RESPONSABILE D’IMPOSTA

Numero di visualizzazioni: 39295

RESPONSABILE   D’IMPOSTA

Dichiarazione unica dei redditi presentata dai coniugi non legalmente ed effettivamente separati.

L’art. 17 della L. 13.04.1977 n. 114, recita:

E’ in facoltà dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati presentare su unico modello la dichiarazione unica dei redditi di ciascuno di essi , compresi quelli di cui alla lettera c) dell’art. 4, del D.P.R. 29.09.1973, n. 597, nel testo aggiunto con la  presente legge. In tale ipotesi la dichiarazione va presentata all’Ufficio delle imposte o all’Ufficio del Comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del marito. Se soltanto la moglie è residente nel territorio dello Stato, la dichiarazione dei redditi dei coniugi deve essere presentata all’ufficio del domicilio fiscale della moglie.

Ai fini della liquidazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche risultante dalla dichiarazione presentata a norma del comma precedente, le imposte nette determinate separatamente per ciascuno dei coniugi si sommano e le ritenute e  i crediti di imposta si applicano sul loro ammontare complessivo.

Nell’ipotesi prevista nel primo comma, la notifica della cartella dei pagamenti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche iscritta nei ruoli è eseguita nei confronti del marito.

Gli accertamenti in rettifica sono effettuati a nome di entrambi i coniugi e notificati a norma del comma precedente.

I coniugi sono responsabili in solido per il pagamento dell’imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito”.

OSSERVAZIONI PRELIMINARI

1° comma- Trattasi di facoltà.

2° comma– Consente, dopo aver sommato le imposte nette di ciascuno dei coniugi dichiaranti,  di utilizzare le ritenute e i crediti d’imposta. Il vantaggio consiste nel ridurre, fino all’azzeramento, gli  eventuali rimborsi d’imposta da chiedere e null’altro.

3° comma – La notifica della cartella dei pagamenti dell’Irpef iscritta nei ruoli è eseguita nei confronti del marito. La procedura per la notifica non ammette alcuna eccezione, nel senso che la cartella dei pagamenti deve essere notificata esclusivamente al marito. La notifica eseguita alla moglie è invalida. L’inosservanza della procedura comporta sostanziali modifiche dell’assetto patrimoniale dei soggetti.

4° comma – Gli accertamenti  in rettifica sono effettuati a nome (non a carico) di entrambi i coniugi e notificati nei confronti del marito. La norma non chiarisce di quali accertamenti si sta occupando generando contenzioso ogni volta che l’interpretazione normativa si sposta sugli  accertamenti da attività d’impresa svolta da uno dei coniugi. Comunque la moglie, in questa fase, rimane estranea al rapporto accertativo e quindi non abbisogna di azionare alcuna difesa in contenzioso non essendo parte attiva del procedimento e dal momento che gli atti vanno notificati al marito.

5° comma –  I coniugi sono responsabili  in solido per il pagamento dell’imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito. Trattasi evidentemente di solidarietà  dipendente.

CONSIDERAZIONI

Nel panorama tributario l’art. 17 della Legge 13.04.1977, n. 114 fa ancora discutere per le irragionevoli e devastanti  conseguenze che si creano in presenza di accertamenti in rettifica che coinvolgono due soggetti  dal lato passivo, dei quali soltanto uno ha originato il debito d’imposta ed il contenzioso, ed un soggetto attivo, cioè il Fisco. La problematica è dovuta al fatto che i coniugi presentano su unico modello la dichiarazione dei redditi di ciascuno di essi e che gli uffici finanziari non sempre osservano le giuste modalità di notifica degli accertamenti e  della riscossione.

La lettura logico sistematica dell’art. 17 porta ad affermare che la responsabilità di cui al 5° comma è di tipo dipendente, proprio come prevede l’art. 64 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600,

Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto, deve esercitare la rivalsa se non è diversamente stabilito in modo espresso.

Il sostituito ha facoltà di intervenire nel procedimento di accertamento dell’ imposta.

Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento dell’imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi, ha diritto di rivalsa”.

La moglie quale responsabile dell’imposta avrà diritto di recuperare l’intero importo dovuto e pagato in luogo del marito.

Traducendo l’art. 17, e chiarito che il responsabile d’imposta (moglie) assume nella fattispecie un ruolo residuale, risulta evidente che il creditore “ Fisco” dovrà notificare gli atti di accertamento e cartella di pagamento al marito e, solo ad esazione infruttuosa dall’obbligato principale, potrà rivolgersi al coniuge debitore d’imposta; esattamente applicando il beneficio di escussione.  

