Daily Archives: 28 Marzo 2013

Ricorso avverso accertamento vecchio redditometro

Published by:

Numero di visualizzazioni: 45693

ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI B A R I

Oggetto: ANNI 2003 e 2004 – IMPOSTE  IRPEF –– ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE – SANZIONI.  

RICORSO avverso gli Avvisi di Accertamento emessi dall’ AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI GIOIA DEL COLLE:

  • N. RF3xx01475/2008 per l’anno 2003, prot. n. 70xx del 9.xxx2008, atto notificato in Putignano a mezzo raccomandata r.r. n. 7626xxx068-5 del x.12.2008;
  • N. RF301xxxx76/2008 per l’anno 2004, prot. xxx8 del xxx2.2008, notificato a mezzo raccomandata r.r. n. 7xxx52069-7 del 12.12.xx08.

Contro: AGENZIA DELLE ENTRATE  DI GIOIA DEL COLLE.

ricorrente:  SxxxxxxE, nato a Putignano (Ba) il xx1968 e residente in Putignano alla Via xxxxxxxxxxxxxxxx, C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxx85N, collaboratore dell’impresa familiare artigiana;

e per suo nome e conto, il difensore tecnico abilitato:

Rag. Tonio Detomaso, nato a Putignano (Ba) il 4.9.1947, con studio alla Via

G. Pascoli, n.27/a, 70017 Putignano (Ba), Cod. Fisc.

DTM TNO 47P04 H096B, giusta procura alle liti,

rilasciata a margine del presente atto di ricorso, a cura

dello stesso ricorrente xxSaxxxxxxe.

1)      CON RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELL’ATTO IMPUGNATO, AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.LGS. 31.12.1992, N.546 e s.m.;

2)      CON LA RICHIESTA DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA IN PUBBLICA UDIENZA, AI SENSI DELL’ART. 33, 1° COMMA DEL D.LGS. n.546/92. 

Il sottoscritto difensore rag.Tonio Detomaso, libero professionista in Putignano (Ba), ha ricevuto mandato difensivo dal Signor xxxxx xxxxxxxxxe, essendogli giunti a notifica il 1xxx.2008 gli avvisi di accertamento innanzi  citati, emessi dall’AGENZIA DELLE ENTRATE  DI GIOIA DEL COLLE.

Egli in esecuzione del mandato difensivo ricevuto, ha riscontrato la totale infondatezza ed illegittimità dei citati avvisi d’accertamento, pertanto, ai sensi dell’art. 18 e seguenti del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546 e s.m.,

RICORRE

A Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale, quale Giudice a quo, affinchè eserciti la relativa cognizione e decida la controversia ai sensi dell’art. 36 dello stesso D. Lgs. N. 546/1992.

MOTIVI DEL RICORSO

IN FATTO

1)          L’Agenzia delle Entrate Ufficio di Gioia del Colle notificava a mezzo raccomandata r.r. n. 1xxxx-5 del 2xxxx007, prot. N. 6143xxxdel 26xxxx07, (allegato n. 1), il questionario invitando il contribuente a restituirlo, debitamente compilato e firmato, unitamente ai documenti, nel termine di 15 giorni dalla notifica.   

2)          In data 10.xxx007, nei termini, con ricevuta n. 20070xxxx87, il contribuente depositava la risposta (all. 41 ).

3)          Il responsabile del procedimento riferiva che il contribuente sarebbe stato chiamato nei mesi successivi dopo l’esame dell’Ufficio.

4)          Non c’è mai stato un’altro incontro.

5)          Il 1xxx2.2008, invece, venivano notificati i due avvisi di accertamento

6)          Il giorno 31xxxx.2008 il contribuente si presentava in Ufficio per sostenere che gli accertamenti erano infondati ed illegittimi e depositava memoria difensiva ed ampia documentazione comprovante la provenienza dai genitori delle somme occorse per l’acquisto dell’autovettura e per le spese di esercizio. Manifestava al funzionario il dissenso per non essere stato interpellato per il contraddittorio

7)          Il funzionario responsabile redigeva il verbale di contraddittorio, prot. N. 7xxxx4 del 31.xxxx08, (all. 2), riconoscendo attendibili e valide le motivazioni ed i documenti depositati; tuttavia si riservava la valutazione e rinviava a nuova data, verso metà gennaio 09, per l’ulteriore incontro.

