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Rimborso Irap silenzio rifiuto

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ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BARI

Ricorso avverso il silenzio rifiuto istanza di rimborso IRAP per gli anni 2005 – 2006 – 2007 – 2008.

CONTROPARTE:   AGENZIA DELLE ENTRATE

DIREZIONE PROVINCIALE di BARI.

La sig.ra zzzzzzzzzzzzzzz nata a xxxxxxxx) il xxxxxxxxxxxxxxxxxxx e  residente in Putignano alla Via xxxxxxx, c.f. xxxxxxxxxxxxxxx esercente la professione di ingegnere , difesa dal rag. Tonio Detomaso nato a Putignano il 04 settembre 1947, c.f. DTM TNO 47P04 H096B, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari al n. 137, sez. A, giusta procura rilasciata a margine del presente atto, con studio in Putignano, Via Giovanni Pascoli n.27/a, presso il quale la ricorrente è elettivamente domiciliato ai fini del giudizio;

CON LA RICHIESTA

DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA IN PUBBLICA UDIENZA, AI SENSI DELL’ART. 33, 1° COMMA DEL D.LGS. n.546/92. 

PREMESSO CHE

1.1  A seguito dell’istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al d.lgs. 446/97, sono state versate, a mezzo F/24 (all.4), le seguenti somme a titolo IRAP:

Esercizio Codice Tipologia Importo Rate Data versamento
2006 20.06.2006
2006 3813 2^ rata acc.to 29.11.2006
2006 3800 Saldo 26.06.2007
24.07.2007
24.08.2007
2007 3812 1^rata 26.06.2007
24.07.2007
24.08.2007
2007 3813 2^ rata 12.12.2007
2008 3812 1^ rata 17.07.2008
2008 3813 2^ rata 02.12.2008
Totale

 

 

1.2  Con l’istanza del 25/05/2010 (all. 1) la  ricorrente ha chiesto il rimborso di quanto versato oltre agli interessi di legge all’Agenzia delleEntrate Ufficio di Gioia del Colle ( racc.ta n.xxxxxx del 26/0x/2010), eccependo l’illegittimità del prelievo Irap per violazione dei principi sostenuti dalla Corte Costituzionale conla Sentenza n. 156 del 2001;

RILEVATO CHE

– Con la legge 662/96 (commi 143 e 144 dell’art. 3) di accompagnamento  alla Finanziaria 1997 è stata istituita l’Irap (imposta regionale sulle attività produttive),  la cui disciplina è stata poi statuita dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

– L’Irap non colpisce né il reddito, né il consumo, né il patrimonio, bensì colpisce un indice di capacità contributiva che viene individuato “nell’esercizio di una attività organizzata per la produzione di beni e servizi” ;

RICORRE

Avverso il silenzio rifiuto dell’Agenzia delleEntrate Ufficiodi Gioia del Colle in relazione all’ istanza di rimborso dell’Irap per gli anni dal 2005 al 2008, per i motivi che seguono, salvo altri ai sensi dell’art. 24, comma II, del decreto legislativo n. 546/92:

DIRITTO

  • La Corte Costituzionale, con Sentenza n. 156 del 10/05/2001, partendo dal presupposto che l’Irap è un’imposta che si applica sul “valore aggiunto” prodotto dalle attività autonomamente organizzate così come previsto dall’art. 2 del d.lgs 446/97 si è espressa nei seguenti termini:”….E’ evidente che nel caso di un’attività professionale che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione, il cui accertamento, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto, risulterà mancante il presupposto stesso dell’imposta sulle attività produttive, per l’appunto rappresentato, secondo l’art. 2, dall’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, con conseguente inapplicabilità dell’imposta stessa”.

In conseguenza della citata Sentenza, numerose sono state le pronunce giurisprudenziali di merito, fra cui si cita quella della Comm. Trib. Prov. di Bari, Sez. 12, del 28.03.2010, n. 43/12/10 (all.2), depositata il 09.04.2010, riguardante xxxxxxa per gli anni di imposta 2000-2003. Il Collegio, nell’accogliere il ricorso, osserva che l’art. 2 del D. Lgs. 446/97 individua il “ presupposto dell’imposta nell’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”. Richiama la definizione dell’attività autonomamente organizzata ai fini della tassazione IRAP fornita dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 156/2001 ed enuncia che “ … non può essere assoggettato all’IRAP il lavoratore autonomo o il libero professionista la cui prestazione personale è condizione indispensabile per lo svolgimento dell’attività che può espletare personalmente, in via diretta ed esclusiva in quanto indispensabile l’intuitus personae”. In definitiva non può esserci “ una autonoma organizzazione quando l’attività è strettamente connessa e vincolata alla figura del professionista, non surrogabile da qualsivoglia organizzazione, quando cioè, la struttura di supporto all’attività non è in grado di poter produrre reddito in assenza del titolare”.

