Ricorso avverso accertamento ICI

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ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI                       BARI.

Oggetto:  Anni 2005- 2006- 2007 – ACCERTAMENTI   I.C.I.  – SANZIONI – INTERESSI.

A carico di xxxxx – nato a xx il 0xx/1960 e residente in xxxxxo alla via xxxxxo, località xxxxxxxxxxxxx., C.F. xxxxxL109I.

Contro:  COMUNE DI XXXXXXXX– Ufficio Tributi.

Inoltrata in data 2XXXX01X: Domanda di accertamento con adesione ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. N. 218 del 1997.

RICORSO

INTRODUTTIVO CUMULATIVO

Avverso tre avvisi di accertamento ICI – aree fabbricabili – emessi dal COMUNE DI XXXXXXI, distintamente specificati:

1)      Prot. N. 3X3 del 1XXX.2010 – cod. contribuente XXX01 – Cronologico n. 18XX/20X/I – Accertamento n. 4XXXX39 del 07XXX2010 per l’anno 2005;

2)      Prot. N. 3Xdel 17.1XXXX10 – cod. contribuente XXXX1 – Cronologico n. 18XXXX10/I – Accertamento n. 3XXXX5 del 07XXX0 per l’anno 2006;

3)      Prot. N. XXXel XXX2.2010 – cod. contribuenteX2XX– Cronologico n. 18XXX0/I – Accertamento n. 3XXXXl 07XXX0 per l’anno 2007;

ED IN NOME E PER  CONTO DEL SOPRA SPECIFICATO SOGGETTO D’IMPOSTA, IL DIFENSORE  TECNICO ABILITATO

Rag. TONIO  DETOMASO, nato a Putignano (Ba) il 4.9.1947, con studio alla via G. Pascoli, n.27/A, 70017 Putignano (Ba); Codice Fiscale  DTM TNO 47P04 HO96B, giusta procura alle liti rilasciata in calce a questo atto di ricorso;

CON RICHIESTA

  1. DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA IN PUBBLICA UDIENZA, AI SENSI DELL’ART. 33, 1° COMMA DEL D. LGS. N. 546/92;
  2. DI ESERCIZIO DI OGNI POTERE ISTRUTTORIO, OVE OCCORRA, ESSENDO LA CONTROVERSIA FORIERA DI ASPETTI COGNITIVI DEL TUTTO PARTICOLARI, NELLA PROSPETTAZIONE DELLA RATIO DI BISOGNO E DI ASSENTIMENTO DELL’ART.7 DEL D.LGS. N.546/1992;
  3. AL COMUNE DI ZXXXX– UFFICIO TRIBUTI-  AVVISANTE, DI ANNULLAMENTO DEGLI OPPOSTI AVVISI, MEDIANTE L’APPLICAZIONE DELL’ISTITUTO DELL’AUTOTUTELA, AI SENSI DELL’ART. 68 DEL D.P.R.  287/92 E DELL’ART.2 QUATER DEL D.L. 30.09.1994, IN LEGGE 30.11.1994, N.656 E DELLE DIRETTIVE APPLICATIVE E  REGOLAMENTARI DETTATE DALLE ISTITUZIONI GERARCHICHE SOVRAORDINATE.

———-O———-

Il sottoscritto difensore rag. Tonio Detomaso, libero professionista in Putignano (Ba), ha ricevuto mandato difensivo dal Sig. XXXXXXXXXXX con riferimento ai 3 avvisi  di accertamento I.C.I. emessi dal Comune di XXXi. Egli, in esecuzione del detto ricevuto mandato difensivo, ha riscontrato la infondatezza ed illegittimità degli anzispecificati Avvisi di accertamento, pertanto, ai sensi dell’art.18 e seguenti del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546 e s.m.

R I C O R R E

a Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale, quale Giudice a Quo, affinché eserciti la relativa cognizione e decida la controversia ai sensi dell’art. 36 dello stesso D. Lgs. n. 546/1992, e s.m..

PREMESSA  AI  MOTIVI  DEL  RICORSO

I tre Avvisi di Accertamento, nel loro costrutto formale, sostanziale, logico e giuro-impositivo, in abbinata constatata ricorrenza della connessione per natura tra gli stessi sul piano dei motivi, dei fatti, dei criteri di discrimine dei presupposti, dei tributi, dell’oggetto e di ogni altro elemento giuridicamente considerabile, nella ratio dell’art. 29 del D.Lgs. n.546/1992 e s.m. e delle norme del C.P.C., configurano la Condicio Iuris  di proponibilità “cumulativa”  del presente ricorso. Trattasi cioè di unico fatto economico generatosi per Txxxxxxxxxeppe, assunto dall’Ufficio come ipotesi di obbligazione d’imposta a carico del detto soggetto, tanto che gli atti possano essere attratti  in riunione  ( Corte di Cassazione n. 19666 dell’01.10.2004).

RILEVATO  CHE

v  E’ utile mettere da subito in rilievo che tra i sei sistemi di determinazione della base imponibile dei cespiti soggetti all’I.C.I. le aree fabbricabili sono gli unici immobili il cui valore imponibile è da stabilire mediante il criterio del valore venale in comune commercio al 1° gennaio di ciascun anno di imposizione. Per gli altri cespiti la base imponibile si deve rilevare, dice la norma, col criterio delle rendite catastali rivalutate, dominicali rivalutate e dei costi di acquisizione e incrementativi contabilizzati, aggiornati annualmente con Decreto Ministeriale.

