capacità contributiva deve essere qualcosa di obiettivo, legato alla struttura dell’imposta, nel senso che la base imponibile deve essere incorporata nella fattispecie legale, come valutazione dell’elemento di ricchezza. Il principio di capacità contributiva esige prima di tutto che vi sia un collegamento effettivo tra la prestazione imposta ed il presupposto economico considerato. Ed il presupposto costituisce il fondamento ed il limite dell’imposizione.

Esso è alterato quando l’attività impositiva si traduce in sanzioni improprie e sfugge alla razionalità, non è fondata nella coerenza logica, assume come fatti tassabili elementi che diversamente non lo sarebbero. Non è legittimo spezzare il collegamento tra l’imposta teoricamente dovuta secondo norma ed il presupposto effettivo dato dalla base imponibile. Anche quando il contribuente viene accertato con il metodo induttivo, il
ricorso a tale metodo non può precludere l’applicazione delle regole relative alla struttura ordinaria dell’imposta. Anche quando vi è violazione di obblighi tributari, una volta “accertata” l’imposta secondo la procedura prevista (senza aggravio della situazione procedimentale come stabilita dalla legge), essa non può essere aggravata “a titolo e come sanzione“, pena la violazione del principio di capacità contributiva. L’interesse
fiscale, perciò, non può portare alla vanificazione del “principio di capacità contributiva”. L’uno deve coesistere con l’altro.

La giurisprudenza Costituzionale, come ricorda la stessa Corte nella sentenza n.200 del 1976, ha costantemente riconosciuto la necessità che le presunzioni,per poter essere compatibili con il principio di capacità contributiva, devono essere confortate da elementi concretamente
positivi, che la giustificano razionalmente
. Il principio suddetto – dice la Corte – nella misura in cui l’art.53, risponde alle esigenze di garantire che ogni prelievo tributario abbia causa giustificatrice  in indici concretamente rilevatori di ricchezza, dai quali sia razionalmente deducibile l’idoneità soggettiva al pagamento dell’obbligazione tributaria. Orbene, gli indici “concretamente rilevatori di capacità contributiva” attengono alla definizione del presupposto (mentre le presunzioni attengono alla prova di esso). E’ esclusivamente il collegamento tra presupposto economico e imposta dovuta che condiziona l’attitudine alla contribuzione, l’idoneità a pagare una somma a titolo d’imposta. Tale collegamento esige prima di tutto che la somma sia partita dalla ricchezza considerata e che vi sia proporzionalità inoltre fra l’una e l’altra: il collegamento non deve essere distorto per effetto di una dilatazione del carico tributario, con alterazione in eccesso del risultato quantitativo. (cioè presupposto come fondamento e limite dell’imposizione nell’attività di valutazione congruità e congruenza reale, non supposta).

L’aspetto del rispetto del principio di effettività si pone sotto il profilo dei metodi di calcolo per la definizione della base imponibile, che non può essere mai fittizia.  Un ulteriore profilo del principio di cui all’art.53 della Costituzione, inerisce il carattere attuale della capacità contributiva. Il principio in esame infatti deve essere riferito ad una idoneità effettiva alla contribuzione, che, per essere tale deve essere valutata in relazione ad un determinato momento.

3-VIOLAZIONE ALL’OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI: ART.42 DEL D.P.R. 29.09.1973, N.600; ART.7 DELLA LEGGE 27.07.2000, N.212; ART.3 DELLA LEGGE 07.08.1990, N.241.

