FONDO PATRIMONIALE E BISOGNI DELLA FAMIGLIA (art.167 C.C.)
Il continuo cambiamento delle regole di mercato suggerisce di valutare più attentamente alcune norme che il Legislatore, da tempo, ha predisposto a tutela della famiglia, con particolare riferimento al coniuge che con modalità e forme diverse gestisce un’impresa. E’ fisiologico che durante la vita dell’azienda, più o meno lunga, si presenti un momento economico negativo che mette a dura prova le capacità imprenditoriali.
Il fondo patrimoniale consiste nella costituzione, per atto pubblico (notaio), di un vincolo per effetto del quale determinati beni sono destinati a soddisfare bisogni della famiglia ( diritti di mantenimento, assistenza e contribuzione), meritevoli di protezione a certe condizioni; il fondo rappresenta una parte separata del patrimonio dei coniugi. La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di costituzione (art. 168), ovvero che i costituenti si riservino totalmente o parzialmente la proprietà dei beni conferiti.