RESPONSABILE D’IMPOSTA
Dichiarazione unica dei redditi presentata dai coniugi non legalmente ed effettivamente separati.
L’art. 17 della L. 13.04.1977 n. 114, recita:
E’ in facoltà dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati presentare su unico modello la dichiarazione unica dei redditi di ciascuno di essi , compresi quelli di cui alla lettera c) dell’art. 4, del D.P.R. 29.09.1973, n. 597, nel testo aggiunto con la presente legge. In tale ipotesi la dichiarazione va presentata all’Ufficio delle imposte o all’Ufficio del Comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del marito. Se soltanto la moglie è residente nel territorio dello Stato, la dichiarazione dei redditi dei coniugi deve essere presentata all’ufficio del domicilio fiscale della moglie.
Ai fini della liquidazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche risultante dalla dichiarazione presentata a norma del comma precedente, le imposte nette determinate separatamente per ciascuno dei coniugi si sommano e le ritenute e i crediti di imposta si applicano sul loro ammontare complessivo.
Nell’ipotesi prevista nel primo comma, la notifica della cartella dei pagamenti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche iscritta nei ruoli è eseguita nei confronti del marito. Continue reading