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RICORSO RIMBORSO RITENUTA PLUSVALENZA

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ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BRINDISI.

RICORSO INTRODUTTIVO

SIGNORA xxxxx di Fragagnano (TA), parte ricorrente;

  • Nei confronti: dell’Agenzia delle Entrate Ufficio di Brindisi, parte resistente;
  • avverso: Il silenzio rifiuto
    DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI BRINDISI, in merito all’istanza di rimborso della ritenuta a titolo d’imposta ex art.11, comma 7, della Legge 30.12.1991, n. 413, trasmessa con raccomandata a.r. del 3.1.2007 all’Agenzia delle Entrate di Taranto e da questi rimessa all’Agenzia delle Entrate di Brindisi per competenza territoriale con nota prot. N. 2744/2008 del 19.2.2008.

RICORRENTE

Signora xxxxxxx,  nata a Fragagnano (TA) il xxxxxxx   e residente in Francavilla Fontana, Via Oria n.39, CAP 72021;  

e, per suo nome e conto, il difensore tecnico abilitato:

Rag. Tonio Detomaso, nato a
Putignano (Ba) il 4.9.1947, con studio alla Via G. Pascoli, n.27/a, 70017
Putignano (Ba), Cod. Fisc.  DTM TNO47P04 H096B, giusta  procura  alle liti,
rilasciata a margine del presente atto di ricorso, a cura  della stessa ricorrente Signora xxxxxxx, già testé compiutamente generalizzata.

CON LA RICHIESTA DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA IN PUBBLICA UDIENZA, AI SENSI DELL’ART. 33, 1° COMMA DEL D.LGS. n.546/92.

Il sottoscritto difensore rag. Tonio Detomaso, libero professionista in Putignano (Ba), ha ricevuto mandato difensivo con riferimento
all’istanza di restituzione delle imposte pagate e non dovute ed in esecuzione del mandato ricevuto, ha riscontrato l’ infondatezza e l’ illegittimità della pretesa erariale, pertanto, ai sensi dell’art. 18 e seguenti del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546 e s.m.,

RICORRE

A Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale, quale Giudice a quo, affinché eserciti la relativa cognizione e decida la
controversia ai sensi dell’art. 36 dello stesso D. Lgs. N. 546/1992.

MOTIVI DEL RICORSO

FATTO

q  Il Comune di San Marzano di S. Giuseppe in data xxxxxx (all.1) attestava di aver corrisposto nell’anno 200x alla Signora xxxxx l’indennità
di esproprio di cui alla Sentenza n. xxxxxx004 della Corte di Appello di Lecce, come segue:

  • Liquidazione indennità lorda                                  euro   84.848,85
  • Ritenuta Irpef  20%                                                “     16.969,77
  • Somma pagata                                                           “    67.879,08;

q  La Sentenza (all.2) si occupa del risarcimento spettante alla ricorrente dopo che il 7 ottobre 1975, l’I.A.C.P., aveva occupato d’urgenza, per la
durata di cinque anni, per conto del Comune di San Marzano di San Giuseppe, un suolo esteso 4752 metri quadrati, in vista di futura spropriazione, poiché il suolo era stato irreversibilmente trasformato senza che fosse tempestivamente intervenuto il decreto ablatorio. Gli eredi convennero davanti al Tribunale di Taranto l’Istituto e l’Ente territoriale per ottenere la condanna, in solido, al risarcimento del danno per la subita “accessione invertita”. L’adito Tribunale affermò che l’illecita appropriazione si era verificata nel mese di maggio 1979 ( in uno col termine dei lavori di costruzione degli alloggi). Il Comune chiedeva che in caso fosse stata riconosciuta la sua corresponsabilità per la quantificazione del danno dovuto per la perdita della proprietà a seguito dell’occupazione appropriativa, si facesse applicazione dello ius superveniens. La Corte di Appello era chiamata ad individuare il quantum da attribuire ai riassumenti per la illecita ablazione del terreno. La Corte di Appello in sede di rinvio disposto dalla Suprema Corte, ed in riforma della Sentenza impugnata, così dispose:

  • Accoglie l’appello incidentale e condanna il Comune di San Marzano di San Giuseppe al pagamento della somma di euro 43.929,62, da rivalutare con effetto dal maggio 1979 alla data della decisione, oltre interessi legali, ed alla ulteriore somma di euro 14.553,76;

q   A mezzo raccomandata A.R. del 9.6.06 (all.3) la ricorrente chiedeva al Comune di San Marzano di San Giuseppe, l’accredito dell’intera somma pari ad euro 84.848,85;

q  Il Comune erroneamente liquidava l’indennità al netto della ritenuta d’imposta del 20% e quindi la somma di euro 67.879,08;

q  A mezzo raccomandata a.r. del 3.1.2007 (all.4) la ricorrente chiedeva all’Agenzia delle Entrate Ufficio di Taranto 1, che fosse disposto il rimborso delle imposte corrisposte mediante ritenuta d’imposta non essendo l’ indennità percepita soggetta ad alcuna tassazione;

q  Con nota racc. prot. N. 2744/2008 del 19.2.2008 l’Agenzia delle Entrate di Taranto 1, comunica alla ricorrente di aver trasmesso per competenza territoriale all’Agenzia delle Entrate di Brindisi l’istanza di  rimborso innanzi descritta (all. 7).

IN DIRITTO

A)    VIOLAZIONE DELL’ART.67, D.P.R. 22.12.1986, N. 917, COMMA 1, LETT. B)-

Si ritiene che l’applicazione di questa norma debba attuarsi in presenza di plusvalenza, la cui definizione, secondo la ricorrente, è la risultante
di una duplice componente: una di ordine reale, collegata con particolari momenti di mercato, ed una di ordine monetario, connessa con
il potere d’acquisto della moneta. L’imposizione dovrebbe incidere solamente su quella parte di plusvalenza che ha carattere reale e non anche su quella di carattere monetario.

L’indennità percepita dalla ricorrente non rappresenta affatto né “reddito”, né tanto meno “plusvalenza”, bensì risarcimento del danno subito a seguito di acquisizione illecita dell’Amministrazione per cui il bene-terreno viene sostituito senza alcuna plusvalenza ( anzi con notevole perdita economica) dalla valutazione in denaro effettuata in base a legge particolarmente punitiva. In linea di principio, trattasi di mera reintegrazione patrimoniale, eppertanto la stessa non rientra nelle previsioni della citata lettera b) del menzionato art. 67, con conseguente non ssoggettabilità a tassazione.

B)-VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.11, L. 30.12.1991, N. 413, COMMI 5 e 6.

Testo della norma:

5. Per le plusvalenze conseguenti alla percezione, da parte di soggetti che non esercitano imprese commerciali, di indennità di esproprio o
di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi nonché di somme comunque dovute per effetto di
acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime relativamente a terreni destinati ad opere pubbliche o ad
infrastrutture urbane all’interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, D di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167 , e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all’art. 81, comma 1, lettera b), ultima parte, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, introdotta dal comma 1, lettera f), del presente articolo (49) (50).

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