L’Ufficio finanziario che, invece, notifichi alla moglie sia gli atti di accertamento che la cartella di pagamento ritenendola responsabile principale, ( tra l’altro  per fatti e debito d’imposta  imputabili al marito ), la investe degli effetti propri dell’obbligazione paritetica, viola il procedimento tributario  e soggiace, sicuramente, al giudizio di nullità degli atti.

Si è dell’avviso che il Fisco possa anche notificare gli atti di accertamento al responsabile d’imposta, ma dovrà attendere l’esito della riscossione dall’obbligato principale per poter procedere nei confronti del responsabile d’imposta.

La questione non è di poco conto ove si consideri che se nei confronti del responsabile principale dovesse intervenire una prescrizione per atti di accertamento o cartelle di pagamento notificati  in ritardo o malamente, l’attività esattiva posta nei confronti del responsabile d’imposta, moglie, cade nel nulla!.

Nella Sentenza della  Cassazione n. 3944/11, dep. Il 18.02.2011, si legge:

Come stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte: “ Nel caso di dichiarazione congiunta dei redditi da parte dei coniugi “ex” art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, e per effetto della solidarietà voluta dal legislatore, la tempestiva notifica al marito dell’avviso di accertamento, come della cartella di pagamento, impedisce qualsiasi decadenza dell’Amministrazione finanziaria anche nei confronti della moglie codichiarante; allo stesso modo, la pendenza del processo tra l’Amministrazione finanziaria  ed il marito determina la sospensione di qualsiasi termine – di decadenza come di prescrizione – riguardo alla stessa moglie co-dichiarante” (Cass. Sez. 5 Sentenza n. 27005 del 21.12.2007).

Ne consegue che nel caso di specie il fatto che la moglie non sapesse che il marito utilizzasse il suo nome al fine di continuare, in modo occulto, l’esercizio della sua funzione imprenditoriale non costituisce una esimente dall’obbligo del recupero delle somme non corrisposte al fisco.

Ciò può costituire – nel caso di specie – un diritto di rivalsa del coniuge nei confronti del marito, ma certamente non comporta una esimente fiscale da parte della stessa.

Il fatto poi che il coniuge abbia approfittato  all’insaputa  del coniuge del nominativo della stessa, comporta che lo stesso debba risarcirla del danno subito, ma non certamente che la stessa debba essere esentata dalla prestazione tributaria”.

La Sentenza conferma che gli atti di accertamento così come la cartella di pagamento vanno notificati al marito quale debitore principale. La corretta e tempestiva notifica degli atti eseguita nei confronti del marito,  tiene in gioco la moglie, quale codichiarante responsabile d’imposta , ai sensi dell’art. 64 del D.P.R. 600/73. La moglie entra in scena solamente al momento della riscossione, come prevede il 5° comma dell’art. 17 della L. 13.04.1977, n.114.

In merito gli autori Nicola Allegretti e Sergio Anghileri, nel testo “ La Riscossione Generale Dei Tributi, ediz. 1989, così commentano:

Tuttavia il coniuge è ugualmente responsabile in solido con l’altro coniuge per il pagamento della suddetta imposta, nel caso in cui viene presentata la dichiarazione congiunta ( art. 17 della legge n. 114). A questo proposito il Ministero delle Finanze con Risoluzione prot. N. 15/1020 del 2 marzo 1979, ha stabilito che l’imposta scaturente dalla dichiarazione congiunta va iscritta a ruolo a nome del marito e conseguentemente anche la cartella esattoriale riporterà esclusivamente le generalità ed il domicilio dell’unico contribuente iscritto a ruolo, cioè del dichiarante (marito). In caso poi di mancato pagamento, anche l’avviso di mora dovrà riportare esclusivamente l’indicazione del contribuente iscritto a ruolo.  Tale interpretazione resta avvalorata, secondo il predetto Dicastero, dal quarto comma del citato art. 17 che espressamente statuisce che gli “ accertamenti in rettificavengono notificati nei confronti del marito”. L’ufficiale esattoriale, in occasione del pignoramento, attiverà poi la proceduta esecutiva, indifferentemente, sui beni di proprietà dell’uno o dell’altro coniuge stante la responsabilità solidale di essi. Al fine di consentire agli esattori di acquisire i dati anagrafici relativi al coniuge dell’iscritto a ruolo, la citata nota Ministeriale prescrive, inoltre, che il Consorzio nazionale esattori trasmetterà alle esattorie interessate un elenco delle partite in questione, in cui verranno evidenziati i dati anagrafici del coniuge dell’iscritto a ruolo”.

In conclusione, quando l’Amministrazione finanziaria considera la moglie, codichiarante, quale responsabile principale o coobbligata in solido avendo notificatole gli atti amministrativi ed esattivi, in luogo del marito o anche al marito, sbaglia e l’intera procedura si presta agevolmente a giudizio di  illegittimità.

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *