ACCERTAMENTO FISCALE NEI CONFRONTI DELLO STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO E LA DEFINIZIONE DEI REDDITI.
Aspetti giuridici della definizione per adesione fatta solamente nei confronti dell’Associazione professionale (studio medico).
L’art. 40, 2° comma, del D.P.R. 29.09.1973, n. 600, dice che “ Alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle società e associazioni indicate nell’art. 5 del D.P.R. 917/1986, si procede con unico atto ai fini dell’imposta locale sui redditi dovuta dalle società stesse e ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche o delle persone giuridiche dovute dai singoli soci o associati. Si applicano le disposizioni del primo comma del presente articolo o quelle dell’art. 38 secondo che si tratti di società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate ovvero di società semplici o di società o associazioni equiparate”.
Recita il 1° comma dell’art. 5 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917, che “ I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili”.
Il principio secondo il quale l’attribuzione del reddito ai soci, anche se non materialmente corrisposto, fa si che le imposte “stabilite presuntivamente dall’Ufficio” con l’atto di accertamento emanato nei confronti della società o associazione, si riflettano anche sui soci.
Il tema affrontato verte sulla domanda se “ il meccanismo dell’automatismo di cui all’art. 5 “ sia valido e applicabile in ogni manifestazione tributaria oppure è possibile fare alcune distinzioni, specie se alla presenza di condono, accertamento con adesione, accertamento in genere e così via di seguito.
E’ bene tenere presente che l’accertamento fiscale eseguito nei confronti dei soggetti IRES (società di capitali), provoca reazioni e difesa completamente diversa da quelle dell’accertamento fatto nei confronti delle società e associazioni di cui all’art. 5 del D.P.R. 917/1986 (società di persone).
Bene, fatta questa breve introduzione, rilevo che l’art. 4, c. 2, del D.Lgs. 218/1997 (ACCERTAMENTO CON ADESIONE – PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI NELLE IMPOSTE SUI REDDITI E NELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO), precisa che “ Nel caso di esercizio di attività d’impresa o di arti e professioni in forma associata, di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917, ovvero in caso di azienda coniugale non gestita in forma societaria e in caso di società che optano per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, l’ufficio competente all’accertamento nei confronti della società, dell’associazione o del titolare dell’azienda coniugale effettua la definizione anche del reddito attribuibile ai soci, agli associati o all’altro coniuge, con unico atto e in loro contraddittorio.
Il legislatore ha disciplinato la competenza degli uffici riguardo alla definizione delle società di persone ed entità similari, unificando la competenza in capo al domicilio fiscale della società, anche per i soci e/o associati, a prescindere dal loro (eventuale diverso) domicilio fiscale, limitatamente alle quote di reddito di partecipazione ad essi imputabili.
Pertanto, l’unico atto va predisposto dall’Ufficio anche quando il domicilio fiscale degli associati fosse diverso da quello dello studio associato.
Circostanza confermata con le Istruzioni Ministeriali, Circolare 235/97 la quale recita “ … L’Ufficio delle Entrate competente all’accertamento nei riguardi della società o associazione effettua anche la definizione del reddito attribuibile ai soci o associati, con unico atto e in contraddittorio con ciascun soggetto”.
La procedura è quindi ben tracciata, cioè l’Ufficio fiscale, competente in ragione della sede dell’associazione, invita al contraddittorio sia l’associazione sia gli associati per tentare la definizione di tutto.
L’aspetto che si vuole approfondire è il seguente: Che cosa succede se l’Ufficio invita per il contraddittorio l’associazione e gli associati, ma all’incontro con il procuratore dell’associazione, redige il verbale di contraddittorio con il quale regola solamente il reddito attribuibile allo studio associato professionale, a seguito dei risultati da studi di settore, nella considerazione che solamente l’associazione ha residenza nella zona di competenza dell’Ufficio procedente. Infatti, l’atto di adesione, sottoscritto dalle parti, evidenzia esclusivamente il reddito dello studio associato, omettendo ogni e qualsiasi riferimento ai soci o associati; è evidente che l’Ufficio ha sbagliato.
Tuttavia, a distanza di pochi mesi dall’adesione, valida a tutti gli effetti, fatta solo per lo studio associato, perviene agli associati l’accertamento con il quale l’Ufficio richiede le imposte, sanzioni e interessi riguardanti la quota di maggiore reddito definita per l’associazione.
Un associato percorre entrambi i gradi giudizio di merito con esito negativo:
La Provinciale, partendo dal presupposto che gli avvisi di accertamento opposti sono conseguenti alla definizione reddituale della società conclusasi con adesione, rigetta il ricorso del contribuente;
La Regionale, rigetta l’appello del contribuente così motivando: “ … ne consegue che, ove la società di persone abbia provveduto a definire il proprio reddito annuale mediante accertamento con adesione, ai soci deve essere attribuita per la medesima annualità la quota parte dell’imponibile risultante dall’imposta versata dalla società per la definizione della lite fiscale, costituendo l’imputazione al socio della quota parte del reddito della società, corretta applicazione del disposto dell’art. 5 del D.P.R. n.917 del 1986”.
