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DINIEGO RIMBORSO IMU

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ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TARANTO
RICORSO CON ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE E DI PUBBLICA UDIENZA ai sensi degli artt. 17-bis e 33, 1°comma, del D. Lgs. 546/92.
Oggetto: Ricorso avverso il diniego del rimborso IMU per gli anni 2012- 2013-2014-2015-, prot. 11605 del 28.02.2017, del Comune di Martina Franca.
CONTRIBUENTE: SaXX XXla, nata in Alberobello il XXXX ed ivi residente alla via XXXXXXXX, codice fiscale XXXXX, casalinga.
CONTROPARTE: COMUNE DI MARTINA FRANCA – SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA GESTIONI TRIBUTARIE.
DIFENSORE: rappresentata e difesa dal rag. Tonio Detomaso nato a Putignano il 04 settembre 1947, c.f. DTM TNO 47P04 H096B, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari al n. 137, sez. A, PEC: toniodetomaso@pec.it, fax 080/4913207, giusta procura rilasciata in calce al presente atto, con studio in Putignano, Via Giovanni Pascoli n.27/a, presso il quale la ricorrente è elettivamente domiciliato ai fini del giudizio;
CON LA RICHIESTA DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA IN PUBBLICA UDIENZA, AI SENSI DELL’ART. 33, 1° COMMA DEL D.LGS. n.546/92.
Il sottoscritto difensore rag. Tonio Detomaso, libero professionista in Putignano (Ba), ha ricevuto mandato difensivo dalla Signora XXXXXXXXXX con riferimento al diniego del rimborso IMU, pertanto, ai sensi degli artt. 17-bis, 18 e seguenti del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546 e s.m.
RICORRE
A Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale, quale Giudice a Quo, affinchè eserciti la relativa cognizione e decida la controversia ai sensi dell’art. 36 dello stesso D. Lgs. n. 546/1992, e s.m..
premesso che
1) la ricorrente il 16.XX.20XX presentava al Comune di Martina Franca la dichiarazione di variazione IMU per inagibilità – inabitabilità dei locali (all.1), per l’anno 20XX, relativamente ai seguenti immobili:
N. Foglio Categoria Valore Note
OMISSIS…

2) il 16.12.201X ed il 27.12.201X presentava le variazioni per gli anni 2014-2013-2012 (all.2);
3) il 29.04.201X, in quanto portatrice di interesse legittimo, presentava l’istanza di rimborso IMU con allegati i relativi versamenti per gli anni e gli immobili innanzi citati, nella misura del 50% del versato, ovvero per la somma di €. 2xxx5,00, per imposta non dovuta in quanto i suddetti immobili sono inabitabili prima ancora del 2012 (all.3);
4) il 16.02.201X depositava in Comune istanza in autotutela per l’accoglimento della domanda di rimborso, unitamente alla Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (all.5);
RILEVATO CHE
 gli immobili di cui sopra, trovandosi, da svariati anni, nello stato di inabitabilità ed inagibilità, godono della base imponibile ridotta al 50% in forza dell’art. 6, comma 6, lettera b) del Regolamento Comunale IMU, e che per l’effetto è stata presentata dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
 l’art. 16 (Rimborsi) di cui al Regolamento prevede al primo comma che “il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione”;
 l’istanza di rimborso, datata 29.04.2016, riguarda il periodo 2012-2015 che ricade nel quinquennio della decadenza, conformemente a quanto disposto dall’art. 1, co. 164 della legge n. 296/2006;
 l’ing. Francesco Colucci, libero professionista in Martina Franca, con perizia asseverata datata 06.03.201X, rappresentava al Comune di Martina Franca i motivi dell’inagibilità ed inabitabilità degli immobili in questione (all.7);
 il Comune di Martina Franca, settore IV, Pianificazione Territoriale ed Edilizia, con provvedimento del 13.04.201X notificava alla ricorrente il diniego al riconoscimento dello stato di inabitabilità (all. n. 6);
 il termine decadenziale quinquennale non è comprimibile per nessuna ragione.
MOTIVI DEL RICORSO
FATTO
Il Comune di Martina Franca, Gestioni tributarie, notificava il 07.03.201X alla ricorrente il provvedimento di diniego datato 27.02.201X, prot. N. XXXX del 28.02.201X, a mezzo raccomandata n. 201700014603 (all.4);
• la ricorrente pe gli anni dal 2012 al 2015 ha corrisposto l’IMU per intero sui fabbricati per i quali, invece, avrebbe dovuto pagare l’imposta in misura ridotta (50%) in quanto inagibili e inabitabili;
• l’ing. Francesco Colucci, a seguito di minuziose rilevazioni tutte notificate al Comune a mezzo della perizia, accerta ed assevera che:
o gli immobili sono in stato di effettivo non utilizzo in quanto sprovvisti di acqua potabile ed impianto fognario a norma, nè è possibile allacciarsi alla rete cittadina in quanto zona non servita;
o ricorrono fenomeni di umidità per infiltrazioni provenienti dalle pareti e dai tetti e di risalita capillare proveniente dal sottosuolo;
o non vi è collegamento alla rete cittadina dell’acquedotto per le ragioni innanzi dette;
o non vi è collegamento all’impianto fognario cittadino né tanto meno impianto di smaltimento acque reflue conforme al Regolamento Regione Puglia, per le ragioni innanzi dette;
o l’impianto elettrico non è conforme al D.M. 37/08 ( rappresenta quindi fonte di pericolo concreto per chiunque intenda utilizzare l’immobile);
o non vi è impianto di riscaldamento;
o non vi è impianto gas; né con adduzione da serbatoi né da collegamento a rete cittadina;
o gli immobili sono sottostanti ad antenne ripetitori telefonici e TV da oltre 10 anni che ne impediscono di fatto, fino alla idoneità oggettiva, l’utilizzo in serenità e sicurezza;
o non sussistono le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico.
Tutti gli elementi negativi appena elencati, tra cui quelli di competenza AUSL accertati, sono sufficienti per invocare la riduzione al 50% della base imponibile IMU che, in verità, sussistono prima ancora degli anni 2012-13-14-15, pertanto soggettivamente ed oggettivamente il diritto al pagamento ridotto nella misura del 50% maturava già prima degli anni citati.
DIRITTO
RIMBORSO IMU ED ONERE DELLA PROVA.
L’art. 9 del D. Lgs. 14.03.2011, n. 23, prevede, al comma 7, che in materia di rimborso si applica l’art.1 legge 27.12.2006 n. 296 – comma 164, il quale recita:
“ Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui e’ stato accertato il diritto alla restituzione. L’ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza”.
La circolare n. 3/DF datata 18.05.2012, emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, al punto 14, pag. 61, non riporta alcun commento limitandosi a trascrivere pedissequamente il testo della norma, assumendo quindi che la norma non abbisogna di chiarimenti.
Esaminando la norma e l’art. 16 del Regolamento Comunale, si comprende che il termine decadenziale di cinque anni è previsto sia per il rimborso delle somme versate e non dovute sia nei casi in cui sia intervenuto l’accertamento del diritto alla restituzione. Il materiale rimborso avviene, invece, nei successivi centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
Il termine decandenziale è di 5 anni e decorre dal versamento, e vale come norma generale, applicabile in tutti i casi.
Il contribuente, identificandosi nelle previsioni normative d.l. 6.12.2011 n. 201,art.13, comma 3, lett. b), propone istanza di rimborso, allegando la documentazione che prova il possesso del diritto al pagamento dell’imposta ridotta del 50%, ai sensi dell’art. 13, D.l. 6.12.2011, n. 201, comma 3, lett. b) che, nei casi di fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, prevede:
 L’accertamento a cura dell’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario
e in alternativa
 è data facoltà al contribuente di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, (procedura qui adottata).
In questo caso il periodo della decadenza quinquennale va dal giorno in cui è stato effettuato il versamento.
In sintesi il contribuente, in tutti i casi, dal momento del pagamento non dovuto ha cinque anni per esercitare il diritto di rimborso totale o parziale di quanto versato perché dovuto solamente nella misura del 50%.
Nella seconda parte del comma 164, fermo restando il termine decadenziale di 5 anni, la congiunzione “ovvero” ha carattere disgiuntivo ed introduce una casistica diversa dalla prima.
Qui infatti l’inizio del termine ha luogo dal giorno in cui l’ufficio ha accertato il diritto alla restituzione; il contribuente resta estraneo al rapporto accertativo.
Il termine della decadenza per la restituzione di somme non dovute, a seguito di accertamento dell’Ufficio, quindi, è autonomo rispetto al primo e non lo esclude; ne consegue che i due termini della decadenza possono anche sovrapporsi e senza che uno escluda l’altro.
A ben vedere, la norma disciplina l’attività del contribuente e quella dell’ente impositore parallelamente. Ed ancora, al distinguo di cui innanzi va ricordato che ai sensi dell’art. 2967 C.C., una volta impedita la decadenza, il diritto rimane soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione.
VIOLAZIONE DELL’ART. 6 DEL REGOLAMENTO COMUNALE E DELL’ART. 13, COMMA 3, LETT. B), d.l. 6.12.2011 N. 201 PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE NEL MERITO ED IN DIRITTO DEL DINIEGO .
Il provvedimento di diniego, secondo periodo, qui impugnato, riporta che ai sensi del comma 3, dell’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011 “l’inagibilità dell’immobile va comunicata presentando apposita dichiarazione IMU unita-mente alla perizia redatta da tecnico abilitato ed accertata dall’ufficio tecnico. Lo stesso regolamento del Comune, art. 6, detta, invece, una procedura diversa cioè …l’inagibilità o inabitabilità può essere accertata anche mediante perizia tecnica dei competenti uffici comunali, con spese a carico del contribuente op-pure mediante dichiarazione sostitutiva di quest’ultimo.
In alternativa alla suddetta perizia tecnica da parte del competente ufficio, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445. (procedura segui-ta dalla ricorrente)
La lett. b), comma 3, art. 13 del dl 6.12.2011 n. 201, prevede che l’accertamento dell’inagibilità o dell’ inabitabilità avvenga a cura dell’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario ed in alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del T.U. di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Pertanto, in ossequio ai principi del buon andamento della PA, di cui all’art. 97 della Costituzione, all’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, nonché della collaborazione e della buona fede prescritti dallo Statu-to dei diritti del Contribuente, l’Ufficio è tenuto, in sede di rigetto dell’istanza di riduzione, a motivare adeguatamente e correttamente il provvedimento emesso.
VIOLAZIONE DELL’ART. 23 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE IN RIFERIMENTO ALLA MOTIVAZIONE INDICATA NELL’ULTIMO COMMA DEL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DEL 13.04.2017.
Il secondo comma dell’art. 23 del Regolamento edilizio Comunale (all.8), prevede che l’autorità competente possa dichiarare inabitabile ed inagibile le unità abitative che non soddisfano i requisiti minimi igienico-sanitari, ovvero mancanza di servizi igienici e la mancanza di acqua potabile. Nel caso in esame il servizio AUSL TA, U.O. Igiene degli ambienti di vita e medicina di comunità, ha accertato che gli ambienti “ sono antigienici fino a bonifica e alla preventiva eliminazione delle cause di antigienicità”. Gli effetti di tale accertamento sono reperibili:
nell’art. 36, primo comma, del Regolamento comunale di Igiene e Sanità Pubblica che recita “L’alloggio è da ritenersi antigienico quando si presenta privo di servizi igienici propri incorporati nell’alloggio stesso, quando presenta tracce di umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabili con normali interventi di manutenzione; quando presenta requisiti di aeroilluminazione naturale gravemente insufficienti. Quindi la rimozione della causa di antigienicità non avviene con un semplice intervento di manutenzione.
Nel comma 3 dell’art. 36 che recita “. Un alloggio dichiarato antigienico non può essere rioccupato se non dopo che il competente Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell’azienda USL, abbia accertato l’avvenuto risanamento igienico e la rimozione delle cause di antigienicità”. Condizione per la rioccupazione.
Ed infine nel comma 6 dell’art. 36 che prevede“ Un alloggio dichiarato inabitabile deve essere sgomberato con ordinanza del Sindaco e non potrà essere rioccupato se non dopo ristrutturazione e rilascio di nuova licenza d’uso, nel rispetto delle procedure amministrative previste dal presente regolamento” .
Questa semplice constatazione normativa, a parere dello scrivente, è sufficiente affinchè il Comune di Martina Franca possa emettere il provvedimento di inabitabilità dell’immobile.
Il penultimo periodo del provvedimento di diniego del 13.04.2017 riporta che “ i predetti immobili non possono essere rioccupati se non dopo che il competente Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di prevenzione dell’ASL abbia accertato l’avvenuto risanamento igienico e la rimozione delle cause di antigienicità”. Bene, è solo a questo punto che il Comune, constatata l’inabitabilità dell’immobile, in presenza della norma D.L. 6.12.2011, n. 201, art. 13, comma 3, lettera b) e del Regolamnento Comunale IMU, che prevedono la riduzione al 50% della base imponbile dei fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, ha l’obbligo e non più la facoltà di decidere ai fini dell’imposta IMU, attenendosi esclusivamente ai fatti, alle norme, ai documenti, agli accertamenti eseguiti. L’affermazione fornita con l’ultimo periodo del diniego più volte citato “ infine, considerato che dalla documentazione presentata si evince che le caratteristiche di fatiscenza sopravvenute dei fabbricati sono superabili con interventi di manutenzione, la condizione di immobile antigienico non è valida ai fini dell’applicazione della riduzione alla metà del-la base imponibile ex art. 13, comma 3 del D.L. 6.12.2001(?), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22.12.2011 n.214”, è ininfluente perché priva di fondamento giuridico e quindi radicalmente con-testata. Inoltre, L’IMMOBILE IN QUESTIONE E’ DI FATTO NON UTILIZZATO DA DECENNI. D’altronde, il ragionamento dell’Ente imposi-tore enuncia che “ non esistono immobili inabitabili” perché quelli esistenti vanno ripristinati !; se così fosse il Comune dovrebbe indicare come si rimuo-vono, senza sostenere oneri, i fattori negativi dell’immobile e soprattutto, qualora non ci fossero rimedi – come certamente non ci sono -, indicare le norme che obbligano il cittadino a sostenere costi e risorse finanziarie per risanare un immobile che, data la particolare ubicazione, in zona non urbanizzata, non rag-giunta da servizi di primaria necessità e sotto le antenne ripetitori, rimarrebbe non utilizzato né per uso proprio né per locazione a terzi. Per farla breve l’immobile, purtroppo, sebbene abbia un valore nominale, sotto l’aspetto dell’utilizzo e della redditività è assolutamente negativo.
VIOLAZIONE DELL’ART. 35 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE E SANITA’ PUBBLICA.
In linea di principio per l’abitabilità ed agibilità degli immobili, il Sindaco e il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del dipartimento di prevenzione dell’Azienda U.S.L., non possono rilasciare autorizzazioni qualora risulti che :
 i muri siano stati convenientemente prosciugati e non sussistano altre cause di insalubrità;
 siano rispettate tutte le eventuali prescrizioni e condizioni di carattere igienico-sanitario.
Il secondo comma dell’art. 35 (all. 9) dice che in sede di rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità deve essere verificata la rispondenza delle opere di smaltimento delle acque reflue, realizzate in base alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione allo scarico e nella concessione edilizia.
Insomma, l’abitazione per essere abitabile deve possedere i requisiti della salubrità ed igienicità. Gli enti locali esercitano sul territorio l’attività di controllo, verifica e rilascio delle autorizzazioni, ma non hanno il potere di imporre al cittadino “di fare” qualcosa per la cui attività è richiesta la decisione unilaterale del soggetto interessato. Il Comune non può negare il riconoscimento di una disposizione normativa che investe il soggetto, imponendo allo stesso “ di fare “ (intervento di manutenzione) al fine di non riconoscere lo stato di inabitabilità dell’immobile. Infatti, una volta che il soggetto rimuove lo stato di insalubrità ed igienico sanitario, ammesso che voglia e si trovi nelle condizioni economiche di poterlo fare, l’immobile è risanato e non gode più della riduzione. Nei suddetti termini la disposizione normativa riguardante la riduzione della base imponibile “ è come non scritta dal legislatore “, è norma invisibile, essendo il Comune dell’avviso che il contribuente ha l’obbligo di risanare l’immobile e se non ottempera poco importa per il Comune, il quale pregiudizialmente non concede alcuna riduzione di imponile in quanto l’immobile è risanabile!. il contribuente in sostanza è costretto a sostenere solo oneri tributari ( 100% imponibile) senza poter trarre dall’immobile alcun effettivo ed ampio godimento, diretto o indiretto, attraverso per esempio, la cessione in locazione del bene, E’ senz’altro una visione giuridica distorta che non trova condivisione da parte della ricorrente, né, d’altronde, il Comune potrà avanzare valide ragioni in diritto.
Il Comune sostiene, infatti, che il diniego al riconoscimento dell’inabitabilità dell’immobile in questione è sempre legittimo, anche quando materialmente non può avvenire l’allacciamento alla rete idrica e fognaria cittadina per mancanza, in zona, della stessa rete.
VIOLAZIONE DELL’ART.10 DELLA LEGGE 27,07.2000 N.212-
Il Comune di Martina Franca non ha fatto nulla per evitare che si violasse un principio di valore morale ed economico come recita L’Art. 10. (Tutela dell’affidamento e della buona fede. Errori del contribuente) che al primo comma “ I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede”.
VIOLAZIONE DELLA CAPACITA’ CONTRIBUTIVA RIFERITA ALLA QUOTA DI IMPONIBILE NON TASSABILE.
L’imposta non è applicabile se non in presenza di una situazione economica o reddituale. Nel caso di immobili inagibili o inabitabili, che non danno alcun flusso reddituale, in linea generale e per principio Costituzionale, non devono essere soggetti ad alcuna tassazione, tuttavia ai fini dell’IMU la norma prevede la tassazione su base imponibile ridotta al 50%. Il legislatore riconosce che l’immobile inagibile o inabitabile ha un’attitudine alla contribuzione ridotta al 50%. E’ legittimo che l’ente impositore richieda la prova dell’inagibilità, tuttavia il bene contribuisce al 50% già dal momento che lo stesso immobile è inagibile e di fatto inutilizzabile.
La capacità contributiva deve corrispondere a criteri di effettività nel senso che la tassazione deve cadere su ricchezze effettive e non fittizie. Non si capisce, quindi, per quale ragionevole ragione non si debba restituire al cittadino una somma corrisposta ma non dovuta, una volta che al lecito esercizio del diritto non corrisponde il dovere “ comunque di pagare se …”.
Ed inoltre la mancata flessibilità operativa e collaborazione mostrata dall’Ufficio, comporta per il cittadino un “ enorme sforzo in termini economici e morali, sicuramente eccessivo rispetto al valore del rimborso spettante, per giungere a sentenza ripristinatrice del diritto.
La violazione della capacità contributiva non consente al contribuente di adempiere l’obbligazione tributaria in misura ridotta in presenza di eventi limitativi del diritto di godere della res.

P.Q.M.
Il sottoscritto, richiamando ciascun punto del ricorso,

CHIEDE
Che Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale, in accoglimento del presente ricorso, dichiari:
• il diritto al rimborso dell’IMU per la somma di € 2.xxxxx,00, oltre interessi come per legge e vittoria delle spese in giudizio;
• il diritto al pagamento ridotto al 50% dell’IMU in conseguenza dell’inabitabilità dell’immobile.
• La condanna dell’ufficio al rimborso del tributo, con gli accessori.
Si chiede, infine, che la presente controversia venga discussa in pubblica udienza.

SI DEPOSITA
1. Copia dichiarazione IMU del 16.11.201X ( all.1);
2. Copia dichiarazione IMU del 16.11.201XX (all.2);
3. Copia istanza rimborso IMU del 29.04.201X con relativi versamenti f24 (all.3);
4. Copia diniego del Comune del 28.02.201X (all.4);
5. Copia istanza in autotutela del 16.02.201X con Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (all.5);
6. Copia provvedimento diniego del Comune del 13.04.201X, (all. 6);
7. Copia della Perizia asseverata;
8. Copia art. 23 del regolamento edilizio comunale;
9. Copia art. 35 del regolamento comunale di Igiene e Sanità Pubblica.
Putignano, 24.04.2017
Il difensore
_________________________
Rag. Tonio Detomaso

ISTANZA DI RECLAMO/MEDIAZIONE
Ai sensi dell’art. 17 bis D. Lgs. 546/92.
CONTRIBUENTE: Signora SXXXXXXXXX, nata in Alberobello (BA) il 2XXXXX0 ed ivi residente alla via XXXXXXXXX, codice fiscale XXXXXXX, casalinga.
DIFENSORE: rappresentato e difeso dal rag. Tonio Detomaso nato a Putignano il 04 settembre 1947, c.f. DTM TNO 47P04 H096B, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari al n. 137, sez. A, PEC: toniodetomaso@pec.it, giusta procura rilasciata in calce al presente at-to, con studio in Putignano, Via Giovanni Pascoli n.27/a, presso il quale la ricorrente è elettivamente domiciliato ai fini del giudizio;
Chiede
Al Comune di Martina Franca in via preventiva ed alternativa al deposito del ricorso che precede presso la Commissione Tributaria Provinciale di Taranto di accogliere in via amministrativa le richieste indicate nel ricorso e che qui si intendono integralmente trascritte, unitamente alle motivazioni, e di riconoscere il rimborso dell’IMU corrisposta ma dovuta solo nella misura del 50%.
Ai fini della presente procedura di reclamo/mediazione si precisa che il valore della controversia calcolato ai sensi dell’art. 17-bis D.Lgs. 546/92 è di 2.xxxxxxx35,00 ed il contributo unificato è pari ad €.60,00 .

Il difensore
_____________________
Rag. Tonio Detomaso
Procura speciale
La sottoscritta Signora ZZZZZZZZZa, in questo atto prima compiutamente generalizzata,
DELEGA
Il difensore Rag. Tonio Detomaso, a sottoscrivere il presente atto ed eventuali motivi aggiunti, nonché a rappresentarla e difenderla in tutte le sue fasi di ogni stato e grado del presente giudizio fiscale, conferendogli ogni e più ampia facoltà di legge, trattare, comporre, rinunciare agli atti e accettare rinunzie, conciliare, transigere, di farsi sostituire in udienza o altrove, di nominare coadiutori e assistenti in giudizio, ratificandone sin d’ora l’operato. Elegge domicilio per tutto il giudizio e per tutto il procedimento di reclamo e mediazione ai sensi dell’art. 17-bis D.Lgs. 546/92, presso lo studio sito in Putignano alla via G. Pascoli n. 27/A, CAP 70017.
Putignano, li 24.04.2017
Firma della committente e delegante

______________________________

E’ autentica
firma del difensore
____________________________
Rag. Tonio Detomaso

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
Il sottoscritto rag. Tonio Detomaso in qualità di difensore abilitato della signora Sxxxxxxxxx nella presente controversia, attesta, ai sensi dell’art. 22, co. 3, del D.Lgs 546/1992, che la presente copia del ricorso/reclamo è conforme all’originale consegnato al Comune di Martina Franca.
__________________________
Rag. Tonio Detomaso

ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

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ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

(D.L. 193/2016 in legge 225/2016)

Consiste nel saldare i debiti iscritti a ruolo al 31.12.2016 e regolarmente notificati dal concessionario “ Equitalia S.p.A.”, usufruendo, a volte, di significativi risparmi.

Ecco una breve sintesi di ciò che si deve sapere per decidere se aderire o meno alla rottamazione.

Cosa si può rottamare:

  • ·        le entrate tributarie, compresa l’IVA, contributi assistenziali e previdenziali, per gli anni dal 2000 al 2016;
  • ·        debito chiesto con un avviso di accertamento esecutivo dell’Agenzia delle Entrate, affidato all’agente della riscossione entro il 31.12.2016;
  • ·        ruoli affidati nel 2016;
  • ·        Carichi affidati agli agenti della riscossione nell’ambito dei procedimenti della crisi da sovraindebitamento;
  • ·        Si può scegliere cosa rottamare non solo nell’ambito di cartelle diverse ma anche all’interno della stessa cartella;
  • ·        Le entrate, anche tributarie, delle Regioni, delle Province, città metropolitane e dei Comuni per i tributi locali affidate per la riscossione all’Equitalia; 
  • ·        Le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada (interessi).

Benefici: 

  • ·         Cancellazione delle sanzioni e degli interessi di mora e di dilazione;
  • ·         Cancellazione delle somme aggiuntive, cioè accessori dovuti sui ritardi od omessi pagamenti dei contributi previdenziali,
  • ·         Cancellazione delle sanzioni e delle somme aggiuntive degli enti previdenziali;
  • ·         il blocco delle procedure esecutive in corso;
  • ·         la presentazione della dichiarazione sospende i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi, con la conseguenza che l’agente Equitalia non potrà:

o   Notificare atti di pignoramento presso terzi;

o   Riavviare nuove azioni esecutive;

o   Procedere all’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche legali;

o   Proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate.

  • ·         Se con i pagamenti già fatti il debitore ha saldato il conto della rottamazione, per avvalersi della definizione e quindi per stralciare le eventuali somme residue è sufficiente presentare la domanda.

