Ricorso avverso il provvedimento diniego rimborso IVA

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ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BARI.

Oggetto: PROVVEDIMENTO DI DINIEGO PARZIALE RIMBORSO I.V.A. ANNO 2004 – Illegittimità del Provvedimento – annullamento.

Ricorso: Avverso il Provvedimento di diniego, prot. N. 2xx8 del 1xxx6, anno d’imposta 2004, emesso dall’Agenzia delle Entrate Ufficio di Gioia del Colle (Ba) in data xxxxxxxxx, notificato in data 1xx.2xx6, tramite servizio postale raccomandata 760xxxx86163-3.

Contro: Agenzia delle Entrate Ufficio di Gioia del Colle.

RICORRENTE

CASEIFICIO    xxxxxxx  S.R.L.(contribuente di fatto e di diritto), con sede amministrativa e con domicilio fiscale in Putignano (Bari), xxxx37 ( tratto Putignano-Noci ) n.xx C.F. xxxxxxxxe, per essa:

l’Amministratore Unico e legale rappresentante

xxxxxxxxx,  nato a Putignano (Ba) il xxxxxxx, ivi residente Vxxxxx, codice fiscale xxxxxxxxxxxxxxxxx, e, per nome e conto di entrambi i soggetti giuridici d’imposta, il difensore tecnico abilitato:

Rag. Tonio Detomaso,  Con studio professionale alla via G. Pascoli n. 27/A, CAP 70017, Putignano (Ba), codice fiscale  DTMTNO47P04H096B; giusta procura alle liti, rilasciata a margine del presente atto di ricorso, a cura del predetto amministratore unico della S.r.l. CASEIFICIO xxxx, ,  già testè compiutamente generalizzato.

1) CON RICHIESTA DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA IN PUBBLICA UDIENZA, AI SENSI DELL’ART.33 1° COMMA DEL D. LGS. n. 546/92.

Il sottoscritto difensore rag. Tonio Detomaso, ha ricevuto mandato difensivo dal Sig. xxxxxxo, quale amministratore unico pro-tempore della S.r.l. CASEIFICIO xxxxxxx, essendo alla società giunto a notifica, il 1xxxxx006, ( a cura delle Poste Italiane ), il Provvedimento di diniego parziale del rimborso I.V.A. prot. N. xxxxx per l’anno 2004, emesso il 1xxxxx6 dall’Agenzia delle Entrate Ufficio di Gioia del Colle (Ba).

Ricorre

A Codesto stesso Giudice tributario affinchè abbia ad esercitare la relativa cognizione e decida la controversia ai sensi dell’art. 36 del medesimo D. Lgs. n. 546/1992.

 MOTIVI  DI  RICORSO

IN  FATTO

  • La S.r.l. Caseificio xxxxxxe, esercente l’attività lattiero casearia, per il periodo d’imposta 2004 presentava al Servizio Riscossione Tributi Concessione di Bari, in data 1xxxxx2005, prot. 5xx , mod. VR/2005, richiesta di rimborso del credito IVA relativo all’anno 2004, per l’ammontare di euro 6xxxx,00. Apponeva la crocetta, nel rigo VR5, nella casellina indicante la lett. a) aliquota media riferita all’art. 30, c.3, del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e nella casellina della lett. c) del medesimo articolo.   L’Ufficio in data 1xxxxx05, prot. 2xxxx, chiedeva alcuni documenti per il completamento istruttorio e la parte li produceva in data 27xxxx5, prot. 20xxxx026926;
  • Con provvedimento notificato il 18.1.2006, l’Agenzia delle Entrate comunica il diniego parziale del rimborso IVA, cioè per euro 1xxx,00, perché ritiene che i lavori di ristrutturazione, di cui alle fatt. n. xx del 6xxx della Ditta xxxxxine F. e n. xxxx/2004 del 1xxxx.2004 della ditta xxxxxla B., non rientrino nel concetto di bene ammortizzabile.
  • Riconosce la differenza da rimborsare pari ad euro 5xxxx,00.

IN  DIRITTO

INESISTENZA INEFICCACIA ED INVALIDITA’ DELLA MOTIVAZIONE–   L’Ufficio scrive nel suo provvedimento che il diniego parziale del rimborso IVA è dovuto al fatto che l’IVA afferente i lavori di ristrutturazione dell’immobile, per effetto del combinato disposto degli artt.
102, 2° c. del TUIR e dell’art. 19bis2, comma 1, n.5 del D.P.R. 633/72, in quanto cespiti non ammortizzabili, non è rimborsabile.

La suddetta citazione va disattesa perché imprecisa e deviante. La lettura delle due norme appena richiamate, nega all’Ufficio il
piacere di essere assunta quale motivazione del denegato rimborso parziale, visto che le norme appena citate definiscono il concetto di cespite
ammortizzabile legato all’individuazione del coefficiente di ammortamento. Non aggiunge altro e nessun altro contributo utile a chiarire la motivazione del diniego viene offerto al contribuente, pertanto, l’atto così carente è privo di qualsiasi effetto produttivo.

L’IVA in eccedenza, ovvero quella che il soggetto passivo d’imposta ha sostenuto oltre quella dovuta sulle operazioni attive, infatti, ai sensi dell’ art. 30 del D.P.R. 633/72, è sempre rimborsabile, purchè si siano verificati i presupposti e la legittimità di cui alla norma; ciò significa che, nel caso in esame, se l’IVA non è rimborsabile ai sensi della lettera  c) dell’art. 30 perché si ritiene il cespite non  ammortizzabile, la stessa imposta deve essere rimborsata ai sensi del 2° comma, oppure della lett. a), oppure dei restanti comma, ma non si perde il diritto alla restituzione dell’IVA a credito.

A governare, invece, il rimborso dell’IVA eccedente è l’art. 30 del D.P.R. 633/72, ma l’Ufficio non ne fa alcun cenno. L’Ufficio avrebbe dovuto spendere maggiori informazioni e soprattutto chiarire esattamente i motivi del diniego. E’ prassi negativa e comportamento infondato
negare il diritto di credito di euro xxx00,00, richiamando un combinato disposto, la cui lettura ed interpretazione non fornisce al creditore la
certezza del suo mancato diritto.

STRUMENTALITA’ DEI BENI OTTENUTI A SEGUITO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO INDUSTRIALE ESEGUITI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA.  

La Commissione Tributaria Regionaledella Puglia in tema di lavori di ristrutturazione ha recentemente statuito, in presenza di spese non classificate incrementative ma veri e propri beni strumentali, che per stabilire  se un bene possa considerarsi “ strumentale”
all’esercizio dell’attività d’impresa oppure debba considerarsi una “ miglioria” dei beni presi in locazione dalla stessa, è necessario tenere conto
della funzione che quei beni assumono nell’organizzazione aziendale, nonché del loro legame funzionale con gli altri beni facenti parte del complesso aziendale preordinato all’esercizio dell’attività d’impresa e della loro attitudine alla produzione del reddito.

Conclude la Sentenza affermando che quando le opere sono funzionalmente legate fra loro e funzionalmente legati ad altri beni aziendali,
concorrendo a formare un complesso aziendale, devono intendersi strumentali all’esercizio dell’attività di impresa.

Ora, le norme in materia di igiene e sicurezza per l’attività di caseificio, sono molto severe; non si può fare a meno di osservare che il pavimento deve essere ricoperto con piastrelle particolari, che i muri devono essere piastrellati, che l’impianto idrico deve avere particolari accorgimenti, che le celle frigorifere devono essere accolte in appositi box in muratura, che il sistema di aerazione deve essere perfetto e così tante altre cose. Appare evidente che le dette opere sono puramente funzionali all’attività produttiva, senza le quali non è possibile svolgere alcuna attività casearia, così come è corretto e prudente fiscalmente che l’ammortamento del costo non può che avvenire spalmandolo su almeno 6 anni,

cioè per la durata minima della locazione.
L’esame del contratto di locazione, mette in evidenza la durata della locazione, la sua rinnovabilità e, fatto sostanziale, agli artt. 7 e 12 sono indicati i lavori da eseguirsi al fabbricato al fine di adeguarlo alle ineludibili esigenze connesse all’attività casearia da svolgersi.

