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PATENT BOX

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DIZIONARIO  PATENT  BOX – TASSAZIONE AGEVOLATA

( il presente lavoro è soggetto ad aggiornamenti)

D.L. 30.09.2003, n.269, art. 8, comma 5, convertito con la legge 24 novembre 2003 n. 326 Ruling internazionale
Art. 1 , commi da 37 a 45 della legge 23.12.2014 n. 190  Istituzione dell’agevolazione
D.L. 24.01.2015, n. 3 in legge 24.03.2015, n. 33   Art. 4 Definizione di piccole e medie imprese innovative. Art. 5 Modifiche
Decreto  Patent Box 30.07.2015 –attuazione  legge 190, art. 1, commi 37-45  Attuazione art. 1, commi 37 > 45 legge 23.12.2014, n. 190. Norma fondamentale.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10.11.2015, prot. N. 144042. Modello comunicazione da trasmette all’Agenzia delle Entrate.
Circolare n. 36/E dell’01.12.2015  Chiarimenti in tema di Patent Box. Modalità esercizio opzione. Perdite Patent Box. Operazioni straordinarie. Procedura di ruling. 
Prot.n.2015/154278 direttore AE del 1° dicembre  Disposizioni per l’accesso alla procedura di accordo preventivo.
Legge 28.12.2015 Modifiche 
Circolare n.11/E del 7.4.2016 Chiarimenti in tema di Patent Box.
Comunicato stampa del 06.05.2016 n. 94/E  Competenza per l’accordo preventivo demandato alla Direzione Regionale.
BEPS, Action 5 Countering harmfild tax praticties more effectively, taking into account transparency and substance action 5 – 2015 final report. Ovvero di seguito “ linee guida OCSE o Action Plan n. 5, recepisce e rielabora nell’attuale contesto giuridico-economico sovranazionale i principi in origine ideati nel documento OCSE pubblicato nel 1998 Harmfild tax competition an emerging global issue (di seguito “Report”), diretto al contrasto dei fenomeni di tax planning aggressivo mediante l’impiego di intangible.

 

 

analisi

Accordo preventivo  Fino a 300 milioni di euro di ricavi le istanze vanno inviate alla Direzione Regionale e alle Direzioni Provinciali di Trento e Bolzano.  Oltre 300 milioni di ricavi  le istanze vanno inviate  alla Direzione Centrale Accertamento, settore internazionale, Uffici Accordi preventivi e controversie internazionali  dc.acc.accordi@agenziaentrate.it ( istanza in carta libera all’Ufficio a mezzo raccomandata con AR o consegnata direttamente all’ufficio che rilascia attestazione di avvenuta ricezione).L’istanza riporta:vedi prot.2015/154278 del 1.12.2015  Nel caso di utilizzo diretto il contribuente deve concludere con l’Ufficio un accordo di ruling.L’utilizzo diretto del bene immateriale si ha in presenza di diritti sui beni immateriali riservati al titolare del diritto stesso.Il soggetto quindi ha diritto allo sfruttamento economico del bene immateriale e si trova a beneficiare di un reddito figurativo, incorporato nel reddito complessivo derivante dall’attività svolta.L’accordo preventivo ha pertanto ad oggetto:

  • La preventiva definizione dei metodi e dei criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito d’impresa o della perdita in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali agevolabili di cui all’art. 6 del decreto Patent box.
  • La preventiva definizione dei metodi e dei criteri di calcolo dei redditi derivanti dall’utilizzo dei beni di cui all’art. 6 del Patent Box , in ipotesi diverse da quelle di cui al precedente punto, realizzati nell’ambito di operazioni con società che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa.
  • La preventiva definizione dei metodi e dei criteri di calcolo delle plusvalenze di cui all’art. 10 del decreto Patent Box, realizzate nell’ambito di operazioni con società che direttamente o indirettamente…

 

Se non si raggiunge l’accordo entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stata presentata la richiesta di ammissione, i soggetti beneficiari determinano il reddito d’impresa secondo le regole ordinarie.

Tuttavia, per consentire l’accesso al beneficio fin dal periodo d’imposta in cui viene presentata la richiesta di ruling, l’eccedenza d’imposta o la maggiore perdita relativa ai periodi d’imposta compresi tra la data di presentazione della medesima istanza e la data di sottoscrizione dell’accordo, possono essere indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sottoscrizione del ruling.

Resta ferma la possibilità di presentare istanza di rimborso o presentare dichiarazione integrativa, se ricorono i presupposti.     

Es: se l’opzione è fatta nel 2015 e l’accordo si conclude nel gennaio 2017, la deduzione da patent box si effettuerà in Unico 2018 in relazione agli anni 2015-2016-2017.

 
Agevolazione Per fruire dell’agevolazione occorre che colui che esercita l’opzione abbia diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali e svolga attività di ricerca e sviluppo. Ciò consente di collegare il godimento dell’agevolazione all’effettivo svolgimento di un’attività economica che si sostanzia nello sviluppo, manutenzione ed accrescimento del bene stesso Art.7 decreto Patent BoxL’agevolazioneSpettase l’opzione che produce reddito ( è costituito dai canoni derivanti dalla concessione in  uso dei beni immateriali, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti a essi connessi) e (le somme dei risarcimenti e come restituzione dell’utile a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale per inadempimento a contratti aventi ad oggetto i beni immateriali e per violazione dei diritti sugli stessi beni.     deriva dall’utilizzo dei seguenti beni agevolabili:Software protetto da copyright; (dichiarazione sostitutiva)Brevetti industriali, inclusi quelli per invenzione, invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello d’utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;Marchi d’impresa, ivi inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione;

Disegni e modelli, giuridicamente tutelabili;

Informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche progettabili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili.  

con la formula

della Concessione in uso del diritto all’utilizzo dei beni immateriali di cui innanzi

o

attraverso l’uso diretto dei suddetti beni,

(individuati per ciascun bene immateriale oggetto dell’opzione il contributo economico da esso derivante che ha concorso algebricamente a formare il reddito d’impresa o la perdita)

per tale intendendosi l’utilizzo nell’ambito di qualsiasi attività che i diritti sui beni immateriali riservano al titolare del diritto stesso.

   

 

 
Attività materiale e rilevante da parte del contribuente Questo requisito è definito : SUBSTANTIAL ACTIVITYed ha come scopo quello di garantire che il soggetto che beneficiadel Patent box stia svolgendo un’attività materiale e rilevante.  
 Attivita’ che beneficiano del regime agevolato:             Attività di ricerca e sviluppoArt. 8 decreto Patent Box L’attività di ricerca e sviluppo è finalizzata allo sviluppo, mantenimento e accrescimento del valore dei beni immateriali e ne individua le attività.

RICERCA FONDAMENTALE, RICERCA APPLICATA, SVILUPPO SPERIMENTALE E COMPETITIVO, DESIGN, IDEAZIONE E  REALIZZAZIONE DEL SOFTWARE PROTETTO DA COPYRIGHT, RICERCHE PREVENTIVE, SISTEMI ANTICONTRAFFAZIONE, TEST E RICERCHE DI MERCATO. ATTIVITA’ DI PRESENTAZIONE, COMUNICAZIONE E PROMOZIONE.   

 

Vedi art. 8 decreto patent box e pagg. 36-37 circ. 11/e del 7.4.16:

Rientrano nelle attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, al mantenimento, nonché all’accrescimento del valore dei beni di cui all’art. 6, le seguenti attività:

(i) la ricerca fondamentale, con ciò dovendosi intendere i lavori sperimentali o teorici svolti per acquisire nuove conoscenze, ove successivamente utilizzate, volte, alla creazione di piani, progetti e disegni per nuovi prodotti, servizi o processi, che solitamente in seguito a questo vengono modificati o  migliorati.

(ii) la ricerca applicata, con ciò dovendosi intendere la ricerca pianificata per acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare miglioramenti a prodotti, processi o servizi esistenti, in qualsiasi

settore della scienza e della tecnica; lo sviluppo sperimentale e competitivo, con ciò dovendosi intendere l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche le altre attività destinate alla definizione concettuale, concernente nuovi prodotti, processi o servizi, e i test, le prove e le sperimentazioni

necessari ad ottenere le autorizzazioni per la immissione in commercio dei prodotti o l’utilizzo di processi e servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi e campioni, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, i test e la

convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, e la realizzazione degli impianti e delle attrezzature a tal fine necessari. Tutto ciò anche se non sono poi seguite da applicazioni pratiche;

(iii) il design, con ciò intendendosi le attività di ideazione e progettazione di prodotti, processi e servizi, ivi incluso l’aspetto esteriore di essi e di ciascuna loro parte, e le attività di sviluppo dei marchi;

(iv) l’ideazione e la realizzazione del software protetto da copyright;

la Circolare chiarisce che trattasi di programmi per elaborare in qualunque forma espressi purchè originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Idee e principi alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle interfacce.

(v) la ricerca pianificata necessaria per la ricerca industriale, finalizzata alla realizzazione di nuovi prodotti, processi, servizi, componenti di sistemi complessi;

(vi) le ricerche preventive, i test e le ricerche di mercato e gli altri studi e interventi anche finalizzati all’adozione di sistemi anticontraffazione, il deposito, l’ottenimento e il mantenimento dei relativi diritti, il rinnovo degli stessi a scadenza, la protezione di essi, anche in forma associata e in relazione alle attività di prevenzione della contraffazione e la gestione dei contenziosi e contratti relativi. Sono comprese nell’agevolazione le consulenze utili alla brevettazione, agli studi di fattibilità, le due diligence, studi e interventi che consentano la distinzione tra un prodotto autentico e uno contraffatto.

(vii) LE ATTIVITÀ DI PRESENTAZIONE, COMUNICAZIONE E PROMOZIONE che accrescano il carattere distintivo e/o la rinomanza dei marchi, e contribuiscano alla conoscenza, all’affermazione commerciale, all’immagine dei prodotti o dei servizi, del design, o degli altri materiali proteggibili. Possono ritenersi agevolate le attività pubblicitarie e fieristiche.

 

Non vengono, invece, considerate attività di ricerca e sviluppo tutte le modifiche apportate alle linee di produzione, ai processi di fabbricazione, ai servizi già esistenti e a tutte le operazioni già in corso. Questo anche nel caso in cui tali modifiche abbiano comportato dei miglioramenti in tali entità. 

 

 

 
     
Attività di tracciatura e memorizzazione delle spese e dei redditi CONTABILITA INDUSTRIALESi rende necessario impostare un sistema di contabilità industriale.  
   Bene immateriale Art.6 del decreto Patent Box30.07.2015 DEFINIZIONE (L’OPZIONE ha ad oggetto i redditi derivanti dall’utilizzo di:Software protetto da copyright;Brevetti industriali, inclusi quelli per invenzione, invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello d’utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;Marchi d’impresa, ivi inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione;Disegni e modelli, giuridicamente tutelabili;Informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche progettabili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili.    L’opzione può essere esercita anche per singolo bene immateriale.Successivamente alle opzioni già fatte, l’impresa può agevolare un nuovo bene immateriale tra quelli individuati dall’art. 6 del decreto Patent Box, esercitando una nuova opzione che durerà per cinque periodi d’imposta. Ogni volta si porrà in essere ex novo tutti gli adempimenti del caso, a partire di una nuova istanza di ruling. Tuttavia laddove il nuovo bene immateriale presenti vincoli di complementarietà con un bene immateriale già agevolato con la precedente opzione e il contribuente intenda considerare detti beni un solo bene immaterialeai fini dell’opzione, tale nuova opzione avrà durata coincidente con la durata residua della precedente e in tal caso, si dovrà inoltrare, come da Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1.12.2015, n. 154278,  paragrafo 11.2,  un’istanza motivata per richiedere la modificazione dell’accordo o se non c’è alcun accordo e non sia obbligatorio attivare la procedura di ruling di seguito illustrata, conservare apposita documentazione che consenta di distinguere tutti gli elementi rilevanti riguardanti i beni immateriali “agevolati” con la precedente opzione dagli elementi rilevanti riguardanti i beni immateriali   “agevolati” con la nuova opzione.Il legislatore ha chiarito che più beni immateriali collegati da un vincolo di complementarietà possono costituire un solo bene immateriale ai fini dell’agevolazione in argomento. In sostanza, il vincolo di complementarietà non è più riservato a beni della stessa tipologia e può riguardare anche beni di tipologia diversa utilizzati congiuntamenteper la realizzazione di un prodotto o processo.DEFINIZIONE DI BENE IMMATERIALE 

Il diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali indicati nel citato art. 6 è condizione necessaria ma non sufficiente per la fruizione dell’agevolazione, in quanto occorrerà sempre verificare se agli stessi si può attribuire un valore dal quale derivano componenti positivi di reddito che concorrono alla formazione del reddito di impresa.

La identificazione di tal valore va effettuata con le tecniche di seguito illustrate e può anche prescindere dalle modalità di rappresentazione in bilancio dei medesimi beni.

 

 

 
Beneficiari  Non può accedere chi determina il reddito d’impresa con metodologie del tipo “forfettario, tonnage tax, soc. agricole, etc. Soggetti titolari di reddito d’impresa, sia in forma individuale (art.55, TUIR) ( art.5, commi 1 e 3 TUIR) che in forma societaria, residenti nel territorio dello Stato e i soggetti di cui all’art.73, comma 1, lett. a) e b) del T.U  dpr 22.12.1986, n. 917.Poiché il regime opzionale del Patent box risulta fruibile solo dai soggetti che svolgono un’effettiva attività d’impresa, si rileva che in relazione ai soggetti residenti la puntuale analisi sulla natura commerciale o meno della relativa attività svolta deve essere effettuata esclusivamente con riferimento agli imprenditori persone fisiche e agli enti non commerciali che intendono esercitare l’opzione. Infatti le società di capitali residenti, gli enti commerciali, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice e le altre società di persone a queste ultime equiparate, infatti, godono come noto di una “presunzione assoluta di commercialità così come previsto espressamente dall’art. 81, comma 1, TUIR e dall’art. 6, comma 3, TUIR, di talchè nessun ulteriore approfondimento deve essere condotto da tali soggetti in merito a siffatto profilo.

I soggetti che richiedono l’agevolazione devono svolgere attività di ricerca e sviluppo volta allo sviluppo, alla crescita, al mantenimento e accrescimento di valore degli stessi beni immateriali, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società esterne (purchè non dello stesso gruppo) o con Università o enti di ricerca e organismi equiparati – finalizzati alla produzione dei beni immateriali sopra indicati.    

L’opzione può essere esercita da chi ha diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali indicati all’art. 6.

 

Non è necessario, per attivare il regime, che i beni immateriali siano stati originariamente sviluppati dal contribuente, essendo il beneficio esteso anche ai beni immateriali acquistati da terzi .

