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DINIEGO RIMBORSO IMU

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ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TARANTO
RICORSO CON ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE E DI PUBBLICA UDIENZA ai sensi degli artt. 17-bis e 33, 1°comma, del D. Lgs. 546/92.
Oggetto: Ricorso avverso il diniego del rimborso IMU per gli anni 2012- 2013-2014-2015-, prot. 11605 del 28.02.2017, del Comune di Martina Franca.
CONTRIBUENTE: SaXX XXla, nata in Alberobello il XXXX ed ivi residente alla via XXXXXXXX, codice fiscale XXXXX, casalinga.
CONTROPARTE: COMUNE DI MARTINA FRANCA – SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA GESTIONI TRIBUTARIE.
DIFENSORE: rappresentata e difesa dal rag. Tonio Detomaso nato a Putignano il 04 settembre 1947, c.f. DTM TNO 47P04 H096B, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari al n. 137, sez. A, PEC: toniodetomaso@pec.it, fax 080/4913207, giusta procura rilasciata in calce al presente atto, con studio in Putignano, Via Giovanni Pascoli n.27/a, presso il quale la ricorrente è elettivamente domiciliato ai fini del giudizio;
CON LA RICHIESTA DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA IN PUBBLICA UDIENZA, AI SENSI DELL’ART. 33, 1° COMMA DEL D.LGS. n.546/92.
Il sottoscritto difensore rag. Tonio Detomaso, libero professionista in Putignano (Ba), ha ricevuto mandato difensivo dalla Signora XXXXXXXXXX con riferimento al diniego del rimborso IMU, pertanto, ai sensi degli artt. 17-bis, 18 e seguenti del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546 e s.m.
RICORRE
A Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale, quale Giudice a Quo, affinchè eserciti la relativa cognizione e decida la controversia ai sensi dell’art. 36 dello stesso D. Lgs. n. 546/1992, e s.m..
premesso che
1) la ricorrente il 16.XX.20XX presentava al Comune di Martina Franca la dichiarazione di variazione IMU per inagibilità – inabitabilità dei locali (all.1), per l’anno 20XX, relativamente ai seguenti immobili:
N. Foglio Categoria Valore Note
OMISSIS…

2) il 16.12.201X ed il 27.12.201X presentava le variazioni per gli anni 2014-2013-2012 (all.2);
3) il 29.04.201X, in quanto portatrice di interesse legittimo, presentava l’istanza di rimborso IMU con allegati i relativi versamenti per gli anni e gli immobili innanzi citati, nella misura del 50% del versato, ovvero per la somma di €. 2xxx5,00, per imposta non dovuta in quanto i suddetti immobili sono inabitabili prima ancora del 2012 (all.3);
4) il 16.02.201X depositava in Comune istanza in autotutela per l’accoglimento della domanda di rimborso, unitamente alla Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (all.5);
RILEVATO CHE
 gli immobili di cui sopra, trovandosi, da svariati anni, nello stato di inabitabilità ed inagibilità, godono della base imponibile ridotta al 50% in forza dell’art. 6, comma 6, lettera b) del Regolamento Comunale IMU, e che per l’effetto è stata presentata dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
 l’art. 16 (Rimborsi) di cui al Regolamento prevede al primo comma che “il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione”;
 l’istanza di rimborso, datata 29.04.2016, riguarda il periodo 2012-2015 che ricade nel quinquennio della decadenza, conformemente a quanto disposto dall’art. 1, co. 164 della legge n. 296/2006;
 l’ing. Francesco Colucci, libero professionista in Martina Franca, con perizia asseverata datata 06.03.201X, rappresentava al Comune di Martina Franca i motivi dell’inagibilità ed inabitabilità degli immobili in questione (all.7);
 il Comune di Martina Franca, settore IV, Pianificazione Territoriale ed Edilizia, con provvedimento del 13.04.201X notificava alla ricorrente il diniego al riconoscimento dello stato di inabitabilità (all. n. 6);
 il termine decadenziale quinquennale non è comprimibile per nessuna ragione.
MOTIVI DEL RICORSO
FATTO
Il Comune di Martina Franca, Gestioni tributarie, notificava il 07.03.201X alla ricorrente il provvedimento di diniego datato 27.02.201X, prot. N. XXXX del 28.02.201X, a mezzo raccomandata n. 201700014603 (all.4);
• la ricorrente pe gli anni dal 2012 al 2015 ha corrisposto l’IMU per intero sui fabbricati per i quali, invece, avrebbe dovuto pagare l’imposta in misura ridotta (50%) in quanto inagibili e inabitabili;
• l’ing. Francesco Colucci, a seguito di minuziose rilevazioni tutte notificate al Comune a mezzo della perizia, accerta ed assevera che:
o gli immobili sono in stato di effettivo non utilizzo in quanto sprovvisti di acqua potabile ed impianto fognario a norma, nè è possibile allacciarsi alla rete cittadina in quanto zona non servita;
o ricorrono fenomeni di umidità per infiltrazioni provenienti dalle pareti e dai tetti e di risalita capillare proveniente dal sottosuolo;
o non vi è collegamento alla rete cittadina dell’acquedotto per le ragioni innanzi dette;
o non vi è collegamento all’impianto fognario cittadino né tanto meno impianto di smaltimento acque reflue conforme al Regolamento Regione Puglia, per le ragioni innanzi dette;
o l’impianto elettrico non è conforme al D.M. 37/08 ( rappresenta quindi fonte di pericolo concreto per chiunque intenda utilizzare l’immobile);
o non vi è impianto di riscaldamento;
o non vi è impianto gas; né con adduzione da serbatoi né da collegamento a rete cittadina;
o gli immobili sono sottostanti ad antenne ripetitori telefonici e TV da oltre 10 anni che ne impediscono di fatto, fino alla idoneità oggettiva, l’utilizzo in serenità e sicurezza;
o non sussistono le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico.
Tutti gli elementi negativi appena elencati, tra cui quelli di competenza AUSL accertati, sono sufficienti per invocare la riduzione al 50% della base imponibile IMU che, in verità, sussistono prima ancora degli anni 2012-13-14-15, pertanto soggettivamente ed oggettivamente il diritto al pagamento ridotto nella misura del 50% maturava già prima degli anni citati.
DIRITTO
RIMBORSO IMU ED ONERE DELLA PROVA.
L’art. 9 del D. Lgs. 14.03.2011, n. 23, prevede, al comma 7, che in materia di rimborso si applica l’art.1 legge 27.12.2006 n. 296 – comma 164, il quale recita:
“ Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui e’ stato accertato il diritto alla restituzione. L’ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza”.
La circolare n. 3/DF datata 18.05.2012, emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, al punto 14, pag. 61, non riporta alcun commento limitandosi a trascrivere pedissequamente il testo della norma, assumendo quindi che la norma non abbisogna di chiarimenti.
Esaminando la norma e l’art. 16 del Regolamento Comunale, si comprende che il termine decadenziale di cinque anni è previsto sia per il rimborso delle somme versate e non dovute sia nei casi in cui sia intervenuto l’accertamento del diritto alla restituzione. Il materiale rimborso avviene, invece, nei successivi centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
Il termine decandenziale è di 5 anni e decorre dal versamento, e vale come norma generale, applicabile in tutti i casi.
Il contribuente, identificandosi nelle previsioni normative d.l. 6.12.2011 n. 201,art.13, comma 3, lett. b), propone istanza di rimborso, allegando la documentazione che prova il possesso del diritto al pagamento dell’imposta ridotta del 50%, ai sensi dell’art. 13, D.l. 6.12.2011, n. 201, comma 3, lett. b) che, nei casi di fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, prevede:
 L’accertamento a cura dell’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario
e in alternativa
 è data facoltà al contribuente di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, (procedura qui adottata).
In questo caso il periodo della decadenza quinquennale va dal giorno in cui è stato effettuato il versamento.
In sintesi il contribuente, in tutti i casi, dal momento del pagamento non dovuto ha cinque anni per esercitare il diritto di rimborso totale o parziale di quanto versato perché dovuto solamente nella misura del 50%.
Nella seconda parte del comma 164, fermo restando il termine decadenziale di 5 anni, la congiunzione “ovvero” ha carattere disgiuntivo ed introduce una casistica diversa dalla prima.
Qui infatti l’inizio del termine ha luogo dal giorno in cui l’ufficio ha accertato il diritto alla restituzione; il contribuente resta estraneo al rapporto accertativo.
Il termine della decadenza per la restituzione di somme non dovute, a seguito di accertamento dell’Ufficio, quindi, è autonomo rispetto al primo e non lo esclude; ne consegue che i due termini della decadenza possono anche sovrapporsi e senza che uno escluda l’altro.
A ben vedere, la norma disciplina l’attività del contribuente e quella dell’ente impositore parallelamente. Ed ancora, al distinguo di cui innanzi va ricordato che ai sensi dell’art. 2967 C.C., una volta impedita la decadenza, il diritto rimane soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione.
VIOLAZIONE DELL’ART. 6 DEL REGOLAMENTO COMUNALE E DELL’ART. 13, COMMA 3, LETT. B), d.l. 6.12.2011 N. 201 PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE NEL MERITO ED IN DIRITTO DEL DINIEGO .
Il provvedimento di diniego, secondo periodo, qui impugnato, riporta che ai sensi del comma 3, dell’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011 “l’inagibilità dell’immobile va comunicata presentando apposita dichiarazione IMU unita-mente alla perizia redatta da tecnico abilitato ed accertata dall’ufficio tecnico. Lo stesso regolamento del Comune, art. 6, detta, invece, una procedura diversa cioè …l’inagibilità o inabitabilità può essere accertata anche mediante perizia tecnica dei competenti uffici comunali, con spese a carico del contribuente op-pure mediante dichiarazione sostitutiva di quest’ultimo.
In alternativa alla suddetta perizia tecnica da parte del competente ufficio, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445. (procedura segui-ta dalla ricorrente)
La lett. b), comma 3, art. 13 del dl 6.12.2011 n. 201, prevede che l’accertamento dell’inagibilità o dell’ inabitabilità avvenga a cura dell’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario ed in alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del T.U. di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Pertanto, in ossequio ai principi del buon andamento della PA, di cui all’art. 97 della Costituzione, all’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, nonché della collaborazione e della buona fede prescritti dallo Statu-to dei diritti del Contribuente, l’Ufficio è tenuto, in sede di rigetto dell’istanza di riduzione, a motivare adeguatamente e correttamente il provvedimento emesso.
VIOLAZIONE DELL’ART. 23 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE IN RIFERIMENTO ALLA MOTIVAZIONE INDICATA NELL’ULTIMO COMMA DEL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DEL 13.04.2017.
Il secondo comma dell’art. 23 del Regolamento edilizio Comunale (all.8), prevede che l’autorità competente possa dichiarare inabitabile ed inagibile le unità abitative che non soddisfano i requisiti minimi igienico-sanitari, ovvero mancanza di servizi igienici e la mancanza di acqua potabile. Nel caso in esame il servizio AUSL TA, U.O. Igiene degli ambienti di vita e medicina di comunità, ha accertato che gli ambienti “ sono antigienici fino a bonifica e alla preventiva eliminazione delle cause di antigienicità”. Gli effetti di tale accertamento sono reperibili:
nell’art. 36, primo comma, del Regolamento comunale di Igiene e Sanità Pubblica che recita “L’alloggio è da ritenersi antigienico quando si presenta privo di servizi igienici propri incorporati nell’alloggio stesso, quando presenta tracce di umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabili con normali interventi di manutenzione; quando presenta requisiti di aeroilluminazione naturale gravemente insufficienti. Quindi la rimozione della causa di antigienicità non avviene con un semplice intervento di manutenzione.
Nel comma 3 dell’art. 36 che recita “. Un alloggio dichiarato antigienico non può essere rioccupato se non dopo che il competente Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell’azienda USL, abbia accertato l’avvenuto risanamento igienico e la rimozione delle cause di antigienicità”. Condizione per la rioccupazione.
Ed infine nel comma 6 dell’art. 36 che prevede“ Un alloggio dichiarato inabitabile deve essere sgomberato con ordinanza del Sindaco e non potrà essere rioccupato se non dopo ristrutturazione e rilascio di nuova licenza d’uso, nel rispetto delle procedure amministrative previste dal presente regolamento” .
Questa semplice constatazione normativa, a parere dello scrivente, è sufficiente affinchè il Comune di Martina Franca possa emettere il provvedimento di inabitabilità dell’immobile.
Il penultimo periodo del provvedimento di diniego del 13.04.2017 riporta che “ i predetti immobili non possono essere rioccupati se non dopo che il competente Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di prevenzione dell’ASL abbia accertato l’avvenuto risanamento igienico e la rimozione delle cause di antigienicità”. Bene, è solo a questo punto che il Comune, constatata l’inabitabilità dell’immobile, in presenza della norma D.L. 6.12.2011, n. 201, art. 13, comma 3, lettera b) e del Regolamnento Comunale IMU, che prevedono la riduzione al 50% della base imponbile dei fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, ha l’obbligo e non più la facoltà di decidere ai fini dell’imposta IMU, attenendosi esclusivamente ai fatti, alle norme, ai documenti, agli accertamenti eseguiti. L’affermazione fornita con l’ultimo periodo del diniego più volte citato “ infine, considerato che dalla documentazione presentata si evince che le caratteristiche di fatiscenza sopravvenute dei fabbricati sono superabili con interventi di manutenzione, la condizione di immobile antigienico non è valida ai fini dell’applicazione della riduzione alla metà del-la base imponibile ex art. 13, comma 3 del D.L. 6.12.2001(?), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22.12.2011 n.214”, è ininfluente perché priva di fondamento giuridico e quindi radicalmente con-testata. Inoltre, L’IMMOBILE IN QUESTIONE E’ DI FATTO NON UTILIZZATO DA DECENNI. D’altronde, il ragionamento dell’Ente imposi-tore enuncia che “ non esistono immobili inabitabili” perché quelli esistenti vanno ripristinati !; se così fosse il Comune dovrebbe indicare come si rimuo-vono, senza sostenere oneri, i fattori negativi dell’immobile e soprattutto, qualora non ci fossero rimedi – come certamente non ci sono -, indicare le norme che obbligano il cittadino a sostenere costi e risorse finanziarie per risanare un immobile che, data la particolare ubicazione, in zona non urbanizzata, non rag-giunta da servizi di primaria necessità e sotto le antenne ripetitori, rimarrebbe non utilizzato né per uso proprio né per locazione a terzi. Per farla breve l’immobile, purtroppo, sebbene abbia un valore nominale, sotto l’aspetto dell’utilizzo e della redditività è assolutamente negativo.
VIOLAZIONE DELL’ART. 35 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE E SANITA’ PUBBLICA.
In linea di principio per l’abitabilità ed agibilità degli immobili, il Sindaco e il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del dipartimento di prevenzione dell’Azienda U.S.L., non possono rilasciare autorizzazioni qualora risulti che :
 i muri siano stati convenientemente prosciugati e non sussistano altre cause di insalubrità;
 siano rispettate tutte le eventuali prescrizioni e condizioni di carattere igienico-sanitario.
Il secondo comma dell’art. 35 (all. 9) dice che in sede di rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità deve essere verificata la rispondenza delle opere di smaltimento delle acque reflue, realizzate in base alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione allo scarico e nella concessione edilizia.