Beneficiari:

  • ·         Soggetti che avevano dilazioni scadute (pendenti);
  • ·         Soggetti in contenzioso tributario per accertamenti esecutivi, o cartelle di pagamento, purchè rinunci agli atti del giudizio;
  • ·         Coloro che hanno già pagato parzialmente;
  • ·         Coloro che sono decaduti per non aver pagato almeno 5 rate anche non consecutive.
  • ·         Soggetti che hanno presentato istanza di riammissione in termini, ex art. 13 bis Dl 113/2016, entro il 20.10.16, purchè siano state pagate le rate in scadenza da ottobre a dicembre 2016.  

Decadenza:

Si decade dal beneficio per il mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una qualsiasi delle rate ed il residuo non può essere più rateizzato; conseguentemente l’agente della riscossione potrà proseguire l’ordinaria attività di recupero.

Istanza:

Ø  Redatta su modulo messo a disposizione da Equitalia, va presentata entro il 31.03.2017 agli sportelli di Equitalia oppure inviata per mail agli indirizzi di posta elettronica.

Ø  Entro lo stesso termine il debitore può integrare la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

Termini:

  • ·         Entro il 31.03.2017 presentare domanda ad Equitalia;
  • ·         Entro il 31.05.2017 l’Equitalia comunica a coloro che hanno prodotto la dichiarazione di rottamazione, l’ammontare delle somme dovute, nonchè l’importo delle singole rate, il giorno ed il mese di scadenza di ciascuna di esse tenendo conto che:

o   Per l’anno 2017 la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre per il 70% del debito;

o   Per l’anno 2018 nei mesi di aprile e settembre per il residuo 30%;

  • ·         Entro il 28.02.2017 l’Equitalia, con posta ordinaria, avvisa il debitore dei carichi affidati nell’anno 2016 per i quali, al 31.12.2016, gli risulta non ancora notificata la cartella di pagamento.

Versamenti:

  • ·         Unica soluzione;
  • ·         Dilazione da 2 a 5 rate;
  • ·         70% nel 2017 (tre rate) ed il 30% nel 2018 (due rate);
  • ·         Interessi del 4,5% dall’01.08.2017.

Modalità:

  • ·         Il pagamento si effettua mediante domiciliazione sul conto corrente, bollettini precompilati o presso le casse di Equitalia. Non è ammessa la compensazione dei crediti vantati per appalti e forniture alla Pubblica Amministrazione.
  • ·         Non è possibile utilizzare il mod. F24 per il pagamento, quindi è esclusa ogni tipo di compensazione.
  • ·         Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell’eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall’Equitalia.

Suggerimento:

VISTO L’EFFETTO SGRADEVOLE DELLA DECADENZA ( VEDI SOPRA), SI CONSIGLIA, PER CHI È TITOLARE DI C/C BANCARIO, DI OPTARE PER LA “ DOMICILIAZIONE BANCARIA”. 

PATENT BOX

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DIZIONARIO  PATENT  BOX – TASSAZIONE AGEVOLATA

( il presente lavoro è soggetto ad aggiornamenti)

D.L. 30.09.2003, n.269, art. 8, comma 5, convertito con la legge 24 novembre 2003 n. 326 Ruling internazionale
Art. 1 , commi da 37 a 45 della legge 23.12.2014 n. 190  Istituzione dell’agevolazione
D.L. 24.01.2015, n. 3 in legge 24.03.2015, n. 33   Art. 4 Definizione di piccole e medie imprese innovative. Art. 5 Modifiche
Decreto  Patent Box 30.07.2015 –attuazione  legge 190, art. 1, commi 37-45  Attuazione art. 1, commi 37 > 45 legge 23.12.2014, n. 190. Norma fondamentale.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10.11.2015, prot. N. 144042. Modello comunicazione da trasmette all’Agenzia delle Entrate.
Circolare n. 36/E dell’01.12.2015  Chiarimenti in tema di Patent Box. Modalità esercizio opzione. Perdite Patent Box. Operazioni straordinarie. Procedura di ruling. 
Prot.n.2015/154278 direttore AE del 1° dicembre  Disposizioni per l’accesso alla procedura di accordo preventivo.
Legge 28.12.2015 Modifiche 
Circolare n.11/E del 7.4.2016 Chiarimenti in tema di Patent Box.
Comunicato stampa del 06.05.2016 n. 94/E  Competenza per l’accordo preventivo demandato alla Direzione Regionale.
BEPS, Action 5 Countering harmfild tax praticties more effectively, taking into account transparency and substance action 5 – 2015 final report. Ovvero di seguito “ linee guida OCSE o Action Plan n. 5, recepisce e rielabora nell’attuale contesto giuridico-economico sovranazionale i principi in origine ideati nel documento OCSE pubblicato nel 1998 Harmfild tax competition an emerging global issue (di seguito “Report”), diretto al contrasto dei fenomeni di tax planning aggressivo mediante l’impiego di intangible.

 

 

analisi

Accordo preventivo  Fino a 300 milioni di euro di ricavi le istanze vanno inviate alla Direzione Regionale e alle Direzioni Provinciali di Trento e Bolzano.  Oltre 300 milioni di ricavi  le istanze vanno inviate  alla Direzione Centrale Accertamento, settore internazionale, Uffici Accordi preventivi e controversie internazionali  dc.acc.accordi@agenziaentrate.it ( istanza in carta libera all’Ufficio a mezzo raccomandata con AR o consegnata direttamente all’ufficio che rilascia attestazione di avvenuta ricezione).L’istanza riporta:vedi prot.2015/154278 del 1.12.2015  Nel caso di utilizzo diretto il contribuente deve concludere con l’Ufficio un accordo di ruling.L’utilizzo diretto del bene immateriale si ha in presenza di diritti sui beni immateriali riservati al titolare del diritto stesso.Il soggetto quindi ha diritto allo sfruttamento economico del bene immateriale e si trova a beneficiare di un reddito figurativo, incorporato nel reddito complessivo derivante dall’attività svolta.L’accordo preventivo ha pertanto ad oggetto:

  • La preventiva definizione dei metodi e dei criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito d’impresa o della perdita in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali agevolabili di cui all’art. 6 del decreto Patent box.
  • La preventiva definizione dei metodi e dei criteri di calcolo dei redditi derivanti dall’utilizzo dei beni di cui all’art. 6 del Patent Box , in ipotesi diverse da quelle di cui al precedente punto, realizzati nell’ambito di operazioni con società che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa.
  • La preventiva definizione dei metodi e dei criteri di calcolo delle plusvalenze di cui all’art. 10 del decreto Patent Box, realizzate nell’ambito di operazioni con società che direttamente o indirettamente…

 

Se non si raggiunge l’accordo entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stata presentata la richiesta di ammissione, i soggetti beneficiari determinano il reddito d’impresa secondo le regole ordinarie.

Tuttavia, per consentire l’accesso al beneficio fin dal periodo d’imposta in cui viene presentata la richiesta di ruling, l’eccedenza d’imposta o la maggiore perdita relativa ai periodi d’imposta compresi tra la data di presentazione della medesima istanza e la data di sottoscrizione dell’accordo, possono essere indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sottoscrizione del ruling.

Resta ferma la possibilità di presentare istanza di rimborso o presentare dichiarazione integrativa, se ricorono i presupposti.     

Es: se l’opzione è fatta nel 2015 e l’accordo si conclude nel gennaio 2017, la deduzione da patent box si effettuerà in Unico 2018 in relazione agli anni 2015-2016-2017.

 
Agevolazione Per fruire dell’agevolazione occorre che colui che esercita l’opzione abbia diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali e svolga attività di ricerca e sviluppo. Ciò consente di collegare il godimento dell’agevolazione all’effettivo svolgimento di un’attività economica che si sostanzia nello sviluppo, manutenzione ed accrescimento del bene stesso Art.7 decreto Patent BoxL’agevolazioneSpettase l’opzione che produce reddito ( è costituito dai canoni derivanti dalla concessione in  uso dei beni immateriali, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti a essi connessi) e (le somme dei risarcimenti e come restituzione dell’utile a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale per inadempimento a contratti aventi ad oggetto i beni immateriali e per violazione dei diritti sugli stessi beni.     deriva dall’utilizzo dei seguenti beni agevolabili:Software protetto da copyright; (dichiarazione sostitutiva)Brevetti industriali, inclusi quelli per invenzione, invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello d’utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;Marchi d’impresa, ivi inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione;

Disegni e modelli, giuridicamente tutelabili;

Informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche progettabili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili.  

con la formula

della Concessione in uso del diritto all’utilizzo dei beni immateriali di cui innanzi

o

attraverso l’uso diretto dei suddetti beni,

(individuati per ciascun bene immateriale oggetto dell’opzione il contributo economico da esso derivante che ha concorso algebricamente a formare il reddito d’impresa o la perdita)

per tale intendendosi l’utilizzo nell’ambito di qualsiasi attività che i diritti sui beni immateriali riservano al titolare del diritto stesso.

   

 

 
Attività materiale e rilevante da parte del contribuente Questo requisito è definito : SUBSTANTIAL ACTIVITYed ha come scopo quello di garantire che il soggetto che beneficiadel Patent box stia svolgendo un’attività materiale e rilevante.  
 Attivita’ che beneficiano del regime agevolato:             Attività di ricerca e sviluppoArt. 8 decreto Patent Box L’attività di ricerca e sviluppo è finalizzata allo sviluppo, mantenimento e accrescimento del valore dei beni immateriali e ne individua le attività.

RICERCA FONDAMENTALE, RICERCA APPLICATA, SVILUPPO SPERIMENTALE E COMPETITIVO, DESIGN, IDEAZIONE E  REALIZZAZIONE DEL SOFTWARE PROTETTO DA COPYRIGHT, RICERCHE PREVENTIVE, SISTEMI ANTICONTRAFFAZIONE, TEST E RICERCHE DI MERCATO. ATTIVITA’ DI PRESENTAZIONE, COMUNICAZIONE E PROMOZIONE.   

 

Vedi art. 8 decreto patent box e pagg. 36-37 circ. 11/e del 7.4.16:

Rientrano nelle attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, al mantenimento, nonché all’accrescimento del valore dei beni di cui all’art. 6, le seguenti attività:

(i) la ricerca fondamentale, con ciò dovendosi intendere i lavori sperimentali o teorici svolti per acquisire nuove conoscenze, ove successivamente utilizzate, volte, alla creazione di piani, progetti e disegni per nuovi prodotti, servizi o processi, che solitamente in seguito a questo vengono modificati o  migliorati.

(ii) la ricerca applicata, con ciò dovendosi intendere la ricerca pianificata per acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare miglioramenti a prodotti, processi o servizi esistenti, in qualsiasi

settore della scienza e della tecnica; lo sviluppo sperimentale e competitivo, con ciò dovendosi intendere l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche le altre attività destinate alla definizione concettuale, concernente nuovi prodotti, processi o servizi, e i test, le prove e le sperimentazioni

necessari ad ottenere le autorizzazioni per la immissione in commercio dei prodotti o l’utilizzo di processi e servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi e campioni, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, i test e la

convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, e la realizzazione degli impianti e delle attrezzature a tal fine necessari. Tutto ciò anche se non sono poi seguite da applicazioni pratiche;

(iii) il design, con ciò intendendosi le attività di ideazione e progettazione di prodotti, processi e servizi, ivi incluso l’aspetto esteriore di essi e di ciascuna loro parte, e le attività di sviluppo dei marchi;

(iv) l’ideazione e la realizzazione del software protetto da copyright;

la Circolare chiarisce che trattasi di programmi per elaborare in qualunque forma espressi purchè originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Idee e principi alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle interfacce.

(v) la ricerca pianificata necessaria per la ricerca industriale, finalizzata alla realizzazione di nuovi prodotti, processi, servizi, componenti di sistemi complessi;

(vi) le ricerche preventive, i test e le ricerche di mercato e gli altri studi e interventi anche finalizzati all’adozione di sistemi anticontraffazione, il deposito, l’ottenimento e il mantenimento dei relativi diritti, il rinnovo degli stessi a scadenza, la protezione di essi, anche in forma associata e in relazione alle attività di prevenzione della contraffazione e la gestione dei contenziosi e contratti relativi. Sono comprese nell’agevolazione le consulenze utili alla brevettazione, agli studi di fattibilità, le due diligence, studi e interventi che consentano la distinzione tra un prodotto autentico e uno contraffatto.

(vii) LE ATTIVITÀ DI PRESENTAZIONE, COMUNICAZIONE E PROMOZIONE che accrescano il carattere distintivo e/o la rinomanza dei marchi, e contribuiscano alla conoscenza, all’affermazione commerciale, all’immagine dei prodotti o dei servizi, del design, o degli altri materiali proteggibili. Possono ritenersi agevolate le attività pubblicitarie e fieristiche.

 

Non vengono, invece, considerate attività di ricerca e sviluppo tutte le modifiche apportate alle linee di produzione, ai processi di fabbricazione, ai servizi già esistenti e a tutte le operazioni già in corso. Questo anche nel caso in cui tali modifiche abbiano comportato dei miglioramenti in tali entità. 

 

 

 
     
Attività di tracciatura e memorizzazione delle spese e dei redditi CONTABILITA INDUSTRIALESi rende necessario impostare un sistema di contabilità industriale.  
   Bene immateriale Art.6 del decreto Patent Box30.07.2015 DEFINIZIONE (L’OPZIONE ha ad oggetto i redditi derivanti dall’utilizzo di:Software protetto da copyright;Brevetti industriali, inclusi quelli per invenzione, invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello d’utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;Marchi d’impresa, ivi inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione;Disegni e modelli, giuridicamente tutelabili;Informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche progettabili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili.    L’opzione può essere esercita anche per singolo bene immateriale.Successivamente alle opzioni già fatte, l’impresa può agevolare un nuovo bene immateriale tra quelli individuati dall’art. 6 del decreto Patent Box, esercitando una nuova opzione che durerà per cinque periodi d’imposta. Ogni volta si porrà in essere ex novo tutti gli adempimenti del caso, a partire di una nuova istanza di ruling. Tuttavia laddove il nuovo bene immateriale presenti vincoli di complementarietà con un bene immateriale già agevolato con la precedente opzione e il contribuente intenda considerare detti beni un solo bene immaterialeai fini dell’opzione, tale nuova opzione avrà durata coincidente con la durata residua della precedente e in tal caso, si dovrà inoltrare, come da Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1.12.2015, n. 154278,  paragrafo 11.2,  un’istanza motivata per richiedere la modificazione dell’accordo o se non c’è alcun accordo e non sia obbligatorio attivare la procedura di ruling di seguito illustrata, conservare apposita documentazione che consenta di distinguere tutti gli elementi rilevanti riguardanti i beni immateriali “agevolati” con la precedente opzione dagli elementi rilevanti riguardanti i beni immateriali   “agevolati” con la nuova opzione.Il legislatore ha chiarito che più beni immateriali collegati da un vincolo di complementarietà possono costituire un solo bene immateriale ai fini dell’agevolazione in argomento. In sostanza, il vincolo di complementarietà non è più riservato a beni della stessa tipologia e può riguardare anche beni di tipologia diversa utilizzati congiuntamenteper la realizzazione di un prodotto o processo.DEFINIZIONE DI BENE IMMATERIALE 

Il diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali indicati nel citato art. 6 è condizione necessaria ma non sufficiente per la fruizione dell’agevolazione, in quanto occorrerà sempre verificare se agli stessi si può attribuire un valore dal quale derivano componenti positivi di reddito che concorrono alla formazione del reddito di impresa.

La identificazione di tal valore va effettuata con le tecniche di seguito illustrate e può anche prescindere dalle modalità di rappresentazione in bilancio dei medesimi beni.

 

 

 
Beneficiari  Non può accedere chi determina il reddito d’impresa con metodologie del tipo “forfettario, tonnage tax, soc. agricole, etc. Soggetti titolari di reddito d’impresa, sia in forma individuale (art.55, TUIR) ( art.5, commi 1 e 3 TUIR) che in forma societaria, residenti nel territorio dello Stato e i soggetti di cui all’art.73, comma 1, lett. a) e b) del T.U  dpr 22.12.1986, n. 917.Poiché il regime opzionale del Patent box risulta fruibile solo dai soggetti che svolgono un’effettiva attività d’impresa, si rileva che in relazione ai soggetti residenti la puntuale analisi sulla natura commerciale o meno della relativa attività svolta deve essere effettuata esclusivamente con riferimento agli imprenditori persone fisiche e agli enti non commerciali che intendono esercitare l’opzione. Infatti le società di capitali residenti, gli enti commerciali, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice e le altre società di persone a queste ultime equiparate, infatti, godono come noto di una “presunzione assoluta di commercialità così come previsto espressamente dall’art. 81, comma 1, TUIR e dall’art. 6, comma 3, TUIR, di talchè nessun ulteriore approfondimento deve essere condotto da tali soggetti in merito a siffatto profilo.

I soggetti che richiedono l’agevolazione devono svolgere attività di ricerca e sviluppo volta allo sviluppo, alla crescita, al mantenimento e accrescimento di valore degli stessi beni immateriali, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società esterne (purchè non dello stesso gruppo) o con Università o enti di ricerca e organismi equiparati – finalizzati alla produzione dei beni immateriali sopra indicati.    

L’opzione può essere esercita da chi ha diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali indicati all’art. 6.

 

Non è necessario, per attivare il regime, che i beni immateriali siano stati originariamente sviluppati dal contribuente, essendo il beneficio esteso anche ai beni immateriali acquistati da terzi .

Tuttavia, in quest’ultimo caso, è necessario, che il contribuente, direttamente o attraverso i suddetti contratti di appalto, abbia ulteriormente sviluppato detti beni, ovvero abbia svolto attività di ricerca e sviluppo utilizzando gli stessi.

In merito, il decreto attuativo, all’art. 2, comma 2, risolve un dubbio ermeneutico sorto con riferimento al testo legislativo, chiarendo che possono accedere al regime IP box tutti i soggetti aventi “ diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali” indipendentemente dal titolo giuridico con il quale tale diritto sia stato acquisito, ivi inclusi cioè anche i licenziatari di beni immateriali che svolgono attività di mantenimento, accrescimento e sviluppo degli stessi.   

 

 

 

 
Bonus fiscale Requisito fondamentale per accedere al bonus fiscale è lo svolgimento di un’attività di ricerca e sviluppo che produca o implementi questi beni immateriali sia in modo diretto, sia tramite dei contratti di ricerca stipulati con : altre società, università, enti di ricerca, altri organismi equiparati.  
Brevetti industriali Vedi 4.1.2. circ.11/e del 7.4.16  

Calcolo dell’agevola-zione

e

 

conseguente

Applicazione nella determinazione del reddito agevolabile

 

Pag. 39 della circ. 11/E del 7.4.16, punto 5. IL CALCOLO dell’agevolazione consiste in una variazione in diminuzione                       – da operare ai fini IRPEF o IRES, nonché ai fini IRAP –                            Seguendo le fasi:                                                 

 

  1. 1.      Fase: INDIVIDUARE, innanzitutto, il REDDITO AGEVOLABILE, derivante dall’utilizzo DIRETTO  O INDIRETTO del bene immateriale, ai sensi dell’art. 7 del decreto Patent Box

((((((((( (L’art. 7 del decreto Patent box dettaglia le modalità di determinazione del reddito agevolabile ascrivibile all’utilizzo dei beni immateriali oggetto di incentivazione, distinguendo l’utilizzo diretto dalla concessione in uso))))).

DETERMINAZIONE REDDITO CON UTILIZZO DIRETTO :  a)

Per ciascun bene immateriale oggetto dell’opzione deve essere individuato il reddito agevolabile ( definito, dalla norma primaria e dal decreto attuativo, anche come contributo economico o, dalla relazione illustrativa al decreto attuativo, come reddito figurativo) che ha concorso algebricamente a formare il reddito d’impresa o la perdita. Tale previsione dà contenuto al principio recato dall’art. 1, comma 39, terzo periodo, della legge di stabilità 2015 ai sensi del quale “ la procedura di ruling ha ad oggetto la determinazione, in via preventiva e in contraddittorio con l’Agenzia delle entrate, dell’ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l’individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi”. Le modalità di determinazione del reddito agevolabile in caso di utilizzo diretto sono illustrate nel paragrafo 6.1.

Il contributo economico consiste nella quota di reddito ( o perdita) di impresa ascrivibile al bene o ai beni immateriali, incorporata nel reddito complessivo ( o nella perdita complessiva) derivante dall’attività d’impresa, che il soggetto beneficiario non avrebbe realizzato in assenza del bene immateriale stesso.

Tale reddito (o perdita) figurativo è il risultato del “ conto economico virtuale” riferibile al bene immateriale, che tiene conto, per la parte delle componenti positive, della “ royalty implicita” sul bene intangibile incorporata nel prezzo di vendita del bene materiale ceduto o del servizio prestato e, per la parte delle componenti negative, della sommatoria di tutti i costi, diretti e indiretti, relativi alle attività connesse alla creazione, allo sviluppo, al mantenimento e/o al miglioramento del bene immateriale medesimo. In relazione alle modalità di individuazione dei costi diretti ed indiretti, si veda il successivo paragrafo 6.4.

Il valore della royalty è implicito e come tale va estrapolato dal prezzo di vendita del bene o del servizio ceduto a terzi.

Il contributo economico deve essere determinato assumendo l’esistenza di un ramo d’azienda autonomo deputato alla concessione in uso dei beni immateriali allo stesso contribuente, isolando, le componenti positive (implicite) e negative di reddito ascrivibili allo sfruttamento del bene intangibile.    

Per  la determinazione delle componenti positive occorre far riferimento ai ricavi che sarebbero potenzialmente realizzabili qualora gli intangibili fossero utilizzati sul mercato, alle medesime condizioni d’impiego, da soggetti terzi indipendenti.

Rientrano tra le componenti positive di reddito anche le somme ottenute come risarcimento a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, per inadempimento a contratti aventi ad oggetto i beni immateriali per i quali si esercita l’opzione e per violazione dei diritti sugli stessi.

Nella determinazione del contributo economico si fa riferimento ai dati contabili, così come rilevati nei conti economici predisposti ai fini del bilancio di esercizio, tenendo presente le eventuali successive variazioni, in aumento o in diminuzione, ai fini fiscali, in particolare ai fini IRES.

Nei casi in cui dovesse risultare più appropriato, è possibile fare riferimento, nella determinazione del contributo economico, ai dati così come rilevati nella contabilità analitica industriale, purchè il contribuente sia in grado di riconciliare i dati complessivamente riscontrabili in tale contabilità con i dati complessivamente indicati ai fini civilistici, e di fornire anche una riconciliazione con eventuali successive variazioni, in aumento o in diminuzione, effettuate ai fini IRES.

SI EVIDENZIA CHE IN CASO DI UTILIZZO DIRETTO DEI BENI IMMATERIALI OGGETTO DI AGEVOLAZIONE , I CRITERI E METODI DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO AL REDDITO D’IMPRESA SONO STABILITI MEDIANTE L’ACCORDO PREVENTIVO CON L’AGENZIA DELLE ENTRATE, DI CUI AL SUCCESSIVO PARAGRAFO 8.

 

CONCESSIONE IN USO (UTILIZZO INDIRETTO) b):

il comma 2 dell’art.7 del decreto Patent Box, dispone che il reddito agevolabile è costituito dai canoni ( o royalties) derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti ( spese per la tutela, lo sviluppo e la promozione del bene, ecc.) a essi connessi, di competenza del periodo d’imposta. Le modalità di determinazione del reddito agevolabile in caso di utilizzo indiretto sono rese nel paragrafo 6.2., circ. 11/E

 

 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGEVOLABILE IN CASO DI UTILIZZO INDIRETTO:

 

Il reddito agevolabile derivante dalla concessione in uso del bene immateriale è determinato dai relativi canoni diminuito dei costi, diretti ed indiretti, fiscalmente riconosciuti ad essi connessi di competenza del periodo d’imposta (art. 7, comma 2, del decreto Patent Box).

Il risarcimento è considerato componente positivo.

Nella tipologia di utilizzo  indiretto di beni immateriali rientrano sia la concessione del diritto all’utilizzo di tali beni a parti correlate (nazionali e estere) che la concessione in uso a terze parti indipendenti (nazionali e estere).

 

Nell’indiretto la determinazione del reddito agevolabile per la concessione a parti correlate, può avvenire mediante l’accordo preventivo con l’Agenzia delle Entrate, mentre nel caso di parti indipendenti non sarà possibile attivare l’accordo preventivo.

 

2) Fase: CALCOLARE, poi, il c.d. nuxus ratio, che è dato dal rapporto tra I COSTI QUALIFICATI

                      I COSTI COMPLESSIVI    

            Ai sensi dell’art. 9, commi da 2 a 5 del Patent Box.

Art. 9

Determinazione della quota di reddito agevolabile

1. La quota di reddito agevolabile è determinata, per ciascun bene immateriale di cui all’articolo 6, tenuto conto anche di quanto indicato al comma 3 dello stesso articolo, sulla base del rapporto tra i costi indicati ai commi da 2 a 5.

2. I costi da indicare al numeratore del rapporto di cui al comma 1 sono afferenti alle attività indicate all’articolo 8 svolte (i)  direttamente dai soggetti beneficiari; (ii) da università o enti di

ricerca e organismi equiparati; (iii) da società, anche start up innovative, diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla

stessa società che controlla l’impresa. Al numeratore concorrono anche gli oneri sostenuti per l’acquisizione del bene immateriale.

3. L’importo di cui al comma 2 è incrementato: (i) dei costi afferenti le attività indicate all’articolo 8 derivanti da operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente  controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa per la  quota costituita dal riaddebito di costi sostenuti da queste ultime nei confronti di soggetti terzi e (ii) dei costi afferenti alle attività indicate all’articolo 8 sostenuti dal soggetto beneficiario nell’ambito

di un accordo per la ripartizione dei costi, come definito dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 settembre 2010 prot. n. 2010/137654, almeno fino a concorrenza

dei proventi costituiti dal riaddebito dei costi di cui al comma 2 precedente ai soggetti partecipanti all’accordo per la ripartizione dei costi.

4. I costi da indicare al denominatore del rapporto di cui al comma 1 sono i costi di cui ai commi 2 e 3, aumentati (i) dei costi derivanti da operazioni intercorse con società che direttamente o

indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sostenuti per lo sviluppo, mantenimento e accrescimento del bene afferente alle attività indicate all’articolo 8 e (ii) del costo di acquisizione, anche mediante licenza di concessione in uso, del bene immateriale sostenuto nel periodo di imposta.

5. L’importo dei costi di cui ai commi 2 e 3 è aumentato di un importo corrispondente alla differenza tra (i) l’importo dei costi di cui al comma 4 e (ii) l’importo dei costi di cui ai commi 2 e

3. Tale importo rileva fino a concorrenza del 30 per cento dell’importo dei costi di cui ai commi 2 e 3.

Al numeratore, inoltre, va sommato il valore derivante dall’up-lift, ovvero un importo corrispondente alla differenza tra il valore complessivo del denominatore ( i costi complessivi pertanto) e il valore del numeratore ( costi qualificati) nei limiti del 30% dei costi qualificati.   

L’up lift pertanto è pari al minore tra il 30% dei costi qualificati e la differenza tra costi complessivi e costi qualificati.

 

3) Fase: EFFETTUARE il prodotto tra il reddito agevolabile ed il nexus ratio per ottenere la quota di reddito agevolabile, prevista dall’art. 9, comma 7 del decreto-

Comma 7, art. 9, decreto Patent Box

 

7. La quota di reddito agevolabile risulta dal prodotto fra il reddito di cui all’articolo 7, commi 2 e 3, e il rapporto di cui ai commi precedenti.

(((Art. 7 commi 2 e 3: Tipologie di utilizzo agevolabili 1. Rientrano nell’ambito applicativo dell’opzione:

(i) la concessione in uso del diritto all’utilizzo dei beni immateriali di cui all’articolo 6;

(ii) l’uso diretto dei beni immateriali di cui all’art. 6, per tale intendendosi l’utilizzo nell’ambito di qualsiasi attività che i diritti sui beni immateriali riservano al titolare del diritto stesso.

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera (i) il reddito agevolabile è costituito dai canoni derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti a essi connessi.

3. Nel caso di cui al comma 1, lettera (ii), è necessario individuare per ciascun bene immateriale oggetto dell’opzione il contributo economico da esso derivante che ha concorso algebricamente a

formare il reddito d’impresa o la perdita., e il rapporto di cui ai commi precedenti))).

 

LA QUOTA DI REDDITO AGEVOLABILE NON CONCORRE A FORMARE IL REDDITO D’IMPRESA PER IL 50% DEL RELATIVO AMMONTARE.

 Nuxus ratio =

 Rapporto tra 

 

R.a=  ( canoni-costi) x (costi specifici/COSTI COMPLESSIVI)  x 50%

 

Costi specifici=costi qualificati=costi di ricerca e sviluppo sostenuti

per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale

                                               E

costi complessivi sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo

sviluppo del bene immateriale

 

Il punto 6 dell’art. 9 Patent box, prevede:

a)     per il primo periodo d’imposta di efficacia delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 37 e seguenti, della legge di stabilità n. 190 del 23.12.2014, e per i due successivi, ( cioè 2015-2016-2017)  i costi di cui al comma 1, ai fini del nexus ratio, sono quelli sostenuti nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione dei redditi e nei tre periodi d’imposta precedenti e sono assunti complessivamente ( per il 2015,2016,2017 il coefficiente si calcola computando tutti i costi qualificati e complessivi sostenuti nell’esercizio e nei 3 precedenti senza distinzione per singolo bene. Pertanto per il 2016 si devono considerare i costi qualificati e complessivi di competenza degli anni 2013-2014-2015 e 2016).

b)    Dal 2018 il coefficiente sarà calcolato per singolo bene avendo riguardo ai relativi costi qualificati e complessivi sostenuti negli anni 2015,2016,2017 e 2018. Ciò in quanto, nel frattempo, l’impresa avrà implementato sistemi di rilevazione adeguati.    

( norma:  a partire dal terzo periodo di imposta successivo a quello di efficacia delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 37 e seguenti, della legge di stabilità, ( anno 2018) i costi di cui al comma 1 sono quelli sostenuti nei periodi di imposta in cui le presenti disposizioni trovano applicazione e sono assunti distintamente per ciascun  bene immateriale).   

 

Il rapporto nexus consente di monitorare le spese di ricerca e sviluppo sostenute sui singoli IP

 

LADDOVE L’AZIENDA SIA IN GRADO DI DETERMINARE IL NEXUS RATIO ANALITICO RELATIVO AI BENI AGEVOLABILI GIA’ ENTRO LA CHIUSURA DEL PRIMO ESERCIZIO DI DECORRENZA DELL’OPZIONE (ESERCIZIO 2015) , trattandosi di un dato di maggiore dettaglio rispetto a quello “minimo” previsto dalla normativa di riferimento, l’Amministrazione Finanziaria ha consentito l’utilizzo di tale dato ai fini del calcolo dell’agevolazione fruibile anche, per gli esercizi 2015,2016e 2017. In siffatti casi, il contribuente potrà mantenere nel calcolo del nexus ratio analitico calcolato, come detto, a partire dal 2018 anche i dati analitici relativi al triennio 2012-2014.

 

 

Tracciatura costi e perdite

La tracciatura dei  costi, secondo l’Amministrazione Finanziaria, per le imprese che vogliano godere dell’agevolazione deve, ad ogni modo, essere effettuata dal 2015.

In questo modo, il contribuente potrà memorizzare, per singolo IP, le perdite da esso prodotte, anche in assenza  di opzione per il regime agevolato.

L’esercizio dell’opzione, infatti, prima di produrre una variazione in diminuzione ai fini IIDD e IRAP, comporterà preliminarmente una compensazione tra redditi dell’IP prodotte in vigenza dell’opzione e le perdite formatisi nei periodi antecedenti alla stessa. Nel caso in cui nel periodo “ante opzione” siano presenti soltanto perdite fiscali, queste ultime dovranno essere abbattute dal reddito prodotto dallo stesso bene immateriale fino ad esaurimento delle stesse e senza limitazioni di natura temporale.

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commi 42 e 42 bis, art. 5 del D.L. 3/2015

  Contributo economico Il contributo economico consiste nella quota di reddito ( o perdita) di impresa ascrivibile al bene o ai beni immateriali, incorporata nel reddito complessivo ( o nella perdita complessiva) derivante dall’attività d’impresa, che il soggetto beneficiario non avrebbe realizzato in assenza del bene immateriale stesso.Tale reddito (o perdita) figurativo è il risultato del “ conto economico virtuale” riferibile al bene immateriale, che tiene conto, per la parte delle componenti positive, della “ royalty implicita” sul bene intangibile incorporata nel prezzo di vendita del bene materiale ceduto o del servizio prestato e, per la parte delle componenti negative, della sommatoria di tutti i costi, diretti e indiretti, relativi alle attività connesse alla creazione, allo sviluppo, al mantenimento e/o al miglioramento del bene immateriale medesimo. In relazione alle modalità di individuazione dei costi diretti ed indiretti, si veda il successivo paragrafo 6.4.Il valore della royalty è implicito e come tale va estrapolato dal prezzo di vendita del bene o del servizio ceduto a terzi.Il contributo economico deve essere determinato assumendo l’esistenza di un ramo d’azienda autonomo deputato alla concessione in uso dei beni immateriali allo stesso contribuente, isolando, le componenti positive (implicite) e negative di reddito ascrivibili allo sfruttamento del bene intangibile.    Per  la determinazione delle componenti positive occorre far riferimento ai ricavi che sarebbero potenzialmente realizzabili qualora gli intangibili fossero utilizzati sul mercato, alle medesime condizioni d’impiego, da soggetti terzi indipendenti.Rientrano tra le componenti positive di reddito anche le somme ottenute come risarcimento a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, per inadempimento a contratti aventi ad oggetto i beni immateriali per i quali si esercita l’opzione e per violazione dei diritti sugli stessi.Nella determinazione del contributo economico si fa riferimento ai dati contabili, così come rilevati nei conti economici predisposti ai fini del bilancio di esercizio, tenendo presente le eventuali successive variazioni, in aumento o in diminuzione, ai fini fiscali, in particolare ai fini IRES.Nei casi in cui dovesse risultare più appropriato, è possibile fare riferimento, nella determinazione del contributo economico, ai dati così come rilevati nella contabilità analitica industriale, purchè il contribuente sia in grado di riconciliare i dati complessivamente riscontrabili in tale contabilità con i dati complessivamente indicati ai fini civilistici, e di fornire anche una riconciliazione con eventuali successive variazioni, in aumento o in diminuzione, effettuate ai fini IRES.SI EVIDENZIA CHE IN CASO DI UTILIZZO DIRETTO DEI BENI IMMATERIALI OGGETTO DI AGEVOLAZIONE , I CRITERI E METODI DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO AL REDDITO D’IMPRESA SONO STABILITI MEDIANTE L’ACCORDO PREVENTIVO CON L’AGENZIA DELLE ENTRATE, DI CUI AL SUCCESSIVO PARAGRAFO 8. METODOLOGIE:

il punto 3 dell’art. 12 del decreto Patent Box stabilisce che si debba fare riferimento agli standard internazionali rilevanti elaborati dall’OCSE con particolare riferimento alle linee guida in materia di prezzi di trasferimento.

 

I medesimi standard internazionali sono utilizzati per determinare i metodi e i criteri di calcolo del reddito derivante dall’utilizzo indiretto dei beni agevolabili, nonché delle plusvalenze, realizzate nell’ambito di operazioni con società che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa.

 

I metodi da preferire sono il metodo del prezzo (CUP) e il metodo della ripartizione dei profitti (Profit Split Methods).

 

In caso di utilizzo indiretto del bene immateriale, il reddito agevolabile è determinato come grandezza reddituale fiscale ( e non già come grandezza contabile), con la conseguenza che assumono rilievo i costi fiscalmente riconosciuti determinati in base  alle disposizioni del TUIR.

 

 

 

 
Controllo di gestione  L’impresa deve costruire un sistema di controllo di gestione che permetta di individuare il diretto collegamento fra i costi di ricerca e sviluppo, i beni immateriali realizzati e utilizzati e il relativo reddito prodotto, per ciascun bene ( tracking and tracing).La norma sul Patent Box permette pertanto di riflettere sulla possibilità di riorganizzare la propria azienda, pianificando operazioni di spin off degli asset al fine di evitare l’obbligo di concordare con il fisco il contributo economico dei beni.Sarebbe quindi necessario predisporre un adeguato sistema di rilevazione  o extracontabile dei costi di ricerca e sviluppo relativi a ciascun bene immateriale e dei redditi ritraibili dal medesimo.Al riguardo la legge non pone particolari vincoli in ordine alle caratteristiche del sistema di tracciabilità da adottare; ciò che rileva è unicamente la sua idoneità a dimostrare quel legame fra costi, bene immateriale e redditi da esso ritraibili e, quindi, fra attività esercitata e reddito agevolato, volto ad assicurare che la concessione dell’agevolazione sia collegata all’effettivo espletamento di un’attività economica.  
Costi diretti   Si intendono tutti i costi imputabili in maniera certa ed univoca al “ costo di produzione” del singolo IP. Ci si riferisce a beni o risorse di produzione direttamente attribuibili al processo di ricerca e sviluppo. Si tratta di costi che hanno una relazione specifica con l’IP considerato (naturalmente correlabili).  
Costi indiretti Sono quei costi imputabili  all’IP secondo criteri di comunanza ovvero indirettamente mediante un processo di ripartizione. Risultano comuni a più beni immateriali quali i costi di tipo amministrativo, utilizzo di attrezzature o macchinari condiviso da altre commesse, le spese relative agli immobili, ecc.     
Costi sostenuti I costi da inserire al numeratore e denominatore del rapporto sono quelli “sostenuti”, secondo i principi OCSE.La circ. 11/E del 2016 chiarisce che i costi di ricerca e sviluppo vanno rilevati nel momento in cui si considerano sostenuti secondo le regole generali di competenza fiscale di cui all’art. 109 del Tuir, anche per i soggetti IAS adopter. Art.9,comma 6, Decreto Patent
Cup METODO del confronto del prezzo, da preferirsi nella determinazione del contributo economico, che si sviluppa attraverso:

  • l’identificazione del tasso di royalty di mercato, mediante l’applicazione del CUP interno o, in sua assenza, mediante l’applicazione del CUP esterno, ricorrendo all’uso di banche dati, purchè vengano garantiti gli standard di comparabilità previsti dalle Linee Guida OCSE;
  • l’individuazione dei ricavi relativi alle linee di business  (processo, prodotto o famiglie di prodotto) sui quali applicare il tasso di royalty risultante dall’analisi CUP svolta.

infine, il reddito agevolabile risulterà dalla differenza tra la royalty implicita appena identificata ed i costi diretti fiscalmente rilevanti, sostenuti per lo sviluppo, il mantenimento e l’accrescimento dell’intangible, nonché la quota parte dei costi indiretti collegati al bene immateriale, su cui si dirà appresso, anche in questo caso intesi nella loro “ dimensione fiscalmente rilevante.

 
Credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo. E’ CUMULABILE con il patent box. Decreto 27.5.2015 Ministero Sviluppo Economi-co.Circ. 5/E del 16.3.2016.
Deduzione 30% nel 201540% nel 201650% nel 2017   
Determinazione del reddito agevolabile in caso di utilizzo indiretto   Si verifica quando il bene immateriale viene concesso a terzi in licenza d’uso in cambio di un canone (royalties). IL REDDITO AGEVOLABILE derivante dalla concessione in uso del bene immateriale è determinato dai relativi canoni diminuito dei costi, diretti ed indiretti, fiscalmente riconosciuti ad essi connessi di competenza del periodo d’imposta.Tra i componenti positivi di reddito da considerare nel computo, oltre ai canoni derivanti dalla concessione in uso del bene, rientrano anche le somme ottenute come risarcimento e come restituzione dell’utile a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, per inadempimento a contratti aventi ad oggetto i beni immateriali per i quali si esercita l’opzione e per violazione dei diritti sugli stessi.Nella tipologia di utilizzo indiretto di beni immateriali rientrano sia la concessione del diritto all’utilizzo di tali beni a parti correlate (nazionali e estere) che la concessione in uso  a terze parti indipendenti (nazionali e estere).In caso di utilizzo indiretto dei beni immateriali oggetto di agevolazione, i criteri e metodi di determinazione del reddito agevolabile, derivante dalla concessione del diritto all’utilizzo di tali beni a parti correlate (nazionali ed estere), possono essere stabiliti mediante l’accordo preventivo con l’Agenzia delle entrate, di cui al successivo paragrafo 8.Se, invece, il reddito agevolabile derivi dalla concessione in uso dei beni immateriali a terze parti indipendenti, non è possibile attivare la procedura di accordo preventivo con l’Agenzia delle Entrate di cui al successivo paragrafo 8.  
Determinazione del reddito non tassato La procedura si divide in tre fasi:1)      Individuazione del reddito derivante dal bene immateriale;2)      Quantificazione della quota agevolabile in base alle spese di ricerca e sviluppo sostenute3)      Determinazione dell’importo non tassato (da inserire nel modello unico)  
Diritto allo sfruttamento dei beni immateriali La circ. 11/E sottolinea che il diritto allo sfruttamento economico di tali beni è condizione necessaria ma non sufficiente per la fruizione dell’agevolazione, in quanto occorrerà sempre verificare che agli stessi possa attribuirsi un valore dal quale derivano componenti positivi di reddito che concorrono alla formazione del reddito d’impresa. L’identificazione di tale valore avverrà con tecniche che potranno prescindere dalla rappresentazione in bilancio.  
Disegni e modelli giuridicamente tutelabili  Vedi 4.1.4. circ.11/e del 7.4.16  
Durata dell’agevolazio-ne 5 ANNI. Quello nel quale è comunicata l’opzione e i successivi 4.Può essere rinnovata per un periodo di pari durata ed è irrevocabile.  
   Gruppi di imprese Il regime del Patent box può interessare società che sono parte di gruppi nazionali e internazionali. Se una società del gruppo beneficia dell’agevolazione, il regime agevolativo dovrà seguire alcune modalità collegate alle operazioni infragruppo riguardanti lo sviluppo e la promozione dei beni immateriali oggetto dell’agevolazione.   
Informazioni aziendali, esperienze tecnico-industriali, commerciali o scientifiche Vedi 4.1.5. circ.11/e del 7.4.16  
Investment compact Il DL 3/2015 costituisce un pacchetto di misure entrato in vigore dal 21.1.2015, contenenti una serie di norme riguardanti il credito, gli investimenti, i conti correnti e la riforma delle Banche Popolari.Un riferimento al Patent box ha stabilito che le spese di ricerca e sviluppo, intendendo come tali quelle interne, quelle assegnate in outsourcing a terzi e quelle sostenute per l’acquisto da terze parti dei beni immateriali, vengono considerate in modo integrale nel calcolo del rapporto tra i costi di ricerca e sviluppo e i costi complessivi precedentemente descritti.Per quello che riguarda i costi di outsourcing che derivano, invece, dal rapporto con i soggetti che appartengono allo stesso gruppo, vengono considerati per un massimo del 30% dei costi considerati integralmente, precedentemente descritti.  
Ip Intellectual Property ( bene immateriale)  
Marchi di impresa Vedi 4.1.3. circ. 11/e del 7.4.16  
Nexus approach Si intende “nesso” tra le attività di ricerca e sviluppo, i beni immateriali ed il reddito agevolabile ad essi riferibile.Action 5 on modified nexus approach for IP regimes.Il nexus approach descrive le condizioni alle quali gli Stati devono attenersi, nell’ottica di valorizzare il più possibile il collegamento tra gli investimenti fatti nella ricerca e nello sviluppo e la detrazione fiscale.  
Nexus ratio Il Rapportotra i costi indicati ai commi da 2 a 5 dell’art. 9 del decreto patent Box e comma 4, ossia:spese  qualificate ( costi si attività di ricerca e sviluppo rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale)     ______________________________spese totali (costi complessivi) rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per produrre tale bene.Att: nel caso in cui non siano presenti spese nell’ambito della ricerca e dello sviluppo, incentrate sul bene immateriale, non si può beneficiare in alcun modo del Patent Box per quel che riguarda la minore imposizione sul reddito dell’intangibile. Esiste invece comunque l’obbligo di rispetto del periodo di permanenza del regime, ossia 5 anni. CRITERIO DI COMPETENZA

L’action 5 del progetto BEPS ( action plan on base erosion and profit shifting) richiede che per ogni regime preferenziale esista un’attività economica sostanziale.

Il nexus ratio consente di imputare il beneficio in commento al soggetto che sostiene i costi per l’attività di ricerca e sviluppo  relativa ai beni immateriali da cui origina agevolabile. Tali spese rappresentano un indicatore  di attività economica sostanziale ai fini dell’agevolazione Patent Box.

Deve comunque sussistere un collegamento diretto tra i costi  per attività di ricerca e sviluppo relativi al bene immateriale ed il reddito agevolabile ritraibile dall’utilizzo dello stesso.

Il rispetto di tali condizioni è garantito dall’art. 1, comma 41, della legge di stabilità 2015:” le disposizioni dei commi da 37 a 40 si applicano a condizione che i soggetti che esercitano l’opzione di cui al comma 37 svolgono le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei beni di cui al comma 39”.

 

Il punto 6 dell’art. 9 Patent box, prevede:

c)     per il primo periodo d’imposta di efficacia delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 37 e seguenti, della legge di stabilità n. 190 del 23.12.2014, e per i due successivi, ( cioè 2015-2016-2017)  i costi di cui al comma 1, ai fini del nexus ratio, sono quelli sostenuti nel periodo d’imposta cui si r riferisce la dichiarazione dei redditi e nei tre periodi d’imposta precedenti e sono assunti complessivamente ( per il 2015,2016,2017 il coefficiente si calcola computando tutti i costi qualificati e complessivi sostenuti nell’esercizio e nei 3 precedenti senza distinzione per singolo bene. Pertanto per il 2016 si devono considerare i costi qualificati e complessivi di competenza degli anni 2013-2014-2015 e 2016).

d)    Dal 2018 il coefficiente sarà calcolato per singolo bene avendo riguardo ai relativi costi qualificati e complessivi sostenuti negli anni 2015,2016,2017 e 2018. Ciò in quanto, nel frattempo, l’impresa avrà implementato sistemi di rilevazione adeguati.    

( norma:  a partire dal terzo periodo di imposta successivo a quello di efficacia delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 37 e seguenti, della legge di stabilità, ( anno 2018) i costi di cui al comma 1 sono quelli sostenuti nei periodi di imposta in cui le presenti disposizioni trovano applicazione e sono assunti distintamente per ciascun  bene immateriale).   

 

 

 
Nuovi beni immateriali Se si intende agevolare nuovi beni immateriali in anni successivi è necessario esercitare una nuova opzione che avrà durata pari a 5 periodi d’imposta a decorrere dal suo esercizio e richiederà tutti gli adempimenti del caso quali ad esempio l’inoltro di una nuova istanza di ruling. Se invece il nuovo IP sia complementare la nuova opzione avrà durata coincidente con l’IP già agevolato.  
OCSE indicazioni e Action Plan n. 5 In particolare la raccomandazione n.15 del report invita gli Stati membri ad aderire alle “linee guida” fornite dal rapporto stesso strutturate in sei azioni. Di particolare interesse sono le indicazioni contenute nella linea guida n.1, che invita gli Stati membri a modificare, abrogare e a non introdurre in futuro nuovi regimi fiscali qualificati come “dannosi” secondo i criteri fissati dal medesimo Report.  
Operazioni straordinarie Nelle fusioni, scissioni e conferimenti d’azienda, le agevolazioni si trasferiscono in capo all’avente causa che subentra nell’esercizio dell’opzione fatta dal dante causa, anche in relazione al sostenimento dei costi di cui all’art.9. Art.5 Decreto Ministe-riale
  Opzione  Dura 5 periodi di imposta è irrevocabile ed è rinnovabile. L’opzione consente di escludere dall’Irpef, Ires, Irap una quota di reddito derivante dall’utilizzo diretto o indiretto dei beni immateriali.Per il 2015 e 2016 l’opzione va trasmessa entro la fine del periodo d’imposta in cui ha inizio il regime di tassazione.    Per accedere al regime di tassazione agevolata, i soggetti interessati devono esercitare un’opzione da comunicarsi all’agenzia delle entrate con modalità telematiche.Il modello è scaricabile sulsito dell’Agenzia delle Entratesoftware è denominato PATENT BOX e l’attivazione della procedura di ruling che è obbligatoria nel caso di utilizzo diretto dei beni immateriali è facoltativa nel caso di utilizzo indiretto, con effetto dall’esercizio di presentazione dell’istanza. 

L’art. 4, c.2, decreto patent box, 30.07.2015, prevede che dal terzo periodo successivo a quello in corso al 31.12.2014 (ovvero dal 2017), l’opzione sarà comunicata direttamente nella dichiarazione dei redditi e decorre dal periodo d’imposta al quale la medesima si riferisce.  

 

SE il contribuente, una volta effettuata l’opzione, valuta successivamente non conveniente l’agevolazione ( o non possibile), egli non avrà conseguenze ( circ. AE 1° dicembre 2015 n. 36/E). in pratica è come se non l’avesse effettuata.   

Modalità:

 

per gli anni  2015 e 2016 mediante comunicazione telematica all’AE, utilizzando il software Patent box;

per i periodi d’imposta successivi , la comunicazione va fatta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo a decorrere dal quale di fruisce dell’agevolazione.

 

 

Art.7 decreto Patent Box

L’agevolazione

Spetta

se l’opzione che produce reddito

( è costituito dai canoni derivanti dalla concessione in  uso dei beni immateriali, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti a essi connessi) e (le somme dei risarcimenti e come restituzione dell’utile a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale per inadempimento a contratti aventi ad oggetto i beni immateriali e per violazione dei diritti sugli stessi beni.    

deriva dall’utilizzo dei seguenti beni agevolabili:

Software protetto da copyright;

Brevetti industriali, inclusi quelli per invenzione, invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello d’utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;

Marchi d’impresa, ivi inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione;

Disegni e modelli, giuridicamente tutelabili;

Informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche progettabili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili.  

con la formula

della Concessione in uso del diritto all’utilizzo dei beni immateriali di cui innanzi

o

attraverso l’uso diretto dei suddetti beni,

(individuati per ciascun bene immateriale oggetto dell’opzione il contributo economico da esso derivante che ha concorso algebricamente a formare il reddito d’impresa o la perdita)

per tale intendendosi l’utilizzo nell’ambito di qualsiasi attività che i diritti sui beni immateriali riservano al titolare del diritto stesso.

   

 

 

 

 
Perdite da Patent Box Già con la circolare n. 36/E/2015 è stato chiarito che in tale ipotesi è consentito il rinvio degli effetti positivi dell’opzione per il patent box ai futuri esercizi in presenza di una base imponibile positiva.La perdita  fiscale può verificarsi sia nel caso in cui il bene immateriale venga concesso in uso sia nel caso in cui lo stesso venga utilizzato direttamente. In entrambi i casi può verificarsi un’eccedenza fisiologica di costi fiscalmente rilevanti rispetto ai ricavi generati dallo sfruttamento diretto o indiretto del bene.La circolare specifica in particolare che le perdite fiscali, che sono causate da un determinato bene immateriale, devono rimanere solamente all’interno del regime del bene che le ha generate, senza avere alcun impatto sui redditi avuti da altri assets su cui sia stata esercitata l’opzione.         Circ. 11/E
  Plusvalenza È AGEVOLABILE ANCHE LA PULSVALENZA DA CESSIONE DEL BENE IMMATERIALE.La plusvalenza non concorre alla formazione del reddito complessivo se almeno il 90%sia reinvestito in attività di ricerca e sviluppo, finalizzate allo sviluppo, mantenimento e accrescimento di altri beni immateriali indicati nel medesimo articolo 6.Diversamente concorre normalmente alla determinazione del reddito agevolabile secondo quanto detto innanzi.  
Profit split Methods Metodo della ripartizione dei profitti da preferirsi nella determinazione del contributo economico.  
    Reddito Art.7 decreto Patent BoxL’agevolazioneSpettase l’opzione che produce reddito ( è costituito dai canoni derivanti dalla concessione in  uso dei beni immateriali, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti a essi connessi) e (le somme dei risarcimenti e come restituzione dell’utile a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale per inadempimento a contratti aventi ad oggetto i beni immateriali e per violazione dei diritti sugli stessi beni.     deriva dall’utilizzo dei seguenti beni agevolabili:Software protetto da copyright;Brevetti industriali, inclusi quelli per invenzione, invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello d’utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;Marchi d’impresa, ivi inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione;Disegni e modelli, giuridicamente tutelabili;Informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche progettabili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili.  

con la formula

della Concessione in uso del diritto all’utilizzo dei beni immateriali di cui innanzi

o

attraverso l’uso diretto dei suddetti beni,

(individuati per ciascun bene immateriale oggetto dell’opzione il contributo economico da esso derivante che ha concorso algebricamente a formare il reddito d’impresa o la perdita)

per tale intendendosi l’utilizzo nell’ambito di qualsiasi attività che i diritti sui beni immateriali riservano al titolare del diritto stesso.

   

 

 
 

Reddito agevolabile

 

 

Determinazione

 

 

 

 

Es diretto 1:

per chi utilizza internamente i beni immateriali, invece, il reddito detassato è equivalente al reddito ottenibile qualora detti beni siano dati in uso ad altre imprese.

Occorre individuare per ciascun bene oggetto dell’opzione, il contributo economico che ha fornito lo stesso bene alla formazione del reddito o della perdita aziendale, alla stregua di un ramo d’azienda autonomo. La quota di reddito agevolabile è poi determinata sulla base del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, accrescimento e sviluppo del bene immateriale e i costi complessivi aziendali. L’azienda determina preventivamente la quota di reddito agevolabile in contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate tramite la  procedura di ruling. Detta procedura consente di evitare di determinare discrezionalmen-te il reddito detassato e il rischio di subire rettifiche in una fase successiva.     

 

 

 

Es. indiretto 2:

l’azienda concede in uso il proprio brevetto a terzi ottenendo una royalty del 10% sul fatturato e la società che utilizza il brevetto realizza vendite per 1 milione. I ricavi dell’azienda proprietaria del brevetto ammontano ad €. 100.000,00. Supponendo che i costi fiscalmente rilevanti riconducibili al brevetto siano pari a 10.000,00, il reddito derivante dal bene immateriale sarà di 90.000,00, da tassare solo, a regime per 45.000,00 (nexus 1).

L’azienda proprietaria del brevetto conseguirà il beneficio senza limiti di tempo, fino a quando svolgerà attività di ricerca sull’intangibile.

 

L’art. 7 del decreto Patent box dettaglia le modalità di determinazione del reddito agevolabile ascrivibile all’utilizzo dei beni immateriali oggetto di incentivazione, distinguendo l’utilizzo diretto dalla concessione in uso.DETERMINAZIONE REDDITO CON UTILIZZO DIRETTO :   –  1  –PER ciascun bene immateriale oggetto dell’opzione deve essere individuato il reddito agevolabile ( definito, dalla norma primaria e dal decreto attuativo, anche come contributo economico o, dalla relazione illustrativa al decreto attuativo, come reddito figurativo) che ha concorso algebricamente a formare il reddito d’impresa o la perdita. Tale previsione dà contenuto al principio recato dall’art. 1, comma 39, terzo periodo, della legge di stabilità 2015 ai sensi del quale “ la procedura di ruling ha ad oggetto la determinazione, in via preventiva e in contraddittorio con l’Agenzia delle entrate, dell’ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l’individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi”. Le modalità di determinazione del reddito agevolabile in caso di utilizzo diretto sono illustrate nel paragrafo 6.1.Il contributo economico consiste nella quota di reddito ( o perdita) di impresa ascrivibile al bene o ai beni immateriali, incorporata nel reddito complessivo ( o nella perdita complessiva) derivante dall’attività d’impresa, che il soggetto beneficiario non avrebbe realizzato in assenza del bene immateriale stesso.Tale reddito (o perdita) figurativo è il risultato del “ conto economico virtuale” riferibile al bene immateriale, che tiene conto, per la parte delle componenti positive, della “ royalty implicita” sul bene intangibile incorporata nel prezzo di vendita del bene materiale ceduto o del servizio prestato e, per la parte delle componenti negative, della sommatoria di tutti i costi, diretti e indiretti, relativi alle attività connesse alla creazione, allo sviluppo, al mantenimento e/o al miglioramento del bene immateriale medesimo. In relazione alle modalità di individuazione dei costi diretti ed indiretti, si veda il successivo paragrafo 6.4.Il valore della royalty è implicito e come tale va estrapolato dal prezzo di vendita del bene o del servizio ceduto a terzi.Il contributo economico deve essere determinato assumendo l’esistenza di un ramo d’azienda autonomo deputato alla concessione in uso dei beni immateriali allo stesso contribuente, isolando, le componenti positive (implicite) e negative di reddito ascrivibili allo sfruttamento del bene intangibile.    Per  la determinazione delle componenti positive occorre far riferimento ai ricavi che sarebbero potenzialmente realizzabili qualora gli intangibili fossero utilizzati sul mercato, alle medesime condizioni d’impiego, da soggetti terzi indipendenti.Rientrano tra le componenti positive di reddito anche le somme ottenute come risarcimento a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, per inadempimento a contratti aventi ad oggetto i beni immateriali per i quali si esercita l’opzione e per violazione dei diritti sugli stessi.Nella determinazione del contributo economico si fa riferimento ai dati contabili, così come rilevati nei conti economici predisposti ai fini del bilancio di esercizio, tenendo presente le eventuali successive variazioni, in aumento o in diminuzione, ai fini fiscali, in particolare ai fini IRES.Nei casi in cui dovesse risultare più appropriato, è possibile fare riferimento, nella determinazione del contributo economico, ai dati così come rilevati nella contabilità analitica industriale, purchè il contribuente sia in grado di riconciliare i dati complessivamente riscontrabili in tale contabilità con i dati complessivamente indicati ai fini civilistici, e di fornire anche una riconciliazione con eventuali successive variazioni, in aumento o in diminuzione, effettuate ai fini IRES.

SI EVIDENZIA CHE IN CASO DI UTILIZZO DIRETTO DEI BENI IMMATERIALI OGGETTO DI AGEVOLAZIONE , I CRITERI E METODI DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO AL REDDITO D’IMPRESA SONO STABILITI MEDIANTE L’ACCORDO PREVENTIVO CON L’AGENZIA DELLE ENTRATE, DI CUI AL SUCCESSIVO PARAGRAFO 8.

 

CONCESSIONE IN USO (UTILIZZO INDIRETTO) 2-:

il comma 2 dell’art.7 del decreto Patent Box, dispone che il reddito agevolabile è costituito dai canoni ( o royalties) derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti ( spese per la tutela, lo sviluppo e la promozione del bene, ecc.) a essi connessi, di competenza del periodo d’imposta. Le modalità di determinazione del reddito agevolabile in caso di utilizzo indiretto sono rese nel paragrafo 6.2.

 

 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGEVOLABILE IN CASO DI UTILIZZO INDIRETTO:

 

Il reddito agevolabile derivante dalla concessione in uso del bene immateriale è determinato dai relativi canoni diminuito dei costi, diretti ed indiretti, fiscalmente riconosciuti ad essi connessi di competenza del periodo d’imposta (art. 7, comma 2, del decreto Patent Box).

Il risarcimento è considerato componente positivo.

Nella tipologia di utilizzo  indiretto di beni immateriali rientrano sia la concessione del diritto all’utilizzo di tali beni a parti correlate (nazionali e estere) che la concessione in uso a terze parti indipendenti (nazionali e estere).

 

Nell’indiretto la determinazione del reddito agevolabile per la concessione a parti correlate, può avvenire mediante l’accordo preventivo con l’Agenzia delle Entrate, pertanto nel caso di parti indipendenti non sarà possibile.

 Nuxus ratio =

 Rapporto tra

 R.a=  ( canoni-costi) x (costi specifici/costi complessivi) x 50%

 

 

Costi specifici=costi qualificati=costi di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale

                                               E

costi complessivi sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale

 

 

Il punto 6 dell’art. 9 Patent box, prevede:

e)     per il primo periodo d’imposta di efficacia delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 37 e seguenti, della legge di stabilità n. 190 del 23.12.2014, e per i due successivi, i costi di cui al comma 1 sono quelli sostenuti nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione dei redditi e nei tre periodi d’imposta precedenti e sono assunti complessivamente ( per il 2015,2016,2017 il coefficiente si calcola computando tutti i costi qualificati e complessivi sostenuti nell’esercizio e nei 3 precedenti senza distinzione per singolo bene. Pertanto per il 2016 si devono considerare i costi qualificati e complessivi di competenza degli anni 2013-2014-2015 e 2016).

f)      Dal 2018 il coefficiente sarà calcolato per singolo bene avendo riguardo ai relativi costi qualificati e complessivi degli anni 2015,2016,2017 e 2018. Ciò in quanto, nel frattempo, l’impresa avrà implementato sistemi di rilevazione adeguati.    

( norma:  a partire dal terzo periodo di imposta successivo a quello di efficacia delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 37 e seguenti, della legge di stabilità, ( anno 2018) i costi di cui al comma 1 sono quelli sostenuti nei periodi di imposta in cui le presenti disposizioni trovano applicazione e sono assunti distintamente per ciascun  bene immateriale).   

 

 

 

Metodo del confronto del prezzo (CUP) indicato dalla linee Guida OCSE.

E’ utilizzato nel transfer pricing.

 

Metodo del profit split

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I costi diretti si intendo-no tutti i costi imputabi-li in maniera certa ed univoca al “costo di produzione del singolo IP”

 

 

 

 

 

 

 

Ruling – diretto  obbligatorio (Istanza)Ovvero Accordo preventivo ai sensi dell’art.8 del D.L. n. 269/2003 L’opzione produce efficacia per il computo del quinquennio a partire dall’anno di presentazione dell’istanza di ruling.Se l’opzione è datata 2015 e l’istanza di ruling 2016, l’opzione decorre dal 2016.

 

Il titolare del reddito d’impresa che utilizza direttamente il bene immateriale obbligatoriamente, o in caso di utilizzo indiretto con società facenti parte del medesimo gruppo, o in caso di cessione del bene agevolabile a società del gruppo, facoltativamentenel secondo e terzo caso, deve attivare la procedura di accordo con l’Amministrazione finanziaria (ruling) al fine di definire in contraddittorio i metodi ed i criteri di determinazione del reddito agevolabile ( ipotesi di “ruling obbligatorio), mediante invio all’Ufficio ( Ufficio accordi preventivi e controversie internazionali dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Accertamento, settore internazionale – ROMA , via Cristoforo Colombo 426, c/d e Milano Via Manin 25), di istanza in carta libera da inoltrare a mezzo raccomandata con AR ovvero da consegnare direttamente all’Ufficio, che rilascia attestazione di avvenuta ricezione.(vedasi modalità di compilazione  di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1.12.2015 n. 154278)    Documenti richiesti per l’istanza di ruling:

  • Dati anagrafici, partita IVA, codice fiscale e l’indicazione per inviare le comunicazioni;
  • L’oggetto dell’accordo ( ad esempio, contributo economico  nel diretto, plusvalenza, operazioni infragruppo);
  • Tipologia dei beni immateriali interessati;
  • Indicazione sul vincolo di complementarietà di tali beni, se presente;
  • Descrizione su quale o quali attività di ricerca e sviluppo sono state svolte e del loro collegamento diretto con i beni immateriali;    
  • Firma del legale rappresentante

Documenti richiesti per le informazioni integrative:

 

  • Documentazione atta a individuare in modo analitico i beni intangibili;
  • Indicazione dettagliata sul vincolo di complementarietà dei beni immateriali utilizzati in modo congiunto;
  • Descrizione chiara sull’attività di ricerca e sviluppo che è stata svolta e il suo collegamento diretto con i beni immateriali;
  • Indicazione dettagliata dei metodi e dei criteri di calcolo per il contributo economico portato dai beni immateriali e i motivi per cui sono stati scelti;
  • Indicazione sulle società del gruppo con cui sono svolte le operazioni;
  • Indicazione analitica sui canoni  che sono derivati dalla concessione e dei costi fiscalmente rilevanti;
  • Indicazione analitica sui metodi e sui criteri di calcolo adottati per quantificare la plusvalenza.

Documenti richiesti per l’istanza di ruling alle piccole e medie imprese:

  • Individuazione analitica dei beni intangibili che hanno prodotto la quota di reddito agevolabile dal Patent Box tramite il loro uso diretto;
  • Indicazione dettagliata del vincolo di complementarietà, se presente,  dei beni immateriali utilizzati in modo congiunto come se fossero un unico bene, nell’ambito della creazione di un prodotto o di un processo. Dopo la legge di stabilità del 2016 il vincolo di complementarietà può riguardare anche beni di tipo diverso, se utilizzati in modo congiunto e questo vale retroattivamente anche per l’anno 2015 )(vedere circolare 11/2016);
  • La descrizione delle attività di ricerca e sviluppo direttamente collegate allo sviluppo, al mantenimento e all’accrescimento di valore dei beni immateriali oggetto dell’agevolazione.

Si evince che a differenza delle grandi imprese le PMI non devono illustrare quali metodi e criteri di calcolo hanno utilizzato, e perché, per quantificare il contributo economico portato dai beni agevolati.

Nel caso in cui vengano presentati, tali metodi potranno essere stabiliti in contraddittorio con l’ufficio durante la procedura di accordo preventivo successiva.

Ruling –indiretto-  facoltativo Dal 2017 l’opzione deve essere comunicata nella dichiarazione dei redditi.      In caso di utilizzo indiretto del bene immateriale, il soggetto che intende beneficiare dell’agevolazione ha la facoltàdi attivare la suddetta procedura di ruling ( quella di utilizzo diretto) qualora   tale utilizzo venga realizzato nell’ambito di operazioni con società che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa (ipotesi di “ruling facoltativo”).L’istanza, indirizzata all’Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali dell’Agenzia delle Entrate, è trasmessa in carta libera a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero da consegnare direttamente al citato Ufficio che rilascia attestazione di avvenuta ricezione.La norma sopra richiamata prevede, quindi, che quando il reddito agevolabile è determinato sulla base di un accordo con l’Agenzia delle Entrate, l’opzione diviene efficace dall’anno di presentazione dell’istanza di ruling.La decorrenza, tuttavia, dipende dal tipo di opzione, se obbligatoria o facoltativa. L’opzio-ne è efficace ma il contri-buente non può determi-nare autono-mamente il reddito e deve attendere la conclusione dell’accordo con l’Agenzia  
Ruling(effetti) Art. 4, comma 4, PATENT BOXIl periodo agevolabile che va dall’invio dell’istanza alla data  di sottoscrizione dell’accordo, può essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sottoscrizione del ruling.La relazione illustrativa chiarisce che resta ferma la possibilità di presentare istanza di rimborso o dichiarazione integrativa “a favore” di cui all’art. 2, comma 8-bis, del dpr 22.07.1998, n.322 se ne ricorrono i termini di legge. Vedi casistica alle pagg. 21-22-23 della circ. 11/E del 7.4.2016    
Software protetto da copy right Si intendono i programmi per elaborare in qualunque forma espressi purchè originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore.Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.Il presupposto della tutela del software coperto da copyright non è costituto da alcuna forma di registrazione o brevettazione, ma dall’espressione dell’opera protetta, consistente nel linguaggio informatico dotato di caratteristiche di novità e creatività. La prova deve risultare da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, da trasmettere all’Agenzia delle Entrate, che, nella consapevolezza delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, attesti la titolarità dei diritti esclusivi su di esso in capo al richiedente, a titolo originario o derivativo, e la sussistenza dei requisiti di tutela sopra individuati di originalità e creatività tali da poter essere identificati come opere dell’ingegno.  
Soggetti non residenti Il regime agevolativo è applicabile anche ai soggetti non residenti solo se tali soggetti hanno una stabile organizzazione nel territorio dello Stato e limitatamente ai beni immateriali che siano “attribuibili” a detta stabile organizzazione.  
Spese di ricerca e sviluppo E’ il requisito fondamentale per poter accedere a questo bonus fiscale che, tra l’altro, è cumulabile con il credito di imposta ricerca e sviluppo.  
Tardiva opzione L’opzione per il regime in commento può essere esercitata anche tardivamente qualora il contribuente rispetti le condizioni previste dall’art. 2, comma 1,del decreto legge 2.3.2012 n. 16.(Art. 2 Comunicazioni e adempimenti formali1. La fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non e’ preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita’ amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;b) effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;c) versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalita’ stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista).Es: soggetto che per l’anno 2015 non abbia esercitato l’opzione ma  abbia presentato istanza di ruling entro la fine del medesimo anno; il contribuente potrà fruire dell’agevolazione in esame a condizione che:

  • Abbia i requisiti
  • Effettui la comunicazione telematica dell’esercizio dell’opzione utilizzando il modello sopra  citato entro il 30.09.2016:
  • Versi contestualmente l’importo della sanzione ridotta ai sensi della lettera c) dell’art. 2, comma 1, d.l. n. 16/2012.

 

 
Tipologia di utilizzo agevolabili Decreto Patent box (art.7).Rientrano nell’ambito applicativo dell’opzione:

  • La concessione in uso a terzi del diritto all’utilizzo dei beni immateriali di cui all’art. 6 patent box.
  • L’uso diretto di beni immateriali di cui all’art. 6, per tale intendendosi l’utilizzo nell’ambito di qualsiasi attività che i diriti sui beni immateriali riservano al titolare del diritto stesso.

 

 
Up lift L’up lift è pari al minore tra il 30% dei costi qualificati e la differenza tra costi complessivi e costi qualificati.    
Utilizzo diretto del bene immateriale UTILIZZO DIRETTO : si ha quando l’impresa produce o mette in commercio o beni e i servizi creati con uno specifico marchio, brevetto, know how, ecc. il reddito del bene immateriale equivale al contributo economico che apporta alla produzione del risultato complessivo dell’impresa. Va determinato un conto economico virtuale riferito  al bene intangibile che deve indicare:

  • I proventi ossia le royalties implicite incorporate all’interno del prezzo del bene;
  • I costi diretti ed indiretti, ossia tutte le attività connesse alla creazione, allo sviluppo e al mantenimento del bene.

Data la presenza di elementi di discrezionalità. Occorre istituire con l’Agenzia delle Entrate una procedura definita di ruling internazionale (vedi art. 110 TUIR, L..326/2003, Provvedimento Direttore A.d.E. 23.07.2014), con lo scopo di individuare l’ effettivo apporto del bene immateriale ai ricavi che sono stati realizzati.

Nella circolare 11/E/2016 sono annoverati come metodi preferenziali il “ CUP” e il Residual Profit Split”.

 

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Per ciascun bene immateriale oggetto dell’opzione deve essere individuato il reddito agevolabile ( definito, dalla norma primaria e dal decreto attuativo, anche come contributo economico o, dalla relazione illustrativa al decreto attuativo, come reddito figurativo) che ha concorso algebricamente a formare il reddito d’impresa o la perdita. Tale previsione dà contenuto al principio recato dall’art. 1, comma 39, terzo periodo, della legge di stabilità 2015 ai sensi del quale “ la procedura di ruling ha ad oggetto la determinazione, in via preventiva e in contraddittorio con l’Agenzia delle entrate, dell’ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l’individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi”. Le modalità di determinazione del reddito agevolabile in caso di utilizzo diretto sono illustrate nel paragrafo 6.1.

 

 
Utilizzo indiretto del bene immateriale OVVERO CONCESSIONE IN USO.CONCESSIONE IN USO (UTILIZZO INDIRETTO):il comma 2 dell’art.7 del decreto Patent Box, dispone che il reddito agevolabile è costituito dai canoni derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti a essi connessi. Le modalità di determinazione del reddito agevolabile in caso di utilizzo indiretto sono rese nel paragrafo 6.2.   
Variazione in diminuzione Occorre effettuare una variazione in diminuzione in sede di determinazione del reddito d’impresa.Per esigenze di semplificazione si ritiene che la variazione in diminuzione da operare ai fini IRPER/IRES sia da operare anche ai fini IRAP, senza tener conto della diversa modalità di calcolo del tributo regionale, conformemente alle previsioni di cui all’art. 1, comma 43 della legge di stabilità 2015.  
     


RICORSO AVVERSO AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE

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ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI                       BARI.

Controparte:    AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI – UFFICIO TERRITORIALE DI BARI.

Oggetto: Anno 2012 – IMPOSTE COMPLEMENTARI IPOTECARIA E CATASTALE, INTERESSI, SANZIONI ED ACCESSORI.

Valore della controversia €. XXXXX.

                                                    RICORSO

                                                 INTRODUTTIVO

                                                    CUMULATIVO

Avverso gli avvisi di Rettifica e Liquidazione, emessi dall’ Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bari, Ufficio Territoriale di Bari, distintamente specificati, per soggetto d’imposta e tipo di imposta, nelle leggende che seguono:

  1. LEGGENDA DEGLI AVVISI CHE SI IMPUGNANO:1) atto numero 20XXX3000), relativo al Sig. XXXXXX, ricorrente sostanziale,nato a Putignano (Ba) il 08.05.1939 ed ivi residente alla Via S. XXXXXXX, Codice fiscale XXXXXXXXXXXXX,- Atto notificato il 02.1XXXX014, racc. n. 7XXXX525-4;
  •    Tributi accertati: IPOTECARIA E CATASTALE;2) medesimo atto numero 201XXXXXXXXXX3000, relativo al liquidatore della società XXXXX S.r.l. di BARI i, cancellata dal Registro delle Imprese di Bari in data 02.1xx13 per ultimazione della liquidazione e cessata all’Agenzia delle Entrate l’0xxxx013, rag. Tonio Detomaso, nato a Putignano (Bari) il 04.09.1947 ed ivi residente alla via F.S. Tateo n. 18, codice fiscale DTMTNO47P04H096B,-      Atto notificato il 02.xxx014, raccomanda-ta n. 766xxxx0199-0- Tributi accertati: IPOTECARIA E  CATA-

    STALE;

    3) medesimo atto n. 20131xxxxx000, relativo alla società xxxxx S.r.l., cancellata dal Registro delle Imprese di Bari in data 0xxx13 per ultimazione della liquidazione e cessata all’Agenzia delle Entrate l’08xxxx013 (all. n. 4,5,6), codice fiscale 0xxxxx,

  • Atto notificato il 03.1xx014, raccomandata n. 7xxxxx0200-1;Tributi accertati: IPOTECARIA E  CATASTALE.B. LEGGENDA DEI RICORRENTI, PER TUTTI GLI AVVISI DI RISPETTIVA PERTINENZA E COMPETENZA:1) Vxxxxxxxxx, acquirente, unico soggetto sostanziale destinatario degli effetti impositivi dell’avviso di rettifica e liquidazione;

    2) rag. Detomaso Tonio, nato a Putignano (Bari) il 04.09.1947 ed ivi residente alla via F.S. Tateo n. 18, già liquidatore della società venditrice “ xxxxxxxxx S.r.l., cancellata dal Registro delle Imprese di Bari in data 02xxxx2013 per ultimazione della liquidazione e cessata all’Agenzia delle Entrate l’08.xxx13, il quale agisce incidentalmente per sé e la società nel presente procedimento e cautelativamente, ma senza legittimazione processuale, per la presunta responsabilità in solido ipotizzata dall’Ufficio;

    3)   Soc. xxxxxxxxxr.l., cancellata dal Registro delle Imprese di Bari in data 0xxx3 per ultimazione della liquidazione e cessata all’Agenzia delle Entrate l’0xxxxx013, quindi società non più esistente. Soggetto estinto (all.4,5,6).

