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DINIEGO RIMBORSO IMU

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ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TARANTO
RICORSO CON ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE E DI PUBBLICA UDIENZA ai sensi degli artt. 17-bis e 33, 1°comma, del D. Lgs. 546/92.
Oggetto: Ricorso avverso il diniego del rimborso IMU per gli anni 2012- 2013-2014-2015-, prot. 11605 del 28.02.2017, del Comune di Martina Franca.
CONTRIBUENTE: SaXX XXla, nata in Alberobello il XXXX ed ivi residente alla via XXXXXXXX, codice fiscale XXXXX, casalinga.
CONTROPARTE: COMUNE DI MARTINA FRANCA – SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA GESTIONI TRIBUTARIE.
DIFENSORE: rappresentata e difesa dal rag. Tonio Detomaso nato a Putignano il 04 settembre 1947, c.f. DTM TNO 47P04 H096B, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari al n. 137, sez. A, PEC: toniodetomaso@pec.it, fax 080/4913207, giusta procura rilasciata in calce al presente atto, con studio in Putignano, Via Giovanni Pascoli n.27/a, presso il quale la ricorrente è elettivamente domiciliato ai fini del giudizio;
CON LA RICHIESTA DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA IN PUBBLICA UDIENZA, AI SENSI DELL’ART. 33, 1° COMMA DEL D.LGS. n.546/92.
Il sottoscritto difensore rag. Tonio Detomaso, libero professionista in Putignano (Ba), ha ricevuto mandato difensivo dalla Signora XXXXXXXXXX con riferimento al diniego del rimborso IMU, pertanto, ai sensi degli artt. 17-bis, 18 e seguenti del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546 e s.m.
RICORRE
A Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale, quale Giudice a Quo, affinchè eserciti la relativa cognizione e decida la controversia ai sensi dell’art. 36 dello stesso D. Lgs. n. 546/1992, e s.m..
premesso che
1) la ricorrente il 16.XX.20XX presentava al Comune di Martina Franca la dichiarazione di variazione IMU per inagibilità – inabitabilità dei locali (all.1), per l’anno 20XX, relativamente ai seguenti immobili:
N. Foglio Categoria Valore Note
OMISSIS…

