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RICORSO AVVERSO ACCERTAMENTO ICI

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ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI                       BARI.

Oggetto: Anno 2008 – ACCERTAMENTO I.C.I.  – SANZIONI – INTERESSI.

                A carico di TAXXXXXXE – nato a TOXXx il 05/10/19xx e residente in xxxxxxxxo alla via Cxxxxxo, località xxxxxxxxxxxc., C.F. xxxxxxxxxxxxxxx.

Contro:  COMUNE DI XXXXXX – Ufficio Tributi.  

                                                    RICORSO INTRODUTTIVO

Avverso l’avviso di accertamento ICI – aree fabbricabili – emesso dal COMUNE DI XXXXXX,  prot. xx41 del 1xxx2.2013, n. atto xxx3, anno 2008, notificato l’08.01.2014.  

                                               ED IN NOME E PER CONTO DEL SOPRA SPECIFICATO SOGGETTO D’IMPOSTA,

IL DIFENSORE  TECNICO ABILITATO

rag. Tonio Detomaso nato a Putignano il 04 settembre 1947, c.f. DTM TNO 47P04 H096B, fax 080/4913207, PEC: toniodetomaso@pec.it, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari al n. 137, sez. A, giusta procura rilasciata in calce al presente atto, con studio in Putignano, Via Giovanni Pascoli n.27/a, presso il quale il ricorrente è elettivamente domiciliato ai fini del giudizio;

CON RICHIESTA

  1. A.     DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA IN PUBBLICA UDIENZA, AI SENSI DELL’ART. 33, 1° COMMA DEL D. LGS. N. 546/92;
  2. B.     DI ESERCIZIO DI OGNI POTERE ISTRUTTORIO, OVE OCCORRA, ESSENDO LA CONTROVERSIA FORIERA DI ASPETTI COGNITIVI DEL TUTTO PARTICOLARI, NELLA PROSPETTAZIONE DELLA RATIO DI BISOGNO E DI ASSENTIMENTO DELL’ART.7 DEL D.LGS. N.546/1992;
  3. C.     AL COMUNE DI TERLIZZI – UFFICIO TRIBUTI-  AVVISANTE, DI ANNULLAMENTO DELL’ OPPOSTO AVVISO, MEDIANTE L’APPLICAZIONE DELL’ISTITUTO DELL’AUTOTUTELA, AI SENSI DELL’ART. 68 DEL D.P.R.  287/92 E DELL’ART.2 QUATER DEL D.L. 30.09.1994, IN LEGGE 30.11.1994, N.656 E DELLE DIRETTIVE APPLICATIVE E  REGOLAMENTARI DETTATE DALLE ISTITUZIONI GERARCHICHE SOVRAORDINATE.

———-O———-

Il sottoscritto difensore rag. Tonio Detomaso, libero professionista in Putignano (Ba), ha ricevuto mandato difensivo dal Sig. xxxxxxxe con riferimento all’avviso  di accertamento I.C.I., anno 2008, emesso dal Comune di xxxxxxi. Egli, in esecuzione del detto ricevuto mandato difensivo, ha riscontrato la infondatezza ed illegittimità dell’anzispecificato Avviso di accertamento, pertanto, ai sensi dell’art.18 e seguenti del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546 e s.m.

R I C O R R E

a Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale, quale Giudice a Quo, affinché eserciti la relativa cognizione e decida la controversia ai sensi dell’art. 36 dello stesso D. Lgs. n. 546/1992, e s.m..

RILEVATO  CHE

v  E’ utile mettere da subito in rilievo che tra i sistemi di determinazione della base imponibile dei cespiti soggetti all’I.C.I., le aree fabbricabili sono gli unici immobili il cui valore imponibile è da stabilire mediante il criterio del valore venale in comune commercio al 1° gennaio di ciascun anno di imposizione. Per gli altri cespiti la base imponibile si deve rilevare, dice la norma, col criterio delle rendite catastali rivalutate, dominicali rivalutate e dei costi di acquisizione e incrementativi contabilizzati, aggiornati annualmente con Decreto Ministeriale.

Perciò, ove trattasi di aree edificabili per pervenire al valore in comune commercio, la norma vuole:

        Che “ in concreto” si accerti e si verifichi la possibilità di edificabilità e che per tale impiego nulla osti ( inesistenza di vincoli di destinazione di diverso genere o limitazioni d’uso per l’esistenza delle cosiddette aree di rispetto: cimiteriali, ferroviarie, sportive, militari, ecc, ecc). Il ricorrente possiede una porzione di terreno di mq. xx9 nella zona “F”, destinata in prevalenza ad uso pubblico: aree per attrezzature pubbliche, di interesse generale.  

        Che “ in concreto” si accerti che il cespite edificabile da apprezzare sia commerciabile ad iniziare dal concreto e reale fatto che per esso vi sia vera attività commerciale, altrimenti se incommerciabile per l’inesistenza di ogni genere di attività commerciale, come si registra da decenni per l’area del ricorrente xxpe, non vi è, viene meno, il criterio di legge dal quale ricavare il parametro di stima e di valore.