Perciò, ove trattasi di aree edificabili per pervenire al valore in comune commercio, la norma vuole:

–        Che “ in concreto” si accerti e si verifichi la possibilità di edificabilità e che per tale impiego nulla osti ( inesistenza di vincoli di destinazione di diverso genere o limitazioni d’uso per l’esistenza delle cosiddette aree di rispetto: cimiteriali, ferroviarie, sportive, militari, ecc, ecc);

–        Che “ in concreto” si accerti che il cespite edificabile da apprezzare sia commerciabile ad iniziare dal concreto e reale fatto che per esso vi sia vera attività commerciale, altrimenti se incommerciabile per l’inesistenza di ogni genere di attività commerciale, come si registra da decenni per l’area del ricorrente xxxxxxxxxxxxxx, non vi è, viene meno, il criterio di legge dal quale ricavare il parametro di stima e di valore.

In sintesi: niente commercio, nessuna attività mercantile, nessuna possibilità di evincere il valore commerciale dell’area edificabile. Caso rarissimo ed eccezionale, ma reale ed esistente. E per meglio penetrare il caso qui in trattazione, è bene tenere in conto che nella zona C di 60.650 mq. (zona destinata alla residenza) e nella zona F4 di mq. 57.164 ( zona per attrezzature pubbliche di interesse generale) da oltre 30 anni non ci sono state costruzioni e che parte dell’area del xxxxi, per essere ubicata nei pressi di pubbliche strutture,  viene utilizzata ad uso di parcheggio occasionale. Ma l’intera area di proprietà del Txxxxxx non da alcun reddito perché incolta, e solo in astratto inserita nel PRG.

Situazione questa sicuramente nota agli organi tecnici ed erariali del Comune di xxxxxx e non si riesce a comprendere come sia stato possibile attrarre all’imposizione I.C.I. il cespite astrattamente edificabile del Txxxxli e per di più con inesistente criterio di stima commerciale di un pur esso inesistente commercio. Motivi ben concreti tutti questi  (e non solo) che fondatamente e giustificatamente richiedono l’intervento in autotutela del Comune per l’annullamento dei suoi tre avvisi.

Questo difensore, nel formulare la debita relativa riserva, si fa carico di conferire nella vertenza, all’occorrenza con apposita perizia tecnica o con altra documentazione, la specificazione di dettaglio dei motivi e delle cause per le quali l’area del Txxxxato non può essere, non è attraibile all’imposizione I.C.I., tanto in raccordo con la condotta fisco-amministrativa che il Comune di xxxxxxlizzi manterrà in futuro, a decremento o incremento dell’azione contenziosa a cui il presente atto concerne.

v  L’ICI, per come è stata applicata nel caso in esame, appare un’imposta espropriativa, capace di assorbire totalmente il “patrimonio” se applicata per decenni su aree ( C3c e F4) e che, inserite nel PRG fin dal 1994, a  tutt’oggi sono rimaste inedificate per mancanza di strumenti attuativi e reale domanda. In una situazione di inedificabilità assoluta a distanza di tanti anni l’imposta ICI è irragionevole ed iniqua. La sua determinazione è basata esclusivamente su postulati e fattori discendenti da attività amministrativa locale che non ha trovato riscontro nel mercato, nelle effettive esigenze di sviluppo economico del Comune di xxxxxi, ovvero la regia amministrativa doveva indirizzare diversamente l’attività urbanistica. Questa è la situazione che investe la questione erariale del Comune ed il Sig. Taxxxxxxi xxxxxxe, come si evince dagli stessi tre avvisi fiscali comunali, i quali evidenziano:

a)      Che il Comune ha avvertito e registrato il bisogno di “sbloccare” la situazione di inattività edilizia nelle aree edificabili del comprensorio Comunale;

b)      Che per realizzare il risultato di cui alla precedente lettera a) l’Amministrazione Comunale ha dovuto far rivedere, riclassificare le aree edificabili e rettificare l’apprezzamento per mq., fino a sovvertire il tutto e per l’anno 2007, per le zone C3-F4, ha abbassato il prezzo ad euro 3x,00, a fronte del maggior valore di euro 7x,44/7x,09 per l’anno 2005 ed euro 7xx,01/7x,70 per l’anno 2006.

Tal genere di sostanzialissima manovra sui prezzi, improntata alla logica, criterio della “ regressione” di valore al mq. dell’area del Signor xxxxxxxx, ben si significa e svela l’inattendibilità del metodo criterio di stima ed apprezzamento praticato per gli anni 2006 e 2007, di evidente esosità, a cagione dell’eccessivamente sommario criterio di classamento e di estimazione praticato da chi per i detti anni ebbe ad occuparsi.

Da ciò discende che l’apprezzamento a mq. che lo stesso Comune ha dato nell’avviso 2007 ( € 3x,00 a mq. ), a correzione dei suoi errori precedentemente commessi, vada traslato per gli anni 2005 e 2006.

Sul fondamentale punto l’assenza degli atti tecnici mancanti in allegazione agli avvisi di accertamento, pregiudicano ed impediscono, dapprima e molto, le possibilità del contraddittorio difensivo di questo ricorrente e del contenzioso dopo.

L’intera vicenda non può che essere conosciuta se non attraverso la disponibilità dell’intero carteggio ed atti sui quali essa si articola e si fonda. A tal proposito si prega Codesta On.le Commissione voler di ciò tenere debito conto.

v  E’ certamente iniquo, infondato ed irragionevole tassare un’area che non sia agricola, che è incolta ed incapace di dare un reddito e che non è mai stata edificabile.

PIANO REGOLATORE GENERALE-

Il Comune di xxxxxxx ha adottato il Piano Regolatore Generale con delibera della Commissione Straordinaria n. 4x del 14.xxx.1994 (all. n.5).