Gli accertamenti impugnati  non sono motivati. Alle presunzioni della G.d.F., semplici o legali ed all’inattività accertatrice – ma anzi di adesione al P.V.C. dell’Agenzia delle Entrate -, sono state contrapposte con il presente atto ed allegate le inconfutabili  prove a dimostrazione della nfondatezza delle presunzioni. Ne consegue la nullità degli accertamenti.    In ordine all’elemento-requisito “motivazione” degli atti amministrativi e fiscali,  la disponibilità dei materiali dispositivi, normativi, illustrativi, di dottrina, di studio, di giurisprudenza di ogni specie e livello, ecc. ecc. è così ampia e ricca che è per davvero problematico e poco agevole nel suo ambito operare la scelta, in modo da poter dare (a misura ed appropriatamente) difensivamente conto a codesta On.le Commissione ed allo stesso Ufficio, del perché il sottoscritto è convinto che i tre accertamenti , in pratica, sono privi del requisito della motivazione, intendendo per privi che l’apparenza, l’insufficienza, la non congruità e l’inidoneità di essa vale per mancanza: (così dice in proposito e conclude il Prof. E. Demita: “Non esiste l’atto insufficientemente motivato; o è motivato o non lo è” (pag.319 del Testo I Principi di Diritto Tributario – Milano – Giuffre Editore 1999).

Con riserva perciò di ampliare, se necessario e controversia durante, gli argomenti di diritto e di ragione che confortano questo punto di ricorso, il sottoscritto, per ora, si limita a porne in evidenza alcuni, cioè i seguenti, individuati con il criterio della più stretta attinenza ed autorevolezza
vincolativa delle fonti, ben si intende significativamente vincolativa per l’Ufficio nel suo compito di articolazione territoriale dello Stato Italiano e
della Amministrazione Finanziaria dello stesso.

Dalla sentenza n.2990, del 23.5.1979, della Suprema Corte di Cassazione, Civile Sez.1° ( in giur.I.T., 1979, I, 1, pag.1774):

“La Pubblica Amm/ne non può dar vita ad alcun provvedimento che incida nella sfera patrimoniale del “cittadino”, senza aver prima, nell’ambito dello stesso procedimento che conduce all’emanazione dell’atto amministrativo “offerto a se stessa la prova dei presupposti di fatto che possono condurre all’emanazione del provvedimento”.

Dalla Circolare del Segretariato Generale del Ministero delle Finanze, n.49/S/186/95/UDC, del 13.2.1995 (della quale si allegano le pag.1807/1910,
come tratte dalla pubblicazione “Il Fisco” n.8/95):

Punto 3.4. L’obbligo di motivazione – Indicazione in ogni atto notificato dell’autorità a cui è possibile ricorrere. La terza ed ultima
disposizione riguardante i principi generali dell’attività amministrativa (art.3 della L. n.241 del 1990) stabilisce l’obbligo della motivazione per
“ogni provvedimento amministrativo”, con esclusione degli atti generali o a contenuto generale; la stessa norma fissa il contenuto minimo della
motivazione.

Si deve sottolineare che la puntuale osservanza di tale obbligo impone di dar conto in modo adeguato di tutte le tappe essenziali dell’iter procedimentale, con particolare riferimento alle memorie ed ai documenti presentati dai soggetti che hanno partecipato al procedimento.”

Dall’art.7 della Legge n.212/2000 e dall’art.3 della Legge n.241/1990:

“Gli atti dell’Ammi/ne Finanziaria, sono motivati secondo quanto prescritto dall’art.3  della Legge 7.8.1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto  e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama”.

L’Ufficio è parte dell’Amm/ne  Finanziaria, che è organo dello Stato, il quale ha pure ordinativamente stabilito che le sue articolazioni territoriali (nessuna esclusa) applichino esattamente le leggi, in modo conforme alla loro corretta interpretazione. E’ così questo uno dei modi di perseguire la giustizia tributaria. Tutt’intorno all’elemento motivazione il mondo del diritto, inteso nell’accezione più ampia considerabile, si è cimentato moltissimo, atteso il ruolo ad esso assegnato dall’ordinamento e la grande importanza del medesimo in termini di senso, utilità, doverosità, razionalità, efficienza ed indispensabilità che esso stesso ha, come fattore di regolamentazione e di guida della vita giuridica dei cittadini, costituitisi in consorzio civile ed in Stato di Diritto e Costituzionalizzato.