In sintesi: niente commercio, nessuna attività mercantile, nessuna possibilità di evincere il valore commerciale dell’area edificabile. Caso raro ed eccezionale, ma reale ed esistente. E per meglio penetrare il caso qui in trattazione, è bene tenere in conto che nella zona xxxxxxxmq. (zona destinata alla residenza non sono state presentate istanze per l’approvazione di piani di lottizzazione, né sono stati rilasciati permessi di costruire, come risulta dall’allegato n. 1 certificato comunale) e nella zona F4 di mq. xxx ( zona per attrezzature pubbliche di interesse generale) da oltre 30 anni non ci sono state costruzioni e che parte dell’area del xxxxi, per essere ubicata nei pressi di pubbliche strutture,  viene utilizzata ad uso di parcheggio occasionale. Ma l’intera area di proprietà del xxxxx non da alcun reddito perché incolta, e solo in astratto inserita nel PRG.

Situazione questa sicuramente nota agli organi tecnici ed erariali del Comune di xxxx e non si riesce a comprendere come sia stato possibile attrarre all’imposizione I.C.I. il cespite astrattamente edificabile del xxxx e per di più con inesistente criterio di stima commerciale di un pur esso inesistente commercio. Motivi ben concreti tutti questi  (e non solo) che fondatamente e giustificatamente richiedono l’intervento in autotutela del Comune per l’annullamento dell’avviso.

v  L’ICI, per come è stata applicata nel caso in esame, appare un’imposta espropriativa, confiscatoria, capace di assorbire totalmente il “patrimonio” se applicata per decenni su aree ( C3c e F4) e che, inserite nel PRG fin dal 1994, a  tutt’oggi, sono rimaste inedificate per mancanza di strumenti attuativi e reale domanda. In una situazione di inedificabilità assoluta a distanza di tanti anni l’imposta ICI è irragionevole ed iniqua. La sua determinazione è basata esclusivamente su postulati e fattori discendenti da attività amministrativa locale che non ha trovato riscontro nel mercato, nelle effettive esigenze di sviluppo economico del Comune dixxxxxxi, ovvero la regia amministrativa doveva indirizzare diversamente l’attività urbanistica. Questa è la situazione che investe la questione erariale del Comune ed il Sig. xxxxxxxx, come si evince dallo stesso avviso fiscale comunale, il quale evidenzia:

a)      Che il Comune ha avvertito e registrato il bisogno di “sbloccare” la situazione di inattività edilizia nelle aree edificabili del comprensorio Comunale;

b)      Che per realizzare il risultato di cui alla precedente lettera a) l’Amministrazione Comunale ha dovuto far rivedere, riclassificare le aree edificabili e rettificare l’apprezzamento per mq., fino a sovvertire il tutto e per l’anno 2008, per le zone xxxx4, ha abbassato il prezzo ad euro 59,00 e 52,00, a fronte del maggior valore di euro 71,44 e 73,09 per l’anno 2005 ad euro 73,01 e 74,70 per l’anno 2006 e ad euro 32,00 e  35,00 per l’anno 2007;

c)      Risale a qualche giorno fa l’intervista rilasciata dal Sindaco del Comune di xxxxx, apparsa nella Gazzetta del Mezzogiorno (all. 5), durante la quale afferma che è necessario redigere un nuovo PRG in quanto l’attuale è ormai vecchio, non più attuale e non rispondente alle esigenze della Comunità.                 

Tal genere di sostanzialissima manovra sui prezzi, improntata alla logica, criterio della “ regressione” di valore al mq. dell’area del Signor xxxe, ben si significa e svela l’inattendibilità del metodo criterio di stima ed apprezzamento praticato negli anni, di evidente esosità, a cagione dell’eccessivamente sommario criterio di classamento e di estimazione praticato da chi per i detti anni ebbe ad occuparsi.

Sul fondamentale punto l’assenza degli atti tecnici mancanti in allegazione all’ avviso di accertamento, pregiudicano ed impediscono, dapprima e molto, le possibilità del contraddittorio difensivo di questo ricorrente e del contenzioso dopo.

L’intera vicenda non può che essere conosciuta se non attraverso la disponibilità dell’intero carteggio ed atti sui quali essa si articola e si fonda. A tal proposito si prega Codesta On.le Commissione voler di ciò tenere debito conto.

v  E’ certamente iniquo, infondato ed irragionevole tassare un’area che non sia agricola, che è incolta ed incapace di dare un reddito e che non è mai stata edificabile.

v  PIANO REGOLATORE GENERALE-

Il Comune di xxxxxxha adottato il Piano Regolatore Generale con delibera della Commissione Straordinaria n. 44 del 14.07.1994 (all. n.2).

Alla data odierna, a distanza di 20 anni, nell’area interessata non vi è stato alcun insediamento; non risultano rilasciati  permessi di costruire, né sono state sottoscritte lottizzazioni. Nessun strumento urbanistico, né piani attuativi atti ad incentivare l’attività edilizia è stato promosso. Azioni che se promossi dal Comune avrebbero consentito di dare legittimazione alla tassazione I.C.I., art. 53 della Costituzione.

 E’ mancata la lottizzazione che avrebbe rappresentato un’alternativa al piano regolatore particolareggiato, in quanto:

        Piano urbanistico di attuazione, cioè di pianificazione di dettaglio;

        Piano esecutivo di urbanizzazione;

        Titolo edilizio preventivo.

v  IRRAGIONEVOLEZZA DELLA NORMA  di APPREZZAMENTO DELLE AREE EDIFICABILI.

L’irragionevolezza nasce  evidentemente dalla non conoscenza delle reali esigenze territoriali, dalla scarsa conoscenza del tessuto economico e produttivo del paese, dall’autonoma possibilità di commisurare le aliquote dell’ICI a valori determinabili senza contraddittorio, cioè unilateralmente e, soprattutto da uno strumento, quale il PRG, pensato qualche ventennio fa quando era legittimo prefigurare la crescita in tutto. E’ innegabile che i bisogni locali risentono dell’andamento economico e politico dell’intera Nazione. 

MOTIVI DEL RICORSO

IN FATTO

Il Comune di xxxxxxxxxxxxxxx notificava a mezzo raccomandata n. xxxxxx l’avviso di accertamento I.C.I. per l’anno 2008, spedita il 2xxxxxx013,  consegnata l’08.0xx014, con cui chiede il pagamento di €. xxxxxx00 a titolo di imposta I.C.I., €. 2xx per sanzioni, €. 8,75 per spese di notifica, in totale €.xxx00.      

DIRITTO

A)    VIOLAZIONE DELL’ART. 5 DEL D.LGS n. 504/1992L’art. 5 detta le regole per determinare la base imponibile degli immobili su cui applicare le aliquote di imposta deliberate dal Comune e quantificare l’importo ICI da versare. I commi 5 e 6 si occupano della base imponibile delle aree fabbricabili.  

L’art. 2, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 504 del 1992 recita “ Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati …omissis all’allevamento di animali. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un’area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera”.

Tre sono i parametri costitutivi perché l’area possa definirsi utilizzabile a scopo edificatorio:

  • Ø  Gli strumenti urbanistici generali;
  • Ø  Gli strumenti urbanistici attuativi;
  • Ø  Le possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità.

In materia di aree suscettibili di utilizzazione edificatoria, l’art. 5, comma 5, del D. Lgs. N. 504 del 1992, dispone che la base imponibile ICI è data dal valore venale in comune commercio avendo riguardo:

  • Alla zona territoriale di ubicazione;
  • All’indice di edificabilità;
  • Alla destinazione d’uso consentita;
  • Agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
  • Ai prezzi medi sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

L’art. 5, comma 5, del D. Lgs. 504/92, fotografa un valore venale che è dato dall’incontro tra la domanda e l’offerta, formatesi dalle esigenze territoriali.

Nella determinazione del valore venale in comune commercio dell’area non è possibile prescindere però da una “ gradualità” nella quantificazione del suddetto valore, nel senso che maggiore è la possibilità che un’area di li a poco venga destinata ad utilizzo edificatorio, grazie alla presenza di piani attuativi e particolareggiati, maggiore sarà il valore venale di riferimento in comune commercio e maggiore sarà l’ICI che graverà sul contribuente. E’ evidente che la quantificazione dell’imponibilità ICI è strettamente subordinata all’effettiva potenzialità edificatoria dell’area posseduta.  

Ma qual è l’effettivo valore venale se il “ commercio” non c’è ?. L’intera zona C3c è costituita da mq. xx650 ed è tutt’oggi inedificata; non un solo mq. è stato edificato eppure sono trascorsi ben 20 anni dall’adozione del PRG. Lo stesso discorso vale per la zona F4, costituita da mq. xxx164, in cui da sempre ci sono solamente gli edifici “ mattatoio-macello”. Per le suddette aree non sono stati rilasciati permessi di costruire, come si evince dalla planimetria  e certificato n. 4xxx2 a firma dell’Arch. Francesco Gianferrini, Dirigente del settore Servizi Tecnici del Comune di Terlizzi ( all.1 ), dal quale si traggono le informazioni:

      cenni urbanistici ( F4: aree per attrezzature Pubbliche di interesse generale – istruzione obbligo, parcheggi, parchi, gioco, sport, attrezzature Sanitarie ed ospedaliere, zona cimiteriale, attrezzature tecnologiche, commerciali ed annonarie, infrastrutture stradale e ferroviaria );

      caratteristiche delle maglie ( F4/1 maglia mattatoio, F4/2 mercato ortofrutticolo, F4/3 mercato dei fiori,);

      norme tecniche attuative;

      elenco elaborati.

E’ intuibile che in ragione della destinazione urbanistica a servizi pubblici e degli standard da cedere al Comune, il valore delle aree nella zona F4 è più bassa rispetto alle altre, tanto da ingenerare nel ricorrente l’auspicio dell’esproprio al valore indicato dallo stesso Comune.