    ED IN NOME E PER

    CONTO DI TUTTI I

    SOPRA SPECIFICATI

    SOGGETTI D’IMPOSTA,

    IL DIFENSORE  TECNICO

    ABILITATO

DIFENSORE: rag. Tonio Detomaso nato a Putignano il 04 settembre 1947, c.f. DTM TNO 47P04 H096B, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari al n. 137, sez. A, PEC: toniodetomaso@pec.it, fax 080/4913207, giusta procura rilasciata in calce del presente atto, con studio in Putignano, Via Giovanni Pascoli n.27/a, presso il quale il ricorrente xxxxxxxx è elettivamente domiciliato ai fini del giudizio;

CON RICHIESTA

  1. DI SOSPENSIONE DEGLI ATTI IMPUGNATI, AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D. LGS. 31.12.1992, N.546 E S.M.;
  2. DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA IN PUBBLICA UDIENZA, AI SENSI DELL’ART. 33, 1° COMMA DEL D. LGS. N. 546/92. ALL’UFFICIO DELLA P.A.F. AVVISANTE, DI ANNULLAMENTO DEGLI OPPOSTI AVVISI, MEDIANTE L’APPLICAZIONE DELL’ISTITUTO DELL’AUTOTUTELA, AI SENSI DELL’ART. 68 DEL D.P.R.  287/92 E DELL’ART. 2 QUATER DEL D.L. 30.09.1994, IN LEGGE 30.11.1994, N.656 E DELLE DIRETTIVE APPLICATIVE E  REGOLAMENTARI DETTATE DALLE ISTITUZIONI GERARCHICHE SOVRAORDINATE.
  3. CON RICHIESTA ISTRUTTORIE (art.7, D. Lgs.546)
  1. Se la Commissione lo reputi necessario acquisire ogni elemento conoscitivo aggiuntivo degli immobili del xxxxxxx, delle sue complessive condizioni e di agibilità;
  2. Ordinare all’Ufficio il deposito di tutti i documenti pseudo probatori indicati in motivazione dell’avviso, copia dell’atto pubblico rogato dal notaio Cxxi il 03.08.11, repertorio 54xxx/17924, registrato a Bari il 042011 al n. 25xxx2, considerato dall’Ufficio quale parametro di riferimento;

    ———-O———-

    Il sottoscritto difensore rag. Tonio Detomaso, libero professionista in Putignano (Ba), in conseguenza del mandato difensivo ricevuto dal Sig. xxxxxxxxxo, ha riscontrato la totale infondatezza ed illegittimità dell’anzispecificato Avviso Erariale, pertanto, ai sensi dell’art.18 e seguenti del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546 e s.m.

    R I C O R R E

    a Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale, quale Giudice a Quo, affinché eserciti la relativa cognizione e decida la controversia ai sensi dell’art. 36 dello stesso D. Lgs. n. 546/1992, e s.m..

    PREMESSA  AI  M O T I V I  DEL  RICORSO

  1. I tre Avvisi di rettifica e liquidazione, nel loro costrutto formale, sostanziale, logico e giuro-impositivo, in abbinata constatata ricorrenza della connessione per natura tra gli stessi sul piano dei motivi, dei fatti, dei criteri di discrimine dei presupposti, dei tributi, dell’oggetto e di ogni altro elemento giuridicamente considerabile, nella ratio dell’art.29 del D.Lgs. n.546/1992 e s.m. e delle norme del C.P.C., configurano la Condicio Iuris di proponibilità “cumulativa”  del presente ricorso. Trattasi cioè dell’unico fatto economico posto in essere dalla cessata società “ xxxxxxxx.r.l.”, assunto dall’Ufficio come ipotesi di aggiuntiva obbligazione d’imposta, anche se il liquidatore rag. Detomaso Tonio e la società sono stati destinatari di notifica di atti nulli ed entrambi non sono più soggetti di diritto e sono privi di legittimazione sostanziale e processuale, Corte di Cassazione, sezioni unite, sent. N. 4062 del 22.02.2010.
  2. L’assenza dagli atti di controversia, per la mancata allegazione all’avviso fiscale in disamina, degli atti istruttori posti in essere dall’Ufficio o assunti “ per relationem” determina la condizione di incostitutività della pretesa tributaria e di “ ingiusto ed irregolare procedimento” e l’impossibilità dell’adeguato esercizio del diritto di difesa. Con la Sentenza n. 3262 dell’11.02.2013, la Cassazioneha stabilito che quando l’ufficio procede alla rettifica del valore di un immobile ai fini dell’imposta di registro ( per rinvio anche all’ipotecaria e catastale, D. Lgs. 31.10.1990, n. 347, art. 13), comparando tale valore al prezzo di trasferimento di altro immobile di analoghe caratteristiche, deve allegare all’avviso di rettifica il contratto di trasferimento posto a base della comparazione.Quindi, una volta che i fatti costitutivi sui quali si fonda la domanda erariale, si perfezionano con l’allegazione delle prove, il convenuto contribuente deve provare i fatti impeditivi, modificatvi o estintivi, inibendo così ai fatti costitutivi di produrre il loro naturale effetto giuridico.

MOTIVI DEL RICORSO

IN FATTO

FALSA ED ERRONEA CONSIDERAZIONE DELL’ATTO ECONOMICO DI COMPRAVENDITA, AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE DEGLI IMMOBILI. CONSEGUENTE ARBITRARIETA’ ED ILLEGITTIMITA’ DELL’ASSUNTO RETTIFICATIVO, DELLA METODOLOGIA APPREZZATIVA APPLICATA E DEI RELATIVI ATTI ISTRUTTORI E FINALI DEL PROCEDIMENTO DI RETTIFICA. REIEZIONE DELL’INTENTO IMPOSITIVO PER INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DELLE RAGIONI GIURIDICHE.

Il ricorrente xxxxxxxxx, con atto pubblico rogato dal Notaio Avv. Axxxxasi del 28.12.2012, registrato a Bari il 07xxx2013, al n. 48xx1T, ha acquistato dalla società xxxxxx.( all. n.1):

  1. Locale a piano interrato, palazzina “E” con accesso dalla rampa al civico 9xx/A di via Sanxxxxxxx in xxxxxxoli, partita n. 1xxxxx1, foglio 18, particella 4xx sub 42, interno 1, scala E1, lotto E, p. 1 int, cat. C/2, cl. 4 (deposito)  di mq. 4xxx al prezzo di €. 65.000,00;
  2. Locale di via xxxxxarco n. xxx, al piano terra della palazzina F, partita cat. 12xxx, foglio 1xx particella 16/2, cat. c/1 ( ufficio), classe 3, di mq. 101;
  3. Locale al piano interrato con accesso dalla rampa carrabile ultima porta a destra, partita cat. 1xxxx, foglio 1xx, particella 16/2, scala F di mq. 190 ( si segnala l’errore di accatastamento).Il valore venale dichiarato per i beni di cui ai punti 2 e 3 è di €. 1xxxxxx,00.Complessivamente il valore venale dei suddetti beni in atto è di €. 23xxx500,00. L’Ufficio accerta il valore normale di €. 8xxx45,00,  e chiede il pagamento di €. 1xxx2,52 a titolo di imposta ipotecaria ed interessi, €. xxxx0,84 per imposta catastale ed interessi, €. 2xxxx,00 per sanzione pecuniaria ipotecaria e catastale, per un totale di €. 4xxxxx,36. Ai fini del corretto inquadramento del caso, va detto che il notaio rogante, erroneamente, ha indicato per le unità di cui ai punti 2 e 3 un’unica superficie complessiva di mq. 1xxx, mentre in realtà le unità sono due distinte che misurano la superficie di mq. 101 per il locale al piano terra (punto 2), C/1 classe 3 e di mq. 1×0 per l’interrato deposito di cui al punto 3, senza attribuzione di categoria propria, come è indicato nella piantina planimetrica allegata all’atto notarile, pertanto il valore venale dei due beni non può essere unico per tutta la superficie di mq. 16x, ma occorre procedere alla determinazione di due valori, tra l’altro molto diversi l’uno dall’altro, quello relativo al locale al piano terra di mq. 1xx e quello relativo all’interrato di mq. 1×0. Né il notaio, né l’ufficio si sono resi conto, consultando le piantine planimetriche allegate all’atto, che il piano interrato è accatastato quale deposito e che non poteva mai essere un C/1 !!.E’ appena il caso di segnalare che i predetti immobili sono ubicati nell’estrema periferia di Bxxxxxli ( foto n. 26 e 27 all.2).

    Lo stato di conservazione degli immobili, tranne per il locale negozio a piano terra di mq. 1x, le cui condizioni sono discrete, è pessimo. 

    Ma veniamo alla discrimina dei fatti di nostro ed attuale interesse:

  • Costitutivi dell’atto economico di compravendita in argomento;
  • Identificativi, apprezzativi, valutativi, procedimentali e comparativi che l’Ufficio ha applicato al medesimo caso.Già la perizia giurata, allegato n.3, descrive esaurientemente i beni, ma qui si vogliono fornire ulteriori dati:Unità immobiliare di cui al precedente punto 1)-  Locale deposito a piano interrato, palazzina “E” con accesso dalla rampa al civico x8/A di via Saxxxxxxxi, cat. C/2, cl. 4, di mq. 4xxx, rappresentato dalle foto contraddistinte dal n. 1 al n. 15. L’ubicazione è periferica, a ridosso della campagna, e si accede dalla rampa carrabile (foto 1,2,3,4). Per la descrizione del locale si richiamano le foto dalla n. 5 alla n. 15, dalle quali emerge che trattasi di locale di servizio il cui utilizzo è limitato al deposito di beni leggeri, essendo vuoto sotto la pavimentazione, mentre si evidenzia che lo stesso è privo di impianto idrico e fognante e quindi di servizi igienici di alcun genere.   Unità immobiliare di cui al precedente punto 2)- Locale di via Sxxxxxxo n. 8x, in xxxonxxxxxli, al piano terra della palazzina F, cat. C/1 (negozi, botteghe), classe 3, di mq. 101 (foto 16,17,18, 19). E’ l’unico dei tre locali, a piano terra, ubicato poco distante dal precedente e quindi in posizione periferica a ridosso della campagna, in discrete condizioni ma avente un bagnetto di appena 4,5 mq. dotato di solo due pezzi igienici, rifiniture economiche popolari e non sono state fatte opere di miglioramento (foto 17 e 18).Unità immobiliare di cui al precedente punto 3)-Locale deposito sottostante, alla via Sxxxx, in xxxxxxi, con accesso dalla rampa carrabile ultima porta a destra, scala F di mq. 1xxxx, erroneamente accorpato con il precedente immobile sotto la stessa partita catastale 12673, foglio 18,  particella 16, sub.2, categoria (C/1), classe 3, mq. xxx. Trattasi in realtà di locale deposito C/2 in pessime condizioni, umido, è in condizioni igieniche poco idonee dal momento che risulta interessato da consistenti fenomeni di infiltrazione di acqua a causa della posizione soggetta ad intrusione di acqua piovana proveniente dalle strade pubbliche poste a monte, privo di impianto fognario, dotato solamente di impianto elettrico di illuminazione interna; il tutto osservabile nelle foto dalla n. 19 alla 25.

Una volta fornita la fedele rappresentazione dei beni immobili oggetto del trasferimento, necessita esaminare l’atto di rettifica e liquidazione  emesso dall’Ufficio alla luce delle citate notizie e prove e della normativa di riferimento, al fine di affermare che i valori accertati dall’ufficio impositore sono infondati, inesistenti.

Alla pagina 3 dell’atto, motivazione, secondo capoverso l’ufficio ripete un errore già commesso dal notaio in fase di stipula, ovvero dice che il Signor xxxxxxxxxxx ha acquistato dalla società xxxxxxxxxS.r.l. in liquidazione “ un locale ad uso commerciale ed un locale ad uso deposito siti nel Comune di xxxxxxxxi, via Sxxxxxrco n. xx e n. xxx8/A, rispettivamente della estensione catastale di mq. 1×3 e mq. 4×5, riportati in catasto…”, erettifica i valori dichiarati, ultimo capoverso della pag. 3, per la superficie catastale di mq. 163 del locale commerciale il valore unitario come sopra determinato in €. 2.200,00 per metro quadrato e applicando alla superficie catastale di mq. 445 del locale deposito il valore unitario di €. 1.041,00 per metro quadrato”.  I super valori praticati dall’Ufficio non sono certamente applicabili al caso di specie, ma essi sono inesatti anche perché utilizzati per superficie metrica sbagliata, I locali, come innanzi riportato,  sono tre e non due, aventi caratteristiche e valori diversi da quelli assunti dall’Ufficio, aventi i seguenti valori dichiarati:

  1. Locale a piano interrato, palazzina “E” con accesso dalla rampa al civico 9/A di via Sxxxxan Marco in Mxxxxonopoli, partita n. 1xx71, foglio x1, particella 486 sub 4x, interno 1, scala E1, lotto E, p. 1 int, cat. C/2, cl. 4 (deposito)  di mq. 445, acquistato il 19.12.2002 per €. 63.835,00;
  2. Locale di via Sxxxxxxx, al piano terra della palazzina F, partita cat. 12xx3, foglio 18, particella 16/2, cat. c/1 ( ufficio), classe 3, di mq. 101;
  3. Locale al piano interrato con accesso dalla rampa carrabile ultima porta a destra, partita cat. 12673, foglio 18, particella 16/2, scala F di mq. 190. I locali di cui ai punti 2 e 3 furono acquistati il 30.12.1994 per il prezzo complessivo di €. 136.861,08.Il valore dichiarato per il bene di cui al punto 1) è di 6xxx000,00, mentre per i beni di cui ai punti 2 e 3 è di €. 17xxx0,00, per complessivi €. 2xxxxx0,00.= Rispetto al prezzo di acquisto si osserva, comunque, l’incremento di valore, certamente modesto per l’immobile di 445 mq., più rilevante per i due immobili di via Saxxxrco 88; mq. 101 più mq. 190. Gran parte dell’incremento di valore, dall’acquisto ad oggi, è stato corroso dal pessimo stato conservativo degli immobili, dalla carente tecnica costruttiva e dalla negativa congiuntura economica del nostro Paese che, tra i molteplici effetti, quello del crollo del mercato immobiliare è tra i più evidenti.         

Al terzo comma della pag. 3 l’Ufficio scrive che ai sensi dell’art. 51, terzo comma, del D.P.R. 26.04.1986, n. 131 è stato effettuato il controllo del valore dichiarato, a seguito del quale è stato rilevato un significativo scostamento rispetto al valore normale determinato sulla base dei criteri stabiliti dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27.07.2007.

Nella determinazione dei valori accertati, pag. 3, l’Ufficio dice che:

  • ha tenuto conto delle quotazioni immobiliari (OMI) … relative a fabbricati con analoghe caratteristiche, siti nella zona in cui sono ubicati i fabbricati trasferiti.  Alla motivazione, tuttavia, non allega alcun documento, violando così il dettato di cui all’art. 52, comma 2 bis, del D.P.R.26.4.86, n. 131;
  • ha tenuto conto in particolare di un locale sito in xxxx, via Nxxxinese, n. 31/A , della estensione catastale di mq. 52, riportato in catasto fabbricati del Comune di xxxoli al foglio 11, particella 3xxx4 sub. 4, trasferito con atto rogato dal notaio Cesare Cerasi il 3.8.2011, repertorio 54342/17924, registrato a Bari il 4.8.2011 al n. 25782 ma non indica la categoria, per il quale è stato dichiarato tra le parti un prezzo di vendita pari ad euro 2.xxxx,00 circa al metro quadrato.Ancora una volta l’Ufficio ha violato l’art. 52 per non aver fornito al contribuente alcun documento probante ed illustrativo; in pratica il ricorrente non è messo nelle condizioni di esercitare una valida difesa non disponendo del contenuto della  motivazione. E per l’esattezza la zona indicata dall’Ufficio ( Via Lagxxxxxese), pur essendo anch’essa periferica e distante dai locali in questione almeno due chilometri, è una contrada sorta a partire dagli anni 70 ed ha visto un discreto sviluppo urbanistico ( foto n. 28 inizio contrada), mentre la zona a noi interessata, avviata all’urbanizzazione solo dal 1990, si proietta più a sud di xxxpoli, verso l’entroterra, verso la campagna tra Monopoli e Castellana Grotte; trattasi di due zone urbanistiche con valori commerciali diversissimi.Ma poi i 52 mq. di via xxese sono stati paragonati con i 163 metri quadrati  e con quale criterio ha potuto procedere l’ufficio se i due locali hanno superfici diverse, destinazioni diverse, classamento diversi, utilizzazione diversa, stati conservativi diversi, insomma è irriverente voler affermare che il paragone è legittimo tanto da dare legittimazione alla “motivazione”.   Pertanto, riferisce l’Ufficio sulla scorta di quanto innanzi “ si accerta il valore dei locali oggetto del trasferimento in euro 8xxxxx45,00 contro il dichiarato di €. 2xxxxx500,00, determinato applicando:
  • alla superficie catastale di mq. 1xx del locale commerciale il valore unitario come sopra determinato in euro 2.200,00 per metro quadrato e
  • alla superficie catastale di mq. 44x del locale deposito il valore unitario di euro 1.041,00 per metro quadrato. La determinazione è, come detto innanzi, sbagliata ed irreale perché il locale commerciale è di 101 mq., l’altro locale è interrato e misura mq. 190. In sintesi oggetto della compravendita sono:
  • un locale a piano terra di mq. 101;
  • due interrati uno di mq. 190 e l’altro di 445; entrambi sprovvisti di servizi igienici, fogna ed acqua, umidi perché soggetti a soventi infiltrazioni di acqua piovana, il cui valore venale è molto basso, come fedelmente rappresentato dalla perizia estimativa allegata al presente ricorso.  E’ di tutta evidenza che il valore accertato è errato per quantità, qualità e valori delle superfici tassabili.

Il grave errore di veduta ed apprezzamento degli immobili è stato causato da un grave e del tutto formale e superficiale procedura di cognizione dell’oggetto dell’atto economico, sostanziatasi in un procedimento astratto, a ritualità meccanicistica, senza veri ed adeguati contenuti di conoscenza dei tre immobili e senza elementi concreti, eppure l’Ufficio avrebbe potuto verificare, ad esempio, l’esistenza di eventuali contratti di locazione da cui cogliere la redditività per determinare valori venali attendibili, capitalizzando il canone, come in effetti succede per il locale interrato di 445 metri quadrati. In epoca antecedente alla rettifica, il xxxxxdopo ben 6 anni di sfitto, locava alla ditta Euxxxxxxno S.r.l. per uso deposito (all. n.7) al canone mensile di 450,00. L’equivalente impiego finanziario, al tasso del 5%, ammonta a poco più di 100.000,00 euro (centomila/00) ( (450,00*12*100)/5). Il canone da “solo” esprime la capacità di reddito ritraibile.        

Aspetti negativi dell’operato dell’Ufficio:

  1. Base imponibile accertata- è stata configurata una base impositiva irreale, errata,  dovuto a:
  • ai metri quadrati sbagliati;
  • all’errato inquadramento dei beni nella categoria e classe catastale;
  • all’attribuzione di valori che nella realtà quotidiana non trovano alcun riscontro, tenuto conto del pessimo stato in cui si trovano e non per incuria del proprietario ma per ragioni ascrivibili esclusivamente alla pessima qualità tecnica costruttiva ed al materiale appena economico impiegato,configurando la grave violazione dell’art. 43 lett. a) del D.P.R. 26.04.1986, n. 131 per effetto del quale la tassazione deve essere certa e riferita al bene singolarmente individuato e non approssimativa purchè sia a vantaggio dell’Erario.  Forse un breve contraddittorio, da tenersi non a ridosso della prescrizione per la rettifica, andava previsto allo scopo di acquisire le notizie utili necessari a confermare il reale valore venale dei beni trasferiti dichiarato.b) Ricerca del valore dei beni– recita il comma 2 dell’art. 51 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131, che “ si intende per valore il valore venale in comune commercio”. A ben vedere è tassativo e chiarissimo. La tassazione, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, deve avvenire in base al valore venale in comune commercio; non sono ammessi altri metodi o scorciatoie che delegittimano il rapporto tributario tra Fisco e contribuente, poiché il VALORE VENALE- ( art. 51, comma 2) è costituito  dal valore oggettivo del bene determinato dalle leggi di mercato sulla base delle qualitàdell’immobile, così che, certo, maggiore è la rappresentatività, in quella direzione, delle quotazioni OMI, fermo restando il fatto che, comunque, l’utilizzo dello strumento a fini accertativi sconta pur sempre la natura di parametro di rilevazione statistica riferito ad un intervallo da valori ed espressione di situazioni ordinarie, dunque da utilizzarsi- conformemente alle precisazioni di fonte ministeriale- non in sostituzione della stima ma solo con finalità  ausiliarie e con effetto di “indicazioni di larga massima”, ad un livello probatorio inferiore a quello della “stima effettuata da un tecnico professionista” che, come sopra sottolineato “”rappresenta l’unico elaborato in grado di rappresentare e descrivere in maniera esaustiva e con piena efficacia l’immobile di motivare il valore da attribuire al bene medesimo”.

La Cassazione ha avuto modo di sottolineare che in materia di imposta di registro si ha riguardo al valore di mercato del bene.    

La Suprema Corte ha detto, inoltre, che il valore venale in comune commercio è null’altro che quanto si può ricavare dalla vendita di un determinato bene.

Ed ancora si intende il valore di scambio di un bene derivante dall’interazione della domanda e dell’offerta in una libera contrattazione di mercato. Esso è un parametro di valutazione di un bene tendenzialmente oggettivo dipendente solo da qualità intrinseche del bene stesso; il prezzo, invece, benchè naturalmente influenzato dal valore oggettivo del bene, è un parametro per sua natura soggettivo legato alla volontà, alle esigenze e a circostanze individuali proprie delle parti contraenti.

E passando al 3° comma dell’art. 51 del D.P.R.131/86, leggiamo “ Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari l’ufficio del registro, ai fini dell’eventuale rettifica, controlla il valore di cui al comma 1 avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell’atto o a quella in cui se ne produce l’effetto traslativo o costitutivo, cheabbianoavuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni, ovvero alreddito nettodi cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tassomediamente applicatoalla detta data e nella stessa località per gli investimenti immobiliari, nonché ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni.   

L’attenta lettura ci porta a soffermarci sul periodo:

  • …”stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni”. Nel caso che ci riguarda non siamo in grado di affermare se ricorrono o meno le analoghe caratteristiche e condizioni perché non disponiamo dell’elemento comparativo, mentre sappiamo solamente che il locale assunto come riferimento comparativo dall’ufficio misura 52 metri quadrati e solo per questa ragione non è affatto comparabile agli immobili oggetto della rettifica; ovviamente non sappiamo poi se detto locale si trova a piano terra, né lo stato conservativo, né le ragioni della compravendita, e così via dicendo. Si avanzano forti perplessità !.   
  • “reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato”. Con riferimento al locale deposito di 445 metri quadrati, il ricorrente si è sostituito all’ente impositore e, come indicato in precedenza, la capitalizzazione del reddito netto ritraibile ( al netto delle spese) fornisce un valore venale di poco più di 100.000,00 euro; valore distantissimo da quello ipotizzato dall’ufficio, ovvero €. 445.445,00.   Anche per questa via, purtroppo, dobbiamo rilevare la violazione dell’art. 51 del D.P.R. 131/1986.

c) E’ chiaro, poi, che lo scostamento tra dichiarato ed accertato, da solo, non può mai definirsi “ Motivazione”, non avendo l’ufficio, nel caso di specie, né allegato l’atto di comparazione, né ha offerto altri elementi a sostegno della pretesa tributaria, anzi ha dimostrato di non conoscere affatto il vero contenuto della transazione, né di volerlo conoscere attraverso una informativa o contraddittorio con il contribuente, qualificandoinidoneo l’atto a dar conto dei presupposti di fatto e diritto posti a suo fondamento… gravando il contribuente che, onde evitare che l’atto divenga definitivo, si trova costretto a ricorrere in ogni caso in giudizio, prima ancora di avere la possibilità di conoscere gli elementi necessari per valutare la fondatezza e la legittimità della pretesa impositiva avanzata nei suoi confronti. La chiamata in causa dell’ex liquidatore, che alla data della notifica non ha alcuna legittimazione processuale, né la società già cancella dal Registro delle Imprese e dall’Agenzia delle Entrate, procura l’ingiusto onere di assumere comunque la difesa anche se solo al fine di conseguire la declaratoria di nullità degli atti loro notificati perché privi di legittimazione sostanziale e processuale.     