Tuttavia, in quest’ultimo caso, è necessario, che il contribuente, direttamente o attraverso i suddetti contratti di appalto, abbia ulteriormente sviluppato detti beni, ovvero abbia svolto attività di ricerca e sviluppo utilizzando gli stessi.

In merito, il decreto attuativo, all’art. 2, comma 2, risolve un dubbio ermeneutico sorto con riferimento al testo legislativo, chiarendo che possono accedere al regime IP box tutti i soggetti aventi “ diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali” indipendentemente dal titolo giuridico con il quale tale diritto sia stato acquisito, ivi inclusi cioè anche i licenziatari di beni immateriali che svolgono attività di mantenimento, accrescimento e sviluppo degli stessi.   

 

 

 

 
Bonus fiscale Requisito fondamentale per accedere al bonus fiscale è lo svolgimento di un’attività di ricerca e sviluppo che produca o implementi questi beni immateriali sia in modo diretto, sia tramite dei contratti di ricerca stipulati con : altre società, università, enti di ricerca, altri organismi equiparati.  
Brevetti industriali Vedi 4.1.2. circ.11/e del 7.4.16  

Calcolo dell’agevola-zione

e

 

conseguente

Applicazione nella determinazione del reddito agevolabile

 

Pag. 39 della circ. 11/E del 7.4.16, punto 5. IL CALCOLO dell’agevolazione consiste in una variazione in diminuzione                       – da operare ai fini IRPEF o IRES, nonché ai fini IRAP –                            Seguendo le fasi:                                                 

 

  1. 1.      Fase: INDIVIDUARE, innanzitutto, il REDDITO AGEVOLABILE, derivante dall’utilizzo DIRETTO  O INDIRETTO del bene immateriale, ai sensi dell’art. 7 del decreto Patent Box

((((((((( (L’art. 7 del decreto Patent box dettaglia le modalità di determinazione del reddito agevolabile ascrivibile all’utilizzo dei beni immateriali oggetto di incentivazione, distinguendo l’utilizzo diretto dalla concessione in uso))))).

DETERMINAZIONE REDDITO CON UTILIZZO DIRETTO :  a)

Per ciascun bene immateriale oggetto dell’opzione deve essere individuato il reddito agevolabile ( definito, dalla norma primaria e dal decreto attuativo, anche come contributo economico o, dalla relazione illustrativa al decreto attuativo, come reddito figurativo) che ha concorso algebricamente a formare il reddito d’impresa o la perdita. Tale previsione dà contenuto al principio recato dall’art. 1, comma 39, terzo periodo, della legge di stabilità 2015 ai sensi del quale “ la procedura di ruling ha ad oggetto la determinazione, in via preventiva e in contraddittorio con l’Agenzia delle entrate, dell’ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l’individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi”. Le modalità di determinazione del reddito agevolabile in caso di utilizzo diretto sono illustrate nel paragrafo 6.1.

Il contributo economico consiste nella quota di reddito ( o perdita) di impresa ascrivibile al bene o ai beni immateriali, incorporata nel reddito complessivo ( o nella perdita complessiva) derivante dall’attività d’impresa, che il soggetto beneficiario non avrebbe realizzato in assenza del bene immateriale stesso.

Tale reddito (o perdita) figurativo è il risultato del “ conto economico virtuale” riferibile al bene immateriale, che tiene conto, per la parte delle componenti positive, della “ royalty implicita” sul bene intangibile incorporata nel prezzo di vendita del bene materiale ceduto o del servizio prestato e, per la parte delle componenti negative, della sommatoria di tutti i costi, diretti e indiretti, relativi alle attività connesse alla creazione, allo sviluppo, al mantenimento e/o al miglioramento del bene immateriale medesimo. In relazione alle modalità di individuazione dei costi diretti ed indiretti, si veda il successivo paragrafo 6.4.

Il valore della royalty è implicito e come tale va estrapolato dal prezzo di vendita del bene o del servizio ceduto a terzi.

Il contributo economico deve essere determinato assumendo l’esistenza di un ramo d’azienda autonomo deputato alla concessione in uso dei beni immateriali allo stesso contribuente, isolando, le componenti positive (implicite) e negative di reddito ascrivibili allo sfruttamento del bene intangibile.    

Per  la determinazione delle componenti positive occorre far riferimento ai ricavi che sarebbero potenzialmente realizzabili qualora gli intangibili fossero utilizzati sul mercato, alle medesime condizioni d’impiego, da soggetti terzi indipendenti.

Rientrano tra le componenti positive di reddito anche le somme ottenute come risarcimento a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, per inadempimento a contratti aventi ad oggetto i beni immateriali per i quali si esercita l’opzione e per violazione dei diritti sugli stessi.

Nella determinazione del contributo economico si fa riferimento ai dati contabili, così come rilevati nei conti economici predisposti ai fini del bilancio di esercizio, tenendo presente le eventuali successive variazioni, in aumento o in diminuzione, ai fini fiscali, in particolare ai fini IRES.

Nei casi in cui dovesse risultare più appropriato, è possibile fare riferimento, nella determinazione del contributo economico, ai dati così come rilevati nella contabilità analitica industriale, purchè il contribuente sia in grado di riconciliare i dati complessivamente riscontrabili in tale contabilità con i dati complessivamente indicati ai fini civilistici, e di fornire anche una riconciliazione con eventuali successive variazioni, in aumento o in diminuzione, effettuate ai fini IRES.

SI EVIDENZIA CHE IN CASO DI UTILIZZO DIRETTO DEI BENI IMMATERIALI OGGETTO DI AGEVOLAZIONE , I CRITERI E METODI DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO AL REDDITO D’IMPRESA SONO STABILITI MEDIANTE L’ACCORDO PREVENTIVO CON L’AGENZIA DELLE ENTRATE, DI CUI AL SUCCESSIVO PARAGRAFO 8.

 

CONCESSIONE IN USO (UTILIZZO INDIRETTO) b):

il comma 2 dell’art.7 del decreto Patent Box, dispone che il reddito agevolabile è costituito dai canoni ( o royalties) derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti ( spese per la tutela, lo sviluppo e la promozione del bene, ecc.) a essi connessi, di competenza del periodo d’imposta. Le modalità di determinazione del reddito agevolabile in caso di utilizzo indiretto sono rese nel paragrafo 6.2., circ. 11/E

 

 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGEVOLABILE IN CASO DI UTILIZZO INDIRETTO:

 

Il reddito agevolabile derivante dalla concessione in uso del bene immateriale è determinato dai relativi canoni diminuito dei costi, diretti ed indiretti, fiscalmente riconosciuti ad essi connessi di competenza del periodo d’imposta (art. 7, comma 2, del decreto Patent Box).

Il risarcimento è considerato componente positivo.

Nella tipologia di utilizzo  indiretto di beni immateriali rientrano sia la concessione del diritto all’utilizzo di tali beni a parti correlate (nazionali e estere) che la concessione in uso a terze parti indipendenti (nazionali e estere).

 

Nell’indiretto la determinazione del reddito agevolabile per la concessione a parti correlate, può avvenire mediante l’accordo preventivo con l’Agenzia delle Entrate, mentre nel caso di parti indipendenti non sarà possibile attivare l’accordo preventivo.

 

2) Fase: CALCOLARE, poi, il c.d. nuxus ratio, che è dato dal rapporto tra I COSTI QUALIFICATI

                      I COSTI COMPLESSIVI    

            Ai sensi dell’art. 9, commi da 2 a 5 del Patent Box.

Art. 9

Determinazione della quota di reddito agevolabile

1. La quota di reddito agevolabile è determinata, per ciascun bene immateriale di cui all’articolo 6, tenuto conto anche di quanto indicato al comma 3 dello stesso articolo, sulla base del rapporto tra i costi indicati ai commi da 2 a 5.

2. I costi da indicare al numeratore del rapporto di cui al comma 1 sono afferenti alle attività indicate all’articolo 8 svolte (i)  direttamente dai soggetti beneficiari; (ii) da università o enti di

ricerca e organismi equiparati; (iii) da società, anche start up innovative, diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla

stessa società che controlla l’impresa. Al numeratore concorrono anche gli oneri sostenuti per l’acquisizione del bene immateriale.

3. L’importo di cui al comma 2 è incrementato: (i) dei costi afferenti le attività indicate all’articolo 8 derivanti da operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente  controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa per la  quota costituita dal riaddebito di costi sostenuti da queste ultime nei confronti di soggetti terzi e (ii) dei costi afferenti alle attività indicate all’articolo 8 sostenuti dal soggetto beneficiario nell’ambito

di un accordo per la ripartizione dei costi, come definito dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 settembre 2010 prot. n. 2010/137654, almeno fino a concorrenza

dei proventi costituiti dal riaddebito dei costi di cui al comma 2 precedente ai soggetti partecipanti all’accordo per la ripartizione dei costi.

4. I costi da indicare al denominatore del rapporto di cui al comma 1 sono i costi di cui ai commi 2 e 3, aumentati (i) dei costi derivanti da operazioni intercorse con società che direttamente o

indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sostenuti per lo sviluppo, mantenimento e accrescimento del bene afferente alle attività indicate all’articolo 8 e (ii) del costo di acquisizione, anche mediante licenza di concessione in uso, del bene immateriale sostenuto nel periodo di imposta.

5. L’importo dei costi di cui ai commi 2 e 3 è aumentato di un importo corrispondente alla differenza tra (i) l’importo dei costi di cui al comma 4 e (ii) l’importo dei costi di cui ai commi 2 e

3. Tale importo rileva fino a concorrenza del 30 per cento dell’importo dei costi di cui ai commi 2 e 3.

Al numeratore, inoltre, va sommato il valore derivante dall’up-lift, ovvero un importo corrispondente alla differenza tra il valore complessivo del denominatore ( i costi complessivi pertanto) e il valore del numeratore ( costi qualificati) nei limiti del 30% dei costi qualificati.   

L’up lift pertanto è pari al minore tra il 30% dei costi qualificati e la differenza tra costi complessivi e costi qualificati.

 

3) Fase: EFFETTUARE il prodotto tra il reddito agevolabile ed il nexus ratio per ottenere la quota di reddito agevolabile, prevista dall’art. 9, comma 7 del decreto-

Comma 7, art. 9, decreto Patent Box

 

7. La quota di reddito agevolabile risulta dal prodotto fra il reddito di cui all’articolo 7, commi 2 e 3, e il rapporto di cui ai commi precedenti.

(((Art. 7 commi 2 e 3: Tipologie di utilizzo agevolabili 1. Rientrano nell’ambito applicativo dell’opzione:

(i) la concessione in uso del diritto all’utilizzo dei beni immateriali di cui all’articolo 6;

(ii) l’uso diretto dei beni immateriali di cui all’art. 6, per tale intendendosi l’utilizzo nell’ambito di qualsiasi attività che i diritti sui beni immateriali riservano al titolare del diritto stesso.

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera (i) il reddito agevolabile è costituito dai canoni derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti a essi connessi.

3. Nel caso di cui al comma 1, lettera (ii), è necessario individuare per ciascun bene immateriale oggetto dell’opzione il contributo economico da esso derivante che ha concorso algebricamente a

formare il reddito d’impresa o la perdita., e il rapporto di cui ai commi precedenti))).

 

LA QUOTA DI REDDITO AGEVOLABILE NON CONCORRE A FORMARE IL REDDITO D’IMPRESA PER IL 50% DEL RELATIVO AMMONTARE.

 Nuxus ratio =

 Rapporto tra 

 

R.a=  ( canoni-costi) x (costi specifici/COSTI COMPLESSIVI)  x 50%

 

Costi specifici=costi qualificati=costi di ricerca e sviluppo sostenuti

per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale

                                               E

costi complessivi sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo

sviluppo del bene immateriale

 

Il punto 6 dell’art. 9 Patent box, prevede:

a)     per il primo periodo d’imposta di efficacia delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 37 e seguenti, della legge di stabilità n. 190 del 23.12.2014, e per i due successivi, ( cioè 2015-2016-2017)  i costi di cui al comma 1, ai fini del nexus ratio, sono quelli sostenuti nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione dei redditi e nei tre periodi d’imposta precedenti e sono assunti complessivamente ( per il 2015,2016,2017 il coefficiente si calcola computando tutti i costi qualificati e complessivi sostenuti nell’esercizio e nei 3 precedenti senza distinzione per singolo bene. Pertanto per il 2016 si devono considerare i costi qualificati e complessivi di competenza degli anni 2013-2014-2015 e 2016).

b)    Dal 2018 il coefficiente sarà calcolato per singolo bene avendo riguardo ai relativi costi qualificati e complessivi sostenuti negli anni 2015,2016,2017 e 2018. Ciò in quanto, nel frattempo, l’impresa avrà implementato sistemi di rilevazione adeguati.    

( norma:  a partire dal terzo periodo di imposta successivo a quello di efficacia delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 37 e seguenti, della legge di stabilità, ( anno 2018) i costi di cui al comma 1 sono quelli sostenuti nei periodi di imposta in cui le presenti disposizioni trovano applicazione e sono assunti distintamente per ciascun  bene immateriale).   

 

Il rapporto nexus consente di monitorare le spese di ricerca e sviluppo sostenute sui singoli IP

 

LADDOVE L’AZIENDA SIA IN GRADO DI DETERMINARE IL NEXUS RATIO ANALITICO RELATIVO AI BENI AGEVOLABILI GIA’ ENTRO LA CHIUSURA DEL PRIMO ESERCIZIO DI DECORRENZA DELL’OPZIONE (ESERCIZIO 2015) , trattandosi di un dato di maggiore dettaglio rispetto a quello “minimo” previsto dalla normativa di riferimento, l’Amministrazione Finanziaria ha consentito l’utilizzo di tale dato ai fini del calcolo dell’agevolazione fruibile anche, per gli esercizi 2015,2016e 2017. In siffatti casi, il contribuente potrà mantenere nel calcolo del nexus ratio analitico calcolato, come detto, a partire dal 2018 anche i dati analitici relativi al triennio 2012-2014.

 

 

Tracciatura costi e perdite

La tracciatura dei  costi, secondo l’Amministrazione Finanziaria, per le imprese che vogliano godere dell’agevolazione deve, ad ogni modo, essere effettuata dal 2015.

In questo modo, il contribuente potrà memorizzare, per singolo IP, le perdite da esso prodotte, anche in assenza  di opzione per il regime agevolato.

L’esercizio dell’opzione, infatti, prima di produrre una variazione in diminuzione ai fini IIDD e IRAP, comporterà preliminarmente una compensazione tra redditi dell’IP prodotte in vigenza dell’opzione e le perdite formatisi nei periodi antecedenti alla stessa. Nel caso in cui nel periodo “ante opzione” siano presenti soltanto perdite fiscali, queste ultime dovranno essere abbattute dal reddito prodotto dallo stesso bene immateriale fino ad esaurimento delle stesse e senza limitazioni di natura temporale.

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commi 42 e 42 bis, art. 5 del D.L. 3/2015

  Contributo economico Il contributo economico consiste nella quota di reddito ( o perdita) di impresa ascrivibile al bene o ai beni immateriali, incorporata nel reddito complessivo ( o nella perdita complessiva) derivante dall’attività d’impresa, che il soggetto beneficiario non avrebbe realizzato in assenza del bene immateriale stesso.Tale reddito (o perdita) figurativo è il risultato del “ conto economico virtuale” riferibile al bene immateriale, che tiene conto, per la parte delle componenti positive, della “ royalty implicita” sul bene intangibile incorporata nel prezzo di vendita del bene materiale ceduto o del servizio prestato e, per la parte delle componenti negative, della sommatoria di tutti i costi, diretti e indiretti, relativi alle attività connesse alla creazione, allo sviluppo, al mantenimento e/o al miglioramento del bene immateriale medesimo. In relazione alle modalità di individuazione dei costi diretti ed indiretti, si veda il successivo paragrafo 6.4.Il valore della royalty è implicito e come tale va estrapolato dal prezzo di vendita del bene o del servizio ceduto a terzi.Il contributo economico deve essere determinato assumendo l’esistenza di un ramo d’azienda autonomo deputato alla concessione in uso dei beni immateriali allo stesso contribuente, isolando, le componenti positive (implicite) e negative di reddito ascrivibili allo sfruttamento del bene intangibile.    Per  la determinazione delle componenti positive occorre far riferimento ai ricavi che sarebbero potenzialmente realizzabili qualora gli intangibili fossero utilizzati sul mercato, alle medesime condizioni d’impiego, da soggetti terzi indipendenti.Rientrano tra le componenti positive di reddito anche le somme ottenute come risarcimento a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, per inadempimento a contratti aventi ad oggetto i beni immateriali per i quali si esercita l’opzione e per violazione dei diritti sugli stessi.Nella determinazione del contributo economico si fa riferimento ai dati contabili, così come rilevati nei conti economici predisposti ai fini del bilancio di esercizio, tenendo presente le eventuali successive variazioni, in aumento o in diminuzione, ai fini fiscali, in particolare ai fini IRES.Nei casi in cui dovesse risultare più appropriato, è possibile fare riferimento, nella determinazione del contributo economico, ai dati così come rilevati nella contabilità analitica industriale, purchè il contribuente sia in grado di riconciliare i dati complessivamente riscontrabili in tale contabilità con i dati complessivamente indicati ai fini civilistici, e di fornire anche una riconciliazione con eventuali successive variazioni, in aumento o in diminuzione, effettuate ai fini IRES.SI EVIDENZIA CHE IN CASO DI UTILIZZO DIRETTO DEI BENI IMMATERIALI OGGETTO DI AGEVOLAZIONE , I CRITERI E METODI DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO AL REDDITO D’IMPRESA SONO STABILITI MEDIANTE L’ACCORDO PREVENTIVO CON L’AGENZIA DELLE ENTRATE, DI CUI AL SUCCESSIVO PARAGRAFO 8. METODOLOGIE:

il punto 3 dell’art. 12 del decreto Patent Box stabilisce che si debba fare riferimento agli standard internazionali rilevanti elaborati dall’OCSE con particolare riferimento alle linee guida in materia di prezzi di trasferimento.

 

I medesimi standard internazionali sono utilizzati per determinare i metodi e i criteri di calcolo del reddito derivante dall’utilizzo indiretto dei beni agevolabili, nonché delle plusvalenze, realizzate nell’ambito di operazioni con società che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa.

 

I metodi da preferire sono il metodo del prezzo (CUP) e il metodo della ripartizione dei profitti (Profit Split Methods).

 

In caso di utilizzo indiretto del bene immateriale, il reddito agevolabile è determinato come grandezza reddituale fiscale ( e non già come grandezza contabile), con la conseguenza che assumono rilievo i costi fiscalmente riconosciuti determinati in base  alle disposizioni del TUIR.

 

 

 

 
Controllo di gestione  L’impresa deve costruire un sistema di controllo di gestione che permetta di individuare il diretto collegamento fra i costi di ricerca e sviluppo, i beni immateriali realizzati e utilizzati e il relativo reddito prodotto, per ciascun bene ( tracking and tracing).La norma sul Patent Box permette pertanto di riflettere sulla possibilità di riorganizzare la propria azienda, pianificando operazioni di spin off degli asset al fine di evitare l’obbligo di concordare con il fisco il contributo economico dei beni.Sarebbe quindi necessario predisporre un adeguato sistema di rilevazione  o extracontabile dei costi di ricerca e sviluppo relativi a ciascun bene immateriale e dei redditi ritraibili dal medesimo.Al riguardo la legge non pone particolari vincoli in ordine alle caratteristiche del sistema di tracciabilità da adottare; ciò che rileva è unicamente la sua idoneità a dimostrare quel legame fra costi, bene immateriale e redditi da esso ritraibili e, quindi, fra attività esercitata e reddito agevolato, volto ad assicurare che la concessione dell’agevolazione sia collegata all’effettivo espletamento di un’attività economica.  
Costi diretti   Si intendono tutti i costi imputabili in maniera certa ed univoca al “ costo di produzione” del singolo IP. Ci si riferisce a beni o risorse di produzione direttamente attribuibili al processo di ricerca e sviluppo. Si tratta di costi che hanno una relazione specifica con l’IP considerato (naturalmente correlabili).  
Costi indiretti Sono quei costi imputabili  all’IP secondo criteri di comunanza ovvero indirettamente mediante un processo di ripartizione. Risultano comuni a più beni immateriali quali i costi di tipo amministrativo, utilizzo di attrezzature o macchinari condiviso da altre commesse, le spese relative agli immobili, ecc.     
Costi sostenuti I costi da inserire al numeratore e denominatore del rapporto sono quelli “sostenuti”, secondo i principi OCSE.La circ. 11/E del 2016 chiarisce che i costi di ricerca e sviluppo vanno rilevati nel momento in cui si considerano sostenuti secondo le regole generali di competenza fiscale di cui all’art. 109 del Tuir, anche per i soggetti IAS adopter. Art.9,comma 6, Decreto Patent
Cup METODO del confronto del prezzo, da preferirsi nella determinazione del contributo economico, che si sviluppa attraverso:

  • l’identificazione del tasso di royalty di mercato, mediante l’applicazione del CUP interno o, in sua assenza, mediante l’applicazione del CUP esterno, ricorrendo all’uso di banche dati, purchè vengano garantiti gli standard di comparabilità previsti dalle Linee Guida OCSE;
  • l’individuazione dei ricavi relativi alle linee di business  (processo, prodotto o famiglie di prodotto) sui quali applicare il tasso di royalty risultante dall’analisi CUP svolta.

infine, il reddito agevolabile risulterà dalla differenza tra la royalty implicita appena identificata ed i costi diretti fiscalmente rilevanti, sostenuti per lo sviluppo, il mantenimento e l’accrescimento dell’intangible, nonché la quota parte dei costi indiretti collegati al bene immateriale, su cui si dirà appresso, anche in questo caso intesi nella loro “ dimensione fiscalmente rilevante.

 
Credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo. E’ CUMULABILE con il patent box. Decreto 27.5.2015 Ministero Sviluppo Economi-co.Circ. 5/E del 16.3.2016.
Deduzione 30% nel 201540% nel 201650% nel 2017   
Determinazione del reddito agevolabile in caso di utilizzo indiretto   Si verifica quando il bene immateriale viene concesso a terzi in licenza d’uso in cambio di un canone (royalties). IL REDDITO AGEVOLABILE derivante dalla concessione in uso del bene immateriale è determinato dai relativi canoni diminuito dei costi, diretti ed indiretti, fiscalmente riconosciuti ad essi connessi di competenza del periodo d’imposta.Tra i componenti positivi di reddito da considerare nel computo, oltre ai canoni derivanti dalla concessione in uso del bene, rientrano anche le somme ottenute come risarcimento e come restituzione dell’utile a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, per inadempimento a contratti aventi ad oggetto i beni immateriali per i quali si esercita l’opzione e per violazione dei diritti sugli stessi.Nella tipologia di utilizzo indiretto di beni immateriali rientrano sia la concessione del diritto all’utilizzo di tali beni a parti correlate (nazionali e estere) che la concessione in uso  a terze parti indipendenti (nazionali e estere).In caso di utilizzo indiretto dei beni immateriali oggetto di agevolazione, i criteri e metodi di determinazione del reddito agevolabile, derivante dalla concessione del diritto all’utilizzo di tali beni a parti correlate (nazionali ed estere), possono essere stabiliti mediante l’accordo preventivo con l’Agenzia delle entrate, di cui al successivo paragrafo 8.Se, invece, il reddito agevolabile derivi dalla concessione in uso dei beni immateriali a terze parti indipendenti, non è possibile attivare la procedura di accordo preventivo con l’Agenzia delle Entrate di cui al successivo paragrafo 8.  
Determinazione del reddito non tassato La procedura si divide in tre fasi:1)      Individuazione del reddito derivante dal bene immateriale;2)      Quantificazione della quota agevolabile in base alle spese di ricerca e sviluppo sostenute3)      Determinazione dell’importo non tassato (da inserire nel modello unico)  
Diritto allo sfruttamento dei beni immateriali La circ. 11/E sottolinea che il diritto allo sfruttamento economico di tali beni è condizione necessaria ma non sufficiente per la fruizione dell’agevolazione, in quanto occorrerà sempre verificare che agli stessi possa attribuirsi un valore dal quale derivano componenti positivi di reddito che concorrono alla formazione del reddito d’impresa. L’identificazione di tale valore avverrà con tecniche che potranno prescindere dalla rappresentazione in bilancio.  
Disegni e modelli giuridicamente tutelabili  Vedi 4.1.4. circ.11/e del 7.4.16  
Durata dell’agevolazio-ne 5 ANNI. Quello nel quale è comunicata l’opzione e i successivi 4.Può essere rinnovata per un periodo di pari durata ed è irrevocabile.  
   Gruppi di imprese Il regime del Patent box può interessare società che sono parte di gruppi nazionali e internazionali. Se una società del gruppo beneficia dell’agevolazione, il regime agevolativo dovrà seguire alcune modalità collegate alle operazioni infragruppo riguardanti lo sviluppo e la promozione dei beni immateriali oggetto dell’agevolazione.   
Informazioni aziendali, esperienze tecnico-industriali, commerciali o scientifiche Vedi 4.1.5. circ.11/e del 7.4.16  
Investment compact Il DL 3/2015 costituisce un pacchetto di misure entrato in vigore dal 21.1.2015, contenenti una serie di norme riguardanti il credito, gli investimenti, i conti correnti e la riforma delle Banche Popolari.Un riferimento al Patent box ha stabilito che le spese di ricerca e sviluppo, intendendo come tali quelle interne, quelle assegnate in outsourcing a terzi e quelle sostenute per l’acquisto da terze parti dei beni immateriali, vengono considerate in modo integrale nel calcolo del rapporto tra i costi di ricerca e sviluppo e i costi complessivi precedentemente descritti.Per quello che riguarda i costi di outsourcing che derivano, invece, dal rapporto con i soggetti che appartengono allo stesso gruppo, vengono considerati per un massimo del 30% dei costi considerati integralmente, precedentemente descritti.  
Ip Intellectual Property ( bene immateriale)  
Marchi di impresa Vedi 4.1.3. circ. 11/e del 7.4.16  
Nexus approach Si intende “nesso” tra le attività di ricerca e sviluppo, i beni immateriali ed il reddito agevolabile ad essi riferibile.Action 5 on modified nexus approach for IP regimes.Il nexus approach descrive le condizioni alle quali gli Stati devono attenersi, nell’ottica di valorizzare il più possibile il collegamento tra gli investimenti fatti nella ricerca e nello sviluppo e la detrazione fiscale.  
Nexus ratio Il Rapportotra i costi indicati ai commi da 2 a 5 dell’art. 9 del decreto patent Box e comma 4, ossia:spese  qualificate ( costi si attività di ricerca e sviluppo rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale)     ______________________________spese totali (costi complessivi) rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per produrre tale bene.Att: nel caso in cui non siano presenti spese nell’ambito della ricerca e dello sviluppo, incentrate sul bene immateriale, non si può beneficiare in alcun modo del Patent Box per quel che riguarda la minore imposizione sul reddito dell’intangibile. Esiste invece comunque l’obbligo di rispetto del periodo di permanenza del regime, ossia 5 anni. CRITERIO DI COMPETENZA

L’action 5 del progetto BEPS ( action plan on base erosion and profit shifting) richiede che per ogni regime preferenziale esista un’attività economica sostanziale.

Il nexus ratio consente di imputare il beneficio in commento al soggetto che sostiene i costi per l’attività di ricerca e sviluppo  relativa ai beni immateriali da cui origina agevolabile. Tali spese rappresentano un indicatore  di attività economica sostanziale ai fini dell’agevolazione Patent Box.

Deve comunque sussistere un collegamento diretto tra i costi  per attività di ricerca e sviluppo relativi al bene immateriale ed il reddito agevolabile ritraibile dall’utilizzo dello stesso.

Il rispetto di tali condizioni è garantito dall’art. 1, comma 41, della legge di stabilità 2015:” le disposizioni dei commi da 37 a 40 si applicano a condizione che i soggetti che esercitano l’opzione di cui al comma 37 svolgono le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei beni di cui al comma 39”.

 

Il punto 6 dell’art. 9 Patent box, prevede:

c)     per il primo periodo d’imposta di efficacia delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 37 e seguenti, della legge di stabilità n. 190 del 23.12.2014, e per i due successivi, ( cioè 2015-2016-2017)  i costi di cui al comma 1, ai fini del nexus ratio, sono quelli sostenuti nel periodo d’imposta cui si r riferisce la dichiarazione dei redditi e nei tre periodi d’imposta precedenti e sono assunti complessivamente ( per il 2015,2016,2017 il coefficiente si calcola computando tutti i costi qualificati e complessivi sostenuti nell’esercizio e nei 3 precedenti senza distinzione per singolo bene. Pertanto per il 2016 si devono considerare i costi qualificati e complessivi di competenza degli anni 2013-2014-2015 e 2016).

d)    Dal 2018 il coefficiente sarà calcolato per singolo bene avendo riguardo ai relativi costi qualificati e complessivi sostenuti negli anni 2015,2016,2017 e 2018. Ciò in quanto, nel frattempo, l’impresa avrà implementato sistemi di rilevazione adeguati.    

( norma:  a partire dal terzo periodo di imposta successivo a quello di efficacia delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 37 e seguenti, della legge di stabilità, ( anno 2018) i costi di cui al comma 1 sono quelli sostenuti nei periodi di imposta in cui le presenti disposizioni trovano applicazione e sono assunti distintamente per ciascun  bene immateriale).   

 

 

 
Nuovi beni immateriali Se si intende agevolare nuovi beni immateriali in anni successivi è necessario esercitare una nuova opzione che avrà durata pari a 5 periodi d’imposta a decorrere dal suo esercizio e richiederà tutti gli adempimenti del caso quali ad esempio l’inoltro di una nuova istanza di ruling. Se invece il nuovo IP sia complementare la nuova opzione avrà durata coincidente con l’IP già agevolato.  
OCSE indicazioni e Action Plan n. 5 In particolare la raccomandazione n.15 del report invita gli Stati membri ad aderire alle “linee guida” fornite dal rapporto stesso strutturate in sei azioni. Di particolare interesse sono le indicazioni contenute nella linea guida n.1, che invita gli Stati membri a modificare, abrogare e a non introdurre in futuro nuovi regimi fiscali qualificati come “dannosi” secondo i criteri fissati dal medesimo Report.  
Operazioni straordinarie Nelle fusioni, scissioni e conferimenti d’azienda, le agevolazioni si trasferiscono in capo all’avente causa che subentra nell’esercizio dell’opzione fatta dal dante causa, anche in relazione al sostenimento dei costi di cui all’art.9. Art.5 Decreto Ministe-riale
  Opzione  Dura 5 periodi di imposta è irrevocabile ed è rinnovabile. L’opzione consente di escludere dall’Irpef, Ires, Irap una quota di reddito derivante dall’utilizzo diretto o indiretto dei beni immateriali.Per il 2015 e 2016 l’opzione va trasmessa entro la fine del periodo d’imposta in cui ha inizio il regime di tassazione.    Per accedere al regime di tassazione agevolata, i soggetti interessati devono esercitare un’opzione da comunicarsi all’agenzia delle entrate con modalità telematiche.Il modello è scaricabile sulsito dell’Agenzia delle Entratesoftware è denominato PATENT BOX e l’attivazione della procedura di ruling che è obbligatoria nel caso di utilizzo diretto dei beni immateriali è facoltativa nel caso di utilizzo indiretto, con effetto dall’esercizio di presentazione dell’istanza. 

L’art. 4, c.2, decreto patent box, 30.07.2015, prevede che dal terzo periodo successivo a quello in corso al 31.12.2014 (ovvero dal 2017), l’opzione sarà comunicata direttamente nella dichiarazione dei redditi e decorre dal periodo d’imposta al quale la medesima si riferisce.  

 

SE il contribuente, una volta effettuata l’opzione, valuta successivamente non conveniente l’agevolazione ( o non possibile), egli non avrà conseguenze ( circ. AE 1° dicembre 2015 n. 36/E). in pratica è come se non l’avesse effettuata.   

Modalità:

 

per gli anni  2015 e 2016 mediante comunicazione telematica all’AE, utilizzando il software Patent box;

per i periodi d’imposta successivi , la comunicazione va fatta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo a decorrere dal quale di fruisce dell’agevolazione.

 

 

Art.7 decreto Patent Box

L’agevolazione

Spetta

se l’opzione che produce reddito

( è costituito dai canoni derivanti dalla concessione in  uso dei beni immateriali, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti a essi connessi) e (le somme dei risarcimenti e come restituzione dell’utile a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale per inadempimento a contratti aventi ad oggetto i beni immateriali e per violazione dei diritti sugli stessi beni.    

deriva dall’utilizzo dei seguenti beni agevolabili:

Software protetto da copyright;

Brevetti industriali, inclusi quelli per invenzione, invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello d’utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;

Marchi d’impresa, ivi inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione;

Disegni e modelli, giuridicamente tutelabili;

Informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche progettabili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili.  

con la formula

della Concessione in uso del diritto all’utilizzo dei beni immateriali di cui innanzi

o

attraverso l’uso diretto dei suddetti beni,

(individuati per ciascun bene immateriale oggetto dell’opzione il contributo economico da esso derivante che ha concorso algebricamente a formare il reddito d’impresa o la perdita)

per tale intendendosi l’utilizzo nell’ambito di qualsiasi attività che i diritti sui beni immateriali riservano al titolare del diritto stesso.

   

 

 

 

 
Perdite da Patent Box Già con la circolare n. 36/E/2015 è stato chiarito che in tale ipotesi è consentito il rinvio degli effetti positivi dell’opzione per il patent box ai futuri esercizi in presenza di una base imponibile positiva.La perdita  fiscale può verificarsi sia nel caso in cui il bene immateriale venga concesso in uso sia nel caso in cui lo stesso venga utilizzato direttamente. In entrambi i casi può verificarsi un’eccedenza fisiologica di costi fiscalmente rilevanti rispetto ai ricavi generati dallo sfruttamento diretto o indiretto del bene.La circolare specifica in particolare che le perdite fiscali, che sono causate da un determinato bene immateriale, devono rimanere solamente all’interno del regime del bene che le ha generate, senza avere alcun impatto sui redditi avuti da altri assets su cui sia stata esercitata l’opzione.         Circ. 11/E
  Plusvalenza È AGEVOLABILE ANCHE LA PULSVALENZA DA CESSIONE DEL BENE IMMATERIALE.La plusvalenza non concorre alla formazione del reddito complessivo se almeno il 90%sia reinvestito in attività di ricerca e sviluppo, finalizzate allo sviluppo, mantenimento e accrescimento di altri beni immateriali indicati nel medesimo articolo 6.Diversamente concorre normalmente alla determinazione del reddito agevolabile secondo quanto detto innanzi.  
Profit split Methods Metodo della ripartizione dei profitti da preferirsi nella determinazione del contributo economico.  
    Reddito Art.7 decreto Patent BoxL’agevolazioneSpettase l’opzione che produce reddito ( è costituito dai canoni derivanti dalla concessione in  uso dei beni immateriali, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti a essi connessi) e (le somme dei risarcimenti e come restituzione dell’utile a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale per inadempimento a contratti aventi ad oggetto i beni immateriali e per violazione dei diritti sugli stessi beni.     deriva dall’utilizzo dei seguenti beni agevolabili:Software protetto da copyright;Brevetti industriali, inclusi quelli per invenzione, invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello d’utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;Marchi d’impresa, ivi inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione;Disegni e modelli, giuridicamente tutelabili;Informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche progettabili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili.  

con la formula

della Concessione in uso del diritto all’utilizzo dei beni immateriali di cui innanzi

o

attraverso l’uso diretto dei suddetti beni,

(individuati per ciascun bene immateriale oggetto dell’opzione il contributo economico da esso derivante che ha concorso algebricamente a formare il reddito d’impresa o la perdita)

per tale intendendosi l’utilizzo nell’ambito di qualsiasi attività che i diritti sui beni immateriali riservano al titolare del diritto stesso.

   

 

 
 

Reddito agevolabile

 

 

Determinazione

 

 

 

 

Es diretto 1:

per chi utilizza internamente i beni immateriali, invece, il reddito detassato è equivalente al reddito ottenibile qualora detti beni siano dati in uso ad altre imprese.

Occorre individuare per ciascun bene oggetto dell’opzione, il contributo economico che ha fornito lo stesso bene alla formazione del reddito o della perdita aziendale, alla stregua di un ramo d’azienda autonomo. La quota di reddito agevolabile è poi determinata sulla base del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, accrescimento e sviluppo del bene immateriale e i costi complessivi aziendali. L’azienda determina preventivamente la quota di reddito agevolabile in contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate tramite la  procedura di ruling. Detta procedura consente di evitare di determinare discrezionalmen-te il reddito detassato e il rischio di subire rettifiche in una fase successiva.     

 

 

 

Es. indiretto 2:

l’azienda concede in uso il proprio brevetto a terzi ottenendo una royalty del 10% sul fatturato e la società che utilizza il brevetto realizza vendite per 1 milione. I ricavi dell’azienda proprietaria del brevetto ammontano ad €. 100.000,00. Supponendo che i costi fiscalmente rilevanti riconducibili al brevetto siano pari a 10.000,00, il reddito derivante dal bene immateriale sarà di 90.000,00, da tassare solo, a regime per 45.000,00 (nexus 1).

L’azienda proprietaria del brevetto conseguirà il beneficio senza limiti di tempo, fino a quando svolgerà attività di ricerca sull’intangibile.

 

L’art. 7 del decreto Patent box dettaglia le modalità di determinazione del reddito agevolabile ascrivibile all’utilizzo dei beni immateriali oggetto di incentivazione, distinguendo l’utilizzo diretto dalla concessione in uso.DETERMINAZIONE REDDITO CON UTILIZZO DIRETTO :   –  1  –PER ciascun bene immateriale oggetto dell’opzione deve essere individuato il reddito agevolabile ( definito, dalla norma primaria e dal decreto attuativo, anche come contributo economico o, dalla relazione illustrativa al decreto attuativo, come reddito figurativo) che ha concorso algebricamente a formare il reddito d’impresa o la perdita. Tale previsione dà contenuto al principio recato dall’art. 1, comma 39, terzo periodo, della legge di stabilità 2015 ai sensi del quale “ la procedura di ruling ha ad oggetto la determinazione, in via preventiva e in contraddittorio con l’Agenzia delle entrate, dell’ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l’individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi”. Le modalità di determinazione del reddito agevolabile in caso di utilizzo diretto sono illustrate nel paragrafo 6.1.Il contributo economico consiste nella quota di reddito ( o perdita) di impresa ascrivibile al bene o ai beni immateriali, incorporata nel reddito complessivo ( o nella perdita complessiva) derivante dall’attività d’impresa, che il soggetto beneficiario non avrebbe realizzato in assenza del bene immateriale stesso.Tale reddito (o perdita) figurativo è il risultato del “ conto economico virtuale” riferibile al bene immateriale, che tiene conto, per la parte delle componenti positive, della “ royalty implicita” sul bene intangibile incorporata nel prezzo di vendita del bene materiale ceduto o del servizio prestato e, per la parte delle componenti negative, della sommatoria di tutti i costi, diretti e indiretti, relativi alle attività connesse alla creazione, allo sviluppo, al mantenimento e/o al miglioramento del bene immateriale medesimo. In relazione alle modalità di individuazione dei costi diretti ed indiretti, si veda il successivo paragrafo 6.4.Il valore della royalty è implicito e come tale va estrapolato dal prezzo di vendita del bene o del servizio ceduto a terzi.Il contributo economico deve essere determinato assumendo l’esistenza di un ramo d’azienda autonomo deputato alla concessione in uso dei beni immateriali allo stesso contribuente, isolando, le componenti positive (implicite) e negative di reddito ascrivibili allo sfruttamento del bene intangibile.    Per  la determinazione delle componenti positive occorre far riferimento ai ricavi che sarebbero potenzialmente realizzabili qualora gli intangibili fossero utilizzati sul mercato, alle medesime condizioni d’impiego, da soggetti terzi indipendenti.Rientrano tra le componenti positive di reddito anche le somme ottenute come risarcimento a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, per inadempimento a contratti aventi ad oggetto i beni immateriali per i quali si esercita l’opzione e per violazione dei diritti sugli stessi.Nella determinazione del contributo economico si fa riferimento ai dati contabili, così come rilevati nei conti economici predisposti ai fini del bilancio di esercizio, tenendo presente le eventuali successive variazioni, in aumento o in diminuzione, ai fini fiscali, in particolare ai fini IRES.Nei casi in cui dovesse risultare più appropriato, è possibile fare riferimento, nella determinazione del contributo economico, ai dati così come rilevati nella contabilità analitica industriale, purchè il contribuente sia in grado di riconciliare i dati complessivamente riscontrabili in tale contabilità con i dati complessivamente indicati ai fini civilistici, e di fornire anche una riconciliazione con eventuali successive variazioni, in aumento o in diminuzione, effettuate ai fini IRES.

SI EVIDENZIA CHE IN CASO DI UTILIZZO DIRETTO DEI BENI IMMATERIALI OGGETTO DI AGEVOLAZIONE , I CRITERI E METODI DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO AL REDDITO D’IMPRESA SONO STABILITI MEDIANTE L’ACCORDO PREVENTIVO CON L’AGENZIA DELLE ENTRATE, DI CUI AL SUCCESSIVO PARAGRAFO 8.

 

CONCESSIONE IN USO (UTILIZZO INDIRETTO) 2-:

il comma 2 dell’art.7 del decreto Patent Box, dispone che il reddito agevolabile è costituito dai canoni ( o royalties) derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti ( spese per la tutela, lo sviluppo e la promozione del bene, ecc.) a essi connessi, di competenza del periodo d’imposta. Le modalità di determinazione del reddito agevolabile in caso di utilizzo indiretto sono rese nel paragrafo 6.2.

 

 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGEVOLABILE IN CASO DI UTILIZZO INDIRETTO:

 

Il reddito agevolabile derivante dalla concessione in uso del bene immateriale è determinato dai relativi canoni diminuito dei costi, diretti ed indiretti, fiscalmente riconosciuti ad essi connessi di competenza del periodo d’imposta (art. 7, comma 2, del decreto Patent Box).

Il risarcimento è considerato componente positivo.

Nella tipologia di utilizzo  indiretto di beni immateriali rientrano sia la concessione del diritto all’utilizzo di tali beni a parti correlate (nazionali e estere) che la concessione in uso a terze parti indipendenti (nazionali e estere).

 

Nell’indiretto la determinazione del reddito agevolabile per la concessione a parti correlate, può avvenire mediante l’accordo preventivo con l’Agenzia delle Entrate, pertanto nel caso di parti indipendenti non sarà possibile.

 Nuxus ratio =

 Rapporto tra

 R.a=  ( canoni-costi) x (costi specifici/costi complessivi) x 50%

 

 

Costi specifici=costi qualificati=costi di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale

                                               E

costi complessivi sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale

 

 

Il punto 6 dell’art. 9 Patent box, prevede:

e)     per il primo periodo d’imposta di efficacia delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 37 e seguenti, della legge di stabilità n. 190 del 23.12.2014, e per i due successivi, i costi di cui al comma 1 sono quelli sostenuti nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione dei redditi e nei tre periodi d’imposta precedenti e sono assunti complessivamente ( per il 2015,2016,2017 il coefficiente si calcola computando tutti i costi qualificati e complessivi sostenuti nell’esercizio e nei 3 precedenti senza distinzione per singolo bene. Pertanto per il 2016 si devono considerare i costi qualificati e complessivi di competenza degli anni 2013-2014-2015 e 2016).

f)      Dal 2018 il coefficiente sarà calcolato per singolo bene avendo riguardo ai relativi costi qualificati e complessivi degli anni 2015,2016,2017 e 2018. Ciò in quanto, nel frattempo, l’impresa avrà implementato sistemi di rilevazione adeguati.    

( norma:  a partire dal terzo periodo di imposta successivo a quello di efficacia delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 37 e seguenti, della legge di stabilità, ( anno 2018) i costi di cui al comma 1 sono quelli sostenuti nei periodi di imposta in cui le presenti disposizioni trovano applicazione e sono assunti distintamente per ciascun  bene immateriale).   

 

 

 

Metodo del confronto del prezzo (CUP) indicato dalla linee Guida OCSE.

E’ utilizzato nel transfer pricing.