Ora, partendo dal fatto che l’ICI è un’imposta con periodicità annuale, il cui valore è determinato dal 1° giorno del periodo d’imposta, come è possibile che tra il 2006 ed il 2008, il Comune di xxxxxx abbia attribuito ai terreni valori così disomogenei:

Cat. Catast. Base impon.ICI al mq. al 31.12. 2006 Base impon. ICI al mq.  per l’anno 2007 Base Impon. ICI al mq. per l’anno 2008
C3c € 73,01 € 32,00 €. 59,00
F4 € 74,70 € 35,00 €. 52,00

se in Italia già galoppava l’inflazione ?. Anche gli immobili, nel 2008, progressivamente aumentavano sotto la spinta inflazionistica. D’altronde non è dato sapere il criterio di determinazione dei valori riferiti alle aree potenzialmente edificabili, mentre è facile profetizzare che sia stata utilizzata la tecnica estimativa a tavolino;  tuttavia il Comune non fornisce spiegazioni nei suoi atti di accertamento, né allega ad essi alcun documento dal quale il contribuente possa trarre queste notizie che costituiscono il presupposto della tassazione.  L’allegazione, infatti, consente al contribuente di poter rendersi conto dei fatti e decidere l’azione più completa da scegliere ovvero contestarne le ragioni,  intraprendendo la via contenziosa.           

La motivazione dell’accertamento, oltre a contenere gli elementi oggettivi e soggettivi che hanno dato luogo all’atto stesso, deve anche indicare i fatti giustificativi  di essa, in modo da comprendere le basi su cui si fonda la richiesta dell’Ente, così da consentire al contribuente di poterla contrastare, non dimenticando che la determinazione del  valore venale dell’area fabbricabile deve avvenire solo ed esclusivamente secondo quanto dettato al comma 5 dell’art. 5.,del D. Lgs. N. 504/92, cioè tenendo conto della zona territoriale di ubicazione, dell’indice di edificabilità, della destinazione d’uso consentita, degli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, dei prezzi medi sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Allora, come può il Comune aver agito secondo norma se nell’intera zona, dall’adozione del PRG, non vi è stato alcun insediamento produttivo, né iniziativa di lottizzazione, né e mai stato rilasciato alcun permesso di costruire ?.

I criteri di determinazione del valore delle aree fabbricabili, specie se differiscono del 100%  da un anno all’altro, devono essere, infatti, portati a conoscenza del contribuente. La Suprema Corte nella Sentenza n. 6201 del 22.03.2005 ha affermato che, a garanzia del diritto di difesa,  il contribuente deve essere messo in grado di avere perfetta cognizione dei fatti che lo riguardono e, quindi, anche dei presupposti fondanti la pretesa impositiva da parte del Comune. Se nella motivazione dell’avviso di accertamento viene effettuato un riferimento ad altro atto questo, successivamente all’entrata in vigore dello Statuto del Contribuente, deve essere allegato all’avviso di accertamento, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale (Cass. 15234/01). Quest’ultima parte, ex comma 2 bis dell’art.11 del 504/92,  abrogata dall’art. 1, comma 173, lett. D), della Legge n. 296 del 2006, è stata riprodotta nel comma 162 della stessa legge, che racchiude un principio applicabile a tutti i tributi locali.      

Per le suesposte ragioni la riduzione dei valori da € 73,01 del 2006 ad € 32,00 per l’anno 2007 ed il successivo aumento per l’anno 2008 da €. 32,00 ad €. 59,00, deve essere spiegato al contribuente, altrimenti si ha la mancanza o carente motivazione che, ai fini del procedimento fiscale, crea una situazione di invalidità ed illegittimità degli atti emanati e quelli da emanare e la “sensazione” che le determinazioni siano casuali.    

La conferma del pasticcio dei valori riferiti al periodo 2005-2008 è evidente con l’esame della deliberazione della Giunta Comunale del 10 aprile 2010, prot. N. 10238 del 14.04.2010, n.67 Registro deliberazioni, data 10.04.2010, alla quale è allegata copia della “ Determinazione valore venale delle aree edificabili ai fini I.C.I. anno 2010” a cura del Settore Servizi Tecnici datata 10.04.2010, al cui 2° capoverso si legge “ ritenuto non opportuno incrementare tali valori, al fine di sbloccare la situazione di inattività edilizia nelle aree edificabili previste nel Piano Regolatore Generale e non ancora oggetto di piani attuativi, si propone di confermare i valori già approvati con la Deliberazione di G. C. n. 62/2009” (all. ). La suddetta <<valutazione>>, contenuta in metà pagina, altro non è che la conferma dei valori approvati con Deliberazione della G.C. n. 62/2009; è superfluo qualsiasi commento !. 

Intanto, e nel frattempo, per il 2008 i valori delle aree sono nuovamente cambiati ed infatti per la zona C3 passano ad € 59,00 e per la zona F4 ad € 52,00; valori che sebbene aumentati rispetto al 2007, restano tuttavia abbondantemente inferiori a quelli determinati per gli anni 2005 e 2006.

Cio’ fa ritenere che i valori accertati già dal 2005 sono sovrastimati, determinati senza criterio alcuno, senza alcun sostegno tecnico ed indirizzo conforme alle norme, specie con riferimento all’art. 5, comma 5, del d.lgs. 504/92, ma sono stati adottati esclusivamente per fare cassa.  In sostanza non è mai stata illustrata in dettaglio la procedura utilizzata per la fissazione del valore dell’area fabbricabile, in modo che il contribuente potesse conoscere i presupposti giuridici e materiali della pretesa tributaria. 