8)          In data 19.1.2009 il difensore si recava presso l’Ufficio ma il funzionario non aveva ancora esaminato la pratica.  

9)          Il Giorno 22 gennaio 2009, il difensore raggiungeva telefonicamente il funzionario preposto il quale gli comunicava che l’Ufficio non riteneva sufficienti la documentazione e le ragioni addotte con memoria del 31xxx.2008 ( all. 3).    

10)      Nella memoria del 31.12.20x (all. 3 ) il ricorrente metteva in evidenza all’Ufficio, ed ora al vaglio di Codesta On.le Commissione che:

  • Il reddito complessivo del nucleo familiare per gli anni 2003 e 2004, ma anche per gli anni precedenti e successivi al detto periodo era di molto superiore al parametro-spesa riferito al figlio XXXba, come da prospetto che segue:

                                    REDDITI DEL NUCLEO FAMILIARE

ANNO SPOR XXXLA XXXXXXPPE TOTALE
2001   8.XX,18 1XX3,94  XXX00,  2XXXXX,12
2002 1XXX00 17.XXXX0  5.9XXXX,00  33.9XXX,00
2003 14.86XXX,00 22XXXX,00  6.12XXXXXXXXXXX00  43XXXX4,00
2004 XXX998,00 1XXXX,00 10.538XXXXX  42XXXX,00
TOTALE 4XXXX8,18 70.4XXXX94 27.XXXXXX,00 1XXXX8,12
  • Il figlio NICOLA  è sempre stato collaboratore dell’Impresa familiare della mamma Signora PxxxA, titolare di azienda artigiana con attività di lavorazione e vendita di abbigliamento;
  • I due componenti dell’impresa familiare, ovvero Pxxxxxni e Gxxxa, avevano prodotto fino al 2002 condono ai sensi degli artt. 8, 9, 9bis e 14 della Legge 27.12.2002, n.289 (all. 11-12-13-14);
  • In data 9.1xxxxcon mod. AA9/3 (all.4) la titolare dell’impresa familiare comunicava all’Ufficio IVA il conferimento di procura speciale in favore del figlio stxxxxxe, per il compimento di qualsiasi attività aziendale, compreso ogni operazione bancaria aziendale e familiare.
  • Con atto di donazione del xxxxx.200x, a rogito notaio Dr. Nicola Macchia, (all.5) i genitori Sxxxxxxxxxxxxxxxxxx donavano all’unico figlio  xxxxx l’azienda artigiana di famiglia, compreso alcuni immobili.   
  • Tutti i canoni da locazione ed altri proventi dei genitori sono sempre confluiti nella disponibilità del figlio xxxxxnni tant’è che dal prospetto riepilogativo delle ricevute relative ai contratti di locazione, si evince che solo dagli affitti nel triennio 2002-04 sono stati incassati € 4xxxx37,62 (all.6); IMPORTI  REGOLARMENTE DICHIARATI E SOTTOPOSTI A TASSAZIONE DAI CONIUGI SxxA – xxxNI.
  • L’elenco delle utenze energetiche dimostra che le bollette erano e sono addebitate sul c/c del figlio xxxppe che è lo stesso conto in essere fin dalla sua accensione, ovvero fin dal  19xx (all.7);
  • In data 25.xxx2003 dal c/c n. xxx, presso la Bxxxx di Putignano, veniva staccato l’assegno n. 2xx per l’importo di € 9.xxx0,00 dato in pagamento alla venditrice dell’auto EUROCAR – FxxxUP S.r.l. di Bologna. In data 2xxx.2003 si prelevava dallo stesso conto con assegni circolari l’importo di € 2xxx00,00  che si trasferivano in pagamento a saldo della fattura n.xxx del 26xxxx.2003 al beneficiario xxxroup S.r.l.. Quindi in totale € 31.xxxx,00 ossia pari al costo dell’autovettura (all.8).
  • L’autovettura e l’azienda familiare rappresentarono la donazione che i GENITORI, vollero fare all’UNICO FIGLIO, dopo tanti anni di lavoro quale collaboratore nell’azienda di famiglia.

NON VI E’ ALCUN DUBBIO CHE LA SOMMA OCCORSA PER IL                                  PAGAMENTO DELL’AUTOVETTURA HA CHIARE ED INEQUIVOCABILI ORIGINI DAI REDDITI DEI GENITORI I QUALI HANNO DICHIARATO TUTTI I REDDITI CONSEGUITI.  

