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ROTTAMAZIONE BIS

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ROTTAMAZIONE BIS
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO
D.L. N. 148/2017 convertito dalla legge n. 172/2017 per il periodo dall’1.1.2000 al 30.09.2017 ( carichi affidati all’Agente della riscossione).
Con questa disposizione è data la possibilità a chi ha debiti per imposte i cui carichi sono stati affidati nel periodo dal 2000 al 30.09.2017, di chiedere la definizione agevolata, beneficiando dell’azzeramento:
• Delle sanzioni e degli interessi di mora e di dilazione;
• Delle somme aggiuntive, cioè accessori dovuti sui ritardi od omessi pagamenti dei contributi previdenziali;
• Delle sanzioni e somme aggiuntive degli Enti Previdenziali;
• Del blocco delle procedure esecutive in corso.
Il risparmio sul debito aggiornato, a volte, è considerevole e tanto basta per decidere per l’adesione, tuttavia , fermo restando l’esame del tipo di debitoria, dei mezzi finanziari a disposizione o reperibili presso Istituti bancari, o altre fonti, e delle situazioni soggettive, va ricordato che l’imprenditore, oggi, per innumerevoli ragioni, se vuole muoversi nel mercato liberamente e velocemente non deve risultare debitore verso l’Erario.
Si espone qui di seguito un riassunto della relativa normativa:
NUOVE ADESIONI:
Fanno parte di questo gruppo i contribuenti che non hanno mai aderito alla vecchia rottamazione che decidono di rottamare i carichi affidati alla riscossione nel periodo dal 2000 al 2016 e dall’1.1.2017 al 30.09.2017, oppure nel periodo 1.1.17 – 30.09.17.
I RIPESCATI
Coloro che non sono stati ammessi alla rottamazione 2000-2016 non avendo pagato le rate al 31.12.2016 ( piani di dilazione in corso).
I due gruppi hanno in comune scadenze ed adempimenti che sono:
15.05.2018 termine entro il quale occorre presentare le domande di rottamazione.
30.06.2018 l’Agenzia delle Entrate Riscossione comunica le somme da pagare.
31.07.2018 pagamento prima o unica rata
Pagamento delle rate scadute al 31.12.2016 in un’unica soluzione per i ripescati.
01.10.2018 pagamento rata
31.10.2018 pagamento rata
30.11.2018 pagamento rata
28.02.2019 pagamento rata.

ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

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ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

(D.L. 193/2016 in legge 225/2016)

Consiste nel saldare i debiti iscritti a ruolo al 31.12.2016 e regolarmente notificati dal concessionario “ Equitalia S.p.A.”, usufruendo, a volte, di significativi risparmi.

Ecco una breve sintesi di ciò che si deve sapere per decidere se aderire o meno alla rottamazione.

Cosa si può rottamare:

  • ·        le entrate tributarie, compresa l’IVA, contributi assistenziali e previdenziali, per gli anni dal 2000 al 2016;
  • ·        debito chiesto con un avviso di accertamento esecutivo dell’Agenzia delle Entrate, affidato all’agente della riscossione entro il 31.12.2016;
  • ·        ruoli affidati nel 2016;
  • ·        Carichi affidati agli agenti della riscossione nell’ambito dei procedimenti della crisi da sovraindebitamento;
  • ·        Si può scegliere cosa rottamare non solo nell’ambito di cartelle diverse ma anche all’interno della stessa cartella;
  • ·        Le entrate, anche tributarie, delle Regioni, delle Province, città metropolitane e dei Comuni per i tributi locali affidate per la riscossione all’Equitalia; 
  • ·        Le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada (interessi).