Per i fini che il presente atto di ricorso persegue, qui se ne riportano alcuni spunti, tutti di estrazione dai testi, ora di studio, ora di partecipazione
pubblicistica:

  • il nostro Paese sta attualmente procedendo sulla strada di altri Paesi (USA, la Germania, i Paesi  Scandinavi, ecc.) di più solido
    impianto di “Democrazia Amministrativa“;
  •    la gestione del potere è così aperta a tutte le componenti “attive” della società, passando da una fase definita di “sacralizzazione” degli atti amministrativi, ad una fase contrassegnata da nuovi diritti fondamentali del cittadino nei confronti della Pubblica Amministrazione, radicati ormai nella coscienza civile della collettività, quali il diritto  di partecipazione all’attività amministrativa, il diritto all’efficienza della
    Pubblica Amministrazione, il diritto alla comprensibilità e semplicità degli atti amministrativi e delle attività amministrative, eccetera, fino a giungere verso una sorta di “coamministrazione” in cui sono privilegiate le esigenze comunitarie e partecipative, nell’ottica di fondare, per quanto possibile, rapporti paritari fra Pubblica Amministrazione e cittadini non più da considerare come amministrati (cioè come supini soggetti passivi), in ossequio al principio della sovranità popolare (ex art.1, comma 2, della Costituzione) che riguarda la titolarità di tutte le funzioni pubbliche.
  • si è esattamente osservato che il principio della sovranità popolare tende non tanto a ripristinare il tipo di democrazia formale, fondata sulla concezione meramente rappresentativa del potere, sebbene a garantire un sistema sostanzialmente democratico, il cui intento è la piena realizzazione del singolo nel duplice aspetto di privato e di cittadino. Si può quindi correttamente sostenere, oggi, che l’ordinamento va riguardato come un vero e proprio “bene“, la cui determinazione è rimessa al popolo per la soddisfazione dei propri interessi (T.E. Frossini, in Sovranità Popolare e Costituzionale – Milano, 1997);

Tra l’abbondantissima disponibilità della manualistica di settore (nel cui ambito la scelta e la preferenza non sono certamente facili, proprio a ragione della vastità e della grande qualità delle trattazioni) è presente il “Manuale Professionale di Diritto Tributario” – IPSOA -, del Prof. Raffaello Lupi. Da tale manuale si riportano i seguenti periodi, tralasciando, a malincuore, tutta l’esposizione che l’eminente e chiarissimo studioso-cattedrattico ha dedicato all’importante e sostanziale argomento, di tutta conferenza con la tesi difensiva qui avviata dal sottoscritto difensore:

–  la motivazione non consiste quindi nella mera indicazione dell’imponibile e dell’imposta, ma essa deve piuttosto definire la materia del contendere e far capire al contribuente le ragioni della pretesa, consentendogli di prefigurarsi le prospettive di un possibile ricorso;

–  quando, come avviene spesso, la motivazione si basa su presunzioni occorrerà descrivere i relativi fatti indizianti ed i passaggi logici attraverso i quali si è giunti all’ipotesi da dimostrare;

–   i suddetti principi (esposizione dei dati di fatto, dell’iter logico-giuridico e l’indicazione della sequenza dei passaggi logici su cui si fonda la rettifica) valgono anche per le questioni di diritto, in quanto la motivazione deve riportare, in modo sufficientemente preciso, il ragionamento giuridico su cui  fonda l’accertamento stesso. Quindi l’importanza, l’indispensabilità e la rilevanza dell’elemento “motivazione” negli atti di accertamento fiscale è assoluta. Deve trattarsi altresì di motivazione seria ed esaustiva e non di una serie di presunzioniProvvisoriamente, pertanto, si limita la tesi difensiva attinente alla motivazione, confutando del tutto la tesi dell’Ufficio di aver munito i suoi avvisi dell’elemento motivazione, che, così com’è composta, si qualifica e si delegittima da sola, senza scomodare tanto diritto e tanta dottrina.

Non senza però sussidiare la qui in disamina vicenda, di alcuni argomenti, ad essa specifica e di diretta inerenza difensiva.