Tra l’altro si osserva che non è sufficiente che il documento richiamato sia semplicemente conoscibile dal contribuente, a meno che esso non riguardi un atto compiuto alla sua presenza (ad esempio PVC) o che sia stato a lui comunicato nei modi di legge, così che “il riferimento ad un atto non conosciuto dal contribuente, ma del quale egli possa procurarsi la conoscenza, comporterebbe una più o meno accentuata ( e del tutto ingiustificata) riduzione del lasso di tempo a lui concesso per valutare  la fondatezza dell’atto impositivo e si risolverebbe in un’indebita menomazione del suo diritto di difesa, che l’art. 24 Cost. annovera tra i principi fondamentali dell’ordinamento ed esige che sia garantito come “inviolabile” in ogni stato e grado del procedimento”.

Pertanto, “il ricorso a elementi offerti da altri documenti, non conosciuti dal contribuente né a lui comunicati, è legittimo solo se tali documenti sono allegati all’atto che li richiama o in esso riprodotti”.

d) Quanto all’obbligo di allegazione, in genere, ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato e deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.

Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l’atto cui essa si richiama (art. 3, c3, Legge n. 241//1990).

L’OBBLIGO di allegazione degli atti richiamati nell’atto impositivo è ineludibile e non surrogabile dalla conoscibilità in astratto, in considerazione dell’esigenza di tutelare l’effettività del diritto alla difesa (Cass. Civ. 16.10.2012, n. 17755)

La menzione del criterio astratto su cui si fonda la rettifica e la specificazione degli estremi dell’atto assunto quale termine di comparazione, soddisfano l’onere di motivare l’avviso di rettifica, ossia di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del medesimo, ma non sollevano l’ufficio dal diverso ed ulteriore onere di allegare, ove la motivazione abbia un contenuto comparativo, l’atto assunto quale termine  di comparazione.

Con la sentenza n. 3262 dell’11.02.2013, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che quando l’ufficio procede alla rettifica del valore di un immobile ai fini dell’imposta di registro, comparando tale valore al prezzo di trasferimento di altro immobile di analoghe caratteristiche, deve allegare all’avviso di rettifica il contratto di trasferimento posto a base della comparazione.   (art. 52, comma 2 bis, dpr 131/1986).

Trattasi di principio cardine dell’ordinamento giuridico tanto nel diritto amministrativo quanto in quello tributario. Soventemente e per intuibili ragioni l’ufficio tributario si sottrae dall’osservare l’obbligo di allegazione.

Quindi anche per questa via l’atto di rettifica è nullo, comma 2-bis dell’art. 52 del DPR 131/1986.  

IN  DIRITTO

1°)- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, COMMI 1° e  3°, DELLA LEGGE 7.8.1990, N.241;  ART. 52, COMMI 2° e 2 bis DEL T.U. 26.4.1986, N.131, PER FALSA, GENERICA, APPARENTE, STEREOTIPATA, INSUFFICIENTE E SOSTANZIALMENTE MANCANTE “MOTIVAZIONE”, DEGLI OPPUGNATI AVVISI   DI RETTIFICA DEL VALORE VENALE E LIQUIDAZIONE MAGGIORE IMPOSTA.

Dalle norme appena richiamate è prescritto, ora per la generalità degli atti amministrativi, ora più specificatamente per gli avvisi di accertamento o di rettifica, che devono essere “motivati”, costituendo così la motivazione il requisito giuridico base dei provvedimenti amministrativi, omesso il quale le norme stesse ne sanciscono la “nullità”. Lo Stesso concerto normativo specifica che la motivazione deve indicare i  presupposti di fatto “ e le “ragioni giuridiche” che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria (testuale dall’art.3 della Legge n. 241/1990 e s.m.). Certamente l’intero ordinamento giuridico Costituzionale dello Stato, le stesse poco prima menzionate leggi e più precisamente quelle concernenti il procedimento amministrativo, contengono un onere, un vincolo non solo ontologico-professionale, alla stregua del quale la “ motivazione “ deve essere innanzitutto veridica, genuina ed adeguata, indubitabilmente in relazione alla natura ed il genere dell’atto che la porta ed alle risultanze dell’istruttoria che ha preceduto la sua stesura. Trattasi dei requisiti atti a qualificare giuridicamente tale l’elemento, che la norma, da secoli e secoli, denomina  motivazione”. La Suprema Corte di Cassazione, intervenuta a tal proposito nel lontano anno 1987, con la Sua Sentenza n. 2999, del 27.3.1987 ( seguita da numerosissime altre di pari tenore), nel ritenere nullo un avviso di accertamento fiscale ( con riferimento agli artt. 48 e 49 del D.P.R. sull’imposta di registro n. 634/1972), aveva equiparato a “mancanza di motivazione” i casi in cui la motivazione è soltanto apparente, stereotipata, contenente frasi di mero stile che, per la loro genericità, sono applicabili ad una serie indeterminata di casi, a qualsiasi accertamento. Trattasi del coronamento di un periodo d’impegno dottrinario e giurisprudenziale di settore, durante il quale si erano distinte alcune sezioni della commissione Tributaria, che nelle loro decisioni avevano accolto la esatta concezione giuridica dell’obbligo di motivazione (22.5.1978, n. 1585) e la sezione XIII  (sua decisione del 20.9.1978, n.2335), secondo la quale l’accertamento di valore, ai fini dell’imposta di registro, “ deve essere motivato, a pena di nullità, in guisa da esternare non solo gli elementi di stima, ma anche i fatti posti in concreto a fondamento della stima”.

Si è detto  che l’Ufficio avvisante ha esternato poco e nulla e quel poco che ha esternato e completamente falso. E che di falsità trattasi lo si evince bene dal circolo vizioso generato dall’Ufficio, composto dalle circostanze:

  • Che non si è dato conto e ragione di nulla;
  • Ha proceduto “ de relato “ e per paradigma, individuando un parametro del quale non ha reso i termini;
  • Ha trascurato di vedere e capire se i tre cespiti coinvolti nella valutazione erano comparabilie rispondenti in termini di analogiche caratteristiche e condizioni.In giurisprudenza  ed in dottrina si vuole che la motivazione sia l’esternazione dei motivi di opportunità, di convenienza amministrativa, ecc. che stanno a fondamento dell’atto. A parte le prescrizioni che si leggono nelle singole leggi d’imposta, vale anche per gli avvisi di accertamento, rettifica, ecc., la regola generale del diritto amministrativo, già indicata, secondo cui la motivazione deve essere portatrice, in veridicità,  almeno dei seguenti tre elementi:
  • Indicazioni dei presupposti di fatto;
  • Indicazioni delle ragioni di diritto;
  • Indicazione delle risultanze istruttorie (probatorie).

    In punta  di  discorso, si controverte sul contenuto dell’elemento “motivazione”, in termini quantitativi, qualitativi e qualificativi, così come segue:

  • Ha proceduto “ a tavolino “ e trascurato di attenersi al criterio e metodo di valutazione stabilito dal T.U. n. 131/1986 ( art.51, III comma), violando così le regole giuridico-procedimentali cui era tenuto ad osservare. La legge non consente di spacciare per procedimento accertativo tributario ciò che è unicamente una superficialissima, distratta, ed incompleta visura “ a tavolino “ di qualche atto, peraltro tra loro in completa soggettiva dissimilitudine. Accertare, dice il vocabolario della lingua italiana ed il glossario dei termini giuridici, significa: darsi conto, capire, verificare, controllare, stabilire la verità, rendere certa constatare ictu oculi, dimostrare, ecc.. In conclusione significa proprio tutto quello che l’Ufficio ha omesso di fare per veramente qualificare giuridicamente il suo operato ed il suo atto di avviso e liquidazione E l’atto di che trattasi è del tutto viziato ed irrilevante proprio perché il procedimento tributario di accertamento è viziato in radice nella stessa concezione aleatoria e molto riduttiva che l’Ufficio dimostra di avere dell’accertamento fiscale.  Orbene per l’Ufficio opposto è bastante fare praticamente niente e quel poco che ha fatto è sbagliato ed infondato; scrivere quattro parole intrise di indebite apoditticità per richiedere a persone la somma di €. 23xxxxxx.00, oltre a sanzioni ed interessi, per un totale di €. 48xxx,36.Di conseguenza l’avviso è considerabile del tutto mancante di motivazione ( che appare ma non è) e come tale lo si indica alla censura di nullità di Codesta On.le Commissione. Dallo stesso ordine di fatti, che  si combinano nella multivalenza, nelle molteplici ragioni di diritto, scaturiscono le seguenti ed ulteriori eccezioni le quali destrutturano, in diritto, come in fatto, gli oppugnati avvisi di rettifica e liquidazione. 2- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 51, commi 2 e 3, e DELL’ART. 52, commi 2 e 2 bis, DEL T.U. 26.4.1986, N. 131 E S.M..Dal combinato disposto delle due norme sopra richiamate si esige che la determinazione del “ valore venale “ dei beni immobili, ove l’Ufficio voglia disattendere il valore dichiarato dalle parti, nel relativo avviso notificato alle parti deve essere specificato, fra l’altro “ il criterio seguito per la determinazione di ciascun valore “. La natura dell’avviso, la sua struttura, le finalità cui è funzionalmente diretto, concorrono a stabilire la necessità di un preciso e concreto riferimento, sia per quanto riguarda il bene oggetto di valutazione, sia per quanto attiene i valori concorrenti cui eventualmente si faccia riferimento. Non può, pertanto, ritenersi legittimo l’uso di forme stereotipe, approssimate o simulate, atte a giustificare qualunque rettifica. Se la stima è effettuata con riguardo ad altri trasferimenti, si devono indicare gli elementi tenuti presenti per la equiparabilità dell’immobile ad altri e precisamente le concrete loro caretteristiche e condizioni che costituiscono il presupposto per la riferibilità dei valori ricorrenti; devono, in ogni caso, indicarsi gli elementi di consistenza e di valore unitario attribuiti, nonché le fonti da cui vengano desunti i valori correnti. Le direttive ministeriali, la dottrina e la giurisprudenza di ogni rango sono intervenute innumerevoli volte in materia di valutazioni relative ai tributi liquidati dall’Ufficio, individuando una categoria di casi in cui le valutazioni fiscali restano vincolate da fattori dalle quali non si può prescindere e da certe realtà giuridiche ed economiche, atte a condizionare le determinazioni del valore.Il caso che ci riguarda si inquadra nell’ambito di una particolare configurazione, essendo esso atipico e si connota per i suoi molteplici aspetti di specificità, come si è già dettagliato in questo atto difensivo. L’art. 51, III comma, del T.U. Imposta di Registro nel consentire la cossidetta valutazione “ per comparazione”, così ha formulato la specifica e vincolativa locuzione:

    “ Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili…, che abbiano avuto per oggetto stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni”, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa località per gli investimenti immobiliari, nonché…

    Il vincolo giuridico che la norma pone è chiaro e tassativo. I suoi contenuti di tecnica accertativa si traducono e si sostanziano nel fatto che la constatazione della esistenza delle analoghe caratteristiche e condizioni non è criterio che possa essere convenientemente dedotto unicamente sulla base degli elementi e dei documenti esistenti ed acquisiti, per così dire, a tavolino, ma presuppone più fondatamente un’acquisizione di dati derivanti da opportuni e finalizzati sopralluoghi compiuti dagli organi, anche tecnici a ciò abilitati. Operazioni queste che sappiamo non sempre possono essere adempiute. I dati di fatto ed i molti elementi materiali differenzianti totalmente i tre cespiti più uno posti a confronto, così come ha pensato di fare l’ufficio,  non determinano affatto la condizione del giusto procedimento e del valore venale dei beni compravenduti al punto da affermare che l’ intervento accertativo è stato inopportuno.

    L’Ufficio non ha ( lo dice il suo avviso, o meglio lo si evince dal suo avviso) ha agito all’incontrario di come voleva e vuole ancora la norma, nel senso che non si è dato conto di nulla, per cui non ha o potuto cogliere la completa dissimilitudine tra i tre immobili valutati ed il paradigma immobile di via Lagravinese. Essi non sono in nulla, proprio in nulla, in istato di caratteristiche e condizione analoghe, come ha documentato il ricorrente attraverso la perizia e le foto dei luoghi allegati al ricorso.

    Basti considerare che il locale interrato (C/2) della superficie di 190 metri quadri di via Sxxquello interrato al n. civico 98/A (C2), della superficie di mq. 445, per complessivi 635 mq., rappresentano l’86,28% della superficie tassabile accertata, entrambi non sono dotati di servizi igienici, acqua e fogna e sono umidi in quanto sono sottoposti al livello stradale, in discesa, frequentemente si allagano a causa di infiltrazioni d’acqua piovana, privi di qualsiasi rifinitura, costituiscono veri e propri fattori di disturbo, condizionamento d’uso e come tali capaci di incidere notevolmente sul valore venale.

    Dalla descrizione fatta in questo ricorso degli immobili acquistati dal xxxxx è riscontrabile che gli immobili non hanno assolutamente nulla in comune con quello indicato dall’ufficio, neppure la località. I  beni sono agli antipodi ed in tutta, proprio in tutta discordanza di condizioni e di valore. Eppure l’Ufficio non ha tenuto nessun conto di tutto ciò e vuol far passare i quattro beni come in istato di analoghe caratteristiche e condizioni, i quali se realmente e seriamente parametrati, risultano del tutto antitetici. Esso ha così all’ingrosso agito e proceduto, bruciando ogni seria e discernente intenzione ed azione di verifica, di confronto e di aderenza parametrica e paradigmatica. Esso stesso ha disatteso la regola normativa e la sostanza del procedimento; ha mortificato in radice la metodologia critico logico sistematica di settore. Ha praticato cioè un criterio metodologico del tutto astratto, formale ed inconferente; ha tirato ad indovinare, con la speranza di cogliere. Da tanto avventurismo e da tanta sconsideratezza, scriteriato, infondato ed illegittimo agire non poteva che sortire un risultato campato in aria, pretestuoso, insussistente ed ingiusto, per divenire costrittiva ma certa materia di contrasto giurisdizionale, da dirimere mercè l’opera di giustizia di Codesta On.le Commissione. Tutto questo oltre a rendere impraticabile un’estimazione economico-comparativa, del tipo inopinatamente praticato dall’Ufficio fiscale avvisante, significa e giustifica la diversità del valore economico sortito nelle due compravendite, astrattamente dal ripetuto Ufficio comparate.

    Così chiarita la reale situazione dei fatti, si tratta ora di valutare con più cura se l’organo accertatore era facoltizzato ad emettere un avviso di rettifica di chiara (se pur non dichiarata) natura induttiva. Al riguardo si deve considerare il fatto che il Legislatore, attraverso la formulazione adottata, ha inteso regolare in modo puntuale i casi in cui su può addivenire alla rettifica deduttiva comparativa. Da ciò si deve logicamente dedurre l’inesistenza di un potere discrezionale dell’Amministrazione Finanziaria in ordine alla scelta di quale metodo adottare, non essendo quindi facoltà degli uffici tributari determinare in modo soggettivo la convenienza dell’applicazione di un procedimento comparativo in termini di interesse ed utilità, ma soltanto di operare sulla base di un giudizio su dati tecnici oggettivi. E ciò per il fatto che la scelta deve essere informata soltanto alla ricorrenza dei casi espressamente indicati dalla legge (art.51, III c. T.U. 131/86). L’Ufficio avvisante non era, quindi, libero di scegliere il metodo da seguire per l’accertamento, ma obbligato ad adottare quello del quale ricorrevano le specifiche condizioni, appunto deduttivo-comparativo, calibrato ed applicato a immobili dello stesso tipo, agli stessi immobili già valutati in sedi ed occasioni attendibili o ad altri di analoghe caratteristiche e condizioni. Evidentemente analogia congruente e non inventata.

    Non è però proprio possibile trarre dalla sedicente motivazione dell’avviso le sue più evidenti infondatezze ed assurdità, di criterio, di travisamento e di pretesa, tra le quali si segnala la frase (pag.3):

    “ Nella determinazione del valore normale, in seguito indicato come “valore accertato” si è tenuto conto:

  • Delle quotazioni immobiliari, estratte dalla apposita pubblicazione dell’Agenzia del Territorio-OMI, consultabile nel sito web … a cui si rimanda per eventuali approfondimenti circa la metodologia e i processi alla base…. Si evidenzia una certa difficoltà di adattare il significato delle quotazioni OMI – che per loro natura non hanno parametri correttivi di adattamento al caso specifico- ai concetti di valore normale, con conseguente indebolimento logico di procedimenti di accertamento svolti unicamente in questa direzione.Le quotazioni OMI assumono la connotazione giuridica di presunzioni semplici, da inserire in un più ampio contesto di accertamento, in un’evoluzione di analisi che giurisprudenza e dottrina vanno ormai consolidando.I valori OMI non possono intendersi sostitutivi della “stima”, ma soltanto di ausilio alla stessa. Inoltre, sono riferiti all’ordinarietà degli immobili ed, in particolare, allo stato conservativo prevalente nella zona omogenea.

      Inoltrele quotazioni OMInell’ambito del processo estimale non può che    condurre ad indicazioni di valori di larga massima. Pertanto la stima effettuata da un tecnico professionista rappresenta l’unico elaborato in grado di rappresentare e descrivere in maniera esaustiva e con piena efficacia l’immobile e di motivare il valore da attribuire al bene medesimo.

       Inoltre, i valori OMI, a metro quadro, che sono indicativi, sono stati moltiplicati per due superfici: una commerciale di mq. 163 ( 163x2xx,00= 358.xx00,00) e l’altra superficie per uso deposito mq. 445 (445×1.0xx00= 463.24xx00) e quindi per un totale di €. 82xxx,00; cioè l’Ufficio ha semplificato facendo di tutta l’erba un fascio unificando le superfici. Si rammenta che le superfici sono tre delle quali solo una è al pianto terra (101 mq.) tutto il resto e scantinato in pessimo stato conservativo e, oggi, in deflazione e con i problemi dell’Italia, detti immobili sono destinati alla progressiva perdita di valore, fino ad assumere la configurazione di locali pertinenziali al servizio del fabbricato uso abitazioni sovrastante, avendo perso anche la funzione di “depositi – interrati”.            

  • Del prezzo di vendita definito per locali ad uso commerciale compravenduti nel triennio antecedente aventi analoghe caratteristiche, siti nella zona in cui è ubicato il fabbricato trasferito, tra i quali si segnalano: locale commerciale sito in Nicola Lagravinese n. 31/A, della estensione catastale di mq. 52, …. Intanto, la segnalazione è unica e si contesta all’Ufficio la generica affermazione, rimanendo nella totale reticenza, omettendo il pur minimo elemento indicativo e delucidativo, specificativo:
  • La categoria di appartenenza, e non è un dato secondario, anzi tutt’altro;
  • del criterio ( ponderato o semplice ) essendo la “media aritmetica tra il minimo ed il massimo” indefinita;
  • degli atti che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altre di analoghe caratteristiche e condizioni ( art. 51, 3° comma);
  • se la procedura impiegata è, come la norma richiede, quella di cui all’ art. 51, comma 3, e art. 52, comma 1, del D.P.R. 131/86, ovvero consiste in:
  • prima fase (art. 51, comma 3): … l’ufficio del registro, ai fini dell’eventuale rettifica, controlla il valore di cui al comma 1 avendo …
  • seconda fase (art. 52, comma 1°): l’ufficio, se ritiene ( dopo aver effettuato il controllo) che i beni  o i diritti di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 51 hanno un valore venale superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi e le sanzioni.

Si apprezza facilmente che la norma, chiaramente scritta, vuol dire che l’ufficio prima effettua il controllo e poi se ritiene rettifica, ma occorre fare attenzione che il verbo controllare non significa confrontare due unità, il dichiarato ed il presunto, ma accertare che nella sua accezione significa “ accertarev.tr.”

  • 1. controllare, verificare, indagare, investigare, rilevare, provare, appurare, assodare, riscontrare
  • 2. garantire, attestare, constatare, certificare, assicurare.

Ma di questa attività non c’è traccia nell’atto di rettifica e liquidazione notificato in primis al ricorrente Campanella Antonio;

  • L’Ufficio va procedendo “a carte coperte” ma in sede processuale, vigendo il principio e l’onere a suo carico della prova della pretesa impositiva, si chiede che cessi tale suo stato reticente ed omissivo, si sveli adeguatamente e produca in sede di sua prima costituzione in causa:
  • In primo luogo copia autentica dell’atto pubblico elevato a “ parametroed a “ paradigma “ registrato il 04.08.2011 al n. 25782, relativo all’immobile di via Lagravinese. La presenza nel procedimento di cognizione giurisdizionale è indispensabile, costituendo esso la prova( l’unica ma inidonea a parere del sottoscritto) di cui l’Ufficio disponga. L’assenza o l’inidoneità di essa è fondamentale ai fini della decisione giuridica nella causa della controversia;Ogni impulso non può che essere susseguente alla rivisitazione provvedimentale che il sottoscritto, da subito, chiede all’Ufficio, che si spera non voglia esasperare ed incrementare ancor più la lite. A misura della avventatezza in cui l’Ufficio è incappato, l’ordinamento consente il rimedio, doveroso, normativamente, amministrativamente positivamente giust’apposto, pure incitato e confortato dalle Superiori Gerarchie, che si sostanzia nell’istituto dell’autotutela. Il caso in discorso si connota del tutto per essere attratto a fatto meritevole del detto istituto. Ove occorra esso potrà essere documentalmente corroborato e integrato, su impulso dell’Ufficio. Intanto, a conclusione del presente punto di oppugnazione, si denunzia a Codesta On.le Commissione la violazione e la falsa applicazione degli artt. 51 e dell’art. 52,  del T.U. sull’imposta di Registro e delle altre norme che con esso si interconnettono per l’accertamento e l’esazione riflessa delle imposte ipotecarie e catastali.3°)-ACCERTAMENTO INDUTTIVO. ONERE DELLA PROVA DIMOSTRATIVA DEI FATTI E DELLA PRETESA – art. 2697 c.c.. OMESSA ALLEGAZIONE IN ASSOLUTO. L’incombenza dell’onere della prova si pone, prima ancora che alle commissioni tributarie, alla stessa pubblica amministrazione che esercita la pretesa erariale per il principio generale secondo il quale la stessa non può emanare alcun atto senza essersi prima procurata la prova dei fatti costitutivi di quell’atto ( V.E. ALLORIO, sulla riforma del procedimento di imposizione, A.D. GIANNINI, G.A. MICHELI, F.TESAURO, manuale, cit. ) .A carico del Cxxxxxxxxxxsi registra la seguente e del tutto antigiuridica situazione:
  • Il fatto non esiste nei termini dell’avviso di rettifica e non è assumibile come presupposto e rapporto d’imposta;
  • Il procedimento di controllo, verifica e di accertamento è stato sostanzialmente omesso;
  • La “motivazione” dell’avviso è falsa;
  • Il criterio paradigmatico adottato non è legittimo, né lecito;
  • Il parametro prescelto dall’Ufficio non è né calzante, né plausibile;
  • I tre locali sono talmente atipici, per ubicazione, condizionamenti, limitatezza d’impiego e povertà di infrastrutture e servizi civili, da perdere in gran parte le sue potenzialità di commercializzazione e di giusto valore venale;
  • L’obbligazione d’imposta è stata inventata, perché estranea ad ogni ordinaria condizione di legittimità, per l’assenza del nesso pertinenziale tra gli elementi della valutazione;
  • È stata violata e surclassata la capacità contributiva del nio;
  • La parvenza di probatorietà degli atti impugnati e di disponibilità dei relativi elementi di prova fondanti la legittimità della presuntività e dell’induttività è solo artificiosità, mistificazione, travisamento della realtà, persino degli stessi concetti e principi giuridici di presunzione e di accertamento sintetico-induttivo;
  • La fondatezza nel merito, come in diritto, della pretesa tributaria, è inesistente.L’Ufficio ha eluso tutto quello che in fatto ed in diritto era tenuto ad osservare, a partire dal prima citato comando giuridico della legge, di ogni rango ed importanza. Nella fattispecie rettificativa ed avvisativo- sanzionatoria, nonché liquidativa, tutto converge in un giudizio ed assunto difensivo radicale di nullità e di annullabilità, quale inesorabile destino dei tre atti oppugnati. In tale condizione la razionalità e la doverosità istituzionale dovrebbe determinare l’Ufficio a provvedere in proprio (autotutela) e sgravare Codesta On.le Commissione dal lavoro necessario per giungere a sentenza. Si resta in attesa di prendere atto se l’Ufficio possiede o no, se pur a posteriori, di tal genere di sensibilità e correttezza. La sommazione di tutte le illegittimità ed infondatezze elencate, peraltro incomplete, si integra con la fondata previsione che l’Ufficio non dispone degli elementi di prova di cui ha affacciato il fumus. Si chiede, pertanto, che alle affermazioni, alle parole, faccia seguire i fatti, cioè che esso fin dalla sua costituzione in giudizio ( se costituirsi lo stimerà proprio opportuno) nel suo fascicolo depositi tutti gli elementi di prova di cui ha affermato essersi avvalso nell’esercizio dell’operata valutazione economica degli immobili.  Elementi documentali di cui si è già fatta elencazione specifica nei precedenti punti del presente atto di ricorso, occorrenti al sottoscritto per verificare la linea, l’appropriatezza e la completezza del compito difensivo assunto ed a Codesta On.le Commissione, di esperire il proprio compito istruttorio, di cognizione e giudizio. In difetto, fin da ora le relative richieste di nullità e di annullabilità sono proposte a Codesto consesso di giustizia. L’Ufficio aggiuntivamente, pur di dare i numeri che ha dato, ha trascurato anche di tenere conto che il T.U. n. 131/1986, il  D. Lgs. 31.10.1990, n. 347 ( Imposta ipotecaria e catastale ) non prevedono essi la possibilità di dar luogo ad accertamenti presuntivi o induttivi, come si ha nei settori delle imposte sugli scambi e sui redditi. La Giurisprudenza di Cassazione, pur con qualche oscillazione, è perlopiù, coerentemente orientata nella medesima prospettiva interpretativa delle dirette, sottolineando la necessità, comunque, ai fini della rettifica, di un sistema organico di elementi presuntivi e non già della mera circostanza dello scostamento fra corrispettivo dichiarato e valore normale determinato da rilevazioni di carattere statistico.La stessa natura dell’imposta di registro e delle altre imposte con essa infamiliarizzate, quali imposte essenzialmente d’atti ( un tempo tassa d’atti) sembra escludere criteri accertativi induttivi.La ratio degli artt. 51 e 52 del T.U. 131 consente all’Ufficio di prescindere dal valore dichiarato dalle parti, omologandosi con gli altri accertamenti compiuti ai fini delle altre imposte o agire del tutto autonomamente per gli atti che hanno per oggetto beni immobili, diritti reali, aziende. In tali casi però le norme consentono un accertamento per “comparazione”, di natura deduttivo e non presuntivo induttivo. La differenza è enorme, perché una cosa è dedurre, comparare, sulla base di fatti certi, precisi e concordanti, costituiti come elementi noti ( già ben noti) e come parametro di stima, un’altra è presumere (tirare ad indovinare) senza riferimenti di partenza, sperando di riuscire a convincere il giudice che trattasi di presunzioni semplici, cioè gravi, precise e concordanti.La Cassazione ha stabilito che l’obbligo di allegazione degli atti richiamati nell’atto impositivo è ineludibile e non surrogabile dalla conoscibilità in astratto, in considerazione dell’esigenza di tutelare l’effettività del diritto alla difesa Cass. Civ. 16.10.2012, n. 17755, Cass. Sentenza n. 3262 dell’11.02.2013). 