Benefici: 

  • ·         Cancellazione delle sanzioni e degli interessi di mora e di dilazione;
  • ·         Cancellazione delle somme aggiuntive, cioè accessori dovuti sui ritardi od omessi pagamenti dei contributi previdenziali,
  • ·         Cancellazione delle sanzioni e delle somme aggiuntive degli enti previdenziali;
  • ·         il blocco delle procedure esecutive in corso;
  • ·         la presentazione della dichiarazione sospende i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi, con la conseguenza che l’agente Equitalia non potrà:

o   Notificare atti di pignoramento presso terzi;

o   Riavviare nuove azioni esecutive;

o   Procedere all’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche legali;

o   Proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate.

  • ·         Se con i pagamenti già fatti il debitore ha saldato il conto della rottamazione, per avvalersi della definizione e quindi per stralciare le eventuali somme residue è sufficiente presentare la domanda.

Beneficiari:

  • ·         Soggetti che avevano dilazioni scadute (pendenti);
  • ·         Soggetti in contenzioso tributario per accertamenti esecutivi, o cartelle di pagamento, purchè rinunci agli atti del giudizio;
  • ·         Coloro che hanno già pagato parzialmente;
  • ·         Coloro che sono decaduti per non aver pagato almeno 5 rate anche non consecutive.
  • ·         Soggetti che hanno presentato istanza di riammissione in termini, ex art. 13 bis Dl 113/2016, entro il 20.10.16, purchè siano state pagate le rate in scadenza da ottobre a dicembre 2016.  

Decadenza:

Si decade dal beneficio per il mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una qualsiasi delle rate ed il residuo non può essere più rateizzato; conseguentemente l’agente della riscossione potrà proseguire l’ordinaria attività di recupero.

Istanza:

Ø  Redatta su modulo messo a disposizione da Equitalia, va presentata entro il 31.03.2017 agli sportelli di Equitalia oppure inviata per mail agli indirizzi di posta elettronica.

Ø  Entro lo stesso termine il debitore può integrare la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

Termini:

  • ·         Entro il 31.03.2017 presentare domanda ad Equitalia;
  • ·         Entro il 31.05.2017 l’Equitalia comunica a coloro che hanno prodotto la dichiarazione di rottamazione, l’ammontare delle somme dovute, nonchè l’importo delle singole rate, il giorno ed il mese di scadenza di ciascuna di esse tenendo conto che:

o   Per l’anno 2017 la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre per il 70% del debito;

o   Per l’anno 2018 nei mesi di aprile e settembre per il residuo 30%;

  • ·         Entro il 28.02.2017 l’Equitalia, con posta ordinaria, avvisa il debitore dei carichi affidati nell’anno 2016 per i quali, al 31.12.2016, gli risulta non ancora notificata la cartella di pagamento.

Versamenti:

  • ·         Unica soluzione;
  • ·         Dilazione da 2 a 5 rate;
  • ·         70% nel 2017 (tre rate) ed il 30% nel 2018 (due rate);
  • ·         Interessi del 4,5% dall’01.08.2017.

Modalità:

  • ·         Il pagamento si effettua mediante domiciliazione sul conto corrente, bollettini precompilati o presso le casse di Equitalia. Non è ammessa la compensazione dei crediti vantati per appalti e forniture alla Pubblica Amministrazione.
  • ·         Non è possibile utilizzare il mod. F24 per il pagamento, quindi è esclusa ogni tipo di compensazione.
  • ·         Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell’eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall’Equitalia.

Suggerimento:

VISTO L’EFFETTO SGRADEVOLE DELLA DECADENZA ( VEDI SOPRA), SI CONSIGLIA, PER CHI È TITOLARE DI C/C BANCARIO, DI OPTARE PER LA “ DOMICILIAZIONE BANCARIA”. 

Ricorso avverso diniego definizione carichi ruolo

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ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI B A R I

Oggetto: ANNO 1996 – CONDONO CARICHI  ISCRITTI A RUOLO EX ART. 12 DELLA LEGGE 27-12-2002, N. 289 ( ROTTAMAZIONE DEI RUOLI).