Essa così com’è concettuata e formata:

  • è apparente, insufficiente, inadeguata, sedicente;
  • è senza costrutto estimativo, di ragionevolezza, di sensatezza giuridica;
  • è priva di senso reale.

4- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI E DELLE NORME SUL GIUSTO PROCEDIMENTO, ESSENDO L’ACCERTAMENTO TRIBUTARIO UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO NON LIBERO, MA REGOLATO E CANONIZZATO IN FUNZIONE DELLA CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA’, CUI DEVE ESSERE INFORMATA L’ATTIVITA’ AMM/VA DELLE ARTICOLAZIONI TERRITORIALI DELLO STATO. ARTT.23,28 E 97 DELLA CORTE COSTITUZIONALE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI E DELLE NORME SUL “RAPPORTO GIURIDICO D’IMPOSTA”. 

Neppure le norme, i concetti, i principi e gli Istituti di Diritto determinativo, regolamentativi e qualificativi del:

–         Giusto procedimento Amministrativo-tributario;

–         Principio di legalità;

–         Rapporto giuridico d’imposta,

sono acqua fresca, inutile peso e bagaglio di cui la P.A.F., nelle sue espressioni territoriali periferiche, possono e sono legittimate, a piacimento, di fare a meno. Sono invece fonti e canoni (ora statuiti e scritti, ora come patrimonio della nostra cultura ed ora della nostra tradizione e del nostro sentire umano, civile e sociale) che pervadono l’organizzazione, l’azione amministrativa e quant’altro presidia la vita di ciascun consociato e degli
Ordinamenti-Istituzioni pubblici che si giunge a determinare. E’ giusto il procedimento amministrativo se è sostanziato da vera ragione e da
buona ragionevolezza, correttezza d’azione, sensatezza ed equilibrio di giudizio, ortodossia legale, natura ed indole di piena equità ed efficacia
della specie e quantità che solo da tutto questo consegue. Il principio di legalità, ben si sa, così si situa, si significa ed opera nelle società civili:

¨      l’attività amm/va deve rispettare costantemente il principio di legalità, inteso in senso sostanziale e funzionale ed in tal modo perseguire i propri fini, nell’ambito e secondo i principi dell’Ordinamento Giuridico e Istituzionale;

¨      Esso è ancorato al principio di tutela dei beni giuridici, di rilevanza costituzionale;

¨      Deve esistere ed assistere in ogni momento dell’agire amministrativo e si deve risolvere nell’obiettività ed imparzialità dell’azione, quindi ancora ad essa la riscontrabilità del giudizio espresso;

¨      La P.A., nello svolgimento della sua attività, deve rispettare quei limiti e quei vincoli che derivano direttamente dai principi costituzionali desumibili  dall’art.97. Inoltre le modalità di azione della P.A. devono trovare forme ed istituti, rinvenibili nell’Ordinamento e che dell’Ordinamento stesso, nel suo complesso, traggono legittimazione;

¨      Il principio di legalità consiste ed esige il rispetto del principio di efficienza, imparzialità, buon andamento e trasparenza della P.A.;

¨      Esso è molto altro, fino a porsi come fattore primario dell’etica, del senso e dell’azione di giustizia e persino dell’ordine pubblico.

Il rapporto giuridico d’imposta è dato dal coacervo delle norme che:

  • regolano e determinano i casi in cui l’imposta è dovuta;
  • indicano le persone obbligate al pagamento di essa;
  • stabiliscono i modi e le forme in cui l’imposta stessa deve essere accertata e riscossa;
  • prescrivono dover essere la potestà tributaria non esorbitante dal potere di disposizione dello Stato;
  • prestabiliscono lo speciale procedimento amministrativo, che deve svolgersi secondo le forme prescritte, la cui osservanza costituisce l’oggetto di un diritto soggettivo nei confronti dell’autorità finanziaria. Trattasi perciò di un rapporto giuridico costituito da relazioni con la P.A.F., previsto e tutelato dal diritto oggettivo, che riconosce alle parti attrici poteri, diritti e doverosità di condotta. L’Ufficio nei suoi avvisi asserisce e scrive che ha accertato, cioè che ha svolto un procedimento amm/vo-accertativo, dal quale ha tratto la motivazione, i valori
    dei beni ceduti e delle prestazioni eseguite, l’imponibile e le relative imposte (ed interessi) supplementarmente dovute
    . Gli stessi atti, a ben vedere, spiegano e dimostrano che l’Ufficio non ha svolto affatto un decente procedimento amm/vo di accertamento, organico, gionevolvente satisfativo e giuridicamente normale.