    Questo discorso si conclude nella constatazione per i settori impositivi della famiglia delle imposte d’atti (registro, ecc.) gli elementi di valutazione assumibili nei procedimenti di accertamento si legano, si debbono legare a fatti, elementi e circostanze di sicura esistenza che abbiano una comunanza di condizioni e caratteristiche. Perciò vincolatività legale e non libertà illimitata di procedere induttivamente e presuntivamente.

    La valutazione degli immobili del xxxx, invece, si qualifica di fatto, per essere pure del tutto induttiva e presuntiva, quindi si colloca in una condizione di illegittimità anche su questo versante e per quest’ultimo aspetto. La si assume a motivo e ragione di ulteriore confutazione ai fini della declaratoria di nullità o di annullabilità dei tre atti.

    P. Q. M.

    Viene a finale considerazione che gli avvisi di Rettifica e Liquidazione risultano completamente estranei al nostro Stato di diritto e dal suo Ordinamento Tributario, per infondatezza, illiceità, abuso, arbitrarietà falsità ed illegittimità, per cui sono da estromettere, in uno, col procedimento accertativo che l’Ufficio ha ritenuto di aver svolto, giudicandoli nulli o dichiarandoli annullati.

    Il sottoscritto, richiamando ciascun punto del ricorso,

    CHIEDE

    A CODESTA ON.LE COMMISSIONE

    A) –  Ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 31.12.1992, n.546 e s.m. la sospensione degli atti impugnati, non essendo il xxxxxxxxx inj  grado di corrispondere le imposte, le pene e gli interessi per l’assoluta mancanza di liquidità e di accessibilità ad ulteriore fido bancario, già insufficiente per il pagamento mensile degli stipendi dei suoi dipendenti. Dall’atto impugnato può al contribuente scaturire un danno grave e irreparabile.

    La sua impossibilità a solvere in conformità alle conseguenze impositive ed esattive, si ancora e si raccorda alla circostanza che l’Ufficio, non avendo saputo valutare la capacità economico-contributiva dello stesso contribuente, così portandola fuori misura e fuori portata, l’ha posto nelle prevedibili condizioni di danno di cui si è sopradetto.

    L’istituto cautelare della sospensione di cui al richiamato art. 47 pone ulteriori, onerosissimi e difficili oneri motivali e probatori a questo difensore. Ma quando si sbaglia così pesantemente un accertamento fiscale e si tracima così enormemente la capacità contributiva di una persona, i motivi e le prove dello sconfinamento in una inesistente realtà economica del soggetto sono già in massima parte nei motivi di ricorso.

    Venuta  alla ragione ed alla constatazione il dato di fatto che la capacità contributiva è inventata, inesistente, intesa, se pur largamente, non solo come capacità economica, ma come capacità suscettibile di fornire al soggetto gravato della prestazione impositiva i mezzi finanziari occorrenti per l’assolvimento della stessa, nella umana ragione non vi è possibilità di acquisire la circostanza che essa incapacità di poter disporre, la si tramuti in capacità solutoria ( per giunta in crescendo); in attesa che il o i procedimenti giurisdizionali si svolgano e si concludano. Non si ignorano, già si conoscono le peripezie, il travaglio della Corte Costituzionale e delle battaglie da essa combattute, per giungere ad affermare che:

  1. per quanto attiene gli aspetti procedimentali, la garanzia dell’osservanza della capacità contributiva, si manifesta solo in via mediata ed indiretta, per cui in caso di violazione si determina contemporaneamente, se non esclusivamente, contrasto con l’art. 24 della Costituzione;
  2. In ordine all’atto di accertamento allorchè si presenti privo di ragionevolezza ( o addirittura irrazionale : è il nostro caso) contrasta sia con il principio di capacità contributiva che con quello di difesa.Non vi è nessun dubbio che tutto ciò è la risultante di millenni e millenni dell’umana applicazione, tra le cui magne regole di condotta giuridica, l’umanità non deviata, ha imparato a seguire la buona educazione, adattando il principio del “ neminem laedere” e che il rispetto è quasi sempre il corrispettivo del rispetto dato. A ben vedere e sceverare persino lo stesso articolo 53 della Costituzione è norma di reciprocità di rispetto. Che altro senso avrebbe altrimenti l’espressione: “ in ragione della loro capacità contributiva”, se non quella di comando giuridico, dato prima al legislatore e poi a chi attua i procedimenti di accertamento tributario, sulla base delle leggi d’imposta, di verificare, misurare, rispettare e stabilire la capacità contributiva di ciascun amministrato contribuente, in “ragione” ( e con ragione) della sua valenza economica, espressa in ciascun singolo tributo.B)- di accogliere totalmente il presente ricorsoe per l’effetto, con riferimento alle previsioni di legge, dichiarare nulli o annullare gli impugnati avvisi di rettifica, siccome incostitutivi, radicalmente viziati ed illegittimi,  del tutto infondati in fatto e diritto e Voglia di conseguenza confermare il valore degli immobili, come indicato nell’atto di trasferimento, ovvero €. 23500,00, e pertanto non dovuta la somma di €. 24xx,00.=, stabilita a titolo di Imposta ipotecaria  e catastale oltre sanzioni ed interessi.C) In via subordinata e del tutto residuale Voglia determinare per gli immobili  un valore venale massimo tra il dichiarato €. 2xx.500,00 e quello di cui alla perizia indicato in  €. 276.500,00, così costituito: mq. 445 x €. 200= €. 89.000,= arrotondabile a €. 90.000,00 per il locale interrato alla via Sxxxrco n. 98/A, mq. 101 x €. 1.000,00 = €. 101.000,00 per il locale a piano terra di via Sxxarco n. 88 e mq. 190 x €. 450,00 = 85.500,00 per il locale interrato di via Sxxxarco n. 88, e quindi per un totale complessivo di €. 276.500,00. Gli immobili hanno, oggi, caratteristiche costruttive ampiamente superate dalle nuove tecnologie;D) per quanto attiene la società xxxxla S.r.l., dichiari la nullità per le ragioni addotte nel ricorso e per nullità insita nell’atto, l’inefficacia della notifica, tra l’altro eseguita nelle mani di persona estranea alla società, e l’inammissibilità al contenzioso perché la società è stata  cancellata dal Registro delle Ditte di Bari in data 30xxx.2013;

    E) per quanto attiene il liquidatore dichiari la nullità per la ragioni di diritto addotta nel ricorso e per nullità dell’atto, l’inammissibilità del presente ricorso per mancanza della qualità soggettiva di diritto e privo di legittimazione sostanziale e processuale a ricorrere dal momento che la società è estinta il 30.10.2014.

    Valore della controversia €. 2xx453,00.

    Con vittoria delle spese di giudizio, comprensive di quelle sostenute dai ricorrenti Detomaso e soc. xxxxxxxxla S.r.l…

    Allega:

  • fotocopia dei tre avvisi di rettifica e liquidazione impugnati;
  • fotocopia ricevuta di deposito all’Agenzia delle Entrate;
  • fotocopia dell’atto di compravendita di parte (rep. N. 35 raccolta n. 26), rogato in Rutigliano, in data 28.112 dal notaio Dr. Annali xxxx e registrato a Bari il 0xxxxxxxx013 al n. 43/1T,  (all. n. 1 );
  • busta plastificata contenente n. 28 fotografie degli elementi di interesse nel giudizio introdotto (all. n.2);
  • Perizia giurata a firma dell’Ing.xxxastiano xxxxto (axxxxx. n. 3 );
  • Fotocopia comunicazione unica per cancellazione società al R.I. ed Agenzia delle Entrate (all. n. 4);
  • Fotocopia informazione anagrafica di cessazione per cancellazione società dell’08.1013 e mod. AA7/10 (all. n.5 );
  • Fotocopia visura camerale del 18.12.14 (all. n. 6 );
  • Fotocopia del contratto di locazione (all. n,7 );Putignano, 07.01.20xx                                                                  Con OssequioIl difensore abilitato e ricorrenterag. Tonio  Detomaso_________________________

Procura speciale

Il sottoscritto xxxxxonio, nato a Putignano  il 0x05.13 xd ivi residente alla Via S. a da  n.3, delega il rag. Tonio Detomaso,  codice fiscale DTMTNO47P04H096B, con domicilio eletto presso il suo studio in Putignano (Ba), via G. Pascoli, 27/A –CAP 70017 a  rappresentarlo e difenderlo nel presente giudizio, in ogni suo stato e grado, conferendogli ogni più ampio potere previsto dalla legge, ivi compresa la facoltà di conciliare e farsi sostituire.

Putignano, 07.01.201                                                firma del delegante

                                                                           _________________________

                                                                                 ( xxxxxxx )

                                                                  è autentica: rag. Tonio Detomaso 

 

                                                                  _____________________________

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA

 

 

Il Fondo Patrimoniale

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FONDO PATRIMONIALE  E BISOGNI DELLA FAMIGLIA (art.167 C.C.)

Il continuo cambiamento delle regole di mercato suggerisce di valutare più attentamente alcune norme che il Legislatore, da tempo, ha predisposto a tutela della famiglia, con particolare riferimento al coniuge che con modalità e forme diverse gestisce un’impresa.  E’ fisiologico che durante la vita dell’azienda, più o meno lunga, si presenti un momento economico negativo che mette a dura prova le capacità imprenditoriali.

Il fondo patrimoniale consiste nella costituzione, per atto pubblico (notaio), di un vincolo per effetto del quale determinati beni sono destinati a soddisfare bisogni della famiglia ( diritti di mantenimento, assistenza e contribuzione), meritevoli di protezione a certe condizioni; il fondo rappresenta una parte separata del patrimonio dei coniugi. La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di costituzione (art. 168), ovvero che i costituenti si riservino totalmente o parzialmente la proprietà dei beni conferiti.

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Istanza di accertamento con adesione, art. 6, comma 1, D. Lgs. 19.06.1997, n. 218

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ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI GIOIA DEL COLLE.

Istanza di accertamento con adesione, art.  6, comma 1, D. Lgs. 19.6.1997, n. 218.

Per:

La Società Cofin S.r.l. con sede legale in Putignano alla Via Roma , Codice fiscale e partita IVA 0000xxx25, in persona dell’Amministratore unico, legale rappresentante CARRERA GIUSEPPE, nato a Putignano (Ba) il XXXXXX, ivi residente Via XXXXXXX, codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXX,

e, per nome e conto di entrambi i soggetti giuridici d’imposta, il procuratore:

Rag. Tonio Detomaso, nato a Putignano (Ba) il 4.9.1947, con studioprofessionale alla via G. Pascoli n. 27/A, CAP 70017, Putignano (Ba), codice fiscale  DTMTNO47P04H096B; giusta procura, rilasciata in calce al presente atto di ricorso, a cura del predetto amministratore unico della COFIN S.r.l. , già testè compiutamente generalizzato,

Premesso che

–         in data 21 aXXile 2000 i Signori Funzionari Tributari Dr. XXXHIA XXdo ed il Dr. XXLDI XXXXXlo di Codesta AGENZIA DELLE ENTRATE di Gioia del Colle,  iniziavano la verifica generale II.DD. – IRAP – I.V.A. a carico della società COFINS s.r.l., ultimata il xxxxxxxxx, per l’esercizio 2010;

–         a conclusione della verifica veniva redatto il processo verbale di constatazione;

–         per il rilievo n.12 a pag. 20 del PVC al momento della chiusura del verbale non era stato possibile fornire la prova a discarico della proposta ripresa fiscale della sopravvenienza passiva di € xxxx000,00, fatta dai verbalizzanti, mentre ora è in possesso della relativa documentazione;

espone

  • il fornitore XXXX con lettera del 3.XXXXX006 comunicava alla COFIN il premio sul fatturato spettante nella misura di € XXXXXX0,00;
  • L’Ufficio amministrativo della società contabilizzava nei ricavi , in attesa della nota credito, l’importo di competenza nel bilancio 2008 per l’importo di € XXXX00,00 (all.1);
  • Tuttavia, l’erogazione di detto premio non è mai avvenuta perché subentrarono agli originari accordi commerciali nuove valutazioni di strategia di mercato per gli anni successivi. Si consideri che la XXXXXX è il fornitore principale della COFIN  con il quale da decenni si intrattengono rapporti d’affari (ordini) del valore di centinaia di migliaia di euro fatti telefonicamente; cioè a dire su base fiduciaria, di stima e collaborazione. Non c’è da stupirsi se al momento della verifica la documentazione inerente la questione di cui trattasi non fosse completa o più esattamente non lo fosse per gli effetti formalistici fiscali.
  • Ora, con riferimento al X° comma del rilievo 2, pag. 20 del PVC, la parte, ribadendo la verità dei fatti, si è dotata della dichiarazione del FORNITORE (all.2) con cui si dichiara che il citato premio non è mai stato erogato, come di fatto è avvenuto;
  • L’ufficio amministrativo della società procedeva correttamente, sia sotto il profilo ragionieristico che fiscale, nel bilancio2008 a rilevare la sopravvenienza passiva.

I Verbalizzanti hanno potuto constatare verifica durante la sostanziale correttezza amministrativa della società, pertanto

Chiede

che, con riferimento al predetto PVC, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 218/1997 Codesto Ufficio voglia invitare lo scrivente per definire il verbale, stralciando il rilievo 2,  avendo prodotto la prova della certezza, inerenza e competenza della sopravvenienza passiva.

Si allega:

  • Fotocopia lettera  del fornitore del xx0xxx3. con prospetto statistiche vendite (all.1);
  • Fotocopia  lettera fornitore del 1xxxxxx ( all.2).

Putignano, lì 20.07.2009                                             Con Osservanza

________________

Rag.Tonio Detomaso

PROCURA  SPECIALE

Con  il presente atto il Sig.  Carrera Giuseppe, nato a Putignano (Ba) il xxxx, ivi residente Via xxxxxxx, codice fiscale xxxxxxxx, ai sensi dell’art. 63 del D.P.R. 29.9.1973, n.600, nomina suo procuratore il rag.Tonio Detomaso, nato a Putignano (Ba) il 4.9.1947, con studio professionale alla via G.Pascoli, 27/A, codice fiscale DTMTNO47P04HO96B, dandogli facoltà di rappresentarlo dinanzi l’Agenzia delle Entrate di Gioia del Colle nel procedimento relativo all’accertamento con adesione di cui sopra, richiesto dalla parte a fronte del PVC del 2xxxxx9, per l’anno d’imposta 200x, con ogni più ampia facoltà e mandato di definire i valori imponibili accertati, compreso quella di rinunciare,  di compiere tutti gli atti che si renderanno opportuni.

Putignano, 2xxxxxxxxx                                                              Firma

_____________________

Carrera  Giuseppe

Per autentica:

Firma del professionista:

_______________________

Rag.Tonio Detomaso

 

 

 

 

 

 

Ricorso avverso accertamento vecchio redditometro

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ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI B A R I

Oggetto: ANNI 2003 e 2004 – IMPOSTE  IRPEF –– ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE – SANZIONI.  

RICORSO avverso gli Avvisi di Accertamento emessi dall’ AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI GIOIA DEL COLLE:

  • N. RF3xx01475/2008 per l’anno 2003, prot. n. 70xx del 9.xxx2008, atto notificato in Putignano a mezzo raccomandata r.r. n. 7626xxx068-5 del x.12.2008;
  • N. RF301xxxx76/2008 per l’anno 2004, prot. xxx8 del xxx2.2008, notificato a mezzo raccomandata r.r. n. 7xxx52069-7 del 12.12.xx08.

Contro: AGENZIA DELLE ENTRATE  DI GIOIA DEL COLLE.

ricorrente:  SxxxxxxE, nato a Putignano (Ba) il xx1968 e residente in Putignano alla Via xxxxxxxxxxxxxxxx, C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxx85N, collaboratore dell’impresa familiare artigiana;

e per suo nome e conto, il difensore tecnico abilitato:

Rag. Tonio Detomaso, nato a Putignano (Ba) il 4.9.1947, con studio alla Via

G. Pascoli, n.27/a, 70017 Putignano (Ba), Cod. Fisc.

DTM TNO 47P04 H096B, giusta procura alle liti,

rilasciata a margine del presente atto di ricorso, a cura

dello stesso ricorrente xxSaxxxxxxe.

1)      CON RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELL’ATTO IMPUGNATO, AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.LGS. 31.12.1992, N.546 e s.m.;

2)      CON LA RICHIESTA DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA IN PUBBLICA UDIENZA, AI SENSI DELL’ART. 33, 1° COMMA DEL D.LGS. n.546/92. 

Il sottoscritto difensore rag.Tonio Detomaso, libero professionista in Putignano (Ba), ha ricevuto mandato difensivo dal Signor xxxxx xxxxxxxxxe, essendogli giunti a notifica il 1xxx.2008 gli avvisi di accertamento innanzi  citati, emessi dall’AGENZIA DELLE ENTRATE  DI GIOIA DEL COLLE.

Egli in esecuzione del mandato difensivo ricevuto, ha riscontrato la totale infondatezza ed illegittimità dei citati avvisi d’accertamento, pertanto, ai sensi dell’art. 18 e seguenti del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546 e s.m.,

RICORRE

A Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale, quale Giudice a quo, affinchè eserciti la relativa cognizione e decida la controversia ai sensi dell’art. 36 dello stesso D. Lgs. N. 546/1992.

MOTIVI DEL RICORSO

IN FATTO

1)          L’Agenzia delle Entrate Ufficio di Gioia del Colle notificava a mezzo raccomandata r.r. n. 1xxxx-5 del 2xxxx007, prot. N. 6143xxxdel 26xxxx07, (allegato n. 1), il questionario invitando il contribuente a restituirlo, debitamente compilato e firmato, unitamente ai documenti, nel termine di 15 giorni dalla notifica.   

2)          In data 10.xxx007, nei termini, con ricevuta n. 20070xxxx87, il contribuente depositava la risposta (all. 41 ).

3)          Il responsabile del procedimento riferiva che il contribuente sarebbe stato chiamato nei mesi successivi dopo l’esame dell’Ufficio.

4)          Non c’è mai stato un’altro incontro.

5)          Il 1xxx2.2008, invece, venivano notificati i due avvisi di accertamento

6)          Il giorno 31xxxx.2008 il contribuente si presentava in Ufficio per sostenere che gli accertamenti erano infondati ed illegittimi e depositava memoria difensiva ed ampia documentazione comprovante la provenienza dai genitori delle somme occorse per l’acquisto dell’autovettura e per le spese di esercizio. Manifestava al funzionario il dissenso per non essere stato interpellato per il contraddittorio

7)          Il funzionario responsabile redigeva il verbale di contraddittorio, prot. N. 7xxxx4 del 31.xxxx08, (all. 2), riconoscendo attendibili e valide le motivazioni ed i documenti depositati; tuttavia si riservava la valutazione e rinviava a nuova data, verso metà gennaio 09, per l’ulteriore incontro.

8)          In data 19.1.2009 il difensore si recava presso l’Ufficio ma il funzionario non aveva ancora esaminato la pratica.  

9)          Il Giorno 22 gennaio 2009, il difensore raggiungeva telefonicamente il funzionario preposto il quale gli comunicava che l’Ufficio non riteneva sufficienti la documentazione e le ragioni addotte con memoria del 31xxx.2008 ( all. 3).    

10)      Nella memoria del 31.12.20x (all. 3 ) il ricorrente metteva in evidenza all’Ufficio, ed ora al vaglio di Codesta On.le Commissione che:

  • Il reddito complessivo del nucleo familiare per gli anni 2003 e 2004, ma anche per gli anni precedenti e successivi al detto periodo era di molto superiore al parametro-spesa riferito al figlio XXXba, come da prospetto che segue:

                                    REDDITI DEL NUCLEO FAMILIARE

ANNO SPOR XXXLA XXXXXXPPE TOTALE
2001   8.XX,18 1XX3,94  XXX00,  2XXXXX,12
2002 1XXX00 17.XXXX0  5.9XXXX,00  33.9XXX,00
2003 14.86XXX,00 22XXXX,00  6.12XXXXXXXXXXX00  43XXXX4,00
2004 XXX998,00 1XXXX,00 10.538XXXXX  42XXXX,00
TOTALE 4XXXX8,18 70.4XXXX94 27.XXXXXX,00 1XXXX8,12
  • Il figlio NICOLA  è sempre stato collaboratore dell’Impresa familiare della mamma Signora PxxxA, titolare di azienda artigiana con attività di lavorazione e vendita di abbigliamento;
  • I due componenti dell’impresa familiare, ovvero Pxxxxxni e Gxxxa, avevano prodotto fino al 2002 condono ai sensi degli artt. 8, 9, 9bis e 14 della Legge 27.12.2002, n.289 (all. 11-12-13-14);
  • In data 9.1xxxxcon mod. AA9/3 (all.4) la titolare dell’impresa familiare comunicava all’Ufficio IVA il conferimento di procura speciale in favore del figlio stxxxxxe, per il compimento di qualsiasi attività aziendale, compreso ogni operazione bancaria aziendale e familiare.
  • Con atto di donazione del xxxxx.200x, a rogito notaio Dr. Nicola Macchia, (all.5) i genitori Sxxxxxxxxxxxxxxxxxx donavano all’unico figlio  xxxxx l’azienda artigiana di famiglia, compreso alcuni immobili.   
  • Tutti i canoni da locazione ed altri proventi dei genitori sono sempre confluiti nella disponibilità del figlio xxxxxnni tant’è che dal prospetto riepilogativo delle ricevute relative ai contratti di locazione, si evince che solo dagli affitti nel triennio 2002-04 sono stati incassati € 4xxxx37,62 (all.6); IMPORTI  REGOLARMENTE DICHIARATI E SOTTOPOSTI A TASSAZIONE DAI CONIUGI SxxA – xxxNI.
  • L’elenco delle utenze energetiche dimostra che le bollette erano e sono addebitate sul c/c del figlio xxxppe che è lo stesso conto in essere fin dalla sua accensione, ovvero fin dal  19xx (all.7);
  • In data 25.xxx2003 dal c/c n. xxx, presso la Bxxxx di Putignano, veniva staccato l’assegno n. 2xx per l’importo di € 9.xxx0,00 dato in pagamento alla venditrice dell’auto EUROCAR – FxxxUP S.r.l. di Bologna. In data 2xxx.2003 si prelevava dallo stesso conto con assegni circolari l’importo di € 2xxx00,00  che si trasferivano in pagamento a saldo della fattura n.xxx del 26xxxx.2003 al beneficiario xxxroup S.r.l.. Quindi in totale € 31.xxxx,00 ossia pari al costo dell’autovettura (all.8).
  • L’autovettura e l’azienda familiare rappresentarono la donazione che i GENITORI, vollero fare all’UNICO FIGLIO, dopo tanti anni di lavoro quale collaboratore nell’azienda di famiglia.

NON VI E’ ALCUN DUBBIO CHE LA SOMMA OCCORSA PER IL                                  PAGAMENTO DELL’AUTOVETTURA HA CHIARE ED INEQUIVOCABILI ORIGINI DAI REDDITI DEI GENITORI I QUALI HANNO DICHIARATO TUTTI I REDDITI CONSEGUITI.  