RICORSO avverso IL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DELLA DEFINIZIONE DEI CARICHI DI RUOLO POST RIFORMA, emesso dall’AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI BARI 2, prot. n. 15xx49 del 02.xx2.2009, atto notificato  a mezzo posta raccomandata n. 7639xxx8-5 il 16.12x.2×009, afferente:

ANNO  RUOLO: 2000  NUMERO RUOLO: 000xxx

DATA CONSEGNA RUOLO: 25xx000

UFFICIO RUOLO: 8x – BARI 2

MODELLO: RUOLI  LIQUIDAZIONE I.V.A.

ID. PARTITA 00003xxx    ID CARTELLA 0142xxxx1101369

ANNO D’IMPOSTA: 1996

AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO CHE HA EMESSO LA REGOLAZIONE CONTABILE: BARI 2

PROT. REGOLAZIONE CONTABILE: 2007S10xx27 DATA REGOLAZIONE CONTABILE: 2xxxx007.

Contro: AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI BARI 2.

ricorrente: Società SExx S.r.l. SOC. ExIANTISTICA     ExxxUTENZIONI con sede in xxxxxxxxxxiale della Rxxica n. xx, codice fiscale  0xxx20 e, per essa:

l’Amministratore Unico e legale rappresentante Signor Pelxxino Axxxelo, nato a Vxxxsa (PZ) il 1xxxx946, con domicilio fiscale in Via Coxxxxe di Ruxxxa n.xxx3/C, xxxxNO (BA), xxxx18L738M;

e per suo nome e conto, il difensore tecnico abilitato:

Rag. Tonio Detomaso, nato a Putignano (Ba) il 4.9.1947, con studio alla Via

G. Pascoli, n.27/a, 70017 Putignano (Ba), Cod. Fisc.

DTM TNO 47P04 H096B, giusta procura alle liti,

rilasciata a margine del presente atto di ricorso, a cura

dello stesso ricorrente Pellegrino Angelo.

CON LA RICHIESTA DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA IN PUBBLICA UDIENZA, AI SENSI DELL’ART. 33, 1° COMMA DEL D.LGS. n.546/92. 

Il sottoscritto difensore rag.Tonio Detomaso, libero professionista in Putignano (Ba), ha ricevuto mandato difensivo dal Sig. Pxxxgrino xxxlo, essendogli giunto a notifica il 1xxx6.12.9 il Provvedimento di diniego della definizione dei carichi di ruolo post riforma prot. n. 15xxxx xxxx09 emesso dall’AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI BARI 2.

Egli in esecuzione del mandato difensivo ricevuto, ha riscontrato l’infondatezza e l’illegittimità del provvedimento, pertanto, ai sensi dell’art. 18 e seguenti del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546 e s.m.,

RICORRE

A Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale, quale Giudice a quo, affinchè eserciti la relativa cognizione e decida la controversia ai sensi dell’art. 36 dello stesso D. Lgs. N. 546/1992.

MOTIVI DEL RICORSO

IN FATTO

1)          L’Agenzia delle Entrate Ufficio di Bari 2 notificava alla SxxM S.r.l. il provvedimento di diniego della definizione dei carichi iscritti a ruolo post riforma, prot. 1xxx49 del 2.xxx009, per l’assenza di uno dei requisiti previsti dalla disposizione agevolativa “ condono dei carichi iscritti a ruolo previsto dall’art. 12 della legge 27/12/2002 n. 289 “(c.d. condono per la rottamazione dei ruoli);

2)          La società per gli effetti dell’art. 12 della legge 27/12/2002 n. 289, presentava la seguente situazione:

  • Importo I.V.A. 1996 a debito   € 48.8xx,23 di cui alla cartella di pagamento n. 0142xxxx1101369 oggetto di definizione (all.1);  
  • Importo dovuto per adesione condono € 12xxxx34 ( 4xxxx1,23 x 25%), da versarsi:
    • 1^ rata  € 9.7xxx3   entro il 16.05.2003;
    • 2^ rata  € 2.xxxx,36   entro il 16.04.2004;

