Category Archives: CONTROLLI BANCARI

ROTTAMAZIONE BIS

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ROTTAMAZIONE BIS
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO
D.L. N. 148/2017 convertito dalla legge n. 172/2017 per il periodo dall’1.1.2000 al 30.09.2017 ( carichi affidati all’Agente della riscossione).
Con questa disposizione è data la possibilità a chi ha debiti per imposte i cui carichi sono stati affidati nel periodo dal 2000 al 30.09.2017, di chiedere la definizione agevolata, beneficiando dell’azzeramento:
• Delle sanzioni e degli interessi di mora e di dilazione;
• Delle somme aggiuntive, cioè accessori dovuti sui ritardi od omessi pagamenti dei contributi previdenziali;
• Delle sanzioni e somme aggiuntive degli Enti Previdenziali;
• Del blocco delle procedure esecutive in corso.
Il risparmio sul debito aggiornato, a volte, è considerevole e tanto basta per decidere per l’adesione, tuttavia , fermo restando l’esame del tipo di debitoria, dei mezzi finanziari a disposizione o reperibili presso Istituti bancari, o altre fonti, e delle situazioni soggettive, va ricordato che l’imprenditore, oggi, per innumerevoli ragioni, se vuole muoversi nel mercato liberamente e velocemente non deve risultare debitore verso l’Erario.
Si espone qui di seguito un riassunto della relativa normativa:
NUOVE ADESIONI:
Fanno parte di questo gruppo i contribuenti che non hanno mai aderito alla vecchia rottamazione che decidono di rottamare i carichi affidati alla riscossione nel periodo dal 2000 al 2016 e dall’1.1.2017 al 30.09.2017, oppure nel periodo 1.1.17 – 30.09.17.
I RIPESCATI
Coloro che non sono stati ammessi alla rottamazione 2000-2016 non avendo pagato le rate al 31.12.2016 ( piani di dilazione in corso).
I due gruppi hanno in comune scadenze ed adempimenti che sono:
15.05.2018 termine entro il quale occorre presentare le domande di rottamazione.
30.06.2018 l’Agenzia delle Entrate Riscossione comunica le somme da pagare.
31.07.2018 pagamento prima o unica rata
Pagamento delle rate scadute al 31.12.2016 in un’unica soluzione per i ripescati.
01.10.2018 pagamento rata
31.10.2018 pagamento rata
30.11.2018 pagamento rata
28.02.2019 pagamento rata.

CONTRODEDUZIONI ALLA REGIONALE NE BIS IN IDEM

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ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI TARANTO.
Costituzione in giudizio e controdeduzioni cumulative
Per gli appellati:
XXXXXXXXXXXXX

Nel giudizio
Contro: l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Taranto – Appellante.
Oggetto: Controdeduzioni all’appello principale proposto dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Taranto, con il quale chiede la riforma della Sentenza n. 00000, pronunciata l’08.10.2013 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, Sezione n. 0, depositata il 23.06.0000.
_____________OOOOO____________
Gli eredi yyyyy, rappresentati e difesi dal rag. Tonio Detomaso, nato a Putignano il 04 settembre 1947, c.f. DTM TNO 47P04 H096B, fax 080/4913207, PEC: toniodetomaso@pec.it, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari al n. 137, sez. A, giusta procura rilasciata in calce al presente atto, con studio in Putignano, Via Giovanni Pascoli n.27/a, presso il quale i ricorrenti sono elettivamente domiciliati ai fini del giudizio, si costituiscono depositando le presenti controdeduzioni, in relazione all’appello principale dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Taranto, da questi proposto avverso la Sentenza n. 0000000 pronunciata l’08.10.2013 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, Sez. 0, depositata il 23.06.2016.
Premesso
 Che l’appello dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Taranto, prot. N.000000 è stato notificato alle parti a mezzo raccomandate AR n.14251291069-4, n. 14251291067-1, n. 14251291068-2, n. 14251291070-6, pervenute nei giorni XXX luglio 2017, (all.2);
 Che i Signori yyyyy sono designati nell’appello quali eredi della defunta CCCCCCCC;
si costituiscono
nel giudizio d’appello e con riferimento all’atto, con riserva del merito,
eccepiscono
FATTO
1) CRONOLOGIA DEGLI ACCADIMENTI:
data Descrizione dell’attività Note
15.06.2006 Il Comune di San Marzano effettua la ritenuta del 20%, pari ad €. XXX, sulla indennità risarcitoria corrisposta. esproprio di terreno agricolo 1975.
28.12.2006 La contribuente CCCCC inoltra all’Agenzia delle Entrate di Taranto, istanza di rimborso della ritenuta. Per mancanza del presupposto impositivo.
01.03.2007 CCCCCCCCCCCCCC si trasferisce e risiede in Francavilla Fontana (BR)
10.07.2007 Avverso il silenzio rifiuto propone ricorso alla Commissione Tributaria di Taranto
09.11.2007 L’Agenzia delle Entrate Uff. Taranto 1 si costituisce in giudizio
19.02.2008

L’Agenzia delle Entrate di Taranto trasferisce il fascicolo per competenza all’Agenzia delle Entrate di Brindisi
28.02.2008

L’Agenzia delle Entrate di Taranto deposita erroneamente le memorie illustrative presso la CTP di Taranto, anziché chiedere la cessazione della materia del contendere.
SE IL 19.02.08 TRASFERISCE TUTTO SU BRINDISI PERCHE’ DEPOSITA PRESSO LA CTP DI TARANTO LE MEMORIE ILLUSTRATIVE ???
12.06.2008 CCCCCCC propone ricorso alla Commissione Tributaria di Brindisi per competenza territoriale disposta dalla stessa Agenzia delle Entrate di Taranto.
26.09.2008 L’Agenzia delle Entrate di Brindisi si costituisce
20.08.2009 Avviene il deposito della Sentenza di accoglimento del ricorso a cura della Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi
La Sentenza passa in giudicato IL PROCESSO TRIBUTARIO SI E’ CONCLUSO.
Invece a distanza di anni accade che :
07.06.2013 CCCCCCCCCC riceve dalla CTP di Taranto l’avviso di trattazione udienza dell’08.10.2013. Per la materia già definita in Brindisi. !
Al difensore rag. Detomaso non viene notificato alcun atto.
21.06.2013 Deposito presso al CTP di Taranto dei documenti CTP di Brindisi per competenza territoriale !!! Chi li deposita e perché sapendo che la Sentenza di Brindisi si è resa defintiva!.
Compito che sarebbe spettato, semmai, al difensore rag. Detomaso.
08.10.2013 La CTP di Taranto accoglie il ricorso di CCCCC.
All’udienza non era presente nessuno. Trattasi di duplicazione di sentenza che, tuttavia, conferma le ragioni in diritto della ricorrente.
23.06.2016 Deposito della Sentenza Dopo 3 anni !.
24.07.2017 L’Agenzia delle Entrate di Taranto propone appello alla Regionale di Taranto
26.07.2017 Nota di precisazione a cura del rag. Tonio Detomaso alla Regionale di Taranto.
10.10.2017 I ricorrenti redigono le presenti controdeduzioni.
DIRITTO
A. RAGIONI PER L’IMPROPONIBILITA’ DELL’APPELLO
i. Con l’appello principale l’Agenzia delle Entrate di Taranto chiede a Codesta On.le Commissione Regionale la riforma della Sentenza n. 0000, pronunciata l’08.10.2013 dalla Provinciale di Taranto, depositata il 23.06.2016 (RGR n. 0000), con la quale detta Commissione Provinciale ha disposto l’accoglimento del ricorso della contribuente CCCCC e la conferma del diritto al rimborso della ritenuta fiscale. Il petitum e le parti ( Agenzia delle Entrate e CCCCC – ora gli eredi ) sono gli stessi del processo tributario che, diversi anni prima, si è regolarmente tenuto e definito presso la Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi con la Sentenza di accoglimento depositata il 20.08.00 (all.1).
ii. Competenza territoriale: la competenza territoriale fu disposta dalla stessa Agenzia delle Entrate di Taranto, nella considerazione – si suppone – che la ricorrente CCCC risiedesse in Francavilla Fontana (BR) e che in materia di rimborso di imposte dirette fosse – a ragion veduta – competente Brindisi.
iii. La Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi, d’altronde, non ha mai rilevato l’incompetenza territoriale. L’art. 5 del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546, nel disporre che la competenza delle Commissioni Tributarie è inderogabile, stabilisce, altresì, che l’incompetenza territoriale, della Commissione Tributaria adita è rilevabile, anche d’ufficio, soltanto nel grado al quale il vizio si riferisce. L’incompetenza, se non rilevata innanzi alla Commissione Tributaria ritenuta incompetente, non è più rilevabile nei successivi gradi del giudizio, fermo restando che la riassunzione deve essere presentata nel termine fissato nella Sentenza, o in mancanza, nel termine di sei mesi dalla comunicazione a cura della segreteria della sentenza stessa, pena l’estinzione del processo.
iv. La Sentenza di Brindisi ( dep. 20.08.000 ) è divenuta irrevocabile – passata in giudicato – e la questione oggetto della lite non può più essere messa in discussione, non essendo stata impugnata entro i termini stabiliti dal legislatore. Il giudicato è coessenziale alla funzione primaria del processo, che è quella di stabilire la regola del caso concreto eliminando l’incertezza riguardo all’applicazione di una norma di diritto ad una specifica fattispecie ( Cass. SS.UU. 16.06.2006, n. 13916) e nel rispetto del principio “ né bis in idem “, rafforzato dal fatto che le due giurisdizioni si sono espresse in favore della ricorrente, da qui l’applicazione dell’art. 2909 c.c., secondo il quale l’accertamento contenuto nella Sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
B) INESISTENZA DEL DEBITO ERARIALE ALL’APERTURA DELLA SUCCESSIONE. QUALIFICAZIONE DEL SUCCESSORE.
i. La legittimazione del successore nel processo trova fondamento per il fatto che gli effetti della pronuncia del Giudice sono destinati ad incidere sul patrimonio del successore stesso. E’ bene chiarire da subito che i ricorrenti all’apertura della successione non conoscevano alcun debito erariale e, alla luce dei fatti, avanzano decisa opposizione per la consistenza, certezza ed esigibilità in favore dell’Erario. Ciò nonostante, in via cautelativa, i citati comparenti hanno rinunciato puramente e semplicemente all’eredità della defunta CCCCCC, con atto del Dr. XXXXX, notaio in Taranto (all.3).
C) VIOLAZIONE DELL’ART. 12 DEL D. LGS. 31.12.1992, N. 546- NEL PROCESSO DI PRIMO GRADO DI TARANTO.
Per l’udienza dell’08.10.2013, la Commissione Tributaria Provinciale di Taranto non notificò l’avviso di trattazione al difensore rag. Detomaso, pertanto il processo si celebrò senza che fossero presenti nè la parte ricorrente, né il difensore; l’esito comunque, anche per questo secondo procedimento, fu favorevole alla ricorrente che si vide riconoscere il pieno diritto al rimborso della ritenuta fiscale.
D) INESISTENZA SOSTANZIALE DELLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA E PASSIVA.
In conseguenza dei fatti fin qui esposti, i ricorrenti si riportano agli atti tributari della Commissione tributaria di Brindisi ed al diritto applicabile. Il processo tributario di Brindisi, l’unico valido, si è reso definitivo ad ogni effetto di legge.
CHIEDONO
che Codesta Ecc.ma Commissione Tributaria Regionale di Taranto, Voglia :
• Dichiarare l’improponibilità dell’appello;
• In subordine, a seconda, dichiarare nullo l’appello, confermare i giudicati, rigettare l’appello.
Con vittoria delle spese del presente giudizio.
Si deposita:
1) Originale e copia delle controdeduzioni per l’Ufficio;
2) copia Sentenza CTP di Brindisi n. 000, depositata il 20.08.2009 (all.1);
3) Copie dell’atto di appello dell’Ufficio (all.2) ;
4) Copia rinuncia all’eredità (all.3).
Putignano, 19.10.0000 Firma del difensore