11) Per l’anno 20xx l’Ufficio chiede il pagamento delle seguenti  somme:

IRPEF                                                                       € 4xxx,00

ADDIZIONALE REGIONALE                                € 10xxx,00

ADDIZIONALE COMUNALE                                €   1xx,00

SANZIONE AMMINISTRATIVA                           € 5xxxx0,00

Per l’anno 2004😡

IRPEF                                                                                  €  x31,00

ADDIZIONALE REGIONALE                                €     36xx,00

ADDIZIONALE COMUNALE                                €      6xxx,00

SANZIONE AMMINISTRATIVA                           €  8xxxx5,00

Oltre gli interessi

DIRITTO

VIOLAZIONE DEL DIRITTO AL PREVENTIVO CONTRADDITTORIO CON IL CONTRIBUENTE NELL’ACCERTAMENTO SINTETICO.

Art. 38 del D.P.R. 29.9.1973 n. 600 e succesive modificazionin ed integrazioni  “ Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell’accertamento che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. L’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione”.

Art.1 D. Lgs. 19.6.1997, n.218– “L’accertamento delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto può essere definito con adesione del contribuente, secondo le disposizioni seguenti”.

Art. 2- Può essere oggetto di definizione anche la determinazione sintetica del reddito complessivo netto.

Art. 12, L. 27.7.2000, n.212– “ Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non può esere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza”. 

La prassi amministrativaPer quanto attiene agli aspetti procedurali, si segnala in primo luogo la necessità di permettere al contribuente di provare preventivamente che nel reddito determinabile sinteticamente trova giustificazione…”.

“Tale  prova potrà essere richiesta in fase istruttoria (questionario, verbale di colloquio) ovvero con l’invito di comparizione previsto, ai fini dell’accertamento con adesione, dall’art. 5, comma 1”, del D. Lgs. N. 218/1997 (circolare 30 aprile 1999, n. 101/E).

 “ Per ciascun contribuente selezionato e inserito nel piano dei controlli sostanziali, al fine di valutare la complessiva posizione fiscale, è necessario preliminarmente notificare una comunicazione informativa circa gli elementi di capacità contributiva disponibili per i periodi di imposta oggetto di controllo e del relativo reddito complessivo netto accertabile determinato sinteticamente, con invito ad avvalersi della facoltà prevista dall’art. 38, comma 6…”

Se ritenuto opportuno, sarà prevista la convocazione del contribuente in ufficio; in tal caso gli esiti del colloquio saranno raccolti in un verbale nel quale sarà dato atto della documentazione prodotta, delle argomentazioni e degli elementi forniti. Tale verbale costituisce documento formale nell’ambito del procedimento di accertamento. Si ricorda che la determinazione sintetica del reddito… rientra nell’ambito applicativo dell’accertamento con adesione ( cfr. D. Lgs. N. 218 del 1997)” (Circolare 9 agosto 2007, n. 49/E).  

Non vi è dubbio che il metodo sintetico per accertare il reddito complessivo rappresentato, rispetto all’analitico, da criteri presuntivi, non può fornire un quadro seriamente attendibile, da qui la necessità (obbligo) di instaurare con il contribuente “ un buon contraddittorio”  al fine di accertare fatti e capacità contributiva.

Ora, nella parte espostiva iniziale del ricorso il ricorrente ha descritto puntualmente come si sono svolti i fatti e, pare che, alla luce delle citate normative, della Giurisprudenza e prassi amministrativa, non vi siano dubbi che l’Ufficio abbia violato detti principi.

VIOLAZIONE DELL’ART. 38 DEL D.P.R. 29.9.1973 N. 600 E SUCCESSIVE MODICAZIONI ED INTEGRAZIONI E DELL’ART. 4, C.1, DEL D.M. 10 SETTEMBRE 1992.  

L’ordinamento si è evoluto quando, con la L. 31.12.1991 n. 413, è stato affermato, da un lato, che gli uffici finanziari avevano la possibilità di dare corso all’accertamento sintetico indipendentemente da un previo accertamento in via “analitica”; dall’altro, che l’adozione di questa metodologia non era più obbligatoria, ma solo facoltativa, tant’è che la formula legislativa veniva modificata da “ l’ufficio determina sinteticamente il reddito complessivo netto…”  “ l’Ufficio può determinare sinteticamente il reddito o il maggior reddito…”.