Sono tante le definizioni che si danno al procedimento accertativo tributario.

Si vuole che i contenuti di esso siano:

–  constatazione obiettiva dei fatti e situazioni;

–  contenuto di manifestazioni di conoscenza;

–  valutazione dei presupposti;

–  fase costitutiva (che è la fase centrale);

–  riscontro ed acquisizione dei presupposti oggettivi (istruttoria), che consistono in fatti giuridici o in condizioni di fatto materiali;

–  insieme di sequenze di atti ed operazioni rivolti alla constatazione storica del presupposto impositivo (valutazione dell’AN e determinazione del quantum).

Da tutto ciò nasce la fallacità del procedimento accertativo tributario di cui l’Ufficio fa attestazione nei suoi avvisi, che non riescono quindi a raggiungere i requisiti e la dignità dell’istituto “procedimento accertativo tributario” così come l’Ordinamento, la Costituzione li esigono, nei
suoi elementi generali e particolari. Autorevoli autori hanno sostenuto di aver chiarito che la “motivazione” va valutata con riferimento all’idoneità dei motivi adottati in concreto nell’atto, in vista della funzione perseguita per il loro tramite, onde apprezzare le ragioni in fatto e in diritto poste a fondamento dell’atto fiscale medesimo e stabilire se la motivazione c’è o non c’è, ha puntualizzato che:

¨      l’art.42 del D.P.R. 29.9.1973, n.600 è norma portatrice di un principio di portata generale, talché ad identica conclusione deve pervenirsi tutte le volte che l’atto in questione comunque non si conformi al paradigma legislativo che lo concerne;

¨      Vi è vizio e violazione di legge, sanzionabile con la nullità, tutte le volte in cui i presupposti ed i requisiti dell’accertamento si estraneino
dall’ortodossia giuridica
e l’atto in cui sono confluiti risulta non conforme alle prescrizioni normative che lo riguardano.

L’iter procedurale e procedimentale è parte essenziale, fondamentale, decisivo del meccanismo impositivo fiscale. E’ attraverso esso rocedimento che si attuano, le procedure di legge, si individua il “rapporto d’imposta” e si giunge alla formazione, alla fondatezza dell’obbligazione tributaria.

Ogni debordo è abuso, dolo o colpa, è violazione del proprio compito; è ragione di qualificazione della responsabilità omissiva o commissiva. Specie quando si opera a tavolino, nei nostri giorni, è azzardato dire di aver accertato.
Dire e pensare di fare non è come effettivamente aver fatto. Si sa: dire e fare non sono la stessa cosa.

A ragione di tutto ciò come sia possibile attestare impositivamente che vi è stato accertamento, procedimento amministrativo-accertativo? Così non è stato né prima né dopo, di modo che le relative censure sono conseguenti.

5.VIOLAZIONE DI NORME TRIBUTARIE ed in particolare:

–   Art. 53 del D.P.R 26.10.72, n.633 in quanto non può esserci presunzione di cessione se non sono stati acquistati beni per la rivendita.

– Art.54 D.P.R. 633/72 per non aver la ricorrente agito nell’esercizio di impresa, né di arti o professioni.

–   Art. 55 D,P.R. 633/72 per non essere la ricorrente obbligata alla tenuta delle scritture contabili, e quindi alla dichiarazione IVA annuale, atteso la natura del compenso percepito per gli anni 2001 e 2002.

