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IL CONTRADDITTORIO NEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO

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IL CONTRADDITTORIO NEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO

Propedeutico all’accertamento, in particolare, da studi di settore.

Il contraddittorio nel procedimento tributario non è sempre applicabile e la Cassazione non ha mancato di evidenziarlo recentemente affermando che il contraddittorio tra fisco e contribuente non sempre è dovuto.

Il legislatore ha previsto il contraddittorio in materia di studi di settore ed è con riferimento a questo tipo di accertamento che si vuole approfondire i profili pratici e operativi.  Ritengo corretto che il contraddittorio non vada sempre attivato durante l’attività di controllo, d’indagine, di verifica e di accertamento del fisco, ma certamente è inevitabile in presenza di accertamento analitico induttivo di cui all’art. 39 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600. L’Ufficio, infatti, quando procede con gli accertamenti da studi di settore, inizia la propria attività di accertamento avendo come indizio il presunto maggiore risultato positivo di reddito (ricavi) proveniente dall’uso di un semplice calcolo statistico, matematico da studi di settore; qui, infatti, la ricostruzione della ricchezza del contribuente non avviene in base alla realtà soggettiva ma mediante  presunzione semplice.

In tema di accertamenti non analitici, il contraddittorio assume un’importanza straordinaria. La Giurisprudenza ha chiarito la portata della norma e le moltissime Sentenze sia di merito che di legittimità, hanno contribuito a consolidare la natura di norma precetto, riferita al contraddittorio applicato agli studi di settore. Allora vediamo di analizzare gli aspetti essenziali.

Le risultanze dell’accertamento con gli studi di settore costituiscono solo parametri di riferimento partendo dai quali l’Amministrazione sviluppa l’iter logico giuridico necessario, da un lato, a soddisfare l’onere probatorio a suo carico e, dall’altro, a motivare adeguatamente l’avviso di accertamento. Il contraddittorio ha una funzione di garanzia sia per il contribuente (il quale può rimarcare gli elementi che conducono a quantificazioni del reddito più aderenti alla capacità contributiva) sia per l’Amministrazione. Con il contraddittorio avviene il passaggio dalla fase statica (gli “standard”) a quella dinamica dell’accertamento (l’applicazione al singolo contribuente).

L’attivazione del contraddittorio svolge una funzione strumentale rispetto alla corretta effettuazione dell’accertamento, e presenta sviluppi positivi per il contribuente se egli fornisce i chiarimenti richiesti, presenta, invece, effetti sfavorevoli in caso di mancata risposta, giacché legittima l’utilizzazione degli “ standards presuntivi” da parte dell’Amministrazione.  La mancata partecipazione al contraddittorio, tuttavia, non preclude al contribuente la possibilità di presentare in giudizio le medesime eccezioni e giustificazioni che avrebbe potuto far valere in sede di contraddittorio. Pertanto la prova che non è stata data in sede amministrativa può essere fornita in sede processuale.

L’introduzione del contraddittorio quando si accerta un maggior reddito da studi di settore, risponde alla concreta esigenza posta a tutela e garanzia del contribuente che intende esporre e far valere all’Ufficio le ragioni per le quali i dati contabili del soggetto esprimano un risultato reddituale che per l’Ufficio e secondo gli studi di settore non è soddisfacente. Attraverso il deposito delle memorie e i documenti offerti dal contribuente nel contraddittorio, prima che sia emanato l’atto di accertamento, l’Ufficio arricchisce la fase istruttoria avendo saputo di nuovi dati del contribuente. Il contraddittorio tenutosi prima del giudizio è indubbiamente garanzia di un procedimento corretto.

E’, altresì, doveroso considerare che il dato finale reddituale dell’applicazione del meccanismo studi di settore, non è mai negativo. I maggiori ricavi da studi, infatti, sono dati dalla sommatoria dei costi sostenuti nell’esercizio moltiplicati per coefficienti stabiliti e validi per l’intero territorio Nazionale. Alla formazione del risultato non partecipano né elementi numerici reddituali negativi, né particolari fatti aziendali, pertanto la presunzione semplice dell’Ufficio richiede prove.

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