Alla data odierna, a distanza di 17 anni, nell’area interessata non vi è stato alcun insediamento; non risultano rilasciati  permessi di costruire, né sono state sottoscritte lottizzazioni. Nessun strumento urbanistico, né piani attuativi atti ad incentivare l’attività edilizia è stato promosso. Azioni che se promossi dal Comune avrebbero consentito di dare legittimazione alla tassazione I.C.I., art. 53 della Costituzione.

E’ mancata la lottizzazione che avrebbe rappresentato un’alternativa al piano regolatore particolareggiato, in quanto:

–        Piano urbanistico di attuazione, cioè di pianificazione di dettaglio;

–        Piano esecutivo di urbanizzazione;

–        Titolo edilizio preventivo.

IRRAGIONEVOLEZZA DELLA NORMA  di APPREZZAMENTO DELLE AREE EDIFICABILI.

L’irragionevolezza nasce  evidentemente dalla non conoscenza delle reali esigenze territoriali, dalla scarsa conoscenza del tessuto economico e produttivo del paese, dall’autonoma possibilità di commisurare le aliquote dell’ICI a valori determinabili senza contraddittorio, cioè unilateralmente e, soprattutto da uno strumento, quale il PRG, pensato qualche ventennio fa quando era legittimo prefigurare la crescita in tutto. E’ innegabile che i bisogni locali risentono dell’andamento economico e politico dell’intera Nazione.

MOTIVI DEL RICORSO

IN FATTO

1)          Il Comune di xxxxxxx notificava a mezzo raccomandata n. 13xxxx79012-7, n. 3 avvisi di accertamento I.C.I. per gli anni 2005-06-07; spedita il 30.12.2010, accettata dal centro postale di Bari il 31.12.2010 e consegnata dal portalettere del centro postale di xxxx il 05.01.2011, (all. 1); 

2)          Per l’anno 2005 sono richieste le somme:

€ 3.xxx9,16 per I.C.I.;

€    3xx,62 per interessi;

€ 3.xxxx,15 per sanzione amministrativa; 

        Per l’anno 2006:

€ 3xxxx,68 per I.C.I.;

€    31xx69 per interessi;

€ 3.13xx8 per sanzione amministrativa;

        Per l’anno 2007:

€ 1.xxx,08 per I.C.I.;

€    10x,80 per interessi;

€ 1.xxx,08 per sanzione amministrativa; 

3)          In data 23.02.2011 veniva protocollata presso il Comune di xxxxxxxxxi la Domanda di accertamento con adesione ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. N. 218 del 1997 a cura del contribuente (all.2),  che rimaneva senza riscontro nei successivi 15 giorni, come previsto dal 4° comma, art. 6 dello stesso decreto legislativo.

In data 15.04.2011 durante un incontro sul Comune, alla presenza del Funzionario responsabile, il ricorrente chiedeva che per l’anno 2007 fosse riconosciuta la stessa base imponibile accertata per l’anno 2005 e la riduzione delle sanzioni.

La ragionevole proposta veniva formulata con l’obiettivo di chiudere subito la vertenza tributaria che, altrimenti, avrebbe richiesto una approfondita indagine, tra cui, l’esame secondo la Circolare Ministeriale  n. 235/1997, nella parte in cui si riferisce alle aree edificabili escluse dalla valutazione automatica basata sulla rendita catastale e, quindi, da valutare secondo il valore venale in comune commercio, del fatto che l’Ufficio, in sede di contraddittorio, avesse tenuto conto, in particolare:

  • Dell’edificabilità risultante dalle certificazioni rilasciate dal Comune competente;
  • Dei valori definiti nel triennio precedente per terreni aventi le medesime caratteristiche;
  • Dell’esistenza della concessione ad edificare dalla quale sia possibile dedurre tutti gli elementi atti a determinare il valore effettivo dell’area trasferita in relazione al contenuto della concessione stessa;
  • Delle convenzioni comunque intercorse con il Comune.

L’Ufficio si riservava ogni decisione.

4)          In ordine alla suddetta domanda, alla data odierna, l’Ufficio impositore non ha formulato alcun invito.

DIRITTO

A)    VIOLAZIONE DELL’ART. 5 DEL D.LGS n. 504/1992L’art. 5 detta le regole per determinare la base imponibile degli immobili sulla quale applicare le aliquote di imposta deliberate dal Comune e quantificare l’importo ICI da versare. I commi 5 e 6 si occupano della base imponibile delle aree fabbricabili.

L’art. 2, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 504 del 1992 recita “ Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati …omissis all’allevamento di animali. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un’area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera”.

Tre sono i parametri da osservare affinchè l’area possa definirsi utilizzabile a scopo edificatorio:

  • Gli strumenti urbanistici generali;
  • Gli strumenti urbanistici attuativi;
  • Le possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità.

In materia diversi sono stati gli interventi giurisprudenziali, molto spesso di segno opposto, tanto che il legislatore è intervenuto con l’art. 36, comma 2, del d.l. n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006, il quale ha previsto che “ un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”.

In sostanza, il legislatore fiscale  ha detto che non rileva il fatto che l’area sia immediatamente edificabile per assumere come parametro di quantificazione della base imponibile il valore venale in comune commercio. La Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 41 del 27.02. 2008 ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate da alcune Commissioni Tributarie, precisando che  la potenzialità edificatoria dell’area, anche se prevista da strumenti urbanistici solo in itinere o ancora inattuati, costituisce notoriamente un elemento oggettivo  idoneo  ad influenzare il valore del terreno e, pertanto, ai sensi dell’art. 53 della Costituzione, in quanto espressivo di una specifica posizione di vantaggio economicamente rilevante.