– Art. 56 D.P.R. 633/72 perchè la motivazione indicata dall’Ufficio non costituisce motivazione in relazione al fatto fiscale rilevante della ricorrente,
bensì al quadro che la G.d.F. ha voluto e dovuto costruire presuntivamente sulla base di dati errati, infondati, falsi. La parte per sua scelta non ha
assistito alle operazioni di verifica e non ha firmato il verbale di constatazione, disconoscendo da subito la mole di inesattezze ivi riportate
.

–    Art. 39 D.P.R. 29.9.1973, n. 600 in quanto la parte non ha agito nell’esercizio di impresa, né arti o professioni. Il compenso percepito è di
natura occasionale. Inoltre per detti anni è stato prodotto istanza di definizione dei redditi ai sensi della Legge 289/02.

L’espansione forzosa della verifica ha comportato, al fine di dare un’apparente giustificazione all’operato, la violazione di più norme.

SINTESI DELLA RAPPRESENTAZIONE FEDELE DEL CASO IN ESAME E DELLA RICORRENTE:

  • La ricorrente ha sempre svolto mansioni di lavoro dipendente fino all’anno 2003, anno in cui, visto anche i fatti accaduti, decide di
    lasciare il lavoro dipendente per avviare l’attività di prestazioni di servizi per aziende estere in maniera più organizzata, cioè a tempo pieno e
    professionalmente;
  • Negli anni 2001 e 2002 ha svolto solo occasionalmente ( ha iniziato per caso ) ed a tempo limitato funzioni di interpretariato ed assistenza a due operatori stranieri attenendosi alle istruzioni dettate per iscritto, vedasi allegati n.(9 e 10 ), che prevedono il compenso forfetario,
    già a disposizione della G.d.F: prima che iniziasse l’attività ispettiva, ma che stranamente non sono mai stati considerati!;
  • La ricorrente è stata ingenua ed avrà probabilmente pasticciato con la documentazione contabile afferente i pagamenti tramite banca avendo fatto confusione con le sue personali disponibilità finanziarie nello stesso conto concorrente, ma ciò non vuol dire che la ricorrente sia  evasore commerciale. Il disordine è giustificato dal fatto che prima del 2001 non aveva mai  svolto compiti commerciali; infatti
    il lavoro alle dipendenze di agenzia di xxxxxxxxxxxxxxxxne richiede tutt’altra capacità, quali la riscossione del xxio ( non l’emissione di fatture e quant’altro) la predisposizione di preventivi di xxxze e l’invio del resoconto alla casa madre; mentre nell’uso commerciale  i termini fatture, cambiali, tratte, registri contabili, spedizioni, ordini, bolle di accompagnamento etc rappresentavano per la ricorrente cose incomprensibili, specie per il primo anno 2001;
  • Non ha mai venduto merci e di questo la stessa G.d.F. nel verbale afferma di non aver rinvenuto né capi di abbigliamento né documenti amministrativi, se non qualche fotocopia di fattura del produttore italiano che spediva merce al rappresentato straniero. Tutti gli interpellati hanno dichiarato di non aver corrisposto alla ricorrente né provvigioni, né somme ad altro titolo e meno che mai per vendita di capi di
    abbigliamento. Il patrimonio immobiliare e mobiliare, grazie al cielo apprezzabile, della sottoscritta si è formato grazie all’eredità ricevuta dai suoi genitori, vissuti ad Addis Abeba ed al proprio lavoro di decenni nel campo assicurativo; elemento questo bastante per far desumere che la ricorrente non aveva certamente bisogno di evadere il modesto compenso degli arabi;
  • E’ illegittima la modalità di esecuzione dei controlli presso la banca per due ragioni:
    • I verbalizzanti hanno assunto i movimenti contabili come relativi alla presunta attività.
    • Non hanno estrapolato i movimenti relativi ai titoli personali, agli interessi, ai versamenti e prelievi di denari personali serviti per il sostenimento di spese familiari, quali il matrimonio della figlia, la ristrutturazione edilizia dell’abitazione, la riparazione dell’autovettura e così all’infinito.
  • La ricorrente ha prodotto ai fini Irpef per gli anni dal 1997 al 2002 definizione ai sensi dell’art. 9 della legge n. 289 del 2002, provvedimento tombale, mentre non ha, perché non tenuta, prodotto alcunché ai fini I.V.A. non essendo mai stata soggetto passivo d’imposta ai fine delle
    indirette (allegato n. 11);
  • Per l’anno 2003 ha istituito la partita Iva ed ha tenuto le scritture contabili; ha prodotto le dichiarazioni fiscali previste dall’ordinamento tributario. L’indagine condotta per il periodo fino al 30.6.2003 non può misteriosamente fornire gli elementi per presumere il reddito dell’anno 2003 !. E’ evidente l’omissione dell’Agenzia delle Entrate, che pur essendo a conoscenza del’esistenza del  soggetto d’imposta, non ha neppure chiesto le scritture contabili dell’anno 2003, quanto meno per verificarne  il comportamento;
  • Evasore è colui che organizza la propria vita per volontariamente evadere le imposte e non chi può aver commesso, semmai, qualche errore commerciale, mentre l’aspetto cruciale che ci riguarda, fin dal sorgere della questione, è stabilire se xx.000,00 euro ricevuti da soggetto estero per una prestazione occasionale, non nell’esercizio d’impresa, sia soggetta ad IVA o meno, fermo restando che le imposte dirette sono state pagate; Questo evento fortuito, incredibile e sciocco per il suo reale peso e non per quello montato, ha inciso negativamente nella struttura morale e, cosa grave, ha distrutto il clima di serenità della famiglia, fino a cancellare decenni di consolidati rapporti familiari.

