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IL CONTRADDITTORIO NEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO

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IL CONTRADDITTORIO NEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO

Propedeutico all’accertamento, in particolare, da studi di settore.

Il contraddittorio nel procedimento tributario non è sempre applicabile e la Cassazione non ha mancato di evidenziarlo recentemente affermando che il contraddittorio tra fisco e contribuente non sempre è dovuto.

Il legislatore ha previsto il contraddittorio in materia di studi di settore ed è con riferimento a questo tipo di accertamento che si vuole approfondire i profili pratici e operativi.  Ritengo corretto che il contraddittorio non vada sempre attivato durante l’attività di controllo, d’indagine, di verifica e di accertamento del fisco, ma certamente è inevitabile in presenza di accertamento analitico induttivo di cui all’art. 39 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600. L’Ufficio, infatti, quando procede con gli accertamenti da studi di settore, inizia la propria attività di accertamento avendo come indizio il presunto maggiore risultato positivo di reddito (ricavi) proveniente dall’uso di un semplice calcolo statistico, matematico da studi di settore; qui, infatti, la ricostruzione della ricchezza del contribuente non avviene in base alla realtà soggettiva ma mediante  presunzione semplice.

In tema di accertamenti non analitici, il contraddittorio assume un’importanza straordinaria. La Giurisprudenza ha chiarito la portata della norma e le moltissime Sentenze sia di merito che di legittimità, hanno contribuito a consolidare la natura di norma precetto, riferita al contraddittorio applicato agli studi di settore. Allora vediamo di analizzare gli aspetti essenziali.

Le risultanze dell’accertamento con gli studi di settore costituiscono solo parametri di riferimento partendo dai quali l’Amministrazione sviluppa l’iter logico giuridico necessario, da un lato, a soddisfare l’onere probatorio a suo carico e, dall’altro, a motivare adeguatamente l’avviso di accertamento. Il contraddittorio ha una funzione di garanzia sia per il contribuente (il quale può rimarcare gli elementi che conducono a quantificazioni del reddito più aderenti alla capacità contributiva) sia per l’Amministrazione. Con il contraddittorio avviene il passaggio dalla fase statica (gli “standard”) a quella dinamica dell’accertamento (l’applicazione al singolo contribuente).

L’attivazione del contraddittorio svolge una funzione strumentale rispetto alla corretta effettuazione dell’accertamento, e presenta sviluppi positivi per il contribuente se egli fornisce i chiarimenti richiesti, presenta, invece, effetti sfavorevoli in caso di mancata risposta, giacché legittima l’utilizzazione degli “ standards presuntivi” da parte dell’Amministrazione.  La mancata partecipazione al contraddittorio, tuttavia, non preclude al contribuente la possibilità di presentare in giudizio le medesime eccezioni e giustificazioni che avrebbe potuto far valere in sede di contraddittorio. Pertanto la prova che non è stata data in sede amministrativa può essere fornita in sede processuale.

L’introduzione del contraddittorio quando si accerta un maggior reddito da studi di settore, risponde alla concreta esigenza posta a tutela e garanzia del contribuente che intende esporre e far valere all’Ufficio le ragioni per le quali i dati contabili del soggetto esprimano un risultato reddituale che per l’Ufficio e secondo gli studi di settore non è soddisfacente. Attraverso il deposito delle memorie e i documenti offerti dal contribuente nel contraddittorio, prima che sia emanato l’atto di accertamento, l’Ufficio arricchisce la fase istruttoria avendo saputo di nuovi dati del contribuente. Il contraddittorio tenutosi prima del giudizio è indubbiamente garanzia di un procedimento corretto.

E’, altresì, doveroso considerare che il dato finale reddituale dell’applicazione del meccanismo studi di settore, non è mai negativo. I maggiori ricavi da studi, infatti, sono dati dalla sommatoria dei costi sostenuti nell’esercizio moltiplicati per coefficienti stabiliti e validi per l’intero territorio Nazionale. Alla formazione del risultato non partecipano né elementi numerici reddituali negativi, né particolari fatti aziendali, pertanto la presunzione semplice dell’Ufficio richiede prove.