Cassazione e Corte Costituzionale dicono quindi che l’adozione del PRG da parte del Comune, indipendentemente dall’approvazione Regionale e/o degli strumenti attuativi, consente che l’area fabbricabile diventi tassabile ai fini dell’ICI. Ma ciò significa che il Comune è autorizzato a non considerare gli aspetti sostanziali del presupposto dell’imposta I.C.I. ed a tassare l’area ai fini ICI senza avere l’obbligo di osservare le regole generali che attengono all’autorità impositiva ed accertatica ?. Sicuramente no, in quanto la interpretazione definitoria della Cassazione “ indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo” pone fine ( un freno) alle discussioni interpretative che si interpongono tra l’adozione del PRG, l’approvazione Regionale, l’ adozione degli strumenti attuativi ed il momento di avvio dell’attività costruttiva, individuando un “ solo ed unico momento, ovvero  il termine di inizio decorrenza della tassabilità dell’area che è quella dell’approvazione del PRG”. Da questo momento in poi l’Ente impositore è tenuto ad osservare tutte le regole dell’ordinamento tributario, specie quelle sull’accertamento tributario, conseguendo che allo strumento iniziale “ PRG”  debba instaurarsi la consecuzione degli atti amministrativi relativi per giungere alla giusta, equa, corretta tassazione ed alla riscossione.

In materia di aree suscettibili di utilizzazione edificatoria, l’art. 5, comma 5, del D. Lgs. N. 504 del 1992, dispone che la base imponibile ICI è data dal valore venale in comune commercio avendo riguardo:

  • Alla zona territoriale      di ubicazione;
  • All’indice di edificabilità;
  • Alla destinazione d’uso      consentita;
  • Agli oneri per      eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
  • Ai prezzi medi sul      mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Va inoltre osservato che l’art. 5, comma 5, del D. Lgs. 504/92, fotografa un valore venale che è dato dall’incontro tra la domanda e l’offerta, frutto delle esigenze territoriali.

Nella determinazione del valore venale in comune commercio dell’area non è possibile prescindere però da una “ gradualità” nella quantificazione del suddetto valore, nel senso che maggiore è la possibilità che un’area di li a poco venga destinata ad utilizzo edificatorio, grazie alla presenza di piani attuativi e particolareggiati, maggiore sarà il valore venale di riferimento in comune commercio e maggiore sarà l’ICI che graverà sul contribuente. E’ evidente che la quantificazione dell’imponibilità ICI è strettamente subordinata all’effettiva potenzialità edificatoria dell’area posseduta.

Ma qual è l’effettivo valore venale se il “ commercio” non c’è ?. L’intera zona C3c è costituita da mq. 60.650 ed è tutt’oggi inedificata; non un solo mq. è stato edificato eppure sono trascorsi ben 17 anni dall’adozione del PRG. Lo stesso discorso vale per la zona F4, costituita da mq. 57164, in cui da sempre ci sono solamente gli edifici “ mattatoio-macello”. Per le suddette aree non sono stati rilasciati permessi di costruire, come si evince dalla planimetria ( all. 3).

Ora, partendo dal fatto che l’ICI è un tributo con periodicità annuale, il cui valore è determinato dal 1° giorno del periodo d’imposta, come è possibile che tra il 31.12.2006 e l’ 01.01.2007 (in meno di 0,00 secondi)  si verifichi la seguente situazione:

Cat. Catast. Base impon.ICI al mq. al 31.12. 2006 Base impon. ICI al mq.  all’01.01 2007
C3c € 73,01 € 32,00 –56,17%
F4 € 74,70 € 35,00 — 53,10%

Il valore dell’area si dimezza!!.

Ove si consideri che si discute di beni immobili, quando i prezzi semmai progressivamente aumentano, specie in un periodo storico nel quale si riscontrano punte inflazionistiche e l’inizio della globalizzazione, è da escludere che la determinazione dei valori riferiti alle aree potenzialmente edificabili sia stata fatta seguendo la tecnica estimativa, analitica e ponderata  e con ampia motivazione;  tuttavia il Comune non fornisce spiegazioni nei suoi atti di accertamento, né allega ad essi alcun documento dal quale il contribuente possa trarre queste notizie che costituiscono il presupposto della tassazione.  L’allegazione, infatti, consente al contribuente di poter rendersi conto dei fatti e decidere l’azione più completa da scegliere ovvero contestarne le ragioni,  intraprendendo la via contenziosa.

La motivazione dell’accertamento, oltre a contenere gli elementi oggettivi e soggettivi che hanno dato luogo all’atto stesso, deve anche indicare i fatti giustificativi  di essa, in modo da comprendere le basi su cui si fonda la richiesta dell’Ente, così da consentire al contribuente di poterla contrastare, non dimenticando che la determinazione del  valore venale dell’area fabbricabile deve avvenire solo ed esclusivamente secondo quanto dettato al comma 5 dell’art. 5.,del D. Lgs. N. 504/92, cioè tenendo conto della zona territoriale di ubicazione, dell’indice di edificabilità, della destinazione d’uso consentita, degli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, dei prezzi medi sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Allora, come può il Comune aver agito secondo norma se nell’intera zona, dall’adozione del PRG, non vi è stato alcun insediamento produttivo, né iniziativa di lottizzazione, né e mai stato rilasciato alcun permesso di costruire ?.

I criteri di determinazione del valore delle aree fabbricabili, specie se differiscono di oltre 100%  da un anno all’altro, devono essere, infatti, portati a conoscenza del contribuente. La Suprema Corte nella Sentenza n. 6201 del 22.03.2005 ha affermato che, a garanzia del diritto di difesa,  il contribuente deve essere messo in grado di avere perfetta cognizione dei fatti che lo riguardono e, quindi, anche dei presupposti fondanti la pretesa impositiva da parte del Comune. Se nella motivazione dell’avviso di accertamento viene effettuato un riferimento ad altro atto questo, successivamente all’entrata in vigore dello Statuto del Contribuente, deve essere allegato all’avviso di accertamento, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Quest’ultima parte, ex comma 2 bis dell’art.11 del 504/92,  abrogata dall’art. 1, comma 173, lett. D), della Legge n. 296 del 2006, è stata riprodotta nel comma 162 della stessa legge, che racchiude un principio applicabile a tutti i tributi locali.