A parere di chi scrive le Commissioni tributarie, non hanno visto lontano perché si sono soffermati ad esaminare solo l’aspetto “attribuzione automatica” del maggior presunto reddito ai soci, trascurando di valutare le conseguenze nel caso in cui l’Ufficio, che è tenuto (obbligato) a concordare anche nei confronti dei soci, avesse trascurato, ignorato del tutto il contraddittorio con i soci ed avesse chiuso l’atto definitorio solamente con l’associazione, nella consapevolezza che verso i soci dovessero attivarsi i rispettivi uffici fiscali competenti in base al domicilio fiscale degli stessi, riattivando la procedura.
I soci sono stati esclusi (assenti) nella procedura dell’accertamento con adesione e non hanno manifestato alcuna volontà, né di accettazione del reddito rettificato dall’Ufficio all’associazione, secondo gli studi di settore, né di diniego. Ne consegue, almeno, che l’esame della vertenza e la conseguente motivazione in sentenza dei Giudici di merito, emessa per il socio o associato ricorrente, vada formulata anche tenendo conto delle osservazioni e degli elementi posti a difesa dal contribuente ricorrente; nella fattispecie sui motivi per i quali, nel caso in esame, gli studi di settore erano inapplicabili al soggetto accertato per le ragioni minuziosamente indicate nel ricorso tributario e non già e solo sull’aspetto “dell’attribuzione automatica dei redditi secondo l’art. 5 del TUIR”. L’Ufficio fiscale, diverso dall’Ufficio che ha definito l’accertamento con la società o associazione, che emana autonomamente l’accertamento nei confronti del socio, ha, infatti, avviato un nuovo procedimento; i soci non compaiono per nulla nell’atto definitorio dell’associazione e quindi non hanno esercitato alcun diritto, in nessun momento, avendo il primo Ufficio spogliato, gli associati di ogni legittimazione attiva per aver omesso di attivare la procedura concordataria anche nei confronti dei soci. Il secondo Ufficio (quello dei soci) di conseguenza nell’avviare il nuovo procedimento, e comunque prima di emanare l’accertamento, avrebbe dovuto invitare gli associati per il contraddittorio.
In definitiva, può dirsi motivato l’accertamento al socio che rechi come unico elemento “ il fatto che la società abbia definito il reddito e quindi una sua quota vada imputata automaticamente al socio ai sensi dell’art. 5 del TUIR “?. Le Sentenze di merito sono motivate ?.
Non si capisce perché la Giurisprudenza tributaria veda l’associazione professionale o società di persone, come un unico indissolubile soggetto quando, anche nelle società di persone, sono due le figure: la società o associazione e il socio. Nell’ambito dei soci, poi, ad esempio per le Società in accomandita semplice, si annoverano soci accomandatari e i soci accomandanti, i quali assumono distinti funzioni e responsabilità sia patrimoniali che civili.
Mi sembra, pertanto, di poter affermare, anche se la questione non è di facile e immediata soluzione, che il socio abbia tutto il diritto di esercitare, in qualsiasi momento, una difesa autonoma e indipendente rispetto all’attività svolta dalla società o dagli altri soci. Se ciò è vero, ritengo che il procedimento tributario disciplinato per il caso succitato, e in particolare per quanto attiene il dettato dell’art. 4 del D.Lgs. 19.06.1997, n. 218, non possa prescindere da una sostanziale e corretta applicazione della stessa norma, con la conseguenza che ove, l’Ufficio non la osservi, gli atti successivi e conseguenti alla procedura invalida siano da ritenersi nulli.
Quando, invece, si dovessero ritenere legittimi gli atti di accertamento emanati nei confronti degli associati, questi assumeranno la configurazione di atti giuridici autonomi rispetto all’associazione, con la conseguenza che l’unico oggetto della controversia non sarà mai “ l’automatica attribuzione ai soci per effetto dell’art. 5, 1° c., D.P.R. 22.12.1986, n. 917, del reddito, del maggior reddito accertato con adesione, etc, non avendo l’Ufficio redatto l’unico atto e quindi anche ai fini dei soci o associati ma unicamente nei confronti della società”.
Per finire la citata norma, in apparenza innocua, invece, nella realtà crea enormi problemi di collegamento tra società (associazione), e soci, e nei rapporti patrimoniali. Basti pensare all’accertamento da studi di settore, divenuto definitivo nei confronti della società, il cui maggior reddito (spesso inesistente) va ope legis attribuito ai soci e ancora più drammatico è il caso che vede destinatario della quota di maggior imponibile il socio accomandante di una S.a.S., il quale, nella maggior parte dei casi, nulla conosce della gestione della società. L’intervento del Legislatore in questa materia sarebbe auspicabile, tuttavia e nel frattempo occorre porre molta cura, attenzione e tutela in quanto l’Ufficio sta attribuendo un presunto maggior reddito, il quale provoca il pagamento di imposte, sanzioni ed interessi e non sta attribuendo alcuna vera ricchezza.