P.Q.M.

Il sottoscritto, avuto altresì riguardo allo spirito ed alle prescrizioni dello Statuto dei Diritti del Contribuente (Legge n.212/2000), viene a finale
considerazione e conclusione che i tre avvisi di accertamento risultano completamente ed in radice, come pure nella loro orditura tempore-sequenziale e concatenazione ordino-giuro-strumentale, estranei al nostro Stato di Diritto ed al nostro Ordinamento Giuridico Tributario. Tanto a ragione della loro infondatezza, intrinseca illiceità, abusività, arbitrarietà e piena illegittimità. Per cui sono da estromettere dal sistema fiscale, in uno, col procedimento “pagamento/riscossione” che l’Ufficio è proteso a voler prefigurare e svolgere.

Trattasi di atti qualificabili nulli per alcune loro specificità di viziosità, ingravescenti di tal genere di configurazione ed annullabili per le
altre fattispecie di antigiuridicità, che portano all’istituto dell’annullamento.

Ed a tali fini ed esiti di Giustizia, richiamando ciascun punto di ricorso ed elemento difensivo introduttivamente conferito nella controversia, il
sottoscritto

CHIEDE

A)    AI SENSI DELL’ART.47 DEL D.LGS. 31/12/1992, N.546 E S.M. a Codesta On.le Commisione, in via cautelare, voler accogliere l’istanza di sospensione dell’esecuzione dei tre atti impugnati, che qui si formula, non essendo in grado di corrispondere le imposte, le sanzioni ed accessori computate. La sottoscritta, fino ad oggi, ha già sostenuto oneri maggiori di quelli riscossi per la collaborazione menzionata.

B) DI VOLER  AMMETTERE LA TRATTAZIONE, IN OGNI SUO SVOLGIMENTO DISCUSSIVO, IN PUBBLICA UDIENZA, sussistendo, per la Parte ed il Sottoscritto, la necessità di avere completa e diretta conoscenza e contezza dell’agire e dell’atteggiarsi, eventualmente oppositario dell’Ufficio e delle tesi di esso, a confutazione dei motivi oppugnatori assunti dal sottoscritto in questo ricorso.

C) AI SENSI DELL’ART.7 DEL D.LGS. N-546/92, si applichino tutte le attività istruttorie per il più tempestivo, organico e congruente esercizio dell’attività cognitiva, il cui cimento, nel caso di specie, si prospetta come soverchiante, per giungere a definire l’intera sequela delle illegittimità in cui G.d.F. e Ufficio sono incappati.