11) Per l’anno 20xx l’Ufficio chiede il pagamento delle seguenti  somme:

IRPEF                                                                       € 4xxx,00

ADDIZIONALE REGIONALE                                € 10xxx,00

ADDIZIONALE COMUNALE                                €   1xx,00

SANZIONE AMMINISTRATIVA                           € 5xxxx0,00

Per l’anno 2004😡

IRPEF                                                                                  €  x31,00

ADDIZIONALE REGIONALE                                €     36xx,00

ADDIZIONALE COMUNALE                                €      6xxx,00

SANZIONE AMMINISTRATIVA                           €  8xxxx5,00

Oltre gli interessi

DIRITTO

VIOLAZIONE DEL DIRITTO AL PREVENTIVO CONTRADDITTORIO CON IL CONTRIBUENTE NELL’ACCERTAMENTO SINTETICO.

Art. 38 del D.P.R. 29.9.1973 n. 600 e succesive modificazionin ed integrazioni  “ Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell’accertamento che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. L’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione”.

Art.1 D. Lgs. 19.6.1997, n.218– “L’accertamento delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto può essere definito con adesione del contribuente, secondo le disposizioni seguenti”.

Art. 2- Può essere oggetto di definizione anche la determinazione sintetica del reddito complessivo netto.

Art. 12, L. 27.7.2000, n.212– “ Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non può esere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza”. 

La prassi amministrativaPer quanto attiene agli aspetti procedurali, si segnala in primo luogo la necessità di permettere al contribuente di provare preventivamente che nel reddito determinabile sinteticamente trova giustificazione…”.

“Tale  prova potrà essere richiesta in fase istruttoria (questionario, verbale di colloquio) ovvero con l’invito di comparizione previsto, ai fini dell’accertamento con adesione, dall’art. 5, comma 1”, del D. Lgs. N. 218/1997 (circolare 30 aprile 1999, n. 101/E).

 “ Per ciascun contribuente selezionato e inserito nel piano dei controlli sostanziali, al fine di valutare la complessiva posizione fiscale, è necessario preliminarmente notificare una comunicazione informativa circa gli elementi di capacità contributiva disponibili per i periodi di imposta oggetto di controllo e del relativo reddito complessivo netto accertabile determinato sinteticamente, con invito ad avvalersi della facoltà prevista dall’art. 38, comma 6…”

Se ritenuto opportuno, sarà prevista la convocazione del contribuente in ufficio; in tal caso gli esiti del colloquio saranno raccolti in un verbale nel quale sarà dato atto della documentazione prodotta, delle argomentazioni e degli elementi forniti. Tale verbale costituisce documento formale nell’ambito del procedimento di accertamento. Si ricorda che la determinazione sintetica del reddito… rientra nell’ambito applicativo dell’accertamento con adesione ( cfr. D. Lgs. N. 218 del 1997)” (Circolare 9 agosto 2007, n. 49/E).  

Non vi è dubbio che il metodo sintetico per accertare il reddito complessivo rappresentato, rispetto all’analitico, da criteri presuntivi, non può fornire un quadro seriamente attendibile, da qui la necessità (obbligo) di instaurare con il contribuente “ un buon contraddittorio”  al fine di accertare fatti e capacità contributiva.

Ora, nella parte espostiva iniziale del ricorso il ricorrente ha descritto puntualmente come si sono svolti i fatti e, pare che, alla luce delle citate normative, della Giurisprudenza e prassi amministrativa, non vi siano dubbi che l’Ufficio abbia violato detti principi.

VIOLAZIONE DELL’ART. 38 DEL D.P.R. 29.9.1973 N. 600 E SUCCESSIVE MODICAZIONI ED INTEGRAZIONI E DELL’ART. 4, C.1, DEL D.M. 10 SETTEMBRE 1992.  

L’ordinamento si è evoluto quando, con la L. 31.12.1991 n. 413, è stato affermato, da un lato, che gli uffici finanziari avevano la possibilità di dare corso all’accertamento sintetico indipendentemente da un previo accertamento in via “analitica”; dall’altro, che l’adozione di questa metodologia non era più obbligatoria, ma solo facoltativa, tant’è che la formula legislativa veniva modificata da “ l’ufficio determina sinteticamente il reddito complessivo netto…”  “ l’Ufficio può determinare sinteticamente il reddito o il maggior reddito…”.

Anche il metodo sintetico, però – come tutti gli accertamenti presuntivi – va adottato con prudenza, senza irragionevoli automatismi; per cui, se è vero che, nel tempo, l’istituto si è modificato – anche dal punto di vista legislativo – non per questo è stata del tutto perduta quella che era la sua “ originaria funzione”: sopperire alle carenze dell’accertamento analitico.

La Corte di Cassazione 15.12.2003, n. 19163, ha ammonito, infatti, che “ La flessibilità degli strumenti presuntivi trova origine e fondamento… nell’art. 53 della Costituzione, non potendosi ammettere che il reddito venga determinato in maniera automatica, a prescindere da quella che è la capacità contributiva del soggetto sottoposto a verifica. Ogni sforzo, quindi, va compiuto per individuare la reale capacità contributiva del soggetto, pur tenendo presente l’importantissimo aiusilio che può derivare dagli strumenti presuntivi; che non possono, però, avere effetti automatici, che sarebbero contrastanti con il dettato Costituzionale, ma che richiedono un confronto con la situazione concreta”.      

L’art. 4, comma 1, del D.M. 10.9.1992, recita “…l’Ufficio può non procedere all’accertamento qualora tale reddito sia stato determinato sulla base di uno soltanto degli indicatori considerati dal presente decreto e risulti palesemente incongruente per eccesso con quello determinabile sulla base di altri elementi in suo possesso o successivamente acquisiti”.

Si è del parere che l’accertamento sintetico o più correttamente la determinazione del reddito complessivo netto delle persone fisiche di cui al comma 4 dell’art. 38 del D.P.R. 600/1973, non debba essere considerato una forma sanzionatoria di verifica della capacità contributiva, ma uno strumento rivelatore della setssa e, sotto questo profilo, costituisce un supporto integrativo del metodo di controllo analitico.

Manca la possibilità di una verifica del loro grado di attendibilità, quantomeno per l’assenza di adeguate rilevazioni a campione che darebbero alle predette stime un  qualche supporto scientifico.

Va inoltre evidenziato che il momento conclusivo della particolare metodologia di calcolo, applicata per quantificare il reddito complessivo presunto, si concretizza nella somma di una serie di redditi stimati, non  nella media degli stessi e ciò- inevitabilmente- può comportare incongruenze e distorsioni anche di non poco conto. Infatti, se lo scopo del meccanismo è quello di valorizzare, per ogni indicatore di capacità contributiva, specifiche propensioni al consumo al fine di pervenire alla stima del reddito correlato, ciascuno dei singoli importi ottenuti rappresenta un’approssimazione e, pertanto, l’incidenza di eventuali errori di sovrastima si ripercuote sulla determinazione del reddito complessivo “teorico”, non potendo essere mitigata dal correttivo di una media.

VIOLAZIONE DELL’ ONERE DELLA PROVA ART. 38, D.P.R. 29.9.1973, n.600 e s.m. ed integrazioni.

E’ pacifico che l’Amministrazioine Finanziaria sia tenuta a motivare e provare la propria maggior pretesa nei confronti del contribuente; tali oneri, tra loro ben distinti, soddisfano due esigenze fondamentali nel rapporto dialettico che si instaura tra le parti nel procedimento tributario: LA MOTIVAZIONE attiene alla conoscenza o conoscibilità della pretesa vantata dall’Amministrazione ( e tutela il diritto di difesa), nel mentre la PROVA attiene alla fondatezza della pretesa e riguarda il merito della stessa.

Gli avvisi di accertamento impugnati non soddisfano l’aspetto probatorio in quanto formalmente motivati legittimamente.

Cioè, l’Ufficio è stato informato esaurientemente e documentalmente della provenienza delle somme destinate all’acquisto dell’autovettura ed al suo mantenimento; motivo per cui gli era preclusa la determinazione sintetica del reddito, mancandone i presupposti e le condizioni di partenza, cioè di procedibilità. Il ricorrente raggiunto dagli accertamenti è conferitario di procura speciale potendo gestire e disporre incondizionatamente di somme depositate sul conto corrente n. 6xx presso la Bxxx ma riconducibili a redditi, regolarmente sottoposti a tassazione, dei genitori ( all.6, 10, 15,16,17,18,19,20,21,22)  xxxxrini e xxxxx.

Dall’allegato estratto conto n. 8 si evince che nelle date 25 e 26 novembre 200x sono state prelevate dalla banca rispetivamente 9xxx00,00€ e22xxxxx00,00 destinate al pagamento dell’auto del costo di € 3xxx000,00, come da fattura n.xxx del 2xxxx003, emessa da  xxxice Grup S.r.l. (all.9).

E’LA PROVA DEL CORRETTO COMPORTAMENTO FISCALE DEL SOGGETTO DESTINATARIO DEGLI ILLEGITTIMI ED INIQUI  PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI,  che non ha, invece, trovato nell’Ufficio evidentemente disponibilità, discernimento, capacità e ragionevolezza.

Quanto alle spese di esercizio dell’auto riferito all’anno 200x, determinate dall’Ufficio in  € 3xxx8,40 per effetto dei parametri da sintetico, va precisato che detto importo si consolida solo in presenza di legittimazione alla determinazione sintetica, poichè diversamente l’Ufficio nel procedere con altri metodi accertativi deve assumere il costo effettivo per l’esercizio dell’auto il quale è realmente e normalmente di gran lunga inferiore al teorico sintetico; NON OCCORRONO AFFATTO 3xxx,40 euro per mantenere un’auto, ancorchè HP 21, ma molto meno. Dai 12 allegati estratti  conti trimestrali della banca BNL c/cxxxxx7 dal 2002 al 2004 (n. 28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39), si osservano tutti i movimenti bancari. Per una più agevole lettura degli estratti il ricorrente si è concesso di riepilogare (all. 24) per categoria i movimenti avvenuti dal 2002 al 2004 e laddove il Giudice volesse chiarimenti analitici dei singoli movimenti per categoria si produco gli allegati n. 25 per l’anno 2004, n. 26 per l’anno 2003 e n. 27 per l’anno 2002, dai quali si analizzano la tipologia del movimento, tra cui ad esempio negli anni 2002-03-04 versamenti di dividendi con ritenuta alla fonte o cedole esenti del padre Spoxxxxxmo ( il quale ha il conto titoli xxxxx6 presso la xxxxall. 40) , l’addebito di utenze dei beni immobili locati,  versamenti e prelevamenti, etc.

Proprio alla prassi amministrativa si deve l’elaborazuoione di un elenco delle situazioni di fatto idonee a contrastare il metodo sintetico, che è andato nel tempo arricchendosi con l’individuazione di nuove fattispecie come gli atti di liberalità e contributi degli ascendenti o i redditi imponibili dichiarti dallo stesso contribuente accertato per gli anni precedenti i periodi di imposta presi in considerazione dagli uffici.

La facoltà di gestrire e disporre delle somme in conto corrente come evidenziato e documentato dall’allegata PROCURA, costituisce, a sommesso parere della parte, prova certa, inoppugnabile  e sicuramente di rango superiore rispetto alla prova contraria ad una presunzione legale relativa che la giurisprudenza è propensa a ritenere valida; prova contraria che può estrinsecarsi anche con presunzioni semplici e persino con una sola presunzione, purchè grave e precisa, dato che “la legge non pone alcun divieto all’ammissione della prova per presunzioni al fine di contrastare una presunzione legale, valevole sino a prova contraria.

MA D’ALTRO CANTO ED IN SOSTANZA E’LA PURA VERITA’ POICHE’ TUTTO IL RESTO E’ FRUTTO DI PRESUNZIONE STRUMENTALIZZATA ED  INFONDATA perchè finalizzata solo a FARE CASSA.

L’applicazione del sintetico nel caso in questione non trova alcuna seria giustificazione, in quanto il reddito di partecipazione del figlio xxxxxe è un reddito “derivato” ed esprime per l’anno 2004 il valore dell’apporto lavorativo del collaboratore nell’ambito dell’impresa familiare, il cui titolare resta l’unico soggetto responsabile delle sorti aziendali. E’ ammissibile che il genitore titolare possa aver da sempre integrato le riserve del figlio ma con denaro tassato. Classico contesto familiare in cui il figlio (unico) lavora nell’impresa del genitore ed intanto si prepara ad ereditare l’azienda e con essa altri beni immobili e mobili. L’accesso e la gestione incondizionata del c/c di famiglia non costituisce mai  evasione anche quando si prelevano somme per il fabbisogno personale.

Nel caso in esame l’inoppugnabile prova che i denari corrisposti alla parte venditrice provengono dalla disponibilità finanziaria in conto corrente è data dal prelievo del 2xxx2003 di € 9xxxx0,00 e del 26xxxx2003 di € 2xxx0,00 (all.8) somme che corrispondono alle previsioni del contratto di vendita del 20xxx03, nel quale si legge che l’acquirente si obbliga a corrispondcere l’acconto di € 9.00xxxx00 ed il saldo di € 22xxxx0,00 a mezzo assegno circolare, come in effetti la parte venditrice dichiatra di ricevere in  data xx.2003 (all. 23).

Insomma, la famiglia composta da tre persone che lavora duramente da oltre 50 anni (tranne il figlio evidentemente) avrà avuto pure il diritto e la fortuna di accantonare risparmi e quindi spendere una parte nel 2003,  2004, 2005 etc.?.

VIOLAZIONE DELLA MOTIVAZIONE-

Quando l’Ufficio procede all’accertamento con il metodo sintetico, è da ritenere che, proprio per la discrezionalità di cui dispone ha l’obbligo di esplicitare, nella motivazione dell’avviso di accertamento:

  • Le “ragioni” per cui, al di là della mera elencazione dei beni indice nella disponibilità del conttribuente e dei computi che derivano dall’applicazione dei “parametri” di cui al redditometro, ritengono che lo strumento usato sia, anche in ragione dell’attività istruttoria esperita ( degli elementi indiziari acquisiti, anche con eventuali indagini finanziarie), mezzo idoneo, nel caso concreto, a supportare l’accertamento e a dare attuazione (non già a disattendere) il precetto di cui all’art. 53, comma 1, della Costituzione (principio della capacità contributiva);
  • Il metodo ed i criteri nell’indirizzare la propria indagine ed il proprio accertamento verso alcuni soggetti piuttosto che verso altri.

Ovvero, per il caso in esame ed in considerazione degli elementi in possesso dell’Ufficio, la motivazione dovrà essere estesa ed articolata e non potrà limitarsi, come avviene, nell’ esporre un mero prospetto di calcolo connesso ad un elenco di beni e servizi “indice” ma evidenzi il percorso seguito nell’individuare proprio quel soggetto, come meritevole di essere accertato e indichi l’insieme dei dati soggettivi ed oggettivi, documentali e/o indiziari che consentono di corroborare quanto desumibile dai parametri, indici, coefficienti e quozienti di cui al metodo sintetico e di ritenere dunque attendibile non per mera via matematica ed automatica, ma in via di “ragionevolezza”, in rapporto alla concreta condizione dello specifico contribuente considerato, il reddito che viene ad essergli attribuito. L’Ufficio non ha seguito detto percorso sapendo che si sarebbe trovato dinanzi alla realtà, cioè “il dover constatare che il figlio ha utilizzato denari dei gentiri”.

L’obbligo di una adeguata motivazione degli atti amministratrivi che incidono su situazioni giuridiche soggettive ( qualificabili vuoi come diritti soggettivi vuoi come interessi legittimi) del contribuente, costituisce un principio generale del nostro Ordinamento Giuridico, come tale applicabile anche nel sistema normativo tributario, nonchè un principio di civiltà giuridica tendente a salvaguardare la fondamentale ed insopprimibile esigenza di circondare la sfera patrimoniale del contribuente di un adeguato strumento di garanzia, consentendo il controllo giurisdizionale dei limiti legali del potere di imposizione ( così Cass.  10.1.1973, n.24, Corte Cost. 8.2.1966, n.7 e Cons. di Stato 30.4.1966) ed assicurare, quindi in ogni caso al contribuente, di fronte alla pretesa tributaria una difesa adeguata delle proprie ragioni ( Cass. 26.10.1988, n. 5783; 13.7.1989, n.3285; 20.11.1989, n. 4966).

Un sensibile rafforzamento della tutela della posizione del contribuente discende dalla previsione dell’art.3 della Legge n. 241 del 1990 che ha generalizzato l’obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti amministrativi. Il comma 3 del citato art. 3 precisa che la stessa motivazione deve estendersi ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria, norma ripresa integralmente nell’art. 7 della Legge 27.7.2000,n. 212 ( Lo Statuto del contribuente).

P. Q. M.

Viene a finale considerazione che gli avvisi di accertamento sono completamente estranei al nostro Stato di Diritto ed al suo Ordinamento Tributario, per violazione di norme Costituzionali, illegittimità, infondatezza, illiceità, abuso, arbitrarietà, e quindi da ritenersi nullo o soggetto a censura di annullamento.

Il sottoscritto, richiamando ciascun punto del ricorso,

CHIEDE

A) – Ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 31.12.1992, n.546 e s.m. a Codesta On.le Commissione la sospensione dell’atto impugnato, non essendo il ricorrente Sxxxxx, in questo periodo di economia stagna interessato da scarsa liquidità in circolazione, in grado di corrispondere le imposte e le sanzioni richiestegli.

La sua impossibilità a solvere in conformità alle conseguenze impositive ed esattive, si ancora e si raccorda al seguente ordine di motivi:

  • l’Ufficio, non avendo saputo valutare la capacità economico-contributiva dello stesso contribuente, l’ha posto nelle prevedibili condizioni di danno di cui sopra;
  • Il contribuente non ha violato alcuna norma e le somme occorse per il pagamento dell’autovettura, tassate, provengono da fonti certissime e documentate (genitori – conto corrente- assegni circolari) e quindi mancano i presupposti di fatto e giuridici e le condizioni affinché l’Ufficio potesse determinare il reddito sinteticamente ed emettere gli accertamenti.

L’indole giuridica della chiamata esattoriale, ingenerata dagli atti fiscali da accertamenti o rettifiche, è data da norma, dottrina antipositivista, ispirata da un genere di norma di difficile qualificazione, ma che sicuramente ha tanto contribuito a gettare ombre sulla riforma del contenzioso tributario (Andrea Colli Vignarelli, ricercatore nell’Università di Messina: in Rassegna tributaria n. 23 Maggio-giugno 1996).

La natura giuridica dell’intervento esattivo, come riflesso dell’efficacia esattoriale degli avvisi ed annessi, sia esso a titolo di “ deposito fruttifero” o di vero anticipato pagamento (se pur parziale), una volta individuata e stimata l’incostitutività dell’atto e l’inesistenza degli essenziali parametri di misurazione dell’effettiva capacità contributiva del contribuente, è vista e sentita tuttora, come irragionevole ed anticostituzionale, anche per gli aspetti ed i caratteri di disuguaglianza dell’istituto riscossivo anticipato, quando la fattispecie è ancora sub iudice.

Venuta alla ragione ed alla constatazione il dato di fatto che la capacità contributiva è inesistente, intesa, se pur largamente, non solo come capacità economica, ma come capacità suscettibile di fornire al soggetto gravato della prestazione impositiva i mezzi finanziari occorrenti per l’assolvimento della stessa, nell’umana ragione non vi è possibilità di acquisire la circostanza che essa incapacità di poter disporre, la si tramuti in capacità solutoria (per giunta in crescendo); nell’attesa che il o i procedimenti giurisdizionali si svolgano e si concludano. Non s’ignorano, già si conoscono le peripezie, il travaglio della Corte Costituzionale e delle battaglie da essa combattute, per giungere ad affermare che:

a)      – per quanto attiene gli aspetti procedimentali, la garanzia dell’osservanza della capacità contributiva, si manifesta solo in via mediata ed indiretta, per questo in caso di violazione si determina contemporaneamente, se non esclusivamente, contrasto con l’art. 24 della Costituzione;

b)      –In ordine all’atto di accertamento allorchè si presenti privo di ragionevolezza (o addirittura irrazionale: è il nostro caso) contrasta sia con il principio di capacità contributiva che con quello di difesa.

L’art. 53 della Costituzione è norma di reciprocità di rispetto. Che altro senso avrebbe altrimenti l’espressione: “ in ragione della loro capacità contributiva”, se non quella di comando giuridico, dato prima al legislatore e poi a chi attua i procedimenti di accertamento tributario, sulla base delle leggi d’imposta, di verificare, misurare, rispettare e stabilire la capacità contributiva di ciascun amministrato contribuente, in “ragione” (e con ragione) della sua valenza economica, espressa in ciascun singolo tributo. Se tutto ciò è e deve essere, si comprende bene, che così come psicologicamente ed intellettivamente costruito, costituito e strutturato l’uomo (sia esso contribuente o meno) non gli è proprio possibile assumere e giustificare un ufficio pubblico, cioè lo Stato, che s’inventa del tutto un’inesistente capacità contributiva e che a ragione di ciò e di tanto, essere pure in grado di agire, (senza interposizioni giurisdizionali), di proseguire e comprimere il cittadino.

Or dunque, si sostiene che una capacità contributiva inventata di sana pianta è già di per sé bastante a configurare motivo e prova per la concessione della chiesta sospensione dell’avviso e che qui si reitera.

B) che Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale di Bari, in accoglimento del presente ricorso, dichiari l’annullamento dei due atti per quanto esposto in diritto ed in subordine l’annullamento degli atti di accertamento, siccome  incostitutivi, radicalmente viziati ed illegittimi per violazione di legge, eccesso di potere e carenza di motivazione, nonché infondato in fatto e diritto;

C) – l’annullamento delle sanzioni pecuniarie.

Con vittoria delle spese di giudizio.

Si deposita:

  • copia del ricorso consegnato all’Agenzia delle Entrate;
  • fotocopia della ricevuta di deposito;
  • fotocopia dei due atti di accertamento impugnati;
  • fotocopia dell’invito n. Qxxxx2/2007- all.n.1-;
  • fotocopia verbale di contraddittorio del 31.12.08-all.2;
  • fotocopia memoria del 27.12.2008-all.n.3-;
  • fotocopia comunicazione AA9/3 – all. 4;
  • fotocopia atto di donazione azienda – all.n.5;
  • fotocopia prospetto canoni attivi – all. 6;
  • fotocopia prospetto utenze Enel-Italcogim-telecom -all.n.7-;
  • fotocopia estratto conto xxxx anno 2003;
  • fotocopia fattura xxxxxxxxxxroup S.r.l. – all. 9;
  • fotocopia procura speciale – all. 10;
  • fotocopia condono anno 2002 Sgxxxxxxe – all. 11;
  • fotocopia condono anni 1997- 2001- Sxxxxxxxe – all. 12;
  • fotocopia condono anni 1997- 2001- Pxxxxxxla – all. 13;
  • fotocopia condono anno 2002 – Pexxxxxla – all. 14;
  • n. 8 fotocopie mod. Unici alxxni – Spoa anni 2001-2004 all- 15-16-17-18-19-20-21-22;
  • fotocopia contratto acquisto autovettura – all. 23;
  • fotocopia prospetto movimenti bancari – all. 24;
  • fotocopia prospetto movimenti bancari anno 2004 – all. 25;
  • fotocopia prospetto movimenti bancari anno 2003 – a.ll. 26;
  • fotocopia prospetto movimenti bancari anno 2002 – all. 27 ;
  • fotocopia estratto conto di banca I trim 2002 – all. 28;
  • fotocopia estratto conto di banca  II trim 2002 – all. 29;
  • fotocopia estratto conto di banca III trim 2002 – all. 30;
  • fotocopia estratto conto di banca IV trim 2002 – all. 31;
  • fotocopia estratto conto di banca I trim 2003 – all. 32;
  • fotocopia estratto conto di banca  II trim 2003 – all. 33;
  • fotocopia  estratto conto di banca III trim 2003 – all. 34;
  • fotocopia estratto conto di banca IV trim 2003 – all. 35;
  • fotocopia estratto conto di banca I trim 2004 – all. 36;
  • fotocopia estratto conto di banca  II trim 2004 – all. 37;
  • fotocopia estratto conto di banca III trim 2004 – all. 38;
  • fotocopia estratto conto di banca IV trim 2004 – all. 39;
  • fotocopia estratto conto banca al 31.12.2004 del conto titoli del Sig. Sxxxxxo all.40;
  • fotocopia ricevutaAgenzia Entratedel 10.10.2007 all.41;
  • n.3 fotocopie D.U. Sxxxxxxxxxppe all.42-43-44.

Putignano, 24.01.2009                                                             Con Ossequio

Il difensore abilitato                                                                                    _____________________

Rag. Tonio Detomaso

ATTESTAZIONE DI CONFORMITADELLA COPIA DEL RICORSO ALL’ORIGINALE.

Il sottoscritto rag.Tonio Detomaso, in qualità di difensore abilitato dal Sig. Borxxxxxpe nella presente controversia attesta, ai sensi dell’art.22, comma 3, del D. Lgs. 546/1992, che questo ricorso è conforme all’originale consegnato all’ Agenzia delle Entrate Ufficio di Gioia del Colle in data _________.

Firma del difensore

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Rag.Tonio Detomaso