Il Fondo Patrimoniale

Numero di visualizzazioni: 32325

FONDO PATRIMONIALE  E BISOGNI DELLA FAMIGLIA (art.167 C.C.)

Il continuo cambiamento delle regole di mercato suggerisce di valutare più attentamente alcune norme che il Legislatore, da tempo, ha predisposto a tutela della famiglia, con particolare riferimento al coniuge che con modalità e forme diverse gestisce un’impresa.  E’ fisiologico che durante la vita dell’azienda, più o meno lunga, si presenti un momento economico negativo che mette a dura prova le capacità imprenditoriali.

Il fondo patrimoniale consiste nella costituzione, per atto pubblico (notaio), di un vincolo per effetto del quale determinati beni sono destinati a soddisfare bisogni della famiglia ( diritti di mantenimento, assistenza e contribuzione), meritevoli di protezione a certe condizioni; il fondo rappresenta una parte separata del patrimonio dei coniugi. La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di costituzione (art. 168), ovvero che i costituenti si riservino totalmente o parzialmente la proprietà dei beni conferiti.

Il vincolo di destinazione al soddisfacimento dei bisogni della famiglia è opponibile ai terzi se annotato sull’atto di matrimonio conservato nei registri del Comune in cui è stato celebrato il matrimonio. Il vincolo, poi, deve essere trascritto nei Pubblici Registri immobiliari e mobiliari, mentre per i titoli di credito l’annotazione va fatta sul titolo.

Il fondo che  accoglie  determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito,  può essere costituito da ciascuno o ambedue i coniugi o un terzo ( es: un genitore), anche per testamento,  e termina  a seguito dell’annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. 

Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio.

Se non vi sono figli  si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale (191 ss.).

I beni destinati al fondo formano un patrimonio separato, distinto rispetto al resto della massa patrimoniale, e subiscono alcune limitazioni:

  • I frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia;
  • L’amministrazione dei suddetti beni è regolata  dalle norme relative all’amministrazione della comunione legale;
  • Non si possono  alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l’autorizzazione concessa dal Giudice nei soli casi di necessità od utilità evidente.

I beni del fondo ed i suoi frutti non possono essere oggetto di  azioni esecutive per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopo estranei ai bisogni della famiglia. Diversamente sono espropriabili solo dai creditori che abbiano maturato crediti per ragioni inerenti la vita di famiglia.

Ovviamente spetterà al coniuge debitore provare che il debito è stato contratto per bisogni estranei alla famiglia. Il fondo costituito fraudolentemente al fine di sottrarre beni ai creditori è attaccabile mediante l’azione revocatoria ordinaria che si prescrive in cinque anni.

La medesima disciplina è applicabile per i debiti di natura tributatria. L’erario deve dimostrare che il debito è riconducibile alla famiglia e che trattasi di debiti maturati ante costituzione del fondo patrimoniale.

Tassazione diretta del fondo patrimoniale ( Irpef)

A prescindere  dalla titolarità dei beni, l’art. 4, comma 1, lett.b) del  D.P.R. 22.12.1986, n.917, recita che “  i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli articoli 167 e seguenti del codice civile sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi”.     

Tassazione indiretta ( imposta di registro-successione e donazione, ipotecaria e catastale)-

Nella costituzione del fondo patrimoniale  la tassazione indiretta rileva solamente se si verifica l’effetto del trasferimento della proprietà dei beni destinati al fondo ( trasferimento della proprietà). Se nulla cambia rispetto alla proprietà ante costituzione del fondo, la tassazione avviene in misura fissa €. 168 ( €. 200 dall’ 01.01.2014).

Sembra di poter affermare che, in considerazione dei modesti costi di costituzione e degli apprezzabili effetti positivi del fondo patrimoniale, quali lo sviluppo della famiglia, potenziamento delle capacità lavorative e produttive, difesa del patrimonio, la costituzione del fondo, oggi più che in passato, sia una decisione da vagliare in positivo e da suggerire.

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *