ACCERTAMENTO DA STUDI DI SETTORE

Published by:

Numero di visualizzazioni: 62044

ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI                       BARI.

Oggetto:  Anno 2000 – IRAP – IVA – SANZIONI – INTERESSI per la società in accomandita    semplice.

IRPEF – ADDIZIONALE REGIONALE – CONTRIBUTI INPS – SANZIONI ED INTERESSI per i due soci:

1 socio accomandante – 1 socio accomandatario

RICORSO INTRODUTTIVO CUMULATIVO

Avverso cinque avvisi di accertamento emessi dall’ Agenzia delle Entrate Ufficio di Gioia del Colle, Via Noci, ang. SS100, distintamente specificati, per soggetto d’imposta e tipo di imposta, nelle legende che seguono:

  1. LEGENDA DEI MODELLI CHE SI IMPUGNANO:

1) Numero RF 3020345/2007 (Prot.XX859, in data 0XXX12.2007), relativo alla OXXXXX & c. S.a.s.Via XXXXX e stesso domicilio fiscale, rappresentata daXXXXXXX, nata a Putignano (Ba) il XXX979, ivi domiciliata, Via xxxxxxxxxxxxx;

–          Atto notificato il 0xxxxx007, r.n. 7xxxx6126702-2;

–          Tributi accertati: IRAP – IVA;

2) Numero RF 302xxx545/2007 (Prot.xx61, in data 05xxxx007), relativo alla rappresentante dell’anzidetta Oxxxxx & c. S.a.s., Signora Fxxxxxxxx nata a Putignano (Ba) il 15xxx.1979, ivi domiciliata, Viaxxxxxx;

– Atto notificato il 07.1xx007, nr. 76xxxxxx6701-1

– Tributi accertati: IRAP ed IVA;

3) Numero x 302xxxx2007 (Prot.76xxx3, in data 05xxxx.2007), relativo alla persona fisica-contribuente xxxxxxxxxxxxxx nato il 19xxx76, in qualità di Socio della Oxxxx & c. S.a.s., Via xxxxo xx13, Putignano (Ba): C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxx:

–          Atto notificato il 10xxxx2007,r.n. 7627612xx4-4;

–          Tributi accertati: IRAP ed IVA;

4) Numero RF 30xxxxx007 (Prot.7xxx1, in data 05xxx2007), relativo alla persona fisica, in qualità di Socio della Oxxxxxxxxxxxxa & c. S.a.s., signora xxxxxxxxxxxx, nata a Putignano il 1xxx79 ed ivi domiciliata al xxxxx; Putignano; C.F.: xx:

–          Atto notificato l’1xxxx, r.n. 762xxxxxx703-3;

–          Tributi accertati : IRPEF –ADD.LE REG.LE-INPS ;

5) Numero RF 3010xxx07 (Prot.76xxx9, in data 0xxx2007), relativo alla persona fisica, in qualità di Socio accomandante della  Oxxxxxxxxxxxxxx c. S.a.s., Sig. xxxxxx, nato a Putignano (Ba) 19xxx ed ivi domiciliato in viaxxxxxxxxxx, C.F.: xxxx:

–          Atto notificato il 07xxxxxx07, r.n. 7xxxxxxx05-5;

–          Tributi accertati: IRPEF –ADD.LE REG.LE – INPS;

B. LEGGENDA DEI RICORRENTI, PER TUTTI GLI AVVISI DI RISPETTIVA PERTINENZA E COMPETENZA:

1) Oxxxxxxxxxxxxxxxa & C. S.a.s., Via xxxxxxxxxxxxxxx, Putignano (Ba), già corrente al detto domicilio fiscale e legale e già esercitante l’attività industriale di produzione di confezioni, partita IVA: 0xxxxxxxxxxxx27;

2) Fxxxxxxxxxa: nata a Putignano (Ba) il 1xxx979, ivi domiciliata, Viaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, C.F. xxxxxxxxxxxxxxx (ricorrente come Persona Fisica-Contribuente e rappresentante pro tempore delle predetta S.a.s.);

3) Fxxxxxxxxxxxxxxxxxxio: nato a Putignano (Ba) il 19.xxx76, ivi domiciliato, ViaxxxxxxxA, C.F. xxxxxxxQ, (ricorrente come Persona Fisica-Contribuente e Socio accomandante dell’indicata S.a.s.);

ED IN NOME E PER CONTO DI TUTTI I SOPRA SPECIFICATI SOGGETTI D’IMPOSTA, IL DIFENSORE  TECNICO ABILITATO

Rag. TONIO  DETOMASO, nato a Putignano (Ba) il 4.9.1947, con studio alla via G. Pascoli, n.27/A, 70017 Putignano (Ba); Codice Fiscale  DTM TNO 47P04 HO96B, giusta procura alle liti rilasciata, secondo i rispettivi atti e titoli rappresentativi e personali, di diritto, degli stessi ricorrenti, come sopra identificati, procura in calce a questo atto di ricorso;

CON RICHIESTA

  1. DI SOSPENSIONE DEGLI ATTI IMPUGNATI, AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D. LGS. 31.12.1992, N.546 E S.M.;
  2. DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA IN PUBBLICA UDIENZA, AI SENSI DELL’ART. 33, 1° COMMA DEL D. LGS. N. 546/92;
  3. DI ESERCIZIO DI OGNI POTERE ISTRUTTORIO, OVE OCCORRA, ESSENDO LA CONTROVERSIA FORIERA DI ASPETTI COGNITIVI DEL TUTTO PARTICOLARI, NELLA PROSPETTAZIONE DELLA RATIO DI BISOGNO E DI ASSENTIMENTO DELL’ART.7 DEL D.LGS. N.546/1992;
  4. ALL’UFFICIO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE AVVISANTE, DI ANNULLAMENTO DEGLI OPPOSTI AVVISI, MEDIANTE L’APPLICAZIONE DELL’ISTITUTO DELL’AUTOTUTELA, AI SENSI DELL’ART. 68 DEL D.P.R.  287/92 E DELL’ART.2 QUATER DEL D.L. 30.09.1994, IN LEGGE 30.11.1994, N.656 E DELLE DIRETTIVE APPLICATIVE E  REGOLAMENTARI DETTATE DALLE ISTITUZIONI GERARCHICHE SOVRAORDINATE.

———-O———-

Il sottoscritto difensore rag. Tonio Detomaso, libero professionista in Putignano (Ba), ha ricevuto mandato difensivo dalla OLxxxxxxxxxxxxxxx & c. S.a.s., (a cura della Rappresentante Legale pro tempore di essa), dalle persone fisiche Frxxxxxxxo, secondo i rispettivi titoli di diritto e di tutela (e come da rispettiva imputazione dei n. 5 avvisi emessi dall’Agenzia delle Entrate di Gioia del Colle), essendo alla menzionata Società S.a.s. ed alle loro persone, giunti a notifica, come da già evidenziati in leggenda A), n.5 modelli titolati Avvisi di Accertamento.

Egli, in esecuzione del detto ricevuto mandato difensivo, ha riscontrato la totale infondatezza ed illegittimità degli anzispecificati Avvisi Erariali, pertanto, ai sensi dell’art.18 e seguenti del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546 e s.m.

R I C O R R E

a Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale, quale Giudice a Quo, affinché eserciti la relativa cognizione e decida la controversia ai sensi dell’art. 36 dello stesso D. Lgs. n. 546/1992, e s.m..

PREMESSA  AI  M O T I V I  DEL  RICORSO

I cinque Avvisi di Accertamento, nel loro costrutto formale, sostanziale, logico e giuro-impositivo, in abbinata constatata ricorrenza della connessione per natura tra gli stessi sul piano dei motivi, dei fatti, dei criteri di discrimine dei presupposti, dei tributi, dell’oggetto e di ogni altro elemento giuridicamente considerabile, nella ratio dell’art.29 del D.Lgs. n.546/1992 e s.m. e delle norme del C.P.C., configurano la Condicio Iurisdi proponibilità “cumulativa”  del presente ricorso. Trattasi cioè di unico fatto economico generatosi nella Oxxxxxa & C. S.a.S. assunto dall’Ufficio come ipotesi di aggiuntiva obbligazione d’imposta, a carico dei detti soggetti, legati, in termini di cointeressenza, alla medesima S.a.s. e come tali attratti nella stessa congettura impositiva.

Da tanto si ha che i cinque Avvisi Fiscali si pongono in lineare connessione soggettiva ed oggettiva; che l’economia delle funzioni di Giustizia (e non solo di essa) attrae nella possibilità di riunione (volontaria) dei ricorsi (S.C. Cassazione a Sezioni Unite 19.01.1970, n.105, in Imp. Dir. Erar., 1970, 815 e molte altre, in consonanza e conformità con la letteratura ela Giurisprudenza Amministrativa).

A ragione di tanta oggettività e soggettività, peraltro tutta propria delle Società a struttura personale (cioè non capitaria) com’è la S.a.s. in parola, il presente ricorso introduttivo della controversia è attinente ed è proposto per la S.a.s., la rappresentate di essa, la stessa signora Frxxxxxxxxxxxxxxx, ed il Sig. Fxxxxxxxio,  per tutti i quali il sottoscritto, negli stessi termini di connessione ed unitarietà, difensivamente si costituisce dinanzi a Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale.

MOTIVI DEL RICORSO

IN FATTO

1)          L’Agenzia delle Entrate Ufficio di Gioia del Colle notificava a mezzo raccomandate del 1xxx007, gli inviti nn. RF3xx00547/2007, aventi prot. 6xxx0, (allegato n.1), prot. 6xxx8 (all.2) e prot. 6xxx (all.3) ad esibire documentazione contabile e a presentarsi il giorno 29.xx2007 in Ufficio ai fini dell’instaurazione del contraddittorio e dell’eventuale definizione dell’accertamento con adesione, ai sensi del Decreto Legislativo 18.6.1997, n.218 ; 

2)          Per l’incontro avvenuto il 29.xxx2007 veniva redatto il verbale di contraddittorio, (all.4), dal quale si evince che si esibivano i documenti fiscali richiesti, tra cui la memoria difensiva esplicativa ( all. 5) con relativi allegati. L’Ufficio proponeva l’aggiornamento dell’incontro al 12xxxx007.

3)          In data 12.xxxx007 aveva luogo l’incontro durante il quale si faceva presente che lo studio evoluto  (all. 6 ) segnava il maggior ricavo di euro 40.xxx,00 , diverso dall’Ufficio, e comunque in considerazione della particolare situazione non doversi procedere all’esame degli studi di settore e chiedeva l’archiviazione della pratica ( all. 7). L’Ufficio rinviava al 22.xx007.

4)          Il 22.xxx.2007, l’incontro non ebbe luogo per assenza del funzionario incaricato e non fu redatto alcun verbale ma concordato un altro incontro per il 3xxxx2007.

5)          In data 3.xxxxxxxxxx07 (all. n. 8) durante l’incontro l’Ufficio al fine di pervenire alla definizione con adesione riduce i maggiori ricavi da lire 191.xxxxxx58.000 a lire 12xxxxx0.000, riconoscendo in parte fondate le ragioni addotte dal contribuente. Il contribuente non condivide l’operato dell’Ufficio ed anzi ne contesta la procedura che, oltre a risultare stressante, capziosa ed  illegittima, non è codificata nel nostro ordinamento tributario, nè nella normativa degli studi di settore e chiede l’archiviazione della pratica.

6)          Nelle date 7-xxx11 dicembre 007, come sopra descritto, ai ricorrenti venivano notificati gli avvisi di accertamento, qui impugnati, con la quantificazione della pretesa erariale,

Oxxxxxxxxxxxxxxx & C. S.a.S. (RF 3020xx545):

  • Ricavi dichiarati  lire 300xxxx.000, maggiori ricavi non dichiarati lire 12xxx90.000.=
  • € 9xx,66.= per  la maggiore imposta irap;
  • € 2xxx,69 per interessi;
  • € 12xxxx0,72 per  IVA;
  • € 3.0xxxxx06 per interessi;   
  • € 13xxxxx,38 per sanzioni.

xxxxxxxxxxx (RF 301030xxxx1):

Maggior reddito di partecipazione lire  9xxxx08.000;

  • € 94xx67 per Irpef dovuta;
  • € 21xxx29 per interessi;
  • € 45xxx6 per addizionale Regionale;
  • € 10,xxx36 per interessi;
  • € 9xxxx,67 per sanzioni irpef;
  • € 45,96 per sanzioni addizionale;
  • € 1.xxx,98 per contributi INPS.

FRxxxxxxGIO (RF 301xxxx030):

Maggior reddito di partecipazione lire 3xxxxxx3.000;

  • € 4.8xxxxx,46 per Irpef dovuta;
  • € 1.1xxxx2,76 per interessi;
  • € 1xxx4,38 per addizionale Regionale;
  • € 4xxxx54 per interessi;
  • € 4.xxxx94,46 per sanzioni irpef;
  • € 1xx,38 per sanzioni addizionale;
  • € 3.3xxx,17 per contributi INPS.

7)          Con le memorie prodotte il ricorrente spiegava e documentava all’Ufficio le ragioni dello scostamento tra il dichiarato e quello da studi di settore. Ma sopratutto insisteva nel rappresentare che il soggetto in esame non avendo operato in normali condizioni d’impresa per l’anno 2000, non poteva essere considerato soggetto inquadrabile ed attendibile ai fini degli studi di settore, i quali, come è noto, proprio perchè sono strumento statistico medio di sofisticata elaborazione, tant’è che non è dato conoscere al contribuente come si perviene al presunto maggior ricavo, non poteva ragionevolmente rappresentare la situazione della ditta in questione, ma poteva agire solo come elemento indiziario. E’ noto che i coefficienti degli studi si applicano ai costi dichiarati dal contribuente  ed il prodotto si somma alla base producendo solo numeri positivi; ciò significa che il risultato è sempre in progressione ( maggiori ricavi) e mai negativo ( perdita), ovvero la procedura non prevede che l’azienda possa chiudere l’esercizio in perdita oppure con un risultato modesto; da qui l’assoluta certezza e conferma che lo strumento studio di settore è di ausilio all’Ufficio nell’attività di controllo ma mai esso può sostituirsi alla delicata attività di accertamento e determinazione del reddito. Apparve subito chiaro che, nonostante l’evidenza dei fatti, all’Ufficio interessava solo fare “ CASSA”.

Contestava, quindi, gli studi di settore e ne chiedeva la disapplicazione e l’archiviazione della pratica, dopo aver richiamato fonti normative, Giurispriudenziali e di dottrina. In sintesi rappresentava all’Ufficio che gli studi di settore, in presenza di gravi incongurenze, autorizza l’Ufficio semplicemente a procedere all’accertamento analitico-induttivo, previsto dall’art. 39, comma 1, lett.d), del D.P.R. 29.9.1973, n.600, cui l’art. 62 sexies del D.L. 331/93 fa esplicito ed esclusivo riferimento, ampliandone le possibilità, fermo restando il rispetto della procedura che deve necessariamente svilupparsi in:

fase dell’accertamento, fase della determinazione dei ricavi, fase della liquidazione e quella della riscossione.

Si intende con il presente ricorso trattare preliminarmente le due distinte fasi che devono contraddistinguere l’attività dell’Ufficio tributario, ovvero quella dell’accertamento e quella della determinazione dei ricavi.

QUESTIONI PRELIMINARI:

DIRITTO

 

A) FASE DELL’ACCERTAMENTO

A).1.GRAVE INCONGRUENZA E  DIFETTO DI MOTIVAZIONE

L’art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n.331 in L. 29.10.1993, n. 427, in particolare, ha previsto l’elaborazione degli studi di settore in relazione ai vari settori economici di esercizio delle attività imprenditoriali e professionali “ al fine di rendere più efficace l’azione accertatrice”. Ai sensi dell’articolo in esame, gli studi sono strumenti elaborati dall’Amministrazione finanziaria, secondo la procedura così articolata:

  • Identificazione di campioni significativi di contribuenti appartenenti ai medesimi settori, che presentano, cioè, caratteristiche aziendali simili;
  • Controllo di questi campioni “allo scopo di individuare elementi caratterizzanti l’attività esercitata”.

Il non corretto uso della metodologia degli studi di settore, nella linea del sistema garantista cuila Carta Costituzionalesi ispira,  non soddisfa almeno per due argomenti :

per primo la notifica di un avviso di accertamento ha conseguenze in sè sanzionatorie, essa implica, infatti, un pregiudizio per il contribuente, sopratutto economico, essendo l’atto suscettibile di diventare definitivo e motivo dell’iscrizione a ruolo di una parte delle imposte accertate;

per secondo:

  • manca l’identificazione del campione di contribuenti, economicamente coerenti, assunto per la formazione della “ base di riferimento “, poichè nè la nota tecnica e metodologica, nè altre fonti ufficiali forniscono chiarimenti sullo specifico punto. In via astratta o il riferimento è a posizioni soggettive verificate mediante attività ispettive e di riscontro ( ma anche tale ipotesi lascia pur sempre dei margini di incertezza ) oppure l’enucleazione è scaturita dal confronto con indici di produttività o di redditività forniti dalle categorie economiche interessate, cioè di parte;
  • non esistono correttivi territoriali, nè a livello Regionale nè a livello di centro abitato in cui l’attività viene esercitata. Ciò significa che in base agli studi di settore la stessa attività commerciale o professionale al centro di Milano o in un paese ipotetico della Puglia con meno di 1000 abitanti dovrebbe, produrre il medesimo fatturato e lo stesso volume di compensi. La mancanza di certezza, quale indice di attendibilità, è conseguenza (dannosa) inevitabile delle procedure per valori medi. Sarebbe davvero pretestuoso pretendere di raggiungere, per tale via, risultati conseguibili esclusivamente con metodologie analitiche per cui, una volta optato per uno schema sintetico-induttivo, occorre gioco forza accettare anche possibili profili negativi quale inevitabile conseguenza del sistema procedurale prescelto.

L’ultimo periodo dell’art. 62-bis stabilisce, infine: “ Gli studi di settore sono approvati con Decreti del Ministero delle Finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 1995, possono essere soggetti a revisione ed hanno validità ai fini dell’accertamento a decorrere dal periodo di imposta 1995”; risulta subito evidente l’incerta affidabilità dello strumento statistico e sicuramente ogni volta che la stessa Amminstrazione Finanziaria, per qualsiasi ragione, deve  revisionare uno o più studi di settore o addirittura, come nel caso in esame, che con lo stesso studio si possono enunciare almeno due risultati diversi  ( CTP di Bari, sezione VIII, 12.5.2006, n.24). 

L’art. 62-sexies, comma 3, dello stesso Decreto, che rappresenta la norma di riferimento in tema di accertamento da studi di settore, stabilisce, invece, che gli accertamenti (analitici-induttivi) di cui agli artt. 39, co.1, lett. d), del D.P.R. 29.9.1973, n. 600 (imposte dirette) e 54 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 (IVA) “ possono essere fondati anche sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili  dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore”.

Continue reading

Rimborso Irap silenzio rifiuto

Published by:

Numero di visualizzazioni: 62049

ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BARI

Ricorso avverso il silenzio rifiuto istanza di rimborso IRAP per gli anni 2005 – 2006 – 2007 – 2008.

CONTROPARTE:   AGENZIA DELLE ENTRATE

DIREZIONE PROVINCIALE di BARI.

La sig.ra zzzzzzzzzzzzzzz nata a xxxxxxxx) il xxxxxxxxxxxxxxxxxxx e  residente in Putignano alla Via xxxxxxx, c.f. xxxxxxxxxxxxxxx esercente la professione di ingegnere , difesa dal rag. Tonio Detomaso nato a Putignano il 04 settembre 1947, c.f. DTM TNO 47P04 H096B, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari al n. 137, sez. A, giusta procura rilasciata a margine del presente atto, con studio in Putignano, Via Giovanni Pascoli n.27/a, presso il quale la ricorrente è elettivamente domiciliato ai fini del giudizio;

CON LA RICHIESTA

DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA IN PUBBLICA UDIENZA, AI SENSI DELL’ART. 33, 1° COMMA DEL D.LGS. n.546/92. 

PREMESSO CHE

1.1  A seguito dell’istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al d.lgs. 446/97, sono state versate, a mezzo F/24 (all.4), le seguenti somme a titolo IRAP:

Esercizio Codice Tipologia Importo Rate Data versamento
2006 20.06.2006
2006 3813 2^ rata acc.to 29.11.2006
2006 3800 Saldo 26.06.2007
24.07.2007
24.08.2007
2007 3812 1^rata 26.06.2007
24.07.2007
24.08.2007
2007 3813 2^ rata 12.12.2007
2008 3812 1^ rata 17.07.2008
2008 3813 2^ rata 02.12.2008
Totale

 

 

1.2  Con l’istanza del 25/05/2010 (all. 1) la  ricorrente ha chiesto il rimborso di quanto versato oltre agli interessi di legge all’Agenzia delleEntrate Ufficio di Gioia del Colle ( racc.ta n.xxxxxx del 26/0x/2010), eccependo l’illegittimità del prelievo Irap per violazione dei principi sostenuti dalla Corte Costituzionale conla Sentenza n. 156 del 2001;

RILEVATO CHE

– Con la legge 662/96 (commi 143 e 144 dell’art. 3) di accompagnamento  alla Finanziaria 1997 è stata istituita l’Irap (imposta regionale sulle attività produttive),  la cui disciplina è stata poi statuita dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

– L’Irap non colpisce né il reddito, né il consumo, né il patrimonio, bensì colpisce un indice di capacità contributiva che viene individuato “nell’esercizio di una attività organizzata per la produzione di beni e servizi” ;

RICORRE

Avverso il silenzio rifiuto dell’Agenzia delleEntrate Ufficiodi Gioia del Colle in relazione all’ istanza di rimborso dell’Irap per gli anni dal 2005 al 2008, per i motivi che seguono, salvo altri ai sensi dell’art. 24, comma II, del decreto legislativo n. 546/92:

DIRITTO

  • La Corte Costituzionale, con Sentenza n. 156 del 10/05/2001, partendo dal presupposto che l’Irap è un’imposta che si applica sul “valore aggiunto” prodotto dalle attività autonomamente organizzate così come previsto dall’art. 2 del d.lgs 446/97 si è espressa nei seguenti termini:”….E’ evidente che nel caso di un’attività professionale che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione, il cui accertamento, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto, risulterà mancante il presupposto stesso dell’imposta sulle attività produttive, per l’appunto rappresentato, secondo l’art. 2, dall’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, con conseguente inapplicabilità dell’imposta stessa”.

In conseguenza della citata Sentenza, numerose sono state le pronunce giurisprudenziali di merito, fra cui si cita quella della Comm. Trib. Prov. di Bari, Sez. 12, del 28.03.2010, n. 43/12/10 (all.2), depositata il 09.04.2010, riguardante xxxxxxa per gli anni di imposta 2000-2003. Il Collegio, nell’accogliere il ricorso, osserva che l’art. 2 del D. Lgs. 446/97 individua il “ presupposto dell’imposta nell’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”. Richiama la definizione dell’attività autonomamente organizzata ai fini della tassazione IRAP fornita dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 156/2001 ed enuncia che “ … non può essere assoggettato all’IRAP il lavoratore autonomo o il libero professionista la cui prestazione personale è condizione indispensabile per lo svolgimento dell’attività che può espletare personalmente, in via diretta ed esclusiva in quanto indispensabile l’intuitus personae”. In definitiva non può esserci “ una autonoma organizzazione quando l’attività è strettamente connessa e vincolata alla figura del professionista, non surrogabile da qualsivoglia organizzazione, quando cioè, la struttura di supporto all’attività non è in grado di poter produrre reddito in assenza del titolare”.

Sancisce che non è sufficiente la “ esistenza” di una organizzazione, così come viene intesa dall’Agenzia delle Entrate, che, se pur minima, rappresenta una connotazione tipica del lavoro autonomo, ma è indispensabile perché possa soddisfarsi il presupposto impositivo dell’imposta che la organizzazione, oltre che autonoma, sia produttiva di ricchezza o di valore aggiunto.

La ricorrente xxxxxxx, per gli anni oggetto di rimborso ha mantenuto la stessa configurazione di libero professionista di sempre, cioè opera personalmente, senza dipendenti e senza l’ausilio di altri collaboratori, impiegando modesti beni strumentali.

La sorte ha voluto che proprio Lei fosse chiamata a dimostrare gli effetti e le conseguenze subite dal lavoratore autonomo che non abbia una autonoma organizzazione, ai fini dell’attrazione a tassazione dell’ IRAP del reddito prodotto.

La ricorrente in data 1x.1xx.20x è stata sottopposta ad intervento chirurgico per un carcinoma mammario (all. 3). L’intero anno xxx, salvo qualche sporadica puntatina allo studio fatta più per distrarsi che per altro, si è aggrappata alla vita non mollando mai  e non ha potuto espletare alcuna attività professionale né personalmente, né con l’ausilio di altri soggetti, teoricamente configurabili quale autonoma organizzazione; il reddito prodotto ( per compensi riscossi nel 20xxx ma per prestazioni professionale ante 20xx)  è stato di € 2.838,00 !. L’evento ed i fatti consequenziali esprimono in pratica il Principio emanato dalla Suprema Corte e non abbisognano di alcun commento.        

  • La Corte di Cassazione, con Sentenza del 5.11.2004, n. 21203, ha confermato l’orientamento dei Giudici delle Commissioni Provinciali e Regionali, secondo cui l’Irap non è dovuta in caso di inesistenza di struttura stabile, confermando con la Sent. 1414 del 23.1.2008 che “ non sono assoggettati all’IRAP i professionisti e i lavoratori autonomi che non si avvalgono del lavoro altrui e che posseggono beni strumentali ridotti”.

Quindi, il presupposto dell’Irap viene meno quando mancano gli elementi costitutivi dell’organizzazione (Corte Costituzionale, Sentenza n. 156 del 2001), senza i quali l’organizzazione o struttura non può raggiungere il fine della funzionalità ed economicità dell’attività.

MERITO

La ricorrente per gli anni 2005 – 2006 – 2007 – 2008 ha esercitato l’attività professionale di ingegnere  personalmente, senza dipendenti, né collaboratori utilizzando nello svolgimento del lavoro quotidiano i comuni mezzi necessari quali il computer, il fax, la fotocopiatrice, un scrivania, un tavolo da disegno, una libreria, le sedie; beni registrati sui registri dei beni ammortizzabili (n. 4, uno per ciascun anno)  che si allegano in fotocopia.(All. 7).

L’assenza degli elementi quali l’irrilevante strumentazione utilizzata per l’esercizio professionale e lo svolgimento dell’attività senza collaboratori e/o dipendenti sono rilevabili e riscontrabili dalla documentazione allegata, dai dati in possesso dell’Amministrazione tributaria, attraverso l’anagrafe tributaria, (art. 6 della Legge 212 del 27.07.2000).

Inoltre si precisa che:

A) non avendo dipendenti non ha istituito alcun libro matricola e paghe, né ha prodotto il modello 770 quale sostituto d’imposta, né è soggetto a contribuzione INAIL, di conseguenza è possibile riscontare l’inesistenza del costo del personale da:

Anno Modello Quadro Rigo Allegato n.
2005 Unico RE   10 6
2006 Unico RE   11 6
2007 Unico RE  11 6
2008 Unico RE  11 6

B) Circa i quadri IQ, per la determinazione dell’Irap, si osserva che il 1° comma dell’art. 11, D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, ancorché modificato negli anni, ha sempre recitato “ Nella determinazione della base imponibile:

a) sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le spese relative agli apprendisti, ai disabili e, nei limiti del 70 per cento, le spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro”. Detta regola è poi stata riportata nelle istruzioni per la compilazione del modello IQ.

Nella sottostante tabella si riportano le indicazioni dell’assenza del costo e dei contributi per i dipendenti; il che significa che la ricorrente lavoratrice autonoma non aveva dipendenti:

Anno Modello Quadro Rigo Allegato n.
2005 Unico IQ 29-IQ 44 5
2006 Unico IQ 29-IQ 44 5
2007 Unico IQ 34 5
2008 Unico IQ 63 5

 

E’ evidente che l’attività della ricorrente è priva di organizzazione e non utilizza, per l’espletamento dell’attività, impianti complessi il cui funzionamento, diversamente, avrebbe richiesto l’intervento di collaboratori.

La Corte di Cassazione ha, inoltre, riconosciuto ( Sent. N. 367/2007) che “ l’IRAP colpisce una capacità produttiva impersonale ed aggiuntiva rispetto a quella propria del professionista perché, se è innegabile che l’esercente una professione intellettuale concepisce il proprio lavoro con il contributo determinante della propria cultura e preparazione professionale, producendo in tal modo la maggior parte del reddito di lavoro autonomo, è altresì vero che quel reddito complessivo spesso scaturisce anche dalla parte aggiuntiva di profitto che deriva dal lavoro dei collaboratori e dipendenti, dal numero e grado di sofisticazione dei supporti tecnici e logistici, dalle prestazioni di terzi …”.

A parere dei giudici della Suprema Corte, è la presenza di questo “ differenziale” di arricchimento prodotto dalla struttura organizzativa a determinare l’assoggettabilità all’Irap.

Soltanto al verificarsi dell’esistenza di questa peculiare forza e capacità, il fattore organizzazione si qualifica di quella “autonomia” che sancisce la capacità di integrare il presupposto del tributo.

Si allegano gli unici 2005-08 per una valutazione complessiva.

La ricorrente rappresenta il Principio enunciato dalla Suprema Corte.

Dal suo caso di malattia, emblematico per certi versi, si apprendono effetti e sfaccettature che investono il lavoratore autonomo che non ha una autonoma organizzazione, ai fini dell’attrazione a tassazione dell’ IRAP del reddito prodotto.

La ricorrente in data 1xxxxxxxx è stata sottopposta ad intervento chirurgico per un carcinoma mammario (all. 3). Tutto l’anno 20xx si è dedicata a salvarsi e non ha potuto espletare  alcuna attività professionale né personalmente, né con l’ausilio di altri soggetti, teoricamente configurabili quale autonoma organizzazione; il reddito prodotto ( per compensi riscossi nel 20xx ma per prestazioni professionale 20xx)  è stato di € 2.838,00 !. Si ritiene superfluo aggiungere qualsiasi altro commento, basti immaginare quali siano gli effetti negativi sia sotto il profilo economico che morale del predestinato.

CHIEDE

  • Che Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale, in accoglimento del presente ricorso, dichiari l’illegittimità, l’infondatezza e la nullità del silensio rifiuto nonchè il diritto al rimborso della somma di €  xxxxxx  con gli interessi come per legge e vittoria delle spese in giudizio.
  • Condanni l’ufficio  al rimborso del tributo, con gli accessori.

SI DEPOSITA

  1. Copia dell’istanza di rimborso indirizzata all’Agenzia delleEntrate Ufficiodi Gioia del Colle e relativa ricevuta di presentazione  raccomandata;
  2. Fotocopia sentenza CTP di Bari n.
  3. Fotocopia cartella clinica e documenti correlati;
  4. Fotocopia di n. 8 versamenti F/24 Irap per gli anni 2005 – 2006 – 2007 – 2008  (acconti e saldo)
  5. Fotocopie del modello Irap IQ anni 2005 – 2006 – 2007 – 2008;
  6. Fotocopie dei quadri RE anni 2005-6-7-8-;
  7. N. 4 Fotocopie Registro dei Beni ammortizzabili;
  8. Fotocopia unico 2005;
  9. Fotocopia unico 2006;
  10. Fotocopia unico 2007;
  11. Fotocopia unico 2008.

Putignano 04.xx.2011

Il difensore

 

_________________________

Rag. Tonio Detomaso

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

Il sottoscritto rag. Tonio Detomaso in qualità di difensore abilitato della  sig.ra xxxxxxx nella presente controversia, attesta, ai sensi dell’art. 22, co. 3, del D.Lgs 546/1992, che la presente copia del ricorso è conforme all’originale spedito alle controparti.                                                           

 

                                                                     __________________________

                                                                                  Rag. Tonio Detomaso

 

Agevolazioni fiscali accorpamento piccola proprietà contadina

Published by:

Numero di visualizzazioni: 70987

ALLA  COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TARANTO

Oggetto: Anno 1995 – IMPOSTA DI REGISTRO ed IMPOSTA CATASTALE.

Agevolazioni fiscali sugli atti  pubblici inerenti alla formazione, all’arrotondamento o all’accorpamento della piccola proprietà contadina,
chieste con atto pubblico di compravendita, a rogito del notaio xxxxxxxxxx, da Palagiano (TA), datato 3xx1.1995 ( Rep. N.2×4 – Raccolta n. 22×9 ), registrato al n. 1×10, in data 1xx.1995 a cura dell’Ufficio del Registro di Taranto.

——–O——-

Ricorso: Avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta – irrogazione delle sanzioni, mod. 16 Mecc (Tasse), n. 951Vzzz410/002/R, datato 5 settembre 2000, notificato a mezzo dei servizi postali il 9zzzx2000, emesso dall’Ufficio del Registro di Taranto.

Ricorrente: MxxxxxRO CxxxxELA MxxA, (Acquirente), nata a xxxssafra (Ta) il 3xxx6 ed ivi residente, Via Bxxxxi n.xx/A coltivatrice agricola, coniugata: C.F. xxxxxxxx

e per suo nome e conto, il difensore  tecnico abilitato

Rag. TONIO  DETOMASO, nato a  Putignano (Ba) il 4.9.1947 con studio Commerciale alla via G. Pascoli, n.27/A, 70017  Putignano (Ba). Codice Fiscale DTM TNO 47P04 HO96B, incaricato, come da procura alle liti, rilasciata a margine di questo atto a cura della ricorrente suddetta Mxxxr Caxxxx Maria, già testè compiutamente generalizzata.

  1. CON RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELL’ATTO IMPUGNATO, AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D. LGS. 31.12.1992, N.546 E S.M.;
  2. CON RICHIESTA DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA IN PUBBLICA UDIENZA, AI SENSI DELL’ART. 33, 1° COMMA DEL D. LGS. N. 546/92 ( SENTENZA N. 526 DEL 23.6.1997, DEPOSITATA IL 23.12.1997, DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SALERNO;
  3. CON RICHIESTA ALL’UFFICIO DELLA P.A.F. AVVISANTE DI ANNULLAMENTO DELL’OPPOSTO AVVISO, MEDIANTE L’APPLICAZIONE DELL’ISTITUTO DELL’AUTOTUTELA, AI SENSI DELL’ART. 68 DEL D.P.R. 287/92 E DELL’ART. 2 QUATER DEL D.L. 30.09.1994, IN LEGGE 30.11.1994, N.656.

———-O———-

Il sottoscritto difensore rag. Tonio Detomaso, libero professionista in Putignano (Ba), ha ricevuto mandato difensivo dalla Signora MxxxxxxO Cxxxxa Maria, essendo a Lei giunto a notifica postale, il 9xxx 2000, l’avviso di liquidazione dell’imposta – irrogazione delle sanzioni, mod. 16 Mecc (Tasse), n. 9xxxxx/002/R, datato 5xxxxxe 2000, corredato dal prospetto di liquidazione della maggiore imposta, emessi dall’Ufficio del Registro di Taranto, Piazzale Dante Bestat, n. 26.

Egli in esecuzione del mandato difensivo ricevuto, ha riscontrato la totale infondatezza ed illegittimità dei qui appena specificati atti di imposizione fiscale, pertanto, ai sensi  dell’art. 18 e seguenti del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546 e s.m.

                                                                                     R I C O R R E

A Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale, quale precostituito Giudice naturale, affinché eserciti la relativa cognizione e decida la controversia ai sensi dell’art. 36 dello stesso D. Lgs. n. 546/1992.

PREMESSA  AI  M O T I V I  DI  RICORSO

La controversia si origina dal fatto che la signora Maxxxxxo Cxxxxla Maria, da Massafra (Ta), dando esecuzione alla sua inclinazione di matrice intro-familiare, al suo progetto di vita, alla sua vocazione ed al suo requisito di studio di Perito Agrario ( conseguito a tempo debito presso l’Istituto Tecnico Agrario Statale di Massafra), in data 3xxxxx, su prestito di suo padre, acquistava dalla concittadina Pxxxxxnga xxxxxarietta, classe 1xxxx un appezzamento di terreno coltivabile a seminativo, esteso ettari 1 e centiare sessanta, ubicato alla contrada “ Fxxxli” del detto Comune Ionico ( foglio xx, particella 1xx del N.C.T.).

Dei relativi adempimenti di trasferimento della titolarità del cespite si incaricava il notaio xxtonio xxxxxxza, notaio in Palagiano (Ta), che, in data 3xxx, redigeva l’apposito atto di compravendita (repertorio n. xx4, raccolta n. xxx), atto che, a sua cura, in data 1xxxx95, al n. 1xxx, veniva registrato presso l’Ufficio del Registro di Taranto.

Sussistevano tutte le condizioni soggettive ed oggettive stabilite e volute dalle leggi, affinché la registrazione dell’atto notarile avvenisse, com’è avvenuto, a tasse fisse e non proporzionali, trattandosi di un trasferimento fondiario fiscalmente agevolato, per essere finalizzato alla formazione o per l’arrotondamento della cosiddetta “ Piccola proprietà contadina” ( art.1 legge 6.8.1954, n.604 e norme precedenti e successive a stesse finalità).

Il notaio rogante nell’art. 9 del suo atto pubblico evidenziava la circostanza che l’acquisto veniva effettuato “ ai fini dell’accorpamento e arrotondamento della piccola proprietà contadina “, così come dichiarato dalla parte acquirente Masxxxxxxro xxla Maria, che chiedeva, per trovarsi nelle condizioni di legge, di beneficiare delle agevolazioni fiscali in sede di registrazione fiscale della scrittura.

In conformità alla richiesta di parte, l’Ufficio tra le norme indicate dal notaio V. xxxxa, decideva di applicare l’appena specificata Legge 6.8.1954 , n. 604 e s.m. e proroghe ed assoggettava l’atto a registrazione a quote fisse, sia per l’imposta di Registro che Imposta ipotecaria, in rispettiva misura di £.150.000.=

La stessa parte acquirente, consapevole dell’onere legale di dover completare l’aspetto e la parte documentale del suo stato di persona dedita al lavoro dei campi e dare contezza della idoneità del fondo acquistato, alla formazione o all’arrotondamento della piccola proprietà contadina, in data 1xxxxx ( cioè in tutta sollecitudine e tempestività), avanzava la relativa istanza all’Ispettorato Provinciale all’agricoltura di Taranto, dagli artt. 3,4 e 5 della stessa legge n. 604, deputato agli accertamenti ed alla certificazione
dell’esistenza delle condizioni di legge.

La richiesta, sebbene nel tempo sollecitata e caldeggiata più volte, veniva evasa dall’adito Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Taranto in data 15 giugno 1998, cioè oltre il termine triennale ( un tempo annuale e biennale ), stabilito dall’art. 4, II comma della stessa legge n. 604, per la produzione dell’atto certificativo all’Ufficio del Registro.

Il certificato, rilasciato in unico esemplare originale, in data 19.6.1998 veniva consegnato a mano all’Ufficio del Registro di Taranto, che così lo datava col suo datario ufficiale e lo assumeva al protocollo n. 8xxx7. L’atto veniva acquisito dall’Ufficio avvisante e custodito nei suoi atti, custodia costante e tuttora mantenuta.

Il ritardo del rilascio del certificato è stato dovuto al fatto che l’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura è oberato di lavoro e con  insufficiente personale di cui dispone non è sempre in grado di assolvere al suo compito entro termini più ragionevoli e congrui.

L’Ufficio del Registro di Taranto, quantunque in possesso dell’atto certificativo di supporto:

a)     Comprovante il buon diritto della Maxxro Cxxxxla Maria alla spettanza delle invocate agevolazioni fiscali, già concesse in sede di registrazione dell’atto notarile del 31.1.1995;

b)     Comprovante l’incolpevolezza piena nel ritardo di esibizione fatta dalla medesima coltivatrice agricola acquirente, decideva
di revocare le agevolazioni di cui trattasi, con la seguente unica ultrasintetica motivazione:

per aver prodotto certificazione IPA oltre i termini di Legge”. Redigeva i relativi atti impositivi di revoca, assunti in forma di avviso mod. 16, con i quali chiedeva alla contribuente la corresponsione all’Erario della complessiva somma di £. 2x.xxxx0.000.=, importo che si assume da essa non dovuto, per i motivi che qui di seguito si esplicitano, in termini di impugnazione e contestazione della richiesta e degli atti che la portano.

MOTIVI  DEL RICORSO IN  FATTO PER FALSA O ERRONEA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 6.8.1954, N. 604 E S.M. MODIFICHE E PROROGHE E DELLE ALTRE NORME DI SETTORE, AVENDO LA PARTE ASSOLTO CORRETTAMENTE A TUTTI GLI ONERI DI SUA COMPETENZA.

Innanzitutto  in questa parte del ricorso si recepisce la parte crono-storica della vicenda già sopra esposta nella “ Premessa ai motivi di ricorso “ e ciò si pratica per linearità concettuale, continuità logica, economica, espositiva e completezza difensiva. Per la parte della cognitio che può interessare Codesta On.le Commissione, tale così recepita parte preliminare, è porzione integrante,basilare, essenziale e cumulata (accorpata) del novero degli argomenti difensivi riferibili alla fattispecie. Pertanto si fa viva preghiera a Codesta On.le ommissione, affinché consideri e ritenga essa del tutto alla stregua e facente parte dei motivi di ricorso, sia per questa sezione attinente
al fatto e per la successiva, concernente il segmento dei motivi di diritto della presente impugnativa.

Dopo aver così collegato e composto nella sua inscindibile unitarietà le diverse sezioni del ricorso, in questo punto di esso, per esigenza di chiarezza, di completezza argomentativa e di dimostrazione, che, a quanto stabilito dalla Legge, per ministero del notaio XXrza o per personale impegno della parte MXXXXXaro M. CXXela, è stato dato esecuzione, in sostanziale regolarità, (questa non infrangibile dal ritardo con cui è stato rilasciato dall’I.P.A. il certificato definitivo e consegnato all’Ufficio del Registro), si specifica ulteriormente e meglio quanto segue:

–  Nell’atto notarile del 31.1.1995 sono state ritualmente richieste le agevolazioni fiscali normativamente previste per gli acquisti di terreni agricoli effettuati ai fini della formazione, dell’accorpamento e arrotondamento della piccola proprietà contadina;

–  L’atto veniva rogato lo stesso giorno 31.1.1995 in cui l’Ispettorato Prov.le dell’Agricoltura di Taranto rilasciava “l’ATTESTAZIONE
PROVVISORIA”
e previo ritiro della stessa, a cura della parte interessata, e consegna della medesima attestazione al notaio Laterza, che redigeva la scrittura di compravendita nel suo studio nelle ore serali, cioè dopo aver acquisito nelle ore antimeridiane l’attestazione in
parola;

–  Rileva e significa particolarmente in proposito la circostanza precipua che l’istanza di richiesta all’IPA dell’attestazione provvisoria e del certificato definitivo veniva prodotto in data 19.1.1995, cioè 12 giorni prima della stipula dell’atto fatta il  31.1.1995, ( art. 34 della Legge
26.5.1965, n. 590; artt. 3-4 e 5 Legge 6.8.1954, n. 604 e s.m. e proroghe).
L’attività premonitoria della MaXXro CXXXXa si significa nel senso che avveniva, aveva luogo, ancor prima, nella condizione di poter così
dimostrare il suo buon diritto al beneficio delle agevolazioni fiscali
, condizioni, queste riconosciute dallo stesso Ufficio del Registro, che, con l’atto da registrare, acquisiva l’Attestazione Provvisoria depositata dal notaio Laterza e concedeva le agevolazioni erariali chieste nell’atto;

–   All’IPA era possibile rilasciare il certificato definitivo di sua competenza ad esso richiesto ( si è già detto il 19.1.1995) in data 15.6.1998;

–  La parte presentava il testè detto originale certificato I.P.A. all’Ufficio del Registro il 19.6.1998, che lo acquisiva ai suoi atti e ne anteneva il possesso, con carattere di definitività e d’imperio acquisitorio, tuttora in atto,  pur essendo ben evidenziato , a stampa, nel corpo del documento, il “non rilascio di duplicati”.   

La cronologia dei fatti qui appena esplicitati, tutti documentalmente autodimostrati con gli atti che si allegano al presente ricorso,  provano che alla MaXXXXro XXXla Maa non è possibile ragionevolmente e sensatamente muovere alcun addebito, avendo essa diligentemente ottemperato a tutto quanto la norma ad essa richiedevano. Né il ritardo nel rilascio del certificato dell’I.P.A. può essere ad essa ascritto.

Né il caso che alla stessa concerne, così come si configura nei suoi reali termini fattuali e giuridici, integra le condizioni dalla legge previste, perché si possa procedere in un’azione di revoca dei benefici fiscali a suo tempo concessi, direzione in cui l’Ufficio mostra di voler operare.

L’avviata revocatoria, infatti, la si vuole incentrare unicamente su “un ritardo”   ( si è già detto dovuto unicamente all’attività dell’IPA di Taranto) e non su un fatto “omissivo” o di “imperfezione” del procedimento, che è stato dalla parte gestito e concluso del tutto, così
come prefigurato dalle norme di settore.

Il ravvisato ritardo l’ufficio lo ha probabilmente individuato con riferimento al termine triennale  di legge, entro il quale il certificato
definitivo I.P.A. andava prodotto all’ufficio stesso.

Ma la ravvisione dell’Ufficio, nella fattispecie non sussiste, in linea di verofatto, come non lo è in linea di diritto, in quanto essa nasce da un distorto apprezzamento dell’operato della MXXXXro CXXXXa Maria e da una falsa o erronea interpretazione delle norme delle quali si assume voler fare applicazione.

Invero dalla stringatezza e caducità della motivazione non si capisce bene ai sensi di quale precipua norma l’ufficio va procedendo ,
essendo la legge n. 604/1954 riccamente articolata e costituita da n. 9 articoli, ma, dovendo assolvere comunque al compito difensivo, si confuta la “apparente” tesi a carico dell’ufficio, in quanto esso in motivazione asserisce trattarsi di certificazione I.P.A. prodotta oltre i termini di legge.

Il sottoscritto, spera fortunosamente , si pone difensivamente in tale linea (non senza muovere le relative censure per la insufficiente motivazione), rimarca all’attenzione di codesta On.le Commissione che, alla signora XXaro XXX Maria, non è attribuibile, per sua propria e diretta colpa, nessuna inadempienza, ritardo e responsabilità, ostando pure il disposto contenuto nell’art.5 del D.Lgs. 18.12.1997, n.472 (colpevolezza) e nel paragrafo 5 della relativa circolare applicativa, provvedimenti dai quali discendono i seguenti
principi e statuizioni:

  • Ciascuno risponde della “propria” azione ed omissione , cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa;
  • … ne deriva che, per potersi avere responsabilità, è necessario che la violazione sia stata commessa quanto meno
    con colpa;
  • per esserci “colpa fiscale” debbono ricorrere i fattori personali di negligenza, imprudenza ed imperizia. Evenienze
    queste tutte assenti nel comportamento della signora MaXXXo CXXXXXa Maria, assolutamente tempestivo , accorto ed indefettibile, circostanziatamente dimostrate dagli atti di controversia.

L’infondatezza della pretesa erariale dell’ufficio è data, nella fattispecie, dal pessimo governo che esso ha fatto della stessa legge n.604/1954, con riguardo ai fatti a sua cura, perché, come si evincerà e si comprenderà di più e meglio della successiva sequela dei motivi di diritto di questo ricorso, i fatti stessi risultano essere in tutta armonia e non in difformità con le previsioni della legge n.604/1954, di modo che volerne fare applicazione, così come vuole fare l’Ufficio, è cosa arbitraria, abusiva ed illegittima.

Con riferimento ai fatti, si antepone che la norma esige un’eccezionale ed accuratissimo lavoro interpretativo, per ricavarne tutta la sua ratio, che è quella di consentire il recupero dell’imposta ordinaria nel caso in cui “non sia stato prodotto né il certificato definitivo, né l’attestazione provvisoria”(Artt.5 e 4, 1° comma, lett. B), cioè nel caso in cui non vi è nessuna prova certificativa dell’esistenza oggettiva e soggettiva al diritto alle agevolazioni. Ma giacchè la legge, in combinato disposto tra gli Art.4 e 5, non prevede l’ipotesi della tardività  della produzione del certificato IPA (poiché prevede solo la omessa produzione dello stesso), “MEDIO TEMPORE”, fino alla sua presentazione , se l’ufficio non ha già provveduto al recupero dei tributi, una volta comprovata l’esistenza del diritto alle agevolazioni (se pur tardivamente) non può procedere al recupero delle imposte ordinarie, essendo così sopraggiunta la causa giuridicamente impeditiva e ragionevolmente inutile ed inopportuna all’azione a ripresa erariale.

Trattasi delle cosiddette “Sanatorie dirette a regolarizzare ex post  situazioni ancora pendenti”, a volere risolutivo espresso della nostra Corte Costituzionale.

La disciplina sostanziale della norma è quindi ben diversa da quella che l’Ufficio “a massa” coltiva da decenni, non discriminando da caso a caso, (come invece dovrebbe, ha suggerito in proposito l’Avvocatura Generale dello Stato, Ministerialmente interpellata) ed accomunando e confondendo chi ha provveduto a tutti gli adempimenti di legge (se pur con qualche incolpevole ritardo), con
chi tali adempimenti ha omesso.

Continue reading

Ricorso avverso accertamento Irpef – Iva – (da indagine della G. d. F.)

Published by:

Numero di visualizzazioni: 70544

ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI                       BARI

Oggetto: Accertamento Anni 2001-2002-2003- IVA – IRPEF – ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF- IRAP – SANZIONI ED ACCESSORI.

RICORSO INTRODUTTIVO CUMULATIVO

Avverso gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate di Gioia del Colle, distintamente specificati, per ciascun anno d’imposta e tipo di imposta:

1) Numero RF xxxx0300271 (Prot.7xx23 del .10.2005), per l’anno 2001  Atto notificato il 07.11.2005;

–         Tributi accertati: IVA ;     Imposta accertata euro  3.8xxx2,81

2) Numero RF 301xxxxx272 (Prot.74xxx7, del 2.2005),  per l’anno 2002 Atto notificato il 07.11.2005;
– Tributi accertati: IVA ;          Imposta accertata euro  1xxx60,00
3) Numero RF 3xxxxx676 (Prot.xxx8 del 0.2005), per l’anno 2003

Atto notificato il 07.xx.2005;
Tributi accertati: IVA – IRPEF-ADD.LE IRPEF-IRAP-ADD.LE COMUNALE;

Imposte accertate Irpef euro 6xxx2,00, Add.le Regionale euro 2xx,00, Add.le Comunale euro xx6,00, Irap euro xxx4,00, I.V.A.  euro xxxxx9,00;

RICORRENTE: xxxxxxxTA  Rosaria: nata a xxxxxx) 2xx.xx4, domiciliata in Via xxxxxxx 70017 – PUTIGNANO (BA), CODICE FISCALE  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CONTRO: AGENZIA DELLE ENTRATE DI GIOIA DEL COLLE.

IL DIFENSORE  TECNICO ABILITATO

Rag. TONIO  DETOMASO, nato a Putignano (Ba) il 4.9.1947, con studio alla via G. Pascoli, n.27/A, 70017 Putignano (Ba); Codice Fiscale  DTM TNO
47P04 HO96B, giusta procura alle liti rilasciata a margine di questo atto di ricorso;

CON RICHIESTA

  1. DI SOSPENSIONE DEGLI ATTI IMPUGNATI, AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D. LGS. 31.12.1992, N.546 E S.M.;
  2. DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA IN PUBBLICA UDIENZA, AI SENSI DELL’ART. 33, 1° COMMA DEL D. LGS. N. 546/92 ( SENTENZA N. 526 DEL
    23.6.1997, DEPOSITATA IL 23.12.1997, DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SALERNO);
  3. DI ESERCIZIO DI OGNI POTERE ISTRUTTORIO, OVE OCCORRA, ESSENDO LA CONTROVERSIA FORIERA DI ASPETTI COGNITIVI DEL TUTTO PARTICOLARI, NELLA PROSPETTAZIONE DELLA RATIO DI BISOGNO E DI ASSENTIMENTO DELL’ART.7 DEL D.LGS. N.546/1992;
  4. ALL’UFFICIO DELLA P.A.F. AVVISANTE, DI ANNULLAMENTO DEGLI OPPOSTI AVVISI, MEDIANTE L’APPLICAZIONE DELL’ISTITUTO DELL’AUTOTUTELA, AI SENSI DELL’ART. 68 DEL D.P.R.  287/92 E DELL’ART.2 QUATER DEL D.L. 30.09.1994, IN LEGGE 30.11.1994, N.656 E DELLE DIRETTIVE APPLICATIVE E  REGOLAMENTARI DETTATE DALLE ISTITUZIONI GERARCHICHE SOVRAORDINATE.

———-O———-

Il sottoscritto difensore rag. Tonio Detomaso, libero professionista in Putignano (Ba), ha ricevuto mandato difensivo dalla Signora
xxxxxxxtta per l’impugnazione dei tre atti di accertamento giunti a notifica il xxxxxx05, riguardanti gli anni d’imposta 2001-2002-2003.

Egli, in esecuzione del detto ricevuto mandato difensivo, ha riscontrato la totale infondatezza ed illegittimità degli anzispecificati Avvisi Erariali, pertanto, ai sensi dell’art.18 e seguenti del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546 e s.m.

R I C O R R E

a Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale, quale Giudice a Quo, affinché eserciti la relativa cognizione e decida la controversia ai sensi dell’art. 36 dello stesso D. Lgs. n. 546/1992, e s.m..

PREMESSA  AI  M O T I V I  DEL  RICORSO

v  I tre Avvisi di Accertamento, nel loro costrutto formale, sostanziale, logico e giuro-impositivo, in abbinata constatata ricorrenza della
connessione per natura tra gli stessi sul piano dei motivi, dei fatti, dei criteri di discrimine dei presupposti, dei tributi, dell’oggetto e di ogni
altro elemento giuridicamente considerabile, nella ratio dell’art.29 del D.Lgs. n.546/1992 e s.m. e delle norme del C.P.C., configurano la Condicio Iuris di proponibilità “cumulativa”  del presente ricorso.

Da tanto si ha: che i tre Avvisi Fiscali si pongono in lineare connessione soggettiva ed oggettiva; che l’economia delle funzioni di Giustizia (e non solo di essa) attrae nella possibilità di riunione (volontaria) dei ricorsi (S.C. Cassazione a Sezioni Unite 19.01.1970, n.105, in Imp. Dir. Erar., 1970, 815 e molte altre, in consonanza e conformità con la letteratura e la Giurisprudenza Amministrativa).

v  L’indagine della G.d.F. è iniziata il 5xxx03 e si è conclusa il 7.xxxx200x, mettendo in evidenza la modestia del risultato erariale, stimato insignificante ove si consideri la smisurata importanza attribuita dalla G.d.F. al caso. L’esito, ancorché viziato, non riflette la REALTA’ E VERITA’ DEI FATTI. Eppure si rappresentava già all’avvio dell’indagine che la ricorrente, per il fisco, era poco più del “nulla”. Inoltre e principalmente l’attività di verifica, accertamento ed indagine non ha fornito, né poteva essere diversamente, alcun dato certo, serio e di verità, riferiti alla reale situazione della contribuente la cui vera configurazione personale nell’ambito sociale ed economico è di piccolissimo soggetto che ha iniziato a collaborare con alcuni operatori esteri del settore abbigliamento.
La lettura e l’esame del P.V.C. confermano l’irrilevanza, sotto il profilo della consistenza patrimoniale riferita agli affari che la riguardono
seriamente, del soggetto verificato.

L’attività di verifica si è svolta senza il preventivo inquadramento storico del soggetto e ne è conseguita un’attività della G.d.F. del tutto fuorviante, aggressiva, spropositata, immeritata, non osservante delle norme tributarie e procedurali, quindi infondata ed illegittima.

La G.d.F. ha scelto di accreditare fonti esterne.

MOTIVI DEL RICORSO

IN FATTO
La Guardia di Finanza inizia il .xxx5.200x la verifica fiscale nei confronti della ricorrente ma commette da subito un grave errore, cioè qualifica la signora xxxxxxxta quale “ intermediario del commercio di abbigliamento e commercio di abbigliamento”. La ricorrente fa notare che Lei non ha mai commercializzato, né ha intermediato nel senso giuridico del termine. A fine indagine, infatti, non è risultato nè una fattura di acquisto merce né una sola fattura emessa a clienti. Le dichiarazioni unanimemente rese da soggetti economici interpellati dalla G.d.F. sono del seguente tenore:

… conosco la signora Loliva che accompagna gli operatori stranieri,

… funge da interprete,

… non ho mai corrisposto alla stessa alcuna provvigione o emolumento. Tuttavia la verifica incardinata su input falsi continua a svolgersi nella convinzione di aver scovato un’importante evasore, di dimensioni ragguardevoli, ma così non è. I verificatori nel tentativo di fare emergere, a tutti i costi,  “l’impresa” che non esiste, finiscono con il violare l’art. 4 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 per falsa applicazione.

La poca ed irrilevante documentazione in copia rinvenuta ( pag. 4 del P.V.C.) all’atto dell’accesso doveva servire, cioè bastare, a valutare saggiamente il caso ai fini dell’indagine e, qualora la G.d.F. avesse deciso di continuare, misurare lo sforzo indagativo, fino ad adottare la più ponderata decisione di definire in via breve la questione. La contribuente non aveva documenti contabili, registri e quant’altro perché non ne aveva bisogno, né ricorrevano i presupposti di legge. Il corpo ispettivo ha rinvenuto una agenda, qualche copia di fattura al cliente estero, qualche copia commissione, insomma  il minimo di carte necessario per seguire, con un minimo di cognizione e dovere, l’andamento degli affari e spedizioni affinché il contratto commerciale tra l’operatore italiano, produttore, ed il cliente straniero avvenisse nel migliore dei modi.

QUESTO E’ QUANTO SVOLTO DALLA RICORRENTE DEDICANDO UNA MANCIATA DI MINUTI AL GIORNO PER POCHI GIORNI DELL’ANNO, NE’ PIU’ NE’ MENO.
L’irrituale quantità di energia destinata all’attività d’ indagine si manifesta nella definizione che la G. d. F. fa dell’attività svolta dalla contribuente: “  pag. 7 del P.V.C.- L’attività della Signora xxxxtta pertanto, consisteva nello svolgere la funzione di longa manus   in Italia, del cliente straniero…” Ma allora longa manus o impresa ?. E’ necessario che i verificatori e l’Agenzia delle Entrate di Gioia del Colle, inquadrino correttamente la natura e gli effetti giuridici di questa insinuazione.
Si legge a pag. 11 del P.V.C. la sostanziale contraddizione con tutto l’assetto verificatorio ed accertativo così presentati dalla G.d.F e l’agenzia delle entrate,  “ pertanto, questo Comando ha richiesto al Comando Compagnia di San Giuseppe Vesuviano (NA), di effettuare un controllo incrociato nei confronti dei soggetti beneficiari dei suddetti assegni. Dal controllo effettuato è emerso che non esiste nessun rapporto commerciale tra i soggetti di nazionalità cinese e le aziende estere, clienti della ditta verificata, né tantomeno con la stessa xxxxxxxxxxxxxa” . L’allegato 16 che riguarda un assegno di lire 9.886.000, emesso in pagamento a fornitori della zona è stato incassato a Napoli da Cinesi!, i quali interpellati dalla G.d.F. del posto hanno dichiarato di non conoscere la signora xxxxxxxta.      

Danno atto i verificatori, pag. 12 del P.V.C., che” in sede di accesso i militari operanti non hanno rinvenuto giacenze di magazzino”. Si rammenta
che l’accesso è avvenuto nei locali dell’agenzia di assicurazione xxxxx, condotta dal coniuge xxxxxxxed altri, dove pensavano di rinvenire un magazzino con capi di abbigliamento ed una copiosa documentazione contabile per gli affari intrattenuti. Nulla di tutto questo perché laxxxxxiva, all’epoca dei fatti é una dipendente dell’Azienda xxx e solo part time, visto che conosce l’inglese, ama vestire gli abiti di collaboratrice occasionale per alcuni operatori stranieri; si dedica saltuariamente conoscendo la lingua e gli usi dell’area araba ed assiste due operatori stranieri per il disbrigo di pratiche commerciali. Intanto,  si rende utile nel circuito delle imprese locali, all’interno delle quali raramente c’è personale capace di parlare l’inglese.
Riceve in compenso un emolumento forfetario, quale rimborso spese, del quale da prova alla G.d.F. ma che, tuttavia, non è assunta agli atti.
E’ fatto certo e dichiarato dagli operatori commerciali italiani di non aver mai corrisposto alla signora xxxxxa né compensi provvigionali, né emolumenti diversi , né somme in pagamento per altri titoli.
Nel P.V.C. frequentemente si legge “in mancanza di elementi certi…” L’attività della G.d.F. è rivolta  alla ricerca della verità dei fatti, degli
elementi, delle prove e circostanze da segnalare agli Uffici preposti spontaneamente all’attività di accertamento; l’attività condotta dalla Finanza
con metodologia presuntiva è illegittima, essa va respinta e non ammissibile nel procedimento amministrativo in cui l’attore deve essere
soggetto qualificato e la materia del contendere deve essere certa. Infondata evidenziazione della capacità contributiva del contribuente e quindi violazione dell’art. 53 della Costituzione.
Le evidenziazioni  che precedono vogliono mettere in evidenza la non conformità dell’azione verificatrice rispetto alle regole che il COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ha emanato con la Circolare n. 1/1998 del 20 ottobre, di cui si ritiene dover riportare alcuni passaggi fondamentali ed inderogabili:

  • La verifica è una indagine di polizia amministrativa finalizzata a:

-prevenire, ricercare e reprimere le violazioni alle norme tributarie e finanziarie;

qualificare e quantificare la capacità contributiva del soggetto che ad essa viene sottoposto;

-L’attività di verifica, come è noto, non è fine a se stessa: essa, infatti, è destinata a produrre esiti che intanto assumono valore in quanto sono destinati ad essere recepiti a fondamento dell’ulteriore attività di accertamento demandata agli Uffici finanziari che ne cristallizzeranno definitivamente le risultanze in un atto a rilevanza esterna, deputato a produrre effetti giuridici nella sfera di colui che ne è per legge il destinatario. 2.2  PROGRAMMAZIONE- Il principale strumento di questa conoscenza è costituito dall’attività di polizia tributaria investigativa,
atteggiamento operativo che distingue l’azione della Guardia di Finanza rispetto alle procedure degli altri organismi deputati alla tutela degli interessi erariali.

4.3 I TEMPI DI DURATA DELLA VERIFICA- Il Fattore tempo costituisce elemento rilevante nell’esecuzione della verifica e,  più in generale, nella realizzazione della programmazione annuale Il direttore della verifica ed il capo pattuglia, nella scelta degli strumenti investigativi, devono quindi considerare attentamente anche tale elemento sia per le evidenti incidenze sulla operatività del Reparto e la puntuale attuazione del principio dell’economicità dell’azione amministrativa in base al rapporto costi-benefici dell’attività ispettiva, sia per gli effetti che determina sull’attività economica del contribuente controllato.

OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEGLI ATTI ISPETTIVI-

…nella fase istruttoria vengono esperite le indagini del caso per ricercare e verificare i fatti fiscalmente rilevanti ed al termine delle stesse, nell’ambito della fase conclusiva, si perviene, di regola, all’emanazione del provvedimento impositivo, salvo che non ne ricorrano i presupposti. In tale contesto si colloca l’azione della Guardia di Fiananza quale organo ausiliare dell’attività di accertamento, attraverso l’esecuzione di una serie di atti endoprocedimentoali aventi parimenti natura amministrativa.
La verifica attuata nei confronti della ricorrente, quanto a tempi, modi, tempi, metodologie impiegate e  risultati, non si giustifica e soprattutto non trova fondamento alcuno nella realtà del soggetto verificato, poiché, come già riferito, la signora xxxxxxx non ha mai posto in essere attività di intermediazione e/o vendita di capi di abbigliamento; ha solo assistito due operatori esteri.

CON RIFERIMENTO AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO 
ANNO D’IMPOSTA 2001- imposta IVA-

  • L’Ufficio dice che il contribuente ha omesso di fatturare operazioni attive per euro 39xxx0,00. E’ assolutamente scorretto perché l’importo di cui innanzi, tratto dal P.V.C. pag.17, è la sommatoria di tre elementi eterogenei:

-ricavi per provvigione ( 2xxx,00, colonna C, calcolati sui bonifici esteri disposti per il pagamento ai fornitori delle merci );

-altri versamenti non giustificati (1xxxxx,00, colonna D);

– vendite senza fattura con ricarico del 10% (24xx,00, colonna F).

Per l’Ufficio le tre voci rappresentano operazioni attive!. E’ totalmente inesatto, falso ed arbitrario.

Nell’intero P.V.C. non è mai stata indicata la circostanza e/o meglio la prova che la ricorrente abbia mai acquistato merce per la
successiva rivendita. L’Ufficio, allora, non può sottrarsi dall’indicare quale disposizione normativa consente di dedurre le citate operazioni attive. Bene, se detta procedura non è collocata nell’ordinamento tributario, e per la verità neppure in altri ordinamenti, deve l’Ufficio con assoluta precisione e seriamente  motivare quali sono i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche su cui fonda le presunzioni degli accertamenti. Di fatto, si continuerà a dimostrare che la procedura è affetta da  totale illegittimità per aver costruito materia imponibile su elementi non veri, errati ed inesistenti. E’ quanto meno singolare l’affermazione dell’Ufficio che si contesta e confuta in toto per infondatezza ed erroneità.

La duplice presunzione fatta dall’ Ufficio non è precisa, né grave, né concordante; essa è improponibile. Al contrario la parte dimostra e prova che i versamenti che secondo l’Ufficio non sono giustificati ( xxx12,00) , lo sono invece ed infatti 12xxx2,00 è la somma dei versamenti eseguiti presso
l’Unicredit Banca, come da estratto conto qui allegato:

valuta vers.to                  importo in lire                             importo in euro

24.8.2001                   2.xxx.000                               1.0xxx92

29.8.2001                   3xxxxx0.000                               1.xxxx60

09.10.2001                 5.2xxx500                               2xxxxx,11

25.10.2001                 1.xxxx000                                 8xxx,28

15.11.2001                 ————
già in nuova valuta 1.xxx8,74

09.11.2001                 ————-   “
“                3.xxx4

21.11.2001                 ————-    “
“                  8xxx,98

07.12.2001                 ————-   “
“           1.xxxxx,50

euro    12xxxxx,87

pari all’importo della colonna D, pag. 17 del P.V.C., indicato come altri versamenti non giustificati, mentre sono inconfutabilmente documentati, trattandosi di somme personali detenute a diverso titolo, la cui disamina mette in luce che, ad esempio, il versamento di euro 1.0xxxxx91, in
prospetto pvc allegato n. 2, risultante non giustificato, è invece giustificato perché si riferisce al versamento fatto il 24.8.2001, come da estratto conto dell’unicredit banca £.2.xxx.00=euro 1.0xxxx91, da cui si evince il versamento rappresentanti le due mensilità di affitto di luglio ed agosto  riscosse, come da n. 2 fotocopie fitto di ricevute allegate (all.3). Ove necessario la ricorrente è pronta a produrre ulteriore documentazione.
ANNO D’IMPOSTA 2002-imposta IVA-xxxnche per quest’anno valgono le stesse annotazioni, considerazioni e contestazioni fatte per l’anno 2001, pertanto si passa a dimostrare che:

  • Pag. 17 del PVC, anno 2002, colonna D, euro xxx7,37 quali versamenti non giustificati, si dimostra che euro 4.3xxxx0 e euro 4.xxx,84 prelevati dal conto xxx, rispettivamente il 20 ed il 24 dicembre 2002, costituiscono versamenti sul conto n. xxxx versati rispettivamente il 20 ed 24 dicembre 2002 e quindi trattasi di giroconto. Con ciò si prova che non trattasi di versamento non dimostrato, come  erroneamente indicato sia dall’Agenzia delle entrate che dalla Guardia di Finanza.
  • Colonne E euro xxxxx95,00 e F euro xxxxx4,00, del citato prospetto, non sono vendite senza fattura come sostiene la G.d.F., ma pagamenti ai fornitori. Si noti che l’assegno di euro xx2,00, progressivo 3 del prospetto riportato a pag.11 del PVC, è stato dato in pagamento della fattura n.574 della TRICONF S.r.l. il cui importo è appunto 7.xxxxxx00 (all. n.5).

Le fatture delle ditte Vxxxle ed Fxxxz , allegate, dimostrano che gli assegni corrisposti sono a fronte di fatture emesse.

Del residuo importo di euro 37.xxxxxxx,00 si allegano le copie delle fatture di acquisto (all.6). Ove necessario la parte è pronta a produrre
ulteriore documentazione.
ANNO D’IMPOSTA 2003-imposta
IVA-Imposte dirette-
         Anche per quest’anno valgono gli stessi rilievi, annotazioni e motivi rappresentati per gli anni precedenti.
L’accertamento per l’anno 2003 è, come per gli anni 2001 e 2002, è
infondato ed illegittimo sia ai fini I.V.A. che ai fini delle Imposte dirette.

Infatti, nella colonna E del prospetto riportato alla pag. 17 del P.V.C., ripreso integralmente dall’ Agenzia delle Entrate nel suo accertamento, è detto che sono stati riscontrati “ euro 6xxxx,00 per altre uscite per acquisti senza fattura”. La ricorrente a confutazione dell’assunto dai verificatori, allega copia dell’assegno tratto sul Crxxxxto Ixxxxiano di euro 6xxxxx0,40 intestato alla ditta xxxx S.r.l. che fu dato in pagamento di diverse fatture, vedasi fotocopia dell’estratto e fotocopia delle fatture.
Queste prove offerte al vaglio di Codesta Commissione, confermano quanta approssimazione ed imprecisione (incertezza), quasi colposa-dolosa, è presente nell’attività investigativa della Guardia di Finanza e nell’accertamento dell’Agenzia delle Entrate, e quanta  verità, invece, è portatrice la ricorrente che, si ribadisce, si è trovata accerchiata da inverosimili situazioni e fatti inesistenti.

Inoltre, per l’esercizio 2003, anno di inizio dell’attività in modo professionale (all.12), la scrivente ha posto in essere le scritture contabili le quali
racchiudono con assoluta precisione i movimenti degli acquisti e delle fatture emesse, dati poi trasfusi nella dichiarazione dei redditi, quadro RG, qui in fotocopia (all. 8), i cui dati sono in sintesi:

Ricavi dell’attività                                                        euro  14xxx00

Componenti negativi                                                       “      xxxx38,00

xx
Reddito d’impresa    “       10xxxxx777,00

Ove necessario la parte è pronta a produrre ulteriore documentazione. P.V.C. ed Accertamenti vanno disattesi in toto.

IN DIRITTO

1- INABILITA’ ED IMPRODUTTIVITA’ DI EFFETTI GIURIDICI DEI TRE AVVISI DI ACCERTAMENTO-

L’imposta sul valore aggiunto agisce sui consumi, attraverso la tassazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o di arti o professioni. La Guardia di Finanza nelle sue indagini non riferisce di aver rinvenuto acquisti di beni destinati alla successiva rivendita.
L’occasionale azione attivata dalla ricorrente, non può identificarsi con le prestazioni di servizi così come definite dal D.P.R. 633/72, né in concreto lo è, dal momento che l’esatta configurazione è aver prestato collaborazione a soggetto estero, consistente nella generica assistenza, compreso pagamenti ai fornitori ed interpretariato per pochi giorni dell’anno. Per detta collaborazione è stato pattuito un compenso forfetario di euro 3xxxx00, per un soggetto e di euro 1.xxxxx,00 per l’altro, vedasi conferimento incarico delle parti sottoscritto dalle parti in epoca anteriore alla verifica della Guardia di Finanza, quindi in tempi non sospetti (all. 9 e 10). Si ritiene utile chiarire che le operazioni commerciali con l’estero, ed in particolare con il medio oriente, sono regolate mediante pagamenti con lettera di credito irrevocabile oppure, come nel caso in esame, in divisa italiana a ricevimento del bonifico dall’estero.

Perché si abbia un’operazione rilevante ai fini IVA, deve in primo luogo realizzarsi una cessione di beni o una prestazione di servizi, ovvero un acquisto intracomunitario  o un’importazione e l’operazione deve  inquadrarsi nell’esercizio di imprese o di arti o professioni.

Il soggetto ricorrente era impiegata e non poteva assumere nessuno dei ruoli specificati. L’operazione va considerata fuori campo o esclusa dall’IVA. L’art. 4 della VI direttiva comunitaria definisce soggetto passivo d’imposta chiunque esercita in modo indipendente un’attività economica per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità.         La prestazione è privatistica e di natura occasionale, cioè al di fuori di un’attività economica. Tutto è confermato dalla circostanza che i verbalizzanti all’accesso non hanno rinvenuto né merci, né libri contabili, né fatture, né appunti di vendite, né altre diavolerie quindi mancano gli strumenti di base per l’espletamento di qualsiasi attività, anche minima.