D) DI VOLER ACCOGLIERE, NELLA SUA TOTALITA’, IL PRESENTE RICORSO, e, per effetto e con riferimento alle previsioni di legge, dichiarare nulli o annullati i tre avvisi ed inesistente ogni obbligazione d’imposta ed accessori, essendo essi del tutto arbitrari ed inidonei a costituire alcuna ebenza erariale, tanto che l’astrattezza di essi, li rende invalidi per mancanza di causalità. Per sua intrinseca ed imprescindibile natura, l’accertamento preclude ogni tipo di valutazione, ma soggiace alla più severa decisione del Giudice, al quale la ricorrente ha fornito prove dell’errata ontabilizzazione dell’imponibile fatta dalla G.d.F. e successivamente dall’Agenzia delle Entrate di Gioia del Colle con i suoi tre avvisi di accertamento.

In via del tutto residuale ed in subordine, qualora Codesta Commissione ritenga territorialmente competente la prestazione, voler dichiarare dovuta l’I.V.A. sul compenso percepito pari ad euro xxx000,00 per l’anno 2001 ed euro 4xxxx0, 00 per l’anno 2002.

CON IL FAVORE DELLE SPESE E DEGLI ONERI DI GIUDIZIO.

 SI PRODUCONO I SEGUENTI ATTI:

  • Copia del ricorso consegnato all’Agenzia delle Entrate;
  • Fotocopia della ricevuta di deposito;

ALLEGATI:

  • All: 1 – Copia  dei n.3 avvisi di accertamento impugnati;
  • 2 –  Copia del PVC;
  •  3 – fotocopie: ricevute affitto,  e/c Unicredit, allegato 5 del P.V.C.;
  •        4 –  fotocopia e/c Unicredit c/ xxxxxxxxxxxxxx;
  •        5 –  fotocopie: pag.11 del P.V.C., fatt. T.M. di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl., n. 130 del xxxx002, n. xxxdellxxxxx2002, fattura  n. xxxx del
    19.4.2002 della Trxxx S.r.l., fatt. 1xxx2 dell’8’82002 della Fxxx. S.r.l., fattura n. 7xxx del 21.10.2002 della GexxxxxxxxS.n.c.;
  •        6  – n.28 fotocopie di fatture commerciali;
  •        7  -fotocopie: assegno di euro 6.xxx40 intestato alla soc. Gaxxxx S.r.l. con dichiarazione, fattura  n. 445 del 12xx2002 della ditta Creazioni Gaxxx S.r.l., fattura n. xx2 del 23.10.02 della xxx S.r.l.;
  •        8  -fotocopia Quadro RG modello Unico 2003;
  •        9  -fotocopia conferimento delega di AL xxxxA;
  •       10  -fotocopia  conferimento delega Babxxxxxxlce;
  •       11  -fotocopie: definizione fiscali anni dal 1997 al 2002 ai sensi della Legge 27.12.2002, n. 289,  con relativi versamenti;
  •       12  -fotocopia dichiarazione Inizio attività mod. AA9/7 Agenzia delle Entrate dall’1.1.2003;
  •       13  -fotocopie: Dichiarazioni Unici anni 2001-2002-2003;
  •       14  -fotocopia del libretto di lavoro;
  •       15 – fotocopia assegno me medesimo rilasciato in pagamento di forniture locali ma negoziato nel Napoletano da sconosciuti cinesi.

Putignano, li 15/12/2005
Con ossequio
_________________________

(Il difensoreabilitato, Rag. Tonio Detomaso)

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELLA COPIA DEL RICORSO ALL’ORIGINALE.

Il sottoscritto rag. Tonio Detomaso, in qualità di difensore abilitato della Signora xxxxxxxxa attesta, ai sensi dell’art.22, comma 3, del D.Lgs.
546/1992 e s.m., che questo ricorso è conforme all’originale consegnato all’Agenzia delle Entrate di Gioia del Colle in data __________.
Firma del difensore
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(rag. Tonio Detomaso)