Sancisce che non è sufficiente la “ esistenza” di una organizzazione, così come viene intesa dall’Agenzia delle Entrate, che, se pur minima, rappresenta una connotazione tipica del lavoro autonomo, ma è indispensabile perché possa soddisfarsi il presupposto impositivo dell’imposta che la organizzazione, oltre che autonoma, sia produttiva di ricchezza o di valore aggiunto.

La ricorrente xxxxxxx, per gli anni oggetto di rimborso ha mantenuto la stessa configurazione di libero professionista di sempre, cioè opera personalmente, senza dipendenti e senza l’ausilio di altri collaboratori, impiegando modesti beni strumentali.

La sorte ha voluto che proprio Lei fosse chiamata a dimostrare gli effetti e le conseguenze subite dal lavoratore autonomo che non abbia una autonoma organizzazione, ai fini dell’attrazione a tassazione dell’ IRAP del reddito prodotto.

La ricorrente in data 1x.1xx.20x è stata sottopposta ad intervento chirurgico per un carcinoma mammario (all. 3). L’intero anno xxx, salvo qualche sporadica puntatina allo studio fatta più per distrarsi che per altro, si è aggrappata alla vita non mollando mai  e non ha potuto espletare alcuna attività professionale né personalmente, né con l’ausilio di altri soggetti, teoricamente configurabili quale autonoma organizzazione; il reddito prodotto ( per compensi riscossi nel 20xxx ma per prestazioni professionale ante 20xx)  è stato di € 2.838,00 !. L’evento ed i fatti consequenziali esprimono in pratica il Principio emanato dalla Suprema Corte e non abbisognano di alcun commento.        

  • La Corte di Cassazione, con Sentenza del 5.11.2004, n. 21203, ha confermato l’orientamento dei Giudici delle Commissioni Provinciali e Regionali, secondo cui l’Irap non è dovuta in caso di inesistenza di struttura stabile, confermando con la Sent. 1414 del 23.1.2008 che “ non sono assoggettati all’IRAP i professionisti e i lavoratori autonomi che non si avvalgono del lavoro altrui e che posseggono beni strumentali ridotti”.

Quindi, il presupposto dell’Irap viene meno quando mancano gli elementi costitutivi dell’organizzazione (Corte Costituzionale, Sentenza n. 156 del 2001), senza i quali l’organizzazione o struttura non può raggiungere il fine della funzionalità ed economicità dell’attività.

MERITO

La ricorrente per gli anni 2005 – 2006 – 2007 – 2008 ha esercitato l’attività professionale di ingegnere  personalmente, senza dipendenti, né collaboratori utilizzando nello svolgimento del lavoro quotidiano i comuni mezzi necessari quali il computer, il fax, la fotocopiatrice, un scrivania, un tavolo da disegno, una libreria, le sedie; beni registrati sui registri dei beni ammortizzabili (n. 4, uno per ciascun anno)  che si allegano in fotocopia.(All. 7).

L’assenza degli elementi quali l’irrilevante strumentazione utilizzata per l’esercizio professionale e lo svolgimento dell’attività senza collaboratori e/o dipendenti sono rilevabili e riscontrabili dalla documentazione allegata, dai dati in possesso dell’Amministrazione tributaria, attraverso l’anagrafe tributaria, (art. 6 della Legge 212 del 27.07.2000).

Inoltre si precisa che:

A) non avendo dipendenti non ha istituito alcun libro matricola e paghe, né ha prodotto il modello 770 quale sostituto d’imposta, né è soggetto a contribuzione INAIL, di conseguenza è possibile riscontare l’inesistenza del costo del personale da:

Anno Modello Quadro Rigo Allegato n.
2005 Unico RE   10 6
2006 Unico RE   11 6
2007 Unico RE  11 6
2008 Unico RE  11 6

B) Circa i quadri IQ, per la determinazione dell’Irap, si osserva che il 1° comma dell’art. 11, D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, ancorché modificato negli anni, ha sempre recitato “ Nella determinazione della base imponibile:

a) sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le spese relative agli apprendisti, ai disabili e, nei limiti del 70 per cento, le spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro”. Detta regola è poi stata riportata nelle istruzioni per la compilazione del modello IQ.