L’agenzia delle Entrate non ha effettuato alcun accertamento presso la ricorrente, ma ha emesso i tre accertamenti sulla base del P.V.C. della Guardia di Finanza. La G.d.F. ha posto in essere solo  presunzioni, da ciò la conseguenza che gli accertamenti dell’Ufficio, basati esclusivamente sul P.V.C.,  sono accertamenti presuntivi e non accertamenti.      

L’Agenzia delle Entrate non ha posto in essere alcuna attività di accertamento, ma si è limitata a far proprio le rilevazioni della G.d.F.

 2 – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 53 DELLA COSTITUZIONE-

L’indagine della G.d.F. non ha fornito agli Uffici competenti dati e prove della sottrazione di materia imponibile, ma solo presunzioni; ne deriva che i tre atti di  accertamento emanati dall’Agenzia delle Entrate non hanno svolto alcuna funzione accertatrice, cioè non hanno fornito l’elemento principe dell’accertamento cioè la certezza delle rilevazioni. L’infondato impianto degli imponibili da luogo alla richiesta, altrettanto infondata, di somme, tra imponibile, sanzioni ed interessi, che opprimono di gran lunga la reale capacità contributiva del contribuente, violando quindi il dettato dell’art. 53 della Costituzione. Il reddito effettivo della ricorrente, ai fini delle imposte dirette,  è stato correttamente appresentato nelle dichiarazioni dei redditi degli anni 2001-2-3 e tra l’altro producendo condono ai sensi della L. 289/2002. L’aspetto delle imposte dirette, nella fattispecie, non si pone affatto,  semmai l’unico aspetto che la Finanza avrebbe dovuto definire è se le somme percepite da Baby’s xxxxce e Axxxxxira, pari ad euro 4xxxx00 ( vedasi allegati n.9 e 10 ) fossero da assoggettare ad IVA oppure no. Ma la parte era  già pervenuta alla conclusione che la somma non era soggetta ad I.V.A. per due ragioni:

  • Per un aspetto, l’attività svolta non abitualmente, ma molto occasionalmente e solo per pochi giorni l’anno, in presenza di rapporto di lavoro dipenendete, non faceva nascere alcun obbligo di natura contabile trattandosi di prestazione fuori dal campo I.V.A..
  • Per altro aspetto, volendo considerare applicabile la discpiplina IVA, avrebbe dovuto optare o per l’art. 7, 4C lett. d) D.P.R. 633/72, per cui l’attività di consulenza ed assistenza tecnica sono fuori dal campo IVA, oppure per l’art. 9, p.7, e l’attività di intermediazione è non imponibile: Per entrambi le soluzioni non avrebbe dovuto corrispondere alcuna IVA.   In sintesi, l’Iva era non dovuta e le imposte Irpef sono state assolte, di conseguenza la ricorrente non deve nulla all’Erario. Si è testè scritto che l’interesse fiscale non può essere la comodità del fisco, né l’arbitrio, né la irragionevolezza. Ogni azione sull’applicazione delle imposte, sul modo dell’imposizione, non può alterare il quantum dell’imposta, che deve essere necessariamente collegata alla sua base economica. La capacità contributiva deve essere qualcosa di obiettivo, legato alla struttura dell’imposta, nel senso che la base imponibile deve essere incorporata nella fattispecie legale, come valutazione dell’elemento di ricchezza. Il principio di capacità contributiva esige prima di tutto che vi sia un collegamento effettivo tra la prestazione imposta ed il presupposto economico considerato. Ed il presupposto costituisce il fondamento ed il limite dell’imposizione.

Esso è alterato quando l’attività impositiva si traduce in sanzioni improprie e sfugge alla razionalità, non è fondata nella coerenza logica, assume come fatti tassabili elementi che diversamente non lo sarebbero. Non è legittimo spezzare il collegamento tra l’imposta teoricamente dovuta secondo norma ed il presupposto effettivo dato dalla base imponibile. Anche quando il contribuente viene accertato con il metodo induttivo, il
ricorso a tale metodo non può precludere l’applicazione delle regole relative alla struttura ordinaria dell’imposta. Anche quando vi è violazione di obblighi tributari, una volta “accertata” l’imposta secondo la procedura prevista (senza aggravio della situazione procedimentale come stabilita dalla legge), essa non può essere aggravata “a titolo e come sanzione“, pena la violazione del principio di capacità contributiva. L’interesse
fiscale, perciò, non può portare alla vanificazione del “principio di capacità contributiva”. L’uno deve coesistere con l’altro.

La giurisprudenza Costituzionale, come ricorda la stessa Corte nella sentenza n.200 del 1976, ha costantemente riconosciuto la necessità che le presunzioni,per poter essere compatibili con il principio di capacità contributiva, devono essere confortate da elementi concretamente
positivi, che la giustificano razionalmente
. Il principio suddetto – dice la Corte – nella misura in cui l’art.53, risponde alle esigenze di garantire che ogni prelievo tributario abbia causa giustificatrice  in indici concretamente rilevatori di ricchezza, dai quali sia razionalmente deducibile l’idoneità soggettiva al pagamento dell’obbligazione tributaria. Orbene, gli indici “concretamente rilevatori di capacità contributiva” attengono alla definizione del presupposto (mentre le presunzioni attengono alla prova di esso). E’ esclusivamente il collegamento tra presupposto economico e imposta dovuta che condiziona l’attitudine alla contribuzione, l’idoneità a pagare una somma a titolo d’imposta. Tale collegamento esige prima di tutto che la somma sia partita dalla ricchezza considerata e che vi sia proporzionalità inoltre fra l’una e l’altra: il collegamento non deve essere distorto per effetto di una dilatazione del carico tributario, con alterazione in eccesso del risultato quantitativo. (cioè presupposto come fondamento e limite dell’imposizione nell’attività di valutazione congruità e congruenza reale, non supposta).

L’aspetto del rispetto del principio di effettività si pone sotto il profilo dei metodi di calcolo per la definizione della base imponibile, che non può essere mai fittizia.  Un ulteriore profilo del principio di cui all’art.53 della Costituzione, inerisce il carattere attuale della capacità contributiva. Il principio in esame infatti deve essere riferito ad una idoneità effettiva alla contribuzione, che, per essere tale deve essere valutata in relazione ad un determinato momento.

3-VIOLAZIONE ALL’OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI: ART.42 DEL D.P.R. 29.09.1973, N.600; ART.7 DELLA LEGGE 27.07.2000, N.212; ART.3 DELLA LEGGE 07.08.1990, N.241.

Gli accertamenti impugnati  non sono motivati. Alle presunzioni della G.d.F., semplici o legali ed all’inattività accertatrice – ma anzi di adesione al P.V.C. dell’Agenzia delle Entrate -, sono state contrapposte con il presente atto ed allegate le inconfutabili  prove a dimostrazione della nfondatezza delle presunzioni. Ne consegue la nullità degli accertamenti.    In ordine all’elemento-requisito “motivazione” degli atti amministrativi e fiscali,  la disponibilità dei materiali dispositivi, normativi, illustrativi, di dottrina, di studio, di giurisprudenza di ogni specie e livello, ecc. ecc. è così ampia e ricca che è per davvero problematico e poco agevole nel suo ambito operare la scelta, in modo da poter dare (a misura ed appropriatamente) difensivamente conto a codesta On.le Commissione ed allo stesso Ufficio, del perché il sottoscritto è convinto che i tre accertamenti , in pratica, sono privi del requisito della motivazione, intendendo per privi che l’apparenza, l’insufficienza, la non congruità e l’inidoneità di essa vale per mancanza: (così dice in proposito e conclude il Prof. E. Demita: “Non esiste l’atto insufficientemente motivato; o è motivato o non lo è” (pag.319 del Testo I Principi di Diritto Tributario – Milano – Giuffre Editore 1999).

Con riserva perciò di ampliare, se necessario e controversia durante, gli argomenti di diritto e di ragione che confortano questo punto di ricorso, il sottoscritto, per ora, si limita a porne in evidenza alcuni, cioè i seguenti, individuati con il criterio della più stretta attinenza ed autorevolezza
vincolativa delle fonti, ben si intende significativamente vincolativa per l’Ufficio nel suo compito di articolazione territoriale dello Stato Italiano e
della Amministrazione Finanziaria dello stesso.

Dalla sentenza n.2990, del 23.5.1979, della Suprema Corte di Cassazione, Civile Sez.1° ( in giur.I.T., 1979, I, 1, pag.1774):

“La Pubblica Amm/ne non può dar vita ad alcun provvedimento che incida nella sfera patrimoniale del “cittadino”, senza aver prima, nell’ambito dello stesso procedimento che conduce all’emanazione dell’atto amministrativo “offerto a se stessa la prova dei presupposti di fatto che possono condurre all’emanazione del provvedimento”.

Dalla Circolare del Segretariato Generale del Ministero delle Finanze, n.49/S/186/95/UDC, del 13.2.1995 (della quale si allegano le pag.1807/1910,
come tratte dalla pubblicazione “Il Fisco” n.8/95):

Punto 3.4. L’obbligo di motivazione – Indicazione in ogni atto notificato dell’autorità a cui è possibile ricorrere. La terza ed ultima
disposizione riguardante i principi generali dell’attività amministrativa (art.3 della L. n.241 del 1990) stabilisce l’obbligo della motivazione per
“ogni provvedimento amministrativo”, con esclusione degli atti generali o a contenuto generale; la stessa norma fissa il contenuto minimo della
motivazione.

Si deve sottolineare che la puntuale osservanza di tale obbligo impone di dar conto in modo adeguato di tutte le tappe essenziali dell’iter procedimentale, con particolare riferimento alle memorie ed ai documenti presentati dai soggetti che hanno partecipato al procedimento.”

Dall’art.7 della Legge n.212/2000 e dall’art.3 della Legge n.241/1990:

“Gli atti dell’Ammi/ne Finanziaria, sono motivati secondo quanto prescritto dall’art.3  della Legge 7.8.1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto  e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama”.

L’Ufficio è parte dell’Amm/ne  Finanziaria, che è organo dello Stato, il quale ha pure ordinativamente stabilito che le sue articolazioni territoriali (nessuna esclusa) applichino esattamente le leggi, in modo conforme alla loro corretta interpretazione. E’ così questo uno dei modi di perseguire la giustizia tributaria. Tutt’intorno all’elemento motivazione il mondo del diritto, inteso nell’accezione più ampia considerabile, si è cimentato moltissimo, atteso il ruolo ad esso assegnato dall’ordinamento e la grande importanza del medesimo in termini di senso, utilità, doverosità, razionalità, efficienza ed indispensabilità che esso stesso ha, come fattore di regolamentazione e di guida della vita giuridica dei cittadini, costituitisi in consorzio civile ed in Stato di Diritto e Costituzionalizzato.

Per i fini che il presente atto di ricorso persegue, qui se ne riportano alcuni spunti, tutti di estrazione dai testi, ora di studio, ora di partecipazione
pubblicistica:

  • il nostro Paese sta attualmente procedendo sulla strada di altri Paesi (USA, la Germania, i Paesi  Scandinavi, ecc.) di più solido
    impianto di “Democrazia Amministrativa“;
  •    la gestione del potere è così aperta a tutte le componenti “attive” della società, passando da una fase definita di “sacralizzazione” degli atti amministrativi, ad una fase contrassegnata da nuovi diritti fondamentali del cittadino nei confronti della Pubblica Amministrazione, radicati ormai nella coscienza civile della collettività, quali il diritto  di partecipazione all’attività amministrativa, il diritto all’efficienza della
    Pubblica Amministrazione, il diritto alla comprensibilità e semplicità degli atti amministrativi e delle attività amministrative, eccetera, fino a giungere verso una sorta di “coamministrazione” in cui sono privilegiate le esigenze comunitarie e partecipative, nell’ottica di fondare, per quanto possibile, rapporti paritari fra Pubblica Amministrazione e cittadini non più da considerare come amministrati (cioè come supini soggetti passivi), in ossequio al principio della sovranità popolare (ex art.1, comma 2, della Costituzione) che riguarda la titolarità di tutte le funzioni pubbliche.
  • si è esattamente osservato che il principio della sovranità popolare tende non tanto a ripristinare il tipo di democrazia formale, fondata sulla concezione meramente rappresentativa del potere, sebbene a garantire un sistema sostanzialmente democratico, il cui intento è la piena realizzazione del singolo nel duplice aspetto di privato e di cittadino. Si può quindi correttamente sostenere, oggi, che l’ordinamento va riguardato come un vero e proprio “bene“, la cui determinazione è rimessa al popolo per la soddisfazione dei propri interessi (T.E. Frossini, in Sovranità Popolare e Costituzionale – Milano, 1997);

Tra l’abbondantissima disponibilità della manualistica di settore (nel cui ambito la scelta e la preferenza non sono certamente facili, proprio a ragione della vastità e della grande qualità delle trattazioni) è presente il “Manuale Professionale di Diritto Tributario” – IPSOA -, del Prof. Raffaello Lupi. Da tale manuale si riportano i seguenti periodi, tralasciando, a malincuore, tutta l’esposizione che l’eminente e chiarissimo studioso-cattedrattico ha dedicato all’importante e sostanziale argomento, di tutta conferenza con la tesi difensiva qui avviata dal sottoscritto difensore:

–  la motivazione non consiste quindi nella mera indicazione dell’imponibile e dell’imposta, ma essa deve piuttosto definire la materia del contendere e far capire al contribuente le ragioni della pretesa, consentendogli di prefigurarsi le prospettive di un possibile ricorso;

–  quando, come avviene spesso, la motivazione si basa su presunzioni occorrerà descrivere i relativi fatti indizianti ed i passaggi logici attraverso i quali si è giunti all’ipotesi da dimostrare;

–   i suddetti principi (esposizione dei dati di fatto, dell’iter logico-giuridico e l’indicazione della sequenza dei passaggi logici su cui si fonda la rettifica) valgono anche per le questioni di diritto, in quanto la motivazione deve riportare, in modo sufficientemente preciso, il ragionamento giuridico su cui  fonda l’accertamento stesso. Quindi l’importanza, l’indispensabilità e la rilevanza dell’elemento “motivazione” negli atti di accertamento fiscale è assoluta. Deve trattarsi altresì di motivazione seria ed esaustiva e non di una serie di presunzioniProvvisoriamente, pertanto, si limita la tesi difensiva attinente alla motivazione, confutando del tutto la tesi dell’Ufficio di aver munito i suoi avvisi dell’elemento motivazione, che, così com’è composta, si qualifica e si delegittima da sola, senza scomodare tanto diritto e tanta dottrina.

Non senza però sussidiare la qui in disamina vicenda, di alcuni argomenti, ad essa specifica e di diretta inerenza difensiva.

Essa così com’è concettuata e formata:

  • è apparente, insufficiente, inadeguata, sedicente;
  • è senza costrutto estimativo, di ragionevolezza, di sensatezza giuridica;
  • è priva di senso reale.

4- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI E DELLE NORME SUL GIUSTO PROCEDIMENTO, ESSENDO L’ACCERTAMENTO TRIBUTARIO UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO NON LIBERO, MA REGOLATO E CANONIZZATO IN FUNZIONE DELLA CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA’, CUI DEVE ESSERE INFORMATA L’ATTIVITA’ AMM/VA DELLE ARTICOLAZIONI TERRITORIALI DELLO STATO. ARTT.23,28 E 97 DELLA CORTE COSTITUZIONALE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI E DELLE NORME SUL “RAPPORTO GIURIDICO D’IMPOSTA”. 

Neppure le norme, i concetti, i principi e gli Istituti di Diritto determinativo, regolamentativi e qualificativi del:

–         Giusto procedimento Amministrativo-tributario;

–         Principio di legalità;

–         Rapporto giuridico d’imposta,

sono acqua fresca, inutile peso e bagaglio di cui la P.A.F., nelle sue espressioni territoriali periferiche, possono e sono legittimate, a piacimento, di fare a meno. Sono invece fonti e canoni (ora statuiti e scritti, ora come patrimonio della nostra cultura ed ora della nostra tradizione e del nostro sentire umano, civile e sociale) che pervadono l’organizzazione, l’azione amministrativa e quant’altro presidia la vita di ciascun consociato e degli
Ordinamenti-Istituzioni pubblici che si giunge a determinare. E’ giusto il procedimento amministrativo se è sostanziato da vera ragione e da
buona ragionevolezza, correttezza d’azione, sensatezza ed equilibrio di giudizio, ortodossia legale, natura ed indole di piena equità ed efficacia
della specie e quantità che solo da tutto questo consegue. Il principio di legalità, ben si sa, così si situa, si significa ed opera nelle società civili:

¨      l’attività amm/va deve rispettare costantemente il principio di legalità, inteso in senso sostanziale e funzionale ed in tal modo perseguire i propri fini, nell’ambito e secondo i principi dell’Ordinamento Giuridico e Istituzionale;

¨      Esso è ancorato al principio di tutela dei beni giuridici, di rilevanza costituzionale;

¨      Deve esistere ed assistere in ogni momento dell’agire amministrativo e si deve risolvere nell’obiettività ed imparzialità dell’azione, quindi ancora ad essa la riscontrabilità del giudizio espresso;

¨      La P.A., nello svolgimento della sua attività, deve rispettare quei limiti e quei vincoli che derivano direttamente dai principi costituzionali desumibili  dall’art.97. Inoltre le modalità di azione della P.A. devono trovare forme ed istituti, rinvenibili nell’Ordinamento e che dell’Ordinamento stesso, nel suo complesso, traggono legittimazione;

¨      Il principio di legalità consiste ed esige il rispetto del principio di efficienza, imparzialità, buon andamento e trasparenza della P.A.;

¨      Esso è molto altro, fino a porsi come fattore primario dell’etica, del senso e dell’azione di giustizia e persino dell’ordine pubblico.

Il rapporto giuridico d’imposta è dato dal coacervo delle norme che:

  • regolano e determinano i casi in cui l’imposta è dovuta;
  • indicano le persone obbligate al pagamento di essa;
  • stabiliscono i modi e le forme in cui l’imposta stessa deve essere accertata e riscossa;
  • prescrivono dover essere la potestà tributaria non esorbitante dal potere di disposizione dello Stato;
  • prestabiliscono lo speciale procedimento amministrativo, che deve svolgersi secondo le forme prescritte, la cui osservanza costituisce l’oggetto di un diritto soggettivo nei confronti dell’autorità finanziaria. Trattasi perciò di un rapporto giuridico costituito da relazioni con la P.A.F., previsto e tutelato dal diritto oggettivo, che riconosce alle parti attrici poteri, diritti e doverosità di condotta. L’Ufficio nei suoi avvisi asserisce e scrive che ha accertato, cioè che ha svolto un procedimento amm/vo-accertativo, dal quale ha tratto la motivazione, i valori
    dei beni ceduti e delle prestazioni eseguite, l’imponibile e le relative imposte (ed interessi) supplementarmente dovute
    . Gli stessi atti, a ben vedere, spiegano e dimostrano che l’Ufficio non ha svolto affatto un decente procedimento amm/vo di accertamento, organico, gionevolvente satisfativo e giuridicamente normale.

Sono tante le definizioni che si danno al procedimento accertativo tributario.

Si vuole che i contenuti di esso siano:

–  constatazione obiettiva dei fatti e situazioni;

–  contenuto di manifestazioni di conoscenza;

–  valutazione dei presupposti;

–  fase costitutiva (che è la fase centrale);

–  riscontro ed acquisizione dei presupposti oggettivi (istruttoria), che consistono in fatti giuridici o in condizioni di fatto materiali;

–  insieme di sequenze di atti ed operazioni rivolti alla constatazione storica del presupposto impositivo (valutazione dell’AN e determinazione del quantum).

Da tutto ciò nasce la fallacità del procedimento accertativo tributario di cui l’Ufficio fa attestazione nei suoi avvisi, che non riescono quindi a raggiungere i requisiti e la dignità dell’istituto “procedimento accertativo tributario” così come l’Ordinamento, la Costituzione li esigono, nei
suoi elementi generali e particolari. Autorevoli autori hanno sostenuto di aver chiarito che la “motivazione” va valutata con riferimento all’idoneità dei motivi adottati in concreto nell’atto, in vista della funzione perseguita per il loro tramite, onde apprezzare le ragioni in fatto e in diritto poste a fondamento dell’atto fiscale medesimo e stabilire se la motivazione c’è o non c’è, ha puntualizzato che:

¨      l’art.42 del D.P.R. 29.9.1973, n.600 è norma portatrice di un principio di portata generale, talché ad identica conclusione deve pervenirsi tutte le volte che l’atto in questione comunque non si conformi al paradigma legislativo che lo concerne;

¨      Vi è vizio e violazione di legge, sanzionabile con la nullità, tutte le volte in cui i presupposti ed i requisiti dell’accertamento si estraneino
dall’ortodossia giuridica
e l’atto in cui sono confluiti risulta non conforme alle prescrizioni normative che lo riguardano.

L’iter procedurale e procedimentale è parte essenziale, fondamentale, decisivo del meccanismo impositivo fiscale. E’ attraverso esso rocedimento che si attuano, le procedure di legge, si individua il “rapporto d’imposta” e si giunge alla formazione, alla fondatezza dell’obbligazione tributaria.

Ogni debordo è abuso, dolo o colpa, è violazione del proprio compito; è ragione di qualificazione della responsabilità omissiva o commissiva. Specie quando si opera a tavolino, nei nostri giorni, è azzardato dire di aver accertato.
Dire e pensare di fare non è come effettivamente aver fatto. Si sa: dire e fare non sono la stessa cosa.

A ragione di tutto ciò come sia possibile attestare impositivamente che vi è stato accertamento, procedimento amministrativo-accertativo? Così non è stato né prima né dopo, di modo che le relative censure sono conseguenti.

5.VIOLAZIONE DI NORME TRIBUTARIE ed in particolare:

–   Art. 53 del D.P.R 26.10.72, n.633 in quanto non può esserci presunzione di cessione se non sono stati acquistati beni per la rivendita.

– Art.54 D.P.R. 633/72 per non aver la ricorrente agito nell’esercizio di impresa, né di arti o professioni.

–   Art. 55 D,P.R. 633/72 per non essere la ricorrente obbligata alla tenuta delle scritture contabili, e quindi alla dichiarazione IVA annuale, atteso la natura del compenso percepito per gli anni 2001 e 2002.

– Art. 56 D.P.R. 633/72 perchè la motivazione indicata dall’Ufficio non costituisce motivazione in relazione al fatto fiscale rilevante della ricorrente,
bensì al quadro che la G.d.F. ha voluto e dovuto costruire presuntivamente sulla base di dati errati, infondati, falsi. La parte per sua scelta non ha
assistito alle operazioni di verifica e non ha firmato il verbale di constatazione, disconoscendo da subito la mole di inesattezze ivi riportate
.

–    Art. 39 D.P.R. 29.9.1973, n. 600 in quanto la parte non ha agito nell’esercizio di impresa, né arti o professioni. Il compenso percepito è di
natura occasionale. Inoltre per detti anni è stato prodotto istanza di definizione dei redditi ai sensi della Legge 289/02.

L’espansione forzosa della verifica ha comportato, al fine di dare un’apparente giustificazione all’operato, la violazione di più norme.