__________________________
Rag. Tonio Detomaso

Procura speciale
I sottoscritti yyyyyyyyy
DELEGANO
Il difensore Rag. Tonio Detomaso, a sottoscrivere il presente atto ed eventuali motivi aggiunti, nonché a rappresentarli e difenderli in tutte le sue fasi di ogni stato e grado del presente giudizio fiscale, conferendogli ogni e più ampia facoltà di legge, trattare, comporre, rinunciare agli atti e accettare rinunzie, conciliare, transigere, di farsi sostituire in udienza o altrove, di nominare coadiutori e assistenti in giudizio, ratificandone sin d’ora l’operato. Eleggono domicilio presso lo studio sito in Putignano alla via G. Pascoli n. 27/A, CAP 70017.
Firma dei committenti e deleganti

______________________________

Sono autentiche
firma del difensore
____________________________
Rag. Tonio Detomaso
Putignano, 19.10.00000

Controlli Bancari

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L’art. 32 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600 ( accertamento), 1° c, n.7, prevede che l’Amministrazione Finanziaria  possa richiedere alle banche, e ad altri soggetti, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi. Tutti i versamenti ed i prelevamenti devono essere giustificati dal contribuente, altrimenti sono attratti come corrispettivi imponibili, presunzione legale questa superabile solamente fornendo la prova specifica, per ciascuna movimentazione bancaria, volta a dimostrare l’estraneità della stessa all’attività svolta. Continue reading