Nella sottostante tabella si riportano le indicazioni dell’assenza del costo e dei contributi per i dipendenti; il che significa che la ricorrente lavoratrice autonoma non aveva dipendenti:

Anno Modello Quadro Rigo Allegato n.
2005 Unico IQ 29-IQ 44 5
2006 Unico IQ 29-IQ 44 5
2007 Unico IQ 34 5
2008 Unico IQ 63 5

 

E’ evidente che l’attività della ricorrente è priva di organizzazione e non utilizza, per l’espletamento dell’attività, impianti complessi il cui funzionamento, diversamente, avrebbe richiesto l’intervento di collaboratori.

La Corte di Cassazione ha, inoltre, riconosciuto ( Sent. N. 367/2007) che “ l’IRAP colpisce una capacità produttiva impersonale ed aggiuntiva rispetto a quella propria del professionista perché, se è innegabile che l’esercente una professione intellettuale concepisce il proprio lavoro con il contributo determinante della propria cultura e preparazione professionale, producendo in tal modo la maggior parte del reddito di lavoro autonomo, è altresì vero che quel reddito complessivo spesso scaturisce anche dalla parte aggiuntiva di profitto che deriva dal lavoro dei collaboratori e dipendenti, dal numero e grado di sofisticazione dei supporti tecnici e logistici, dalle prestazioni di terzi …”.

A parere dei giudici della Suprema Corte, è la presenza di questo “ differenziale” di arricchimento prodotto dalla struttura organizzativa a determinare l’assoggettabilità all’Irap.

Soltanto al verificarsi dell’esistenza di questa peculiare forza e capacità, il fattore organizzazione si qualifica di quella “autonomia” che sancisce la capacità di integrare il presupposto del tributo.

Si allegano gli unici 2005-08 per una valutazione complessiva.

La ricorrente rappresenta il Principio enunciato dalla Suprema Corte.

Dal suo caso di malattia, emblematico per certi versi, si apprendono effetti e sfaccettature che investono il lavoratore autonomo che non ha una autonoma organizzazione, ai fini dell’attrazione a tassazione dell’ IRAP del reddito prodotto.

La ricorrente in data 1xxxxxxxx è stata sottopposta ad intervento chirurgico per un carcinoma mammario (all. 3). Tutto l’anno 20xx si è dedicata a salvarsi e non ha potuto espletare  alcuna attività professionale né personalmente, né con l’ausilio di altri soggetti, teoricamente configurabili quale autonoma organizzazione; il reddito prodotto ( per compensi riscossi nel 20xx ma per prestazioni professionale 20xx)  è stato di € 2.838,00 !. Si ritiene superfluo aggiungere qualsiasi altro commento, basti immaginare quali siano gli effetti negativi sia sotto il profilo economico che morale del predestinato.

CHIEDE

  • Che Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale, in accoglimento del presente ricorso, dichiari l’illegittimità, l’infondatezza e la nullità del silensio rifiuto nonchè il diritto al rimborso della somma di €  xxxxxx  con gli interessi come per legge e vittoria delle spese in giudizio.
  • Condanni l’ufficio  al rimborso del tributo, con gli accessori.

SI DEPOSITA

  1. Copia dell’istanza di rimborso indirizzata all’Agenzia delleEntrate Ufficiodi Gioia del Colle e relativa ricevuta di presentazione  raccomandata;
  2. Fotocopia sentenza CTP di Bari n.
  3. Fotocopia cartella clinica e documenti correlati;
  4. Fotocopia di n. 8 versamenti F/24 Irap per gli anni 2005 – 2006 – 2007 – 2008  (acconti e saldo)
  5. Fotocopie del modello Irap IQ anni 2005 – 2006 – 2007 – 2008;
  6. Fotocopie dei quadri RE anni 2005-6-7-8-;
  7. N. 4 Fotocopie Registro dei Beni ammortizzabili;
  8. Fotocopia unico 2005;
  9. Fotocopia unico 2006;
  10. Fotocopia unico 2007;
  11. Fotocopia unico 2008.

Putignano 04.xx.2011

Il difensore

 

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Rag. Tonio Detomaso

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

Il sottoscritto rag. Tonio Detomaso in qualità di difensore abilitato della  sig.ra xxxxxxx nella presente controversia, attesta, ai sensi dell’art. 22, co. 3, del D.Lgs 546/1992, che la presente copia del ricorso è conforme all’originale spedito alle controparti.                                                           

 

                                                                     __________________________

                                                                                  Rag. Tonio Detomaso