SINTESI DELLA RAPPRESENTAZIONE FEDELE DEL CASO IN ESAME E DELLA RICORRENTE:

  • La ricorrente ha sempre svolto mansioni di lavoro dipendente fino all’anno 2003, anno in cui, visto anche i fatti accaduti, decide di
    lasciare il lavoro dipendente per avviare l’attività di prestazioni di servizi per aziende estere in maniera più organizzata, cioè a tempo pieno e
    professionalmente;
  • Negli anni 2001 e 2002 ha svolto solo occasionalmente ( ha iniziato per caso ) ed a tempo limitato funzioni di interpretariato ed assistenza a due operatori stranieri attenendosi alle istruzioni dettate per iscritto, vedasi allegati n.(9 e 10 ), che prevedono il compenso forfetario,
    già a disposizione della G.d.F: prima che iniziasse l’attività ispettiva, ma che stranamente non sono mai stati considerati!;
  • La ricorrente è stata ingenua ed avrà probabilmente pasticciato con la documentazione contabile afferente i pagamenti tramite banca avendo fatto confusione con le sue personali disponibilità finanziarie nello stesso conto concorrente, ma ciò non vuol dire che la ricorrente sia  evasore commerciale. Il disordine è giustificato dal fatto che prima del 2001 non aveva mai  svolto compiti commerciali; infatti
    il lavoro alle dipendenze di agenzia di xxxxxxxxxxxxxxxxne richiede tutt’altra capacità, quali la riscossione del xxio ( non l’emissione di fatture e quant’altro) la predisposizione di preventivi di xxxze e l’invio del resoconto alla casa madre; mentre nell’uso commerciale  i termini fatture, cambiali, tratte, registri contabili, spedizioni, ordini, bolle di accompagnamento etc rappresentavano per la ricorrente cose incomprensibili, specie per il primo anno 2001;
  • Non ha mai venduto merci e di questo la stessa G.d.F. nel verbale afferma di non aver rinvenuto né capi di abbigliamento né documenti amministrativi, se non qualche fotocopia di fattura del produttore italiano che spediva merce al rappresentato straniero. Tutti gli interpellati hanno dichiarato di non aver corrisposto alla ricorrente né provvigioni, né somme ad altro titolo e meno che mai per vendita di capi di
    abbigliamento. Il patrimonio immobiliare e mobiliare, grazie al cielo apprezzabile, della sottoscritta si è formato grazie all’eredità ricevuta dai suoi genitori, vissuti ad Addis Abeba ed al proprio lavoro di decenni nel campo assicurativo; elemento questo bastante per far desumere che la ricorrente non aveva certamente bisogno di evadere il modesto compenso degli arabi;
  • E’ illegittima la modalità di esecuzione dei controlli presso la banca per due ragioni:
    • I verbalizzanti hanno assunto i movimenti contabili come relativi alla presunta attività.
    • Non hanno estrapolato i movimenti relativi ai titoli personali, agli interessi, ai versamenti e prelievi di denari personali serviti per il sostenimento di spese familiari, quali il matrimonio della figlia, la ristrutturazione edilizia dell’abitazione, la riparazione dell’autovettura e così all’infinito.
  • La ricorrente ha prodotto ai fini Irpef per gli anni dal 1997 al 2002 definizione ai sensi dell’art. 9 della legge n. 289 del 2002, provvedimento tombale, mentre non ha, perché non tenuta, prodotto alcunché ai fini I.V.A. non essendo mai stata soggetto passivo d’imposta ai fine delle
    indirette (allegato n. 11);
  • Per l’anno 2003 ha istituito la partita Iva ed ha tenuto le scritture contabili; ha prodotto le dichiarazioni fiscali previste dall’ordinamento tributario. L’indagine condotta per il periodo fino al 30.6.2003 non può misteriosamente fornire gli elementi per presumere il reddito dell’anno 2003 !. E’ evidente l’omissione dell’Agenzia delle Entrate, che pur essendo a conoscenza del’esistenza del  soggetto d’imposta, non ha neppure chiesto le scritture contabili dell’anno 2003, quanto meno per verificarne  il comportamento;
  • Evasore è colui che organizza la propria vita per volontariamente evadere le imposte e non chi può aver commesso, semmai, qualche errore commerciale, mentre l’aspetto cruciale che ci riguarda, fin dal sorgere della questione, è stabilire se xx.000,00 euro ricevuti da soggetto estero per una prestazione occasionale, non nell’esercizio d’impresa, sia soggetta ad IVA o meno, fermo restando che le imposte dirette sono state pagate; Questo evento fortuito, incredibile e sciocco per il suo reale peso e non per quello montato, ha inciso negativamente nella struttura morale e, cosa grave, ha distrutto il clima di serenità della famiglia, fino a cancellare decenni di consolidati rapporti familiari.

P.Q.M.

Il sottoscritto, avuto altresì riguardo allo spirito ed alle prescrizioni dello Statuto dei Diritti del Contribuente (Legge n.212/2000), viene a finale
considerazione e conclusione che i tre avvisi di accertamento risultano completamente ed in radice, come pure nella loro orditura tempore-sequenziale e concatenazione ordino-giuro-strumentale, estranei al nostro Stato di Diritto ed al nostro Ordinamento Giuridico Tributario. Tanto a ragione della loro infondatezza, intrinseca illiceità, abusività, arbitrarietà e piena illegittimità. Per cui sono da estromettere dal sistema fiscale, in uno, col procedimento “pagamento/riscossione” che l’Ufficio è proteso a voler prefigurare e svolgere.

Trattasi di atti qualificabili nulli per alcune loro specificità di viziosità, ingravescenti di tal genere di configurazione ed annullabili per le
altre fattispecie di antigiuridicità, che portano all’istituto dell’annullamento.

Ed a tali fini ed esiti di Giustizia, richiamando ciascun punto di ricorso ed elemento difensivo introduttivamente conferito nella controversia, il
sottoscritto

CHIEDE

A)    AI SENSI DELL’ART.47 DEL D.LGS. 31/12/1992, N.546 E S.M. a Codesta On.le Commisione, in via cautelare, voler accogliere l’istanza di sospensione dell’esecuzione dei tre atti impugnati, che qui si formula, non essendo in grado di corrispondere le imposte, le sanzioni ed accessori computate. La sottoscritta, fino ad oggi, ha già sostenuto oneri maggiori di quelli riscossi per la collaborazione menzionata.

B) DI VOLER  AMMETTERE LA TRATTAZIONE, IN OGNI SUO SVOLGIMENTO DISCUSSIVO, IN PUBBLICA UDIENZA, sussistendo, per la Parte ed il Sottoscritto, la necessità di avere completa e diretta conoscenza e contezza dell’agire e dell’atteggiarsi, eventualmente oppositario dell’Ufficio e delle tesi di esso, a confutazione dei motivi oppugnatori assunti dal sottoscritto in questo ricorso.

C) AI SENSI DELL’ART.7 DEL D.LGS. N-546/92, si applichino tutte le attività istruttorie per il più tempestivo, organico e congruente esercizio dell’attività cognitiva, il cui cimento, nel caso di specie, si prospetta come soverchiante, per giungere a definire l’intera sequela delle illegittimità in cui G.d.F. e Ufficio sono incappati.

D) DI VOLER ACCOGLIERE, NELLA SUA TOTALITA’, IL PRESENTE RICORSO, e, per effetto e con riferimento alle previsioni di legge, dichiarare nulli o annullati i tre avvisi ed inesistente ogni obbligazione d’imposta ed accessori, essendo essi del tutto arbitrari ed inidonei a costituire alcuna ebenza erariale, tanto che l’astrattezza di essi, li rende invalidi per mancanza di causalità. Per sua intrinseca ed imprescindibile natura, l’accertamento preclude ogni tipo di valutazione, ma soggiace alla più severa decisione del Giudice, al quale la ricorrente ha fornito prove dell’errata ontabilizzazione dell’imponibile fatta dalla G.d.F. e successivamente dall’Agenzia delle Entrate di Gioia del Colle con i suoi tre avvisi di accertamento.

In via del tutto residuale ed in subordine, qualora Codesta Commissione ritenga territorialmente competente la prestazione, voler dichiarare dovuta l’I.V.A. sul compenso percepito pari ad euro xxx000,00 per l’anno 2001 ed euro 4xxxx0, 00 per l’anno 2002.

CON IL FAVORE DELLE SPESE E DEGLI ONERI DI GIUDIZIO.

 SI PRODUCONO I SEGUENTI ATTI:

  • Copia del ricorso consegnato all’Agenzia delle Entrate;
  • Fotocopia della ricevuta di deposito;

ALLEGATI:

  • All: 1 – Copia  dei n.3 avvisi di accertamento impugnati;
  • 2 –  Copia del PVC;
  •  3 – fotocopie: ricevute affitto,  e/c Unicredit, allegato 5 del P.V.C.;
  •        4 –  fotocopia e/c Unicredit c/ xxxxxxxxxxxxxx;
  •        5 –  fotocopie: pag.11 del P.V.C., fatt. T.M. di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl., n. 130 del xxxx002, n. xxxdellxxxxx2002, fattura  n. xxxx del
    19.4.2002 della Trxxx S.r.l., fatt. 1xxx2 dell’8’82002 della Fxxx. S.r.l., fattura n. 7xxx del 21.10.2002 della GexxxxxxxxS.n.c.;
  •        6  – n.28 fotocopie di fatture commerciali;
  •        7  -fotocopie: assegno di euro 6.xxx40 intestato alla soc. Gaxxxx S.r.l. con dichiarazione, fattura  n. 445 del 12xx2002 della ditta Creazioni Gaxxx S.r.l., fattura n. xx2 del 23.10.02 della xxx S.r.l.;
  •        8  -fotocopia Quadro RG modello Unico 2003;
  •        9  -fotocopia conferimento delega di AL xxxxA;
  •       10  -fotocopia  conferimento delega Babxxxxxxlce;
  •       11  -fotocopie: definizione fiscali anni dal 1997 al 2002 ai sensi della Legge 27.12.2002, n. 289,  con relativi versamenti;
  •       12  -fotocopia dichiarazione Inizio attività mod. AA9/7 Agenzia delle Entrate dall’1.1.2003;
  •       13  -fotocopie: Dichiarazioni Unici anni 2001-2002-2003;
  •       14  -fotocopia del libretto di lavoro;
  •       15 – fotocopia assegno me medesimo rilasciato in pagamento di forniture locali ma negoziato nel Napoletano da sconosciuti cinesi.

Putignano, li 15/12/2005
Con ossequio
_________________________

(Il difensoreabilitato, Rag. Tonio Detomaso)

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELLA COPIA DEL RICORSO ALL’ORIGINALE.

Il sottoscritto rag. Tonio Detomaso, in qualità di difensore abilitato della Signora xxxxxxxxa attesta, ai sensi dell’art.22, comma 3, del D.Lgs.
546/1992 e s.m., che questo ricorso è conforme all’originale consegnato all’Agenzia delle Entrate di Gioia del Colle in data __________.
Firma del difensore
______________________
(rag. Tonio Detomaso)

Ricorso avverso il provvedimento diniego rimborso IVA

Published by:

Numero di visualizzazioni: 22746

ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BARI.

Oggetto: PROVVEDIMENTO DI DINIEGO PARZIALE RIMBORSO I.V.A. ANNO 2004 – Illegittimità del Provvedimento – annullamento.

Ricorso: Avverso il Provvedimento di diniego, prot. N. 2xx8 del 1xxx6, anno d’imposta 2004, emesso dall’Agenzia delle Entrate Ufficio di Gioia del Colle (Ba) in data xxxxxxxxx, notificato in data 1xx.2xx6, tramite servizio postale raccomandata 760xxxx86163-3.

Contro: Agenzia delle Entrate Ufficio di Gioia del Colle.

RICORRENTE

CASEIFICIO    xxxxxxx  S.R.L.(contribuente di fatto e di diritto), con sede amministrativa e con domicilio fiscale in Putignano (Bari), xxxx37 ( tratto Putignano-Noci ) n.xx C.F. xxxxxxxxe, per essa:

l’Amministratore Unico e legale rappresentante

xxxxxxxxx,  nato a Putignano (Ba) il xxxxxxx, ivi residente Vxxxxx, codice fiscale xxxxxxxxxxxxxxxxx, e, per nome e conto di entrambi i soggetti giuridici d’imposta, il difensore tecnico abilitato:

Rag. Tonio Detomaso,  Con studio professionale alla via G. Pascoli n. 27/A, CAP 70017, Putignano (Ba), codice fiscale  DTMTNO47P04H096B; giusta procura alle liti, rilasciata a margine del presente atto di ricorso, a cura del predetto amministratore unico della S.r.l. CASEIFICIO xxxx, ,  già testè compiutamente generalizzato.

1) CON RICHIESTA DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA IN PUBBLICA UDIENZA, AI SENSI DELL’ART.33 1° COMMA DEL D. LGS. n. 546/92.

Il sottoscritto difensore rag. Tonio Detomaso, ha ricevuto mandato difensivo dal Sig. xxxxxxo, quale amministratore unico pro-tempore della S.r.l. CASEIFICIO xxxxxxx, essendo alla società giunto a notifica, il 1xxxxx006, ( a cura delle Poste Italiane ), il Provvedimento di diniego parziale del rimborso I.V.A. prot. N. xxxxx per l’anno 2004, emesso il 1xxxxx6 dall’Agenzia delle Entrate Ufficio di Gioia del Colle (Ba).

Ricorre

A Codesto stesso Giudice tributario affinchè abbia ad esercitare la relativa cognizione e decida la controversia ai sensi dell’art. 36 del medesimo D. Lgs. n. 546/1992.

 MOTIVI  DI  RICORSO

IN  FATTO

  • La S.r.l. Caseificio xxxxxxe, esercente l’attività lattiero casearia, per il periodo d’imposta 2004 presentava al Servizio Riscossione Tributi Concessione di Bari, in data 1xxxxx2005, prot. 5xx , mod. VR/2005, richiesta di rimborso del credito IVA relativo all’anno 2004, per l’ammontare di euro 6xxxx,00. Apponeva la crocetta, nel rigo VR5, nella casellina indicante la lett. a) aliquota media riferita all’art. 30, c.3, del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e nella casellina della lett. c) del medesimo articolo.   L’Ufficio in data 1xxxxx05, prot. 2xxxx, chiedeva alcuni documenti per il completamento istruttorio e la parte li produceva in data 27xxxx5, prot. 20xxxx026926;
  • Con provvedimento notificato il 18.1.2006, l’Agenzia delle Entrate comunica il diniego parziale del rimborso IVA, cioè per euro 1xxx,00, perché ritiene che i lavori di ristrutturazione, di cui alle fatt. n. xx del 6xxx della Ditta xxxxxine F. e n. xxxx/2004 del 1xxxx.2004 della ditta xxxxxla B., non rientrino nel concetto di bene ammortizzabile.
  • Riconosce la differenza da rimborsare pari ad euro 5xxxx,00.

IN  DIRITTO

INESISTENZA INEFICCACIA ED INVALIDITA’ DELLA MOTIVAZIONE–   L’Ufficio scrive nel suo provvedimento che il diniego parziale del rimborso IVA è dovuto al fatto che l’IVA afferente i lavori di ristrutturazione dell’immobile, per effetto del combinato disposto degli artt.
102, 2° c. del TUIR e dell’art. 19bis2, comma 1, n.5 del D.P.R. 633/72, in quanto cespiti non ammortizzabili, non è rimborsabile.

La suddetta citazione va disattesa perché imprecisa e deviante. La lettura delle due norme appena richiamate, nega all’Ufficio il
piacere di essere assunta quale motivazione del denegato rimborso parziale, visto che le norme appena citate definiscono il concetto di cespite
ammortizzabile legato all’individuazione del coefficiente di ammortamento. Non aggiunge altro e nessun altro contributo utile a chiarire la motivazione del diniego viene offerto al contribuente, pertanto, l’atto così carente è privo di qualsiasi effetto produttivo.

L’IVA in eccedenza, ovvero quella che il soggetto passivo d’imposta ha sostenuto oltre quella dovuta sulle operazioni attive, infatti, ai sensi dell’ art. 30 del D.P.R. 633/72, è sempre rimborsabile, purchè si siano verificati i presupposti e la legittimità di cui alla norma; ciò significa che, nel caso in esame, se l’IVA non è rimborsabile ai sensi della lettera  c) dell’art. 30 perché si ritiene il cespite non  ammortizzabile, la stessa imposta deve essere rimborsata ai sensi del 2° comma, oppure della lett. a), oppure dei restanti comma, ma non si perde il diritto alla restituzione dell’IVA a credito.

A governare, invece, il rimborso dell’IVA eccedente è l’art. 30 del D.P.R. 633/72, ma l’Ufficio non ne fa alcun cenno. L’Ufficio avrebbe dovuto spendere maggiori informazioni e soprattutto chiarire esattamente i motivi del diniego. E’ prassi negativa e comportamento infondato
negare il diritto di credito di euro xxx00,00, richiamando un combinato disposto, la cui lettura ed interpretazione non fornisce al creditore la
certezza del suo mancato diritto.

STRUMENTALITA’ DEI BENI OTTENUTI A SEGUITO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO INDUSTRIALE ESEGUITI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA.  

La Commissione Tributaria Regionaledella Puglia in tema di lavori di ristrutturazione ha recentemente statuito, in presenza di spese non classificate incrementative ma veri e propri beni strumentali, che per stabilire  se un bene possa considerarsi “ strumentale”
all’esercizio dell’attività d’impresa oppure debba considerarsi una “ miglioria” dei beni presi in locazione dalla stessa, è necessario tenere conto
della funzione che quei beni assumono nell’organizzazione aziendale, nonché del loro legame funzionale con gli altri beni facenti parte del complesso aziendale preordinato all’esercizio dell’attività d’impresa e della loro attitudine alla produzione del reddito.

Conclude la Sentenza affermando che quando le opere sono funzionalmente legate fra loro e funzionalmente legati ad altri beni aziendali,
concorrendo a formare un complesso aziendale, devono intendersi strumentali all’esercizio dell’attività di impresa.

Ora, le norme in materia di igiene e sicurezza per l’attività di caseificio, sono molto severe; non si può fare a meno di osservare che il pavimento deve essere ricoperto con piastrelle particolari, che i muri devono essere piastrellati, che l’impianto idrico deve avere particolari accorgimenti, che le celle frigorifere devono essere accolte in appositi box in muratura, che il sistema di aerazione deve essere perfetto e così tante altre cose. Appare evidente che le dette opere sono puramente funzionali all’attività produttiva, senza le quali non è possibile svolgere alcuna attività casearia, così come è corretto e prudente fiscalmente che l’ammortamento del costo non può che avvenire spalmandolo su almeno 6 anni,

cioè per la durata minima della locazione.
L’esame del contratto di locazione, mette in evidenza la durata della locazione, la sua rinnovabilità e, fatto sostanziale, agli artt. 7 e 12 sono indicati i lavori da eseguirsi al fabbricato al fine di adeguarlo alle ineludibili esigenze connesse all’attività casearia da svolgersi.

DIRITTO AL RIMBORSO ART. 30 DEL D.P.R. 26.10.1972 N. 633-

La ricorrente ha richiesto il rimborso dell’Iva perché effettua esclusivamente attività che comportano l’effettuazione di operazioni
soggette ad imposta con aliquote inferiori ( 4%) a quelle dell’imposta relativa agli acquisti ( 10% e 20% ), rappresentando nella dichiarazione annuale e nel modello VR detti elementi. E’ sfuggito all’Ufficio che il rimborso del credito IVA compete alla ricorrente, indipendentemente dalla qualificazione che ha voluto fare in tema di cespiti ammortizzabili.

MANTENIMENTO DEL DIRITTO ALLA DETRAZIOINE DELL’IMPOSTA ASSOLTA SUI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE. 

L’attività dell’Ufficio appare cavillosa e pretestuosa, e certamente inopportuna, non avendo alcun fondamento giuridico. Infatti, ammesso
che la Giurisprudenza,  sul principio che “ i lavori di ristrutturazione in genere” e quindi da vedersi nel caso specifico, fosse orientata nel senso che detti lavori non rientrino nella definizione di bene ammortizzabile e di conseguenza non ammissibili alla richiesta del rimborso dell’imposta assolta, indirizzo, tra l’altro, valido solo per i casi previsti dall’art. 30, lettera c) del D.P.R. 633/72 ( cespiti ammortizzabili), non vi è dubbio che la stessa imposta assolta dal contribuente diverrebbe esigibile per gli effetti di cui alla lettera a) dello stesso articolo, ovvero quale diritto al rimborso della maggiore imposta pagata sugli acquisti rispetto all’aliquota media delle operazioni attive, decisamente più bassa nel settore caseario.

Infatti, l’IVA afferente tali beni in quanto ritenuti non ammortizzabili, non rientrando quindi nella previsione normativa di cui alla lettera c), comma 3, del citato art. 30, manterrebbe,  senza dubbio alcuno, la natura di detrazione.

In merito alla detrazione dell’IVA assolta e afferente la fattispecie in esame, si osserva che gli art. 19 e seguenti del D.P.R. 633/1972, ammettono in detrazione l’imposta assolta o dovuta dal contribuente o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni e servizi importati o acquistati nell’esercizio di impresa. Si ritiene, pertanto, che nei casi in esame sia detraibile l’IVA assolta in relazione alle spese di trasformazione, miglioramento, ampliamento e ristrutturazione di beni di terzi, concessi in uso o comodato, in quanto l’imposta è afferente a beni destinati a essere utilizzati per operazioni, rientranti nell’oggetto dell’attività propria dell’impresa, che conferiscono il diritto alla detrazione.

Per i suesposti motivi

CHIEDE

A)     Che Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale di Bari, in accoglimento del presente ricorso, dichiari la nullità per l’illegittimità e l’infondatezza del provvedimento impugnato;

B)    Che sia riconosciuto il diritto al rimborso nei modi e termini richiesti;

C)    Che in subordine sia dichiarato il diritto alla detrazione;

D)    Condannare l’Amministrazione Finanziaria, in caso di soccombenza, alla rifusione  delle spese del giudizio;

E) Ai sensi dell’art. 33, 1° c. del D. Lgs. 546/92 di voler trattare la causa   in pubblica udienza;

Con vittoria delle spese di giudizio.

Si deposita:

  • copia del ricorso consegnato all’Agenzia delle Entrate di Gioia del Colle;
  • copia della ricevuta di deposito;
  • Fotocopia del provvedimento impugnato;
  • Fotocopia mod. VR 2005;
  • Fotocopia della dichiarazione IVA 2005;
  • N. 2 fotocopie fatture di spesa;
  • N. 1 copia del contratto di locazione.

Putignano, xxx.2006
Con Ossequio
Il difensore abilitato, rag. Tonio Detomaso
____________________________

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA

ricorso contro avviso di accertamento da parametri – studi di settore

Published by:

Numero di visualizzazioni: 69831

ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI B A R I

Oggetto: ANNO 1999 – IMPOSTE  IRPEF – ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF – IRAP – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS – I.V.A. –

RICORSO avverso l’Avviso di Accertamento n. RF 311, prot.N. 6 xxx del xxx.10.xxxxx, dell’UFFICIO DELLE ENTRATE GIOIA DEL COLLE, Via Prov. Noci, atto notificato in Turi in data 0x.1x.xxxx.

Contro:
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI GIOIA DEL COLLE.

RICORRENTE

zzzzzzzzzzzzz, nato a zzzzzzzz) il zzzz e residente in zzzzzz alla via zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz,  C.F. zzzzzz,

e per suo nome e conto, il difensore tecnico abilitato:

Rag. Tonio Detomaso, nato a Putignano (Ba) il 4.9.1947, con studio alla Via                                      G.
Pascoli, n.27/a, 70017 Putignano (Ba), Cod. Fisc.  DTMTNO 47P04 H096B, giusta procura alle liti,
rilasciata a margine del presente atto di ricorso, a cura dello stesso ricorrente xxxxxxx.

1)     CON RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELL’ATTO IMPUGNATO, AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.LGS. 31.12.1992, N.546 e s.m.;

2)     CON LA RICHIESTA DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA IN PUBBLICA UDIENZA, AI SENSI DELL’ART. 33, 1° COMMA DEL D.LGS. n.546/92. 

Il sottoscritto difensore rag. Tonio Detomaso, libero professionista in Putignano (Ba), ha ricevuto mandato difensivo dal Signor
xxxxxxx essendogli giunto a notifica il xxxxxxxxxx.2006 l’avviso di accertamento n. RF 3xxxxxxxProt. n.xxxx del xxx06), emesso dall’AGENZIA DELLE ENTRATE DI GIOIA DEL COLLE.

Egli in esecuzione del mandato difensivo ricevuto, ha riscontrato la totale infondatezza ed illegittimità del citato avviso di accertamento, pertanto, ai sensi dell’art. 18 e seguenti del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546 e s.m.,

RICORRE

A Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale, quale Giudice a quo, affinchè eserciti la relativa cognizione e decida la controversia ai sensi dell’art. 36  dello stesso D. Lgs. N. 546/1992.

MOTIVI DEL
RICORSO

IN FATTO

1) L’Agenzia Delle Entrate di Gioia del Colle notificava a mezzo raccomandata r.r. n. xxxx, prot. xxx3 del xxxxxx, l’invito n.
P00xxx/2004
(allegato n..1), a presentarsi il giorno 5.12.2xxx in Ufficio ai fini dell’instaurazione del contradditorio e dell’eventuale
definizione dell’accertamento con adesione, ai sensi del Decreto Legislativo 19.6.1997, n.218 ; 

2) Per l’incontro è stato redatto il processo verbale n. xxxxx del xxxxx (all.2) ed in quell’occasione il delegato rag. Tonio Detomaso esibiva memoria esplicativa (all.n.3), con la quale  chiedeva l’archiviazione per mancanza dei presupposti di fatto e di legge. Il funzionario preposto, fatta una preliminare cognizione delle ragioni adotte dalla parte, riteneva possibile l’archiviazione o quanto meno definire la controversia con lo strumento dell’accertamento con adesione, pertanto si riservava la valutazione del caso.