 

Metodo del profit split

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I costi diretti si intendo-no tutti i costi imputabi-li in maniera certa ed univoca al “costo di produzione del singolo IP”

 

 

 

 

 

 

 

Ruling – diretto  obbligatorio (Istanza)Ovvero Accordo preventivo ai sensi dell’art.8 del D.L. n. 269/2003 L’opzione produce efficacia per il computo del quinquennio a partire dall’anno di presentazione dell’istanza di ruling.Se l’opzione è datata 2015 e l’istanza di ruling 2016, l’opzione decorre dal 2016.

 

Il titolare del reddito d’impresa che utilizza direttamente il bene immateriale obbligatoriamente, o in caso di utilizzo indiretto con società facenti parte del medesimo gruppo, o in caso di cessione del bene agevolabile a società del gruppo, facoltativamentenel secondo e terzo caso, deve attivare la procedura di accordo con l’Amministrazione finanziaria (ruling) al fine di definire in contraddittorio i metodi ed i criteri di determinazione del reddito agevolabile ( ipotesi di “ruling obbligatorio), mediante invio all’Ufficio ( Ufficio accordi preventivi e controversie internazionali dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Accertamento, settore internazionale – ROMA , via Cristoforo Colombo 426, c/d e Milano Via Manin 25), di istanza in carta libera da inoltrare a mezzo raccomandata con AR ovvero da consegnare direttamente all’Ufficio, che rilascia attestazione di avvenuta ricezione.(vedasi modalità di compilazione  di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1.12.2015 n. 154278)    Documenti richiesti per l’istanza di ruling:

  • Dati anagrafici, partita IVA, codice fiscale e l’indicazione per inviare le comunicazioni;
  • L’oggetto dell’accordo ( ad esempio, contributo economico  nel diretto, plusvalenza, operazioni infragruppo);
  • Tipologia dei beni immateriali interessati;
  • Indicazione sul vincolo di complementarietà di tali beni, se presente;
  • Descrizione su quale o quali attività di ricerca e sviluppo sono state svolte e del loro collegamento diretto con i beni immateriali;    
  • Firma del legale rappresentante

Documenti richiesti per le informazioni integrative:

 

  • Documentazione atta a individuare in modo analitico i beni intangibili;
  • Indicazione dettagliata sul vincolo di complementarietà dei beni immateriali utilizzati in modo congiunto;
  • Descrizione chiara sull’attività di ricerca e sviluppo che è stata svolta e il suo collegamento diretto con i beni immateriali;
  • Indicazione dettagliata dei metodi e dei criteri di calcolo per il contributo economico portato dai beni immateriali e i motivi per cui sono stati scelti;
  • Indicazione sulle società del gruppo con cui sono svolte le operazioni;
  • Indicazione analitica sui canoni  che sono derivati dalla concessione e dei costi fiscalmente rilevanti;
  • Indicazione analitica sui metodi e sui criteri di calcolo adottati per quantificare la plusvalenza.

Documenti richiesti per l’istanza di ruling alle piccole e medie imprese:

  • Individuazione analitica dei beni intangibili che hanno prodotto la quota di reddito agevolabile dal Patent Box tramite il loro uso diretto;
  • Indicazione dettagliata del vincolo di complementarietà, se presente,  dei beni immateriali utilizzati in modo congiunto come se fossero un unico bene, nell’ambito della creazione di un prodotto o di un processo. Dopo la legge di stabilità del 2016 il vincolo di complementarietà può riguardare anche beni di tipo diverso, se utilizzati in modo congiunto e questo vale retroattivamente anche per l’anno 2015 )(vedere circolare 11/2016);
  • La descrizione delle attività di ricerca e sviluppo direttamente collegate allo sviluppo, al mantenimento e all’accrescimento di valore dei beni immateriali oggetto dell’agevolazione.

Si evince che a differenza delle grandi imprese le PMI non devono illustrare quali metodi e criteri di calcolo hanno utilizzato, e perché, per quantificare il contributo economico portato dai beni agevolati.

Nel caso in cui vengano presentati, tali metodi potranno essere stabiliti in contraddittorio con l’ufficio durante la procedura di accordo preventivo successiva.

Ruling –indiretto-  facoltativo Dal 2017 l’opzione deve essere comunicata nella dichiarazione dei redditi.      In caso di utilizzo indiretto del bene immateriale, il soggetto che intende beneficiare dell’agevolazione ha la facoltàdi attivare la suddetta procedura di ruling ( quella di utilizzo diretto) qualora   tale utilizzo venga realizzato nell’ambito di operazioni con società che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa (ipotesi di “ruling facoltativo”).L’istanza, indirizzata all’Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali dell’Agenzia delle Entrate, è trasmessa in carta libera a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero da consegnare direttamente al citato Ufficio che rilascia attestazione di avvenuta ricezione.La norma sopra richiamata prevede, quindi, che quando il reddito agevolabile è determinato sulla base di un accordo con l’Agenzia delle Entrate, l’opzione diviene efficace dall’anno di presentazione dell’istanza di ruling.La decorrenza, tuttavia, dipende dal tipo di opzione, se obbligatoria o facoltativa. L’opzio-ne è efficace ma il contri-buente non può determi-nare autono-mamente il reddito e deve attendere la conclusione dell’accordo con l’Agenzia  
Ruling(effetti) Art. 4, comma 4, PATENT BOXIl periodo agevolabile che va dall’invio dell’istanza alla data  di sottoscrizione dell’accordo, può essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sottoscrizione del ruling.La relazione illustrativa chiarisce che resta ferma la possibilità di presentare istanza di rimborso o dichiarazione integrativa “a favore” di cui all’art. 2, comma 8-bis, del dpr 22.07.1998, n.322 se ne ricorrono i termini di legge. Vedi casistica alle pagg. 21-22-23 della circ. 11/E del 7.4.2016    
Software protetto da copy right Si intendono i programmi per elaborare in qualunque forma espressi purchè originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore.Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.Il presupposto della tutela del software coperto da copyright non è costituto da alcuna forma di registrazione o brevettazione, ma dall’espressione dell’opera protetta, consistente nel linguaggio informatico dotato di caratteristiche di novità e creatività. La prova deve risultare da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, da trasmettere all’Agenzia delle Entrate, che, nella consapevolezza delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, attesti la titolarità dei diritti esclusivi su di esso in capo al richiedente, a titolo originario o derivativo, e la sussistenza dei requisiti di tutela sopra individuati di originalità e creatività tali da poter essere identificati come opere dell’ingegno.  
Soggetti non residenti Il regime agevolativo è applicabile anche ai soggetti non residenti solo se tali soggetti hanno una stabile organizzazione nel territorio dello Stato e limitatamente ai beni immateriali che siano “attribuibili” a detta stabile organizzazione.  
Spese di ricerca e sviluppo E’ il requisito fondamentale per poter accedere a questo bonus fiscale che, tra l’altro, è cumulabile con il credito di imposta ricerca e sviluppo.  
Tardiva opzione L’opzione per il regime in commento può essere esercitata anche tardivamente qualora il contribuente rispetti le condizioni previste dall’art. 2, comma 1,del decreto legge 2.3.2012 n. 16.(Art. 2 Comunicazioni e adempimenti formali1. La fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non e’ preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita’ amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;b) effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;c) versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalita’ stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista).Es: soggetto che per l’anno 2015 non abbia esercitato l’opzione ma  abbia presentato istanza di ruling entro la fine del medesimo anno; il contribuente potrà fruire dell’agevolazione in esame a condizione che:

  • Abbia i requisiti
  • Effettui la comunicazione telematica dell’esercizio dell’opzione utilizzando il modello sopra  citato entro il 30.09.2016:
  • Versi contestualmente l’importo della sanzione ridotta ai sensi della lettera c) dell’art. 2, comma 1, d.l. n. 16/2012.

 

 
Tipologia di utilizzo agevolabili Decreto Patent box (art.7).Rientrano nell’ambito applicativo dell’opzione:

  • La concessione in uso a terzi del diritto all’utilizzo dei beni immateriali di cui all’art. 6 patent box.
  • L’uso diretto di beni immateriali di cui all’art. 6, per tale intendendosi l’utilizzo nell’ambito di qualsiasi attività che i diriti sui beni immateriali riservano al titolare del diritto stesso.

 

 
Up lift L’up lift è pari al minore tra il 30% dei costi qualificati e la differenza tra costi complessivi e costi qualificati.    
Utilizzo diretto del bene immateriale UTILIZZO DIRETTO : si ha quando l’impresa produce o mette in commercio o beni e i servizi creati con uno specifico marchio, brevetto, know how, ecc. il reddito del bene immateriale equivale al contributo economico che apporta alla produzione del risultato complessivo dell’impresa. Va determinato un conto economico virtuale riferito  al bene intangibile che deve indicare:

  • I proventi ossia le royalties implicite incorporate all’interno del prezzo del bene;
  • I costi diretti ed indiretti, ossia tutte le attività connesse alla creazione, allo sviluppo e al mantenimento del bene.

Data la presenza di elementi di discrezionalità. Occorre istituire con l’Agenzia delle Entrate una procedura definita di ruling internazionale (vedi art. 110 TUIR, L..326/2003, Provvedimento Direttore A.d.E. 23.07.2014), con lo scopo di individuare l’ effettivo apporto del bene immateriale ai ricavi che sono stati realizzati.

Nella circolare 11/E/2016 sono annoverati come metodi preferenziali il “ CUP” e il Residual Profit Split”.

 

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Per ciascun bene immateriale oggetto dell’opzione deve essere individuato il reddito agevolabile ( definito, dalla norma primaria e dal decreto attuativo, anche come contributo economico o, dalla relazione illustrativa al decreto attuativo, come reddito figurativo) che ha concorso algebricamente a formare il reddito d’impresa o la perdita. Tale previsione dà contenuto al principio recato dall’art. 1, comma 39, terzo periodo, della legge di stabilità 2015 ai sensi del quale “ la procedura di ruling ha ad oggetto la determinazione, in via preventiva e in contraddittorio con l’Agenzia delle entrate, dell’ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l’individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi”. Le modalità di determinazione del reddito agevolabile in caso di utilizzo diretto sono illustrate nel paragrafo 6.1.

 

 
Utilizzo indiretto del bene immateriale OVVERO CONCESSIONE IN USO.CONCESSIONE IN USO (UTILIZZO INDIRETTO):il comma 2 dell’art.7 del decreto Patent Box, dispone che il reddito agevolabile è costituito dai canoni derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti a essi connessi. Le modalità di determinazione del reddito agevolabile in caso di utilizzo indiretto sono rese nel paragrafo 6.2.   
Variazione in diminuzione Occorre effettuare una variazione in diminuzione in sede di determinazione del reddito d’impresa.Per esigenze di semplificazione si ritiene che la variazione in diminuzione da operare ai fini IRPER/IRES sia da operare anche ai fini IRAP, senza tener conto della diversa modalità di calcolo del tributo regionale, conformemente alle previsioni di cui all’art. 1, comma 43 della legge di stabilità 2015.  
     


Ricorso avverso il silenzio rifiuto rimborso IRAP

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ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BARI

RICORSO

CON ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE E DI PUBBLICA UDIENZA ai sensi dell’art. 17-bis D. Lgs. 546/92.

Oggetto: Ricorso avverso il silenzio rifiuto istanza di rimborso IRAP per gli anni 2011e 2012.

CONTRIBUENTE: Sxxxno xxxxxi nato a  xxxxxx il xxxxxxxxxxxxxxx ed ivi  residente in viaxxxxx, codice fiscale xxxxxxxxxxxxxx, agente di commercio, iscritto al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio di xx n. xxx del xxxxxx, forma “UNICO”,  partita IVA  xxxxxxxx,    

CONTROPARTE:     AGENZIA DELLE ENTRATE

                                    DIREZIONE PROVINCIALE di BARI.

DIFENSORE: rappresentato e difeso dal rag. Tonio Detomaso nato a Putignano il 04 settembre 1947, c.f. DTM TNO 47P04 H096B, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari al n. 137, sez. A, PEC:    toniodetomaso@pec.it, fax 080/4913207, giusta procura rilasciata in calce al presente atto, con studio in Putignano, Via Giovanni Pascoli n.27/a, presso il quale il ricorrente è elettivamente domiciliato ai fini del giudizio;

CON LA RICHIESTA

DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA IN PUBBLICA UDIENZA, AI SENSI DELL’ART. 33, 1° COMMA DEL D.LGS. n.546/92.

Il sottoscritto difensore rag. Tonio Detomaso, libero professionista in Putignano (Ba), ha ricevuto mandato difensivo dal Signor xxxxxli xxxno con riferimento all’istanza di rimborso IRAP, pertanto, ai sensi degli artt. 17-bis, 18 e seguenti del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546 e s.m.

RICORRE

A Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale, quale Giudice a Quo, affinchè eserciti la relativa cognizione e decida la controversia ai sensi dell’art. 36 dello stesso D. Lgs. n. 546/1992, e s.m..

PREMESSO CHE

1)   a titolo di acconto e saldo dell’IRAP per i periodi in oggetto l’istante ha provveduto a versare l’importo complessivo di  € xxx5,63 (all. 1) come di seguito determinato :

Periodo di riferimento Codice Tipologia Importo Data versamento
2011 3800 Saldo xx76 06.08.2012
2012 3812 1^rata acc.to xxx,92 06.08.2012
2012 3813 2^ rata acc.to xxxxx95 30.11.2012
Totalexx xxx3

2)   con l’istanza del 27.02.2014 (all. 7 ) il  ricorrente ha chiesto il rimborso di quanto versato con gli interessi di legge all’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari ( racc.ta n.xx48-5 del xxxxx.2014 ), eccependo l’illegittimità del prelievo Irap per violazione dei principi sostenuti dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 156 del 2001;

RILEVATO CHE

– Con la legge 662/96 (commi 143 e 144 dell’art. 3) di accompagnamento  alla Finanziaria 1997 è stata istituita l’Irap (imposta regionale sulle attività produttive),  la cui disciplina è stata poi statuita dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

– l’art.2, stabilisce quale presupposto impositivo dell’IRAP l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi;

– L’Irap non colpisce né il reddito, né il consumo, né il patrimonio, bensì colpisce un indice di capacità contributiva che viene individuato “nell’esercizio di una attività organizzata per la produzione di beni e servizi” ;

MOTIVI DEL RICORSO

FATTO

      Il ricorrente ha iniziato l’attività di agente di commercio di prodotti alimentari l’0xxxx in forma di ditta individuale ( all. 3 certificato visura camerale), costituendosi con il coniuge in impresa familiare il xxxxxxx (all.4  fotocopia dell’atto dichiarativo di impresa familiare) ed ha sempre volto l’attività personalmente, senza dipendenti, né collaboratori utilizzando nello svolgimento del lavoro quotidiano i minimi comuni mezzi necessari, quali il telefonino, fax, scrivania, e n. 1 automezzo, come si evince dal registro dei beni ammortizzabili che si allega in fotocopia.(All. 5).

Solamente il titolare dell’impresa possiede i requisiti, le conoscenze tecniche e specifiche necessarie per l’espletamento dell’attività di agente di commercio, avendo conseguito l’iscrizione al ruolo degli agenti di commercio a seguito di mandato dell’impresa rappresentata; egli è quindi il fulcro attorno al quale si svolge l’attività ed in assenza del quale l’impresa non avrebbe ragione di esistere.

L’assenza degli elementi quali l’irrilevante strumentazione utilizzata per l’esercizio professionale e lo svolgimento dell’attività senza collaboratori e/o dipendenti sono rilevabili e riscontrabili dalla documentazione allegata, dai dati in possesso dell’Amministrazione tributaria, attraverso l’anagrafe tributaria, (art. 6 della Legge 212 del 27.07.2000).

   L’impresa familiare – art. 230-bis c.c. – in esame è composta da due soggetti: il titolare il quale è regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese ed il coniuge che riveste la posizione tipica del collaboratore dell’impresa familiare, prescindendo dal ruolo operativo svolto nell’ambito della famiglia e dell’impresa. Tuttavia, come si evince dalla dichiarazione sostitutiva qui allegata (all.8), il coniuge dell’impresa familiare Signora xxxxxxxxxx, non ha mai esercitato l’attività di agente non possedendo i requisiti professionali, né le capacità tecniche, né alcun mandato; l’unico a svolgerla è il marito xxxxxxi.  Non vi è dubbio che nella fattispecie e rispetto alla figura del titolare agente di commercio – per modalità operative -, l’operato del coniuge non contribuisce affatto a configurare le caratteristiche necessarie per definire la presenza  dell’esercizio abituale dell’attività autonomamente organizzata”, nè di tipo quantitativo né qualitativo; vero è, invece, che non solo il quid pluris è un elemento assente, ma addirittura l’inattività, per qualsivoglia ragione, del titolare agente comporterebbe, obtorto collo, la cessazione dell’attività e la chiusura dell’azienda.       

  Non avendo dipendenti non ha istituito alcun libro matricola e paghe, né ha prodotto il modello 770 quale sostituto d’imposta, né è soggetto a contribuzione INAIL, di conseguenza è possibile riscontare l’inesistenza del costo e degli oneri accessori del personale dalla lettura del rigo RG14 del Quadro RG, periodo d’imposta 2011, in cui appaiono €. xxxsostenuti per spese di lavoro autonomo (consulenza fiscale) (all. 6).

  Dal quadro IQ, per la determinazione dell’Irap, è agevole osservare che non  sono stati dedotti oneri per rapporto di lavoro dipendente (all.2).

E’ evidente che l’attività della ricorrente è priva di organizzazione e non utilizza, per l’espletamento dell’attività, impianti complessi il cui funzionamento, diversamente, avrebbe richiesto l’intervento di collaboratori.

Già dalle poche e modeste voci di spesa indicate nel  quadro RG 2011 (all.6) è possibile formarsi il convincimento che non c’è alcuna autonoma organizzazione.

DIRITTO

   La Corte Costituzionale, con Sentenza n. 156 del 10/05/2001, partendo dal presupposto che l’Irap è un’imposta che si applica sul “valore aggiunto” prodotto dalle attività autonomamente organizzate così come previsto dall’art. 2 del d.lgs 446/97 si è espressa nei seguenti termini:”….E’ evidente che nel caso di un’attività professionale che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione, il cui accertamento, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto, risulterà mancante il presupposto stesso dell’imposta sulle attività produttive, per l’appunto rappresentato, secondo l’art. 2, dall’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, con conseguente inapplicabilità dell’imposta stessa”.

Di fatto, la necessità di individuare, caso per caso, la presenza o meno di un’autonoma organizzazione ai fini di determinare l’assoggettamento ad IRAP è stata, dapprima, limitata ai lavoratori autonomi, mentre per gli esercenti un’attività d’impresa, come evidenziato nella citata Sentenza, l’elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa. Ora, con le Sentenze del 26.05.2009, nn. 12108, 12109, 12110, e 12111, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione risolvono la questione nei termini che si vedrà di seguito.

Va preliminarmente ricordato che circa l’assoggettamento ad IRAP dei lavoratori autonomi e all’individuazione del requisito dell’autonoma organizzazione, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.06.2008, n. 45/E, tenendo conto delle pronunce giurisprudenziali, ha affermato che l’autonoma organizzazione sussiste quando ricorre almeno uno dei seguenti elementi:

         Impiego in modo non occasionale di lavoro altrui;

         Utilizzo di beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, le necessità minime per l’esercizio dell’attività. 

Secondo la Corte di Cassazione non è utilizzabile né la distinzione civilistica della nozione di imprenditore e lavoratore autonomo, né quella prevista ai fini delle imposte dirette. Infatti, la distinzione tra attività d’impresa e di lavoro autonomo si basa solo su elementi qualitativi, trascurando l’aspetto quantitativo, ovvero la dimensione organizzativa dell’attività e il peso del lavoro personale rispetto all’impiego di mezzi e di lavoro altrui; l’art. 55 del TUIR, considera, infatti, produttive di reddito d’impresa le attività ausiliarie di cui all’art. 2195 c.c., anche se non organizzate in forma d’impresa e la Corte precisa che quanto stabilito per le imposte sul reddito non spiega efficacia ai fini dell’IRAP, la quale risponde a criteri impositivi diversi.

Pertanto, pur ribadendo che ai fini IIDD l’attività esercitata dall’agente di commercio è produttiva di reddito d’impresa, la Corte di Cassazione ritiene che tale qualificazione non sia necessariamente trasferibile in ambito IRAP. Anzi, ribadisce che il principio della soggezione ad IRAP dell’attività di agente è possibile solo nell’ipotesi nelle quali sussista il requisito dell’autonoma organizzazione il quale si ha quando il soggetto contribuente:

         Sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili  ad altrui responsabilità ed interesse;

         Impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

    Per l’agente di commercio è ribadito il principio secondo cui l’assoggettamento ad Irap dell’attività è possibile solo nelle ipotesi in cui sussista il requisito dell’autonoma organizzazione che costituisce accertamento di fatto spettante al Giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato; in tal caso il principio Costituzionale della capacità contributiva, stabilito all’art. 53 Cost., non osta a qualsiasi forma di prelievo che non abbia ad incidere su un flusso di ricchezza reale ed effettivo, non potendo ammettersi la tassazione di basi imponibili fittizie. Alla luce del richiamato principio e della natura “ reale “ dell’imposta regionale sulle attività produttive, l’esercizio di attività ausiliarie di cui all’art. 2195 c.c., fra le quali deve contemplarsi l’attività di agente di commercio, non può essere sic et simpliciter inquadrato nell’ambito della produzione di reddito d’impresa in quanto deve essere comunque verificato il fondamentale requisito della “ autonoma organizzazione “, qualificata come insieme di risorse, mezzi, capitali e lavoro altrui, di carattere abituale, organizzati dal soggetto passivo con modalità suscettibili di conferire il quid pluris di capacità contributiva oggetto dell’Irap (Cass. N. 5067/2014).

   Il D. Lgs. n. 446 del 1997, delineato in  due macro principi impositivi,  prevede che l’imposta, a carattere reale, abbia come presupposto, laddove non si tratti di attività esercitata dalle società e dagli Enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato ( ipotesi in cui l’imposta si applica in ogni caso), “ l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, art. 2.   

Alla luce di quanto esposto, appare del tutto corretto affermare che l’assoggettabilità a IRAP non può essere dichiarata sulla base dell’iscrizione ad albi professionali o camerali, né rilevano l’effettuazione di spese o il possesso di beni strumentali: è invece necessaria la verifica della sussistenza di una “struttura operativa autonomamente organizzata” secondo le caratteristiche connotate dalla giurisprudenza di legittimità. Così la Cassazione nella sentenza n.5067/2014.

P.Q.M.

Il Sottoscritto, richiamando ciascun punto del ricorso,

CHIEDE

  • ·      Che Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale, in accoglimento del presente ricorso, dichiari il diritto al rimborso IRAP per la somma di €  xxxxx5,63, oltre interessi come per legge e vittoria delle spese in giudizio.
  • ·      Condanni l’ufficio  al rimborso del tributo, con gli accessori.

Si chiede, infine, che la presente controversia venga discussa in pubblica udienza. 

SI DEPOSITA

  1. 1.    Copia dell’istanza di rimborso indirizzata all’Agenzia delle Entrate Ufficio di Bari 1 e relativa ricevuta  raccomandata (all.7);
  2. 2.    Fotocopia atto impresa familiare (all. 4);
  3. 3.    Fotocopia visura camerale ( all.3);
  4. 4.    Fotocopia di n. 02 versamenti Irap F/24 per gli anni del xxx06. e 3xxxxxx12  (acconto e saldo) all.1;
  5. 5.    N.5 Fotocopie Registro dei Beni ammortizzabili (all.5);
  6. 6.    Fotocopia RG UNICO 2011 con ricevuta presentazione (all.6) ;
  7. 7.    Fotocopia Mod. Irap 2012 (all.2 );
  8. 8.    Fotocopia dichiarazione sostitutiva.

Putignano 17.06.2014

              Il difensore

 

_________________________

                                                            Rag. Tonio Detomaso

ISTANZA DI RECLAMO/MEDIAZIONE

Ai sensi dell’art. 17 bis D. Lgs. 546/92.

CONTRIBUENTE:Il Signor xxxxi nato a  xxxxxxxxxxxxxxxil xxxx ed ivi  residente in via xxxxxx n. xxx, codice fiscale xxxxxxxx, agente di commercio, iscritto al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio di Bari al n.xxxx del xxxxx, forma “UNICO”,  partita IVA  xxxxxxxxxxx;

DIFENSORE: rappresentato e difeso dal rag. Tonio Detomaso nato a Putignano il 04 settembre 1947, c.f. DTM TNO 47P04 H096B, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari al n. 137, sez. A, PEC:    toniodetomaso@pec.it, fax 080/4913207, giusta procura rilasciata in calce al presente atto, con studio in Putignano, Via Giovanni Pascoli n.27/a, presso il quale il ricorrente è elettivamente domiciliato ai fini del giudizio;

Chiede

All’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari in via preventiva ed alternativa al deposito del ricorso che precede presso la Commissione Tributaria Provinciale di Bari di accogliere in via amministrativa le richieste indicate nel ricorso e che qui si intendono integralmente trascritte, unitamente alle motivazioni, e di riconoscere il rimborso dell’Irap corrisposta ma non dovuta come innanzi evidenziato e secondo le previsioni della Circolare n. 34/E del 06.08.2012 dell’Agenzia delle Entrate.

Ai fini della presente procedura di reclamo/mediazione si precisa che il valore della controversia calcolato ai sensi dell’art. 17-bis D.Lgs. 546/92 è di   xxxxxx3   ed il contributo unificato è pari ad €. xx,00.

Procura speciale

Il sottoscritto Sig. xxxxxxxx n questo atto prima compiutamente generalizzato, 

DELEGA

Il difensore Rag. Tonio Detomaso, a sottoscrivere il presente atto ed eventuali motivi aggiunti, nonché a  rappresentarlo e difenderlo in tutte le sue fasi di ogni stato e grado del presente giudizio fiscale, conferendogli ogni e più ampia facoltà di legge, ivi compreso quelle di proporre istanza di reclamo e mediazione nonché di mediare ai sensi dell’art. 17 bis D. Lgs. 546/92, trattare, comporre, rinunciare agli atti e accettare rinunzie, conciliare, transigere, di farsi sostituire in udienza o altrove, di nominare coadiutori e assistenti in giudizio, ratificandone sin d’ora l’operato. Elegge domicilio per tutto il giudizio e per tutto il procedimento di reclamo e mediazione ai sensi del’art. 17-bis D.Lgs. 546/92, presso lo studio sito in Putignano alla via G. Pascoli n. 27/A, CAP 70017.  

Putignano, li 17.06.2014

Firma del committente e delegante 

 

 ______________________________                             

 

                 E’ autentica

               firma del difensore

____________________________

             Rag. Tonio Detomaso

 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

Il sottoscritto rag. Tonio Detomaso in qualità di difensore abilitato del signor xxxxxxxxxxxxxx nella presente controversia, attesta, ai sensi dell’art. 22, co. 3, del D.Lgs 546/1992, che la presente copia del ricorso/reclamo è conforme all’originale consegnato all’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari.                                                                   

                                                                     __________________________

                                                                                  Rag. Tonio Detomaso

 

ACCERTAMENTO DA STUDI DI SETTORE

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ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI                       BARI.

Oggetto:  Anno 2000 – IRAP – IVA – SANZIONI – INTERESSI per la società in accomandita    semplice.