2) il 16.12.201X ed il 27.12.201X presentava le variazioni per gli anni 2014-2013-2012 (all.2);
3) il 29.04.201X, in quanto portatrice di interesse legittimo, presentava l’istanza di rimborso IMU con allegati i relativi versamenti per gli anni e gli immobili innanzi citati, nella misura del 50% del versato, ovvero per la somma di €. 2xxx5,00, per imposta non dovuta in quanto i suddetti immobili sono inabitabili prima ancora del 2012 (all.3);
4) il 16.02.201X depositava in Comune istanza in autotutela per l’accoglimento della domanda di rimborso, unitamente alla Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (all.5);
RILEVATO CHE
 gli immobili di cui sopra, trovandosi, da svariati anni, nello stato di inabitabilità ed inagibilità, godono della base imponibile ridotta al 50% in forza dell’art. 6, comma 6, lettera b) del Regolamento Comunale IMU, e che per l’effetto è stata presentata dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
 l’art. 16 (Rimborsi) di cui al Regolamento prevede al primo comma che “il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione”;
 l’istanza di rimborso, datata 29.04.2016, riguarda il periodo 2012-2015 che ricade nel quinquennio della decadenza, conformemente a quanto disposto dall’art. 1, co. 164 della legge n. 296/2006;
 l’ing. Francesco Colucci, libero professionista in Martina Franca, con perizia asseverata datata 06.03.201X, rappresentava al Comune di Martina Franca i motivi dell’inagibilità ed inabitabilità degli immobili in questione (all.7);
 il Comune di Martina Franca, settore IV, Pianificazione Territoriale ed Edilizia, con provvedimento del 13.04.201X notificava alla ricorrente il diniego al riconoscimento dello stato di inabitabilità (all. n. 6);
 il termine decadenziale quinquennale non è comprimibile per nessuna ragione.
MOTIVI DEL RICORSO
FATTO
Il Comune di Martina Franca, Gestioni tributarie, notificava il 07.03.201X alla ricorrente il provvedimento di diniego datato 27.02.201X, prot. N. XXXX del 28.02.201X, a mezzo raccomandata n. 201700014603 (all.4);
• la ricorrente pe gli anni dal 2012 al 2015 ha corrisposto l’IMU per intero sui fabbricati per i quali, invece, avrebbe dovuto pagare l’imposta in misura ridotta (50%) in quanto inagibili e inabitabili;
• l’ing. Francesco Colucci, a seguito di minuziose rilevazioni tutte notificate al Comune a mezzo della perizia, accerta ed assevera che:
o gli immobili sono in stato di effettivo non utilizzo in quanto sprovvisti di acqua potabile ed impianto fognario a norma, nè è possibile allacciarsi alla rete cittadina in quanto zona non servita;
o ricorrono fenomeni di umidità per infiltrazioni provenienti dalle pareti e dai tetti e di risalita capillare proveniente dal sottosuolo;
o non vi è collegamento alla rete cittadina dell’acquedotto per le ragioni innanzi dette;
o non vi è collegamento all’impianto fognario cittadino né tanto meno impianto di smaltimento acque reflue conforme al Regolamento Regione Puglia, per le ragioni innanzi dette;
o l’impianto elettrico non è conforme al D.M. 37/08 ( rappresenta quindi fonte di pericolo concreto per chiunque intenda utilizzare l’immobile);
o non vi è impianto di riscaldamento;
o non vi è impianto gas; né con adduzione da serbatoi né da collegamento a rete cittadina;
o gli immobili sono sottostanti ad antenne ripetitori telefonici e TV da oltre 10 anni che ne impediscono di fatto, fino alla idoneità oggettiva, l’utilizzo in serenità e sicurezza;
o non sussistono le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico.
Tutti gli elementi negativi appena elencati, tra cui quelli di competenza AUSL accertati, sono sufficienti per invocare la riduzione al 50% della base imponibile IMU che, in verità, sussistono prima ancora degli anni 2012-13-14-15, pertanto soggettivamente ed oggettivamente il diritto al pagamento ridotto nella misura del 50% maturava già prima degli anni citati.
DIRITTO
RIMBORSO IMU ED ONERE DELLA PROVA.
L’art. 9 del D. Lgs. 14.03.2011, n. 23, prevede, al comma 7, che in materia di rimborso si applica l’art.1 legge 27.12.2006 n. 296 – comma 164, il quale recita:
“ Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui e’ stato accertato il diritto alla restituzione. L’ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza”.
La circolare n. 3/DF datata 18.05.2012, emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, al punto 14, pag. 61, non riporta alcun commento limitandosi a trascrivere pedissequamente il testo della norma, assumendo quindi che la norma non abbisogna di chiarimenti.
Esaminando la norma e l’art. 16 del Regolamento Comunale, si comprende che il termine decadenziale di cinque anni è previsto sia per il rimborso delle somme versate e non dovute sia nei casi in cui sia intervenuto l’accertamento del diritto alla restituzione. Il materiale rimborso avviene, invece, nei successivi centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
Il termine decandenziale è di 5 anni e decorre dal versamento, e vale come norma generale, applicabile in tutti i casi.
Il contribuente, identificandosi nelle previsioni normative d.l. 6.12.2011 n. 201,art.13, comma 3, lett. b), propone istanza di rimborso, allegando la documentazione che prova il possesso del diritto al pagamento dell’imposta ridotta del 50%, ai sensi dell’art. 13, D.l. 6.12.2011, n. 201, comma 3, lett. b) che, nei casi di fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, prevede:
 L’accertamento a cura dell’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario
e in alternativa
 è data facoltà al contribuente di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, (procedura qui adottata).
In questo caso il periodo della decadenza quinquennale va dal giorno in cui è stato effettuato il versamento.
In sintesi il contribuente, in tutti i casi, dal momento del pagamento non dovuto ha cinque anni per esercitare il diritto di rimborso totale o parziale di quanto versato perché dovuto solamente nella misura del 50%.
Nella seconda parte del comma 164, fermo restando il termine decadenziale di 5 anni, la congiunzione “ovvero” ha carattere disgiuntivo ed introduce una casistica diversa dalla prima.
Qui infatti l’inizio del termine ha luogo dal giorno in cui l’ufficio ha accertato il diritto alla restituzione; il contribuente resta estraneo al rapporto accertativo.
Il termine della decadenza per la restituzione di somme non dovute, a seguito di accertamento dell’Ufficio, quindi, è autonomo rispetto al primo e non lo esclude; ne consegue che i due termini della decadenza possono anche sovrapporsi e senza che uno escluda l’altro.
A ben vedere, la norma disciplina l’attività del contribuente e quella dell’ente impositore parallelamente. Ed ancora, al distinguo di cui innanzi va ricordato che ai sensi dell’art. 2967 C.C., una volta impedita la decadenza, il diritto rimane soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione.
VIOLAZIONE DELL’ART. 6 DEL REGOLAMENTO COMUNALE E DELL’ART. 13, COMMA 3, LETT. B), d.l. 6.12.2011 N. 201 PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE NEL MERITO ED IN DIRITTO DEL DINIEGO .
Il provvedimento di diniego, secondo periodo, qui impugnato, riporta che ai sensi del comma 3, dell’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011 “l’inagibilità dell’immobile va comunicata presentando apposita dichiarazione IMU unita-mente alla perizia redatta da tecnico abilitato ed accertata dall’ufficio tecnico. Lo stesso regolamento del Comune, art. 6, detta, invece, una procedura diversa cioè …l’inagibilità o inabitabilità può essere accertata anche mediante perizia tecnica dei competenti uffici comunali, con spese a carico del contribuente op-pure mediante dichiarazione sostitutiva di quest’ultimo.
In alternativa alla suddetta perizia tecnica da parte del competente ufficio, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445. (procedura segui-ta dalla ricorrente)
La lett. b), comma 3, art. 13 del dl 6.12.2011 n. 201, prevede che l’accertamento dell’inagibilità o dell’ inabitabilità avvenga a cura dell’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario ed in alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del T.U. di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Pertanto, in ossequio ai principi del buon andamento della PA, di cui all’art. 97 della Costituzione, all’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, nonché della collaborazione e della buona fede prescritti dallo Statu-to dei diritti del Contribuente, l’Ufficio è tenuto, in sede di rigetto dell’istanza di riduzione, a motivare adeguatamente e correttamente il provvedimento emesso.
VIOLAZIONE DELL’ART. 23 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE IN RIFERIMENTO ALLA MOTIVAZIONE INDICATA NELL’ULTIMO COMMA DEL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DEL 13.04.2017.
Il secondo comma dell’art. 23 del Regolamento edilizio Comunale (all.8), prevede che l’autorità competente possa dichiarare inabitabile ed inagibile le unità abitative che non soddisfano i requisiti minimi igienico-sanitari, ovvero mancanza di servizi igienici e la mancanza di acqua potabile. Nel caso in esame il servizio AUSL TA, U.O. Igiene degli ambienti di vita e medicina di comunità, ha accertato che gli ambienti “ sono antigienici fino a bonifica e alla preventiva eliminazione delle cause di antigienicità”. Gli effetti di tale accertamento sono reperibili:
nell’art. 36, primo comma, del Regolamento comunale di Igiene e Sanità Pubblica che recita “L’alloggio è da ritenersi antigienico quando si presenta privo di servizi igienici propri incorporati nell’alloggio stesso, quando presenta tracce di umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabili con normali interventi di manutenzione; quando presenta requisiti di aeroilluminazione naturale gravemente insufficienti. Quindi la rimozione della causa di antigienicità non avviene con un semplice intervento di manutenzione.
Nel comma 3 dell’art. 36 che recita “. Un alloggio dichiarato antigienico non può essere rioccupato se non dopo che il competente Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell’azienda USL, abbia accertato l’avvenuto risanamento igienico e la rimozione delle cause di antigienicità”. Condizione per la rioccupazione.
Ed infine nel comma 6 dell’art. 36 che prevede“ Un alloggio dichiarato inabitabile deve essere sgomberato con ordinanza del Sindaco e non potrà essere rioccupato se non dopo ristrutturazione e rilascio di nuova licenza d’uso, nel rispetto delle procedure amministrative previste dal presente regolamento” .
Questa semplice constatazione normativa, a parere dello scrivente, è sufficiente affinchè il Comune di Martina Franca possa emettere il provvedimento di inabitabilità dell’immobile.
Il penultimo periodo del provvedimento di diniego del 13.04.2017 riporta che “ i predetti immobili non possono essere rioccupati se non dopo che il competente Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di prevenzione dell’ASL abbia accertato l’avvenuto risanamento igienico e la rimozione delle cause di antigienicità”. Bene, è solo a questo punto che il Comune, constatata l’inabitabilità dell’immobile, in presenza della norma D.L. 6.12.2011, n. 201, art. 13, comma 3, lettera b) e del Regolamnento Comunale IMU, che prevedono la riduzione al 50% della base imponbile dei fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, ha l’obbligo e non più la facoltà di decidere ai fini dell’imposta IMU, attenendosi esclusivamente ai fatti, alle norme, ai documenti, agli accertamenti eseguiti. L’affermazione fornita con l’ultimo periodo del diniego più volte citato “ infine, considerato che dalla documentazione presentata si evince che le caratteristiche di fatiscenza sopravvenute dei fabbricati sono superabili con interventi di manutenzione, la condizione di immobile antigienico non è valida ai fini dell’applicazione della riduzione alla metà del-la base imponibile ex art. 13, comma 3 del D.L. 6.12.2001(?), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22.12.2011 n.214”, è ininfluente perché priva di fondamento giuridico e quindi radicalmente con-testata. Inoltre, L’IMMOBILE IN QUESTIONE E’ DI FATTO NON UTILIZZATO DA DECENNI. D’altronde, il ragionamento dell’Ente imposi-tore enuncia che “ non esistono immobili inabitabili” perché quelli esistenti vanno ripristinati !; se così fosse il Comune dovrebbe indicare come si rimuo-vono, senza sostenere oneri, i fattori negativi dell’immobile e soprattutto, qualora non ci fossero rimedi – come certamente non ci sono -, indicare le norme che obbligano il cittadino a sostenere costi e risorse finanziarie per risanare un immobile che, data la particolare ubicazione, in zona non urbanizzata, non rag-giunta da servizi di primaria necessità e sotto le antenne ripetitori, rimarrebbe non utilizzato né per uso proprio né per locazione a terzi. Per farla breve l’immobile, purtroppo, sebbene abbia un valore nominale, sotto l’aspetto dell’utilizzo e della redditività è assolutamente negativo.
VIOLAZIONE DELL’ART. 35 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE E SANITA’ PUBBLICA.
In linea di principio per l’abitabilità ed agibilità degli immobili, il Sindaco e il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del dipartimento di prevenzione dell’Azienda U.S.L., non possono rilasciare autorizzazioni qualora risulti che :
 i muri siano stati convenientemente prosciugati e non sussistano altre cause di insalubrità;
 siano rispettate tutte le eventuali prescrizioni e condizioni di carattere igienico-sanitario.
Il secondo comma dell’art. 35 (all. 9) dice che in sede di rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità deve essere verificata la rispondenza delle opere di smaltimento delle acque reflue, realizzate in base alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione allo scarico e nella concessione edilizia.
Insomma, l’abitazione per essere abitabile deve possedere i requisiti della salubrità ed igienicità. Gli enti locali esercitano sul territorio l’attività di controllo, verifica e rilascio delle autorizzazioni, ma non hanno il potere di imporre al cittadino “di fare” qualcosa per la cui attività è richiesta la decisione unilaterale del soggetto interessato. Il Comune non può negare il riconoscimento di una disposizione normativa che investe il soggetto, imponendo allo stesso “ di fare “ (intervento di manutenzione) al fine di non riconoscere lo stato di inabitabilità dell’immobile. Infatti, una volta che il soggetto rimuove lo stato di insalubrità ed igienico sanitario, ammesso che voglia e si trovi nelle condizioni economiche di poterlo fare, l’immobile è risanato e non gode più della riduzione. Nei suddetti termini la disposizione normativa riguardante la riduzione della base imponibile “ è come non scritta dal legislatore “, è norma invisibile, essendo il Comune dell’avviso che il contribuente ha l’obbligo di risanare l’immobile e se non ottempera poco importa per il Comune, il quale pregiudizialmente non concede alcuna riduzione di imponile in quanto l’immobile è risanabile!. il contribuente in sostanza è costretto a sostenere solo oneri tributari ( 100% imponibile) senza poter trarre dall’immobile alcun effettivo ed ampio godimento, diretto o indiretto, attraverso per esempio, la cessione in locazione del bene, E’ senz’altro una visione giuridica distorta che non trova condivisione da parte della ricorrente, né, d’altronde, il Comune potrà avanzare valide ragioni in diritto.
Il Comune sostiene, infatti, che il diniego al riconoscimento dell’inabitabilità dell’immobile in questione è sempre legittimo, anche quando materialmente non può avvenire l’allacciamento alla rete idrica e fognaria cittadina per mancanza, in zona, della stessa rete.
VIOLAZIONE DELL’ART.10 DELLA LEGGE 27,07.2000 N.212-
Il Comune di Martina Franca non ha fatto nulla per evitare che si violasse un principio di valore morale ed economico come recita L’Art. 10. (Tutela dell’affidamento e della buona fede. Errori del contribuente) che al primo comma “ I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede”.
VIOLAZIONE DELLA CAPACITA’ CONTRIBUTIVA RIFERITA ALLA QUOTA DI IMPONIBILE NON TASSABILE.
L’imposta non è applicabile se non in presenza di una situazione economica o reddituale. Nel caso di immobili inagibili o inabitabili, che non danno alcun flusso reddituale, in linea generale e per principio Costituzionale, non devono essere soggetti ad alcuna tassazione, tuttavia ai fini dell’IMU la norma prevede la tassazione su base imponibile ridotta al 50%. Il legislatore riconosce che l’immobile inagibile o inabitabile ha un’attitudine alla contribuzione ridotta al 50%. E’ legittimo che l’ente impositore richieda la prova dell’inagibilità, tuttavia il bene contribuisce al 50% già dal momento che lo stesso immobile è inagibile e di fatto inutilizzabile.
La capacità contributiva deve corrispondere a criteri di effettività nel senso che la tassazione deve cadere su ricchezze effettive e non fittizie. Non si capisce, quindi, per quale ragionevole ragione non si debba restituire al cittadino una somma corrisposta ma non dovuta, una volta che al lecito esercizio del diritto non corrisponde il dovere “ comunque di pagare se …”.
Ed inoltre la mancata flessibilità operativa e collaborazione mostrata dall’Ufficio, comporta per il cittadino un “ enorme sforzo in termini economici e morali, sicuramente eccessivo rispetto al valore del rimborso spettante, per giungere a sentenza ripristinatrice del diritto.
La violazione della capacità contributiva non consente al contribuente di adempiere l’obbligazione tributaria in misura ridotta in presenza di eventi limitativi del diritto di godere della res.