3) Il contradditorio, tuttavia, svaniva nel vuoto fino al xxxxx.2006, giorno in cui è pervenuto a notifica l’accertamento; 

4) Con le memorie depositate in risposta all’invito, il contribuente faceva rilevare all’Uffcio che:

  • Il codice attività indicato nell’invito 71402 è errato, mentre quello giusto è 71403, non solo in termini di numero ma di concreta ed effettiva  attività svolta.
  • Il costo del venduto pari a £. xxxxxxxxxxxxx000.= mette in evidenza quanto sia modesta l’attività esercitata dal contribuente. Attività esercitata in un piccolo centro agricolo della Puglia  da un giovane soggetto che, non avendo trovato ancora soluzione al problema della disoccupazione, ha pensato bene di rendersi autonomo dedicandosi all’attività di cui sopra, contando sull’aiuto finanziario iniziale del padre. I risultati economici e finanziari sono stati sempre modesti, tanto da consentirgli solamente la sopravvivenza personale e del suo modesto negozio in xxx.  Vero è, altresì, che per soddisfare inderogabili bisogni di famiglia egli deve, durante la stagionalità della campagna, lavorare alla raccolta di ciliegie, pesche ed altro.   
    Il valore dei beni strumentali indicato per l’anno 1999, rappresenta la sommatoria degli acquisti delle videocassette fin dall’anno 1993, primo anno d’attività, e tra queste tantissime sono ormai obsolete, molte altre rotte o non più richieste perché superate da films più recenti; motivo per cui detto valore non rappresenta assolutamente un dato contabile attendibile ai fini dei parametri. Il semplice fatto che le cassette siano materialmente nel negozio, ma non utilizzate, non significa attitudine alla produzione di reddito, pertanto, per una corretta rappresentazione del valore dei cespiti da cui i parametri traggono gli elementi per il calcolo dei maggiori ricavi, il contribuente deve stralciare tutte queste cassette, ora per allora, dalla propria contabilità  al fine di aggiornare il valore dei beni strumentali che effettivamente sono presenti nel ciclo produttivo e, soprattutto, che abbiano significatività economica, così come previsto anche dalle norme del Codice Civile. L’attuale rilevazione contabile mette in evidenza che, oggi, detto valore contabile è di xxxxxx0,00 euro ed il residuo euro 6xxxx0,00, mentre la prudente stima fissa il valore commerciale a poco più di un migliaio di euro. E’ evidente che il ricalcalo dei parametri, riformulato con questi valori, darà risultati completamente diversi da quelli indicati dall’Ufficio nell’invito di cui all’oggetto; ovvero il soggetto è congruo trovandosi sopra la soglia dei ricavi parametrati (all.n.7).   
    Per le medesime ragioni suesposte e per connessione, la voce quote di ammortamento indicata in £. xxxx.000.=, sebbene esatta come valore assoluto, andrebbe scomposta in quota di ammortamento e quota di minusvalenza, con la conseguenza che quest’ultima parte di costo non concorre alla formazione dei ricavi da parametri.
    L’Ufficio, nel suo invito, determina, sulla base dei parametri di cui al D.P.C.M. 29.1.1996, maggiori ricavi pari a lire 1xxxxx.000.=, senza tuttavia fornire spiegazione di come perviene a tale risultato.
  • Si  riferisce che da diversi anni ormai, questa attività, che già era transitoria per chi la esercitava, non ha più senso economico ove si consideri il basso costo commerciale delle cassette, CD e DVD, utilizzate con l’attuale aggiornatissima strumentazione tecnologica e le infinite possibilità di vedere films navigando in internet, per non parlare dei brillanti servizi forniti da SKY ed altri attraverso l’uso della TV anche digitale e/o computers . Il sottoscritto è in paziente attesa di un posto di lavoro.          
  • Il reddito d’impresa 1999 conseguito e dichiarato pari a £. xxx.000.= è quello effettivo che scaturisce dai ricavi meno i costi, dati opportunamente  registrati nelle scritture contabili.
  • L’attività in questione non è soggetta a studi di settore.
    5) L’avviso di accertamento qui impugnato, alla pag. 3-bis, riporta le motivazioni, giudicate prive di fondamento e delle ragioni giuridiche in ordine ai motivi che seguono:
  • Non è di poco conto, anzi al contrario è sostanziale, il fatto che il codice attività sia 71403 e non 71402. Quando l’Ufficio dice “ … si
    osserva che tale codice 71403 corrisponde al codice “ Atecofin” in vigore a decorrere dall’anno d’imposta 2004, mentre fino all’anno d’imposta 2003, l’attività corrispondentre al medesimo codice 71403 era unificata con l’attività corrispondente al codice 71402, indicato nel citato invito, che pertanto deve considerarsi corrispondente anche all’attività effettivamente svolta dalla S.V., di noleggio videocassette, Cd, dvd, etc”,
      non si può che trarre la conferma dell’inesattezza della determinazione dei ricavi mediante i parametri in quanto il risultato economico nell’applicare un codice anzichè un’altro da luogo a differenti ammontari di ricavi; da qui il vizio nella pretesa erariale che si presenta incerta, approssimativa nel quantum e della sua infondatezza. Falsa richiesta!. Manca la  ragionevolezza e la certezza del diritto.
  • Quanto ai beni strumentali, l’Ufficio, sorprendentemente e con atto di accertamento sostitutivo, torna sui suoi passi e riferisce che è disposta ad abbattere il valore complessivo dei cespiti ( cassette del 1993) di un 10%, riconoscendo che dette cassette del 1993 sono in effetti da ritenere in parte obsolete. Dal momento che si sta parlando di potenziali ricavi da noleggio di videocassetteda iscrivere come ricavi nell’esercizio 1999 ma riferite a cassette acquistate nel 1993, la proposta ( fatta nell’atto di accertamento) dell’Ufficio assume il
    carattere dell’irragionevolezza, dell’ irrazionalità e della improponibilità.
  • E’ già di per sé una forzatura legislativa quella di considerare per il 1999 un bene strumentale con valore storico del 1993, al lordo di ammortamenti, al fine di determinare i ricavi buoni per l’esercizio 1999. Cioè il bene vecchio di sette anni, secondo la norma, darebbe potenzialmente una quantità di ricavi pari a quelli conseguibili dallo stesso bene se acquistato nell’anno 1999 e portato ad utilizzazione nell’anno accertato 1999.

Quindi, il valore delle cassette riferite all’anno 1993, per effetto dello sconto del 10%, diventa di lire xxxx6.000, gli ammortamenti da lire xxx91.000 diventano lire xxx.000. Rifacendo il calcolo dei parametri, i maggiori ricavi scendono da lire xxxxxx63.000 (vedasi invito a comparire) a lire xxxxxxx (pag. 3-bis dell’accertamento) e ciò nel giro di 16 giorni, tanti quanti ne intercorrono tra il primo avviso di accertamento notificato il 1xx.2006 (all. n.4, solo 1^ pagina) ed il secondo appunto notificato il 5xxxx.2006 che sostituisce il primo!. C’è da chiedersi se maggiore tempestività ed attendibilità nell’operato dell’Ufficio impositore non porti a risultati diversi e ad un rapporto più trasparente, meno diffidente, più conciliativo tra fisco e contribuente.
Le altre sono  pseudomotivazioni che non recano la vera e sostanziale motivazione così come definita e voluta dal legislatore, dalla giurisprudenza e dai cultori del diritto.
In pratica l’Ufficio perviene al maggior ricavo, attraverso i parametri che sono costituiti da alcune voci di costo ai quali si applicano coefficienti medi prestabiliti per tutto il territorio Nazionale e per codice attività d’impresa,esponendo la pretesa erariale in: Euro xxx8,81 per
la maggiore imposta irpef  accertata;

  • Euro xxxxx0 per addizionale Regionale Irpef;     Euro xxxxx3 per Irap; Euro 1.xxxx37 per I.V.A.;  Euro 1xxxx66 per I.N.P.S.;
  • Euroxxxxxxx,22 per sanzioni;
  • Euro 6xxxx8 per interessi.

Il tutto senza indicare come l’Ufficio abbia determinato il maggiore imponibile da parametri di cui al D.P.C.M. 29.1.1996, e quindi non illustrando i passaggi logico-giuridici seguiti, nè gli indici e coefficienti utilizzati per i calcoli, nè i motivi del loro impiego.

IN  DIRITTO

  1. 1.      VIOLAZIONE DELLA CARTA COSTITUZIONALE 1.1. Art. 53 della Costituzione-. Profili di costituzionalità dei parametri e degli studi di settore in relazione al principio della capacità contributiva.

L’analisi della normativa dettata per i parametri ( art.3, commi 181-189, L.549/1995) e per gli studi di settore ( D.L. n. 331/1993), coordinata
con le disposizioni in materia di accertamento ( art. 39 e 40 D.P.R. 600/73, e 54 dpr 633/72) deve essere condotta necessariamente alla luce dei principi costituzionali in tema di imposizione tributaria e, in particolare, di capacità contributiva (art. 53 cost.). Secondo il dettato costituzionale l’attività impositiva soggiace a due limiti:

  • non vi può essere imposizione se non in forza di una legge (art.23);
  • La contribuzione di ogni cittadino alle spese dello Stato deve avvenire in proporzione alla capacità contributiva ciascuno (art.53).

Il principio contenuto nell’53 della Carta Costituzionale, ovvero dell’effettivo concorso alle spese pubbliche in base alla capacità contributiva
è palesemente violato, atteso che la stessa viene determinata astrattamente, senza alcun riscontro obiettivo, e sopratutto senza tenere in debito conto le situazioni patrimoniali, ambientali, dell’occupazione e particolari dell’imprenditore ( specie del micro imprenditore), che senza dubbio devono essere tenute in debito conto al fine di determinarne concretamente la reale capacità contributiva;

1.2.  Art. 3 della Carta Costituzionale.  Per la grave disparità di trattamento tra i cittadini, in quanto per una medesima attività taluni sono
verificati dall’Amministrazione Finanziaria con i soliti e diversi strumenti di accertamento, es. accertamento analitico, accertamento sintetico, accertamento induttivo, etc, mentre altri sarebbero oggetto dell’azione accertatrice solo in base al sistema dei parametri, e ciò in evidente violazione del principio Costituzionale di uguaglianza, che implica uguale trattamento in situazioni identiche;

1.3 Art. 24 della Carta Costituzionale- In quanto il sistema dei parametri comprime fortemente fino a renderlo non più effettivo il diritto di difesa del cittadino, essendo lo stesso sistema legato a termini e dati la cui genesi e la cui ratio non è dato comprendere e quindi confutare, come non avviene per gli altri sistema di accertamento, i quali essendo fondati su elementi certi, su rigorose risultanze documentali, su precise e definite valutazioni dell’Amministrazione Finanziaria offrono concretamente al singolo la possibilità della confutazione;

1.4. Art. 97 della Carta Costituzionale-  sotto il profilo della violazione del principio “dell’imparzialità”, della Pubblica Amministrazione, tra cui è
legittimo annoverare gli Uffici fiscali titolari del potere di accertamento.

Le norme, della cui costituzionalità è legittimo dubitare anche sotto questo profilo, determinano grave ed immotivato potere in capo ll’Amministrazione Finanziaria, in quanto gli Organi di essa preposti alla verifica, senza alcun vincolo o motivo, determinano essi soltanto,
nell’ambito dei soggetti potenzialmente verificabili con il sistema dei parametri, quali poi di essi in concreto siano assoggettati e quali invece
siano verificati con i sistemi alternativi. Ciò determina grave ed immotivata parzialità dell’andamento della Pubblica Ammnistrazione, in palese contrasto con il principio di cui all’art. 97, anche sotto il profilo “ del buon andamento”, determinando nei soggetti accertati con i parametri concrete motivazioni per l’esperimento del ricorso tributario, il che comporta evidente aggravarsi del peso del volume del contenzioso.

1.5 – In linea generale si può affermare che tassare in base a criteri di medietà implica, nel contempo la violazione del principio di eguaglianza, in quanto il metodo in esame non è applicabile alla generalità dei contribuenti, ma soltanto  a quelle categorie che, senza alcuna logica giuridica e giustificazione sono assoggettate al sistema improvvido della parametrazione contributiva.

E’ appena il caso di far notare alla On.le Commissione Tributaria che sono destinatari dei parametri i soggetti minori in contabilità semplificata, che abbiano dichiarato ricavi o compensi non superiori a 10 miliardi di lire e gli imprenditori ( persone fisiche e giuridiche) ed artisti e professionisti in contabilità ordinaria che abbiano dichiarato ricavi o compensi non superiori a 10 miliardi di lire, nei soli casi in cui risulti da un verbale di accesso, ispezione o verifica l’inattendibilità della contabilità ordinaria ( lett. a e b, comma 181, dell’art.3, L. 28.12.1995, n.549).

Da qui l’evidente e manifesta difformità di trattamento tra contribuenti appartenenti a diverse categorie: per alcuni si utilizzano strumenti di
accertamento di natura presuntiva e limitativi dell’esercizio del diritto di difesa, laddove per altri si fa ricorso a metodi analitici e garantisti,  in quanto collegati a precisi dati, rivenienti da operazioni documentalmente provate, senza ingresso alcuno a situazioni ideali di confronto che possono non avere alcun riscontro obiettivo, attesa la libertà dell’iniziativa economica privata, e il fine sociale cui essa è costituzionalmente collegata.

Per il combinato disposto degli artt. 24 e 53 della Costituzione, poi, il contribuente ha solo in linea teorica la più ampia possibilità di difesa, ma
non poche difficoltà nascono dal fatto che solo gli eventi eccezionali dell’impresa sono documentabili (e neanche tutti). Rimane, invece, non legato alla documentazione ogni evento di gestione che possa determinare sintomatiche patologie della vita di ogni impresa: da ciò conseguono le difficoltà dell’onere probatorio per il contribuente, il quale non potrà concretamente esercitare il diritto di difesa, per spiegare le cause di una redditività che non riesce a superare la soglia teorica imposta dal parametro.          

In definitiva la metodologia dei parametri, nella linea del sistema garantista cui la nostra Carta Costituzionale si ispira, non soddisfa, inoltre, per questi due argomenti:

per primo la notifica di un avviso di accertamento ha conseguenze in sè sanzionatorie; essa implica, infatti, un pregiudizio per il contribuente,
sopratutto economico, essendo l’atto suscettibile di diventare defintivo e motivo dell’iscrizione a ruolo di una parte delle imposte accertate;

Per secondo: manca l’identificazione del campione di contribuenti, economicamente coerenti, assunto per la formazione della “ base di riferimento “, poichè nè la nota tecnica e metodologica, nè altre fonti ufficiali forniscono chiarimenti sullo specifico punto. In via astratta o il riferimento è a posizioni soggettive verificate mediante attività ispettive e di riscontro ( ma anche tale ipotesi lascia pur sempre dei margini di incertezza ) oppure l’enucleazione è scaturita dal confronto con indici di produttività o di redditività forniti dalle categorie economiche interessate, cioè di parte;

  • Non esistono correttivi territoriali, nè a livello Regionale nè a livello di centro abitato in cui l’attività viene esercitata. Ciò significa che in base ai parametri la stessa attività commerciale o professionale al centro di Milano o in un paese ipotetico della Puglia con meno di 1000 abitanti dovrebbe, produrre il medesimo fatturato e lo stesso volume di compensi. La mancanza di certezza, quale indice di attendibilità, è conseguenza (dannosa) inevitabile delle procedure per valori medi. Sarebbe davvero pretestuoso pretendere di raggiungere, per tale via, risultati conseguibili esclusivamente con metodologie analitiche per cui, una volta optato per uno schema sintetico-induttivo, occorre gioco forza accettare anche possibili profili negativi quale inevitabile conseguenza del sistema procedurale prescelto.

L’art. 3, comma 184, della L. 28.12.1995, n. 549, recita “ Il Ministero delle Finanze – Dipartimento delle entrate, elabora parametri in base ai quali determinare i ricavi, i compensi ed il volume d’affari fondatamente attribuibili al contribuente in base alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta. A tal fine sono identificati, in riferimento a settori omogenei di attività, campioni di contribuenti che hanno presentato dichiarazioni dalle quali si rilevano coerenti indici di natura economica e contabile; sulla base degli stessi sono determinati parametri che tengono conto delle specifiche caratteristiche della attività esercitata”. Evidente è che la parametrazione viola l’art. 53 della Costituzione. Ma lo stesso criterio impositivo contrasta con l’art. 41 della stessa Carta Costituzionale, che tutela l’iniziativa economica privata, compreso quella di iccolissima dimensione.

Invero, l’impossibilità, connessa al modesto reddito, di procedere al pagamento dell’imposta di attività, avrebbe come conseguenza ’immediato abbandono dell’impresa esercitata ovvero dell’arte o professione svolta, con evidente compressione del diritto sancito dal citato art. 41 della Costituzione.

Il D.P.C.M. 29 gennaio 1996, art.4, indica quali sono le voci e le variabili utilizzate per la determinazione dei ricavi indicati nel comma 1 dell’art. 6:

Costo del venduto, costo per la produzione dei servizi, valore dei beni strumentali, spese per il personale dipendente, quote spettanti ai collaboratori familiari, partecipazione agli utili, quote di ammortamento, acquisti di servizi. Oltre alla eccessiva limitazione dei fattori di costo considerati concorrenti, non è nota la procedura di ottenimento delle percentuali medie valevoli per tutto il territorio Nazionale; ovvero non si conosce il modello matematico statistico utilizzato, nè gli indici stessi.          

Visti i principi Costituzionali in materia di contribuzione fiscale fortemente violati dall’applicazione dei parametri, l’avviso di accertamento
opposto è illegittimo, infondato e comunque da censurare per i seguenti ulteriori motivi:

  1. ILLEGITTIMITA’ DELL’ACCERTAMENTO

2.1. L’accertamento parametrico dei redditi ai sensi dell’art. 3, comma 181, della L. 549/1995,utilizzando i parametri di congruità dei ricavi e dei compensi stabiliti nel D.P.C.M. 29.1.1996, notificato alla parte dopo 7 anni dall’anno cui si riferisce (1999), deve ritenersi atto illegittimo perchè fondato su un sistema di determinazione dei ricavi non reso obbligatorio fin dalla nascita dell’obbligazione tributaria. Il contribuente in fase di redazione della dichiarazione dei redditi, se sa di dover obbligatoriamente adeguare il suo reddito ai parametri, ha la possibilità di decidere al momento se proseguire nell’attività economica  oppure cessare (certezza del diritto e quindi certezza degli obblighi tributari). Tra l’altro
con grave violazione dell’iniziativa economica privata che diventa non più libera come invece vorrebbe l’art. 41 della Costituzione.

2.2 Il D.P.C.M. 29.1.96, emanato in attuazione dell’art. 3, comma 181, della L. N. 549/1995, ha natura regolamentare a valenza normativa. A norma dell’art. 17 della L. N. 400/1988,il suddetto D.P.C.M. necessitava del preventivo parere del Consiglio di Stato, in mancanza del quale deve considerarsi illegittimo perchè emanato in violazione di legge e, come tale, va disapplicato ai sensi dell’art. 7, comma 5, del D. Lgs. N. 546/1992, con conseguente annullamento degli avvisi di accertamento che si fondano sulla sua applicazione. C.T.Regionale di Bari, Sez. I, 27.9.2005, n.42; C.T. Regionale di Bari, sez. I, 17.11.2005, n.54; C.T,Regionale di Bari, 12.7.2006, n.46; C.R. Provinciale di Bari, 21.1.2004, n.3; C.T: Provinciale di Bari, sez. VIII, 10.02.2006, n.141; C.T. Provinciale di Bari, 5.4.2006, n.57.

  1. 3.      INCOMPATIBILITA’ DEGLI STRUMENTI PARAMETRICI – CALCOLO MATEMATICO – CON IL SISTEMA DI ACCERTAMENTO ACCOLTO DAL LEGISLATORE DELLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1971 – ILLEGITTIMITA’.

Il sistema di accertamento del reddito e del volume d’affari per gli imprenditori commerciali e gli esercenti arti e professioni, quale emerge dal
tessuto normativo della riforma tributaria del 1971, è caratterizzato:

a)      dall’estensione di obblighi formali, di carattere strumentale rispetto al prelievo, a tutti i soggetti rientranti nelle citate categorie;

b)      dalla molteplicità di tali obblighi e dalla rigidità della loro disciplina, al fine di pervenire a dati numerici precisi;

c)      dalla previsione di sanzioni elevate in caso di violazioni di obblighi formali allo scopo di assicurare il loro adempimento, considerato essenziale ai fini dell’accertamento;

d)      dall’attribuzione di rilevanza preminente alla regolare tenuta della contabilità, sì da potersi ritenere che essa fa prova a favore del contribuente;

e)      dalla circostanza che, ai fini dell’accertamento di un maggior reddito o di un maggior volume d’affari rispetto ai dati dichiarati, incombe sul Fisco l’onere di fornire le prove in contrasto con le risultanze contabili.

Se tale è il sistema di accertamento voluto dal legislatore della riforma del 1971, il meccanismo degli strumenti parametrici si presenta come un corpo estraneo, inconciliabile con la logica che ha ispirato le norme emanate negli anni 1972/1973, tuttora vigenti nel loro impianto originario.

Il ricorso ai parametri nega rilevanza ai dati emergenti dalla contabilità e produce l’inversione dell’onere della prova, rendendola di fatto in taluni casi “diabolica”, con la conseguente compressione dell’esercizio del diritto di difesa e l’inevitabile tassazione su disponibilità di ricchezza non effettiva in aperta violazione del principio di capacità contributiva. Se si vuole attribuire rilevanza agli strumenti parametrici a preferenza dei dati emergenti dalla contabilità, occorre eliminare larga parte degli obblighi formali, che in tale prospettiva non presenterebbero alcuna utilità, e ridurre in modo significativo le gravosissime sanzioni che in atto li assistono. La Giurisprudenza tributaria di merito è consolidata nel ritenere illegittimi gli avvisi di accertamento fondati esclusivamente sul calcolo matematico dei parametri contabili, senza il supporto del riscontro
documentale e dell’analisi della specifica situazione in cui si trova il contribuente, che confermi le risultanze delle presunzioni. Tra le numerose
Sentenze pubblicate, si elencano alcune della Commissione Tributaria Provinciale di Bari: SEZ.XXI,7.5.2001 n.89; Sez. XIV, 5.2001, n.42;  SEZ. I, 21.12.2001, n.1048;  SEZ. XXII, 4.2.2002, n.6;  SEZ II,26.2.2002, n.73;  SEZ. XXIII,26.3.2002,n.547;  SEZ. XXI,8.3.2002,n.83  EZ.XII,8.4.2002,n.538; SEZ. XXII, 8.4.2002, n.213/22/02;SEZ.XXIII,23.4.2002,n.239/23/02. sezioneIX,7.10.2002,n.213;Sezione.7.112002,n.330;  SezioneXIV,21.11.2002,n.196;SezioneXVIII,22.11.2002,n.314; SezioneVIII,24.1.2003,N.296. 

Per ultimo lo scostamento tra alcuni dati contabili dichiarati dal contribuente e quelli previste da tabelle o parametri stabiliti dall’Amministrazione finanziaria può costituire elemento utile a provocare un’indagine o una verifica, ma non può assurgere a fatto certo dal quale risalire al fatto ignorato del possesso del reddito, per carenza dei connotati della gravità, precisione e concordanza ( C.T.Provinciale di Bari, 2.3.2006, n.399) ed altre di Bari CTR ,sez.I, 19.5.2006, n.42; CTR, sez. V, 10.1.2006, n.92; CTR Sez. VI, 6.3.2005, n.7; CTR, sez. VI, 13.6.2005, n.34.   