Per le suesposte ragioni l’abbassamento dei valori da € 73,01 per l’anno 2006 ad € 32,00 per l’anno 2007 deve essere spiegato al contribuente, altrimenti si ha la mancanza o carente motivazione che, ai fini del procedimento fiscale, crea una situazione di invalidità ed illegittimità degli atti emanati e quelli da emanare.

La conferma del pasticcio dei valori riferiti al periodo 2005-2009 è evidente con l’esame della deliberazione della Giunta Comunale del xx xxxle 2010 ( data posteriore agli accertamenti), prot. N. 1xxx8 del 14xxx2010, n.67x Registro deliberazioni, data 1xxx.2010, alla quale è allegata copia della “ Determinazione valore venale delle aree edificabili ai fini I.C.I. anno 2010” a cura del Settore Servizi Tecnici datata 1xxx010, al cui 2° capoverso si legge “ ritenuto non opportuno incrementare tali valori, al fine di sbloccare la situazione di inattività edilizia nelle aree edificabili previste nel Piano Regolatore Generale e non ancora oggetto di piani attuativi, si propone di confermare i valori già approvati con la Deliberazione di G. C. n. 6xxx09” all.4). La suddetta <<valutazione>>, contenuta in metà pagina, altro non è che la conferma dei valori approvati con Deliberazione della G.C. n. xxxx/2009; è superfluo qualsiasi commento !. 

Intanto, e nel frattempo, per il 2009 i valori delle aree sono nuovamente cambiati ed infatti per la zona C3 passano ad € 59,00 e per la zona F4 ad € 52,00; valori che sebbene aumentati rispetto al 2007, restano tuttavia abbondantemente inferiori a quelli determinati per gli anni 2005 e 2006.

CIO’ DIMOSTRA INEQUIVOCABILMENTE CHE I VALORI ACCERTATI PER GLI ANNI 2005 E 2006 A CARICO DEL CONTRIBUENTE TzzzzzzzE ERANO SBAGLIATI,  SOVRASTIMATI, PRIVI DI QUALSIASI SOSTEGNO TECNICO E DI CONFORMITA’ ALLE NORME, SPECIE CON RIFERIMENTO ALL’ART. 5, COMMA 5, DEL D..Lgs. 504/92.

B)    VIOLAZIONE PER OMESSA E/O CARENTE MOTIVAZIONE  

Quanto alla motivazione dell’accertamento va evidenziato che gli elementi individuati dall’art. 5, comma 5, del D. Lgs. 504/92, non devono essere semplicemente richiamati nell’atto, ma occorre che venga analiticamente illustrato il procedimento che ha portato alla determinazione del valore dell’area oggetto di accertamento.

Nei tre avvisi di accertamento manca la motivazione ed infatti, alla pagina 1, è riportato “ MOTIVAZIONE DELL’ACCERTAMENTO” , subito dopo “ <omessa denuncia> ed una serie di premesse”.  Terminate le premesse, al centro della pag. 2 dell’accertamento, è scritto “ ACCERTA…”.   Ma dov’è la motivazione ?.

All’atto di accertamento per il 2005 è allegata copia della deliberazione della Giunta Comunale, prot. 7zzel 12.zzz2005, al n. 7zz Registro deliberazioni, data 07zzz2005, avente ad oggetto “ Determinazione valore venale di Comune commercio delle aree edificabili per l’anno 2005 – art.6 Regolamento comunale I.C.I. “. La deliberazione di Giunta richiama la relazione del Dirigente U.T.C., prot. N. 6zzdel 15.0zzz002, ma non viene allegata, né riportata nell’accertamento.

Si legge che i valori venali delle aree fabbricabili per l’anno 2005 si riferiscono a n. 14 zone. Null’altro è indicato.

Analoga situazione quanto a contenuto si presenta l’accertamento per l’anno 2006; l’atto riporta il protocollo n. 1zzz del 1zzz2006, n. 9z9 Registro deliberazioni, data 11.zzz2006.

Per l’anno 2007 si osserva che:

manca la motivazione;

la Giunta Comunale riferisce “ che altro aspetto che ha reso particolarmente complessa l’applicazione dell’I.C.I. alle aree edificabili è la determinazione della base imponibile costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, un valore non sempre certo e definito a differenza di quanto stabilito per i fabbricati e per i terreni;

La deliberazione della Giunta Comunale dice anche “ che al fine di evitare un defatigante e prevedibile contenzioso in materia di valori di mercato delle aree fabbricabili e quindi consentire agli stessi contribuenti di adempiere agli obblighi tributari in parte o in tutto non adempiuti, si è reso necessario affidare incarico al Dirigente del settore Servizi Tecnici di determinare i valori venali in comune commercio per l’anno 2007, prendendo in considerazione gli elementi indicati dall’art. 5, comma 5, del D. Lgs. N. 504/92, e con riferimento alle diverse “ Zone Omogenee” del P.R.G. vigente. NON SI HA CONOSCENZA DI QUESTA RELAZIONE.  

Non è allegata la relazione del Dirigente del settore servizi Tecnici del 2zzz.2007, emessa con nota del 27zzz2007, prot. 40zzz, con la quale sono stati determinati i valori venali delle aree fabbricabili ai fini I.C.I. del vigente P.R.G. per l’anno 2007, di cui fa richiamo la Giunta Comunale nella deliberazione del 12.04.2007, allegata all’atto di accertamento per il 2007.