P.Q.M.
Il sottoscritto, richiamando ciascun punto del ricorso,

CHIEDE
Che Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale, in accoglimento del presente ricorso, dichiari:
• il diritto al rimborso dell’IMU per la somma di € 2.xxxxx,00, oltre interessi come per legge e vittoria delle spese in giudizio;
• il diritto al pagamento ridotto al 50% dell’IMU in conseguenza dell’inabitabilità dell’immobile.
• La condanna dell’ufficio al rimborso del tributo, con gli accessori.
Si chiede, infine, che la presente controversia venga discussa in pubblica udienza.

SI DEPOSITA
1. Copia dichiarazione IMU del 16.11.201X ( all.1);
2. Copia dichiarazione IMU del 16.11.201XX (all.2);
3. Copia istanza rimborso IMU del 29.04.201X con relativi versamenti f24 (all.3);
4. Copia diniego del Comune del 28.02.201X (all.4);
5. Copia istanza in autotutela del 16.02.201X con Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (all.5);
6. Copia provvedimento diniego del Comune del 13.04.201X, (all. 6);
7. Copia della Perizia asseverata;
8. Copia art. 23 del regolamento edilizio comunale;
9. Copia art. 35 del regolamento comunale di Igiene e Sanità Pubblica.
Putignano, 24.04.2017
Il difensore
_________________________
Rag. Tonio Detomaso

ISTANZA DI RECLAMO/MEDIAZIONE
Ai sensi dell’art. 17 bis D. Lgs. 546/92.
CONTRIBUENTE: Signora SXXXXXXXXX, nata in Alberobello (BA) il 2XXXXX0 ed ivi residente alla via XXXXXXXXX, codice fiscale XXXXXXX, casalinga.
DIFENSORE: rappresentato e difeso dal rag. Tonio Detomaso nato a Putignano il 04 settembre 1947, c.f. DTM TNO 47P04 H096B, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari al n. 137, sez. A, PEC: toniodetomaso@pec.it, giusta procura rilasciata in calce al presente at-to, con studio in Putignano, Via Giovanni Pascoli n.27/a, presso il quale la ricorrente è elettivamente domiciliato ai fini del giudizio;
Chiede
Al Comune di Martina Franca in via preventiva ed alternativa al deposito del ricorso che precede presso la Commissione Tributaria Provinciale di Taranto di accogliere in via amministrativa le richieste indicate nel ricorso e che qui si intendono integralmente trascritte, unitamente alle motivazioni, e di riconoscere il rimborso dell’IMU corrisposta ma dovuta solo nella misura del 50%.
Ai fini della presente procedura di reclamo/mediazione si precisa che il valore della controversia calcolato ai sensi dell’art. 17-bis D.Lgs. 546/92 è di 2.xxxxxxx35,00 ed il contributo unificato è pari ad €.60,00 .

Il difensore
_____________________
Rag. Tonio Detomaso
Procura speciale
La sottoscritta Signora ZZZZZZZZZa, in questo atto prima compiutamente generalizzata,
DELEGA
Il difensore Rag. Tonio Detomaso, a sottoscrivere il presente atto ed eventuali motivi aggiunti, nonché a rappresentarla e difenderla in tutte le sue fasi di ogni stato e grado del presente giudizio fiscale, conferendogli ogni e più ampia facoltà di legge, trattare, comporre, rinunciare agli atti e accettare rinunzie, conciliare, transigere, di farsi sostituire in udienza o altrove, di nominare coadiutori e assistenti in giudizio, ratificandone sin d’ora l’operato. Elegge domicilio per tutto il giudizio e per tutto il procedimento di reclamo e mediazione ai sensi dell’art. 17-bis D.Lgs. 546/92, presso lo studio sito in Putignano alla via G. Pascoli n. 27/A, CAP 70017.
Putignano, li 24.04.2017
Firma della committente e delegante

______________________________

E’ autentica
firma del difensore
____________________________
Rag. Tonio Detomaso

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
Il sottoscritto rag. Tonio Detomaso in qualità di difensore abilitato della signora Sxxxxxxxxx nella presente controversia, attesta, ai sensi dell’art. 22, co. 3, del D.Lgs 546/1992, che la presente copia del ricorso/reclamo è conforme all’originale consegnato al Comune di Martina Franca.
__________________________
Rag. Tonio Detomaso

RICORSO AVVERSO ACCERTAMENTO ICI

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ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI                       BARI.

Oggetto: Anno 2008 – ACCERTAMENTO I.C.I.  – SANZIONI – INTERESSI.

                A carico di TAXXXXXXE – nato a TOXXx il 05/10/19xx e residente in xxxxxxxxo alla via Cxxxxxo, località xxxxxxxxxxxc., C.F. xxxxxxxxxxxxxxx.

Contro:  COMUNE DI XXXXXX – Ufficio Tributi.  

                                                    RICORSO INTRODUTTIVO

Avverso l’avviso di accertamento ICI – aree fabbricabili – emesso dal COMUNE DI XXXXXX,  prot. xx41 del 1xxx2.2013, n. atto xxx3, anno 2008, notificato l’08.01.2014.  