Insomma, l’abitazione per essere abitabile deve possedere i requisiti della salubrità ed igienicità. Gli enti locali esercitano sul territorio l’attività di controllo, verifica e rilascio delle autorizzazioni, ma non hanno il potere di imporre al cittadino “di fare” qualcosa per la cui attività è richiesta la decisione unilaterale del soggetto interessato. Il Comune non può negare il riconoscimento di una disposizione normativa che investe il soggetto, imponendo allo stesso “ di fare “ (intervento di manutenzione) al fine di non riconoscere lo stato di inabitabilità dell’immobile. Infatti, una volta che il soggetto rimuove lo stato di insalubrità ed igienico sanitario, ammesso che voglia e si trovi nelle condizioni economiche di poterlo fare, l’immobile è risanato e non gode più della riduzione. Nei suddetti termini la disposizione normativa riguardante la riduzione della base imponibile “ è come non scritta dal legislatore “, è norma invisibile, essendo il Comune dell’avviso che il contribuente ha l’obbligo di risanare l’immobile e se non ottempera poco importa per il Comune, il quale pregiudizialmente non concede alcuna riduzione di imponile in quanto l’immobile è risanabile!. il contribuente in sostanza è costretto a sostenere solo oneri tributari ( 100% imponibile) senza poter trarre dall’immobile alcun effettivo ed ampio godimento, diretto o indiretto, attraverso per esempio, la cessione in locazione del bene, E’ senz’altro una visione giuridica distorta che non trova condivisione da parte della ricorrente, né, d’altronde, il Comune potrà avanzare valide ragioni in diritto.
Il Comune sostiene, infatti, che il diniego al riconoscimento dell’inabitabilità dell’immobile in questione è sempre legittimo, anche quando materialmente non può avvenire l’allacciamento alla rete idrica e fognaria cittadina per mancanza, in zona, della stessa rete.
VIOLAZIONE DELL’ART.10 DELLA LEGGE 27,07.2000 N.212-
Il Comune di Martina Franca non ha fatto nulla per evitare che si violasse un principio di valore morale ed economico come recita L’Art. 10. (Tutela dell’affidamento e della buona fede. Errori del contribuente) che al primo comma “ I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede”.
VIOLAZIONE DELLA CAPACITA’ CONTRIBUTIVA RIFERITA ALLA QUOTA DI IMPONIBILE NON TASSABILE.
L’imposta non è applicabile se non in presenza di una situazione economica o reddituale. Nel caso di immobili inagibili o inabitabili, che non danno alcun flusso reddituale, in linea generale e per principio Costituzionale, non devono essere soggetti ad alcuna tassazione, tuttavia ai fini dell’IMU la norma prevede la tassazione su base imponibile ridotta al 50%. Il legislatore riconosce che l’immobile inagibile o inabitabile ha un’attitudine alla contribuzione ridotta al 50%. E’ legittimo che l’ente impositore richieda la prova dell’inagibilità, tuttavia il bene contribuisce al 50% già dal momento che lo stesso immobile è inagibile e di fatto inutilizzabile.
La capacità contributiva deve corrispondere a criteri di effettività nel senso che la tassazione deve cadere su ricchezze effettive e non fittizie. Non si capisce, quindi, per quale ragionevole ragione non si debba restituire al cittadino una somma corrisposta ma non dovuta, una volta che al lecito esercizio del diritto non corrisponde il dovere “ comunque di pagare se …”.
Ed inoltre la mancata flessibilità operativa e collaborazione mostrata dall’Ufficio, comporta per il cittadino un “ enorme sforzo in termini economici e morali, sicuramente eccessivo rispetto al valore del rimborso spettante, per giungere a sentenza ripristinatrice del diritto.
La violazione della capacità contributiva non consente al contribuente di adempiere l’obbligazione tributaria in misura ridotta in presenza di eventi limitativi del diritto di godere della res.

P.Q.M.
Il sottoscritto, richiamando ciascun punto del ricorso,

CHIEDE
Che Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale, in accoglimento del presente ricorso, dichiari:
• il diritto al rimborso dell’IMU per la somma di € 2.xxxxx,00, oltre interessi come per legge e vittoria delle spese in giudizio;
• il diritto al pagamento ridotto al 50% dell’IMU in conseguenza dell’inabitabilità dell’immobile.