Le zone diventano ben 27 (erano 14 nel 2005).

E’ evidente che per l’anno 2007 vi è stato un radicale mutamento nel modo di determinare la base imponibile I.C.I.; infatti si assiste ad un notevole allargamento delle zone edificabili e ad un consistente riduzione del valore al mq. passando da € 73,01 del 2006 ad € 32,00 per la zona C3c, e  da € 74,70 del 2006 ad  € 35,00 per la zona F4.

Si incontra una notevole difficoltà nel capire quali siano i valori più vicini alla realtà economica del paese, dal momento che il 2007 è ancora un anno nel quale la crisi non è tangibile e che la propensione del mercato immobiliare era ancora quella della crescita dei prezzi, sia pure moderata. Ma comunque non c’è mai stato Commercio !.

La motivazione ha lo scopo essenziale di assicurare ai contribuenti la necessaria chiarezza e trasparenza in ordine all’iter logico seguito dall’amministrazione nella predisposizione dell’accertamento.

Essa consente, quindi, di evidenziare eventuali punti di debolezza nel procedimento seguito dal Comune e di offrire al contribuente gli strumenti di carattere descrittivo ed  informativo per approntare un’adeguata difesa.

La carenza di motivazione, come ampiamente dimostrato nella fattispecie, è causa di annullamento degli accertamenti.

C)    VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA

Il ricorrente non può esercitare a pieno il diritto di difesa non avendo gli allegati da cui apprendere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste  a fondamento della tassazione ICI ai fini del controllo delle modalità tecniche di valutazione delle aree. Conoscere le relazioni tecniche che rechino l’evidenziazione dei valori dei terreni e gli elementi presi a base per la valutazione, quali ad esempio gli anni precedenti trascorsi, i correttivi da applicare, lo stato di salute dell’economia locale, etc, era ed è tuttora necessario.        

D)    MANCATA ALLEGAZIONE AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO  DELLA RELAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEI VALORI DEI SUOLI –

L’art. 15 del Regolamento Comunale dice che è nullo qualsiasi atto di accertamento qualora (lett.c) la motivazione non reca, in allegato, la documentazione richiamata, se questa non è conosciuta né ricevuta dal contribuente e sempreché l’atto principale non ne riproduca il contenuto essenziale.

E)     VIOLAZIONE DELL’ART. 14, COMMI 1, 2 E 4 DEL REGOLAMENTO COMUNALE I.C.I. “ ATTIVITA’ DI LIQUIDAZIONE E/O ACCERTAMENTO DELL’IMPOSTA”. NULLITA’ DEGLI ATTI.

Il primo comma dell’art. 14 recita che alla liquidazione e all’accertamento dell’imposta si procede  ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 504/92 e s.m., il quale, al 3° comma, prevede  che “ ai fini dell’esercizio dell’attività di liquidazione ed accertamento  i comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari…” Nel caso che ci impegna il Comune non ha avviato alcun contraddittorio, né ha richiesto documenti e/o notizie, in abbinata omessa comunicazione, obbligatoria, che il suolo fosse divenuto edificabile.   

F)     VIOLAZIONE DELL’ART.15 DEL REGOLAMENTO I.C.I.- CHIAREZZA E MOTIVAZIONE DEGLI ATTI – NULLITA’ DEGLI ATTI.

Il  1° comma recita “ Ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dei diritti del Contribuente che ribadisce il principio della chiarezza e motivazione degli atti della Pubblica Amministrazione, secondo quanto disposto dall’art. 3 della Legge 241/90 è nullo qualsiasi atto di liquidazione, accertamento e/o rettifica quando:

a)      È emesso  privo di motivazione;

b)      Nella motivazione non sono indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l’emissione dell’avviso;

c)      La motivazione non reca, in allegato, la documentazione richiamata, se questa non è conosciuta né ricevuta dal contribuente e sempreché l’atto principale non ne riproduca il contenuto essenziale;

d)      –e)-  f) omissis.

Lo stesso regolamento comunale prevede la nullità dell’accertamento al ricorrere di alcune fattispecie ed il caso in esame ricade proprio nella fattispecie di alle lettere a), b) e c).

G)    –VIOLAZIONE STATUTO DEL CONTRIBUENTE L. 27/07/2000, N. 212 IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 3, 23, 53 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

Durante il ricorso si è posto in evidenza che l’I.C.I richiesta dal Comune si giustifica solo con l’esigenza di FARE CASSA, risultando palese che nel caso in esame mancano i presupposti di fatto e giuridici, nonché gli strumenti urbanistici, idonei per l’avvio di iniziative economiche imprenditoriali nel settore dell’edilizia.

L’art. 7 dello Statuto richiede “ Chiarezza e motivazione degli atti “ secondo quanto prescritto dall’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, che deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l’Ufficio ad adottare un determinato atto. L’obbligo di palesare le ragioni sottostanti all’atto emanato dall’Amministrazione, si fa più avvertito nei casi nei quali ad essere interessati è, ad esempio, la capacità contributiva del soggetto passivo ovvero la misura di essa e la conseguente applicazione di un provvedimento impositivo  da parte dell’amministrazione.

D’altronde  è lo stesso regolamento comunale, art. 15, a prevedere la nullità dell’accertamento qualora si ricada nella violazione dell’art. 7 dello Statuto dei diritti del Contribuente.

H – VIOLAZIONE DELLA CAPACITA’ CONTRIBUTIVA- ART.53 DELLA COSTITUZIONE.