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ACCERTAMENTO CON ADESIONE

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ACCERTAMENTO FISCALE NEI CONFRONTI DELLO STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO E LA DEFINIZIONE DEI REDDITI.

Aspetti giuridici della definizione per adesione fatta solamente nei confronti dell’Associazione professionale (studio medico).

 

L’art. 40, 2° comma, del D.P.R. 29.09.1973, n. 600, dice che “ Alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle società e associazioni indicate nell’art. 5 del D.P.R. 917/1986, si procede con unico atto ai fini dell’imposta locale sui redditi dovuta dalle società stesse e ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche o delle persone giuridiche dovute dai singoli soci o associati.  Si applicano le disposizioni del primo comma del presente articolo o quelle dell’art. 38 secondo che si tratti di società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate ovvero di società semplici o di società o associazioni equiparate”.

Recita il 1° comma dell’art. 5 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917, che I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili”.

Il principio secondo il quale l’attribuzione del reddito ai soci, anche se non materialmente corrisposto, fa si che le imposte “stabilite presuntivamente dall’Ufficio” con l’atto di accertamento emanato nei confronti della società o associazione, si riflettano anche sui soci.

Il tema affrontato verte sulla domanda se “ il meccanismo dell’automatismo di cui all’art. 5 “ sia valido e applicabile in ogni manifestazione tributaria oppure è possibile fare alcune distinzioni, specie se alla presenza di condono, accertamento con adesione, accertamento in genere e così via di seguito.         

E’ bene tenere presente che l’accertamento fiscale eseguito nei confronti dei soggetti IRES (società di capitali), provoca reazioni e difesa completamente diversa da quelle dell’accertamento fatto nei confronti delle società e associazioni di cui all’art. 5 del D.P.R. 917/1986 (società di persone).

Bene, fatta questa breve introduzione, rilevo che l’art. 4, c. 2, del D.Lgs. 218/1997 (ACCERTAMENTO CON ADESIONE – PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI NELLE IMPOSTE SUI REDDITI E NELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO), precisa che “ Nel caso di esercizio di attività d’impresa o di arti e professioni in forma associata, di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917, ovvero in caso di azienda coniugale non gestita in forma societaria e in caso di società che optano per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, l’ufficio competente all’accertamento nei confronti della società, dell’associazione o del titolare dell’azienda coniugale effettua la definizione anche del reddito attribuibile ai soci, agli associati o all’altro coniuge, con unico atto e in loro contraddittorio. Continue reading

RESPONSABILE D’IMPOSTA

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RESPONSABILE   D’IMPOSTA

Dichiarazione unica dei redditi presentata dai coniugi non legalmente ed effettivamente separati.

L’art. 17 della L. 13.04.1977 n. 114, recita:

E’ in facoltà dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati presentare su unico modello la dichiarazione unica dei redditi di ciascuno di essi , compresi quelli di cui alla lettera c) dell’art. 4, del D.P.R. 29.09.1973, n. 597, nel testo aggiunto con la  presente legge. In tale ipotesi la dichiarazione va presentata all’Ufficio delle imposte o all’Ufficio del Comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del marito. Se soltanto la moglie è residente nel territorio dello Stato, la dichiarazione dei redditi dei coniugi deve essere presentata all’ufficio del domicilio fiscale della moglie.

Ai fini della liquidazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche risultante dalla dichiarazione presentata a norma del comma precedente, le imposte nette determinate separatamente per ciascuno dei coniugi si sommano e le ritenute e  i crediti di imposta si applicano sul loro ammontare complessivo.

Nell’ipotesi prevista nel primo comma, la notifica della cartella dei pagamenti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche iscritta nei ruoli è eseguita nei confronti del marito. Continue reading