                                               ED IN NOME E PER CONTO DEL SOPRA SPECIFICATO SOGGETTO D’IMPOSTA,

IL DIFENSORE  TECNICO ABILITATO

rag. Tonio Detomaso nato a Putignano il 04 settembre 1947, c.f. DTM TNO 47P04 H096B, fax 080/4913207, PEC: toniodetomaso@pec.it, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari al n. 137, sez. A, giusta procura rilasciata in calce al presente atto, con studio in Putignano, Via Giovanni Pascoli n.27/a, presso il quale il ricorrente è elettivamente domiciliato ai fini del giudizio;

CON RICHIESTA

  1. A.     DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA IN PUBBLICA UDIENZA, AI SENSI DELL’ART. 33, 1° COMMA DEL D. LGS. N. 546/92;
  2. B.     DI ESERCIZIO DI OGNI POTERE ISTRUTTORIO, OVE OCCORRA, ESSENDO LA CONTROVERSIA FORIERA DI ASPETTI COGNITIVI DEL TUTTO PARTICOLARI, NELLA PROSPETTAZIONE DELLA RATIO DI BISOGNO E DI ASSENTIMENTO DELL’ART.7 DEL D.LGS. N.546/1992;
  3. C.     AL COMUNE DI TERLIZZI – UFFICIO TRIBUTI-  AVVISANTE, DI ANNULLAMENTO DELL’ OPPOSTO AVVISO, MEDIANTE L’APPLICAZIONE DELL’ISTITUTO DELL’AUTOTUTELA, AI SENSI DELL’ART. 68 DEL D.P.R.  287/92 E DELL’ART.2 QUATER DEL D.L. 30.09.1994, IN LEGGE 30.11.1994, N.656 E DELLE DIRETTIVE APPLICATIVE E  REGOLAMENTARI DETTATE DALLE ISTITUZIONI GERARCHICHE SOVRAORDINATE.

———-O———-

Il sottoscritto difensore rag. Tonio Detomaso, libero professionista in Putignano (Ba), ha ricevuto mandato difensivo dal Sig. xxxxxxxe con riferimento all’avviso  di accertamento I.C.I., anno 2008, emesso dal Comune di xxxxxxi. Egli, in esecuzione del detto ricevuto mandato difensivo, ha riscontrato la infondatezza ed illegittimità dell’anzispecificato Avviso di accertamento, pertanto, ai sensi dell’art.18 e seguenti del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546 e s.m.

R I C O R R E

a Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale, quale Giudice a Quo, affinché eserciti la relativa cognizione e decida la controversia ai sensi dell’art. 36 dello stesso D. Lgs. n. 546/1992, e s.m..

RILEVATO  CHE

v  E’ utile mettere da subito in rilievo che tra i sistemi di determinazione della base imponibile dei cespiti soggetti all’I.C.I., le aree fabbricabili sono gli unici immobili il cui valore imponibile è da stabilire mediante il criterio del valore venale in comune commercio al 1° gennaio di ciascun anno di imposizione. Per gli altri cespiti la base imponibile si deve rilevare, dice la norma, col criterio delle rendite catastali rivalutate, dominicali rivalutate e dei costi di acquisizione e incrementativi contabilizzati, aggiornati annualmente con Decreto Ministeriale.

Perciò, ove trattasi di aree edificabili per pervenire al valore in comune commercio, la norma vuole:

        Che “ in concreto” si accerti e si verifichi la possibilità di edificabilità e che per tale impiego nulla osti ( inesistenza di vincoli di destinazione di diverso genere o limitazioni d’uso per l’esistenza delle cosiddette aree di rispetto: cimiteriali, ferroviarie, sportive, militari, ecc, ecc). Il ricorrente possiede una porzione di terreno di mq. xx9 nella zona “F”, destinata in prevalenza ad uso pubblico: aree per attrezzature pubbliche, di interesse generale.  

        Che “ in concreto” si accerti che il cespite edificabile da apprezzare sia commerciabile ad iniziare dal concreto e reale fatto che per esso vi sia vera attività commerciale, altrimenti se incommerciabile per l’inesistenza di ogni genere di attività commerciale, come si registra da decenni per l’area del ricorrente xxpe, non vi è, viene meno, il criterio di legge dal quale ricavare il parametro di stima e di valore.

In sintesi: niente commercio, nessuna attività mercantile, nessuna possibilità di evincere il valore commerciale dell’area edificabile. Caso raro ed eccezionale, ma reale ed esistente. E per meglio penetrare il caso qui in trattazione, è bene tenere in conto che nella zona xxxxxxxmq. (zona destinata alla residenza non sono state presentate istanze per l’approvazione di piani di lottizzazione, né sono stati rilasciati permessi di costruire, come risulta dall’allegato n. 1 certificato comunale) e nella zona F4 di mq. xxx ( zona per attrezzature pubbliche di interesse generale) da oltre 30 anni non ci sono state costruzioni e che parte dell’area del xxxxi, per essere ubicata nei pressi di pubbliche strutture,  viene utilizzata ad uso di parcheggio occasionale. Ma l’intera area di proprietà del xxxxx non da alcun reddito perché incolta, e solo in astratto inserita nel PRG.

Situazione questa sicuramente nota agli organi tecnici ed erariali del Comune di xxxx e non si riesce a comprendere come sia stato possibile attrarre all’imposizione I.C.I. il cespite astrattamente edificabile del xxxx e per di più con inesistente criterio di stima commerciale di un pur esso inesistente commercio. Motivi ben concreti tutti questi  (e non solo) che fondatamente e giustificatamente richiedono l’intervento in autotutela del Comune per l’annullamento dell’avviso.

v  L’ICI, per come è stata applicata nel caso in esame, appare un’imposta espropriativa, confiscatoria, capace di assorbire totalmente il “patrimonio” se applicata per decenni su aree ( C3c e F4) e che, inserite nel PRG fin dal 1994, a  tutt’oggi, sono rimaste inedificate per mancanza di strumenti attuativi e reale domanda. In una situazione di inedificabilità assoluta a distanza di tanti anni l’imposta ICI è irragionevole ed iniqua. La sua determinazione è basata esclusivamente su postulati e fattori discendenti da attività amministrativa locale che non ha trovato riscontro nel mercato, nelle effettive esigenze di sviluppo economico del Comune dixxxxxxi, ovvero la regia amministrativa doveva indirizzare diversamente l’attività urbanistica. Questa è la situazione che investe la questione erariale del Comune ed il Sig. xxxxxxxx, come si evince dallo stesso avviso fiscale comunale, il quale evidenzia:

a)      Che il Comune ha avvertito e registrato il bisogno di “sbloccare” la situazione di inattività edilizia nelle aree edificabili del comprensorio Comunale;

b)      Che per realizzare il risultato di cui alla precedente lettera a) l’Amministrazione Comunale ha dovuto far rivedere, riclassificare le aree edificabili e rettificare l’apprezzamento per mq., fino a sovvertire il tutto e per l’anno 2008, per le zone xxxx4, ha abbassato il prezzo ad euro 59,00 e 52,00, a fronte del maggior valore di euro 71,44 e 73,09 per l’anno 2005 ad euro 73,01 e 74,70 per l’anno 2006 e ad euro 32,00 e  35,00 per l’anno 2007;

c)      Risale a qualche giorno fa l’intervista rilasciata dal Sindaco del Comune di xxxxx, apparsa nella Gazzetta del Mezzogiorno (all. 5), durante la quale afferma che è necessario redigere un nuovo PRG in quanto l’attuale è ormai vecchio, non più attuale e non rispondente alle esigenze della Comunità.                 

Tal genere di sostanzialissima manovra sui prezzi, improntata alla logica, criterio della “ regressione” di valore al mq. dell’area del Signor xxxe, ben si significa e svela l’inattendibilità del metodo criterio di stima ed apprezzamento praticato negli anni, di evidente esosità, a cagione dell’eccessivamente sommario criterio di classamento e di estimazione praticato da chi per i detti anni ebbe ad occuparsi.

Sul fondamentale punto l’assenza degli atti tecnici mancanti in allegazione all’ avviso di accertamento, pregiudicano ed impediscono, dapprima e molto, le possibilità del contraddittorio difensivo di questo ricorrente e del contenzioso dopo.

L’intera vicenda non può che essere conosciuta se non attraverso la disponibilità dell’intero carteggio ed atti sui quali essa si articola e si fonda. A tal proposito si prega Codesta On.le Commissione voler di ciò tenere debito conto.

v  E’ certamente iniquo, infondato ed irragionevole tassare un’area che non sia agricola, che è incolta ed incapace di dare un reddito e che non è mai stata edificabile.

v  PIANO REGOLATORE GENERALE-

Il Comune di xxxxxxha adottato il Piano Regolatore Generale con delibera della Commissione Straordinaria n. 44 del 14.07.1994 (all. n.2).