3)          I versamenti sono stati eseguiti:

  •  1^ rata  € 9.xxx53  il 16.05.2003 (all.2):
  •  2^ rata  € 2.xxxx,36  il 19.04.2004 (all.3) (il 16 era venerdì);

4)          L’Ufficio riferisce, ed in effetti si prende atto,  che la motivazione del diniego sta nel prospetto contabile che fa parte del provvedimento di diniego. Tuttavia il citato prospetto contabile, pag. 6, si conclude senza alcuna spiegazione, senza totali, ma sopratutto non indica il perchè non riporta l’incasso della seconda rata pari ad € 2.441,36, eseguito in data 19.04.2004 anzichè il 16.4.2004 (all.3), a saldo del dovuto. E’ certo che l’Agente della Riscossione ha incamerato detta somma ma non l’ha accreditata al versante solo perchè il versamento non fu eseguito con bollettino prestampato, ma con bollettino compilato a mano dal debitore.     

5)          La parte inoltrava all’Ufficio richiesta di annullamento di atto illegittimo ai sensi dell’art. 68 del D.P.R. n. 287/82, dell’art. 2 quater del D.L. n. 564/94 e del D.M. n. 37/97, in data 07.0xxx2010, n. Progressivo 201xxx0460, prot. xxxx01859 (all.4);

IN DIRITTO

L’Obbligazione pecuniaria è stata interamente assolta con i due versamenti di € 9.xx76 del 16.xxx003 e di € 2.xxx36 del 19.04.2004 e quindi per complessivi € 12xxx,89. Va solo rilevato che la seconda rata scadeva il venerdi 16.04.2009, mentre il versamento avveniva il 19.04.2004. Provato che la seconda rata è stata regolarmente versata, non resta che considerare possibile causa del diniego della definizione agevolativa di cui alla legge 27.12.2002, n. 289 l’avvenuto versamento con un giorno di ritardo.

Il pagamento (del 25%) doveva essere effettuato per un importo almeno pari all’80% entro il 16 aprile 2003 e, per il residuo, entro il 16.4.2004.

Con il D.L. 24.06.2003, n. 143, convertito dalla legge 01.08.2003, n. 212, è stato fissato al 16 aprile 2004 il termine per il primo versamento a beneficio dei soggetti che, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto ( 25.6.2003), ancora non avessero effettuato versamenti utili ai fini della definizione in esame.

Il D.M. 08.04.2004, relativamente ai soggetti che alla data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 143 del 2003 ( 25 giugno 2003) ancora non avevano effettuato versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui al medesimo art. 12, è stato fissato al 18.04.2005 il termine utile per il versamento a saldo.

In sintesi, i soggetti che avevano aderito alla definizione dopo il 25 giugno 2003 erano tenuti ad effettuare il primo versamento entro il 16 aprile 2004 ed il versamento del residuo entro il 18 aprile 2005.

I contribuenti, invece, che avevano aderito alla definizione prima della suddetta data, dovevano effettuare il primo versamento entro il 16 aprile 2003 ed il versamento del residuo entro il 16.4.2004, con conseguente decadenza dai benefici in caso di ritardato od omesso versamento alla suddetta scadenza; almeno questa è l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, contenuta nella Risoluzione 125/E del 12.08.2005. E’ tuttavia evidente la disparità di trattamento che punisce stranamente i contribuenti che hanno pagato prima.

E’ certamente una situazione strana, ma non tanto, ove si consideri che i termini della definizione hanno subito ben cinque proroghe per un totale di tredici mesi.

In sintesi e per assurdo accade che colui che ha pagato prima dell’ultima data valida per aderire alla definizione, cioè il 18.4.2005, ma con un giorno di ritardo, 19.04.2004 in luogo del 16.04.2004,  ma pur sempre entro il termine ultimo, 18.04.2005, si vede notificare il provvedimento di diniego della stessa definizione.

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