ACCERTAMENTO FISCALE NEI CONFRONTI DELLO STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO E LA DEFINIZIONE DEI REDDITI.
Aspetti giuridici della definizione per adesione fatta solamente nei confronti dell’Associazione professionale (studio medico).
L’art. 40, 2° comma, del D.P.R. 29.09.1973, n. 600, dice che “ Alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle società e associazioni indicate nell’art. 5 del D.P.R. 917/1986, si procede con unico atto ai fini dell’imposta locale sui redditi dovuta dalle società stesse e ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche o delle persone giuridiche dovute dai singoli soci o associati. Si applicano le disposizioni del primo comma del presente articolo o quelle dell’art. 38 secondo che si tratti di società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate ovvero di società semplici o di società o associazioni equiparate”.
Recita il 1° comma dell’art. 5 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917, che “ I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili”.
Il principio secondo il quale l’attribuzione del reddito ai soci, anche se non materialmente corrisposto, fa si che le imposte “stabilite presuntivamente dall’Ufficio” con l’atto di accertamento emanato nei confronti della società o associazione, si riflettano anche sui soci.
Il tema affrontato verte sulla domanda se “ il meccanismo dell’automatismo di cui all’art. 5 “ sia valido e applicabile in ogni manifestazione tributaria oppure è possibile fare alcune distinzioni, specie se alla presenza di condono, accertamento con adesione, accertamento in genere e così via di seguito.
E’ bene tenere presente che l’accertamento fiscale eseguito nei confronti dei soggetti IRES (società di capitali), provoca reazioni e difesa completamente diversa da quelle dell’accertamento fatto nei confronti delle società e associazioni di cui all’art. 5 del D.P.R. 917/1986 (società di persone).
Bene, fatta questa breve introduzione, rilevo che l’art. 4, c. 2, del D.Lgs. 218/1997 (ACCERTAMENTO CON ADESIONE – PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI NELLE IMPOSTE SUI REDDITI E NELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO), precisa che “ Nel caso di esercizio di attività d’impresa o di arti e professioni in forma associata, di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917, ovvero in caso di azienda coniugale non gestita in forma societaria e in caso di società che optano per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, l’ufficio competente all’accertamento nei confronti della società, dell’associazione o del titolare dell’azienda coniugale effettua la definizione anche del reddito attribuibile ai soci, agli associati o all’altro coniuge, con unico atto e in loro contraddittorio. Continue reading