Anche il metodo sintetico, però – come tutti gli accertamenti presuntivi – va adottato con prudenza, senza irragionevoli automatismi; per cui, se è vero che, nel tempo, l’istituto si è modificato – anche dal punto di vista legislativo – non per questo è stata del tutto perduta quella che era la sua “ originaria funzione”: sopperire alle carenze dell’accertamento analitico.

La Corte di Cassazione 15.12.2003, n. 19163, ha ammonito, infatti, che “ La flessibilità degli strumenti presuntivi trova origine e fondamento… nell’art. 53 della Costituzione, non potendosi ammettere che il reddito venga determinato in maniera automatica, a prescindere da quella che è la capacità contributiva del soggetto sottoposto a verifica. Ogni sforzo, quindi, va compiuto per individuare la reale capacità contributiva del soggetto, pur tenendo presente l’importantissimo aiusilio che può derivare dagli strumenti presuntivi; che non possono, però, avere effetti automatici, che sarebbero contrastanti con il dettato Costituzionale, ma che richiedono un confronto con la situazione concreta”.      

L’art. 4, comma 1, del D.M. 10.9.1992, recita “…l’Ufficio può non procedere all’accertamento qualora tale reddito sia stato determinato sulla base di uno soltanto degli indicatori considerati dal presente decreto e risulti palesemente incongruente per eccesso con quello determinabile sulla base di altri elementi in suo possesso o successivamente acquisiti”.

Si è del parere che l’accertamento sintetico o più correttamente la determinazione del reddito complessivo netto delle persone fisiche di cui al comma 4 dell’art. 38 del D.P.R. 600/1973, non debba essere considerato una forma sanzionatoria di verifica della capacità contributiva, ma uno strumento rivelatore della setssa e, sotto questo profilo, costituisce un supporto integrativo del metodo di controllo analitico.

Manca la possibilità di una verifica del loro grado di attendibilità, quantomeno per l’assenza di adeguate rilevazioni a campione che darebbero alle predette stime un  qualche supporto scientifico.

Va inoltre evidenziato che il momento conclusivo della particolare metodologia di calcolo, applicata per quantificare il reddito complessivo presunto, si concretizza nella somma di una serie di redditi stimati, non  nella media degli stessi e ciò- inevitabilmente- può comportare incongruenze e distorsioni anche di non poco conto. Infatti, se lo scopo del meccanismo è quello di valorizzare, per ogni indicatore di capacità contributiva, specifiche propensioni al consumo al fine di pervenire alla stima del reddito correlato, ciascuno dei singoli importi ottenuti rappresenta un’approssimazione e, pertanto, l’incidenza di eventuali errori di sovrastima si ripercuote sulla determinazione del reddito complessivo “teorico”, non potendo essere mitigata dal correttivo di una media.

VIOLAZIONE DELL’ ONERE DELLA PROVA ART. 38, D.P.R. 29.9.1973, n.600 e s.m. ed integrazioni.

E’ pacifico che l’Amministrazioine Finanziaria sia tenuta a motivare e provare la propria maggior pretesa nei confronti del contribuente; tali oneri, tra loro ben distinti, soddisfano due esigenze fondamentali nel rapporto dialettico che si instaura tra le parti nel procedimento tributario: LA MOTIVAZIONE attiene alla conoscenza o conoscibilità della pretesa vantata dall’Amministrazione ( e tutela il diritto di difesa), nel mentre la PROVA attiene alla fondatezza della pretesa e riguarda il merito della stessa.

Gli avvisi di accertamento impugnati non soddisfano l’aspetto probatorio in quanto formalmente motivati legittimamente.

Cioè, l’Ufficio è stato informato esaurientemente e documentalmente della provenienza delle somme destinate all’acquisto dell’autovettura ed al suo mantenimento; motivo per cui gli era preclusa la determinazione sintetica del reddito, mancandone i presupposti e le condizioni di partenza, cioè di procedibilità. Il ricorrente raggiunto dagli accertamenti è conferitario di procura speciale potendo gestire e disporre incondizionatamente di somme depositate sul conto corrente n. 6xx presso la Bxxx ma riconducibili a redditi, regolarmente sottoposti a tassazione, dei genitori ( all.6, 10, 15,16,17,18,19,20,21,22)  xxxxrini e xxxxx.