IRPEF – ADDIZIONALE REGIONALE – CONTRIBUTI INPS – SANZIONI ED INTERESSI per i due soci:

1 socio accomandante – 1 socio accomandatario

RICORSO INTRODUTTIVO CUMULATIVO

Avverso cinque avvisi di accertamento emessi dall’ Agenzia delle Entrate Ufficio di Gioia del Colle, Via Noci, ang. SS100, distintamente specificati, per soggetto d’imposta e tipo di imposta, nelle legende che seguono:

  1. LEGENDA DEI MODELLI CHE SI IMPUGNANO:

1) Numero RF 3020345/2007 (Prot.XX859, in data 0XXX12.2007), relativo alla OXXXXX & c. S.a.s.Via XXXXX e stesso domicilio fiscale, rappresentata daXXXXXXX, nata a Putignano (Ba) il XXX979, ivi domiciliata, Via xxxxxxxxxxxxx;

–          Atto notificato il 0xxxxx007, r.n. 7xxxx6126702-2;

–          Tributi accertati: IRAP – IVA;

2) Numero RF 302xxx545/2007 (Prot.xx61, in data 05xxxx007), relativo alla rappresentante dell’anzidetta Oxxxxx & c. S.a.s., Signora Fxxxxxxxx nata a Putignano (Ba) il 15xxx.1979, ivi domiciliata, Viaxxxxxx;

– Atto notificato il 07.1xx007, nr. 76xxxxxx6701-1

– Tributi accertati: IRAP ed IVA;

3) Numero x 302xxxx2007 (Prot.76xxx3, in data 05xxxx.2007), relativo alla persona fisica-contribuente xxxxxxxxxxxxxx nato il 19xxx76, in qualità di Socio della Oxxxx & c. S.a.s., Via xxxxo xx13, Putignano (Ba): C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxx:

–          Atto notificato il 10xxxx2007,r.n. 7627612xx4-4;

–          Tributi accertati: IRAP ed IVA;

4) Numero RF 30xxxxx007 (Prot.7xxx1, in data 05xxx2007), relativo alla persona fisica, in qualità di Socio della Oxxxxxxxxxxxxa & c. S.a.s., signora xxxxxxxxxxxx, nata a Putignano il 1xxx79 ed ivi domiciliata al xxxxx; Putignano; C.F.: xx:

–          Atto notificato l’1xxxx, r.n. 762xxxxxx703-3;

–          Tributi accertati : IRPEF –ADD.LE REG.LE-INPS ;

5) Numero RF 3010xxx07 (Prot.76xxx9, in data 0xxx2007), relativo alla persona fisica, in qualità di Socio accomandante della  Oxxxxxxxxxxxxxx c. S.a.s., Sig. xxxxxx, nato a Putignano (Ba) 19xxx ed ivi domiciliato in viaxxxxxxxxxx, C.F.: xxxx:

–          Atto notificato il 07xxxxxx07, r.n. 7xxxxxxx05-5;

–          Tributi accertati: IRPEF –ADD.LE REG.LE – INPS;

B. LEGGENDA DEI RICORRENTI, PER TUTTI GLI AVVISI DI RISPETTIVA PERTINENZA E COMPETENZA:

1) Oxxxxxxxxxxxxxxxa & C. S.a.s., Via xxxxxxxxxxxxxxx, Putignano (Ba), già corrente al detto domicilio fiscale e legale e già esercitante l’attività industriale di produzione di confezioni, partita IVA: 0xxxxxxxxxxxx27;

2) Fxxxxxxxxxa: nata a Putignano (Ba) il 1xxx979, ivi domiciliata, Viaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, C.F. xxxxxxxxxxxxxxx (ricorrente come Persona Fisica-Contribuente e rappresentante pro tempore delle predetta S.a.s.);

3) Fxxxxxxxxxxxxxxxxxxio: nato a Putignano (Ba) il 19.xxx76, ivi domiciliato, ViaxxxxxxxA, C.F. xxxxxxxQ, (ricorrente come Persona Fisica-Contribuente e Socio accomandante dell’indicata S.a.s.);

ED IN NOME E PER CONTO DI TUTTI I SOPRA SPECIFICATI SOGGETTI D’IMPOSTA, IL DIFENSORE  TECNICO ABILITATO

Rag. TONIO  DETOMASO, nato a Putignano (Ba) il 4.9.1947, con studio alla via G. Pascoli, n.27/A, 70017 Putignano (Ba); Codice Fiscale  DTM TNO 47P04 HO96B, giusta procura alle liti rilasciata, secondo i rispettivi atti e titoli rappresentativi e personali, di diritto, degli stessi ricorrenti, come sopra identificati, procura in calce a questo atto di ricorso;

CON RICHIESTA

  1. DI SOSPENSIONE DEGLI ATTI IMPUGNATI, AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D. LGS. 31.12.1992, N.546 E S.M.;
  2. DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA IN PUBBLICA UDIENZA, AI SENSI DELL’ART. 33, 1° COMMA DEL D. LGS. N. 546/92;
  3. DI ESERCIZIO DI OGNI POTERE ISTRUTTORIO, OVE OCCORRA, ESSENDO LA CONTROVERSIA FORIERA DI ASPETTI COGNITIVI DEL TUTTO PARTICOLARI, NELLA PROSPETTAZIONE DELLA RATIO DI BISOGNO E DI ASSENTIMENTO DELL’ART.7 DEL D.LGS. N.546/1992;
  4. ALL’UFFICIO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE AVVISANTE, DI ANNULLAMENTO DEGLI OPPOSTI AVVISI, MEDIANTE L’APPLICAZIONE DELL’ISTITUTO DELL’AUTOTUTELA, AI SENSI DELL’ART. 68 DEL D.P.R.  287/92 E DELL’ART.2 QUATER DEL D.L. 30.09.1994, IN LEGGE 30.11.1994, N.656 E DELLE DIRETTIVE APPLICATIVE E  REGOLAMENTARI DETTATE DALLE ISTITUZIONI GERARCHICHE SOVRAORDINATE.

———-O———-

Il sottoscritto difensore rag. Tonio Detomaso, libero professionista in Putignano (Ba), ha ricevuto mandato difensivo dalla OLxxxxxxxxxxxxxxx & c. S.a.s., (a cura della Rappresentante Legale pro tempore di essa), dalle persone fisiche Frxxxxxxxo, secondo i rispettivi titoli di diritto e di tutela (e come da rispettiva imputazione dei n. 5 avvisi emessi dall’Agenzia delle Entrate di Gioia del Colle), essendo alla menzionata Società S.a.s. ed alle loro persone, giunti a notifica, come da già evidenziati in leggenda A), n.5 modelli titolati Avvisi di Accertamento.

Egli, in esecuzione del detto ricevuto mandato difensivo, ha riscontrato la totale infondatezza ed illegittimità degli anzispecificati Avvisi Erariali, pertanto, ai sensi dell’art.18 e seguenti del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546 e s.m.

R I C O R R E

a Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale, quale Giudice a Quo, affinché eserciti la relativa cognizione e decida la controversia ai sensi dell’art. 36 dello stesso D. Lgs. n. 546/1992, e s.m..

PREMESSA  AI  M O T I V I  DEL  RICORSO

I cinque Avvisi di Accertamento, nel loro costrutto formale, sostanziale, logico e giuro-impositivo, in abbinata constatata ricorrenza della connessione per natura tra gli stessi sul piano dei motivi, dei fatti, dei criteri di discrimine dei presupposti, dei tributi, dell’oggetto e di ogni altro elemento giuridicamente considerabile, nella ratio dell’art.29 del D.Lgs. n.546/1992 e s.m. e delle norme del C.P.C., configurano la Condicio Iurisdi proponibilità “cumulativa”  del presente ricorso. Trattasi cioè di unico fatto economico generatosi nella Oxxxxxa & C. S.a.S. assunto dall’Ufficio come ipotesi di aggiuntiva obbligazione d’imposta, a carico dei detti soggetti, legati, in termini di cointeressenza, alla medesima S.a.s. e come tali attratti nella stessa congettura impositiva.

Da tanto si ha che i cinque Avvisi Fiscali si pongono in lineare connessione soggettiva ed oggettiva; che l’economia delle funzioni di Giustizia (e non solo di essa) attrae nella possibilità di riunione (volontaria) dei ricorsi (S.C. Cassazione a Sezioni Unite 19.01.1970, n.105, in Imp. Dir. Erar., 1970, 815 e molte altre, in consonanza e conformità con la letteratura ela Giurisprudenza Amministrativa).

A ragione di tanta oggettività e soggettività, peraltro tutta propria delle Società a struttura personale (cioè non capitaria) com’è la S.a.s. in parola, il presente ricorso introduttivo della controversia è attinente ed è proposto per la S.a.s., la rappresentate di essa, la stessa signora Frxxxxxxxxxxxxxxx, ed il Sig. Fxxxxxxxio,  per tutti i quali il sottoscritto, negli stessi termini di connessione ed unitarietà, difensivamente si costituisce dinanzi a Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale.

MOTIVI DEL RICORSO

IN FATTO

1)          L’Agenzia delle Entrate Ufficio di Gioia del Colle notificava a mezzo raccomandate del 1xxx007, gli inviti nn. RF3xx00547/2007, aventi prot. 6xxx0, (allegato n.1), prot. 6xxx8 (all.2) e prot. 6xxx (all.3) ad esibire documentazione contabile e a presentarsi il giorno 29.xx2007 in Ufficio ai fini dell’instaurazione del contraddittorio e dell’eventuale definizione dell’accertamento con adesione, ai sensi del Decreto Legislativo 18.6.1997, n.218 ; 

2)          Per l’incontro avvenuto il 29.xxx2007 veniva redatto il verbale di contraddittorio, (all.4), dal quale si evince che si esibivano i documenti fiscali richiesti, tra cui la memoria difensiva esplicativa ( all. 5) con relativi allegati. L’Ufficio proponeva l’aggiornamento dell’incontro al 12xxxx007.

3)          In data 12.xxxx007 aveva luogo l’incontro durante il quale si faceva presente che lo studio evoluto  (all. 6 ) segnava il maggior ricavo di euro 40.xxx,00 , diverso dall’Ufficio, e comunque in considerazione della particolare situazione non doversi procedere all’esame degli studi di settore e chiedeva l’archiviazione della pratica ( all. 7). L’Ufficio rinviava al 22.xx007.

4)          Il 22.xxx.2007, l’incontro non ebbe luogo per assenza del funzionario incaricato e non fu redatto alcun verbale ma concordato un altro incontro per il 3xxxx2007.

5)          In data 3.xxxxxxxxxx07 (all. n. 8) durante l’incontro l’Ufficio al fine di pervenire alla definizione con adesione riduce i maggiori ricavi da lire 191.xxxxxx58.000 a lire 12xxxxx0.000, riconoscendo in parte fondate le ragioni addotte dal contribuente. Il contribuente non condivide l’operato dell’Ufficio ed anzi ne contesta la procedura che, oltre a risultare stressante, capziosa ed  illegittima, non è codificata nel nostro ordinamento tributario, nè nella normativa degli studi di settore e chiede l’archiviazione della pratica.

6)          Nelle date 7-xxx11 dicembre 007, come sopra descritto, ai ricorrenti venivano notificati gli avvisi di accertamento, qui impugnati, con la quantificazione della pretesa erariale,

Oxxxxxxxxxxxxxxx & C. S.a.S. (RF 3020xx545):

  • Ricavi dichiarati  lire 300xxxx.000, maggiori ricavi non dichiarati lire 12xxx90.000.=
  • € 9xx,66.= per  la maggiore imposta irap;
  • € 2xxx,69 per interessi;
  • € 12xxxx0,72 per  IVA;
  • € 3.0xxxxx06 per interessi;   
  • € 13xxxxx,38 per sanzioni.

xxxxxxxxxxx (RF 301030xxxx1):

Maggior reddito di partecipazione lire  9xxxx08.000;

  • € 94xx67 per Irpef dovuta;
  • € 21xxx29 per interessi;
  • € 45xxx6 per addizionale Regionale;
  • € 10,xxx36 per interessi;
  • € 9xxxx,67 per sanzioni irpef;
  • € 45,96 per sanzioni addizionale;
  • € 1.xxx,98 per contributi INPS.

FRxxxxxxGIO (RF 301xxxx030):

Maggior reddito di partecipazione lire 3xxxxxx3.000;

  • € 4.8xxxxx,46 per Irpef dovuta;
  • € 1.1xxxx2,76 per interessi;
  • € 1xxx4,38 per addizionale Regionale;
  • € 4xxxx54 per interessi;
  • € 4.xxxx94,46 per sanzioni irpef;
  • € 1xx,38 per sanzioni addizionale;
  • € 3.3xxx,17 per contributi INPS.

7)          Con le memorie prodotte il ricorrente spiegava e documentava all’Ufficio le ragioni dello scostamento tra il dichiarato e quello da studi di settore. Ma sopratutto insisteva nel rappresentare che il soggetto in esame non avendo operato in normali condizioni d’impresa per l’anno 2000, non poteva essere considerato soggetto inquadrabile ed attendibile ai fini degli studi di settore, i quali, come è noto, proprio perchè sono strumento statistico medio di sofisticata elaborazione, tant’è che non è dato conoscere al contribuente come si perviene al presunto maggior ricavo, non poteva ragionevolmente rappresentare la situazione della ditta in questione, ma poteva agire solo come elemento indiziario. E’ noto che i coefficienti degli studi si applicano ai costi dichiarati dal contribuente  ed il prodotto si somma alla base producendo solo numeri positivi; ciò significa che il risultato è sempre in progressione ( maggiori ricavi) e mai negativo ( perdita), ovvero la procedura non prevede che l’azienda possa chiudere l’esercizio in perdita oppure con un risultato modesto; da qui l’assoluta certezza e conferma che lo strumento studio di settore è di ausilio all’Ufficio nell’attività di controllo ma mai esso può sostituirsi alla delicata attività di accertamento e determinazione del reddito. Apparve subito chiaro che, nonostante l’evidenza dei fatti, all’Ufficio interessava solo fare “ CASSA”.

Contestava, quindi, gli studi di settore e ne chiedeva la disapplicazione e l’archiviazione della pratica, dopo aver richiamato fonti normative, Giurispriudenziali e di dottrina. In sintesi rappresentava all’Ufficio che gli studi di settore, in presenza di gravi incongurenze, autorizza l’Ufficio semplicemente a procedere all’accertamento analitico-induttivo, previsto dall’art. 39, comma 1, lett.d), del D.P.R. 29.9.1973, n.600, cui l’art. 62 sexies del D.L. 331/93 fa esplicito ed esclusivo riferimento, ampliandone le possibilità, fermo restando il rispetto della procedura che deve necessariamente svilupparsi in:

fase dell’accertamento, fase della determinazione dei ricavi, fase della liquidazione e quella della riscossione.

Si intende con il presente ricorso trattare preliminarmente le due distinte fasi che devono contraddistinguere l’attività dell’Ufficio tributario, ovvero quella dell’accertamento e quella della determinazione dei ricavi.

QUESTIONI PRELIMINARI:

DIRITTO

 

A) FASE DELL’ACCERTAMENTO

A).1.GRAVE INCONGRUENZA E  DIFETTO DI MOTIVAZIONE

L’art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n.331 in L. 29.10.1993, n. 427, in particolare, ha previsto l’elaborazione degli studi di settore in relazione ai vari settori economici di esercizio delle attività imprenditoriali e professionali “ al fine di rendere più efficace l’azione accertatrice”. Ai sensi dell’articolo in esame, gli studi sono strumenti elaborati dall’Amministrazione finanziaria, secondo la procedura così articolata:

  • Identificazione di campioni significativi di contribuenti appartenenti ai medesimi settori, che presentano, cioè, caratteristiche aziendali simili;
  • Controllo di questi campioni “allo scopo di individuare elementi caratterizzanti l’attività esercitata”.

Il non corretto uso della metodologia degli studi di settore, nella linea del sistema garantista cuila Carta Costituzionalesi ispira,  non soddisfa almeno per due argomenti :

per primo la notifica di un avviso di accertamento ha conseguenze in sè sanzionatorie, essa implica, infatti, un pregiudizio per il contribuente, sopratutto economico, essendo l’atto suscettibile di diventare definitivo e motivo dell’iscrizione a ruolo di una parte delle imposte accertate;

per secondo:

  • manca l’identificazione del campione di contribuenti, economicamente coerenti, assunto per la formazione della “ base di riferimento “, poichè nè la nota tecnica e metodologica, nè altre fonti ufficiali forniscono chiarimenti sullo specifico punto. In via astratta o il riferimento è a posizioni soggettive verificate mediante attività ispettive e di riscontro ( ma anche tale ipotesi lascia pur sempre dei margini di incertezza ) oppure l’enucleazione è scaturita dal confronto con indici di produttività o di redditività forniti dalle categorie economiche interessate, cioè di parte;
  • non esistono correttivi territoriali, nè a livello Regionale nè a livello di centro abitato in cui l’attività viene esercitata. Ciò significa che in base agli studi di settore la stessa attività commerciale o professionale al centro di Milano o in un paese ipotetico della Puglia con meno di 1000 abitanti dovrebbe, produrre il medesimo fatturato e lo stesso volume di compensi. La mancanza di certezza, quale indice di attendibilità, è conseguenza (dannosa) inevitabile delle procedure per valori medi. Sarebbe davvero pretestuoso pretendere di raggiungere, per tale via, risultati conseguibili esclusivamente con metodologie analitiche per cui, una volta optato per uno schema sintetico-induttivo, occorre gioco forza accettare anche possibili profili negativi quale inevitabile conseguenza del sistema procedurale prescelto.

L’ultimo periodo dell’art. 62-bis stabilisce, infine: “ Gli studi di settore sono approvati con Decreti del Ministero delle Finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 1995, possono essere soggetti a revisione ed hanno validità ai fini dell’accertamento a decorrere dal periodo di imposta 1995”; risulta subito evidente l’incerta affidabilità dello strumento statistico e sicuramente ogni volta che la stessa Amminstrazione Finanziaria, per qualsiasi ragione, deve  revisionare uno o più studi di settore o addirittura, come nel caso in esame, che con lo stesso studio si possono enunciare almeno due risultati diversi  ( CTP di Bari, sezione VIII, 12.5.2006, n.24). 

L’art. 62-sexies, comma 3, dello stesso Decreto, che rappresenta la norma di riferimento in tema di accertamento da studi di settore, stabilisce, invece, che gli accertamenti (analitici-induttivi) di cui agli artt. 39, co.1, lett. d), del D.P.R. 29.9.1973, n. 600 (imposte dirette) e 54 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 (IVA) “ possono essere fondati anche sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili  dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore”.

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Rimborso Irap silenzio rifiuto

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ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BARI

Ricorso avverso il silenzio rifiuto istanza di rimborso IRAP per gli anni 2005 – 2006 – 2007 – 2008.

CONTROPARTE:   AGENZIA DELLE ENTRATE

DIREZIONE PROVINCIALE di BARI.

La sig.ra zzzzzzzzzzzzzzz nata a xxxxxxxx) il xxxxxxxxxxxxxxxxxxx e  residente in Putignano alla Via xxxxxxx, c.f. xxxxxxxxxxxxxxx esercente la professione di ingegnere , difesa dal rag. Tonio Detomaso nato a Putignano il 04 settembre 1947, c.f. DTM TNO 47P04 H096B, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari al n. 137, sez. A, giusta procura rilasciata a margine del presente atto, con studio in Putignano, Via Giovanni Pascoli n.27/a, presso il quale la ricorrente è elettivamente domiciliato ai fini del giudizio;

CON LA RICHIESTA

DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA IN PUBBLICA UDIENZA, AI SENSI DELL’ART. 33, 1° COMMA DEL D.LGS. n.546/92. 

PREMESSO CHE

1.1  A seguito dell’istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al d.lgs. 446/97, sono state versate, a mezzo F/24 (all.4), le seguenti somme a titolo IRAP:

Esercizio Codice Tipologia Importo Rate Data versamento
2006 20.06.2006
2006 3813 2^ rata acc.to 29.11.2006
2006 3800 Saldo 26.06.2007
24.07.2007
24.08.2007
2007 3812 1^rata 26.06.2007
24.07.2007
24.08.2007
2007 3813 2^ rata 12.12.2007
2008 3812 1^ rata 17.07.2008
2008 3813 2^ rata 02.12.2008
Totale

 

 

1.2  Con l’istanza del 25/05/2010 (all. 1) la  ricorrente ha chiesto il rimborso di quanto versato oltre agli interessi di legge all’Agenzia delleEntrate Ufficio di Gioia del Colle ( racc.ta n.xxxxxx del 26/0x/2010), eccependo l’illegittimità del prelievo Irap per violazione dei principi sostenuti dalla Corte Costituzionale conla Sentenza n. 156 del 2001;

RILEVATO CHE

– Con la legge 662/96 (commi 143 e 144 dell’art. 3) di accompagnamento  alla Finanziaria 1997 è stata istituita l’Irap (imposta regionale sulle attività produttive),  la cui disciplina è stata poi statuita dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

– L’Irap non colpisce né il reddito, né il consumo, né il patrimonio, bensì colpisce un indice di capacità contributiva che viene individuato “nell’esercizio di una attività organizzata per la produzione di beni e servizi” ;

RICORRE

Avverso il silenzio rifiuto dell’Agenzia delleEntrate Ufficiodi Gioia del Colle in relazione all’ istanza di rimborso dell’Irap per gli anni dal 2005 al 2008, per i motivi che seguono, salvo altri ai sensi dell’art. 24, comma II, del decreto legislativo n. 546/92:

DIRITTO

  • La Corte Costituzionale, con Sentenza n. 156 del 10/05/2001, partendo dal presupposto che l’Irap è un’imposta che si applica sul “valore aggiunto” prodotto dalle attività autonomamente organizzate così come previsto dall’art. 2 del d.lgs 446/97 si è espressa nei seguenti termini:”….E’ evidente che nel caso di un’attività professionale che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione, il cui accertamento, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto, risulterà mancante il presupposto stesso dell’imposta sulle attività produttive, per l’appunto rappresentato, secondo l’art. 2, dall’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, con conseguente inapplicabilità dell’imposta stessa”.

In conseguenza della citata Sentenza, numerose sono state le pronunce giurisprudenziali di merito, fra cui si cita quella della Comm. Trib. Prov. di Bari, Sez. 12, del 28.03.2010, n. 43/12/10 (all.2), depositata il 09.04.2010, riguardante xxxxxxa per gli anni di imposta 2000-2003. Il Collegio, nell’accogliere il ricorso, osserva che l’art. 2 del D. Lgs. 446/97 individua il “ presupposto dell’imposta nell’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”. Richiama la definizione dell’attività autonomamente organizzata ai fini della tassazione IRAP fornita dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 156/2001 ed enuncia che “ … non può essere assoggettato all’IRAP il lavoratore autonomo o il libero professionista la cui prestazione personale è condizione indispensabile per lo svolgimento dell’attività che può espletare personalmente, in via diretta ed esclusiva in quanto indispensabile l’intuitus personae”. In definitiva non può esserci “ una autonoma organizzazione quando l’attività è strettamente connessa e vincolata alla figura del professionista, non surrogabile da qualsivoglia organizzazione, quando cioè, la struttura di supporto all’attività non è in grado di poter produrre reddito in assenza del titolare”.

Sancisce che non è sufficiente la “ esistenza” di una organizzazione, così come viene intesa dall’Agenzia delle Entrate, che, se pur minima, rappresenta una connotazione tipica del lavoro autonomo, ma è indispensabile perché possa soddisfarsi il presupposto impositivo dell’imposta che la organizzazione, oltre che autonoma, sia produttiva di ricchezza o di valore aggiunto.

La ricorrente xxxxxxx, per gli anni oggetto di rimborso ha mantenuto la stessa configurazione di libero professionista di sempre, cioè opera personalmente, senza dipendenti e senza l’ausilio di altri collaboratori, impiegando modesti beni strumentali.

La sorte ha voluto che proprio Lei fosse chiamata a dimostrare gli effetti e le conseguenze subite dal lavoratore autonomo che non abbia una autonoma organizzazione, ai fini dell’attrazione a tassazione dell’ IRAP del reddito prodotto.

La ricorrente in data 1x.1xx.20x è stata sottopposta ad intervento chirurgico per un carcinoma mammario (all. 3). L’intero anno xxx, salvo qualche sporadica puntatina allo studio fatta più per distrarsi che per altro, si è aggrappata alla vita non mollando mai  e non ha potuto espletare alcuna attività professionale né personalmente, né con l’ausilio di altri soggetti, teoricamente configurabili quale autonoma organizzazione; il reddito prodotto ( per compensi riscossi nel 20xxx ma per prestazioni professionale ante 20xx)  è stato di € 2.838,00 !. L’evento ed i fatti consequenziali esprimono in pratica il Principio emanato dalla Suprema Corte e non abbisognano di alcun commento.        

  • La Corte di Cassazione, con Sentenza del 5.11.2004, n. 21203, ha confermato l’orientamento dei Giudici delle Commissioni Provinciali e Regionali, secondo cui l’Irap non è dovuta in caso di inesistenza di struttura stabile, confermando con la Sent. 1414 del 23.1.2008 che “ non sono assoggettati all’IRAP i professionisti e i lavoratori autonomi che non si avvalgono del lavoro altrui e che posseggono beni strumentali ridotti”.

Quindi, il presupposto dell’Irap viene meno quando mancano gli elementi costitutivi dell’organizzazione (Corte Costituzionale, Sentenza n. 156 del 2001), senza i quali l’organizzazione o struttura non può raggiungere il fine della funzionalità ed economicità dell’attività.

MERITO

La ricorrente per gli anni 2005 – 2006 – 2007 – 2008 ha esercitato l’attività professionale di ingegnere  personalmente, senza dipendenti, né collaboratori utilizzando nello svolgimento del lavoro quotidiano i comuni mezzi necessari quali il computer, il fax, la fotocopiatrice, un scrivania, un tavolo da disegno, una libreria, le sedie; beni registrati sui registri dei beni ammortizzabili (n. 4, uno per ciascun anno)  che si allegano in fotocopia.(All. 7).

L’assenza degli elementi quali l’irrilevante strumentazione utilizzata per l’esercizio professionale e lo svolgimento dell’attività senza collaboratori e/o dipendenti sono rilevabili e riscontrabili dalla documentazione allegata, dai dati in possesso dell’Amministrazione tributaria, attraverso l’anagrafe tributaria, (art. 6 della Legge 212 del 27.07.2000).

Inoltre si precisa che:

A) non avendo dipendenti non ha istituito alcun libro matricola e paghe, né ha prodotto il modello 770 quale sostituto d’imposta, né è soggetto a contribuzione INAIL, di conseguenza è possibile riscontare l’inesistenza del costo del personale da:

Anno Modello Quadro Rigo Allegato n.
2005 Unico RE   10 6
2006 Unico RE   11 6
2007 Unico RE  11 6
2008 Unico RE  11 6

B) Circa i quadri IQ, per la determinazione dell’Irap, si osserva che il 1° comma dell’art. 11, D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, ancorché modificato negli anni, ha sempre recitato “ Nella determinazione della base imponibile:

a) sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le spese relative agli apprendisti, ai disabili e, nei limiti del 70 per cento, le spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro”. Detta regola è poi stata riportata nelle istruzioni per la compilazione del modello IQ.

Nella sottostante tabella si riportano le indicazioni dell’assenza del costo e dei contributi per i dipendenti; il che significa che la ricorrente lavoratrice autonoma non aveva dipendenti:

Anno Modello Quadro Rigo Allegato n.
2005 Unico IQ 29-IQ 44 5
2006 Unico IQ 29-IQ 44 5
2007 Unico IQ 34 5
2008 Unico IQ 63 5

 

E’ evidente che l’attività della ricorrente è priva di organizzazione e non utilizza, per l’espletamento dell’attività, impianti complessi il cui funzionamento, diversamente, avrebbe richiesto l’intervento di collaboratori.

La Corte di Cassazione ha, inoltre, riconosciuto ( Sent. N. 367/2007) che “ l’IRAP colpisce una capacità produttiva impersonale ed aggiuntiva rispetto a quella propria del professionista perché, se è innegabile che l’esercente una professione intellettuale concepisce il proprio lavoro con il contributo determinante della propria cultura e preparazione professionale, producendo in tal modo la maggior parte del reddito di lavoro autonomo, è altresì vero che quel reddito complessivo spesso scaturisce anche dalla parte aggiuntiva di profitto che deriva dal lavoro dei collaboratori e dipendenti, dal numero e grado di sofisticazione dei supporti tecnici e logistici, dalle prestazioni di terzi …”.

A parere dei giudici della Suprema Corte, è la presenza di questo “ differenziale” di arricchimento prodotto dalla struttura organizzativa a determinare l’assoggettabilità all’Irap.

Soltanto al verificarsi dell’esistenza di questa peculiare forza e capacità, il fattore organizzazione si qualifica di quella “autonomia” che sancisce la capacità di integrare il presupposto del tributo.

Si allegano gli unici 2005-08 per una valutazione complessiva.

La ricorrente rappresenta il Principio enunciato dalla Suprema Corte.

Dal suo caso di malattia, emblematico per certi versi, si apprendono effetti e sfaccettature che investono il lavoratore autonomo che non ha una autonoma organizzazione, ai fini dell’attrazione a tassazione dell’ IRAP del reddito prodotto.

La ricorrente in data 1xxxxxxxx è stata sottopposta ad intervento chirurgico per un carcinoma mammario (all. 3). Tutto l’anno 20xx si è dedicata a salvarsi e non ha potuto espletare  alcuna attività professionale né personalmente, né con l’ausilio di altri soggetti, teoricamente configurabili quale autonoma organizzazione; il reddito prodotto ( per compensi riscossi nel 20xx ma per prestazioni professionale 20xx)  è stato di € 2.838,00 !. Si ritiene superfluo aggiungere qualsiasi altro commento, basti immaginare quali siano gli effetti negativi sia sotto il profilo economico che morale del predestinato.

CHIEDE

  • Che Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale, in accoglimento del presente ricorso, dichiari l’illegittimità, l’infondatezza e la nullità del silensio rifiuto nonchè il diritto al rimborso della somma di €  xxxxxx  con gli interessi come per legge e vittoria delle spese in giudizio.
  • Condanni l’ufficio  al rimborso del tributo, con gli accessori.

SI DEPOSITA

  1. Copia dell’istanza di rimborso indirizzata all’Agenzia delleEntrate Ufficiodi Gioia del Colle e relativa ricevuta di presentazione  raccomandata;
  2. Fotocopia sentenza CTP di Bari n.
  3. Fotocopia cartella clinica e documenti correlati;
  4. Fotocopia di n. 8 versamenti F/24 Irap per gli anni 2005 – 2006 – 2007 – 2008  (acconti e saldo)
  5. Fotocopie del modello Irap IQ anni 2005 – 2006 – 2007 – 2008;
  6. Fotocopie dei quadri RE anni 2005-6-7-8-;
  7. N. 4 Fotocopie Registro dei Beni ammortizzabili;
  8. Fotocopia unico 2005;
  9. Fotocopia unico 2006;
  10. Fotocopia unico 2007;
  11. Fotocopia unico 2008.

Putignano 04.xx.2011

Il difensore

 

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Rag. Tonio Detomaso

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

Il sottoscritto rag. Tonio Detomaso in qualità di difensore abilitato della  sig.ra xxxxxxx nella presente controversia, attesta, ai sensi dell’art. 22, co. 3, del D.Lgs 546/1992, che la presente copia del ricorso è conforme all’originale spedito alle controparti.                                                           

 

                                                                     __________________________

                                                                                  Rag. Tonio Detomaso