  1. 4.     FALSA ED ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 38 E 39, COMMA 1 LETT. D) D.P.R. N.600/73 E ARTT. 54 E 55 D.P.R. 633/72. L’autore BENEDETTO SANTACROCE, sul Sole 24 ore del 7.2.2000 scriveva: “”I parametri e gli studi di settore, ai sensi del combinato disposto degli articoli 62 bis e 62-sexies del Dl 331/93, costituiscono specifici strumenti di accertamento idonei ad aiutare l’A.F. a rettificare  le gravi incongruenze mascherate dalla correttezza formale delle scritture contabili. Questi strumenti, anche se con un livello di affidabilità e di sofisticatezza diversa, possono condurre alla realizzazione di rettifiche di natura analatica presuntiva, costituendo essi stessi un elemento rilevante a livello di motivazione dell’avviso di accertamento. D’altro canto, bisogna rilevare  che la formulazione delle norme citate non consente di affermare, in senso assoluto, che il semplice scostamento dagli studi di settore ovvero dai parametri possa essere di per sè sufficiente a configurare quelle “ gravi irregolarità” che possono essere alla base di una qualsivoglia accertamento fiscale. Conferma in tal senso è rilevabile dall’art. 10 della legge 146/98 che, in materia di accertamento, fa sempre ed unicamente riferimento agli accertamenti analitici basati su elementi presuntivi di cui all’art. 39, 1° comma, lettera d) del D.P.R. 600/73. Evidentemente il legislatore richiamando la particolare norma e non anche l’art. 39, 2° comma, del D.P.R. 600/73 ( accertamento induttivo) si è reso conto della portata limitata dei
    particolari meccanismi e ha voluto intendere che gli studi e i parametri costituiscono elementi motivazionali importanti per infrangere la perfetta correttezza contabile, ma non sono di per sè idonei a consentire un accertamento vero e proprio se esso stesso non viene suffragato da ulteriori elementi di natura analitica che vengano ritrovati attraverso l’analisi delle scritture ovvero attraverso l’esperimento e la realizzazione di controlli indiretti di altro genere esperiti in sede di accertamento con adesione.
    C.T. Provinciale di Bari, Sez. VIII, 24.1.2006, n.177. Lo stesso Ministero delle Finanze, illustrando la portata della riforma connessa all’introduzione dei nuovi strumenti di accertamento presuntivo, nella Circolare 110/E del 21.5.1999, ha sottolineato con chiarezza che la naturale conclusione delle specifiche procedure di controllo è rappresentata non tanto dall’avviso di accertamento, ma dall’istituto dell’accertamento con adesione. Istituto che consente la creazione di un contradditorio con il contribuente e offre a quest’ultimo di addurre diversi tipi di giustificazione.Proprio alle giustificazioni il Ministero delle Finanze dedica un’ampia parte del suo intervento. Così facendo, da una parte, vuole convincere i contribuenti della flessibilità del particolare strumento e, dall’altra, implicitamente ammette, l’efficacia limitata connessa agli studi di settoreCirca gli inviti ed il contradditorio con l’Ufficio, anche la Circolare n. 203/E del 20 ottobre 1999, ha ribadito che in detta fase è possibile correggere i dati esposti nella
    dichiarazione originaria
    , possono essere portate prove e giustificazioni  sufficienti a dimostrare la non applicazione dei parametri; insomma il contradditorio consente una più ragionata e fondata misurazione del presupposto impositivo, che tenga conto degli elementi di valutazione offerti dal contribuente, con il primario obiettivo di pervenire alla definizione della posizione in sede amministrativa attraverso  l’istituto dell’accertamento con adesione. Si evince, quindi, la volontà dell’Amministrazione finanziaria di voler a tutti i costi definire la vertenza. Infine, l’Ufficio deve tener conto delle ragioni evidenziate dal contribuente, motivando negli atti l’accoglimento ovvero il rigetto delle stesse. Nel caso di cui trattasi l’Ufficio non ha ulteriori elementi, nè avrebbe potuto mai averli perchè non esistono, nè ha esaminato le scritture contabili. Il Ministero, quindi, ha demandato agli Uffici un compito di capacità tecnica, assai delicato, di responsabilità, ma sopratutto di attitudine alla corretta ed oggettiva valutazione della pratica. L’obiettivo prioritario deve essere quello
    di definire con l’adesione del contribuente. Come precisa lo stesso Ministero delle Finanze nel paragarfo 4.3 “ contradditorio” della Circolare 157/E del 7.8.2000, il risultato dei parametri non deve prescindere dal considerare la peculiarità dell’attività svolta in concreto e, perciò, deve tenere conto della particolare situazione dell’impresa o della professione esercitata (C.T.Prov.le Bari, Sez.I, 25.7.2005, n.115). Nessun strumento induttivo, siano essi i parametri o gli studi di settore, può obbligare il contribuente a dichiarare più di quanto
    effettivamente incassa, nè laddove la norma consente di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili e di avvalersi anche di presunzioni prive di “ gravità, precisione e concordanza”, deve essere pur sempre interpretata come norma volta a determinare la capacità contributiva del singolo contribuente sulla base di argomentazioni logicamente attendibili, non già a consentire che tali particolari modalità accertative siano utilizzate per determinazioni non accurate o addirittura per punire il contribuente.
    C.T. Prov.le Bari, 18.2.2004, n.18 e C.T.Prov.le Bari., Sez. VIII, 23.9.2005, n.92 la cui Sentenza stabilisce che le presunzioni devono possedere i requisiti della gravità, precisione e concordanza, nonchè C.T. Regionale Bari, Sez. I, 24.8.2006, n.67.  
  2. 5.      DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELL’ATTO DI ACCERTAMENTO- NULLITA’.      

Le motivazioni contenute nell’atto di accertamento impugnato non tengano conto delle memorie prodotte dal contribuente, e sono basate solo su presunzioni non aventi il carattere della gravità, precisione e concordanza. La parte in fase di produzione dei documenti richiesti dall’Ufficio mette in luce il dato di base importante, basilare, che è quello del valore dei beni strumentali assunti a valore storico del 1993, quando esso nel 1999 non aveva più alcun valore e non produtivo di alcun ricavo. Guardare in faccia la realtà con obiettività significa poter validamente e costruttivamente archiviare una pratica senza timore di aver omesso l’esame della stessa, non tralasciando l’osservanza dei profili giuridici che la investano. Se alla questione “beni strumentali”si aggiunge il dato concreto del “codice errato” considerato dall’Ufficio, si può ragionevolmente pervenire alla conclusione che solo i due elementi sono sufficienti per affermare che lo sviluppo parametrico dei maggiori ricavi è viziato da infondatezza ed errore, pertanto la presunzione di cui all’art. 39, 1 comma, non ha più il carattere della gravità della precisione e della concordanza. La conseguenza è nella nullità dell’atto. Come ha ribadito la Commissione Tributaria Regionale di Bari, Sez. 7, Sentenza n. 103 del 26 giugno 1999, “Il meccanismo dell’induttivo, non può essere utilizzato in ogni e qualsiasi situazione, ma solo in presenza di determinati presupposti che ne condizionano la validità sul piano normativo. Inoltre è altrettanto noto che l’atto conclusivo della procedura di accertamento, che manifesta all’esterno l’esercizio del potere impositivo della Pubblica Amministrazione, deve essere sorretto da idonea e congrua motivazione perchè possa ritenersi garantito il pieno e puntuale esercizio del diritto di difesa del contribuente. Se la presunzione non ha i connotati previsti  dalla legge non può racchiudere gli ulteriori caratteri della gravità, precisione e concordanza indicati in modo espresso dagli art. 38, comma3, e 39, comma 1, del D.P.R. 29.9.1973, n.600.  La motivazione risulta, altresì, inidonea poichè per il procedimento di controllo, assume rilevanza la fase del ontradditorio con il contribuente, che, come avverte la circolare Ministeriale 157/E del 7.8.2000, consente agli uffici fiscali di conoscere e considerare le specifiche caratteristiche dell’attività esercitata e di adeguare il risultato dell’applicazione dei parametri  alla particolare situazione
dell’impresa o della  professione esercitata.

L’obbligo di una adeguata motivazione degli atti amministratrivi che incidono su situazioni giuridiche soggettive ( qualificabili vuoi come diritti soggettivi vuoi come interessi legittimi) del contribuente, costituisce un principio generale del nostro ordinamento giuridico, come tale applicabile anche nel sistema normativo tributario, nonchè un principio di civiltà giuridica tendente a salvaguardare la fondamentale ed insopprimibile esigenza di circondare la sfera patrimoniale del contribuente di un adeguato strumento di garanzia, consentendo il controllo
giurisdizionale dei limiti legali del potere di imposizione ( così Cass.  10.1.1973, n.24, Corte Cost. 8.2.1966, n.7 e Cons. Di Stato 30.4.1966) ed
assicurare, quindi in ogni caso al contribuente, di fronte alla pretesa tributaria una difesa adeguata delle proprie ragioni ( Cass. 26.10.1988,
n. 5783; 13.7.1989, n.3285; 20.11.1989, n. 4966).

Un sensibile rafforzamento della tutela della posizione del contribuente discende dalla previsione dell’art.3 della Legge n. 241 del 1990 che ha
generalizzato l’obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti amministrativi. Il comma 3 del citato art. 3 precisa che la stessa motivazione deve estendersi ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria, norma ripresa integralmente nell’art. 7 della Legge 27.7.2000,n. 212 ( Lo Statuto del contribuente).

E’ chiaro, quindi, che la semplice menzione nell’accertamento di una o più norme regolatrici del sistema tributario, in mancanza di indicazione dei
presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche, ma soprattutto degli elementi certi da cui poter costruire il giusto ragionamento tributario che conduce alla determinazione di quanto deciso dall’Amministrazione, nonchè degli elementi oggetto di calcolo,
non può mai costituire “motivazione”.  C.T. Prov.le Bari, Sez. VIII, 2.11.2005, n.122.

INFONDATEZZA DELL’ACCERTAMENTO.-

Alla pagina 3 bis dell’accertamento, “ Motivazioni ”:

a)      Con sorprendente semplicità l’Ufficio sostiene l’ininfluenza dell’uso di un codice anziché un altro, lasciando intendere che le medie statistiche applicate ad un codice vadano bene anche per gli altri!!!!. Il contribuente fin da 26.10.2004 comunicava all’Agenzia il cambio
del codice attività (all n.5) segnalando che il codice giusto, ovvero più adeguato alla realtà operativa del soggeto è il 71403 ( attività di noleggio videocassette, CD, DVD), ma per l’Ufficio uno vale l’altro, anche se il 71402 è stato attribuito per l’attività di “noleggio di altri beni per uso personale e domestico n.c.a.!!!!!!”  (all. n. 12).

b)      Per l’Uffico non ha alcuna importanza che già dalla fine degli anni 2000, l’attività di noleggio videocassette subiva il crollo verticale dovuto ormai alle infinite possibilità che INTERNET offriva agli utenti nello scaricare films;

c)      Per l’Ufficio non ha alcuna influenza il fatto che il valore della cassetta solo dopo 15 giorni dall’uscita perde in media il 25%
di valore e dopo 2-3 mesi il suo valore scende a non più del 25%. Come dire che il valore dei beni strumentali indicati in lire xxxxxxx0, andavano a fine anno 1999 indicati in non più dixxxxxx000 di lire, con il conseguente crollo dei ricavi da parametri, come, d’altronde, si è verificato nella realtà. Con l’allegato n. 10, costituito da 4 copie di fatture e n. 1 listino prezzi, si dimostra, inequivocabilmente, come l’acquisto del film “ una promessa è una promessa” cod. 7 del listino, è stato pagato all’acquisto lire 129.000, in fatt. N. 26/1997 del 29.10.97, mentre nel
listino di dicembre 1997 della Twentieth Century Fox H.E., è offerto al prezzo di lire 22.900 ( a distanza di 3 mesi dall’uscita !!!!!). Stesso discorso vale per gli altri tre prodotti di cui alle successive fatture.

d)      Circa il valore dei beni strumentali impiegati nell’attività ed indicati nella misura lire x000, si rammenta che detto valore storico
di acquisto dei beni è la sommatoria delle cassette acquistate fin dall’anno 1993 e che le stesse, dato il tempo trascorso al 31.12.1999, assumono qualche decina di milioni di valore e non l’abbattimento del 10% come proposto dall’Ufficio tardivamente ovvero nell’atto di accertamento qui impugnato. Si è spiegato che il valore della cassetta acquistata nel 1993, già dopo qualche mese si riduce del 75%. Il film riprodotto nella cassetta ha una efficacia nei primi 2-3 mesi dall’uscita, e quindi un normale corrispettivo, perché dopo, in conseguenza  della notevole diffusione
dei mezzi di riproduzione e pubblicazione e della stessa proiezione nelle sale cinematografiche, detta cassetta è destinata ad essere archiviata, cioè diventa un pezzo da museo. Si evidenzia, altresì, che il calcolo dei parametri sviluppato nuovamente con il valore scontato dall’Ufficio, ovvero considerando i beni strumentali pari ad euro xxx0 ( lire  xx00) e gli ammortamenti euro 1xxxxxx( 20xxxxx da come risultato ricavi di xxxx00 del tutto simili ai xxxx00 ottenuti dall’Ufficio, ma il maggior ricavo conseguito è di euro xxxx contro 6.9xxxx indicati dall’Ufficio; la differenza è considerevole ( alle n.6)!, ma ciò che importa è dimostrare che lo strumento medio statistico da solo, data la facile modificabilità dei dati, non può mai essere considerato strumento certo per l’accertamento e la determinazione dei maggiori ricavi. C.T.R. ari, Sez. VII, 9.5.2006, n.150.

e)      Il resto delle considerazioni fatte dall’Ufficio del titpo …“attività antieconomica “ bisogna riconoscere che è vero ma è altrettanto vero che bisogna solo prenderne atto, perchè questo è il tessuto economico della nostro territorio Barese, mentre, tuttora, il contribuente non riesce a trovare una sistemazione migliore; a tempo debito, nelle campagne di Turi, zona fertile, da una mano a qualche amico dedicandosi alla raccolta delle ciliegie, pesche; insomma si arrangia come può.

Certamente, il sistema parametri è studiato in modo da far emergere sempre ricavi: sarebbe stato facile per CIMOLI applicare alla compagnia di bandiera gli studi di settore per risolvere l’annoso problema delle perdite dell’ALITALIA. Si vuol dire che dai ricavi d’esercizio si sottraggono i costi e quindi si perviene all’utile o alla perdita di fine esercizio, ma dai costi, per quanto limati e compressi, e non c’è magia che tenga, non è possibile applicare coefficienti per conseguire ricavi! ( e’ possibile solo sulla carta ed ecco l’illegittima tassazione sul reddito inesistente).

f)       L’accertamento non indica, non spiega quali variabili siano state considerate, nè indica il gruppo di appartenenza, nè i coefficienti impiegati. Il contribuente subisce l’insieme dei calcoli senza conoscerli e quindi poter verificare. Fatto questo di inaudita gravità se si considera, ulteriormente, che l’art. 42 del D.P.R. 29.9.1973, n.600, al secondo comma, sancisce che l’atto di accertamento è nullo se in esso manca l’indicazione delle aliquote applicate e delle imposte liquidate.

Da qui è evidente il disordine concettuale nell’ideazione dei parametri, la irragionevolezza del risultato finale “ maggior ricavo determinato”, senza aver fatto conoscere il procedimento attuativo, senza aver reso noto i presupposti, senza aver spiegato le ragioni giuridiche che hanno oscurato l’obbligo di tenuta delle scritture contabili e connessi numerosissimi, complicati adempimenti tributari. C.T.Prov.le Bari, Sez. VIII, 11.2.2005, n.3. La situazione contabile riferita al contribuente (all. n.11) evidenzia che l’ incidenza maggiore nei costi, per questa attività,
è rappresentata dagli ammortamenti delle cassette ( lire 1$xxxxxx); giustificati oltre che dalla tecnica contabile e fiscale, dalla necessità di sostituire periodicamente le cassette ( è la funzione tipica dell’ammortamento). Per la verità, nella fattispecie, a modesto parere dello
scrivente, il processo di ammortamento andrebbe accelerato fino al punto di considerarlo esaurito in un esercizio, cioè nell’anno di acquisto, in luogo di “n” anni. In presenza di inconfutabili ragioni, per la non applicazione, nel caso di specie, dei parametri, indicate nella memoria
illustrativa a discarico della parte, l’Ufficio non avrebbe potu to ignorare l’accoglimento per l’archiviazione della pratica; tuttavia, per motivi non
noti, non solo ciò si è verificato,  ma non è seguita alcuna proposta dell’Ufficio di un possibile abbattimento percentuale dell’imponibile accertato, al fine di definire l’accertamento ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 18.6.1997, n. 218, come da istruzioni diramate con Circolari dal Ministero delle Finanze. Ne deriva che l’omissione di parte della fase istruttoria, per violazione del D. Lgs. 218 e l’ inosservanza delle Circolari Ministeriali emanate in materia di accertamenti con i parametri, rende annullabile l’atto di accertamento.

P.Q. M.

Viene a finale considerazione che l’avviso di accertamento è completamente estraneo al nostro Stato di Diritto e dal suo Ordinamento Tributario, per violazione di norme Costituzionali, illegittimità, infondatezza, illiceità, abuso, arbitrarietà, e quindi da ritenersi nullo o soggetto a censura di annullamento.

Il sottoscritto, richiamando ciascun punto del ricorso,

CHIEDE

A) – Ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 31.12.1992, n.546 e s.m. a Codesta On.le Commissione la sospensione dell’atto impugnato, non essendo il Lxxxxxxxxxxxxxxx in grado di corrispondere le imposte, le sanzioni e gli interessi richiestigli. La sua impossibilità a solvere in conformità alle conseguenze impositive ed esattive, si ancora e si raccorda al seguente ordine di motivi:

  •  l’Ufficio, non avendo saputo valutare la capacità economico-contributiva dello stesso contribuente, l’ha posto nelle prevedibili condizioni di danno di cui si è sopradetto;
  • Il contribuente non può utilizzare alcun fido bancario, prestito o altro, non avendo alcuna capacità di restituzione e nessuna banca disponibile a concedergli somme. Proprio perché vi è la lesione di un così ovvio requisito dell’accertamento e di un precetto costituzionale così fondamentale, che è lo scopo primario stesso di ogni accertamento tributario, ignorato il quale si è contemporaneamente omesso di stabilire l’effettiva esistenza di una pur essa effettiva capacità contributiva, il sottoscritto, in aggiunta a quanto ha già scritto sul punto che ad essa concerne, enuclea quanto segue. L’indole giuridica della chiamata esattoriale, ingenerata dagli atti fiscali da accertamenti o rettifiche, è data da norma, dottrina antipositivista, ispirata da un genere di norma di difficile qualificazione, ma che sicuramente
    ha tanto contribuito a gettare ombre sulla riforma del contenzioso tributario (Andrea Colli Vignarelli, ricercatore nell’Università di Messina: in Rassegna tributaria n. 23 Maggio-giugno 1996). Essa è, in concreto, camuffamento dell’aborrito ed abolito (sic) istituto del solve et repete. La natura giuridica dell’intervento esattivo, come riflesso dell’efficacia esattoriale degli avvisi ed annessi, sia esso a titolo di “ deposito fruttifero” o di vero anticipato pagamento (se pur parziale), una volta individuata e stimata l’incostitutività dell’atto e l’inesistenza degli essenziali parametri di misurazione dell’effettiva capacità contributiva del contribuente, è vista e sentita tuttora, come irragionevole ed anticostituzionale, anche per gli aspetti ed i caratteri di disuguaglianza dell’istituto riscossivo anticipato, quando la fattispecie è ancora sub iudice. Come sia possibile raccordare il principio di presunzione di innocenza fino alla definitività della condanna (recepito negli altri settori del diritto pubblico e privato) con l’art. 3 della Costituzione, che impone l’eguaglianza dei cittadini difronte alla Legge, è cosa che sarebbe opportuno sentirla dire dal supremo Magistrato della Corte Costituzionale. Venuta alla ragione ed alla constatazione il dato di fatto che la capacità contributiva è inesistente, intesa, se pur largamente, non solo come capacità economica, ma come capacità suscettibile di
    fornire al soggetto gravato della prestazione impositiva i mezzi finanziari occorrenti per l’assolvimento della stessa, nell’umana ragione non vi è possibilità di acquisire la circostanza che essa incapacità di poter disporre, la si tramuti in capacità solutoria (per giunta in crescendo);
    nell’attesa che il o i procedimenti giurisdizionali si svolgano e si concludano. Non s’ignorano, già si conoscono le peripezie, il travaglio della
    Corte Costituzionale e delle battaglie da essa combattute, per giungere ad affermare che:

a)     – per quanto attiene gli aspetti procedimentali, la garanzia dell’osservanza della capacità contributiva, si manifesta solo in via mediata ed indiretta, per questo in caso di violazione si determina contemporaneamente, se non esclusivamente, contrasto con l’art. 24 della Costituzione;

b)     –In ordine all’atto di accertamento allorchè si presenti privo di ragionevolezza (o addirittura irrazionale: è il nostro caso) contrasta sia con il principio di capacità contributiva che con quello di difesa. L’attitudine soggettiva del contribuente in termini di forza e di valenza economica non si confà, neppure parzialmente, alle pretese dell’erario. L’apparato di principio e di diritto di rango costituzionale oppositorio già esiste. E’ invece carente, retrivo, capzioso, quello della normativa ordinaria, se pur riformata, che ha bisogno di un’ulteriore avanzata (in verità alle viste con l’avvento dello Statuto del Contribuente), affinchè esca dagli equivoci e si allinei agli istituti ed agli intendimenti che in essi i costituenti hanno inteso fissare. Il concorso attivo in tal senso di Codesta On.le Commissione sarebbe oltremodo, sicuramente ed immensamente giusto e
meritorio. L’art. 53 della Costituzione è norma di reciprocità di rispetto. Che altro senso avrebbe altrimenti l’espressione: “ in ragione
della loro capacità
contributiva”, se non quella di comando giuridico, dato prima al legislatore e poi a chi attua i procedimenti di
accertamento tributario, sulla base delle leggi d’imposta, di verificare, misurare, rispettare e stabilire la capacità contributiva di ciascun
amministrato contribuente, in “ragione” (e con ragione) della sua valenza economica, espressa in ciascun singolo tributo
. Se tutto ciò è e deve
essere, si comprende bene, che così come psicologicamente ed intellettivamente costruito, costituito e strutturato l’uomo (sia esso contribuente o meno) non gli è proprio possibile assumere e giustificare un ufficio pubblico, cioè lo Stato, che s’inventa del tutto un’inesistente capacità contributiva e che a ragione di ciò e di tanto, essere pure in grado di agire, (senza interposizioni giurisdizionali), di proseguire e fare, pezza da piedi, rovinare il malcapitato cittadino. Trattasi di gravissima offesa e di oltraggio, tanto più gratuito e lesivo quanto più delle leggi, del senso comune, della pace sociale, della pubblica funzione e del credito istituzionale si fa illecito uso, scempio. E’ pacifico che occorrono, sono indispensabili, gli interventi del giudice delle leggi, ma è cosa incontestabile che ancor prima ed ancor più, nella già esistenza della Carta Costituzionale e di moltissime altre norme con esso in linea, vi è necessità di coraggio civile, ripulsa di chi reazionariamente ed infedelmente agisce fuori e contro il nostro sistema, mostrando non avere nemmeno l’idea della Carta Costituzionale nel suo assieme e partitariamente della “ capacità contributiva “.  In tal senso la funzione di giustizia e certificativa di Codesta On.le Commisione non può che essere preziosa, quilibratrice. Il delineato contesto è stato altresì artificiosamente associato alle condizioni soggettive del Laera Franco, che sono di grande e travagliata modestia di mezzi economici, di impossibilità a solvere per incapacità di reddito e contributiva, per sfociare e debordare in certa esposizione a danni gravi ed irreparabili. Or dunque, si sostiene che una capacità contributiva inventata di sana pianta è già di per sé bastante a configurare motivo e prova per la concessione della chiesta sospensione dell’avviso e che qui si reitera.

B) – DI ACCOGLIERE TOTALMENTE IL PRESENTE RICORSO  e per l’effetto, con riferimento alle previsioni di legge, dichiarare nullo o
annullare l’impugnato atto di accertamento, siccome incostitutivo, radicalmente viziato ed illegittimo, del tutto infondato in fatto e diritto;

Con vittoria delle spese di giudizio.

Si deposita:

  • copia del ricorso consegnato all’Agenzia delle Entrate;
  • fotocopia della ricevuta di deposito;
  • fotocopia dell’atto di accertamento impugnato;
  • fotocopia dell’invito, all. n.1;
  • fotocopia del   processo verbale, all. n.2;
  • fotocopia memoria, all. n.3;
  • fotocopia 1^ pagina dell’accertamento (sostituito) del 19.9.2006, all. n.4;
  • fotocopia denuncia variazione agenzia delle entrate del 26.10.2004,all.5;
  • prospetto calcolo parametri con i valori proposti dall’ufficio, all. n.6;
  • prospetto calcolo parametri considerando i beni strumentali pari ad euro 26.000,00, all.n7;
  • fotocopia della D.U. 1999, all. n. 8);
  • stampa cespiti al 31.12.1999 ed al 31.12.2005, all n. 9;
  • fotocopia n. 4 fatture acquisto e n. 1 listino prezzi, all. n, 10;
  • fotocopia situazione contabile al 31.12.1999, all. n. 11;
  • stampa tabella codici attività al 31.12.2003.

Putignano, 2x.x0.2006
Con Ossequio

Il
difensore abilitato                                                                                  ______________________
Rag. Tonio Detomaso

 

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA DELLA COPIA DEL RICORSO ALL’ORIGILE.

Il sottoscritto rag. Tonio Detomaso, in qualità di difensore abilitato dal Sig. Laexx xxxxx nella presente controversia attesta, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D. Lgs. 546/1992, che questo ricorso è conforme all’originale consegnato all’ Ufficio delle Entrate di Gioia del Colle in data _________.
Firma del difensore

_____________________
Rag. Tonio  Detomaso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICORSO RIMBORSO RITENUTA PLUSVALENZA

Published by:

Numero di visualizzazioni: 20784

ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BRINDISI.

RICORSO INTRODUTTIVO

SIGNORA xxxxx di Fragagnano (TA), parte ricorrente;

  • Nei confronti: dell’Agenzia delle Entrate Ufficio di Brindisi, parte resistente;
  • avverso: Il silenzio rifiuto
    DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI BRINDISI, in merito all’istanza di rimborso della ritenuta a titolo d’imposta ex art.11, comma 7, della Legge 30.12.1991, n. 413, trasmessa con raccomandata a.r. del 3.1.2007 all’Agenzia delle Entrate di Taranto e da questi rimessa all’Agenzia delle Entrate di Brindisi per competenza territoriale con nota prot. N. 2744/2008 del 19.2.2008.

RICORRENTE

Signora xxxxxxx,  nata a Fragagnano (TA) il xxxxxxx   e residente in Francavilla Fontana, Via Oria n.39, CAP 72021;  

e, per suo nome e conto, il difensore tecnico abilitato:

Rag. Tonio Detomaso, nato a
Putignano (Ba) il 4.9.1947, con studio alla Via G. Pascoli, n.27/a, 70017
Putignano (Ba), Cod. Fisc.  DTM TNO47P04 H096B, giusta  procura  alle liti,
rilasciata a margine del presente atto di ricorso, a cura  della stessa ricorrente Signora xxxxxxx, già testé compiutamente generalizzata.

CON LA RICHIESTA DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA IN PUBBLICA UDIENZA, AI SENSI DELL’ART. 33, 1° COMMA DEL D.LGS. n.546/92.

Il sottoscritto difensore rag. Tonio Detomaso, libero professionista in Putignano (Ba), ha ricevuto mandato difensivo con riferimento
all’istanza di restituzione delle imposte pagate e non dovute ed in esecuzione del mandato ricevuto, ha riscontrato l’ infondatezza e l’ illegittimità della pretesa erariale, pertanto, ai sensi dell’art. 18 e seguenti del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546 e s.m.,

RICORRE

A Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale, quale Giudice a quo, affinché eserciti la relativa cognizione e decida la
controversia ai sensi dell’art. 36 dello stesso D. Lgs. N. 546/1992.

MOTIVI DEL RICORSO

FATTO

q  Il Comune di San Marzano di S. Giuseppe in data xxxxxx (all.1) attestava di aver corrisposto nell’anno 200x alla Signora xxxxx l’indennità
di esproprio di cui alla Sentenza n. xxxxxx004 della Corte di Appello di Lecce, come segue:

  • Liquidazione indennità lorda                                  euro   84.848,85
  • Ritenuta Irpef  20%                                                “     16.969,77
  • Somma pagata                                                           “    67.879,08;

q  La Sentenza (all.2) si occupa del risarcimento spettante alla ricorrente dopo che il 7 ottobre 1975, l’I.A.C.P., aveva occupato d’urgenza, per la
durata di cinque anni, per conto del Comune di San Marzano di San Giuseppe, un suolo esteso 4752 metri quadrati, in vista di futura spropriazione, poiché il suolo era stato irreversibilmente trasformato senza che fosse tempestivamente intervenuto il decreto ablatorio. Gli eredi convennero davanti al Tribunale di Taranto l’Istituto e l’Ente territoriale per ottenere la condanna, in solido, al risarcimento del danno per la subita “accessione invertita”. L’adito Tribunale affermò che l’illecita appropriazione si era verificata nel mese di maggio 1979 ( in uno col termine dei lavori di costruzione degli alloggi). Il Comune chiedeva che in caso fosse stata riconosciuta la sua corresponsabilità per la quantificazione del danno dovuto per la perdita della proprietà a seguito dell’occupazione appropriativa, si facesse applicazione dello ius superveniens. La Corte di Appello era chiamata ad individuare il quantum da attribuire ai riassumenti per la illecita ablazione del terreno. La Corte di Appello in sede di rinvio disposto dalla Suprema Corte, ed in riforma della Sentenza impugnata, così dispose:

  • Accoglie l’appello incidentale e condanna il Comune di San Marzano di San Giuseppe al pagamento della somma di euro 43.929,62, da rivalutare con effetto dal maggio 1979 alla data della decisione, oltre interessi legali, ed alla ulteriore somma di euro 14.553,76;

q   A mezzo raccomandata A.R. del 9.6.06 (all.3) la ricorrente chiedeva al Comune di San Marzano di San Giuseppe, l’accredito dell’intera somma pari ad euro 84.848,85;

q  Il Comune erroneamente liquidava l’indennità al netto della ritenuta d’imposta del 20% e quindi la somma di euro 67.879,08;

q  A mezzo raccomandata a.r. del 3.1.2007 (all.4) la ricorrente chiedeva all’Agenzia delle Entrate Ufficio di Taranto 1, che fosse disposto il rimborso delle imposte corrisposte mediante ritenuta d’imposta non essendo l’ indennità percepita soggetta ad alcuna tassazione;

q  Con nota racc. prot. N. 2744/2008 del 19.2.2008 l’Agenzia delle Entrate di Taranto 1, comunica alla ricorrente di aver trasmesso per competenza territoriale all’Agenzia delle Entrate di Brindisi l’istanza di  rimborso innanzi descritta (all. 7).

IN DIRITTO

A)    VIOLAZIONE DELL’ART.67, D.P.R. 22.12.1986, N. 917, COMMA 1, LETT. B)-

Si ritiene che l’applicazione di questa norma debba attuarsi in presenza di plusvalenza, la cui definizione, secondo la ricorrente, è la risultante
di una duplice componente: una di ordine reale, collegata con particolari momenti di mercato, ed una di ordine monetario, connessa con
il potere d’acquisto della moneta. L’imposizione dovrebbe incidere solamente su quella parte di plusvalenza che ha carattere reale e non anche su quella di carattere monetario.

L’indennità percepita dalla ricorrente non rappresenta affatto né “reddito”, né tanto meno “plusvalenza”, bensì risarcimento del danno subito a seguito di acquisizione illecita dell’Amministrazione per cui il bene-terreno viene sostituito senza alcuna plusvalenza ( anzi con notevole perdita economica) dalla valutazione in denaro effettuata in base a legge particolarmente punitiva. In linea di principio, trattasi di mera reintegrazione patrimoniale, eppertanto la stessa non rientra nelle previsioni della citata lettera b) del menzionato art. 67, con conseguente non ssoggettabilità a tassazione.

B)-VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.11, L. 30.12.1991, N. 413, COMMI 5 e 6.

Testo della norma:

5. Per le plusvalenze conseguenti alla percezione, da parte di soggetti che non esercitano imprese commerciali, di indennità di esproprio o
di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi nonché di somme comunque dovute per effetto di
acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime relativamente a terreni destinati ad opere pubbliche o ad
infrastrutture urbane all’interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, D di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167 , e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all’art. 81, comma 1, lettera b), ultima parte, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, introdotta dal comma 1, lettera f), del presente articolo (49) (50).

Continue reading

Ricorso avverso accertamento da studi di settore

Published by:

Numero di visualizzazioni: 76360

ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI B A R I

Oggetto: ANNO 2004 – IMPOSTE  IRPEF –– IRAP – IVA da  STUDI DI SETTORE.  

RICORSO avverso l’ Avviso di Accertamento n. xxxxxx per l’anno 2004, prot. n. xxxxx del xxx, atto notificato
in Putignano il xxxxx, raccomandata n. xxxxx, emesso dall’AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI xxxxxx.

Contro:
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI xxxxx.

ricorrente: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nato
a xxxxxxx il xxx ed ivi domiciliato in Via xxxxxxxxxxxxxxx, C.F. xxxxxxxxxxxxx,
amministratore di condominio;

e per
suo nome e conto, il difensore tecnico abilitato
:

Rag. Tonio Detomaso,
nato a Putignano (Ba) il 4.9.1947, con studio alla Via G.
Pascoli, n.27/a, 70017 Putignano (Ba), Cod. Fisc.

DTM TNO 47P04 H096B, giusta procura alle liti,  rilasciata a margine del presente atto di ricorso, a cura

dello  stesso ricorrente xxxxxxxxxxxxe.

 CON LA RICHIESTA

A)  DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA IN PUBBLICA UDIENZA, AI SENSI DELL’ART. 33, 1° COMMA
DEL D.LGS. n.546/92. 

B) DI ESERCIZIO DI OGNI POTERE ISTRUTTORIO, OVE OCCORRA, ESSENDO LA CONTROVERSIA FORIERA DI ASPETTI COGNITIVI DEL
TUTTO PARTICOLARI, NELLA PROSPETTAZIONE DELLA RATIO DI BISOGNO E DI
ASSENTIMENTO DELL’ART.7 DEL D.LGS. N.546/1992;

C)  ALL’UFFICIO  DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE AVVISANTE, DI ANNULLAMENTO DELL’ OPPOSTO AVVISO,
MEDIANTE L’APPLICAZIONE DELL’ISTITUTO DELL’AUTOTUTELA, AI SENSI DELL’ART. 68
DEL D.P.R.  287/92 E DELL’ART.2 QUATER  DEL D.L. 30.09.1994, IN LEGGE 30.11.1994, N.656 E DELLE DIRETTIVE APPLICATIVE
E  REGOLAMENTARI DETTATE DALLE  ISTITUZIONI GERARCHICHE SOVRAORDINATE.

Il sottoscritto difensore rag. Tonio Detomaso, libero  professionista in Putignano (Ba), ha ricevuto mandato difensivo dal Sig. xxxxxxxxx,xx
essendogli giunto a notifica il xxxxxxxx l’ avviso d’accertamento n. xxxxxxx/2009  (Prot. n. xxxxxxxx del xxxxxxx), emesso
dall’AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DIxxxxxxxxxxxxxxxxx .

Egli in esecuzione del mandato difensivo ricevuto, ha  riscontrato la totale infondatezza ed illegittimità del citato avviso
d’accertamento, pertanto, ai sensi dell’art. 18 e seguenti del D. Lgs.  31.12.1992, n. 546 e s.m.,

RICORRE

A  Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale, quale Giudice a quo, affinchè  eserciti la relativa cognizione e decida la controversia ai sensi dell’art. 36  dello stesso D. Lgs. N. 546/1992.

MOTIVI DEL
RICORSO

IN FATTO

1)  Il 25  giugno 2007 due Funzionari dell’Agenzia delle Entrate di xxxxxx iniziavano nei confronti del ricorrente xxxxxxxxxle la verifica per l’anno in corso (2007) ed  il controllo per il periodo d’imposta 2004 ai fini degli Studi di settore,  giusta autorizzazione prot. xxxxxx del xxxxxxxx (all.5) a firma del  Direttore dell’Ufficio di xxxxxxxxxxxxxx. La verifica iniziava il giorno 25 e  si concludeva il 28 del mese di xxxx 2007, con la redazione dei relativi  verbali giornalieri. Il giorno 29.06.2007 veniva redatto il Processo Verbale di  Constatazione (all.1).

2)  Dal  verbale di constatazione, in sintesi, si apprezzano i seguenti elementi di  sintesi comprovanti la corretta tenuta delle scritture contabili e la
corrispondenza dei dati dichiarati con la documentazione contabile
:

  • Pag.  4- “ Per quanto concerne l’esame formale  relativo all’anno in corso, si rileva che dall’eseguito controllo in ordine  alla regolare istituzione ed aggiornamento delle scritture contabili, non  emergono situazioni che potrebbero essere sanzionate”. Pag.  5- “ Considerato che la ditta xxxxxxxxxx,  con riferimento alle due attività esercitate ( amministrazione e gestione di  beni immobili per conto terzi di cui al codice 70320 e Agenzia di mediazione  immobiliare di cui al codice 70310), risulta essere assoggettata agli Studi di Settore,  i verbalizzanti hanno acquisito i modelli dei dati rilevanti ai fini  dell’applicazione degli studi di settore forniti dalla parte e, dopo aver  constatato la veridicità dei dati extracontabili e dei dati contabili inseriti  negli stessi, hanno rilevato l’esito del calcolo…”

3)  Il 18  dicembre 2009 è stato notificato l’accertamento impugnato con il quale  l’Agenzia di xxxxxxxxxxx, con riferimento all’attività di amministratore di  condominii, per l’anno 2004, accerta maggiori  ricavi pari ad € xxxxx.444,00 e chiede il pagamento delle seguenti  somme:

IRPEF                                                                           €     xxxxxx40,00

ADDIZIONALE REGIONALE                                    €
xx0,00

ADDIZIONALE COMUNALE                                    €         xxx,00

IRAP                                                                            €
xx xxxxx,00

IVA                                                                              €
xxxxx,00

SANZIONE AMMINISTRATIVA                              €
xxxxx,00

INTERESSI                                                                  €       xxxxx

L’Ufficio eleva il reddito di lavoro autonomo (amministratore di  condominii) da  € xxxx6,00 ad € xx020,00,  mentre lascia invariato il reddito d’impresa dichiarato pari ad € xxxx448,00 ( per l’attività svolta di intermediazione immobiliare) e pertanto il reddito  complessivo per l’anno 2004 da € xxxx.241,00 passa ad € xxxx5,00.

***.     IN  DIRITTO      .***

  • DIFETTO ED  INVALIDA MOTIVAZIONE DELL’ ATTO DI ACCERTAMENTO. ILLEGITTIMA APPLICAZIONE DEGLI
    STUDI DI SETTORE –  NULLITA’.  
          Continue reading

Ricorso studi di settore

Published by:

Numero di visualizzazioni: 31427

ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA  PROVINCIALE DI

Oggetto:  Anno 2004 – IRES – IRAP – IVA  – SANZIONI – INTERESSI per la società                     S.r.l. con sede in          , via          ..

Contro:   AGENZIA  DELLE ENTRATE UFFICIO DI  RICORSO  INTRODUTTIVOCUMULATIVO

Avverso due avvisi di accertamento  emessi dall’ Agenzia delle Entrate Ufficio di                       , Via                              , distintamente
specificati:

1) Numero RF            Prot.        in data         ), relativo alla Società          con sede in Via                         domicilio fiscale, rappresentata da                 ,  nato a            ) il          , ivi domiciliato,  Codice fiscale            ;
Atto notificato il                    , r.n. 763                -3; –
Tributi accertati: IRES – IRAP – IVA- ;

2) Numero RF       (Prot.       in data         ), relativo al rappresentante legale  dell’anzidetta        S.r.l., Signor          , nato a                       il 10.04.       ivi domiciliato,Codice fiscale                   ;

– Atto  notificato il 26.    09, nr.  7                 066-2 – Tributi accertati: IRES-IRAP-IVA;

ED IN NOME E PER CONTO  DEI SOPRA SPECIFICATI SOGGETTI  D’IMPOSTA,

IL  DIFENSORE  TECNICO ABILITATO

Rag. TONIO  DETOMASO, nato a Putignano (Ba) il 4.9.1947, con studio alla  via G. Pascoli, n.27/A, 70017 Putignano (Ba); Codice Fiscale  DTM TNO 47P04 HO96B, giusta procura alle liti  rilasciata, secondo i rispettivi atti e titoli rappresentativi e personali, di
diritto, degli stessi ricorrenti, come sopra identificati, procura in calce a  questo atto di ricorso;

CON RICHIESTA

  1. DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA IN PUBBLICA UDIENZA, AI SENSI  DELL’ART. 33, 1° COMMA DEL D. LGS. N. 546/92;
  2. DI ESERCIZIO DI OGNI POTERE ISTRUTTORIO, OVE OCCORRA,  ESSENDO LA CONTROVERSIA FORIERA DI ASPETTI COGNITIVI DEL TUTTO PARTICOLARI,  NELLA PROSPETTAZIONE DELLA RATIO DI BISOGNO E DI ASSENTIMENTO DELL’ART.7 DEL  D.LGS. N.546/1992;
  3. ALL’UFFICIO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE AVVISANTE, DI  ANNULLAMENTO DEGLI OPPOSTI AVVISI, MEDIANTE L’APPLICAZIONE DELL’ISTITUTO  DELL’AUTOTUTELA, AI SENSI DELL’ART. 68 DEL D.P.R.  287/92 E DELL’ART.2 QUATER DEL D.L.
    30.09.1994, IN LEGGE 30.11.1994, N.656 E DELLE DIRETTIVE APPLICATIVE E  REGOLAMENTARI DETTATE DALLE ISTITUZIONI
    GERARCHICHE SOVRAORDINATE.

———-O———-

Il sottoscritto difensore rag. Tonio Detomaso, libero  professionista in Putignano (Ba), ha ricevuto mandato difensivo dalla                   . S.r.l. (a cura
della Rappresentante Legale pro tempore di essa), e dalla persona fisica     xxxx            quale  rappresentante legale della società, secondo i rispettivi titoli di diritto e  di tutela, come da rispettiva imputazione dei n. 2 avvisi emessi dall’Agenzia  delle Entrate di                        ,
essendo ai due soggetti giunti a notifica gli Avvisi di Accertamento.

Egli, in esecuzione del detto  ricevuto mandato difensivo, ha riscontrato la totale infondatezza ed  illegittimità degli anzispecificati Avvisi Erariali, pertanto, ai sensi  dell’art.18 e seguenti del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546 e s.m.

R I C O R R E

a Codesta On.le Commissione  Tributaria Provinciale, quale Giudice a Quo, affinché eserciti la relativa  cognizione e decida la controversia ai sensi dell’art. 36 dello stesso D. Lgs.  n. 546/1992, e s.m..

PREMESSA  AI  M O T I V I  DEL  RICORSO

Continue reading

Ricorso studi di settore

Published by:

Numero di visualizzazioni: 47024

ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI  BARI

Oggetto:  Anno 2003 – IRAP – IVA – SANZIONI – INTERESSI per la società in accomandita    semplice.

IRPEF – ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE – CONTRIBUTI INPS – SANZIONI ED INTERESSI per i tre soci:   1 socio accomandante – 2 soci accomandatari

STUDI DI SETTORE.

Contro: AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI                                                            RICORSO

INTRODUTTIVO

CUMULATIVO

Avverso sette avvisi di accertamento emessi dall’ Agenzia delle Entrate Ufficio di xxxxxxxxxxxxxxxx, distintamente specificati, per soggetto d’imposta e tipo di imposta, nelle legende che seguono:

  1. LEGENDA DEI MODELLI CHE SI IMPUGNANO:

B. LEGENDA DEI RICORRENTI, PER TUTTI GLI AVVISI DI RISPETTIVA PERTINENZA E COMPETENZA:

ED IN NOME E PER

CONTO DI TUTTI I

SOPRA SPECIFICATI

SOGGETTI D’IMPOSTA,

IL DIFENSORE  TECNICO

ABILITATO

Rag. TONIO  DETOMASO, nato a Putignano (Ba) xxxxxxxx, con studio alla via G. Pascoli, n.27/A, 70017 Putignano (Ba); Codice Fiscale  xxxxxxxxxxxxxxx, giusta procura alle liti rilasciata, secondo i rispettivi atti e titoli rappresentativi e personali, di diritto, degli stessi ricorrenti, come sopra identificati, procura in calce a questo atto di ricorso;

CON RICHIESTA

  1. DI SOSPENSIONE DEGLI ATTI IMPUGNATI, AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D. LGS. 31.12.1992, N.546 E S.M.;
  2. DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA IN PUBBLICA UDIENZA, AI SENSI DELL’ART. 33, 1° COMMA DEL D. LGS. N. 546/92;
  3. DI ESERCIZIO DI OGNI POTERE ISTRUTTORIO, OVE OCCORRA, ESSENDO LA CONTROVERSIA FORIERA DI ASPETTI COGNITIVI DEL TUTTO PARTICOLARI, NELLA PROSPETTAZIONE DELLA RATIO DI BISOGNO E DI ASSENTIMENTO DELL’ART.7 DEL D.LGS. N.546/1992;
  4. ALL’UFFICIO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE AVVISANTE, DI ANNULLAMENTO DEGLI OPPOSTI AVVISI, MEDIANTE L’APPLICAZIONE DELL’ISTITUTO DELL’AUTOTUTELA, AI SENSI DELL’ART. 68 DEL D.P.R.  287/92 E DELL’ART.2 QUATER DEL D.L. 30.09.1994, IN LEGGE 30.11.1994, N.656 E DELLE DIRETTIVE APPLICATIVE E  REGOLAMENTARI DETTATE DALLE ISTITUZIONI GERARCHICHE SOVRAORDINATE.

———-O———-

Il sottoscritto difensore rag. Tonio Detomaso, libero professionista in Putignano (Ba), ha ricevuto mandato difensivo dalla xxxxxxxsecondo i rispettivi titoli di diritto e di tutela (e come da rispettiva imputazione dei n. 7 avvisi emessi dall’Agenzia delle Entrate di xxxxx), essendo alla menzionata Società S.a.s. ed alle loro persone, giunti a notifica, come già evidenziati in legenda A), n.7  modelli titolati Avvisi di Accertamento.

Egli, in esecuzione del detto ricevuto mandato difensivo, ha riscontrato la totale infondatezza ed illegittimità degli anzispecificati Avvisi Erariali, pertanto, ai sensi dell’art.18 e seguenti del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546 e s.m.

R I C O R R E

a Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale, quale Giudice a Quo, affinché eserciti la relativa cognizione e decida la controversia ai sensi dell’art. 36 dello stesso D. Lgs. n. 546/1992, e s.m..

PREMESSA  AI  M O T I V I  DEL  RICORSO

I sette Avvisi di Accertamento, nel loro costrutto formale, sostanziale, logico e giuro-impositivo, in abbinata constatata ricorrenza della connessione per natura tra gli stessi sul piano dei motivi, dei fatti, dei criteri di discrimine dei presupposti, dei tributi, dell’oggetto e di ogni altro elemento giuridicamente considerabile, nella ratio dell’art. 29 del D.Lgs. n.546/1992 e s.m. e delle norme del C.P.C., configurano la Condicio Iurisdi proponibilità “cumulativa”  del presente ricorso. Trattasi cioè di unico fatto economico generatosi nella xxxxxxxxxxxx S.a.S. assunto dall’Ufficio come ipotesi di aggiuntiva obbligazione d’imposta, a carico dei detti soggetti, legati, in termini di cointeressenza, alla medesima S.a.s. e come tali attratti nella stessa congettura impositiva.

Da tanto si ha che i sette Avvisi Fiscali si pongono in lineare connessione soggettiva ed oggettiva; che l’economia delle funzioni di Giustizia (e non solo di essa) attrae nella possibilità di riunione (volontaria) dei ricorsi (S.C. Cassazione a Sezioni Unite 19.01.1970, n.105, in Imp. Dir. Erar., 1970, 815 e molte altre, in consonanza e conformità con la letteratura ela Giurisprudenza Amministrativa).

A ragione di tanta oggettività e soggettività, peraltro tutta propria delle Società a struttura personale (cioè non capitaria) com’è la S.a.s. in parola, il presente ricorso introduttivo della controversia è attinente ed è proposto per la S.a.s., il  rappresentate di essa, lo stesso signor xxxxxxxx , per tutti i quali il sottoscritto, negli stessi termini di connessione ed unitarietà, difensivamente si costituisce dinanzi a Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale.

MOTIVI DEL RICORSO

IN FATTO

1)          L’Agenzia delle Entrate Ufficio di xxxxxxx Colle notificava a mezzo raccomandate gli inviti a comparire nn. RFx e ad esibire documentazione contabile per il giorno xxxxx in Ufficio ai fini dell’instaurazione del contraddittorio e dell’eventuale definizione dell’accertamento con adesione, ai sensi del Decreto Legislativo 18.6.1997, n.218 ;  Continue reading