Per la legge urbanistica le aree destinate a verde pubblico, ad attrezzature scolastiche o a servizi, le aree sottoposte a vincoli cimiteriali, etc, identificabili con la zona F del Comune di Terlizzi, in cui il ricorrente possiede una porzione di suolo, sono considerate non fabbricabili.    

B)    ECCEZIONE DI INCOSTITUZIONALITA’ PER IL COMBINATO DISPOSTO:

  • ·        DELL’ART. 2, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 30.12.1992, n. 504, così come interpretata DALL’ART. 11- QUATERDECIES, comma 16, del D.L. 30.09.2005, N. 203, convertito con L. 02.12.2005, N. 248;
  • ·        E DELL’ART. 5, COMMA 5, DEL D. LGS. 30.12.1993, N.504.

Il comma 16 dell’ art. 11-quaterdecies della L. 02.12.2005, che recita “ Ai fini dell’applicazione del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, la disposizione prevista dall’art.2, comma 1, lettera b) dello stesso decreto si interpreta nel senso che un’area è da considerare comunque fabbricabile se è  utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall’adozione di strumenti   attuativi del medesimo”, fornisce  l’interpretazione giuridica dell’art. 2, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504.

L’illegittimità risiede nella parte in cui la norma non prevede un termine entro il quale la concreta (effettiva) utilizzabilità a scopo edificatorio debba verificarsi, dal momento che, per esigenze urbanistiche, è il Comune, in piena autonomia, a mutare la destinazione d’uso del terreno ed il Legislatore Nazionale a dettare le regole per la determinazione della base imponibile da sottoporre a tassazione ICI; il proprietario del terreno, soggetto passivo subisce, non interviene, né può farlo. Il non avveramento delle condizioni di edificabilità  o il possibile avveramento anche dopo 15-20 anni dall’adozione del PRG del Comune, intanto, determina l’affievolimento del diritto di proprietà, l’impoverimento del patrimonio del soggetto in conseguenza del pagamento delle imposte ICI, viola la capacità contributiva del soggetto, art. 53 della Costituzione, e rende inapplicabile il comma 5, dell’art.5 (base imponibile) del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, che prevede “ Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”, qualora nelle aree in questione non siano intervenute compravendite e non siano stati rilasciati permessi di costruire (all. 1) nonostante siano trascorsi 20 anni dall’adozione del PRG. 

Inoltre, sempre con riferimento all’art. 2, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 504/1992, l’illegittimità Costituzionale risiede nella parte in cui irragionevolmente non prevede e stabilisce che debba trattarsi di strumento urbanistico “ aggiornato”, in linea e sincrono al dato economico ed al “ momento impositivo” in cui la base imponibile dell’area edificatoria viene estimata, apprezzata ed assunta all’imposizione erariale Comunale.

       Se di base imponibile deve trattarsi, deve essere reale, attuale e non presunta, presumibile o virtuale. Il combinato disposto del 1° comma dell’art. 5, relativo alla base imponibile ed il II c. dell’art. 1 del D. Lgs. 504/92, prevede che debba trattarsi del “ valore” degli immobili posseduti dal contribuente. Il successivo V comma del detto art. 5 prescrive che per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° dell’anno di imposizione. Come è possibile procedere alla determinazione di un valore medio ponderato sulla base di più compravendite se non esistono le vendite ?.

In difetto di strumenti urbanistici, di inesistente attività edilizia, il discorso di apprezzamento è difficile, incerto, ma soprattutto è viziato per eccessiva teoria, astrattezza ed irrealtà. L’apprezzamento è fatto esclusivamente in funzione della tassazione. L’applicazione delle norme ritenute illegittime è imperfetta e, senza la previsione di almeno un termine correttivo “ tempo – periodo decadenza”, lede profondamente la capacità contributiva. 

CAPACITA’ CONTRIBUTIVA- ART.53 DELLA COSTITUZIONE.

Per capacità contributiva, infatti, deve intendersi la idoneità del soggetto dell’obbligazione d’imposta, desumibile dal presupposto economico al quale la prestazione risulta collegata; e tale presupposto consiste in qualsiasi indice rivelatore di ricchezza secondo valutazioni riservate al legislatore ordinario, salvo il controllo, sotto il profilo dell’arbitrarietà o irrazionalità, da parte del Giudice delle leggi.

Il principio della capacità contributiva di cui all’art. 53, sul piano garantistico Costituzionale, deve essere inteso come espressione dell’esigenza che ogni prelievo tributario abbia causa giustificatrice in indici concretamente rivelatori di capacità contributiva.Nella fattispecie è assente l’attitudine del bene (area probabilmente edificabile) a produrre un reddito economico, poiché l’obbligo di contribuire deriva da fatto oggettivo non già a stati soggettivi del contribuente.

Se il bene terreno ( suolo) da tassare, da oltre venti anni, non è idoneo ad esprimere valore economico edilizio e, ciò nonostante, il Comune esige le imposte su un valore astratto, teorico, certamente maggiore dell’effettivo, che lo stesso Comune stabilisce, invece che sulla base di contrattazioni commerciali avvenute nella zona ( recita il comma 5 dell’art. 5 del D. Lgs. 30.12.1992, n.504 “ Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali   lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”), può dirsi che è violata la capacità contributiva del cittadino contribuente?. Certamente è violata ed in primis per mancata previsione della decadenza, così come per mancanza del presupposto impositivo, per illegittima  determinazione dei valori sui quali applicare l’imposta, per l’irragionevole pagamento di una imposta corrisposta su un valore “NON CERTO”, non misurabile oggettivamente dal soggetto beneficiario ( Comune).     

Per l’art. 5, comma 5 del predetto D. Lgs., nella parte in cui non stabilisce che:

  • §  non si può effettuare nessun apprezzamento del valore delle aree fabbricabili se il Comune non dispone di strumenti urbanistici realistici, aggiornati in tempo reale e sincronici con la situazione economica in atto;
  • §  il valore venale, se pur tratto con metodologia parametrica di tipo analogica, non deve essere ipotetico, virtuale ed irreale nella sua significanza economica di realizzo, cioè non deve essere puramente aleatorio ed astratto, ovvero abbia riscontro nella realtà mercantile del luogo in cui il suolo è ubicato. Non può determinarsi alcun valore venale se non sussistono i termini di paragone, cioè i valori delle compravendite avvenute, oggetto di media ponderata all’ 01.01 dell’anno di imposizione e con riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche ( 5° comma, art. 5 D. Lgs. 504/92).

Nel caso di specie la tassazione per presunzione relativa è illegittima, basti considerare che nel momento in cui il PRG, che non ha mai trovato attuazione, sia dichiarato vecchio e da sostituirsi con un nuovo piano urbanistico generale o varia radicalmente, cessa o è modificata sostanzialmente la imposizione.       

E’ il Sindaco di Terlizzi, per primo, a dichiarare nella recente intervista pubblicata in La Gazzetta del Mezzogiorno del 03.02.14 (all. 5) che il Piano Regolatore di Terlizzi “ non sempre o non può esprimere più le esigenze della Comunità”…è necessario un nuovo piano urbanistico generale La tassazione di un bene potenzialmente qualificato edificatorio, ma che in effetti non lo è stato per oltre 20 anni, è illegittima per violazione dei principi prima espressi, ovvero dell’art. 2, comma 1, lett. b) del d.lgs. 30.12.1992, n. 504, così come interpretata dall’art. 11- quaterdecies, comma 16, del d.l. 30.09.2005, n. 203, convertito con l. 02.12.2005, n. 248 e dell’art. 5, comma 5, del d. lgs. 30.12.1993, n.504.

C)    VIOLAZIONE PER OMESSA MOTIVAZIONE  

L’accertamento impugnato è assolutamente privo di motivazione.   

La motivazione ha lo scopo essenziale di assicurare ai contribuenti la necessaria chiarezza e trasparenza in ordine all’iter logico seguito dall’amministrazione nella predisposizione dell’accertamento.

Essa consente, quindi, di evidenziare eventuali punti di debolezza nel procedimento seguito dal Comune e di offrireal contribuente gli strumenti di carattere descrittivo ed  informativo per approntare un’adeguata difesa.

La carenza di motivazione, come ampiamente dimostrato nella fattispecie, è causa di annullamento dell’accertamento.

D)    VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA

Il ricorrente non può esercitare a pieno il diritto di difesa non avendo gli allegati da cui apprendere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste  a fondamento della tassazione ICI ai fini del controllo delle modalità tecniche di valutazione delle aree. Conoscere le relazioni tecniche che rechino l’evidenziazione dei valori dei terreni e gli elementi presi a base per la valutazione, quali ad esempio gli anni precedenti trascorsi, i correttivi da applicare, lo stato di salute dell’economia locale, etc, era ed è tuttora necessario, oltre che obbligatorio ( Sentenza della Corte di Cassazione n. 15234/01 ed art. 7 della legge 212 del 27.07.2000).         

E)                MANCATA ALLEGAZIONE AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO  DELLA RELAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEI VALORI DEI SUOLI –

L’art. 15 del Regolamento Comunale dice che è nullo qualsiasi atto di accertamento qualora (lett.c) la motivazione non reca, in allegato, la documentazione richiamata, se questa non è conosciuta né ricevuta dal contribuente e sempreché l’atto principale non ne riproduca il contenuto essenziale.

F)                 VIOLAZIONE DELL’ART. 14, COMMI 1, 2 E 4 DEL REGOLAMENTO COMUNALE I.C.I. “ ATTIVITA’ DI LIQUIDAZIONE E/O ACCERTAMENTO DELL’IMPOSTA” E DELL’ART. 31, COMMA 20, DELLA LEGGE 27.12.2002, N. 289. NULLITA’ DELL’ATTO.