• La condanna dell’ufficio al rimborso del tributo, con gli accessori.
Si chiede, infine, che la presente controversia venga discussa in pubblica udienza.

SI DEPOSITA
1. Copia dichiarazione IMU del 16.11.201X ( all.1);
2. Copia dichiarazione IMU del 16.11.201XX (all.2);
3. Copia istanza rimborso IMU del 29.04.201X con relativi versamenti f24 (all.3);
4. Copia diniego del Comune del 28.02.201X (all.4);
5. Copia istanza in autotutela del 16.02.201X con Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (all.5);
6. Copia provvedimento diniego del Comune del 13.04.201X, (all. 6);
7. Copia della Perizia asseverata;
8. Copia art. 23 del regolamento edilizio comunale;
9. Copia art. 35 del regolamento comunale di Igiene e Sanità Pubblica.
Putignano, 24.04.2017
Il difensore
_________________________
Rag. Tonio Detomaso

ISTANZA DI RECLAMO/MEDIAZIONE
Ai sensi dell’art. 17 bis D. Lgs. 546/92.
CONTRIBUENTE: Signora SXXXXXXXXX, nata in Alberobello (BA) il 2XXXXX0 ed ivi residente alla via XXXXXXXXX, codice fiscale XXXXXXX, casalinga.
DIFENSORE: rappresentato e difeso dal rag. Tonio Detomaso nato a Putignano il 04 settembre 1947, c.f. DTM TNO 47P04 H096B, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari al n. 137, sez. A, PEC: toniodetomaso@pec.it, giusta procura rilasciata in calce al presente at-to, con studio in Putignano, Via Giovanni Pascoli n.27/a, presso il quale la ricorrente è elettivamente domiciliato ai fini del giudizio;
Chiede
Al Comune di Martina Franca in via preventiva ed alternativa al deposito del ricorso che precede presso la Commissione Tributaria Provinciale di Taranto di accogliere in via amministrativa le richieste indicate nel ricorso e che qui si intendono integralmente trascritte, unitamente alle motivazioni, e di riconoscere il rimborso dell’IMU corrisposta ma dovuta solo nella misura del 50%.
Ai fini della presente procedura di reclamo/mediazione si precisa che il valore della controversia calcolato ai sensi dell’art. 17-bis D.Lgs. 546/92 è di 2.xxxxxxx35,00 ed il contributo unificato è pari ad €.60,00 .

Il difensore
_____________________
Rag. Tonio Detomaso
Procura speciale
La sottoscritta Signora ZZZZZZZZZa, in questo atto prima compiutamente generalizzata,
DELEGA
Il difensore Rag. Tonio Detomaso, a sottoscrivere il presente atto ed eventuali motivi aggiunti, nonché a rappresentarla e difenderla in tutte le sue fasi di ogni stato e grado del presente giudizio fiscale, conferendogli ogni e più ampia facoltà di legge, trattare, comporre, rinunciare agli atti e accettare rinunzie, conciliare, transigere, di farsi sostituire in udienza o altrove, di nominare coadiutori e assistenti in giudizio, ratificandone sin d’ora l’operato. Elegge domicilio per tutto il giudizio e per tutto il procedimento di reclamo e mediazione ai sensi dell’art. 17-bis D.Lgs. 546/92, presso lo studio sito in Putignano alla via G. Pascoli n. 27/A, CAP 70017.
Putignano, li 24.04.2017
Firma della committente e delegante

______________________________

E’ autentica
firma del difensore
____________________________
Rag. Tonio Detomaso

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
Il sottoscritto rag. Tonio Detomaso in qualità di difensore abilitato della signora Sxxxxxxxxx nella presente controversia, attesta, ai sensi dell’art. 22, co. 3, del D.Lgs 546/1992, che la presente copia del ricorso/reclamo è conforme all’originale consegnato al Comune di Martina Franca.
__________________________
Rag. Tonio Detomaso