DIRITTO AL RIMBORSO ART. 30 DEL D.P.R. 26.10.1972 N. 633-

La ricorrente ha richiesto il rimborso dell’Iva perché effettua esclusivamente attività che comportano l’effettuazione di operazioni
soggette ad imposta con aliquote inferiori ( 4%) a quelle dell’imposta relativa agli acquisti ( 10% e 20% ), rappresentando nella dichiarazione annuale e nel modello VR detti elementi. E’ sfuggito all’Ufficio che il rimborso del credito IVA compete alla ricorrente, indipendentemente dalla qualificazione che ha voluto fare in tema di cespiti ammortizzabili.

MANTENIMENTO DEL DIRITTO ALLA DETRAZIOINE DELL’IMPOSTA ASSOLTA SUI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE. 

L’attività dell’Ufficio appare cavillosa e pretestuosa, e certamente inopportuna, non avendo alcun fondamento giuridico. Infatti, ammesso
che la Giurisprudenza,  sul principio che “ i lavori di ristrutturazione in genere” e quindi da vedersi nel caso specifico, fosse orientata nel senso che detti lavori non rientrino nella definizione di bene ammortizzabile e di conseguenza non ammissibili alla richiesta del rimborso dell’imposta assolta, indirizzo, tra l’altro, valido solo per i casi previsti dall’art. 30, lettera c) del D.P.R. 633/72 ( cespiti ammortizzabili), non vi è dubbio che la stessa imposta assolta dal contribuente diverrebbe esigibile per gli effetti di cui alla lettera a) dello stesso articolo, ovvero quale diritto al rimborso della maggiore imposta pagata sugli acquisti rispetto all’aliquota media delle operazioni attive, decisamente più bassa nel settore caseario.

Infatti, l’IVA afferente tali beni in quanto ritenuti non ammortizzabili, non rientrando quindi nella previsione normativa di cui alla lettera c), comma 3, del citato art. 30, manterrebbe,  senza dubbio alcuno, la natura di detrazione.

In merito alla detrazione dell’IVA assolta e afferente la fattispecie in esame, si osserva che gli art. 19 e seguenti del D.P.R. 633/1972, ammettono in detrazione l’imposta assolta o dovuta dal contribuente o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni e servizi importati o acquistati nell’esercizio di impresa. Si ritiene, pertanto, che nei casi in esame sia detraibile l’IVA assolta in relazione alle spese di trasformazione, miglioramento, ampliamento e ristrutturazione di beni di terzi, concessi in uso o comodato, in quanto l’imposta è afferente a beni destinati a essere utilizzati per operazioni, rientranti nell’oggetto dell’attività propria dell’impresa, che conferiscono il diritto alla detrazione.

Per i suesposti motivi

CHIEDE

A)     Che Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale di Bari, in accoglimento del presente ricorso, dichiari la nullità per l’illegittimità e l’infondatezza del provvedimento impugnato;

B)    Che sia riconosciuto il diritto al rimborso nei modi e termini richiesti;

C)    Che in subordine sia dichiarato il diritto alla detrazione;

D)    Condannare l’Amministrazione Finanziaria, in caso di soccombenza, alla rifusione  delle spese del giudizio;

E) Ai sensi dell’art. 33, 1° c. del D. Lgs. 546/92 di voler trattare la causa   in pubblica udienza;

Con vittoria delle spese di giudizio.

Si deposita:

  • copia del ricorso consegnato all’Agenzia delle Entrate di Gioia del Colle;
  • copia della ricevuta di deposito;
  • Fotocopia del provvedimento impugnato;
  • Fotocopia mod. VR 2005;
  • Fotocopia della dichiarazione IVA 2005;
  • N. 2 fotocopie fatture di spesa;
  • N. 1 copia del contratto di locazione.

Putignano, xxx.2006
Con Ossequio
Il difensore abilitato, rag. Tonio Detomaso
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ATTESTAZIONE DI CONFORMITA

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