Dall’allegato estratto conto n. 8 si evince che nelle date 25 e 26 novembre 200x sono state prelevate dalla banca rispetivamente 9xxx00,00€ e22xxxxx00,00 destinate al pagamento dell’auto del costo di € 3xxx000,00, come da fattura n.xxx del 2xxxx003, emessa da  xxxice Grup S.r.l. (all.9).

E’LA PROVA DEL CORRETTO COMPORTAMENTO FISCALE DEL SOGGETTO DESTINATARIO DEGLI ILLEGITTIMI ED INIQUI  PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI,  che non ha, invece, trovato nell’Ufficio evidentemente disponibilità, discernimento, capacità e ragionevolezza.

Quanto alle spese di esercizio dell’auto riferito all’anno 200x, determinate dall’Ufficio in  € 3xxx8,40 per effetto dei parametri da sintetico, va precisato che detto importo si consolida solo in presenza di legittimazione alla determinazione sintetica, poichè diversamente l’Ufficio nel procedere con altri metodi accertativi deve assumere il costo effettivo per l’esercizio dell’auto il quale è realmente e normalmente di gran lunga inferiore al teorico sintetico; NON OCCORRONO AFFATTO 3xxx,40 euro per mantenere un’auto, ancorchè HP 21, ma molto meno. Dai 12 allegati estratti  conti trimestrali della banca BNL c/cxxxxx7 dal 2002 al 2004 (n. 28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39), si osservano tutti i movimenti bancari. Per una più agevole lettura degli estratti il ricorrente si è concesso di riepilogare (all. 24) per categoria i movimenti avvenuti dal 2002 al 2004 e laddove il Giudice volesse chiarimenti analitici dei singoli movimenti per categoria si produco gli allegati n. 25 per l’anno 2004, n. 26 per l’anno 2003 e n. 27 per l’anno 2002, dai quali si analizzano la tipologia del movimento, tra cui ad esempio negli anni 2002-03-04 versamenti di dividendi con ritenuta alla fonte o cedole esenti del padre Spoxxxxxmo ( il quale ha il conto titoli xxxxx6 presso la xxxxall. 40) , l’addebito di utenze dei beni immobili locati,  versamenti e prelevamenti, etc.

Proprio alla prassi amministrativa si deve l’elaborazuoione di un elenco delle situazioni di fatto idonee a contrastare il metodo sintetico, che è andato nel tempo arricchendosi con l’individuazione di nuove fattispecie come gli atti di liberalità e contributi degli ascendenti o i redditi imponibili dichiarti dallo stesso contribuente accertato per gli anni precedenti i periodi di imposta presi in considerazione dagli uffici.

La facoltà di gestrire e disporre delle somme in conto corrente come evidenziato e documentato dall’allegata PROCURA, costituisce, a sommesso parere della parte, prova certa, inoppugnabile  e sicuramente di rango superiore rispetto alla prova contraria ad una presunzione legale relativa che la giurisprudenza è propensa a ritenere valida; prova contraria che può estrinsecarsi anche con presunzioni semplici e persino con una sola presunzione, purchè grave e precisa, dato che “la legge non pone alcun divieto all’ammissione della prova per presunzioni al fine di contrastare una presunzione legale, valevole sino a prova contraria.

MA D’ALTRO CANTO ED IN SOSTANZA E’LA PURA VERITA’ POICHE’ TUTTO IL RESTO E’ FRUTTO DI PRESUNZIONE STRUMENTALIZZATA ED  INFONDATA perchè finalizzata solo a FARE CASSA.

L’applicazione del sintetico nel caso in questione non trova alcuna seria giustificazione, in quanto il reddito di partecipazione del figlio xxxxxe è un reddito “derivato” ed esprime per l’anno 2004 il valore dell’apporto lavorativo del collaboratore nell’ambito dell’impresa familiare, il cui titolare resta l’unico soggetto responsabile delle sorti aziendali. E’ ammissibile che il genitore titolare possa aver da sempre integrato le riserve del figlio ma con denaro tassato. Classico contesto familiare in cui il figlio (unico) lavora nell’impresa del genitore ed intanto si prepara ad ereditare l’azienda e con essa altri beni immobili e mobili. L’accesso e la gestione incondizionata del c/c di famiglia non costituisce mai  evasione anche quando si prelevano somme per il fabbisogno personale.