Stando al contenuto della “Determinazione valore venale delle aree edificabili ai fini I.C.I.  per l’anno 2010” (all. n.4 ), emanata dal Settore Servizi Tecnici il 10.04.2010, che al secondo capoverso così si esprime “ Ritenuto non opportuno incrementare tali valori , al fine di sbloccare la situazione di inattività edilizia nelle aree edificabili previste nel piano Regolatore ( del 1994) e non ancora oggetto di piani attuativi, si propone di confermare i valori già approvati con la Deliberazione di G.C. n. 62/2009”, la capacità contributiva non è più intesa quale idoneità soggettiva all’obbligazione d’imposta. Per capacità contributiva, infatti, deve intendersi la idoneità del soggetto dell’obbligazione d’imposta, desumibile dal presupposto economico al quale la prestazione risulta collegata; e tale presupposto consiste in qualsiasi indice rivelatore di ricchezza secondo valutazioni riservate al legislatore ordinario, salvo il controllo, sotto il profilo dell’arbitrarietà o irrazionalità, da parte del Giudice delle leggi.

Il principio della capacità contributiva di cui nall’art. 53, sul piano garantistico costituzionale, deve essere inteso come espressione dell’esigenza che ogni prelievo tributario abbia causa giustificatrice in indici concretamente rivelatori di capacità contributiva.Nella fattispecie è assente l’attitudine del bene (area probabilmente edificabile) a produrre un reddito economico, poiché l’obbligo di contribuire deriva da fatto oggettivo non già a stati soggettivi del contribuente.

Pertanto se il PRG non è completo di norme di attuazione, che costituiscono espressione principale del piano, cioè della normativa specifica ( destinazione d’uso, indici edilizi, opere di urbanizzazione necessarie, modalità di attuazione degli interventi e simili) delle zone previamente identificate nelle planimetrie, che dettano in pratica la normativa di zona, l’area non è idonea a ricevere il valore “ certo” di mercato, pertanto manifesta una capacità contributiva che non è quella reale. Per questa via si profilano aspetti di dubbia Costituzionalità degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504.

D’altronde la Cassazione, con la Sentenza 24.10.2008, n. 25676, conferma la

nozione che va considerato edificabile il terreno che presenta possibilità edificatorie anche solo potenziali, indipendentemente dal fatto che il contribuente possa materialmente utilizzare tale terreno a scopo edificatorio, ma offre alcuni spunti di riflessione per la individuazione del valore venale dei terreni edificabili; aspetto molto dibattuto e contestato.

La base imponibile delle aree edificabili, infatti, non è desunta da un dato catastale ma, al contrario, è costituita dal valore venale del bene; al riguardo è evidente che minore è la potenzialità edificatoria e più remoto nel tempo è il diritto a costruire, minore sarà la base imponibile e, quindi, l’imposta dovuta con riferimento a tale immobile.

La vera questione si sposta dalla natura che deve essere riconosciuta al terreno alla valorizzazione che a esso viene attribuita. L’inattività edilizia, riconosciuta con la “Determinazione valore venale delle aree edificabili ai fini I.C.I.  per l’anno 2010” del Settore Servizi Tecnici, riferita al PRG del 1994, non è aspetto irrilevante, anzi conferma la debolezza del Piano Regolatore, l’assenza di domanda, l’incidenza del tributo assolutamente disorganico e ripetitivo per decenni, rispetto al reale valore venale delle aree potenzialmente fabbricabili. L’area rimane edificabile ma il valore risulterà necessariamente ridotto.  

Proprio questa graduazione del quantum garantisce, secondo la Corte di Cassazione nell’ordinanza 41/08, il principio di capacità contributiva e, quindi, la costituzionalità dell’impianto normativo che regola la fattispecie di area edificabile ai fini ICI.

I – DISAMINA DI ALCUNE NORME DEL D. LGS. 30-12-1992 N. 504 – GIUDIZIO DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE.

Si ritiene censurabile in termini di incostituzionalità:

  • l’art. 2, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 504/1992, nella parte in cui irragionevolmente non preveda e stabilisca che debba trattarsi di strumento urbanistico “ aggiornato”, in linea e sincrono al dato economico ed al “ momento impositivo” in cui la base imponibile dell’area edificatoria viene estimata, apprezzata ed assunta all’imposizione erariale Comunale.

Se di base imponibile deve trattarsi, deve essere reale, attuale e non presunta, presumibile o virtuale. Il combinato disposto del 1° comma dell’art. 5, relativo alla base imponibile ed il II c. dell’art. 1 del D. Lgs. 504/92, prevede che debba trattarsi del “ valore” degli immobili posseduti dal contribuente. Il successivo V comma del detto art. 5 prescrive che per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° dell’anno di imposizione. Come è possibile procedere alla determinazione di un valore medio ponderato sulla base di più compravendite se non esistono le vendite ?.

In difetto di strumenti urbanistici, di inesistente attività edilizia, il discorso di apprezzamento è difficile, incerto, ma soprattutto è viziato per eccessiva teoria, astrattezza ed irrealtà. L’apprezzamento è fatto esclusivamente in funzione della tassazione;

  • l’art. 5, comma 5 del predetto D. Lgs., nella parte in cui non stabilisce che:
    • non si può effettuare nessun apprezzamento del valore delle aree fabbricabili se il Comune non dispone di strumenti urbanistici realistici, aggiornati in tempo reale e sincronici con la situazione economica in atto;
    • il valore venale, se pur tratto con metodologia parametrica di tipo analogica, non deve essere ipotetico, virtuale ed irreale nella sua significanza economica di realizzo, cioè non deve essere puramente aleatorio ed astratto, ovvero abbia riscontro nella realtà mercantile del luogo in cui il suolo è ubicato. Non può determinarsi alcun valore venale se non sussistono i termini di paragone, cioè i valori delle compravendite avvenute, oggetto di media ponderata all’ 01.01 dell’anno di imposizione e con riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche ( 5° comma, art. 5 D. Lgs. 504/92);
    • l’art. 1, comma II del medesimo D. Lgs. 504/92, nella parte in cui non prevede che per qualsiasi “destinazione d’uso” non può essere ritenuta ed attratta all’imposizione fiscale I.C.I. l’inutilizzabilità totale, fino a quella commerciale inclusa, del cespite edificabile. La norma così come è scritta è irragionevole ed è auspicabile che essa, pur conservando il carattere di imposta patrimoniale, non risulti eccessivamente vessatoria.

Ove Codesta On.le Commissione non ravvisi le ragioni, i motivi ed i presupposti di legge per adire l’Ecc.ma Corte Costituzionale, il sottoscritto in termini processuali subordinati, pone pure la controversia nella linea definitoria di cui all’art. 48 del D. Lgs. 31.12.1992 n. 546, all’attenzione di Codesta On. Le Commissione Tributaria Provinciale.

L-     ERRATA APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Il Comune di xxxxi ha, nei suoi tre avvisi di accertamento, errato l’applicazione del D. Lgs. 18.12.1997 , n. 472, art. 12, del quale non ha tenuto conto dell’istituto della “ continuazione” che tale articolo regola ed ha comminato erroneamente sanzioni amministrative in maggior misura di quanto la norma stabilisce. Anche da tanto discende l’opportunità  e la sensatezza giuro-amministrativa ed erariale che la controversia sia collocata e trattata in un più temperato sistema definitorio, che il sottoscritto ha individuato nell’istituto dell’accertamento con adesione.

Pur in presenza dei tanti suddetti buoni motivi di indebenza all’erario comunale delle chieste imposte e relative sanzioni, il signor Txxxxxxli in data 23.02.2011 ha prodotto al Comune di xzi – Ufficio Tributi apposita e rituale istanza di accertamento con adesione, secondo i criteri stabiliti dal D. Lgs. 19.06.1997, n. 218 e come ammissibile ai sensi dell’art. 20 del Regolamento I.C.I. del Comune di Txxxxxxi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1x del 0xxx.2001.

La produzione dell’istanza di adesione aveva la sua ragione d’essere nel voler definire e chiudere la vertenza, per evitare il contenzioso e pervenire ad un accomodamento di reciproco e mutuo interesse. Il Comune di Txxxxxxxx l’ha disattesa.

P. Q. M.

Viene a finale considerazione che i tre avvisi d’accertamento, sono estranei al nostro Stato di Diritto ed al suo Ordinamento Tributario, per violazione di norme Costituzionali, illegittimità, arbitrarietà, e quindi da ritenersi nulli o soggetti a censura di annullamento.

Il sottoscritto, richiamando ciascun punto del ricorso,

CHIEDE

–        che Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale di Bari, in accoglimento del presente ricorso, dichiari l’annullamento dei tre atti per quanto esposto in diritto;

–        che in subordine disponga che per gli anni 2005 e 2006 siano applicati gli stessi valori applicati per l’anno 2007 ( € 32,00 per la zona C3c ed € 35,00 per la zona F4);

–        che dichiari non dovute le sanzioni amministrative o dovute una sola volta in quanto trattasi di violazione dello stesso tributo commesso per tre anni;

–        che la sanzione sia comminata nella misura di un terzo del minimo.

Con vittoria delle spese di giudizio.

Si deposita:

  • copia del ricorso consegnato al Comune di xxxxxxxi;
  • fotocopia della ricevuta di deposito;
  • fotocopia dei tre atti di accertamento impugnati;
  • n. 1 fotocopia busta contenente gli atti impugnati con visura postale della data di consegna al destinatario; – all.n.1;
  • n. 1 fotocopia Domanda di accertamento con adesione -all.n.2-;
  • n. 1 fotocopia della piantina planimetrica dell’area;  – all.n.3 -;
  • n. 1 fotocopia della deliberazione di Giunta comunale del 10.xxx2010, con allegata copia della determinazione del Settore Servizi Tecnici datata 10.xxxx2010; all.n.4;
  • n. 1 fotocopia della delibera della Commissione Straordinaria del 14.xxx1994 – adozione del PRG del Comune di Txxxxzi (all.5);
  • n. 1 copia regolamento Comunale I.C.I. (all.6).

Putignano, 23.05.2011

Con Ossequio

Il difensore abilitato

 

_____________________

Rag. Tonio Detomaso

Procura speciale

Il sottoscritto xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxpe, in questo atto prima compiutamente generalizzato, per suo personale nome e conto;

DELEGA

a rappresentarlo, a difenderlo in tutte le sue fasi di ogni stato e grado del presente giudizio fiscale, il Rag.Tonio Detomaso, conferendogli ogni e più ampio potere, ivi compreso quello di conciliare, di farsi sostituire in udienza o altrove, di nominare coadiutori e assistenti in giudizio, di rinunziare al ricorso e agli atti, ratificandone sin d’ora l’operato.

Putignano, li 23/05/2011

Firma del committente e delegante 

 

______________________________

 

E’ autentica

firma del difensore

____________________________

Rag.Tonio Detomaso

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

DELLA COPIA DEL RICORSO ALL’ORIGINALE.

Il sottoscritto rag.Tonio Detomaso, in qualità di difensore abilitato del Signor xxxxxxxxe, come sopra costituitosi nella presente controversia, attesta, ai sensi dell’art.22, comma 3, del D.Lgs. 546/1992 e s.m., che questo ricorso è conforme all’originale consegnato al Comune di Terlizzi- Ufficio Tributi in data    /05/2011                                                              Firma del difensore

______________________

(rag.Tonio Detomaso)

 

 

 

 

 

 

 

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