Alla data odierna, a distanza di 20 anni, nell’area interessata non vi è stato alcun insediamento; non risultano rilasciati  permessi di costruire, né sono state sottoscritte lottizzazioni. Nessun strumento urbanistico, né piani attuativi atti ad incentivare l’attività edilizia è stato promosso. Azioni che se promossi dal Comune avrebbero consentito di dare legittimazione alla tassazione I.C.I., art. 53 della Costituzione.

 E’ mancata la lottizzazione che avrebbe rappresentato un’alternativa al piano regolatore particolareggiato, in quanto:

        Piano urbanistico di attuazione, cioè di pianificazione di dettaglio;

        Piano esecutivo di urbanizzazione;

        Titolo edilizio preventivo.

v  IRRAGIONEVOLEZZA DELLA NORMA  di APPREZZAMENTO DELLE AREE EDIFICABILI.

L’irragionevolezza nasce  evidentemente dalla non conoscenza delle reali esigenze territoriali, dalla scarsa conoscenza del tessuto economico e produttivo del paese, dall’autonoma possibilità di commisurare le aliquote dell’ICI a valori determinabili senza contraddittorio, cioè unilateralmente e, soprattutto da uno strumento, quale il PRG, pensato qualche ventennio fa quando era legittimo prefigurare la crescita in tutto. E’ innegabile che i bisogni locali risentono dell’andamento economico e politico dell’intera Nazione. 

MOTIVI DEL RICORSO

IN FATTO

Il Comune di xxxxxxxxxxxxxxx notificava a mezzo raccomandata n. xxxxxx l’avviso di accertamento I.C.I. per l’anno 2008, spedita il 2xxxxxx013,  consegnata l’08.0xx014, con cui chiede il pagamento di €. xxxxxx00 a titolo di imposta I.C.I., €. 2xx per sanzioni, €. 8,75 per spese di notifica, in totale €.xxx00.      

DIRITTO

A)    VIOLAZIONE DELL’ART. 5 DEL D.LGS n. 504/1992L’art. 5 detta le regole per determinare la base imponibile degli immobili su cui applicare le aliquote di imposta deliberate dal Comune e quantificare l’importo ICI da versare. I commi 5 e 6 si occupano della base imponibile delle aree fabbricabili.  

L’art. 2, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 504 del 1992 recita “ Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati …omissis all’allevamento di animali. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un’area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera”.

Tre sono i parametri costitutivi perché l’area possa definirsi utilizzabile a scopo edificatorio:

  • Ø  Gli strumenti urbanistici generali;
  • Ø  Gli strumenti urbanistici attuativi;
  • Ø  Le possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità.

In materia di aree suscettibili di utilizzazione edificatoria, l’art. 5, comma 5, del D. Lgs. N. 504 del 1992, dispone che la base imponibile ICI è data dal valore venale in comune commercio avendo riguardo:

  • Alla zona territoriale di ubicazione;
  • All’indice di edificabilità;
  • Alla destinazione d’uso consentita;
  • Agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
  • Ai prezzi medi sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

L’art. 5, comma 5, del D. Lgs. 504/92, fotografa un valore venale che è dato dall’incontro tra la domanda e l’offerta, formatesi dalle esigenze territoriali.

Nella determinazione del valore venale in comune commercio dell’area non è possibile prescindere però da una “ gradualità” nella quantificazione del suddetto valore, nel senso che maggiore è la possibilità che un’area di li a poco venga destinata ad utilizzo edificatorio, grazie alla presenza di piani attuativi e particolareggiati, maggiore sarà il valore venale di riferimento in comune commercio e maggiore sarà l’ICI che graverà sul contribuente. E’ evidente che la quantificazione dell’imponibilità ICI è strettamente subordinata all’effettiva potenzialità edificatoria dell’area posseduta.  

Ma qual è l’effettivo valore venale se il “ commercio” non c’è ?. L’intera zona C3c è costituita da mq. xx650 ed è tutt’oggi inedificata; non un solo mq. è stato edificato eppure sono trascorsi ben 20 anni dall’adozione del PRG. Lo stesso discorso vale per la zona F4, costituita da mq. xxx164, in cui da sempre ci sono solamente gli edifici “ mattatoio-macello”. Per le suddette aree non sono stati rilasciati permessi di costruire, come si evince dalla planimetria  e certificato n. 4xxx2 a firma dell’Arch. Francesco Gianferrini, Dirigente del settore Servizi Tecnici del Comune di Terlizzi ( all.1 ), dal quale si traggono le informazioni:

      cenni urbanistici ( F4: aree per attrezzature Pubbliche di interesse generale – istruzione obbligo, parcheggi, parchi, gioco, sport, attrezzature Sanitarie ed ospedaliere, zona cimiteriale, attrezzature tecnologiche, commerciali ed annonarie, infrastrutture stradale e ferroviaria );

      caratteristiche delle maglie ( F4/1 maglia mattatoio, F4/2 mercato ortofrutticolo, F4/3 mercato dei fiori,);

      norme tecniche attuative;

      elenco elaborati.

E’ intuibile che in ragione della destinazione urbanistica a servizi pubblici e degli standard da cedere al Comune, il valore delle aree nella zona F4 è più bassa rispetto alle altre, tanto da ingenerare nel ricorrente l’auspicio dell’esproprio al valore indicato dallo stesso Comune.

Ora, partendo dal fatto che l’ICI è un’imposta con periodicità annuale, il cui valore è determinato dal 1° giorno del periodo d’imposta, come è possibile che tra il 2006 ed il 2008, il Comune di xxxxxx abbia attribuito ai terreni valori così disomogenei:

Cat. Catast. Base impon.ICI al mq. al 31.12. 2006 Base impon. ICI al mq.  per l’anno 2007 Base Impon. ICI al mq. per l’anno 2008
C3c € 73,01 € 32,00 €. 59,00
F4 € 74,70 € 35,00 €. 52,00

se in Italia già galoppava l’inflazione ?. Anche gli immobili, nel 2008, progressivamente aumentavano sotto la spinta inflazionistica. D’altronde non è dato sapere il criterio di determinazione dei valori riferiti alle aree potenzialmente edificabili, mentre è facile profetizzare che sia stata utilizzata la tecnica estimativa a tavolino;  tuttavia il Comune non fornisce spiegazioni nei suoi atti di accertamento, né allega ad essi alcun documento dal quale il contribuente possa trarre queste notizie che costituiscono il presupposto della tassazione.  L’allegazione, infatti, consente al contribuente di poter rendersi conto dei fatti e decidere l’azione più completa da scegliere ovvero contestarne le ragioni,  intraprendendo la via contenziosa.           

La motivazione dell’accertamento, oltre a contenere gli elementi oggettivi e soggettivi che hanno dato luogo all’atto stesso, deve anche indicare i fatti giustificativi  di essa, in modo da comprendere le basi su cui si fonda la richiesta dell’Ente, così da consentire al contribuente di poterla contrastare, non dimenticando che la determinazione del  valore venale dell’area fabbricabile deve avvenire solo ed esclusivamente secondo quanto dettato al comma 5 dell’art. 5.,del D. Lgs. N. 504/92, cioè tenendo conto della zona territoriale di ubicazione, dell’indice di edificabilità, della destinazione d’uso consentita, degli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, dei prezzi medi sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Allora, come può il Comune aver agito secondo norma se nell’intera zona, dall’adozione del PRG, non vi è stato alcun insediamento produttivo, né iniziativa di lottizzazione, né e mai stato rilasciato alcun permesso di costruire ?.

I criteri di determinazione del valore delle aree fabbricabili, specie se differiscono del 100%  da un anno all’altro, devono essere, infatti, portati a conoscenza del contribuente. La Suprema Corte nella Sentenza n. 6201 del 22.03.2005 ha affermato che, a garanzia del diritto di difesa,  il contribuente deve essere messo in grado di avere perfetta cognizione dei fatti che lo riguardono e, quindi, anche dei presupposti fondanti la pretesa impositiva da parte del Comune. Se nella motivazione dell’avviso di accertamento viene effettuato un riferimento ad altro atto questo, successivamente all’entrata in vigore dello Statuto del Contribuente, deve essere allegato all’avviso di accertamento, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale (Cass. 15234/01). Quest’ultima parte, ex comma 2 bis dell’art.11 del 504/92,  abrogata dall’art. 1, comma 173, lett. D), della Legge n. 296 del 2006, è stata riprodotta nel comma 162 della stessa legge, che racchiude un principio applicabile a tutti i tributi locali.      

Per le suesposte ragioni la riduzione dei valori da € 73,01 del 2006 ad € 32,00 per l’anno 2007 ed il successivo aumento per l’anno 2008 da €. 32,00 ad €. 59,00, deve essere spiegato al contribuente, altrimenti si ha la mancanza o carente motivazione che, ai fini del procedimento fiscale, crea una situazione di invalidità ed illegittimità degli atti emanati e quelli da emanare e la “sensazione” che le determinazioni siano casuali.    

La conferma del pasticcio dei valori riferiti al periodo 2005-2008 è evidente con l’esame della deliberazione della Giunta Comunale del 10 aprile 2010, prot. N. 10238 del 14.04.2010, n.67 Registro deliberazioni, data 10.04.2010, alla quale è allegata copia della “ Determinazione valore venale delle aree edificabili ai fini I.C.I. anno 2010” a cura del Settore Servizi Tecnici datata 10.04.2010, al cui 2° capoverso si legge “ ritenuto non opportuno incrementare tali valori, al fine di sbloccare la situazione di inattività edilizia nelle aree edificabili previste nel Piano Regolatore Generale e non ancora oggetto di piani attuativi, si propone di confermare i valori già approvati con la Deliberazione di G. C. n. 62/2009” (all. ). La suddetta <<valutazione>>, contenuta in metà pagina, altro non è che la conferma dei valori approvati con Deliberazione della G.C. n. 62/2009; è superfluo qualsiasi commento !. 

Intanto, e nel frattempo, per il 2008 i valori delle aree sono nuovamente cambiati ed infatti per la zona C3 passano ad € 59,00 e per la zona F4 ad € 52,00; valori che sebbene aumentati rispetto al 2007, restano tuttavia abbondantemente inferiori a quelli determinati per gli anni 2005 e 2006.

Cio’ fa ritenere che i valori accertati già dal 2005 sono sovrastimati, determinati senza criterio alcuno, senza alcun sostegno tecnico ed indirizzo conforme alle norme, specie con riferimento all’art. 5, comma 5, del d.lgs. 504/92, ma sono stati adottati esclusivamente per fare cassa.  In sostanza non è mai stata illustrata in dettaglio la procedura utilizzata per la fissazione del valore dell’area fabbricabile, in modo che il contribuente potesse conoscere i presupposti giuridici e materiali della pretesa tributaria. 

Per la legge urbanistica le aree destinate a verde pubblico, ad attrezzature scolastiche o a servizi, le aree sottoposte a vincoli cimiteriali, etc, identificabili con la zona F del Comune di Terlizzi, in cui il ricorrente possiede una porzione di suolo, sono considerate non fabbricabili.    

B)    ECCEZIONE DI INCOSTITUZIONALITA’ PER IL COMBINATO DISPOSTO:

  • ·        DELL’ART. 2, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 30.12.1992, n. 504, così come interpretata DALL’ART. 11- QUATERDECIES, comma 16, del D.L. 30.09.2005, N. 203, convertito con L. 02.12.2005, N. 248;
  • ·        E DELL’ART. 5, COMMA 5, DEL D. LGS. 30.12.1993, N.504.

Il comma 16 dell’ art. 11-quaterdecies della L. 02.12.2005, che recita “ Ai fini dell’applicazione del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, la disposizione prevista dall’art.2, comma 1, lettera b) dello stesso decreto si interpreta nel senso che un’area è da considerare comunque fabbricabile se è  utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall’adozione di strumenti   attuativi del medesimo”, fornisce  l’interpretazione giuridica dell’art. 2, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504.

L’illegittimità risiede nella parte in cui la norma non prevede un termine entro il quale la concreta (effettiva) utilizzabilità a scopo edificatorio debba verificarsi, dal momento che, per esigenze urbanistiche, è il Comune, in piena autonomia, a mutare la destinazione d’uso del terreno ed il Legislatore Nazionale a dettare le regole per la determinazione della base imponibile da sottoporre a tassazione ICI; il proprietario del terreno, soggetto passivo subisce, non interviene, né può farlo. Il non avveramento delle condizioni di edificabilità  o il possibile avveramento anche dopo 15-20 anni dall’adozione del PRG del Comune, intanto, determina l’affievolimento del diritto di proprietà, l’impoverimento del patrimonio del soggetto in conseguenza del pagamento delle imposte ICI, viola la capacità contributiva del soggetto, art. 53 della Costituzione, e rende inapplicabile il comma 5, dell’art.5 (base imponibile) del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, che prevede “ Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”, qualora nelle aree in questione non siano intervenute compravendite e non siano stati rilasciati permessi di costruire (all. 1) nonostante siano trascorsi 20 anni dall’adozione del PRG. 

Inoltre, sempre con riferimento all’art. 2, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 504/1992, l’illegittimità Costituzionale risiede nella parte in cui irragionevolmente non prevede e stabilisce che debba trattarsi di strumento urbanistico “ aggiornato”, in linea e sincrono al dato economico ed al “ momento impositivo” in cui la base imponibile dell’area edificatoria viene estimata, apprezzata ed assunta all’imposizione erariale Comunale.

       Se di base imponibile deve trattarsi, deve essere reale, attuale e non presunta, presumibile o virtuale. Il combinato disposto del 1° comma dell’art. 5, relativo alla base imponibile ed il II c. dell’art. 1 del D. Lgs. 504/92, prevede che debba trattarsi del “ valore” degli immobili posseduti dal contribuente. Il successivo V comma del detto art. 5 prescrive che per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° dell’anno di imposizione. Come è possibile procedere alla determinazione di un valore medio ponderato sulla base di più compravendite se non esistono le vendite ?.

In difetto di strumenti urbanistici, di inesistente attività edilizia, il discorso di apprezzamento è difficile, incerto, ma soprattutto è viziato per eccessiva teoria, astrattezza ed irrealtà. L’apprezzamento è fatto esclusivamente in funzione della tassazione. L’applicazione delle norme ritenute illegittime è imperfetta e, senza la previsione di almeno un termine correttivo “ tempo – periodo decadenza”, lede profondamente la capacità contributiva. 

CAPACITA’ CONTRIBUTIVA- ART.53 DELLA COSTITUZIONE.

Per capacità contributiva, infatti, deve intendersi la idoneità del soggetto dell’obbligazione d’imposta, desumibile dal presupposto economico al quale la prestazione risulta collegata; e tale presupposto consiste in qualsiasi indice rivelatore di ricchezza secondo valutazioni riservate al legislatore ordinario, salvo il controllo, sotto il profilo dell’arbitrarietà o irrazionalità, da parte del Giudice delle leggi.

Il principio della capacità contributiva di cui all’art. 53, sul piano garantistico Costituzionale, deve essere inteso come espressione dell’esigenza che ogni prelievo tributario abbia causa giustificatrice in indici concretamente rivelatori di capacità contributiva.Nella fattispecie è assente l’attitudine del bene (area probabilmente edificabile) a produrre un reddito economico, poiché l’obbligo di contribuire deriva da fatto oggettivo non già a stati soggettivi del contribuente.

Se il bene terreno ( suolo) da tassare, da oltre venti anni, non è idoneo ad esprimere valore economico edilizio e, ciò nonostante, il Comune esige le imposte su un valore astratto, teorico, certamente maggiore dell’effettivo, che lo stesso Comune stabilisce, invece che sulla base di contrattazioni commerciali avvenute nella zona ( recita il comma 5 dell’art. 5 del D. Lgs. 30.12.1992, n.504 “ Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali   lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”), può dirsi che è violata la capacità contributiva del cittadino contribuente?. Certamente è violata ed in primis per mancata previsione della decadenza, così come per mancanza del presupposto impositivo, per illegittima  determinazione dei valori sui quali applicare l’imposta, per l’irragionevole pagamento di una imposta corrisposta su un valore “NON CERTO”, non misurabile oggettivamente dal soggetto beneficiario ( Comune).     

Per l’art. 5, comma 5 del predetto D. Lgs., nella parte in cui non stabilisce che:

  • §  non si può effettuare nessun apprezzamento del valore delle aree fabbricabili se il Comune non dispone di strumenti urbanistici realistici, aggiornati in tempo reale e sincronici con la situazione economica in atto;
  • §  il valore venale, se pur tratto con metodologia parametrica di tipo analogica, non deve essere ipotetico, virtuale ed irreale nella sua significanza economica di realizzo, cioè non deve essere puramente aleatorio ed astratto, ovvero abbia riscontro nella realtà mercantile del luogo in cui il suolo è ubicato. Non può determinarsi alcun valore venale se non sussistono i termini di paragone, cioè i valori delle compravendite avvenute, oggetto di media ponderata all’ 01.01 dell’anno di imposizione e con riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche ( 5° comma, art. 5 D. Lgs. 504/92).

Nel caso di specie la tassazione per presunzione relativa è illegittima, basti considerare che nel momento in cui il PRG, che non ha mai trovato attuazione, sia dichiarato vecchio e da sostituirsi con un nuovo piano urbanistico generale o varia radicalmente, cessa o è modificata sostanzialmente la imposizione.       

E’ il Sindaco di Terlizzi, per primo, a dichiarare nella recente intervista pubblicata in La Gazzetta del Mezzogiorno del 03.02.14 (all. 5) che il Piano Regolatore di Terlizzi “ non sempre o non può esprimere più le esigenze della Comunità”…è necessario un nuovo piano urbanistico generale La tassazione di un bene potenzialmente qualificato edificatorio, ma che in effetti non lo è stato per oltre 20 anni, è illegittima per violazione dei principi prima espressi, ovvero dell’art. 2, comma 1, lett. b) del d.lgs. 30.12.1992, n. 504, così come interpretata dall’art. 11- quaterdecies, comma 16, del d.l. 30.09.2005, n. 203, convertito con l. 02.12.2005, n. 248 e dell’art. 5, comma 5, del d. lgs. 30.12.1993, n.504.

C)    VIOLAZIONE PER OMESSA MOTIVAZIONE  

L’accertamento impugnato è assolutamente privo di motivazione.   

La motivazione ha lo scopo essenziale di assicurare ai contribuenti la necessaria chiarezza e trasparenza in ordine all’iter logico seguito dall’amministrazione nella predisposizione dell’accertamento.

Essa consente, quindi, di evidenziare eventuali punti di debolezza nel procedimento seguito dal Comune e di offrireal contribuente gli strumenti di carattere descrittivo ed  informativo per approntare un’adeguata difesa.

La carenza di motivazione, come ampiamente dimostrato nella fattispecie, è causa di annullamento dell’accertamento.

D)    VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA

Il ricorrente non può esercitare a pieno il diritto di difesa non avendo gli allegati da cui apprendere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste  a fondamento della tassazione ICI ai fini del controllo delle modalità tecniche di valutazione delle aree. Conoscere le relazioni tecniche che rechino l’evidenziazione dei valori dei terreni e gli elementi presi a base per la valutazione, quali ad esempio gli anni precedenti trascorsi, i correttivi da applicare, lo stato di salute dell’economia locale, etc, era ed è tuttora necessario, oltre che obbligatorio ( Sentenza della Corte di Cassazione n. 15234/01 ed art. 7 della legge 212 del 27.07.2000).         

E)                MANCATA ALLEGAZIONE AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO  DELLA RELAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEI VALORI DEI SUOLI –

L’art. 15 del Regolamento Comunale dice che è nullo qualsiasi atto di accertamento qualora (lett.c) la motivazione non reca, in allegato, la documentazione richiamata, se questa non è conosciuta né ricevuta dal contribuente e sempreché l’atto principale non ne riproduca il contenuto essenziale.

F)                 VIOLAZIONE DELL’ART. 14, COMMI 1, 2 E 4 DEL REGOLAMENTO COMUNALE I.C.I. “ ATTIVITA’ DI LIQUIDAZIONE E/O ACCERTAMENTO DELL’IMPOSTA” E DELL’ART. 31, COMMA 20, DELLA LEGGE 27.12.2002, N. 289. NULLITA’ DELL’ATTO.

Il primo comma dell’art. 14 recita che alla liquidazione e all’accertamento dell’imposta si procede  ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 504/92 e s.m., il quale, al 3° comma, prevede  che “ ai fini dell’esercizio dell’attività di liquidazione ed accertamento  i Comuni possonoinvitarei contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari…” Nel caso che ci impegna il Comune non ha avviato alcun contraddittorio, né ha richiesto documenti e/o notizie, in abbinata omessa comunicazione, obbligatoria, che il suolo fosse divenuto edificabile, ai sensi dell’art. 31, comma 20, della Legge Finanziaria 27.12.2002, n. 289, il quale così recita: “ I Comuni, quando attribuiscono ad un terreno la natura di area fabbricabile, ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantire l’effettiva conoscenza da parte del contribuente”.         

G)               VIOLAZIONE DELL’ART.15 DEL REGOLAMENTO I.C.I.- CHIAREZZA E MOTIVAZIONE DEGLI ATTI – NULLITA’ DELL’ATTO.

Il  1° comma recita “ Ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dei diritti del Contribuente che ribadisce il principio della chiarezza e motivazione degli atti della Pubblica Amministrazione, secondo quanto disposto dall’art. 3 della Legge 241/90 è nullo qualsiasi atto di liquidazione, accertamento e/o rettifica quando:

a)      È emesso  privo di motivazione;

b)      Nella motivazione non sono indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l’emissione dell’avviso;

c)      La motivazione non reca, in allegato, la documentazione richiamata, se questa non è conosciuta né ricevuta dal contribuente e sempreché l’atto principale non ne riproduca il contenuto essenziale;

d)      –e)-  f) omissis.

Lo stesso regolamento comunale prevede la nullità dell’accertamento al ricorrere di alcune fattispecie ed il caso in esame ricade proprio nella fattispecie di cui alle lettere a), b) e c).

H)    –VIOLAZIONE STATUTO DEL CONTRIBUENTE L. 27/07/2000, N. 212 IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 3, 23, 53 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

Durante il ricorso si è posto in evidenza che l’I.C.I richiesta dal Comune si giustifica solo con l’esigenza di FARE CASSA, risultando palese che nel caso in esame mancano i presupposti di fatto e giuridici, nonché gli strumenti urbanistici, idonei per l’avvio di iniziative economiche imprenditoriali nel settore dell’edilizia.     

L’art. 7 dello Statuto richiede “ Chiarezza e motivazione degli atti “ secondo quanto prescritto dall’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, che deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l’Ufficio ad adottare un determinato atto. L’obbligo di palesare le ragioni sottostanti all’atto emanato dall’Amministrazione, si fa più avvertito nei casi nei quali ad essere interessati è, ad esempio, la capacità contributiva del soggetto passivo ovvero la misura di essa e la conseguente applicazione di un provvedimento impositivo  da parte dell’amministrazione.

      D’altronde  è lo stesso regolamento comunale, art. 15, a prevedere la nullità dell’accertamento qualora si ricada nella violazione dell’art. 7 dello Statuto dei diritti del Contribuente.

H – VIOLAZIONE DELLA CAPACITA’ CONTRIBUTIVA- ART.53 DELLA COSTITUZIONE.

Stando al contenuto della “Determinazione valore venale delle aree edificabili ai fini I.C.I.  per l’anno 2010” (all. n.4 ), emanata dal Settore Servizi Tecnici il 10.04.2010, che al secondo capoverso così si esprime “ Ritenuto non opportuno incrementare tali valori , al fine di sbloccare la situazione di inattività edilizia nelle aree edificabili previste nel piano Regolatore ( del 1994) e non ancora oggetto di piani attuativi, si propone di confermare i valori già approvati con la Deliberazione di G.C. n. 62/2009”, la capacità contributiva non è più intesa quale idoneità soggettiva all’obbligazione d’imposta. Per capacità contributiva, infatti, deve intendersi la idoneità del soggetto dell’obbligazione d’imposta, desumibile dal presupposto economico al quale la prestazione risulta collegata; e tale presupposto consiste in qualsiasi indice rivelatore di ricchezza secondo valutazioni riservate al legislatore ordinario, salvo il controllo, sotto il profilo dell’arbitrarietà o irrazionalità, da parte del Giudice delle leggi.

Il principio della capacità contributiva di cui all’art. 53, sul piano garantistico costituzionale, deve essere inteso come espressione dell’esigenza che ogni prelievo tributario abbia causa giustificatrice in indici concretamente rivelatori di capacità contributiva.Nella fattispecie è assente l’attitudine del bene (area probabilmente edificabile) a produrre un reddito economico, anche nel medio e lungo termine, poiché l’obbligo di contribuire deriva da fatto oggettivo non già a stati soggettivi del contribuente. Prova ne sia che la determinazione del valore venale delle aree fabbricabili, anno 2010, n. 67 del Registro deliberazioni, del 14.10.2010, afferma che “ Ritenuto non opportuno incrementare tali valori, al fine di sbloccare la situazione di inattività edilizia nelle aree edificabili previste nel PRG e non ancora oggetto di piani attuativi, si propone di confermare i valori già approvati col la Deliberazione di G.C. n. 62/2009.”  

Pertanto se il PRG non è completo di norme di attuazione, che costituiscono espressione principale del piano,cioè della normativa specifica ( destinazione d’uso, indici edilizi, opere di urbanizzazione necessarie, modalità di attuazione degli interventi e simili) delle zone previamente identificate nelle planimetrie, che dettano in pratica la normativa di zona, l’area non è idonea a ricevere il valore “ certo” di mercato, pertanto manifesta una capacità contributiva che non è quella reale. Per questa via si profilano aspetti di legittimità Costituzionale degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, già sollevati al punto B) del presente ricorso.

La base imponibile delle aree edificabili, infatti, non è desunta da un dato catastale ma, al contrario, è costituita dal valore venale del bene; al riguardo è evidente che minore è la potenzialità edificatoria e più remoto nel tempo è il diritto a costruire, minore sarà la base imponibile e, quindi, l’imposta dovuta con riferimento a tale immobile.

La vera questione si sposta dalla natura che deve essere riconosciuta al terreno alla valorizzazione che a esso viene attribuita. L’inattività edilizia, riconosciuta con la “Determinazione valore venale delle aree edificabili ai fini I.C.I.  per l’anno 2010” del Settore Servizi Tecnici, riferita al PRG del 1994, e, recentemente, dal Sindaco del Comune, non è aspetto irrilevante, anzi conferma la debolezza del Piano Regolatore, l’assenza di domanda, l’incidenza del tributo assolutamente disorganico e ripetitivo per decenni, rispetto al reale valore venale delle aree potenzialmente fabbricabili. L’area rimane edificabile ma il valore risulterà necessariamente ridotto.  

Proprio questa graduazione del quantum garantisce, secondo la Corte di Cassazione nell’ordinanza 41/08, il principio di capacità contributiva e, quindi, la costituzionalità dell’impianto normativo che regola la fattispecie di area edificabile ai fini ICI. 

P. Q. M.

Viene a finale considerazione che l’avviso d’accertamento, è estraneo al nostro Stato di Diritto ed al suo Ordinamento Tributario, per le numerose  violazioni di norme, del Regolamento Comunale, e di norme Costituzionali, illegittimità, arbitrarietà, e quindi da ritenersi nullo o soggetto a censura di annullamento.

Il sottoscritto, richiamando ciascun punto del ricorso,

CHIEDE

        che Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale di Bari, in accoglimento del presente ricorso, dichiari l’annullamento dell’atto per quanto esposto in diritto;

        che sollevi la questione di illegittimità Costituzionale, come rappresentata al punto B) del presente ricorso;

Con vittoria delle spese di giudizio.

Il valore della controversia ai fini del contributo unificato ammonta ad €. xxxx,00.

Si deposita:

  • §  copia del ricorso consegnato al Comune di xxxx;  
  • §  fotocopia della ricevuta di deposito;
  • §  fotocopia dell’atto di accertamento impugnato e relativa busta;
  • §  fotocopia certificazione del Dirigente settore servizi tecnici, completa di relazione e norme tecniche attuative per la zona F4 del PRG (all. 1);
  • §  n. 1 fotocopia della deliberazione della Giunta Regionale del 12.01.99 che approva il PRG di xxxxxxx redatto il 14.07.1994 (all. 2);
  • §  fotocopia del Regolamento ICI del Comune di xxxxxxxxall.3);
  • §  fotocopia della deliberazione di Giunta comunale del 10.04.2010, con allegata copia della determinazione del Settore Servizi Tecnici datata 10.04.2010; all.n.4;
  • §  fotocopia intervista Sindaco dixxxxxx La Gazzetta del Mezzogiorno del 3.2.14 (all.5).

Putignano, 17.02.2014

                                                                                          Con Ossequio

                                                                                           Il difensore abilitato

 

                                                                                   _____________________  

                                                                                         Rag. Tonio Detomaso

Procura speciale

Il sottoscritto xxxx, in questo atto prima compiutamente generalizzato, per suo personale nome e conto;

DELEGA

a rappresentarlo, a difenderlo in tutte le sue fasi di ogni stato e grado del presente giudizio fiscale, il Rag. Tonio Detomaso, conferendogli ogni e più ampio potere, ivi compreso quello di conciliare, di farsi sostituire in udienza o altrove, di nominare coadiutori e assistenti in giudizio, di rinunziare al ricorso e agli atti, ratificandone sin d’ora l’operato.

Putignano, li 17/02/2014

Firma del committente e delegante 

 

 ______________________________                              

 

                 E’ autentica

               firma del difensore

____________________________

             Rag. Tonio Detomaso

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

DELLA COPIA DEL RICORSO ALL’ORIGINALE.

Il sottoscritto rag. Tonio Detomaso, in qualità di difensore abilitato del Signor xxxxxxxx, come sopra costituitosi nella presente controversia, attesta, ai sensi dell’art.22, comma 3, del D.Lgs. 546/1992 e s.m., che questo ricorso è conforme all’originale consegnato al Comune di xxxxxxx- Ufficio Tributi in data    /02/2014                                                              Firma del difensore

                                                                                 ______________________

             (rag. Tonio Detomaso)

Ricorso avverso accertamento ICI

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ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI                       BARI.

Oggetto:  Anni 2005- 2006- 2007 – ACCERTAMENTI   I.C.I.  – SANZIONI – INTERESSI.

A carico di xxxxx – nato a xx il 0xx/1960 e residente in xxxxxo alla via xxxxxo, località xxxxxxxxxxxxx., C.F. xxxxxL109I.

Contro:  COMUNE DI XXXXXXXX– Ufficio Tributi.

Inoltrata in data 2XXXX01X: Domanda di accertamento con adesione ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. N. 218 del 1997.

RICORSO

INTRODUTTIVO CUMULATIVO

Avverso tre avvisi di accertamento ICI – aree fabbricabili – emessi dal COMUNE DI XXXXXXI, distintamente specificati:

1)      Prot. N. 3X3 del 1XXX.2010 – cod. contribuente XXX01 – Cronologico n. 18XX/20X/I – Accertamento n. 4XXXX39 del 07XXX2010 per l’anno 2005;

2)      Prot. N. 3Xdel 17.1XXXX10 – cod. contribuente XXXX1 – Cronologico n. 18XXXX10/I – Accertamento n. 3XXXX5 del 07XXX0 per l’anno 2006;

3)      Prot. N. XXXel XXX2.2010 – cod. contribuenteX2XX– Cronologico n. 18XXX0/I – Accertamento n. 3XXXXl 07XXX0 per l’anno 2007;

ED IN NOME E PER  CONTO DEL SOPRA SPECIFICATO SOGGETTO D’IMPOSTA, IL DIFENSORE  TECNICO ABILITATO

Rag. TONIO  DETOMASO, nato a Putignano (Ba) il 4.9.1947, con studio alla via G. Pascoli, n.27/A, 70017 Putignano (Ba); Codice Fiscale  DTM TNO 47P04 HO96B, giusta procura alle liti rilasciata in calce a questo atto di ricorso;

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