Nel caso in esame l’inoppugnabile prova che i denari corrisposti alla parte venditrice provengono dalla disponibilità finanziaria in conto corrente è data dal prelievo del 2xxx2003 di € 9xxxx0,00 e del 26xxxx2003 di € 2xxx0,00 (all.8) somme che corrispondono alle previsioni del contratto di vendita del 20xxx03, nel quale si legge che l’acquirente si obbliga a corrispondcere l’acconto di € 9.00xxxx00 ed il saldo di € 22xxxx0,00 a mezzo assegno circolare, come in effetti la parte venditrice dichiatra di ricevere in  data xx.2003 (all. 23).

Insomma, la famiglia composta da tre persone che lavora duramente da oltre 50 anni (tranne il figlio evidentemente) avrà avuto pure il diritto e la fortuna di accantonare risparmi e quindi spendere una parte nel 2003,  2004, 2005 etc.?.

VIOLAZIONE DELLA MOTIVAZIONE-

Quando l’Ufficio procede all’accertamento con il metodo sintetico, è da ritenere che, proprio per la discrezionalità di cui dispone ha l’obbligo di esplicitare, nella motivazione dell’avviso di accertamento:

  • Le “ragioni” per cui, al di là della mera elencazione dei beni indice nella disponibilità del conttribuente e dei computi che derivano dall’applicazione dei “parametri” di cui al redditometro, ritengono che lo strumento usato sia, anche in ragione dell’attività istruttoria esperita ( degli elementi indiziari acquisiti, anche con eventuali indagini finanziarie), mezzo idoneo, nel caso concreto, a supportare l’accertamento e a dare attuazione (non già a disattendere) il precetto di cui all’art. 53, comma 1, della Costituzione (principio della capacità contributiva);
  • Il metodo ed i criteri nell’indirizzare la propria indagine ed il proprio accertamento verso alcuni soggetti piuttosto che verso altri.

Ovvero, per il caso in esame ed in considerazione degli elementi in possesso dell’Ufficio, la motivazione dovrà essere estesa ed articolata e non potrà limitarsi, come avviene, nell’ esporre un mero prospetto di calcolo connesso ad un elenco di beni e servizi “indice” ma evidenzi il percorso seguito nell’individuare proprio quel soggetto, come meritevole di essere accertato e indichi l’insieme dei dati soggettivi ed oggettivi, documentali e/o indiziari che consentono di corroborare quanto desumibile dai parametri, indici, coefficienti e quozienti di cui al metodo sintetico e di ritenere dunque attendibile non per mera via matematica ed automatica, ma in via di “ragionevolezza”, in rapporto alla concreta condizione dello specifico contribuente considerato, il reddito che viene ad essergli attribuito. L’Ufficio non ha seguito detto percorso sapendo che si sarebbe trovato dinanzi alla realtà, cioè “il dover constatare che il figlio ha utilizzato denari dei gentiri”.

L’obbligo di una adeguata motivazione degli atti amministratrivi che incidono su situazioni giuridiche soggettive ( qualificabili vuoi come diritti soggettivi vuoi come interessi legittimi) del contribuente, costituisce un principio generale del nostro Ordinamento Giuridico, come tale applicabile anche nel sistema normativo tributario, nonchè un principio di civiltà giuridica tendente a salvaguardare la fondamentale ed insopprimibile esigenza di circondare la sfera patrimoniale del contribuente di un adeguato strumento di garanzia, consentendo il controllo giurisdizionale dei limiti legali del potere di imposizione ( così Cass.  10.1.1973, n.24, Corte Cost. 8.2.1966, n.7 e Cons. di Stato 30.4.1966) ed assicurare, quindi in ogni caso al contribuente, di fronte alla pretesa tributaria una difesa adeguata delle proprie ragioni ( Cass. 26.10.1988, n. 5783; 13.7.1989, n.3285; 20.11.1989, n. 4966).

Un sensibile rafforzamento della tutela della posizione del contribuente discende dalla previsione dell’art.3 della Legge n. 241 del 1990 che ha generalizzato l’obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti amministrativi. Il comma 3 del citato art. 3 precisa che la stessa motivazione deve estendersi ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria, norma ripresa integralmente nell’art. 7 della Legge 27.7.2000,n. 212 ( Lo Statuto del contribuente).

P. Q. M.

Viene a finale considerazione che gli avvisi di accertamento sono completamente estranei al nostro Stato di Diritto ed al suo Ordinamento Tributario, per violazione di norme Costituzionali, illegittimità, infondatezza, illiceità, abuso, arbitrarietà, e quindi da ritenersi nullo o soggetto a censura di annullamento.

Il sottoscritto, richiamando ciascun punto del ricorso,

CHIEDE

A) – Ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 31.12.1992, n.546 e s.m. a Codesta On.le Commissione la sospensione dell’atto impugnato, non essendo il ricorrente Sxxxxx, in questo periodo di economia stagna interessato da scarsa liquidità in circolazione, in grado di corrispondere le imposte e le sanzioni richiestegli.

La sua impossibilità a solvere in conformità alle conseguenze impositive ed esattive, si ancora e si raccorda al seguente ordine di motivi:

  • l’Ufficio, non avendo saputo valutare la capacità economico-contributiva dello stesso contribuente, l’ha posto nelle prevedibili condizioni di danno di cui sopra;
  • Il contribuente non ha violato alcuna norma e le somme occorse per il pagamento dell’autovettura, tassate, provengono da fonti certissime e documentate (genitori – conto corrente- assegni circolari) e quindi mancano i presupposti di fatto e giuridici e le condizioni affinché l’Ufficio potesse determinare il reddito sinteticamente ed emettere gli accertamenti.

L’indole giuridica della chiamata esattoriale, ingenerata dagli atti fiscali da accertamenti o rettifiche, è data da norma, dottrina antipositivista, ispirata da un genere di norma di difficile qualificazione, ma che sicuramente ha tanto contribuito a gettare ombre sulla riforma del contenzioso tributario (Andrea Colli Vignarelli, ricercatore nell’Università di Messina: in Rassegna tributaria n. 23 Maggio-giugno 1996).

La natura giuridica dell’intervento esattivo, come riflesso dell’efficacia esattoriale degli avvisi ed annessi, sia esso a titolo di “ deposito fruttifero” o di vero anticipato pagamento (se pur parziale), una volta individuata e stimata l’incostitutività dell’atto e l’inesistenza degli essenziali parametri di misurazione dell’effettiva capacità contributiva del contribuente, è vista e sentita tuttora, come irragionevole ed anticostituzionale, anche per gli aspetti ed i caratteri di disuguaglianza dell’istituto riscossivo anticipato, quando la fattispecie è ancora sub iudice.

Venuta alla ragione ed alla constatazione il dato di fatto che la capacità contributiva è inesistente, intesa, se pur largamente, non solo come capacità economica, ma come capacità suscettibile di fornire al soggetto gravato della prestazione impositiva i mezzi finanziari occorrenti per l’assolvimento della stessa, nell’umana ragione non vi è possibilità di acquisire la circostanza che essa incapacità di poter disporre, la si tramuti in capacità solutoria (per giunta in crescendo); nell’attesa che il o i procedimenti giurisdizionali si svolgano e si concludano. Non s’ignorano, già si conoscono le peripezie, il travaglio della Corte Costituzionale e delle battaglie da essa combattute, per giungere ad affermare che:

a)      – per quanto attiene gli aspetti procedimentali, la garanzia dell’osservanza della capacità contributiva, si manifesta solo in via mediata ed indiretta, per questo in caso di violazione si determina contemporaneamente, se non esclusivamente, contrasto con l’art. 24 della Costituzione;

b)      –In ordine all’atto di accertamento allorchè si presenti privo di ragionevolezza (o addirittura irrazionale: è il nostro caso) contrasta sia con il principio di capacità contributiva che con quello di difesa.

L’art. 53 della Costituzione è norma di reciprocità di rispetto. Che altro senso avrebbe altrimenti l’espressione: “ in ragione della loro capacità contributiva”, se non quella di comando giuridico, dato prima al legislatore e poi a chi attua i procedimenti di accertamento tributario, sulla base delle leggi d’imposta, di verificare, misurare, rispettare e stabilire la capacità contributiva di ciascun amministrato contribuente, in “ragione” (e con ragione) della sua valenza economica, espressa in ciascun singolo tributo. Se tutto ciò è e deve essere, si comprende bene, che così come psicologicamente ed intellettivamente costruito, costituito e strutturato l’uomo (sia esso contribuente o meno) non gli è proprio possibile assumere e giustificare un ufficio pubblico, cioè lo Stato, che s’inventa del tutto un’inesistente capacità contributiva e che a ragione di ciò e di tanto, essere pure in grado di agire, (senza interposizioni giurisdizionali), di proseguire e comprimere il cittadino.

Or dunque, si sostiene che una capacità contributiva inventata di sana pianta è già di per sé bastante a configurare motivo e prova per la concessione della chiesta sospensione dell’avviso e che qui si reitera.

B) che Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale di Bari, in accoglimento del presente ricorso, dichiari l’annullamento dei due atti per quanto esposto in diritto ed in subordine l’annullamento degli atti di accertamento, siccome  incostitutivi, radicalmente viziati ed illegittimi per violazione di legge, eccesso di potere e carenza di motivazione, nonché infondato in fatto e diritto;

C) – l’annullamento delle sanzioni pecuniarie.

Con vittoria delle spese di giudizio.

Si deposita:

  • copia del ricorso consegnato all’Agenzia delle Entrate;
  • fotocopia della ricevuta di deposito;
  • fotocopia dei due atti di accertamento impugnati;
  • fotocopia dell’invito n. Qxxxx2/2007- all.n.1-;
  • fotocopia verbale di contraddittorio del 31.12.08-all.2;
  • fotocopia memoria del 27.12.2008-all.n.3-;
  • fotocopia comunicazione AA9/3 – all. 4;
  • fotocopia atto di donazione azienda – all.n.5;
  • fotocopia prospetto canoni attivi – all. 6;
  • fotocopia prospetto utenze Enel-Italcogim-telecom -all.n.7-;
  • fotocopia estratto conto xxxx anno 2003;
  • fotocopia fattura xxxxxxxxxxroup S.r.l. – all. 9;
  • fotocopia procura speciale – all. 10;
  • fotocopia condono anno 2002 Sgxxxxxxe – all. 11;
  • fotocopia condono anni 1997- 2001- Sxxxxxxxe – all. 12;
  • fotocopia condono anni 1997- 2001- Pxxxxxxla – all. 13;
  • fotocopia condono anno 2002 – Pexxxxxla – all. 14;
  • n. 8 fotocopie mod. Unici alxxni – Spoa anni 2001-2004 all- 15-16-17-18-19-20-21-22;
  • fotocopia contratto acquisto autovettura – all. 23;
  • fotocopia prospetto movimenti bancari – all. 24;
  • fotocopia prospetto movimenti bancari anno 2004 – all. 25;
  • fotocopia prospetto movimenti bancari anno 2003 – a.ll. 26;
  • fotocopia prospetto movimenti bancari anno 2002 – all. 27 ;
  • fotocopia estratto conto di banca I trim 2002 – all. 28;
  • fotocopia estratto conto di banca  II trim 2002 – all. 29;
  • fotocopia estratto conto di banca III trim 2002 – all. 30;
  • fotocopia estratto conto di banca IV trim 2002 – all. 31;
  • fotocopia estratto conto di banca I trim 2003 – all. 32;
  • fotocopia estratto conto di banca  II trim 2003 – all. 33;
  • fotocopia  estratto conto di banca III trim 2003 – all. 34;
  • fotocopia estratto conto di banca IV trim 2003 – all. 35;
  • fotocopia estratto conto di banca I trim 2004 – all. 36;
  • fotocopia estratto conto di banca  II trim 2004 – all. 37;
  • fotocopia estratto conto di banca III trim 2004 – all. 38;
  • fotocopia estratto conto di banca IV trim 2004 – all. 39;
  • fotocopia estratto conto banca al 31.12.2004 del conto titoli del Sig. Sxxxxxo all.40;
  • fotocopia ricevutaAgenzia Entratedel 10.10.2007 all.41;
  • n.3 fotocopie D.U. Sxxxxxxxxxppe all.42-43-44.

Putignano, 24.01.2009                                                             Con Ossequio

Il difensore abilitato                                                                                    _____________________

Rag. Tonio Detomaso

ATTESTAZIONE DI CONFORMITADELLA COPIA DEL RICORSO ALL’ORIGINALE.

Il sottoscritto rag.Tonio Detomaso, in qualità di difensore abilitato dal Sig. Borxxxxxpe nella presente controversia attesta, ai sensi dell’art.22, comma 3, del D. Lgs. 546/1992, che questo ricorso è conforme all’originale consegnato all’ Agenzia delle Entrate Ufficio di Gioia del Colle in data _________.

Firma del difensore

_____________________

Rag.Tonio Detomaso