Il primo comma dell’art. 14 recita che alla liquidazione e all’accertamento dell’imposta si procede  ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 504/92 e s.m., il quale, al 3° comma, prevede  che “ ai fini dell’esercizio dell’attività di liquidazione ed accertamento  i Comuni possonoinvitarei contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari…” Nel caso che ci impegna il Comune non ha avviato alcun contraddittorio, né ha richiesto documenti e/o notizie, in abbinata omessa comunicazione, obbligatoria, che il suolo fosse divenuto edificabile, ai sensi dell’art. 31, comma 20, della Legge Finanziaria 27.12.2002, n. 289, il quale così recita: “ I Comuni, quando attribuiscono ad un terreno la natura di area fabbricabile, ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantire l’effettiva conoscenza da parte del contribuente”.         

G)               VIOLAZIONE DELL’ART.15 DEL REGOLAMENTO I.C.I.- CHIAREZZA E MOTIVAZIONE DEGLI ATTI – NULLITA’ DELL’ATTO.

Il  1° comma recita “ Ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dei diritti del Contribuente che ribadisce il principio della chiarezza e motivazione degli atti della Pubblica Amministrazione, secondo quanto disposto dall’art. 3 della Legge 241/90 è nullo qualsiasi atto di liquidazione, accertamento e/o rettifica quando:

a)      È emesso  privo di motivazione;

b)      Nella motivazione non sono indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l’emissione dell’avviso;

c)      La motivazione non reca, in allegato, la documentazione richiamata, se questa non è conosciuta né ricevuta dal contribuente e sempreché l’atto principale non ne riproduca il contenuto essenziale;

d)      –e)-  f) omissis.

Lo stesso regolamento comunale prevede la nullità dell’accertamento al ricorrere di alcune fattispecie ed il caso in esame ricade proprio nella fattispecie di cui alle lettere a), b) e c).

H)    –VIOLAZIONE STATUTO DEL CONTRIBUENTE L. 27/07/2000, N. 212 IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 3, 23, 53 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

Durante il ricorso si è posto in evidenza che l’I.C.I richiesta dal Comune si giustifica solo con l’esigenza di FARE CASSA, risultando palese che nel caso in esame mancano i presupposti di fatto e giuridici, nonché gli strumenti urbanistici, idonei per l’avvio di iniziative economiche imprenditoriali nel settore dell’edilizia.     

L’art. 7 dello Statuto richiede “ Chiarezza e motivazione degli atti “ secondo quanto prescritto dall’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, che deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l’Ufficio ad adottare un determinato atto. L’obbligo di palesare le ragioni sottostanti all’atto emanato dall’Amministrazione, si fa più avvertito nei casi nei quali ad essere interessati è, ad esempio, la capacità contributiva del soggetto passivo ovvero la misura di essa e la conseguente applicazione di un provvedimento impositivo  da parte dell’amministrazione.

      D’altronde  è lo stesso regolamento comunale, art. 15, a prevedere la nullità dell’accertamento qualora si ricada nella violazione dell’art. 7 dello Statuto dei diritti del Contribuente.

H – VIOLAZIONE DELLA CAPACITA’ CONTRIBUTIVA- ART.53 DELLA COSTITUZIONE.

Stando al contenuto della “Determinazione valore venale delle aree edificabili ai fini I.C.I.  per l’anno 2010” (all. n.4 ), emanata dal Settore Servizi Tecnici il 10.04.2010, che al secondo capoverso così si esprime “ Ritenuto non opportuno incrementare tali valori , al fine di sbloccare la situazione di inattività edilizia nelle aree edificabili previste nel piano Regolatore ( del 1994) e non ancora oggetto di piani attuativi, si propone di confermare i valori già approvati con la Deliberazione di G.C. n. 62/2009”, la capacità contributiva non è più intesa quale idoneità soggettiva all’obbligazione d’imposta. Per capacità contributiva, infatti, deve intendersi la idoneità del soggetto dell’obbligazione d’imposta, desumibile dal presupposto economico al quale la prestazione risulta collegata; e tale presupposto consiste in qualsiasi indice rivelatore di ricchezza secondo valutazioni riservate al legislatore ordinario, salvo il controllo, sotto il profilo dell’arbitrarietà o irrazionalità, da parte del Giudice delle leggi.

Il principio della capacità contributiva di cui all’art. 53, sul piano garantistico costituzionale, deve essere inteso come espressione dell’esigenza che ogni prelievo tributario abbia causa giustificatrice in indici concretamente rivelatori di capacità contributiva.Nella fattispecie è assente l’attitudine del bene (area probabilmente edificabile) a produrre un reddito economico, anche nel medio e lungo termine, poiché l’obbligo di contribuire deriva da fatto oggettivo non già a stati soggettivi del contribuente. Prova ne sia che la determinazione del valore venale delle aree fabbricabili, anno 2010, n. 67 del Registro deliberazioni, del 14.10.2010, afferma che “ Ritenuto non opportuno incrementare tali valori, al fine di sbloccare la situazione di inattività edilizia nelle aree edificabili previste nel PRG e non ancora oggetto di piani attuativi, si propone di confermare i valori già approvati col la Deliberazione di G.C. n. 62/2009.”  

Pertanto se il PRG non è completo di norme di attuazione, che costituiscono espressione principale del piano,cioè della normativa specifica ( destinazione d’uso, indici edilizi, opere di urbanizzazione necessarie, modalità di attuazione degli interventi e simili) delle zone previamente identificate nelle planimetrie, che dettano in pratica la normativa di zona, l’area non è idonea a ricevere il valore “ certo” di mercato, pertanto manifesta una capacità contributiva che non è quella reale. Per questa via si profilano aspetti di legittimità Costituzionale degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, già sollevati al punto B) del presente ricorso.

La base imponibile delle aree edificabili, infatti, non è desunta da un dato catastale ma, al contrario, è costituita dal valore venale del bene; al riguardo è evidente che minore è la potenzialità edificatoria e più remoto nel tempo è il diritto a costruire, minore sarà la base imponibile e, quindi, l’imposta dovuta con riferimento a tale immobile.

La vera questione si sposta dalla natura che deve essere riconosciuta al terreno alla valorizzazione che a esso viene attribuita. L’inattività edilizia, riconosciuta con la “Determinazione valore venale delle aree edificabili ai fini I.C.I.  per l’anno 2010” del Settore Servizi Tecnici, riferita al PRG del 1994, e, recentemente, dal Sindaco del Comune, non è aspetto irrilevante, anzi conferma la debolezza del Piano Regolatore, l’assenza di domanda, l’incidenza del tributo assolutamente disorganico e ripetitivo per decenni, rispetto al reale valore venale delle aree potenzialmente fabbricabili. L’area rimane edificabile ma il valore risulterà necessariamente ridotto.  

Proprio questa graduazione del quantum garantisce, secondo la Corte di Cassazione nell’ordinanza 41/08, il principio di capacità contributiva e, quindi, la costituzionalità dell’impianto normativo che regola la fattispecie di area edificabile ai fini ICI. 

P. Q. M.

Viene a finale considerazione che l’avviso d’accertamento, è estraneo al nostro Stato di Diritto ed al suo Ordinamento Tributario, per le numerose  violazioni di norme, del Regolamento Comunale, e di norme Costituzionali, illegittimità, arbitrarietà, e quindi da ritenersi nullo o soggetto a censura di annullamento.

Il sottoscritto, richiamando ciascun punto del ricorso,

CHIEDE

        che Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale di Bari, in accoglimento del presente ricorso, dichiari l’annullamento dell’atto per quanto esposto in diritto;

        che sollevi la questione di illegittimità Costituzionale, come rappresentata al punto B) del presente ricorso;

Con vittoria delle spese di giudizio.

Il valore della controversia ai fini del contributo unificato ammonta ad €. xxxx,00.

Si deposita:

  • §  copia del ricorso consegnato al Comune di xxxx;  
  • §  fotocopia della ricevuta di deposito;
  • §  fotocopia dell’atto di accertamento impugnato e relativa busta;
  • §  fotocopia certificazione del Dirigente settore servizi tecnici, completa di relazione e norme tecniche attuative per la zona F4 del PRG (all. 1);
  • §  n. 1 fotocopia della deliberazione della Giunta Regionale del 12.01.99 che approva il PRG di xxxxxxx redatto il 14.07.1994 (all. 2);
  • §  fotocopia del Regolamento ICI del Comune di xxxxxxxxall.3);
  • §  fotocopia della deliberazione di Giunta comunale del 10.04.2010, con allegata copia della determinazione del Settore Servizi Tecnici datata 10.04.2010; all.n.4;
  • §  fotocopia intervista Sindaco dixxxxxx La Gazzetta del Mezzogiorno del 3.2.14 (all.5).

Putignano, 17.02.2014

                                                                                          Con Ossequio

                                                                                           Il difensore abilitato

 

                                                                                   _____________________  

                                                                                         Rag. Tonio Detomaso

Procura speciale

Il sottoscritto xxxx, in questo atto prima compiutamente generalizzato, per suo personale nome e conto;

DELEGA

a rappresentarlo, a difenderlo in tutte le sue fasi di ogni stato e grado del presente giudizio fiscale, il Rag. Tonio Detomaso, conferendogli ogni e più ampio potere, ivi compreso quello di conciliare, di farsi sostituire in udienza o altrove, di nominare coadiutori e assistenti in giudizio, di rinunziare al ricorso e agli atti, ratificandone sin d’ora l’operato.

Putignano, li 17/02/2014

Firma del committente e delegante 

 

 ______________________________                              

 

                 E’ autentica

               firma del difensore

____________________________

             Rag. Tonio Detomaso

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

DELLA COPIA DEL RICORSO ALL’ORIGINALE.

Il sottoscritto rag. Tonio Detomaso, in qualità di difensore abilitato del Signor xxxxxxxx, come sopra costituitosi nella presente controversia, attesta, ai sensi dell’art.22, comma 3, del D.Lgs. 546/1992 e s.m., che questo ricorso è conforme all’originale consegnato al Comune di xxxxxxx- Ufficio Tributi in data    /02/2014                                                              Firma del difensore

                                                                                 ______________________

             (rag. Tonio Detomaso)